Prevenzione giuridica - marco bernabè a cura di - Studio legale Avvocato Bernabè

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a cura di
               marco bernabè

prevenzione
   giuridica
      studio bernabè
             studio legale
      consulenza aziendale
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                                                         Tutti i diritti sono riservati.
Qualsiasi riproduzione anche parziale è autorizzata previa citazione dell’autore (Marco Bernabè) e della fonte www.studiobernabe.com/blog
Introduzione

Quale sia il ruolo dell’avvocato, oggi, è davvero difficile                 do una nuova giovinezza, laddove il Tribunale non potrà
da decifrare e comprendere.                                                 più essere considerato il luogo prediletto in cui andare ad
Chiunque potrà facilmente constatare come la professio-                     operare per poter svolgere al meglio la professione, os-
ne legale negli ultimi anni abbia subito una profonda crisi                 sia risolvere i problemi (giuridici) degli assistiti. Credo che
d’identità, come mai prima d’ora s’era vista, che impone                    anche nell’ambito del diritto, la miglior soluzione, in as-
di riprendere in mano la situazione, studiarne i confini e                  soluto, sia la PREVENZIONE. La Prevenzione Giuridica.
l’ambito di intervento in una logica propositiva.                           Come in tutti gli ambiti della vita, c’è sempre una buona
La figura dell’avvocato è una figura davvero complessa                      e una cattiva notizia.
e carismatica, indispensabile in una qualsiasi società or-                  Ricordo con piacere quando ero piccolo e mi chiedevano
ganizzata, necessaria e imprescindibile, quale baluardo a                   cosa volessi sapere prima, se la buona o la cattiva noti-
difesa dei diritti e dei legittimi interessi delle parti.                   zia. All’epoca, come tuttora, io rispondevo (e rispondo)
Su questo punto credo si possa essere tutti d’accordo.                      che avevo il piacere di conoscere per prima quella “cat-
Certo è che lo scenario in cui, oggi, l’avvocato è desti-                   tiva”. Quella “buona” ho sempre preferito lasciarla alla
nato ad agire non è certamente dei più favorevoli. An-                      fine, forse per addolcire la precedente, forse perchè mi
che solo per la confusione che regna a livello normativo.                   piace credere che alle notizie brutte ci sia sempre una
Ma questo non significa che non vi siano soluzioni, anzi.                   soluzione.
Come spesso accade nella vita, alle volte basta solo sa-                    Così è anche in questo caso. Ne sono convinto. Ma non
per cambiare prospettiva, punto di vista, aprire gli occhi                  voglio affrettare le cose.
di fronte a realtà poco esplorate, anche ovvie o che si                     Partiamo dall’inizio. E, ovviamente, partiamo dalla “catti-
danno per scontate.                                                         va notizia”, ma prima un’introduzione generale sulla figu-
Vi è la convinzione che la figura dell’avvocato stia viven-                 ra e sul ruolo dell’avvocato.

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il ruolo dell’avvocato

   Sappiamo, secondo la definizione terminologica ed eti-
   mologica del termine, che AVVOCATO (dal latino, ma-
   sch. advocatus, femm. advocata, sostantivo derivante
   dal participio passato del verbo advocare = ad-vocat-u-
   m/a) vuol dire “chiamare = chiamat-o/a a me, vale a dire
   “chiamato/a per difendermi”, cioè “DIFENSORE”¹.

   ¹ Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato

   E, certamente, è proprio in questa prospettiva che è
   sempre stato inteso il ruolo dell’avvocato, ovvero quale
   DIFENSORE di una parte nel processo, dei suoi diritti,
   della sua libertà, a baluardo della tanto decantata “giusti-
   zia” e della fattiva collaborazione con il Giudice e i Colle-
   ghi nella realizzazione del c.d. giusto processo.
   Una figura da sempre di fondamentale importanza e ca-
   risma nella società civile, di cui non si è mai potuto fare a
   meno e di cui, invero, MAI si potrà fare a meno.
   Dell’avvocato ci sarà sempre bisogno.
   D’altro canto, sarà sicuramente noto ai più come la figu-
   ra dell’avvocato, insieme a quella del medico, siano le

