IIInnnfffooorrrtttuuunnniii - Istituto Scolastico - Polo Agro Industriale
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Piazza Garibaldi, 6 43013 Langhirano (PR) Tel. 0521 358671 Fax 0521 1852715 langhirano@assibrokerpr.it Capitolato D’Oneri Per La Copertura Del Rischio Infortuni Istituto Scolastico 2017 - 2018 Redatto da Assibroker Consulting srl Aprile 2017 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI ” redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
SOMMARIO GLOSSARIO Pag. 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 5 SOMME ASSICURATE (SEZIONE I) Pag. 7 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI (SEZIONE I) Pag. 8 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIA (SEZIONE I) Pag. 17 SOMME ASSICURATE (SEZIONE II) Pag. 18 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI (SEZIONE II) Pag. 19 ASSISTENZA(SEZIONE I , II ,) Pag. 25 NORME PER LA LIQUIDAZIONE SINISTRI Pag. 28 PATTUIZIONI CONTRATTUALI SEMPRE OPERANTI Pag. 29 ____________________________________________________________________________________________________________________ 2 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
GLOSSARIO Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato: Aeromobili : si intendono sia quelli ad ala fissa (monorotori e plurimotori) sia ad ala rotante Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione : il contratto di Assicurazione Beneficiario : soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’assicurato Broker: il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione. Convalescenza: il periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio a termini di polizza. Day Hospital: le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di Cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda di dimissione ospedaliera per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo che non richiedono la necessità di ricovero ma, per loro natura e complessità l’esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continua. Difetto fisico/malformazione: alterazione - imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto. Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci). Ebbrezza alcolica: la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro. Franchigia : la parte prestabilita di danno liquidabile a termine di polizza che l’assicurato tiene a suo carico Immobilizzazione: Mezzi di contenzione fissi, costituti da fasce gessate o altri apparecchi simili comunque immobilizzanti, anche esterni, applicati in Istituto di Cura o Ambulatorio, in modo permanente e rimovibili esclusivamente presso un Istituto di cura o Ambulatorio. Sono considerati ingessature i collari non rimovibili dall’Assicurato, e limitatamente alle lesioni radiologicamente accertate, comportanti fratture e/o lussazioni, i bendaggi con fasciature elastiche o similari. Inabilita’ temporanea : perdita temporanea,in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’assicurato ad attendere all’attività dichiarata in polizza Infortuni; Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni Corporali obiettivamente constatabili. Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. ____________________________________________________________________________________________________________________ 3 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
Intervento chirurgico: Atto medico, praticato in Istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. Invalidità permanente: la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato. Istituti di cura : gli ospedali, le cliniche , le case di cura e gli istituti universitari,pubblici o privati regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Istituto Scolastico pubblico: l’istituto scolastico amministrato dallo Stato. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP dal 01 gennaio 2013. Limite di indennizzo: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Polizza:: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione. Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale Ricovero: degenza in istituto di Cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno 5 ore continuative. Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Scoperto : la parte percentuale di danno liquidabile a termine di polizza che l’assicurato tiene a suo carico Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Società: L'Impresa Assicuratrice ____________________________________________________________________________________________________________________ 4 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.). ART. 2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 3 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l’Assicurato non hanno l’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1898 del Codice Civile. ART.