NORME DI ATTUAZIONE - Comune di Casarsa della Delizia
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Comune di Casarsa della Delizia PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Aggiornamenti: varianti 1, (2), 3, (4), 5, 6, (7), (8), 9, 10, 11, (12), (13), 14, 15, 16, (17), 18, 19, 20, (21), (22), 23, (24), 25, (26), (27), 28, (29), 30, (31), 32, (33), 34, 35, 36. (n): variante non modificante questo elaborato. NOR M E DI ATTUAZIONE Elaborato non ufficiale. Per la regolazione degli interventi valgono gli elaborati originali.
2 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (var. 14) Art. 1. Elaborati del PRGC .................................................................................................................. 4 Art. 2. Applicazione del PRGC ........................................................................................................... 4 Art. 3. Trasformazione urbanistica e edilizia ....................................................................................... 5 Art. 4. Interpretazione autentica delle norme di attuazione e loro applicazione .................................. 5 Art. 4 bis. Edilizia sostenibile .................................................................................................................... 5 Art. 5. (Soppresso) ............................................................................................................................. 5 Art. 6. (Soppresso) ............................................................................................................................. 5 Art. 7. (Soppresso) ............................................................................................................................. 5 CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC. Art. 8. Modalità di attuazione del PRGC ............................................................................................. 6 Art. 9. Strumenti e soggetti di attuazione (var. 35) .............................................................................. 6 CAPO III - PREVISIONI DI PRGC. Art. 10. Divisione del territorio comunale in zone ................................................................................. 7 Art. 11. Zona A ..................................................................................................................................... 8 Art. 12. Zona B ................................................................................................................................... 22 Art. 13. Zona C ................................................................................................................................... 28 Art. 14. Zone a verde privato .............................................................................................................. 31 Art. 15. Zona D ................................................................................................................................... 33 Art. 16. Zona E ................................................................................................................................... 42 Art. 17. Zona H ............................................................................................................................... 50 Art. 18. Zone per i servizi e le attrezzature collettive .......................................................................... 53 Art. 19. Zone per la viabilità e la ferrovia ............................................................................................ 62 Art. 20. Zone di interesse ambientale ................................................................................................. 64 Art. 21. Aree di interesse archeologico ............................................................................................... 66 Art. 22. Zone di riqualificazione ambientale ........................................................................................ 68 Art. 23. Specchi d’acqua ..................................................................................................................... 70 Art. 24. Allevamenti esistenti .............................................................................................................. 71 Art. 25. Zone sismiche ........................................................................................................................ 72 Art. 26. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico ....................................................................... 73 Art. 26 bis. (Soppresso) (var. 35) ............................................................................................................. 75 Art. 26 ter. (Soppresso) (var. 35) ............................................................................................................. 75 Art. 26 quater. (Soppresso) (var. 35) ......................................................................................................... 75 Art. 26 quinquies. (Soppresso) (var. 35) .................................................................................................... 75 Art. 27. Piani attuativi .......................................................................................................................... 76 Art. 28. Reti e impianti tecnologici ...................................................................................................... 77 Art. 29. Norme particolari - deroghe ................................................................................................... 78 Art. 30. Specie arboree ed arbustive consigliate ................................................................................ 86 Art. 31. Ambiente e paesaggio (var. 35) ............................................................................................. 88 Art. 32. Modifica al PRGC da parte del piano attuativo ...................................................................... 89 Art. 33. Aree assoggettate alle disposizioni di cui al decreto legislativo decreto legislativo 42/2004, parte terza (var. 35) ................................................................................................................ 91 Art. 34. Beni assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo decreto legislativo 42/2004, parte seconda (var. 35) .......................................................................................................... 92 Tabella 1. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficenti per distanze ............................................................ 93 Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione - Schema del piano edilizio aziendale (var. 28) ................. 94 © Copyright 2020 - ARCHIUR Srl.
3 SIGLE (var. 34) AUI ................................................................................ ambito unitario di intervento DLGS ........................................................................................... decreto legislativo DM ............................................................................................. decreto ministeriale DPGR ..................................................... decreto di presidente della giunta regionale DPR .............................................................. decreto del presidente della Repubblica DPREG ............................................................. decreto del presidente della Regione LR .................................................................................................... legge regionale m ...................................................................................................................... metri m 2 ....................................................................................................... metri quadrati m 3 ............................................................................................................. metri cubi PAC .................................................................................... piano attuativo comunale PEEP .......................................................... piano per l’edilizia economica e popolare PIP ......................................................................... piano per insediamenti produttivi PR ................................................................................................. piano di recupero PRGC ................................................................ piano regolatore generale comunale PRPC .................................................... piano regolatore particolareggiato comunale RD ........................................................................................................ regio decreto UMI .................................................................................... unità minima d’intervento
