OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO DA VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

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circolare 21/2021
                                                                                Mantova - ottobre 2021

  OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
         DA VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

PREMESSA
Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dallo scorso 22 settembre, ha esteso l ’am-
bito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID -19, c.d. green pass, al mondo del
lavoro pubblico e privato.
Con specifico riferimento al settore privato, il Decreto prevede che, dal prossimo 15 ottobre e
sino al successivo 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto di cessazione dello stato di
emergenza) ”chiunque svolge una attività lavorativa (..) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai
luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19”.
L’obbligo riguarda tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o
formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Ne conse-
gue che l’obbligo coinvolge qualsiasi soggetto operante in un luogo di lavoro a prescindere dalla sua distinzione
civilistica (lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, professionista, imprenditore, tirocinante, volontario,
ecc.), con la conseguenza che tutti i predetti soggetti sono tenuti ad essere in possesso e presentare su richiesta
la certificazione verde.
Risultano esclusivamente esentati solo coloro che sono in possesso di idonea certificazione medica rilasciata se-
condo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Tutte le persone che accedono quindi in un luogo di lavoro per svolgere la propria attività lavorativa o formativa
o di volontariato devono essere in possesso del green pass e devono esibirlo su richiesta del soggetto verificato-
re all’uopo nominato dall’azienda presso la quale si accede.
Nulla è cambiato in relazione alle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus nei luoghi di
lavoro con particolare riguardo al Protocollo (ultimo aggiornamento al 6 aprile 2021).
OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO
MODELLO ORGANIZZATIVO E NOMINA DEI PREPOSTI
In breve il Datore di Lavoro deve:
   a) verificare il rispetto delle prescrizioni previgenti per il contrasto e contenimento della diffusione del virus
      nei luoghi di lavoro;
   b) definire modalità operative finalizzate all’organizzazione delle verifiche CVD-19 ENTRO IL PROSSIMO 15
      OTTOBRE riguardanti:
       verifiche, anche a campione, circa il possesso del green pass da parte di tutti coloro che accedono, per
         svolgere attività di lavoro e/o formative e/o di volontariato agli spazi aziendali;
       prioritariamente, ove possibile, controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
       individuare, con atto formale, incaricati all’accertamento e contestazione delle violazioni;
       rispetto delle verifiche effettuate con le modalità indicate da un DPCM (attualmente non ancora
         emanato)
   c) segnalare al Prefetto eventuali violazioni
Dall’analisi di quanto sopra si evince l’obbligo preventivo in capo ai Datori di Lavoro - ex art. 3 comma 5 D.L.
127/2021 – di definire e munirsi entro il 15 ottobre di un modello organizzativo, adeguato alla propria consisten-
za aziendale, atto a regolare tempi e modalità dei controlli dei green pass. Tali controlli dovranno essere
effettuati - nel rispetto del modello adottato - non necessariamente sempre su tutti i lavoratori bensì anche a
campione e preferibilmente all’ingresso, non determinando così l’obbligo di segnalazione del lavoratore sprovvi-
sto di green pass.
Lo Scrivente Studio, sotto il profilo operativo, consiglia di rivolgersi al proprio Professionista che già assiste l’a-
zienda in materia di salute e sicurezza per l’analisi e la redazione del predetto modello organizzativo, risultando
certamente esso un addendum al DVR ed ai protocolli COVID già presenti. La redazione di un congruo modello
organizzativo risulta fondamentale per permettere da un lato il rispetto della normativa - prevedendo controlli
sufficienti - e dall’altro di cercare di gestire, per quanto possibile preventivamente, le eventuali problematiche di
natura organizzativa-produttiva aziendale.
Analogamente, anteriormente al 15 ottobre, dovrà essere data nomina formale ad uno o più preposti che avran-
no il compito di controllare i green pass. Successivamente al 15 ottobre i controlli dovranno essere svolti in con-
formità al modello organizzativo tenendo traccia di quanto operato.
Comportamenti da tenere durante le fasi di controllo della certificazione verde:
      è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
      è vietato assumere o conservare alcuna informazione in relazione ai dati oggetto di controllo;
      è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare
       file su supporti elettronici;
      nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, inva-
       lidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e
       chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
      tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a ri-
       guardo delle persone controllate;
      far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
      è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green
       pass.
