POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE - DELLA BANCA POPOLARE ETICA gennaio 2014

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POLITICA DI GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE
DELLA BANCA POPOLARE ETICA

gennaio 2014

                     www.bancaetica.it
INDICE

PREMESSA ................................................................................................................................................................. pag. 4

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI                                                                             ....................................................................    pag. 6

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................................ pag. 8

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ .................................................................... pag. 12

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE                                                                                                     .............................    pag. 13

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .................................................................................. pag. 15

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE                                                                       .........................................................................    pag. 17

7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE ............................................................................ pag. 18

8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY ......................................................................... pag. 19

ALLEGATI              ....................................................................................................................................................................   pag. 19

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE                                                      VERSIONE GENNAIO 2014                                                                             3
PREMESSA

      La “Markets in Financial Instruments Directive” è la Direttiva n. 39 approvata dal Par-
    lamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto
    nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti fi-
    nanziari.

       Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (ba-
    sate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Servicer Directive – ISD) e si è resa neces-
    saria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione
    dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore,
    di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

      Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell’intensificarsi delle attività
    delle imprese, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile
    eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare di-
    sposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di inte-
    resse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

      Una delle misure indicate della MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare,
    applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse ade-
    guata alle dimensioni e all‘organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e
    alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

       Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui
    la Banca Popolare Etica (di seguito “la Banca”) si attiene al fine di perseguire il massimo
    contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto
    del suddetto criterio di proporzionalità.

      La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologica-
    mente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento
    degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente
    alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare
    nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

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Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di inte-
resse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adot-
tata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

  Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non con-
templano quei casi che realizzano di per se illeciti.

  Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:
• descrizione delle relazioni con altre norme e documenti;
• sintesi dei riferimenti normativi;
• mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
• gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
• informativa (disclosure) dei conflitti di interesse cosiddetti “residuali”;
• descrizione delle modalità di tenuta del registro dei conflitti di interessi che sorgono
  in concreto nel corso dell’operatività della Banca;
• descrizione delle regole di aggiornamento della Policy e del modello interno adottato
  per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di conteni-
  mento e di gestione degli stessi.

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1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

      Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento
    che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regola-
    mento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

      Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella Policy sulla
    Strategia di Trasmissione degli ordini, nella Policy di Classificazione della Clientela e
    nella Policy sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la
    prestazione dei servizi d’investimento.

      In particolare:
      • la Policy sulla Strategia di Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna
        tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispi-
        ratori, le modalità di trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in re-
        lazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
      • la Policy di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la
        Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di
        inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata
        sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legi-
        slative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato
        alla classificazione operata;
      • la Policy sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali com-
        petenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento),
        le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a ser-
        vizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto
        dell’obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

      Le linee guida definite nelle suddette Policy devono:
      • considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute
        dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regola-
        menti interni;
      • ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta
        condotta operativa nell’erogazione dei servizi d’investimento, anche in assenza di
        puntuali procedure interne e mansionari.

      Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investi-
    mento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla

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Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d’uso in ap-
posita Disposizione interna.

  Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa di-
sponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento.

   Le linee guida della presente norma devono altresì essere recepite in un documento
di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Conflict Policy (di seguito “Sintesi
della Conflict Policy per la clientela”) che la Banca adotta (art. 29, c.1, lett. i, Regola-
mento Intermediari).

   Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione
di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al det-
taglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della
politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 34, c 3, Regolamento
Intermediari).

   Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli
circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto
delle condizioni poste dall’art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

      I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva
    2004/39/CE (di seguito “MiFID”) e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tec-
    niche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito “D2”).

      Il Regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob, emanato il 31/10/2007 ha so-
    stanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti
    dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

       La MiFID innova in modo significativo l’approccio della disciplina sui conflitti di inte-
    resse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova
    disciplina riconosce l’impossibilità di procedere con l’eliminazione dei conflitti di inte-
    resse a causa dell’intensificarsi delle attività delle imprese, le quali, invece, sono chia-
    mate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei
    clienti.

      Il focus della normativa è, dunque, incentrato sull’organizzazione interna, come presidio
    prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

       L’art. 21 della D2 stabilisce un “set” di criteri minimali in base ai quali le imprese di
    investimento debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della
    propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:
    1. potenzialità del pregiudizio: l’impresa di investimento deve, infatti, verificare al
       momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una
       combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente
       pregiudizievoli per i clienti;

    2. perimetro della verifica: il comma 1 dell’art. 21 richiede espressamente di prendere
       in esame non solo l’impresa di investimento in sé considerata, ma anche il relativo
       Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle
       attività svolte dalle altre società che lo compongono;

    3. tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie
       riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l’art. 21 individua cinque
       possibili tipologie di conflitti di interesse:
       • è probabile che la Banca realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finan-
          ziaria, a spese del cliente;

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• la Banca presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione
    realizzata per conto di quest’ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
  • la Banca ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di
    un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
  • la Banca svolge la stessa attività del cliente;
  • la Banca riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione
    con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso
    dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

  L’obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi è assi-
curare che le imprese di investimento adottino ogni misura ragionevole per evitare che
detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell’art. 22 della D2 è
prescritto alle imprese di investimento di elaborare in forma scritta la politica di ge-
stione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni, all’organizzazione delle me-
desime (si veda il capitolo – Richiamo ai criteri di proporzionalità), nonché alla natura e
complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

   La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento
ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che
generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente
gli interessi di uno o più clienti.

