Le novità della previdenza complementare sul mod. Cud 2008
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Le novità della previdenza complementare sul mod. Cud 2008 di Marco Piacenti RIF. NORMATIVI Iniziamo la pubblicazione di una serie di interventi di D.Lgs. 252/2005 approfondimento sulle novità del modello Cud 2008. Si Legge 296/2006 parte con l’analisi dei campi interessati dalla riforma della previdenza complementare, già avviata nel 2007, D.L. 159/2007 per proseguire, sui prossimi numeri, con i commenti sui riflessi che la nuova Irpef e la disciplina delle DA RICORDARE addizionali hanno sulla certificazione www.agenziaentrate.it, “Modulistica”, “Modelli di dichiarazione 2008” La previdenza complementare Il Cud 2008 approvato con provvedimento del 3/12/2007, pubblicato in G.U. n. 297 del 22/12/2007, risente notevolmente della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005, entrata in vigore, per effetto della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007. Gli aspetti di tale riforma che hanno influenza sullo schema di certificazione unica si sostanziano nelle nuove norme concernenti: - i limiti di deduzione dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali; - le modalità di tassazione delle prestazioni erogate, in forma di rendita e in forma di capitale, dai fondi pensione. Di seguito, un’analisi dei singoli punti del Cud 2008 interessati dalle novità. Tratto da L’informatore INAZ 01/2008 1
Parte A, punto 8 È il punto in cui ordinariamente si è evidenziato negli anni scorsi un apposito codice atto a rappresentare la posizione dell’iscritto per quanto attiene la deducibilità dei premi e dei contributi versati (intesi cumulativamente fra parte datoriale e parte a carico del lavoratore) ai fondi pensione. Quest’anno il dato è obbligatorio e deve essere comunque reso indipendentemente dalla circostanza che la previdenza complementare dell’iscritto sia gestita o meno dal datore di lavoro attraverso la busta paga. Il dipendente, infatti, potrebbe effettuare autonomi versamenti a un fondo aperto e gestirsi direttamente la deduzione spettante nell’ambito della dichiarazione dei redditi. Sono previsti i seguenti quattro specifici codici, alternativi fra loro: - 1 per tutti i dipendenti per i quali potrebbe operare il nuovo e unico limite di deducibilità di euro 5.164, 57; tale limite si riferisce indistintamente ai nuovi e ai vecchi iscritti; - 2 per tutti gli iscritti, vecchi e nuovi, a fondi in squilibrio finanziario; per tali iscritti è confermata l’integrale deduzione, senza limiti, dei contributi versati; - 3 per i lavoratori di prima occupazione; si fa riferimento a soggetti cui risulta accesa una posizione previdenziale obbligatoria non prima del 1° gennaio 2007 (chi, ad esempio, ha avuto nel 2006 una collaborazione coordinata e continuativa o un lavoro autonomo occasionale di importo annuo superiore a euro 5.000 non è interessato da questo codice, come probabilmente neanche il familiare a carico per il quale esiste già una previdenza complementare prima del 2007); il codice è funzionale per consentire la corretta compilazione del punto 40 nei primi cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica prescelta; - 4 per i dipendenti pubblici per i quali non risultano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 252/2005; per questi dipendenti valgono esclusivamente le vecchie regole fiscali, e pertanto la deducibilità è consentita nel minore dei tre limiti precedenti (12% del reddito complessivo, euro 5.164,57 e doppio del Tfr destinato al fondo pensione); dovrebbero risultare interessati da questo codice i dipendenti iscritti al fondo Espero, al Laborfond (Trentino Alto Adige) e al Fopadiva (Valle D’Aosta), mentre dovrebbero non essere interessati i dipendenti pubblici che si iscrivono a fondi aperti e Pip. Resta confermato l’utilizzo del codice “A” per i casi in cui nel corso dell’anno si siano verificate in capo al lavoratore situazioni riconducibili a codici diversi. Attenzione: in presenza di un lavoratore di prima occupazione che si iscrive dal 1° gennaio 2007 a un fondo in squilibrio, occorre compilare il codice 2, quello cioè relativo al fondo in squilibrio. Tuttavia, considerato che si tratta comunque di un lavoratore di prima occupazione, si renderà comunque obbligatorio compilare il punto 41. La ratio di questa previsione è abbastanza evidente: il soggetto deduce senza limiti atteso che risulta iscritto a un fondo in squilibrio, tuttavia occorre monitorare il suo effettivo versamento nel primo quinquennio di partecipazione (e quindi compilare il punto 40), atteso che potrebbe poi spostare il suo montante accumulato presso un altro fondo pensione rispetto al quale opera la regola generale della deduzione nell’unico limite di euro 5.164,57; in tal caso, potrebbe entrare in gioco la maggiore deducibilità nel ventennio successivo. Tratto da L’informatore INAZ 01/2008 2
