PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Pagina creata da Luigi Mazzoni
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI SAN LUPO
                      Provincia di Benevento

   Via Fontanelle, 2 - 82034 -   Tel. 0824/811002     Fax 0824/811089

E-mail: info@comune.sanlupo.bn.it       PEC: info@pec.comune.sanlupo.bn.it

       PIANO TRIENNALE DI
       PREVENZIONE DELLA
          CORRUZIONE
            2019/2021
                        Aggiornamento 2019

  Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25 gennaio 2019

                                    1
Art. 1
                                                Il Piano
1.Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che incorpora
in un’apposita sezione anche le disposizioni organizzative relative alla trasparenza, per effetto
della modifica legislativa introdotta dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, (di seguito P.T.P.C.) è
attuativo delle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, in considerazione altresì delle
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), approvato da
ultimo con la deliberazione dell’ANAC numero 831 del 3 agosto 2016, il quale, come sancito
dall’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, costituisce “un atto di
indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione
della corruzione.
2. Il presente aggiornamento al Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della
corruzione, nominato con Decreto del Sindaco ed individuato nella persona del Segretario
Comunale, sulla base delle elaborazioni dei precedenti piani, nell’ottica di adeguarlo il più
possibile alla realtà dell’ente locale, caratterizzata da diverse carenze organizzative, strutturali
e finanziarie.

                                                 Art. 2
                 Oggetto del Piano: modalità di predisposizione ed iter di approvazione

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nel Comune di San Lupo contiene
l’insieme delle disposizioni di dettaglio, emanate al livello locale, e previste dalla vigente
normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità delle azioni
amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell’ambito delle
attività istituzionali del Comune di San Lupo (BN).
2. In ordine all’iter seguito per addivenire al presente aggiornamento, con nota prot. n. 2858 del
02.11.2018, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in virtù del disposto dell’art. 1,
comma 6, della L. 190/2012, richiedeva alla Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale di
Governo, il supporto tecnico ed informativo, anche ai fini dell’analisi del contesto esterno del
Comune di San Lupo. Tuttavia, alla data di approvazione del presente documento non risulta
essere pervenuta alcuna risposta dalla Prefettura interpellata.

                                                   2
Inoltre, con avviso pubblico, prot. n. 3172 del 07.12.2018, pubblicato all’Albo Pretorio e sulla
Home page del portale istituzionale dell’Ente, archiviato poi nella sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, è
stata avviata una consultazione pubblica indirizzata a tutti i soggetti interni ed esterni all’Ente,
portatori di interessi e cittadini, allo scopo di raccogliere correttivi, idee e suggerimenti per
elaborare una strategia efficace di prevenzione del fenomeno corruttivo. Anche per questa
annualità, non risulta essere pervenuto alcun riscontro.
3. Nello svolgimento dell’attività di impulso e coordinamento richiesta al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, i Responsabili di Settore, in qualità di referenti, a seguito di
opportuni colloqui e riflessioni, hanno attestato la sostenibilità delle misure di prevenzione
previste nell’aggiornamento 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
4. Va infine evidenziato come, con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, il Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione, introducendo talune semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti. Tra queste, si segnala la possibilità di confermare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato nel 2018, qualora non si siano verificati fatti corruttivi e
non siano intervenute rilevanti modifiche organizzative. Pertanto, in ossequio a tali ultime
agevolazioni previste, nonché in considerazione del fatto che nessun apporto dall’esterno,
benché richiesto, risulta essere pervenuto, come in precedenza illustrato, per il 2019, seppure
con talune integrazioni e modifiche, si conferma l’impianto del precedente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.

                                                Art. 3
                         Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione
1. Il piano della prevenzione della corruzione si prefigge i seguenti obiettivi:

    Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
    Aumentare la capacità di prevenire casi di corruzione;
    Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di
       corruzione;
    Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una
       più ampia gestione del “rischio istituzionale”.
2. Il piano della prevenzione della corruzione inoltre:

                                                  3
   evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
              corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il
              medesimo rischio, introducendo se necessario misure ulteriori rispetto a quelle
              previste dalla legge;
             non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di
              attuazione e di controllo;
             prevede la formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori
              particolarmente esposti alla corruzione.