LAVORATORI SPROVVISTI DI GREEN PASS VALIDO
Il lavoratore può essere controllato dal proprio Datore di Lavoro o dal soggetto da questi nominato in qualità di
verificatore nonché da Clienti, Fornitori o Terzi in caso di attività svolta fuori sede. A differenza del Datore di La-
voro sul quale pende la sanzione nel caso in cui il lavoratore sprovvisto di green pass acceda agli ambienti di la-
voro, per i Soggetti terzi - seppur titolati e legittimati al controllo della certificazione verde - non pende alcuna
sanzione in caso di mancata segnalazione. Laddove un Soggetto terzo richiedesse la certificazione verde ad un
lavoratore che ne è sprovvisto, potrebbe segnalarlo (senza obbligo) al Prefetto per la sanzione, sanzione che ri-
sulterebbe solamente in capo al lavoratore stesso e non al suo Datore di Lavoro, laddove quest’ultimo risultasse
in grado di dimostrare di aver effettuato i controlli nel rispetto del modello organizzativo adottato.
Il lavoratore dipendente che comunica al proprio datore di lavoro di non essere in possesso del green pass o che
risulti privo di green pass al controllo prima di accedere al luogo di lavoro sarà ritenuto assente ingiustificato
esclusivamente ai fini retributivi (no retribuzione e relativa copertura previdenziale) senza conseguenze discipli-
nari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino a presentazione del green pass.
Al contrario per il lavoratore dipendente che accede ai luoghi di lavoro sprovvisto di green pass è prevista la se-
gnalazione al Prefetto con rischio di vedersi poi recapitata la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizio-
ni oltre all’attivazione di un possibile iter disciplinare.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per non possesso
del green pass, il datore di lavoro potrà stipulare un contratto in sostituzione del predetto lavoratore della dura-
ta massima di 10 giorni rinnovabili una sola volta. Durante la sostituzione il lavoratore sostituito potrà essere
sospeso per tutta la durata della sostituzione stessa.
SANZIONI
Sono previste sanzioni in capo ai Datori di Lavoro ed ai lavoratori (dipendenti e non) secondo quanto previsto al
comma 9 dell’art. 3 (articolo di riferimento per l’ambito privato) del predetto DL 127/2021. Vengono previste
sanzioni pecuniarie - irrorata dal Prefetto su segnalazione di parte - nelle seguenti ipotesi:
    LAVORATORE (tutti, dipendenti e non) che accede nei luoghi di lavoro senza green pass:
       sanzione da € 600,00 a € 1.500,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione prevista raddoppia
       ossia da € 1.200,00 a € 3.000,00. Se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo la sanzione prevista
       cresce da € 1.800 a € 4.500,00;
       LAVORATORE (SOLO DIPENDENTE) che accede nei luoghi di lavoro senza green pass: è inoltre possibile
       l’attivazione di un iter disciplinare
    DATORE DI LAVORO: non essersi dotato - entro il 15 ottobre 2021 - di un modello organizzativo per le veri-
      fiche dei green pass: sanzione da € 600,00 a € 1.500,00;
    DATORE DI LAVORO: aver permesso l’accesso ad uno o più lavoratore/i sprovvisti di green pass valido:
      sanzione da € 400,00 a € 1.000,00 raddoppiata in caso di recidiva.
ULTIME NOVITÀ
In attesa dell’emanazione delle linee guida per l’applicazione del green pass nel settore privato, non ancora ema-
nate e promesse per oggi, un’importante novità è entrata in vigore già da sabato 9 ottobre u.s. mentre si attende
il via libera del Garante della privacy per poter utilizzare una nuova app per velocizzare il controllo dei green
pass. In particolare:
RICHIESTA PREVENTIVA DI POSSESSO DEL GREEN PASS
Il D.L. 8/10/2021 n. 138, denominato “decreto capienze” entrato in vigore da sabato 9 ottobre u.s., all’art. 3, pre-
vede testualmente che: “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze or-
ganizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comu-
nicazioni di cui al comma 6 dell’art. 9 quinquies ed al comma 6 dell’art. 9 septies con un preavviso necessario a
soddisfare le predette esigenze organizzative.”
Questo significa che il datore di lavoro, a differenza di prima, può chiedere ufficialmente e preventivamente ri-
spetto al 15 ottobre p.v., a fronte di “specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazio-
ne del lavoro”, il possesso del certificato verde alla data del 15 ottobre così da evitare evidenti difficoltà organiz-
zative che saremmo andati in contro nel momento in cui non fosse stato prevista tale possibilità.
