NORME DI ATTUAZIONE - Comune di Casarsa della Delizia

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Comune di Casarsa della Delizia
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
Aggiornamenti:    varianti 1, (2), 3, (4), 5, 6, (7), (8), 9, 10, 11, (12), (13), 14, 15, 16,
                  (17), 18, 19, 20, (21), (22), 23, (24), 25, (26), (27), 28, (29), 30, (31),
                  32, (33), 34, 35, 36.
(n): variante non modificante questo elaborato.

NOR M E DI
ATTUAZIONE
Elaborato non ufficiale.
Per la regolazione degli interventi valgono gli elaborati originali.
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                                                                       INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (var. 14)

Art.     1.      Elaborati del PRGC ..................................................................................................................       4
Art.     2.      Applicazione del PRGC ...........................................................................................................           4
Art.     3.      Trasformazione urbanistica e edilizia .......................................................................................               5
Art.     4.      Interpretazione autentica delle norme di attuazione e loro applicazione ..................................                                  5
Art. 4 bis.      Edilizia sostenibile ....................................................................................................................   5
Art.     5.      (Soppresso) .............................................................................................................................   5
Art.     6.      (Soppresso) .............................................................................................................................   5
Art.     7.      (Soppresso) .............................................................................................................................   5

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC.

Art.      8.     Modalità di attuazione del PRGC ............................................................................................. 6
Art.      9.     Strumenti e soggetti di attuazione (var. 35) .............................................................................. 6

CAPO III - PREVISIONI DI PRGC.

Art. 10. Divisione del territorio comunale in zone ................................................................................. 7
Art. 11. Zona A ..................................................................................................................................... 8
Art. 12. Zona B ................................................................................................................................... 22
Art. 13. Zona C ................................................................................................................................... 28
Art. 14. Zone a verde privato .............................................................................................................. 31
Art. 15. Zona D ................................................................................................................................... 33
Art. 16. Zona E ................................................................................................................................... 42
Art. 17. Zona H         ............................................................................................................................... 50
Art. 18. Zone per i servizi e le attrezzature collettive .......................................................................... 53
Art. 19. Zone per la viabilità e la ferrovia ............................................................................................ 62
Art. 20. Zone di interesse ambientale ................................................................................................. 64
Art. 21. Aree di interesse archeologico ............................................................................................... 66
Art. 22. Zone di riqualificazione ambientale ........................................................................................ 68
Art. 23. Specchi d’acqua ..................................................................................................................... 70
Art. 24. Allevamenti esistenti .............................................................................................................. 71
Art. 25. Zone sismiche ........................................................................................................................ 72
Art. 26. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico ....................................................................... 73
Art. 26 bis. (Soppresso) (var. 35) ............................................................................................................. 75
Art. 26 ter. (Soppresso) (var. 35) ............................................................................................................. 75
Art. 26 quater. (Soppresso) (var. 35) ......................................................................................................... 75
Art. 26 quinquies. (Soppresso) (var. 35) .................................................................................................... 75
Art. 27. Piani attuativi .......................................................................................................................... 76
Art. 28. Reti e impianti tecnologici ...................................................................................................... 77
Art. 29. Norme particolari - deroghe ................................................................................................... 78
Art. 30. Specie arboree ed arbustive consigliate ................................................................................ 86
Art. 31. Ambiente e paesaggio (var. 35) ............................................................................................. 88
Art. 32. Modifica al PRGC da parte del piano attuativo ...................................................................... 89
Art. 33. Aree assoggettate alle disposizioni di cui al decreto legislativo decreto legislativo 42/2004,
             parte terza (var. 35) ................................................................................................................ 91
Art. 34. Beni assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo decreto legislativo 42/2004,
             parte seconda (var. 35) .......................................................................................................... 92

Tabella 1. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficenti per distanze ............................................................ 93

Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione - Schema del piano edilizio aziendale (var. 28) ................. 94

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                                                    SIGLE (var. 34)

AUI ................................................................................ ambito unitario di intervento
DLGS ........................................................................................... decreto legislativo
DM ............................................................................................. decreto ministeriale
DPGR ..................................................... decreto di presidente della giunta regionale
DPR .............................................................. decreto del presidente della Repubblica
DPREG ............................................................. decreto del presidente della Regione
LR .................................................................................................... legge regionale
m ...................................................................................................................... metri
m 2 ....................................................................................................... metri quadrati
m 3 ............................................................................................................. metri cubi
PAC .................................................................................... piano attuativo comunale
PEEP .......................................................... piano per l’edilizia economica e popolare
PIP ......................................................................... piano per insediamenti produttivi
PR ................................................................................................. piano di recupero
PRGC ................................................................ piano regolatore generale comunale
PRPC .................................................... piano regolatore particolareggiato comunale
RD ........................................................................................................ regio decreto
UMI .................................................................................... unità minima d’intervento
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                         CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. ELABORATI DEL PRGC.

1. Il piano regolatore generale comunale (PRGC) di Casarsa della Delizia è costituito
   dai seguenti elaborati prescrittivi (var. 34):
   a) zonizzazione alla scala 1:2000 e 1:5000 ed allegati;
   b) norme di attuazione; (var. 34);
   c) piano struttura - obiettivi e strategie;
   d) relazione di flessibilità;
   e) altri eventuali elaborati di PRGC richiamati nelle norme di attuazione. (var. 34).
2. Le tavole di zonizzazione sono restituite su carta base catastale e tecnica
   regionale; per l’interpretazione dei contenuti valgono entrambe gli elaborati per le
   loro specifiche informazioni; in caso di eventuale non corrispondenza delle
   perimetrazioni, vale l’elaborato catastale.
3. Per quanto concerne le tavole di zonizzazione e nel caso di eventuale non
   corrispondenza fra le tavole a diversa scala, va sempre considerato prescrittivo il
   contenuto espresso alla scala maggiore. Per zone A di Casarsa capoluogo vale
   comunque la previsione di cui all'articolo 11, punto B3), comma B3.1, lettera a),
   periodo ultimo. (var. 25) (var. 34).

ART. 2. APPLICAZIONE DEL PRGC.

