Pensione e riassunzione: la strana coppia - di Antonello Orlando

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Edizione di mercoledì 31 luglio 2019

SPECIALE DELLA SETTIMANA

Pensione e riassunzione: la strana coppia
  di Antonello Orlando

La sentenza n. 14417/2019 della Corte di Cassazione indaga sulle condizioni necessarie per
poter percepire la pensione. In particolare, la Suprema Corte inquadra il requisito della
chiusura del rapporto di lavoro subordinato nel caso di successiva riassunzione e sulla
simulazione della cessazione lavorativa. La sentenza tocca anche il tema del cumulo
reddituale fra redditi pensionistici e redditi lavorativi, a valle dei plurimi interventi normativi
sul tema. Il contributo, dopo avere analizzato la sentenza, passa in rassegna i casi espliciti di
divieto di cumulo reddituale dei redditi di lavoro con la pensione presenti nel nostro
ordinamento.

Il problema della cessazione del rapporto di lavoro dipendente: condicio sine qua non per
l’accesso a pensione

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14417/2019, su ricorso dell’Inps, consente di
tracciare un quadro aggiornato dell’orientamento giurisprudenziale e di prassi relativo alla
cessazione del rapporto di lavoro dipendente e della decorrenza del trattamento pensionistico.

La sequenza dei fatti materiali aveva visto un assicurato chiudere il proprio rapporto di lavoro
il 28 febbraio del 2002, presentando la domanda di pensione di anzianità contributiva, per poi
instaurare un nuovo rapporto di lavoro il successivo 1° marzo. In particolare, il contenzioso
giudiziario era cominciato con l’opposizione dell’assicurato avverso le pretese dell’Inps, che
aveva revocato la pensione. La sentenza del Tribunale di Verona aveva rigettato il ricorso del
lavoratore, sulla base del divieto di cumulo della pensione con i redditi derivanti da attività
lavorativa subordinata. La sentenza n. 553/2012 della Corte d'Appello di Venezia aveva, poi,
riformato la precedente pronuncia, accertando la materiale interruzione del rapporto di lavoro,
seppur per un breve lasso di tempo, prima della decorrenza del nuovo rapporto lavorativo. La
sentenza della Suprema Corte ha cassato quella della Corte d’Appello con la seguente
massima: “Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità
non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della
relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve
ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove
essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo
stesso datore di lavoro”.

Tale sentenza dirime, pertanto, l’argomento confuso nei primi 2 gradi di giudizio, fra

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cumulabilità reddituale fra redditi di pensione e redditi di lavoro dipendente e decorrenza
stessa della prestazione dietro cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Può essere utile,
in questa prospettiva, ricostruire il quadro normativo e di prassi che disciplina il rapporto fra
questi istituti.

Il quadro normativo e di prassi

Il nostro ordinamento prevede il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente
per poter consentire la decorrenza di un trattamento pensionistico di anzianità contributiva, a
norma della L. 153/1969, la quale, all’articolo 22, recita: “A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla
pensione a condizione che: […] c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della
presentazione della domanda di pensione”.

L’articolo 1, comma 7, D.Lgs. 503/1992, ha ribadito ed espanso tale assunto, esplicitando che:
“Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto
di lavoro”.

Alla luce della norma successiva, dunque, il requisito della cessazione è stato allargato
dall’ambito della sola pensione di anzianità contributiva a quella di vecchiaia. Tale disposto
normativo non insiste su possibili sovrapposizioni reddituali fra fonti previdenziali e lavorative,
ma subordina la materiale decorrenza del trattamento alla cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, senza vietare esplicitamente la ripresa dello stesso. In tempi più recenti, l’articolo
19, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha poi sancito l’abolizione dei limiti al cumulo
tra pensione e redditi di lavoro, in particolare disponendo, con effetto dal 1° gennaio 2009,
che tutte le pensioni di anzianità a carico dell’Ago e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

