Protocollo anti-contagio COVID-19 - ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPCM 02 marzo 2021 e s.m.i - GOLDER Codice Etico
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Protocollo anti-contagio COVID-19 ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPCM 02 marzo 2021 e s.m.i. Presentato a: Tutto il personale e fornitori Inviato da: Golder Associates S.r.l. Via Antonio Banfo 43, 10155 Torino, Italia +39 011 23 44 211 Rev. 4 Ottobre 2021
Ottobre 2021 Rev. 4 Indice 1.0 PREMESSA ................................................................................................................................................ 3 2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................... 4 3.0 ATTUAZIONE PROTOCOLLO E MODALITÀ OPERATIVE ..................................................................... 4 3.1 INFORMAZIONE ............................................................................................................................... 4 3.2 MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA ......................................................................................... 5 3.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI ................................................................... 6 3.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA ....................................................................................... 7 3.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ........................................................................................ 8 3.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................................................ 8 3.7 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)................................................................................................................ 9 3.8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) ............................................................................. 10 3.9 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI .................................................................... 11 3.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.................................. 11 3.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA....................................................... 12 3.12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ...................................................... 12 3.13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ......................................... 13 4.0 RIFERIMENTI............................................................................................................................................ 13 TABELLE No table of figures entries found. FIGURE No table of figures entries found. APPENDICI APPENDICE A Opuscoli informativi APPENDICE B Informativa Medico Competente APPENDICE C COVID-19 Travel Across Borders Interim Process 2
Ottobre 2021 Rev. 4 1.0 PREMESSA In relazione ai casi di contagio da COVID-19 riscontrati in Italia a partire dal 21 febbraio 2020, la Golder Associates Srl (Golder), nell’ottica di tutelare la salute dei propri dipendenti e collaboratori, dei propri clienti e fornitori e delle comunità che ci circondano, oltre che garantire la continuità dei servizi svolti nei confronti dei propri clienti, ottemperando a tutte le disposizioni vigenti, presenti e future, per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19, ha adottato fin da subito misure di prevenzione tra cui: creazione di un gruppo di gestione e risposta all’emergenza per monitorare le disposizioni delle autorità e adottare e adeguare le conseguenti azioni richieste e/o necessarie in consultazione e collaborazione con RSPP, Medico Competente e con le rappresentanze dei lavoratori; attività di informazione rivolta a tutto il personale in relazione all’evolversi della situazione e ai comportamenti e modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai 10 comportamenti raccomandati dal Ministero della Salute e dall’ISS e alla necessità di rimanere aggiornati, consultando i siti delle autorità competenti e la posta elettronica aziendale, e di attenersi a tutte le indicazioni e disposizioni emanate e ivi pubblicate; azioni di verifica e controllo in relazione all’assenza di dipendenti residenti/domiciliati o di attività lavorative svolte nei precedenti 15 gg o programmate nei territori soggetti a restrizioni quali ZONE ROSSE, incluso il divieto di eseguire attività lavorative nelle aree sopracitate e obbligo di rispettare integralmente tutti i decreti e ordinanze locali vigenti, presenti e future emesse per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19; disposizioni in merito alle modalità di accesso agli