NOVITA' GREEN PASS - Fastly

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NOVITA' GREEN PASS - Fastly
17 SETTEMBRE 2021

NOVITA’ GREEN PASS
In particolare, si inserisce una modifica relativa alla durata del certificato per i
soggetti vaccinati che poi si ammalano e guariscono. Di seguito i dettagli.

Ricordiamo inoltre che il 15 settembre è stato approvato in via definitiva dal
Senato il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 23.07.2021
n. 105 (Decreto Green Pass), recante misure urgenti per l'emergenza da Covid-19
e la sicurezza delle attività sociali ed economiche, sull'approvazione del quale il
Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il decreto legge n. 105/2021:

   •   proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale
   •   e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l’attuale fase
       di emergenza epidemiologica nonché per consentire l’esercizio in sicurezza
       di attività sociali ed economiche.

Facciamo il riepilogo delle misure in vigore in base ai decreti che si sono susseguiti
e integrati

Cosa posso fare con il Green Pass
(Con le modifiche introdotte con la conversione in legge del decreto del 15
settembre 2021)

L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, inserendo l’articolo 9-bis nel
D.L. 52/20215 (comma 1), prevede una revisione dei fini e degli ambiti per i quali
è richiesta la certificazione verde COVID-19, con efficacia dal 6 agosto 2021.

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di
validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

   •   servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se
       al chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se
       effettuata presso un tavolo diverso dal bancone).
       Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del
       possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di
       ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali
       servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
   •   spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
   •   musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle
       biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi
       monumentali) e mostre;
   •   piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
       se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle
       attività al chiuso;
   •   sagre, fiere, convegni e congressi;
       Una nuova disposizione inserita in sede referente, prevede che nel caso di
       sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di
       accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica,
dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per
       l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui
       all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non
       anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi
   •   centri termali, parchi tematici e di divertimento.
       Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono
       in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni
       rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività
       riabilitative o terapeutiche;
   •   centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al
       chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest'ultima
       esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione
       inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse,
       sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività
       differente8);
   •   feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica,
       inserita in sede referente.
   •   concorsi pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in
zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività
citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino
nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea
certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il
proprio stato di salute.

Leggi le novità sugli obblighi per il lavoro in Green pass: obbligo per tutti i
lavoratori dal 15.10

Certificazione verde covid 19, quanto vale
(come modificata dal DL approvato ieri 16 settembre)
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è
collegata.

   1. In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono
      due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la
      somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva
   2. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la
      Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270
      giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione.
   3. Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15°
      giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (Attenzione:
      è stata approvata l'estensione di validità da 9 a 12 mesi)

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà
validità per 48 ore dall’ora del prelievo.
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno
seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi)

Attenzione con le modifiche introdotte dal DL approvato ieri 16 settembre dal
CdM si prevedono le seguenti novità:

   •   si prevede una ulteriore categoria, i vaccinati che si contagiano e poi
       guariscono
           o chi è vaccinato e ha il certificato verde vedrà allungarsi di ulteriori 12
              mesi la durata del suo green pass in caso di contagio e successiva
              guarigione. Per chiunque si contagi, 14 giorni dopo la
              somministrazione della prima dose o dopo la doppia dose, dopo la
              guarigione è rilasciata la certificazione verde che avrà una validità di
              dodici mesi
           o i guariti dal Covid che hanno ricevuto una dose del vaccino non
              dovranno aspettare più 15 giorni per la validità del proprio certificato
              verde che invece sarà valido subito dopo la somministrazione.

Certificazione verde: dal 1 settembre obbligatoria per scuola e università
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione,

   •   tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e
       universitario,
   •   nonché gli studenti universitari,

devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere
dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso.

La certificazione verde non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.

Fino al 31 dicembre ossia fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde.

Questa disposizione NON si applica:

   •   ai bambini,
   •   agli alunni e agli studenti
   •   nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
       coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e
formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del
lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata
anche dai rispettivi datori di lavoro.

Fino al 31 dicembre 2021 chiunque accede alle strutture del sistema nazionale
universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde
COVID-19.

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono
svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui
l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul
rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro.

A partire dal 10 ottobre e sfino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione
dello stato di emergenza, vige l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali,
socio-assistenziali e sociosanitarie.

Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle
strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività
lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento
dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.

Certificazione verde dal 1 settembre obbligatoria per i trasporti
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai
seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

   1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
   2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di
      quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
   3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City,
      Inter City Notte e Alta Velocità;
   4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata,
      effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che
      collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
      prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli
      impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta
salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del
CTS, non possono vaccinarsi.

Certificazione verde covid 19, che cos'é
Il documento attesta una delle seguenti condizioni:

   •   la vaccinazione contro il Covid-19,
   •   l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle
       ultime 48 ore
   •   o la guarigione dall’infezione.

A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto
al personale preposto per legge ai controlli.

Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a
partire da giovedì 17 giugno, i cittadini hanno iniziato a ricevere le notifiche via
email o sms con l’avviso che la certificazione è disponibile.

Nella mail o sms si avvisa inoltre della disponibilità del codice per scaricarla su pc,
tablet o smartphone.

Chi e come ottenere la certificazione verde covid 19
La Certificazione viene generata in automatico e messa a
disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

   1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni (il
      Governo discute per l'ottenimento dopo la seconda dose di vaccino)
   2. aver completato il ciclo vaccinale;
   3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore
      precedenti;
   4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

ATTENZIONE se si hanno i requisiti e NON si è ricevuto l'SMS né l'email:

   •   si può recuperare il codice AUTHCODE attraverso la nuova
       applicazione attiva dal 30 luglio e poi scaricare la Certificazione dal sito
       con:
           • Tessera Sanitaria
           • o da AppImmuni
Invece per gli iscritti all’AIRE, diplomatici, dipendenti dell’UE o lavoratori di ente o
organizzazione internazionale e loro familiari, si può avere la Certificazione anche
non essendo iscritti al Servizio sanitario nazionale ma si è stati vaccinati in Italia:

   •   la Certificazione si ottiene attraverso la nuova funzione Utente non iscritto
       al SSN vaccinato in Italia, attiva dal 30 luglio. Occorre inserire il codice
       fiscale o l'identificativo assegnato per accedere alla vaccinazione e la
       data dell'ultima somministrazione, senza AUTHCODE.

Certificazione verde covid 19, come si genera
Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie
trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello
centrale.

Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della
Salute rilascia la Certificazione. Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la
conseguente generazione della Certificazione, possono variare in base al tipo di
prestazione sanitaria.

   •   Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi
       quotidianamente, si stima quindi un’attesa massima di un paio di giorni per
       generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di
       vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni.
   •   Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione
       della Certificazione avverrà nella giornata.
   •   Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la
       generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata
       successiva.

Certificazione verde covid 19, come si acquisisce
È possibile acquisire la Certificazione in diversi modi: attraverso:

   1. canali digitali
   2. canali fisici.

Canali digitali

   •   Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la
       Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della
       propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o
       SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
   •   App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti
       dell’app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano
       effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno
       visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.

Sito web
•   è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria
       Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di
       scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento
       d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il
       codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase
       di prestazione sanitaria.
   •   accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la
       propria Certificazione.

Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è
possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera
scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al
Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera
Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà
consegnata in formato cartaceo o digitale

Assistenza per la certificazione verde covid 19:

   •   Per assistenza chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8
       alle 20)
   •   o scrivi a cittadini@dgc.gov.it.
   •   Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica
       utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

Certificazione verde covid 19, quanto vale
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è
collegata.

   1. In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono
      due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la
      somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva (sia attendono
      cambiamenti in proposito)
   2. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la
      Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270
      giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione.
   3. Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15°
      giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (Attenzione:
      è stata approvata l'estensione di validità da 9 a 12 mesi. Si attende anche
      l'aggiornamento della pagina del governo dedicata al riepilogo delle
      regole sul green pass)

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà
validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno
seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).
Digital Green Certificate, che cos'è (attivo dal 1 luglio)
Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo,
di:

   •   avvenuta vaccinazione contro il COVID-19
   •   avvenuta guarigione da COVID-19
   •   effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-
       2 con risultato negativo,

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre
bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali,
associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale.

L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni,
che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione
Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei
deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il
DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano,
anche in tedesco.

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID
certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli
Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di
certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano
necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway
europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati
europei possano essere verificati in tutta l'UE.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.
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