PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Regione Puglia

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Regione Puglia
AVVOCATURA REGIONALE

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

 Codice CIFRA: AVV/DEL /2018/

 OGGETTO: Cont. 1089/17/LO. Tribunale di Taranto. Procedimento
 penale R.G. G.I.P. 5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012 a carico del
 Sig. L.M.+ altri. Costituzione di parte civile. Ratifica incarico
 difensivo Avv. Antonella Loffredo, legale interno.

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Il Presidente della G.R., sulla base della disamina espletata dal Responsabile
dell’istruttoria, e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 30.11.2017 è stato notificato alla Regione Puglia, quale persona offesa, il decreto
che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., relativo al procedimento penale R.G. G.I.P.
5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012, pendente dinanzi al G.U.P. presso il Tribunale di
Taranto, a carico dei Sigg.ri L.M.+ altri, per i reati meglio indicati nel prefato decreto, agli
atti del fascicolo regionale, ed in particolare:
- “del reato di cui agli artt. 110 - 323 c.p. per avere il Sig. L.M., nello svolgimento delle
funzioni di Sindaco del Comune di Palagianello procurato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
s.p.a. ingiusto vantaggio patrimoniale attraverso sottoscrizione in data 29 luglio 2010 di
protocollo d’intenti (atto al quale interveniva il Sig. L.M., nella indicata qualità e il Sig. P. R.
quale Dirigente Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Bari di RFI s.p.a.)
ratificato dal consiglio comunale con deliberazione nr. 19 del 27/09/2010 con il quale la
dette Società veniva esonerata dalla realizzazione di una serie di interventi di
compensazione previsti nella conferenza di servizi del novembre 2003 (quali la creazione
di una pista ciclopedonale di collegamento tra la gravina di Castellaneta e la Forcella e
piantumazione lungo le fasce di rispetto della ferrovia di alberi ed arbusti nonché
riqualificazione e rinaturalizzazione della Cava Pietrino) del valore complessivo di euro
763.000,00 il cui onere veniva assunto dal Comune di Palagianello a fronte della cessione
in favore di quest'ultimo da parte di RFI s.p.a. di beni immobili, alcuni in comodato d'uso
(foglio 5, particelle 427 e 425 ) altri in permuta (foglio 5 particelle 497,795,426 e foglio 6
particella 56 ) sebbene essi già appartenessero ai demanio civico comunale e fossero stati
in passato oggetto di procedura espropriativa nulla o comunque inefficace poiché assunta
in violazione dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927 nr. 1766 ed il Comune di Palagianello
avesse comunque titolo per ottenere il ritorno all’antica destinazione dei detti immobili ai
sensi dell'art 41 del R.D. 332/1928 in quanto dismessi dall’uso ferroviario per il quale
erano stati espropriati, così cagionando danno ingiusto al detto Comune ed anche alla
Regione Puglia la quale finanziava il detto intervento con fondi FESR 2007/2013 come da
determina dirigenziale nr. 225 del 08/06/2010 dell'Assessorato Regionale alla Qualità
dell’Ambiente, Servizio Ecologia.
- Del reato di cui agli artt. 81 -110 - 323 c.p. per avere il Sig. M.O., nello svolgimento delle
funzioni di responsabile del settore tecnico, lavori pubblici e servizi del Comune di
Palagianello (TA) procurato ingiusto vantaggio patrimoniale all’architetto D.M.V.
attraverso l’affidamento a quest'ultima, in forza di accordo collusivo e dunque in concorso
con costei, dell’incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori per la
realizzazione di pista ciclopedonale nell’area dismessa dall’uso ferroviario avvenuto con
determinazioni dirigenziali nr. 786 dei 15/10/20.10 (relativa alla individuazione della
D.M.V. quale professionista cui affidare l’incarico) e nr. 813 del 29/10/2010 di affidamento
dell'incarico professionale in violazione dell’art. 5 del Regolamento Comunale approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale di Palagianello nr. 32 del 13/07/2007, in quanto
la D.M.V. con determinazione dirigenziale dello stesso M.O. nr. 625 del 18/08/2010 era
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stata illegittimamente iscritta nell’elenco sebbene la relativa domanda di iscrizione fosse
stata da questa presentate il 28/07/2010 e dunque nel corso del 2° semestre dell’anno con
conseguente obbligo di aggiornamento dell’elenco entro il 31/01/2011.
- Dei reati di cui agli artt. 81 - 110 - 323 c.p. per avere, M.O. e D.M.V. in concorso tra loro,
nelle rispettive qualità di cui ai capo che precede, modificato il progetto relativo alla
realizzazione dei percorso ciclopedonale attraverso la previsione di nuove opere quali il
rifacimento della piazza Roma e la demolizione dell’esistente bagno pubblico, in forza di
determina dirigenziale nr. 195 del 16/03/2011 emessa da M.O. con la quale si approvava il
progetto esecutivo redatto dalla D. M.V. sebbene difforme rispetto al progetto definitivo
approvato con determinazione dirigenziale nr. 781 del 15/10/2010 in violazione degli artt. 48 e
107 del decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L) difettando l'approvazione della variante da
parte della giunta comunale nonché in violazione dell'art 142 del decreto legislativo
42/2004 difettando l'autorizzazione paesaggistica in relazione ad opere da eseguirsi in
zona SIC-ZPS Terra delle Gravine gravata da usi civici, in assenza di valutazione di
incidenza ambientale della Provincia di Taranto al sensi della L.R. 11/2001 e 17/2007 e
parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino per la Puglia, nonché con determinazione
dirigenziale del M.O. nr. 46 del 14/02/2012 con la quale veniva approvata la perizia
suppletiva e di variante su richiesta della D. M.V. in violazione dell’art. 132 del decreto
legislativo 163/2006, non ricorrendovi le cause impreviste ed Imprevedibili richieste dalla
detta disposizione legislativa, cosi cagionando ingiusto danno al Comune di Palagianello
determinato dalla possibile perdita sia pure parziale dei finanziamento regionale
conseguente all'arbitraria variazione del progetto per il quale il detto finanziamento era
stato concesso”.
- Con interrogazione consiliare urgente n. 656 del 14.03.2017, posta ai sensi dell’art. 58
del Regolamento del Consiglio Regionale ed avente per oggetto “Pista ciclo-pedonale di
Palagianello: costituzione di parte civile della Regione Puglia”, il Consigliere Regionale
Cosimo Borraccino ha chiesto notizie sulla eventuale costituzione della Regione Puglia nel
giudizio in oggetto, nonché nel giudizio pendente dinanzi al Tar Bari, promosso da RFI
contro la Regione Puglia ed il Comune di Palagianello, avente ad oggetto l’impugnazione
di una nota del Servizio Urbanistica – Ufficio Osservatorio Abusivismo della Regione
Puglia, con la quale si attestava la sussistenza dell’uso civico ed il carattere di demanialità
di un suolo sito in Palagianello, interessato da un progetto di realizzazione di una pista
ciclo pedonale per la fruizione sostenibile del SIC-ZPS Area delle Gravine, finanziato con
risorse gestite dal Servizio Ecologia, che aveva a suo tempo richiesto l’attestazione (nota
prot. n. 2594 DEL 14.03.2011).
- Con nota prot. AOO_SP0V/591 del 03.04.2017, il Vice Presidente della Regione Puglia
riferisce che la Regione Puglia risulta già costituita nel giudizio R.G. n. 1426/2011,
pendente dinanzi al Tar Bari; quanto al procedimento penale, invece, “dalla consultazione
del registro informatico dell’Avvocatura, non è emerso alcun elemento utile per fornire
risposte”.
- Sulla scorta di quanto innanzi indicato, l’Avvocato regionale incaricato, Avv. Antonella
Loffredo, considerando che le condotte degli imputati hanno frustrato le finalità statutarie
dell’Ente relative all’imparzialità, al buon andamento ed alla trasparenza dell’attività
amministrativa regionale, ha ravvisato, con parere istruttorio, a seguito della valutazione
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dei capi di imputazione, la necessità di costituirsi parte civile nel summenzionato
procedimento R.G. G.I.P. 5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012, pendente dinanzi al Tribunale
di Taranto, a carico dei Sig.ri L.M. e altri, al fine di tutelare gli interessi della Regione Puglia
e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa.
- Sulla base del prefato parere, il Presidente della G.R. ha conferito, in via d’urgenza salvo
ratifica, in data 09.01.2018, procura speciale all’Avv. Antonella Loffredo, legale interno
dell’Avvocatura Regionale.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi il mandato
difensivo conferito in via d’urgenza dal Presidente della G.R. all’Avv. Antonella Loffredo,
autorizzando la costituzione di parte civile nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi al
Tribunale di Taranto.
- Si dà atto che in forza della legge regionale 26 giugno 2006 n.18, la corresponsione
dell’eventuale compenso in favore dell’Avvocato Regionale in caso di esito favorevole è
disciplinata da apposita normativa regolamentare dell’Ente.