uffici in base all’evolversi della situazione locale e ai livelli di rischio e restrizioni di volta in volta comunicati dalle autorità nazionali e locali (zone rosse, zone gialle, aree a contenimento rafforzato, aree protette, ecc.). In particolare le disposizioni hanno riguardato la possibilità o meno di accedere agli uffici, l’utilizzo di giornate di lavoro agile (smart working) anche in eccesso a quanto previsto dal regolamento interno e indicazioni in merito a l’utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere l'ufficio. Limitazioni crescenti sono state stabilite in merito alle trasferte, stabilendo fin da subito che quelle non indispensabili fossero cancellate e sostituite ove possibile con meeting in remoto; Cancellazione delle trasferte che richiedono utilizzo di mezzi di trasporto pubblico se originano o attraversano o terminano in una o più delle Regioni a rischio. Ove possibile e necessario per garantire la continuità dei servizi si è autorizzato l’utilizzo di mezzi privati; Limitazioni crescenti e in particolare posticipazione di eventi di formazione interna che richiedano spostamenti tra gli uffici delle Regioni a rischio; Intensificazione delle attività di pulizia degli uffici con particolare riferimento alla sanificazione di tutte le superfici soggette al contatto da parte di più persone e verifica dell’idoneità dei prodotti utilizzati Inventario e acquisto di maschere di protezione e di prodotti igienizzanti per le mani richiesta ai fornitori e ai visitatori che hanno accesso alle nostre sedi circa il rispetto di tutte le disposizioni, presenti e future, emanate dalle autorità competenti; Oltre quanto sopra, dall’emanazione del DPCM 11 marzo 2020 si è arrivati alla massimizzazione del lavoro agile in tutte le sedi, l’individuazione delle attività indispensabili alla produzione e alla conseguente revisione delle attività programmate adottando misure per l’eliminazione della necessità di interazione inferiore al metro di distanza e ove questo non fosse possibile è stato prescritto l’utilizzo di mascherine di protezione. 3
Ottobre 2021 Rev. 4 Con la sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e delle rappresentanze sindacali del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (Protocollo) si è proceduto all’analisi delle misure già in essere in azienda integrando ove necessario. La revisione 1 costituisce aggiornamento del Protocollo Golder in seguito alla sottoscrizione da parte delle parti sociali del Protocollo condiviso in data 24 aprile 2020 e del suo recepimento quale allegato del DPCM del 26 aprile 2020 con il quale vengono parzialmente allentate le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 in tutto il territorio nazionale. La revisione 2 costituisce aggiornamento del protocollo in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria sul territorio nazionale e all’emanazione del DPCM 14 luglio 2020 con il quale vengono prorogate al 31 luglio 2020 le misure previste dalle autorità per il contenimento della diffusione del virus e in particolare per lo svolgimento delle attività lavorative. La revisione 3 costituisce aggiornamento del protocollo Golder in relazione alla sottoscrizione del nuovo “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” emanato il 06/04/2021. La revisione 4 costituisce aggiornamento del protocollo Golder in relazione all’entrata in vigore del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 con l’estensione dell’obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). 2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo del presente documento è raccogliere tutte le disposizioni aziendali da attuare in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 in conformità alla normativa vigente e in linea con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021, il quale costituisce aggiornamento del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020. Ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive richieste da parte dei nostri clienti all’interno delle loro pertinenze o nell’ambito delle attività svolte per loro conto, le informazioni e le disposizioni qui riportate si applicano a tutte le attività lavorative svolte dalla Golder in qualsiasi ambito lavorativo. 3.0 ATTUAZIONE PROTOCOLLO E MODALITÀ OPERATIVE Di seguito si riportano le disposizioni e le modalità operative individuate da Golder in relazione all’attuazione del Protocollo condiviso seguendo l’ordine dei contenuti richiesti dal Protocollo stesso. 3.1 INFORMAZIONE Nel fare riferimento a tutte le comunicazioni inviate al personale e alle informazioni affisse presso i nostri uffici e luoghi di lavoro nella forma di depliant e/o poster, qui di seguito riportiamo in dettaglio alcune informazioni fondamentali di cui ognuno deve essere consapevole e deve responsabilmente accettare in modo da poter attuare i comportamenti attesi e rispettare gli obblighi conseguenti: obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; non è consentito l’ingresso o la permanenza in azienda ed è richiesto di dichiarare tempestivamente al proprio supervisore qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in 4
