Protocollo anti-contagio COVID-19 - ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPCM 02 marzo 2021 e s.m.i - GOLDER Codice Etico

Pagina creata da Jessica Longo
 
CONTINUA A LEGGERE
Protocollo anti-contagio COVID-19
ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPCM 02 marzo 2021 e s.m.i.

Presentato a:
Tutto il personale e fornitori

Inviato da:
Golder Associates S.r.l.
Via Antonio Banfo 43, 10155 Torino, Italia

+39 011 23 44 211

Rev. 4

Ottobre 2021
Ottobre 2021                                                                                                                                             Rev. 4

Indice
1.0   PREMESSA ................................................................................................................................................ 3

2.0   SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................... 4

3.0   ATTUAZIONE PROTOCOLLO E MODALITÀ OPERATIVE ..................................................................... 4

      3.1      INFORMAZIONE ............................................................................................................................... 4

      3.2      MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA ......................................................................................... 5

      3.3      MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI ................................................................... 6

      3.4      PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA ....................................................................................... 7

      3.5      PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ........................................................................................ 8

      3.6      DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................................................ 8

      3.7      GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
               BEVANDE E/O SNACK…)................................................................................................................ 9

      3.8      ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
               RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) ............................................................................. 10

      3.9      GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI .................................................................... 11

      3.10     SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.................................. 11

      3.11     GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA....................................................... 12

      3.12     SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ...................................................... 12

      3.13     AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ......................................... 13

4.0   RIFERIMENTI............................................................................................................................................ 13

TABELLE

No table of figures entries found.

FIGURE

No table of figures entries found.

APPENDICI

APPENDICE A
Opuscoli informativi

APPENDICE B
Informativa Medico Competente

APPENDICE C
COVID-19 Travel Across Borders Interim Process

                                                                                                                                                               2
Ottobre 2021                                                                                                         Rev. 4

1.0       PREMESSA

In relazione ai casi di contagio da COVID-19 riscontrati in Italia a partire dal 21 febbraio 2020, la Golder
Associates Srl (Golder), nell’ottica di tutelare la salute dei propri dipendenti e collaboratori, dei propri clienti e
fornitori e delle comunità che ci circondano, oltre che garantire la continuità dei servizi svolti nei confronti dei
propri clienti, ottemperando a tutte le disposizioni vigenti, presenti e future, per la prevenzione e il contenimento
del contagio da COVID-19, ha adottato fin da subito misure di prevenzione tra cui:

     creazione di un gruppo di gestione e risposta all’emergenza per monitorare le disposizioni delle autorità e
      adottare e adeguare le conseguenti azioni richieste e/o necessarie in consultazione e collaborazione con
      RSPP, Medico Competente e con le rappresentanze dei lavoratori;

     attività di informazione rivolta a tutto il personale in relazione all’evolversi della situazione e ai
      comportamenti e modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai 10 comportamenti
      raccomandati dal Ministero della Salute e dall’ISS e alla necessità di rimanere aggiornati, consultando i siti
      delle autorità competenti e la posta elettronica aziendale, e di attenersi a tutte le indicazioni e disposizioni
      emanate e ivi pubblicate;

     azioni di verifica e controllo in relazione all’assenza di dipendenti residenti/domiciliati o di attività lavorative
      svolte nei precedenti 15 gg o programmate nei territori soggetti a restrizioni quali ZONE ROSSE, incluso il
      divieto di eseguire attività lavorative nelle aree sopracitate e obbligo di rispettare integralmente tutti i decreti
      e ordinanze locali vigenti, presenti e future emesse per la prevenzione e il contenimento del contagio da
      COVID-19;

     disposizioni in merito alle modalità di accesso agli uffici in base all’evolversi della situazione locale e ai
      livelli di rischio e restrizioni di volta in volta comunicati dalle autorità nazionali e locali (zone rosse, zone
      gialle, aree a contenimento rafforzato, aree protette, ecc.). In particolare le disposizioni hanno riguardato
      la possibilità o meno di accedere agli uffici, l’utilizzo di giornate di lavoro agile (smart working) anche in
      eccesso a quanto previsto dal regolamento interno e indicazioni in merito a l’utilizzo di mezzi pubblici per
      raggiungere l'ufficio.

