Miniriforma TUSL: dalle parole ai fatti
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Approfondimenti Legge n. 215/2021 Miniriforma TUSL: dalle parole ai fatti Francesco Gallo - Ingegnere Ordine di Mantova, ispettore tecnico e R.S.P.P. dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, formatore della sicurezza (1) Le ragioni dell’intervento legislativo numero complessivo degli infortuni sul lavoro (e in Con la legge di conversione n. 215/2021 del D.L. n. che misura). 146/2021 diventano strutturali e si ampliano le modi- Conseguenze operative dovute fiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008. Quale portata ha all’obbligatorietà del preposto questa miniriforma nella sua applicazione pratica con riferimento sia alla sospensione dell’attività d’im- La previsione di un preposto aziendale obbligatorio presa sia alle criticità e soluzioni applicative in attesa avrà ricadute immediatamente positive già in sede di ulteriori chiarimenti dagli Enti Competenti? d’ordinaria ispezione in materia di sicurezza del La motivazione che ha convinto il legislatore a rimet- lavoro perché ridetermina i confini delle responsa- tere mano al D.Lgs. 81/2008 puntando sugli aspetti bilità dei datori di lavoro (2). sanzionatori e repressivi, sono stati i numeri delle Infatti, in materia di TUSL, rispetto al datore di lavoro morti sul lavoro (comprensivi di quelle in itinere). e al preposto, distinguiamo due differenti posizioni di Si tratta di una piaga sociale dall’andamento quasi garanzia: al datore di lavoro, appartengono le decisioni lineare come dimostrano le statistiche INAIL 2016- di natura gestionale e organizzativa d’ordine generale 2020. (I dati del 2020 sono stati pesantemente mentre al preposto spettano mansioni di controllo e influenzati dalla pandemia ancora in corso). vigilanza del personale assegnato alla sua sorveglianza. Anche l’andamento degli infortuni con esito mortale Al pari, rientrano nella sua sfera di competenza, i casi relativi all’anno 2021 si conferma sulla stessa lun- di attrezzaggio di una macchina con modalità incon- ghezza d’onda degli altri 5 anni (1017 morti bianche grue rispetto alla singola lavorazione. al 31 ottobre 2021) senza punte di maggiore intensità Fatta questa premessa, se nel corso di un’ispezione rispetto al passato, anche se bisognerà attendere il tecnica di cantiere si ravvisano anche violazioni di consolidamento dei dati per la quantificazione del natura operativa (es. non corretto smontaggio di un fenomeno legato all’anno appena trascorso. La misura, ponteggio, protezioni collettive incomplete, mancato tuttavia, è stata ritenuta colma e la politica ha deciso di utilizzo di DPI da parte di lavoratori formati, dispositivi intervenire per cercare di arginare questa triste piaga di sicurezza rimossi da una attrezzatura ecc.) la nomina con la seguente ricetta: inasprimento delle sanzioni, obbligatoria di un preposto comporterà la necessità per ampliamento in capo all’INL (Ispettorato Nazionale l’ispettore di redigere due verbali separati imputando il del Lavoro) delle competenze generali sul rispetto verbale relativo alle violazioni operative al solo prepo- della normativa antinfortunistica e obbligo di nomina sto, con un netto ridimensionamento dell’ammontare del preposto in tutte le realtà aziendali. complessivo delle sanzioni irrogate. Il 2022 (precisamente il rilevamento a consuntivo dell’INAIL di fine gennaio 2023) ci dirà se questa Alcuni esempi per chiarire strategia avrà iniziato a sortire l’effetto sperato di In Figura 1 si nota l’inadeguatezza delle protezioni invertire il trend delle morti sul lavoro nonché il collettive predisposte (semplice tavola da cassero (1) In base alla Circ. INL n. 492/2020 le opinioni espresse hanno coordinamento operativo delle maestranze. Si pensi al settore dei carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministra- servizi ambientali, in primis della raccolta differenziata (un esem- zione di appartenenza. pio fra tutti l’ASA Tivoli spa) in cui è dominante la mansione (2) In verità nelle realtà aziendali medio-grandi la designazione dell’operatore ecologico (quasi il 90% dell’intero personale dipen- del preposto, accompagnata da apposita delega di funzioni e dente) e in cui la presenza dei preposti ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2008 formazione specifica, era già una realtà, quantunque ancora non consente un miglior controllo del loro operato e del rispetto della obbligatoria. Tale figura originava dalla necessità di un migliore normativa antinfortunistica. Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022 87
Approfondimenti Figura 1 - Parapetti carenti e in parte rimossi incastrata nell’intercapedine della parete) o la loro Quindi, in ipotesi del genere, che sono di carattere rimozione da parte degli operai dell’impresa esecu- operativo e dipendono dall’omesso svolgimento del- trice degli intonaci in cantiere. Situazioni come l’attività di vigilanza sull’operato della propria squa- questa, prima della modifica legislativa, non essendo dra di lavoratori, si assiste ad un cambio permanente obbligatoria la nomina di un preposto da parte del di testimone. datore di lavoro, comportavano sempre l’applica- La responsabilità passa dal datore di lavoro al solo zione a carico di quest’ultimo, di un’ammenda per preposto con un conseguente alleggerimento dell’im- violazione dell’art. 146, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. patto economico che l’ispezione ha per le finanze del Infatti, in questi casi, era previsto per il titolare titolare d’impresa. l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 614,25 a Anche nella situazione illustrata in Figura 2 la squadra 2.457,02 euro (pagamento reale 614,25 euro). di operai dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori Dal 21 dicembre u.s. in avanti, l’imputazione cambia non ha allestito correttamente ed in maniera che soggetto. fossero realmente efficaci e robusti, i parapetti lungo In situazioni