Modello Unico ENC 2017 - Redditi di partecipazione, redditi di capitale e quadro RW - ODCEC Roma

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Modello Unico ENC 2017

Redditi di partecipazione, redditi di capitale e quadro RW.

                              Doriana Silvestri
  Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit dell’ODCEC di Roma

                          Roma, 24 maggio 2017
Istruzioni generali del «modello REDDITI degli Enti non Commerciali»
                          per il periodo d’imposta 2016

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, a seguito dell'art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190
(legge di stabilità 2015), così come modificato dall'art. 10 co. 8-bis del DL 31.12.2014 n. 192,
conv. L. 27.2.2015 n. 11:

•    È obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA in forma “autonoma” e non più in
     forma unificata con la dichiarazione dei redditi;

•    è stato abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA (è stato infatti
     abrogato l’art. 8-bis del DPR 322/98).

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Istruzioni generali del «modello REDDITI degli Enti non Commerciali»
                       per il periodo d’imposta 2016

Per effetto dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e dell’IVA il modello UNICO è
stato rinominato modello " REDDITI" in quanto valido esclusivamente per la dichiarazione dei
redditi.

La dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati relativa all’anno
d’imposta 2016 oltre a dover essere presentata in forma autonoma, ha la denominazione di:

 modello REDDITI Enti Non Commerciali

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Abolizione dei modelli INE

Sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzate dalla
semplificazione degli adempimenti, il provvedimento Agenzia delle Entrate 29.01.2016 n. 16428,
ha eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INE (Indicatori di normalità economica) a
decorrere dal periodo d’imposta 2015, in quanto ritenuti non più necessari.

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Periodo d’imposta

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno utilizzare il modello
REDDITI 2017 per la dichiarazione dei redditi 2016.

Tuttavia tale modello verrà utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2016.

 Si considera coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365
    giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.

 Si considerano “non coincidenti con l’anno solare” i periodi d’imposta che:
      –   interessano più anni solari, cioè i c.d. “esercizi a cavallo” (es. esercizio dal 1° luglio al 30 giugno), a
          prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 gg;

      –   riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare, ma che terminano
          anteriormente al 31 dicembre (es. 1.1.2016 - 30.10.2016).

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Determinazione del Reddito

 Enti non commerciali non residenti

Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera d) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato,
di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione:
• dei redditi esenti dall'imposta;
• dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Tali redditi devono essere determinati secondo le disposizioni proprie di ogni categoria reddituale e
concorrono alla formazione del reddito complessivo in capo al contribuente.
Quindi, il reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti, è determinato secondo le
disposizioni del titolo I del TUIR ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate
nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (art. 23, comma 1, lett e) ai quali si
applicano le disposizioni previste per le società e gli enti commerciali non residenti secondo le
regole previste dall'art. 152 del TUIR.

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Determinazione del Reddito

 Enti non commerciali residenti

Le regole di determinazione del reddito degli enti non commerciali residenti sono indicate agli
artt. 143-150 del TUIR.

Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
73 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia
la destinazione, ad esclusione:
• dei redditi esenti dall'imposta;
• dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Tuttavia, in presenza di determinate condizioni, è possibile adottare alcuni regimi forfettari di
determinazione del reddito (Art. 145 del TUIR).

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I redditi da partecipazione

 I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l’ente sia socio, devono
  essere dichiarati nel quadro RH.
 Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve
  essere compilato il quadro RM.
 Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del d.lgs. N. 461 del 1997, deve
  essere compilato il quadro RT.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono
presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.
Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile
rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, comma 1, del TUIR).

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Soggetti obbligati alla compilazione del modello Redditi ENC

Il modello “REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai
seguenti soggetti IRES:

•   enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non
    hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti
    nel territorio dello Stato;
•   organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del DLgs. 4.12.97 n.
    460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali) che devono
    utilizzare il modello REDDITI SC (UNICO SC, fino al periodo d'imposta 2015);
•   società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello
    Stato;
•   curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza
    dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

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Soggetti esonerati dalla presentazione del modello REDDITI ENC

Ricapitolando i redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli enti non
commerciali, sia residenti che non residenti in Italia secondo gli artt. 143 e 153 del TUIR sono:
• I redditi esenti dall'imposta;
• i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Ne consegue che, devono ritenersi esonerati dalla presentazione del modello REDDITI ENC gli
enti non commerciali che:
• non abbiano conseguito alcun reddito;
• abbiano conseguito soltanto redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
     o ad imposta sostitutiva.
L'esonero non è ammesso qualora tali enti siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex
art. 13 del DPR 600/73, anche in mancanza di redditi.

