PROTEGGI MUTUO ARANCIO - AXA Partners
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PROTEGGI MUTUO ARANCIO Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo “PROTEGGI MUTUO ARANCIO” composto da: • DIP DANNI • DIP VITA • DIP MULTIRISCHI • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario) • MODULO DI POLIZZA (facsimile) Ed inoltre, • Nota Informativa Privacy • Informativa Precontrattuale in caso di vendita a distanza
DIP DANNI
DIP VITA
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DIP MULTIRISCHI
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PROTEGGI MUTUO ARANCIO Polizza Convenzione n. 10111 abbinata ai contratti Mutuo Arancio di ING BANK N.V. Milan Branch ad adesione individuale e facoltativa Decesso (garanzia di ramo vita) / Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (garanzia di ramo danni) Impresa di assicurazione: AXA France VIE – Rappresentanza Generale per l’Italia (Gruppo AXA). Edizione 01/01/2019 (Mod.I6I) AXA FRANCE VIE, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l’arche, 99272 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 310499959, e con Rappresentanza Generale per l’Italia sita in Corso Como, 17 - 20154 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – e-mail: clp.it.info@partners.axa - PEC: axafrancevie@legalmail.it – sito internet: www.clp.partners.axa/it - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 04539300964. AXA FRANCE VIE è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
GLOSSARIO I seguenti termini, utilizzati in maiuscolo nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione, hanno il significato sotto precisato. Definizioni relative alle parti del contratto di assicurazione e all’intermediario del contratto Aderente: il soggetto che aderisce facoltativamente alla Polizza Convenzione e che è obbligato al pagamen- to dei Premi all’Impresa. In questo contratto di assicurazione, “Aderente” è la persona fisica – che riveste sempre anche la qualifica di “Assicurato” – intestataria ovvero cointestataria, garante o fidejussore di un Mutuo Arancio. Assicurato: soggetto nei confronti del quale operano le coperture assicurative e il cui interesse è protetto dall’assicurazione. In questo contratto di assicurazione, “Assicurato” è la persona fisica intestataria ovvero cointestataria, garante o fidejussore di un Mutuo Arancio. Beneficiario: soggetto a cui sono erogate le prestazioni previste da un contratto di assicurazione. In questo contratto di assicurazione, “Beneficiario” delle prestazioni sono i soggetti indicati all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Contraente della Polizza Convenzione (Contraente): il soggetto che stipula una Polizza Convenzione con una compagnia di assicurazione nell’interesse di una collettività. In questo contratto di assicurazione, “Con- traente” è la banca ING BANK N.V., che ha stipulato la Polizza Convenzione “PROTEGGI MUTUO ARANCIO” con l’Impresa nell’interesse dei soggetti intestatari/cointestatari/garanti/fidejussori di Mutuo Arancio. Impresa: la compagnia di assicurazione che presta le coperture assicurative, ovvero AXA France VIE. Intermediario: il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assi- curazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza fina- lizzate a tale attività. In questo contratto di assicurazione, è la banca ING BANK N.V., che intermedia il presente contratto di assicurazione avvalendosi dei propri addetti interni ed esterni all’attività di intermediazione. Definizioni relative alle garanzie (valide anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato) Decesso: la morte dell’Assicurato. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l’asfissia di origine non morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; 3. l’annegamento; 4. l’assideramento o il con- gelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro, quale che fosse la professione esercitata dall’assicurato purché proficua e remunerabile, e sempreché il grado di invalidità risulti pari o superiore al 60%. L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità dovuta ad infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al DPR 30/06/1965 n. 1124. Qualora l’evento invalidante si verifichi quando l’Assicurato è già in quiescenza, e pertanto il criterio di rico- noscimento dell’Invalidità Totale Permanente, a seguito di Infortunio o Malattia, non può essere applicato in riferimento alle capacità lavorative, si utilizza il criterio di “perdita di autosufficienza” definito come segue: L’Assicurato è riconosciuto colpito da invalidità totale e permanente nel caso in cui risulti incapace di svolgere almeno 4 dei 6 attività elementari della vita quotidiana in maniera totale e permanente, e necessita pertanto della costante assistenza di una terza persona. Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come: 1. Lavarsi la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia); 2. Vestirsi e Svestirsi – la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l’assistenza di una terza persona; 3. Andare al bagno ed usarlo: la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc); 4. Spostarsi – la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e vice versa senza l’aiuto di una terza persona; GLOSSARIO Pagina 1 di 3