1. La disciplina urbanistica edilizia del PRGC si applica a tutto il territorio comunale
   secondo le prescrizioni previste dalle presenti norme e dalle planimetrie di
   progetto.
2. (Soppresso). (var. 34).
3. (Soppresso). (var. 34).
4. Il volume ottenibile in applicazione dell’indice di fabbricabilità o comunque previsto
   dalle norme di attuazione è il volume utile, se non dove previsto espressamente
   essere il volume geometrico. (var. 35).
5. Dove previsto un indice di fabbricabilità o co munque un volume, fermo restando
   quanto previsto al comma 4, il volume geometrico comprensivo del volume utile
   non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell’indice di
   fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuaz ione. Il volume
   geometrico corrisponde alla sagoma fuori terra dell’edificio. (var. 35).
6. (Soppresso). (var. 35).
7. Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, ai fini del
   calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non vengono
   computati le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico -
   sanitario e il corretto inserimento dell’opera nel contesto urbanistico quali, a
   esempio:
   1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti fino alla
       profondità massima di metri 1,6;
   2) logge e porticati liberi, androni e bussole;
   3) rampe e scale aperte;
   4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
   5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino
       all’altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
   6) tettoie, pensiline e pergolati. (var. 35).
8. Ai fini della localizzazione di esercizi commerciali, con riferimento alle previsioni di
   cui alla legge regionale 29/2005:
   a) sono zona urbanisticamente compatibile le zone in cui è ammessa la
       destinazione commerciale al dettaglio, nei limiti di generi e di superfice previsti
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      dalle norme di zona;
   b) sono aree edificate le aree impegnate secondo un indice di fabbricabilità
      convenzionale di m 3 /m 2 0,4 o di un rapporto di copertura convenzionale di
      m 2 /m 2 0,10 da edifici esistenti da almeno 4 anni prima dell'intervento;
   c) sono aree dei centri storici le zone A;
   d) sono aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urban istica le
      zone A e le zone D3 e H3 con edifici non occupati o sottoccupati da più di 10
      anni;
   e) sono edifici soggetti a regime vincolistico gli edifici soggetti al vincolo culturale
      di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda;
   f) sono zona omogenea propria a destinazione commerciale la zona H, ed inoltre:
      1) per la vendita dei generi previsti dalle norme di zona le zone E6;
      2) per la vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle
           norme di settore le zone D2 e D3;
   g) le zone a destinazione industriale o artigianale sono le zone D2 e D3.
   Resta salva l’applicazione delle norme di zona. (var. 35).
9. L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui
   non è presente in un punto seguente una previsione diversa. Nei casi in cui è
   presente in un punto seguente è applicata la previsione diversa. (var. 35).

ART. 3. TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio
   comunale è soggetta al PRGC e partecipa agli oneri ad essa relativi. L’esecuzione
   delle opere è subordinata a titolo abilitativo come previsto dalla legge . (var. 34).
2. Le previsioni del PRGC non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo
   e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che non
   vi sia la previsione del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo
   triennio, o che i richiedenti la trasformazione s’impegnino, con apposito atto, a
   realizzarle a propria cura e spesa secondo le prescrizioni comunali. (var. 34).
3. In sede di formazione di piani attuativi il Comune può prescrivere la realizzazione
   o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito. Queste opere
   possono essere considerate opere necessarie per allacciare la zona a pubblici
   servizi ai sensi dell’articolo 4 comma 2, lettera c), della LR 12/2008. (var. 6) (var.
   28) (var. 34).

ART. 4.    INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE E
           LORO APPLICAZIONE.

1. L'interpretazione autentica delle presenti norme spetta al Consiglio Comunale.
   (var. 34).

ART. 4 BIS. EDILIZIA SOSTENIBILE.

1. Per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile (ecologica, bio -eco-etico-
   compatibile, bioecologica, naturale) e risparmio di risorse idriche valgono le
   agevolazioni fissate dal Comune con separato provvedimento in materia
   contributiva o fiscale. (var. 14).

ART. 5. (SOPPRESSO). (var. 34).

ART. 6. (SOPPRESSO). (var. 34).

ART. 7. (SOPPRESSO). (var. 34).
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                         CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC.

ART. 8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRGC.

1. Il PRGC si attua per mezzo di strumenti di attuazione in conformità a quanto
    disposto dalle leggi statali e regionali in materia e nel rispetto delle prescrizioni
    contenute nelle planimetrie e nelle norme di attuazione del PRGC. (var. 34).
1 bis. Le opere per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, ferrovia e acqua
    possono essere realizzate o gestite di iniziativa pubblica anche in assenza di
    piano attuativo o di convenzione anche dove il piano attuativo o la convenzione
    sono previste, se il piano attuativo non è formato, se di iniziativa pubblica, o non è
    convenzionato, se di iniziativa privata, o se la convenzione non è sottoscritta entro
    sei mesi dall’inserimento nel PRGC della previsione di piano attuativo o di
    convenzione. (var. 35).
2. Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di
    criteri propri. (var. 34).

ART. 9. STRUMENTI E SOGGETTI DI ATTUAZIONE. (var. 35).

1. Gli strumenti per l'attuazione del PRGC sono:
   a) intervento diretto (ID);
   a1) intervento diretto convenzionato (IDC);
   b) piano attuativo. Il piano attuativo può essere:
       1) piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC);
       2) piano attuativo comunale (PAC);
       3) piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP);
       4) piano per insediamenti produttivi (PIP);
       5) piano di recupero (PR);
   c) piani comunali di settore. (var. 34).
2. Le opere di zone per servizi e attrezzature collettive possono essere realizzate e
   gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati
   convenzionati. (var. 35).
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                          CAPO III - PREVISIONI DI PRGC.

ART. 10. DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE.

1. Ai fini delle trasformazioni previste dal PRGC il territorio comunale è suddiviso in
   zone così classificate:
   a) zone con prevalente destinazione residenziale :
       1) zona A e sottozone (articolo 11); (var. 34);
       2) zona B e sottozone (articolo 12); (var. 34);
       3) zona C (articolo 13); (var. 34);
       4) zone a verde privato (articolo 14);
   b) zone per insediamenti produttivi e commerciali :
       1) zona D e sottozone (articolo 15); (var. 34);
       2) zona E e sottozone (articolo 16); (var. 34);
       3) zona H e sottozone (articolo 17); (var. 34);
   c) zone di uso pubblico e di interesse generale : zone per i servizi e le
       attrezzature collettive (articolo 18); (var. 34);
   d) zone di interesse ambientale (articolo 20); (var. 34);
   e) zone a vincolo speciale:
       1) zone di interesse archeologico ( articolo 21);
       2) zone di riqualificazione ambientale (articolo 22);
   f) norme particolari: zone sismiche (articolo 25).
2. Le zone si intendono essere zone omogenee. (var. 34).
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ART. 11. ZONA A. (var. 34).