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Termini per presentare la dichiarazione

Le disposizioni comuni che regolano la presentazione della dichiarazione dei soggetti IRES sono
valide anche per l’identificazione del termine di presentazione del modello REDDITI ENC.
Pertanto, l'invio del modello REDDITI ENC scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a
quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 del DPR 322/98).
Ne discende, quindi, che il modello REDDITI ENC deve essere presentato:

•   entro il 02.10.2017, dai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (in
    quanto il 30.09.2017 è sabato);

•   entro il 02.04.2018, dai soggetti con periodo d'imposta 1.7.2016 - 30.6.2017 (in quanto il
    31.03.2018 è sabato).

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Il quadro RW nel modello Redditi 2017…

Il Quadro “RW – Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria –
monitoraggio” deve essere compilato dai contribuenti residenti che hanno compiuto investimenti
e detenuto attività finanziarie sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale
indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione e indipendentemente dalla effettiva
produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta.
Vale infatti, come precisato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77 del
16.09.2016, la capacità potenziale di produrre reddito.
Per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le società di persone ed equiparate, le
somme di denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino
dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi di interessi in misura
pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che
nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un
successivo periodo di imposta. La prova contraria deve essere fornita dal contribuente entro 60
giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi di
quanto previsto all'art. 6 del D.L. n. 167/1990.

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Attività estere finanziarie soggette all’obbligo di monitoraggio

 partecipazioni di capitale
 obbligazioni estere e similari
 titoli pubblici ed equiparati emessi all’estero
 valute estere e metalli preziosi detenuti all’estero
 depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero nei limiti di cui al D.L. 4/2014.
 contratti finanziari esteri ( finanziamenti, riporti, p/t, polizze assicurative vita e di
  capitalizzazione ) con società estere
 contratti di previdenza complementare di società estere
 contratti finanziari c.d. derivati esteri
 diritti ed opzioni di acquisto di titoli e partecipazioni estere e strumenti finanziari assimilati

Anche se detenute in cassetta di sicurezza ed anche se non fruttifere (presunzione di fruttuosità da
superare con mezzi di prova)

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Attività estere patrimoniali soggette all’obbligo di monitoraggio

 immobili e terreni situati all’estero anche se non produttivi di reddito (es.
  abitazioni a disposizione)
 diritti reali immobiliari ( es. nuda proprietà, usufrutto, multiproprietà, ecc….)
 immobili e terreni situali in Italia ma detenuti attraverso fiduciarie di diritto estero
  o a mezzo di interposta persona residente all’estero
 oggetti preziosi ed opere d’arte situate all’estero
 imbarcazioni e navi da diporto iscritti in pubblici registri esteri

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Criteri di valorizzazione
                                       Attività finanziarie

 Valore di mercato rilevato al termine del periodo d’imposta o del periodo di
   detenzione;

 Valore nominale, se titoli non negoziati in mercati regolamentati;

 Valore di rimborso;

 Costo d’acquisto.

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Criteri di valorizzazione
                                       Attività Patrimoniali

Gli enti non commerciali utilizzano i medesimi criteri di valorizzazione degli assets
immobiliari delle persone fisiche ai fini IVIE (anche se a questa non assoggettabili):

 costo sostenuto e risultante dall’atto d’acquisto ;

 se non disponibile, valore del bene al termine del periodo d’imposta o alla data di
   cessione se precedente.

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Casi di esonero dell’obbligo di monitoraggio

1.           Esoneri soggettivi per ENC
L’art.38 c.13 del D.L. 78/2010 esonera dall’obbligo di monitoraggio i soggetti residenti che prestano la propria
attività lavorativa all’estero in modo continuativo in zone di frontiera e in paesi limitrofi limitatamente alle
attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute in tale paese estero.

2.           Esoneri oggettivi per ENC
Le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. Gli
intermediari sottopongono i flussi finanziari ed i redditi di tali attività a ritenuta o imposta sostitutiva di legge.
Occorre quindi che l’intermediario curi la riscossione del flusso finanziario/reddito e lo sottoponga a tassazione
(c.d. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito).
L’esonero vale anche per il titolare effettivo dell’ENC che detiene le attività.

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Ambiti sanzionatori del monitoraggio fiscale

•   Sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati

•   Sanzione dal 6% al 30% (doppia) se le attività non dichiarate si trovano in paesi a fiscalità
    privilegiata

•   Sanzione di € 258 per presentazione tardiva entro 90 giorni dal termine di legge del modello
    Unico (Quadro RW)

Per la violazione degli obblighi di compilazione del modello RW è prevista la possibilità di
ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.lgs 472/1997

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Requisiti del Titolare Effettivo - Lo stato dell’arte ad oggi

Chi è il titolare effettivo (art.1, comma 2, lett.u) e art. 2 allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007):
a.    Per le società
     1.     La persona fisica che, in ultima istanza, possieda o controlli un’entità giuridica
            attraverso il possesso o il controllo, diretto o indiretto, del capitale o dei diritti di voto
            di tale entità (misura del 25% +1 del capitale sociale se società);
     2. La persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità
            giuridica.
b.    Per le entità giuridiche quali le fondazioni (…omissis) che amministrano e distribuiscono
      fondi:
     1.     (…omissis)
     2.     (…omissis)
     3. La persona fisica o le persone fisiche che esercitino il controllo sul 25 per cento o più
            del patrimonio dell’entità giuridica.