3. Il legislatore, attraverso il D. Lgs. 97/2016, ha stabilito che il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità non costituisce più un documento programmatico separato, ma si
presenti quale apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione,
nell’ottica promuovere più efficacemente il coordinamento tra i due sistemi, in considerazione
del fatto che la trasparenza costituisca la primaria misura per combattere la corruzione.

                                                 Art.4
                         Funzioni e poteri dell’Autorità Locale Anticorruzione
1.L’Autorità Locale Anticorruzione è individuata nel Segretario Comunale, il quale provvede:

a) alla predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

b) alla verifica dell’attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità nel tempo,
   nonché alla proposizione di modifica dello stesso qualora siano accertate significative
   violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o
   nell’attività del Comune di San Lupo;

c) all’individuazione del Personale da inserire nei programmi di formazione.

d) alla pubblicazione, nel sito web dell’Amministrazione, una relazione annuale recante i
   risultati dell’attività svolta.
2. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario
in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le
ragione giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
3. Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo
potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

                                                   4
Art. 5

                                     Referenti e collaboratori
1. I Responsabili di Servizio sono confermati con il presente atto quali referenti, con il compito
di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività
dell’Amministrazione e di costante monitoraggio sull’attività svolta dagli uffici. I suddetti
Responsabili hanno inoltre il preminente compito di partecipare al processo di gestione del
rischio, provvedendo alla mappatura dei processi ed al monitoraggio delle attività degli uffici
alla cui direzione sono preposti ai fini dell’attuazione del presente Piano. All’interno del
servizio, gli stessi possono individuare il personale del quale intendono avvalersi per essere
coadiuvati nelle suddette funzioni; l’eventuale individuazione deve essere comunicata al RPC.
2. Inoltre particolare, i Referenti/Responsabili di Servizio provvedono a:

   -   proporre l’adozione di misure idonee a prevenire contrastare i fenomeni corruttivi ed a
       vigilare sulla condotta del personale loro assegnato, adottando i conseguenti atti
       gestionali;
   -   effettuare il monitoraggio delle attività di loro competenza, secondo le modalità
       descritte nel presente PTPC, disponendo, previo provvedimento motivato, la rotazione
       e la sostituzione del personale loro assegnato a seguito di avvio di procedimenti penali
       per eventi di natura corruttiva;
   -   osservare e far osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 14,
       della legge n. 190 del 2012, nonché le norme del Codice di Comportamento dell’Ente;
   -   assicurare la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli atti e dei
       provvedimenti di competenza: nello specifico, i provvedimenti conclusivi devono
       sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve
       indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
       decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, alla fine di
       un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse, garantendo
       sempre il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione;
   -   inserire in ogni determinazione la seguente dicitura (o altra formula dal significato
       equivalente): «Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto
       Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,

                                                 5
quindi, in posizione di conflitto di interessi», affermando, pertanto, espressamente la
       mancata ricorrenza di situazioni di conflitto di interessi;
   -   monitorare il rispetto dei termini procedimentali e ad eliminare tempestivamente
       qualsivoglia anomalia, informando tempestivamente il RPC;
   -   provvedere ad implemetare la mappatura dei processi secondo le modalità previste nel
       presente documento.
3. Le attività sopra indicate costituiscono per i Responsabili di Servizio obiettivi individuali,
oggetto di valutazione della performance individuale ed organizzativa ed assegnati agli stessi
già dalla data di approvazione del presente Piano.

                                               Art. 6
                                            I dipendenti
1. Tutti i dipendenti:

   – concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del
       2012;

   – partecipano al processo di gestione del rischio, debitamente coinvolti dai rispettivi
       Responsabili da cui dipendono;

   – segnalano le situazioni di illecito al Responsabile Anticorruzione ai sensi dell’art. 54bis
       del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

2. La violazione, da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione
previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare sanzionabile.

                                               Art. 7
                                Compiti del Nucleo di Valutazione

 1. Coerentemente con quanto ribadito anche dall’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
 Anticorruzione, di cui alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, il Nucleo di Valutazione,
 istituito in composizione monocratica, supporta ―attraverso la verifica delle disposizioni
 contenute nel presente piano ed attraverso attività aggiuntive che possono essere richieste
 dall’ente ― il RPC nella verifica della corretta applicazione del presente piano da parte dei
 Responsabili di Servizio, nonché verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei
 predetti Responsabili, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e
 proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della

                                                  6
corruzione, nonché agli obblighi di trasparenza. Tale verifica comporta che nel piano della
 performance siano previsti degli obiettivi relativi all’attuazione delle azioni previste nel
 presente piano. Inoltre il Nucleo di Valutazione verificherà che i Responsabili di Servizio
 prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri collaboratori, anche il perseguimento delle
 attività e azioni previste nel presente piano.