1. La zona A riguarda le parti del territorio comunale interessate da agglomerati,
   nuclei o complessi edilizi isolati di carattere storico, artistico o di pregio
   ambientale comprese le relative aree di pertinenza.
2. Risultano definite le seguenti zone A:
   a) zona A: del centro storico di San Giovanni e dei Piani di Recupero; (var. 34);
   b) zona A0: dei centri storici di Casarsa, San Giovanni, via Runcis, località San
       Floreano e località Versutta; (var. 34);
   c) zona A1: della villa De Concina/Braida; (var. 34);
   d) zona A2: dei complessi edilizi in località San Floriano a Sud di Via San Vito, in
       località San Floriano a Nord di Via San Vito, in località San Floriano a Ovest di
       Via San Vito, in località Boscat; del Mulino di Casarsa, del Mulino di San
       Giovanni, edificio in Via Aldo Moro a Casarsa civici 8-10-12-14; [ ] (var. 5)
       (var. 34);
   e) zona A7: delle aree libere inedificabili e di pertinenza di ville e complessi edilizi
       soggetti a restauro. (var. 34).
3. In tutte le zone A sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
   a) agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione,
       confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente
       dall’azienda agricola, solo mediante recupero ed ampliamento eventuale di
       edifici esistenti alla data di adozione della variante 34 (23 2 2016), in lotto in
       cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per
       agriturismo; (var. 35);
   b) alberghiera;
   c) artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale,
       come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria,
       oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e
       simili;
   d) commerciale al dettaglio;
   e) direzionale, eccetto dancing, discoteca e maneggio;
   f) residenziale;
   g) servizi e attrezzature collettive;
   h) servizi di interesse residenziale;
   i) viabilità. (var. 34).
4. Per i fabbricati rurali esistenti all'interno della zona A ed in attesa di cambio di
   destinazione d'uso in conformità alle previsioni di piano, è ammesso il
   mantenimento delle attività in atto, purché compatibili con la zona residenziale .
   (var. 28) (var. 34).

Per l’intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate . (var. 34).

A) ZONA A DEL CENTRO STORICO DI SAN GIOVANNI E DEI PIANI DI
   RECUPERO. (var. 34).

A1. I piani attuativi sono estesi all’ambito unitario d’intervento perimetrato (AUI) così
   come descritti nelle tavole P2a / P2b. (var. 34).
A2. Per gli interventi ammessi si applica l’indice di fabbricabilità territoriale di 30.000
   m 3 /ettaro, ed è comunque consentito il mantenimento dell’indice di fatto
   preesistente se superiore. (var. 34).
   L’indice di fabbricabilità di cui al periodo precedente vale per i titoli abilitativi
   successivi alla data di adozione della variante 34 ( 23 2 2016), mentre per varianti
   e proroghe di titoli abilitativi esistenti vale l’indice precedente. (var. 34).
   L'indice di fabbricabilità fondiaria è maggiorato:
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   a) per realizzazione di abitazioni da immettersi sul mercato a prezzo di vendita o
       di affitto concordato con il Comune: 10%;
   b) per realizzazione o recupero di abitazioni rese particolarmente adatte ad
       anziani e disabili per almeno l'80% del totale delle opere del lotto: 10%;
   c) per sistemazione e cessione gratuita al Comune di spazio funzionale rispetto a
       spazio pubblico o di uso pubblico esistente, concordata con il Comune, in zona
       A o zona S prossima: 3 m 3 per ogni m 2 di spazio sistemato e ceduto
       gratuitamente al Comune in zona A o zona S prossima. Lo spazio è valutato in
       termini di superfice lorda di terreno o di pavimento, e non di superfice
       fondiaria.
   Il volume di cui al periodo precedente può essere realizzato in qualsiasi zona A, B
   o C, anche frazionato, in deroga all’indice di fabbricabilità e al rapporto di
   copertura, ma nel rispetto delle destinazioni d’uso, degli indici altri e delle
   particolarità ivi previste. In ogni caso nell’area in cui viene utilizzato il credito
   edilizio non può superarsi né l’indice di fabbricabilità e il rapporto di copertura
   previsti dalle norme di zona aumentati del 30% né l’indice di fabbricabilità
   massimo previsto dal PURG.
   Le maggiorazioni di cui al periodo primo sono subordinate alla stipula con il
   Comune di una convenzione prevedente:
   a) la maggiorazione;
   b) le aree sulle quali utilizzare la maggiorazione;
   c) il tempo massimo di utilizzazione della maggiorazione;
   d) gli interventi e le garanzie per l’attuazione degli interventi che motivano la
       maggiorazione. (var. 35).
A3. (Soppresso). (var. 35).

B) ZONA A0. (var. 34).

B1) FINALITÀ.

B1.1. Le zone A0 riguarda i vecchi nuclei urbani di Casarsa, San Giovanni, Runcis,
   Versutta e San Floriano.
B1.2. I nuclei perimetrati, formatisi dall’aggregazione di unità edilizie tra il XVII e il
   XIX secolo, coinvolgono: edifici di interesse storico -architettonico, storico-
   ambientale, le relative pertinenze; aree libere, edifici recenti sorti per ricostruzione
   o per nuova edificazione su aree libere.
B1.3. Sono finalità del PRGC:
   a) la salvaguardia, conservazione e il recupero degli edifici di interesse storico;
   b) ammettere le modifiche necessarie per migliorare lo standard abitativo e
       sempre nel rispetto dei caratteri tipologici e dei valori ambientali;
   c) consentire integrazioni volumetriche e nuove edificazioni sempre nel rispetto
       dei valori ambientali e dei caratteri organizzativi e tipologici del nucleo storico.

B2) CARATTERI TIPOLOGICI ED ORGANIZZATIVI .

