Le procedure di sovraindebitamento L.3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di cui alla Legge 176 del 18/12/2020 art. 4 ter ...

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Le procedure di sovraindebitamento L.3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di cui alla Legge 176 del 18/12/2020 art. 4 ter ...
Le procedure di sovraindebitamento L.3/2012. Le
disposizioni integrative e correttive di cui alla Legge 176
                del 18/12/2020 art. 4 ter.

                               10 Febbraio 2021
                               Dott. Andrea Giorgi
         Presidente Commissione Studi Crisi da Sovraindebitamento O.D.C.E.C. di Roma
            Già componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento C.N.D.C.E.C.

                                       Dott. Andrea Giorgi                             1
Le procedure di sovraindebitamento L.3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di cui alla Legge 176 del 18/12/2020 art. 4 ter ...
Programma della giornata.

➢         Premessa sulla ratio della norma e sue finalità sociali;
➢         Cenni sul quadro attuale della normativa sul
          sovraindebitamento;
➢         I presupposti di ammissibilità della domanda : i soggetti
          interessati e il contenuto della domanda.
➢         Novità legislative articoli da 6 a 9 L. 3/2012 ( L. 176/2020
          art. 4 Ter ). Criticità applicative.
➢         Attività del gestore della crisi e criticità operative ( OCC
          Roma ).

                                Dott. Andrea Giorgi
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➢ Premessa sulla ratio della norma e sue finalità sociali;

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“ LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO : OPPORTUNITA’
                 PROFESSIONALE ".

IL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO TRA
    FUNZIONE PROFESSIONALE E FUNZIONE SOCIALE

                     Dott. Andrea Giorgi           4
L’economia comportamentale e le correlazioni con la crisi da
sovraindebitamento.

Economisti come Duesenberry negli anni 50 hanno evidenziato gli
aspetti irrazionali dei consumatori in un mercato che fa dipendere la
domanda di consumo non dal livello del reddito ma dalla posizione
sociale     che     si   occupa   o     che   si   vuole    occupare.
( pregiudizio dello status quo ).

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Ha proposto un meccanismo chiamato "effetto dimostrativo" con il
quale le persone modificherebbero i loro modelli di consumo, non a
causa di cambiamenti nel reddito o nei prezzi, ma per assistere alle
spese di consumo degli altri con cui venivano a contatto. Questo
fenomeno, ha sostenuto, era guidato dall'interdipendenza delle
preferenze delle persone e dalla necessità di mantenere o aumentare il
proprio status sociale e prestigio.
La forte componente sociale che guida i consumi delle persone è stato
un aspetto chiave nella sua formulazione di una teoria distinta del
consumo chiamata ipotesi del reddito relativo . Secondo questa teoria,
il consumo e il tasso di risparmio di un individuo dipendono più dal suo
reddito rispetto a quelli della sua comunità che dal suo livello assoluto
di reddito.

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Il premio Nobel per l’economia 2017 Richard Thaler ha elaborato la
teoria dell’economia comportamentale          indagando sugli aspetti
psicologici dell’influenza del pensiero umano sull’azione economica .
A differenza di quanto predicato dall’economia convenzionale, Thaler
sostiene che l’essere umano non ha una conoscenza perfetta del
mondo intorno a sé, non possiede una forza di volontà ferrea e quando
prende decisioni tiene anche conto delle considerazioni altrui e di
fattori etici.

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Queste sono quelle che Thaler chiama “limitazioni cognitive”, che
devono essere tenute in considerazione nei contesti decisionali, anche
di politica economica.
È quello che hanno fatto infatti numerosi governi, inclusa la Casa
Bianca, facendo proprie le teorie dell’economista di Chicago.

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La normativa del sovraindebitamento , secondo il mio modesto avviso,
sposa queste teorie nella considerazione che non siamo in presenza di
semplici e ingiustificati stralci di posizioni debitorie ma di fattispecie
dove, persone meritevoli, vengono messe nella condizione di
indirizzare al meglio il proprio reale patrimonio disponibile, verso il
soddisfacimento , anche parziale, dei creditori che altrimenti non
sarebbero meglio soddisfatti.
Certo, la legislazione dovrebbe poi condurre il consumatore ,
esdebitato, verso il compimento della teoria della finanza
comportamentale indirizzandolo alle future scelte migliori in un
mercato corretto e leale.

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➢ Cenni sul quadro attuale della normativa sul sovraindebitamento;

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Fonte normativa:
•Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 modificata dal D.L. 179/2012
( convertito nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012 ).
•Legge 176 del 18 Dicembre 2020 articolo 4 ter. ( Conversione Dl
Ristori 137/2020).
•Dlgs. 14 /2019 Codice crisi impresa e insolvenza ( in vigore dal 1
Settembre 2021 ) modificato dal D.lgs. 147/2020 ( in vigore dal
20/11/2020).
•Decreto Ministeriale n.202/2014. Regolamento recante i requisiti di
iscrizione degli Organismi di Composizione delle crisi.