In origine, la circolare dell’Istituto previdenziale n. 53422 Prs./178 del 2 ottobre 1970, al
punto 3, aveva già disposto che la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che
consegue la pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del
trattamento pensionistico. In tempi più recenti, il Ministero del lavoro è intervenuto sul tema
della chiusura del rapporto di lavoro dipendente e della decorrenza del trattamento
pensionistico con l’interpello n. 19/2009, con cui la Direzione generale per l’attività ispettiva
del Ministero del lavoro ha dato seguito a un interpello dell’Associazione costruttori italiani
macchine utensili robot e automazione (Ucimu) formulato con 2 quesiti, vale a dire se, nel caso
di una sequenza fra chiusura di un primo rapporto, decorrenza del trattamento pensionistico e
nuovo rapporto lavorativo, debba sussistere soluzione di continuità fra il pregresso e il nuovo
rapporto di lavoro e se, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, l’inizio
del nuovo rapporto lavorativo debba essere successivo alla data di decorrenza della pensione.

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La risposta del Ministero ha chiarito che, alla data di presentazione della domanda di
pensione, non deve sussistere rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, essendo
necessaria una soluzione di continuità per maturare il diritto al trattamento pensionistico
come prescritto dalle norme del 1969 e del 1992. Il Ministero ha, quindi, ritenuto non
ammissibile, per la legittima decorrenza del trattamento, una coincidenza temporale tra la
data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa
vigente) e la decorrenza della pensione stessa. La medesima conclusione era stata proposta
nel 2009 dal Dicastero del lavoro nel caso della stipula di un nuovo contratto di lavoro con
datore di lavoro diverso dal precedente, tenuto conto che per il passaggio dalla condizione di
lavoratore attivo a quella di lavoratore pensionato è necessario il conseguimento del diritto
stesso alla pensione.

Tale indirizzo è stato recepito dall’Inps con la circolare n. 89/2009; a valle di una nota di
scambio con il Ministero del lavoro, l’Istituto ha definitivamente individuato le condizioni di
legittimità nel mantenimento del trattamento pensionistico in caso di riassunzione con il
medesimo datore di lavoro: “Al riguardo, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del
precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento di tutte
le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni
e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. Il Dicastero del Lavoro, infatti,
in coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni
del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha reputato opportuno
subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso
temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo
reimpiego”.

L’orientamento di prassi dell’Inps, a valle del confronto con il Ministero vigilante, aveva
dunque specificato come la verifica formale delle condizioni di cessazione richieste dalle 2
norme in esame avrebbe insistito sull’avvenuta comunicazione di cessazione del rapporto al
competente CPI, rilevabile, altresì, dal flusso contributivo mensile, dalla completa liquidazione
del Tfr, delle ferie non godute e dei permessi, Rol e spettanze di fine rapporto nel loro
complesso. Più recentemente, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha sempre
confermato la sussistenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente
precedente alla decorrenza della pensione, sintetizzando la seguente massima: “Presupposto
indefettibile - oltre a quello dell’anzianità contributiva - affinché possa essere erogata la pensione
di anzianità è che il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato” (Cassazione n.
5052/2016).

L’orientamento della Suprema Corte alla luce della sentenza n. 14417/2019

La sentenza in esame ha approfonditamente ricostruito il quadro normativo delle condizioni
necessarie per accedere a pensione, discernendo fra divieto di cumulo reddituale e necessità di
cessazione del rapporto di lavoro prima della decorrenza della pensione.

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Infatti, l’articolo 72, L. 388/2000, aveva vietato il cumulo tra redditi derivanti da pensione di
anzianità con doti contributive inferiori a 40 anni e reddito da lavoro autonomo superiore al
valore del trattamento minimo. I limiti di cumulo erano stati poi definitivamente abrogati
dall’articolo 19, D.L. 112/2008, come recepito dall’Inps con la circolare n. 108/2008. Al
contempo, tale innovazione normativa non aveva in alcun modo modificato la disciplina sui
requisiti necessari alla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e anticipata (precedentemente
denominata pensione di anzianità), che, oltre all’età pensionabile adeguata alla speranza di
vita e al requisito minimo di 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) e all’anzianità
contributiva slegata dal requisito anagrafico (pensione anticipata), richiedeva sempre e
comunque la cessazione dal rapporto di lavoro dipendente.

