LE TRASFERTE DEL LAVORATORE - Profili giuridici , fiscali e previdenziali

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LE TRASFERTE DEL LAVORATORE - Profili giuridici , fiscali e previdenziali
LE TRASFERTE DEL LAVORATORE
Profili giuridici , fiscali e previdenziali

17/04/2009
A cura avv. Paola Ferrari ed avv. Franca Genio
Via g. Carducci, 1/f 20060 Cassina De Pecchi ( mi)
Tel 02 9522003 fax 02 95343062
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            SOMMARIO

            CARATTERISTICHE ED INDENNITA’ DI TRASFERTA ....................................................................................... 2

            IL DISTACCO.................................................................................................................................................................. 3

            L’INDENNITA’ DI TRASFERTA NEL CCNL ............................................................................................................. 5

            IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE TRASFERTE......................................................................... 6

            TRASFERTA FUORI DAL COMUNE .......................................................................................................................... 6

               A)RIMBORSO A PIÈ DI LISTA O ANALITICO .................................................................................................. 6

               B) RIMBORSO FORFETTARIO .............................................................................................................................. 7

               C) RIMBORSO MISTO ............................................................................................................................................. 7

            INDENNITA’ TRASFERTA NEL COMUNE .............................................................................................................. 8

            L’INDENNITA' CHILOMETRICA ................................................................................................................................ 9

            DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE ......................................................................................................................... 9

            IL TRASFERTISTA .................................................................................................................................................. 10

            LA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA ............................................................................................................ 11

            CARATTERISTICHE ED INDENNITA’ DI TRASFERTA

            Le trasferte di lavoro comportano un cambiamento provvisorio, rispetto a quanto scritto nel contratto, del
            luogo in cui il lavoratore svolge le sue mansioni.

            Le trasferte di lavoro si differenziano dal trasferimento del lavoratore per la durata del mutamento di luogo,
            poiché nel trasferimento lo “spostamento” è definitivo e non provvisorio.

                                                                                                                                                                                         2

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                                                   NOZIONE

                                                • COMPARTA UN MUTAMENTO
                                                  TEMPORANEO RISPETTO A
                   TRASFERTA
                                                  QUANTO      SCRITTO  NELLA
                                                  LETTERA DI ASSUNZIONE

                                                • COMPORTA IL CAMBIAMENTO
                   TRASFERIMENTO                  DEFINITIVO DEL LUOGO DI
                                                  LAVORO
                  15/04/2009

            La trasferta può essere definita come un temporaneo trasferimento del prestatore di lavoro dalla sede
            abituale lavorativa (e non quindi dal proprio domicilio).

            Con le trasferte di lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro fa fronte ad esigenze lavorative di carattere
            transitorio, trasferendo provvisoriamente uno o più lavoratori che rientreranno al termine nella sede abituale

            Dell'invio in missione del lavoratore deve essere data inoltre comunicazione alla sede INAIL in cui ha sede
            l'azienda.

            Per quanto riguarda la determinazione dell'importo spettante al lavoratore si deve fare riferimento,
            principalmente, ai CCNL e secondariamente agli accordi aziendali o tra le parti, se esistenti. I CCNL
            disciplinano diversamente le trasferte di lavoro rispetto alle normali ore lavorative svolte nella sede abituale.
            Al lavoratore in trasferta è riconosciuta un'indennità di trasferta e/o il rimborso delle spese da lui sostenute
            per lo spostamento.

            IL DISTACCO

            Il distacco, invece, si verifica quando il datore di lavoro comanda o distacca il proprio dipendente presso
            un'altra società, anche estera.

                                                                                                                           3

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                                       COMANDO O DISTACCO

                                         • ART. 30 D.LGS 276/2003

                                         • DATORE DI LAVORO PER SODDISFARE UN
                                           PROPRIO INTERESSE PONE IL LAVORATORE
                                           A DISPOSIZIONE DI UN ALTRO SOGGETTO
                                           SENZA ALTERARE IL RAPPORTO DI LAVORO

                    15/04/2009

            In sostanza nel distacco (o comando) il datore di lavoro colloca il lavoratore presso un altro datore di lavoro,
            affinché renda in favore di questi la sua prestazione lavorativa. Il rapporto con l'originario datore di lavoro
            rimane       fermo ma,        parallelamente,   ne    sorge    un   altro,   con   sospensione   di   quello   originario.