  In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da
adottare per gestire, nell’ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gra-
vemente gli interessi dei clienti.

   In relazione a quanto sopra esposto, l’art. 22 della D2 fornisce talune indicazioni circa
le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione.
Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle
attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza ap-
propriato per le dimensioni e le attività dell’intermediario e il grado di rischio per i clienti.
   Tale norma si riferisce, in particolare, a:
     - misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
     - la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
     - l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti pertinenti
        che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti perti-
        nenti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sor-
        gere un conflitto tra dette attività;

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- misure volte ad eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo in
           cui un soggetto pertinente svolge un servizio di investimento o accessorio;
         - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecu-
           tiva di un soggetto pertinente a servizi di investimento o accessori distinti, quando
           ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

        Secondo quando disposto dall’art. 18, comma 2 della MiFID, quando le disposizioni
     organizzative o amministrative, adottate dall'impresa di investimento per gestire i con-
     flitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il
     rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento deve
     informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o
     delle fonti di tali conflitti di interesse.

        Pertanto, il documento di Conflict Policy oltre a descrivere la generalità dei presidi, di
     tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di
     interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per
     le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell’art. 22, fornisce adeguata
     informativa nei confronti dei clienti.

       Alla luce di quanto detto, l’informativa sui conflitti di interesse diviene una misura re-
     siduale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l’intermediario dall’ob-
     bligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare
     che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

       Ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. h) della D2, le imprese di investimento devono
     rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:
         - la consegna di apposito documento a tutti i clienti, che descriva in forma sinte-
           tica la strategia seguita per i conflitti di interesse conformemente all’art. 22;
         - la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita
           richiesta.

        Secondo quanto disposto dall’art. 23 della D2, le imprese di investimento devono te-
     nere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di inve-
     stimento o accessori o di attività di investimento svolti dall’impresa (o per suo conto),
     per i quali sia sorto, o nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di in-
     teressi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro
     è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono origi-
     nare conflitti di interesse.

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Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per
gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pre-
giudicati dai conflitti medesimi: l’obbligo dell’intermediario di adottare ogni misura ra-
gionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti
applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate,
clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l’art. 24 della MiFID non elenca,
tra gli articoli esentati dall’applicazione delle regole di condotta nei confronti delle con-
troparti qualificate, l’art. 18, comma 2, della MiFID.

  La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi
dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 4 della D2, tale informativa
deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per con-
sentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto
del contesto in cui sorge il conflitto.

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3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

        Il Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, di-
     spone che le imprese di investimento, nel valutare l’ottemperanza ai requisiti organiz-
     zativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità
     dell’attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di in-
     vestimento prestati.
        Tale disposizione rappresenta un’applicazione diretta del “criterio di proporzionalità”,
     in base al quale imprese di investimento di dimensioni ridotte possono derogare al prin-
     cipio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento
     delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le
     funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

        Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi
     dell’art. 25 del regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob, ai fini dell’attuazione di
     un’efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali con-
     flittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca
     formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione,
     nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

       In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative
     tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orien-
     tate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili
     negli intermediari di limitate dimensioni. L’attuazione di tali procedure comporterebbe
     oneri organizzativi “non proporzionati” alle dimensioni dell’intermediario e ai vantaggi
     ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

        Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure “alternative”
     in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso as-
     sumono rilevanza significativa soluzioni volte all’eliminazione di legami diretti delle re-
     tribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.
        In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative
     ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare
     il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata di-
     sclosure secondo quanto stabilito dalla normativa (si veda il capitolo 6 – Informativa sui
     conflitti di interesse).

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4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

  Nella presente Policy, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che
possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento.

   Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte
le ipotesi in cui l’interesse dell’investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per
il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato
ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale consegui-
mento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell’Istituto.

  Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono
stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classifica-
zione dello stesso:
  • il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante.
     A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto,
     non dovranno essere prese in considerazione;
  • l’esistenza di una possibile subordinazione dell’interesse del cliente rispetto a
     quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
  • la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell’ope-
     razione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

  Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato
valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una
delle situazioni previste dall’art. 21 della D2, recepite nell’art. 24 del Regolamento con-
giunto, di seguito illustrate:
     - lett. a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a
       spese del cliente;
     - lett. b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente,
       distinto da quello del cliente medesimo;
     - lett. c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello
       a cui il servizio è prestato;
     - lett. d) svolgano la medesima attività del cliente;
     - lett. e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in rela-
       zione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni
       o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente perce-
       pite per tale servizio.

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La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della pro-
     pria attività attraverso l’analisi congiunta dei seguenti parametri:
     a. tipologia di servizio di investimento prestato;
     b. tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
     c. unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento
        oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale;
     d. modalità operative di erogazione del servizio di investimento;
     e. Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale.

