Prevenzione giuridica - marco bernabè a cura di - Studio legale Avvocato Bernabè
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a cura di marco bernabè prevenzione giuridica studio bernabè studio legale consulenza aziendale
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Introduzione Quale sia il ruolo dell’avvocato, oggi, è davvero difficile do una nuova giovinezza, laddove il Tribunale non potrà da decifrare e comprendere. più essere considerato il luogo prediletto in cui andare ad Chiunque potrà facilmente constatare come la professio- operare per poter svolgere al meglio la professione, os- ne legale negli ultimi anni abbia subito una profonda crisi sia risolvere i problemi (giuridici) degli assistiti. Credo che d’identità, come mai prima d’ora s’era vista, che impone anche nell’ambito del diritto, la miglior soluzione, in as- di riprendere in mano la situazione, studiarne i confini e soluto, sia la PREVENZIONE. La Prevenzione Giuridica. l’ambito di intervento in una logica propositiva. Come in tutti gli ambiti della vita, c’è sempre una buona La figura dell’avvocato è una figura davvero complessa e una cattiva notizia. e carismatica, indispensabile in una qualsiasi società or- Ricordo con piacere quando ero piccolo e mi chiedevano ganizzata, necessaria e imprescindibile, quale baluardo a cosa volessi sapere prima, se la buona o la cattiva noti- difesa dei diritti e dei legittimi interessi delle parti. zia. All’epoca, come tuttora, io rispondevo (e rispondo) Su questo punto credo si possa essere tutti d’accordo. che avevo il piacere di conoscere per prima quella “cat- Certo è che lo scenario in cui, oggi, l’avvocato è desti- tiva”. Quella “buona” ho sempre preferito lasciarla alla nato ad agire non è certamente dei più favorevoli. An- fine, forse per addolcire la precedente, forse perchè mi che solo per la confusione che regna a livello normativo. piace credere che alle notizie brutte ci sia sempre una Ma questo non significa che non vi siano soluzioni, anzi. soluzione. Come spesso accade nella vita, alle volte basta solo sa- Così è anche in questo caso. Ne sono convinto. Ma non per cambiare prospettiva, punto di vista, aprire gli occhi voglio affrettare le cose. di fronte a realtà poco esplorate, anche ovvie o che si Partiamo dall’inizio. E, ovviamente, partiamo dalla “catti- danno per scontate. va notizia”, ma prima un’introduzione generale sulla figu- Vi è la convinzione che la figura dell’avvocato stia viven- ra e sul ruolo dell’avvocato. 3 studio bernabè | prevenzione giurdica
il ruolo dell’avvocato Sappiamo, secondo la definizione terminologica ed eti- mologica del termine, che AVVOCATO (dal latino, ma- sch. advocatus, femm. advocata, sostantivo derivante dal participio passato del verbo advocare = ad-vocat-u- m/a) vuol dire “chiamare = chiamat-o/a a me, vale a dire “chiamato/a per difendermi”, cioè “DIFENSORE”¹. ¹ Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato E, certamente, è proprio in questa prospettiva che è sempre stato inteso il ruolo dell’avvocato, ovvero quale DIFENSORE di una parte nel processo, dei suoi diritti, della sua libertà, a baluardo della tanto decantata “giusti- zia” e della fattiva collaborazione con il Giudice e i Colle- ghi nella realizzazione del c.d. giusto processo. Una figura da sempre di fondamentale importanza e ca- risma nella società civile, di cui non si è mai potuto fare a meno e di cui, invero, MAI si potrà fare a meno. Dell’avvocato ci sarà sempre bisogno. D’altro canto, sarà sicuramente noto ai più come la figu- ra dell’avvocato, insieme a quella del medico, siano le 4 studio bernabè | prevenzione giurdica
uniche a trovare specifica disciplina addirittura a livello pare quasi inscindibile⁴. costituzionale, ovvero in seno alla fonte del diritto più ele- vata che un ordinamento possa vantare. ⁴ In effetti, ritornando per un momento con il pensiero al E in questo senso, il pensiero va immediatamente all’art. passato, basti dare una letta al testo dei lavori preparatori 24 Cost., il quale con estrema chiarezza afferma che “tut- della Costituente i quali confermano che con l’art. 24 del- ti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti la Costituzione “è data veste costituzionale al principio e interessi legittimi” (1° comma) e che “la difesa è di- che la difesa per mezzo di avvocato è garantita in ogni ritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” tempo e davanti ad ogni giudice” (Tupini, Res. 1° Sc.C. (2° comma); senza dimenticare il 3° laddove precisa che pag. 60). “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizio- Anche nel sentire comune della società civile si è soliti ne”². pensare all’avvocato, almeno in linea di principio, come a quel professionista a cui ci si rivolge quando si ha un pro- blema, con la consapevolezza che, prima o poi, si dovrà ² Proprio a tal fine per i “meno abbienti” che non possono affrontare il Tribunale, in contraddittorio con la contropar- permettersi di pagare un avvocato di tasca propria, lo te - anch’essa difesa da un avvocato -, di fronte a un Stato prevede l’istituto del c.d. “Gratuito Patrocinio” o Giudice terzo e imparziale che deciderà le sorti della lite. “Patrocinio a spese dello Stato”. L’istituto trova applica- Per esperienza personale, e il lettore probabilmente me zione nei confronti di chi è titolare di un reddito imponibi- ne darà conferma, nella maggior parte dei casi è solo le ai fini dell’imposta generale sul reddito, non superiore quando la situazione non è più gestibile autonomamente ad € 11.369,24. che ci si mette nelle mani dell’avvocato. Prima si tentano tutte le altre possibili strade. L’appello al professionista Il messaggio che lancia il Costituente è chiaro: se la DI- arriva quando non si sa più che fare e il suo intervento si FESA è un DIRITTO INVIOLABILE, altrettanto impre- pone come estrema ratio. scindibile è la figura dell’avvocato, quale mezzo tecni- In questa cornice è del tutto naturale che sia il PRO- co affinchè tale diritto possa