Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari UFFICIO 3 Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana Dott. Luigi Ruocco dirigente veterinario LEPTOSPIROSI: MALATTIA RIEMERGENTE DI PUBBLICO INTERESSE ASTI, IZSPLVA - Sala Conferenze, 17 aprile 2019
Una panoramica…. Regolamento Polizia Veterinaria (RPV) - DPR 320/54 OM 4 settembre 1985 Decisione 2000/96/CE Direttiva 2003/99/CE D.Lgs. 4/4/2006, n.199 Attuazione della direttiva 2003/99/CE Regolamento (UE) 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
Regolamento (UE) 429/2016 Il nuovo Regolamento UE sulla Sanità Animale («Animal Health Law») Regolamento UE 2016/429
Regolamento (UE) 429/2016 Obiettivi < introdurre regole globali in sanità animale per migliorare e rendere più efficace e coordinata la prevenzione e la lotta contro le malattie animali < migliorare i vari tipi di sorveglianza e vigilanza per garantire un utilizzo delle risorse efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi < prevedere flessibilità per adattare le norme alle circostanze locali e alle problematiche emergenti quali i cambiamenti climatici e sociali
Regolamento (UE) 429/2016 •179 “considerando”, 283 articoli, 5 allegati, 56 definizioni, 208 pagine !!!! •Da completarsi con numerosi atti delegati e di esecuzione che verranno adottati dalla Commissione nei prossimi 2-3 anni Abroga 38 provvedimenti tra Decisioni Direttive e Regolamenti adottati dal 1964 ad oggi
Regolamento (UE) 429/2016 Un nuovo approccio : < modalità di notifica delle malattie < attività di sorveglianza < piani di eradicazione (obbligatori o facoltativi)
Regolamento (UE) 429/2016 < consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di disposizioni esistenti < stabilisce obbligo per gli SM di elaborare piani di emergenza per la gestione di determinate malattie < stabilisce le norme e i requisiti per i paesi terzi in materia di importazioni ed esportazioni di animali < individua le procedure da seguire in caso di emergenza, per garantire una risposta rapida e coerente in tutta l'UE
Regolamento (UE) 429/2016 L’ art. 5, comma 1, contiene l’elenco di malattie di primaria importanza e su cui si applicano direttamente le norme del regolamento Afta epizootica Peste suina classica Peste suina africana Influenza aviare ad alta patogenicità Peste equina
Regolamento (UE) 429/2016 L’ art. 5, comma 2, rimanda ad un elenco di malattie di cui all’allegato II a cui si applicano le misure del regolamento. Dette malattie sono state soggette ad un processo di valutazione (revisione), che ha portato alla loro inclusione/esclusione dall’elenco e successiva categorizzazione per una precisa definizione delle misure di controllo applicabili per ciascuna.
Regolamento (UE) 429/2016 ALLEGATO II — Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) — Peste bovina — Campilobatteriosi — Peste dei piccoli ruminanti — Listeriosi — Malattia vescicolare dei suini — Salmonellosi (salmonella zoonotica) — Febbre catarrale degli ovini — Trichinellosi — Malattia di Teschen — Coli produttori di verocitotossine (VTEC) — Vaiolo degli ovi-caprini — Setticemia emorragica virale (SEV) — Febbre della Valle del Rift — Necrosi ematopoietica infettiva (NEI) — Dermatite nodulare contagiosa — Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN) — Stomatite vescicolosa — Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS) — Encefalite equina virale venezuelana — Infezione da Bonamia exitiosa — Malattia emorragica epizootica dei cervi — Infezione da Perkinsus marinus — Pleuropolmonite contagiosa dei bovini — Infezione da Microcytos mackini — Malattia di Newcastle — Sindrome di Taura nei crostacei — Tubercolosi bovina — Malattia della testa gialla nei crostacei — Brucellosi bovina (B. abortus) — Virus erpetico delle carpe koi (KHV) — Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis) — Anemia infettiva del salmone (ISA) — Carbonchio ematico — Infezione da Marteilia refringens — Rabbia — Infezione da Bonamia ostreae — Echinococcosi — Malattia dei punti bianchi nei crostacei
Regolamento (UE) 429/2016 Una malattia è inclusa nell'elenco se è stata valutata e soddisfa: a) tutti i seguenti criteri: i) i dati scientifici indicano che la malattia è trasmissibile; ii) le specie sono sensibili alla malattia o i vettori e i serbatoi della malattia sono presenti nell'Unione; iii) la malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali, o presenta un rischio per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico; iv) sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia; e v)le misure di riduzione dei rischi e, se del caso, di sorveglianza della malattia, sono efficaci e proporzionate ai rischi presentati dalla malattia nell'Unione; e …..