 2. Il Nucleo di Valutazione dà corso all’attestazione dei vincoli di trasparenza ai fini della
 pubblicazione sul sito internet.

                                                  Art. 8
                         Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità

1. La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa
nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.
2. Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si
deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce
presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi.
3. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad
ogni forma di mobbing.
4. La segnalazione va effettuata secondo le modalità ed attraverso la compilazione del modulo
già presente nella sezione di “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-
Prevenzione della corruzione” di cui alla comunicazione indirizzata a tutti i dipendenti prot. n.
2907 del 27.12.2017.
5. Nel triennio 2019/2021 sarà valutata la possibilità di avvalersi di modalità telematiche per la
gestione della segnalazione degli illeciti, compatibilmente con le capacità delle professionalità
esistenti nell’Ente.

                                                  Art. 9
                       Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

   1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46,
       della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
       giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

                                                    7
•        non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
           l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
       •        non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti
           alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
           nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
           finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
       •        non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
           l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
           sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di
           vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a
   comunicare – non appena ne venga a conoscenza – al Responsabile della prevenzione
   della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a
   procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
   codice penale.
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L.
   190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
   i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
   devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
   anche potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I responsabili di servizio
   formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario comunale ed al
   Sindaco.
4. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità
   dei dipendenti pubblici, e in particolare l’art. 53, comma 1 bis.
5. Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti
   comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:
       •        attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel
           biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto
           dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
       •        attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha
           in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
       •        attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati

                                                  8
con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di
              partenariato.
     6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si
         impartiscono le seguenti direttive:
     -   nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di
         prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre
         anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di
         provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
     -   nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
         negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
         subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
         che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
         amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
     -   sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i
         quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
     -   si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
         dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16
         ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
7.       Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ed in attuazione
del principio di imparzialità che informa l’attività della Pubblica Amministrazione, è stato
emanato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”. In ossequio a tali disposizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato
rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità
individuate dal succitato decreto. Tale dichiarazione viene altresì rilasciata annualmente.
8.       La dichiarazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) è pubblicata sul sito internet, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
9.       Qualora dovessero emergere a carico del personale interessato dei precedenti penali
per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione:
     -   si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

                                                    9
-   applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
   -   provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro
       soggetto.
10. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. In caso di
violazione delle previsioni in materia di incompatibilità si applica l’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013.
11. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo
professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012, nonché le
disposizioni del vigente codice di comportamento dell’ente e del regolamento comunale degli
uffici e servizi in merito al conferimento di incarichi.
12. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza
annuale, sono informati dell’aggiornamento del PTPC, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente,
al fine della presa d’atto.
13. Al fine di assicurare la correttezza dell’azione amministrative e la continuità nell’erogazione
dei servizi, si prevede che i Responsabili di Servizio provvedano ad una ricognizione di tutti gli
affidamenti in essere e delle relative scadenze, provvedendo ad effettuare i necessari
affidamenti, secondo i dettami di legge, in modo da assicurare la continuità dei servizi di
propria competenza. Dell’assolvimento di tale compito, gli stessi informano il Nucleo di
Valutazione al fine di consentire allo stesso di ricavare elementi di utili alla valutazione della
performance ed all’eventuale erogazione della retribuzione di risultato.
14. Si stabilisce che i Responsabili di Servizio provvedano, laddove ci siano unità di personale
disponibili, a nominare per iscritto i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, se
diversi da colui il quale è competente all’adozione del provvedimento finale. Il nome del
responsabile del procedimento deve risultare su ogni atto da questi istruito e/o predisposto.
15. In considerazione della limitata dotazione organica dell’Ente, l’applicazione concreta del
criterio di rotazione risulta alquanto compromessa, in quanto non esistono figure professionali
perfettamente fungibili. La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede
quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1
comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione
dell'incarico dirigenziale”. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di attivare ogni iniziativa
utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) al sopravvenire di mutate esigenze

                                                   10
organizzative.
16. Tutte le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici,
anche ai fini della redazione ed integrazione del piano della performance, da coordinare e
valorizzare con tutti gli strumenti di programmazione dell’Ente, coerentemente con quanto
introdotto da ultimo dal D. Lgs. 97/2016 e dal PNA, anche nell’aggiornamento 2017. Le
medesime misure, inoltre, integrano il sistema dei controlli interni.