4 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1. ELABORATI DEL PRGC. 1. Il piano regolatore generale comunale (PRGC) di Casarsa della Delizia è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi (var. 34): a) zonizzazione alla scala 1:2000 e 1:5000 ed allegati; b) norme di attuazione; (var. 34); c) piano struttura - obiettivi e strategie; d) relazione di flessibilità; e) altri eventuali elaborati di PRGC richiamati nelle norme di attuazione. (var. 34). 2. Le tavole di zonizzazione sono restituite su carta base catastale e tecnica regionale; per l’interpretazione dei contenuti valgono entrambe gli elaborati per le loro specifiche informazioni; in caso di eventuale non corrispondenza delle perimetrazioni, vale l’elaborato catastale. 3. Per quanto concerne le tavole di zonizzazione e nel caso di eventuale non corrispondenza fra le tavole a diversa scala, va sempre considerato prescrittivo il contenuto espresso alla scala maggiore. Per zone A di Casarsa capoluogo vale comunque la previsione di cui all'articolo 11, punto B3), comma B3.1, lettera a), periodo ultimo. (var. 25) (var. 34). ART. 2. APPLICAZIONE DEL PRGC. 1. La disciplina urbanistica edilizia del PRGC si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni previste dalle presenti norme e dalle planimetrie di progetto. 2. (Soppresso). (var. 34). 3. (Soppresso). (var. 34). 4. Il volume ottenibile in applicazione dell’indice di fabbricabilità o comunque previsto dalle norme di attuazione è il volume utile, se non dove previsto espressamente essere il volume geometrico. (var. 35). 5. Dove previsto un indice di fabbricabilità o co munque un volume, fermo restando quanto previsto al comma 4, il volume geometrico comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell’indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuaz ione. Il volume geometrico corrisponde alla sagoma fuori terra dell’edificio. (var. 35). 6. (Soppresso). (var. 35). 7. Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non vengono computati le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico - sanitario e il corretto inserimento dell’opera nel contesto urbanistico quali, a esempio: 1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti fino alla profondità massima di metri 1,6; 2) logge e porticati liberi, androni e bussole; 3) rampe e scale aperte; 4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori; 5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all’altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale; 6) tettoie, pensiline e pergolati. (var. 35). 8. Ai fini della localizzazione di esercizi commerciali, con riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale 29/2005: a) sono zona urbanisticamente compatibile le zone in cui è ammessa la destinazione commerciale al dettaglio, nei limiti di generi e di superfice previsti
5 dalle norme di zona; b) sono aree edificate le aree impegnate secondo un indice di fabbricabilità convenzionale di m 3 /m 2 0,4 o di un rapporto di copertura convenzionale di m 2 /m 2 0,10 da edifici esistenti da almeno 4 anni prima dell'intervento; c) sono aree dei centri storici le zone A; d) sono aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urban istica le zone A e le zone D3 e H3 con edifici non occupati o sottoccupati da più di 10 anni; e) sono edifici soggetti a regime vincolistico gli edifici soggetti al vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda; f) sono zona omogenea propria a destinazione commerciale la zona H, ed inoltre: 1) per la vendita dei generi previsti dalle norme di zona le zone E6; 2) per la vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore le zone D2 e D3; g) le zone a destinazione industriale o artigianale sono le zone D2 e D3. Resta salva l’applicazione delle norme di zona. (var. 35). 9. L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui non è presente in un punto seguente una previsione diversa. Nei casi in cui è presente in un punto seguente è applicata la previsione diversa. (var. 35). ART. 3. TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA. 1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale è soggetta al PRGC e partecipa agli oneri ad essa relativi. L’esecuzione delle opere è subordinata a titolo abilitativo come previsto dalla legge . (var. 34). 2. Le previsioni del PRGC non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che non vi sia la previsione del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, o che i richiedenti la trasformazione s’impegnino, con apposito atto, a realizzarle a propria cura e spesa secondo le prescrizioni comunali. (var. 34). 3. In sede di formazione di piani attuativi il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito. Queste opere possono essere considerate opere necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi ai sensi dell’articolo 4 comma 2, lettera c), della LR 12/2008. (var. 6) (var. 28) (var. 34). ART. 4. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE E LORO APPLICAZIONE. 1. L'interpretazione autentica delle presenti norme spetta al Consiglio Comunale. (var. 34). ART. 4 BIS. EDILIZIA SOSTENIBILE. 1. Per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile (ecologica, bio -eco-etico- compatibile, bioecologica, naturale) e risparmio di risorse idriche valgono le agevolazioni fissate dal Comune con separato provvedimento in materia contributiva o fiscale. (var. 14). ART. 5. (SOPPRESSO). (var. 34). ART. 6. (SOPPRESSO). (var. 34). ART. 7. (SOPPRESSO). (var. 34).
6 CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC. ART. 8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRGC. 1. Il PRGC si attua per mezzo di strumenti di attuazione in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e regionali in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle planimetrie e nelle norme di attuazione del PRGC. (var. 34). 1 bis. Le opere per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, ferrovia e acqua possono essere realizzate o gestite di iniziativa pubblica anche in assenza di piano attuativo o di convenzione anche dove il piano attuativo o la convenzione sono previste, se il piano attuativo non è formato, se di iniziativa pubblica, o non è convenzionato, se di iniziativa privata, o se la convenzione non è sottoscritta entro sei mesi dall’inserimento nel PRGC della previsione di piano attuativo o di convenzione. (var. 35). 2. Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri. (var. 34). ART. 9. STRUMENTI E SOGGETTI DI ATTUAZIONE. (var. 35). 1. Gli strumenti per l'attuazione del PRGC sono: a) intervento diretto (ID); a1) intervento diretto convenzionato (IDC); b) piano attuativo. Il piano attuativo può essere: 1) piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC); 2) piano attuativo comunale (PAC); 3) piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP); 4) piano per insediamenti produttivi (PIP); 5) piano di recupero (PR); c) piani comunali di settore. (var. 34). 2. Le opere di zone per servizi e attrezzature collettive possono essere realizzate e gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati convenzionati. (var. 35).
7 CAPO III - PREVISIONI DI PRGC. ART. 10. DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE. 1. Ai fini delle trasformazioni previste dal PRGC il territorio comunale è suddiviso in zone così classificate: a) zone con prevalente destinazione residenziale : 1) zona A e sottozone (articolo 11); (var. 34); 2) zona B e sottozone (articolo 12); (var. 34); 3) zona C (articolo 13); (var. 34); 4) zone a verde privato (articolo 14); b) zone per insediamenti produttivi e commerciali : 1) zona D e sottozone (articolo 15); (var. 34); 2) zona E e sottozone (articolo 16); (var. 34); 3) zona H e sottozone (articolo 17); (var. 34); c) zone di uso pubblico e di interesse generale : zone per i servizi e le attrezzature collettive (articolo 18); (var. 34); d) zone di interesse ambientale (articolo 20); (var. 34); e) zone a vincolo speciale: 1) zone di interesse archeologico ( articolo 21); 2) zone di riqualificazione ambientale (articolo 22); f) norme particolari: zone sismiche (articolo 25). 2. Le zone si intendono essere zone omogenee. (var. 34).
