PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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COMUNE DI SAN LUPO Provincia di Benevento Via Fontanelle, 2 - 82034 - Tel. 0824/811002 Fax 0824/811089 E-mail: info@comune.sanlupo.bn.it PEC: info@pec.comune.sanlupo.bn.it PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021 Aggiornamento 2019 Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25 gennaio 2019 1
Art. 1 Il Piano 1.Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che incorpora in un’apposita sezione anche le disposizioni organizzative relative alla trasparenza, per effetto della modifica legislativa introdotta dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, (di seguito P.T.P.C.) è attuativo delle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, in considerazione altresì delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), approvato da ultimo con la deliberazione dell’ANAC numero 831 del 3 agosto 2016, il quale, come sancito dall’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, costituisce “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. 2. Il presente aggiornamento al Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione, nominato con Decreto del Sindaco ed individuato nella persona del Segretario Comunale, sulla base delle elaborazioni dei precedenti piani, nell’ottica di adeguarlo il più possibile alla realtà dell’ente locale, caratterizzata da diverse carenze organizzative, strutturali e finanziarie. Art. 2 Oggetto del Piano: modalità di predisposizione ed iter di approvazione 1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nel Comune di San Lupo contiene l’insieme delle disposizioni di dettaglio, emanate al livello locale, e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di San Lupo (BN). 2. In ordine all’iter seguito per addivenire al presente aggiornamento, con nota prot. n. 2858 del 02.11.2018, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in virtù del disposto dell’art. 1, comma 6, della L. 190/2012, richiedeva alla Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale di Governo, il supporto tecnico ed informativo, anche ai fini dell’analisi del contesto esterno del Comune di San Lupo. Tuttavia, alla data di approvazione del presente documento non risulta essere pervenuta alcuna risposta dalla Prefettura interpellata. 2
Inoltre, con avviso pubblico, prot. n. 3172 del 07.12.2018, pubblicato all’Albo Pretorio e sulla Home page del portale istituzionale dell’Ente, archiviato poi nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, è stata avviata una consultazione pubblica indirizzata a tutti i soggetti interni ed esterni all’Ente, portatori di interessi e cittadini, allo scopo di raccogliere correttivi, idee e suggerimenti per elaborare una strategia efficace di prevenzione del fenomeno corruttivo. Anche per questa annualità, non risulta essere pervenuto alcun riscontro. 3. Nello svolgimento dell’attività di impulso e coordinamento richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i Responsabili di Settore, in qualità di referenti, a seguito di opportuni colloqui e riflessioni, hanno attestato la sostenibilità delle misure di prevenzione previste nell’aggiornamento 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 4. Va infine evidenziato come, con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, introducendo talune semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tra queste, si segnala la possibilità di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato nel 2018, qualora non si siano verificati fatti corruttivi e non siano intervenute rilevanti modifiche organizzative. Pertanto, in ossequio a tali ultime agevolazioni previste, nonché in considerazione del fatto che nessun apporto dall’esterno, benché richiesto, risulta essere pervenuto, come in precedenza illustrato, per il 2019, seppure con talune integrazioni e modifiche, si conferma l’impianto del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Art. 3 Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione 1. Il piano della prevenzione della corruzione si prefigge i seguenti obiettivi: Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; Aumentare la capacità di prevenire casi di corruzione; Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”. 2. Il piano della prevenzione della corruzione inoltre: 3
evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, introducendo se necessario misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge; non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo; prevede la formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 3. Il legislatore, attraverso il D. Lgs. 97/2016, ha stabilito che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità non costituisce più un documento programmatico separato, ma si presenti quale apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nell’ottica promuovere più efficacemente il coordinamento tra i due sistemi, in considerazione del fatto che la trasparenza costituisca la primaria misura per combattere la corruzione. Art.4 Funzioni e poteri dell’Autorità Locale Anticorruzione 1.L’Autorità Locale Anticorruzione è individuata nel Segretario Comunale, il quale provvede: a) alla predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione; b) alla verifica dell’attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità nel tempo, nonché alla proposizione di modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività del Comune di San Lupo; c) all’individuazione del Personale da inserire nei programmi di formazione. d) alla pubblicazione, nel sito web dell’Amministrazione, una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. 2. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento. 3. Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità. 4
