Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto Semplificazioni (con modifiche in sede di conversione) 2020

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Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto Semplificazioni (con modifiche in sede di conversione) 2020
Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto
Semplificazioni (con modifiche in sede di conversione)

                         2020
Indice dei contenuti
         1.   Introduzione __________________________________________________________________ 1

         2. Le misure di semplificazione in materia di varianti a progetti e impianti di energia da fonte
         rinnovabile _______________________________________________________________________ 1

         3.   Individuazione di Progetti e Opere e di aree non idonee per l’Attuazione del PNIEC __________ 4

         4.   Accelerazione del procedimento di VIA _____________________________________________ 4

         5.   Nuove opportunità per i produttori che non avevano aderito al cd. spalma incentivi ___________ 4

         6. Regime sanzionatorio: Restrizione dei poteri riconosciuti al GSE nei procedimenti di verifica
         di impianti e di progetti di efficienza energetica ___________________________________________ 6

         7. Semplificazioni per adeguamenti a impianti di produzione di energia elettrica esistenti di
         potenza superiore a 300 MWt ________________________________________________________ 8

         8.   Iter autorizzativo per i sistemi di accumulo ___________________________________________ 9

         9.   Scambio sul posto ____________________________________________________________ 10

         10. Sviluppo di Punti e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici______________________________ 11

         11. Le misure semplificative per le infrastrutture di telecomunicazione ed energetiche __________ 12

         12. Novità introdotte in sede di conversione in legge. ____________________________________ 13

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1. Introduzione
         Con il superamento dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19, il governo è
         intervenuto con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (il c.d. DL Semplificazioni) per accelerare la
         ripresa economica della Green Economy.

         Le novità normative introdotte dal DL Semplificazioni hanno l’obiettivo di:
          aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile (i) agevolando e semplificando gli iter
           autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti o per l’approvazione di modifiche non sostanziali
           per interventi di ammodernamento di impianti esistenti ma anche di progetti autorizzati o in corso di
           autorizzazione e (ii) consentendo altresì (a determinate condizioni) il mantenimento degli incentivi
           agli impianti che hanno in corso tale riconoscimento e anche l’accesso a nuovi incentivi all’energia
           elettrica generata a seguito di interventi di repowering e di revamping degli impianti esistenti che
           non avevano optato per lo spalma incentivi;
          rilasciare gli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica alleggerendo il
           regime sanzionatorio con limitazioni ai poteri del GSE;
          incentivare i consumi elettrici “intelligenti” come lo scambio sul posto altrove e i sistemi di accumulo;
          aumentare la capacità di trasporto di elettricità delle infrastrutture di rete superando le criticità del
           sistema elettrico (sovraccarichi) anche per lo sviluppo della mobilità elettrica con l’introduzione di
           rilevanti semplificazioni per l’installazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

         Si tratta di interventi normativi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in
         materia di energia e clima stabiliti dal PNIEC.

2. Le misure di semplificazione in materia di
   varianti a progetti e impianti di energia da fonte
   rinnovabile
         Tra le misure maggiormente significative introdotte dal Decreto Semplificazioni si annoverano quelle
         adottate in materia di varianti a progetti e impianti esistenti alimentati da fonte rinnovabile contenute
         all’articolo 56 “Semplificazioni in materia di Green Economy”.

         è stato anzitutto introdotto all’articolo 4 (recante principi generali in materia di autorizzazioni e
         procedure amministrative) il comma 6-bis il quale dispone che: “Nel caso di progetti di modifica di
         impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
         riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle
         variazioni dell’impatto sull’ambiente”.

         Come chiarito dalla Relazione Illustrativa tale disposizione ha la finalità di semplificare gli interventi di
         ammodernamento di impianti esistenti disponendo che la Valutazione di Impatto Ambientale abbia ad
         oggetto la sola variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento.

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è stata inoltre innovata complessivamente la disciplina autorizzativa in materia di varianti ad impianti
         esistenti e a progetto, attraverso la sostituzione del comma 3 dell’articolo 5 e l’introduzione di un
         nuovo articolo, il 6 -bis intitolato “Dichiarazione di inizio lavori asseverata”. Per effetto delle innovazioni
         complessivamente introdotte, agli strumenti autorizzativi già esistenti in materia di varianti
         (Autorizzazione Unica per le varianti sostanziali e Procedura Abilitativa Semplificata per le varianti non
         sostanziali), si aggiungono (i) la comunicazione di attività di edilizia libera limitatamente a taluni
         interventi di carattere non sostanziale su impianti fotovoltaici e idroelettrici e (ii) la dichiarazione di
         inizio lavori asseverata, mutuata dalla disciplina edilizia in materia di CILA (che così sarà in prosieguo
         denominata)1, utilizzabile per assentire alcuni circoscritti interventi di modifica ritenuti a bassissimo o
         nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica, nonché per autorizzare ex novo impianti
         fotovoltaici su edifici a uso produttivo e comunque al di fuori dei centri storici.

