NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DI PIERLUIGI PUGLIESE N.Q - Regione Calabria
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DI PIERLUIGI PUGLIESE N.Q. Il sottoscritto Pierluigi Pugliese (C.F. PGLPLG76R03H579U) in proprio e n.q. di legale rappresentante del costituendo Consorzio Codex ha proposto con altri ricorrenti (Jennifer GUGLIELMI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda impresa individuale Bakery Gluten Free di Jennifer Guglielmi, Maria GUGLIELMI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda Società Gusto e Benessere di Maria Guglielmi & Co. s.a.s., Luigi SANZI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda Società Esse Group di Luigi Sanzi & Co. s.a.s., Diego SANZI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda impresa individuale Cool Food di Diego Sanzi, Concetta TRIDICO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda Società Marketing & Co. di Concetta Tridico s.a.s., Pasqualino FARAGASSO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda Società Ceasar Group di Pasqualino Faragasso & C. s.a.s) tutti partecipanti quali componenti del costituendo Consorzio Codex alla procedura di cui all’avviso pubblico “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro filiere produttive locali all’interno dei progetti locali di sviluppo – Fondo Unico Pac (II Fase – D.G.R. n. 42/2015)”, approvato con decreto del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” n. 9005 del 27 Agosto 2015, tutti rappresentati e difesi per mandato speciale in calce al presente atto dall’Avv. Giovanni Monforte (C.F.:MNFGNN55A19F158X) ricorso e successivi motivi aggiunti innanzi al Tar Catanzaro n.1001/2018 avverso la Regione Calabria al fine di ottenere l’ammissione a finanziamento della propria domanda di agevolazione in seno ai Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro filiere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo. Con ordinanza n. 1130/2019 il Tar ha ritenuto che dovesse essere integrato il contradditorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi a finanziamento da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito della Regione Calabria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Si procede quindi ad effettuare l’adempimento richiesto. Con il ricorso n.1001/2018 il sig. Pierluigi Pugliese n.q. di legale rappresentate del costituendo Consorzio Codex ha impugnato del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria n. 3708 del 19 Aprile 2018, pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria n. 60 del 13 Giugno 2018 (avente ad oggetto: avviso pubblico “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro filiere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo approvato con D.D.S. n. 9005 del 27 Agosto 2015. Preso atto risultanze delle valutazioni finali. Ulteriori accertamenti e impegno di spesa”) limitatamente alla parte in cui: si approvavano gli esiti dell’attività della Commissione di Valutazione trasmessi il 12 Febbraio 2018 con nota prot. SIAR n. 50238 e contenuti nell’allegato contrassegnato con il numero 7 riferito al PISL7 “C.ROS. PRO. Corigliano – Rossano sistemi produttivi” individuato nell’avviso pubblico approvato con decreto n. 9005 del 27 Agosto 2015; si includeva la domanda di agevolazione (prot. 16068) del Contratto di Investimento “Consorzio Codex” presentata dal costituendo Consorzio Codex a r.l. nell’ “elenco dei Contratti di Investimento ammessi con dettaglio del punteggio di merito dei Piani Interaziendali e dei singoli Piani Aziendali”, ammettendo soltanto la spesa di euro 59.198,09 prevista dal Piano di Sviluppo Interaziendale presentato dal costituendo Consorzio Codex a r.l. (al quale è attribuito il punteggio di soli punti 50,28 e un punteggio finale di soli punti 65, 28) e attribuendo un punteggio inferiore a cinquanta punti a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale presentato dal costituendo Consorzio Codex a r.l. e non ammettendo conseguentemente la spesa prevista da ciascun Piano di Sviluppo Aziendale presentato dal costituendo Consorzio Codex a r.l.; ciascuna “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale”, con la quale si attribuiva a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale allegato alla suddetta domanda di agevolazione del Contratto di Investimento presentata dal costituendo Consorzio Codex a r.l. un punteggio finale inferiore a 50 punti e i punteggi analitici in ciascuna scheda indicati; l’art. 14 dell’avviso pubblico “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro filiere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo – Fondo Unico PAC (II Fase – D.G.R. n. 42/2015)”, approvato con decreto del Dipartimento predetto n. 9005 del 27 Agosto 2015, nella parte in cui si prevede che il punteggio “fino a 10 punti” attribuibile in base al criterio A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” non deve essere calcolato per le nuove imprese/consorzi e che conseguentemente il punteggio massimo attribuibile per le nuove imprese/consorzi in base a tutti i criteri di selezione indicati in tale art. 14 è soltanto 90 e non 100, come previsto per le imprese esistenti. Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi: Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Illegittimità derivata. Il suddetto decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria n. 3708 del 19 Aprile 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n.60 del 13 Giugno 2018 (limitatamente alla parte in cui si approvavano gli esiti dell’attività della Commissione di Valutazione trasmessi il 12 Febbraio 2018 con nota prot. SIAR n. 50238 e contenuti nell’allegato contrassegnato con il numero 7 riferito al PISL7 “C.ROS. PRO. Corigliano – Rossano sistemi produttivi” individuato nell’avviso pubblico approvato con decreto n. 9005 del 27 Agosto 2015 e si includeva la domanda di agevolazione del Contratto di Investimento “Consorzio Codex” prot. 16068, presentata dal costituendo Consorzio Codex a r.l., nell’ “elenco dei Contratti di Investimento ammessi con dettaglio del punteggio di merito dei Piani Interaziendali e dei singoli Piani Aziendali”, ammettendo soltanto la spesa di euro 59.198,09 prevista dal Piano di Sviluppo Interaziendale presentato dal costituendo Consorzio Codex a r.l. e non ammettendo conseguentemente la spesa prevista da ciascun Piano di Sviluppo Aziendale presentato dal costituendo Consorzio Codex a r.l.), ciascuna “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” (con la quale si attribuisce a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale allegato alla suddetta domanda di agevolazione del Contratto di Investimento presentata dal costituendo Consorzio Codex a r.l. un punteggio inferiore a 50 punti e i punteggi analitici in ciascuna scheda indicati) ed il suddetto art. 14 del predetto avviso pubblico approvato con decreto del Dipartimento predetto n. 9005 del 27 Agosto 2015 già impugnato dinanzi a codesto On.le Tribunale con il predetto ricorso n. 1416/2017 ancora pendente e che si impugna anche con il presente atto (nella parte in cui prevede che il punteggio “fino a 10 punti” attribuibile in base al criterio A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” non deve essere calcolato per le nuove imprese/consorzi e che conseguentemente il punteggio massimo attribuibile per le nuove imprese/consorzi in base a tutti i criteri di selezione indicati in tale art. 14 è soltanto 90 e non 100, come previsto per le imprese esistenti) sono illegittimi. a) Piano di Sviluppo Aziendale avente denominazione “costituenda Impresa Bakery Gluten Free di Jennifer Guglielmi” presentato dal Costituendo Consorzio Codex a r.l. Come risulta della “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale “relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stata attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 38,00, essendo stati attribuiti a tale Piano di Sviluppo Aziendale soli punti 2 in base al criterio di selezione A3 “Livello di sostenibilità ambientale” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico- amministrativa, tecnica e di gestione economico-finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti zero in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico. b) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Gusto e Benessere di Maria Guglielmi & co. s.a.s.” presentato dal costituendo Consorzio Codex a.r.l.; come risulta dalla “scheda di valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale “relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stato attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 39,08, essendo stati attribuiti a tale Piano di Sviluppo Aziendale soli punti 3,75 in base al criterio di selezione A9 “Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo Aziendale” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica e di gestione economica- finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 2,33 in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; c) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Esse Group di Luigi Sanzi & Co. s.a.s.” presentato dal Costituendo Consorzio Codex a.r.l.. Come risulta dalla “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa a tale Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stato attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 39,77 , essendo stati attribuiti a tale Piano di Sviluppo Aziendale: soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico- amministrativa, tecnica e di gestione economica-finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 0,77 in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; d) Piano di Sviluppo Aziendale avente denominazione “Costituenda impresa Cool Food di Diego Sanzi” presentato dal Costituendo Consorzio Codex a.r.l. come risulta dalla “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa a tale Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stato attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 38,53 , essendo stati attribuiti a tale Piano di Sviluppo Aziendale: soli punti 2 in base al criterio
di selezione A3 “Livello di sostenibilità ambientale” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico- amministrativa, tecnica e di gestione economica-finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 0,77 in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; e) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Pugliese consulting di Pier Luigi Pugliese e C. s.a.s.” presentato dal Costituendo Consorzio Codex a.r.l.Come risulta dalla “scheda di valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale “relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stato attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 40,14, essendo stati attribuiti a tale Piano di Sviluppo Aziendale soli punti 8,36 in base al criterio di selezione A9 “Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo Aziendale” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica e di gestione economica- finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 2,78 in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; f) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Marketing & Co. di Concetta Tridico s.a.s.” presentato dal Costituendo Consorzio Codex a.r.l. come risulta dalla “scheda di valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale “relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stato attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 45,09, essendo stati attribuiti a tale Piano di Sviluppo Aziendale: soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica e di gestione economica-finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 2,09 in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; g) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Ceasar Group di Pasqualino Faragasso & C. s.a.s.” presentato dal Cstituendo Consorzio Codex a r.l. Come risulta dalla “scheda di valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale “relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, è stato attribuito a tale Piano di Sviluppo Aziendale un