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       studio bernabè | prevenzione giurdica
uniche a trovare specifica disciplina addirittura a livello              pare quasi inscindibile⁴.
costituzionale, ovvero in seno alla fonte del diritto più ele-
vata che un ordinamento possa vantare.                                   ⁴ In effetti, ritornando per un momento con il pensiero al
E in questo senso, il pensiero va immediatamente all’art.                passato, basti dare una letta al testo dei lavori preparatori
24 Cost., il quale con estrema chiarezza afferma che “tut-               della Costituente i quali confermano che con l’art. 24 del-
ti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti            la Costituzione “è data veste costituzionale al principio
e interessi legittimi” (1° comma) e che “la difesa è di-                 che la difesa per mezzo di avvocato è garantita in ogni
ritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”                tempo e davanti ad ogni giudice” (Tupini, Res. 1° Sc.C.
(2° comma); senza dimenticare il 3° laddove precisa che                  pag. 60).
“sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizio-                Anche nel sentire comune della società civile si è soliti
ne”².                                                                    pensare all’avvocato, almeno in linea di principio, come a
                                                                         quel professionista a cui ci si rivolge quando si ha un pro-
                                                                         blema, con la consapevolezza che, prima o poi, si dovrà
² Proprio a tal fine per i “meno abbienti” che non possono
                                                                         affrontare il Tribunale, in contraddittorio con la contropar-
permettersi di pagare un avvocato di tasca propria, lo
                                                                         te - anch’essa difesa da un avvocato -, di fronte a un
Stato prevede l’istituto del c.d. “Gratuito Patrocinio” o
                                                                         Giudice terzo e imparziale che deciderà le sorti della lite.
“Patrocinio a spese dello Stato”. L’istituto trova applica-
                                                                         Per esperienza personale, e il lettore probabilmente me
zione nei confronti di chi è titolare di un reddito imponibi-
                                                                         ne darà conferma, nella maggior parte dei casi è solo
le ai fini dell’imposta generale sul reddito, non superiore
                                                                         quando la situazione non è più gestibile autonomamente
ad € 11.369,24.
                                                                         che ci si mette nelle mani dell’avvocato. Prima si tentano
                                                                         tutte le altre possibili strade. L’appello al professionista
Il messaggio che lancia il Costituente è chiaro: se la DI-               arriva quando non si sa più che fare e il suo intervento si
FESA è un DIRITTO INVIOLABILE, altrettanto impre-                        pone come estrema ratio.
scindibile è la figura dell’avvocato, quale mezzo tecni-                 In questa cornice è del tutto naturale che sia il PRO-
co affinchè tale diritto possa trovare effettiva e concreta              CESSO, per come pensato e voluto, il luogo prediletto
esplicazione.                                                            in cui ottenere “giustizia”, l’ambiente, per antonomasia,
L’avvocato è garanzia di inviolabilità del diritto di difesa.            deputato alla tutela dei diritti e alla composizione delle
Ma non solo.                                                             controversie.
Come si legge tra le righe, il diritto di difesa è anche IR-             Tuttavia, osservando quello che accade ogni giorno, da
RINUNCIABILE.                                                            molti anni ormai, viene da chiedersi se, davvero, oggi sia
Il che comporta che se non si può rinunciare alla difesa in              ancora così. Ammesso e non concesso che lo sia mai
giudizio, conseguentemente, non si può nemmeno rinun-                    stato.
ciare al difensore, non foss’altro perchè è proprio l’avvo-              È indubbio, infatti, che il binomio avvocato/processo può
cato, in primo luogo, il soggetto deputato ad interloquire               mantenere la sua autentica forza ed efficacia, secondo la
con il Giudice e la controparte, per il miglior risultato in             logica del sistema - a presidio del fine ultimo di giustizia
termini di gestione delle dinamiche processuali, in virtù                - solo laddove, semplificando il concetto, da un lato, il
delle specifiche competenze tecniche e giuridiche che                    processo sia retto da regole certe e chiare, con garanzia
egli possiede³.                                                          di un accesso agile alla “giustizia” e, dall’altro, l’avvocato
                                                                         possa poi contare su una serie di strumenti che concre-
                                                                         tamente gli permettano di esercitare in pieno e in modo
³ A parte, evidentemente, i casi in cui la parte può stare in
                                                                         indipendente il suo ministero di difensore.
giudizio da sola. Ma questo è un altro discorso, peraltro
                                                                         Se l’equilibrio si spezza, perchè viene a mancare qualco-
marginale.
                                                                         sa, da una parte o dall’altra, come pare essere avvenuto
                                                                         progressivamente negli ultimi decenni, è evidente che il
Da queste indicazioni, dunque, emerge la preminente                      sistema frana su sè stesso, non è più in grado di funzio-
FUNZIONE SOCIALE dell’avvocato, ovvero di PUBBLI-                        nare correttamente, di reggere l’impatto, con una inevita-
CA NECESSITÀ ai fini del corretto e miglior esercizio                    bile ricaduta negativa a detrimento dell’effettività di tutela
della giurisdizione: il legame tra avvocato e processo ap-               degli interessi e dei diritti delle parti.

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il sistema giustizia

Che il SISTEMA GIUSTIZIA in tempi recenti abbia subito                  canto, gli strumenti giuridici e processuali messi a dispo-
un costante e continuo logorio è sotto gli occhi di tutti.              sizione non sono spesso sufficienti a permettere un’azio-
Cause lunghissime, costi sempre più elevati, accesso                    ne efficace e concreta.
alla giustizia sempre più difficoltoso e intricato, un ordi-            L’ordinamento, da solo, nel suo complesso, spiace dirlo,
namento frastagliato ricco di norme dubbie che rendono                  ma va ribadito, non riesce più a garantire una reale tutela
inevitabilmente dubbio anche l’esito del processo e la                  dei diritti.
decisione del Giudice, etc..                                            Sicuramente complice la crisi economica, l’enorme di-
Il tutto, condìto da una evidente incapacità/impossibilità              spendio di energie e risorse inutili, l’aumento espo-
del legislatore di trovare una soluzione giuridico/normati-             nenziale degli avvocati iscritti all’albo, la mancanza di
va complessiva, capace di regolare e ridisegnare il siste-              personale, l’elevatissima litigiosità che ha comportato
ma in modo coerente e moderno (non certo frastagliato e                 l’instaurarsi presso i Tribunali di un numero di cause im-
spesso in contraddizione con sè stesso).                                pressionanti, etc..
È inevitabile, poi, che in presenza di tali dati di fatto si            Quali siano le vere cause non è dato a sapersi e questa
sia nel tempo prodotto un “effetto domino” devastan-                    non appare certo la sede più idonea per indagarle.
te sulla tutela dei diritti, nonchè, per ciò che concerne               Ma tant’è.
il prestigio della classe forense, sul mantenimento della               Bisogna semplicemente prenderne atto, anche perchè, a
clientela, che sempre più spesso si sente stretta in una                quanto pare, risorse pubbliche da investire nel SISTEMA
morsa dalla quale non riesce ad uscire, infastidita dalla               GIUSTIZIA (come in tutti i settori di pubblica necessità,
consapevolezza che, forse, non otterrà giustizia, pur ri-               d’altro canto) - che sarebbero senz’altro opportune per
tenendo di aver ragione, con conseguente progressivo                    portare un vera rivoluzione e un po’ di ossigeno - non ce
appannarsi e logorio anche della figura dell’avvocato, del              ne sono più o, comunque, sono ben poche.
suo carisma professionale ed intellettuale, del suo ruolo               Il c.d. “problema giustizia” è un problema serio di cui tutti
quasi istituzionale.                                                    parlano e di cui tutti sicuramente abbiamo sentito parlare
Il processo non funziona più come dovrebbe e, d’altro                   e con il quale spesso, ahimè, si ha a che fare.

