LE REGIONI DI FRONTE ALLA IEFP: UMBRIA E SICILIA - CNOS-FAP

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LE REGIONI DI FRONTE ALLA IEFP: UMBRIA E SICILIA - CNOS-FAP
Le Regioni di fronte alla IeFP:

                                                                                                                       OSSERVATORIO
                                                                                                                sulle politiche formative
                                Umbria e Sicilia
                                                                                   GIULIO M. SALERNO1

■ 1.        Premessa

     Con il presente contributo si conclude la ricerca relativa alle Regioni al
voto2, ricerca già avviata con riferimento alle Regioni e alla Province Autonome
in cui nel 2018 e nel 2019 si sono svolte le elezioni amministrative, e alle Re-
gioni nelle quali il voto amministrativo, già previsto nella prima metà del 2020,
è stato posticipato a seguito dell’emergenza sanitaria sulla base di un’apposita
disciplina derogatoria3. Stavolta si esaminano le discipline vigenti nelle ultime
due Regioni da prendere in considerazione, vale a dire l’Umbria e la Sicilia: in
Umbria le elezioni regionali si sono svolte nel 2019, mentre in Sicilia il voto per
l’Assemblea regionale è previsto nel 2022.
     Questa ricerca, in estrema sintesi, prende lo spunto da una fondamentale
considerazione: nel quadro complessivo dei rapporti interistituzionali in materia

    1
        Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata.
    2
        Questa ricerca, più dettagliatamente, si è inizialmente sviluppata nei seguenti contributi:
SALERNO G.M., Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia, in Rassegna CNOS,
Gennaio-Aprile 2018, n. 1, pp. 125 ss.; SALERNO G.M, Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Mo-
lise e Friuli-Venezia Giulia, in Rassegna CNOS, Maggio-Agosto 2018, n. 2, pp. 129 ss.; SALERNO
G.M, Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome
di Bolzano e Trento) e Valle d’Aosta, in Rassegna CNOS, Settembre-Dicembre 2018, n. 3, pp. 111
ss.; SALERNO G.M, Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna,
Piemonte e Sardegna, in Rassegna CNOS, Gennaio-Aprile 2019, n. 1, pp. 145 ss.; SALERNO G.M,
Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Campania, Liguria e Marche, in Rassegna CNOS, Gennaio-
Aprile 2020, n. 1, pp. 123 ss.; e SALERNO G.M, Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Puglia, To-
scana e Veneto, in Rassegna CNOS, Maggio-Agosto 2020, n. 2, pp. 141 ss. Infine, si ricorda che
si è proceduto ad una prima pubblicazione di carattere complessivo, cui si rinvia anche per le
prime considerazioni di sintesi circa l’elevato grado di “incoerenza” tra i modelli territoriali della
IeFP e le disposizioni di carattere unitario poste dal D.lgs. n. 61/2017; si veda, SALERNO G.M,
L’Istruzione e la Formazione Professionale tra regionalismo e unitarietà. Una prima analisi, Rub-
bettino, 2019, in specie pp. 79 ss.
      3
        Circa il rinvio delle elezioni regionali, a seguito della proroga della durata degli organi
elettivi a cinque anni e tre mesi, si veda l’art. 1, comma 1, lett. b del Decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, così
come modificato dalla Legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59.

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di IeFP, sussistono nello stesso tempo, da un lato, le istanze di pluralismo e di
      autonomia territoriale che sono rappresentate dalle Regioni (e dalle Province
      Autonome) quali Enti costituzionalmente competenti; e, dall’altro lato, le esi-
      genze di unitarietà che sono manifestate dagli organi di livello nazionale me-
      diante l’adozione di apposite indicazioni normative di carattere unitario che,
      sempre per volontà della Costituzione, hanno il compito di guidare ed indiriz-
      zare l’autonomia decisionale delle Regioni (e delle Province Autonome) nella ri-
      spettiva disciplina della IeFP.
          Tra tali indicazioni di carattere unitario spiccano, innanzitutto, le norme
      generali sull’Istruzione professionalizzante, che costituiscono, per così dire, il
      “minimo comun denominatore” rispetto al legittimo determinarsi dell’assetto
      pluralistico dei modelli territoriali di IeFP che le Regioni (e le Province Auto-
      nome) possono legittimamente sviluppare in nome della rispettiva autonomia
      costituzionalmente garantita.
          Allora, anche con riferimento alla IeFP, va tenuta in considerazione l’esi-
      stenza delle norme aventi la finalità di tutelare tali esigenze di carattere unita-
      rio, norme che, sulla base di specifiche competenze attribuite dalla Costitu-
      zione allo Stato, sono pertanto abilitate a definire l’assetto giuridico-prescrit-
      tivo per così dire strutturale, essenziale, irrinunciabile ed inviolabile della IeFP
      su tutto il territorio nazionale. Più esattamente si tratta, ricordando qui un’im-
      portante pronuncia della Corte costituzionale in materia di istruzione, delle
      «[...] disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema na-
      zionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessaria-
      mente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante
      una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli
      utenti che fruiscono del servizio di istruzione»4.
          Più precisamente, a questo proposito vanno considerate quelle «norme ge-
      nerali dell’istruzione»5 che sono dettate dalle leggi dello Stato in materia di
      Istruzione professionalizzante e che, proprio nella misura in cui concernono e
      coinvolgono la IeFP, vincolano e condizionano l’autonomia spettante alle sin-
      gole Istituzioni territoriali – Regioni a Statuto Ordinario, Regioni a Statuto Spe-
      ciale, e Province Autonome di Trento e Bolzano – nella definizione prescrittiva
      del rispettivo modello di IeFP.