     Limitazioni crescenti sono state stabilite in merito alle trasferte, stabilendo fin da subito che quelle non
      indispensabili fossero cancellate e sostituite ove possibile con meeting in remoto;

     Cancellazione delle trasferte che richiedono utilizzo di mezzi di trasporto pubblico se originano o
      attraversano o terminano in una o più delle Regioni a rischio. Ove possibile e necessario per garantire la
      continuità dei servizi si è autorizzato l’utilizzo di mezzi privati;

     Limitazioni crescenti e in particolare posticipazione di eventi di formazione interna che richiedano
      spostamenti tra gli uffici delle Regioni a rischio;

     Intensificazione delle attività di pulizia degli uffici con particolare riferimento alla sanificazione di tutte le
      superfici soggette al contatto da parte di più persone e verifica dell’idoneità dei prodotti utilizzati

     Inventario e acquisto di maschere di protezione e di prodotti igienizzanti per le mani

     richiesta ai fornitori e ai visitatori che hanno accesso alle nostre sedi circa il rispetto di tutte le disposizioni,
      presenti e future, emanate dalle autorità competenti;

Oltre quanto sopra, dall’emanazione del DPCM 11 marzo 2020 si è arrivati alla massimizzazione del lavoro
agile in tutte le sedi, l’individuazione delle attività indispensabili alla produzione e alla conseguente revisione
delle attività programmate adottando misure per l’eliminazione della necessità di interazione inferiore al metro
di distanza e ove questo non fosse possibile è stato prescritto l’utilizzo di mascherine di protezione.

                                                                                                                          3
Ottobre 2021                                                                                                   Rev. 4

Con la sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e delle rappresentanze sindacali del “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” (Protocollo) si è proceduto all’analisi delle misure già in essere in azienda integrando
ove necessario.

La revisione 1 costituisce aggiornamento del Protocollo Golder in seguito alla sottoscrizione da parte delle parti
sociali del Protocollo condiviso in data 24 aprile 2020 e del suo recepimento quale allegato del DPCM del 26
aprile 2020 con il quale vengono parzialmente allentate le misure di contenimento della diffusione del Covid-19
in tutto il territorio nazionale.

La revisione 2 costituisce aggiornamento del protocollo in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria sul
territorio nazionale e all’emanazione del DPCM 14 luglio 2020 con il quale vengono prorogate al 31 luglio 2020
le misure previste dalle autorità per il contenimento della diffusione del virus e in particolare per lo svolgimento
delle attività lavorative.

La revisione 3 costituisce aggiornamento del protocollo Golder in relazione alla sottoscrizione del nuovo
“Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” emanato il 06/04/2021.

La revisione 4 costituisce aggiornamento del protocollo Golder in relazione all’entrata in vigore del Decreto
Legge 21 settembre 2021, n. 127 con l’estensione dell’obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021, a chiunque svolga
un’attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde Covid-19
(Green Pass).

2.0       SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente documento è raccogliere tutte le disposizioni aziendali da attuare in materia di prevenzione
e contenimento della diffusione del virus Covid-19 in conformità alla normativa vigente e in linea con il
“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021, il quale costituisce aggiornamento
del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020.

Ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive richieste da parte dei nostri clienti all’interno delle loro
pertinenze o nell’ambito delle attività svolte per loro conto, le informazioni e le disposizioni qui riportate si
applicano a tutte le attività lavorative svolte dalla Golder in qualsiasi ambito lavorativo.

3.0       ATTUAZIONE PROTOCOLLO E MODALITÀ OPERATIVE
Di seguito si riportano le disposizioni e le modalità operative individuate da Golder in relazione all’attuazione
del Protocollo condiviso seguendo l’ordine dei contenuti richiesti dal Protocollo stesso.

3.1        INFORMAZIONE
Nel fare riferimento a tutte le comunicazioni inviate al personale e alle informazioni affisse presso i nostri uffici
e luoghi di lavoro nella forma di depliant e/o poster, qui di seguito riportiamo in dettaglio alcune informazioni
fondamentali di cui ognuno deve essere consapevole e deve responsabilmente accettare in modo da poter
attuare i comportamenti attesi e rispettare gli obblighi conseguenti:

     obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
      chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

     non è consentito l’ingresso o la permanenza in azienda ed è richiesto di dichiarare tempestivamente al
      proprio supervisore qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in

                                                                                                                    4
Ottobre 2021                                                                                                     Rev. 4

      cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
      rimanere al proprio domicilio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
      con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);

     impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Golder nel fare accesso in azienda (in
      particolare, indossare la mascherina chirurgica o con livello di protezione superiore, mantenere distanze
      interpersonali superiori a 1 m, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
      piano dell’igiene);

     impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
      sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
      adeguata distanza dalle persone presenti.