            Il decreto legislativo n. 276/2003, avendo abrogato la legge n. 1369/1960 sull'interposizione nelle prestazioni
            di lavoro, ha offerto per la prima volta una definizione normativa del distacco, sostanzialmente mutuata dalla
            precedente elaborazione giurisprudenziale.

            I criteri individuati dalla giurisprudenza sono i seguenti:

                       il distacco doveva essere temporaneo, eccezionale ed occasionale;
                       il datore di lavoro distaccante doveva avere interesse a che il dipendente prestasse la sua opera in
                        favore del datore di lavoro distaccatario;
                       in ogni caso il datore di lavoro distaccante doveva conservare il potere direttivo (eventualmente
                        delegabile al datore di lavoro distaccatario);
                       infine, il datore di lavoro distaccante doveva conservare il potere di porre fine al distacco.

            L'art. 30 del D.Lgs. n. 276, rifacendosi a detti criteri, ha precisato che si parla di distacco quando un datore
            di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
            di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del
            trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

                                                                                                                                    4

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            L’INDENNITA’ DI TRASFERTA NEL CCNL

            Di seguito, vengono riportate in tabella le disposizioni relative alle trasferte di lavoro, così come disciplinate nei più
            ricorrenti CCNL.

            Tipologia Contratto                    Disciplina Indennità di Trasferta

            CCNL Piccola e Media Industria         Al lavoratore di cui alla presente Parte terza in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso
            Metalmeccanica                         delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive
                                                   necessarie per l'espletamento della missione.

                                                   Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il
                                                   lavoratore a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera.

                                                   Gli importi del suddetto rimborso spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

                                                   Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di cui all'art. 10
                                                   della presente Parte terza, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede
                                                   normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria
                                                   abitazione.

                                                   Per quanto riguarda i trattamenti per malattia ed infortunio, permessi, condizioni di miglior favore,
                                                   vale quanto previsto ai punti V), VIII), XV) di cui all'art. 21 - Disciplina speciale, Parte prima - fermo
                                                   restando che gli importi dei rimborsi spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

            CCNL Commercio                         Art. 86 – Missioni

                                                   L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
                                                   In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete:
                                                   1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

                                                   2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

                                                   3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato
                                                   nell'interesse dell'azienda;

                                                   4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui
                                                   all'art.187; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

                                                   Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
                                                   Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
                                                   In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del
                                                   presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese
                                                   di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.

                                                                                                                                                                5

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                                                  Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di
                                                  soggiorno.

            Al rientro dalle trasferte lavoro, il dipendente dovrà presentare all'azienda la documentazione relativa alle spese. Tale
            documentazione deve essere precisa e dettagliata e riepilogare i dati della trasferta (data - descrizione), i costi
            sostenuti (documenti di viaggio – fatture - hotel) oltre ad essere firmata dal collaboratore in trasferta.

            L'indennità di trasferta prevede anche delle esenzioni ai fini IRPEF con un limite di € 46,48 per giornata intera
            (all'estero € 77,47). L'indennità di trasferta è differente dal punto di vista economico a seconda che si tratti di:

                    Indennità di trasferta fuori dal comune della sede di lavoro

                    Indennità di trasferta entro il comune della sede lavorativa

            IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE TRASFERTE

            L'art. 51 del Tuir si occupa del reddito di lavoro dipendente stabilendo al comma 1, in ossequio al principio
            fiscale dell'omnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente, che lo stesso "è costituito da tutte le somme e
            i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
            in relazione al rapporto di lavoro".

            Lo stesso articolo in materia di trasferte e in deroga al predetto principio disciplina:

            a) il regime fiscale del trasfertista al comma 6;

            b) il regime fiscale per le trasferte al comma 5.

            Però, al fine di stabilire se le indennità e/o i rimborsi spese corrisposti al lavoratore, a fronte dell'effettuazione
            delle trasferte, rientrino o meno nella base imponibile fiscale/previdenziale occorre delineare le diverse
            discipline delle trasferte, effettuate fuori dal comune oppure effettuate all'interno dell'ambito del territorio
            comunale ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore è stato assunto, contemplate dallo stesso
            comma 5.

            TRASFERTA FUORI DAL COMUNE

            A)RIMBORSO A PIÈ DI LISTA O ANALITICO

            Il dipendente viene rimborsato a fronte di presentazione:

                                                                                                                                                       6

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            -   di un'idonea documentazione delle spese sostenute per la trasferta
            -   l'importo complessivo non concorre a formare il reddito

            Il datore di lavoro può, comunque, fissare tramite regolamento interno dei limiti di spesa ai rimborsi erogabili
            al dipendente, facendosi rilasciare i documenti delle spese sostenute e consegnarli al datore di lavoro che
            provvederà ad allegarli alla distinta di rimborso che deve obbligatoriamente predisporre e conservare.