Parte B, punto 1 Relativamente alle prestazioni in forma periodica corrisposte dai fondi pensione, occorre evidenziare l’importo erogato, in termini di imponibile, sia della prestazione maturata fino al 2000 (il cui imponibile è dato dall’87,5%) sia di quella maturata dal 2001 al 2006 (il cui imponibile si ottiene riducendo l’importo della prestazione dei redditi di cui alla lettera g-quinquies dell’art. 44 del Tuir e, in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l’11% di imposta sostitutiva). Non deve essere indicato in questo punto l’ammontare della prestazione periodica erogata se riferibile al montante maturato dal 2007. L’importo della prestazione periodica evidenziato nel punto 1 sconta la tassazione progressiva dell’Irpef, transita per l’imposta lorda di cui al punto 30 e deve essere assoggettato alle addizionali all’Irpef. Resta confermata l’indicazione nel punto 1 del riscatto arbitrario da assoggettare a tassazione ordinaria e le connesse annotazioni. Parte B, punti 38, 39, 40 e 41 e annotazione cod. “AS” Si tratta dei punti utili per il sostituto d’imposta ad evidenziare le situazioni salienti ai fini della deduzione dei contributi versati a forme di previdenza complementare. Così, nei punti 38 e 39 devono essere indicati, rispettivamente, l’ammontare dei contributi che hanno già nettizzato gli importi dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 dello schema e quello dei contributi per i quali, invece, non si è fruito della deduzione. Al riguardo, può essere utile rammentare che: - non presenta controindicazioni l’ipotesi in cui il dipendente chieda al proprio sostituto d’imposta di non riconoscere la deduzione spettante a fronte di contributi versati con prelievo in busta paga; in tal modo il dipendente si garantirebbe, un domani, la tassazione della prestazione alimentata dal solo Tfr; - ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir, gli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del medesimo Tuir, sostenuti attraverso il prelievo in busta paga, rappresentano importi che non costituiscono reddito di lavoro dipendente; in sostanza, l’onere deducibile cambia natura e per il relativo importo diventa “non reddito”. Il punto 41, come negli anni scorsi, richiede l’indicazione dei contributi complessivamente versati per i familiari a carico, a prescindere dal nuovo unico limite di deducibilità. Resta fermo che per i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico la deduzione compete, in prima battuta, al soggetto fiscalmente a carico e, per l’ammontare non dedotto nella dichiarazione dei redditi di quest’ultimo, al contribuente cui il familiare risulti a carico. Ai fini dell’ammontare che il sostituto d’imposta può escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente continua ad avere rilievo l’annotazione con il cod. “AS”, secondo la quale, ad integrazione dell’importo evidenziato nel punto 41, deve essere indicato quanto effettivamente richiesto in deduzione (nei Tratto da L’informatore INAZ 01/2008 3
limiti del nuovo limite di deducibilità e tenendo conto di quanto eventualmente il contribuente deduce per la propria previdenza complementare), specificandone la quota parte compresa nel punto 38 e quella compresa nel punto 39. Il punto 40 è una novità del Cud 2008 e riguarda i lavoratori di prima occupazione per i quali il D.Lgs. 252/2005 ha dettato particolari disposizioni. È previsto, infatti, che tali soggetti, oltre alla deduzione ordinaria nel limite di euro 5.164,57 nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica prescelta, possano dedurre, dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno di partecipazione (seppure nel limite annuale aggiuntivo di euro 2.582,29), l’importo rappresentato dalla differenza tra euro 25.822,85 e i contributi complessivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione al fondo. La corretta gestione della deduzione per i lavoratori di prima occupazione dovrebbe comportare: - il conteggio dell’ammontare complessivo dei contributi e premi versati nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare; - il calcolo del differenziale (se positivo) tra l’importo di euro 25.882,85 (deduzione massima di cui un soggetto avrebbe potuto fruire nei primi cinque anni di partecipazione) e l’ammontare complessivo dei contributi o premi effettivamente versati nello medesimo quinquennio; - la possibilità nei venti anni successivi al primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica di dedurre nel limite annuale di 5.164,57 + 2.582,29 i contributi versati; a fronte di contributi dedotti eccedenti l’importo di euro 5.164,57 occorrerà conseguentemente ridurre il differenziale positivo precedentemente calcolato per determinare il differenziale positivo residuo da utilizzare eventualmente per gli anni ancora utili del ventennio. È chiaro che, nel primo anno di applicazione, il punto 40 si limiterà a evidenziare l’ammontare dei contributi effettivamente versati nell’anno 2007, senza alcun rilievo ai fini della deduzione oltre il limite ordinario di euro 5.164,57. Progressivamente, di anno in anno, il punto 41 sarà incrementato dei contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, per giungere a un dato significativo decorsi i cinque anni. Ci si può anche immaginare che, decorso