Inoltre, a partire dal 15/10/2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (31 dicembre
2021):

     non è consentito l’ingresso o la permanenza nei luoghi di lavoro a chiunque, dovendo svolgere la propria
      attività lavorativa, sia sprovvisto o non esibisca su richiesta la propria Certificazione Verde Covid-19 (Green
      Pass). Questa disposizione si applica anche a chiunque debba accedere ai luoghi di lavoro per attività di
      Formazione e Volontariato;

     l’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
      vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
      Ministero della salute.

Ai dipendenti è richiesto di prendere visione del presente protocollo, degli opuscoli informativi e dell’informativa
del Medico Competente in allegato quale informazione sul complesso delle misure adottate cui ci si deve
attenere, sulla base delle mansioni svolte e dei contesti lavorativi in cui si opera, per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio e in particolare per il corretto utilizzo dei DPI. Fino a nuove
disposizioni normative, si dovrà continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, provvedere all’igiene delle mani,
mantenere il distanziamento fisico e seguire tutte le altre precauzioni contenute nel presente Protocollo,
indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

3.2        MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
A partire dal 15/10/2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, a tutto il personale è
fatto obbligo, per poter accedere ai luoghi di lavoro e svolgere la propria attività lavorativa, di essere in
possesso ed esibire su richiesta la propria Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o idonea certificazione
medica di esenzione. La richiesta di esibizione e verifica del Green Pass viene eseguita a campione da
soggetti formalmente incaricati secondo una procedura appositamente adottata.

Chiunque essendo sprovvisto di Green Pass, non possa garantire la propria presenza presso i luoghi di lavoro
quando richiesto, è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile tempestivamente e con congruo
anticipo al fine di consentire la continuità dei servizi e una corretta pianificazione delle attività.

Il possesso del Green Pass non esime dal rispetto di tutte le altre misure di cautela già richieste per l’accesso
ai luoghi di lavoro.

Tutto il personale è tenuto controllare il proprio stato di salute e in particolare ha l’obbligo di misurare la propria
temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio per recarsi sul luogo di lavoro. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5° dovrà rimanere al proprio domicilio e comunicare questa circostanza al proprio
supervisore in quanto non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

                                                                                                                      5
Ottobre 2021                                                                                                                                                    Rev. 4

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sia esso ufficio, cantiere e/o sito del Cliente, potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Qualora, nel rispetto della disciplina sulla privacy vigente, il
superamento di 37,5° della temperatura dovesse essere rilevato, anche successivamente all’ingresso sul luogo
di lavoro, la persona interessata non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie eventualmente
presenti, ma dovrà mantenere indossata la mascherina a disposizione, isolarsi momentaneamente e contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Si informa tutto il personale e i visitatori che devono fare ingresso in azienda che è vietato l’accesso a chiunque,
indipendentemente dallo stato di vaccinazione, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (1).

Questa informazione viene replicata regolarmente attraverso il sistema infopoint per la registrazione della
propria presenza in ufficio. Il dipendente con la registrazione su infopoint dichiara di essere consapevole delle
condizioni che ne vietano l’ingresso e di non trovarsi in tali condizioni. L’informazione è inoltre contenuta nei
questionari di autovalutazione destinati ai visitatori.

Il rientro in azienda di un lavoratore risultato positivo è consentito solo dopo presentazione dell’esito negativo
di un tampone e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della Salute del
12 ottobre 2020 ed eventuali disposizioni successive). Anche trascorsi 21 giorni con prolungamento della
positività (termine ultimo dell’isolamento in caso di prolungata positività), il rientro è consentito solo dopo
avvenuta negativizzazione, dimostrata con esito negativo di tampone, molecolare o antigenico, effettuato
presso struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Massima collaborazione è richiesta e garantita da parte della Golder qualora, per prevenire l'attivazione di
focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente dovesse disporre
misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori.