B2.1. Le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi,
   organizzativi e dimensionali congrui o compatibili con le tipologie e le
   aggregazioni presenti nel nucleo storico. (var. 34).
   In particolare nel costruito storico vanno mantenute o riproposte dove queste sono
   presenti e il tipo di intervento lo consente le caratteristiche seguenti:
   a) le pareti degli edifici di più antico impianto finite a faccia a vista con tessitura
       di mattoni, sassi o sassi e mattoni disposti in file regolari;
   b) i fori aventi piattabande in mattoni e arcate in mattoni ribassate e provviste di
       concio in chiave e capitelli;
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   c) la struttura dello sporto di linda costituito da travi di legno con parte terminale
      decorata con motivo mistilineo. Il manto di copertura in coppi e il sottomanto
      formato da correntini, pianelle. In alternativa per il manto sono ammessi
      prodotti altri riproducendosi fedelmente dimensione, forma e col ore se motivati
      e valutati ammissibili dal Comune; (var. 14)
   d) i muri di recinzione, utilizzati per chiudere le proprietà rispetto allo spazio
      pubblico costruiti in mattoni faccia a vista o con file regolari di sassi interi o file
      regolari di sassi e mattoni; i muri in sasso finiti con malta di calce con
      frapposto un frammento di coccio a coprire gli interstizi. Il coprimuro formato
      da una fila continua di coppi posti in sommità oppure disposti ortogonalmente
      ed inclinati a formare una o due falde. (var. 34).

B3) ATTUAZIONE DELLE ZONE A0.

B3.1. Per l’attuazione delle zone A0 valgono le seguenti possibilità operative:
   a) piano attuativo di iniziativa pubblica o privata su ambito unitario d’intervento
       coincidente con i perimetri individuati dalle tavole P2a - P2b, o per Casarsa
       capoluogo, dalle tavole P1 6 e P1 7. Il piano attuativo può essere esteso anche
       all'insieme di più ambiti, e può comprendere la viabilità, i servizi e gli spazi
       pubblici. L'ambito unitario di intervento vale per i fini di cui alla legge regionale
       5/2007, articolo 63 bis, comma 6; (var. 14) (var. 25) (var. 34).
       [ ] (var. 34).
       Per i piani attuativi valgono l’indice di fabbricabilità territoriale di 30.000
       m 3 /ettaro, ed è comunque consentito il mantenimento dell’indice di fatto
       preesistente se superiore. [ ] ref. (var. 34).
       L’indice di fabbricabilità di cui al periodo precedente vale per i titoli abilitativi
       successivi alla data di adozione della variante 34 ( 23 2 2016), mentre per
       varianti e proroghe di titoli abilitativi esistenti vale l’indice precedente. (var.
       34).
       [ ] (var. 34).
       I piani attuativi garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche storico -
       artistiche e ambientali esistenti. In particolare i piani attuativi:
       1) assicurano la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico -
            artistico e di pregio ambientale;
       2) indirizzano il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la
            struttura tipica storica;
       3) promuovono la compattezza del tessuto urbanistico attraverso la saldatura
            e il completamento delle preesistenze edilizie;
       4) assicurano l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni,
            forme e materiali tipici storici o con essi congrui o compatibili.
       I piani attuativi classificano gli immobili e prevedono un'articolazione degli
       interventi secondo le categorie seguenti:
       1) zona A1, di restauro o di restauro e risanamento conservativo: edifici o
            complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;
       2) zona A2, di restauro e risanamento conservativo: edifici o complessi di
            interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche
            locali;
       3) zona A3, di ristrutturazione edilizia: edifici o complessi tipici storici o
            recenti, privi singolarmente considerati di interesse specifico;
       4) zona A4, di ristrutturazione edilizia - demolizione con ricostruzione: edifici
            generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con
            l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;
       5) zona A5, di ristrutturazione edilizia - demolizione senza ricostruzione:
            edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche
11

          con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso
          coerente;
      6) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse
          ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico
          circostante;
      7) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie
          alla protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse
          circostante.
      A questo fine i piani attuativi adottano le categorie e altre indicazioni di
      intervento più appropriate rispetto alle indicazioni delle tavole P2a e P2b e alle
      norme di attuazione del PRGC.
      Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi:
      1) in zone A1 e A2 per le esigenze dell'uso, e comunque per non più del 10%
          del volume e della superfice coperta esistenti;
      2) in zone A3, A4 e A6 per saldatura o completamento del tessuto urbanistico
          ed edilizio esistente. (var. 34).
      Con l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica le previsioni
      delle tavole P2a e P2b cessano di avere efficacia per le parti comprese nel
      piano attuativo; (var. 25) (var. 34);
   b) intervento diretto in assenza di piano attuativo per gli interventi di cui al punto
      B4), comma B4.1, lettere b) e c) (var. 6), nel rispetto delle presenti norme e
      prescrizioni, delle indicazioni di cui alle tavole P2a e P2b e degli indici di cui ai
      successivi punti B4), B5) e B6). (var. 34).

B4) PERTINENZA URBANISTICA ED INDICI EDIFICATORI.

B4.1. Per l’attuazione diretta delle previsioni di PRGC di cui al precedente punto B3),
   comma B3.1, lettera b), valgono le seguenti prescrizioni (var. 34):
   a) negli elaborati di progetto verrà delimitata la pertinenza urbanistica che
       assume valore di UMI (unità minima d’intervento); (var. 34);
   b) all’interno dell’UMI si interverrà nel rispetto delle norme riferite alle singole
       categorie di intervento; per gli edifici compresi nelle categorie A04, A03/4, A05
       è ammessa la demolizione e il recupero della volumetria che sommata a quella
       ammessa dal PRGC (20%) costituisce la potenzialità edificatoria da utilizzare
       nell’area di pertinenza per l’ampliamento degli edifici esistenti , salvo il rispetto
       dell’indice di fabbricabilità, valente in questo caso come fondiario ; (var. 34);
   c) è sempre consentito il recupero del volume esistente ed è ammessa
       un’integrazione volumetrica per sopraelevazioni, ampliamenti, nuova
       edificazione nella misura massima del 20% del volume esistente , salvo il
       rispetto dell’indice di fabbricabilità , valente in questo caso come fondiario, e
       solo nei seguenti casi (var. 34):
       1) l’UMI disponga di pertinenza libera e/o di possibilità di sopraelevazione
           prevista dalle presenti norme;
       2) si adotti una previsione planivolumetrica e l’uso di tipologie rispettose dei
           caratteri riscontrabili nel nucleo storico e come descritti al precedente
           punto B2); (var. 34);
       3) sia comunque rispettato l'indice di fabbricabilità , valente in questo caso
           come fondiario. (var. 14) (var. 34).
       Resta salva la possibilità di applicazione delle maggiorazioni di cui al punto A
       2), e le previsioni di cui all’art. 29, comma 1, z) e aa); (var. 35);
   d) per gli edifici da ricostruire, ampliare o di nuova edificazione (categorie A04,
       A03/4, A05, A06) non è ammesso superare l’altezza di m 9, o pari all'esistente
       + m 0,5, né l'altezza del più alto degli edifici di carattere storico -artistico o di
       pregio ambientale circostanti distanti meno di 20 metri; (var. 14) (var. 34);
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   e) ai fini del calcolo della effettiva consistenza edilizia esistente da demolire o
      ricostruire o da ristrutturare, conservare: valgono le informazioni rilevabili negli
      elaborati di analisi del PRGC, e sono ammesse correzioni e rettifiche, da
      assumersi in sede di esame del progetto di intervento in commissione edilizia,
      sulla scorta di un rilievo edilizio asseverato dal progettista che documenti
      l’effettivo stato di fatto e la reale consistenza ediliz ia dei fabbricati alla data di
      adozione della presente variante di revisione;
   f) il volume esistente può essere recuperato indipendentemente dalla
      destinazione d'uso esistente, purché la destinazione d'uso prevista sia
      consentita dalle norme di zona;
   g) resta salva l'applicazione di norme di zona diverse. (var. 6).