come queste, una volta che l’organo di le solette dei balconi e la passerella di collegamento. vigilanza appura che le assi di sbarramento, pur pre- Se ci fosse stato un preposto, all’uopo nominato senti sul posto, sono state rimosse e non ripristinate, (purché anche formato), questi avrebbe provveduto chiamerà in causa direttamente il preposto dell’im- a interdire l’uso del camminamento lungo i balconi, presa che si vedrà notificare una prescrizione obbli- avrebbe portato, dal magazzino dell’impresa, in can- gatoria per non aver vigilato che gli operai della sua tiere, altri parapetti provvisori e avrebbe adeguato il squadra riattivassero le protezioni collettive lungo le sistema di protezione collettiva ai requisiti di solidità porte finestre dell’abitazione. e resistenza richiesti. Di conseguenza la violazione a lui imputata sarà Inoltre, ciò avrebbe condotto, come visto prima, ad quella dell’art. 19, comma 1, lett. A), D.Lgs. n. 81/ un trasferimento delle responsabilità dal datore di 2008 con applicazione della sanzione dell’arresto fino lavoro al preposto e, non meno importante, ad uno a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro spostamento del peso economico delle sanzioni sul (pagamento effettivo 368,55 euro). solo preposto. In ogni caso, si sarebbe trattato per il 88 Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022
Approfondimenti Figura 2 - Parapetti inadeguati e inefficaci andrà a coincidere con l’unico dipendente che diven- terà così preposto di sé stesso. Sulle microimprese ossia con un numero di addetti non superiore a 10, l’ultimo censimento permanente imprese dell’I- STAT 2020 e annesso rapporto 2021 dice che esse sono il 79,5% del totale. Inoltre, in questo segmento si assiste ad una gestione e controllo d’impresa che fa capo direttamente al tito- lare o ai membri della sua famiglia, con una marcata tendenza all’accentramento delle principali funzioni di gestione aziendale comprese quelle di sicurezza del lavoro. Nella quasi totalità delle microimprese, il RSPP è lo stesso datore di lavoro che svolge diretta- mente anche i compiti di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi. È concreto quindi, il rischio, di avere come preposto un membro della famiglia del- l’imprenditore con la conseguenza di indebolire for- temente, se non annullare del tutto, quella funzione di vigilanza con cui si vorrebbe innalzare il livello di attenzione alla sicurezza e che già in questa fascia è fortemente condizionato dalla sensibilità del titolare. Meglio sarebbe stato graduare l’obbligo di nomina del preposto a partire da una determinata soglia di addetti rendendone al contempo più appetibile il ricorso (in termini di incentivi) proprio per le microimprese. Il nuovo articolato dell’art. 18, co. 1, lett. B)-bis, D.Lgs. n. 81/2008 prevede poi che i contratti collet- tivi di lavoro possano stabilire un emolumento in preposto di sanzione ben più lieve di quella destinata favore del preposto “obbligatorio”. al datore di lavoro. Infatti, in assenza di preposto, al Tuttavia, quest’ultima previsione non tiene conto del datore di lavoro sarebbe stata imputata la violazione fatto che il preposto è un semplice lavoratore, spesso dell’art. 126, D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’arresto “costretto” ad accettare la nomina, e che l’emolu- fino a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 mento non è sufficiente a coprire eventuali richieste euro (1/4 del massimo pari a 1965,61 euro). Invece di risarcimento danni accolte dal giudice in sede grazie alla sua nomina, la violazione coinvolge diret- giudiziale. In casi come questi il preposto finirebbe tamente il preposto con l’art. 19, comma 1, lett. A), per risponderne col proprio patrimonio personale. D.Lgs. n. 81/2008 che porta come conseguenza all’ar- Per questo motivo occorrerebbe prevedere, nei futuri resto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a CCNL, anche disposizioni di questo tenore: “Le 1.474,21 euro (pagamento effettivo 368,55 euro). aziende garantiscono l’assistenza legale o forme assi- All’organo di vigilanza poi, ai fini delle comunica- curative atte a supportare economicamente i lavora- zioni di sua competenza all’AG, interessa ricevere la tori nominati preposti ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2008 copia quietanzata dell’F23 correttamente compilata, coinvolti in procedimenti penali e civili per fatti a prescindere da chi materialmente ha eseguito il direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni pagamento. svolte, non dipendenti da loro colpa grave o dolo”. Tuttavia, introdurre un obbligo generalizzato di nomina del preposto per tutte le realtà aziendali a Focus pratico sulla sospensione prescindere dalle loro caratteristiche dimensionali dell’attività imprenditoriale potrebbe rivelarsi non un valore aggiunto bensì un (Art. 14, D.Lgs. n. 81/2008) mero adempimento burocratico. Il lavoro autonomo occasionale e il lavoro Si pensi alle microimprese con 1 dipendente, occasionale accessorio anch’esse molto presenti nel tessuto economico Di assoluta e immediata rilevanza pratica è il nuovo nazionale. In questo caso la nomina del preposto obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022 89