3.3                 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni alle pertinenze della Golder durante tutto il periodo di emergenza sanitaria dovrà
essere ridotto a quanto strettamente necessario per il mantenimento in sicurezza di impianti e strutture nonché
al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie per quanto riguarda gli uffici. In merito alle attività lavorative
esterne, l’accesso dei fornitori nei luoghi di lavoro di pertinenza Golder o dei Clienti dovrà essere consentito per
gli stessi motivi di cui al periodo precedente oltre che per tutte le attività funzionali all’esecuzione di prestazioni
e servizi la cui erogazione è consentita in funzione delle misure di contenimento in vigore nel territorio
interessato.

I fornitori di cui sopra sono tenuti al rispetto di tutte le regole della Golder, ivi comprese quelle per l’accesso ai
locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3.2. In particolare, i fornitori dovranno garantire che il proprio
personale, o in caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti essi stessi, siano in possesso del Green Pass
da esibire su richiesta ed informare tempestivamente e con congruo anticipo il proprio riferimento in Golder di
eventuali criticità che potrebbero impattare sulla continuità dei servizi erogati.

I fornitori che svolgono lavori in appalto per conto di Golder dovranno adottare per i rispettivi ambiti di
competenza misure conformi al Protocollo Golder e ai contenuti del protocollo condiviso delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del 6 aprile 2021 e dei protocolli di cui agli allegati 13 e 14 del DPCM

1   Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:
- agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

                                                                                                                                                                     6
Ottobre 2021                                                                                                        Rev. 4

2 marzo 2021 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. I fornitori sono consapevoli che la mancata
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza, non costituendo ai fini contrattuali causa di forza maggiore.

I fornitori accedono in orari e attraverso gli ingressi che saranno di volta in volta stabiliti insieme al richiedente
la prestazione evitando al massimo le interferenze con altro personale mantenendo indossata la mascherina e
la distanza interpersonale superiore al metro.

L’accesso ai servizi igienici presenti sui luoghi di lavoro di pertinenza Golder, siano essi uffici o cantieri, potrà
essere consentito dove è possibile individuare servizi dedicati e qualora sia giustificato da esigenze correlate
alla durata delle prestazioni o indisponibilità di altri servizi pubblici accessibili nelle vicinanze del luogo di lavoro.
In particolare per i cantieri di pertinenza della Golder l’eventuale indisponibilità di servizi igienici dedicati dovrà
essere preventivamente comunicata al fornitore a cura dei responsabili di cantiere in modo da poter verificare
la fattibilità della prestazione o la necessità di riprogrammazione delle attività.

Quando possibile, in particolare nei cantieri, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso per nessun motivo a baraccamenti e locali chiusi. Per le necessarie attività
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un
metro.

Per quanto riguarda gli uffici delle sedi Golder i trasportatori dovranno scaricare in prossimità degli ingressi dei
magazzini evitando l’ingresso negli uffici. Corrieri espressi e posta potranno accedere alla reception limitando
la propria permanenza a quanto strettamente necessario e mantenendo indossata la mascherina e rispettando
la distanza interpersonale superiore a 1 metro da qualsiasi persona.

È vietato il passaggio diretto da mano a mano di pacchi, buste e documenti. Le consegne e i passaggi di
documento dovranno avvenire esclusivamente depositando l’oggetto del passaggio che sarà ritirato dopo che
chi consegna si sarà opportunamente allontanato.

Nel caso di un dipendente di un fornitore o un libero professionista, che opera nei luoghi di lavoro di pertinenza
Golder o dei Clienti, risultasse positivo al tampone COVID-19, il rappresentante del fornitore o il libero
professionista dovrà informare immediatamente Golder nella figura del committente ed entrambi dovranno
collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

E’ responsabilità della funzione acquisti, trasmettere il presente Protocollo Golder ai fornitori a titolo di
informativa e vigilare, anche avvalendosi delle altre funzioni, affinché i lavoratori terzi che operano per conto di
Golder o presso le proprie pertinenze, ne rispettino integralmente le disposizioni.

3.4        PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
La Golder assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali di propria pertinenza inclusi,
ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di ristoro. In situazioni ordinarie/normali questa viene realizzata
con riferimento alla circolare 17644 del 22/05/2020.