Giova a questo proposito ricordare che, nel caso di un lavoratore autonomo, di un
amministratore o di un co.co.co., di un imprenditore, di un titolare di partita Iva privo di Ordine
e Cassa professionale, la domanda di pensione non presuppone la cessazione di rapporti di
lavoro autonomo, parasubordinati o simili, essendo tassativamente richiesta unicamente nel
caso di rapporti di lavoro subordinati.

Va, tuttavia, tenuto conto anche di un’altra conseguenza indiretta del più recente
orientamento della magistratura, ravvisabile nel 17° punto della sentenza in analisi:
“Nell'individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva,
non si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo, ma partire dalla
considerazione che, laddove l'attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il
medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a
tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di
lavoro al momento del pensionamento”.

E, inoltre, il rimando alla Corte d’Appello di Venezia riprende la necessità di investigare sulla
cessazione più o meno reale del rapporto: “Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza cassata con
rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché, in applicazione del principio
sopra indicato, accerti il carattere realmente novativo o meno del rapporto di lavoro dell’assicurato
instauratosi a decorrere dal primo marzo 2002 dopo la cessazione del precedente rapporto
verificatasi il 28 febbraio 2002”.

Se l’attenzione del giudizio di merito si pone sul carattere più o meno simulato della
cessazione del rapporto, al di là della liquidazione delle spettanze di fine rapporto e degli
adempimenti di fine rapporto di natura formale, come la comunicazione al centro per
l’impiego (Unilav), nonché la compilazione del flusso delle denunce contributive, investigando
sulla continuità reale del rapporto fra i 2 soggetti, un analogo problema a quello esperito dal
ricorrente potrebbe scatenarsi nel caso di un successivo rapporto intercorso con il medesimo
soggetto datore di lavoro, anche se attraverso tipologie contrattuali diverse; si pensi, ad
esempio, all’uso invalso presso numerose realtà aziendali che siglano senza soluzione di
continuità un incarico di amministratore, una collaborazione coordinata e continuativa o,
ancora, un rapporto d’opera, ex articolo 2222 cod. civ., con fatturazione. In tutti questi casi, se
l’autorità ispettiva o giudiziaria riscontrasse un mero nomen iuris diverso, ma un rapporto di

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lavoro sottostante sostanzialmente identico a quello cessato, la stessa cessazione potrà essere
ritenuta simulata, travolgendo il secondo rapporto, inevitabilmente ricondotto al precedente di
lavoro dipendente, disponendo la revoca della pensione e, inoltre, richiedendo la
contribuzione piena da dipendente dal momento della cessazione, con l’ulteriore disagio del
recupero della contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata o altro
ordinamento pensionistico legato alla seconda forma lavorativa scelta dalle parti. Per tale
motivo appare, dunque, fondamentale adottare alcuni accorgimenti:

        fare trascorrere un lasso di tempo minimo (almeno bimestrale) fra un rapporto di
        lavoro e l’altro;
        nel caso di variazione della tipologia contrattuale, ad esempio da dirigente a co.co.co.,
        modificare realmente la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e la
        posizione nell’organigramma aziendale, con attenzione a non attivare indici presuntivi
        di subordinazione (riporti diretti, benefit riservati ai soli dipendenti, assistente di
        direzione dedicato, etc.).

I regimi speciali di incumulabilità reddituale: l’assegno ordinario di invalidità