                                              Art. 10

                                           Formazione

1. Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale viene adottato
annualmente uno specifico programma formativo.

2. Nel corso del triennio 2019/2021 l’ente continua a garantire a tutto il personale dipendente -
con particolare attenzione per i soggetti che operano nelle aree a maggiore rischio di
corruzione - adeguata formazione ed aggiornamento in ordine alle disposizioni legislative,
regolamentari ed organizzative, generali e specifiche dell’Ente, vigenti in materia di:
prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy, codice di comportamento, inconferibilità ed
incompatibilità agli incarichi, contratti pubblici, tempi procedimentali, responsabilità penale,
civile amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici, e tutto quant’altro possa ritenersi
direttamente o indirettamente connesso alla prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione.
3. Come ripetutamente chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione
obbligatoria espressamente previste da disposizioni normative – quale è, per l’appunto, quella
in esame - non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma 13, del
D.L. 78/2010.
4. La partecipazione del personale selezionato alle attività di formazione rappresenta
un’attività obbligatoria.

                                              Art. 11
                                Il processo di gestione del rischio
                              Analisi del contesto interno ed esterno

                                                11
1. Secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, il processo di gestione del rischio presuppone
l’analisi del contesto, quale attività necessaria per comprendere come il rischio corruttivo possa
verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità ambientali, con riferimento a variabili
culturali, criminologiche, sociali ed economiche. In ordine all’analisi del contesto esterno, il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con nota prot. n. 2858 del 02.11.2018, aveva
richiesto alla Prefettura di Benevento, Ufficio Territoriale di Governo, il supporto tecnico ed
informativo anche ai fini dell’analisi del contesto esterno, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L.
190/2012. Tuttavia, nessun riscontro è risultato essere pervenuto.
2. Dal punto di vista del contesto interno, il Comune di San Lupo, con un popolazione di circa
800 abitanti dedita prevalentemente all’agricoltura, è un piccolo ente che attualmente conta 7
dipendenti, scarsamente dotato e strutturato, che incontra non poche difficoltà per far fronte,
con le scarse esigue risorse di cui attualmente dispone, alla normale attività amministrativa, che
in un comune dovrebbe essere innanzitutto orientata ad erogare servizi al cittadino.

                                                       Art. 12
                                   Individuazione delle attività a rischio

1. Alla luce del disposto di cui all’art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012 e in base alle linee di
indirizzo dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione A.NA.C. n. 12 del
28 ottobre 2015, operando un necessario adattamento all’ente locale, si indicano nella
seguente tabella le attività a più elevato rischio di corruzione. In particolare, per ogni
ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato
rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti
macro AREE:

attività oggetto di
                      Autorizzazioni, permessi, concessioni, ecc. … ampliativi della sfera dei terzi con          effetto
 autorizzazione o
                    economico indiretto
   concessione
                       comprende tutti i processi che riguardano tutti i “contratti” relativi all’affidamento di lavori,
 contratti pubblici
                      servizi e forniture in cui contraente è il Comune di San Lupo
  provvedimento
                        Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
  ampliativo con
                        finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
effetto economico
                        pubblici e privati
      diretto
  acquisizione e
 progressione del       Con esclusione dei processi che riguardano l’affidamento di incarichi
     personale

                                                         12
gestione            Contiene tutti i processi che attengono all’acquisizione di risorse, in relazione alla tipologia
    dell’entrata         dell’entrata (tributi, proventi, canoni, condoni…)

      gestione
                         Vi rientrano tutti gli atti dispositivi della spesa
     della spesa

    gestione del         Comprende le attività relative alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio, sia in uso,
    patrimonio           sia affidato a terzi e di ogni bene che l’ente possiede “a qualsiasi titolo” (locazione passiva)

controlli, verifiche,
                      È l’ambito in cui si richiede la “pianificazione” delle azioni di controllo o verifica (ad
   ispezioni e
                      esempio, abusivismo edilizio - SCIA)
     sanzioni
incarichi e nomine Evitare favoritismi e clientelismi