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La fine dello scorso anno ha visto il sovrapporsi di modifiche normative
riguardanti la crisi da sovraindebitamento.
Il D. Lgs. 147/2020, entrato in vigore il 20 Novembre u.s. ha operato delle
integrazioni e correzioni al D.Lgs. 14/2020 « Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza» , in vigore dal 1 Settembre 2021.
Tali modifiche si sono rese necessarie per completare e chiarire gli articoli
da 65 a 83 del suddetto Decreto Legislativo.
Si rammentano , tra gli altri, la modifica dell’articolo 71 ( eliminazione
dell’esclusione del compenso ), l’integrazione articolo 75 ( specifica
dichiarazione IVA ed IRAP ), articolo 76 ( domanda in mancanza OCC e
modalità nomina professionista f.f.) o articolo 80 con previsione di omologa
anche in assenza dell’adesione dell’ A.F. e casse previdenza a determinate
condizioni.

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Il 25 Dicembre 2020 è stata approvata la Legge n. 176 del 18
Dicembre 2020, (conversione del DL Ristori 137/2020), dove
all’articolo 4 ter vengono evidenziate modifiche alla Legge 3/2020.

Tali modifiche , ora vigenti , saranno oggetto del nostro odierno
approfondimento.

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➢ I presupposti di ammissibilità della domanda : i soggetti
  interessati e il contenuto della domanda.

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•   Le disposizioni in esame hanno introdotto nel nostro ordinamento delle nuove procedure
    concorsuali destinate ai c.d. “soggetti non fallibili” (tipicamente, i c.d. “imprenditori sotto soglia”,
    ma anche i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali), tra cui anche il
    consumatore, per porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
    assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la
    rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
    adempierle regolarmente.

•   La disciplina consente ai c.d. “soggetti non fallibili” in situazione di sovraindebitamento ed al fine
    di porvi rimedio, di proporre ai creditori un accordo (o un piano, se consumatore) di
    ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che può
    prevedere la liquidazione di beni o del patrimonio del debitore; in alternativa alla proposta per la
    composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione
    di tutti i suoi beni.

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•   A seguito del procedimento di liquidazione del patrimonio, per il debitore persona
    fisica (altrimenti soggetto al vincolo perpetuo della responsabilità patrimoniale ex
    art. 2740 c.c.), è prevista L’ESDEBITAZIONE ossia la possibilità di ammissione al
    beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e
    non soddisfatti (art. 14-terdecies). Tale effetto, comunque, è subordinato a rigorose
    condizioni, esclusioni e limitazioni, nonché ad una specifica valutazione da parte
    del Giudice.

•   In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l’effetto esdebitatorio
    è automatico.

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Presupposti di ammissibilità: ossia chi è legittimato a presentare il ricorso per le
   procedure di sovraindebitamento?

Presupposti soggettivi:
L’articolo 7 della Legge n.3 del 2012 identifica :
• Il debitore sovraindebitato; tra cui anche il consumatore ( articolo 7 comma 1 bis )
     inserito dal D.L. 179/2012 , accordo basato su valutazione giudiziale di fattibilità
     del piano e valutazione di meritevolezza, ma anche professionisti e lavoratori
     autonomi in genere;
• L’imprenditore agricolo ( articolo 7 comma 2 );
• Start up innovative ( articolo 31 D.L. 179/2012).

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Presupposti oggettivi:

Il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.

L’articolo 6 comma 2 della Legge 3 del 2012 identifica come sovraindebitamento:

• Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo
  patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
• La definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
• Mancanza , a differenza del fallimento, della valutazione , da parte del giudice, della
  condizione di sovraindebitamento.

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Casistica dei soggetti legittimati:

•   Imprenditore commerciale sotto soglia ex art.1 comma 2 L.F. ( attivo
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (sezione I, artt. dal 6 al 14-bis);

2.1.a art. 7, c. 1: Proposta – con ausilio OCC – di accordo sulla base di un piano;

2.1.b art. 7, c. 1 bis: Proposta – con ausilio OCC – di piano (se consumatore - art. 6, c. 2, lett.
b: “…esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta...”)

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Il piano deve (art. 7, c. 1 - presupposti ammissibilità):

•   assicurare il regolare pagamento dei titolari crediti impignorabili (art. 545 cpc): crediti
    alimentari; sussidi; stipendi e altre indennità (per 1/5);

•   indicare scadenze e modalità di pagamento dei creditori (anche se in classi);

•   indicare le eventuali garanzie rilasciate;

•   indicare l’eventuale liquidazione dei beni.