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Dati e statistiche, così come le continue condanne                       la rappresentanza e della giustizia senza processo, decli-
che pervengono all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti                nata in due valenze. “La prima, positiva, ha riguardato le
dell’Uomo, confermano che il sistema giudiziario italiano                forme alternative alle aule di tribunale per dare risposte
versa in uno stato di dissesto, fatto di inefficacia, di iner-           efficaci e in tempi brevi ai cittadini, la seconda negativa,
zie e di inefficienze.                                                   ha coinvolto il rapporto tra giustizia e media”. “La prima
Da anni se ne parla e da anni, di fatto, i problemi non                  declinazione – ha spiegato alla stampa Giovanna Ollà,
vengono risolti. Sì, certo, forse tamponati, ma non risolti.             Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini – richia-
Senza considerare che, per assurdo, di fronte a questo                   ma il ruolo dell’avvocato fuori dal processo, con forme
stato di cose a trarre vantaggio è spesso proprio chi è in               di giustizia alternativa. Si tratta del riconoscimento della
torto, il quale ben può “utilizzare” le deficienze del siste-            funzione sociale dell’avvocatura, con un ruolo non di par-
ma, come la sua oramai cronica lentezza, per prende-                     te ma più di equidistanza. C’è poi l’altro versante quello
re tempo, svincolarsi da obblighi, far perdere le proprie                dei processi che si fanno nelle trasmissioni televisive, che
tracce, minacciare azioni inutili etc.; come accade nei                  invece ha derive molte pericolose, con i suoi plastici e le
casi dei cc.dd. “debitori cronici”, abituati a non pagare, i             sue opinioni”.
quali nulla fanno per evitare il processo, anzi, in un certo             Per quanto qui interessa, il Congresso ha evidenziato
qual modo lo auspicano, ben sapendo che una eventuale                    l’importanza e le potenzialità delle A.D.R. (Alternative Di-
condanna non potrà che giungere molto tempo avanti,                      spute Resolution), di tutti cioè quegli istituti paragiurisdi-
con le ulteriori e successive difficoltà per il creditore, an-           zionali di risoluzione alternativa delle controversie, al di
che una volta ottenuta la sentenza favorevole, di attuare                fuori del Tribunale.
coattivamente la statuizione del Giudice.                                Il richiamo va senz’altro all’ormai nota “mediazione civi-
In questa cornice, le difficoltà complessive del “sistema                le e commerciale” introdotta dal legislatore italiano nel
giustizia” dal piano sociale (tutela dei diritti della perso-            2010, sulla spinta dell’Unione Europea che da sempre
na) si spostano al mercato (tutela degli scambi), portan-                ci guarda con occhio vigile, nonchè all’istituto della c.d.
do con sè anche una inevitabile e sempre più profonda                    “negoziazione assistita” di cui al D.L. n. 132/2014, con-
sfiducia degli operatori economici, in quanto la consa-                  vertito nella L. n. 162/2014. Istituti, entrambi, tesi a ridur-
pevolezza di non poter ottenere quanto dovuto, ovvero                    re l’arretrato dei Tribunali.
di poterlo ottenere solo con estrema difficoltà, paraliz-
za le transazioni, anche di matrice straniera in Italia, per
la paura di subire un inadempimento e, dunque, di non
                                                                         ⁵ La fonte normativa si rinviene nel decreto legislativo 4
poter poi contare su un’amministrazione della giustizia
                                                                         marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo
efficiente ed efficace.
                                                                         2010) che regola il procedimento di composizione stra-
Solo per dare la dimensione del fenomeno, la Banca d’I-
                                                                         giudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili
talia già nel 2011 aveva stimato l’ammontare, in termini
                                                                         ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva
economici, dell’inefficienza della giustizia civile, come
                                                                         dell’Unione europea n. 52 del 2008.
pari all’1% del PIL.
                                                                         Come si legge nel sito del Ministero della Giustizia (ht-
Un dato a dir poco impressionante.
                                                                         tps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp#media-
Ad ogni modo, da tutta questa confusione e situazione
                                                                         zione) la mediazione è l’attività svolta da un professio-
di emergenza si evidenzia un dato chiaro, ma allo stesso
                                                                         nista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un
tempo allarmante: è sempre più difficile ottenere giustizia
                                                                         accordo amichevole per la composizione di una contro-
con il ricorso alle aule del Tribunale.
                                                                         versia, anche con formulazione di una proposta per la
Sintomatico, in questo senso, il titolo che ha caratteriz-
                                                                         risoluzione della lite.
zato il 33esimo Congresso Nazionale Forense tenutosi a
                                                                         La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate
Rimini i giorni del 6-7-8 ottobre 2016.
                                                                         nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come
“Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura”.
                                                                         condizione di procedibilità per l’avvio del processo (tutta-
Questo è quanto si leggeva nelle locandine di pubbliciz-
                                                                         via occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere
zazione dell’importante evento annuale dedicato al mon-
                                                                         eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
do forense.
                                                                         d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Si tratta,
In occasione del congresso (vedi sito http://www.newsri-
                                                                         usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è desti-
mini.it/2016/10/2639792/) si sono approfonditi i temi del-

                                                                   7
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nato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi
di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il
terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione è obbligatoria in materia di:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che
deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative
agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il
giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di
chiedere la mediazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che
durante il processo. La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca
senza sostituirla alla conciliazione giudiziale.

⁶ Anche questo un istituto molto interessante e da sfruttare. Infatti, l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle
parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sotto il profilo tec-
nico l’art. 2 del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 afferma che “la convenzione di negoziazione assistita da uno
o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via
amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo ... La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore
a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione assistita”.

Secondo le intenzioni del legislatore e la volontà politica              nuo e progressivo aumento del COSTO DI ACCESSO
interna ed Europea, si palesa sempre più a chiare lettere                alla giustizia.
la propensione a spingere verso una “giustizia senza pro-                Dati alla mano, si è infatti potuto constatare che dal 2002
cesso”; lo Stato intende devolvere agli avvocati, alle parti             ad oggi l’incremento percentuale del Contributo Unifica-
e agli organismi di mediazione, senza il Giudice, appunto,               to ha registrato un +143% per le cause fino a 1.033 euro;
il ruolo/compito di risolvere le controversie e di evitare               oltre +50% per le cause fino a 25 mila euro; oltre +67%
il ricorso al Tribunale nell’ottica di deflazionare il carico            per le cause fino a 52 mila euro; oltre +80% per le cause
giudiziario.                                                             superiori a 52 mila euro.
Peraltro, si osserva che nella direzione di diminuire il con-
tenzioso giudiziale ha di certo contribuito anche il conti-

                                                                   8
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⁷ Il contributo unificato sostanzialmente è una tassa che si paga per accedere alla giustizia e varia in base al variare del valore
della causa. Per fare un esempio, nel processo civile ordinario:
Valore								                                                                  1° grado		         Impugnazione      Cassazione
Per i processi di valore fino a         € 1.100,00			                           € 43,00		          € 64,50		         € 86,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00             € 98,00		          € 147,00		        € 196,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00            € 237,00		         € 355,50		        € 474,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00           € 518,00		         € 777,00		        € 1.036,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00          € 759,00		         € 1.138,50        € 1.518,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00                 € 1.821,00        € 2.428,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00			                            € 1.686,00         € 2.529,00        € 3.372,00
Quindi se si vuole instaurare una causa con un valore di 30.000,00 Euro sarà necessario corrispondere a titolo di Contributo
unificato la somma di Euro 518,00 per il solo primo grado, altri 777,00 Euro per il caso di appello ed ulteriori 1.036,00 se si
dovesse arrivare in Cassazione. E così via via, in base ad ogni diverso valore e grado del procedimento.