5. Continenza – la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente; 6. Alimentarsi – la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere sen- za l’aiuto di una terza persona. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Definizioni relative alla documentazione pre-contrattuale e contrattuale del contratto di assicurazione Allegati 3 e 4: documentazione precontrattuale dell’Intermediario prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 da consegnare al contraente ed a ciascun Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione, che consiste in a) copia di un documento che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli Aderenti/Assicurati (Allegato 3); b) copia di una dichiara- zione da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività (Allegato 4). Certificato di Adesione: è il documento, emesso dall’Impresa, che attesta l’adesione ad una polizza con- venzione e prova l’assicurazione. In questo contratto di assicurazione, il certificato che attesta la adesione a PROTEGGI MUTUO ARANCIO è emesso dall’Impresa successivamente al perfezionamento del contratto, ed è inviato all’Aderente/Assicurato dall’Impresa. Set Informativo: documento previsto dal Regolamento IVASS n. 41/2018 da consegnare a ciascun Aderente/ Assicurato prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione, contenente il DIP Danni, il DIP Vita, il DIP aggiuntivo Multirischi, il glossario, le condizioni di assicurazione e il modulo di adesione/polizza/proposta. In questo contratto di assicurazione, è il presente documento, disponibile sul sito internet www.ing.it in for- mato elettronico (file .pdf salvabile e stampabile), e che viene comunque sempre trasmesso o consegnato all’Aderente/Assicurato dall’Intermediario prima del perfezionamento del contratto. Modulo di Adesione: modulo predisposto dall’Impresa con il quale si manifesta la volontà di aderire ad una Polizza Convenzione. In questo contratto di assicurazione, è il modulo sottoscrivendo il quale l’Aderente/As- sicurato manifesta la volontà di aderire alla Polizza Convenzione PROTEGGI MUTUO ARANCIO. Polizza Convenzione: è un contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati che aderiscono individualmente alla convenzione. In questo contratto di assicurazione, è la polizza conven- zione stipulata da ING BANK N.V. (Contraente) con l’Impresa nell’interesse dei propri clienti sottoscrittori di Mutuo Arancio. Definizioni relative alla liquidabilità/liquidazione delle prestazioni (valide anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato) Capitale Assicurato Iniziale: la somma assicurata inizialmente, coincidente con l’importo erogato con Mu- tuo Arancio, e comunque non superiore ad Euro 500.000. Debito Residuo: l’importo del debito residuo in linea capitale dovuto ad ING BANK N.V. in base a Mutuo Aran- cio alla data del Sinistro (con esclusione di qualsiasi importo dovuto a qualsiasi altro titolo, ad esempio rate scadute/insolute, interessi, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.), come risultante dal piano di ammortamento originario di Mutuo Arancio oppure - in caso di ricalcolo del Premio a seguito di estinzione parziale del Mutuo Arancio – come esistente alla data del Sinistro. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni delle coperture assicurative, elencati dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione. Indennizzo / Indennità / Prestazione: somma dovuta dall’Impresa a seguito del verificarsi di un Sinistro. Massimale: le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo pa- gabile dall’Impresa. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso (nel presente contratto di assicurazione: Decesso ed Invalidità To- tale Permanente) per il quale è prestata l’assicurazione, accaduto nel corso del periodo di efficacia dell’assi- curazione. Definizioni relative al contratto di finanziamento cui la Polizza Convenzione è abbinata Mutuo Arancio: il contratto di mutuo stipulato con ING BANK N.V., con capitale erogato non superiore ad Euro 500.000,00 di durata compresa tra i 120 e i 360 mesi. Periodo di Pre-Ammortamento: il periodo di tempo iniziale del Mutuo Arancio – di durata massima pari a 30 giorni – durante il quale la Rata dovuta è formata per intero da interessi passivi senza alcuna quota relativa al capitale. GLOSSARIO Pagina 2 di 3