   affari legali e       Riguarda le modalità di gestione del contenzioso, affidamento degli incarichi e liquidazione o
   contenzioso           per es. risarcimento del danno

  affidamenti nel        L’area viene individuata a seguito delle attenzioni a essa attribuite dall’ANAC, come si
  “terzo settore”        evince dalla linee guida che sono state emanate
                   Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla
     attività di
                   circolazione e la sosta, procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali
competenza della
                   accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale, attività di accertamento e
Polizia Municipale
                   informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune, ecc…
  pianificazione
                   Vi rientrano tutti gli interventi, sia di autorizzazione, sia di controllo, che riguardano
   urbanistica e
                   l’utilizzo del territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Particolare attenzione è
   governo del
                   stata riservata su tale area dal PNA 2016 al quale in prima applicazione si rinvia.
     territorio
                         Contiene i processi che riguardano l’affidamento di lavori di manutenzione e sistemazione di
   manutenzioni
                         beni patrimoniali, in relazione sia ad interventi ordinari che straordinari
   attività edilizia
privata, cimiteriale,
condono edilizio e Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà
  sportello attività
     produttive
       rilascio
autorizzazioni allo
   svolgimento di     Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà
 attività di vendita
 su aree pubbliche
autorizzazione allo
   svolgimento di
                      Evitare favoritismi e clientelismi
attività da parte dei
     dipendenti

  gestione rifiuti       Riguarda le attività afferenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

                                                            13
Art. 13
                          Analisi, valutazione e classificazione del rischio
                                  13.1 – La mappatura dei processi
1. L’analisi del contesto interno si completa con la rilevazione e la mappatura dei processi
organizzativi, quale modo scientifico di catalogare e individuare tutte le attività dell’ente per
fini diversi e nella loro complessità. Come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere
strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi costituisce il requisito indispensabile
per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi
complessiva.
2. In attuazione di quanto stabilito nell’aggiornamento 2017 del presente PTPC – che prevedeva
per gli anni 2017/2018 una mappatura di tutti i processi - il Comune di San Lupo ha provveduto a
stilare una prima mappatura dei processi, riguardante soprattutto le procedure amministrative
maggiormente utilizzate dall’Ente, tenuto conto delle sue piccole dimensioni, della scarsità di
risorse umane che, tra l’altro, provvedono tra mille difficoltà alle necessità prioritarie operative
e organizzative. Le risultanze sono contenute nell’allegato A dell’aggiornameto 2018 del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente alle misure di prevenzione da applicare.
3. L’Amministrazione comunale intende, in ogni caso, continuare ad implementare
ulteriormente la mappatura dei processi, continuando ad assegnare tale obiettivo ai
Responsabili di P.O. per il triennio 2019/2021, prevedendo anche l’utilizzazione di diversi
elementi per l’individuazione e la classificazione del rischio delle attività, fra cui l’an, il quomodo,
il quantum.
4. Si ribadisce come il processo di gestione del rischio rappresenti un’attività di spettanza dei
Responsabili di servizio, ai quali competono, pertanto, compiti diretti e attivi nell’attività di
prevenzione della corruzione, a supporto del RPC.
5. Con riferimento alle aree di rischio individuate nel precedente articolo, la valutazione del
rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.
6. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. Tali attività
risultano documentate nella compilazione della sottostante scheda, che i Responsabili di
servizio devono redigere in relazione ad ogni processo mappato.

                                  SERVIZIO ____________________________
                                  PROCESSO___________________________

                                                   14
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

A) No, è del tutto vincolato = 1

B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E) E' altamente discrezionale = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1

B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla
fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

A) No = 1

                                                                                       15
B) Si = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

B) Si, è molto efficace = 2

C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

D) Si, ma in minima parte = 4

E) No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Quindi il valore stimato della probabilità =

                                                                       2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza
della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della
stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

A) fino a circa il 20% = 1

B) fino a circa il 40% = 2

C) fino a circa il 60% = 3

D) fino a circa lo 80% = 4

E) fino a circa il 100% = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

A) No = 1

B) Si = 5

                                                                                                                                                  punteggio assegnato

                                                                                       16
Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

A) No = 0

B) Non ne abbiamo memoria = 1

C) Si, sulla stampa locale = 2

D) Si, sulla stampa nazionale = 3

E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

                                                                                                                                                      punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste
nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A) a livello di addetto = 1

B) a livello di collaboratore o funzionario = 3

C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5

                                                                                                                                                      punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Quindi il valore stimato dell’impatto =

                                                               3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

                                                              13.2 L'identificazione del rischio
1. Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività,
processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere
considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle
specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
2. I rischi sono identificati:
       -     attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le
             specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si
             colloca;

                                                                                        17
-   valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato
       l'amministrazione;
   -   applicando i seguenti criteri: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo,
       valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
       organizzativo, economico e di immagine.

