Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo

Pagina creata da Lucia Morandi
 
CONTINUA A LEGGERE
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
                                               UFFICIO 3
                  Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta
                  ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

                      Leptospirosi:
        lo stato attuale della normativa italiana

                                                                                          Dott. Luigi Ruocco

                                                                                        dirigente veterinario

LEPTOSPIROSI: MALATTIA RIEMERGENTE DI PUBBLICO INTERESSE
            ASTI, IZSPLVA - Sala Conferenze, 17 aprile 2019
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Una panoramica….

Regolamento Polizia Veterinaria (RPV) - DPR 320/54
OM 4 settembre 1985
Decisione 2000/96/CE
Direttiva 2003/99/CE
D.Lgs. 4/4/2006, n.199 Attuazione della direttiva
   2003/99/CE
Regolamento (UE) 429/2016 relativo alle malattie animali
   trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
   materia di sanità animale («normativa in materia di
   sanità animale»)
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016

            Il nuovo Regolamento UE
               sulla Sanità Animale
             («Animal Health Law»)
             Regolamento UE 2016/429
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016

Obiettivi
< introdurre regole globali in sanità animale per migliorare e rendere
    più efficace e coordinata la prevenzione e la lotta contro le
    malattie animali

< migliorare i vari tipi di sorveglianza e vigilanza per garantire un
   utilizzo delle risorse efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi

< prevedere flessibilità per adattare le norme alle circostanze locali e
    alle problematiche emergenti quali i cambiamenti climatici e
    sociali
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016

•179 “considerando”, 283 articoli, 5 allegati, 56 definizioni, 208
pagine !!!!
•Da completarsi con numerosi atti delegati e di esecuzione che
verranno adottati dalla Commissione nei prossimi 2-3 anni

Abroga 38 provvedimenti tra Decisioni Direttive e Regolamenti
adottati dal 1964 ad oggi
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016

                    Un nuovo approccio :

< modalità di notifica delle malattie
< attività di sorveglianza
< piani di eradicazione (obbligatori o facoltativi)
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016

< consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di
disposizioni esistenti
< stabilisce obbligo per gli SM di elaborare piani di emergenza per
la gestione di determinate malattie
< stabilisce le norme e i requisiti per i paesi terzi in materia
di importazioni ed esportazioni di animali
< individua le procedure da seguire in caso di emergenza, per
garantire una risposta rapida e coerente in tutta l'UE
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016
Leptospirosi: lo stato attuale della normativa italiana - IZSTo
Regolamento (UE) 429/2016

L’ art. 5, comma 1, contiene l’elenco di malattie di primaria
importanza e su cui si applicano direttamente le norme del
regolamento

   Afta epizootica
   Peste suina classica
   Peste suina africana
   Influenza aviare ad alta patogenicità
   Peste equina
Regolamento (UE) 429/2016

L’ art. 5, comma 2, rimanda ad un elenco di malattie di cui
all’allegato II a cui si applicano le misure del regolamento.
Dette malattie sono state soggette ad un processo di
valutazione (revisione), che ha portato alla loro
inclusione/esclusione dall’elenco e successiva categorizzazione
per una precisa definizione delle misure di controllo applicabili
per ciascuna.
Regolamento (UE) 429/2016
ALLEGATO II
                                               — Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)
— Peste bovina                                 — Campilobatteriosi
— Peste dei piccoli ruminanti                  — Listeriosi
— Malattia vescicolare dei suini               — Salmonellosi (salmonella zoonotica)
— Febbre catarrale degli ovini                 — Trichinellosi
— Malattia di Teschen                          — Coli produttori di verocitotossine (VTEC)
— Vaiolo degli ovi-caprini                     — Setticemia emorragica virale (SEV)
— Febbre della Valle del Rift                  — Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)
— Dermatite nodulare contagiosa                — Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN)
— Stomatite vescicolosa                        — Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS)
— Encefalite equina virale venezuelana         — Infezione da Bonamia exitiosa
— Malattia emorragica epizootica dei cervi     — Infezione da Perkinsus marinus
— Pleuropolmonite contagiosa dei bovini        — Infezione da Microcytos mackini
— Malattia di Newcastle                        — Sindrome di Taura nei crostacei
— Tubercolosi bovina                           — Malattia della testa gialla nei crostacei
— Brucellosi bovina (B. abortus)               — Virus erpetico delle carpe koi (KHV)
— Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)   — Anemia infettiva del salmone (ISA)
— Carbonchio ematico                           — Infezione da Marteilia refringens
— Rabbia                                       — Infezione da Bonamia ostreae
— Echinococcosi                                — Malattia dei punti bianchi nei crostacei
Regolamento (UE) 429/2016

Una malattia è inclusa nell'elenco se è stata valutata e soddisfa:

a) tutti i seguenti criteri:
i) i dati scientifici indicano che la malattia è trasmissibile;
ii) le specie sono sensibili alla malattia o i vettori e i serbatoi della
malattia sono presenti nell'Unione;
iii) la malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali, o
presenta un rischio per la salute pubblica a causa del suo carattere
zoonotico;
iv) sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia; e
v)le misure di riduzione dei rischi e, se del caso, di sorveglianza
della malattia, sono efficaci e proporzionate ai rischi presentati dalla
malattia nell'Unione;
e …..
Regolamento (UE) 429/2016

