NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE - Bologna, Hotel Europa - 23 Ottobre 2017
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NOVITA’ IN MATERIA DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE Bologna, Hotel Europa – 23 Ottobre 2017 1
LA CONVENZIONE BILATERALE BEPS 2
In data dello scorso 7 giugno 2017 è stata sottoscritta, presso la sede OCSE di Parigi, la Multilateral Convention to Implement Tax Treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting, Convenzione Multilaterale BEPS. La Convenzione recepisce in un unico documento le indicazioni rinvenenti dal progetto BEPS OCSE/G20, con lo scopo di uniformare le politiche volte a contrastare i fenomeni di elusione fiscale e di evasione fiscale internazionale. La Convenzione interviene a modificare in talune clausole i trattati bilaterali e queste modifiche non richiedono i consueti passaggi burocratici di approvazione dei singoli stati. 3
Assicurare che i profitti siano tassati laddove vengono svolte rilevanti attività economiche che generano tali profitti e laddove il valore aggiunto è creato, questo è il principio ispiratore della Convenzione, espressione contenuta nel preambolo introduttivo del documento convenzionale. La ratifica da parte degli stati firmatari comporterà l’immediata applicazione per tutti i trattati senza necessità di modificarli singolarmente. Gli Stati Uniti non sono firmatari in questa fase, della CM, il testo attuale in vigore del trattato Italia Usa contro le doppie imposizioni, però, ha già al suo interno importanti applicazioni analogiche. 4
AZIONI PROGETTO BEPS 5
AZIONI DEL PROGETTO BEPS Action 1 Addressing the tax challenges of the digital economy Action 2 Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements Action 3 Designing effective controlled foreing company rules Action 4 Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments Action 5 Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance Action 6 Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances Action 7 Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status Action 8 – 9 -10 Aligning transfer pricing outcomes with value creation Action 11 Measuring and monitoring BEPS Action 12 Mandatory disclosure rules Action 13 Transfer pricing documentation and country-by-country reporting Action 14 Making dispute resolution mechanisms more effective Action 15 Developing a Multilateral Instrument to modify bilateral Tax Treaties 6
NUMERO OGGETTO 1 Individuare le sfide dell’economia digitale 2 Neutralizzare gli effetti dei contratti che determinano un hybrid mismatch 3 Rafforzare le regole CFC 4 Limitare l’erosione della base imponibile per effetto della deducibilità degli interessi e degli oneri finanziari 5 Contrastare le pratiche fiscali dannose, aumentando la trasparenza e la sostanza 6 Prevenire l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni 7 Impedire la sottrazione artificiosa alla condizione di stabile organizzazione 8 Transfer pricing: assicurarsi che i risultati siano in linea con la creazione di valore 9 Transfer pricing: garantire la coerenza con l’attribuzione dei rischi e l’allocazione di capitale 10 Transfer pricing: sorvegliare le transazioni a rischio elevato 11 Individuare le metodologie per raccogliere ed analizzare i dati sulle situazioni BEPS per proporre le azioni di contrasto 12 Imporre ai contribuenti di far conoscere i loro accordi di pianificazione fiscale aggressiva 13 Riesaminare la documentazione del transfer pricing 14 Rendere più efficaci i meccanismi per la risoluzione delle controversie fiscali 15 Sviluppare uno strumento multilaterale per aggiornare le convenzioni bilaterali 7
STRUTTURA DELLA CONVEZIONE MULTILATERALE BEPS 8
STRUTTURA DELLA CONVENZIONE PARTE I Campo di applicazione e interpretazione dei termini (art. 1-2) PARTE II Disallineamento da ibridi (art.3) Entità con doppia resistenza (art.4) Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione (art.5) PARTE III Scopo di un accordo fiscale coperto (art.6) Prevenzione dell’abuso dei trattati (art.7) Transazioni relative al trasferimento dei dividendi (art.8) Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazione in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili (art. 9) Clausola anti-abuso per le stabili organizzazioni situate in giurisdizioni terze (art.10) Applicazione di accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti (art.11) PARTE IV Elusione dello status di stabile organizzazione (art.12) Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività (art. 13) Suddivisione (splitting-up) di contratti (art.14) Definizione di una persona strettamente correlata a un’impresa (art. 15) 9
STRUTTURA DELLA CONVENZIONE PARTE V Procedura amichevole (art.16) Rettifiche corrispondenti (art. 17) PARTE VI Opzione per l’applicazione della parte VI (art. 18) Arbitrato obbligatorio e vincolante (art. 19) Nomina degli arbitri (art. 20) Riservatezza delle procedure di arbitrato (art. 21) Risoluzione di un caso prima della conclusione dell’arbitrato (art.22) Tipologia di processo arbitrale (art.23) Accordo su una diversa risoluzione (art. 24) Costi della procedura arbitrale (art. 25) Compatibilità (art. 26) 10
TRANSFER PRICING NEWS 11
LA NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO • Art. 110, co. 7 TUIR • Art. 9, co. 3 TUIR • Circolare Min. Fin. n. 32 del 22.9.1980 • OCSE Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (versione 10 Luglio 2017) • Art. 26 D.L. 31.5.2010, n.78 (convertito L. 122/2010 – TP Documentation e penalty protection) • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2010/137654 del 29.9.2010 (Masterfile, Country File) • Circolare n. 58/E del 15.12.2010 • Circolare n. 21/E del 5.6.2012 (MAP da convenzione e MAP arbitrale) 12