B5) CATEGORIE D’INTERVENTO.

B5.1. Per l’intervento diretto sugli edifici valgono le norme riferite alle categorie
   d’intervento in cui risultano inclusi dal PRGC sulla base dell’interesse storico-
   architettonico, storico-ambientale riscontrato. (var. 34).
   Resta salva l’applicazione delle norme di cui ai punti B2.1, B6.1, B6.2 e G1. (var.
   34).
B5.2. Ai fini di cui al punto B5.1 la zona A0 è suddivisa nelle seguenti sottozone e
   relative categorie di intervento (var. 34):
   a) A01      - restauro;
   b) A02      - restauro e risanamento conservativo;
   c) A03      - ristrutturazione edilizia;
   d) A04      - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione 1;
   e) A03/4 - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione 2;
   f) A05      - ristrutturazione edilizia - demolizione senza ricostruzione;
   g) A06      - edifici recenti.

B5.2.1) ZONE A.01 - RESTAURO.

B5.2.1.1) FINALITÀ.

B5.2.1.1.1. Comprende unità edilizie di interesse storico-architettonico: edifici
   vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda (var. 14). Per
   esse il PRGC prevede interventi rivolti alla conservazione e valorizzazione delle
   parti edilizie di interesse storico e architettonico.

B5.2.1.2) INTERVENTO.

[ ] (var. 34).
B5.2.1.2.1. Per l’intervento di restauro vale la definizione di cui alla legge regionale
    19/2009, articolo 4, comma 2, lettera c), con il fine di cui al punto B5.2.1.1.1 . (var.
    34).
B5.2.1.2.2. Ogni intervento deve essere documentato e giustificato da un’attenta
    analisi descrittiva dello stato di fatto.
B5.2.1.2.3. L'intervento dovrà attenersi ai metodi e alle cautele del restauro ed è
    richiesto il preventivo parere della Soprintendenza per i beni architettonici e
    paesaggistici. (var. 14) (var. 34).

B5.2.2) ZONE A02 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. (var. 34).

B5.2.2.1) FINALITÀ.
13

B5.2.2.1.1. Riguarda edifici di interesse storico-ambientale. Per esse il PRGC prevede
   interventi di recupero orientati comunque alla conservazione e al ripristino degli
   elementi architettonici e tipologici caratteristici. (var. 34).

B5.2.2.2) INTERVENTO.

[ ] (var. 34).
B5.2.2.2.1. Per l’intervento di restauro e risanamento conservativo vale la definizione
    di legge, con il fine di cui al punto B5.2.2.1.1 . (var. 34).
B5.2.2.2.2. L'intervento dovrà garantire il massimo fattore di reversibilità per le nuove
    opere ammesse, e valgono altresì le seguenti prescrizioni e possibilità operative:
    a) inserimento di strutture e realizzazione d’opere atte ad assicurare l'idoneità
        statica dell'edificio, anche tramite la puntuale sostituzione degli elementi
        costitutivi o che versano in uno stato d’irreversibile degrado;
    b) costruzione interna all'edificio di servizi igienici, vano scala, ascensore , in
        posizioni tali da non costituire fattore di grave alterazione ai caratteri
        distributivi originari;
    c) costruzione di divisori interni, eseguiti con strutture leggere e legate alle nuove
        destinazioni d'uso ammesse;
    d) restauro dei fronti con ripristin o dei fori originari ove alterati o tamponati e
        possibilità di integrare le aperture originarie rispettandone gli allineamenti e le
        soluzioni compositive;
    e) risanamento e recupero, ove possibile, dell'impianto strutturale orizzontale e di
        copertura, con conseguente recupero di travi, tavolato, arcarecci, pianelle,
        coppi eccetera;
    f) risanamento, ripristino, ove possibile, dei collegamenti, originari quali: scale,
        ballatoi, androni, portici e loro caratteristiche costruttive e di finitura;
    g) conservazione dell'impianto strutturale verticale con la possibilità di apportare
        modifiche ai fori sulle pareti interne rispettando gli allineamenti e le soluzioni
        compositive e limitatamente alle nuove esigenze organizzative;
    h) obbligo di eliminare le superfetazioni, intese come parti aggiunte e prive di
        interesse.

B5.2.3) ZONE A03 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

B5.2.3.1) FINALITÀ.

B5.2.3.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza d’edifici di
   formazione storica o recente (edifici storici degradati ad un piano, vecchie stalle e
   fienili abbandonati, fabbriche dismesse eccetera), che hanno una disposizione
   planimetrica generalmente coerente con l'insediamento storico ma caratteri
   volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede la possibilità di
   trasformare tali edifici, in modo da renderli congruenti con il contesto storico e
   urbano.

B5.2.3.2) INTERVENTO.