⁸ Fonte http://www.laleggepertutti.it/52290_contributo-unificato-aumenta-di-nuovo-alle-stelle-il-costo-di-una-causa.

Si pensi, per citare un esempio, che per introdurre una                   Si ritiene che gran parte di questa diminuzione delle pen-
causa il cui valore è di circa 26.000,00 Euro la somma a                  denze sia dovuta proprio all’introduzione, avvenuta nel
solo titolo di Contributo Unificato da corrispondere per                  2010, dell’istituto della mediazione civile e commercia-
poter formalmente depositare la domanda/ricorso (tec-                     le, la quale, soprattutto nelle materie ove è obbligatoria,
nicamente, iscrivere a ruolo la causa) è di 518,00 Euro,                  inevitabilmente ha giocato un importante ruolo di filtro;
oltre a 27,00 Euro a titolo di marca da bollo.                            tuttavia, molti evidenziano che, in verità, il calo registra-
Se poi, come visto sopra, la materia oggetto di causa ri-                 to sia per lo più da attribuire all’aumentata mancanza di
entra tra quelle per le quali, prima di rivolgersi al Tribunale           fiducia degli attori nei confronti del “sistema giustizia” e
(a pena di improcedibilità della domanda), si è costretti                 del processo, inteso come luogo di garanzia e soluzione
all’obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione               delle controversie, anche a causa dell’incremento, forse
(vedi sul punto la nota n. 5), è evidente che il costo da                 eccessivo, dei costi (contributo unificato in primis) e degli
affrontare, sia in termini economici che personali, ancor                 “step” intermedi preliminari (mediazione o negoziazione
prima di iniziare il processo vero e proprio, lievita enor-               assistita, appunto) necessari per accedervi.
memente.                                                                  Con tutta onestà è davvero difficile capire dove stia la
I dati oggettivi consegnano un quadro complessivo tale                    verità. Probabilmente, come spesso accade, è nascosta
per cui riuscire a portare il problema innanzi ad un Giudi-               nel mezzo.
ce è diventato sempre più difficoltoso e complesso.                       Sta di fatto che la vita quotidiana ci parla di persone ed
Quantomeno, però, da un certo punto di vista, va preso                    imprese che, dopo una specifica consulenza e un’analisi
atto che l’obiettivo di diminuire il contenzioso e il gravoso             del caso, rinunciano al processo, al Tribunale, per man-
arretrato dei Tribunali non sembra più un miraggio.                       canza di mezzi (anche economici) e di fiducia. Soprattut-
Come si può leggere dalle statistiche pubblicate an-                      to di fiducia nella Giustizia.
che sul sito del Ministero della Giustizia (https://www.                  Ma rinunciare al processo significa rinunciare alla tute-
giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNo-                         la dei propri diritti con, a catena, una desolante rinuncia
de_1=1_5_33&contentId=SST1262915&previsiousPa-                            alla difesa di un avvocato, la cui figura tende sempre più
ge=mg_1_14) i processi civili pendenti sono infatti co-                   ad appannarsi di fronte a quell’immagine che la vorrebbe
stantemente in calo dal 2010, tanto è vero che nel 2009                   caratterizzata dall’importante funzione sociale di difesa e
i procedimenti civili pendenti totali, compresi i fallimenti              assistenza del cliente (art. 24 Cost.).
e le procedure esecutive, erano 5.700.105, mentre oggi
sono scesi a 3.886.285.

                                                                    9
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La SOLUZIONE?
                                                       fare prevenzione

Per ovvie ragioni non è possibile, in questa sede, svisce-               problema giuridico, ma qualcosa di più: un problema
rare e indagare a fondo le cause che stanno alla base                    economico, morale, psichico, di relazione etc. che si ri-
delle problematiche cui si è fatto cenno e, invero, ha                   verbera nel mondo del diritto e che spetta all’avvocato
poco senso anche chiedersi se la strada intrapresa dal                   decifrare.
Legislatore sia, o meno, quella corretta. Probabilmente                  Il primo compito dell’avvocato, dunque, è quello di dare
servirebbe un intero trattato; in ogni caso è comunque                   al cliente il consiglio più giusto per risolvere il problema e,
verosimile che alla fine una conclusione chiarificatrice,                allo scopo, indicargli tutte le possibili strade da percorre-
forse, non si riuscirebbe comunque a trovare.                            re, anche cercando di capire quale sia il momento giusto
L’unica cosa certa, e che possiamo permetterci di dire, è                per intervenire, al fine di essere il più possibile efficace.
che in una qualsiasi società moderna quando si arriva al                 Fotografando la situazione attuale si deve prendere atto
punto di rinunciare alla tutela dei propri diritti, delle pro-           che il Tribunale non è più, forse, il luogo in cui poter risol-
prie ragioni, non è solo la parte interessata a perdere, ma              vere i problemi (giuridici) del cliente. Conseguentemente,
è tutto il sistema ad uscirne sconfitto.                                 almeno in astratto, laddove non necessario, il Tribuna-
Sulla base di questa considerazione, l’interesse premi-                  le non sembra rappresentare il luogo ove consigliare al
nente non deve esse quello di cedere allo sconforto, ma                  cliente di rivolgersi per ottenere efficace e rapida tutela.
di analizzare oggettivamente la situazione e cercare, con                Dopo tutto, non si sta dicendo nulla di strano: anche lo
gli strumenti che l’ordinamento offre, di capire quale pos-              Stato e il Legislatore spingono affinchè le controversie
sa essere la miglior strada da seguire e consigliare.                    vengano risolte al di fuori del processo (in primis attraver-
Per far ciò, si deve partire da una premessa fondamenta-                 so gli istituti della mediazione civile e commerciale e della
le: il cliente, quando si rivolge all’avvocato, ad uno studio            negoziazione assistita); le principali e recenti normative di
legale, lo fa perchè ha un problema e richiede che questo                settore paiono orientate proprio in questo senso.
problema sia risolto.                                                    Oramai, per tutte le esposte ragioni, molto raramente i
Ovviamente, il problema del cliente non è solamente un                   problemi si risolvono nelle aule del Tribunale. Anzi, a dire