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell’effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC. ART. 7 DURATA DELL’ASSICURAZIONE La presente assicurazione di durata non superiore ai tre anni scadrà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. ART. 8 PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO DI ASSICURAZIONE E’ facoltà da parte della Contraente recedere annualmente dal contratto tramite raccomandata A/R o FAX con preavviso di almeno 60 giorni comunque dalla relativa scadenza annuale. Alla fine della naturale scadenza non è prevista proroga tacita del contratto e pertanto il contratto si annullerà senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta dell’Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura ____________________________________________________________________________________________________________________ 5 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. ART. 10 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE – CLAUSOLE ACCORDI PARTICOLARI Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Il presente contratto regolamentato dalla Legge Italiana. ART. 11 FORO COMPETENTE Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato. ART. 12 ESONERO DENUNCIA GENERALITA’ ASSICURATI Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per computo del premio si farà riferimento ai registri del contraente stesso insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso. ART. 13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente,salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, cosi come disposto dall’Art. 1891 del C.C. ART. 14 RECESSO IN CASO DI SINISTRO La Società rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro. ____________________________________________________________________________________________________________________ 6 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
SOMME ASSICURATE SEZIONE I ( Alunni , Dirigente, Dsga e Revisore dei Conti ) RISCHIO SOMME ASSICURATE Morte € 300.000,00 Invalidità permanente € 200.000,00 Tabella di valutazione 50% uguale 100% Invalidità permanente grave € 300.000,00 Tabella di valutazione 75% Danni estetici € 25.000,00 Rimborso spese mediche - sanitarie € 50.000,00 Rimborso spese mediche - sanitarie per ricoveri superiori a € 100.000,00 45 giorni consecutivi (a seguito di infortunio) Diaria ricovero ospedaliero *** € 50,00 Diaria ricovero in Day Hospital *** € 50,00 Diaria gravi ricoveri *** € 100,00 Diaria Immobilizzazione *** € 40,00 Spese odontoiatriche ed ortodontiche € 2.500,00 Spese apparecchi acustici € 2.500,00 Danni ad occhiali - lenti € 300,00 Danni ad occhiali - montatura € 150,00 Danni a biciclette € 300,00 Danni a strumenti musicali € 500,00 Danni vestiario € 500,00 Effetti personali a scuola € 300,00 Diversamente abili € 3.000,00 Spese funerarie € 5.000,00 Spese per rimpatrio salma € 10.000,00 Spese di primo trasporto € 500,00 Spese trasporto casa-scuola € 2.000,00 Spese trasporto casa – luogo di cura € 500,00 Rientro sanitario (valido in Italia e all’estero) € 50.000,00 Rimborso spese per stages all’estero: - per malattia - per rientro anticipato causa malattia/infortunio € 50.000,00 - per rientro anticipato causa decesso di un familiare - viaggio di un familiare per assistenza Perdita anno scolastico € 15.000,00 Spese per lezioni di recupero € 1.000,00 Annullamento viaggi, gite, corsi. € 500,00 Borse di studio (per morte dei genitori) € 25.000,00 Smarrimento bagagli in viaggio € 2.200,00 Diaria ricovero da malattia *** € 25,00 Rimborso spese mediche a seguito di malattia € 20.000,00 Invalidità permanente da malattia € 100.000,00 Invalidità riconosciuta oltre il 74%-liquidazione 100% N.B.: - la copertura infortuni per gli Alunni può essere ridotta inizialmente al 95% degli iscritti Note: *** Al giorno ____________________________________________________________________________________________________________________ 7 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI SEZIONE I ART. 15 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La presente assicurazione è operante, senza limiti territoriali, per gli infortuni che l’Assicurato ( Alunni , Dirigente e Dsga ) facente parte della scuola subisca: durante tutte le attività deliberate dall’Istituzione Scolastica e quindi le attività curricolari, extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa ( inter / extra / pre e parascolastiche) organizzate dalla scuola e approvate dal Consiglio d’Istituto e/o autorizzate dal dirigente scolastico ,sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici, quali le seguenti : attività d’insegnamento, lezioni di educazione fisica, attività di nuoto, attività svolte nell’aula di scienze, in biblioteca, nei laboratori e nelle officine, attività svolte con esperti di vario tipo, gite didattiche, uscite didattiche e visite d’istruzione, passeggiate scolastiche; attività di prescuola, interscuola o post scuola. Il precedente elenco non è da intendersi esaustivo ma solo indicativo. La presente assicurazione è operante per gli infortuni che l’Assicurato (Revisore dei Conti) subisca limitatamente al tempo necessario per raggiungere la Sede dell’Istituto Scolastico, per il periodo di permanenza nella stessa e per il rientro nella Sede di Servizio. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: - l’asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere; - le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere; - l’annegamento; - l’assideramento o congelamento; - la folgorazione; - colpi di sole o di calore, colpi di freddo; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; - le ernie addominali da sforzo; gli strappi muscolari derivanti da sforzo - le ernie traumatiche - infortuni causati dalle forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine (con il limite catastrofale di cui al punto 16 del paragrafo “pattuizioni contrattuali”). Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni qui di seguito indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all’Assicurato: - infortuni occorsi agli alunni che usano mezzi propri per spostamenti di andata e ritorno per svolgere attività didattica fuori dalla Sede scolastica; - dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo; - durante la guida di autoveicoli o motocicli di qualsiasi cilindrata e velocipedi; - durante le scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al terzo, estesa ai gradi superiori purché accompagnati da guida patentata; - per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini; - in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l’esclusione della partecipazione volontaria dell’Assicurato, agli eventi; - azioni di dirottamento o di pirateria aerea; I massimali per le singole garanzie per la categoria assicurata vengono riportati nella scheda allegata alla presente polizza. ____________________________________________________________________________________________________________________ 8 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 16 ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi: - durante la guida e l’uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei; - in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell’Assicurato; - sotto l’influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente, fatto salvo se dietro prescrizione medica; - da stato di ubriachezza alla guida da veicoli o natanti a motore in genere; - in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. ART. 17 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’ La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. a) Morte L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se lo stesso si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma non entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente. Ai fini del presente contratto è considerata “morte” anche lo stato dichiarato di “coma irreversibile” e di coma continuativo per un periodo di almeno 120 giorni (con esclusione di coma farmaceutico) dovuti ad infortunio. b) Morte presunta La Società dichiara che se il corpo dell’Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione. Le lesioni corporali causate dall’esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza. c) Invalidità permanente Se, in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta una invalidità permanente e questa si verificherà – anche successivamente alla scadenza della polizza – ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell’infortunio per l’invalidità permanente, come segue: La valutazione del grado in Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella INAIL allegato n. 1 al D.P.R. del 30 Giugno 1965 n. 1124, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente, senza l’applicazione di franchigia. La Società prende atto che se l’Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa; nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come “destri” si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. ____________________________________________________________________________________________________________________ 9 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
Tabella indennizzi invalidità permanente Valori espressi in euro SE GRAVE OLTRE IL 75% 300.000,00 50 % = 100 % 200.000,00 49 % 59,500,00 48 % 58.000,00 47 % 56.500,00 46 % 55.000,00 45 % 53.500,00 44 % 52.000,00 43 % 50.500,00 42 % 49.000,00 41 % 47.500,00 40 % 46.000,00 Percentuale di Invalidità Permanente accertata e indennizzo spettante 39 % 44.500,00 38 % 43.000,00 37 % 41.500,00 36 % 40.000,00 35 % 38.500,00 34 % 37.000,00 33 % 35.500,00 32 % 34.000,00 31 % 32.500,00 30 % 31.000,00 29 % 29.500,00 28 % 28.000,00 27 % 26.500,00 26 % 25.000,00 25 % 23.500,00 24 % 22.000,00 23 % 20.500,00 22 % 19.000,00 21 % 17.500,00 20 % 16.000,00 19 % 14.500,00 18 % 13.000,00 17 % 11.500,00 16 % 10.000,00 15 % 8.500,00 14 % 7.900,00 13 % 7.200,00 12 % 6.500,00 11 % 6.000,00 10 % 5.500,00 9% 4.900,00 8% 4.200,00 7% 3.500,00 6% 2.900,00 5% 2.300,00 4% 1.700,00 3% 1.200,00 2% 800,00 1% 400,00 A richiesta dell’Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, anticipa 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di € 20.000,00. ____________________________________________________________________________________________________________________ 10 