In risposta alla situazione emergenziale, particolare attenzione è richiesta alle imprese incaricate e agli addetti
alle pulizie in merito alle attività di sanificazione. Pertanto è stata disposto che quotidianamente vengano
sanificate, con prodotti aventi caratteristiche conformi alle raccomandazioni del Ministero della Salute e del ISS,
tutte le superfici dove sono più frequenti i contatti promiscui come porte e maniglie, mancorrenti, tavoli riunioni
e braccioli delle sedie, tavoli e sedie delle sale ristoro, pulsantiere, touch screen e maniglie dei cassetti delle
stampanti ecc..

                                                                                                                         7
Ottobre 2021                                                                                                    Rev. 4

Qualora si dovesse presentare il caso di una persona con COVID-19 che abbia frequentato i locali aziendali, si
dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Considerata la natura delle attività svolte da Golder il personale risulta assegnatario di strumenti informatici ad
uso personale o esclusivo. Il personale addetto alle pulizie provvederà alla regolare pulizia della postazione di
lavoro mentre la pulizia e la sanificazione degli strumenti assegnati sarà effettuata personalmente
dall’assegnatario utilizzando i detergenti messi a disposizione o in caso di lavoro in modalità smart working
utilizzando detergenti a base alcolica presso il proprio domicilio.

Nel prosieguo delle attività, la Golder individuerà secondo le modalità che saranno ritenute opportune, sentito
il parere del Medico Competente, del RSPP, delle rappresentanze dei lavoratori e in ottemperanza alle
indicazioni del Ministero della Salute, la necessità di organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

3.5        PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Ognuno, dal momento del proprio ingresso sul luogo di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani.

La Golder mette a disposizione soluzioni idroalcoliche per igienizzare le mani. Questi sono posizionati in punti
strategici degli uffici e a bordo dei mezzi aziendali condivisi per le attività d cantiere. L’approvvigionamento di
questo tipo di prodotti in un periodo di emergenza sanitaria non è semplice e richiede tempi non certi. Pertanto
si raccomanda un uso oculato ricordando che il Ministero della Salute afferma che per l’igiene delle mani è
sufficiente il comune sapone indicando che si può ricorrere ai prodotti igienizzanti in caso di assenza di acqua.
Quindi raccomandiamo di preferire sempre l’utilizzo di acqua e sapone quando disponibili e riservare l’utilizzo
dei prodotti igienizzanti alle altre occasioni.

Si ribadisce l’importanza che pulizia delle mani con acqua e sapone sia fatta di frequente durante tutta la
giornata lavorativa e al rientro al proprio domicilio.

Per il personale di cantiere dove la disponibilità di acqua corrente potrebbe non essere sempre garantita (es
cantieri dismessi) si dispone che insieme ai gel igienizzanti venga caricato sui furgoni un contenitore di acqua
dotato di rubinetto per il lavaggio delle mani con acqua e sapone da fare prima di usare il gel.

3.6        DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La Golder riconosce che, con l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria e nella condizione di una
progressiva e contingentata ripresa della frequentazione degli uffici e degli altri luoghi di lavoro del perimetro
aziendale, l'adozione delle misure di igiene e protezione individuale risulta fondamentale per garantire un
adeguato livello di sicurezza e serenità, per il nostro personale.

La scelta dei dispositivi di protezione individuale idonei, da utilizzare sulla base del complesso dei rischi valutati
e in funzione delle diverse attività svolte in azienda, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per
questi motivi:

a)    le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
      dell'Organizzazione mondiale della sanità.

                                                                                                                     8
Ottobre 2021                                                                                                                                                                             Rev. 4

b)         in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso
           delle mascherine chirurgiche (2) o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non
           è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal
           DPCM 2 marzo 2021

Ad ogni dipendente sarà consegnata in occasione del primo ingresso in ufficio una mascherina del tipo sopra
indicato, riutilizzabile dopo lavaggio con le modalità di sanificazione indicate nelle istruzioni fornite insieme al
prodotto. Queste mascherine devono essere utilizzate solo per esigenze lavorative e riutilizzate al massimo per
il numero di volte indicate nelle istruzioni (500 lavaggi).

Quando la mascherina non sarà più utilizzabile al dipendente che risulterà sprovvisto sarà consegnata una
mascherina analoga o un quantitativo di mascherine monouso adeguato. Le consegne saranno registrate e il
consumo verificato in funzione delle giornate lavorative effettuate sul luogo di lavoro. Le verifiche consentiranno
di pianificare reintegri e approvvigionamenti e prevenire possibili indisponibilità con conseguente impatto sul
regolare svolgimento delle attività

La mascherina in dotazione va utilizzata esclusivamente per esigenze lavorative per tutte le occasioni che lo
richiedono (in particolare negli spazi comuni, uffici condivisi, magazzini o uffici del cliente, luoghi chiusi aperti al
pubblico, in luoghi aperti dove non si è in condizioni di isolamento ecc.). Indossare la mascherina non esime
dal rispettare sempre le distanze interpersonali richieste.

