PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E LAVORO IRREGOLARE: NOTE SUL CASO DELL'AGRICOLTURA - Iceberg n. 6/2006
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PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E LAVORO IRREGOLARE: NOTE SUL CASO DELL’AGRICOLTURA Iceberg n. 6/2006
L’Osservatorio Veneto sul lavoro sommerso è stato costituito nel gennaio 2001, per iniziativa dell’Inps regionale, con protocollo d’intesa tra un’ampia partnership: Regione Veneto, parti sociali, Università venete, istituti di ricerca regionali. L’Osservatorio, guidato da un Comitato esecutivo che elabora annualmente il programma di attività, si avvale di un gruppo di studio il cui coordinamento scientifico è affidato a Veneto Lavoro. Finalità dell’Osservatorio sono lo studio e la valutazione degli aspetti giuridici, sociali ed economici connessi direttamente ed indirettamente al fenomeno del sommerso. L’Osservatorio realizza ricerche, promuove seminari di studio, mette a disposizione del pubblico – tramite il Centro di Documentazione aperto presso la sede regionale dell’Inps – i materiali bibliografici che raccoglie o produce. Nel 2003 l’Osservatorio ha realizzato un ampio rapporto. “Attorno al lavoro sommerso in Veneto. Una ricognizione”. La collana monografie “Iceberg” raccoglie gli approfondimenti successivamente prodotti. I firmatari del protocollo d’intesa sono: Regione Veneto, Università di Padova, Università di Venezia, Università di Verona, Unioncamere regionale del Veneto, Federazione regionale industriali Veneto, Federveneto Api, Confcommercio Veneto, Confesercenti Veneto, Federazione regionale artigianato Veneto, Cna Veneto, Casa, Unione regionale agricoltori, Cia Veneto, Federazione regionale coltivatori diretti Veneto, Federalberghi Veneto, Ance Veneto, Confcooperative unione regionale Veneto, Lega nazionale cooperative, Cgil regionale Veneto, Cisl regionale Veneto, Uil regionale Veneto, Ugl Veneto, Cisal, Centro Studi Cgia Mestre, Fondazione G. Corazzin, Coses, Crel, Ires Veneto, Veneto Lavoro, Inail - Direzione regionale Veneto, Inps - Direzione regionale Veneto, Inps - Comitato regionale Veneto. Questo “Iceberg” è stato redatto dall’Osservatorio veneto sul lavoro sommerso sintetiz- zando e rielaborando un più ampio documento predisposto dalla dott.ssa Elisa Rosteghin sul tema “Utilizzo degli ammortizzatori sociali in agricoltura e problematiche dell’econo- mia sommersa”. I riferimenti normativi e statistici sono aggiornati essenzialmente alle informazioni disponibili nell’autunno 2005.
Sommario 1. IL LAVORO AGRICOLO ...................................................................................... 5 1.1 Tipologie di rapporto di lavoro dipendente utilizzate in agricoltura............. 5 1.2 Disciplina previdenziale ............................................................................. 8 1.3 I lavoratori autonomi agricoli................................................................... 10 2. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: IL QUADRO GENERALE .............................. 11 2.1. La cassa integrazione guadagni ............................................................... 12 2.2. L’indennità di mobilità............................................................................. 13 2.3. L’indennità di disoccupazione ordinaria................................................... 14 2.4. L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ....................................... 16 3. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI LEGATI ALL’AGRICOLTURA.......................... 16 3.1 Indennità ordinaria di disoccupazione agricola ........................................ 16 3.2 Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti agricola ............................ 18 3.3 Trattamento speciale di disoccupazione operai agricoli ............................ 20 3.4 Cassa integrazione salari agricola ............................................................ 21 3.5 Casi particolari ........................................................................................ 27 3.6 Uno schema di sintesi ............................................................................. 28 4. CONSISTENZA E DINAMICA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI .................... 28 5. CRONOLOGIA DI UN PERCORSO. VERSO UNA RIFORMA SEMPRE RINVIATA ......................................................................................................... 35 6. ALTRE PROPOSTE DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI .............. 43 7. RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI E LOTTA AL SOMMERSO IN AGRICOLTURA ................................................................................................ 47 8. IDEE E PROPOSTE RACCOLTE IN ALCUNE INTERVISTE AD ESPERTI............ 50 8.1 Sintesi dell’intervista al prof. Geroldi ....................................................... 51 8.2 La specificità del settore .......................................................................... 54 8.3 Il lavoro in agricoltura e gli ammortizzatori sociali ................................... 55 8.4 Parti sociali e riforme............................................................................... 57 8.5 L’uso distorto degli ammortizzatori nel settore agricolo ............................ 60 9. CONCLUSIONI ................................................................................................. 63 Riferimenti bibliografici ............................................................................................. 65 Allegato: Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura .......................................................................................... 70 3