       A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i
     servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari
     emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:
         - interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
         - interresse a variare la propria posizione creditizia;
         - interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

       Ne è derivata la necessità di considerare l’insorgere di potenziali conflitti di interesse
     per tutte le emissioni di strumenti finanziari:
       • delle imprese affidate, purché l’affidamento loro concesso risulti rilevante;
       • di fornitori strategici della Banca;
       • delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finan-
         ziaria ed assistenza all’emissione ed al collocamento;
       • di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
       • collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

        I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:
     1. Ricezione e trasmissione di ordini;
     2. Collocamento semplice di strumenti finanziari;
     3. Servizio di consulenza in materia di investimenti;
     4. Negoziazione per conto proprio;
     5. Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari
        sulla base di un impegno irrevocabile.

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5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

  Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse
adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la
gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

   In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per ge-
stire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati,
la Banca ha considerato i seguenti fattori:
   • la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
   • il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite;
   • la dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto.

   Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti
rilevanti, impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indi-
pendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli inte-
ressi del cliente siano danneggiati.

   Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere
ricondotte alle seguenti fattispecie:
     - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informa-
       zioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il
       monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una
       manipolazione di mercato (cd. procedura Market Abuse);
     - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti ri-
       levanti;
     - soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei
       soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di
       altri soggetti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui
       possa sorgere un conflitto tra le suddette;
     - misure volte ad eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo
       in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
     - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o conse-
       cutiva di un soggetto pertinente a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla
       gestione corretta dei conflitti di interesse.

  Si sottolinea che, ai fini dell’individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non
è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio,

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE   VERSIONE GENNAIO 2014                          15
clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate
     nei confronti della generalità dei clienti.

       I conflitti di interesse sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso:
       • l’adozione di un efficace modello operativo;
       • una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
       • l’adozione di procedure interne e punti di controllo;
       • la disposizione di mirate regole di condotta.

         Si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse,
         nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate
         dalla Banca al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

16    BANCA POPOLARE ETICA                            POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

  Nel capitolo sono riportate le tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca
    ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela in quanto:
  • non è stato possibile individuare idonee misure organizzative,
  oppure
  • le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate suf-
    ficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela,

  al fine di consentirle di prendere una decisione informata sul servizio di investimento,
tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

   Per quanto riguarda le modalità mediante le quali verrà fornita l’informativa alla
clientela, la Banca consegnerà la propria politica di gestione dei conflitti (contenuta
nel documento di sintesi) preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di inve-
stimento che originano un conflitto di interesse. Inoltre, a compimento di ogni opera-
zione che genera un conflitto verrà consegnata una informativa in forma scritta su
supporto cartaceo.
   Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una comunica-
zione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.
   La Banca ha ritenuto opportuno acquisire di volta in volta una firma del cliente per
presa visione di tale informativa.

     Si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse,
     dove vengono riportate le principali casistiche in cui la Banca è tenuta a fornire
     adeguata informativa alla clientela.

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE   VERSIONE GENNAIO 2014                       17
7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

          Alla luce di quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della
     D2), che prescrive l’obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente
     un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall’impresa,
     per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un
     conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti,
     la Banca ha istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fat-
     tispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell’erogazione dei
     determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne infor-
     mativa alla clientela.

          Il registro in oggetto costituisce l’archivio storico di tutti i conflitti di interesse, con-
     nessi all’erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua isti-
     tuzione.

         La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di co-
     municazione tra la Funzione aziendale che avrà il compito di amministrare il registro e
     le unità organizzative aziendali preposte all’erogazione dei servizi, o in possesso di in-
     formazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli in-
     teressi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

         La Banca ha attribuito la responsabilità della verifica e monitoraggio del regi-
         stro alla funzione di compliance istituita ai sensi delle vigenti disposizioni di Vi-
         gilanza Banca d’Italia e Consob.

18    BANCA POPOLARE ETICA                              POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

   Al fine di garantire un’efficace gestione dei conflitti, la Banca ha definito alcune regole
volte a garantire che la politica di gestione dei conflitti sia nel tempo aggiornata al va-
riare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di
inficiare l’efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.

   La Banca ha deciso di sottoporre a verifica l’intero contenuto della politica medesima
e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure,
ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell’operatività o nelle tipologie di
servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare
conflitti di interesse.