Le maschere facciali filtranti di tipo FFP2 o similari (N95-KN95) sono messe a disposizione del personale di
cantiere, di ufficio e magazzino, che dovranno utilizzarli per attività che richiedono interazione a meno di un
metro di distanza e che non sono altrimenti eseguibili mantenendo condizioni di sicurezza. Il personale che ne
avesse necessità è tenuto a farne richiesta all’ufficio preposto.

Nel caso tali DPI siano richiesti per accessi in stabilimenti e cantieri dove sussiste obbligo nonostante non
strettamente necessarie in relazione alle indicazioni della OMS o alle disposizioni del presente protocollo, le
maschere potranno essere utilizzate dandone comunicazione al proprio supervisore che informerà il HSSE
Leader Golder per analizzare disponibilità residue e fattibilità delle attività.

Gli spostamenti in auto con più di una persona, e le trasferte in treno o aereo quando espressamente
autorizzate, rientrano nella fattispecie che richiede l’uso di maschera facciale filtrante FFP2 o similare.

Data la difficoltà di approvvigionamento, l’intenzionale utilizzo improprio dei dispositivi consegnati costituisce
motivo di contestazione disciplinare.

3.7                 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE
                    FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
La contingentazione dell’accesso agli spazi comuni prevede che sia sempre evitato l’affollamento con il
mantenimento della di stanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, che il tempo di
permanenza sia limitato e che sia garantita l’areazione.

2   come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 ( art 16 c. 1):
DL n. 9 (art. 34 c.3) In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze
scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE
previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.
DL n. 18 ( art 16 c. 1) Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono
considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui
uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

                                                                                                                                                                                                   9
Ottobre 2021                                                                                                     Rev. 4

Nelle sale ristoro la presenza deve essere limitata ai posti a disposizione che dovranno essere ridotti e
riorganizzati secondo una logica di posizionamento a scacchiera (nessuno seduto di fianco o di fronte). Durante
gli orari di pausa pranzo la permanenza sarà consentita solo per il tempo necessario a consumare il pasto.
Fintanto che l’emergenza sanitaria non sarà superata, ognuno è tenuto a utilizzare proprie stoviglie e a lavarle
in proprio, si consiglia di riporre le proprie stoviglie in un contenitore personale e di lavarle al proprio domicilio.
Attendere fuori dalle sale ristoro e dagli eventuali compartimenti ristretti (es. cucina Sala Elisa) la possibilità di
accedere in base al numero di persone presenti e alla possibilità di mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro.

Con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, ove possibile e necessario si dovrà pianificare l’accesso alla
sala ristoro per gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Nel rispetto delle norme igieniche, che ognuno dovrà contribuire a garantire, sarà consentito fare pausa pranzo
alla propria scrivania avendo cura di lavarsi le mani e pulire lo spazio utilizzato prima e dopo aver consumato il
pasto. Eventuali rifiuti organici dovranno essere gettati in un sacchetto chiuso o portati fuori dall’ufficio.

Per quanto riguarda servizi igienici e spogliatoi, evitare l’affollamento dei locali antibagno limitando il numero di
persone al numero di lavabi a disposizione per i bagni e a una persona ogni due posti a sedere per gli spogliatoi.
Attendere all’esterno la possibilità di accedere.

Sempre nell’ottica di diminuire al massimo i contatti sarà vietato l’utilizzo di bagni che non si trovano nella propria
area.

La pulizia e sanificazione degli spazi comuni avviene secondo quanto indicato al paragrafo 3.4 e ognuno è
tenuto a favorire questa attività evitando comportamenti che ne complichino il regolare svolgimento, es lasciare
stoviglie sporche nei lavabi ecc.

In aggiunta alla regolare pulizia e sanificazione eseguita dal personale addetto, nei bagni viene garantita la
presenza di copri water e negli antibagni sono messi a disposizione spray igienizzanti, carta monouso e guanti
monouso per pulire e disinfettare volontariamente le superfici.