         Che cosa è cambiato rispetto alla precedente disciplina?

         Le novità sono 4:
          la V.I.A. avrà ad oggetto l’esame delle sole variazioni dell’impatto sull’ambiente, rispetto
           all’esistente valutazione, per le integrali ricostruzioni, i rifacimenti, le riattivazioni e i potenziamenti
             (secondo quanto precisato dal comma 6-bis del riformato articolo 4 del D.lgs. n. 28/2011);
          la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 si applica anche alle
           varianti non sostanziali da apportare a progetti ancora non realizzati (oltre a quelli esistenti), fatta
             salva l’acquisizione degli eventuali e necessari atti di assenso da parte delle amministrazioni
             interessate e gli adempimenti procedurali in materia di verifica di esclusione da VIA o VIA, come
             prescritti dal D.lgs. n. 152/2006. Anche nel caso in questione, ove del caso, vale il richiamo al
             comma 6-bis del riformato articolo 4 del D.lgs. n. 28/2011;
          la comunicazione in edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del D.lgs. n. 28/2011 si applica
           agli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici ed idroelettrici, già autorizzati o esistenti, che non
             comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
             dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Sono fatti salvi gli
             adempimenti procedurali in materia di verifica di esclusione da VIA o VIA, come prescritti dal D.lgs.
             n. 152/2006. Anche nel caso in questione, ove del caso, vale il richiamo al comma 6-bis del
             riformato articolo 4 del D.lgs. n. 28/2011;
          la CILA di cui all’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011 è applicabile, senza obbligo di acquisire
           valutazioni o atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, agli interventi di modifica di
             progetti autorizzati o di impianti esistenti se non incrementino l’area occupata dagli impianti e dalle
             opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ove
             ricadono nelle seguenti categorie (Interventi Minori):

         1   Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle
             opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una
             dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli
             opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
             igienicosanitarie.

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– “impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano
               una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non
               superiore in ciascun caso al 15 per cento;
             – impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
               moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una
               variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell’altezza
               massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
             – impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici
               a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano
               variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano
               della superficie su cui i moduli sono collocati;
             – impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una
               variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li
               ospitano non superiore al 15 per cento”.

         Come si qualifica una variante sostanziale da una non sostanziale?
         L’intervento qualificatorio in materia di distinzione tra varianti sostanziali e non sostanziali è stato
         rimesso, ancora una volta, all’emanazione di un futuro (e da molti anni atteso) decreto del Ministero
         dello Sviluppo Economico. La Relazione Illustrativa ribadisce peraltro le difficoltà sottese alla
         distinzione tra le predette categorie2, il che lascia presagire tempi non brevi per addivenire ad un testo
         chiaro e consolidato in materia. Se sugli aspetti qualificatori in materia di varianti l’incertezza operativa
         diffusasi sul mercato in questi anni non è stata ancora chiarita, il Decreto Semplificazioni ha invece
         dato un contributo di estremo rilievo alla semplificazione delle procedure e delle disposizioni in materia
         di Interventi Minori (con un’applicazione destinata ad essere risolutiva in molti casi di revamping e
         repowering), intervenendo sulla congerie di orientamenti e normative sviluppatisi a livello regionale,
         con l’introduzione di soglie di rilevanza al cui solo superamento è previsto l’assoggettamento alle più
         gravose disposizioni della PAS o dell’Autorizzazione Unica, in luogo della CILA, a seconda della
         fattispecie di intervento in progetto.

         E’ possibile effettuare un intervento di potenziamento (revamping o repowering) su
         impianti esistenti in corso di incentivazione?
         La risposta è affermativa. L’articolo 6-bis, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011 introdotto dal DL
         Semplificazioni prevede che gli Interventi Minori, oggetto della semplificazione, potranno essere
         eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. In tal caso, l’incremento di produzione energetica
         derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro
         dello sviluppo economico 23 giugno 2016 è qualificato come ottenuto da potenziamento non

         2   “Il decreto previsto dal comma 3 non è mai stato adottato per la difficoltà di individuare interventi
             che potessero effettivamente beneficiare di semplificazione, e ciò per un duplice motivo: il primo è
             che la procedura abilitativa semplificata non esclude l’acquisizione di ogni altro atto di assenso,
             compresa la Via ove necessaria; il secondo è che una parte rilevante degli interventi di interesse
             difficilmente si può sottrarre alla Via: è il caso, ad esempio, delle integrali ricostruzioni di impianti
             eolici, che si realizzano sostituendo vecchie macchine di altezza dell’ordine di alcune decine di
             metri con altre che, pure di numero inferiore, sono alte fino a 200 metri.” (così, la Relazione
             Illustrativa).