                                       13.3 - L'analisi del rischio
1.In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio
moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

13.2.1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
1. Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
   -   discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
   -   rilevanza esterna: nessun valore 1; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
   -   complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta
       (da 1 a 5);
   -   valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità
       aumenta (valore da 1 a 5);
   -   frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso
       una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
   -   controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli
       vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre
       la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e
       il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.
   2. Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio per
   ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità”
   (max 5).

                                 13.3.1. Stima del valore dell’impatto
1. L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e
sull’immagine.

                                                   18
-   Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
        processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa,
        tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
    -   Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna
        della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti,
        punti 5. In caso contrario, punti 1.
    -   Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui
        media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la
        PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
    -   Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto
        esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.

2. L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore
dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

                                    13.4. -La ponderazione del rischio
1. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del
parametro numerico “livello di rischio”.
2. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di
processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di
rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

                                            13.5 - Il trattamento

1. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività sulla base dei
summenzionati criteri, il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”,
consistente nel procedimento “per modificare il rischio”, ossia nell’individuazione delle misure
per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 2. Sulla base dei risultati dell’attività
condotta secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti, il RPC indicherà ai Responsabili di
Servizio le misure da adottare, tra quelle riportare nella sottostante tabella.

                                                      19
attengono all’attività di verifica riguardo il rispetto di determinate
   misure di controllo
                              prescrizioni normative o procedurali
                              riguardano il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
  misure di trasparenza
                              amministrativa

                              sono le misure che prevedono l’adozione di specifici atti normativi, per es.
misure di tipo normativo
                              regolamenti

                              sono gli interventi che attengono alle procedure o all’assegnazione di
misure di organizzazione
                              compiti o alla rotazione
                              si realizzano mediante la prescrizione di specifiche attività con cadenze e
misure di pianificazione
                              modalità predefinite
   verifica conflitto di      è l’insieme delle attività specificamente finalizzate al monitoraggio dei
         interessi            rapporti tra i dipendenti e i destinatari dell’azione amministrativa
 misure di formazione o
                              comprendono le attività formative o di aggiornamento del personale
    aggiornamento

                              azioni finalizzate alla estensione della partecipazione e alla condivisione,
misure di coinvolgimento
                              laddove possibile, delle scelte da adottare

3. Si individuano inoltre quali misure ulteriori o trasversali:

   a) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione,
       la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non
       controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

   b) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e
       procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la
       diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

   c) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali
       omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

                                                Art. 14
                               Patti di integrità e protocolli di legalità
1. Il PNA evidenzia come i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentino “un sistema di
condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto
necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di
integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette
un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si

                                                   20
tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i
concorrenti”. La forte procedimentalizzazione dei sistemi di scelta del contraente e
l’assunzione del principio, ormai sancito dal legislatore della tassatività delle cause di esclusione
dai procedimenti di gara (art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016) non impediscono l’adozione di tali
ulteriori strumenti di tutela per le stazioni appaltanti. Ciò in quanto esse hanno ricevuto la
copertura normativa dall’articolo 1, comma 17, della legge 190: “le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara”.
2. Il Comune di San Lupo non ha finora adottato protocolli di legalità; tuttavia, si valuterà per il
triennio 2019-2021 di proporne l’adozione tenendo conto dell’impatto che gli stessi potranno
avere anche in termini di appesantimento delle procedure di affidamento e di conseguente
scoraggiamento degli operatori privati a prendere parte ai procedimenti di scelta del
contraente.
3. Qualora verranno adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato
rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

                                                Art. 15
                     Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro:
                                    il c.d. divieto di pantouflage
1. L’art. 53, comma ter, del D.lgs. 165/2001, prevede che: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
2. Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi i
Responsabili di servizio devono prevedere l’obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte

                                                  21
interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente
con i soggetti di cui al comma 1).