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Il piano deve (art. 7, c. 1 - presupposti ammissibilità):

•   prevedere il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati, purché in misura non
    inferiore a quella realizzabile nell’alternativa ipotesi liquidatoria;

•   prevedere l’integrale pagamento (solo dilazionabile) dei tributi che costituiscono risorse
    proprie dell’UE; ( sentenza UE sulla possibilità di falcidiare l’IVA ) paragrafo eliminato con
    decorrenza 25/12/2020 – L.176/2020

•   prevedere l’eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione, custodia
    e distribuzione del ricavato ai creditori (professionista art. 28 L.F. nominato dal giudice).

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La proposta deve (art. 8 - contenuto dell’accordo o del piano):

•   prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi
    forma (anche cessione crediti futuri);

•   essere eventualmente sottoscritta da garanti;

•   indicare eventuali limitazioni all’accesso al credito;

•   può prevedere la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei
    creditori privilegiati, salvo previsione liquidazione relativi beni. ( accordo con continuazione
    o piano del consumatore ). (cfr. Sentenze Cassazione 17391/2020 e 17834/2019 )

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Cause di inammissibilità alla procedura ( art. 7 comma 2 ):
•La soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del capo II della L.3/2012;
•Il ricorso , nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento;
•Aver subito provvedimenti di revoca risoluzione o annullamento dell’accordo omologato o di
revoca e dichiarazione degli effetti del piano del consumatore;
•Incompletezza della documentazione allegata. ( cfr Trib. Ravenna 17/12/2014 ).
•Ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (novità L.176/2020).
•Limitatamente al piano del consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con
colpa grave, malafede o frode. ( novità L. 176/2020 ). ( Tribunale Vicenza 24/09/2020 ).
•Limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare
le ragioni dei creditori .     ( novità L.176/2020 ).

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➢ Novità legislative articoli da 6 a 9 L. 3/2012 (L. 176/2020 art. 4 Ter )

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La normativa in analisi , come già evidenziato, entrata in vigore lo scorso 25
Dicembre 2020, ha efficacia anche per le procedure già in corso e viene altresì
data la possibilità di chiedere la formulazione di una nuova proposta di piano
o accordo in conformità con le novità introdotte.
In sintesi il legislatore ha voluto anticipare quanto previsto già nel D.Lgs
14/2019 e nel contempo recepire le varie interpretazioni giurisprudenziali
ormai prevalenti.

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Innanzitutto l’articolo 6 lettera b detta la nuova definizione di consumatore
che vede ampliare le fattispecie anche alle persone fisiche socie di snc, sas o
sapa , sempre per i soli debiti estranei a quelli sociali. ( cfr. Tribunale Rimini
09/03/2019).
E’ definitivamente stata eliminata all’articolo 7 la previsione di sola dilazione
delle imposte costituenti risorse proprie della UE ( IVA e ritenute di acconto ).
Introdotte le lettere d bis, d ter, d quater per le cause di inammissibilità già
evidenziate. ( Cfr. Tribunale Vicenza 24/09/2020 ).
Previsto al comma 2 ter che l’accordo di composizione produce gli effetti
anche nei confronti dei soci illimitatamente dei creditori.

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ART 7 bis Procedure familiari
Membri stessa famiglia (ente collettivo) possono presentare unica procedura quando sono:
➢conviventi
➢sovraindebitamento origine comune.
Membri stessa famiglia
➢i parenti entro il quarto grado
➢gli affini entro il secondo,
➢nonché le parti dell'unione civile
➢e i conviventi di fatto di cui alla L. 20/05/16, n. 76.

Masse attive e passive rimangono distinte
Coordinamento da parte del Giudice in caso di più domande presentate
La competenza appartiene al giudice adito per primo
Se uno dei due debitori non è un consumatore si applicano le norme sull’accordo.

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Ancora l’articolo 8 al comma 1 bis evidenzia la possibilità della falcidia e la
ristrutturazione del debito dei debiti da finanziamento con cessione del quinto
dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su
pegno. Salvo quanto previsto dall’articolo 7 comma 1 secondo periodo.
I commi 1 ter e quater introducono un’altra importante novità prevista nel
D.Lgs.14/2019, ossia la possibilità per il consumatore che predispone il piano o
nel caso di accordo di prevedere il rimborso alla scadenza originaria convenuta
delle rate del mutuo garantito sull’abitazione principale se alla data del
deposito della domanda ha adempiuto alle obbligazioni o se il Giudice
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Per la fattispecie relativa all’accordo in continuità l’OCC ( gestore ) attesta che il
credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con la liquidazione
del bene effettuata al valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere
non ledi i diritti degli altri creditori.
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Il comma 1 quinquies prevede che l’OCC ( gestore ) comunichi entro 7 giorni
dell’avvenuto conferimento dell’incarico al Concessionario della riscossione,
gli uffici fiscali , anche degli enti locali. Che entro 30 giorni devono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti
pendenti.