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1. IL LAVORO AGRICOLO Il settore agricolo comprende tutte le produzioni primarie ed in particolare i seguenti comparti: cereali, ortofrutta, florovivaismo, zootecnia, pesca e itticol- tura, olio e vini. È lavoratore agricolo colui che presta la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo; imprenditore agricolo è colui che esercita una delle attività inerenti ai comparti precedentemente elencati o ad essi connesse. Al lavoro subordinato in agricoltura si applica la stessa classificazione prevista per il resto dei lavoratori dipendenti: dirigenti, quadri, impiegati e operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 375 del 1993. Il rapporto di lavoro è soggetto ad una speciale regolamentazione, soprattutto per quel che riguarda il regime di sicurezza sociale. La disciplina del rapporto di lavoro vero e proprio è contenuta principalmente nei contratti collettivi, cui occorre fare riferimento. In particolare: − per gli operai agricoli, il Ccnl 10 luglio 2002; − per i quadri e gli impiegati agricoli, il Ccnl 5 aprile 2000. Le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro sono uguali a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. 1.1 Tipologie di rapporto di lavoro dipendente utilizzate in agricoltura Lavoro a termine Il rapporto di lavoro agricolo è normalmente a tempo determinato, in relazione ai cicli stagionali dell’attività. Nel caso di assunzione a termine di impiegati, si applicano le disposizioni pre- viste dal d.lgs. n. 368 del 2001 per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tali norme non si applicano, all’opposto, per il personale operaio, per il quale oc- corre fare riferimento alla disciplina contrattuale, che consente l’assunzione a termine nei seguenti casi: 5
− per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sus- sista il diritto alla conservazione del posto; − per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione; − per un impiego di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo. Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in rapporto a tempo inde- terminato. Tale diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito richiesto, attraverso una comunica- zione scritta da esibire al datore di lavoro. Il diritto alla trasformazione del rapporto non spetta agli operai a tempo de- terminato: − assunti inizialmente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate; − assunti inizialmente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di lavoro effettivo, da svolgersi in un unico rapporto continuativo; − assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Lavoro part-time Nel settore agricolo vi è la possibilità di instaurare un contratto di lavoro part- time con il lavoratore. La legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale (d.lgs. n. 61 del 2000), affidava le modalità di applicazione delle disposizioni sui rap- porti di lavoro del settore agricolo (“anche con riguardo alla possibilità di effet- tuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola ela- stica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determi- nato parziale”1), ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati 1 D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art.7. 6
comparativamente più rappresentativi. Successivamente il d.lgs. n. 276 del 2003, che ha dato attuazione alla legge 30/2003, ha esteso integralmente le disposizioni del d.lgs. 61/2000 anche al settore agricolo. Apprendistato e Cfl (contratti di formazione lavoro) I lavoratori agricoli possono essere assunti anche con contratto di apprendi- stato. Questa tipologia contrattuale è stata ampiamente modificata dal d.lgs. n. 276 del 2003. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 (24 ottobre 2003) è stato abrogato il contratto di formazione lavoro che quindi non è più applicabile al settore. Sempre con il medesimo dispositivo legislativo è stato introdotto il contratto di inserimento. Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera Con l’abrogazione delle disposizioni legislative sul lavoro temporaneo il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto la somministrazione di manodopera applicabile alla generalità dei lavoratori, inclusi quindi quelli agricoli.2 2 Fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale conservano ancora efficacia le clausole limitative contenute nei CCNL in vigore alla data del 24 ottobre 2003. In particolare esse prevedevano che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo in agricoltura può essere concluso nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizza- zione e alla vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626/94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a com- messe e ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti presso il Centro per l’impie- go competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. 7
La proroga del contratto di lavoro temporaneo è ammessa: − nel caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata dell’assenza; − negli altri casi, una sola volta e per non più della durata inizialmente convenuta, qualora persistano le condizioni che hanno dato origine all’uti- lizzo del lavoro temporaneo. Altre tipologie contrattuali Le nuove forme contrattuali introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 (lavoro a pro- getto, lavoro occasionale, lavoro accessorio, lavoro ripartito, lavoro intermit- tente) sono applicabili anche al settore agricolo. 1.2 Disciplina previdenziale Contributi previdenziali Per i lavoratori agricoli, il sistema di protezione sociale presenta delle specifi- cità con riferimento agli operai, mentre per gli impiegati trovano applicazione le regole in vigore per la totalità dei dipendenti (con la particolarità che, oltre ai contributi che devono essere versati all’Inps, è dovuta all’Enpaia – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Impiegati Agricoli – una specifica con- tribuzione a titolo di accantonamento Tfr, previdenza integrativa e assicura- zione infortuni). In base alla normativa previdenziale si individuano due classi di lavoratori agricoli subordinati, escludendo quelli con qualifica impiegatizia: 1. Operai a tempo indeterminato (Oti); 2. Operai a tempo determinato (Otd). Nella categoria degli operai a tempo indeterminato rientrano i seguenti soggetti: − lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissazione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di un’impresa singola o associata; − operai a tempo determinato che hanno eseguito presso la stessa azienda, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo la- voro e che hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello 8