punteggio totale di soli punti 36,46, essendo stati attribuiti, a tale Piano di Sviluppo Aziendale soli punti 4,80 in base al criterio di selezione A9 “Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo Aziendale” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti zero in base al criterio di selezione A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 5,00 in base al criterio di selezione A11 “Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica e di gestione economica- finanziaria” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico; soli punti 0,66 in base al criterio di selezione A12 “Innovatività del progetto” previsto dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico. Con il ricorso si chiede che Il Tar Catanzaro voglia: 1) annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe, previa sospensione dell’esecuzione degli stessi, almeno sotto forma dell’ammissione con riserva; 2) riconoscere, anche in sede cautelare, il dovere di riesaminare ciascuno dei predetti sette Piani di Sviluppo Aziendale presentati dal costituendo Consorzio Codex a.r.l. relativamente ai predetti criteri di selezione di cui si è lamentata l’illegittima applicazione con il presente atto; 3) con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi. Con i motivi aggiunti venivano dedotti i seguenti motivi: Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Illegittimità derivata. Il Decreto del Dirigente del Dipartimento “Sviluppo Economico” della Regione Calabria n. 3708 del 19/04/18, pubblicato sul BURC n. 60 del 13/16/18, ciascuna “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” già impugnati con il ricorso 1001/18 e che si impugnano anche con il presente atto, l’art. 14 dell’avviso, già impugnato con il ricorso n.1416/17 e con il ricorso n. 1001/18 e che si impugna anche con il presente atto, il verbale n. 1 del 17 Ottobre 2016 della Commissione, allegato alla relazione redatta da FinCalabra ed espressamente richiamato nel controricorso recante la data 27 Luglio 2018 depositato in giudizio (nella parte in cui integralmente ricopia il criterio di selezione “A10” e prevede che il punteggio “fino a 10 punti” attribuibile in base a tale criterio A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” non deve essere calcolato per le nuove imprese/consorzi) e la relazione redatta da FinCalabra depositata in giudizio unitamente al controricorso impugnati con il presente atto sono illegittimi, oltre che per i motivi contenuti nel ricorso n. 1001/2018, anche perchè: la Commissione con il
verbale n. 1, depositato in giudizio e richiamato nella relazione redatta da FinCalabra, (dopo avere affermato alla lettera o) “criteri di valutazione”: “L’art. 14 declina i criteri di valutazione diversamente applicabili per i piani di sviluppo interaziendali ed aziendali. Alcuni criteri sono specificati a seguire la griglia dei punteggi rilevando per taluni di essi eventuali aspetti meritevoli di approfondimento che saranno tenuti in debita considerazione nella fase di valutazione dei Programmi Integrati di Investimento”) ha integralmente ricopiato il criterio di selezione “A10” e quindi anche la parte in cui si prevede che il punteggio “fino a punti 10” attribuibile in base a tale criterio A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” non deve essere calcolato per le nuove imprese/consorzi e che conseguentemente, anche in base a quanto confermato dalla Commissione con il verbale n. 1, il punteggio massimo attribuibile per le nuove imprese/consorzi in base a tutti i criteri di selezione indicati in tale art. 14 è soltanto 90 e non 100 come previsto per le imprese esistenti; la Commissione con il verbale n. 1 nella parte “note” relativa al criterio di selezione “A10” ha affermato che Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato all’art. 14 dell’avviso” e che “si ritiene il punteggio sarà attribuito tenuto conto di quanto dichiarato dai soggetti proponenti a livello prospettico da assoggettare a verifica da parte dell’Amministrazione nel cosiddetto anno a regime”; contrariamente a quanto affermato nella relazione redatta da FinCalabra, la Commissione con il verbale n. 1 non si è assolutamente “determinata di attribuire il punteggio sulla base di quanto indicato dalla proponente neo impresa nel formulario di progetto all’interno dell’allegato 3 al paragrafo 7 – in relazione ai dati prospettici dell’anno di regime “né poteva assumere tale determinazione dato che: il criterio “A10” prevede l’attribuzione di punti 3 nel caso in cui l’indice “ROE (Reddito netto/ Patrimonio netto) è superiore al 4%”; per la determinazione di tale indice “ROE” è necessario conoscere sia il “Reddito netto” sia il “Patrimonio netto”; nel paragrafo 7 dell’Allegato 3 è indicato soltanto il “Reddito netto” e non anche il “Patrimonio netto” e quindi non è possibile determinare tale indice “ROE” e attribuire il relativo punteggio; il suddetto criterio “A10” prevede l’attribuzione di punti 2 nel caso in cui l’indice “ROI (Risultato gestione caratteristica/totale attivo) è superiore al 6%”; per la determinazione di tale indice “ROI” è necessario conoscere sia il “Risultato gestione caratteristica” sia il “Totale attivo”; nel paragrafo 7 dell’Allegato 3 è indicato soltanto il “Risultato gestione caratteristica” e non anche il “Totale attivo” e quindi non è possibile determinare tale indice “ROI” e attribuire il punteggio; il criterio “A10” prevede l’attribuzione di punti 2 nel caso in cui “l’Indice di disponibilità (Attivo circolante/ Debiti a breve) è superiore al 75%”; per la determinazione di tale “Indice di disponibilità” è necessario conoscere sia l’ “Attivo circolante” sia “Debiti a breve”; nel par.7 dell’Allegato 3 è indicato soltanto l’ “Attivo circolante” e non anche i “Debiti a breve” e quindi non è possibile determinare tale “Indice di disponibilità” e attribuire il relativo punteggio; il criterio “A10” prevede l’attribuzione di punti 3 nel caso in cui l’indice “Margine di struttura (– Patrimonio netto – Immobilizzazioni nette) è superiore a 0”; per la determinazione