8 ART. 11. ZONA A. (var. 34). 1. La zona A riguarda le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, nuclei o complessi edilizi isolati di carattere storico, artistico o di pregio ambientale comprese le relative aree di pertinenza. 2. Risultano definite le seguenti zone A: a) zona A: del centro storico di San Giovanni e dei Piani di Recupero; (var. 34); b) zona A0: dei centri storici di Casarsa, San Giovanni, via Runcis, località San Floreano e località Versutta; (var. 34); c) zona A1: della villa De Concina/Braida; (var. 34); d) zona A2: dei complessi edilizi in località San Floriano a Sud di Via San Vito, in località San Floriano a Nord di Via San Vito, in località San Floriano a Ovest di Via San Vito, in località Boscat; del Mulino di Casarsa, del Mulino di San Giovanni, edificio in Via Aldo Moro a Casarsa civici 8-10-12-14; [ ] (var. 5) (var. 34); e) zona A7: delle aree libere inedificabili e di pertinenza di ville e complessi edilizi soggetti a restauro. (var. 34). 3. In tutte le zone A sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: a) agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola, solo mediante recupero ed ampliamento eventuale di edifici esistenti alla data di adozione della variante 34 (23 2 2016), in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo; (var. 35); b) alberghiera; c) artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili; d) commerciale al dettaglio; e) direzionale, eccetto dancing, discoteca e maneggio; f) residenziale; g) servizi e attrezzature collettive; h) servizi di interesse residenziale; i) viabilità. (var. 34). 4. Per i fabbricati rurali esistenti all'interno della zona A ed in attesa di cambio di destinazione d'uso in conformità alle previsioni di piano, è ammesso il mantenimento delle attività in atto, purché compatibili con la zona residenziale . (var. 28) (var. 34). Per l’intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate . (var. 34). A) ZONA A DEL CENTRO STORICO DI SAN GIOVANNI E DEI PIANI DI RECUPERO. (var. 34). A1. I piani attuativi sono estesi all’ambito unitario d’intervento perimetrato (AUI) così come descritti nelle tavole P2a / P2b. (var. 34). A2. Per gli interventi ammessi si applica l’indice di fabbricabilità territoriale di 30.000 m 3 /ettaro, ed è comunque consentito il mantenimento dell’indice di fatto preesistente se superiore. (var. 34). L’indice di fabbricabilità di cui al periodo precedente vale per i titoli abilitativi successivi alla data di adozione della variante 34 ( 23 2 2016), mentre per varianti e proroghe di titoli abilitativi esistenti vale l’indice precedente. (var. 34). L'indice di fabbricabilità fondiaria è maggiorato:
9 a) per realizzazione di abitazioni da immettersi sul mercato a prezzo di vendita o di affitto concordato con il Comune: 10%; b) per realizzazione o recupero di abitazioni rese particolarmente adatte ad anziani e disabili per almeno l'80% del totale delle opere del lotto: 10%; c) per sistemazione e cessione gratuita al Comune di spazio funzionale rispetto a spazio pubblico o di uso pubblico esistente, concordata con il Comune, in zona A o zona S prossima: 3 m 3 per ogni m 2 di spazio sistemato e ceduto gratuitamente al Comune in zona A o zona S prossima. Lo spazio è valutato in termini di superfice lorda di terreno o di pavimento, e non di superfice fondiaria. Il volume di cui al periodo precedente può essere realizzato in qualsiasi zona A, B o C, anche frazionato, in deroga all’indice di fabbricabilità e al rapporto di copertura, ma nel rispetto delle destinazioni d’uso, degli indici altri e delle particolarità ivi previste. In ogni caso nell’area in cui viene utilizzato il credito edilizio non può superarsi né l’indice di fabbricabilità e il rapporto di copertura previsti dalle norme di zona aumentati del 30% né l’indice di fabbricabilità massimo previsto dal PURG. Le maggiorazioni di cui al periodo primo sono subordinate alla stipula con il Comune di una convenzione prevedente: a) la maggiorazione; b) le aree sulle quali utilizzare la maggiorazione; c) il tempo massimo di utilizzazione della maggiorazione; d) gli interventi e le garanzie per l’attuazione degli interventi che motivano la maggiorazione. (var. 35). A3. (Soppresso). (var. 35). B) ZONA A0. (var. 34). B1) FINALITÀ. B1.1. Le zone A0 riguarda i vecchi nuclei urbani di Casarsa, San Giovanni, Runcis, Versutta e San Floriano. B1.2. I nuclei perimetrati, formatisi dall’aggregazione di unità edilizie tra il XVII e il XIX secolo, coinvolgono: edifici di interesse storico -architettonico, storico- ambientale, le relative pertinenze; aree libere, edifici recenti sorti per ricostruzione o per nuova edificazione su aree libere. B1.3. Sono finalità del PRGC: a) la salvaguardia, conservazione e il recupero degli edifici di interesse storico; b) ammettere le modifiche necessarie per migliorare lo standard abitativo e sempre nel rispetto dei caratteri tipologici e dei valori ambientali; c) consentire integrazioni volumetriche e nuove edificazioni sempre nel rispetto dei valori ambientali e dei caratteri organizzativi e tipologici del nucleo storico. B2) CARATTERI TIPOLOGICI ED ORGANIZZATIVI . B2.1. Le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali congrui o compatibili con le tipologie e le aggregazioni presenti nel nucleo storico. (var. 34). In particolare nel costruito storico vanno mantenute o riproposte dove queste sono presenti e il tipo di intervento lo consente le caratteristiche seguenti: a) le pareti degli edifici di più antico impianto finite a faccia a vista con tessitura di mattoni, sassi o sassi e mattoni disposti in file regolari; b) i fori aventi piattabande in mattoni e arcate in mattoni ribassate e provviste di concio in chiave e capitelli;