Rispetto al regime di piena cumulabilità fra redditi di pensione e di lavoro, vi sono delle
prestazioni che, rispetto alla pensione di vecchiaia e anticipata ordinarie, rivestono statuti
particolari, che azionano in percentuali diverse decurtazioni sulla pensione; primo fra tutti
l’assegno ordinario di invalidità. Questo può essere corrisposto ai lavoratori dipendenti,
autonomi o iscritti a Fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’Ago, che lamentano una
riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3; a seguito di domanda telematica e di
visita medico-legale con esito positivo, questi soggetti potranno diventare beneficiari
dell’assegno ordinario di invalidità erogato dall’Inps, come disciplinato dalla L. 222/1984, con
prima scadenza triennale. L’assegno, che non è reversibile in favore dei superstiti dell’invalido,
è riconosciuto a condizione di aver accantonato almeno 260 contributi previdenziali
settimanali (non cumulabili fra le Gestioni ex articolo 1, comma 239, L. 228/2012), pari a 5
anni di contribuzione, di cui almeno 156, vale a dire 3 anni, collocati cronologicamente nei 5
anni anteriori alla presentazione della domanda telematica. In questo caso non vi è il requisito
suesposto della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità dovesse, tuttavia, beneficiare anche
di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, l’importo dell’assegno di invalidità
sarà ridotto di una percentuale variabile, di seguito specificata.

A fronte di un ammontare del reddito che sia 4 volte superiore al trattamento minimo annuo
vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), per il 2019 stabilito in 6.669 euro
circa (il valore mensile è pari a 513 euro lordi), l’assegno ordinario di invalidità subirà una
riduzione corrispondente al 25%. A fronte, invece, di un ammontare del reddito del
beneficiario 5 volte superiore al trattamento minimo, previsto in 33.345 euro annui, l’assegno

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sarà decurtato del 50%. Ma potrà scattare anche un’ulteriore riduzione: nel caso in cui
l’assegno ordinario di invalidità, a seguito della predetta riduzione, risulti ancora superiore al
trattamento minimo, potrà essere oggetto di ulteriore abbattimento in base all’anzianità
contributiva maturata dal titolare. Qualora l’assicurato abbia maturato meno di 40 anni di
contribuzione, la quota eccedente il trattamento minimo (513 euro mensili lordi) sarà
ulteriormente ridotta del 50%, nel caso di lavoratore dipendente, con trattenute operate dal
datore di lavoro, e del 30% nel caso di lavoratore autonomo, fermo restando che, in
quest’ultimo caso, la trattenuta non potrà superare il 30% del reddito prodotto. Gli assicurati
che vantino più di 40 anni di contribuzione saranno esclusi da questa seconda riduzione.

La pensione anticipata “precoce”: un anticipo incumulabile

A proposito di riduzioni reddituali e incumulabilità, per effetto della L. 232/2016 e del D.P.C.M.
87/2017, i lavoratori che abbiano maturato un anno di contribuzione da lavoro effettivo prima
del compimento dei 19 anni di età potranno accedere alla pensione anticipata con un requisito
contributivo ridotto pari a 41 anni, con una successiva finestra di differimento di 3 mesi, a
condizione che rientrino in una delle 4 categorie di bisogno codificate dalla Legge di Bilancio
del 2017, vale a dire: disoccupati (con perdita involontaria del rapporto e esaurimento della
fruizione di NASpI con un ulteriore trimestre di inoccupazione), care-givers da almeno 6 mesi,
invalidi in misura almeno pari al 74% o, alternativamente, addetti a mansioni gravose o a
lavori usuranti per almeno 6 anni su 7 o 7 anni negli ultimi 10 o, ancora, per metà della
propria vita lavorativa.

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, ad hoc per questa tipologia di pensionati, il divieto di
cumulo della pensione anticipata loro riservata con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,
prodotti in Italia o all’estero, per il lasso di tempo che corrisponde all’anticipo rispetto alla
maturazione dei requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione anticipata “standard”,
per il 2018 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (Inps, circolare
n. 99/2017, § 2).

Va ribadito come tale limite di cumulo abbia efficacia unicamente fino al raggiungimento del
requisito per la pensione anticipata, anche se questo viene effettivamente maturato
successivamente al compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Una volta raggiunta l’anzianità contributiva richiesta, tornerà valida la norma generale
dell’articolo 19, D.L. 112/2008, che prevede il cumulo pieno e illimitato tra pensione e redditi
da lavoro, subordinato o autonomo.