          4
              Si veda la Sentenza n. 200 del 2009.
          5
              Si veda, in primo luogo, l’art. 117, comma 2, lett. n, Cost., ove, in particolare, si prevede
      che spetta alla Stato la legislazione esclusiva nella materia relativa alle “norme generali sull’istru-
      zione”. E poiché, come risulta da quanto prescritto nell’art. 117, comma 3, Cost., la IeFP è un
      settore oggettualmente rientrante nella materia dell’istruzione, è evidente che le norme generali
      sull’istruzione concernono anche l’Istruzione e Formazione Professionale in quanto istruzione
      professionalizzante.

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Dunque, tutto ciò premesso, ne discende che è interessante analizzare la di-

                                                                                                      OSSERVATORIO
                                                                                               sulle politiche formative
sciplina prescritta nelle Regioni e nelle Province Autonome al fine di individuare
quali siano i punti di contatto con le predette norme generali sull’Istruzione pro-
fessionalizzante concernenti anche la IeFP, o – diversamente – quali siano le la-
cune o le divergenze e contraddizioni tuttora persistenti. In tal modo si possono
delineare, con significativa precisione contenutistica, le specifiche questioni pro-
blematiche che devono essere affrontate con più urgenza in materia di IeFP, e
quindi le tematiche ancora aperte rispetto alle quali è opportuno sollecitare l’in-
tervento degli organi legislativi delle Regioni e delle Province Autonome.
     Va aggiunto, poi, che la presente indagine non considera tutte le vigenti
norme generali sull’Istruzione professionalizzante che concernono anche la IeFP.
Si è scelto, infatti, di assumere, come parametro dell’analisi, le norme generali
sull’Istruzione professionalizzante che, proprio in tema di IeFP, sono di più re-
cente definizione, quelle cioè che sono state dettate con il Decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61, relativo alla “[...] revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale”. In tal modo si potrà
verificare, il grado di coerenza – ovvero, se prevalente, di incoerenza – tra le
statuizioni legislative che rappresentano le più recenti disposizioni poste a li-
vello nazionale in relazione all’Istruzione professionalizzante ed in particolar
modo alla IeFP, e la specifica disciplina vigente a livello territoriale nelle Re-
gioni e nelle Province Autonome.
     Le ragioni che hanno condotto a circoscrivere, in questa prima fase della ri-
cerca, il parametro dell’indagine, sono presto dette. La presente analisi, infatti,
non ha finalità puramente teoriche, ma si propone uno scopo principalmente
pratico-operativo: fornire un oggettivo e dettagliato resoconto sul rapporto tra
i modelli territoriali (regionali e provinciali) di IeFP prescritti nelle realtà isti-
tuzionali, e le più recenti normative che tratteggiano la configurazione minima,
essenziale ed unitaria, e dunque in tal senso imprescindibile e condizionante,
della IeFP quale specifico sistema di Istruzione professionalizzante nell’ambito
del sistema nazionale di istruzione e formazione. Mediante tale confronto, si in-
tende conclusivamente fornire una sorta di promemoria, per quanto possibile
concretamente utile, in cui indicare gli aspetti di ciascun modello territoriale di
IeFP che richiedono maggiormente l’interessamento e l’azione innovatrice dei
legislatori – e degli amministratori – regionali neo-eletti o in via di rinnovo. Ed
è presumibile che, proprio perché si trovano nella prima fase del loro mandato,
queste pubbliche autorità non possano non essere particolarmente interessate
ad avere idonea e giustificata consapevolezza sulle questioni più rilevanti ed
urgenti da affrontare nel corso delle consiliature che saranno avviate o che sono
state appena avviate.

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■ 2.      Il parametro dell’indagine

           Occorre, adesso, precisare il parametro della presente indagine, cioè quali
      siano le norme generali sull’Istruzione professionalizzante ricavabili dal Decreto
      legislativo n. 61/2017 e riferibili anche alla IeFP. Tali norme, a ben riflettere,
      possono essere classificate in due distinte categorie: le “norme generali sui si-
      stemi di Istruzione professionalizzante”, che definiscono in modo complessivo i
      connotati strutturali e relazionali dell’intero complesso delle attività di Istru-
      zione professionalizzante in Italia, e che dunque sono riferibili anche alla IeFP
      in quanto, come detto, quest’ultima è, per volontà della Costituzione stessa,
      parte costitutiva della più ampia materia dell’“Istruzione”; e le “norme generali
      sul sistema IeFP”, che concernono direttamente e specificamente l’articola-
      zione, l’organizzazione e il funzionamento del sistema della IeFP.
           Questa classificazione, a nostro avviso, non solo è giuridicamente significa-
      tiva, ma, soprattutto, è concretamente utile per il legislatore regionale che in-
      tenda rinnovare o, qualora mancante, adottare, finalmente, la necessaria disci-
      plina in materia di IeFP. Infatti, la prima categoria, quella cioè concernente “i
      sistemi di Istruzione professionalizzante”, comprende le norme che orientano e
      guidano l’assetto complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione,
      anche nella parte in cui si disciplinano le connessioni tra il sistema della IeFP ed
      il sistema dell’istruzione scolastica, ivi comprese, quindi, le relazioni (ad esem-
      pio, i “raccordi” e i “passaggi”) con l’altro sistema di Istruzione professionaliz-
      zante, ovvero la IP. Dal canto suo, poi, la seconda categoria di norme generali,
      quella cioè concernente il “sistema IeFP”, comprende le norme generali sull’I-
      struzione professionalizzante che orientano la disciplina regionale nella parte in
      cui si affronta in modo specifico il sistema della IeFP, ovvero, ad esempio, la re-
      golamentazione dei relativi percorsi formativi, l’accreditamento delle istituzioni
      formative autorizzate ad erogare i percorsi, la filiera verticale dell’offerta, e così
      via. Nel complesso, dall’esame del Decreto legislativo n. 61/2017 sono ricavabili,
      come vedremo più dettagliatamente nell’analisi che sarà svolta tra poco, dodici
      norme generali sull’Istruzione professionalizzante, di cui, in particolare, sei qua-
      lificabili come “norme generali sui sistemi di Istruzione professionalizzante”, e le
      restanti sei qualificabili come “norme generali sul sistema IeFP”.