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Dott. Andrea Giorgi   31
L’articolo 9 vede la nuova formulazione del comma 3 bis e la novità del comma
3 bis 1.
Si specificano gli allegati alle proposte di piano e accordo, a cura del Gestore:
a) Indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza del debitore
   nell’assumere le obbligazioni  ( meritevolezza );
b) Esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni
   assunte;
c) d) La valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione
   depositata , nonché sulla convenienza del piano all’alternativa liquidatoria (
   no consumatore );
c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del      debitore impugnati dal
creditore      ( solo accordo ) ;

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d) e) indicazione presunta dei costi di procedura;
Si evidenzia l’articolo 15 del DM 202/2014 che recita: « Per la determinazione
del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del
ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i
compiti e le funzioni , della complessità delle questioni affrontate, del numero
dei creditori e della misura della soddisfazione agli stessi assicurata con
l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con
la liquidazione.»
e) ( comma 3 bis 2 ) indicazione del fatto che il creditore , concessore di
finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore .
In modo da rendere possibile il mantenimento del dignitoso tenore di vita del
sovraindebitato in relazione al suo reddito disponibile.

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Il legislatore introduce l’importante meccanismo di responsabilità del creditore,
che ha aggravato il sovraindebitamento, concedendo credito in maniera
illegittima .
Identifica anche il riferimento quantitativo della rata pari ad un importo non
inferiore all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui
al DPCM 5/12/2013 n.159

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Importante evidenziare le conseguenze in capo al creditore che abbia
determinato il sovraindebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i
principi dell’articolo 124 bis T.U.B. :
 impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche
se dissenziente;
Impossibilità di far valere cause di inammissibilità che non derivino da
comportamenti dolosi del debitore.
( Art. 12 comma 3 ter )

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Dott. Andrea Giorgi   36
f) la percentuale , le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori ( solo
accordo );
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste
dalla proposta ( solo accordo ).
Vengono eliminate le previsioni del resoconto sulla solvibilità del consumatore
negli ultimi cinque anni e l’indicazione della eventuale esistenza degli atti
impugnati dai creditori ( solo per il consumatore ).

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Si noti nel comma 3 bis l’eliminazione per la relazione del piano del
consumatore dell’aggettivo « particolareggiata».
Possibili valutazione e conseguenze.
Si noti anche l’eliminazione per il solo piano del consumatore della valutazione
dell’alternativa liquidatoria.

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Criticità applicative :

Devo anche sottolineare che permangono alcune criticità che ci si
aspettava fossero risolte:
Chiarimento ruolo OCC gestore;
Errori normativi: permane il refuso all’articolo 14 quinquies 2 comma
lettera f ( la lettera b comma 5 dell’articolo 14 ter non esiste );
Nell’articolo 15 comma 6 rimane il riferimento dell’attestazione del piano
che sembrava essere divenuta non obbligatoria ( articolo 65 D.Lgs
14/2019).
Limitata valenza temporale della novella normativa. ( Ulteriore rinvio del
D.Lgs. 14/2019 ? ).

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➢   Attività del gestore della crisi e criticità operative ( OCC
    Roma ).

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inammissibilità per ricorso presentato dal debitore senza patrocinio di un legale;
- assenza dell’elenco dettagliato dei beni del debitore;
- assenza attestazione elementi informativi su capacità finanziaria dei garanti;
- assenza indicazioni del gestore su diligenza del debitore nel contrarre il mutuo;
- mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- assenza adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria;
- carenza di autonoma indagine dei gestori sulle cause del sovraindebitamento ma
mera esposizione di quanto riferito dal debitore;

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-assenza di giudizio del gestore sulla completezza e attendibilità della
documentazione a supporto della domanda;

- mancata autonoma valutazione dell’attivo da parte del gestore che si è limitato a
recepire la valutazione operata da terzi;

- carenza informativa del momento genetico delle obbligazioni che non ha
consentito di verificare se il debitore abbia effettivamente contratto le obbligazioni
con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

(p.s.: numero allegati, illeggibilità delle relazioni e attestazioni)

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GESTIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Grazie per l’attenzione………

10 febbraio 2021

                             Dott. Andrea Giorgi
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