  ALLEGATI
  1. Mappatura dei conflitti di interesse
  2. Sintesi della conflict policy per la clientela

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE   VERSIONE GENNAIO 2014                          19
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tel. 0498771111 • fax 0497399799
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Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

        Servizi di
                                                                                                                                                              Strumenti
      investimento        Descrizione del potenziale                                                        Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                                Tipologia di conflitto di interesse                                                         finanziari
      in potenziale         conflitto di interesse                                                                    di interesse
                                                                                                                                                             interessati
         conflitto
1    Ricezione e       La prestazione del servizio di             Sulla base di quanto disposto dalla       Le misure adottate per assicurare il
     trasmissione di   ricezione e trasmissione di ordini         disciplina di attuazione dell'art. 6,     rispetto delle priorità di ricezione
     ordini            espone la Banca a situazioni di            comma 2-bis del TUF, le fattispecie       degli ordini sono le seguenti:
                       conflitto di interesse ogniqualvolta:      di conflitto di interesse rilevate,
                                                                  annoverabili all'art. 24 del              - revisione delle istruzioni
                                                                  Regolamento congiunto Consob-BI,          operative che disciplinano le regole
                       - il servizio venga prestato               sono le seguenti:                         di inserimento degli ordini stessi in       Titoli di stato italiani,
                       mediante contatto telefonico e/o                                                     procedura                                   titoli di stato dell’area
                       allo sportello. In tali circostanze,       esistenza di un incentivo a               - revisione del Codice di                        euro ricompresi
                       infatti, si potrebbe verificare la         privilegiare gli interessi di clienti     comportamento, al fine di                         nell’universo
                       possibilità che la Banca avvantaggi        diversi da quello a cui il servizio è     prevedere uno specifico divieto per            investibile di Etica
                       un cliente a discapito di un altro,        prestato.                                 gli operatori di front office di favorire     Sgr, obbligazioni di
                       non adempiendo all'obbligo di                                                        alcuni clienti a scapito di altri            enti sovrannazionali
                       trasmettere tempestivamente gli                                                      nell'attività di trasmissione degli
                       ordini, nel rispetto della priorità di                                               ordini ricevuti;
                       ricezione degli stessi.                                                              verifica che le procedure
                                                                                                            informatiche garantiscano il rispetto
                                                                                                            delle priorità di
                                                                                                            inserimento/ricezione degli ordini.
2    Ricezione e       Le fattispecie di conflitto di interessi   Sulla base di quanto disposto dalla       Al fine di mitigare i rischi connessi
     trasmissione di   si potrebbero configurare nel caso         disciplina di attuazione dell'art. 6,     alle fattispecie di conflitto in oggetto,
     ordini            in cui nell'ambito della prestazione       comma 2-bis del TUF, le fattispecie       la Banca adotta le seguenti misure di
                       del servizio di ricezione e                di conflitto di interesse rilevate,       gestione:
     Consulenza in     trasmissione di ordini venisse             annoverabili all'art. 24 del
                                                                                                                                                        Titoli di stato italiani,
     materia di        erogato, dalla medesima unità              Regolamento congiunto Consob-BI,          - adeguamento del Codice di
                                                                                                                                                        titoli di stato dell’area
     investimenti      organizzativa, anche il servizio di        sono le seguenti:                         comportamento, al fine di
                                                                                                                                                             euro ricompresi
                       consulenza in materia di                                                             prevedere un obbligo per gli
                                                                                                                                                              nell’universo
                       investimenti, valutando le istanze         a) possibilità di realizzare un           operatori che svolgono il servizio di
                                                                                                                                                           investibile di Etica
                       della clientela e le opportunità           guadagno finanziario o evitare una        consulenza di agire in modo onesto,
                                                                                                                                                          Sgr, obbligazioni di
                       offerte dal mercato.                       perdita finanziaria, a danno del          equo e professionale e di garantire
                                                                                                                                                         enti sovrannazionali
                                                                  cliente;                                  l'assoluta indipendenza rispetto alle
                                                                  b) la Banca è portatrice di un            raccomandazioni personalizzate
                                                                  interesse nel risultato del servizio      fornite alla clientela;
                                                                  prestato al cliente, distinto da quello   - indipendenza del sistema
                                                                  del cliente medesimo.                     retributivo dei soggetti che
Servizi di
                                                                                                                                                          Strumenti
      investimento       Descrizione del potenziale                                                     Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                            Tipologia di conflitto di interesse                                                         finanziari
      in potenziale        conflitto di interesse                                                                 di interesse
                                                                                                                                                         interessati
         conflitto
                                                                                                        esercitano attività in potenziale
                                                                                                        conflitto di interesse. In particolare,
                                                                                                        è garantita l'indipendenza del
                                                                                                        sistema retributivo, dei dipendenti
                                                                                                        coinvolti nella prestazione del
                                                                                                        servizio di consulenza, rispetto al
                                                                                                        numero di ordini intermediati
                                                                                                        riferibili a specifici emittenti/specifici
                                                                                                        strumenti finanziari.
                                                                                                        Il contratto di agenzia dei Promotori
                                                                                                        Finanziari prevede invece
                                                                                                        meccanismi provvigionali
                                                                                                        differenziati in base al tipo di
                                                                                                        strumento finanziario collocato, tale
                                                                                                        fattispecie viene mitigata all’interno
                                                                                                        del perimetro della consulenza.
4    Negoziazione     L’esecuzione in conto proprio di        Sulla base di quanto disposto dalla       La Banca adotta le seguenti misure
     per conto        ordini su strumenti finanziari          disciplina di attuazione dell'art. 6,     di gestione:
     proprio          potrebbe dare origine a conflitti di    comma 2-bis del TUF, le fattispecie       - la Banca adotta un processo di
                      interesse riconducibili alle seguenti   di conflitto di interesse rilevate,       pricing oggettivo e strutturato da
                      fattispecie:                            annoverabili all'art. 24 del              parte di una Funzione aziendale
                      - le modalità di determinazione         Regolamento congiunto Consob-BI,          terza;
                      del prezzo degli strumenti trattati     sono le seguenti:a) possibilità di        - la Banca adotta una politica di
                      potrebbe consentire alla Banca di       realizzare un guadagno finanziario o      determinazione dei prezzi
                      ottenere un guadagno finanziario a      evitare una perdita finanziaria, a        trasparente e non soggetta ad                 Strumenti finanziari
                      scapito del cliente, ovvero favorire    danno del cliente;b) la Banca è           asimmetrie informative, che                  di propria emissione:
                      determinati clienti a discapito di      portatrice di un interesse nel            potrebbero alterare il livello di                   prestiti
                      altri. Tali eventualità potrebbe        risultato del servizio prestato al        consapevolezza degli investitori.            obbligazionari, azioni
                      manifestarsi su negoziazioni aventi     cliente, distinto da quello del cliente   Tuttavia, poiché la Banca è                  di propria emissione.
                      ad oggetto strumenti finanziari di      medesimo;c) la Banca ha un                emittente dello strumento finanziario
                      propria emissione;                      incentivo a privilegiare gli interessi    oggetto del servizio di investimento,
                      - la Banca è emittente degli            diclienti diversi da quello a cui il      le misure di gestione comunque
                      strumenti finanziari oggetto di         servizio è prestato.                      adottate non consentono di
                      negoziazione.                                                                     mitigare il rischio di pregiudizio per i
                                                                                                        clienti. Di conseguenza tali conflitti
                                                                                                        sono oggetto di adeguata
                                                                                                        informativa alla clientela.