a tempo indeterminato, con la stessa disciplina stabilita per gli operai as- sunti originariamente con detta qualifica.3 La categoria degli operai agricoli a tempo determinato comprende gli operai assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l’ese- cuzione di lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure assunti per fa- si lavorative o per la sostituzione di operai assenti con diritto alla conserva- zione del posto. Per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato l’Inps provvede a compilare gli elen- chi nominativi annuali e quelli trimestrali sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata inviate dai datori di lavoro. Gli elenchi trimestrali, con l’indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affis- sione per 15 giorni all’albo pretorio del comune di residenza del lavoratore. L’elenco nominativo annuale – compilato e pubblicato dall’Inps entro il 31 maggio dell’anno successivo – contiene l’indicazione delle giornate complessi- vamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della ma- nodopera occupata. Viene notificato ai lavoratori interessati mediante affis- sione per 15 giorni all’albo pretorio del loro comune di residenza. L’Inps invia al datore di lavoro il modello F24, già compilato con l’indicazione dei contributi dovuti, calcolati sulla base delle retribuzioni effettive degli Oti e di quelle convenzionali o contrattuali degli Otd vigenti nella provincia. Indennità di malattia e di maternità L’indennità di malattia e quella di maternità sono corrisposte agli operai agri- coli direttamente dall’Inps. Tali indennità spettano anche agli Otd a condizione che essi risultino iscritti negli appositi elenchi nominativi, nell’anno preceden- te, per almeno 51 giornate. 3 La Cassazione, infatti, nonostante non ci sia la volontà contrattuale per la creazione di un rapporto di lavoro senza limite di durata, riconosce come indice di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ex art. 8, l. n. 457 del 1972, il superamento appunto delle 180 giornate di lavoro nell’anno presso la stessa azienda agricola. 9
Assegno per il nucleo familiare L’erogazione dell’assegno familiare – effettuata direttamente dall’Inps – è sog- getta alle medesime regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. 1.3 I lavoratori autonomi agricoli In agricoltura si possono trovare diversi tipi di lavoratori autonomi: i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli. Essi si aggiungono alla pla- tea dei lavoratori subordinati ma hanno tutele diverse rispetto a questi ultimi. I coltivatori diretti sono proprietari, affittuari oppure usufruttuari o enfiteuti con almeno 20 anni di godimento del fondo, ma sono anche pastori o asse- gnatari di fondi nonché appartenenti ai nuclei familiari che direttamente o abitualmente si dedicano alla coltivazione dei campi, all’allevamento e governo del bestiame e allo svolgimento di tutte quelle attività che risultano connesse a queste ultime. L’impresa coltivatrice diretta è a conduzione familiare mentre il coltivatore diretto è un piccolo imprenditore. L’attività dei coltivatori diretti deve essere svolta in modo prevalente ed esclusivo (per maggior impegno di la- voro e maggior reddito); può essere svolta da parenti o affini entro il quarto grado. Il fabbisogno di lavoro dell’azienda agricola non deve essere inferiore a 104 giornate annue e la capacità lavorativa del nucleo familiare deve essere superiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente nell’azienda4. I mezzadri sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al proprietario del fondo apportando all’impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della loro famiglia, la quale è tenuta a partecipare alla di- visione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali e deve ri- siedere nel fondo in maniera stabile. I coloni svolgono il loro lavoro solo con un impegno di tempo parziale e non de- vono risiedere stabilmente nel fondo. Se il lavoro dei coloni è inferiore alle 120 giornate annue essi vengono equiparati ai lavoratori subordinati e si dicono “piccoli coloni”. Se invece il fondo richiede un fabbisogno superiore alle 120 4 Artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9. 10
giornate annue essi sono equiparati ai lavoratori autonomi e sono soggetti alla disciplina prevista per tali lavoratori.5 Imprenditori agricoli a titolo principale (Iatp) sono coloro che svolgono autono- mamente attività di conduzione dell’azienda agricola finalizzata a una qual- siasi utilità economica. L’imprenditore agricolo, dunque, è titolare dell’azienda e svolge una funzione di direzione dell’impresa stessa. La sua attività consiste nell’organizzare e coordinare in modo sistematico ed abituale la produzione, con l’utilizzo di mezzi adeguati a tale scopo. Essendo un’attività tipicamente a carattere direzionale non necessita l’esecuzione materiale dei lavori. L’impren- ditore agricolo dedica all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavandone non meno di due terzi del proprio reddito globale. Nelle zone di montagna e nelle aree svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono ad un mezzo. Ai fini pensionistici, sono iscritti alla gestione solamente i titolari delle aziende e non i familiari degli stessi che eventualmente collaborino alla gestione dell’impresa. Le fonti normative principali per quanto riguarda i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli sono: l. 22 gennaio 1954, n. 1136; l. 26 ottobre 1957, n. 1047; l. 9 gennaio 1963, n. 9; l. 30 aprile 1969, n. 153; l. 3 giugno 1975, n. 160; l. 13 maggio 1988, n. 154; l. 2 agosto 1990, n. 233 ed infine il d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146. 2. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: IL QUADRO GENERALE Per “ammortizzatori sociali” si intendono gli strumenti di sostegno e di tutela del reddito dei lavoratori che, per vari motivi, si trovano a dover affrontare periodi più o meno lunghi di disoccupazione involontaria. L’assetto degli ammortizzatori so- ciali in Italia ha privilegiato ampiamente la tutela degli occupati dal rischio di per- dita del posto di lavoro, mentre non ha mai compreso le persone alla ricerca del primo impiego, per quanto lungo fosse il loro periodo di effettiva disoccupazione. 5 Bisogna sottolineare che la mezzadria e il contratto di colonia sono in via di estinzione a se- guito della legge 203 del 1982 che ha stabilito la conversione di tutti i contratti di mezzadria e colonia, stipulati dopo l’entrata in vigore di tale legge, in contratti d’affitto. Rimangono in vigore, infatti, solo quelli antecedenti a tale legge. 11
