PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Regione Puglia
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AVVOCATURA REGIONALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Codice CIFRA: AVV/DEL /2018/ OGGETTO: Cont. 1089/17/LO. Tribunale di Taranto. Procedimento penale R.G. G.I.P. 5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012 a carico del Sig. L.M.+ altri. Costituzione di parte civile. Ratifica incarico difensivo Avv. Antonella Loffredo, legale interno. 1
Il Presidente della G.R., sulla base della disamina espletata dal Responsabile dell’istruttoria, e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue: - in data 30.11.2017 è stato notificato alla Regione Puglia, quale persona offesa, il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., relativo al procedimento penale R.G. G.I.P. 5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012, pendente dinanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, a carico dei Sigg.ri L.M.+ altri, per i reati meglio indicati nel prefato decreto, agli atti del fascicolo regionale, ed in particolare: - “del reato di cui agli artt. 110 - 323 c.p. per avere il Sig. L.M., nello svolgimento delle funzioni di Sindaco del Comune di Palagianello procurato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) s.p.a. ingiusto vantaggio patrimoniale attraverso sottoscrizione in data 29 luglio 2010 di protocollo d’intenti (atto al quale interveniva il Sig. L.M., nella indicata qualità e il Sig. P. R. quale Dirigente Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Bari di RFI s.p.a.) ratificato dal consiglio comunale con deliberazione nr. 19 del 27/09/2010 con il quale la dette Società veniva esonerata dalla realizzazione di una serie di interventi di compensazione previsti nella conferenza di servizi del novembre 2003 (quali la creazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra la gravina di Castellaneta e la Forcella e piantumazione lungo le fasce di rispetto della ferrovia di alberi ed arbusti nonché riqualificazione e rinaturalizzazione della Cava Pietrino) del valore complessivo di euro 763.000,00 il cui onere veniva assunto dal Comune di Palagianello a fronte della cessione in favore di quest'ultimo da parte di RFI s.p.a. di beni immobili, alcuni in comodato d'uso (foglio 5, particelle 427 e 425 ) altri in permuta (foglio 5 particelle 497,795,426 e foglio 6 particella 56 ) sebbene essi già appartenessero ai demanio civico comunale e fossero stati in passato oggetto di procedura espropriativa nulla o comunque inefficace poiché assunta in violazione dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927 nr. 1766 ed il Comune di Palagianello avesse comunque titolo per ottenere il ritorno all’antica destinazione dei detti immobili ai sensi dell'art 41 del R.D. 332/1928 in quanto dismessi dall’uso ferroviario per il quale erano stati espropriati, così cagionando danno ingiusto al detto Comune ed anche alla Regione Puglia la quale finanziava il detto intervento con fondi FESR 2007/2013 come da determina dirigenziale nr. 225 del 08/06/2010 dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente, Servizio Ecologia. - Del reato di cui agli artt. 81 -110 - 323 c.p. per avere il Sig. M.O., nello svolgimento delle funzioni di responsabile del settore tecnico, lavori pubblici e servizi del Comune di Palagianello (TA) procurato ingiusto vantaggio patrimoniale all’architetto D.M.V. attraverso l’affidamento a quest'ultima, in forza di accordo collusivo e dunque in concorso con costei, dell’incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di pista ciclopedonale nell’area dismessa dall’uso ferroviario avvenuto con determinazioni dirigenziali nr. 786 dei 15/10/20.10 (relativa alla individuazione della D.M.V. quale professionista cui affidare l’incarico) e nr. 813 del 29/10/2010 di affidamento dell'incarico professionale in violazione dell’art. 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Palagianello nr. 32 del 13/07/2007, in quanto la D.M.V. con determinazione dirigenziale dello stesso M.O. nr. 625 del 18/08/2010 era 2
stata illegittimamente iscritta nell’elenco sebbene la relativa domanda di iscrizione fosse stata da questa presentate il 28/07/2010 e dunque nel corso del 2° semestre dell’anno con conseguente obbligo di aggiornamento dell’elenco entro il 31/01/2011. - Dei reati di cui agli artt. 81 - 110 - 323 c.p. per avere, M.O. e D.M.V. in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui ai capo che precede, modificato il progetto relativo alla realizzazione dei percorso ciclopedonale attraverso la previsione di nuove opere quali il rifacimento della piazza Roma e la demolizione dell’esistente bagno pubblico, in forza di determina dirigenziale nr. 195 del 16/03/2011 emessa da M.O. con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dalla D. M.V. sebbene difforme rispetto al progetto definitivo approvato con determinazione dirigenziale nr. 781 del 15/10/2010 in violazione degli artt. 48 e 107 del decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L) difettando l'approvazione della variante da parte della giunta comunale nonché in violazione dell'art 142 del decreto legislativo 