Approfondimenti di lavoro autonomo occasionale che costituisce normativa di riferimento lo vieta. Invece potrebbero specifica ipotesi di sospensione dell’attività essere chiamati a lavorare, sempre in cantiere, dalla imprenditoriale. medesima impresa edile, mutatis mutandis, come lavo- Ma chi sono i lavoratori autonomi occasionali. ratori autonomi occasionali in quanto la disciplina Sono soggetti che svolgono una qualsiasi attività di dell’art. 2222 cod. civ. non prevede limiti legati al lavoro in maniera saltuaria e non abituale. volume d’affari o divieti particolari alla loro Tuttavia, ciò che il testo dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/ utilizzabilità. 2008 non chiarisce è che oggi esistono due diverse Il fatto di aver inserito nell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 tipologie di attività non continuative e non abituali un mero adempimento burocratico per l’attivazione come confermato dalla Circ. INL-MLPS n. 29 del 11 del lavoro autonomo occasionale con lo scopo gennaio 2022: dichiarato di evitare forme elusive del suo utilizzo 1) lavoro autonomo occasionale; in realtà rischia di legittimare e incentivare il ricorso 2) lavoro occasionale accessorio (ex voucher). al lavoro autonomo occasionale in tutti i settori Per la tipologia del lavoro autonomo occasionale produttivi compresa l’edilizia piuttosto che disincen- l’unica disciplina giuridica che ne definisce i contorni tivarlo. Ciò perché il testo porta alla ribalta questa è l’art. 2222 cod. civ. Tale disposizione riguarda il forma di collaborazione autonoma senza definirne e contratto di prestazione d’opera. Si tratta di “chi si chiarirne una volta per tutte l’ambito di operatività, obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un ossia se è da circoscriversi alle sole attività professio- servizio con lavoro prevalentemente proprio senza nali di natura intellettuale saltuaria oppure è valida vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento per tutti i lavori e servizi. del committente ed in via del tutto occasionale”. A conti fatti l’obbligo introdotto può portare a rite- Si tratta di individui che non hanno obbligo di nere (erroneamente) il titolare dell’impresa che iscrizione ad albi o elenchi professionali e svolgono l’aver inviato un sms o la mail all’Ispettorato del occasionalmente l’attività, ragion per cui, non hanno lavoro territorialmente competente renda piena- P.IVA. Un caso ricorrente, nel campo della sicurezza mente legittimo il contratto o la lettera d’incarico del lavoro, è quello del formatore della sicurezza che di prestazione d’opera autonoma ex art. 2222 cod. civ. esercita e svolge attività di formazione c/o Enti o Invece le cose non stanno affatto così. Le condizioni Società private e al contempo è dipendente di Pub- necessarie sono che l’attività: blica Amministrazione (ALS) ovvero pensionato. • l’attività non deve essere svolta in modo Ancora l’amministratore di condominio che esercita professionale; l’attività soltanto nel proprio stabile. • l’attività deve essere occasionale, quindi del tutto Al termine della prestazione rilasciano apposita nota episodica; compenso con applicazione della ritenuta d’acconto • non deve esserci coordinazione del lavoro ed al 20%. impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire impresa). una costante “attività di monitoraggio”, ma soprat- Altrimenti, in assenza anche di una sola di queste tutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale condizioni, gli ispettori del lavoro procederanno al tipologia contrattuale”. disconoscimento della prestazione autonoma tramite Tuttavia, se il lavoro autonomo occasionale non si provvedimento di diffida obbligatoria e intimeranno àncora alle prestazioni di natura intellettuale ma si al titolare dell’impresa esecutrice la trasformazione di estende a tutte le tipologie di lavoro o servizi, anche quel lavoratore autonomo occasionale in dipendente con carattere di subordinazione, supererebbe in della medesima impresa. quanto a convenienza, semplicità d’attuazione e Il Lavoro Occasionale Accessorio è nello specifico campo di applicazione, il c.d. lavoro occasionale trattato dall’art. 54-bis, legge. n. 96/2017 e ss. m. e i. accessorio. Si tratta della disciplina che ha sostituito gli abrogati Si pensi al pensionato o al giovane disoccupato. buoni-lavoro, c.d. Voucher INPS, e che riguarda le Questi ultimi non possono essere chiamati a lavorare attività non abituali alle dipendenze di un commit- in cantiere da un’impresa edile con contratto di tente. Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale prestazione occasionale accessoria (3) in quanto la Accessorio possono fare ricorso: (3) Attivabile solo tramite piattaforma informatica INPS. 90 Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022
Approfondimenti • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività Infine, i buoni devno essere acquistati sulla piatta- professionale o d’impresa, attraverso il libretto di forma web dell’INPS dedicata, con pagamento famiglia (4); anticipato. • le imprese, professionisti e PA per l’acquisizione di Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima prestazioni di lavoro mediante il contratto di presta- dell’inizio della prestazione lavorativa. Per accedere zione occasionale (PrestO’). alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono Palesemente in questo caso l’attività di lavoro non è tenuti a registrarsi o ad avvalersi di un intermediario autonoma, come nel caso del lavoro autonomo occa- autorizzato (tipo un consulente del lavoro) che effetti sionale ma alle dipendenze di un committente. Un i relativi adempimenti. esempio calzante è quello della studentessa o stu- La comunicazione avviene all’interno di un’apposita dente che per mantenersi agli studi lavora come piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che gesti- commesso/a in un negozio nei fine settimana. sce anche le operazioni di erogazione e di accredita- L’utilizzo del Lavoro Occasionale Accessorio per mento dei compensi. imprese e professionisti è vietato: Anche il valore minimo del buono acquistato è fisso: 1) con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi euro. 12,00 lorde a cui corrisponde un’entrata netta un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione per il lavoratore di euro. 9,00. La restante parte è col medesimo utilizzatore; suddivisa tra oneri INPS, INAIL e di gestione del 2) da parte degli utilizzatori che occupano più di 5 sistema. lavoratori subordinati a tempo indeterminato; Risulta evidente che l’utilizzo del lavoro occasionale 3) da parte delle imprese del settore agricolo con i accessorio rispetto al lavoro autonomo occasionale è braccianti agricoli; soggetto ad una serie di limiti d’uso ben più stringenti 4) imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di esca- del secondo. vazione o lavorazione di materiale lapideo, delle Per entrambe le tipologie di lavoro l’assenza della imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; comunicazione preventiva comporta l’applicazione 5) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro servizi. 