trovare effettiva e concreta CESSO, per come pensato e voluto, il luogo prediletto esplicazione. in cui ottenere “giustizia”, l’ambiente, per antonomasia, L’avvocato è garanzia di inviolabilità del diritto di difesa. deputato alla tutela dei diritti e alla composizione delle Ma non solo. controversie. Come si legge tra le righe, il diritto di difesa è anche IR- Tuttavia, osservando quello che accade ogni giorno, da RINUNCIABILE. molti anni ormai, viene da chiedersi se, davvero, oggi sia Il che comporta che se non si può rinunciare alla difesa in ancora così. Ammesso e non concesso che lo sia mai giudizio, conseguentemente, non si può nemmeno rinun- stato. ciare al difensore, non foss’altro perchè è proprio l’avvo- È indubbio, infatti, che il binomio avvocato/processo può cato, in primo luogo, il soggetto deputato ad interloquire mantenere la sua autentica forza ed efficacia, secondo la con il Giudice e la controparte, per il miglior risultato in logica del sistema - a presidio del fine ultimo di giustizia termini di gestione delle dinamiche processuali, in virtù - solo laddove, semplificando il concetto, da un lato, il delle specifiche competenze tecniche e giuridiche che processo sia retto da regole certe e chiare, con garanzia egli possiede³. di un accesso agile alla “giustizia” e, dall’altro, l’avvocato possa poi contare su una serie di strumenti che concre- tamente gli permettano di esercitare in pieno e in modo ³ A parte, evidentemente, i casi in cui la parte può stare in indipendente il suo ministero di difensore. giudizio da sola. Ma questo è un altro discorso, peraltro Se l’equilibrio si spezza, perchè viene a mancare qualco- marginale. sa, da una parte o dall’altra, come pare essere avvenuto progressivamente negli ultimi decenni, è evidente che il Da queste indicazioni, dunque, emerge la preminente sistema frana su sè stesso, non è più in grado di funzio- FUNZIONE SOCIALE dell’avvocato, ovvero di PUBBLI- nare correttamente, di reggere l’impatto, con una inevita- CA NECESSITÀ ai fini del corretto e miglior esercizio bile ricaduta negativa a detrimento dell’effettività di tutela della giurisdizione: il legame tra avvocato e processo ap- degli interessi e dei diritti delle parti. 5 studio bernabè | prevenzione giurdica
il sistema giustizia Che il SISTEMA GIUSTIZIA in tempi recenti abbia subito canto, gli strumenti giuridici e processuali messi a dispo- un costante e continuo logorio è sotto gli occhi di tutti. sizione non sono spesso sufficienti a permettere un’azio- Cause lunghissime, costi sempre più elevati, accesso ne efficace e concreta. alla giustizia sempre più difficoltoso e intricato, un ordi- L’ordinamento, da solo, nel suo complesso, spiace dirlo, namento frastagliato ricco di norme dubbie che rendono ma va ribadito, non riesce più a garantire una reale tutela inevitabilmente dubbio anche l’esito del processo e la dei diritti. decisione del Giudice, etc.. Sicuramente complice la crisi economica, l’enorme di- Il tutto, condìto da una evidente incapacità/impossibilità spendio di energie e risorse inutili, l’aumento espo- del legislatore di trovare una soluzione giuridico/normati- nenziale degli avvocati iscritti all’albo, la mancanza di va complessiva, capace di regolare e ridisegnare il siste- personale, l’elevatissima litigiosità che ha comportato ma in modo coerente e moderno (non certo frastagliato e l’instaurarsi presso i Tribunali di un numero di cause im- spesso in contraddizione con sè stesso). pressionanti, etc.. È inevitabile, poi, che in presenza di tali dati di fatto si Quali siano le vere cause non è dato a sapersi e questa sia nel tempo prodotto un “effetto domino” devastan- non appare certo la sede più idonea per indagarle. te sulla tutela dei diritti, nonchè, per ciò che concerne Ma tant’è. il prestigio della classe forense, sul mantenimento della Bisogna semplicemente prenderne atto, anche perchè, a clientela, che sempre più spesso si sente stretta in una quanto pare, risorse pubbliche da investire nel SISTEMA morsa dalla quale non riesce ad uscire, infastidita dalla GIUSTIZIA (come in tutti i settori di pubblica necessità, consapevolezza che, forse, non otterrà giustizia, pur ri- d’altro canto) - che sarebbero senz’altro opportune per tenendo di aver ragione, con conseguente progressivo portare un vera rivoluzione e un po’ di ossigeno - non ce appannarsi e logorio anche della figura dell’avvocato, del ne sono più o, comunque, sono ben poche. suo carisma professionale ed intellettuale, del suo ruolo Il c.d. “problema giustizia” è un problema serio di cui tutti quasi istituzionale. parlano e di cui tutti sicuramente abbiamo sentito parlare Il processo non funziona più come dovrebbe e, d’altro e con il quale spesso, ahimè, si ha a che fare. 6 studio bernabè | prevenzione giurdica
Dati e statistiche, così come le continue condanne la rappresentanza e della giustizia senza processo, decli- che pervengono all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti nata in due valenze. “La prima, positiva, ha riguardato le dell’Uomo, confermano che il sistema giudiziario italiano forme alternative alle aule di tribunale per dare risposte versa in uno stato di dissesto, fatto di inefficacia, di iner- efficaci e in tempi brevi ai cittadini, la seconda negativa, zie e di inefficienze. ha coinvolto il rapporto tra giustizia e media”. “La prima Da anni se ne parla e da anni, di fatto, i problemi non declinazione – ha spiegato alla stampa Giovanna Ollà, vengono risolti. Sì, certo, forse tamponati, ma non risolti. Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini – richia- Senza considerare che, per assurdo, di fronte a questo ma il ruolo dell’avvocato fuori dal processo, con forme stato di cose a trarre vantaggio è spesso proprio chi è in di giustizia alternativa. Si tratta del riconoscimento della torto, il quale ben può “utilizzare” le deficienze del siste- funzione sociale dell’avvocatura, con un ruolo non di par- ma, come la sua oramai cronica lentezza, per prende- te ma più di equidistanza. C’è poi l’altro versante quello re tempo, svincolarsi da obblighi, far perdere le proprie dei processi che si fanno nelle trasmissioni televisive, che tracce, minacciare azioni inutili etc.; come accade nei invece ha derive molte pericolose, con i suoi plastici e le casi dei cc.dd. “debitori cronici”, abituati a non pagare, i sue opinioni”. quali nulla fanno per evitare il processo, anzi, in un certo Per quanto qui interessa, il Congresso ha evidenziato qual modo lo auspicano, ben sapendo che una eventuale l’importanza e le potenzialità delle A.D.R. (Alternative Di- condanna non potrà che giungere molto tempo avanti, spute Resolution), di tutti cioè quegli istituti paragiurisdi- con le ulteriori e successive difficoltà per il creditore, an- zionali di risoluzione alternativa delle controversie, al di che una volta ottenuta la sentenza favorevole, di attuare fuori del Tribunale. coattivamente la statuizione del Giudice. Il richiamo va senz’altro all’ormai nota “mediazione civi- In questa cornice, le difficoltà complessive del “sistema le e commerciale” introdotta dal legislatore italiano nel giustizia” dal piano sociale (tutela dei diritti della perso- 2010, sulla spinta dell’Unione Europea che da sempre na) si spostano al mercato (tutela degli scambi), portan- ci guarda con occhio vigile, nonchè all’istituto della c.d. do con sè anche una inevitabile e sempre più profonda “negoziazione assistita” di cui al D.L. n. 132/2014, con- sfiducia degli operatori economici, in quanto la consa- vertito nella L. n. 162/2014. Istituti, entrambi, tesi a ridur- pevolezza di non poter ottenere quanto dovuto, ovvero re l’arretrato dei Tribunali. di poterlo ottenere solo con estrema difficoltà, paraliz- za le transazioni, anche di matrice straniera in Italia, per la paura di subire un inadempimento e, dunque, di non ⁵ La fonte normativa si rinviene nel decreto legislativo 4 poter poi contare su un’amministrazione della giustizia marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo efficiente ed efficace. 2010) che regola il procedimento di composizione stra- Solo per dare la dimensione del fenomeno, la Banca d’I- giudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili talia già nel 2011 aveva stimato l’ammontare, in termini ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva economici, dell’inefficienza della giustizia civile, come dell’Unione europea n. 52 del 2008. pari all’1% del PIL. Come si legge nel sito del Ministero della Giustizia (ht- Un dato a dir poco impressionante. tps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp#media- Ad ogni modo, da tutta questa confusione e situazione zione) la mediazione è l’attività svolta da un professio- di emergenza si evidenzia un dato chiaro, ma allo stesso nista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un tempo allarmante: è sempre più difficile ottenere giustizia accordo amichevole per la composizione di una contro- con il ricorso alle aule del Tribunale. versia, anche con formulazione di una proposta per la Sintomatico, in questo senso, il titolo che ha caratteriz- risoluzione della lite. zato il 33esimo Congresso Nazionale Forense tenutosi a La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate Rimini i giorni del 6-7-8 ottobre 2016. nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come “Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura”. condizione di procedibilità per l’avvio del processo (tutta- Questo è quanto si leggeva nelle locandine di pubbliciz- via occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere zazione dell’importante evento annuale dedicato al mon- eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata do forense. d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Si tratta, In occasione del congresso (vedi sito http://www.newsri- usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è desti- mini.it/2016/10/2639792/) si sono approfonditi i temi del- 7 studio bernabè | prevenzione giurdica
nato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione è obbligatoria in materia di: • condominio • diritti reali • divisione • successioni ereditarie • patti di famiglia • locazione • comodato • affitto di aziende • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità • contratti assicurativi, bancari e finanziari In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo. La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale. ⁶ Anche questo un istituto molto interessante e da sfruttare. Infatti, l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sotto il profilo tec- nico l’art. 2 del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 afferma che “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo ... La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”. Secondo le intenzioni del legislatore e la volontà politica nuo e progressivo aumento del COSTO DI ACCESSO interna ed Europea, si palesa sempre più a chiare lettere alla giustizia. la propensione a spingere verso una “giustizia senza pro- Dati alla mano, si è infatti potuto constatare che dal 2002 cesso”; lo Stato intende devolvere agli avvocati, alle parti ad oggi l’incremento percentuale del Contributo Unifica- e agli organismi di mediazione, senza il Giudice, appunto, to ha registrato un +143% per le cause fino a 1.033 euro; il ruolo/compito di risolvere le controversie e di evitare oltre +50% per le cause fino a 25 mila euro; oltre +67% il ricorso al Tribunale nell’ottica di deflazionare il carico per le cause fino a 52 mila euro; oltre +80% per le cause giudiziario. superiori a 52 mila euro. Peraltro, si osserva che nella direzione di diminuire il con- tenzioso giudiziale ha di certo contribuito anche il conti- 8 studio bernabè | prevenzione giurdica