10 c) la struttura dello sporto di linda costituito da travi di legno con parte terminale decorata con motivo mistilineo. Il manto di copertura in coppi e il sottomanto formato da correntini, pianelle. In alternativa per il manto sono ammessi prodotti altri riproducendosi fedelmente dimensione, forma e col ore se motivati e valutati ammissibili dal Comune; (var. 14) d) i muri di recinzione, utilizzati per chiudere le proprietà rispetto allo spazio pubblico costruiti in mattoni faccia a vista o con file regolari di sassi interi o file regolari di sassi e mattoni; i muri in sasso finiti con malta di calce con frapposto un frammento di coccio a coprire gli interstizi. Il coprimuro formato da una fila continua di coppi posti in sommità oppure disposti ortogonalmente ed inclinati a formare una o due falde. (var. 34). B3) ATTUAZIONE DELLE ZONE A0. B3.1. Per l’attuazione delle zone A0 valgono le seguenti possibilità operative: a) piano attuativo di iniziativa pubblica o privata su ambito unitario d’intervento coincidente con i perimetri individuati dalle tavole P2a - P2b, o per Casarsa capoluogo, dalle tavole P1 6 e P1 7. Il piano attuativo può essere esteso anche all'insieme di più ambiti, e può comprendere la viabilità, i servizi e gli spazi pubblici. L'ambito unitario di intervento vale per i fini di cui alla legge regionale 5/2007, articolo 63 bis, comma 6; (var. 14) (var. 25) (var. 34). [ ] (var. 34). Per i piani attuativi valgono l’indice di fabbricabilità territoriale di 30.000 m 3 /ettaro, ed è comunque consentito il mantenimento dell’indice di fatto preesistente se superiore. [ ] ref. (var. 34). L’indice di fabbricabilità di cui al periodo precedente vale per i titoli abilitativi successivi alla data di adozione della variante 34 ( 23 2 2016), mentre per varianti e proroghe di titoli abilitativi esistenti vale l’indice precedente. (var. 34). [ ] (var. 34). I piani attuativi garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche storico - artistiche e ambientali esistenti. In particolare i piani attuativi: 1) assicurano la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico - artistico e di pregio ambientale; 2) indirizzano il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica; 3) promuovono la compattezza del tessuto urbanistico attraverso la saldatura e il completamento delle preesistenze edilizie; 4) assicurano l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi congrui o compatibili. I piani attuativi classificano gli immobili e prevedono un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti: 1) zona A1, di restauro o di restauro e risanamento conservativo: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale; 2) zona A2, di restauro e risanamento conservativo: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali; 3) zona A3, di ristrutturazione edilizia: edifici o complessi tipici storici o recenti, privi singolarmente considerati di interesse specifico; 4) zona A4, di ristrutturazione edilizia - demolizione con ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente; 5) zona A5, di ristrutturazione edilizia - demolizione senza ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche
11 con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente; 6) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante; 7) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie alla protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante. A questo fine i piani attuativi adottano le categorie e altre indicazioni di intervento più appropriate rispetto alle indicazioni delle tavole P2a e P2b e alle norme di attuazione del PRGC. Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi: 1) in zone A1 e A2 per le esigenze dell'uso, e comunque per non più del 10% del volume e della superfice coperta esistenti; 2) in zone A3, A4 e A6 per saldatura o completamento del tessuto urbanistico ed edilizio esistente. (var. 34). Con l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica le previsioni delle tavole P2a e P2b cessano di avere efficacia per le parti comprese nel piano attuativo; (var. 25) (var. 34); b) intervento diretto in assenza di piano attuativo per gli interventi di cui al punto B4), comma B4.1, lettere b) e c) (var. 6), nel rispetto delle presenti norme e prescrizioni, delle indicazioni di cui alle tavole P2a e P2b e degli indici di cui ai successivi punti B4), B5) e B6). (var. 34). B4) PERTINENZA URBANISTICA ED INDICI EDIFICATORI. B4.1. Per l’attuazione diretta delle previsioni di PRGC di cui al precedente punto B3), comma B3.1, lettera b), valgono le seguenti prescrizioni (var. 34): a) negli elaborati di progetto verrà delimitata la pertinenza urbanistica che assume valore di UMI (unità minima d’intervento); (var. 34); b) all’interno dell’UMI si interverrà nel rispetto delle norme riferite alle singole categorie di intervento; per gli edifici compresi nelle categorie A04, A03/4, A05 è ammessa la demolizione e il recupero della volumetria che sommata a quella ammessa dal PRGC (20%) costituisce la potenzialità edificatoria da utilizzare nell’area di pertinenza per l’ampliamento degli edifici esistenti , salvo il rispetto dell’indice di fabbricabilità, valente in questo caso come fondiario ; (var. 34); c) è sempre consentito il recupero del volume esistente ed è ammessa un’integrazione volumetrica per sopraelevazioni, ampliamenti, nuova edificazione nella misura massima del 20% del volume esistente , salvo il rispetto dell’indice di fabbricabilità , valente in questo caso come fondiario, e solo nei seguenti casi (var. 34): 1) l’UMI disponga di pertinenza libera e/o di possibilità di sopraelevazione prevista dalle presenti norme; 2) si adotti una previsione planivolumetrica e l’uso di tipologie rispettose dei caratteri riscontrabili nel nucleo storico e come descritti al precedente punto B2); (var. 34); 3) sia comunque rispettato l'indice di fabbricabilità , valente in questo caso come fondiario. (var. 14) (var. 34). Resta salva la possibilità di applicazione delle maggiorazioni di cui al punto A 2), e le previsioni di cui all’art. 29, comma 1, z) e aa); (var. 35); d) per gli edifici da ricostruire, ampliare o di nuova edificazione (categorie A04, A03/4, A05, A06) non è ammesso superare l’altezza di m 9, o pari all'esistente + m 0,5, né l'altezza del più alto degli edifici di carattere storico -artistico o di pregio ambientale circostanti distanti meno di 20 metri; (var. 14) (var. 34);