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incentivato. Il GSE viene invitato ad adeguare conseguentemente le procedure operative dettate in
         materia di interventi su impianti in esercizio e a dettare eventualmente disposizioni specifiche in
         materia di controlli.

         Dal punto di vista tecnico, cosa significa “variazione in aumento delle dimensioni fisiche
         delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento”?
         L’individuazione di tale intervento necessita di essere approfondito dal punto di vista tecnico. Ad
         avviso di chi scrive la pala è il diametro del rotore.

3. Individuazione di Progetti e Opere e di aree non
   idonee per l’Attuazione del PNIEC
         Al fine di accelerare l’attuazione degli obiettivi previsti nel PNIEC, il Presidente del Consiglio dei
         Ministri, su proposta del MATTM, del MiSE, del MIT e del Mibac, previa intesa con la Conferenza
         permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua, con uno o più
         decreti (da aggiornare con cadenza semestrale) le tipologie di progetti o opere necessarie per
         l’attuazione del PNIEC e le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti, tenendo conto delle
         caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche da
         assoggettare alle procedure ambientali di VIA.

4. Accelerazione del procedimento di VIA
         Per accelerare e semplificare i procedimenti di VIA, le novità riguardano:
          l’introduzione di poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia delle Regioni per il superamento delle
           sentenze di condanna della Corte di Giustizia della UE;
          l’istituzione della Commissione Tecnica PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione
           ambientale di competenza statale di progetti;
          notevoli semplificazioni procedurali, poteri sostitutivi per il superamento dell’inerzia e riduzione dei
           tempi per l’espletamento della procedura di assoggettabilità a VIA e la VIA con l’introduzione di
           termini perentori brevi (tali novità saranno oggetto di separato approfondimento).

5. Nuove opportunità per i produttori che non
   avevano aderito al cd. spalma incentivi
         Quali sono le opportunità per i produttori che hanno optato per lo Spalma Incentivi FER?
         Superando i divieti stabiliti nella previgente normativa, i produttori di energia elettrica da fonti
         rinnovabili titolari di impianti che non hanno optato per lo Spalma-Incentivi possono partecipare, con
         progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE
         successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, e che a tale fine il GSE
         dovrà predisporre graduatorie separate.

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What incentive can be granted by the GSE for interventions on existing plants that have
         not opted for the so-called Spalma Incentivi FER?
         The incentive that can be recognized is limited to the residual power that, in each auction or register
         procedure and for each group of plants, is not assigned to the other plants and with the application of
         a percentage reduction of the reference tariff equal to a further reduction of 5% with regard to that
         offered by the producer. For register plants, the reference tariff will be reduced by 3%.

         Quale incentivo potrà essere riconosciuto dal GSE agli interventi su impianti esistenti che
         non hanno opzionato lo Spalma Incentivi FER?
         L’incentivo che può essere riconosciuto è nel limite della potenza residuale che, in ciascuna procedura
         di asta o registro e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli altri impianti e
         con l’applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento pari ad un’ulteriore
         riduzione di 5% rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento
         sarà ridotta del 3%.

         Quale incentivo viene riconosciuto dal GSE agli interventi su impianti esistenti che hanno
         opzionato lo Spalma Incentivi FER?
         I produttori che avevano selezionato l’opzione di Spalma-Incentivi FER possono partecipare alle aste
         o ai registri del DM 4 luglio 2019 ed ottenere il riconoscimento dell’incentivo senza alcuna limitazione
         e senza alcuna decurtazione o riduzione.

         Un commento a caldo su tale novità?
         In tale contesto, il Decreto Semplificazioni opera una scelta per certi versi coraggiosa e in linea con le
         richieste delle relative associazioni di categoria, utile per sbloccare e semplificare nuovi investimenti,
         che potrebbe però sollevare polemiche da parte dei pochi produttori che all’epoca optarono per la
         riduzione degli incentivi e per i quali il trattamento preferenziale introdotto dal Decreto Semplificazioni
         potrebbe non bastare. La norma – letta anche alla luce della relazione illustrativa di
         accompagnamento – si propone infatti di riammettere a nuovi incentivi – seppur con condizioni meno
         favorevoli dal momento che per assicurare una parità di trattamento la riammissione degli impianti che
         non avevano accettato la “spalmatura” avviene in coda rispetto agli altri impianti e con una
         penalizzazione significativa soprattutto avendo riguardo ai prezzi risultanti dalle ultime due aste - gli
         impianti che non avevano accettato la “spalmatura” e avevano quindi rinunciato a ricevere nuovi
         incentivi in caso di rifacimenti.