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale Laddove possibile per le imprese il Lavoro Occasio- per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, nale Accessorio è ammesso per ciascun anno civile, senza possibilità di diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/ entro il limite di: 2004). a) euro 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento Sono esclusi dal concetto di lavoratori autonomi alla totalità degli utilizzatori; occasionali i professionisti abituali iscritti agli albi b) euro 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferi- professionali, possessori di partita IVA, la cui presta- mento alla totalità dei prestatori; zione è regolamenta dall’art. 2229 cod. civ. c) euro 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo Mancata elaborazione del documento utilizzatore. di valutazione dei rischi A differenza del committente da “libretto di famiglia” La violazione si configura solo nel caso di omessa per le imprese che possono attivare il lavoro occasio- redazione del DVR quindi di mancanza assoluta/ nale accessorio i lavoratori devono ricevere le stesse inesistenza del documento e non nel caso di sua tutele prevenzionistiche dei dipendenti (in primis inadeguatezza, genericità, o incompletezza. formazione e sorveglianza sanitaria se prevista). In merito all’omessa redazione del DVR occorre tener (4) Il Libretto famiglia nasce per affrontare le esigenze quoti- Il Libretto è acquistabile tramite la piattaforma INPS e contiene dei diane, estranee all’esercizio dell’attività professionale o d’im- titoli di pagamento del valore di 10 euro lordi (8 euro netti) com- presa, e il suo acquisto è riservato ai committenti persone prensivi della contribuzione assicurativa e previdenziale alla fisiche (la sig.ra Maria di turno). Nello specifico, riguarda i piccoli gestione separata INPS e dei costi di gestione. lavori domestici, giardinaggio, pulizia, manutenzione (quest’ul- Pertanto, nell’esempio del pensionato e del disoccupato se da un tima rientrante nella definizione di lavori edili e di ingegneria civile lato è vietato all’impresa edile chiamarlo in cantiere per lavorare, di cui all’All. X, D.Lgs. n. 81/2008), l’assistenza domiciliare ai rimane possibile che venga chiamato a lavorarvi direttamente dal bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l’inse- committente, persona fisica, dato che nel concetto di manuten- gnamento privato supplementare. Anche le società sportive pos- zione rientrano ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A) e B), D.P.R. n. sono ricorrere al c.d. “Libretto Famiglia” per retribuire le attività 380/2001 sia i lavori di manutenzione ordinaria che i lavori di occasionali svolte da ciascun prestatore “steward” negli impianti manutenzione straordinaria. sportivi, entro il limite di importo complessivo non superiore a 5.000 euro l’anno per ciascun prestatore. Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022 91
Approfondimenti in debito conto anche la previsione contenuta nel- Si tratta senz’altro di ipotesi in cui è assai difficile che l’art. 28, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui: si possa configurare la sospensione dell’attività “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di imprenditoriale. lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la Altro caso le sedi delle associazioni composte solo da valutazione dei rischi elaborando il relativo docu- volontari o le imprese composte da soli collaboratori mento entro novanta giorni dalla data di inizio della familiari che pur senza atto notarile rientrano nel propria attività”. concetto di impresa familiare come da Interpello n. 9/ Quindi i datori di lavoro delle aziende/imprese di 2013 del 24 ottobre 2013 emesso dalla Commissione nuova costituzione non sono tenuti a redigere subito degli Interpelli. il DVR ma a fare la valutazione dei rischi dando Nella prima ipotesi, associazioni composte da soli immediata evidenza della documentazione, attinente volontari, i volontari ai sensi dell’art. 4, comma 1, ai seguenti obblighi: lett. G), D.Lgs. n. 81/2008 non si computano ai fini b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di della redazione del DVR e dunque in sede di accesso protezione attuate e dei dispositivi di protezione ispettivo non si può pretendere l’obbligo redazionale individuali adottati; del DVR, non dovuto. A tal proposito si adotta la c) il programma delle misure ritenute opportune per soluzione contenuta nell’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di n. 81/2008 ossia i volontari sono equiparati ai lavora- sicurezza; tori autonomi di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008. d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione Nella seconda ipotesi (impresa familiare) l’Interpello delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’orga- n. 9/2013 stabilisce che “ai fini dell’applicazione della nizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di devono essere assegnati unicamente soggetti in pos- lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D. sesso di adeguate competenze e poteri; Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni”. e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o E l’art. 21 non prevede per i lavoratori autonomi la RLST e del medico competente che ha partecipato redazione del DVR, ragion per cui, anche per questa via alla valutazione del rischio; si giunge a non poter richiedere il DVR e men che f) l’individuazione delle mansioni che eventual- meno a sospendere l’attività di impresa. Si pensi ad mente