                                                Art. 16

                                      Sanzioni e responsabilità
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall’art. 1
commi 12, 13, 14, legge 190/2012.
2. Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni
contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di
valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Responsabili di
Servizio e dei dipendenti.
3. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art.
54 D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la
applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001.

                                                Art. 17
                                          Disposizioni finali
1. Sulla base delle prescrizioni che precedono, il RPC potrà provvedere con opportune circolari e
direttive rivolte ai Responsabili di Servizio a pianificare le attività inserite nel presente piano che
sarà suscettibile di aggiornamento dinamico.
2. Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’esecutività del relativo provvedimento di
approvazione.

                                                  22
SEZIONE SECONDA – TRASPARENZA

                                                  Art. 1
                                             Introduzione

1. Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35
e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”. Successivamente, il “Freedom of Information Act” del 2016, di cui al
d.lgs. numero 97/2016 ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi
totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”, recante adesso il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

2. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della
PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa
a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).

3. La massima estensione dell’accesso civico da parte dei cittadini costituisce l’oggetto del
decreto ed il suo fine principale, da assicurarsi seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:

   1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del
       decreto legislativo 33/2013;

   2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e
       l'attività delle pubbliche amministrazioni.

4. In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

5. L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) stabilisce che: “La trasparenza
è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura
di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”. Nel PNA 2016, l’Autorità

                                                   23
ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di
trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

6. In conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza diventa parte integrante del PTPC quale “apposita sezione”, contenente le
soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed
informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei dati secondo le modalità di seguito indicate.

                                                   Art. 2

                     Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

1. I Responsabili di Servizio, ciascuno per la propria competenza, devono attuare ogni misura
organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei
modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le eventuali fasi di aggiornamento che verranno
decise dal RPC. In particolare, gli stessi sono responsabili del dato e dell’individuazione dei
contenuti della pubblicazione di competenza e dell’attuazione delle relative previsioni ed
assicurano il continuo flusso dei dati sul sito.
2. Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la
gestione di tutti i dati e le informazioni da pubblicare “Amministrazione Trasparente”. Pertanto,
gli uffici depositari degli atti e dei documenti da pubblicare provvederanno direttamente alla
pubblicazione degli stessi nelle apposite sezioni del link “Amministrazione Trasparente”,
secondo quanto previsto dalla tabella, indicata come Allegato B dell’aggiornamento 2018 del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con determinazione del
Sindaco n. 4 del 31.01.2018, e rinvenibile altresì in “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione
“Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.
3. I soggetti responsabili avranno cura di pubblicare dati e documenti conformemente
all’articolo 4) del D. Lgs. n. 97/2016 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la
protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 5 maggio
2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.
4. Si segnala, inoltre, che il Sindaco con proprio decreto del 30.12.2013 ha nominato quale
responsabile RASA - Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato

                                                     24
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) – il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Antonio Lupo Vaccarella. Si individua inoltre nel
predetto RASA pro tempore il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati richiesti
ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.
5. La verifica dell’attuazione degli adempimenti, previsti dal D. Lgs. 97/2016, spetta al Nucleo di
Valutazione al quale le norme vigenti assegnano il compito di verificare la pubblicazione,
l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato da pubblicare.

6. Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, l’Amministrazione comunale si pone come obiettivo primario quello di
migliorare la qualità complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai
requisiti di accessibilità e usabilità.

7. Inoltre, poiché la pubblicità totale dei dati, relativi all’organizzazione, ai servizi, ai
procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di
esercitare il controllo diffuso e lo stimolo utile al perseguimento di un miglioramento
continuo dei servizi pubblici comunali e dell’attività amministrativa nel suo complesso, gli
adempimenti della trasparenza costituiranno parte integrante e sostanziale del ciclo della
performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste
dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa da implementare nell’arco del triennio di riferimento.

8. I contenuti del PTPC dovranno essere inseriti tra gli obiettivi strategici da assegnare ai
Responsabili di posizione organizzativa.

9. Il RPC e il Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di propria competenza, sono gli
organismi preposti alla verifica della realizzazione di citati obiettivi strategici nonché
dovranno dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito di ogni
iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

                                                  Art. 3
                                 Il coinvolgimento degli stakeholders
1. Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di
trasparenza, l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune,
l e s c u o l e , le associazioni, le organizzazioni sindacali, le imprese.

                                                    25
Puoi anche leggere