      ■ 3.      L’oggetto dell’analisi: la disciplina in materia di
                IeFP nelle Regioni Sicilia e Umbria

          In questa sede, in relazione alle Regioni qui interessate, cioè Sicilia e Um-
      bria, si intende analizzare, per ciascuna delle predette norme generali sull’Istru-

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zione risultanti dal D.lgs. n. 61/2017 e riferibili alla IeFP, la disciplina vigente

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                                                                                              sulle politiche formative
in tema di IeFP al fine di verificare se sussista in modo palese la necessità di
correggere, e dunque di modificare o sostituire quanto già disposto nella legi-
slazione regionale in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai
principi di carattere unitario, o, comunque, se sussista la più limitata – ma
sempre rilevante – esigenza di integrare la disciplina regionale in modo da ren-
derla pienamente coerente con le innovazioni introdotte dai predetti principi di
carattere unitario. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire
che la disciplina regionale vigente sarà risultata compatibile, corrispondente e
coerente in riferimento alle singole norme generali sull’Istruzione poste dal
D.lgs. n. 61/2017 in relazione alla IeFP.
    Va rilevato, in via generale, che entrambe le Regioni sono dotate di un’ap-
posita legge in tema di Istruzione e Formazione Professionale, così adempiendo
correttamente all’esercizio delle competenze loro spettanti in relazione a tale
materia. Per di più, in entrambi i casi la disciplina legislativa vigente è assai re-
cente, e dunque ampiamente successiva all’entrata in vigore del D.lgs. n.
61/2017. Più nel dettaglio, nel caso della Sicilia la normativa, del tutto inno-
vativa rispetto alla previgente disciplina che risaliva al 1976 (vedi la Legge
della Regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 24) e che è stata integralmente abrogata,
è stata approvata alla fine del 2019. Mentre, nel caso dell’Umbria, nel luglio del
2020 sono state approvate rilevanti modifiche innovative rispetto alla Legge n.
30 che dal 2013 regolamenta la IeFP.
    Per quanto concerne, più esattamente, la Sicilia, si tratta della Legge 14 di-
cembre 2019, n. 23, relativa alla “Istituzione del sistema regionale della forma-
zione professionale”. Questa Legge, come si evince dall’art. 1, comma 1, è stata
approvata dalla Regione in virtù delle competenze complessivamente derivanti,
in materia di IeFP, dal combinato disposto “dell’articolo 117 della Costituzione,
terzo e quarto comma, e dell’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3”, cioè in virtù di quella cosiddetta clausola di salvaguardia che ha
consentito alle Regioni ad Autonomia Speciale – come, per l’appunto, la Sicilia
– di acquisire le competenze ulteriori, ovvero distinte da quelle già loro spet-
tanti sulla base dei rispettivi statuti, che con la riforma costituzionale del 2001
sono state attribuite alle Regioni ad Autonomia Ordinaria. E tra tali compe-
tenze, come noto, spicca proprio la IeFP, che dunque, in base alla predetta clau-
sola, è divenuta materia spettante anche a tutte le Regioni a Statuto Speciale,
al di là di quanto espressamente previsto nei rispettivi statuti.
    Per quanto riguarda l’Umbria, essa si è dotata nel 2013, e dunque con qual-
che anno di ritardo rispetto all’entrata a regime della IeFP, di un’apposita disci-
plina legislativa in materia di IeFP. E’ stata così approvata la Legge 23 dicembre
2013, n. 30, recante la “Disciplina del sistema regionale di istruzione e forma-

                                                                                        143
zione professionale”, poi modificata in alcuni punti con la Legge n. 20/2017 e
      la Legge n. 1/2018. Poi, recentemente, come sopra accennato, questa Legge è
      stata recentemente oggetto di una profonda rivisitazione, con numerose inno-
      vazioni, abrogazioni ed integrazioni che sono state apportate mediante la
      Legge 16 luglio 2020, n. 6, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
      legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del Sistema Regionale di
      Istruzione e Formazione Professionale)”. Con quest’ultimo intervento, tra l’altro,
      sono stati rimossi alcuni rilevanti ostacoli che impedivano il corretto svolgi-
      mento dei percorsi di IeFP, e si sono introdotte prescrizioni, come vedremo, fi-
      nalmente coerenti con le norme generali stabilite a livello nazionale. Dunque,
      in questa sede si procederà all’analisi della normativa vigente, risultante dalla
      Legge n. 30/2013 così come, in particolare, modificata dalla Legge n. 6/2020.
          Proprio considerato il fatto che le discipline legislative vigenti in entrambe
      le Regioni sono il frutto di interventi assai recenti, sarà dunque interessante
      verificare se, ed in quale misura, in queste Regioni qui in oggetto si sia tenuto
      adeguatamente conto delle norme generali sull’Istruzione professionalizzante
      poste dal D.lgs. n. 61/2017, ormai entrato in vigore da tre anni.