espongono i lavoratori a rischi specifici un’officina meccanica di riparazione auto o gommista o che richiedono una riconosciuta capacità profes- piccola azienda agricola a conduzione familiare. sionale, specifica esperienza, adeguata formazione e Inoltre, il concetto di collaboratore familiare non è addestramento. limitato al figlio. Una simile ipotesi esclude l’applicabilità della sospen- Vi rientrano per legge, sia il coniuge che i parenti e gli sione per omessa redazione del DVR proprio perché, affini entro il terzo grado (nonni, genitori, figli, nei primi 90 giorni dalla costituzione della società, la fratelli, sorelle, nipoti, zii, suoceri, nonni del coniuge, presenza fisica del documento non è ancora richiesta. E cognati, zii del coniuge, nipoti del coniuge), salva la l’eventuale presenza parziale dei documenti prima specifica disposizione applicabile nel settore agricolo elencati non rappresenta ancora il DVR nella sua che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al interezza. quarto grado (in questa ipotesi si includono anche i Senz’altro l’assenza dei singoli documenti su eviden- cugini diretti del titolare o i cugini del coniuge ziati, pur non dando luogo alla sospensione, darà rispetto al marito titolare e viceversa). luogo, ad opera del personale ispettivo tecnico, alla Rispetto poi alla sanzionabilità del DVR che risulti redazione del solo provvedimento di prescrizione custodito in luogo diverso dalla sede oggetto dell’ac- obbligatoria per violazione delle lettere b), c), d), cesso ispettivo è necessaria una precisazione in quanto e) o f), art. 28, D.Lgs. n. 81/2008. non è sempre applicabile la contestazione dell’illecito Per sapere da quando l’impresa è iscritta nel Registro amministrativo di cui all’art. 29, comma 4, TUSL. della CCIAA è sufficiente acquisire una copia della La sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a visura camerale. 8.108,14 euro, prevista per la violazione di questo Si pensi ad una sartoria con due dipendenti, tutti articolo, scatta quando il DVR non risulta custodito regolarmente assunti, o ad una lavanderia con tre presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la stiratrici, tutte regolarmente assunte, entrambe costi- valutazione dei rischi. tuite da meno di 90 giorni che, legittimamente, Il passo successivo è conoscere cosa si intenda per ancora non dispongono del DVR. unità produttiva. 92 Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022
Approfondimenti Viene in soccorso l’art. 2, comma 1, lett. T), D.Lgs. n. in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di 81/2008 in base al quale per unità produttiva si Emergenza ed Evacuazione non anche la sua incom- intende lo “stabilimento o struttura finalizzati alla pletezza. Inoltre, in virtù del fatto che l’art. 46, D.Lgs. produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di n. 81/2008 fa salva la competenza esclusiva del Corpo autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Nazionale dei Vigili del fuoco in materia di preven- Né bisogna confondere il concetto di unità produt- zione incendi (comma 6), tale violazione è di esclu- tiva con quello di unità operativa perché, ovvia- sivo appannaggio dei VVF. mente, non sono sinonimi. È lo stesso art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 a Per unità operativa si intende, ai sensi del messaggio disporre che “Ove gli organi di vigilanza o le altre INPS n. 1444/2017, un luogo di lavoro ove si trovino amministrazioni pubbliche rilevino possibili viola- in maniera stabile uno o più dipendenti. zioni in materia di prevenzione incendi (6), ne danno Per unità produttiva invece si intende, per la stessa segnalazione al competente Comando provinciale nota, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle produzione di beni o all’erogazione di servizi che disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. soddisfi necessariamente e congiuntamente i 139”. Quindi il personale ispettivo dell’INL e del- seguenti tre criteri (5): l’ASL/ATS, in base all’indicazione espressa dalla 1) autonomia finanziaria o/e tecnico-funzionale: norma suindicata, non può che darne comunicazione gode di una indipendenza economica e di risorse al CVVF territorialmente competente tralasciando autonome tali da poter compiere scelte libere per di adottare direttamente sia la prescrizione che la realizzare gli scopi produttivi e da potersi considerare sospensione. come una entità con fisionomia distinta. Si precisa poi che ai sensi dell’art. 5, D.M. 10 marzo Perciò ad esempio non possono essere considerate 1998 (7), ad eccezione delle aziende soggette al unità produttive i condomini presso i quali una coo- controllo prevenzione incendi dei VVF, per i luoghi perativa svolge servizi di pulizia per periodi anche di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il lunghi di appalto; datore di lavoro non è tenuto alla redazione del Piano 2) idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una di Emergenza, ferma restando l’adozione delle neces- fase completa dello stesso: realizza in tutto o in parte sarie misure organizzative e gestionali da attuare in la produzione dei beni e servizi dell’azienda e non caso di incendio. scopi meramente accessori o strumentali. Non pos- sono, ad esempio, essere considerate unità produttive Mancata formazione ed addestramento ma solo operative gli stabilimenti di magazzino dei Il provvedimento di sospensione va adottato solo prodotti laddove lo scopo dell’azienda è quello ad es. quando si tratta di percorso formativo per la cui produttivo. Non possono essere considerate unità conclusione è richiesto l’assolvimento sia dell’ob- produttive i singoli negozi per la vendita di beni bligo formativo che dell’addestramento. prodotti in stabilimenti altrove ubicati dall’aziende Tuttavia, l’addestramento non può essere concepito la cui attività principale è quella della produzione di come immanente in ogni percorso formativo anche beni e servizi e non anche di vendita; perché