Ottobre 2021 Rev. 4 cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc); impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Golder nel fare accesso in azienda (in particolare, indossare la mascherina chirurgica o con livello di protezione superiore, mantenere distanze interpersonali superiori a 1 m, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Inoltre, a partire dal 15/10/2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (31 dicembre 2021): non è consentito l’ingresso o la permanenza nei luoghi di lavoro a chiunque, dovendo svolgere la propria attività lavorativa, sia sprovvisto o non esibisca su richiesta la propria Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Questa disposizione si applica anche a chiunque debba accedere ai luoghi di lavoro per attività di Formazione e Volontariato; l’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Ai dipendenti è richiesto di prendere visione del presente protocollo, degli opuscoli informativi e dell’informativa del Medico Competente in allegato quale informazione sul complesso delle misure adottate cui ci si deve attenere, sulla base delle mansioni svolte e dei contesti lavorativi in cui si opera, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio e in particolare per il corretto utilizzo dei DPI. Fino a nuove disposizioni normative, si dovrà continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, provvedere all’igiene delle mani, mantenere il distanziamento fisico e seguire tutte le altre precauzioni contenute nel presente Protocollo, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. 3.2 MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA A partire dal 15/10/2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, a tutto il personale è fatto obbligo, per poter accedere ai luoghi di lavoro e svolgere la propria attività lavorativa, di essere in possesso ed esibire su richiesta la propria Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o idonea certificazione medica di esenzione. La richiesta di esibizione e verifica del Green Pass viene eseguita a campione da soggetti formalmente incaricati secondo una procedura appositamente adottata. Chiunque essendo sprovvisto di Green Pass, non possa garantire la propria presenza presso i luoghi di lavoro quando richiesto, è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile tempestivamente e con congruo anticipo al fine di consentire la continuità dei servizi e una corretta pianificazione delle attività. Il possesso del Green Pass non esime dal rispetto di tutte le altre misure di cautela già richieste per l’accesso ai luoghi di lavoro. Tutto il personale è tenuto controllare il proprio stato di salute e in particolare ha l’obbligo di misurare la propria temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio per recarsi sul luogo di lavoro. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° dovrà rimanere al proprio domicilio e comunicare questa circostanza al proprio supervisore in quanto non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 5
Ottobre 2021 Rev. 4 Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sia esso ufficio, cantiere e/o sito del Cliente, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Qualora, nel rispetto della disciplina sulla privacy vigente, il superamento di 37,5° della temperatura dovesse essere rilevato, anche successivamente all’ingresso sul luogo di lavoro, la persona interessata non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie eventualmente presenti, ma dovrà mantenere indossata la mascherina a disposizione, isolarsi momentaneamente e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Si informa tutto il personale e i visitatori che devono fare ingresso in azienda che è vietato l’accesso a chiunque, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (1). Questa informazione viene replicata regolarmente attraverso il sistema infopoint per la registrazione della propria presenza in ufficio. Il dipendente con la registrazione su infopoint dichiara di essere consapevole delle condizioni che ne vietano l’ingresso e di non trovarsi in tali condizioni. L’informazione è inoltre contenuta nei questionari di autovalutazione destinati ai visitatori. Il rientro in azienda di un lavoratore risultato positivo è consentito solo dopo presentazione dell’esito negativo di un tampone e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali disposizioni successive). Anche trascorsi 21 giorni con prolungamento della positività (termine ultimo dell’isolamento in caso di prolungata positività), il rientro è consentito solo dopo avvenuta negativizzazione, dimostrata con esito negativo di tampone, molecolare o antigenico, effettuato presso struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Massima collaborazione è richiesta e garantita da parte della Golder qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente dovesse disporre misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori. 3.