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 18 CONTAGIO HIV DA INFORTUNIO La copertura è valida anche nell’eventualità di contagio H.I.V. (sieropositività accertata successivamente al 60° giorno dall’inizio della frequenza scolastica), conseguente a fatto accidentale (infortunio) verificatosi durante le attività scolastiche, che determini postumi invalidanti da accertarsi entro due anni dall’evento. L’indennizzo correlato alla presente copertura sarà calcolato come da tabella descritta al punto precedente ART. 19 RECUPERO SPERATO – COMA CONTINUATIVO ( RECOVERY HOPE) Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’allievo assicurato entrasse in stato di coma (con l’esclusione di coma farmacologico) e lo stato di coma perdurasse per almeno 100 giorni, la Società pagherà agli aventi diritto, un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in polizza, pari al massimale e le modalità previste per il caso morte. La Società riconoscerà a favore e all’atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del beneficiario, il pagamento dell’indennizzo che sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente polizza. ART. 20 RISCHIO IN ITINERE – PEDIBUS – BICIBUS La garanzia è operante per tutti gli Assicurati durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate. La garanzia comprende inoltre il tragitto con qualsiasi mezzo di locomozione compresi i servizi “pedibus” e “bicibus” da casa all’Istituto Scolastico e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani sempre che l’infortunio avvenga esclusivamente nei limiti di tempo di 90 minuti prima e 90 minuti dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività. Agli effetti della presente garanzia la Società rimborserà il 75% dei capitali assicurati per ciascuna delle garanzie previste in polizza. ART. 21 DANNO ESTETICO Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza danni estetici permanenti che si manifestano entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo, la Società corrisponderà un indennizzo secondo la sotto indicata tabella. La valutazione tabellare del danno estetico verrà sommata alla eventuale percentuale di invalidità permanente, se esistente, derivante dalle altre conseguenze indennizzabili dell’infortunio. Tabella delle valutazioni del grado percentuale dei danni estetici permanenti: - gravissima deformazione del viso 40% - scotennamento completo 15% - perdita di tutto il naso 30% - perdita di un padiglione auricolare 11% - perdita del labbro 15% - perdita di un emilabbro 10% 25% - perdita di ambedue le labbra 10% - perdita di un occhio senza possibilità di protesi estetica 30% - perdita della mandibola - paralisi totale del nervo facciale: 12% a) monolaterale 25% b) bilaterale - esiti cicatriziali al volto 3% a) cicatrici lineari visibili a distanza di conversazione, per ogni 4 cm b) cicatrice a superficie estesa visibile a distanza di conversazione, per ogni 3 cmq 1% - esiti cicatriziali al collo, al tronco e agli arti: cicatrici a superficie estesa ipertrofiche, discromiche o detraenti visibili a distanza di conversazione fino a 20cmq da 0% a 5% da 20 cmq a 50 cmq da 5% a 10% oltre 50cmq da 10% a 15% - perdita completa di una mammella 15% - perdita completa di entrambe le mammelle 25% ____________________________________________________________________________________________________________________ 11 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
Le cicatrici multiple o le perdite di sostanza (parti molli e/o ossee) al volto sono valutabili al massimo con le stesse percentuali previste per la “gravissima deformazione al viso”. Nel caso di danni estetici permanenti multipli l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. In ogni caso la percentuale della invalidità permanente indennizzabile complessiva, ivi compresa quella derivante dalle altre conseguenze dell’infortunio, non potrà superare il valore massimo del 100% ART. 22 SPESE MEDICO - SANITARIE La Società rimborsa mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza fino alla concorrenza delle somme previste per . - visite mediche e specialistiche regolarmente prescritte - acquisto di medicinali regolarmente prescritti incluso rimborso ticket - intervento chirurgico anche ambulatoriale - le rette di degenza in ospedali e case di cura comprese le spese in Day Surgery - i diritti di sala operatoria; del materiale d’intervento (comprese le endoprotesi) - l’ applicazione di apparecchi gessati,bendaggi e docce di immobilizzazione - analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio compresa l’artoscopia diagnostica ed operativa - terapie fisiche e specialistiche regolarmente prescritte - apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle, carrozzelle, presidi ortopedici; - spese per protesi in genere , dentarie, oculari ed acustiche - le spese per il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’infortunio all’Istituto di Cura e, se necessario, per il rientro al domicilio o all’Istituto scolastico con qualsiasi mezzo Qualora l’Assicurato faccia ricorso a