         Si è in altri termini accolto il richiamo delle associazioni di categoria, prendendo atto che molti degli
         impianti che avevano selezionato l’opzione “b” sono stati realizzati con tecnologie obsolete e
         rappresentano l’oggetto ideale di interventi di potenziamento o integrale ricostruzione con effetti
         positivi molto importanti in termini di incremento della produzione energetica da fonte rinnovabile, di
         investimento e occupazionali.

         Si attendono la legge di conversione ed eventuali decreti attuativi per poter meglio comprendere le
         modalità operative dell’accesso dei detti impianti ai meccanismi di incentivazione.

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6. Regime sanzionatorio: Restrizione dei poteri
   riconosciuti al GSE nei procedimenti di verifica
   di impianti e di progetti di efficienza energetica
         Quali sono le novità sul regime sanzionatorio relativo agli incentivi alle rinnovabili?
         Il Decreto Semplificazioni è intervenuto in modo significativo sulla disciplina “sanzionatoria” in materia
         di incentivi alle rinnovabili, modificando in modo sostanziale portata e presupposti per l’esercizio dei
         poteri riconosciuti al GSE nell’ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.

         L’intervento normativo ha riguardato il comma 3 dell’art. 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011, che a seguito di
         tale modifica è il seguente [il sottolineato è stato aggiunto]:

         “Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai
         fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della
         legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché
         il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per
         l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
         n. 481. (…)”.

         Tale modifica costituisce una limitazione rilevante al potere del GSE di disporre la decadenza dagli
         incentivi e la restituzione delle somme erogate.

         Prima di poter disporre la decadenza, il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per
         l’esercizio dell’autotutela previsti dal richiamato art. 21- nonies.

         Tali presupposti sono sostanzialmente, oltre all’illegittimità acclarata dell’ammissione agli incentivi:
          la sussistenza di un interesse prevalente rispetto al sacrificio del privato, di cui deve darsi conto in
           motivazione;
          il decorso di un termine non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti
           attributivi del vantaggio economico (i.e. ammissione agli incentivi).

         Per dichiarare la decadenza e richiedere la restituzione delle somme erogate, non è più sufficiente il
         riscontro della violazione della normativa regolamentare per l’accesso e il mantenimento degli incentivi
         ma il GSE deve riscontrare la ricorrenza dei summenzionati presupposti.

         Troveranno quindi ingresso le valutazioni dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nel rispetto di
         quanto previsto dall’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

         Quanto al limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela, l’effettiva portata della nuova
         disposizione dovrà essere verificata sulla base del singolo caso concreto, non potendosi oggi
         affermare, in via generale, che il GSE non possa più adottare provvedimenti decadenziali decorsi i 18
         mesi dal consolidamento del provvedimento di ammissione agli incentivi.

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Quali eccezioni sono previste?
         Lo stesso articolo art. 21 nonies, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241 prevede un’espressa
         deroga al limite dei 18 mesi e afferma che è comunque annullabile il provvedimento amministrativo
         conseguito sulla base:
          “di false rappresentazioni dei fatti”, che sussistono, anche in assenza di una condanna penale,
           laddove il provvedimento sia stato rilasciato sulla base di presupposti errati e tale errore risulti non
           imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, al
           privato, quanto meno per colpa grave.
          “di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di
           condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.

         In tutti i casi in cui il beneficiario degli incentivi non abbia fornito una completa rappresentazione di tutti
         i fatti rilevanti (ad esempio: i. per non aver comunicato provvedimenti di sanatoria di varianti non
         autorizzate; per non aver comunicato la titolarità di impianti limitrofi a quello incentivato, ecc.) il GSE
         potrebbe comunque contestare “la falsa rappresentazione dei fatti” e disporre comunque la
         decadenza o decurtazione degli incentivi.

         In ogni caso, pur con le dovute cautele, le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni consentono
         agli operatori del settore di ritornare in una situazione di certezza del diritto, compromessa negli ultimi
         anni dal potere decadenziale riconosciuto in capo al GSE.