                                                                  10
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il vero, i Tribunali comportano spesso lo svilupparsi di al-             “gioco dell’oca”, dopo aver speso tempo e denaro si tor-
tri problemi, in aggiunta a quello per cui ci siamo rivolti              na inesorabilmente indietro.
al Giudice (alti costi, eccessiva durata, esito incerto, dif-            Per di più, non va dimenticato che nella maggior parte
ficoltà di portare ad esecuzione la sentenza favorevole e                dei casi, come si accennava prima, le parti sono abitua-
quant’altro).                                                            te a rivolgersi all’avvocato fin troppo tardi, quando “le
In aggiunta, e ciò non va in alcun modo lasciato in se-                  si è già tentate tutte”, ovvero quando oramai i rapporti
condo piano, con il PROCESSO la gestione/soluzione                       sono completamente recisi. Ricomporli in mediazione o
del problema è rimessa ad un terzo estraneo, che non                     attraverso la negoziazione è spesso difficile. Certo, bravi
si conosce, cioè al Giudice; e le parti, volente o nolen-                negoziatori e mediatori riescono a trovare una soluzione
te, ne PERDONO IL CONTROLLO e non possono più                            e a sciogliere le barriere che dividono i contendenti, ma
dominarne gli esiti autonomamente (se non attraverso                     una volontà di fondo da parte di questi ultimi a conci-
un’attività parallela, lasciata agli avvocati, di tentativo di           liare la controversia deve pur esserci. Quando invece a
conciliazione stragiudiziale in chiave transattiva).                     farla da padrona sono le note “questioni di principio”, ci
Quindi, tornando per un attimo all’inizio del ragionamen-                si trova di fronte a barriere che risultano difficilissime da
to, apparirà chiaro che il problema sottoposto dal cliente               abbattere o scalfire. Anzi, a volte giustificano pure scelte
quando si rivolge all’avvocato, in via prioritaria meritereb-            antieconomiche o razionalmente insostenibili.
be di essere risolto fuori dai Tribunali, quando possibile.              Questa è la realtà ed è con questo che dobbiamo fare i
E, si badi, sottolineo “quando possibile”, considerato che               conti.
determinate materie o particolari e delicate situazioni giu-             Quando si arriva alla fase di negoziazione-mediazio-
ridiche solo il Giudice può dirimerle (si pensi, a titolo di             ne-conciliazione è perchè le parti hanno già PARZIAL-
esempio, all’acquisto della proprietà a titolo di USUCA-                 MENTE PERSO il controllo del problema. L’intervento
PIONE che solo il Giudice può dichiarare ovvero situazio-                di un consulente, di un avvocato, di un terzo mediatore
ni di necessità ed urgenza che richiedono un intervento                  diviene necessario.
tempestivo attraverso l’emissione di un provvedimento                    In questa fase, la soluzione è lasciata in parte alla natura-
cautelare).                                                              le predisposizione e bravura dell’avvocato nel negoziare,
Quindi, cosa fare? Dove e come risolvere i problemi se                   in parte alla bravura del conciliatore-mediatore nel com-
non in Tribunale?                                                        porre gli interessi in gioco e, in parte, alla buona volontà
Beh, lo si è detto prima. E la volontà dello Stato e del                 dei soggetti interessati. Tre parametri, questi, che devono
legislatore lo confermano.                                               tra loro incrociarsi armonicamente e agire in sintonia. Se
Prima di ricorrere al Giudice, potrebbe essere opportuno,                l’operazione si combina la controversia si risolve.
anche quando non obbligatorio, esperire un tentativo di                  Tuttavia, e qui sta il punto, in caso di esito positivo ciò
conciliazione-mediazione presso gli organismi all’uopo                   non comporta anche la soluzione integrale dell’originario
deputati. Così come, invero, un’ottima soluzione, in ge-                 problema del cliente: qualsiasi attività di mediazione/ne-
nerale, è tentare una seria e accurata attività di negozia-              goziazione comporta, SEMPRE, nel bene o nel male, un
zione.                                                                   compromesso. E compromesso significa che le parti ri-
Dei numerosi vantaggi (anche fiscali) che essi offrono non               tengono più conveniente accontentarsi di portare a casa
occorre spendere molte parole. La bibliografia in materia                qualcosa (o qualcosa di diverso) e di lasciare sul piatto
è piena.                                                                 qualcosa d’altro, pur di non aver più il problema che le ha
Tuttavia, da attore protagonista del sistema, praticando                 condotte alla controversia.
questi istituti ho notato che nella mediazione e nella ne-               Quindi, sebbene la mediazione/conciliazione sia sempre
goziazione emerge un limite non di poco conto e diffi-                   da consigliare e preferire rispetto il ricorso al Tribunale,
cilmente superabile, sia sul piano astratto, sia sul piano               non possiamo dire altrettanto in senso assoluto, ovvero
pratico: le parti devono, nel bene o nel male, trovare un                in quanto soluzione ottimale al problema.
punto di incontro, una soluzione condivisa, affinchè il                  Quid juris?
problema si risolva e il procedimento vada a buon fine.                  La realtà dei fatti ci consegna una risposta tanto ovvia
È evidente, infatti, che se un punto d’incontro non si                   quanto vera: la SCELTA OTTIMALE per risolvere i pro-
trova, ovvero se le parti non si accordano/conciliano su                 blemi del cliente cade sulla PREVENZIONE, cioè su tutta
qualcosa, l’epilogo altro non può che essere, ancora una                 quella serie di attività di consulenza e assistenza prelimi-
volta, il ricorso al Tribunale. Quindi, come nel famoso                  nare in grado di PREVEDERE e PREVENIRE il verificarsi