l’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 prevede 3) maestranze adibite in via continuativa: non potrà che esso sia erogato solo ove previsto. considerarsi unità produttiva la sede legale presso un Ciò presuppone chiarezza di tempi e contenuti professionista dal momento che non ci sarebbero dipen- rispetto all’addestramento al fine di evitare specula- denti presso la stessa e tantomeno unità operativa. zioni. Dunque, per evitare che la libera interpreta- zione prenda il sopravvento, sarebbe auspicabile che Mancata elaborazione del Piano di Emergenza il nuovo Accordo Stato Regioni, di revisione di tutti ed Evacuazione gli Accordi in essere, entri nel merito di questo Anche in questo caso come per il DVR il provvedi- adempimento definendone i contorni minimi ad es. mento di sospensione trova applicazione nel solo caso nel campo delle attrezzature di lavoro. (5) F. Figà, “Unità produttiva e unità operativa”, presentazione (7) Tale previsione, attualmente contenuta nel D.M. 10 marzo power point INPS A.N.C.L. Milano 2018. 1998, sarà sostituita insieme a tutto il D.M. 10 marzo 1998, a (6) E il P.E.E. ne fa parte ndA. partire dal 4 ottobre 2022, dall’art. 2, comma 4, D.M. 2 settembre 2021. Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022 93
Approfondimenti Mancata costituzione del servizio a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2, D.Lgs. 17 di prevenzione e protezione e nomina agosto 1999, n. 334 (stabilimenti a rischio incidente del relativo responsabile rilevante ex D. Lgs. n. 105/2015); Per ragioni come questa la sospensione si adotta nel b) nelle centrali termoelettriche; caso in cui ricorrano entrambi i presupposti che c) negli impianti nucleari; sono tra l’altro coincidenti in quanto il D.Lgs. n. d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito 81/2008 non stabilisce dei requisiti specifici per separato di esplosivi, polveri e munizioni; dare contezza della presenza del servizio di preven- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; zione e protezione (ad es. designazione obbligatoria f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; di ASPP ecc.). g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e L’INL, nella Circ. n. 4/2021 specifica che per man- private con oltre 50 lavoratori. cata nomina si intende sia l’omesso incarico ad un In queste stesse ipotesi è vietato lo svolgimento RSPP esterno in possesso dei requisiti di cui all’art. diretto della funzione di RSPP da parte del datore 32, D.Lgs. n. 81/2008, sia l’ipotesi di svolgimento di lavoro che può aversi solo per le ipotesi di cui diretto del ruolo di RSPP da parte dello stesso datore all’ALL. II del TUSL. di lavoro. Quest’ultima ipotesi è percorribile nei casi elencati nell’ALL. II, D.Lgs. n. 81/2008 e previa Mancata fornitura del dispositivo di protezione informazione al RLS: individuale contro le cadute dall’alto 1) aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori; La violazione è riscontrabile solo quando il datore di 2) aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; lavoro non ha fornito i DPI il che è accertabile 3) aziende della pesca fino a 20 lavoratori; attraverso idonea documentazione probatoria, men- 4) altre aziende fino a 200 lavoratori. tre non si rinviene nel caso di omessa vigilanza del Un dubbio da sciogliere è se sia percorribile la sospen- datore di lavoro sulla loro adozione o, ancora, nel caso sione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui il di un loro non utilizzo da parte dei lavoratori. RSPP esterno nominato dal datore di lavoro non Prendiamo proprio un caso di non adozione della abbia ultimato il proprio aggiornamento quinquen- sospensione per non utilizzo del DPI da parte del nale di 40 ore. dipendente. In Figura 3 si nota un operatore nella Nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 si cesta della PLE, a circa 6-7 m di altezza dal p.c., con rinviene la risposta: “l’ASPP o il RSPP che non indosso i DPI anticaduta (imbragatura e cordino) adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previ- senza però aver collegato il cordino di sicurezza sti, perde la propria ‘operatività’. Ciò significa che, pur all’inserto metallico di cui è dotato il cestello. mantenendo il requisito derivato dalla regolare fre- quenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato Figura 3 - Lavoratore su PLE con indosso l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito imbragatura e cordino non connesso all’inserito metallico del parapetto al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, ... a ASPP e RSPP di recuperare la propria ‘operatività”. Se ne deduce che il mancato aggiornamento non comporta la perdita della qualifica di RSPP acqui- sita col corso base ragion per cui non può parlarsi nell’esempio prospettato di omessa nomina del RSPP. Anche perché ciò presupporrebbe una verifica cer- tosina e un monitoraggio assiduo dei requisiti di aggiornamento del RSPP esterno, che superano l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia richiesta al datore di lavoro nella sua veste di contraente. I casi in cui il SPP è obbligatoriamente interno con nomina di un dipendente con i requisiti per svolgere la funzione di RSPP, sono: 94 Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022