dell’indice “Margine di struttura” è necessario conoscere sia il “Patrimonio netto” sia le “Immobilizzazioni nette”; nel paragrafo 7 dell’All. n. 3 non sono indicati né il “Patrimonio netto” né le “Immobilizzazioni nette” e quindi non è possibile determinare tale “Margine di struttura” e attribuire il relativo punteggio; pertanto, non avendo assunto, né avendo potuto assumere la Commissione con il verbale n. 1 tale determinazione, il totale del punteggio attribuibile alle neo imprese/consorzi in base a tutti i criteri di selezione indicati in tale art. 14 dell’avviso ed integralmente riportati nel verbale n. 1 è soltanto 90 e non 100 come previsto per le imprese esistenti e pertanto l’art. 14 dell’ avviso ed il verbale n. 1 della Commissione (nella la parte in cui prevede che il punteggio “fino a punti 10” attribuibile in base a tale criterio A10 “Capacità di perseguire l’obiettivo” non deve essere calcolato per le nuove imprese/consorzi e che conseguentemente il punteggio massimo attribuibile per le nuove imprese/consorzi in base a tutti i criteri di selezione indicati in tale art. 14 è soltanto 90 e non 100 come previsto per le imprese esistenti) sono inficiati da disparità di trattamento tra nuove imprese ed imprese esistenti, da cui deriva l’illegittimità dell’attribuzione di punti 0 in base al criterio di selezione “A10” a ciascuno dei sette Piani di Sviluppo Aziendale. Nella eventualità in cui, conformemente a quanto affermato nella relazione di FinCalabra, la Commissione con il verbale n. 1 si fosse “determinata di attribuire il punteggio sulla base di quanto indicato dalla proponente neo impresa nel formulario di progetto – all’interno dell’all.3 al paragrafo 7 – in relazione ai dati prospettici dell’anno di regime”, tale determinazione della Commissione sarebbe illegittima, essendo contrastante con quanto previsto relativamente al criterio di selezione A10 dall’art. 14 dell’avviso non avendo la Commissione il potere di modificare quanto previsto dall’avviso; L’avviso all’art.17 (“Documentazione da allegare alla domanda di agevolazione”) prevede: “Per accedere alle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico, i soggetti proponenti dovranno disporre e presentare, pena l’inammissibilità della domanda, la documentazione di seguito elencata: “a) Domanda di agevolazione, redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1; “b) Relazione generale illustrativa del Programma Integrato degli Investimenti, redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 2; “c)
Piano descrittivo del Piano di Sviluppo Interaziendale/Aziendale validamente sottoscritto con informazioni richieste per lo specifico intervento (allegato 3)”; Nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’allegato 2 “Relazione generale illustrativa del Programma Integrato degli Investimenti” (da cui la Commissione ha prelevato l’importo di € 28.959,39 dell’elemento “Apporto Mezzi Propri”, costituente uno degli elementi da utilizzare ed utilizzato per attribuire il punteggio in base al criterio di selezione “A9 ” come risulta dalla “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale”) sono indicati l’importo di € 82.741,12 dell’elemento “ spese agevolabili per investimenti” e l’importo di € 53.781,73 dell’elemento “contributo in conto capitale richiesto” necessari per attribuire il punteggio in base al suddetto criterio di selezione “A9”; Nel paragrafo 2 (“Quadro finanziario degli interventi”) dell’allegato 3 (“Piano descrittivo del Piano di Sviluppo Aziendale con informazioni richieste per lo specifico intervento”) relativo al Piano di Sviluppo Aziendale sono indicati l’importo di € 28.959,39 dell’elemento “apporto mezzi propri”, l’importo di € 82.741,12 dell’elemento “investimenti agevolabili” e l’importo di € 53.781,73 dell’elemento “contributo in conto capitale richiesto” necessari per attribuire il punteggio in base al criterio di selezione “ A9”; Il Consorzio Codex nella domanda di agevolazione (Allegato 2) per mero errore ha indicato relativamente al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Gusto e Benessere di Maria Guglielmi & co. s.a.s.” l’importo di € 143.518,45 quale “contributo richiesto”, l’importo di € 77.279,17 quale “cofinanziamento privato” e l’importo di € 220.797,62 quale “totale investimenti”, i quali invece si riferiscono al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Marketing & co. di Concetta Tridico s.a.s.”; L’avviso né nell’art. 14 né in altri articoli ed il verbale n.1 non prevedono quali degli Allegati (1,2,3) devono essere utilizzati per l’attribuzione dei punteggi a ciascun Piano in base a ciascun criterio di selezione previsto dall’art. 14 dell’avviso. Come risulta dalla “scheda di valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, la Commissione per l’attribuzione del punteggio in base al criterio di selezione A9 ha utilizzato un dato esatto (“capitale proprio”) contenuto nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’All. 2 “Relazione generale illustrativa del Programma Integrato degli Investimenti” e due dati errati (“Spese investimento” e “Agevolazione richiesta”) contenuti nella “Domanda di Agevolazione” (Allegato 1); La Commissione, se avesse compiuto una istruttoria completa e avesse utilizzato per l’attribuzione del punteggio in base al criterio di selezione “A9” l’intera documentazione (Allegati 1,2,3) prevista dall’art. 17 (“Documentazione da allegare alla domanda di agevolazione”) presentata dal Consorzio Codex: si sarebbe dovuta accorgere immediatamente che per mero errore materiale tutti i tre dati indicati nella domanda di agevolazione (Allegato 1) relativamente al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Gusto e Benessere di Maria Guglielmi & co. s.a.s.” erano diversi da quelli contenuti nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’Allegato 2 (“Relazione generale illustrativa del Programma Integrato degli Investimenti”) e nel paragrafo 2 (“Quadro finanziario degli interventi”) del l’Allegato 3 (“Piano descrittivo del Piano di Sviluppo Aziendale con informazioni