⁷ Il contributo unificato sostanzialmente è una tassa che si paga per accedere alla giustizia e varia in base al variare del valore della causa. Per fare un esempio, nel processo civile ordinario: Valore 1° grado Impugnazione Cassazione Per i processi di valore fino a € 1.100,00 € 43,00 € 64,50 € 86,00 Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 € 147,00 € 196,00 Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00 € 355,50 € 474,00 Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00 € 777,00 € 1.036,00 Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00 € 1.138,50 € 1.518,00 Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00 € 1.821,00 € 2.428,00 Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00 € 2.529,00 € 3.372,00 Quindi se si vuole instaurare una causa con un valore di 30.000,00 Euro sarà necessario corrispondere a titolo di Contributo unificato la somma di Euro 518,00 per il solo primo grado, altri 777,00 Euro per il caso di appello ed ulteriori 1.036,00 se si dovesse arrivare in Cassazione. E così via via, in base ad ogni diverso valore e grado del procedimento. ⁸ Fonte http://www.laleggepertutti.it/52290_contributo-unificato-aumenta-di-nuovo-alle-stelle-il-costo-di-una-causa. Si pensi, per citare un esempio, che per introdurre una Si ritiene che gran parte di questa diminuzione delle pen- causa il cui valore è di circa 26.000,00 Euro la somma a denze sia dovuta proprio all’introduzione, avvenuta nel solo titolo di Contributo Unificato da corrispondere per 2010, dell’istituto della mediazione civile e commercia- poter formalmente depositare la domanda/ricorso (tec- le, la quale, soprattutto nelle materie ove è obbligatoria, nicamente, iscrivere a ruolo la causa) è di 518,00 Euro, inevitabilmente ha giocato un importante ruolo di filtro; oltre a 27,00 Euro a titolo di marca da bollo. tuttavia, molti evidenziano che, in verità, il calo registra- Se poi, come visto sopra, la materia oggetto di causa ri- to sia per lo più da attribuire all’aumentata mancanza di entra tra quelle per le quali, prima di rivolgersi al Tribunale fiducia degli attori nei confronti del “sistema giustizia” e (a pena di improcedibilità della domanda), si è costretti del processo, inteso come luogo di garanzia e soluzione all’obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione delle controversie, anche a causa dell’incremento, forse (vedi sul punto la nota n. 5), è evidente che il costo da eccessivo, dei costi (contributo unificato in primis) e degli affrontare, sia in termini economici che personali, ancor “step” intermedi preliminari (mediazione o negoziazione prima di iniziare il processo vero e proprio, lievita enor- assistita, appunto) necessari per accedervi. memente. Con tutta onestà è davvero difficile capire dove stia la I dati oggettivi consegnano un quadro complessivo tale verità. Probabilmente, come spesso accade, è nascosta per cui riuscire a portare il problema innanzi ad un Giudi- nel mezzo. ce è diventato sempre più difficoltoso e complesso. Sta di fatto che la vita quotidiana ci parla di persone ed Quantomeno, però, da un certo punto di vista, va preso imprese che, dopo una specifica consulenza e un’analisi atto che l’obiettivo di diminuire il contenzioso e il gravoso del caso, rinunciano al processo, al Tribunale, per man- arretrato dei Tribunali non sembra più un miraggio. canza di mezzi (anche economici) e di fiducia. Soprattut- Come si può leggere dalle statistiche pubblicate an- to di fiducia nella Giustizia. che sul sito del Ministero della Giustizia (https://www. Ma rinunciare al processo significa rinunciare alla tute- giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNo- la dei propri diritti con, a catena, una desolante rinuncia de_1=1_5_33&contentId=SST1262915&previsiousPa- alla difesa di un avvocato, la cui figura tende sempre più ge=mg_1_14) i processi civili pendenti sono infatti co- ad appannarsi di fronte a quell’immagine che la vorrebbe stantemente in calo dal 2010, tanto è vero che nel 2009 caratterizzata dall’importante funzione sociale di difesa e i procedimenti civili pendenti totali, compresi i fallimenti assistenza del cliente (art. 24 Cost.). e le procedure esecutive, erano 5.700.105, mentre oggi sono scesi a 3.886.285. 9 studio bernabè | prevenzione giurdica
La SOLUZIONE? fare prevenzione Per ovvie ragioni non è possibile, in questa sede, svisce- problema giuridico, ma qualcosa di più: un problema rare e indagare a fondo le cause che stanno alla base economico, morale, psichico, di relazione etc. che si ri- delle problematiche cui si è fatto cenno e, invero, ha verbera nel mondo del diritto e che spetta all’avvocato poco senso anche chiedersi se la strada intrapresa dal decifrare. Legislatore sia, o meno, quella corretta. Probabilmente Il primo compito dell’avvocato, dunque, è quello di dare servirebbe un intero trattato; in ogni caso è comunque al cliente il consiglio più giusto per risolvere il problema e, verosimile che alla fine una conclusione chiarificatrice, allo scopo, indicargli tutte le possibili strade da percorre- forse, non si riuscirebbe comunque a trovare. re, anche cercando di capire quale sia il momento giusto L’unica cosa certa, e che possiamo permetterci di dire, è per intervenire, al fine di essere il più possibile efficace. che in una qualsiasi società moderna quando si arriva al Fotografando la situazione attuale si deve prendere atto punto di rinunciare alla tutela dei propri diritti, delle pro- che il Tribunale non è più, forse, il luogo in cui poter risol- prie ragioni, non è solo la parte interessata a perdere, ma vere i problemi (giuridici) del cliente. Conseguentemente, è tutto il sistema ad uscirne sconfitto. almeno in astratto, laddove non necessario, il Tribuna- Sulla base di questa considerazione, l’interesse premi- le non sembra rappresentare il luogo ove consigliare al nente non deve esse quello di cedere allo sconforto, ma cliente di rivolgersi per ottenere efficace e rapida tutela. di analizzare oggettivamente la situazione e cercare, con Dopo tutto, non si sta dicendo nulla di strano: anche lo gli strumenti che l’ordinamento offre, di capire quale pos- Stato e il Legislatore spingono affinchè le controversie sa essere la miglior strada da seguire e consigliare. vengano risolte al di fuori del processo (in primis attraver- Per far ciò, si deve partire da una premessa fondamenta- so gli istituti della mediazione civile e commerciale e della le: il cliente, quando si rivolge all’avvocato, ad uno studio negoziazione assistita); le principali e recenti normative di legale, lo fa perchè ha un problema e richiede che questo settore paiono orientate proprio in questo senso. problema sia risolto. Oramai, per tutte le esposte ragioni, molto raramente i Ovviamente, il problema del cliente non è solamente un problemi si risolvono nelle aule del Tribunale. Anzi, a dire 10 studio bernabè | prevenzione giurdica