Nel caso in cui, però, venga intrapresa un’attività lavorativa, qualunque sia l’ammontare del
reddito da questa prodotto, non essendo stati fissati dalla normativa limiti né minimi né
massimi di importo, il trattamento pensionistico verrà sospeso dalla data di decorrenza della
pensione fino al termine previsto, con l’obbligo di restituire all’Inps le rate pensionistiche

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ricevute e maturate dall’inizio dell’anticipo.

Quota 100: un divieto di cumulo ancora “oscuro”

L’articolo 14, comma 3, D.L. 4/2019 (convertito in L. 26/2019) ha previsto per la pensione
sperimentale in Quota 100 - attiva dal 2019 al 2021 - un regime speciale di incumulabilità
reddituale fra pensione e redditi di lavoro. In particolare, la norma citata specifica che: “La
pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite
di 5.000 euro lordi annui”.

Il divieto di cumulo previsto dalla norma è, dunque, reddituale e non riferito ad alcuna attività
lavorativa in sé e per sé, ma solo ai redditi connessi alle stesse, se rientranti in 2 delle 6
categorie del Tuir tassativamente elencate dal Legislatore, vale a dire:

        redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, Tuir (e assimilati, ex articolo 50);
        redditi di lavoro autonomo (articolo 53, Tuir).

La norma prevede, poi, una parziale cumulabilità con i redditi diversi (articolo 67, comma 1,
lettera l, Tuir) prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222
cod. civ.; ci si riferisce alle attività svolte in autonomia da cittadini che non esercitano
abitualmente arti o professioni, in assenza di partita Iva, i quali emettono ricevute con ritenuta
d’acconto del 20%, normalmente sottoposti a contribuzione alla Gestione separata (con
aliquota del 33,72%, con riduzione al 24% per soggetti pensionati o titolari di altro rapporto
assicurativo) solo oltre la soglia di esenzione annua di 5.000 euro lordi annui (D.L. 269/2003).
La soglia di esenzione contributiva è stata in questo caso eletta a limite di cumulabilità dei
redditi diversi con i redditi di pensione anticipata in Quota 100. Il divieto non è stabile, ma si
limita all’arco temporale compreso dal momento della decorrenza della pensione (a valle della
finestra di differimento) fino al momento del compimento del requisito anagrafico della
pensione di vecchiaia, che, dal 2021, subirà gli adeguamenti a speranza di vita ex L. 122/2010
raccolti da Istat, consolidati dai decreti del Mef e recepiti dall’Inps. Nella circolare n. 11/2019,
l’Istituto ha fornito una prima lettura molto inclusiva del divieto di cumulo, asserendo che il
medesimo scatta nel caso di percezione di “redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta,
anche all’estero”. Oltre a riferirsi a un indiscriminato “estero” (anche in Paesi privi di convenzioni
internazionali in materia fiscale e/o di sicurezza sociale con l’Italia), l’Inps riferisce tale
incumulabilità di quota 100 a qualsiasi ulteriore reddito che sia legato a un’attività lavorativa.
La lettura dell’Istituto, che attende una circolare di approfondimento sul tema, rischia di
includere nel novero dei redditi incumulabili anche quelli che, secondo il tenore letterale della
norma, sarebbero legittimamente percepibili. Si pensi a quelli di capitale o d’impresa, ad
esempio percepiti da un socio lavoratore che abbia diritto agli utili prodotti dalla propria
impresa; tali redditi, pur non rientrando in nessuna delle tipologie reddituali citate dalla

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                                   norma, presentano un legame con l’apporto del proprio lavoro, rischiando di azionare il divieto
                                   di cumulo. La stessa circolare Inps n. 11/2019 ha, inoltre, specificato che il divieto di cumulo,
                                   se trasgredito, determina non la decadenza dal diritto a pensione - che sarà comunque
                                   mantenuto - ma la restituzione delle rate di pensione già percepite nell’anno d’imposta e di
                                   quelle ulteriormente spettanti nello stesso anno. Il pensionato riprenderà la percezione della
                                   pensione a partire dal successivo anno d’imposta, sempre a condizione che non infranga
                                   nuovamente il divieto.

                                   Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

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