Strutture medico/ospedaliere private verrà applicato uno scoperto pari al 10% con un minimo non indennizzabile pari ad € 50,00. In caso di interventi chirurgici riguardanti lesioni al menisco, il rimborso non potrà essere superiore ad € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo . In caso di cure fisioterapiche e riabilitative il rimborso non potrà essere superiore ad € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. A cura ultimata, la Società effettua il rimborso delle garanzie sopra riportate su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute o fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell’assicurato la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato. Le spese sostenute all’estero nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi ART. 23 SPESE MEDICO - SANITARIE A SEGUITO DI RICOVERO SUPERIORE A 45 GIORNI CONSECUTIVI In caso di ricovero superiore a 45 giorni consecutivi, la Società garantisce un massimale per il rimborso spese medico – sanitarie pari ad € 100.000,00. ART. 24 DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO Se l’infortunio ha per conseguenza il ricovero in Istituto di cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 300 giorni su presentazione di cartella clinica. ART. 25 DIARIA DA RICOVERO IN DAY HOSPITAL Se l’infortunio ha per conseguenza il ricovero in regime di degenza diurna (Day Hospital) per almeno 5 ore continuative, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza. ____________________________________________________________________________________________________________________ 12 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 26 DIARIA DA GRAVE RICOVERO OSPEDALIERO Se a seguito di infortunio l’Assicurato venga ricoverato in un reparto di rianimazione o di cura intensiva, solo per il periodo di permanenza in detti reparti, la Compagnia corrisponderà l’indennità giornaliera prevista in polizza. ART. 27 DIARIA IMMOBILIZZAZIONE Qualora l’ infortunio abbia come conseguenza una immobilizzazione ed all’assicurato venga applicata una ingessatura, oppure fascia contenitiva, o altro mezzo di contenzione comunque immobilizzante, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell’assicurato, verrà riconosciuta la diaria giornaliera di € 40,00. La Società corrisponderà tale indennizzo – anche in assenza di ricovero – per ciascun giorno in cui l’assicurato avrebbe dovuto frequentare la scuola indipendentemente dalla reale presenza o meno nell’Istituto per una durata massima di trenta giorni dall’applicazione dell’apparecchio inamovibile. L’operatività della garanzia è subordinata alla presentazione della seguente documentazione : 1. Certificato medico che attesti l’applicazione della immobilizzazione presso Strutture Ospedaliere 2. Certificato di rimozione della immobilizzazione presso Strutture Ospedaliere Qualora sul referto dell’applicazione dell’Immobilizzazione ci fosse riportata la dicitura “Rimozione a domicilio” a parziale deroga di quanto sopra riportato la rimozione può essere effettuata da personale medico con certificazione. L’indennità verrà corrisposta all’assicurato anche qualora gli sia stata accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, alle costole, al viso, lussazione alla spalla, che per cura non necessiti dell’applicazione di una gessatura,di una fasciatura contenitiva o di un altro mezzo di contenzione immobilizzante. Sono considerati immobilizzatori anche i collari non rimovibili dall’Assicurato. La presente garanzia, qualora l’immobilizzazione venga applicato durante il ricovero, non è cumulabile con la indennità giornaliera da ricovero per i giorni di ricovero; pertanto in tal caso verrà liquidata unicamente l’indennità da ricovero e non anche quella da gesso. ART. 28 SPESE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE La Società fino alla concorrenza della somma massima assicurata rimborsa all’Assicurato, senza sottolimiti per dente, le spese relative per cure odontoiatriche ed ortodontiche rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovato da certificato medico. Si precisa che e spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non per le successive) indipendentemente da quando dovrà essere applicata. Nel caso in cui, ad espresso parere del medico, e per l’età giovanile dell’Assicurato non sia possibile l’applicazione della prima protesi entro tre anni dalla data dell’infortunio, l’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate , una sola volta,ora per allora, le spese riconosciute necessarie , sino ad un massimo del corrispondente costo previsto dalla tariffa nazionale dell’Ordine dei Medici e non superiore a € 2.