                                                                                 2
Servizi di
                                                                                                                                                         Strumenti
      investimento       Descrizione del potenziale                                                     Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                            Tipologia di conflitto di interesse                                                        finanziari
      in potenziale        conflitto di interesse                                                                 di interesse
                                                                                                                                                        interessati
         conflitto
6    Negoziazione     Le fattispecie di conflitto si          Sulla base di quanto disposto dalla       Al fine di mitigare i rischi connessi al
     per conto        configura nell'ipotesi in cui la        disciplina di attuazione dell'art. 6,     conflitto in oggetto la Banca
     proprio          Banca, congiuntamente alle              comma 2-bis del TUF, le fattispecie       garantisce indipendenza del
                      prestazione del servizio di             di conflitto di interesse rilevate,       sistema retributivo degli operatori
     Consulenza in    negoziazione conto proprio su           annoverabili all'art. 24 del              dell'area interessata rispetto a
     materia di       prodotti di propria emissione, svolg    Regolamento congiunto Consob-BI,          specifici emittenti/specifici strumenti
     investimenti     anche attività di consulenza avente     sono le seguenti:                         finanziari.
                      ad oggetto la stessa tipologia di                                                 Tuttavia, poiché la Banca è                 Strumenti finanziari
                      strumenti finanziari. In tale           a) possibilità di realizzare un           emittente dello strumento finanziario      di propria emissione:
                      circostanza, infatti, gli interessi     guadagno finanziario o evitare una        oggetto del servizio di negoziazione       certificati di deposito,
                      della Banca connessi con le             perdita finanziaria, a danno del          per conto proprio e del servizio di                 prestiti
                      posizioni di rischio assunte            cliente;                                  consulenza, le misure di gestione          obbligazionari, azioni
                      nell’ambito dell’attività di            b) la Banca è portatrice di un            comunque adottate non consentono           di propria emissione.
                      negoziazione in conto proprio           interesse nel risultato del servizio      di mitigare il rischio di pregiudizio
                      potrebbero influenzare le               prestato al cliente, distinto da quello   per i clienti. Di conseguenza tali
                      raccomandazioni fornite ai clienti,     del cliente medesimo;                     conflitti sono oggetto di adeguata
                      nell'ambito della prestazione del       d) la Banca svolga la medesima            informativa alla clientela.
                      servizio di consulenza.                 attività del cliente.