Art. 5 Referenti e collaboratori 1. I Responsabili di Servizio sono confermati con il presente atto quali referenti, con il compito di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Amministrazione e di costante monitoraggio sull’attività svolta dagli uffici. I suddetti Responsabili hanno inoltre il preminente compito di partecipare al processo di gestione del rischio, provvedendo alla mappatura dei processi ed al monitoraggio delle attività degli uffici alla cui direzione sono preposti ai fini dell’attuazione del presente Piano. All’interno del servizio, gli stessi possono individuare il personale del quale intendono avvalersi per essere coadiuvati nelle suddette funzioni; l’eventuale individuazione deve essere comunicata al RPC. 2. Inoltre particolare, i Referenti/Responsabili di Servizio provvedono a: - proporre l’adozione di misure idonee a prevenire contrastare i fenomeni corruttivi ed a vigilare sulla condotta del personale loro assegnato, adottando i conseguenti atti gestionali; - effettuare il monitoraggio delle attività di loro competenza, secondo le modalità descritte nel presente PTPC, disponendo, previo provvedimento motivato, la rotazione e la sostituzione del personale loro assegnato a seguito di avvio di procedimenti penali per eventi di natura corruttiva; - osservare e far osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, nonché le norme del Codice di Comportamento dell’Ente; - assicurare la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli atti e dei provvedimenti di competenza: nello specifico, i provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse, garantendo sempre il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; - inserire in ogni determinazione la seguente dicitura (o altra formula dal significato equivalente): «Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, 5
quindi, in posizione di conflitto di interessi», affermando, pertanto, espressamente la mancata ricorrenza di situazioni di conflitto di interessi; - monitorare il rispetto dei termini procedimentali e ad eliminare tempestivamente qualsivoglia anomalia, informando tempestivamente il RPC; - provvedere ad implemetare la mappatura dei processi secondo le modalità previste nel presente documento. 3. Le attività sopra indicate costituiscono per i Responsabili di Servizio obiettivi individuali, oggetto di valutazione della performance individuale ed organizzativa ed assegnati agli stessi già dalla data di approvazione del presente Piano. Art. 6 I dipendenti 1. Tutti i dipendenti: – concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012; – partecipano al processo di gestione del rischio, debitamente coinvolti dai rispettivi Responsabili da cui dipendono; – segnalano le situazioni di illecito al Responsabile Anticorruzione ai sensi dell’art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. 2. La violazione, da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare sanzionabile. Art. 7 Compiti del Nucleo di Valutazione 1. Coerentemente con quanto ribadito anche dall’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, il Nucleo di Valutazione, istituito in composizione monocratica, supporta ―attraverso la verifica delle disposizioni contenute nel presente piano ed attraverso attività aggiuntive che possono essere richieste dall’ente ― il RPC nella verifica della corretta applicazione del presente piano da parte dei Responsabili di Servizio, nonché verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei predetti Responsabili, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della 6
corruzione, nonché agli obblighi di trasparenza. Tale verifica comporta che nel piano della performance siano previsti degli obiettivi relativi all’attuazione delle azioni previste nel presente piano. Inoltre il Nucleo di Valutazione verificherà che i Responsabili di Servizio prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano. 2. Il Nucleo di Valutazione dà corso all’attestazione dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet. Art. 8 Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità 1. La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 2. Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi. 3. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni forma di mobbing. 4. La segnalazione va effettuata secondo le modalità ed attraverso la compilazione del modulo già presente nella sezione di “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti- Prevenzione della corruzione” di cui alla comunicazione indirizzata a tutti i dipendenti prot. n. 2907 del 27.12.2017. 5. Nel triennio 2019/2021 sarà valutata la possibilità di avvalersi di modalità telematiche per la gestione della segnalazione degli illeciti, compatibilmente con le capacità delle professionalità esistenti nell’Ente. Art. 9 Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale 1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 7
• non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; • non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; • non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne venga a conoscenza – al Responsabile della prevenzione della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I responsabili di servizio formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario comunale ed al Sindaco. 4. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’art. 53, comma 1 bis. 5. Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: • attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi; • attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; • attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati 8