UNA NUOVA APP
Alla data odierna, allo scopo di verificare il possesso e la validità del green pass, si potranno utilizzare l’app Veri-
ficheC19 oltre al software Development Kit-SDK e della piattaforma nazionale digital green certificate del Mi-
nistero della Salute.
È stato predisposto, però, un nuovo sistema di controllo, realizzato da Sogei, che renderebbe possibile controlla-
re il possesso del green pass inserendo il codice fiscale del lavoratore. Questo dato permetterebbe di agganciare
il sistema delle tessere regionali sanitarie gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato ed ottenere le informazio-
ni necessarie. Il DPCM che regolamenta il nuovo sistema di verifica (che sembrerebbe fornire anche la data di
scadenza del green pass collegato al codice fiscale inserito) è ora al vaglio del Garante della privacy.
Sicuramente questa nuova modalità di effettuare il controllo potrebbe rendere molto più snelle ed efficaci le
attività di controllo ora molto complesse con significativo dispendio di tempo ed energie.
ATTENDIAMO FIDUCIOSI IL PARERE FAVOREVOLE DEL GARANTE DELLA PRIVACY COSI’ DA POTER VISIONARE IL
NUOVO SISTEMA.
LAVORATORE ESTERNO CHE ACCEDE A STRUTTURE SANITARIE E SCOLASTICHE
Da ieri – domenica 10 ottobre 2021 – tutti i lavoratori che accedono a strutture sanitarie (ospedali, RSA, ecc.) e
scolastiche/d’istruzione devono essere in possesso del green pass. Questa disposizione anticipa quella più gene-
rale che entrerà in vigore, come detto, da venerdì prossimo 15 ottobre 2021.
A seguire alcune domande/risposte che potrebbero risultare d’interesse.
I colleghi provenienti da sedi estere (inglesi e francesi) devono avere il Green pass? È valido anche se fatto all'
estero?
Sì, tutti i lavoratori che accedono ai locali aziendali devono possedere e, a richiesta, esibire la Certificazione Ver-
de COVID-19 o Green pass. In merito alla validità del Green Pass rilasciato all’estero, il Ministero della Salute con
una Ordinanza del 29 luglio 2021, ha chiarito che: (i) “[…] le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del
Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man,
Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo)
e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle” dell’Unione Europea e (ii) “possono essere
esibite in formato digitale o cartaceo”.
Come possiamo verificare il possesso del Green Pass del personale viaggiante (es: venditori e/o autisti) che
normalmente non accedono ai nostri luoghi di lavoro?
Allo stato la normativa non fornisce istruzioni operative sul tema. Tuttavia - fermo restando l’obbligo di verifica
anche su chi ha la titolarità del luogo di lavoro presso cui la prestazione viene svolta - per come è strutturata la
disposizione, si potrebbe valutare un sistema di controllo da remoto attraverso, ad esempio, un collegamento
video che permetta al soggetto incaricato di verificare il possesso e la validità della certificazione del personale
che non accede ai luoghi di lavoro. Tale soluzione sarebbe compatibile anche con la normativa applicabile in ma-
teria di protezione dei dati personali permettendo un controllo senza una conservazione/registrazione di dati
personali da parte del datore di lavoro.
Oltre al Green Pass è possibile richiedere anche un documento di identità?
La normativa attualmente in vigore prevede che il soggetto incaricato di effettuare le verifiche possa chiedere
all'intestatario del Green Pass l’esibizione di un documento di identità al fine di verificarne il legittimo possesso.
La verifica dovrà avvenire con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti dei terzi (sul pun-
to cfr. Articolo 13, D.P.C.M. 17 giugno 2021 così come richiamato dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127).
Se il datore di lavoro, anche tramite il soggetto incaricato di verificare il possesso e la validità della certificazio-
ne verde, raccoglie il consenso del lavoratore o riceve volontariamente da quest’ultimo una copia del Green
Pass anche unitamente ad una autodichiarazione, può conservare la certificazione ricevuta?
Il datore di lavoro NON può acquisire copia del Green Pass, neanche se inviata volontariamente dal lavoratore,
così come lo stesso non può lasciarla al soggetto incaricato di effettuare le verifiche. Quest’ultimo deve limitarsi
a controllare se il titolare del documento ha o non ha il Green Pass valido. Secondo la normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali, in ipotesi di questo tipo e in ogni caso in un contesto lavorativo, il con-
senso del dipendente non costituisce una condizione di liceità del trattamento dei dati in ragione dello squilibrio
del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore (sul punto cfr. considerando 43 del Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali, il “GDPR”).