questo primo quinquennio, il Cud dovrà farsi carico di gestire l’eventuale deduzione aggiuntiva di euro 2.582,29 per anno. Rispetto allo scorso anno, non è più previsto un dato per l’indicazione del Tfr destinato al fondo pensione, atteso che nella stragrande maggioranza dei casi non è più un’informazione di rilievo ai fini della deducibilità dei premi e dei contributi versati. Il dato deve comunque essere considerato dai sostituti d’imposta in presenza del codice 4 nel punto 8 dei dati generali; infatti, per i lavoratori pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate la deduzione tiene conto anche del limite del doppio del Tfr destinato al fondo pensione. Altre considerazioni a margine: - l’importo del Tfr destinato al fondo pensione non entra nel plafond dei premi e dei contributi deducibili dal reddito complessivo dell’aderente; - per quanto riguarda i dipendenti, i premi e contributi versati sono deducibili in base al criterio di cassa “allargato”; - l’aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo dei premi e contributi che non sono stati dedotti (per scelta o per il superamento del limite massimo); a tal fine può essere d’ausilio, in prima battuta, l’importo che il sostituto d’imposta evidenzia nel punto 40. Tratto da L’informatore INAZ 01/2008 4
Parte B, punto 69 e annotazione cod. “AX” Nella nuova sezione relativa ai redditi assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta, gli aspetti fiscali della previdenza complementare possono interessare i punti 69 e 70. In particolare, nel punto 69 può essere indicato l’ammontare imponibile (importo della prestazione ridotto dei redditi di cui alla lettera g-quinquies dell’art. 44 del Tuir e, in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l’11% di imposta sostitutiva) della prestazione in forma periodica corrisposta dal fondo pensione riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2007. In tal caso, nell’annotazione con cod. “AX” deve essere evidenziato anche il periodo di partecipazione alla forma pensionistica dal 1° gennaio 2007 (il dato avrà una sua utilità ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9%). Nel successivo punto 70 devono essere indicate le ritenute Irpef sulla base dell’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta. Si segnala che le prestazioni in forma periodica evidenziate nel punto 69 non transitano per l’imposta lorda di cui al punto 29 e non scontano le addizionali all’Irpef. Parte B, punti 94 e 96 e annotazione cod. “AY” Nel punto 95 trovano evidenza le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, sia se relative all’importo maturato fino al 2000, sia se relative all’importo maturato dal 2001 al 2006, sia se relative all’importo maturato dal 2007. Con riferimento a queste ultime, può trattarsi della prestazione definitiva (ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta nel tempo fino al 9%), del riscatto (ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta nel tempo fino al 9% ovvero ritenuta a titolo d’imposta del 23%) o dell’anticipazione (a seconda del tipo di anticipazione, ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta nel tempo fino al 9% ovvero ritenuta a titolo d’imposta del 23%). Nel successivo punto 97, oltre a comprendere le ritenute operate sulla parte della prestazione in forma di capitale maturata fino al 2006 determinate attraverso il meccanismo della tassazione separata, devono essere evidenziate anche le ritenute operate a titolo d’imposta sulla parte della prestazione in forma di capitale maturata dal 2007. Nell’annotazione con cod. “AY”, in presenza del campo 95 compilato, occorre distinguere la somma erogata fra la quota parte maturata fino al 2000, quella maturata dal 2001 al 2006 e quella maturata dal 2007. Le anticipazioni reintegrate Qualora nel punto 94 risulti compresa un’anticipazione che è stata assoggettata a tassazione con ritenuta a titolo d’imposta, occorre evidenziarne nelle annotazioni (codice “AY”) nonché l’aliquota applicata per la tassazione (15 o 23%). Tale informazione potrebbe esplicare la sua utilità ai fini del Tratto da L’informatore INAZ 01/2008 5
calcolo del credito d’imposta spettante sulle anticipazioni reintegrate. Tale calcolo non riguarda il sostituto d’imposta- fondo pensione, bensì direttamente l’iscritto in sede di dichiarazione dei redditi. Parte B, punti 101, 102, 103 e 104 Sono quattro nuovi punti richiesti per fornire taluni elementi al dipendente. Gli stessi devono essere compilati anche se nell’anno il punto 94 non è stato impegnato, atteso che le informazioni ivi contenute prescindono da contestuali somme erogate. Si tratta in particolare: - del Tfr maturato fino all’anno 2006 che è rimasto in azienda (punto 101); - del Tfr maturato fino al 2006 che è stato destinato alla previdenza complementare (punto 102); - del Tfr maturato nel 2007 che è rimasto in azienda o che è stato trasferito al fondo di Tesoreria gestito dall’Inps (punto 103); - del Tfr maturato nel 2007 che è stato destinato alla previdenza complementare (punto 104). Tratto da L’informatore INAZ 01/2008 6
Puoi anche leggere