2.1 La Cassa integrazione guadagni La Cassa integrazione guadagni (Cig) rappresenta l’istituto di tutela dei redditi dei lavoratori in caso di sospensione temporanea dell’attività produttiva, per situazioni non imputabili all’impresa o ai lavoratori mantenendo dunque in es- sere il rapporto di lavoro. La Cig risulta essere, pertanto, lo strumento tradi- zionalmente utilizzato per gestire le crisi occupazionali. La normativa generale riguardante la Cig si è sviluppata a partire dalla legge n. 164 del 1975 e con le successive leggi n. 675 del 1977 e n. 160 del 1988. Infine la Cig, mediante la legge 233 del 1991, ha subito una rilevante ristrut- turazione che ne ha razionalizzato i criteri di concessione e limitato le durate massime di utilizzo. La Cassa integrazione guadagni ordinaria La Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) si configura come uno stru- mento per ammortizzare le oscillazioni cicliche della domanda. La sua fun- zione è quella di garantire il salario ai lavoratori sottoccupati, sollevando con- temporaneamente il datore di lavoro dal pagamento di retribuzioni per presta- zioni non necessarie. Le caratteristiche imprescindibili che devono esservi per l’applicazione della Cigo sono: − l’involontarietà e la brevità della situazione che determina la sospensione o la contrazione dell’attività; − la certezza della ripresa dell’attività lavorativa. La durata dell’intervento è per la maggior parte dei casi di 3 mesi, prorogabile di 3 mesi in 3 mesi, con un massimo di 52 settimane in un arco temporale biennale. Il trattamento è erogato dall’Inps nella misura dell’80% della retribuzione glo- bale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. La Cassa integrazione guadagni straordinaria Con caratteristiche simili all’ordinaria ma con funzioni diverse opera la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs). 12
La Cassa integrazioni guadagni straordinaria può essere richiesta per finalità diverse da quelle previste per l’ordinaria e cioè nei seguenti casi: 1. ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni aziendali; 2. crisi aziendali6 di particolare rilevanza sociale (l. 675/77); 3. casi di dichiarazioni di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’ammi- nistrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale con cessazio- ne dell’attività, qualora la continuazione dell’attività non sia stata dispo- sta o cessata (art. 31, l. 223/91). A differenza dell’intervento ordinario, la Cigs si concretizza per la mancanza di certezza di una definitiva ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo che essa copre. Tra i beneficiari del trattamento sono inclusi operai, impiegati e quadri inter- medi7, con almeno 90 giorni di anzianità di servizio. L’intervento di Cigs opera per un massimo di 36 mesi nell’arco di un quin- quennio. L’integrazione salariale avviene in misura pari all’80% dell’ultima retribuzio- ne lorda. 2.2 L’indennità di mobilità L’indennità di mobilità è stata introdotta con la legge 23 luglio 1991, n. 223, con l’obiettivo di facilitare il trasferimento della forza lavoro in caso di ecce- denze strutturali di imprese del settore industriale con almeno 15 addetti. In base alla legge 223/1991, un’impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di inte- grazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego ai la- voratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative. 6 I criteri che definiscono lo stato di crisi sono fissati dal Ministero del lavoro (art. 1, co. 6, l. 223/91 – d.l. 185/94). 7 Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il trattamento di Cigs gli apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro. 13
L’indennità di mobilità spetta ai lavoratori (operai, impiegati e quadri inter- medi) a seguito di: − licenziamenti per cessazione dell’attività dell’azienda; − licenziamenti per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; − esaurimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria. I lavoratori posti in mobilità hanno diritto ad una prestazione economica di entità corrispondente al 100% del trattamento di integrazione straordinaria previsto con la Cigs, ma si riduce poi all’80% a partire dal tredicesimo mese. La durata del trattamento varia a seconda dell’età del lavoratore e della localiz- zazione geografica dello stesso. 2.3 L’indennità di disoccupazione ordinaria Il trattamento ordinario di disoccupazione costituisce la più generale delle co- perture vigenti contro la disoccupazione, con riferimento sia alle cause di per- dita di lavoro che danno diritto alla prestazione, sia ai lavoratori che ne pos- sono beneficiare. L’indennità di disoccupazione interessa tutti i lavoratori dipendenti, senza di- stinzione di qualifica o di caratteristiche del datore di lavoro (può trattarsi in- fatti di qualsiasi forma giuridica operante in qualsiasi settore di attività). Rimangono comunque esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, i titolari di rapporti di lavoro con elementi associativi, i lavoratori soci di cooperative, gli apprendisti di tutti i settori, il personale artistico, teatrale e i sacerdoti. L’indennità di disoccupazione garantisce un trattamento in caso di disoccupa- zione involontaria per mancanza di lavoro, cioè in caso di cessazione dell’im- piego per licenziamento individuale o collettivo, a meno che non intervenga un altro trattamento specifico. La legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha stabilito, all’art. 34, co. 5, che la ces- sazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza suc- cessiva al 31 dicembre 1998 non dà diritto alla corresponsione dell’indennità 14