In caso di dipendente che non è vaccinato, ma entri solo a seguito dei tamponi, questi sono a carico dell’azien-
da o del lavoratore?
Il costo dei tamponi è a carico dei lavoratori e il D.L. 21 settembre 2021, n.127 ha introdotto un obbligo genera-
lizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi
Tema green pass/smart working: un lavoratore, se non dispone di green pass, può pretendere di lavorare in
smart working anche se le disposizioni aziendali sono diverse, bypassando in questo modo le sanzioni?
Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 non prevede alcuna modifica alla disciplina introdotta dai precedenti interventi
legislativi e governativi emergenziali sull’utilizzo dello smart working. Tuttavia, il Protocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli
ambienti di lavoro (aggiornato il 6 aprile 2021) prevede il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che pos-
sono essere svolte dal proprio domicilio in modalità a distanza. Ciò posto, ove il datore di lavoro richiedesse
esplicitamente la presenza del lavoratore in ufficio e questi non potesse recarvisi in quanto privo del Green pass,
risulterà assente ingiustificato sino alla presentazione dello stesso e durante l’assenza non avrebbe diritto a per-
cepire nessuna forma di retribuzione, compenso o emolumento.
Necessita un device dedicato per la APP di verifica? O l'incaricato la può scaricare sul suo cellulare?
Allo stato la normativa non fornisce istruzioni operative sul tema. Sarebbe opportuno ricorrere a strumenti mes-
si a disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso, i numerosi chiarimenti pervenuti in questi mesi in merito al
funzionamento dell’app VerificaC19, confermano che la verifica effettuata tramite questo strumento non preve-
de la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il soggetto controllato sul dispositivo del verificatore.
Se il QR code non viene letto dall'app, il green pass può essere verificato dal verificatore tramite lettura dei
dati (ad es.: nome e data di scadenza)?
Nell’ipotesi in cui l’app VerificaC19 riconosca un “errore di lettura del QR Code” è, innanzitutto, consigliato ripro-
vare a scansionare il documento assicurandosi che le condizioni di luce siano migliori o che l’inquadratura della
fotocamera sia allineata al codice da scansionare. Qualora i tentativi successivi non permettano una verifica della
certificazione sarà opportuno procedere comportandosi come se il soggetto controllato avesse presentato un
Green pass in formato cartaceo. Anche in tale ipotesi, il verificatore dovrà avere cura di limitarsi a trattare le in-
formazioni strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità della verifica. Con l’occasione, si ricorda che
l’app è programmata per riconoscere esclusivamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell'Eu Digi-
tal Covid Certificate.
Valutazione di sistemi automatici di verifica con app di verifica, vede delle criticità?
La formulazione della norma prevede che il controllo sia effettuato dal datore di lavoro ovvero da un soggetto da
quest’ultimo formalmente incaricato. Alla luce di ciò, sembra possibile dotarsi di un sistema automatico di verifi-
ca della certificazione verde (al pari, ad esempio, dei sistemi di rilevazione della temperatura). Tuttavia, sarebbe
opportuno prevedere la presenza di un soggetto incaricato (persona fisica) che impedisca l’accesso ai luoghi di
lavoro da parte di chi risulta sprovvisto di Green pass o ne esibisca uno non valido ovvero verifichi la certificazio-
ne medica cartacea di coloro che sono esenti dalla vaccinazione.
Anche un fornitore occasionale che entra in azienda ha l'obbligo del green pass?
Sì, il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 prevede che l’obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, operi anche
nei confronti di tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro, sulla
base di contratti esterni.

In allegato alla presente circolare esplicativa delle nuove disposizioni in materia di possesso della certificazione
verde per accedere nei luoghi di lavoro troverete:
       FAC SIMILE DELEGA PER LA NOMINA A SOGGETTO VERIFICATORE
       FAC SIMILE REGISTRO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

Lo Studio si riserva successive comunicazioni/aggiornamenti non appena fossero emanate le linee guida attese
per il settore privato eventualmente anche organizzando un breve webinar a favore della propria Clientela sulle
tematiche oggetto della presente circolare.

       Questo documento è disponibile sul sito             Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per
       www.studioscl.it.                                   qualsiasi approfondimento in materia.
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