         Quali sono le novità sul regime sanzionatorio relativo agli interventi di efficienza
         energetica e ai TEE?
         Il DL Semplificazioni alleggerisce i poteri sanzionatori del GSE chiarendo definitivamente che è
         precluso al GSE di richiedere la restituzione delle somme ricevute per la vendita dei TEE anche per
         progetti standard, analitici e a consuntivo (RVC) annullati dal GSE solo ne caso in cui la non
         rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del
         progetto non derivi da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
         proponente.

         In virtù del principio tempus regit actum, tale preclusione si applica anche ai procedimenti
         amministrativi di annullamento d’ufficio in corso.

         E’ possibile chiedere al GSE di applicare tali previsioni retroattivamente?
         La risposta è affermativa.

         E’ possibile ottenere l’applicazione retroattiva
          della previsione che impone al GSE la valutazione della ricorrenza dei presupposti ex art. 21 nonies
           per la decadenza e restituzione degli incentivi;
          la preclusione per il GSE di richiedere la restituzione delle somme ricevute per la vendita dei TEE
           anche per progetti standard, analitici e a consuntivo (RVC) annullati.

         Per raggiungere tale obiettivo, le condizioni sono le seguenti.
          i procedimenti di annullamento d’ufficio definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
           incentivi devono essere sub judice ovverosia oggetto di;

 2020                                                                                                     DLA Piper  7
– procedimenti giurisdizionali pendenti o comunque non definiti con sentenza passata in giudicato
              alla data d'entrata in vigore del D.L. Semplificazioni (17 luglio 2020), o
           – ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del
              Consiglio di Stato.
          il provvedimento di decadenza del GSE non deve essere oggetto di procedimento penale in corso
           concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
          il soggetto interessato deve presentare una specifica istanza al GSE, a fronte della quale il GSE,
           accertata la ricorrenza dei presupposti, revoca il provvedimento di annullamento entro il termine di
           60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell’istanza.

         Come si concilia questa novella con quella dell’art. 13-bis della Legge 129/2019?
         Manca un vero coordinamento ma ad avviso di chi scrive trovano applicazione entrambe le novelle.

         Il DL semplificazione aggiunge la possibilità di presentare al GSE la richiesta di revoca con effetto ex
         nunc del provvedimento di decadenza ove non ricorrevano i presupposti per l’annullamento in
         autotutela da parte del GSE dell’ammissione agli incentivi e, a differenza dell’istanza ex art. 13-bis
         della L. 128/2019, non sembra imporre all’operatore di rinunciare al contenzioso pendente.

         Resta dunque ferma la possibilità di convertire la decadenza in decurtazione degli incentivi, ove
         ricorrono i presupposti dell’art. 13-bis e ove più conveniente della revoca del provvedimento di
         decadenza.

         E’ evidente che le istanze per ottenere la revoca da parte del GSE del provvedimento di decadenza
         devono essere effettuate il prima possibile avendo la revoca effetto dal momento della sua adozione.
         Il termine per il GSE per concludere il procedimento è di 60 giorni consecutivi dall’istanza.”

7. Semplificazioni per adeguamenti a impianti di
   produzione di energia elettrica esistenti di
   potenza superiore a 300 MWt
         Quali semplificazioni sono state introdotte per impianti di produzione di energia elettrica
         esistenti con potenza superiore a 300 MWt?
         Viene previsto che sono varianti sostanziali solo quelle che producono effetti negativi e significativi
         sull’ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto
         originariamente autorizzato.

         Tutti gli altri interventi di modifica, inclusi ripotenziamenti non rilevanti, qualificabili come varianti non
         sostanziali possono essere autorizzati con una mera comunicazione preventiva al Ministero dello
         sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell’intervento, fatto salvo
         l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, ove necessario.

 2020                                                                                                       DLA Piper  8
8. Iter autorizzativo per i sistemi di accumulo
         Come devono essere autorizzati i sistemi di accumulo?
         A seconda dell'ubicazione del sistema di accumulo e della potenza e tipologia di impianti cui esso è
         collegato (impianti da fonte fossile o FER), gli accumuli elettrochimici sono sottoposti a differenti iter
         autorizzativi

         Quando trova applicazione la procedura abilitativa semplificata (PAS)?
         La PAS trova applicazione ove i sistemi di accumulo elettrochimico
          - siano ubicati

         all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura anche non più operativi o in
         corso di dismissione;

         all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia da fonte fossile di potenza inferiore
         a 300 MWt in servizio;

         presso aree di cava;

         presso aree di produzione o trattamento di idrocarburi liquidi o gassosi in via di dismissione, e
          - non comportino estensione delle aree e aumento degli ingombri in altezza o richiedano varianti
           allo strumento urbanistico.