di disoccupazione, né ordinaria, né a requisiti ridotti, con l’eccezione rappre- sentata dalle dimissioni volontarie per giusta causa.8 I requisiti necessari per l’ottenimento del sussidio di disoccupazione sono: − avere lavorato almeno 52 settimane, anche non consecutive, nel biennio antecedente la data di risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro (per il cal- colo valgono i giorni di ferie, malattia, maternità e festività); − avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l’Inps9; − essere effettivamente disoccupati. A questo proposito valgono attualmente le disposizioni varate con il d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002. Tale de- creto ha abrogato le liste di collocamento e il libretto di lavoro ed ha previ- sto che, per accedere all’indennità ordinaria di disoccupazione, è necessa- rio essere nello “stato di disoccupazione” con il quale ci si riferisce a “un soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgi- mento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentan- dosi personalmente al Centro per l’impiego nel territorio del proprio domi- cilio e firmando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. Il d.lgs. 297/2002 prevede il sostegno del disoccupato attra- verso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori. Il lavoratore per ottenere l’erogazione dell’indennità deve presentare la do- manda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, alla sede del- l’Inps o al Centro per l’impiego competente per residenza. L’Indennità ordinaria di disoccupazione ammonta al 40% della media delle re- tribuzioni lorde percepite nell’ultimo trimestre antecedente il licenziamento. Tale indennità viene riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi (180 giorni); per i lavoratori che hanno un’età uguale o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. 8 Si ha giusta causa nei seguenti casi: mancato pagamento della retribuzione, molestie ses- suali, variazione delle mansioni ecc. 9 Ai fini della maturazione dell’anno e dell’anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido. 15
2.4. L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che, non potendo fare valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno la- vorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente. I requisiti rimangono gli stessi previsti in caso di disoccupazione ordinaria. La domanda per l’ottenimento va presentata all’Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. L’ammontare del trattamento è pari al 30% del reddito imponibile mediamente percepito nelle giornate lavorate. Per quanto riguarda la durata dell’indennizzo, essa è pari ad un numero di giornate corrispondente a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente. L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti non spetta al lavoratore che abbia già percepito durante l’anno l’indennità ordinaria di disoccupazione. 3. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI LEGATI ALL’AGRICOLTURA In Italia gli operatori agricoli sono coperti da trattamenti specifici contro la di- soccupazione: 1. Indennità ordinaria di disoccupazione agricola; 2. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti agricola; 3. Trattamento speciale di disoccupazione operai agricoli; 4. Cassa integrazione salari agricola. Se il disoccupato del settore agricolo ha persone a carico, può beneficiare, oltre che di queste indennità, anche degli assegni per il nucleo famigliare. Vediamo ora in dettaglio i tipi di sostegno al reddito riservati agli operatori del settore agricolo. 3.1 Indennità ordinaria di disoccupazione agricola L’indennità di disoccupazione ordinaria agricola10 spetta a tutti quei lavoratori 10 Art. 32, legge 264 del 1949. 16
che risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli11, ma anche a coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell’anno. Tale indennità, tuttavia, non viene più riconosciuta a quegli operai la cui situazione di inattività sia la conseguenza di dimissioni volonta- rie, a meno che esse non derivino da giusta causa. Dal gennaio 2001 (mess. Inps n. 125 del 23/01/2001 e mess. Inps n. 244 del 21/02/2001) l’indennità di disoccupazione interessa anche i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti al Fondo gestione separata dell’Inps, nel senso che l’iscrizione all’apposita gestione previdenziale non im- pedisce l’erogazione dei trattamenti per disoccupazione agricola12. I requisiti necessari per l’ottenimento dell’indennità ordinaria di disoccupa- zione sono: − iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene richiesta l’indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato); − aver maturato almeno due anni (anche non consecutivi) di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria; − avere una prevalente contribuzione in agricoltura nell’anno per il quale è stata richiesta l’indennità e in quello precedente, con un accredito com- plessivo nel biennio di almeno 102 contributi giornalieri. Ai sensi dell’art. 3, dpr n. 1049 del 1970, il requisito dei 102 contributi gior- nalieri si può maturare anche sommando i contributi non agricoli. Il minimo contributivo può essere raggiunto anche con l’utilizzo, a determinate condi- zioni, di alcuni contributi figurativi come il servizio militare, la maternità, il la- voro all’estero13. 11 Ai sensi dell’art. 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifica- zioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. Detti elenchi erano altresì previsti in precedenza dall’art. 12 del regio decreto legge 24 settembre 1940, n. 1949, secondo cui essi dovevano essere redatti dalle commissioni locali e l’iscrizione a tali elenchi condizionava il godimento delle prestazioni previdenziali. 12 Il periodo utile per determinare diritto e misura della prestazione di disoccupazione va determinato con le sole giornate di lavoro dipendente e le stesse devono essere prevalenti sul pe- riodo di lavoro parasubordinato o autonomo. 13 I contributi figurativi per malattia e infortunio sono esclusi. Essi determinano la retrodata- zione del biennio di un periodo pari a quello della malattia o infortunio, diventando perciò pe- riodi neutri. 17