con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si impartiscono le seguenti direttive: - nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; - nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; - sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; - si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 7. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ed in attuazione del principio di imparzialità che informa l’attività della Pubblica Amministrazione, è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. In ossequio a tali disposizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità individuate dal succitato decreto. Tale dichiarazione viene altresì rilasciata annualmente. 8. La dichiarazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) è pubblicata sul sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 9. Qualora dovessero emergere a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione: - si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 9
- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013; - provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 10. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. In caso di violazione delle previsioni in materia di incompatibilità si applica l’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013. 11. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012, nonché le disposizioni del vigente codice di comportamento dell’ente e del regolamento comunale degli uffici e servizi in merito al conferimento di incarichi. 12. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono informati dell’aggiornamento del PTPC, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, al fine della presa d’atto. 13. Al fine di assicurare la correttezza dell’azione amministrative e la continuità nell’erogazione dei servizi, si prevede che i Responsabili di Servizio provvedano ad una ricognizione di tutti gli affidamenti in essere e delle relative scadenze, provvedendo ad effettuare i necessari affidamenti, secondo i dettami di legge, in modo da assicurare la continuità dei servizi di propria competenza. Dell’assolvimento di tale compito, gli stessi informano il Nucleo di Valutazione al fine di consentire allo stesso di ricavare elementi di utili alla valutazione della performance ed all’eventuale erogazione della retribuzione di risultato. 14. Si stabilisce che i Responsabili di Servizio provvedano, laddove ci siano unità di personale disponibili, a nominare per iscritto i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, se diversi da colui il quale è competente all’adozione del provvedimento finale. Il nome del responsabile del procedimento deve risultare su ogni atto da questi istruito e/o predisposto. 15. In considerazione della limitata dotazione organica dell’Ente, l’applicazione concreta del criterio di rotazione risulta alquanto compromessa, in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili. La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di attivare ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) al sopravvenire di mutate esigenze 10
organizzative. 16. Tutte le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione ed integrazione del piano della performance, da coordinare e valorizzare con tutti gli strumenti di programmazione dell’Ente, coerentemente con quanto introdotto da ultimo dal D. Lgs. 97/2016 e dal PNA, anche nell’aggiornamento 2017. Le medesime misure, inoltre, integrano il sistema dei controlli interni. Art. 10 Formazione 1. Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale viene adottato annualmente uno specifico programma formativo. 2. Nel corso del triennio 2019/2021 l’ente continua a garantire a tutto il personale dipendente - con particolare attenzione per i soggetti che operano nelle aree a maggiore rischio di corruzione - adeguata formazione ed aggiornamento in ordine alle disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative, generali e specifiche dell’Ente, vigenti in materia di: prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy, codice di comportamento, inconferibilità ed incompatibilità agli incarichi, contratti pubblici, tempi procedimentali, responsabilità penale, civile amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici, e tutto quant’altro possa ritenersi direttamente o indirettamente connesso alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. 3. Come ripetutamente chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria espressamente previste da disposizioni normative – quale è, per l’appunto, quella in esame - non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010. 4. La partecipazione del personale selezionato alle attività di formazione rappresenta un’attività obbligatoria. Art. 11 Il processo di gestione del rischio Analisi del contesto interno ed esterno 11
1. Secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, il processo di gestione del rischio presuppone l’analisi del contesto, quale attività necessaria per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità ambientali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche. In ordine all’analisi del contesto esterno, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con nota prot. n. 2858 del 02.11.2018, aveva richiesto alla Prefettura di Benevento, Ufficio Territoriale di Governo, il supporto tecnico ed informativo anche ai fini dell’analisi del contesto esterno, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L. 190/2012. Tuttavia, nessun riscontro è risultato essere pervenuto. 