42/2004 difettando l'autorizzazione paesaggistica in relazione ad opere da eseguirsi in zona SIC-ZPS Terra delle Gravine gravata da usi civici, in assenza di valutazione di incidenza ambientale della Provincia di Taranto al sensi della L.R. 11/2001 e 17/2007 e parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino per la Puglia, nonché con determinazione dirigenziale del M.O. nr. 46 del 14/02/2012 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante su richiesta della D. M.V. in violazione dell’art. 132 del decreto legislativo 163/2006, non ricorrendovi le cause impreviste ed Imprevedibili richieste dalla detta disposizione legislativa, cosi cagionando ingiusto danno al Comune di Palagianello determinato dalla possibile perdita sia pure parziale dei finanziamento regionale conseguente all'arbitraria variazione del progetto per il quale il detto finanziamento era stato concesso”. - Con interrogazione consiliare urgente n. 656 del 14.03.2017, posta ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio Regionale ed avente per oggetto “Pista ciclo-pedonale di Palagianello: costituzione di parte civile della Regione Puglia”, il Consigliere Regionale Cosimo Borraccino ha chiesto notizie sulla eventuale costituzione della Regione Puglia nel giudizio in oggetto, nonché nel giudizio pendente dinanzi al Tar Bari, promosso da RFI contro la Regione Puglia ed il Comune di Palagianello, avente ad oggetto l’impugnazione di una nota del Servizio Urbanistica – Ufficio Osservatorio Abusivismo della Regione Puglia, con la quale si attestava la sussistenza dell’uso civico ed il carattere di demanialità di un suolo sito in Palagianello, interessato da un progetto di realizzazione di una pista ciclo pedonale per la fruizione sostenibile del SIC-ZPS Area delle Gravine, finanziato con risorse gestite dal Servizio Ecologia, che aveva a suo tempo richiesto l’attestazione (nota prot. n. 2594 DEL 14.03.2011). - Con nota prot. AOO_SP0V/591 del 03.04.2017, il Vice Presidente della Regione Puglia riferisce che la Regione Puglia risulta già costituita nel giudizio R.G. n. 1426/2011, pendente dinanzi al Tar Bari; quanto al procedimento penale, invece, “dalla consultazione del registro informatico dell’Avvocatura, non è emerso alcun elemento utile per fornire risposte”. - Sulla scorta di quanto innanzi indicato, l’Avvocato regionale incaricato, Avv. Antonella Loffredo, considerando che le condotte degli imputati hanno frustrato le finalità statutarie dell’Ente relative all’imparzialità, al buon andamento ed alla trasparenza dell’attività amministrativa regionale, ha ravvisato, con parere istruttorio, a seguito della valutazione 3
dei capi di imputazione, la necessità di costituirsi parte civile nel summenzionato procedimento R.G. G.I.P. 5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, a carico dei Sig.ri L.M. e altri, al fine di tutelare gli interessi della Regione Puglia e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa. - Sulla base del prefato parere, il Presidente della G.R. ha conferito, in via d’urgenza salvo ratifica, in data 09.01.2018, procura speciale all’Avv. Antonella Loffredo, legale interno dell’Avvocatura Regionale. - Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi il mandato difensivo conferito in via d’urgenza dal Presidente della G.R. all’Avv. Antonella Loffredo, autorizzando la costituzione di parte civile nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi al Tribunale di Taranto. - Si dà atto che in forza della legge regionale 26 giugno 2006 n.18, la corresponsione dell’eventuale compenso in favore dell’Avvocato Regionale in caso di esito favorevole è disciplinata da apposita normativa regolamentare dell’Ente. Valore della causa: Indeterminabile di particolare interesse Sezione di spesa: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii - Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell’Ente, ratione temporis applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell’Avvocatura Regionale, l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente. - Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98. LA GIUNTA - Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; - viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’istruttoria e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale; - A voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA - di ratificare il mandato difensivo conferito in via d’urgenza dal Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto – procedimento R.G. G.I.P. 5381/2016 – R.G.P.M. 2210/2012, a carico dei Sig.ri L.M. e altri, imputati dei reati in 4
premessa specificati, a mezzo dell’Avv. Antonella Loffredo, legale dell’Avvocatura Regionale; - di dare atto che il compenso dell’Avvocato Regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell’Ente, ratione temporis applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell’Avvocatura Regionale; - la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott.ssa Graziana Matera________________ L’Avvocato Coordinatore: Avv. Rossana Lanza__________________________ IL PRESIDENTE (Dott. Michele Emiliano) 5
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