Regolamento (UE) 429/2016 Una malattia è inclusa nell'elenco se è stata valutata e soddisfa: b)almeno uno dei seguenti criteri: i) la malattia ha o può avere effetti negativi rilevanti sulla salute degli animali nell'Unione, o presenta o potrebbe presentare un rischio significativo per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico; ii) l'agente patogeno ha sviluppato resistenza ai trattamenti, il che rappresenta un rischio notevole per la salute pubblica e/o animale nell'Unione; iii) la malattia ha o può avere rilevanti ripercussioni economiche negative sulla produzione agricola o acquicola dell'Unione; iv) la malattia può generare una crisi o l'agente patogeno potrebbero essere utilizzato a fini di bioterrorismo; o v)la malattia ha o potrebbe avere ripercussioni negative rilevanti sull'ambiente, compreso sulla biodiversità, dell'Unione.
Regolamento (UE) 429/2016 La categorizzazione: il reg 1882/2018
E la leptospirosi?
E la leptospirosi?
L’OM 4 settembre 1985 ART 2: Obbligo di denuncia Inserisce le leptospirosi animali nell’elenco di cui all’articolo 1 del RPV specificando che in questo caso si applica quanto disposto dall’articolo 5 del RPV.
L’OM 4 settembre 1985 ART 3: Conferma diagnostica Gli animali domestici clinicamente sospetti devono essere sottoposti in ogni caso agli esami di laboratorio per l’eventuale conferma diagnostica.
L’OM 4 settembre 1985 ART 4: Esami sierologici Accertata la diagnosi gli esami sierologici si devono estendere a tutto l’effettivo della specie colpita e ad animali di altre specie recettive mantenute in promiscuità o a stretto contatto. Si potrà ancor prima dei sopraindicati accertamenti effettuare un adeguato trattamento antibiotico delle specie colpite eventualmente esteso ad animali di altre specie recettive presenti nei focolai nei confronti dei quali si adotteranno, in quanto appicabili, le misure di cui all’art. 10 del RPV.
L’OM 4 settembre 1985 ART 5: Misure da adottare nel focolaio Nel focolaio si adottano comunque le seguenti misure: -Sequestro di tutto l’effettivo; - Isolamento dei capi infetti dai sani; - Distruzione in loco dei feti e degli invogli fetali se non è possibile effettuarne l’invio urgente in condizioni di sicurezza per diagnosi differenziale; - Derattizzazione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi infetti; - Divieto di destinare al consumo diretto il latte crudo proveniente da soggetti infetti.
L’OM 4 settembre 1985 ART 5 : Gestione sequestro Il sequestro degli animali SIERONEGATIVI è revocato quando dopo l’eventuale trattamento antibiotico un successivo controllo sierologico ripetuto a distanza di 20 gg. abbia dato esito NEGATIVO. Il sequestro degli animali SIEROPOSITIVI può essere derogato a scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione ai sensi dell’art. 14 del RPV (deroga al divieto di spostamento al di fuori della zona infetta e di protezione). Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l’inoltro degli animali infetti ed altresì il nominativo e l’indirizzo del titolare dell’allevamento di provenienza.
L’OM 4 settembre 1985 ART 6 : Cavalli e cani Per quanto riguarda la leptospirosi dei cani e dei cavalli, esclusi gli equini allevati per la produzione di carne, il sequestro è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia antibiotica, che dovrà comunque risultare da apposito cerificato rilasciato dal veterinario curante.
L’OM 4 settembre 1985 ART 7 : indagini epidemiologiche Nelle zone in cui la malattia o il rischio di infezione assumono particolare importanza il presidente della giunta regionale può disporre inchieste estese agli animali sinantropi e sevatici e inchieste epidemiologiche sulle persone esposte al rischio di contagio.
L’OM 4 settembre 1985 ART 8 : Vaccinazione Nelle zone di cui al precedente articolo possono essere attuati piani di vaccinazione autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 68 del RPV così come modificato dall’art. 3 del DPR 23 gennaio 1968, n. 34. Nei singoli focolai di leptospirosi dei suini, negli allevamenti a carattere intensivo, e dei bovini anche se allo stato brado , subito dopo adeguato trattamento antibiotico può essere effettuata la vaccinazione d’urgenza.