2. Dal punto di vista del contesto interno, il Comune di San Lupo, con un popolazione di circa 800 abitanti dedita prevalentemente all’agricoltura, è un piccolo ente che attualmente conta 7 dipendenti, scarsamente dotato e strutturato, che incontra non poche difficoltà per far fronte, con le scarse esigue risorse di cui attualmente dispone, alla normale attività amministrativa, che in un comune dovrebbe essere innanzitutto orientata ad erogare servizi al cittadino. Art. 12 Individuazione delle attività a rischio 1. Alla luce del disposto di cui all’art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012 e in base alle linee di indirizzo dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione A.NA.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, operando un necessario adattamento all’ente locale, si indicano nella seguente tabella le attività a più elevato rischio di corruzione. In particolare, per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti macro AREE: attività oggetto di Autorizzazioni, permessi, concessioni, ecc. … ampliativi della sfera dei terzi con effetto autorizzazione o economico indiretto concessione comprende tutti i processi che riguardano tutti i “contratti” relativi all’affidamento di lavori, contratti pubblici servizi e forniture in cui contraente è il Comune di San Lupo provvedimento Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ampliativo con finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti effetto economico pubblici e privati diretto acquisizione e progressione del Con esclusione dei processi che riguardano l’affidamento di incarichi personale 12
gestione Contiene tutti i processi che attengono all’acquisizione di risorse, in relazione alla tipologia dell’entrata dell’entrata (tributi, proventi, canoni, condoni…) gestione Vi rientrano tutti gli atti dispositivi della spesa della spesa gestione del Comprende le attività relative alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio, sia in uso, patrimonio sia affidato a terzi e di ogni bene che l’ente possiede “a qualsiasi titolo” (locazione passiva) controlli, verifiche, È l’ambito in cui si richiede la “pianificazione” delle azioni di controllo o verifica (ad ispezioni e esempio, abusivismo edilizio - SCIA) sanzioni incarichi e nomine Evitare favoritismi e clientelismi affari legali e Riguarda le modalità di gestione del contenzioso, affidamento degli incarichi e liquidazione o contenzioso per es. risarcimento del danno affidamenti nel L’area viene individuata a seguito delle attenzioni a essa attribuite dall’ANAC, come si “terzo settore” evince dalla linee guida che sono state emanate Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla attività di circolazione e la sosta, procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali competenza della accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale, attività di accertamento e Polizia Municipale informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune, ecc… pianificazione Vi rientrano tutti gli interventi, sia di autorizzazione, sia di controllo, che riguardano urbanistica e l’utilizzo del territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Particolare attenzione è governo del stata riservata su tale area dal PNA 2016 al quale in prima applicazione si rinvia. territorio Contiene i processi che riguardano l’affidamento di lavori di manutenzione e sistemazione di manutenzioni beni patrimoniali, in relazione sia ad interventi ordinari che straordinari attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà sportello attività produttive rilascio autorizzazioni allo svolgimento di Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà attività di vendita su aree pubbliche autorizzazione allo svolgimento di Evitare favoritismi e clientelismi attività da parte dei dipendenti gestione rifiuti Riguarda le attività afferenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 13
Art. 13 Analisi, valutazione e classificazione del rischio 13.1 – La mappatura dei processi 1. L’analisi del contesto interno si completa con la rilevazione e la mappatura dei processi organizzativi, quale modo scientifico di catalogare e individuare tutte le attività dell’ente per fini diversi e nella loro complessità. Come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi costituisce il requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. 2. In attuazione di quanto stabilito nell’aggiornamento 2017 del presente PTPC – che prevedeva per gli anni 2017/2018 una mappatura di tutti i processi - il Comune di San Lupo ha provveduto a stilare una prima mappatura dei processi, riguardante soprattutto le procedure amministrative maggiormente utilizzate dall’Ente, tenuto conto delle sue piccole dimensioni, della scarsità di risorse umane che, tra l’altro, provvedono tra mille difficoltà alle necessità prioritarie operative e organizzative. Le risultanze sono contenute nell’allegato A dell’aggiornameto 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente alle misure di prevenzione da applicare. 3. L’Amministrazione comunale intende, in ogni caso, continuare ad implementare ulteriormente la mappatura dei processi, continuando ad assegnare tale obiettivo ai Responsabili di P.O. per il triennio 2019/2021, prevedendo anche l’utilizzazione di diversi elementi per l’individuazione e la classificazione del rischio delle attività, fra cui l’an, il quomodo, il quantum. 4. Si ribadisce come il processo di gestione del rischio rappresenti un’attività di spettanza dei Responsabili di servizio, ai quali competono, pertanto, compiti diretti e attivi nell’attività di prevenzione della corruzione, a supporto del RPC. 5. Con riferimento alle aree di rischio individuate nel precedente articolo, la valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. 6. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. Tali attività risultano documentate nella compilazione della sottostante scheda, che i Responsabili di servizio devono redigere in relazione ad ogni processo mappato. SERVIZIO ____________________________ PROCESSO___________________________ 14