il vero, i Tribunali comportano spesso lo svilupparsi di al- “gioco dell’oca”, dopo aver speso tempo e denaro si tor- tri problemi, in aggiunta a quello per cui ci siamo rivolti na inesorabilmente indietro. al Giudice (alti costi, eccessiva durata, esito incerto, dif- Per di più, non va dimenticato che nella maggior parte ficoltà di portare ad esecuzione la sentenza favorevole e dei casi, come si accennava prima, le parti sono abitua- quant’altro). te a rivolgersi all’avvocato fin troppo tardi, quando “le In aggiunta, e ciò non va in alcun modo lasciato in se- si è già tentate tutte”, ovvero quando oramai i rapporti condo piano, con il PROCESSO la gestione/soluzione sono completamente recisi. Ricomporli in mediazione o del problema è rimessa ad un terzo estraneo, che non attraverso la negoziazione è spesso difficile. Certo, bravi si conosce, cioè al Giudice; e le parti, volente o nolen- negoziatori e mediatori riescono a trovare una soluzione te, ne PERDONO IL CONTROLLO e non possono più e a sciogliere le barriere che dividono i contendenti, ma dominarne gli esiti autonomamente (se non attraverso una volontà di fondo da parte di questi ultimi a conci- un’attività parallela, lasciata agli avvocati, di tentativo di liare la controversia deve pur esserci. Quando invece a conciliazione stragiudiziale in chiave transattiva). farla da padrona sono le note “questioni di principio”, ci Quindi, tornando per un attimo all’inizio del ragionamen- si trova di fronte a barriere che risultano difficilissime da to, apparirà chiaro che il problema sottoposto dal cliente abbattere o scalfire. Anzi, a volte giustificano pure scelte quando si rivolge all’avvocato, in via prioritaria meritereb- antieconomiche o razionalmente insostenibili. be di essere risolto fuori dai Tribunali, quando possibile. Questa è la realtà ed è con questo che dobbiamo fare i E, si badi, sottolineo “quando possibile”, considerato che conti. determinate materie o particolari e delicate situazioni giu- Quando si arriva alla fase di negoziazione-mediazio- ridiche solo il Giudice può dirimerle (si pensi, a titolo di ne-conciliazione è perchè le parti hanno già PARZIAL- esempio, all’acquisto della proprietà a titolo di USUCA- MENTE PERSO il controllo del problema. L’intervento PIONE che solo il Giudice può dichiarare ovvero situazio- di un consulente, di un avvocato, di un terzo mediatore ni di necessità ed urgenza che richiedono un intervento diviene necessario. tempestivo attraverso l’emissione di un provvedimento In questa fase, la soluzione è lasciata in parte alla natura- cautelare). le predisposizione e bravura dell’avvocato nel negoziare, Quindi, cosa fare? Dove e come risolvere i problemi se in parte alla bravura del conciliatore-mediatore nel com- non in Tribunale? porre gli interessi in gioco e, in parte, alla buona volontà Beh, lo si è detto prima. E la volontà dello Stato e del dei soggetti interessati. Tre parametri, questi, che devono legislatore lo confermano. tra loro incrociarsi armonicamente e agire in sintonia. Se Prima di ricorrere al Giudice, potrebbe essere opportuno, l’operazione si combina la controversia si risolve. anche quando non obbligatorio, esperire un tentativo di Tuttavia, e qui sta il punto, in caso di esito positivo ciò conciliazione-mediazione presso gli organismi all’uopo non comporta anche la soluzione integrale dell’originario deputati. Così come, invero, un’ottima soluzione, in ge- problema del cliente: qualsiasi attività di mediazione/ne- nerale, è tentare una seria e accurata attività di negozia- goziazione comporta, SEMPRE, nel bene o nel male, un zione. compromesso. E compromesso significa che le parti ri- Dei numerosi vantaggi (anche fiscali) che essi offrono non tengono più conveniente accontentarsi di portare a casa occorre spendere molte parole. La bibliografia in materia qualcosa (o qualcosa di diverso) e di lasciare sul piatto è piena. qualcosa d’altro, pur di non aver più il problema che le ha Tuttavia, da attore protagonista del sistema, praticando condotte alla controversia. questi istituti ho notato che nella mediazione e nella ne- Quindi, sebbene la mediazione/conciliazione sia sempre goziazione emerge un limite non di poco conto e diffi- da consigliare e preferire rispetto il ricorso al Tribunale, cilmente superabile, sia sul piano astratto, sia sul piano non possiamo dire altrettanto in senso assoluto, ovvero pratico: le parti devono, nel bene o nel male, trovare un in quanto soluzione ottimale al problema. punto di incontro, una soluzione condivisa, affinchè il Quid juris? problema si risolva e il procedimento vada a buon fine. La realtà dei fatti ci consegna una risposta tanto ovvia È evidente, infatti, che se un punto d’incontro non si quanto vera: la SCELTA OTTIMALE per risolvere i pro- trova, ovvero se le parti non si accordano/conciliano su blemi del cliente cade sulla PREVENZIONE, cioè su tutta qualcosa, l’epilogo altro non può che essere, ancora una quella serie di attività di consulenza e assistenza prelimi- volta, il ricorso al Tribunale. Quindi, come nel famoso nare in grado di PREVEDERE e PREVENIRE il verificarsi 11 studio bernabè | prevenzione giurdica