Valore della causa: Indeterminabile di particolare interesse
Sezione di spesa: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

               COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii

- Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza
delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa
disciplina regolamentare dell’Ente, ratione temporis applicabile, riguardante la
corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell’Avvocatura
Regionale, l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento
giudiziale favorevole per l’Ente.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della
Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261
del 28/7/98.

                                           LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile
dell’istruttoria e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

                                          DELIBERA

- di ratificare il mandato difensivo conferito in via d’urgenza dal Presidente della Giunta
Regionale e, pertanto, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia
nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto – procedimento R.G. G.I.P.
5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012, a carico dei Sig.ri L.M. e altri, imputati dei reati in

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premessa specificati, a mezzo dell’Avv. Antonella Loffredo, legale dell’Avvocatura
Regionale;

- di dare atto che il compenso dell’Avvocato Regionale è subordinato alla ricorrenza
delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa
disciplina regolamentare dell’Ente, ratione temporis applicabile, riguardante la
corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell’Avvocatura
Regionale;

- la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
       Il Segretario della Giunta                          Il Presidente della Giunta

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO
DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI
DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott.ssa Graziana Matera________________

L’Avvocato Coordinatore: Avv. Rossana Lanza__________________________

                                                                       IL PRESIDENTE
                                                                      (Dott. Michele Emiliano)

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