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? A) No, è del tutto vincolato = 1 B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E) E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1 B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? A) No = 1 15
B) Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? A) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 B) Si, è molto efficace = 2 C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 D) Si, ma in minima parte = 4 E) No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Quindi il valore stimato della probabilità = 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) A) fino a circa il 20% = 1 B) fino a circa il 40% = 2 C) fino a circa il 60% = 3 D) fino a circa lo 80% = 4 E) fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? A) No = 1 B) Si = 5 punteggio assegnato 16
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? A) No = 0 B) Non ne abbiamo memoria = 1 C) Si, sulla stampa locale = 2 D) Si, sulla stampa nazionale = 3 E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A) a livello di addetto = 1 B) a livello di collaboratore o funzionario = 3 C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore Quindi il valore stimato dell’impatto = 3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 13.2 L'identificazione del rischio 1. Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 2. I rischi sono identificati: - attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 17
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione; - applicando i seguenti criteri: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine. 13.3 - L'analisi del rischio 1.In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 13.2.1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 1. Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: - discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); - rilevanza esterna: nessun valore 1; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; - complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); - valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5); - frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); - controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. 2. Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 13.3.1. Stima del valore dell’impatto 1. L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine. 18
- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). - Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1. - Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. - Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima dell’impatto”. 2. L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 13.4. -La ponderazione del rischio 1. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”. 2. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. 13.5 - Il trattamento 1. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività sulla base dei summenzionati criteri, il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, consistente nel procedimento “per modificare il rischio”, ossia nell’individuazione delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 2. Sulla base dei risultati dell’attività condotta secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti, il RPC indicherà ai Responsabili di Servizio le misure da adottare, tra quelle riportare nella sottostante tabella. 19
attengono all’attività di verifica riguardo il rispetto di determinate misure di controllo prescrizioni normative o procedurali riguardano il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza misure di trasparenza amministrativa sono le misure che prevedono l’adozione di specifici atti normativi, per es. misure di tipo normativo regolamenti sono gli interventi che attengono alle procedure o all’assegnazione di misure di organizzazione compiti o alla rotazione si realizzano mediante la prescrizione di specifiche attività con cadenze e misure di pianificazione modalità predefinite verifica conflitto di è l’insieme delle attività specificamente finalizzate al monitoraggio dei interessi rapporti tra i dipendenti e i destinatari dell’azione amministrativa misure di formazione o comprendono le attività formative o di aggiornamento del personale aggiornamento azioni finalizzate alla estensione della partecipazione e alla condivisione, misure di coinvolgimento laddove possibile, delle scelte da adottare 3. Si individuano inoltre quali misure ulteriori o trasversali: a) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; b) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; c) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Art. 14 Patti di integrità e protocolli di legalità 1. Il PNA evidenzia come i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentino “un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si 20
tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”. La forte procedimentalizzazione dei sistemi di scelta del contraente e l’assunzione del principio, ormai sancito dal legislatore della tassatività delle cause di esclusione dai procedimenti di gara (art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016) non impediscono l’adozione di tali ulteriori strumenti di tutela per le stazioni appaltanti. Ciò in quanto esse hanno ricevuto la copertura normativa dall’articolo 1, comma 17, della legge 190: “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 2. Il Comune di San Lupo non ha finora adottato protocolli di legalità; tuttavia, si valuterà per il triennio 2019-2021 di proporne l’adozione tenendo conto dell’impatto che gli stessi potranno avere anche in termini di appesantimento delle procedure di affidamento e di conseguente scoraggiamento degli operatori privati a prendere parte ai procedimenti di scelta del contraente. 3. Qualora verranno adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto. Art. 15 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: il c.d. divieto di pantouflage 1. L’art. 53, comma ter, del D.lgs. 165/2001, prevede che: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 2. Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi i Responsabili di servizio devono prevedere l’obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte 21
interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti di cui al comma 1). Art. 16 Sanzioni e responsabilità 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall’art. 1 commi 12, 13, 14, legge 190/2012. 2. Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti. 3. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001. Art. 17 Disposizioni finali 1. Sulla base delle prescrizioni che precedono, il RPC potrà provvedere con opportune circolari e direttive rivolte ai Responsabili di Servizio a pianificare le attività inserite nel presente piano che sarà suscettibile di aggiornamento dinamico. 2. Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’esecutività del relativo provvedimento di approvazione. 22
SEZIONE SECONDA – TRASPARENZA Art. 1 Introduzione 1. Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Successivamente, il “Freedom of Information Act” del 2016, di cui al d.lgs. numero 97/2016 ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”, recante adesso il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 2. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino). 3. La massima estensione dell’accesso civico da parte dei cittadini costituisce l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, da assicurarsi seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: 1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013; 2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 4. In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. 5. L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) stabilisce che: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”. Nel PNA 2016, l’Autorità 23
ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. 6. In conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza diventa parte integrante del PTPC quale “apposita sezione”, contenente le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati secondo le modalità di seguito indicate. Art. 2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 1. I Responsabili di Servizio, ciascuno per la propria competenza, devono attuare ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le eventuali fasi di aggiornamento che verranno decise dal RPC. In particolare, gli stessi sono responsabili del dato e dell’individuazione dei contenuti della pubblicazione di competenza e dell’attuazione delle relative previsioni ed assicurano il continuo flusso dei dati sul sito. 2. Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da pubblicare “Amministrazione Trasparente”. Pertanto, gli uffici depositari degli atti e dei documenti da pubblicare provvederanno direttamente alla pubblicazione degli stessi nelle apposite sezioni del link “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto previsto dalla tabella, indicata come Allegato B dell’aggiornamento 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con determinazione del Sindaco n. 4 del 31.01.2018, e rinvenibile altresì in “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”. 3. I soggetti responsabili avranno cura di pubblicare dati e documenti conformemente all’articolo 4) del D. Lgs. n. 97/2016 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 5 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. 4. Si segnala, inoltre, che il Sindaco con proprio decreto del 30.12.2013 ha nominato quale responsabile RASA - Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato 24
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) – il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Antonio Lupo Vaccarella. Si individua inoltre nel predetto RASA pro tempore il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012. 5. La verifica dell’attuazione degli adempimenti, previsti dal D. Lgs. 97/2016, spetta al Nucleo di Valutazione al quale le norme vigenti assegnano il compito di verificare la pubblicazione, l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato da pubblicare. 6. Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l’Amministrazione comunale si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità. 7. Inoltre, poiché la pubblicità totale dei dati, relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare il controllo diffuso e lo stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell’attività amministrativa nel suo complesso, gli adempimenti della trasparenza costituiranno parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa da implementare nell’arco del triennio di riferimento. 8. I contenuti del PTPC dovranno essere inseriti tra gli obiettivi strategici da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa. 9. Il RPC e il Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di propria competenza, sono gli organismi preposti alla verifica della realizzazione di citati obiettivi strategici nonché dovranno dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione. Art. 3 Il coinvolgimento degli stakeholders 1. Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, l e s c u o l e , le associazioni, le organizzazioni sindacali, le imprese. 25
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