del problema stesso. preminente FUNZIONE SOCIALE che l’ordinamento gli Sembrerà forse scontato e ovvio, ma è proprio così. attribuisce, ha anche questo compito davvero importan- Il segreto, anche nel mondo del diritto, sta nel fare pre- te. Decodificare il diritto e renderlo fruibile in un’ottica di venzione. prevenzione e gestione preliminare dei conflitti. L’avvocato dunque, nel suo compito di risolutore dei pro- E questo perchè, come visto sopra, quando i problemi blemi giuridici e di difesa del proprio cliente, deve (essere si verificano e già si sono consolidati, non solo aumenta posto nelle condizioni di poter) intervenire in un momen- esponenzialmente la probabilità di non riuscire a risolverli to preliminare, antecedente alla lite, perchè poi potrebbe (e, comunque, al massimo si avrà un compromesso, cioè essere già troppo tardi. una soluzione parziale, seppur condivisa), ma, anche Appare fin troppo evidente che la legge e il diritto non fosse, il successivo intervento implica necessariamente servono solamente a risolvere i conflitti già in essere, ma un costo molto più elevato, in termini di tempo, denaro e principalmente a disciplinare il comportamento dei con- risorse, anche personali. sociati per evitare che i conflitti/problemi si verifichino. La Quindi, per il cliente la soluzione ottimale è sempre quella legge a questo serve. di fare PREVENZIONE (GIURIDICA). L’avvocato pertanto, quale tecnico del diritto, nella sua L’avvocato ha la funzione sociale di decodificare il diritto e renderlo fruibile in un’ottica di prevenzione dei conflitti 12 studio bernabè | prevenzione giurdica
cosa vuol dire prevenzione giuridica? Ma che cos’è questa che per comodità chiamiamo PRE- visto e prevenuto equivale a un problema giuridico risolto. VENZIONE GIURIDICA? Il cliente è soddisfatto perchè più sicuro e consapevole; La prevenzione giuridica è un insieme di attività di con- il professionista, dal canto suo, ha raggiunto l’obiettivo sulenza e assistenza che permettono, valutate le specifi- per il quale è stato chiamato in soccorso: ha cioè risolto che esigenze del cliente, di fare una analisi in prospettiva il problema, proponendo la miglior tutela dei diritti e degli futura del rischio di verificazione del (o dei) problema (i) specifici interessi in gioco, abbattendo così le possibilità specifico (i), anche in chiave economica di costi/benefici, di nascita di una controversia o di altre situazioni di re- rappresentando tutte le misure di tutela ritenute opportu- sponsabilità, tali implicare il ricorso al Tribunale ovvero ne per evitare, appunto, che tale rischio si concretizzi e, ad un organismo di mediazione. con esso, il problema si verifichi. Ciò, si badi bene, non significa che non si debba ricor- Una sorta di “assicurazione” sui potenziali problemi giu- rere al Tribunale o agli organismi di mediazione quando ridici. necessario, anzi. L’obiettivo dichiarato è quello di abbattere le probabilità/ Semplicemente, sulla base dei dati di fatto, si ritiene che il rischio di un loro verificarsi. in assenza di una seria attività di prevenzione - che per In questa fase il cliente ha (tendenzialmente) il PIENO le società (persone giuridiche) si affianca alle note attività CONTROLLO della situazione. di “due diligence”⁹ e “compliance aziendale”10 - diven- Può infatti decidere se e come gestire la sua attività/si- ga poi molto più difficile la soluzione dei problemi, oltre tuazione/idea/insicurezza sulla base di una analisi giuri- che parzialmente insoddisfacente (fase di mediazione/ dica e ipotesi di piano di prevenzione. conciliazione/negoziazione), fino a determinare la perdita Spetta poi ad esso decidere, coscientemente, una volta di controllo per lasciare la decisione ad un terzo (fase riscontrato, se assumersi il rischio o investire in preven- di ricorso al Tribunale) ovvero, in alcune ipotesi, lasciarla zione approntando le opportune misure di sicurezza. addirittura al “caso” (si pensi alle ipotesi di interpretazio- Una cosa è certa: un potenziale problema (giuridico) pre- ni giurisprudenziali contrastanti su una legge applicabile 13 studio bernabè | prevenzione giurdica
⁹ Da https://it.wikipedia.org/wiki/Due_diligence. Le operazioni di due diligence ricorrono tipicamente in occasione di acquisi- zioni/cessioni societarie o aziendali; in caso di emissione di strumenti finanziari (collocamento di azioni o di obbligazioni); in vista dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento chiusi da parte di società di gestione del risparmio. In tutti questi casi, le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l’oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L’operazione è svolta da un soggetto terzo rispetto all’offerente e ai soggetti interessati all’acquisto. Tale attività può esser svolta in modo efficace anche nella semplice acquisizione di macchinari e/o impianti industriali (a ini- ziativa di privati o con leasing e/o da fallimenti) dove il terzo “consulente tecnico specialista in materia di Direttiva macchine (attuale è la 2006/42 CE)” permette di capire la convenienza dell’acquisto rispetto ad un equivalente prodotto nuovo, oltre a ridurre le responsabilità di entrambe le parti: sia il venditore che l’acquirente hanno obblighi ai sensi del Dlgs 81/2008 con risvolti civili, amministrativi e penali. La due diligence consiste nell’analisi di tutte le informazioni relative all’impresa oggetto dell’acquisizione, con particolare riferimento: • alla struttura societaria e organizzativa; al business e al mercato; • ai fattori critici di successo, alle strategie commerciali; (anche riferite ai requisiti della nuova Iso 9000:2015) • alle procedure gestionali e amministrative; (anche riferite al processo di delega delle responsabilità o al conferimento di “procure speciali” all’interno degli organigrammi aziendali) • ai dati economico-finanziari; • agli aspetti fiscali e legali; • ai rischi potenziali legati alle strutture, impianti, macchinari, nonché al conferimento di incarichi senza la preliminare “qua- lifica fornitori” (ad evitare la “culpa in eligendo”) compreso i “ruoli di fatto” delle risorse umane dirigenti o preposte a certe attività: progettazione, produzione, collaudo, ecc. 10 Con il termine di “compliance aziendale” si intende tutta quell’attività, non solo legale in senso stretto, con la quale è possi- bile conformare l’azienda a determinate norme, regolamenti, procedure, codici di condotta, ovvero alle cc.dd. best practices che regolano il settore in cui l’azienda stessa opera. In tale prospettiva, essa si risolve (anche se non solo, ovviamente) in un’attività preventiva atta, da un lato, a ridurre il rischio di sanzioni e perdite economiche scaturenti dalla mancanza di conformità agli obblighi (standards) - soprattutto normativi e regolamentari - cui l’impresa è tenuta e, dall’altro, allo stesso tempo, ad implementare le opportunità di business ovvero a consolidare il rapporto fiduciario con la clientela e con gli altri stakeholders. Provando a riassumere quanto detto, dunque, si può dire che attraverso la c.d. attività di compliance è possibile: 1. circoscrivere ex ante, quindi in anticipo, il rischio di perdite patrimoniali e di sanzioni penali, civili, amministrative o di qualsivoglia altra natura (c.d. attività di prevenzione); 2. minimizzare ex post, quindi successivamente, le conseguenze di possibili, eventuali violazioni normative o mancanze do- vute a vuoti organizzativi (attraverso una sorta di “riparazione del danno”); 3. salvaguardare – il che non è poco - la reputazione aziendale e la fiducia nei confronti dei terzi, ovvero dei diversi stakehol- ders (azionisti, clienti, dipendenti, ecc.); implementare e predisporre un sistema di regole e di valori etici che possano caratterizzare l’identità dell’impresa, con ovvie ricadute positive anche in termini di risultati di business. alla controversia in esame). “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i Per capire l’importanza di fare PREVENZIONE, anche in fatti che ne costituiscono il fondamento. ambito giuridico, potrebbe essere utile, peraltro, ricorda- Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce re una norma cardine del nostro ordinamento civile, rela- che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti tiva al c.d. “onere della prova”. su cui l’eccezione si fonda”. In particolare, l’art. 2697 del codice civile afferma che: Semplificando, la norma ci dice che la parte che agisce 14 studio bernabè | prevenzione giurdica
in giudizio ha l’onere (cioè il compito, l’obbligo) di provare ottenere quanto dovuto, pur avendo pienamente ragione i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero di dare prova sul piano sostanziale. di tutti quei fatti che ne stanno alla base e che costitui- L’attività di PREVENZIONE, dunque, finisce per interse- scono il fondamento del diritto stesso. Così, per fare una carsi con il processo, divenendo determinante anche per esempio, se un soggetto lamenta il mancato pagamen- questo aspetto assolutamente rilevante: predisporre tut- to di una somma di denaro in ragione della fornitura di te le cautele probatorie da poter utilizzare in giudizio per un software, dovrà dimostrare l’esistenza del contratto dimostrare e far valere i nostri diritti, qualora si rendesse e del prezzo pattuito e, concretamente, lo farà esibendo necessario. al Giudice la relativa scrittura. Se invece non avrà stipu- Ovviamente, la scelta spetta al cliente, che deciderà libe- lato un contratto per iscritto, ovvero non vi è altra prova ramente quando e se rivolgersi al professionista. scritta che comprovi la pretesa (scambio di e-mail, fax, Ad ogni modo, detto questo, proviamo a rappresentare il lettere) potrà essere molto difficile, se non impossibile, tutto attraverso uno schema esemplificativo. � Le parti hanno perso il controllo sul problema, la decisione è rimessa al Giudice Zona rossa � Costi molto alti e tempi lunghi ricorso al tribunale � Rischio di trovarsi alla fine con il problema irrisolto e aggravato � Anche la parte vittoriosa sarà solo parzialmente soddisfatta � Le parti hanno un controllo parziale del problema � La soluzione dipende dalla buona volontà dei soggetti interessati e dalla capacità di avvocato e Zona gialla conciliatore nel comporre gli interessi in gioco mediazione e conciliazione � Le parti devono raggiungere un compromesso � Alla fine la soluzione sarà solo parziale � Si analizza la situazione per individuare eventuali rischi � Si mettono in atto tutte le misure di tutela Zona verde valutando costi e benefici prevenzione giuridica � Il controllo della situazione è tendenzialmente pieno � La soddisfazione è totale 15 studio bernabè | prevenzione giurdica
Zona rossa Zona gialla ricorso al tribunale mediazione e conciliazione In questa fase qualsiasi sia l’epilogo non sarà mai In questa fase la controversia è già in atto. Il modo a piena soddisfazione del problema e delle ragio- migliore per risolvere il problema del cliente è tenta- ni del cliente. Anche la parte totalmente vittoriosa re una efficace azione di negoziazione ovvero rivol- sarà alla fine solo parzialmente soddisfatta. Infatti, gersi ad un organismo di mediazione/conciliazione. qualora il Tribunale dovesse dare ragione al cliente: In questa fase vi è una perdita parziale di controllo/ - sarà trascorso moltissimo tempo; dominio sul problema in quanto il risultato è incerto - avremo impiegato energie, tempo e denaro; e non dipende più solo dal cliente. - l’interesse è diminuito; Esiste solo una soluzione che può soddisfare a pie- - nel frattempo vi saranno stati continui litigi e ten- no le ragioni del cliente: abbiamo ragione, la legge sioni; lo conferma e ci viene in soccorso, la controparte, - non vi sarà comunque la certezza di ottenere con- consapevole, accetta e rinuncia al litigio. cretamente e in pieno ciò per cui ci si è rivolti al Negli altri casi vi sarà comunque un compromesso. Tribunale. E se la (contro)parte non accetta alcuna possibile Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la parte sia soluzione negoziale/transattiva/conciliativa inevita- creditrice di una somma di denaro. Si vince la cau- bile diviene il ricorso