Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dello Sviluppo ...

Pagina creata da Luigi Lupo
 
CONTINUA A LEGGERE
Ministero dello Sviluppo Economico
                        DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
                                          LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
    Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

                        . IL DIRETTORE GENERALE
          PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
                 LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

       VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della
direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della
direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del
regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso
il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”;

      VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”;

      VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;

      VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che
disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;

                                                 Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
                                             tel. 06 47055486– fax +39 06 47055338
                                                e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
                                                    stefania.sindici@mise.gov.it
                                                  dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
                                                          www.mise.gov.it
VISTA la domanda del sig. Methnani Mounir, cittadino tunisino, diretta a
chiedere il riconoscimento del “Certificato di Conferma della qualifica professionale
nell’attività artigianale di Parrucchiere (Uomini) n. 4135017”, conseguito in Tunisia,
e rilasciato il 28 settembre 2017, successivamente al conseguimento del
“Certificato di fine addestramento” rilasciato, dopo il superamento di appositi esami,
in data 28 settembre 2005 dall’’Agenzia Tunisina della Formazione Professionale
presso il Ministero dell’Educazione e della Formazione della Repubblica tunisina, per
la professione di BARBIERE PER UOMO (solo l’applicazione), per l’esercizio in
Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante
“Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

     CONSIDERATO che non è stata dimostrata la formazione professionale
conseguita, né come durata né come contenuti;

      CONSIDERATO che l’Ambasciata d’Italia a Tunisi nella dichiarazione di
valore in loco, ha dichiarato che il campo di attività è regolamentato e che l’Autorità
competente a vigilare sulla professione è il Ministero del Commercio e
dell’Artigianato;

      CONSIDERATO che la citata Rappresentanza italiana a seguito di richiesta
sulla veridicità della dichiarazione e sulle modalità del conseguimento del titolo, se a
seguito della frequenza di un corso specifico o se a seguito del superamento
dell’esame di abilitazione senza avere precedentemente frequentato uno specifico
corso, ha informato che dagli atti non risulta la frequenza ad un corso né la relativa
durata in ore, mesi, anni. L’interessato può esercitare la professione di acconciatore in
Tunisia come lo prevede il regolamento;

      CONSIDERATO che il richiedente non certifica esperienza lavorativa nel
settore prestata in Tunisia, e che l’esperienza professionale italiana per attività di
barbiere non è stata documentata nelle modalità previste;

     VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del 21 febbraio 2018, con il parere dei rappresentanti delle

                                                                                         2
Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, sulla base delle citate
premesse, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art.
18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l’esercizio della
professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, subordinatamente
al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e
23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione
richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè
materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata
e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso in esame la
qualifica professionale è specifica per la clientela maschile, mentre in Italia la
professione di “Acconciatore” comprende una preparazione professionale sia per la
clientela maschile che femminile. Inoltre non è stata documentata la modalità del
conseguimento del titolo di qualifica professionale, se conseguito a seguito del
superamento di un esame senza essere preceduto da uno specifico corso
professionale, o se a seguito della frequenza di uno specifico corso. In questo caso, il
richiedente non ha trasmesso l’elenco delle materie di studio, pertanto non è
valutabile la sua preparazione professionale.. L’esperienza lavorativa italiana non è
stata documentata correttamente.
      La misura compensativa, che consisterà in una prova attitudinale,                sarà
organizzata dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle
relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture
autorizzate.
      La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare
la conoscenza dell’attività di acconciatore;

      CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.
0087163 del 06 marzo 2018, ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento e la necessità di
misure compensative;

     VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

                                                                                          3
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite
bonifico a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN:
IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Poste Italiane in data 07
novembre 2017

                                        DECRETA
                                          Art. 1

        1. Al sig. Methnani Mounir, cittadino tunisino, nato a Bouhajla, Tunisia,
           in data 11 ottobre 1985, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale
           di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia
           dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e
           s.m.i., subordinatamente all’applicazione di una misura compensativa
           consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative
           modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato A che costituisce
           parte integrante del presente decreto.

        2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello
           Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1
           della legge 18 giugno 2009 n. 69.

        3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale
           al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni,
           ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
           dalla pubblicazione di cui il comma 2.

     Roma, 23 marzo 2018

                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                    (Avv. Mario Fiorentino)

                                                                                       4
5
ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare
il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli
oneri per l’attuazione della prova attitudinale sono a carico dell’ interessato (art. 25 D.Lgs. 9
novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato
senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2,
D.Lgs. n. 206/2007).
PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:
    1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette.
        Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
    2. RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento
        dopo barba.
    3. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in
        sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati
        progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
    4. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,
        diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con
        la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di
        acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
    5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi,
        creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della
        contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.
COLLOQUIO:
la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande
aventi ad oggetto le seguenti materie:
          Organizzazione e mantenimento dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche,
          di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Veneto, presso una struttura da essa individuata. Il
candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione
Veneto. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al
recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine
individuato in accordo con l’interessato, se a quest’ultimo più favorevole). Lo svolgimento della
prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la
composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve
presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua
italiana.
La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame esprime parere
favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere
adeguatamente motivato. La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito
verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione
dell’avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di
riconoscimento, accompagnato dall’attestazione regionale di avvenuto superamento della prova
d’esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare
l’attività per la quale possiede la qualifica.
                                                                                                    5
Puoi anche leggere