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI L’accesso di fornitori esterni alle pertinenze della Golder durante tutto il periodo di emergenza sanitaria dovrà essere ridotto a quanto strettamente necessario per il mantenimento in sicurezza di impianti e strutture nonché al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie per quanto riguarda gli uffici. In merito alle attività lavorative esterne, l’accesso dei fornitori nei luoghi di lavoro di pertinenza Golder o dei Clienti dovrà essere consentito per gli stessi motivi di cui al periodo precedente oltre che per tutte le attività funzionali all’esecuzione di prestazioni e servizi la cui erogazione è consentita in funzione delle misure di contenimento in vigore nel territorio interessato. I fornitori di cui sopra sono tenuti al rispetto di tutte le regole della Golder, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3.2. In particolare, i fornitori dovranno garantire che il proprio personale, o in caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti essi stessi, siano in possesso del Green Pass da esibire su richiesta ed informare tempestivamente e con congruo anticipo il proprio riferimento in Golder di eventuali criticità che potrebbero impattare sulla continuità dei servizi erogati. I fornitori che svolgono lavori in appalto per conto di Golder dovranno adottare per i rispettivi ambiti di competenza misure conformi al Protocollo Golder e ai contenuti del protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 6 aprile 2021 e dei protocolli di cui agli allegati 13 e 14 del DPCM 1 Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia: - agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; - all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; - all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; - all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124. 6
Ottobre 2021 Rev. 4 2 marzo 2021 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. I fornitori sono consapevoli che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, non costituendo ai fini contrattuali causa di forza maggiore. I fornitori accedono in orari e attraverso gli ingressi che saranno di volta in volta stabiliti insieme al richiedente la prestazione evitando al massimo le interferenze con altro personale mantenendo indossata la mascherina e la distanza interpersonale superiore al metro. L’accesso ai servizi igienici presenti sui luoghi di lavoro di pertinenza Golder, siano essi uffici o cantieri, potrà essere consentito dove è possibile individuare servizi dedicati e qualora sia giustificato da esigenze correlate alla durata delle prestazioni o indisponibilità di altri servizi pubblici accessibili nelle vicinanze del luogo di lavoro. In particolare per i cantieri di pertinenza della Golder l’eventuale indisponibilità di servizi igienici dedicati dovrà essere preventivamente comunicata al fornitore a cura dei responsabili di cantiere in modo da poter verificare la fattibilità della prestazione o la necessità di riprogrammazione delle attività. Quando possibile, in particolare nei cantieri, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso per nessun motivo a baraccamenti e locali chiusi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per quanto riguarda gli uffici delle sedi Golder i trasportatori dovranno scaricare in prossimità degli ingressi dei magazzini evitando l’ingresso negli uffici. Corrieri espressi e posta potranno accedere alla reception limitando la propria permanenza a quanto strettamente necessario e mantenendo indossata la mascherina e rispettando la distanza interpersonale superiore a 1 metro da qualsiasi persona. È vietato il passaggio diretto da mano a mano di pacchi, buste e documenti. Le consegne e i passaggi di documento dovranno avvenire esclusivamente depositando l’oggetto del passaggio che sarà ritirato dopo che chi consegna si sarà opportunamente allontanato. Nel caso di un dipendente di un fornitore o un libero professionista, che opera nei luoghi di lavoro di pertinenza Golder o dei Clienti, risultasse positivo al tampone COVID-19, il rappresentante del fornitore o il libero professionista dovrà informare immediatamente Golder nella figura del committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. E’ responsabilità della funzione acquisti, trasmettere il presente Protocollo Golder ai fornitori a titolo di informativa e vigilare, anche avvalendosi delle altre funzioni, affinché i lavoratori terzi che operano per conto di Golder o presso le proprie pertinenze, ne rispettino integralmente le disposizioni. 