richieste per lo specifico intervento”) relativi a tale Piano di Sviluppo Aziendale e si riferiscono al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Marketing & co. di Concetta Tridico s.a.s.” e non ne avrebbe utilizzato (né avrebbe potuto utilizzarne) neanche due (“Spese investimento” e “Agevolazione richiesta”); avrebbe conseguentemente dovuto utilizzare i tre dati esatti contenuti nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’All. n 2 e nel paragrafo 2 (“Quadro finanziario degli interventi”) dell’ All.n. 3 relativi al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Gusto e Benessere di Maria Guglielmi & co. s.a.s.” (“capitale proprio” € 28.959,39; “Spese investimenti” € 82.741,12; “Agevolazione richiesta” € 53.781,73); avrebbe dovuto attribuire punti 10 (e non soli punti 3,75) a tale Piano di Sviluppo Aziendale in base al criterio di selezione “A9” attraverso l’utilizzo della formula prevista per le “nuove iniziative” da tale criterio di selezione A9 “Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo Aziendale” disciplinato dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico e dal suddetto verbale della Commissione di Valutazione n. 1 del 17 Ottobre 2016 (“Livello apporto mezzi propri S = [ capitale proprio / (spesa investimento – agevolazione richiesta)] x 10”) come risulta da quanto già evidenziato nel suddetto ricorso n. 1001/2018 e che di seguito si riporta: [capitale proprio € 28.959,39 / (spesa investimento € 82.741,12 – agevolazione richiesta € 53.781,53)] x 10 = 10 punti; peraltro la scelta della Commissione (implicitamente risultante della “Scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa a tale piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Gusto e Benessere di Maria Guglielmi & co. s.a.s.”) di utilizzare per l’attribuzione del punteggio in base al criterio di selezione “A9” soltanto un dato (“capitale proprio”) contenuto nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’All.2 (nonostante che nel punto 5.3 dell’All.2 fossero indicati anche le “spese agevolabili per investimenti” ed il “contributo in conto capitale richiesto” e
fossero quindi contenuti tutti i tre dati relativi a tutti i tre elementi necessari per attribuire il punteggio al Piano in base al criterio di selezione “A9”) e due dati (“Spese investimento” e “Agevolazione richiesta”) contenuti nella “Domanda di agevolazione” (Allegato 1) è priva di ogni giustificazione, illogica ed irrazionale e contrastante con l’avviso che elenca tra la documentazione da presentare e da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi tutti gli Allegati 1, 2 , 3; paradossalmente la Commissione avrebbe dovuto attribuire al Piano di Sviluppo Aziendale punti 10 in base al criterio di selezione “A9” anche se avesse utilizzato tutti i tre dati (errati) contenuti nella suddetta “Domanda di Agevolazione” (Allegato 1) come risulta di seguito: [capitale proprio € 77.279,17 / (Spesa investimento € 220.797,62 – Agevolazione richiesta € 143.518,45)] x 10 = 10 punti; contrariamente a quanto affermato nella relazione e conformemente a quanto evidenziato nel ricorso n. 1001/18, la Commissione, in presenza delle autocertificazioni dei fornitori attestanti “l’innovatività dei macchinari” allegate al Piano di Sviluppo Aziendale richieste dall’art.14 dell’avviso “per la verifica di innovatività della spesa”, aveva il dovere di attribuire a tale Piano il punteggio spettante in base al criterio di selezione A12 ammontante a punti 7,38 (come risulta chiaramente da quanto evidenziato nel ricorso n. 1001/18) e non punti 2,33 come risulta dalla “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa a tale Piano di Sviluppo Aziendale al punto A.12.1; peraltro, contrariamente a quanto affermato nella relazione (in cui si afferma espressamente che “alla ricorrente non sono state riconosciute spese innovative e pertanto il punteggio attribuito è stato pari a 2,33” e che “nel caso di specie risulta del tutto evidente che nessuna delle spese assunte come innovative posseggono i requisiti previsti dall’avviso per una tale qualificazione e che qui riportiamo”), rientrano tra le fattispecie di “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” previste o dalla lettera “a)” (“apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo dei sistemi succitata”) o dalla lettera “e” (“piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie”) dell’art.14 tutti i seguenti macchinari il cui importo complessivo ammonta ad € 21.090,00 (€ 9.500,00 + € 11.590,00) indicati nelle due singole autocertificazioni del fornitore, ditta IMPCSERVICE di Nigro Imperiale Domenico, sita in Cariati Via Magenta senza numero civico, attestantine “l’innovatività” allegate al suddetto Piano di Sviluppo Aziendale : “software gestionale” (lettera “E”) dell’importo di € 2.901,00; “PC ALLINONETOUCHSCREEN 22” (lettera “E”) dell’importo di € 1229,00; “Tablet 7” (lettera “E”) dell’importo di € 450,00; “misuratore fiscale 80 mm di rete” (lettera “A”) dell’importo di € 778,00; “multifunzione laser” (lettera “A”) dell’importo di € 286,00; “stampante termica LAN80 mm” (lettera “A”) dell’importo di € 368,00; “sistema wireless con router e 2 accessi point” (lettera “E”) dell’importo di € 409,00; “stampante termica per ricevute fiscali” (lettera “A”) dell’importo di € 614,00; “software gestionale ristorante” (lettera “E”) dell’importo di € 3.540,00; “PC ALL IN ONE TOUCHSCREEN 22” (lettera “E”) dell’importo di € 1.500,00; “Tablet 7” (lettera “E”) dell’importo di € 550,00; “misuratore fiscale 80 mm di rete” (lettera “A”) dell’importo di € 950,00; “multifunzione laser” (lettera “A”) dell’importo di € 350,00; “stampante termica LAN 80 mm” (lettera “A”) dell’importo di € 450,00; “sistema wireless con router e 2 accessi point” (lettera “E”) dell’importo di € 500,00; “stampante termica per ricevute fiscali” (lettera “A”) dell’importo di € 750,00; pertanto, anche nella remota (ma non temuta) eventualità in cui si dovessero prendere in considerazione soltanto i macchinari rientranti tra le fattispecie di “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” previste o dalla lettera “a)” o dalla lettera “e)” dell’art.14 (come risulta da tali due autocertificazioni del fornitore ditta IMPCSERVICE) la Commissione aveva il dovere di attribuire a tale Piano di Sviluppo Aziendale in base a tale criterio di selezione “A12” in via subordinata almeno punti 5,17 considerato che: le spese relative agli investimenti innovativi rientranti tra le fattispecie di “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” previste o dalla lett. “a)” o dalla lett. “e)” dell’art.14 ammontano a complessivi € 21.090,00 (€ 9.500,00 + € 11.590,00); la spesa dell’investimento complessivo ammissibile previsto dal Piano ammonta ad € 69.341,12; il rapporto (R) tra le spese relative agli investimenti innovativi rientranti tra le fattispecie previste o dalla lett. a) o dalla lett. e) dell’art.14 ammontanti ad € 21.090,00 e le spese dell’investimento complessivo ammissibile ammontanti ad € 69.341,12 (come risulta dalla “scheda analisi valutazione di merito del piano di sviluppo interaziendale” relativa a tale Piano di Sviluppo Aziendale al punto A.8.2 e al punto A.12.1) è pari a 0,3041 (come risulta dalla seguente operazione contabile: € 21.090,00/ € 69.341,12); il punteggio massimo attribuibile in base a tale criterio di selezione è pari a punti 17; il punteggio spettante a tale Piano in base a tale criterio di selezione A12 è la risultante della seguente operazione contabile: rapporto (R) 0,3041 x 17= 5,17 punti; peraltro dalla “scheda” relativa a tale Piano
al punto A.12.1 e/o da altro documento e dalla relazione non si possono desumere né quali dei singoli macchinari rientranti tra le fattispecie previste o dalla lett. a) o dalla lett. e) dell’art.14, indicati in tali due autocertificazioni del fornitore ditta IMPCSERVICE, siano stati ritenuti “investimenti innovativi” dalla Commissione né quali invece e per quali motivi non lo siano stati né conseguentemente i motivi per i quali sono stati attribuiti soltanto punti 2,33. c) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Esse Group di Luigi Sanzi & co. s.a.s.” presentato dal costituendo Consorzio Codex a.r.l. Contrariamente a quanto affermato nella relazione la Commissione, in presenza delle autocertificazioni dei fornitori attestanti “l’innovatività dei macchinari” allegate al Piano di Sviluppo Aziendale, richieste dall’art.14 “per la verifica di innovatività della spesa”, aveva il dovere di attribuire a tale Piano il punteggio spettante in base al criterio di selezione A12 ammontante a punti 6,45 e non soli punti 0,77. d) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda impresa COOL FOOD di Diego Sanzi” presentato dal costituendo Consorzio Codex a.r.l. Nella relazione si afferma relativamente al punteggio attribuito in base al criterio di selezione A.3.1 (“Consumi energetici”) al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopraindicata: “Alla ricorrente è stato attribuito punteggio pari a 0. A detta della medesima si sarebbe dovuto attribuire un punteggio pari a 1 in quanto tra le spese da realizzare vi era l’acquisto di condizionatori ad alta efficienza energetica che garantiranno il miglioramento delle performances energetiche dell’edificio. Sul punto si deve specificare che l’avviso prevedeva l’attribuzione di un punto nel caso di realizzazione di interventi utili al miglioramento delle performances energetiche degli edifici tra cui certamente non si possono annoverare gli investimenti finalizzati all’acquisto di impianti di condizionamento ancorché si tratti di impianti ad alta efficienza energetica la quale, ovviamente, è riferita ai consumi di energia assorbita dai macchinari e nulla ha a che fare con l’efficientamento energetico di un edificio per come inteso dall’avviso”; contrariamente a quanto affermato nella relazione l’acquisto e l’installazione di sistemi di condizionamento che garantiranno il miglioramento delle performance energetiche delle aziende rientra a pieno titolo sia tra gli “impianti di riscaldamento ad elevata efficienza energetica” sia tra gli “impianti e macchinari ad alta efficienza energetica”; nel piano di spesa è previsto anche l’acquisto e l’installazione di sistemi aspirazione fumi con cappe e aspiratori cassonati che garantiranno il miglioramento delle performance ambientali dell’azienda (cosi come risulta dai preventivi di spesa e dalla sezione del formulario relativa (“6. Ulteriori elementi per la valutazione”), rientranti tra gli “interventi volti a minimizzare le emissioni nell’aria” (“individuazione e adozione delle migliori tecniche disponibili per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera”), per i quali il criterio di selezione A3 prevede l’attribuzione di 1 punto; pertanto a tale Piano dovevano essere attribuiti, oltre ai punti 2 attribuiti in base al criterio A.3.3, anche un ulteriore punto per i “consumi energetici” in base al criterio A.3.1 (“Consumi energetici”) e un ulteriore punto per gli “interventi volti a minimizzare le emissioni nell’aria” in base al criterio A.3.2 “Interventi volti a minimizzare i carichi inquinanti” e complessivi punti 4 in base al criterio A3 e conseguentemente è illegittima l’attribuzione di punti 2 invece di punti 4 a tale Piano; la Commissione in presenza delle autocertificazioni del fornitore attestanti “l’innovatività dei macchinari” allegate al Piano richieste dall’art.14 “per la verifica di innovatività della spesa”, aveva il dovere di attribuire il punteggio spettante in base al criterio A12 “Innovatività del progetto” ammontante a punti 6,48 e non soli punti 0,77. e) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Pugliese Consulting di Pier Luigi Pugliese e C. s.a.s” presentato dal costituendo Consorzio Codex a.r.l. Nella relazione si afferma relativamente al punteggio attribuito in base al criterio A9 “Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo Aziendale”: “Alla richiedente è stato attribuito un punteggio di 8,36 sulla base dei seguenti dati desunti dal formulario di progetto e dalla domanda. “Ammontare del capitale proprio indicato nel punto 5.3 dell’allegato 2: 66.509,45; “Ammontare complessivo delle spese indicato in domanda: 227.439,55; “Agevolazione richiesta in domanda: 147.835,71. “A detta della richiedente i dati relativi all’ammontare delle spese indicato in domanda e alla agevolazione richiesta riportati sono errati in quanto i valori esatti desumibili dalla documentazione di progetto sono rispettivamente pari a € 190.027,00 ed € 123.517,55. “Di conseguenza il punteggio da attribuire sarebbe pari a 10 punti e non a 8,36 con un incremento di 1,64 che porterebbe il totale del punteggio attribuito a 41,78 in luogo di 40,14. “La semplice lettura della domanda conferma i dati inseriti in sede di valutazione”;
Nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) del all. 2 (da cui la Commissione ha prelevato l’importo di € 66.509,45 dell’elemento “Apporto Mezzi Propri”, costituente uno degli elementi da utilizzare ed utilizzato per attribuire il punteggio in base al criterio “A9” sono indicati l’importo di € 190.027,00 dell’elemento “spese agevolabili per investimenti” e l’importo di € 123.517,55 dell’elemento “contributo in conto capitale richiesto” necessari per attribuire il punteggio in base al suddetto criterio di selezione “A9”; nel paragrafo 2 dell’All. 3 (“Piano descrittivo del Piano di Sviluppo Aziendale con informazioni richieste per lo specifico intervento”) sono indicati l’importo di € 66.509,45 dell’elemento “apporto mezzi propri”, l’importo di € 190.027,00 dell’elemento “investimenti agevoli” e l’importo di € 123.517,55 dell’elemento “contributo in conto capitale richiesto” necessari per attribuire il punteggio; il Consorzio Codex nella domanda di agevolazione per mero errore ha indicato relativamente al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Pugliese Consulting di Pier Luigi Pugliese e C. s.a.s” l’importo di € 147.835,71 quale “contributo richiesto”, l’importo di € 79.603,84 quale “cofinanziamento privato” e l’importo di € 227.439,55 quale “totale investimenti”, i quali invece si riferiscono al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Esse Group di Luigi Sanzi & co. s.a.s.”; l’avviso né nell’art.14 né in altri articoli e il verbale della Commissione n.1 non prevedono quali degli Allegati (1, 2, 3) devono essere utilizzati per l’attribuzione del punteggio a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale in base a ciascun criterio di selezione previsto dal predetto art.14 di tale avviso pubblico; come risulta espressamente dalla “scheda di valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione sopra indicata, la Commissione per l’attribuzione del punteggio in base al criterio A9 ha utilizzato un dato esatto (“Capitale proprio”) contenuto nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’All. 2 e due dati errati (“Spese investimento” e “Agevolazione richiesta”) contenuti nella “Domanda di Agevolazione” (Allegato 1); la Commissione se avesse compiuto una istruttoria completa e avesse esaminato e utilizzato per l’attribuzione del punteggio in base al criterio “A9” l’intera documentazione (Allegati 1, 2, 3) prevista dall’art.17 si sarebbe dovuta accorgere immediatamente che per mero errore materiale tutti i tre dati indicati nella suddetta domanda di agevolazione (Allegato 1) relativamente al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Pugliese Consulting di Pier Luigi Pugliese e C. s.a.s.” erano diversi da quelli contenuti nel punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) dell’All. 2 (“Relazione generale illustrativa del Programma Integrato degli Investimenti”) e nel paragrafo 2 (“Quadro finanziario degli interventi”) del suddetto Allegato 3 (“Piano descrittivo del Piano di Sviluppo Aziendale con informazioni richieste per li specifico intervento”) relativi a tale Piano di Sviluppo Aziendale e si riferivano al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Esse Group di Luigi Sanzi & co. s.a.s.” e non ne avrebbe utilizzato (né avrebbe potuto utilizzarne) neanche due (“Spese investimenti” e “Agevolazione richiesta”); avrebbe conseguentemente dovuto utilizzare tutti i tre dati esatti contenuti nel suddetto punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) del suddetto Allegato 2 e nel paragrafo 2 (“Quadro finanziario degli interventi”) del suddetto Allegato 3 relativi al Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Pugliese Consulting di Pier Luigi Pugliese e C. s.a.s.” (“Capitale proprio” € 66.509,45; “Spese investimenti” € 190.027,00; “Agevolazione richiesta” € 123.517,55; avrebbe dovuto attribuire punti 10 (e non soli punti 8,36) a tale Piano di Sviluppo Aziendale in base al criterio di selezione “A9” attraverso l’utilizzazione della formula sopra indicata prevista per le “nuove iniziative” da tale criterio di selezione A9 “Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo Aziendale” disciplinato dall’art. 14 del suddetto avviso pubblico e dal suddetto verbale della Commissione n. 1 del 17 Ottobre 2016 come risulta da quanto già evidenziato nel suddetto ricorso n. 1001/2018 e che di seguito si riporta: [capitale proprio € 66.509,45 / (Spesa investimento € 190.027,00 – Agevolazione richiesta € 123.517,55)] x 10 = punti 10; peraltro la scelta della Commissione di Valutazione (implicitamente risultante della “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa a tale Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “costituenda Società Pugliese Consulting di Pier Luigi Pugliese e C. s.a.s.”) di utilizzare per l’attribuzione del punteggio in base al suddetto criterio di valutazione “A9” soltanto un dato (“Capitale proprio”) contenuto nel suddetto punto 5.3 (“Quadro Finanziario”) del suddetto Allegato 2 “Relazione generale illustrativa del Programma Integrato degli Investimenti” (nonostante che in tale punto 5.3 del suddetto Allegato 2 fossero indicati anche le “spese agevolabili per investimenti” ed il “contributo in conto capitale richiesto” e fossero quindi contenuti tutti i tre dati relativi a tutti i tre elementi necessari per attribuire il punteggio al Piano di Sviluppo Aziendale in base al suddetto criterio di selezione “A9”) e due dati (“Spese investimento” e “Agevolazione richiesta”) contenuti nella “Domanda di agevolazione” (Allegato 1) è palesemente priva di ogni giustificazione, palesemente illogica ed irrazionale e palesemente contrastante con il suddetto avviso pubblico che elenca tra la documentazione da presentare e conseguentemente da prendere in
considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione previsti dall’art.14 del suddetto avviso pubblico tutti i tre predetti allegati 1, 2, 3; paradossalmente la Commissione avrebbe dovuto attribuire al Piano punti 10 in base al criterio “A9” anche se avesse utilizzato tutti i tre dati (errati) contenuti nella suddetta “Domanda di Agevolazione” (Allegato 1) come risulta di seguito: [Capitale proprio € 79.603,84 / (Spesa investimento € 227.439,55 – Agevolazione richiesta € 147.835,71)] x 10 = punti 10; contrariamente a quanto affermato nella relazione, la Commissione in presenza dell’autocertificazione del fornitore attestante “l’innovatività dei macchinari” allegata al Piano e richiesta dall’art.14 “per la verifica di innovatività della spesa”, aveva il dovere di attribuire a tale Piano il punteggio spettante in base al criterio di selezione A12 ammontante a punti 5,03 e non soli punti 2,78 come risulta espressamente dalla predetta “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale”. peraltro, contrariamente a quanto affermato nella relazione (in cui si afferma espressamente che “alla ricorrente non sono state riconosciute spese innovative e pertanto il punteggio attribuito è stato pari a 2,78” e che “nel caso di specie risulta del tutto evidente che nessuna delle spese assunte come innovative posseggono i requisisti previsti dall’avviso per una tale qualificazione e che qui riportiamo”), rientrano tra le fattispecie di “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” previste o dalla lettera “a” (già riportata nel presente atto) o dalla lettera “b” (“piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche”) o dalla lettera “e” (già riportata nel presente atto) o dalla lettera “g” (“realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili esclusi gli impianti eolici”) dell’art.14 tutti i seguenti macchinari, il cui importo complessivo ammonta ad € 40.014,00, indicati nella autocertificazione del fornitore, ditta IMPC SERVICE, attestante “l’innovatività”, allegata al suddetto Piano di Sviluppo Aziendale: “fotocopiatrice Toshiba 2007 (lettera “A”) dell’importo di € 1.950,00; “ALLINONELENOVO 27 (lettera “E”) dell’importo di € 1.600,00; “ALL INONE LENOVO 22” (“lettera “E”) dell’importo di € 1.200,00; “Server LENOVO 15” (lettera “E”) dell’importo di € 950,00; “NAS WD 4 TB” (lettera “E”) dell’importo di € 400,00; “Scanner Brother ADP 2600” (lettera “A”) dell’importo di € 650,00; “multifunzione Samsung M2885” (lettera “A”) dell’importo di € 350,00; “climatizzatore LG G12 WLUL2” (lettera “G”) dell’importo di € 3.688,00; “realizzazione sito” (lettera “B”) dell’importo di € 15.000,00; “struttura rete cablata e wifi” (lettera “E”) dell’importo di € 600,00; inoltre da tale “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” al punto A.12.1 e/o da altro documento e dalla relazione non si possono desumere né quali dei predetti singoli macchinari rientranti tra le fattispecie previste o dalla lettera “a)” o dalla lettera “b)” o dalla lettera “e)” o dalla lettera “g)” dell’art.14, indicati in tale autocertificazione del fornitore ditta IMPC SERVICE, siano stati ritenuti “investimenti innovativi” da tale Commissione né quali invece e per quali motivi non siano stati ritenuti “investimenti innovativi” né conseguentemente i motivi per i quali sono stati attribuiti soltanto punti 2,78. f) Piano di Sviluppo Aziendale avente la denominazione “Costituenda Società Marketing & Co. di Concetta Tridico s.a.s.” presentato dal costituendo Consorzio Codex a.r.l. contrariamente a quanto affermato nella relazione, la Commissione in presenza delle autocertificazioni dei fornitori attestanti “l’innovatività dei macchinari” allegate al Piano richieste dall’art.14 dell’avviso per la verifica di innovatività della spesa”, aveva il dovere di attribuire a tale Piano il punteggio spettante in base al criterio di selezione A12 ammontante a punti 5,28 e non soli punti 2,09. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nella relazione (in cui si afferma espressamente che “alla ricorrente non sono state riconosciute spese innovative e pertanto il punteggio attribuito è stato pari a 2,09” e che “nel caso di specie risulta del tutto evidente che nessuna delle spese assunte come innovative posseggono i requisiti previsti dall’avviso per una tale qualificazione e che qui riportiamo”), rientrano nella fattispecie di “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” prevista dalla lettera “e” (già riportata nel presente atto) dell’art.14 tutti i macchinari il cui importo complessivo ammonta ad € 38.250,00, indicati nella autocertificazione del fornitore, ditta Puntoffice, attestantene “l’innovatività”, allegata al Piano, e rientrano nella fattispecie di “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” prevista dalla lettera “g” dell’art.14 dell’avviso tutti i macchinari il cui importo complessivo ammonta ad € 25.000,00, indicati nella autocertificazione del fornitore, ditta IMPC SERVICE di Nigro Imperiale Domenico, sita in Cariati Via Magenta senza numero civico, attestantene “l’innovatività”, allegata al suddetto Piano di Sviluppo Aziendale; inoltre da tale “scheda analisi valutazione di merito del Piano di Sviluppo Interaziendale” relativa a tale Piano di Sviluppo Aziendale al punto A.12.1 e/o da altro documento e dalla relazione non si possono desumere né quali dei predetti singoli macchinari rientranti tra le predette fattispecie espressamente previste o dalla suddetta lettera “e)” o della suddetta lettera “g)” dell’art.14 del suddetto avviso pubblico, indicati in tale autocertificazione
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