Una malattia è inclusa nell'elenco se è stata valutata e soddisfa:

b)almeno uno dei seguenti criteri:

i) la malattia ha o può avere effetti negativi rilevanti sulla salute degli
animali nell'Unione, o presenta o potrebbe presentare un rischio
significativo per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico;
ii) l'agente patogeno ha sviluppato resistenza ai trattamenti, il che
rappresenta un rischio notevole per la salute pubblica e/o animale
nell'Unione;
iii) la malattia ha o può avere rilevanti ripercussioni economiche negative
sulla produzione agricola o acquicola dell'Unione;
iv) la malattia può generare una crisi o l'agente patogeno potrebbero
essere utilizzato a fini di bioterrorismo; o
v)la malattia ha o potrebbe avere ripercussioni negative rilevanti
sull'ambiente, compreso sulla biodiversità, dell'Unione.
Regolamento (UE) 429/2016

La categorizzazione: il reg 1882/2018
E la leptospirosi?
E la leptospirosi?
L’OM 4 settembre 1985

ART 2: Obbligo di denuncia

Inserisce le leptospirosi animali nell’elenco di cui
all’articolo 1 del RPV specificando che in questo caso si
applica quanto disposto dall’articolo 5 del RPV.
L’OM 4 settembre 1985

ART 3: Conferma diagnostica

Gli animali domestici clinicamente sospetti devono essere
sottoposti in ogni caso agli esami di laboratorio per
l’eventuale conferma diagnostica.
L’OM 4 settembre 1985

ART 4: Esami sierologici

Accertata la diagnosi gli esami sierologici si devono
estendere a tutto l’effettivo della specie colpita e ad
animali di altre specie recettive mantenute in promiscuità
o a stretto contatto.
Si potrà ancor prima dei sopraindicati accertamenti
effettuare un adeguato trattamento antibiotico delle
specie colpite eventualmente esteso ad animali di altre
specie recettive presenti nei focolai nei confronti dei quali
si adotteranno, in quanto appicabili, le misure di cui all’art.
10 del RPV.
L’OM 4 settembre 1985

ART 5: Misure da adottare nel focolaio

Nel focolaio si adottano comunque le seguenti misure:
 -Sequestro di tutto l’effettivo;
- Isolamento dei capi infetti dai sani;
- Distruzione in loco dei feti e degli invogli fetali se non è
possibile effettuarne l’invio urgente in condizioni di
sicurezza per diagnosi differenziale;
- Derattizzazione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi
infetti;
- Divieto di destinare al consumo diretto il latte crudo
proveniente da soggetti infetti.
L’OM 4 settembre 1985

ART 5 : Gestione sequestro
Il sequestro degli animali SIERONEGATIVI è revocato quando
dopo l’eventuale trattamento antibiotico un successivo
controllo sierologico ripetuto a distanza di 20 gg. abbia dato
esito NEGATIVO.
Il sequestro degli animali SIEROPOSITIVI può essere
derogato a scopo di macellazione o per urgenti esigenze di
alimentazione ai sensi dell’art. 14 del RPV (deroga al divieto di spostamento
al di fuori della zona infetta e di protezione). Il sindaco deve segnalare

tempestivamente al direttore del macello di destinazione
l’inoltro degli animali infetti ed altresì il nominativo e l’indirizzo
del titolare dell’allevamento di provenienza.
L’OM 4 settembre 1985

ART 6 : Cavalli e cani

Per quanto riguarda la leptospirosi dei cani e dei cavalli,
esclusi gli equini allevati per la produzione di carne, il
sequestro è revocato a guarigione clinica conseguita a
mezzo di adeguata terapia antibiotica, che dovrà
comunque risultare da apposito cerificato rilasciato dal
veterinario curante.
L’OM 4 settembre 1985

ART 7 : indagini epidemiologiche

Nelle zone in cui la malattia o il rischio di infezione
assumono particolare importanza il presidente della giunta
regionale può disporre inchieste estese agli animali
sinantropi e sevatici e inchieste epidemiologiche sulle
persone esposte al rischio di contagio.
L’OM 4 settembre 1985

ART 8 : Vaccinazione

Nelle zone di cui al precedente articolo possono essere
attuati piani di vaccinazione autorizzati dal Ministero della
Sanità ai sensi dell’art. 68 del RPV così come modificato
dall’art. 3 del DPR 23 gennaio 1968, n. 34.
Nei singoli focolai di leptospirosi dei suini, negli
allevamenti a carattere intensivo, e dei bovini anche se
allo stato brado , subito dopo adeguato trattamento
antibiotico può essere effettuata la vaccinazione
d’urgenza.
Il Regolamento di polizia veterinaria