7    Collocamento     Nell'ambito della prestazione dei       Sulla base di quanto disposto dalla       Dall’ analisi analisi delle fattispecie
     senza            servizio di collocamento senza          disciplina di attuazione dell'art. 6,     di conflitti di interesse rilevate,
     assunzione a     assunzione a fermo né assunzione        comma 2-bis del TUF, le fattispecie       sembra potersi escludere la
     fermo né         di garanzia nei confronti               di conflitto di interesse rilevate,       possibilità di adottare misure
                                                                                                                                                    Strumenti finanziari
     assunzione di    dell'emittente di strumenti             annoverabili all'art. 24 del              organizzative atte a mitigare il
                                                                                                                                                   di propria emissione:
     garanzia nei     finanziari, la Banca potrebbe           Regolamento congiunto Consob-BI,          rischio di potenziali pregiudizi per i
                                                                                                                                                   certificati di deposito,
     confronti        presentare interessi in conflitto con   sono le seguenti:                         clienti. Pertanto, tali conflitti sono
                                                                                                                                                            prestiti
     dell'emittente   la clientela in quanto:                 a) possibilità di realizzare un           oggetto di adeguata informativa alla
                                                                                                                                                   obbligazionari, azioni
                      - potrebbe trattarsi di strumenti       guadagno finanziario o evitare una        clientela.Con riferimento alla
                                                                                                                                                   di propria emissione.
     (Distribuzione   finanziari di propria emissione;        perdita finanziaria, a danno del          fattispecie riconducibile alla lett. e),
                                                                                                                                                    Prodotti emessi da
     di prodotti      - gli strumenti finanziari in oggetto   cliente;                                  al fine di scongiurare l'esistenza di
                                                                                                                                                    società del Gruppo
     finanziari)      sono stati emessi da soggetti in        b) la Banca è portatrice di un            incentivi “illegittimi” è stata
                                                                                                                                                     Banca Etica: fondi
                      rapporto di credito con la Banca. In    interesse nel risultato del servizio      condotta un’attività volta
                                                                                                                                                   valori responsabili di
                      tale circostanza, infatti, la Banca     prestato al cliente, distinto da quello   all’individuazione, valutazione e
                                                                                                                                                          Etica Sgr.
                      potrebbe ottenere il rimborso del       del cliente medesimo;                     gestione di incentivi pagati alla
                      finanziamento erogato mediante i        c) la Banca ha un incentivo a             Banca da emittenti di titoli terzi.In
                      proventi del collocamento;              privilegiare gli interessi diclienti      caso di ammissibilità di tali incentivi,
                      - trattasi di strumenti per i quali     diversi da quello a cui il servizio è     questi sono resi noti ai clienti

                                                                                 3
Servizi di
                                                                                                                                             Strumenti
     investimento       Descrizione del potenziale                                                     Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                           Tipologia di conflitto di interesse                                             finanziari
     in potenziale        conflitto di interesse                                                                 di interesse
                                                                                                                                            interessati
        conflitto
                     soggetti terzi (es. emittenti)          prestato;                                 (disclosure).
                     pagano incentivi, sotto forma di        e) la Banca riceve o potrebbe
                     denaro, beni o servizi, diversi dalle   ricevere da una persona diversa dal
                     commissioni normalmente percepite       cliente, in relazione con il servizio a
                     per il servizio in oggetto;             questi prestato, un incentivo, sotto
                     - trattasi di strumenti di un           forma di denaro, beni o servizi,
                     emittente con il quale si hanno         diverso dalle commissioni o dalle
                     rapporti di fornitura, di               competenze normalmente percepite
                     partecipazioni o altri rapporti di      per tale servizio.
                     affari.
                     Con riferimento ai soggetti in
                     rapporto di credito con la Banca,
                     rilevano solamente quelli ai quali
                     sia stato accordato un
                     finanziamento “rilevante”, ovvero
                     quando il rapporto tra linee di
                     credito accordate dalla Banca al
                     “gruppo economico” di tale
                     soggetto e il patrimonio di vigilanza
                     della Banca stessa, superi il valore
                     soglia del 3%.

                                                                                4
Servizi di
                                                                                                                                                           Strumenti
      investimento       Descrizione del potenziale                                                        Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                               Tipologia di conflitto di interesse                                                       finanziari
      in potenziale        conflitto di interesse                                                                    di interesse
                                                                                                                                                          interessati
         conflitto
8    Collocamento     Le fattispecie di conflitto di interessi   Sulla base di quanto disposto dalla       La Banca in linea di massima abbina
     senza            si configurano nell'ipotesi in cui la      disciplina di attuazione dell'art. 6,     il servizio di consulenza al
     assunzione a     Banca, nell'ambito della prestazione       comma 2-bis del TUF, le fattispecie       collocamento di strumenti finanziari,
     fermo né         del servizio di collocamento senza         di conflitto di interesse rilevate,       in quanto da tale combinazione ne
     assunzione di    assunzione a fermo né assunzione           annoverabili all'art. 24 del              deriva un comportamento
     garanzia nei     di garanzia nei confronti                  Regolamento congiunto Consob-BI,          maggiormente attento e
     confronti        dell'emittente di strumenti                sono le seguenti:a) possibilità di        responsabile nei confronti degli
     dell'emittente   finanziari, provveda ad erogare,           realizzare un guadagno finanziario o      interessi della clientela. In tale
                      mediante la medesima unità                 evitare una perdita finanziaria, a        circostanza, infatti, la Banca si trova
     (Distribuzione   organizzativa, anche attività di           danno del cliente;b) la Banca è           a valutare le istanze della clientela,
     di prodotti      consulenza in materia di                   portatrice di un interesse nel            raccomandando solo ed
     finanziari)      investimenti, valutando le istanze         risultato del servizio prestato al        esclusivamente strumenti finanziari
                      della clientela e le opportunità           cliente, distinto da quello del cliente   adeguati alle caratteristiche della
     Consulenza in    offerte dal mercato.                       medesimo;c) la Banca ha un                stessa.
                                                                                                                                                      Strumenti finanziari
     materia di                                                  incentivo a privilegiare gli interessi    La Banca adotta le seguenti misure
                                                                                                                                                     di propria emissione:
     investimenti                                                diclienti diversi da quello a cui il      di gestione:
                                                                                                                                                     certificati di deposito,
                                                                 servizio è prestato;e) la Banca
                                                                                                                                                              prestiti
                                                                 riceve o può ricevere da una persona      - Codice di comportamento, che
                                                                                                                                                     obbligazionari, azioni
                                                                 diversa dal cliente, in relazione al      preveda un obbligo per gli operatori
                                                                                                                                                     di propria emissione.
                                                                 servizio a questi prestato, un            che svolgono il servizio di
                                                                                                                                                      Prodotti emessi da
                                                                 incentivo, sotto forma di denaro,         consulenza di agire in modo onesto,
                                                                                                                                                      società del Gruppo
                                                                 beni o servizi, diverso dalle             equo e professionale e di garantire
                                                                                                                                                       Banca Etica: fondi
                                                                 commissioni o dalle competenze            l'assoluta indipendenza rispetto alle
                                                                                                                                                     valori responsabili di
                                                                 normalmente percepite per tale            raccomandazioni personalizzate
                                                                                                                                                            Etica Sgr.
                                                                 servizio.                                 fornite alla clientela;
                                                                                                           - indipendenza del sistema
                                                                                                           retributivo dei soggetti che
                                                                                                           esercitano attività in potenziale
                                                                                                           conflitto di interesse. In particolare,
                                                                                                           è garantita l'indipendenza del
                                                                                                           sistema retributivo, dei dipendenti
                                                                                                           coinvolti nella prestazione del
                                                                                                           servizio di consulenza, rispetto alle
                                                                                                           performance perseguite nella
                                                                                                           prestazione del servizio di
                                                                                                           collocamento.
                                                                                                           Il contratto di agenzia dei Promotori
                                                                                                           Finanziari prevede invece