      ■ 4.      L’analisi relativa alle norme generali sui sistemi di
                istruzione professionalizzante

          Iniziamo quindi l’indagine sulle discipline delle Regioni Sicilia e Umbria
      analizzando le predette discipline in relazione alle “norme generali sui sistemi
      di istruzione professionalizzante” che risultano dal Decreto legislativo n.
      61/2017 e che concernono anche la IeFP. Dunque, in questa sede non si pren-
      deranno in considerazione quelle ulteriori norme generali sull’Istruzione profes-
      sionalizzante che il predetto Decreto legislativo ha introdotto con esclusivo ri-
      ferimento al sistema della IP, e che dunque non coinvolgono, neppure indiret-
      tamente, la IeFP.
          Le singole norme generali “sui sistemi” saranno qui sinteticamente riportate
      (anche con l’espressa indicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 61/2017 da cui
      sono ricavabili) e, in relazione a ciascuna di essa, sarà indicata sinteticamente
      la disciplina prescritta (di norma a livello legislativo, e, ove mancante, negli
      atti di provenienza amministrativa) nelle predette Regioni, evidenziando gli
      eventuali punti di distanza o di contrasto più rilevanti, e segnalando, conse-
      guentemente, l’opportunità di integrazione o di correzione, così come l’auspica-
      bile introduzione di una nuova disciplina legislativa, al fine di assicurare piena
      ed effettiva coerenza rispetto alla norma generale medesima.
          Da ultimo, si segnala che, al termine di ciascun aspetto affrontato, l’esito

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dell’analisi della disciplina degli Enti territoriali sarà sintetizzato mediante l’im-

                                                                                                      OSSERVATORIO
                                                                                               sulle politiche formative
piego di alcune sigle. Più esattamente, sarà indicata con la sigla “OK” la coe-
renza della disciplina prescritta a livello territoriale rispetto alla norma gene-
rale; sarà indicata con la sigla “INT” l’opportunità di procedere alla sola inte-
grazione della disciplina territoriale qualora quest’ultima sia risultata, per qual-
che aspetto rilevante, lacunosa od omissiva rispetto alla norma generale; e, in-
fine, sarà indicata con la sigla “COR” l’opportunità di procedere anche alla cor-
rezione della vigente disciplina territoriale qualora quest’ultima sia risultata,
sempre per taluni aspetti rilevanti, contrastante o contraddittoria rispetto alla
norma generale. Laddove, infine, nella disciplina regionale si accertasse la to-
tale mancanza di una qualunque indicazione prescrittiva collegata alla norma
generale, sarà utilizzata la sigla “MAN”. Tali sigle saranno precedute da una let-
tera che indica la tipologia della fonte normativa che è oggetto dell’analisi qui
compiuta. Poiché in questa sede l’analisi ha per oggetto sempre discipline po-
ste con atto legislativo, sarà premessa la lettera “L” (nei precedenti studi, in-
vece, allorquando mancava del tutto una legge regionale in tema di IeFP e l’a-
nalisi ha avuto per oggetto regolazioni risultanti da provvedimenti adottati con
atti amministrativi, è stata premessa la lettera “P”). Con il ricorso alle predette
indicazioni sintetiche, in definitiva, si intende rendere ancor più chiaro ed evi-
dente quali siano gli aspetti della vigente disciplina regionale relativa alla IeFP
in ordine ai quali è auspicabile un intervento attivo ed innovativo da parte dei
titolari degli Organi di governo nelle Regioni qui in esame.

4.1. La contemporanea presenza di due sistemi distinti di
     istruzione professionalizzante, IeFP e IP
     La norma generale: all’interno del “sistema educativo di istruzione e forma-
zione” sono contemporaneamente presenti e distinti due sistemi di Istruzione
professionalizzante, il “sistema dell’istruzione e formazione professionale”
(IeFP), e il “sistema dell’istruzione professionale” (IP) (vedi art.1, comma 4,
art. 2, comma 1, e art. 7, comma 1, D.lgs. n. 61/2017).
     Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019, pur non contenendo una
disposizione esplicitamente corrispondente con la norma generale, si ispira a que-
st’ultima, in quanto tiene sempre fermo il principio della distinzione tra il sistema
formativo e quello scolastico. Si vedano, ad esempio, i distinti riferimenti ai due
sistemi educativi che sono presenti nell’art. 2, comma 1, lett. f), nell’art. 3,
comma 1, lett. l) e lett. p), nell’art. 4, comma 8 e comma 11, nell’art. 6, comma
3 e comma 4. Dunque la vigente normativa regionale risulta sostanzialmente coe-
rente con la norma generale. L-OK
     Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
modificata dalla Legge n. 6/2020, fa riferimento, in via generale, al Decreto legi-

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slativo n. 61/2017 – espressamente indicato nell’art. 1, comma 2 – quale fonte
      di base del “sistema regionale dell’istruzione e formazione”. Inoltre, in più punti
      si richiama implicitamente la distinzione tra il sistema scolastico e il sistema
      della IeFP. Ad esempio nell’art. 1, comma 2 bis, lett. b (come modificato dalla
      Legge n. 6/2020), la libertà di scelta educativa, che è garantita dalla Legge re-
      gionale, si riferisce adesso soltanto agli “studenti che frequentano gli istituti di
      istruzione e gli organismi di formazione ricompresi nel sistema regionale di istru-
      zione e formazione”. O ancora nell’art. 1, comma 2 bis, lett. c) (come modificato
      dalla Legge n. 6/2020), dove si distingue adesso tra “dispersione scolastica” e
      “dispersione formativa”. O ancora, occorre tenere conto sia della modifica dell’art.
      5, comma 1, lett. a (ove, a seguito della Legge n. 6/2020, si sono soppresse le
      disposizioni precedentemente vigenti che richiedevano il primo anno di frequenza
      presso un istituto professionale di Stato, e poi prevedevano che la qualifica pro-
      fessionale potesse essere ottenuta con la frequenza del secondo e terzo anno o
      presso gli Istituti Professionali di Stato oppure presso i CFP accreditati), sia del-
      l’abrogazione dell’art. 5, comma 8 (sempre ad opera della Legge n. 6/2020) là
      dove si prevedeva che “l’offerta formativa triennale della IeFP rivolta ai giovani
      in uscita dal primo ciclo di istruzione (...) si aggiunge ed integra l’offerta forma-
      tiva scolastica di secondo grado”. O ancora, occorre considerare l’abrogazione
      dell’art. 5, comma 4 – abrogazione sempre disposta con la Legge n. 6/2020 -, là
      dove si prevedeva che le istituzioni formative dovessero assicurare il passaggio dai
      “[...] percorsi di istruzione ai percorsi dell’istruzione e formazione professionale
      e viceversa, anche mediante iniziative didattiche e di accompagnamento che pre-
      vedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di rialli-
      neamento delle competenze”. In tal modo, anche tenuto conto dell’espressa sop-
      pressione della “Conferenza” che aveva rilevanti compiti influenti sulla program-
      mazione regionale e che vedeva compresenti i rappresentanti degli Istituti Profes-
      sionali, dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli organismi di Formazione Profes-
      sionale accreditati – già prevista dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 5, sempre abro-
      gati dalla recente Legge n.6/2020 –, e della corrispondente introduzione del prin-
      cipio secondo cui la Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano del-
      l’offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria, “[...]
      assicura la concertazione e il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema regio-
      nale di cui all’art. 3” (ovvero tra gli organismi accreditati e gli Istituti Professio-
      nali statali “in regime di sussidiarietà”; vedi il nuovo art. 5, comma 4, introdotto
      con la Legge n. 6/2020), e seppure rimanga ancora presente l’inciso secondo cui
      i predetti soggetti “[...] operano in modo integrato e complementare” (vedi art.
      3, comma 2, che è rimasto inalterato), la precedente visione appare corretta-
      mente superata e dunque la normativa regionale risulta sostanzialmente coerente
      con la norma generale. L-OK