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del problema stesso.                                                      preminente FUNZIONE SOCIALE che l’ordinamento gli
Sembrerà forse scontato e ovvio, ma è proprio così.                       attribuisce, ha anche questo compito davvero importan-
Il segreto, anche nel mondo del diritto, sta nel fare pre-                te. Decodificare il diritto e renderlo fruibile in un’ottica di
venzione.                                                                 prevenzione e gestione preliminare dei conflitti.
L’avvocato dunque, nel suo compito di risolutore dei pro-                 E questo perchè, come visto sopra, quando i problemi
blemi giuridici e di difesa del proprio cliente, deve (essere             si verificano e già si sono consolidati, non solo aumenta
posto nelle condizioni di poter) intervenire in un momen-                 esponenzialmente la probabilità di non riuscire a risolverli
to preliminare, antecedente alla lite, perchè poi potrebbe                (e, comunque, al massimo si avrà un compromesso, cioè
essere già troppo tardi.                                                  una soluzione parziale, seppur condivisa), ma, anche
Appare fin troppo evidente che la legge e il diritto non                  fosse, il successivo intervento implica necessariamente
servono solamente a risolvere i conflitti già in essere, ma               un costo molto più elevato, in termini di tempo, denaro e
principalmente a disciplinare il comportamento dei con-                   risorse, anche personali.
sociati per evitare che i conflitti/problemi si verifichino. La           Quindi, per il cliente la soluzione ottimale è sempre quella
legge a questo serve.                                                     di fare PREVENZIONE (GIURIDICA).
L’avvocato pertanto, quale tecnico del diritto, nella sua

      L’avvocato ha
   la funzione sociale
di decodificare il diritto
    e renderlo fruibile
      in un’ottica di
       prevenzione
        dei conflitti

                                                                   12
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cosa vuol dire
                                prevenzione giuridica?

Ma che cos’è questa che per comodità chiamiamo PRE-                     visto e prevenuto equivale a un problema giuridico risolto.
VENZIONE GIURIDICA?                                                     Il cliente è soddisfatto perchè più sicuro e consapevole;
La prevenzione giuridica è un insieme di attività di con-               il professionista, dal canto suo, ha raggiunto l’obiettivo
sulenza e assistenza che permettono, valutate le specifi-               per il quale è stato chiamato in soccorso: ha cioè risolto
che esigenze del cliente, di fare una analisi in prospettiva            il problema, proponendo la miglior tutela dei diritti e degli
futura del rischio di verificazione del (o dei) problema (i)            specifici interessi in gioco, abbattendo così le possibilità
specifico (i), anche in chiave economica di costi/benefici,             di nascita di una controversia o di altre situazioni di re-
rappresentando tutte le misure di tutela ritenute opportu-              sponsabilità, tali implicare il ricorso al Tribunale ovvero
ne per evitare, appunto, che tale rischio si concretizzi e,             ad un organismo di mediazione.
con esso, il problema si verifichi.                                     Ciò, si badi bene, non significa che non si debba ricor-
Una sorta di “assicurazione” sui potenziali problemi giu-               rere al Tribunale o agli organismi di mediazione quando
ridici.                                                                 necessario, anzi.
L’obiettivo dichiarato è quello di abbattere le probabilità/            Semplicemente, sulla base dei dati di fatto, si ritiene che
il rischio di un loro verificarsi.                                      in assenza di una seria attività di prevenzione - che per
In questa fase il cliente ha (tendenzialmente) il PIENO                 le società (persone giuridiche) si affianca alle note attività
CONTROLLO della situazione.                                             di “due diligence”⁹ e “compliance aziendale”10 - diven-
Può infatti decidere se e come gestire la sua attività/si-              ga poi molto più difficile la soluzione dei problemi, oltre
tuazione/idea/insicurezza sulla base di una analisi giuri-              che parzialmente insoddisfacente (fase di mediazione/
dica e ipotesi di piano di prevenzione.                                 conciliazione/negoziazione), fino a determinare la perdita
Spetta poi ad esso decidere, coscientemente, una volta                  di controllo per lasciare la decisione ad un terzo (fase
riscontrato, se assumersi il rischio o investire in preven-             di ricorso al Tribunale) ovvero, in alcune ipotesi, lasciarla
zione approntando le opportune misure di sicurezza.                     addirittura al “caso” (si pensi alle ipotesi di interpretazio-
Una cosa è certa: un potenziale problema (giuridico) pre-               ni giurisprudenziali contrastanti su una legge applicabile

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⁹ Da https://it.wikipedia.org/wiki/Due_diligence. Le operazioni di due diligence ricorrono tipicamente in occasione di acquisi-
zioni/cessioni societarie o aziendali; in caso di emissione di strumenti finanziari (collocamento di azioni o di obbligazioni); in
vista dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento chiusi da parte di società di gestione del risparmio. In tutti questi
casi, le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l’oggetto della trattativa e nella loro
verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L’operazione è svolta da un
soggetto terzo rispetto all’offerente e ai soggetti interessati all’acquisto.
Tale attività può esser svolta in modo efficace anche nella semplice acquisizione di macchinari e/o impianti industriali (a ini-
ziativa di privati o con leasing e/o da fallimenti) dove il terzo “consulente tecnico specialista in materia di Direttiva macchine
(attuale è la 2006/42 CE)” permette di capire la convenienza dell’acquisto rispetto ad un equivalente prodotto nuovo, oltre
a ridurre le responsabilità di entrambe le parti: sia il venditore che l’acquirente hanno obblighi ai sensi del Dlgs 81/2008 con
risvolti civili, amministrativi e penali.
La due diligence consiste nell’analisi di tutte le informazioni relative all’impresa oggetto dell’acquisizione, con particolare
riferimento:
• alla struttura societaria e organizzativa; al business e al mercato;
• ai fattori critici di successo, alle strategie commerciali; (anche riferite ai requisiti della nuova Iso 9000:2015)
• alle procedure gestionali e amministrative; (anche riferite al processo di delega delle responsabilità o al conferimento di
“procure speciali” all’interno degli organigrammi aziendali)
• ai dati economico-finanziari;
• agli aspetti fiscali e legali;
• ai rischi potenziali legati alle strutture, impianti, macchinari, nonché al conferimento di incarichi senza la preliminare “qua-
lifica fornitori” (ad evitare la “culpa in eligendo”) compreso i “ruoli di fatto” delle risorse umane dirigenti o preposte a certe
attività: progettazione, produzione, collaudo, ecc.