                                                                                    5
Servizi di
                                                                                                                                    Strumenti
     investimento    Descrizione del potenziale                                         Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                Tipologia di conflitto di interesse                                               finanziari
     in potenziale     conflitto di interesse                                                     di interesse
                                                                                                                                   interessati
        conflitto
                                                                                        meccanismi provvigionali
                                                                                        differenziati in base al tipo di
                                                                                        strumento finanziario collocato, tale
                                                                                        fattispecie viene mitigata all’interno
                                                                                        del perimetro della consulenza.

                                                                                        Al fine di scongiurare l’eventuale
                                                                                        esistenza di incentivi “illegittimi”
                                                                                        riconducibili alla fattispecie prevista
                                                                                        alla lett. e) dell’art. 24, è stata
                                                                                        condotta un’attività volta
                                                                                        all’individuazione, valutazione e
                                                                                        gestione di incentivi pagati alla
                                                                                        Banca da emittenti di titoli terzi (sia
                                                                                        per il servizio di consulenza, sia per
                                                                                        il servizio di collocamento).

                                                                                        La consulenza abbinata al
                                                                                        collocamento permette, peraltro, di
                                                                                        presumere l’accrescimento della
                                                                                        qualità dei servizi resi alla clientela,
                                                                                        che costituisce uno dei requisiti
                                                                                        principali per rendere legittimi gli
                                                                                        incentivi percepiti nella prestazione
                                                                                        del servizio di collocamento.