146   RASSEGNA CNOS 3/2020
4.2. La diversa identità e la pari ordinazione dei due si-

                                                                                                        OSSERVATORIO
                                                                                                 sulle politiche formative
     stemi di istruzione professionalizzante, IeFP e IP
     La norma generale: i due sistemi di Istruzione professionalizzante, IeFP e
IP, hanno “diversa identità” (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017), e allo
stesso tempo sono pariordinati in quanto dotati di “pari dignità” (vedi art. 7,
comma 3, D.lgs. n. 61/2017).
     Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019, richiama la specifica
identità del sistema della IeFP rispetto al sistema scolastico, ad esempio, nell’art.
4, comma 1, là dove si prescrive che “1. I percorsi di formazione professionale di
durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la cre-
scita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capa-
cità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale e potenzian-
done le competenze e le abilità, nonché l’attitudine all’uso delle nuove tecnologie
e la conoscenza di una lingua europea, oltre l’italiano, in coerenza con il profilo
formativo. Essi prevedono l’acquisizione di una qualifica di III livello EQF e con-
tribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scola-
stica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secon-
daria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell’ambito di sistemi di ap-
prendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle
esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professio-
nale di cui all’articolo 43 del Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81”. O an-
cora, nell’art. 6, comma 2, là dove si prescrive che “I percorsi di IeFP offrono una
didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità,
nonché specifiche attività laboratoriali”. Circa la distinzione tra i due sistemi,
mentre nell’art. 3, comma 1, lett. l), si prescrive che, tra gli obiettivi della Re-
gione, vi è quello di “l) favorire l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della
formazione professionale, anche attraverso le procedure connesse al riconosci-
mento delle competenze formali, informali e non formali”, viceversa nell’art. 5,
comma 4, si fa riferimento non all’integrazione, bensì alla “connessione fra il si-
stema dell’istruzione scolastica e quello dell’istruzione e formazione professio-
nale”. Inoltre, il richiamo alla parità concerne soltanto la “parità di trattamento
(...), mutuo riconoscimento nella selezione degli enti attuatori e la relativa asse-
gnazione dei finanziamenti” (art. 3, comma 1, lett.q), e non anche, in senso più
complessivo, i rapporti tra il sistema della formazione e quello scolastico. Per tali
motivi, dunque, per questi specifici aspetti la disciplina regionale andrebbe op-
portunamente integrata e corretta. L-COR
     Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive “[...] la pari dignità dell’istruzione e

                                                                                           147
della formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la
      pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione
      alle fasce a maggior rischio di dispersione scolastica e formativa, e di rispondere
      alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani” (art.
      1, comma 2 bis, lett. c, come introdotto dalla l. 6/2020). La vigente disciplina
      legislativa regionale, dunque, è coerente con la norma generale. L-OK

      4.3. Il quinto anno della IP strutturato per l’acquisizione dei
           crediti relativi alla IFTS
          La norma generale: il quinto anno della IP è strutturato dalle istituzioni
      scolastiche “in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il consegui-
      mento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto
      dalla programmazione delle singole Regioni” (vedi art. 4, comma 5, D.lgs. n.
      61/2017).
          Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019, prescrive che “Con riferi-
      mento all’articolo 2, comma 1, lettera e), l’Assessore regionale per l’istruzione e
      la formazione professionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
      presente legge, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale regolamenta, con pro-
      prio decreto, le modalità per lo svolgimento dell’anno integrativo di quanti, in
      possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di
      scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS.”. Per questo specifico
      aspetto, la disciplina legislativa regionale, dunque, pur non contraddicendo la
      norma generale, va opportunamente integrata. L-INT
          Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, circa gli IFTS prescrive che “In applicazione
      della disciplina nazionale i diplomi professionali conseguiti al termine del per-
      corso di durata quadriennale costituiscono titolo per l’accesso ai percorsi di istru-
      zione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso
      di studio annuale, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’uni-
      versità, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tec-
      nici superiori (ITS)”(art. 5, comma 2; articolo rimasto inalterato). Per questo
      specifico aspetto, la disciplina legislativa regionale, dunque, pur non contraddi-
      cendo la norma generale, va opportunamente integrata. L-INT