12 e) ai fini del calcolo della effettiva consistenza edilizia esistente da demolire o ricostruire o da ristrutturare, conservare: valgono le informazioni rilevabili negli elaborati di analisi del PRGC, e sono ammesse correzioni e rettifiche, da assumersi in sede di esame del progetto di intervento in commissione edilizia, sulla scorta di un rilievo edilizio asseverato dal progettista che documenti l’effettivo stato di fatto e la reale consistenza ediliz ia dei fabbricati alla data di adozione della presente variante di revisione; f) il volume esistente può essere recuperato indipendentemente dalla destinazione d'uso esistente, purché la destinazione d'uso prevista sia consentita dalle norme di zona; g) resta salva l'applicazione di norme di zona diverse. (var. 6). B5) CATEGORIE D’INTERVENTO. B5.1. Per l’intervento diretto sugli edifici valgono le norme riferite alle categorie d’intervento in cui risultano inclusi dal PRGC sulla base dell’interesse storico- architettonico, storico-ambientale riscontrato. (var. 34). Resta salva l’applicazione delle norme di cui ai punti B2.1, B6.1, B6.2 e G1. (var. 34). B5.2. Ai fini di cui al punto B5.1 la zona A0 è suddivisa nelle seguenti sottozone e relative categorie di intervento (var. 34): a) A01 - restauro; b) A02 - restauro e risanamento conservativo; c) A03 - ristrutturazione edilizia; d) A04 - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione 1; e) A03/4 - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione 2; f) A05 - ristrutturazione edilizia - demolizione senza ricostruzione; g) A06 - edifici recenti. B5.2.1) ZONE A.01 - RESTAURO. B5.2.1.1) FINALITÀ. B5.2.1.1.1. Comprende unità edilizie di interesse storico-architettonico: edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda (var. 14). Per esse il PRGC prevede interventi rivolti alla conservazione e valorizzazione delle parti edilizie di interesse storico e architettonico. B5.2.1.2) INTERVENTO. [ ] (var. 34). B5.2.1.2.1. Per l’intervento di restauro vale la definizione di cui alla legge regionale 19/2009, articolo 4, comma 2, lettera c), con il fine di cui al punto B5.2.1.1.1 . (var. 34). B5.2.1.2.2. Ogni intervento deve essere documentato e giustificato da un’attenta analisi descrittiva dello stato di fatto. B5.2.1.2.3. L'intervento dovrà attenersi ai metodi e alle cautele del restauro ed è richiesto il preventivo parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. (var. 14) (var. 34). B5.2.2) ZONE A02 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. (var. 34). B5.2.2.1) FINALITÀ.
13 B5.2.2.1.1. Riguarda edifici di interesse storico-ambientale. Per esse il PRGC prevede interventi di recupero orientati comunque alla conservazione e al ripristino degli elementi architettonici e tipologici caratteristici. (var. 34). B5.2.2.2) INTERVENTO. [ ] (var. 34). B5.2.2.2.1. Per l’intervento di restauro e risanamento conservativo vale la definizione di legge, con il fine di cui al punto B5.2.2.1.1 . (var. 34). B5.2.2.2.2. L'intervento dovrà garantire il massimo fattore di reversibilità per le nuove opere ammesse, e valgono altresì le seguenti prescrizioni e possibilità operative: a) inserimento di strutture e realizzazione d’opere atte ad assicurare l'idoneità statica dell'edificio, anche tramite la puntuale sostituzione degli elementi costitutivi o che versano in uno stato d’irreversibile degrado; b) costruzione interna all'edificio di servizi igienici, vano scala, ascensore , in posizioni tali da non costituire fattore di grave alterazione ai caratteri distributivi originari; c) costruzione di divisori interni, eseguiti con strutture leggere e legate alle nuove destinazioni d'uso ammesse; d) restauro dei fronti con ripristin o dei fori originari ove alterati o tamponati e possibilità di integrare le aperture originarie rispettandone gli allineamenti e le soluzioni compositive; e) risanamento e recupero, ove possibile, dell'impianto strutturale orizzontale e di copertura, con conseguente recupero di travi, tavolato, arcarecci, pianelle, coppi eccetera; f) risanamento, ripristino, ove possibile, dei collegamenti, originari quali: scale, ballatoi, androni, portici e loro caratteristiche costruttive e di finitura; g) conservazione dell'impianto strutturale verticale con la possibilità di apportare modifiche ai fori sulle pareti interne rispettando gli allineamenti e le soluzioni compositive e limitatamente alle nuove esigenze organizzative; h) obbligo di eliminare le superfetazioni, intese come parti aggiunte e prive di interesse. B5.2.3) ZONE A03 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. B5.2.3.1) FINALITÀ. B5.2.3.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza d’edifici di formazione storica o recente (edifici storici degradati ad un piano, vecchie stalle e fienili abbandonati, fabbriche dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica generalmente coerente con l'insediamento storico ma caratteri volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede la possibilità di trasformare tali edifici, in modo da renderli congruenti con il contesto storico e urbano. B5.2.3.2) INTERVENTO. B5.2.3.2.1. Per l'intervento di ristrutturazione edilizia vale la definizione di legge, esclusa la possibilità di completa demolizione (var. 34), se non di edifici recenti privi di interesse storico artistico o ambientale , ove sia dimostrata precarietà statica o difformità da caratteristiche tipiche storiche, con riferimenti puntuali. In caso di demolizione di edifici interni a schier e alti 2 o più piani la ricostruzione è realizzata per uno sviluppo altimetrico minimo pari all’esistente, ma non superiore a quello di edifici classificati zona A01 o A02 circostanti, e il Comune può