3.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA La Golder assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali di propria pertinenza inclusi, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di ristoro. In situazioni ordinarie/normali questa viene realizzata con riferimento alla circolare 17644 del 22/05/2020. In risposta alla situazione emergenziale, particolare attenzione è richiesta alle imprese incaricate e agli addetti alle pulizie in merito alle attività di sanificazione. Pertanto è stata disposto che quotidianamente vengano sanificate, con prodotti aventi caratteristiche conformi alle raccomandazioni del Ministero della Salute e del ISS, tutte le superfici dove sono più frequenti i contatti promiscui come porte e maniglie, mancorrenti, tavoli riunioni e braccioli delle sedie, tavoli e sedie delle sale ristoro, pulsantiere, touch screen e maniglie dei cassetti delle stampanti ecc.. 7
Ottobre 2021 Rev. 4 Qualora si dovesse presentare il caso di una persona con COVID-19 che abbia frequentato i locali aziendali, si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Considerata la natura delle attività svolte da Golder il personale risulta assegnatario di strumenti informatici ad uso personale o esclusivo. Il personale addetto alle pulizie provvederà alla regolare pulizia della postazione di lavoro mentre la pulizia e la sanificazione degli strumenti assegnati sarà effettuata personalmente dall’assegnatario utilizzando i detergenti messi a disposizione o in caso di lavoro in modalità smart working utilizzando detergenti a base alcolica presso il proprio domicilio. Nel prosieguo delle attività, la Golder individuerà secondo le modalità che saranno ritenute opportune, sentito il parere del Medico Competente, del RSPP, delle rappresentanze dei lavoratori e in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, la necessità di organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 3.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Ognuno, dal momento del proprio ingresso sul luogo di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La Golder mette a disposizione soluzioni idroalcoliche per igienizzare le mani. Questi sono posizionati in punti strategici degli uffici e a bordo dei mezzi aziendali condivisi per le attività d cantiere. L’approvvigionamento di questo tipo di prodotti in un periodo di emergenza sanitaria non è semplice e richiede tempi non certi. Pertanto si raccomanda un uso oculato ricordando che il Ministero della Salute afferma che per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone indicando che si può ricorrere ai prodotti igienizzanti in caso di assenza di acqua. Quindi raccomandiamo di preferire sempre l’utilizzo di acqua e sapone quando disponibili e riservare l’utilizzo dei prodotti igienizzanti alle altre occasioni. Si ribadisce l’importanza che pulizia delle mani con acqua e sapone sia fatta di frequente durante tutta la giornata lavorativa e al rientro al proprio domicilio. Per il personale di cantiere dove la disponibilità di acqua corrente potrebbe non essere sempre garantita (es cantieri dismessi) si dispone che insieme ai gel igienizzanti venga caricato sui furgoni un contenitore di acqua dotato di rubinetto per il lavaggio delle mani con acqua e sapone da fare prima di usare il gel. 3.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La Golder riconosce che, con l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria e nella condizione di una progressiva e contingentata ripresa della frequentazione degli uffici e degli altri luoghi di lavoro del perimetro aziendale, l'adozione delle misure di igiene e protezione individuale risulta fondamentale per garantire un adeguato livello di sicurezza e serenità, per il nostro personale. La scelta dei dispositivi di protezione individuale idonei, da utilizzare sulla base del complesso dei rischi valutati e in funzione delle diverse attività svolte in azienda, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. 8