B5.2.3.2.1. Per l'intervento di ristrutturazione edilizia vale la definizione di legge,
   esclusa la possibilità di completa demolizione (var. 34), se non di edifici recenti
   privi di interesse storico artistico o ambientale , ove sia dimostrata precarietà
   statica o difformità da caratteristiche tipiche storiche, con riferimenti puntuali. In
   caso di demolizione di edifici interni a schier e alti 2 o più piani la ricostruzione è
   realizzata per uno sviluppo altimetrico minimo pari all’esistente, ma non superiore
   a quello di edifici classificati zona A01 o A02 circostanti, e il Comune può
14

   comunque prescrivere conservazione o rispristino totale o parziale di facciate o
   elementi architettonici, con eventuale adeguamento . (var. 35).
B5.2.3.2.2. Gli interventi ammessi dovranno comunque essere orientati a riproporre le
   forme e le finiture degli edifici della tradizione di cui costituiscono, nella maggior
   parte dei casi, esempi d’edilizia storica demolita e ricostruita o sostanzialmente
   alterata.
B5.2.3.2.3. In assenza di piano attuativo l’intervento può comportare: (var. 34)
   a) la riorganizzazione interna dell’edificio sia in termini d’utilizzo delle superfici
       che dei volumi;
   b) il ripristino documentato di parti edilizie demolite;
   c) la sostituzione d’elementi costitutivi dell'edificio rispettandone l’impianto
       planivolumetrico;
   d) la modifica della forometria, nel rispetto degli allineamenti e dei parametri
       compositivi della tradizione o riproponendo dove possibile, quelli alterati;
   e) eliminazione delle superfetazioni, intese come parti aggiunte e prive
       d’interesse.

B5.2.4) ZONE A04 - RISTRUTTURAZIONE                    EDILIZIA    -   DEMOLIZIONE       /
   RICOSTRUZIONE 1. (var. 34).

B5.2.4.1) FINALITÀ.

B5.2.4.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza d’edifici di
   formazione recente (edifici degradati ad un piano, locali accessori, costruzioni
   dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica e caratteri
   volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede come unico
   intervento la demolizione, e la possibilità di recuperare i volumi tramite una
   ricostruzione improntata a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il
   contesto storico e urbano. (var. 34).

B5.2.4.2) INTERVENTO.

B5.2.4.2.1. Sono classificati nella categoria A04 gli edifici di cui si prevede la
   demolizione o la demolizione con ricostruzione.
B5.2.4.2.2. Per i fabbricati compresi in tale categoria sono possibili pertanto i
   seguenti interventi:
   a) demolizione dei volumi per destinare l’area a spazio scoperto; (var. 34);
   b) la riprogettazione sulla stessa area occupata dai fabbricati esistenti con la
       possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione e di introdurre le
       modifiche planivolumetriche che si rendono necessarie;
   c) la riprogettazione tramite un intervento di demolizione di tutto o di parte dei
       fabbricati esistenti e di ricostruzione con la definizione di un nuovo disegno
       planivolumetrico e una nuova ubicazione. (var. 34).
B5.2.4.2.3. Per l’intervento di nuova costruzione è consentito di riutilizzare tutti i
   volumi e le superfici coperte disponibili all’interno dell’area interessata
   dall’intervento (superfetazioni categorie A01, A02, A03; categoria A04; categoria
   A05, più l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4). (var. 34).
B5.2.4.2.4. L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto
   planivolumetrico dimostrativo evidenziante tra l'altro:
   a) lo stato di proprietà;
   b) la tipologia edilizia da proporre con riferimento a quella storica ricorrente;
   c) la finalità di ricomporre l'impianto organizzativo della edilizia storica di cui al
       punto B2). (var. 6) (var. 34).
15

B5.2.4.2.5. La proposta d’intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità
   assunte dal PRGC per le zone A0 di cui al precedente punto B2) e dimostrare
   soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi
   costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi. (var.
   34).
B5.2.4.2.6. Il PRGC individua nella categoria A04, con lettera R (ripristino) le entità
   per le quali è ammessa la ricostruzione dei volumi di impianto storico demoliti o
   alterati.
B5.4.2.7. La ricostruzione dopo demolizione di parti aggiunte recentemente è da
   ritenersi facoltativa e dovrà rispettare l’altezza indicata negli elaborati di piano , o
   dove non indicata dovrà (var. 34):
   a) essere motivata da documentazione e indagine storica o da tracce rilevabili
       nell’edilizia adiacente;
   b) riferirsi alla volumetria storica superstite.

B5.2.5)    ZONE A.0.3/4 - RISTRUTTURAZIONE               EDILIZIA    -   DEMOLIZIONE      /
           RICOSTRUZIONE 2. (var. 34).

B5.2.5.1) FINALITÀ.

B5.2.5.1.1. Il PRGC individua, con la categoria A03/4 gli edifici di recente edificazione
   (edifici degradati, stalle e fienili abbandonati, fabbriche dismesse eccetera) che
   hanno una disposizione planimetrica generalmente coerente con l'insediamento
   storico, ma caratteri volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede
   la possibilità di demolizione o di trasformazione tramite interventi di
   ristrutturazione o demolizione e ricostruzione in modo da renderli congruenti con il
   contesto storico e urbano.

B5.2.5.2) INTERVENTO.

B5.2.5.2.1. Per gli edifici compresi in questa categoria valgono le norme di intervento
   di cui alle precedenti categorie A03 e/o A04. (var. 34).

B5.2.6) ZONE A.0.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE SENZA
   RICOSTRUZIONE. (var. 34).

B5.2.6.1) FINALITÀ.

B5.2.6.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza di edifici di
   formazione recente (edifici degradati a un piano, locali accessori, costruzioni
   dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica e caratteri
   volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede come unico
   intervento la demolizione, e la possibilità di recuperare i valori di volume e di
   superficie coperta dello stato di fatto trami te una ricostruzione improntata a
   rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano.

B5.2.6.2) INTERVENTO.

B5.2.6.2.1. Per i fabbricati ricadenti in tale categoria è prevista la demolizione , ed è
   ammesso il recupero o la traslazione del volume e delle superfici coperte su altro
   sedime; l'area interessata dal volume sarà pavimentata o sistemata secondo la
   destinazione d'uso prevista per l'ambito in cui risulta incluso. (var. 34).

B5.2.7) ZONE A06 - EDIFICI RECENTI.
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B5.2.7.1) FINALITÀ.

B5.2.7.1.1. Il PRGC individua, con la categoria A06 gli edifici di recente edificazione
   per i quali non si prevedono nell'arco di validità del piano opere di radicale
   ridefinizione.
B5.2.7.1.2. Per questi edifici il PRGC prevede comunque la possibilità di demolire o di
   recuperare i volumi tramite una ristrutturazione edilizia o ricostruzione improntata
   a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano.
   (var. 34).

B5.2.7.2) INTERVENTO.