14 comunque prescrivere conservazione o rispristino totale o parziale di facciate o elementi architettonici, con eventuale adeguamento . (var. 35). B5.2.3.2.2. Gli interventi ammessi dovranno comunque essere orientati a riproporre le forme e le finiture degli edifici della tradizione di cui costituiscono, nella maggior parte dei casi, esempi d’edilizia storica demolita e ricostruita o sostanzialmente alterata. B5.2.3.2.3. In assenza di piano attuativo l’intervento può comportare: (var. 34) a) la riorganizzazione interna dell’edificio sia in termini d’utilizzo delle superfici che dei volumi; b) il ripristino documentato di parti edilizie demolite; c) la sostituzione d’elementi costitutivi dell'edificio rispettandone l’impianto planivolumetrico; d) la modifica della forometria, nel rispetto degli allineamenti e dei parametri compositivi della tradizione o riproponendo dove possibile, quelli alterati; e) eliminazione delle superfetazioni, intese come parti aggiunte e prive d’interesse. B5.2.4) ZONE A04 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE / RICOSTRUZIONE 1. (var. 34). B5.2.4.1) FINALITÀ. B5.2.4.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza d’edifici di formazione recente (edifici degradati ad un piano, locali accessori, costruzioni dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica e caratteri volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede come unico intervento la demolizione, e la possibilità di recuperare i volumi tramite una ricostruzione improntata a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano. (var. 34). B5.2.4.2) INTERVENTO. B5.2.4.2.1. Sono classificati nella categoria A04 gli edifici di cui si prevede la demolizione o la demolizione con ricostruzione. B5.2.4.2.2. Per i fabbricati compresi in tale categoria sono possibili pertanto i seguenti interventi: a) demolizione dei volumi per destinare l’area a spazio scoperto; (var. 34); b) la riprogettazione sulla stessa area occupata dai fabbricati esistenti con la possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione e di introdurre le modifiche planivolumetriche che si rendono necessarie; c) la riprogettazione tramite un intervento di demolizione di tutto o di parte dei fabbricati esistenti e di ricostruzione con la definizione di un nuovo disegno planivolumetrico e una nuova ubicazione. (var. 34). B5.2.4.2.3. Per l’intervento di nuova costruzione è consentito di riutilizzare tutti i volumi e le superfici coperte disponibili all’interno dell’area interessata dall’intervento (superfetazioni categorie A01, A02, A03; categoria A04; categoria A05, più l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4). (var. 34). B5.2.4.2.4. L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto planivolumetrico dimostrativo evidenziante tra l'altro: a) lo stato di proprietà; b) la tipologia edilizia da proporre con riferimento a quella storica ricorrente; c) la finalità di ricomporre l'impianto organizzativo della edilizia storica di cui al punto B2). (var. 6) (var. 34).
15 B5.2.4.2.5. La proposta d’intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità assunte dal PRGC per le zone A0 di cui al precedente punto B2) e dimostrare soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi. (var. 34). B5.2.4.2.6. Il PRGC individua nella categoria A04, con lettera R (ripristino) le entità per le quali è ammessa la ricostruzione dei volumi di impianto storico demoliti o alterati. B5.4.2.7. La ricostruzione dopo demolizione di parti aggiunte recentemente è da ritenersi facoltativa e dovrà rispettare l’altezza indicata negli elaborati di piano , o dove non indicata dovrà (var. 34): a) essere motivata da documentazione e indagine storica o da tracce rilevabili nell’edilizia adiacente; b) riferirsi alla volumetria storica superstite. B5.2.5) ZONE A.0.3/4 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE / RICOSTRUZIONE 2. (var. 34). B5.2.5.1) FINALITÀ. B5.2.5.1.1. Il PRGC individua, con la categoria A03/4 gli edifici di recente edificazione (edifici degradati, stalle e fienili abbandonati, fabbriche dismesse eccetera) che hanno una disposizione planimetrica generalmente coerente con l'insediamento storico, ma caratteri volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede la possibilità di demolizione o di trasformazione tramite interventi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione in modo da renderli congruenti con il contesto storico e urbano. B5.2.5.2) INTERVENTO. B5.2.5.2.1. Per gli edifici compresi in questa categoria valgono le norme di intervento di cui alle precedenti categorie A03 e/o A04. (var. 34). B5.2.6) ZONE A.0.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE. (var. 34). B5.2.6.1) FINALITÀ. B5.2.6.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza di edifici di formazione recente (edifici degradati a un piano, locali accessori, costruzioni dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica e caratteri volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede come unico intervento la demolizione, e la possibilità di recuperare i valori di volume e di superficie coperta dello stato di fatto trami te una ricostruzione improntata a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano. B5.2.6.2) INTERVENTO. B5.2.6.2.1. Per i fabbricati ricadenti in tale categoria è prevista la demolizione , ed è ammesso il recupero o la traslazione del volume e delle superfici coperte su altro sedime; l'area interessata dal volume sarà pavimentata o sistemata secondo la destinazione d'uso prevista per l'ambito in cui risulta incluso. (var. 34). B5.2.7) ZONE A06 - EDIFICI RECENTI.