            L'esistenza di un limite predeterminato o tetto nella rifusione delle spese di vitto e d'alloggio non sposta la
            collocazione del rimborso, che è e rimane a piè di lista.

            E' possibile, in alternativa, fissare un limite per giorno o per singolo pasto o pernottamento:

            -   se il dipendente non arriva al tetto, il rimborso ha luogo nei limiti delle spese sostenute e documentabili
            -   se il dipendente supera il tetto, il rimborso si blocca a questo limite, rendendo inutilizzabile presso
                l'azienda la parte della documentazione che si colloca oltre il limite (i documenti sono da accludere
                comunque alla nota spese).

            Il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, quello delle spese di viaggio, anche sotto forma di
            indennità chilometrica, e di trasporto non concorre a formare reddito. Non concorrono, altresì, a
            formare reddito i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
            dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di
            € 15,49, elevate ad € 25,82 euro per le trasferte all'estero. Ogni altro eventuale rimborso spese
            corrisposto al di fuori dei limiti predetti è assoggettato interamente a tassazione.

            B) RIMBORSO FORFETTARIO

            La norma stabilisce il limite massimo di indennità giornaliera (o diaria), oltre il quale l'emolumento eccedente
            concorre alla formazione del reddito imponibile. L'ammontare a forfait varia a seconda che la trasferta
            avvenga nel territorio nazionale (€ 46,48) ovvero all'estero (€ 77,47).

            Pertanto, dal punto di vista fiscale, le indennità di trasferta sono escluse dell'imponibile Irpef fino
            all'importo di € 46,48 al giorno, elevate ad € 77,47 per le trasferte all'estero, a nulla rilevando che la
            durata della trasferta sia superiore o inferiore alle 24 ore, o più in generale che la trasferta non
            comporti un pernottamento fuori sede. A queste indennità si aggiunge la possibilità di corrispondere
            i rimborsi analitici per spese di viaggio e di trasporto che non concorrono a formare reddito purché
            debitamente comprovate.

            C) RIMBORSO MISTO

            E' riconosciuta al dipendente una indennità giornaliera (ridotta) e il rimborso delle spese di vitto o alloggio
            (o nel caso in cui vitto o alloggio siano gratuiti).

                                                                                                                          7

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            Questa forma di rimborso prevede che sia presentata idonea documentazione a fronte delle spese che
            devono essere rimborsate.

            -   il vitto è comprensivo dei pasti e delle bevande effettuati presso pubblici esercizi
            -   l'alloggio è relativo al pernottamento del lavoratore e comprende generalmente oltre al pernottamento
                stesso anche il telefono, l'uso della lavanderie, le spese di frigo bar ecc.. ad esclusione delle spese
                "voluttuarie".

            Nel caso in cui l'impresa adotti il sistema misto (forfetario e a piè di lista):

            -   l'importo forfetario è ridotto di un terzo se le spese di alloggio sono rimborsate o l'alloggio è gratuito;
            -   il rimborso ridotto di un terzo se le spese di vitto sono rimborsate o il vitto è gratuito;
            -   la riduzione di due terzi del rimborso in caso di rimborso di spese di vitto e alloggio ovvero di vitto e
                alloggio forniti gratuitamente.

            Dal punto di vista fiscale, nel caso si sia in presenza di rimborso misto le franchigie di € 46,48 e di €
            77,47                              sono                             ridotte                             :
            - di 1/3 nel caso in cui vengano rimborsate o siano fornite gratuitamente le spese di vitto o le spese
            di                                                                                             alloggio;
            - di 2/3 nel caso in cui vengano rimborsate o siano fornite gratuitamente sia le spese di vitto che le
            spese                                              di                                           alloggio.
            Anche in questo caso i rimborsi analitici delle spese di viaggio di trasporto non concorrono alla
            formazione della base imponibile se debitamente documentati.

            INDENNITA’ TRASFERTA NEL COMUNE

            Le indennità o i rimborsi a fronte di spese (vitto, alloggio e viaggio), inerenti trasferte effettuate in territorio
            comunale, concorrono a formare il reddito e sono soggette pertanto a tassazione.

