Procedura d'invio della domanda telematica Assegno Temporaneo Figli Minori
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Procedura d’invio della domanda telematica Assegno Temporaneo Figli Minori Accesso al servizio Assegno Temporaneo Figli Minori dalla home page www.inps.it
Inserimento dati genitore/i e figlio/a/i minore/i. La procedura consente di inserire solamente i codici fiscali dei componenti del nucleo famigliare, senza la necessità di inserire tutti i dati anagrafici e di residenza (es. cognome, nome, indirizzo e città di residenza/domicilio, cellulare, mail, ecc).
In caso di genitore separato/divorziato in affido condiviso è necessario essere in possesso del provvedimento/sentenza di affidamento. In caso di genitore separato/divorziato in affido condiviso è necessario essere in possesso del provvedimento/sentenza di affidamento e il richiedente dovrà indicare se l’assegno dovrà essere ripartito in misura uguale tra i due genitori (50%).
La procedura permette di inserire anche ulteriori figli se presenti nel nucleo famigliare attivando il tasto verde “+ Aggiungi Minore”.
In caso di genitore separato/divorziato in affido condiviso qualora il richiedente, per il primo figlio abbia già indicato che l’assegno dovrà essere ripartito in misura uguale tra i due genitori (50%), anche per i successivi figli, la modalità di scelta di ripartizione non potrà essere variata. Per analogia, qualora avesse scelto la ripartizione al 100% per il primo figlio, anche per i successivi, la modalità di pagamento sarà la medesima imputata al primo figlio.
La procedura è analoga anche nei casi di: • Genitore affidatario (affido preadottivo); • Tutore del minore; • Tutore/rappresentante legale o amministratore di sostegno del genitore.
Inserimento anagrafica dell’altro genitore: inserimento codice fiscale dell’altro genitore (se presente).
Dichiarazione di responsabilità.
Riepilogo della domanda (maschera che precede l’invio della domanda). INPS indica che eventuali comunicazioni saranno trasmesse ai recapiti telematici forniti all’atto di accesso al portale di Istituto. Si presume, quindi, che l’assistito non riceverà alcuna comunicazione (in quanto la procedura telematica non consente di inserire né mail personale né un numero di cellulare dell’utente). Probabilmente le comunicazioni, per avvenuto patrocinio, verranno inviate dall’INPS alla PEC/Mail di Patronato che ha provveduto a inoltrare la domanda all’INPS per conto dell’utente stesso.
Nota bene: in caso di pagamento ripartito in egual misura tra i due genitori (50%), l’altro genitore dovrà integrare la domanda presentata dal primo genitore (mediante Patronato/Spid personale) coi propri dati di pagamento.
Menu di consultazione delle domande. In questa sezione, cui si accede cliccando sulla lente di ingrandimento posizionata nel menu a sinistra del portale, è possibile consultare le domande ricercandole per: • Codice fiscale del richiedente/codice fiscale del minore/codice fiscale dell’altro genitore; • Stato della pratica cui si accede aprendo il menu a tendina; • N° domanda. www.incalombardia.it Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 20132 Milano
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