Ottobre 2021 Rev. 4 b) in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche (2) o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 Ad ogni dipendente sarà consegnata in occasione del primo ingresso in ufficio una mascherina del tipo sopra indicato, riutilizzabile dopo lavaggio con le modalità di sanificazione indicate nelle istruzioni fornite insieme al prodotto. Queste mascherine devono essere utilizzate solo per esigenze lavorative e riutilizzate al massimo per il numero di volte indicate nelle istruzioni (500 lavaggi). Quando la mascherina non sarà più utilizzabile al dipendente che risulterà sprovvisto sarà consegnata una mascherina analoga o un quantitativo di mascherine monouso adeguato. Le consegne saranno registrate e il consumo verificato in funzione delle giornate lavorative effettuate sul luogo di lavoro. Le verifiche consentiranno di pianificare reintegri e approvvigionamenti e prevenire possibili indisponibilità con conseguente impatto sul regolare svolgimento delle attività La mascherina in dotazione va utilizzata esclusivamente per esigenze lavorative per tutte le occasioni che lo richiedono (in particolare negli spazi comuni, uffici condivisi, magazzini o uffici del cliente, luoghi chiusi aperti al pubblico, in luoghi aperti dove non si è in condizioni di isolamento ecc.). Indossare la mascherina non esime dal rispettare sempre le distanze interpersonali richieste. Le maschere facciali filtranti di tipo FFP2 o similari (N95-KN95) sono messe a disposizione del personale di cantiere, di ufficio e magazzino, che dovranno utilizzarli per attività che richiedono interazione a meno di un metro di distanza e che non sono altrimenti eseguibili mantenendo condizioni di sicurezza. Il personale che ne avesse necessità è tenuto a farne richiesta all’ufficio preposto. Nel caso tali DPI siano richiesti per accessi in stabilimenti e cantieri dove sussiste obbligo nonostante non strettamente necessarie in relazione alle indicazioni della OMS o alle disposizioni del presente protocollo, le maschere potranno essere utilizzate dandone comunicazione al proprio supervisore che informerà il HSSE Leader Golder per analizzare disponibilità residue e fattibilità delle attività. Gli spostamenti in auto con più di una persona, e le trasferte in treno o aereo quando espressamente autorizzate, rientrano nella fattispecie che richiede l’uso di maschera facciale filtrante FFP2 o similare. Data la difficoltà di approvvigionamento, l’intenzionale utilizzo improprio dei dispositivi consegnati costituisce motivo di contestazione disciplinare. 3.7 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) La contingentazione dell’accesso agli spazi comuni prevede che sia sempre evitato l’affollamento con il mantenimento della di stanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, che il tempo di permanenza sia limitato e che sia garantita l’areazione. 2 come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 ( art 16 c. 1): DL n. 9 (art. 34 c.3) In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'. DL n. 18 ( art 16 c. 1) Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 9
Ottobre 2021 Rev. 4 Nelle sale ristoro la presenza deve essere limitata ai posti a disposizione che dovranno essere ridotti e riorganizzati secondo una logica di posizionamento a scacchiera (nessuno seduto di fianco o di fronte). Durante gli orari di pausa pranzo la permanenza sarà consentita solo per il tempo necessario a consumare il pasto. Fintanto che l’emergenza sanitaria non sarà superata, ognuno è tenuto a utilizzare proprie stoviglie e a lavarle in proprio, si consiglia di riporre le proprie stoviglie in un contenitore personale e di lavarle al proprio domicilio. Attendere fuori dalle sale ristoro e dagli eventuali compartimenti ristretti (es. cucina Sala Elisa) la possibilità di accedere in base al numero di persone presenti e alla possibilità di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, ove possibile e necessario si dovrà pianificare l’accesso alla sala ristoro per gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Nel rispetto delle norme igieniche, che ognuno dovrà contribuire a garantire, sarà consentito fare pausa pranzo alla propria scrivania avendo cura di lavarsi le mani e pulire lo spazio utilizzato prima e dopo aver consumato il pasto. Eventuali rifiuti organici dovranno essere gettati in un sacchetto chiuso o portati fuori dall’ufficio. Per quanto riguarda servizi igienici e spogliatoi, evitare l’affollamento dei locali antibagno limitando il numero di persone al numero di lavabi a disposizione per i bagni e a una persona ogni due posti a sedere per gli spogliatoi. Attendere all’esterno la possibilità di accedere. Sempre nell’ottica di diminuire al massimo i contatti sarà vietato l’utilizzo di bagni che non si trovano nella propria area. La pulizia e sanificazione degli spazi comuni avviene secondo quanto indicato al paragrafo 3.4 e ognuno è tenuto a favorire questa attività evitando comportamenti che ne complichino il regolare svolgimento, es lasciare stoviglie sporche nei lavabi ecc. In aggiunta alla regolare pulizia e sanificazione eseguita dal personale addetto, nei bagni viene garantita la presenza di copri water e negli antibagni sono messi a disposizione spray igienizzanti, carta monouso e guanti monouso per pulire e disinfettare volontariamente le superfici. 