B5.2.7.2.1. Per gli edifici compresi in questa categoria sono possibili i seguenti
   interventi:
   a) l’ampliamento per utilizzare l’integrazione volumetrica prevista al precedente
       punto B4);
   b) adeguamento alle prescrizioni di cui al successivo punto B6);
   c) la ricostruzione dell’esistente tramite un intervento di demolizione di tutto o di
       parte del fabbricato e di nuova edificazione con la definizione di un nuovo
       disegno planivolumetrico.
B5.2.7.2.2. Per l’intervento di nuova costruzione è consentito di riutilizzare tutti i
   volumi e le superfici coperte disponibili all’interno dell’area interessata
   dall’intervento (superfetazioni categorie A01, A02, A03; categoria A04; categoria
   A05, più l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4). (var. 34).
B5.2.7.2.3. L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto
   planivolumetrico dimostrativo come definito al precedente punto B4) delle presenti
   norme; la proposta d’intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità
   assunte dal PRGC per le zone A0 di cui al precedente punto B2) e dimostrare
   soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi
   costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi. (var.
   34).

B6) ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA ZONA A0.

B6.1. Per l’intervento diretto nelle zone A0 valgono altresì le seguenti prescrizioni
   (var. 34):
   a) nelle zone A0 sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione (var. 6)
      purché non si pongano in contrasto con le finalità e le prescrizioni contenute
      nelle norme riferite alla specifica categoria d’intervento in cui risulta incluso
      l’edificio interessato;
   b) nelle nuove costruzioni non è ammesso superare l’altezza degli edifici
      preesistenti nell’ambito unitario d’intervento senza tener conto di
      soprastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
   c) negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova realizzazione il progetto
      dovrà descrivere e motivare le scelte progettuali in merito alla tipologia, alle
      forme e ai materiali costruttivi utilizzati e la loro congruenza o compatibilità con
      il contesto storico e si dovranno osservare in particolare i seguenti indirizzi:
      1) forme planovolumetriche semplici come da tradizione a formare sistemi
          aggregati di unità edilizie a schiera o a corte o isolate collegate alle altre
          fabbriche con muri in sasso/mattone;
      2) uso, per le facciate e gli elementi in vista , di mattone, sasso/mattone o
          intonaco a base di calce; (var. 34);
      3) copertura a spioventi, con disposizione e pendenza analoghe a quelle degli
          edifici del contesto storico; (var. 35);
17

            [ ] (var. 34);
        4) fori di finestre e vetrine aventi un rapporto tra altezza e larghezza
            compreso tra 1 e 1,6; (var. 34);
        5) infissi esterni:
            5.1) di legno o di altro materiale idoneo durevole;
            5.2) con profili, partiture e sezioni compatibili con gli infissi tradizionali di
                   legno;
            5.3) di colore uniforme (tinta unita), congruo o compatibile con la
                   tradizione storica, o, in alternativa, mantenuti di colore naturale se
                   sono di legno, o con finitura effetto legno se sono di altro materiale;
            5.4) per vetrine al piano terra sono comunque ammesse persiane a
                   saracinesca, a scomparsa, di metallo, per motivi di sicurezza, nel
                   rispetto delle prescrizioni di cui a l punto 5.3); (var. 34);
        6) facciate verso spazi pubblici (var. 6) prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a
            parte lo sporto di gronda, ballatoi di legno del tipo tradizionale o balconcini
            di arredo) (var. 6). Sono ammesse le tende, solo su edifici non soggetti a
            vncolo culturale e solo se regolate da norme di settore e/o di regolamento
            edilizio; (var. 34);
   d) le recinzioni di mattone, di sasso o miste di mattone e sasso esistenti
        dovranno essere conservate, ripristinate, restaurate . Sono ammesse la
        soprelevazione, e il ricavo di aperture limitate a esigenze dimostrate . (var. 34).
        La realizzazione di nuove recinzioni, qualora necessaria, deve utilizzare
        materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto storico (muratura in
        mattoni e/o mattoni/sasso, muratura intonacata, cancellate di ferro, rete
        metallica portoni di legno o ferro artistico). (var. 34). Verso strada la
        recintazione realizzata di rete metallica è mascherata da siepe arbustiva o
        siepe rampicante. Resta salvo quanto previsto al punto G2; (var. 35);
   e) le aree verdi, i giardini e i parchi esistenti devono essere conservati attraverso
        la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento dei filari e
        nuclei arborei e arbustivi esistenti;
   f) ai fini edificatori e per il calcolo delle volumetrie disponibili per l’intervento
        valgono i rilievi dimostrativi dello stato di fatto presentati in sede progetto
        edilizio che possono apportare correttivo agli elaborati di analisi di PRGC;
   g) gli ambiti unitari di intervento identificati con doppio asterisco sono soggetti
        alle modalità di intervento e alle prescrizioni di seguito indicate.
        Per l'Ambito Unitario di Intervento compreso tra via Villa e via Aviotte:
        1) è ammessa un'integrazione per nuovi edifici di m 3 600, che va a sommarsi
            alle volumetrie esistenti e alle previste integrazioni di cui a l precedente
            punto B4) e per un valore complessivo massimo di m 3 1.380; (var. 34);
        2) le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti
            compositivi, organizzativi e dimensionali desunti dalle tipologie e dalle
            aggregazioni tipiche storiche presenti nel nucleo storico; (var. 34);
        3) in merito alle distanze dai confini, il nuovo edificio può essere costruito:
            3.1) lungo via Villa: sul fronte strada o in allineamento con l'edificio
                   esistente a Sud;
            3.2) lungo via Aviotte: sul confine di proprietà o con stacco da definirsi in
                   sede progettuale;
            3.3) lungo i rimanenti confini (Iato Est e lato Sud) nel rispetto delle norme
                   del Codice Civile. (var. 28).
   Resta salva l’applicazione delle norme di cui ai punti B2.1, B6.2 e G1. (var. 34).
B6.2. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste dal PRGC sono
   adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto che in manutenzione
   straordinaria parziale se un adeguamento parziale può causare disomogeneità
   stilistica.
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      Il piano attuativo di iniziativa pubblica può comunque prevedere:
      a) nelle nuove costruzioni: riferimento del limite di altezza al più alto degli edifici
           circostanti di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
      b) nelle facciate verso spazi pubblici: tende, regolandone le caratteristiche;
      c) per recinzioni in muratura o muratura e sasso: soprelevazione e ricavo di
           aperture limitate a esigenze dimostrate;
      d) per portoni: l'uso di ferro artistico;
      e) per serramenti: al piano terra anche materiale altro da legno, di colore scuro,
           di linea congrua o compatibile con il contesto storico, per tutte le destinazioni
           d'uso, purché durevoli nel tempo senza degradazione delle caratteristiche
           assicuranti la congruità e la compatibilità. (var. 25) (var. 34).