LA NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO • Decreto Legislativo n. 147/2015 (crescita e internazionalizzazione – art. 1, co. 2: modifica ruling e inserimento del nuovo art. 31-ter nel DPR n. 600/1973) viene disposto che la disciplina in tema di transfer pricing di cui all'art. 110 co. 7 del TUIR non opera con riferimento alle operazioni domestiche) • Decreto Legislativo n. 158/2015 (riforma del sistema sanzionatorio e sostanziale no rilevanza penale del • Legge di Stabilità 2016 (Country by Country Report) • Decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze • (Rendicontazione Paese per Paese e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ) • D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale • Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 nuovo art. 31-quater nel D.P.R. 600/1973 «procedura per rettifiche in diminuzione del reddito») 13
LA NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO Art. 59 (1) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: le modifiche all’Art. 110 (7) TUIR «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito;. La stessa medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 14
LA NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma.ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti[…]» 15
LA NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO Art. 59 (2) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: il nuovo art. 31-quater del D.P.R. 600/1973 La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990; b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti. 16
SINTESI Transfer Pricing – disciplina italiana La disciplina italiana sui prezzi di trasferimento statuisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate, sono valutati al valore normale, sancendo l’applicazione del principio internazionale dell’ «arm’s lenght principle», confronto con un mercato di libera concorrenza. Il presupposto soggettivo di applicazione della norma è rappresentato dal requisito del controllo societario, con riferimento al Codice Civile Italiano, che è integrato, altresì, dalle seguenti ulteriori ipotesi: v la società non residente in Italia che controlla una impresa residente, v l’impresa residente in Italia che controlla indirettamente una società non residente, v la società non residente e l’impresa residente in Italia, che sono controllate da una stessa società. 17
SINTESI La disciplina italiana sui prezzi di trasferimento, la novità più rilevante intervenuta nel 2010 sotto il profilo del potenziale contenzioso, prevede che se il contribuente provvede a redigere l’apposita documentazione indicata dai provvedimenti specifici emanati dall’Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati tra le società del gruppo, non si applicano le sanzioni tributarie connesse alla eventuale rettifica sui prezzi di trasferimento. Cosiddetta “penalty protection”. La predisposizione della documentazione deve essere segnalata all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi della società residente in Italia e consegnata nel termine di 10 giorni dalla eventuale richiesta da parte del verificatore. La documentazione per essere considerata idonea deve rispettare rigorosamente i dettati dei provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate e deve essere aggiornata annualmente. 18
SINTESI Oneri Documentali - Descrizione I provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate prevedono che la documentazione idonea di riferimento normativo obbligatorio è costituita da: v un documento denominato Masterfile, che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale ed alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso, v un documento denominato Documentazione Nazionale, che contiene informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che la società residente deve documentare, con analisi puntuale del criterio di determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni e/o servizi, con l’analisi rinvenenti dalla banche dati accreditate delle società comparabili per settore merceologico. Nel caso di società italiana controllata da società non residente, l’unico onere documentale è costituito dal documento denominato Documentazione Nazionale. 19
SINTESI Sinteticamente i due documenti appena descritti devono contenere informazioni, obbligatorie, dettagliate e complete, con riferimento anche alla normativa OCSE, afferenti: v la struttura del gruppo, organizzativa ed operativa, v le strategie generali perseguite dal gruppo, v l’analisi dei flussi delle operazioni, v la descrizione delle operazioni infragruppo, v la descrizione delle funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti, v utilizzo di beni immateriali, marchi brevetti ecc., v la policy di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo. Il 10 luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato una versione aggiornata delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento. Le principali modifiche hanno riguardato le seguenti tematiche: v analisi dei rischi v contenuto della documentazione sui prezzi di trasferimento, il Country by Country Report v beni intangibili v servizi infragruppo a basso valore aggiunto 20
RIFERIMENTI Rag. Mario Fuzzi mario.fuzzi@iuxteam.com Partner Via San Vitale 15 40125 Bologna +39 0512964911 +39 051222976 www.iuxteam.com 21
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