3.8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) In riferimento al complesso delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus, tra cui l’ultimo DPCM 6 aprile 2021, e limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la Golder adotta fino a nuova comunicazione o revisione del presente documento le seguenti modalità organizzative: Il personale di tutti gli uffici è esentato dal recarsi sul posto di lavoro se in condizione di effettuare la propria attività in modalità Smart Working, avendo cura di informare il proprio supervisore secondo le consuete modalità. Per tutti coloro che non possono svolgere la propria attività in modalità Smart Working, è confermata la possibilità di libero spostamento su tutto il territorio nazionale. Qualora durante il periodo emergenziale in corso, dovessero essere reintrodotte misure restrittive agli spostamenti analoghe a quelle adottate nella Fase 1, come in passato saranno predisposti e messi a disposizione eventuali moduli di autocerticazione su carta intestata Golder conformi a quelli ministeriali. Coloro che anche potendo svolgere la propria attività in modalità Smart Working, necessitano di raggiungere il posto di lavoro, potranno farlo prediligendo un mezzo di spostamento privato e in maniera contingentata secondo una turnazione che garantisca una presenza contemporanea inferiore al 75% del personale dell’ufficio. 10
Ottobre 2021 Rev. 4 A tal fine, e con lo scopo di garantire il rispetto delle distanze interpersonali, di limitare i rischi di impatto sul normale svolgimento delle attività e sulla vita personale di ognuno, oltre che nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo condiviso, è stato adottato un sistema di prenotazione della propria presenza in ufficio e della postazione utilizzata, tramite il quale si garantisce che l’affollamento massimo dell’ufficio non superi il limite della capienza stabilito. Variazioni della capienza massima potranno essere comunicate dalle funzioni responsabili, anche in maniera differenziata tra uffici, in funzione della situazione sanitaria. Come sopra indicato, per raggiungere il posto di lavoro sarà comunque da prediligere l’utilizzo del mezzo privato, tuttavia per coloro che pur potendo svolgere il proprio lavoro in Smart Working necessitano di recarsi in ufficio e non dispongono di un mezzo privato, potranno farlo nel rispetto della turnazione stabilita anche utilizzando la rete di trasporto pubblico locale. Nell’utilizzo dei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro e viceversa, raccomandiamo il rigoroso rispetto delle misure di comportamento e prevenzione richieste dall’esercente, in particolare l’utilizzo di mascherina, e suggeriamo di attenersi alle seguenti precauzioni: scegliere ove possibile orari meno trafficati; limitare all’indispensabile la permanenza nelle aree ferroviarie e alle fermate di bus e metro; evitare di salire su mezzi affollati che non consentano il rispetto del distanziamento interpersonale; disporre di igienizzante per le mani da utilizzare prima e dopo l’accesso al mezzo e durante il tragitto se necessario; evitare l’utilizzo dello smartphone durante tutto il tragitto per non rischiare di contaminarlo; evitare gli affollamenti in particolare in prossimità della salita e discesa dal mezzo. Nel tragitto casa lavoro dovranno essere utilizzati igienizzanti e dispositivi di protezione propri. Per le attività di cantiere/sito sono consentiti spostamenti e ove necessario la trasferta con pernottamenti se approvate secondo i criteri della Interim Operating Directive (IOD) per la EUME Region e comunque secondo quanto qui di seguito esposto. Le trasferte su commesse caricabili da eseguirsi sul territorio nazionale dovranno essere approvate dal Responsabile di Gruppo di riferimento. Con la riapertura delle frontiere europee e l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Golder EUME ha adottato un processo per valutare, approvare e monitorare i viaggi internazionali, sia intra sia extra UE. Il processo prevede modalità specifiche di valutazione e approvazione ed è riportato in Appendice C. Per tutto il personale in trasferta o operante in sito si suggerisce di non pernottare se non strettamente necessario ed evitare luoghi pubblici che non consentano di controllare la distanza minima di un metro. 