      4.4. Il raccordo tra IP e IeFP mediante la Rete nazionale
           delle scuole professionali
          La norma generale: il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP
      mediante la “Rete nazionale delle scuole professionali” avente funzioni di mo-
      nitoraggio e di valutazione, e che accomunerà – in base alle norme che saranno

148   RASSEGNA CNOS 3/2020
dettate con Decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza

                                                                                                      OSSERVATORIO
                                                                                               sulle politiche formative
Unificata con le Regioni e gli Enti locali – le Istituzioni educative che fanno
parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall’altro lato, le Istitu-
zioni formative accreditate della IeFP (vedi art. 7 D.lgs. n. 61/2017).
    Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 non contiene una corri-
spondente e coerente disposizione, e dunque la disciplina legislativa vigente va
opportunamente integrata. L-INT
    Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
modificata dalla Legge n. 6/2020, non contiene una corrispondente e coerente di-
sposizione, e dunque la disciplina legislativa vigente va opportunamente inte-
grata. L-INT

4.5. I passaggi tra IP e IeFP regolati mediante i criteri gene-
     rali stabiliti dal D.lgs. 61/2017 e un apposito Accordo
     Stato-Regioni
     La norma generale: i due sistemi di Istruzione professionalizzante (IP e
IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni “passaggi” che sono rego-
lati dai “criteri generali” dettati dal Decreto legislativo stesso e che saranno di-
sciplinati, nelle singole “fasi”, da un apposito accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni (vedi art. 8, commi 1 e ss., D.lgs. n. 61/2017).
     Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “1. Le com-
petenze da acquisire da parte degli allievi nell’ambito dei percorsi di cui all’arti-
colo 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle qualifiche
contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di
tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida na-
zionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti profes-
sionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre
2016, n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconosci-
mento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali” (art.
5, comma 1); e poi richiama i “passaggi tra sistema d’istruzione e formazione
professionale” soltanto in ordine agli argomenti sui quali l’Assessore competente
deve relazionare l’Assemblea legislativa in sede di monitoraggio (art. 19, comma
1, lett. c, circa la “creazione delle condizioni per agevolare” i predetti passaggi).
Pertanto la disciplina legislativa regionale va opportunamente integrata. L-INT
     Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che “3. La Regione favorisce i pas-
saggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione profes-

                                                                                         149
sionale e viceversa di cui all’articolo 8 del d.lgs. 61/2017, con le modalità stabi-
      lite dall’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bol-
      zano del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministero dell’istruzione, del-
      l’università e della ricerca scientifica del 22 maggio 2018” (art. 5, comma 3,
      come modificato dalla Legge n. 6/2020). La vigente disciplina legislativa regio-
      nale, dunque, è coerente con la norma generale. L-OK

      4.6. I diplomi della IP e le qualifiche e i diplomi della IP
           come titoli di studio correlati nel Repertorio nazionale
           La norma generale: i diplomi di Istruzione Professionale e le qualifiche e i
      diplomi della IeFP sono qualificati come “[...] titoli di studio tra loro correlati
      nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifica-
      zioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013
      n. 13” (art. 8, comma 8, D.lgs. n. 61/2017)
           Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “1. Al si-
      stema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi: a)
      percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni,
      in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una
      qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo” (art. 2,
      comma 1, lett. a); e che “3. I percorsi di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, ga-
      rantiscono il rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali
      e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certifica-
      zioni in ambito nazionale e comunitario” (art. 5, comma 3); e che il sistema re-
      gionale di certificazione deve “c) assicurare il riconoscimento a livello regionale,
      nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali,
      informali o non formali” (art. 16, comma 2, lett. c); ed infine precisa che la qua-
      lifica triennale “Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e
      al repertorio dei profili professionali regionali (art. 5, comma 2, lett. a). Pertanto
      la disciplina legislativa regionale, facendo anche rinvio al Repertorio nazionale,
      appare sostanzialmente coerente con la norma generale. L-OK
           Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, non affronta questo aspetto. Dunque, la disci-
      plina legislativa vigente va opportunamente integrata. L-INT

      5. L’analisi relativa alle norme generali sul sistema IeFP

          Passiamo adesso all’analisi della disciplina vigente nelle Regioni Sicilia e
      Umbria in relazione alle “norme generali sul sistema IeFP”, che sono desumibili
      dal Decreto legislativo n. 61/2017 e che sono direttamente riferibili alla IeFP

150   RASSEGNA CNOS 3/2020
in quanto concernono l’articolazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle at-

                                                                                                       OSSERVATORIO
                                                                                                sulle politiche formative
tività poste in essere nel sistema della IeFP, quale specifico sistema di Istru-
zione professionalizzante.

5.1. L’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e for-
     mazione mediante la IeFP
     La norma generale: la IeFP concorre all’assolvimento del diritto-dovere al-
l’Istruzione e Formazione (art. 2, comma 1).
     Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “1. Al si-
stema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi: a)
percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni,
in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una
qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo” (art. 2,
comma 1, lett. a).; ribadisce che nei percorsi di Formazione Professionale di du-
rata triennale “si realizza il diritto-dovere alla formazione” (art. 4, comma 1); e
infine precisa che i percorsi in questione sono i “percorsi dell’obbligo
formativo/diritto-dovere all’istruzione e formazione” (art. 4, comma 6, lett. a),
concetto ripetuto là dove si prescrive “1. I percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale di secondo ciclo sono finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere al-
l’istruzione e alla formazione”. (art. 6, comma 1). La vigente disciplina legislativa
regionale, dunque, per quanto richiami anche il “diritto-dovere alla formazione”
e non soltanto il “diritto-dovere all’istruzione e formazione”, appare sostanzial-
mente coerente con la norma generale. L-OK
     Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
modificata dalla Legge n. 6/2020, nell’art. 2, comma 2 – nel testo sin dall’inizio
vigente e dunque non modificato dall’ultima Legge – prescrive che “2. Il sistema
regionale opera al fine di: a)garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”. La vigente disciplina legislativa
regionale, dunque, è coerente con la norma generale. L-OK