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate, intervento di conservativa, non è considerata protesi e rientra pertanto a tutti gli effetti nelle spese odontoiatriche. La Società corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. ART. 29 SPESE APPARECCHI ACUSTICI La Società, fino alla concorrenza della somma massima assicurata rimborsa le spese per cure all’apparato uditivo rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza,incluse quelle per rottura di aparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi ( e non le successive) purché essa sia applicata entro cinque anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione dell’Assicurato. ART. 30 DANNI AL VESTIARIO In conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute per l’acquisto del suo vestiario in sostituzione di quello danneggiato avente analogo valore, fino alla concorrenza delle somma assicurata ____________________________________________________________________________________________________________________ 13 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 31 DANNI AD OCCHIALI La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza , fino alla concorrenza massima della somma assicurata rimborsa come conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio comprovato da certificato medico, le spese sostenute dall’assicurato per e cure, e/o l’acquisto , la sostituzione , la riparazioni di lenti e/o di montature comprese quelle a contatto, sempre che la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell’infortunio stesso. Nella presente garanzia vengono comprese le spese per l’acquisto,la riparazione e/o sostituzione degli occhiali danneggiati durante l’attività in palestra sempre a seguito di infortunio comprovato da certificato medico; il limite massimo di risarcimento per l’Assicurato, per sinistro e per anno è pari ad € 180,00. ART. 32 DANNI A BICICLETTE La Società indennizza fino alla concorrenza massima della somma assicurata per danni conseguenti ad infortunio a biciclette utilizzate al momento del sinistro. Per ottenere il rimborso è indispensabile presentare il verbale redatto dall’Autorità intervenuta. ART. 33 DANNI A STRUNENTI MUSICALI La Società indennizza fino alla concorrenza massima della somma assicurata le spese necessarie per la riparazione di strumenti musicali rotti a seguito di infortunio durante l’attività scolastica. Al fine di ottenere il risarcimento l’Assicurato è tenuto a dimostrare che il sinistro sia effettivamente verificato con conferma scritta del docente e/o del Dirigente Scolastico. L’indennizzo verrà effettuato senza l’applicazione di franchigie e/o scoperti, il massimo degrado di vetustà applicabile allo strumento è stabilito nel 50% del valore di acquisto. ART. 34 EFFETTI PERSONALI A SCUOLA La Società indennizza fino alla concorrenza massima della somma assicurata i danni materiali e diretti agli effetti personali dell’assicurato compresi i capi di vestiario indossati determinati da: urti involontari, furto, rapina, scippo, danneggiamento occorsi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne,senza limiti di orario,organizzate, e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico contraente, comprese quelle complementari,preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica. Come effetti personali si intendono specificatamente : - Vestiario o accessori (sacarpe,cinture,indumenti in genere) - Borsa da viaggio - Zaino - Lenti da vista e relative montature - Orologio - Apparecchi odontoiatrici/acustici - Materiale scolastico ART. 35 DIVERSAMENTE ABILI In conseguenza di un infortunio a termine di polizza, la Società rimborsa all’Assicurato fino alla concorrenza massima della somma assicurata i danni a sedie a rotelle e tutori per diversamente abili. ART. 36 SPESE FUNERARIE A seguito di un infortunio mortale indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa agli aventi diritto le spese funerarie effettivamente sostenute fino alla concorrenza della somma assicurata. ART. 37 RIMPATRIO DELLA SALMA (VALIDO IN ITALIA E ALL’ESTERO) La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività (oggetto dell’assicurazione), fino al luogo di sepoltura. ____________________________________________________________________________________________________________________ 14 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 38 SPESE DI PRIMO TRASPORTO Quando, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato deve essere trasportato in Ambulatorio oppure in Istituto di Cura, la Società rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto stesso necessario per il soccorso dell’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata. ART. 39 SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA La Società rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per il trasporto da casa a scuola e viceversa qualora diventi portatore, al di fuori dell’Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli arti, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico, con il limite giornaliero di € 30,00 per un massimo di € 1.000,00 ART. 40 SPESE DI TRASPORTO CASA- LUOGO DI CURA La Società rimborsa il trasporto casa – luogo di cura effettuato dai genitori o comunque privatamente, una somma forfetaria massima di € 500,00 purché documentato il percorso, calcolando per le autovetture € 0,20/Km. ART. 41 RIENTRO SANITARIO (VALIDO IN ITALIA E ALL’ESTERO) La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio o malattia che lo colpiscono nel corso delle attività indicate all’art. 15 “oggetto dell’assicurazione” e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato. ART. 42 RIMBORSO SPESE PER STAGES ALL’ESTERO Qualora l’Istituto organizzi scambi di classe oppure stages con Paesi stranieri, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, le spese sostenute per: - cure ospedaliere rese necessarie da malattia che colpisca l’Assicurato mentre si trova all’estero; - per il rientro anticipato o posticipato dall’Assicurato in conseguenza di infortunio o di malattia verificatosi all’estero; - per il rientro anticipato dell’Assicurato dovuto a decesso di un familiare; - per il viaggio di un familiare dell’Assicurato partecipante allo stages reso necessario a seguito di ricovero superiore a 5 giorni consecutivi, dovuto ad un infortunio o malattia dell’Assicurato. La società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute fino alla concorrenza della somma assicurata. ART. 43 PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO A seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che dovesse comportare la perdita dell’anno scolastico, la Compagnia liquiderà all’Assicurato la somma assicurata. La perdita dell’anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dall’Istituto Scolastico. ART. 44 SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO Qualora lo studente, a seguito di infortunio, sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per le lezioni private di recupero. ART. 45 ANNULLAMENTO VIAGGI – GITE – CORSI Se in caso di infortunio e/o malattia improvvisa l’alunno è impossibilitato a partire per il viaggio, la gita o a partecipare al corso, organizzati dalla scuola, con la presentazione di certificazione medica verrà rimborsato l’anticipo versato fino alla concorrenza massima della somma assicurata. ____________________________________________________________________________________________________________________ 15 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
ART. 46 BORSA DI STUDIO ( PER MORTE DEI GENITORI ) Per infortunio determinato dal medesimo evento che abbia comportato la morte di entrambi i genitori del ragazzo la compagnia corrisponderà una borsa di studio di Euro 25.000,00 per permettere allo stesso di terminare gli studi. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali. ART. 47 SMARRIMENTO BAGAGLI IN VIAGGIO La Società indennizza sino alla concorrenza massima della somma assicurata i danni materiali e diretti in caso di smarrimento bagaglio dovuto a furto, scippo, perdita o danneggiamento. ART. 48 ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITA’ E DIFETTI FISICI Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni, i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento delle stipulazione del Contratto o che dovessero in seguito sopravvenire ART. 49 PERSONE NON ASSICURABILI Sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto all’art. 17 – criteri di indennizzabilità – del capitolo “norme che regolano l’assicurazione infortuni”. ART. 50 RISCHIO GUERRA ALL’ESTERO La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero. Limitatamente al rischio aeronautico, l’assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra. ART. 51 RISCHIO AERONAUTICO L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri - su aeromobili di aeroclubs - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili) Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il massimo risarcimento si intende in € 10.000.000,00 ART. 52 LIMITE CATASTROFALE Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 10.000.000,00; qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ART. 53 VALIDITA’ TERRITORIALE L’Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero. ____________________________________________________________________________________________________________________ 16 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MALATTIA SEZIONE I 1. Contagio di virus H.I.V. 2. Meningite cerebro spinale 3. Poliomielite Diaria ricovero a seguito di malattia ai punti 1. 2. 3. Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza su presentazione di cartella clinica. La garanzia viene prestata, con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rilevatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise. Rimborso spese sanitarie e mediche a seguito di malattia ai punti 1. 2. 3. La Società garantisce ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi; delle rette di degenza in ospedali e case di cura; dei diritti di sala operatoria; del materiale d’intervento; delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite mediche specialistiche e terapie fisiche; delle spese farmaceutiche; noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle, carrozzelle, presidi ortopedici; delle perizie medico legali di parte e dei tickets sostenuti. A cura ultimata, la Società effettua il rimborso delle garanzie sopra riportate su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute o fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell’assicurato la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato. Le spese sostenute all’estero nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi. Invalidità permanente da malattia ai punti 1. 