16 B5.2.7.1) FINALITÀ. B5.2.7.1.1. Il PRGC individua, con la categoria A06 gli edifici di recente edificazione per i quali non si prevedono nell'arco di validità del piano opere di radicale ridefinizione. B5.2.7.1.2. Per questi edifici il PRGC prevede comunque la possibilità di demolire o di recuperare i volumi tramite una ristrutturazione edilizia o ricostruzione improntata a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano. (var. 34). B5.2.7.2) INTERVENTO. B5.2.7.2.1. Per gli edifici compresi in questa categoria sono possibili i seguenti interventi: a) l’ampliamento per utilizzare l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4); b) adeguamento alle prescrizioni di cui al successivo punto B6); c) la ricostruzione dell’esistente tramite un intervento di demolizione di tutto o di parte del fabbricato e di nuova edificazione con la definizione di un nuovo disegno planivolumetrico. B5.2.7.2.2. Per l’intervento di nuova costruzione è consentito di riutilizzare tutti i volumi e le superfici coperte disponibili all’interno dell’area interessata dall’intervento (superfetazioni categorie A01, A02, A03; categoria A04; categoria A05, più l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4). (var. 34). B5.2.7.2.3. L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto planivolumetrico dimostrativo come definito al precedente punto B4) delle presenti norme; la proposta d’intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità assunte dal PRGC per le zone A0 di cui al precedente punto B2) e dimostrare soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi. (var. 34). B6) ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA ZONA A0. B6.1. Per l’intervento diretto nelle zone A0 valgono altresì le seguenti prescrizioni (var. 34): a) nelle zone A0 sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione (var. 6) purché non si pongano in contrasto con le finalità e le prescrizioni contenute nelle norme riferite alla specifica categoria d’intervento in cui risulta incluso l’edificio interessato; b) nelle nuove costruzioni non è ammesso superare l’altezza degli edifici preesistenti nell’ambito unitario d’intervento senza tener conto di soprastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale; c) negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova realizzazione il progetto dovrà descrivere e motivare le scelte progettuali in merito alla tipologia, alle forme e ai materiali costruttivi utilizzati e la loro congruenza o compatibilità con il contesto storico e si dovranno osservare in particolare i seguenti indirizzi: 1) forme planovolumetriche semplici come da tradizione a formare sistemi aggregati di unità edilizie a schiera o a corte o isolate collegate alle altre fabbriche con muri in sasso/mattone; 2) uso, per le facciate e gli elementi in vista , di mattone, sasso/mattone o intonaco a base di calce; (var. 34); 3) copertura a spioventi, con disposizione e pendenza analoghe a quelle degli edifici del contesto storico; (var. 35);
17 [ ] (var. 34); 4) fori di finestre e vetrine aventi un rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6; (var. 34); 5) infissi esterni: 5.1) di legno o di altro materiale idoneo durevole; 5.2) con profili, partiture e sezioni compatibili con gli infissi tradizionali di legno; 5.3) di colore uniforme (tinta unita), congruo o compatibile con la tradizione storica, o, in alternativa, mantenuti di colore naturale se sono di legno, o con finitura effetto legno se sono di altro materiale; 5.4) per vetrine al piano terra sono comunque ammesse persiane a saracinesca, a scomparsa, di metallo, per motivi di sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni di cui a l punto 5.3); (var. 34); 6) facciate verso spazi pubblici (var. 6) prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a parte lo sporto di gronda, ballatoi di legno del tipo tradizionale o balconcini di arredo) (var. 6). Sono ammesse le tende, solo su edifici non soggetti a vncolo culturale e solo se regolate da norme di settore e/o di regolamento edilizio; (var. 34); d) le recinzioni di mattone, di sasso o miste di mattone e sasso esistenti dovranno essere conservate, ripristinate, restaurate . Sono ammesse la soprelevazione, e il ricavo di aperture limitate a esigenze dimostrate . (var. 34). La realizzazione di nuove recinzioni, qualora necessaria, deve utilizzare materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto storico (muratura in mattoni e/o mattoni/sasso, muratura intonacata, cancellate di ferro, rete metallica portoni di legno o ferro artistico). (var. 34). Verso strada la recintazione realizzata di rete metallica è mascherata da siepe arbustiva o siepe rampicante. Resta salvo quanto previsto al punto G2; (var. 35); e) le aree verdi, i giardini e i parchi esistenti devono essere conservati attraverso la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento dei filari e nuclei arborei e arbustivi esistenti; f) ai fini edificatori e per il calcolo delle volumetrie disponibili per l’intervento valgono i rilievi dimostrativi dello stato di fatto presentati in sede progetto edilizio che possono apportare correttivo agli elaborati di analisi di PRGC; g) gli ambiti unitari di intervento identificati con doppio asterisco sono soggetti alle modalità di intervento e alle prescrizioni di seguito indicate. Per l'Ambito Unitario di Intervento compreso tra via Villa e via Aviotte: 1) è ammessa un'integrazione per nuovi edifici di m 3 600, che va a sommarsi alle volumetrie esistenti e alle previste integrazioni di cui a l precedente punto B4) e per un valore complessivo massimo di m 3 1.380; (var. 34); 2) le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali desunti dalle tipologie e dalle aggregazioni tipiche storiche presenti nel nucleo storico; (var. 34); 3) in merito alle distanze dai confini, il nuovo edificio può essere costruito: 3.1) lungo via Villa: sul fronte strada o in allineamento con l'edificio esistente a Sud; 3.2) lungo via Aviotte: sul confine di proprietà o con stacco da definirsi in sede progettuale; 3.3) lungo i rimanenti confini (Iato Est e lato Sud) nel rispetto delle norme del Codice Civile. (var. 28). Resta salva l’applicazione delle norme di cui ai punti B2.1, B6.2 e G1. (var. 34). B6.2. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste dal PRGC sono adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto che in manutenzione straordinaria parziale se un adeguamento parziale può causare disomogeneità stilistica.