Approfondimenti A questo punto, eseguiti i rilevi fotografici, prima di Figura 4 - Lavoratore sul tetto esposto a rischio prendere decisioni si è richiesto al suo datore di caduta lavoro di esibire gli attestati conseguiti sia per la conduzione di PLE sia per l’uso dei DPI di III categoria con addestramento obbligatorio dal lavoratore. Entrambi gli attestati sono stati esibiti nel corso dell’accertamento. Dunque, non si è configurata né un’omessa forma- zione, né un omesso addestramento, né una man- cata fornitura dei DPI da parte del datore di lavoro tanto è vero che il lavoratore li stava indossando all’atto dell’accertamento, seppur annullandone la funzione protettiva. Ragion per cui non si è appli- cato alcun provvedimento di sospensione del lavo- ratore in quanto non si è configurata né l’ipotesi n. 6 dell’All. I (omessa fornitura di DPI contro le cadute dall’alto) né l’ipotesi n. 3 dello stesso Allegato I (omessa formazione e addestramento) D.Lgs. n. 81/ 2008. Altresì, rispetto al conseguente provvedimento di prescrizione “ora per allora” redatto, non si è ritenuto di sanzionare il preposto in quanto figura non pre- sente in cantiere, e, all’epoca dei fatti, nemmeno obbligatoria, né il datore di lavoro in quanto non A carico del primo artigiano, quello sul tetto senza può estendersi a dismisura il suo obbligo di vigilanza protezioni collettive, si è rilevata la violazione grave fino a ricomprendere anche la verifica sull’effettivo di cui al n. 7, All. I, TUSL: “mancanza di protezioni utilizzo degli stessi una volta indossati. Altrimenti si verso il vuoto”. finirebbe per annullare la valenza della formazione Pertanto, gli è stato applicato il provvedimento di erogata al lavoratore che gli attribuisce un livello di sospensione dell’attività: 3000 euro di sanzione coscienza e diligenza almeno pari a quella del buon aggiuntiva oltre al normale provvedimento di pre- padre di famiglia. scrizione obbligatoria con cui gli è stata meglio spe- Pertanto, è stato sanzionato il lavoratore, ai sensi cificata la medesima assenza di protezioni collettive dell’art. 20, comma 1, lett. D), D.Lgs. n. 81/2008, sul tetto nonché le modalità di regolarizzazione. per non aver utilizzato in modo appropriato i dispo- A fronte della regolarizzazione (adozione dei para- sitivi di protezione messi a sua disposizione e per i petti provvisori o riallestimento corretto del ponteg- quali aveva ricevuto idonea formazione e addestra- gio per le parti ancora necessarie per il prosieguo dei mento. Sanzione applicata, pari a un quarto del lavori) seguita alla prescrizione obbligatoria, si è dato massimo dell’ammenda di legge, 184 euro. luogo all’ammissione al pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda di legge: ulteriori 1.965,21 Mancanza di protezioni verso il vuoto euro, collegati alla violazione dell’art. 146, D.Lgs. n. Vi rientrano le ipotesi in cui le protezioni (parapetti 81/2008 riportata nel verbale e sempre che sia uno provvisori, assiti e simili) verso il vuoto “o risultino solo il rilievo prescrittivo. (Non tutti i rilievi per del tutto mancanti o talmente inefficaci da risultare violazione del TUSL danno luogo anche a sostanzialmente assenti”. sospensione). In figura 4 in cantiere stanno operando due artigiani In totale 4.965,21 euro, tra sospensione e sanzione (quelli da sempre individuati sulla visura camerale abbinata alla prescrizione obbligatoria redatta, da come imprese individuali). Il fatto che si tratti di due pagare, la prima, il più presto possibile, per poter artigiani non toglie nulla all’adottabilità del provve- ottenere la revoca e rientrare in cantiere, la seconda, dimento di sospensione né all’ammontare delle rela- entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di tive somme aggiuntive, che rimangono le stesse sia ottemperanza con ammissione al pagamento. per loro che per le imprese con dipendenti ed Nel medesimo cantiere il ponteggio è risultato essere equiparati. di proprietà del secondo artigiano. Come può notarsi Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022 95
Approfondimenti dalla figura 5 si tratta di ponteggio estremamente Figura 6 - Riallestimento corretto del ponteggio ai pericoloso per la totale carenza di ancoraggi, incom- fini dell’ottemperanza alla prescrizione abbinata alla pletezza degli impalcati, assenza di correnti e presenza sospensione di carico/pesi addossati che ne peggiorano la stabilità. Si ravvisa una generale inidoneità del ponteggio, macro-insieme, all’interno del quale è individuabile il ricorrere dell’ipotesi n. 7 di cui all’ALL. I “man- canza di protezione verso il vuoto”. Quindi, anche questo secondo artigiano è stato desti- natario di un apposito provvedimento di sospen- sione, per un ammontare pari a 3000 euro, a cui si è aggiunta la notifica contestuale del provvedimento di prescrizione obbligatoria per violazione dell’art. 112, D.Lgs. n. 81/2008 inerente all’inidoneità gene- rale del ponteggio, non montato a regola d’arte, né proporzionato e idoneo allo scopo. L’importo a carico del secondo artigiano è stato di 3000 euro (somma aggiuntiva inerente alla sola sospensione), da pagare nel più breve tempo possibile dopo aver adottato altresì le cautele necessarie ai fini della sicurezza impartite dall’OdV. Dopodiché si è notificato il provvedimento di ottemperanza alla prescrizione con ammissione a un quarto del massimo dell’ammenda di legge con ulteriori 1474 euro da pagare entro 30 giorni dalla suddetta notifica. Come si vede dalla Figura 6, ai fini della regolarizza- zione sono stati smontati i moduli di ponteggio non più necessari al prosieguo dei lavori ed è stata mon- tata, secondo gli schemi tipo, la stilata di ponteggio ancora necessaria. Dall’esempio proposto emerge chiaro come col l’incolumità, è una scelta nient’affatto conveniente nuovo impianto sanzionatorio, soprassedere sulla per la facilità con cui ricorrono i presupposti della sicurezza, oltre ad essere un fattore di pericolo per nuova sospensione. Si consideri che possono essere rilevate a carico di un singolo artigiano o impresa anche più gravi violazioni contestuali con una lievitazione ragguardevole del- Figura 5 - Stato precario di allestimento del l’ammontare complessivo della somma aggiuntiva ponteggio nel medesimo cantiere di Figura 4 legata alla sospensione. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno La sospensione sussiste quando le armature di soste- gno sono assenti o carenti sul piano sostanziale a spiegare la loro funzione di contenimento, fatto salvo il contenuto specifico della relazione tecnica di consistenza del terreno. L’esempio calzante è nelle Figura 7. Nel caso in esame si è riscontrata in cantiere l’assoluta carenza di armature di sostegno alle pareti di una trincea. Tra l’altro trattandosi di scavo a sezione ristretta di 96 Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022