3.9 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI L’entrata e l’uscita dagli uffici deve avvenire una persona alla volta distanziandosi e lasciando spazio al passaggio delle persone dando sempre la precedenza a chi esce. Dove possibile e necessario in relazione alle dimensioni dell’ufficio devono essere individuati ingresso e uscita separati attraverso affissione di apposita segnaletica a cura dei responsabili della struttura. Il personale dovrà utilizzare preferibilmente le scale invece degli ascensori. Nel caso di necessità di utilizzo dell’ascensore, il personale deve favorire il deflusso delle persone eventualmente in uscita mantenendo una adeguata distanza dalla porta, evitare di salire, o scendere, quando l’ascensore risultasse affollato e diventi impossibile mantenere distanze interpersonali superiori a 1 metro. Indicativamente limitare l’utilizzo a 1/3 della capienza massima. 3.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE Fintanto che il livello di diffusione del virus non raggiungerà un rischio basso, nell’ottica di diminuire i contatti e consentire al contempo una progressiva ripresa della frequentazione degli uffici, gli spostamenti all'interno degli 11
Ottobre 2021 Rev. 4 stessi devono essere limitati al minimo indispensabile evitando ove possibile le interazioni tra personale di gruppi diversi. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, si dovrà indossare la mascherina, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Il luogo dell’incontro (sala riunioni o uffici chiusi) dovrà essere scelto in modo che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; nei locali di piccole dimensioni questa distanza dovrebbe essere maggiore. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. 3.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali ad esempio la tosse o il raffreddore, indipendentemente dallo stato di vaccinazione lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute La Golder e il Medico Competente collaborano con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 3.12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS La sorveglianza sanitaria prosegue, inclusa quella periodica, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (decalogo in appendice A). Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. Il Medico Competente è consultato e collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le rappresentanze dei lavoratori nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. 12
Ottobre 2021 Rev. 4 Il Medico Competente è tenuto a individuare e segnalare le situazioni particolari di dipendenti per cui è necessario che la Golder provveda a loro tutela e nel rispetto della privacy, ad applicare sempre insieme al medico competente stesso le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Nell’ottica di una progressiva ripresa della presenza negli uffici, è opportuno che il Medico Competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.. 3.13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE Fintanto che permane la situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 il comitato HSSE è allargato alla partecipazione in aggiunta agli RLS nominati anche del RSA del MC per valutare aggiornamenti del protocollo. 4.0 RIFERIMENTI Riferimenti Global GAIMS GP1 Global Project Delivery Manual GP5 Management of HSSE Interim Operative Directive (IOD) Riferimenti GAIMS locali Manuale Locale di Gestione Integrato Qualità Sicurezza Ambiente Principali Riferimenti Normativi Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/03/2021 13
Ottobre 2021 Rev. 4 Decreto Legge 23 febbraio 2021 , n. 15 Decreto Legge 23 febbraio 2020 , n. 6 Circolare 32850 del Ministero della Salute 12/10/2020 Circolare 18584 del Ministero della Salute 29/05/2020 Circolare 17644 del Ministero della Salute 22/05/2020 Circolare 7922 del Ministero della Salute 09/03/2020 Circolare 5443 del Ministero della Salute 22/02/2020 D. Lgs 81/08 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro Altri riferimenti Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – 06 aprile 2021 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri - 24 aprile 2020 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL Rapporto - 24 aprile 2020 LAVORATORI PROTETTI Rev.03 del 27/04/2020 – Politecnico di Torino Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19, Rev.02 09/04/2020 – aidii associazione italiana igienisti industriali Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 – Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 14
Ottobre 2021 Rev. 4 APPENDICE A Opuscoli informativi 15
APPENDICE B Informativa Medico Competente
APPENDICE C COVID-19 TRAVEL ACROSS BORDERS INTERIM PROCESS
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