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Il caso: Il quadro RW deve essere compilato, oltre che dall’entità giuridica ENC, anche dal titolare
effettivo (persona fisica) che esercita il controllo sulla direzione dell’Ente per le attività
finanziarie e patrimoniali soggette ad obbligo di monitoraggio?
Sono titolari effettivi tutti i componenti il consiglio di amministrazione di un ENC?

Istruzioni ministeriali al modello REDDITI ENC 2017 – quadro RW

“Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma
anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.”

“Qualora il soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto
alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto
dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.”

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Istruzioni ministeriali al modello REDDITI ENC 2017 – quadro RW

“Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche,
diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a
dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di
natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. in tale
ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti
giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri,
indipendentemente dallo stato estero in cui sono istituiti. ”

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Principio del Look Through

Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere
Senza obbligo di monitoraggio – Paese estero collaborativo (c.d. white list)

                                               Società                                       Società Estera
    Ente non              20 %                                          100 %
  Commerciale                                 Residente                                       White List
                                               ITALIA

Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere
Con obbligo di monitoraggio – Paese estero collaborativo (c.d. white list)

                                               Società                                       Società Estera
    Ente non              50 %                                          100 %
  Commerciale                                 Residente                                       White List
                                               ITALIA
                                                                  50%

                       Dichiarazioni dei redditi 2017: novità per gli enti non commerciali                    22
Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere
Senza obbligo di monitoraggio – Paese estero non collaborativo

                                               Società                                       Società Estera
    Ente non              20 %                                          100 %
  Commerciale                                 Residente                                        Black List
                                               ITALIA

Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere
Con obbligo di monitoraggio – Paese estero non collaborativo

                                               Società                                       Società Estera
    Ente non              50 %                                          100 %
  Commerciale                                 Residente                                        Black List
                                               ITALIA

                                                                  50%

                                                                                        Investimenti immobiliari
                                                                                         Investimenti mobiliari
                                                                                           Attività finanziarie

                       Dichiarazioni dei redditi 2017: novità per gli enti non commerciali                         23
… le principali novità
                                                (1)

Esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero che non hanno subito
variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015
ai sensi dell’art. 7-quater D.L.193/2016;

Tuttavia si ritiene che la compilazione sia comunque necessaria in quanto, come noto, è destinata
anche a liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri.

                        Dichiarazioni dei redditi 2017: novità per gli enti non commerciali              24
… le principali novità
                                               (2)

E’ stata poi aggiornata la compilazione della colonna 18, che fino allo scorso anno doveva essere
barrata per segnalare che le attività finanziarie detenute all’estero non avevano prodotto un reddito
imponibile nel corso dell’esercizio oggetto di monitoraggio

Nel quadro RW 2017, anziché barrare o lasciare in bianco la colonna 18, la casella va compilata
con appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi
eventualmente connessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW.

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… le principali novità
                                                (2)
In particolare, i codici da utilizzare sono:
•   “1” se viene compilato il quadro RL (per esempio al fine di indicare dividendi derivanti da
    partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile);
•   “2” se viene compilato il quadro RM (per esempio al fine di indicare interessi derivanti da
    obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate);
•   “3” se viene compilato il quadro RT (per esempio al fine di dichiarare i capital gain derivanti
    dalla cessione di azioni);
•   “4” se vengono compilati in contemporanea due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio in
    caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli);
•   “5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo
    periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.

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… le principali novità
                                              (3)

È stato inoltre istituito il codice 20 per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli
estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare AdE
12/E/2016 .

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… le principali novità
                                                (4)
Ulteriore punto è quello legato all’elenco dei paesi collaborativi che, in quanto tali, evitano di
applicare l’approccio “look through” (per effetto del quale si deve riportare in RW non il valore
nominale della partecipazione ma quello dei beni sottostanti) . Infatti, in ipotesi di detenzione, in
qualità di titolare effettivo (percentuale della partecipazione al capitale sociale superiore al 25 per
cento), di partecipazioni in società residenti in paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo
del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società
e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società (look through).

Nella compilazione dell’RW 2017, al fine di individuare i paesi collaborativi dovrebbe essere
possibile fare riferimento alla white list “allargata” dal D.M. 23 marzo 2017 includendo nella
lista dei Paesi collaborativi stati come il Principato di Monaco o il Vaticano che hanno
recentemente stipulato con l’Italia o con l’Unione europea accordi per lo scambio di informazioni.

Peraltro, per i paesi non inclusi nell’aggiornato elenco di paesi White, in ipotesi di detenzione di
un conto corrente estero, in colonna 9 del quadro RW deve essere indicato il picco raggiunto dal
conto corrente nell’anno oggetto di monitoraggio.

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Grazie dell’attenzione….

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