5.2. Il diritto di scelta tra IeFP e IP dopo la scuola seconda-
     ria di primo grado
     La norma generale: agli studenti che terminano la scuola secondaria di primo
grado è garantito il diritto di scelta tra i percorsi offerti dai due sistemi di Istru-
zione professionalizzante, IP e IeFP, in quanto ciascun allievo “può scegliere” tra
quelli quinquennali della IP, e quelli triennali e quadriennali della IeFP “[...] rea-
lizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano” (vedi art. 2, comma 1, D.lgs. n. 61/2017).
     Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che ai percorsi

                                                                                          151
triennali della IeFP “possono accedere gli studenti diplomati della scuola secon-
      daria di primo grado” (art. 4, comma 1). La vigente disciplina legislativa regio-
      nale, dunque, per quanto non richiami anche il diritto di scegliere i percorsi quin-
      quennali di IP, “diritto-dovere alla formazione”, appare sostanzialmente coerente
      con la norma generale. L-OK
           Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che “1. Il sistema regionale, nel ri-
      spetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in
      sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
      autonome di Trento e di Bolzano, prevede: a) percorsi di durata triennale per il
      rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del di-
      ploma professionale di cui all’articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli
      organismi di formazione professionale accreditati rivolti a giovani in possesso del
      titolo conclusivo del primo ciclo” (art. 5, comma 1, lett. a, come modificato dalla
      legge n. 6/2020). La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, per quanto
      non richiami anche il diritto di scegliere i percorsi quinquennali di IP, “diritto-do-
      vere alla formazione”, è coerente con la norma generale. L-OK

      5.3. Il diritto di scelta tra il quarto anno della IeFP e il
           quarto anno della IP dopo la qualifica della IeFP
           La norma generale: dopo la qualifica triennale della IeFP è garantito il di-
      ritto di scelta allo studente che “[...] può chiedere di passare al quarto anno dei
      percorsi di istruzione professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso
      di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale
      sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate
      per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del de-
      creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7, D.lgs. n. 61/2017).
           Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “2. I per-
      corsi post qualifica che consentono l’acquisizione ed il conseguimento del di-
      ploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell’articolo 2, sono interventi
      formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al
      conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono ri-
      volti a ragazzi e/o adulti che, avendo già ottenuto una qualifica professionale, in-
      tendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale
      di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno” (art. 4, comma 2).
      Tenuto conto del fatto che tali percorsi abbiano “generalmente” durata annuale,
      e considerato che non richiama anche il diritto di scegliere il quarto anno della
      IP, la disciplina regionale vigente va opportunamente integrata e corretta. L-COR
           Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive “1. Il sistema regionale, nel rispetto

152   RASSEGNA CNOS 3/2020
della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di

                                                                                                     OSSERVATORIO
                                                                                              sulle politiche formative
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, prevede: a) percorsi di durata triennale per il rilascio
della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma
professionale di cui all’articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli orga-
nismi di formazione professionale accreditati rivolti a giovani in possesso del ti-
tolo conclusivo del primo ciclo” (art. 5, comma 1, lett. a, come modificato dalla
Legge n.6/2020); e che il sistema regionale prevede anche i “b) percorsi di du-
rata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale
per il rilascio del diploma professionale di cui all’articolo 17, comma 1 del d.lgs.
226/2005, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui al-
l’articolo 3, nell’ambito del sistema duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs.
81/2015 e dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano del 24 settembre 2015, rivolti a giovani in possesso del titolo con-
clusivo del primo ciclo” (art, 5, comma 1, lett. b, come modificato dalla Legge n.
6/2020). Tenuto conto del fatto che non si richiama anche il diritto di scegliere
il quarto anno della IP, la disciplina regionale vigente va opportunamente inte-
grata. L-INT

5.5. L’istituzione del corso annuale per l’esame di Stato a
     favore degli studenti con il diploma professionale della
     IeFP
    La norma generale: a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma
professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l’esame
di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per
le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono
con l’esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole
Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei pre-
detti corsi annuali “[...] in modo coerente con il percorso seguito dalla studen-
tessa e dallo studente nel sistema della istruzione e formazione professionale”
(art. 14, comma 3, D.lgs. n. 61/2017).
    Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “4. Con ri-
ferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), l’Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale regolamenta, con
proprio decreto, le modalità per lo svolgimento dell’anno integrativo di quanti, in
possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di
scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS” (art. 4, comma 4).
La disciplina legislativa regionale, dunque, va opportunamente integrata e cor-
retta. L-COR.

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Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che “ 2. In applicazione della disci-
      plina nazionale. i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di du-
      rata quadriennale costituiscono titolo per l’accesso ai percorsi di istruzione e for-
      mazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio
      annuale, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università,
      all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici su-
      periori (ITS)” (art. 5, comma 2, nel testo originario non modificato dall’ultima
      Legge). Tenuto conto della mancanza della normativa su alcuni aspetti rilevanti
      (ovvero in relazione alla questione delle spese a carico delle Regioni, e circa le in-
      tese tra Regione e Ministero), la disciplina regionale va opportunamente inte-
      grata in senso corrispondente con la norma generale. L-INT