3.8        ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E
           SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al complesso delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus, tra cui
l’ultimo DPCM 6 aprile 2021, e limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la Golder adotta
fino a nuova comunicazione o revisione del presente documento le seguenti modalità organizzative:

Il personale di tutti gli uffici è esentato dal recarsi sul posto di lavoro se in condizione di effettuare la propria
attività in modalità Smart Working, avendo cura di informare il proprio supervisore secondo le consuete
modalità.

Per tutti coloro che non possono svolgere la propria attività in modalità Smart Working, è confermata la
possibilità di libero spostamento su tutto il territorio nazionale. Qualora durante il periodo emergenziale in corso,
dovessero essere reintrodotte misure restrittive agli spostamenti analoghe a quelle adottate nella Fase 1, come
in passato saranno predisposti e messi a disposizione eventuali moduli di autocerticazione su carta intestata
Golder conformi a quelli ministeriali.

Coloro che anche potendo svolgere la propria attività in modalità Smart Working, necessitano di raggiungere il
posto di lavoro, potranno farlo prediligendo un mezzo di spostamento privato e in maniera contingentata
secondo una turnazione che garantisca una presenza contemporanea inferiore al 75% del personale dell’ufficio.

                                                                                                                    10
Ottobre 2021                                                                                                      Rev. 4

A tal fine, e con lo scopo di garantire il rispetto delle distanze interpersonali, di limitare i rischi di impatto sul
normale svolgimento delle attività e sulla vita personale di ognuno, oltre che nel rispetto di quanto stabilito nel
Protocollo condiviso, è stato adottato un sistema di prenotazione della propria presenza in ufficio e della
postazione utilizzata, tramite il quale si garantisce che l’affollamento massimo dell’ufficio non superi il limite
della capienza stabilito. Variazioni della capienza massima potranno essere comunicate dalle funzioni
responsabili, anche in maniera differenziata tra uffici, in funzione della situazione sanitaria.

Come sopra indicato, per raggiungere il posto di lavoro sarà comunque da prediligere l’utilizzo del mezzo
privato, tuttavia per coloro che pur potendo svolgere il proprio lavoro in Smart Working necessitano di recarsi
in ufficio e non dispongono di un mezzo privato, potranno farlo nel rispetto della turnazione stabilita anche
utilizzando la rete di trasporto pubblico locale. Nell’utilizzo dei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro e viceversa,
raccomandiamo il rigoroso rispetto delle misure di comportamento e prevenzione richieste dall’esercente, in
particolare l’utilizzo di mascherina, e suggeriamo di attenersi alle seguenti precauzioni: scegliere ove possibile
orari meno trafficati; limitare all’indispensabile la permanenza nelle aree ferroviarie e alle fermate di bus e metro;
evitare di salire su mezzi affollati che non consentano il rispetto del distanziamento interpersonale; disporre di
igienizzante per le mani da utilizzare prima e dopo l’accesso al mezzo e durante il tragitto se necessario; evitare
l’utilizzo dello smartphone durante tutto il tragitto per non rischiare di contaminarlo; evitare gli affollamenti in
particolare in prossimità della salita e discesa dal mezzo. Nel tragitto casa lavoro dovranno essere utilizzati
igienizzanti e dispositivi di protezione propri.

Per le attività di cantiere/sito sono consentiti spostamenti e ove necessario la trasferta con pernottamenti se
approvate secondo i criteri della Interim Operating Directive (IOD) per la EUME Region e comunque secondo
quanto qui di seguito esposto.

Le trasferte su commesse caricabili da eseguirsi sul territorio nazionale dovranno essere approvate dal
Responsabile di Gruppo di riferimento.

Con la riapertura delle frontiere europee e l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Golder EUME ha adottato
un processo per valutare, approvare e monitorare i viaggi internazionali, sia intra sia extra UE. Il processo
prevede modalità specifiche di valutazione e approvazione ed è riportato in Appendice C.

Per tutto il personale in trasferta o operante in sito si suggerisce di non pernottare se non strettamente
necessario ed evitare luoghi pubblici che non consentano di controllare la distanza minima di un metro.

3.9        GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
L’entrata e l’uscita dagli uffici deve avvenire una persona alla volta distanziandosi e lasciando spazio al
passaggio delle persone dando sempre la precedenza a chi esce.