Approfondimenti Figura 7 - Esempio di armature di sostegno insufficienti in presenza di acqua nel fondo scavo profondità maggiore ai 1,5 m, la pendenza della pressione dell’acqua. E l’acqua costituisce un fattore parete di scavo non doveva risultare inferiore all’an- importante di instabilità dello scavo non solo per i golo di natura declivio del terreno. Ma per cono- tradizionali fenomeni di sliding, cioè di scivolamento scerlo era necessaria la relazione geologica che, ai delle pareti di scavo a causa del cuneo di rottura, ma sensi del par. 6.1 delle NTC 2018, è finalizzata alla anche per il possibile verificarsi dell’effetto boiling documentata ricostruzione del modello geologico (fenomeno di sifonamento) che può determinare il del terreno ossia ad illustrare e caratterizzare gli crollo improvviso della parete pure quando sostenuta aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geo- da armature (Figura 8). Nell’immagine proposta il morfologici, nonché i conseguenti livelli delle peri- rischio concreto è proprio il collasso improvviso del colosità geologiche del terreno. Ma poiché si cuneo di rottura del fronte di scavo sub verticale. trattava di immobile venduto all’asta giudiziaria per fallimento dell’iniziale impresa costruttrice, la Lavori in prossimità di linee elettriche relazione non si è rinvenuta. in assenza di disposizioni organizzative Inoltre, come si evince dalla prima parte della Figura e procedurali idonee a procedurali idonee 7, trattandosi di abitazione ubicata nelle vicinanze di a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi un corso d’acqua, la falda freatica risultava emersa già La sospensione si adotta solo se si è in presenza di dopo pochi metri di scavo il che rendeva ipotizzabile lavori non elettrici realizzati in prossimità di linee un certo grado di saturazione del terreno dovuto alla elettriche, in assenza di disposizioni organizzative e Figura 8 - Descrizione grafica delle ipotesi di sliding e boiling che provocano instabilità nello scavo Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022 97
Approfondimenti procedurali quali quelle indicate nelle pertinenti Figura 10 - Applicazione del corrugato lungo i cavi norme tecniche come la norma CEI 11-27 V Ed. della linea (valida per gli impianti elettrici fuori tensione e in tensione di categoria 0 e 1). I lavoratori non devono trovarsi ad operare a distanze inferiori ai limiti previ- sti dalla Tab. 1, Allegato IX, TUSL, oggi coincidenti con la distanza DA9 della norma CEI 11-27, e deve essere attuato quanto previsto dalla stessa norma tecnica. Ad esesempio al par. 6.4.4. della norma CEI 11-27 si dispone che nel caso dei cantieri edili, dove spesso si rinvengono linee aeree in BT fissate, tramite sup- porti, alla parete di civile abitazione, occorrerà che il datore dell’impresa esecutrice dei lavori edili contatti l’Ente gestore (ENEL) per far disalimentare tempo- raneamente la linea fino a quando il PES (Persona esperta) della ditta specializzata all’uopo chiamata, tiva che si è applicata è quella su descritta e in linea non vi apponga il corrugato protettivo per poi pro- con le indicazioni contenute al par. 6.4.4. citato. cedere a riarmarla. Così le PEC (persone comuni) della ditta edile non Prospettive future di miglioramento entreranno in zona Dv (zona di lavoro in prossimità) e resteranno protette. Il tutto secondo la valutazione Nell’attesa di avere contezza dell’efficacia delle dei rischi e la conseguente scelta riportata nel piano nuove misure adottate e qui discusse al fine di ridurre di intervento rilasciato dal PES. Se poi per il tipo di i morti sul lavoro o gli infortuni in genere, il legisla- lavoro (es. pannelli isolanti termici) è necessario tore può ancora affiancarvi almeno altre due misure: distanziare maggiormente la linea elettrica dalla 1) Prevedere a livello legislativo una misura similare parete, si procederà al termine dell’intervento ad al superbonus 110%, rivolta a tutte le imprese private applicare un ancoraggio permanente più lungo del che investono capitali nel rinnovamento e ammo- precedente. dernamento dei propri impianti e/o macchine pro- L’immagine in Figura 9 è emblematica. Il ponteggio è duttive e nel miglioramento dei propri ambienti di allestito a ridosso, o, meglio, a meno di 3 m dalla linea lavoro allo scopo di renderli più sicuri, previa asse- elettrica aerea attiva in BT fissata sulla facciata verazione dell’efficacia dell’intervento sostenuto da dell’abitazione. Ci troviamo nel campo su descritto parte tecnico esperto in sicurezza del lavoro (inge- della norma tecnica CEI 11-27. La procedura corret- gneri della sicurezza - tecnici della prevenzione ecc.). Così facendo si interviene strutturalmente sull’am- biente lavorativo con effetti diretti e immediati sulla condizione e sul benessere lavorativo e, di conse- Figura 9 - Ponteggio installato a meno di 3 m dalla guenza, sul livello di rischio infortunistico cui sono linea aerea in BT senza protezioni esposti i lavoratori; 2) Diversificare l’importo delle sanzioni in funzione dello storico dell’azienda. Ogni ramificazione perife- rica degli Enti di controllo (ATS/ASL - ITL), fino a quando non sarà operativa una banca dati nazionale delle ditte sanzionate, attingerà dai dati in suo pos- sesso per sapere se quell’impresa è stata o meno oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia di sicurezza del lavoro. Se non risultano pregressi, la sanzione da notificarsi sarà non più ¼ del massimo dell’ammenda bensì, ad esempio, 1/8 del massimo dell’ammenda. Il quarto del massimo dell’ammenda continuerà ad applicarsi alle imprese già oggetto di verbali sanzionatori nei precedenti 3 o 5 anni dal- l’ultimo provvedimento sanzionatorio ricevuto. 98 Igiene & Sicurezza del Lavoro 2/2022
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