ART 5: Segnalazione

[I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi,
ecc. devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario
unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.
Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi
delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Tali disposizioni si applicano
anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di leptospirosi, di psittacosi
(ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare. ]
Il Regolamento di polizia veterinaria

ART 5: Segnalazione/2
In merito alla segnalazione dell’evenienza di tale malattia nell’uomo va tenuto conto di quanto
previsto dal D.M. 15 dicembre 1990 concernente il Sistema informativo delle malattie
infettive e diffusive che include la leptospirosi nella malattie di classe 2° cioè tra le Malattie
rilevanti perchè ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo:
Blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonelle, epatiti.., febbre tifoide,
legionellosi, leishmaniosi ,leptospirosi, listeriosi,, ecc.
[MODALITA' DI NOTIFICA. Deve essere osservato il seguente flusso informativo: 1)
segnalazione all‘ASL da parte del medico, per le vie ordinarie entro due giorni dall'osservazione del
caso; 2) per i casi rispondenti ai criteri definiti e riportati nelle istruzioni del modello 15,
compilazione ed invio dello stesso modello individuale di notifica dall‘ ASL alla regione e da questa
all'ISTAT ed al Ministero per le vie ordinarie. Alla regione devono essere inviate da parte dell‘ASL,
oltre i modelli individuali, anche i dati aggregati mensilmente, suddivisi per fasce di eta' e sesso
(modello 16); 3) compilazione ed invio dei riepiloghi mensili suddivisi per provincia, fasce di eta',
sesso, da regione a Ministero, I.S.S., ISTAT per le vie ordinarie (mod. 16- bis). Il modello 15, le
istruzioni per la compilazione e il modello 16- bis devono essere conformi ai modelli di seguito
riprodotti (mod. 2 e 3)]
La DIRETTIVA 2003/99/CE

del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante
modifica della decisione
90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
92/117/CEE del Consiglio recepita in Italia con il
Decreto Legislativo n. 191 del 4 aprile 2006
La DIRETTIVA 2003/99/CE
La direttiva disciplina:

a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi
correlata;
c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione
alimentare; e
d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli
agenti zoonotici.
La DIRETTIVA 2003/99/CE
La sorveglianza riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici
elencati nell'allegato I, parte A (cd. sorveglianza
obbligatoria)

In funzione della situazione epidemiologica del loro
territorio, gli Stati membri pongono sotto sorveglianza
anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati
nell'allegato I, parte B ( cd. sorveglianza facoltativa)

Nell’Allegato I, parte B, oltre a zoonosi virali e parassitarie
figurano alcune zoonosi batteriche tra cui è ricompresa la
Leptospirosi
La Decisione 2000/96/CE

La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22
dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da
inserire progressivamente nella rete comunitaria in
forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (oggi abrogata e sostituita dalla
decisione 1082/2013) stabilisce un elenco di malattie
trasmissibili e di problemi sanitari speciali oggetto di
sorveglianza epidemiologica. L’obiettivo della rete di
sorveglianza e di controllo delle malattie trasmissibili
istituita su scala comunitaria consiste essenzialmente
nel raccogliere e coordinare le informazioni ottenute
dalle reti di sorveglianza esistenti negli Stati membri in
materia di salute pubblica.
La Decisione 2000/96/CE

ALLEGATO I
1. MALATTIE TRASMISSIBILI E PROBLEMI SANITARI SPECIALI DA
INTEGRARE PROGRESSIVAMENTE NELL’AMBITO DELLA RETE
COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1.1. Per le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali elencati in questo
allegato, la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria è da
eseguirsi mediante la raccolta e l’analisi standardizzate di dati, secondo modalità
da determinarsi per ciascuna malattia trasmissibile e ciascun problema sanitario
speciale, nel momento in cui vengono create reti di sorveglianza dedicate.
2. MALATTIE
….
2.4. Malattie di origine alimentare, idrica e ambientale
Carbonchio
Botulismo
Campilobatteriosi
Criptosporidiosi
Giardiasi
Infezione da E. coli Enteroemorragico
Leptospirosi
Listeriosi
In conclusione

• Il reg. 429/2016 si applica anche alla Leptospirosi fatte salve le normative
  sulla sorveglianza delle zoonosi. Ma come?

• La normativa nazionale che pur contiene elementi validi rispetto al controllo
  della malattia va rivista alla luce del nuovo quadro normativo comunitario e
  delle nuove acquisizioni tecnico/scientifiche: entro il 2021 dovremmo averci
  ragionato sopra.

• La riflessione che è stata fatta alcuni anni orsono con CNR, gli IIZZS, regioni
  e ministero della salute rappresenterà indubbiamente il punto di ri-partenza
  per questo percorso.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

                                                             Dott. Luigi Ruocco

                                                           l.ruocco@sanita.it

LEPTOSPIROSI: MALATTIA RIEMERGENTE DI PUBBLICO INTERESSE
     ASTI, IZSPLVdA - Sala Conferenze, 17 aprile 2019
Puoi anche leggere