18 Il piano attuativo di iniziativa pubblica può comunque prevedere: a) nelle nuove costruzioni: riferimento del limite di altezza al più alto degli edifici circostanti di carattere storico-artistico e di pregio ambientale; b) nelle facciate verso spazi pubblici: tende, regolandone le caratteristiche; c) per recinzioni in muratura o muratura e sasso: soprelevazione e ricavo di aperture limitate a esigenze dimostrate; d) per portoni: l'uso di ferro artistico; e) per serramenti: al piano terra anche materiale altro da legno, di colore scuro, di linea congrua o compatibile con il contesto storico, per tutte le destinazioni d'uso, purché durevoli nel tempo senza degradazione delle caratteristiche assicuranti la congruità e la compatibilità. (var. 25) (var. 34). C) ZONA A1, della Villa De Concina/Braida. (var. 34). C1. L'intervento ammesso è di restauro come previsto dalla legge regionale 19/2009, articolo 4, comma 2, lettera c) rivolto: a) alla valorizzazione dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi; b) al ripristino delle parti alterate; c) alla valorizzazione/ripristino dell'aspetto esterno, dell'impianto strutturale, dell’impianto organizzativo e distributivo interno; d) alla salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle zone a verde. C2. L’intervento progettuale dovrà acquisire il preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. (var. 34). C3. L'attuazione avviene mediante intervento diretto. (var. 6). D) ZONA A2, dei complessi edilizi di interesse storico, tipologico/ambientale in località San Floriano a Sud di Via San Vito, in località San Floriano a Nord di Via San Vito, in località San Floriano ad Ovest di San Vito; in località Boscat; del Mulino di Casarsa, del Mulino di San Giovanni, edificio in Via A. Moro a Casarsa civici 8-10-12-14. [ ] (var. 5) (var. 34). D1. L'attuazione avviene mediante intervento diretto. (var. 6) D2. L'intervento ammesso è di restauro e risanamento conservativo (var. 6). (var. 34). D3. Valgono le definizioni di legge. (var. 34). D4. Sono altresì ammessi un aumento volumetrico e di superficie coperta non superiore al 20% dei valori esistenti, nonché la ricostruzione di parti edilizie da ripristinare o costituenti parti aggiunte prive di valore da demolire, e solo nel caso sussistano le seguenti condizioni (var. 34): a) il progetto sia accompagnato da un’analisi che dimostri le fasi formative edilizio/storiche del complesso edilizio, le aggiunte recenti prive di interesse, i caratteri originari da tutelare e le motivazioni della proposta progettuale di integrazione e/o modifica; (var. 34); b) sia dimostrato un armonico inserimento del nuovo volume nel contesto edilizio storico; c) s’impieghino materiali e finiture proprie della tradizione locale e caratterizzanti il nucleo storico; d) non sia superato l’indice di fabbricabilità fondiaria di 3 m 3 /m 2 . (var. 34). E) ZONA A7, delle aree libere inedificabili (var. 6) e di pertinenza delle ville soggette a restauro. (var. 34). E1. Per le aree sistemate a parco è prevista la salvaguardia , ed è fatto divieto di abbattere le alberature d'alto fusto esistenti e di procedere ad opere o modifiche che non siano orientate a mantenere o accentuare i contenuti ed i valori espressi.
19 F) CRITERI PER LA PROGETTAZIONE EDILIZIA IN ZONA A . (var. 34). F1. Per l’intervento su edifici di interesse storico, artistico, architettonico, ambientale (var. 6), inclusi nelle zone A ed interessati da interventi di modifica/trasformazione, è richiesto che gli elaborati di progetto contengano (var. 34): a) una documentazione sullo stato di fatto e con particolare riferimento alla consistenza degli edifici, i valori storico/ambientali, lo stato di conservazione, le destinazioni d’uso; b) un elaborato che illustri le fasi storico/formative degli edifici interessa ti; c) un prospetto dei fronti, verso lo spazio pubblico, esteso agli edifici adiacenti; d) una documentazione fotografica. F2. Il Comune può chiedere la documentazione integrativa che ritenga necessaria per un’esauriente istruttoria ed esame della proposta progettuale. (var. 34). G) NORME ULTERIORI. (var. 34). G1. In tutte le zone A valgono le seguenti norme: a) (soppressa); (var. 34); b) per l’intervento diretto, dove ammesso, nelle operazioni di restauro e risanamento conservativo, trasformazioni o nuove costruzioni non potranno essere superate le altezze degli edifici preesistenti dell'isolato interessato senza tenere conto di soprastrut ture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale; (var. 34); c) è consentita la modifica del numero delle unità immobiliari , purché essa sia compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici di interesse storico; d) per le attività industriali e artigianali di produzione o destinate all’attività agricola esistenti ed in contrasto con le norme di zona sono consentititi interventi di manutenzione ordinaria ed eventuali adeguamenti a norme igienico - sanitarie e di sicurezza del luogo di lavoro; e) le reti e impianti tecnologici che saranno realizzati all’interno delle zone A dovranno essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, si dovrà mitigare l’impatto sull’ambiente attraverso adeguati interventi compensativi compresa la formazione di schermi vegetali o l’adozione di tecniche speciali; è ammessa l'installazione, purché non visibile dagli spazi pubblici ed escluse le aree ed edifici vincolati ai sensi del DLGS 42/2004, di pannelli solari e fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato; (var. 28) (var. 34); f) è fatto obbligo utilizzare, per le finiture esterne, materiali e tecnologie proprie delle tradizioni locali e/o congrue o compatibili con queste. (var. 6) (var. 34). In particolare (var. 34): 1) i fori di finestre e vetrine nuovi o modificati devono rispettare un rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6 . (var. 34) (var. 35). [ ] (var. 34); 2) l'intervento dovrà essere orientato a conservare o ripristinare gli elementi decorativi e funzionali di interesse storico artistico e, dove necessario, riproporre elementi similari; (var. 34); 3) è richiesto il restauro degli intonaci antichi , e nel caso di rinnovo, è richiesta la riproposizione dell'intonaco antico rapportato all'epoca dell'edificio, o, nel caso di nuova edificazione, con riferimento alla tradizione locale; 4) è richiesto, dove costituisce valore proprio del tipo edilizio e della tradizione locale, il mantenimento del paramento faccia a vista in mattoni o in sassi o misto;
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