Altre definizioni di termini assicurativi Caricamenti: parte del Premio destinato a coprire i costi amministrativi, gestionali e commerciali dell’Im- presa. Nel presente contratto di assicurazione, è data evidenza dell’ammontare dei Caricamenti sia in Nota Informativa che nel Modulo di Adesione. Data di Decorrenza: data a partire dalla quale hanno efficacia le coperture assicurative. Nel presente con- tratto di assicurazione, tale data è indicata sul Certificato di Adesione e coincide con le ore 24:00 del giorno in cui viene erogato da ING BANK N.V. l’importo richiesto con Mutuo Arancio. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione (sito internet www.ivass.it). Premio: la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all’Impresa quale corrispettivo per tutte le garanzie prestate. Il presente contratto di assicurazione prevede premi mensili ricorrenti di importo costante per tutta la durata dell’assicurazione, a carico dell’Aderente/Assicurato. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. GLOSSARIO Pagina 3 di 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I termini utilizzati in maiuscolo nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato indicato nella sezione Glossario, da intendersi qui integralmente richiamato, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato. ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 1.1 Le Condizioni di Assicurazione che seguono definiscono, delimitando il rischio assicurato, l’oggetto del presente contratto di assicurazione PROTEGGI MUTUO ARANCIO, stipulato sotto forma di convenzione da ING BANK N.V. (Contraente della Polizza Convenzione) con l’Impresa. E’ possibile aderire alla Polizza Convenzione individualmente e facoltativamente, assumendo così la qualifica di Aderente/Assicurato. 1.2 L’Impresa riconosce – a ciascun Assicurato che aderisce a PROTEGGI MUTUO ARANCIO – le seguenti co- perture assicurative, senza limiti territoriali, obbligandosi a corrispondere in caso di Sinistro i relativi Inden- nizzi (di cui al successivo Art. 5. dietro pagamento di importi di Premi mensili ricorrenti: a) Decesso (garanzia di ramo vita); b) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (garanzia di ramo danni). 1.3 Le coperture assicurative fanno parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo denominato PRO- TEGGI MUTUO ARANCIO e vengono offerte all’Aderente/Assicurato solo congiuntamente. ART. 2 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ – MODALITA’ DI ADESIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 2.1 Requisiti di assicurabilità Fermo quanto previsto all’Art. 2.3, è assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione: a) sia residente in Italia; b) sia intestataria ovvero cointestataria, garante o fidejussore di un Mutuo Arancio concesso da ING BANK N.V., avente un importo in danaro erogato non superiore ad Euro 500.000,00 (Capitale As- sicurato Iniziale); c) alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti e di età non superiore ai 75 anni compiuti alla data di scadenza del Mutuo Arancio. L’Aderente – che è il soggetto tenuto al pagamento dei Premi – assume sempre anche la qualifica di Assicura- to, fermo restando la possibilità di assicurare anche un’altra persona fisica nei casi di cui al successivo Art. 2.2. 2.2 Mutui cointestati o con garante o fidejussore (2 Assicurati pro-quota al 50%) Nel caso in cui il Mutuo Arancio sia cointestato, oppure nel caso il Mutuo Arancio sia garantito da un garante o da un fidejussore, possono essere assicurate fino a due persone fisiche aventi i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 2.1. In tal caso: a) il Capitale Assicurato Iniziale si intende assicurato, per ciascuna di esse, in modalità pro-quota al 50%; b) il Premio mensile dovuto per ciascun Assicurato sarà calcolato per ognuno sul 50% del Capitale As- sicurato Iniziale; c) in caso di Sinistro occorso ad uno di essi, le prestazioni assicurative di cui al successivo Art. 5 saranno corrisposte pro-quota (cioè al 50%). 2.3 Modalità di assunzione del rischio: Questionario Medico o Rapporto di Visita Medica Ai fini dell’assunzione del rischio, l’Impresa richiede a ciascun Assicurato alternativamente, secondo quanto evidenziato dalla Tabella Assuntiva sottoriportata: a) di compilare un Questionario Medico: in tal caso, è assicurabile il soggetto che “NO” a tutte le doman- de del Questionario Medico; b) oppure fornire il Rapporto di Visita Medica e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Impresa. CAPITALE ASSICURATO INIZIALE FORMALITA’ DI AMMISSIONE Fino a Euro 200.000,00 Questionario Medico Oltre Euro 200.000,00 e fino a Euro 500.000,00 Rapporto di Visita Medica Le spese relative al Rapporto di Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico dell’Aderente CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 8