         Quando trova applicazione la procedura di autorizzazione unica?
         L’autorizzazione unica del Ministero dello sviluppo economico secondo l’art. 1 del D.L. 7/2012 trova
         applicazione ove i sistemi di accumulo elettrochimico siano ubicati
          all'interno di aree occupate da impianti di produzione di energia da fonte fossile di potenza
           superiore o uguale a 300 MWt in servizio;
          all'interno di aree occupate da impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e le eventuali
              connessioni alla rete;

         L’autorizzazione in base alla disciplina vigente trova applicazione ove i sistemi di accumulo
         elettrochimico siano ubicati presso aree ove sono presenti impianti di produzione o trattamento di
         idrocarburi liquidi o gassosi.

         L’autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. della Regione o del MiSE trova
         applicazione ove l’impianto di accumulo elettrochimico sia connesso a impianti di produzione di
         energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili se funzionali a impianti di potenza superiore a 300 MW
         t.

         Quale iter è previsto per impianti di accumulo inferiori a 10 MW?
         Per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiore alla soglia di 10 MW ovunque
         ubicati è previsto un iter molto semplificato.

 2020                                                                                                    DLA Piper  9
Tali impianti sono attività libera quindi non sono soggetti al rilascio di un titolo abilitativo ma devono
         acquisire l’autorizzazione paesaggistica ove necessaria e le autorizzazioni ambientali, e per la
         sicurezza e l’antincendio e soprattutto il nulla osta del gestore di rete se connessi alla rete elettrica
         nazionale.

         Il Gestore di rete, ricevuto il progetto, può formulare osservazioni entro 30 giorni che vanno inviate agli
         enti competenti al rilascio delle autorizzazioni. Deve essere comunicata al Gestore di rete la data di
         entrata in esercizio degli impianti.

9. Scambio sul posto
         L’articolo 59 del Decreto Semplificazioni interviene sul meccanismo del c.d. scambio sul posto
         “altrove”, disciplinato dall’articolo 27, comma 4bis della legge 99/2009, introdotto dall’articolo 1,
         comma 65, legge 160/2019, estendendone l’applicazione oltre che agli “enti pubblici strumentali e no
         delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e
         sovvenzionata” anche ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti.

         Il comma 4bis, prevedeva, in particolare, che “per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica
         prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici
         strumentali e no delle regioni [oggi quindi anche i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti],
         che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono
         usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito
         dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli
         impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei
         consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di
         coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il
         pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema”.

         Il meccanismo di scambio sul posto, come noto, è un meccanismo di incentivazione indiretta
         attraverso il quale valorizzare l’elettricità generata da un impianto fotovoltaico e immessa in rete,
         realizzando un’equalizzazione della domanda e dell’offerta energetica del singolo utente. Tale
         meccanismo, dove la rete elettrica funge sostanzialmente da sistema di accumulo virtuale, trova
         particolare applicazione agli impianti installati a servizio di una struttura privata o di un’azienda, la cui
         energia prodotta viene in parte auto-consumata e per la restante parte immessa nella rete. I vantaggi
         derivano dal risparmio sugli oneri di gestione di rete - e quindi sul costo dell’energia poiché il
         meccanismo tiene conto non solo dell’elettricità immessa in rete, ma anche dell’energia che viene
         prelevata dalla rete per i propri consumi, realizzando una sorta di compensazione economica tra
         immissioni e prelievi. La novità normativa, alla luce di quanto indicato nella Relazione Illustrativa,
         intende favorire la diffusione delle fonti rinnovabili con modalità che concorrano a distribuire alle
         collettività i relativi benefici. I comuni di ridotta popolazione sono infatti anche quelli che hanno
         maggiore disponibilità di risorse rinnovabili e di superfici utilizzabili per il relativo sfruttamento e, in
         molti casi, maggiori difficoltà di approvvigionamento energetico.

         Pur con le dovute differenze, tale novità si pone nel solco del processo di regolamentazione e
         diffusione delle c.d. comunità energetiche, sulla spinta anche delle recenti direttive comunitarie (Dir.

 2020                                                                                                      DLA Piper  10
UE 2018/2001 e Dir. UE 2019/944). La diffusione di sistemi di autoconsumo collettivo è infatti
          considerato uno degli strumenti più promettenti, anche se ancora poco sviluppati, per incrementare la
          percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili e rafforzare la stabilità della rete, riducendo al
          contempo il peso sulle finance statali.