            E' escluso dall'imposta il rimborso per le spese di trasporto opportunamente comprovate dal vettore
            mediante documentazione (ad esempio la ricevuta del taxi, il biglietto dell'autobus, il biglietto del treno, ecc.).

                                              LA LETTERA D’INCARICO PER TRASFERTE: fac-simile

                    Il Signor ______________________ dipendente della Ditta _______________________
                    è autorizzato a svolgere, per conto della medesima, la seguente missione presso la ditta
                    _________________________________________ dal _______ al ________con lo
                    scopo di eseguire la prestazione utilizzando il proprio automezzo _____________ tipo
                    _____________ targa __________ cilindrata _________ (oppure) l’autovettura az
                    endale.

                                                                                                                              8

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                   Data                                           Firma del datore di lavoro

            L'indennità di trasferta copre tradizionalmente e in misura forfettaria le spese di vitto e alloggio, ma non
            quelle di viaggio, del lavoratore temporaneamente chiamato a prestare la sua opera fuori dal comune in
            cui ha sede l'azienda e per un periodo di tempo sufficiente a coprire una notte.

            Il rimborso delle spese di viaggio avviene invece normalmente con il sistema detto "a piè di lista", cioè
            dietro presentazione al datore di lavoro delle fatture relative all'acquisto di titoli di viaggio su treni, aerei, bus,
            taxi e altri mezzi pubblici oppure in base alla fattura di noleggio auto o di rimborso chilometrico AC, se
            l'auto è del dipendente.

            L’INDENNITA' CHILOMETRICA

            L'indennità chilometrica è dovuta al dipendente è stato autorizzato ad effettuare la trasferta con la propria
            autovettura.

            L'autorizzazione è rilasciata dal datore di lavoro con apposita documentazione sulla quale si riporta il luogo
            obiettivo della trasferta, i chilometri percorsi ed il tipo di mezzo utilizzato.

            DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

            Tutta la documentazione deve essere il più possibile precisa e dettagliata.

            Per le spese a piè di lista occorre indicare nel prospetto riepilogativo: data, descrizione, documento allegato
            e importo.

            Per i rimborsi chilometrici occorre indicare: data, percorso, società, enti o persone visitati, chilometri percorsi.

            Tutti i riepilogativi delle spese devono riportare i dati del collaboratore e la sua firma (importante in quanto
            attesta la natura e la quantità della spesa, in particolare per quelle non documentate o i biglietti di viaggio
            non intestati come i biglietti ferroviari o autostradali).

            Se il totale della nota spese è superiore a € 77,47, occorre applicare una marca da bollo da € 1,81.

            Si consideri infine che incomplete o inesatte note spese, considerate regolari, se contestate in seguito a
            verifiche sia dell’amministrazione finanziaria che degli istituti ed enti previdenziali e assicurativi, potrebbero

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            comportare oltre alla ripresa fiscale per reddito non dichiarato da parte del collaboratore, anche sanzioni per
            l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi.

            Dunque, quando si parla di ambito territoriale comunale deve intendersi l'ambito comunale in cui materialmente il
            lavoratore subordinato o parasubordinato ha la propria abituale sede di lavoro, a nulla rilevando l'ampiezza
            dell'estensione territoriale comunale. Per abituale sede di lavoro si intende quella dichiarata dal datore di lavoro nella
            lettera di assunzione sottoscritta col lavoratore, fatti salvi eventuali trasferimenti che comporterebbero la variazione
            di tale sede.

            Per ciò che riguarda invece le trasferte fuori dell'ambito del territorio comunale occorre precisare che, affinché non
            sorgano problemi in merito al riconoscimento dei limiti di esenzione, è opportuno che venga tenuta la
            documentazione della trasferta stessa come ad esempio la lettera d'incarico, l'autorizzazione all'utilizzo della propria
            auto e la qualsivoglia altre documentazione (es. corrispondenza intrattenuta con i clienti o fornitori) in cui viene
            evidenziata la necessità di uno spostamento del dipendente al di fuori dell'ambito comunale nell'interesse
            dell'azienda.

            Infine, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 1998 la retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi per
            il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali è quella
            individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 che ha fissato il principio in base al quale l'assoggettamento al
            prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini
            fiscali a norma dell' art. 51, del Tuir (armonizzazione). Pertanto, nel caso di specie, le indennità e i rimborsi corrisposti
            ai dipendenti e/o collaboratori nel rispetto dei criteri e limiti sopra esposti essendo esenti dalla base imponibile fiscale
            sono esenti anche dalla base imponibile previdenziale.