Nel caso di contribuzione mista, agricola e non agricola, occorre valutare la prevalenza dell’attività nel biennio. La domanda di disoccupazione va presen- tata su apposito modulo alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità. Per gli operai a tempo determinato l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto ammonta al 30% della retribuzione media convenzionale su cui è calcolata la contribuzione (salario congelato al 1996 oppure, se superiore, sa- lario previsto dalla contrattazione collettiva provinciale o quello effettivo).14 Per gli operai a tempo indeterminato l’indennità è pari al 30% della retribuzione effettivamente percepita (salario giornaliero). La durata della prestazione corrisposta dall’Istituto di previdenza per il soste- gno al reddito in caso di disoccupazione ordinaria è pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente. L’indennità per i lavoratori agricoli viene erogata l’anno seguente a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, indipendentemente dalla condi- zione di occupazione o disoccupazione del lavoratore nel momento in cui il sussidio viene chiesto e liquidato. I periodi di fruizione del trattamento di di- soccupazione sono validi ai fini del diritto alla pensione. 3.2 Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti agricola L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti15 è rivolta ai lavoratori cosid- detti stagionali ai quali la legge16 ha esteso i benefici del trattamento ordinario di disoccupazione. Sono considerati stagionali ai fini del trattamento di disoccupazione i seguenti lavoratori dei settori agricoli e non agricoli (art. 40 rdl. n. 1.827 del 1935): − coloro che prestano lavoro occasionale; − coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell’anno. 14 La retribuzione convenzionale media sulla quale si calcola il trattamento ordinario di disoc- cupazione per i braccianti agricoli è quella dell’anno che precede il periodo di presentazione del- la domanda, come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6455/2001. 15 Legge 160 del 1988. 16 Art.7, l. 160/1988 e art. 1, l. 169/91. 18
Risultano esclusi dai benefici della disoccupazione a requisiti ridotti, come av- viene per quella ordinaria, i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni vo- lontarie, ma anche quei lavoratori che vengono assunti con contratto part-time verticale (Inps circolare n. 198 del 13.07.1995). L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti viene corrisposta a quei lavo- ratori che presentano i medesimi requisiti richiesti per l’erogazione dell’inden- nità di disoccupazione ordinaria, dunque: − abbiano maturato due anni di anzianità assicurativa per la disoccupazione; − non potendo fare valere 102 contributi nel biennio, abbiano svolto almeno 78 giornate di lavoro dipendente nel settore agricolo nell’anno a cui si rife- risce la domanda. Con messaggio 1133 del 15 dicembre 2003, l'Inps ha fornito chiarimenti sulla indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti. L'Istituto ha, infatti, escluso che possano rientrare nel requisito minimo delle 78 giornate di occu- pazione necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennità anche le gior- nate rientranti nel rapporto di lavoro agricolo ma non effettivamente lavorate. L'unica eccezione riguarda le ipotesi di maternità, malattia o infortunio inden- nizzate ove risultino susseguenti all'attività agricola dipendente. Anche per questo ammortizzatore sociale la domanda va presentata alle com- petenti sedi Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è ve- rificato lo stato di disoccupazione. Sono da rilevare comunque alcune differenze rispetto all’indennità ordinaria: − l’importo corrisposto è determinato in relazione al numero dei giorni effetti- vamente lavorati nell’anno precedente, entro un limite prefissato che non può essere superiore a 156 giorni. Questo rimedio si è reso necessario per evitare il ripetersi della pratica diffusa nel settore agricolo di non de- nunciare le giornate di lavoro effettivo eccedenti la soglia minima stabilita per accedere alla prestazione; − l’ammontare del trattamento corrisposto agli operai agricoli assunti a tempo determinato è pari al 30% della retribuzione effettivamente perce- pita, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 791,21, elevato a euro 950,95 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a euro 1.711,71. 19
3.3 Trattamento speciale di disoccupazione operai agricoli Questo tipo di trattamento è stato istituito nel 1972 per esigenze di ordine so- ciale piuttosto che economico (l. n. 457 del 1972)17. Esso spetta esclusiva- mente ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Viene corrisposto quando il lavoratore ha: − 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; − almeno 102 contributi giornalieri nel biennio; − lavorato a tempo determinato nell’anno cui si riferisce la prestazione; − prestato almeno 151 giornate da lavoratore dipendente ovvero risulta iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate comprese tra 101 e 150 nell’anno cui si riferisce la prestazione. L’importo del trattamento speciale è pari: − al 66% del salario medio convenzionale fissato annualmente con decreto ministeriale (o del salario effettivo se superiore) per coloro che hanno lavo- rato nell’anno almeno 151 giorni18; − al 40% del salario medio convenzionale fissato con decreto ministeriale per coloro che hanno lavorato nell’anno per un numero di giornate compreso tra 101 e 15019. La durata massima di fruizione del trattamento è di 90 giorni (le giornate resi- due rispetto a quelle in totale lavorate nell’anno precedente danno diritto alla sola contribuzione figurativa20). Per gli operai a tempo determinato che abbiano lavorato tra 101 e 150 giornate vengono comunque accreditati 270 contributi giornalieri (pari ad un anno di contribuzione) ai fini del trattamento previdenziale delle pensioni di vecchiaia e anzianità. 17 Disciplinano questo istituto l’art. 7, l. 37 del 1977 e l’art. 25 della già citata l. 457 del 72. 18 Per il trattamento speciale i “centocinquantunisti” possono sommare le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, a condizione che le giornate di lavoro agricolo risultino pre- valenti (come avviene per l’indennità ordinaria). 19 Questo accade solamente dal 1977. 20 Contribuzione figurativa: sono i contributi “fittizi” riconosciuti agli assicurati per periodi du- rante i quali (malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione guadagni ecc.) non c’è stata attività di lavoro e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori. 20