          Viene altresì modificato il regime di scambio sul posto applicabile al Ministero della Difesa, il quale ai
          sensi del comma 7 dell’articolo 355 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, può usufruire per l'energia elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta anche per
          impianti di potenza superiore a 200 kW. In particolare, il Decreto Semplificazioni aggiunge la seguente
          previsione: “nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete
          riconosciuti per l’illuminazione pubblica.”

10. Sviluppo di Punti e stazioni di ricarica per i
    veicoli elettrici
          La mobilità elettrica è al centro dell’attenzione del DL Semplificazione.

          In particolare:
           viene previsto che tali interventi possano essere eseguite in aree private, comprese le strade
            pubbliche e private aperte al pubblico, ma anche in aree di sosta, parcheggio e servizio sia
            pubbliche che private;
           viene stabilito che il veicolo elettrico o ibrido plug-in, a seguito del completamento della ricarica,
            possa rimanere in sosta gratuitamente per un periodo di massimo un’ora;
           i Comuni sono chiamati a disciplinare, entro i prossimi sei mesi, l’installazione, la realizzazione e la
            gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso con l’obiettivo di prevedere l’installazione
            di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. I Comuni possono anche consentire, in regime di
            autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di
            infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati;
           viene stabilito che il rilascio delle concessioni per le aree di servizio (compreso il rinnovo di quelle
            esistenti) sia subordinato all'obbligo di dotarsi di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;
           è prevista la possibilità di una riduzione o esenzione del COSAP o della TOSAP per punti di ricarica
            che forniscano energia elettrica certificata proveniente da fonte rinnovabile;

          per dimostrare l’assenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
          regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, non è necessario ottenere il
          nulla osta dell’Ispettorato Comunicazioni del MSE né sottoscrivere l’atto di sottomissione ma è
          sufficiente una dichiarazione scritta del proponente.

  2020                                                                                                      DLA Piper  11
11. Le misure semplificative per le infrastrutture di
    telecomunicazione ed energetiche
          Il più sfidante tra gli obiettivi ma anche indispensabile per rilasciare l’economia è quello dello sviluppo
          delle infrastrutture di telecomunicazione ed energetiche.

          Si riporta qui di seguito un elenco delle materie su cui il Decreto Semplificazioni è intervenuto con una
          breve indicazione delle misure di semplificazione adottate:
           Interventi infrastrutturali. Viene prevista la nomina di uno o più commissari per sbloccare la
            realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
            complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
            procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio -
            economico a livello nazionale, regionale o locale. I Commissari possono assumere la qualifica di
            stazione appaltante ed operare in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici. Con uno o
            più decreti da adottare entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà
            all’individuazione degli interventi infrastrutturali da sbloccare ed alla nomina die relativi Commissari
            straordinari.
           Reti e servizi di comunicazione elettroniche. Vengono introdotte semplificazioni procedimentali che
            riguardano più significativamente: - la realizzazione di reti di comunicazione elettronica mediante
            posa di fibra ottica per cui è previsto che non si applichi la disciplina edilizia ed urbanistica; -
            procedimento semplificato per l’autorizzazione delle varianti alle caratteristiche degli impianti di
            comunicazioni, mediante la presentazione di un’autocertificazione all’ente che ha rilasciato il titolo
            autorizzativo, viene esteso anche alle modifiche relative al profilo radioelettrico; - viene previsto un
            regime autorizzativo semplificato per gli impianti temporanei di telefonia mobile: nel caso di impianti
            installati per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza,
            esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare
            delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, è
            richiesto l’invio di una comunicazione di inizio lavori al Comune; nel caso di impianti temporanei
            destinati a permanere per un tempo non superiore a sette giorni, è sufficiente un’autocertificazione
            da inviare al Comune ed all’Arpa; - il regime autorizzativo per la posa di cavi o tubi aerei di
            comunicazione elettronica su infrastrutture esistenti, consistente nel silenzio assenso se
            l’amministrazione non si pronuncia entro otto giorni dalla domanda, viene esteso al caso di
            l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo,
            forestale e altri beni immobili pubblici.
           Interventi urgenti di potenziamento ed incremento della sicurezza di infrastrutture stradali,
            autostradali, ferroviarie e idriche. L’art. 51 del Decreto Semplificazioni prevede una disciplina
            semplificata per la valutazione di impatto ambientale su tali interventi da individuare uno o più
            decreti da adottare entro il 31 dicembre 2020. La norma prevede che, su istanza del proponente e
            sulla base delle osservazioni presentate dal Ministero infrastrutture e trasporti, il Ministero
            dell’Ambiente si esprime entro trenta giorni stabilendo se, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.lgs.
            152/2006, tali interventi debbano essere assoggettati a screening ambientale, a VIA oppure a
            nessuna di tali procedure.