La documentazione del Rapporto di Visita Medica deve essere inviata in busta chiusa all’Impresa al se- guente indirizzo: AXA PARTNERS (Ufficio Underwriting Medico) – Corso Como n. 17 – 20154 Milano. L’Impresa, relativamente ai casi di assunzione del rischio con Rapporto di Visita Medica, si riserva il dirit- to, una volta esaminata la documentazione sanitaria prodotta, di decidere circa l’accettazione o il rifiuto dell’ammissione in copertura dell’Assicurato. L’Impresa comunicherà la propria decisione di ammissione o non ammissione in copertura all’Aderente/Assicurato, per il tramite dell’Intermediario. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Mutuo Arancio intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso – sia in caso di assunzione tramite Questionario Medico che in caso di assunzione tramite Rapporto di Visita Medica - è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Impresa al fine di espletare nuovamente le for- malità di ammissione previste. 2.4 Perfezionamento del contratto A condizione che l’Assicurato sia in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità e siano espletate le formalità mediche di assunzione del rischio ai sensi del precedente Art. 2.3, l’adesione a PROTEGGI MUTUO ARANCIO si intenderà perfezionata (anche in caso di offerta a distanza) con la compilazione e sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Aderente e restituzione di una copia dello stesso all’Intermediario, fermo restando che le coperture assicurative inizieranno a decorrere dalla Data di Decorrenza ai sensi del successivo Art. 3.1. Successivamente l’Impresa invierà all’Aderente/Assicurato il Certificato di Adesione. L’adesione dell’Aderente ha validità pari a 90 giorni dalla data della sua sottoscrizione (farà fede la data indi- cata sullo stesso); pertanto, la copertura assicurativa non sarà efficace qualora la Data di Decorrenza del- le coperture, come individuata in base alle presenti Condizioni di Assicurazione, cada successivamente al 90° giorno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. In tal caso, l’Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra. ART. 3 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE - ESTINZIONE, SURROGA E ACCOLLO DEL MUTUO 3.1 Decorrenza delle coperture Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, cioè dalle ore 24:00 del gior- no di erogazione del Mutuo Arancio. In caso di mancata erogazione del Mutuo Arancio, l’assicurazione non avrà efficacia. L’Impresa AXA France VIE, mediante apposita comunicazione scritta inviata all’Aderente/Assicurato, potrà in ogni momento sospendere l’entrata in vigore dell’assicurazione, qualora necessario per adempiere agli ob- blighi di adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., e della relativa normativa secondaria emanata da IVASS), riservandosi il diritto di non eseguire il rapporto assicurativo. Resta inteso che, qualora a stipulare il contratto sia una PEP (Persona Politica- mente Esposta), la copertura assicurativa si intenderà sempre automaticamente sospesa ed inizierà a decor- rere solo a seguito di conferma scritta da parte di AXA France VIE, salvo che AXA France VIE decida di astenersi dalla instaurazione del rapporto. 3.2 Durata delle coperture Per ciascun Assicurato, le coperture hanno una durata pari a quella del Mutuo Arancio e, quindi, termine- ranno alla data di scadenza dell’ultima Rata del Mutuo Arancio come prevista dal piano di ammortamento originario. 3.3 Cessazione anticipata delle coperture Per ciascun Assicurato tutte le coperture cessano anticipatamente, rispetto alla loro naturale scadenza (e nessun Premio mensile sarà più dovuto all’Impresa): a) in caso di Decesso dell’Assicurato (fermo restando, qualora vi siano due Assicurati, la prosecuzio- ne delle coperture per l’Assicurato non colpito da Sinistro); b) in caso di liquidazione dell’Indennizzo previsto dalle garanzie Decesso o Invalidità Totale Perma- nente (fermo restando, qualora vi siano due Assicurati, la prosecuzione delle coperture per l’Assi- curato non colpito da Sinistro); c) in caso di estinzione anticipata (totale), surroga o accollo del Mutuo Arancio, ai sensi del succes- sivo art. 3.4; d) in caso di mancato pagamento dei Premi mensili, ai sensi del successivo art. 8.3; e) in ogni altro caso previsto dalla legge (quale, a titolo esemplificativo, l’impossibilità da parte dell’Impresa di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al D.Lgs. n. 231/2007 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 8
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