La domanda per l’ottenimento del contributo va presentata alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della presentazione. I lavoratori a tempo indeterminato non possono fruire del trat- tamento speciale. Sono esclusi dal diritto all’indennità i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti o mezzadri. 3.4 Cassa integrazione salari agricola La Cassa integrazione salari agricola è stata istituita nel 1972 con la legge n. 457. Detta legge, infatti, all’art. 8 stabilisce che agli operatori agricoli con con- tratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione. La Cassa integrazione salari agricola ha dunque per oggetto i salari fissi e gli operai oc- cupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda. A tale disciplina sono state introdotte notevoli innovazioni con la legge n. 223 del 1991. Codesta legge, all’art. 14 ha esteso agli impiegati e quadri le disposizioni concernenti le integrazioni salariali ordinarie prima riservate esclusivamente ai lavoratori agricoli con qualifica di operai. L’articolo 21 della medesima legge ha intro- dotto nuove cause integrabili per il settore agricolo, come i casi di riconver- sione e ristrutturazione aziendale nonché di eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Le aziende cui si applica la normativa in questione sono quelle esercenti atti- vità di natura agricola21, ovverosia dirette alla coltivazione del fondo, alla silvi- coltura, all’allevamento degli animali e attività connesse22. Tale regolamenta- zione si applica anche alle: − imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; − consorzi di irrigazione o di miglioramento fondiario, consorzi di bonifica, di rimboschimento e di sistemazione montana; 21 Anche in forma associata. 22 Sono considerate attività connesse le attività dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. 21
− imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia; − imprese che provvedono alla raccolta di prodotti agricoli, solo per il perso- nale addetto; − imprese che svolgono attività di acquacoltura, nel caso in cui i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche; − amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono la- vori di forestazione. Intestatari della cassa integrazione guadagni agricola sono i lavoratori agricoli con i seguenti requisiti: − siano dipendenti23 di aziende agricole con contratto a tempo indeterminato; − abbiano svolto annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro. Rimangono esclusi dal trattamento coloro che risultano assunti con contratto di formazione e lavoro (poiché essi sono titolari di un lavoro a tempo determi- nato); i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti di società cooperative agricole e loro consorzi, che svolgano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché le cooperative agricole e loro consorzi di coltivazione, silvicoltura o allevamento del bestiame; infine i lavoratori assunti o mantenuti in numero maggiore rispetto alle esi- genze dell’impresa e, cioè, quando nel corso del periodo di sospensione o nei 15 giorni immediatamente precedenti vengano o siano stati assunti lavoratori per le stesse mansioni alle quali erano adibiti quelli sospesi, salvo che la causa di sospensione risulti imprevedibile o di breve durata, quali, ad esempio, la pioggia o altre intemperie. L’esclusione totale dei lavoratori a tempo determinato deriva dalle peculia- rità del lavoro agricolo, caratterizzato da una stagionalità molto alta delle prestazioni, collegate ai cicli delle colture. L’agricoltura risulta essere il set- tore stagionale per eccellenza e per questo motivo ci possono essere dei pe- 23 Sono compresi tra i lavoratori dipendenti anche i soci delle cooperative di lavoro impegnate nel settore. 22
riodi dell’anno durante i quali i lavoratori vengono assunti anche per brevis- simo tempo.24 Cause di sospensione dell’attività agricola La dizione della norma è assai ampia per quanto concerne le cause di sospen- sione dal lavoro, poiché, oltre all’indicazione specifica delle intemperie stagio- nali, prevede poi genericamente altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori. Non è possibile perciò indicare cause di sospensione ammissi- bili in assoluto, perché ai fini della concessione della prestazione è sempre ne- cessario valutare che la causa addotta: − non sia imputabile né al datore di lavoro né ai lavoratori; − abbia effettivamente determinato la sospensione dichiarata; − abbia carattere di temporaneità. Per quanto concerne le avversità atmosferiche l’Inps nella circolare n. 178 del 1993 precisa che: − sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza; tali cause riguardano esclusiva- mente le lavorazioni svolte all’aperto; − le avversità atmosferiche non possono essere riconosciute quali cause di so- spensione per i lavoratori adibiti a lavorazioni svolte al coperto o ad attività che comunque non possono subire interruzioni (allevamento di animali); − per la fungicoltura l’elevata temperatura può ritenersi causa di sospensione solo qualora siano state attuate misure preventive idonee a contenere la temperatura stessa nei luoghi di coltura; − tra le avversità atmosferiche che possono determinare la sospensione dei lavori può essere compresa la siccità qualora risulti effettivamente inci- dente sul tipo di lavorazione. Altre cause di sospensione possono essere costituite da: − fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti; − perdita consistente del prodotto; 24 Ragion per cui, nel trattamento economico-normativo degli operai agricoli a termine, è stato creato l’istituto del terzo elemento che consiste in un’indennità pari al corrispettivo di diversi diritti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e precisamente: festività nazionali e infra- settimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. 23
− breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) quando, in relazione all’ordinamento colturale dell'azienda ed alla consistenza numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata una sostanziale continuità di oc- cupazione; − mancanza di materie prime quando la circostanza rivesta carattere di imprevedibile eccezionalità e venga comprovata la irreperibilità delle stesse sul mercato. I motivi economici, quali la “mancanza di fondi” o il “mancato finanziamento” in linea di massima non rientrano fra le cause che legittimano la concessione delle integrazioni salariali, in quanto sono imputabili al datore di lavoro con riferimento al normale rischio di impresa. Requisito occupazionale Per avere diritto alle integrazioni salariali, i lavoratori devono conseguire il prescritto requisito occupazionale di almeno 181 giornate annue di effettivo la- voro presso la medesima azienda. Per consentire l’immediata erogazione delle prestazioni richieste, l’Inps accetta il semplice impegno del datore di lavoro a far effettuare al lavoratore interessato almeno 181 giornate di lavoro annue, salvo successivamente verificarne il rispetto. Considerato che l’anno solare costituisce il periodo di riferimento ai fini dell’accertamento dell’effettiva occupazione e del numero di giornate di contri- buzione da accreditare ai lavoratori agricoli, la verifica del prescritto requisito occupazionale annuo viene effettuata alla fine di ogni anno solare e con riferi- mento all’anno stesso. La verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi susseguenti o precedenti la data di inizio o rispettivamente di cessazione del rapporto di lavoro, per non lasciare prive di tutela le sospensioni dal lavoro che si vengono a verificare nei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare25. 25 Criterio analogo a quello appena descritto viene seguito anche nei casi in cui il requisito non viene raggiunto nell’anno solare per motivi non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro (in- fortunio, malattia…) sempre che le assenze verificatesi per tali eventi siano determinanti ai fini del mancato raggiungimento del requisito occupazionale. 24
L’erogazione del trattamento di integrazione viene, quindi, effettuata con ri- serva di successiva verifica, come appena detto; di ciò viene data comunica- zione alle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore) alle quali viene espli- citata espressa riserva di successivo recupero delle integrazioni erogate per il caso in cui esse risultino indebite per mancanza dell’anzidetto requisito.26 Qualora risulti, comunque, insussistente il requisito delle 181 giornate di la- voro, il trattamento di integrazione ordinario potrà essere convertito, purché ne ricorrano le condizioni, nel trattamento speciale di cui all’art. 21, l. n. 223 del 1991. Durata della concessione di integrazione salariale L’integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare. Le integrazioni spettano solamente per i giorni interi di sospensione e non anche per riduzione dell’orario giornaliero. L’integrazione salariale non è dovuta: a) per le assenze che non comportino retribuzione oltre che, logicamente, per quelle retribuite; peraltro, il datore di lavoro non deve includere tra le gior- nate di sospensione: − le domeniche (o se diverse, le giornate di riposo settimanale); − le giornate di ferie, di riposo compensativo per le festività represse e di permesso; − le giornate di festività per le quali spetti per legge o per contratto la retribuzione; − le giornate di assenza volontaria; − le giornate (singole) di sospensione dal lavoro oggetto di recupero; b) per le giornate di assenza in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate; in tale ipotesi il lavoratore, che non dia preventiva co- municazione all’Inps dello svolgimento, in concomitanza con il trattamento 26 “É da tenere presente – precisa l’Inps (circolare n. 178/93) – che al prescritto requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro corrisponde un maggior numero di giornate di contribuzione (al- meno 220/222), in quanto, oltre ad esse, vanno retribuite e quindi assoggettate a contribuzione, le festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977, ed ogni altro periodo di assenza per il quale spetti comunque la retribuzione (ad esempio congedo matrimoniale, permessi retribuiti, giornate di sospensione per le quali non è stata concessa o venga disconosciuta l’integrazione salariale, ecc…)”. 25
di integrazione salariale, di altra attività lavorativa, subordinata o auto- noma, decade dal diritto al trattamento stesso per il periodo di concessione indipendentemente dalla durata dell’attività stessa27. Ammontare dell’integrazione La misura dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel periodo mensile di paga precedente a quello in cui si è verificata o ha avuto inizio la sospensione dell’attività lavorativa. Alla retri- buzione vanno aggiunti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità quando tali mensilità non vengano corrisposte per intero ma in misura ridotta in relazione alle giornate di lavoro sospese.28 Con la legge 223 del 1991 è stato previsto anche per i lavoratori agricoli l’assoggettamento del trattamento di integrazione salariale al limite massimo mensile stabilito per le integrazioni salariali straordinarie. La legge n. 549 del 1995, all’art. 2, co. 16, ha esteso l’applicazione del “tetto” alle integrazioni or- dinarie29. L’importo delle integrazioni salariali deve essere ridotto in misura pari a quella prevista per i contributi a carico degli apprendisti (attualmente 5,54%). Il sue- sposto importo deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto Irpef diretta- mente da parte dell’Inps con l’applicazione delle aliquote percentuali per sca- glioni di reddito. Per tutte le forme di integrazione salariale risultava fissato, per l’anno 2004, un importo pari a euro 806,78 mensili, al lordo dell’aliquota del 5,54%. Tale importo è elevato a euro 969,66 lorde quando la retribuzione lorda di riferi- mento per il calcolo dell’integrazione salariale superava la cifra di euro 1.745,40. I periodi di fruizione del trattamento sono validi ai fini del diritto alla pensione. 27 Per le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravi- danza e puerperio, sciopero e servizio militare, il lavoratore è tenuto a dare specifica comunica- zione all’Inps, mentre il datore di lavoro deve indicare i lavoratori assenti all’inizio dell’attività la- vorativa, precisando per ciascuno di essi i motivi ed i relativi periodi di assenza. 28 Dalla retribuzione in questo modo individuata si devono escludere eventuali somme corri- sposte a titolo di arretrati, competenze che non sono soggette a contribuzione, retribuzioni in natura e compensi corrisposti a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali. 29 Restano fuori solo le prestazioni per intemperie stagionali. 26
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