  2020                                                                                                  DLA Piper  12
Merita di essere segnalata anche la previsione che, per consentire la realizzazione o la modifica di
          questi interventi, allunga la durata del provvedimento di VIA in misura non inferiore a dieci anni e
          dell’autorizzazione paesaggistica in misura pari a dieci anni.

          Specifiche norme sono state introdotte all’art. 60 per razionalizzare e semplificare l’iter autorizzativo
          per lo sviluppo ordinato delle reti di trasmissione di energia elettrica e gas.

          Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il
          turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della
          Conferenza Unificata Stato-Regioni, adotterà specifiche linee guida nazionali. Tale documento avrà lo
          scopo di semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi prevedendo, similmente agli impianti
          FER, un regime di autorizzazione unica e regimi semplificati per interventi dal ridotto impatto
          (denuncia inizio attività o autocertificazione).

12. Novità introdotte in sede di conversione in
    legge.
          Il 10 settembre u.s. la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge
          recante una serie di emendamenti al c.d. D.L. Semplificazioni. Di seguito le principali novità introdotte
          in tema di Green economy.

          Priorità nell’assegnazione di incentivi a chi abbia bonificato l’area dall’amianto.
          Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 56 ha apportato una modifica all’art. 24, comma 2, del D.lgs.
          28/2011, prevedendo un criterio di priorità nella partecipazione agli incentivi in favore di coloro i quali
          abbiano installato impianti fotovoltaici su aree bonificate dall’amianto.

          Estensione dell’ambito di applicazione dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della
          legge 241/1990.
          In sede di conversione è stata aggiunta all’art. 56 comma 7 la lettera a-bis) che limita, entro il termine
          di 18 mesi, la facoltà del GSE di provvedere all’annullamento anche degli incentivi erogati in favore
          delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficientamento energetico.

          Fotovoltaico su cave e discariche.
          Con l’inserimento del comma 8-bis all’articolo 56, si permette di accedere agli incentivi statali anche
          agli impianti fotovoltaici realizzati in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati, oppure in cave o
          lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

          Proroga per la restituzione dei benefici della Tremonti Ambiente al 31 dicembre 2020.
          Il comma 8-ter dell’articolo 56 ha previsto la proroga del termine entro cui, al fine di mantenere il diritto
          a percepire gli incentivi in conto energia, chi ne abbia beneficiato, potrà restituire il beneficio fiscale
          conseguito in base a quanto stabilito dalla c.d. Tremonti Ambiente .

          Il suddetto termine è stato posticipato dal 30 giugno u.s. al 31 dicembre 2020.

  2020                                                                                                      DLA Piper  13
Individuazione di aree idonee per l’attuazione del PNIEC.
         In tema di determinazione delle aree idonee per l’attuazione del PNIEC, è introdotta una norma
         all’articolo 50, comma 1, lett. c) che prevede, quale criterio di determinazione, un generale privilegio in
         favore di chi abbia utilizzato le «superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in
         disuso».

         Regime autorizzativo dei sistemi di accumulo elettrochimico.
         Un rilevante emendamento ha interessato il comma 2-quater, lettera c) dell’art. 62 (Semplificazione
         dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo energia). Ai sensi della
         rinnovata lettera c., gli impianti di accumulo elettrochimico da esercitare in combinato o meno con
         impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere soggetti a tre diverse
         procedure autorizzative:
             a. Se l’impianto è ancora da realizzare, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata
                dalla regione o dalle province all’uopo delegate, oppure, per il caso di impianti con potenza
                termica installata superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico.
             b. Se l’impianto di produzione di energia elettrica è già stato realizzato e l’impianto di accumulo
                deve essere costruito mediante l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle occupate
                dall’impianto già esistente, sono autorizzati mediante procedura di modifica ex art. 12, comma
                3, D.lgs. 387/2003.
             c. Se l’impianto di produzione di energia elettrica è già stato realizzato e l’impianto di accumulo
                deve essere costruito senza l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle occupate
                dall’impianto già esistente, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata
                comunale ex art. 6 del D.lgs. 28/2011.

         Semplificazioni in tema di infrastrutture lineari energetiche.
         Con l’introduzione dell’art. 50-bis (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività
         infrastrutturali), si estende l’applicabilità dell’autorizzazione unica anche agli oleodotti, elettrodotti e
         gasdotti, le reti di trasporto di fluidi termici e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli
         stessi.

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