2. 3. Se la malattia ha per conseguenza un’invalidità permanente, una riduzione della capacità e qualità di vita dell’Assicurato in modo permanente in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa,la Società liquiderà un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alla tabella qui riportata, fermo restando che nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’invalidità permanente accettata sia di grado inferiore al 25 %. Fasce Grado % della Indennizzo da Invalidità Permanente liquidare 1° Inferiore al 25 % 0 2° Dal 25 % fino al 34 % 15 % 3° Dal 35 % fino al 44 % 30 % 4° Dal 45 % fino al 54 % 45 % 5° Dal 55 % fino al 64 % 60 % 6° Dal 65 % fino al 74 % 70 % 7° Oltre il 74 % 100 % ____________________________________________________________________________________________________________________ 17 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
SOMME ASSICURATE SEZIONE II ( Docenti, non Docenti, Figure amministrativo,tecnico,ausiliario ed estensioni Art. 43 ) RISCHIO SOMME ASSICURATE Morte € 200.000,00 Invalidità permanente € 200.000,00 Danni estetici € 50.000,00 Rimborso spese mediche - sanitarie € 50.000,00 Rimborso spese mediche - sanitarie per ricoveri superiori a € 50.000,00 45 giorni consecutivi (a seguito di infortunio) Diaria ricovero ospedaliero *** € 50,00 Diaria ricovero in Day Hospital *** € 50,00 Diaria gesso *** € 40,00 Note: *** Al giorno ____________________________________________________________________________________________________________________ 18 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI SEZIONE II ART. 54 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La presente assicurazione è operante, senza limiti territoriali, per gli infortuni che l’Assicurato ( Docenti, non Docenti, Figure amministrativo,tecnicho,ausiliario ) facente parte della scuola subisca: durante tutte le attività deliberate dall’Istituzione Scolastica e quindi le attività curricolari, extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa ( inter / extra / pre e parascolastiche) organizzate dalla scuola e approvate dal Consiglio d’Istituto e/o autorizzate dal dirigente scolastico ,sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici, quali le seguenti : attività d’insegnamento, lezioni di educazione fisica, attività di nuoto, attività svolte nell’aula di scienze, in biblioteca, nei laboratori e nelle officine, attività svolte con esperti di vario tipo, gite didattiche, uscite didattiche e visite d’istruzione, passeggiate scolastiche; attività di prescuola, interscuola o post scuola. Il precedente elenco non è da intendersi esaustivo ma solo indicativo. ART. 55 ESTENSIONE DELLA GARANZIA La garanzia si intende automaticamente concessa : - ai docenti,non docenti e familiari degli alunni partecipanti alle uscite organizzate ed autorizzate dalla scuola. - ai familiari degli alunni che si trovano all’interno della scuola per attività deliberate dalla scuola; - ai genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 e successivi; - a tutti i supplenti temporanei, se l’insegnante sostituito risulti assicurato; al personale di quiescenza che svolge attività all’interno della scuola, secondo quanto stabilito dalla C.M.N. 127 del 14/04/1994. - agli educatori che a vario titolo svolgono attività scolastica, pre, inter, extra o parascolastica con gli alunni. - agli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, regolarmente identificati (senza limitazione di numero); - ai relatori, conferenzieri, stagisti, tirocinanti; obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali - agli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prescrizione d’opera occasionale per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto ; - ai volontari incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità della Scuola; agli alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività scolastica o culturale; - Uditori; - Esperti esterni,e/o prestatori d’opera estranei all’organico della scuola - Tirocinanti anche professionali; - Assistenti di lingua straniera; - Assistenti educatori; - Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto scolastico - Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti e qualsiasi soggetto che acceda all’interno dell’istituto - al Presidente della Commissione d’esame; - al Presidente del Consiglio d’Istituto; - al Responsabile della sicurezza ai sensi del dlgs 81/08 e successive modifiche; - a tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all’attività di prevenzione; ____________________________________________________________________________________________________________________ 19 Capitolato per la copertura del rischio “INFORTUNI” Redatto da Assibroker Consulting s.r.l.
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