      5.5. I percorsi di IeFP sono erogati dalle Istituzioni forma-
           tive accreditate e, in via sussidiaria, dagli Istituti Pro-
           fessionali, sempre previo accreditamento regionale
           La norma generale: i percorsi triennali e quadriennali di IeFP sono realizzati
      dalle “[...] istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalla Province autonome
      di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” (art.
      2, comma 1, lett. b), e, in via sussidiaria, dalle “istituzioni scolastiche che offrono
      percorsi di istruzioni professionale (...) previo accreditamento regionale” (art. 4,
      comma 4).
           Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “1. Fanno parte
      del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e
      privati accreditati che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all’articolo 2,
      nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di istruzione seconda-
      ria di secondo grado professionali” (art. 13, comma 1), e disciplina dell’accredita-
      mento prevedendo che “1. I criteri e i requisiti per l’accreditamento necessari ai sog-
      getti di cui al comma 1 dell’articolo 13, ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale
      7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi
      con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per l’i-
      struzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione
      legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana” (art. 14, comma 1). La di-
      sciplina regionale vigente, va opportunamente integrata, prevedendo espressamente
      l’obbligo di accreditamento per tutte le istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche.
      L-INT
           Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che “ 1. Fanno parte del sistema regio-
      nale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vi-
      gente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istru-

154   RASSEGNA CNOS 3/2020
zione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professio-

                                                                                                           OSSERVATORIO
                                                                                                    sulle politiche formative
nale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e gli
istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidia-
rietà secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale” (art. 3, comma 1, articolo
non modificato dalla l. n. 6/2020); e che il sistema regionale prevede anche “c) per-
corsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata qua-
driennale per il rilascio del diploma professionale di cui all’articolo 4, comma 4 del
d.lgs. 61/2017 presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto al-
l’offerta formativa indicata alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei criteri ge-
nerali stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra la Re-
gione e l’Ufficio Scolastico Regionale” (art. 5, comma 1, lett. c, come modificato
dalla legge n. 6/2020). La disciplina regionale vigente, va opportunamente inte-
grata, prevedendo espressamente l’obbligo di accreditamento per tutte le istituzioni,
ivi comprese quelle scolastiche. L-INT

5.6. Le condizioni cui è subordinata l’erogazione dei per-
     corsi di IeFP in via sussidiaria da parte degli Istituti
     Professionali
     La norma generale: sono prescritte le condizioni cui è subordinata l’eroga-
zione dei percorsi di IeFP da parte della IP in via sussidiaria, ed in particolare
il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite dagli «accordi»
tra la singola Regione e Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 7, comma
2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e le modalità realizzative di tali per-
corsi di IeFP sono stabiliti, nel rispetto dei «criteri generali» sanciti con un ap-
posito Decreto interministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai
sensi dell’art. 7, comma 1, sono definite a livello regionale mediante un appo-
sito accordo tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale (vedi art. 4, comma
4, secondo periodo). Tra l’altro, si introduce un’unica modalità di erogazione dei
percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni scolastiche
accreditate, venendo così meno le due modalità – quella integrativa e quella
complementare – che erano state introdotte con il D.P.R. n. 87/2010 (che è
progressivamente disapplicato, a partire dalle prime classi attivate nell’anno
scolastico 2018-2019 negli Istituti Professionali).
     Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “3. L’iscrizione
ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l’erogazione dell’of-
ferta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realiz-
zato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso
di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali
in regime di sussidiarietà integrativa” (art. 6, comma 3). La disciplina regionale vi-

                                                                                              155
gente va dunque opportunamente integrata, prevedendo il rispetto delle predette
      condizioni, e anche corretta là dove prevede la “sussidiarietà integrativa”. L-COR
           Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente
      modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che il sistema regionale prevede anche
      “c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata
      quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all’articolo 4, comma 4
      del d.lgs. 61/2017 presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto
      all’offerta formativa indicata alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei criteri
      generali stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
      cerca del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra
      la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale” (art. 5, comma 1, lett. c, come modifi-
      cato dalla Legge 6/2020). La disciplina regionale vigente, dunque, è coerente con la
      norma generale. L-OK

      ■ 6. Considerazioni di sintesi a conclusione della ricerca
           Al termine della ricerca che si è sviluppata in questi ultimi due anni con l’ana-
      lisi delle discipline della IeFP vigenti in tutte le Regioni e Province Autonome, si
      fornisce al lettore uno schema complessivo che consente di comprendere, con un
      solo sguardo, in quale misura le norme generali poste dal D.lgs. n. 61/2017 in re-
      lazione alla IeFP risultino effettivamente recepite nelle molteplici realtà istituzio-
      nali territorialmente competenti. A tal fine, nello schema riassuntivo è indicato,
      per ciascuna Regione e Provincia Autonoma ed in relazione ad ogni norma gene-
      rale, l’esito delle valutazioni dettagliatamente esposte e motivate nei singoli con-
      tributi che sono stati pubblicati in questa Rivista. Si tratta, a ben vedere, di una
      mappa che permette di cogliere con immediatezza il grado di “coerenza”, o, vice-
      versa, di “incoerenza” delle discipline dettate dalle singole Regioni e Province Au-
      tonome rispetto all’assetto complessivamente delineato per tutto il territorio na-
      zionale dal Decreto legislativo n. 61/2017 che ha posto le più recenti norme ge-
      nerali sull’Istruzione professionalizzante riferibili alla IeFP. Dunque, una mappa sul
      grado di “coerenza vs. incoerenza” nazionale dei singoli modelli territoriali di IeFP.
           In definitiva, dalla mappa conclusivamente allegata risulta che, a distanza di
      tre anni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 61/2017, soltanto in una
      minoranza dei casi, ed esattamente in 59 delle 252 rilevazioni qui compiute,
      e cioè nel 23% rispetto al totale, la disciplina (legislativa o provvedimentale)
      vigente nelle Regioni e Province Autonome è coerente con le norme generali
      poste dal D.lgs. n. 61/2017 con riferimento alla IeFP. Peraltro, in quasi un
      terzo di questi casi, ed esattamente in 19 casi, e quindi nell’8 % rispetto al totale
      delle rilevazioni, le predette norme generali risultano recepite con atti provvedi-

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