10
     Con il termine di “compliance aziendale” si intende tutta quell’attività, non solo legale in senso stretto, con la quale è possi-
bile conformare l’azienda a determinate norme, regolamenti, procedure, codici di condotta, ovvero alle cc.dd. best practices
che regolano il settore in cui l’azienda stessa opera.
In tale prospettiva, essa si risolve (anche se non solo, ovviamente) in un’attività preventiva atta, da un lato, a ridurre il rischio
di sanzioni e perdite economiche scaturenti dalla mancanza di conformità agli obblighi (standards) - soprattutto normativi e
regolamentari - cui l’impresa è tenuta e, dall’altro, allo stesso tempo, ad implementare le opportunità di business ovvero a
consolidare il rapporto fiduciario con la clientela e con gli altri stakeholders.
Provando a riassumere quanto detto, dunque, si può dire che attraverso la c.d. attività di compliance è possibile:
1. circoscrivere ex ante, quindi in anticipo, il rischio di perdite patrimoniali e di sanzioni penali, civili, amministrative o di
qualsivoglia altra natura (c.d. attività di prevenzione);
2. minimizzare ex post, quindi successivamente, le conseguenze di possibili, eventuali violazioni normative o mancanze do-
vute a vuoti organizzativi (attraverso una sorta di “riparazione del danno”);
3. salvaguardare – il che non è poco - la reputazione aziendale e la fiducia nei confronti dei terzi, ovvero dei diversi stakehol-
ders (azionisti, clienti, dipendenti, ecc.);
implementare e predisporre un sistema di regole e di valori etici che possano caratterizzare l’identità dell’impresa, con ovvie
ricadute positive anche in termini di risultati di business.

alla controversia in esame).                                              “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
Per capire l’importanza di fare PREVENZIONE, anche in                     fatti che ne costituiscono il fondamento.
ambito giuridico, potrebbe essere utile, peraltro, ricorda-               Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce
re una norma cardine del nostro ordinamento civile, rela-                 che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
tiva al c.d. “onere della prova”.                                         su cui l’eccezione si fonda”.
In particolare, l’art. 2697 del codice civile afferma che:                Semplificando, la norma ci dice che la parte che agisce

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in giudizio ha l’onere (cioè il compito, l’obbligo) di provare            ottenere quanto dovuto, pur avendo pienamente ragione
    i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero di dare prova             sul piano sostanziale.
    di tutti quei fatti che ne stanno alla base e che costitui-               L’attività di PREVENZIONE, dunque, finisce per interse-
    scono il fondamento del diritto stesso. Così, per fare una                carsi con il processo, divenendo determinante anche per
    esempio, se un soggetto lamenta il mancato pagamen-                       questo aspetto assolutamente rilevante: predisporre tut-
    to di una somma di denaro in ragione della fornitura di                   te le cautele probatorie da poter utilizzare in giudizio per
    un software, dovrà dimostrare l’esistenza del contratto                   dimostrare e far valere i nostri diritti, qualora si rendesse
    e del prezzo pattuito e, concretamente, lo farà esibendo                  necessario.
    al Giudice la relativa scrittura. Se invece non avrà stipu-               Ovviamente, la scelta spetta al cliente, che deciderà libe-
    lato un contratto per iscritto, ovvero non vi è altra prova               ramente quando e se rivolgersi al professionista.
    scritta che comprovi la pretesa (scambio di e-mail, fax,                  Ad ogni modo, detto questo, proviamo a rappresentare il
    lettere) potrà essere molto difficile, se non impossibile,                tutto attraverso uno schema esemplificativo.

                                                         � Le parti hanno perso il controllo sul problema,
                                                         la decisione è rimessa al Giudice

Zona rossa                                               � Costi molto alti e tempi lunghi

ricorso al tribunale                                     � Rischio di trovarsi alla fine con il problema
                                                         irrisolto e aggravato

                                                         � Anche la parte vittoriosa sarà
                                                         solo parzialmente soddisfatta

                                                         � Le parti hanno un controllo parziale del problema

                                                         � La soluzione dipende dalla buona volontà dei
                                                         soggetti interessati e dalla capacità di avvocato e
Zona gialla                                              conciliatore nel comporre gli interessi in gioco
mediazione e conciliazione                               � Le parti devono raggiungere un compromesso

                                                         � Alla fine la soluzione sarà solo parziale

                                                          � Si analizza la situazione per individuare eventuali rischi

                                                          � Si mettono in atto tutte le misure di tutela
Zona verde                                                valutando costi e benefici

prevenzione giuridica                                     � Il controllo della situazione è tendenzialmente pieno

                                                          � La soddisfazione è totale

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Zona rossa                                                          Zona gialla
ricorso al tribunale                                                mediazione e conciliazione