Dove possibile e necessario in relazione alle dimensioni dell’ufficio devono essere individuati ingresso e uscita
separati attraverso affissione di apposita segnaletica a cura dei responsabili della struttura.

Il personale dovrà utilizzare preferibilmente le scale invece degli ascensori. Nel caso di necessità di utilizzo
dell’ascensore, il personale deve favorire il deflusso delle persone eventualmente in uscita mantenendo una
adeguata distanza dalla porta, evitare di salire, o scendere, quando l’ascensore risultasse affollato e diventi
impossibile mantenere distanze interpersonali superiori a 1 metro. Indicativamente limitare l’utilizzo a 1/3 della
capienza massima.

3.10       SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
           FORMAZIONE
Fintanto che il livello di diffusione del virus non raggiungerà un rischio basso, nell’ottica di diminuire i contatti e
consentire al contempo una progressiva ripresa della frequentazione degli uffici, gli spostamenti all'interno degli

                                                                                                                     11
Ottobre 2021                                                                                                      Rev. 4

stessi devono essere limitati al minimo indispensabile evitando ove possibile le interazioni tra personale di
gruppi diversi.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità
e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, si dovrà indossare la mascherina, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Il luogo dell’incontro (sala riunioni o uffici chiusi) dovrà
essere scelto in modo che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; nei locali di
piccole dimensioni questa distanza dovrebbe essere maggiore.

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte
salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma
7, del DPCM 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa,
secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione
civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio,
nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in
coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di
cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile
e da remoto.

3.11       GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali ad
esempio la tosse o il raffreddore, indipendentemente dallo stato di vaccinazione lo deve dichiarare
immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria, e l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

La Golder e il Medico Competente collaborano con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina
chirurgica.

3.12       SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria prosegue, inclusa quella periodica, rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (decalogo in appendice A).

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. E'
raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione
all'età.

Il Medico Competente è consultato e collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le rappresentanze dei lavoratori
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

                                                                                                                     12
Ottobre 2021                                                                                                     Rev. 4

Il Medico Competente è tenuto a individuare e segnalare le situazioni particolari di dipendenti per cui è
necessario che la Golder provveda a loro tutela e nel rispetto della privacy, ad applicare sempre insieme al
medico competente stesso le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella
valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici
qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Nell’ottica di una progressiva ripresa della presenza negli uffici, è opportuno che il Medico Competente sia
coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti
stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare
le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare
del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure
di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio
da SARS-CoV-2/COVID-19.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC
effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili
specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia..

3.13       AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Fintanto che permane la situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 il
comitato HSSE è allargato alla partecipazione in aggiunta agli RLS nominati anche del RSA del MC per valutare
aggiornamenti del protocollo.

4.0       RIFERIMENTI
Riferimenti Global GAIMS

     GP1 Global Project Delivery Manual

     GP5 Management of HSSE

     Interim Operative Directive (IOD)

Riferimenti GAIMS locali

     Manuale Locale di Gestione Integrato Qualità Sicurezza Ambiente

Principali Riferimenti Normativi

     Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127

     Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52

     Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/03/2021

                                                                                                                     13
Ottobre 2021                                                                                                Rev. 4

     Decreto Legge 23 febbraio 2021 , n. 15

     Decreto Legge 23 febbraio 2020 , n. 6

     Circolare 32850 del Ministero della Salute 12/10/2020

     Circolare 18584 del Ministero della Salute 29/05/2020

     Circolare 17644 del Ministero della Salute 22/05/2020

     Circolare 7922 del Ministero della Salute 09/03/2020

     Circolare 5443 del Ministero della Salute 22/02/2020

     D. Lgs 81/08 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Altri riferimenti

     Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
      virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – 06 aprile 2021

     Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
      del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020

     Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri -
      24 aprile 2020

     Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
      CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL Rapporto - 24 aprile 2020

     LAVORATORI PROTETTI Rev.03 del 27/04/2020 – Politecnico di Torino

     Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19, Rev.02
      09/04/2020 – aidii associazione italiana igienisti industriali

     Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 – Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle
      infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19

                                                                                                                  14
Ottobre 2021                      Rev. 4

                           APPENDICE A

               Opuscoli informativi

                                     15
APPENDICE B

Informativa Medico Competente
APPENDICE C

  COVID-19 TRAVEL ACROSS
BORDERS INTERIM PROCESS
golder.com
Puoi anche leggere