al Tribunale oppure rinunciare sa. La parte ottiene una sentenza esecutiva che le alla soluzione del problema. dà piena ragione. La controparte però risulta nul- latenente. La procedura esecutiva non va a buon Quindi in questi casi la sequenza è la seguente: fine. Dopo moltissimo tempo, energie e denaro, - Nascita della controversia o del problema che vie- nonostante una sentenza favorevole, non ottengo ne sottoposto al professionista; nulla. CONCLUSIONE: problema non solo irrisolto - Studio della situazione/problema sottoposto all’e- ma pure aggravato. same; Quindi in questi casi la sequenza è la seguente: - Controversia non più gestibile dalle parti; Individuazione della normativa di - Perdita del controllo sul problema da parte del settore applicabile soggetto interessato; - Decisione/soluzione del problema rimessa al Giu- dice; - La migliore soluzione è riuscire a “portare a casa È FAVOREVOLE Analisi, studio e NON É FAVO- e ci da ragione individuazione delle REVOLE e ci da il più possibile”; misure più opportu- torto ne da adottare - Tempi molto lunghi; - Costi molto alti anche in termini di tempo e per- sonali; problema piena- la controparte Soluzione nego- mente risolto ACCETTA ziale, transattiva, - La decisione molto difficilmente sarà pienamen- conciliativa te satisfattiva delle pretese del cliente e, oltretutto, non è in grado di garantire la certezza di ottenere quanto dovuto. contenta solo la controparte Problema risolto una parte NON ACCETTA ma solo PAR- Rimedio: riuscire ad accordarsi e definire con una ZIALMENTE transazione stragiudiziale la lite che risolva la que- stione bonariamente e che tenti di ridistribuire la Ricorso al Tribunale posta in gioco attraverso “reciproche concessioni”. o lasciare il problema risolto 16 studio bernabè | prevenzione giurdica
Zona verde prevenzione giuridica Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il cliente (privato o azienda) si rivolge al professionista prima del sor- gere del problema, della controversia, del litigio. In via preliminare. Indica quali sono dubbi, perplessi- tà, attività o settori in cui andrà ad operare e chiede un’analisi al fine di individuare tutte le aree/ipotesi di possibile verificazione del problema. Chiede al professionista di predisporre tutte le misure idonee per evitarlo, oppure se ne assume il rischio. Quindi in questi casi la sequenza è la seguente: - Assenza di controversie o problemi di sorta; - Analisi della situazione sottoposta all’esame (aziendale o privata); - Individuazione e analisi della specifica normativa di settore; - Analisi dei possibili rischi di violazione di legge o di nascita di conflitti o responsabilità; - Predisposizione delle misure concrete ritenute più opportune (consulenza, contratti, dichiarazioni private, predisposizione modelli, deleghe, pareri, predisposizione documenti probatori, formazione etc.); - Abbattimento dei costi e dei rischi connessi alla nascita di controversie, problemi o responsabilità; - Controllo sulla situazione; - Formazione e informazione dei soggetti interes- sati; - Accompagnare il cliente con attività di supporto, aggiornamento e consulenza per monitorare la si- tuazione.
conclusione Il ruolo dell’avvocato è principalmente di difesa e assi- Per tutte le ragioni esposte, è da ritenere che la preven- stenza del proprio cliente, con il compito di affiancarlo e zione dei conflitti/problemi sia il primo e più sicuro stru- accompagnarlo in tutta sicurezza verso la migliore tutela mento di soluzione dei problemi stessi. delle sue ragioni e dei suoi specifici interessi. L’avvoca- Fare una accurata analisi preventiva in prospettiva nor- to, dunque, è lo “strumento tecnico” di cui chiunque può mativa ed economica, individuare e predisporre tutte le servirsi per risolvere problemi di vita sociale o economica necessarie cautele per ridurre al minimo il rischio di veri- che coinvolgano aspetti giuridici rilevanti per il diritto. ficazione dei conflitti o di responsabilità, dotarsi di tutte le In quest’ottica, dunque, il ruolo dell’avvocato, dal punto precauzioni probatorie da utilizzare - qualora si rendesse di vista pratico, è quello di fare quanto in suo potere e necessario - in Tribunale, costituisce, di certo, un primo nelle sue possibilità per risolvere i problemi/controversie problema risolto. quando si verificano, rendendo consapevole il cliente di Perchè, lo si è detto, questo è il ruolo dell’avvocato: di- tutte le possibili strade e soluzioni, ovvero se, pur avendo fendere, assistere, consigliare e risolvere al meglio i pro- ragione, poi potrà concretamente ottenere ciò per cui liti- blemi del cliente, nell’ottica della miglior tutela dei suoi ga. Tuttavia, se questo è assolutamente vero, si può con- diritti ed interessi. statare come la miglior soluzione sia certamente quella di E la soluzione ottimale - costi/benefici - si ottiene sicura- evitare che i conflitti si verifichino. mente facendo PREVENZIONE GIURIDICA. Abbiamo detto che la legge non serve solo a risolvere i Pensiamo per un attivo all’enorme rivoluzione digitale conflitti; in linea di principio la sua funzione è quella di che stiamo subendo: tutto si sta spostando nella rete e la evitare che si verifichino. realtà si smaterializza in un mondo senza confini. Senza A prescindere da ogni valutazione morale o di principio, un’accurata attività di prevenzione la nostra vita, l’econo- l’avvocato è un mezzo al servizio del cliente per risolvere mia, il mercato possono potenzialmente uscire dal nostro i suoi problemi ed eliminare l’attività inutile. Anche per- controllo e non poter più essere ripresi o gestiti. Certo, la chè, quando i conflitti si verificano costano molto di più, questione appare davvero complessa e assolutamente pur se risolti, in termini di tempo, denaro e risorse anche diversa rispetto a quanto siamo stati fino ad ora abituati. personali. Pensateci. Però qui si apre un altro capitolo. 18 studio bernabè | prevenzione giurdica
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