Il Regolamento di polizia veterinaria ART 5: Segnalazione [I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, ecc. devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo. Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare. ]
Il Regolamento di polizia veterinaria ART 5: Segnalazione/2 In merito alla segnalazione dell’evenienza di tale malattia nell’uomo va tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 15 dicembre 1990 concernente il Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive che include la leptospirosi nella malattie di classe 2° cioè tra le Malattie rilevanti perchè ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo: Blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonelle, epatiti.., febbre tifoide, legionellosi, leishmaniosi ,leptospirosi, listeriosi,, ecc. [MODALITA' DI NOTIFICA. Deve essere osservato il seguente flusso informativo: 1) segnalazione all‘ASL da parte del medico, per le vie ordinarie entro due giorni dall'osservazione del caso; 2) per i casi rispondenti ai criteri definiti e riportati nelle istruzioni del modello 15, compilazione ed invio dello stesso modello individuale di notifica dall‘ ASL alla regione e da questa all'ISTAT ed al Ministero per le vie ordinarie. Alla regione devono essere inviate da parte dell‘ASL, oltre i modelli individuali, anche i dati aggregati mensilmente, suddivisi per fasce di eta' e sesso (modello 16); 3) compilazione ed invio dei riepiloghi mensili suddivisi per provincia, fasce di eta', sesso, da regione a Ministero, I.S.S., ISTAT per le vie ordinarie (mod. 16- bis). Il modello 15, le istruzioni per la compilazione e il modello 16- bis devono essere conformi ai modelli di seguito riprodotti (mod. 2 e 3)]
La DIRETTIVA 2003/99/CE del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 191 del 4 aprile 2006
La DIRETTIVA 2003/99/CE La direttiva disciplina: a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata; c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare; e d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
La DIRETTIVA 2003/99/CE La sorveglianza riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte A (cd. sorveglianza obbligatoria) In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, gli Stati membri pongono sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte B ( cd. sorveglianza facoltativa) Nell’Allegato I, parte B, oltre a zoonosi virali e parassitarie figurano alcune zoonosi batteriche tra cui è ricompresa la Leptospirosi
La Decisione 2000/96/CE La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (oggi abrogata e sostituita dalla decisione 1082/2013) stabilisce un elenco di malattie trasmissibili e di problemi sanitari speciali oggetto di sorveglianza epidemiologica. L’obiettivo della rete di sorveglianza e di controllo delle malattie trasmissibili istituita su scala comunitaria consiste essenzialmente nel raccogliere e coordinare le informazioni ottenute dalle reti di sorveglianza esistenti negli Stati membri in materia di salute pubblica.
La Decisione 2000/96/CE ALLEGATO I 1. MALATTIE TRASMISSIBILI E PROBLEMI SANITARI SPECIALI DA INTEGRARE PROGRESSIVAMENTE NELL’AMBITO DELLA RETE COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 1.1. Per le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali elencati in questo allegato, la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria è da eseguirsi mediante la raccolta e l’analisi standardizzate di dati, secondo modalità da determinarsi per ciascuna malattia trasmissibile e ciascun problema sanitario speciale, nel momento in cui vengono create reti di sorveglianza dedicate. 2. MALATTIE …. 2.4. Malattie di origine alimentare, idrica e ambientale Carbonchio Botulismo Campilobatteriosi Criptosporidiosi Giardiasi Infezione da E. coli Enteroemorragico Leptospirosi Listeriosi
In conclusione • Il reg. 429/2016 si applica anche alla Leptospirosi fatte salve le normative sulla sorveglianza delle zoonosi. Ma come? • La normativa nazionale che pur contiene elementi validi rispetto al controllo della malattia va rivista alla luce del nuovo quadro normativo comunitario e delle nuove acquisizioni tecnico/scientifiche: entro il 2021 dovremmo averci ragionato sopra. • La riflessione che è stata fatta alcuni anni orsono con CNR, gli IIZZS, regioni e ministero della salute rappresenterà indubbiamente il punto di ri-partenza per questo percorso.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Dott. Luigi Ruocco l.ruocco@sanita.it LEPTOSPIROSI: MALATTIA RIEMERGENTE DI PUBBLICO INTERESSE ASTI, IZSPLVdA - Sala Conferenze, 17 aprile 2019
Puoi anche leggere