                                                                   6
Servizi di
                                                                                                                                                            Strumenti
       investimento       Descrizione del potenziale                                                      Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                              Tipologia di conflitto di interesse                                                         finanziari
       in potenziale        conflitto di interesse                                                                  di interesse
                                                                                                                                                           interessati
          conflitto
9    Sottoscrizione    Nello svolgimento del servizio di        Sulla base di quanto disposto dalla       I rischi di pregiudizio per gli interessi
     e/o               investimento in oggetto la Banca è       disciplina di attuazione dell'art. 6,     della clientela, connessi con le
     collocamento      esposta a situazioni di conflitto di     comma 2-bis del TUF, le fattispecie       fattispecie di conflitti di interesse
     di strumenti      interesse insiti nella prestazione del   di conflitto di interesse rilevate,       rilevate, non possono essere mitigati
     finanziari con    servizio collocamento stesso a           annoverabili all'art. 24 del              mediante l'adozione di opportune
     assunzione a      favore della clientela, in quanto:       Regolamento congiunto Consob-BI,          misure organizzative. Pertanto, tali
     fermo ovvero      - potrebbe avere nel risultato           sono le seguenti:                         conflitti sono oggetto di adeguata
     con assunzione    dell'operazione un interesse distinto                                              informativa.
     di garanzia nei   rispetto a quello del cliente,           a) possibilità di realizzare un
     confronti         connesso alla garanzia prestata          guadagno finanziario o evitare una        Con riferimento alla fattispecie
     dell'emittente    all'emittente degli strumenti            perdita finanziaria, a danno del          riconducibile alla lett. e), al fine di
                       finanziari trattati;                     cliente;                                  scongiurare l'esistenza di incentivi
                       - gli strumenti finanziari in oggetto    b) la Banca è portatrice di un            “illegittimi” è stata condotta
                       sono stati emessi da soggetti in         interesse nel risultato del servizio      un’attività volta all’individuazione,
                       rapporto di credito con la Banca. In     prestato al cliente, distinto da quello   valutazione e gestione di incentivi
                                                                                                                                                        strumenti finanziari
                       tale circostanza, infatti, la Banca      del cliente medesimo;                     pagati alla Banca da emittenti di
                                                                                                                                                         emessi da società
                       potrebbe ottenere il rimborso del        c) la Banca ha un incentivo a             titoli terzi.
                                                                                                                                                      finanziate dalla Banca
                       finanziamento erogato mediante i         privilegiare gli interessi di             In caso di ammissibilità di tali
                                                                                                                                                       in maniera rilevante
                       proventi del collocamento;               clienti diversi da quello a cui il        incentivi questi sono resi noti ai
                       - trattasi di strumenti per i quali      servizio è prestato.                      clienti (disclosure). Nel caso
                       soggetti terzi (es. emittenti)           e) la Banca riceve o potrebbe             opposto, tali incentivi verrebbero
                       pagano incentivi, sotto forma di         ricevere da una persona diversa dal       considerati in
                       denaro, beni o servizi, diversi dalle    cliente, in relazione con il servizio a   conflitto di interesse e, pertanto,
                       commissioni normalmente fatturate        questi prestato, un incentivo, sotto      dovrebbero essere diversamente
                       per il servizio in oggetto.              forma di denaro, beni o servizi,          gestiti.
                       - trattasi di strumenti di un            diverso dalle commissioni o dalle
                       emittente con il quale si hanno          competenze normalmente percepite          La Banca al momento non svolge
                       rapporti di fornitura, di                per tale servizio.                        attività ricadente in tale fattispecie.
                       partecipazioni o altri rapporti di                                                 Qualora si svolgesse tale operatività
                       affari.                                                                            si specifica che ad essa verrebbero
                                                                                                          applicate le stesse regole di presidio
                                                                                                          e di governo esposte al punto ID 7.

                                                                                   7
Servizi di
                                                                                                                                                          Strumenti
       investimento       Descrizione del potenziale                                                      Modalità di gestione dei conflitti
ID                                                              Tipologia di conflitto di interesse                                                       finanziari
       in potenziale        conflitto di interesse                                                                  di interesse
                                                                                                                                                         interessati
          conflitto
10   Sottoscrizione    Le fattispecie di conflitto di           Sulla base di quanto disposto dalla       La Banca adotta le seguenti misure
     e/o               interesse si configurano nell'ipotesi    disciplina di attuazione dell'art. 6,     di gestione:
     collocamento      in cui la Banca, nell'ambito della       comma 2-bis del TUF, le fattispecie
     di strumenti      prestazione del servizio di              di conflitto di interesse rilevate,       - Codice di comportamento, che
     finanziari con    collocamento con garanzia di             annoverabili all'art. 24 del              preveda un obbligo per gli operatori
     assunzione a      strumenti finanziari, provvede ad        Regolamento congiunto Consob-BI,          che svolgono il servizio di
     fermo ovvero      erogare, mediante la medesima            sono le seguenti:                         consulenza di agire in modo onesto,
     con assunzione    unità organizzativa, anche attività                                                equo e professionale e di garantire
     di garanzia nei   di consulenza in materia di              a) possibilità di realizzare un           l'assoluta indipendenza rispetto alle
     confronti         investimenti, valutando le istanze       guadagno finanziario o evitare una        raccomandazioni personalizzate
     dell'emittente    della clientela e le opportunità         perdita finanziaria, a danno del          fornite alla clientela;
                       offerte dal mercato.                     cliente;                                  - indipendenza del sistema
     Consulenza in     In tali circostanze, infatti, la Banca   b) la Banca è portatrice di un            retributivo dei soggetti che
     materia di        potrebbe fornire raccomandazioni         interesse nel risultato del servizio      esercitano attività in potenziale
     investimenti      personalizzate allo scopo di favorire    prestato al cliente, distinto da quello   conflitto di interesse. In particolare,     strumenti finanziari
                       il collocamento di strumenti             del cliente medesimo;                     è garantita l'indipendenza del               emessi da società
                       finanziari, così da limitare l'impatto   c) la Banca ha un incentivo a             sistema retributivo, dei soggetti         finanziate dalla Banca
                       che la garanzia prestata                 privilegiare gli interessi di             coinvolti nella prestazione del            in maniera rilevante
                       all'emittente potrebbe avere sul         clienti diversi da quello a cui il        servizio di consulenza, rispetto alle
                       portafoglio di proprietà.                servizio è prestato.                      performance perseguite nella
                                                                                                          prestazione del servizio di
                                                                                                          collocamento e derivanti dai risultati
                                                                                                          della gestione del portafoglio di
                                                                                                          proprietà.

                                                                                                          La Banca al momento non svolge
                                                                                                          attività ricadente in tale fattispecie.
                                                                                                          Qualora si svolgesse tale operatività
                                                                                                          si specifica che ad essa verrebbero
                                                                                                          applicate le stesse regole di presidio
                                                                                                          e di governo esposte al punto ID 8.

                                                                                   8
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