In questa fase qualsiasi sia l’epilogo non sarà mai                 In questa fase la controversia è già in atto. Il modo
a piena soddisfazione del problema e delle ragio-                   migliore per risolvere il problema del cliente è tenta-
ni del cliente. Anche la parte totalmente vittoriosa                re una efficace azione di negoziazione ovvero rivol-
sarà alla fine solo parzialmente soddisfatta. Infatti,              gersi ad un organismo di mediazione/conciliazione.
qualora il Tribunale dovesse dare ragione al cliente:               In questa fase vi è una perdita parziale di controllo/
- sarà trascorso moltissimo tempo;                                  dominio sul problema in quanto il risultato è incerto
- avremo impiegato energie, tempo e denaro;                         e non dipende più solo dal cliente.
- l’interesse è diminuito;                                          Esiste solo una soluzione che può soddisfare a pie-
- nel frattempo vi saranno stati continui litigi e ten-             no le ragioni del cliente: abbiamo ragione, la legge
sioni;                                                              lo conferma e ci viene in soccorso, la controparte,
- non vi sarà comunque la certezza di ottenere con-                 consapevole, accetta e rinuncia al litigio.
cretamente e in pieno ciò per cui ci si è rivolti al                Negli altri casi vi sarà comunque un compromesso.
Tribunale.                                                          E se la (contro)parte non accetta alcuna possibile
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la parte sia               soluzione negoziale/transattiva/conciliativa inevita-
creditrice di una somma di denaro. Si vince la cau-                 bile diviene il ricorso al Tribunale oppure rinunciare
sa. La parte ottiene una sentenza esecutiva che le                  alla soluzione del problema.
dà piena ragione. La controparte però risulta nul-
latenente. La procedura esecutiva non va a buon                     Quindi in questi casi la sequenza è la seguente:
fine. Dopo moltissimo tempo, energie e denaro,                      - Nascita della controversia o del problema che vie-
nonostante una sentenza favorevole, non ottengo                     ne sottoposto al professionista;
nulla. CONCLUSIONE: problema non solo irrisolto                     - Studio della situazione/problema sottoposto all’e-
ma pure aggravato.                                                  same;
Quindi in questi casi la sequenza è la seguente:
- Controversia non più gestibile dalle parti;
                                                                             Individuazione della normativa di
- Perdita del controllo sul problema da parte del                                   settore applicabile
soggetto interessato;
- Decisione/soluzione del problema rimessa al Giu-
dice;
- La migliore soluzione è riuscire a “portare a casa                È FAVOREVOLE              Analisi, studio e           NON É FAVO-
                                                                    e ci da ragione         individuazione delle         REVOLE e ci da
il più possibile”;                                                                          misure più opportu-                   torto
                                                                                               ne da adottare
- Tempi molto lunghi;
- Costi molto alti anche in termini di tempo e per-
sonali;                                                             problema piena-            la controparte           Soluzione nego-
                                                                    mente risolto                 ACCETTA               ziale, transattiva,
- La decisione molto difficilmente sarà pienamen-                                                                              conciliativa
te satisfattiva delle pretese del cliente e, oltretutto,
non è in grado di garantire la certezza di ottenere
quanto dovuto.                                                      contenta solo             la controparte            Problema risolto
                                                                    una parte                 NON ACCETTA                 ma solo PAR-
Rimedio: riuscire ad accordarsi e definire con una                                                                          ZIALMENTE
transazione stragiudiziale la lite che risolva la que-
stione bonariamente e che tenti di ridistribuire la
                                                                                            Ricorso al Tribunale
posta in gioco attraverso “reciproche concessioni”.                                    o lasciare il problema risolto
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Zona verde
prevenzione giuridica

Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il cliente (privato
o azienda) si rivolge al professionista prima del sor-
gere del problema, della controversia, del litigio. In
via preliminare. Indica quali sono dubbi, perplessi-
tà, attività o settori in cui andrà ad operare e chiede
un’analisi al fine di individuare tutte le aree/ipotesi
di possibile verificazione del problema. Chiede al
professionista di predisporre tutte le misure idonee
per evitarlo, oppure se ne assume il rischio.

Quindi in questi casi la sequenza è la seguente:
- Assenza di controversie o problemi di sorta;
- Analisi della situazione sottoposta all’esame
(aziendale o privata);
- Individuazione e analisi della specifica normativa
di settore;
- Analisi dei possibili rischi di violazione di legge o
di nascita di conflitti o responsabilità;
- Predisposizione delle misure concrete ritenute
più opportune (consulenza, contratti, dichiarazioni
private, predisposizione modelli, deleghe, pareri,
predisposizione documenti probatori, formazione
etc.);
- Abbattimento dei costi e dei rischi connessi alla
nascita di controversie, problemi o responsabilità;
- Controllo sulla situazione;
- Formazione e informazione dei soggetti interes-
sati;
- Accompagnare il cliente con attività di supporto,
aggiornamento e consulenza per monitorare la si-
tuazione.
conclusione

Il ruolo dell’avvocato è principalmente di difesa e assi-                 Per tutte le ragioni esposte, è da ritenere che la preven-
stenza del proprio cliente, con il compito di affiancarlo e               zione dei conflitti/problemi sia il primo e più sicuro stru-
accompagnarlo in tutta sicurezza verso la migliore tutela                 mento di soluzione dei problemi stessi.
delle sue ragioni e dei suoi specifici interessi. L’avvoca-               Fare una accurata analisi preventiva in prospettiva nor-
to, dunque, è lo “strumento tecnico” di cui chiunque può                  mativa ed economica, individuare e predisporre tutte le
servirsi per risolvere problemi di vita sociale o economica               necessarie cautele per ridurre al minimo il rischio di veri-
che coinvolgano aspetti giuridici rilevanti per il diritto.               ficazione dei conflitti o di responsabilità, dotarsi di tutte le
In quest’ottica, dunque, il ruolo dell’avvocato, dal punto                precauzioni probatorie da utilizzare - qualora si rendesse
di vista pratico, è quello di fare quanto in suo potere e                 necessario - in Tribunale, costituisce, di certo, un primo
nelle sue possibilità per risolvere i problemi/controversie               problema risolto.
quando si verificano, rendendo consapevole il cliente di                  Perchè, lo si è detto, questo è il ruolo dell’avvocato: di-
tutte le possibili strade e soluzioni, ovvero se, pur avendo              fendere, assistere, consigliare e risolvere al meglio i pro-
ragione, poi potrà concretamente ottenere ciò per cui liti-               blemi del cliente, nell’ottica della miglior tutela dei suoi
ga. Tuttavia, se questo è assolutamente vero, si può con-                 diritti ed interessi.
statare come la miglior soluzione sia certamente quella di                E la soluzione ottimale - costi/benefici - si ottiene sicura-
evitare che i conflitti si verifichino.                                   mente facendo PREVENZIONE GIURIDICA.
Abbiamo detto che la legge non serve solo a risolvere i                   Pensiamo per un attivo all’enorme rivoluzione digitale
conflitti; in linea di principio la sua funzione è quella di              che stiamo subendo: tutto si sta spostando nella rete e la
evitare che si verifichino.                                               realtà si smaterializza in un mondo senza confini. Senza
A prescindere da ogni valutazione morale o di principio,                  un’accurata attività di prevenzione la nostra vita, l’econo-
l’avvocato è un mezzo al servizio del cliente per risolvere               mia, il mercato possono potenzialmente uscire dal nostro
i suoi problemi ed eliminare l’attività inutile. Anche per-               controllo e non poter più essere ripresi o gestiti. Certo, la
chè, quando i conflitti si verificano costano molto di più,               questione appare davvero complessa e assolutamente
pur se risolti, in termini di tempo, denaro e risorse anche               diversa rispetto a quanto siamo stati fino ad ora abituati.
personali.                                                                Pensateci. Però qui si apre un altro capitolo.

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