            IL TRASFERTISTA

            La figura del lavoratore "in trasferta" non deve essere confusa con quelle del cosiddetto "trasfertista".

                                                                                                                                      10

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                               LAVORATORE TRASFERTISTA

                                              • COMPARTA UN MUTAMENTO
                                                TEMPORANEO RISPETTO A
                  TRASFERTA
                                                QUANTO      SCRITTO  NELLA
                                                LETTERA DI ASSUNZIONE

                                              • IL LAVORATORE SI IMPEGNA,
                                                PER CONTRATTO, A SVOLGERE
                  TRASFERTISTA
                                                LA PROPRIA ATTIVITA’ IN
                                                LUOGHI SEMPRE DIVERSI.
                 15/04/2009

            Infatti, mentre il lavoratore inviato in trasferta presta la sua attività soltanto temporaneamente in un luogo
            diverso da quello contrattualmente stabilito, il "trasfertista" si impegna a prestare la sua attività in luoghi
            sempre diversi.

            La differenza è apprezzabile, oltre che sul piano della conformazione della attività lavorativa, anche e
            precipuamente sotto il profilo del trattamento fiscale e contributivo delle somme percepite dal lavoratore.

            Il trasfertista è la persona che per motivi di lavoro è costretta a spostarsi frequentemente da un luogo
            all'altro di lavoro - luoghi sempre variabili e diversi.

            In questo caso le indennità o le maggiorazioni di retribuzione, a fronte di detti trasferimenti concorrono a
            formare il reddito nella misura pari al 50% dell'intero ammontare.

            Tale riduzione è valida anche se l'indennità viene erogata con carattere di continuità.

            Dal punto di vista fiscale, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti
            sono imponibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

            LA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA

            -   Con la sentenza n. 24658/2008 la Suprema Corte, nel distinguere tra trasferimento e trasferta, precisa
                che presupposto del trasferimento del lavoratore è la sussistenza di comprovate ragioni tecniche,
                organizzative e produttive di natura tendenzialmente definitiva. Infatti, in caso di trasferimento del
                lavoratore da una unità produttiva all'altra si realizza un mutamento definitivo e non temporaneo del
                luogo di lavoro, in ciò differenziandosi dall'istituto della trasferta, che resta caratterizzato dalla
                temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale; ne
                consegue che, ove la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata, nella prospettiva

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                aziendale, da esigenze non transitorie, la modifica del luogo di lavoro costituisce trasferimento, rilevante
                ai sensi dell'art. 2103 c.c..
            -   Con la sentenza n. 8135 del 28/03/2008, la Cassazione ha ribadito che il diritto all’indennità di trasferta
                presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un
                luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non
                rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l’esistenza di una dipendenza aziendale
                nel luogo di esecuzione della prestazione (principio affermato in controversia concernente
                l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dell’indennità di trasferta).
            -   Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 4346 del 26 febbraio 2007 ha ribadito il
                carattere retributivo della cosiddetta indennità di trasferta, in contrasto con l'orientamento precedente
                che era quello di porre l'accento invece sulla natura risarcitoria coerentemente a quanto stabilito dalla
                maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In pratica, l'indennità di trasferta possiede
                entrambe le caratteristiche, retributiva e indennizzatoria. Il carattere retributivo determina la tassabilità ai
                fini fiscali per il dipendente, mentre quella indennizzatoria ne determina l'esenzione.
            -   La Cassazione n. 12301 del 21 agosto 2003 ha stabilito che la temporaneità costituisce requisito
                indefettibile della trasferta.
            -   La Cassazione Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002 ha stabilito che l'indennità di trasferta
                deve essere riconosciuta al collaboratore anche per i giorni festivi o di sabato e domenica qualora tali
                giornate rientrino nel periodo della trasferta.
            -   Con sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che il tempo impiegato per
                raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale
                orario di lavoro), allorchè sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il
                dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie
                località per svolgere la prestazione lavorativa. La Corte aggiunge che un discorso diverso va fatto,
                invece, durante il periodo della trasferta. Il tempo impiegato ogni giorno per raggiungere la sede di lavoro
                non può considerarsi esplicazione di attività lavorativa vera e propria e pertanto non si somma al
                normale orario di lavoro salvo diverse previsioni contrattuali. Ciò discende dal fatto che l'indennità di
                trasferta è finalizzata a compensare il disagio psico-fisico e materiale correlato alla faticosità degli
                spostamenti.

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