C) ZONA A1, della Villa De Concina/Braida. (var. 34).

C1. L'intervento ammesso è di restauro come previsto dalla legge regionale 19/2009,
   articolo 4, comma 2, lettera c) rivolto:
   a) alla valorizzazione dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi;
   b) al ripristino delle parti alterate;
   c) alla valorizzazione/ripristino dell'aspetto esterno, dell'impianto strutturale,
   dell’impianto organizzativo e distributivo interno;
   d) alla salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle zone a verde.
C2. L’intervento progettuale dovrà acquisire il preventivo parere favorevole della
   Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. (var. 34).
C3. L'attuazione avviene mediante intervento diretto. (var. 6).

D) ZONA A2, dei complessi edilizi di interesse storico, tipologico/ambientale in
   località San Floriano a Sud di Via San Vito, in località San Floriano a Nord di Via
   San Vito, in località San Floriano ad Ovest di San Vito; in località Boscat; del
   Mulino di Casarsa, del Mulino di San Giovanni, edificio in Via A. Moro a Casarsa
   civici 8-10-12-14. [ ] (var. 5) (var. 34).

D1.    L'attuazione avviene mediante intervento diretto. (var. 6)
D2.    L'intervento ammesso è di restauro e risanamento conservativo (var. 6). (var. 34).
D3.    Valgono le definizioni di legge. (var. 34).
D4.     Sono altresì ammessi un aumento volumetrico e di superficie coperta non
      superiore al 20% dei valori esistenti, nonché la ricostruzione di parti edilizie da
      ripristinare o costituenti parti aggiunte prive di valore da demolire, e solo nel caso
      sussistano le seguenti condizioni (var. 34):
      a) il progetto sia accompagnato da un’analisi che dimostri le fasi formative
           edilizio/storiche del complesso edilizio, le aggiunte recenti prive di interesse, i
           caratteri originari da tutelare e le motivazioni della proposta progettuale di
           integrazione e/o modifica; (var. 34);
      b) sia dimostrato un armonico inserimento del nuovo volume nel contesto edilizio
           storico;
      c) s’impieghino materiali e finiture proprie della tradizione locale e caratterizzanti
           il nucleo storico;
      d) non sia superato l’indice di fabbricabilità fondiaria di 3 m 3 /m 2 . (var. 34).

E) ZONA A7, delle aree libere inedificabili (var. 6) e di pertinenza delle ville soggette
   a restauro. (var. 34).

E1. Per le aree sistemate a parco è prevista la salvaguardia , ed è fatto divieto di
   abbattere le alberature d'alto fusto esistenti e di procedere ad opere o modifiche
   che non siano orientate a mantenere o accentuare i contenuti ed i valori espressi.
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F) CRITERI PER LA PROGETTAZIONE EDILIZIA IN ZONA A . (var. 34).

F1. Per l’intervento su edifici di interesse storico, artistico, architettonico, ambientale
    (var.   6),   inclusi    nelle   zone      A   ed    interessati    da    interventi di
    modifica/trasformazione, è richiesto che gli elaborati di progetto contengano (var.
    34):
    a) una documentazione sullo stato di fatto e con particolare riferimento alla
        consistenza degli edifici, i valori storico/ambientali, lo stato di conservazione,
        le destinazioni d’uso;
    b) un elaborato che illustri le fasi storico/formative degli edifici interessa ti;
    c) un prospetto dei fronti, verso lo spazio pubblico, esteso agli edifici adiacenti;
    d) una documentazione fotografica.
F2. Il Comune può chiedere la documentazione integrativa che ritenga necessaria per
    un’esauriente istruttoria ed esame della proposta progettuale. (var. 34).

G) NORME ULTERIORI. (var. 34).

G1. In tutte le zone A valgono le seguenti norme:
   a) (soppressa); (var. 34);
   b) per l’intervento diretto, dove ammesso, nelle operazioni di restauro e
       risanamento conservativo, trasformazioni o nuove costruzioni non potranno
       essere superate le altezze degli edifici preesistenti dell'isolato interessato
       senza tenere conto di soprastrut ture prive di carattere storico-artistico e di
       pregio ambientale; (var. 34);
   c) è consentita la modifica del numero delle unità immobiliari , purché essa sia
       compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici di
       interesse storico;
   d) per le attività industriali e artigianali di produzione o destinate all’attività
       agricola esistenti ed in contrasto con le norme di zona sono consentititi
       interventi di manutenzione ordinaria ed eventuali adeguamenti a norme
       igienico - sanitarie e di sicurezza del luogo di lavoro;
   e) le reti e impianti tecnologici che saranno realizzati all’interno delle zone A
       dovranno essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, si dovrà
       mitigare l’impatto sull’ambiente attraverso adeguati interventi compensativi
       compresa la formazione di schermi vegetali o l’adozione di tecniche speciali; è
       ammessa l'installazione, purché non visibile dagli spazi pubblici ed escluse le
       aree ed edifici vincolati ai sensi del DLGS 42/2004, di pannelli solari e
       fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato; (var. 28) (var. 34);
   f) è fatto obbligo utilizzare, per le finiture esterne, materiali e tecnologie proprie
       delle tradizioni locali e/o congrue o compatibili con queste. (var. 6) (var. 34).
       In particolare (var. 34):
       1) i fori di finestre e vetrine nuovi o modificati devono rispettare un rapporto
           tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6 . (var. 34) (var. 35).
           [ ] (var. 34);
       2) l'intervento dovrà essere orientato a conservare o ripristinare gli elementi
           decorativi e funzionali di interesse storico artistico e, dove necessario,
           riproporre elementi similari; (var. 34);
       3) è richiesto il restauro degli intonaci antichi , e nel caso di rinnovo, è
           richiesta la riproposizione dell'intonaco antico rapportato all'epoca
           dell'edificio, o, nel caso di nuova edificazione, con riferimento alla
           tradizione locale;
       4) è richiesto, dove costituisce valore proprio del tipo edilizio e della
           tradizione locale, il mantenimento del paramento faccia a vista in mattoni o
           in sassi o misto;
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