ANALISI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 E RELATIVA APPLICABILITA' ALLE UNIVERSITA'

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ANALISI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 E RELATIVA
                      APPLICABILITA’ ALLE UNIVERSITA’

        La presente analisi è diretta a fornire una sintesi delle disposizioni contenute nella Legge 30
dicembre 2004, n.311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge Finanziaria 2005) direttamente riferite al sistema universitario o comunque relative alle
amministrazioni pubbliche in generale ed applicabili in via analogica al comparto Università, per
effetto del disposto di cui all’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)1.
        Quanto sopra in un’ottica di comparazione con le disposizioni contenute nella precedente
Legge Finanziaria (Legge 24 dicembre 2003, n.350).
        Le disposizioni in esame possono essere riferite alle sotto indicate aree tematiche:
    a) Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
    b) Personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;
    c) Innovazione, ricerca e sviluppo;
    d) Aliquote fiscali
        La Legge Finanziaria 2005 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.306 della
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA
SPESA PUBBLICA:

Art.1, comma 5 (Limite del 2% all’incremento della spesa delle p.a.): il comma individua, per il
triennio 2005-2007, un limite di spesa generale per le amministrazioni pubbliche (tra le quali sono
espressamente ricomprese le Università nonché gli enti di ricerca) che non potrà essere superiore al
2% rispetto alle previsioni aggiornate del 2004, come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.
Si ritiene, alla luce di una lettura congiunta del presente comma con il combinato disposto di cui
all’art.1, comma 57, ultimo periodo (il quale rinvia, a sua volta, alle disposizioni dell’art.3, commi 1
e 2, della Finanziaria 2004), che la norma debba essere intesa di portata generale dell’intero sistema
pubblico e non riferita puntualmente alle singole istituzioni2.

Art.1, comma 11 (Limite alle spese per incarichi di consulenza a soggetti esterni alla p.a. e
nuova disciplina dei relativi incarichi): il comma esclude espressamente le Università, gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati dai limiti di spesa previsti per le altre p.a. in materia di studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione per il triennio 2005-2007. I
successivi periodi del comma in esame individuano una serie di principi e di disposizioni di
carattere generale riferiti all’ “affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze
a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nella struttura
burocratica dell’ente”. Trattasi, nello specifico di:
1
  L’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla Legge 145/2002, stabilisce che “per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane e loro consorzi e associazione, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n.300”.
2
    Si veda, in tal senso, il commento di cui al comma 57.

                                      Ufficio Programmazione e Sviluppo                                                  1
a) obbligo di motivazione del provvedimento dell’incarico;
    b) possibilità di procedere al conferimento nei soli casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi
         di eventi straordinari;
    c) obbligo di trasmissione dell’atto alla Corte dei Conti.
Nel caso di mancato rispetto delle sopraccitate disposizioni, l’affidamento dell’incarico costituirà
illecito disciplinare e darà luogo ad un’ipotesi di responsabilità erariale.
Si pone, pertanto, il problema relativo all’applicabilità al contesto universitario delle disposizioni di
cui sopra. In linea di principio, la portata generale della disposizioni sembra testualmente essere
riferita a tutte le pubbliche amministrazioni (ivi incluse le Università): va tuttavia sottolineato come
le Università siano caratterizzate da un peculiare quadro normativo maggiormente articolato rispetto
a quello operante per le altre pubbliche amministrazioni (in quanto completato da disposizioni
statutarie e regolamentari espressione dell’autonomia normativa degli Atenei).
Al riguardo, si ritiene utile riportare l’orientamento generale espresso dal Comitato tecnico-
scientifico dell’Ufficio Studi del CODAU:
“ … il comma 11 persegue finalità di contenimento della spesa per consulenze e incarichi di studio
agendo in due direzioni: la prima ponendo un limite quantitativo alle spese stesse (dal quale
esclude le università), la seconda attraverso una regolamentazione della materia più rigorosa, che
dovrebbe evitare abusi e sprechi. Tale ultima disciplina è formulata in termini generali ed appare
testualmente riferita a tutte le amministrazioni oggetto della disciplina dello stesso comma 11, con
la conseguenza che ad essa debbono attenersi anche le università.
         Sono tuttavia necessarie alcune puntualizzazioni:
    1) La disciplina del comma 11 è riferita testualmente agli incarichi “in materie e per oggetti
         rientranti nelle competenze delle strutture burocratiche dell’ente”, per cui, a contrario, essa
         non si applica agli incarichi che riguardano materie e/o oggetti estranei a tali competenze.
    2) Ai fini dell’applicazione della norma le università dovranno tener conto dei loro particolari
         ordinamenti di autonomia, anche per individuare i casi in cui l’affidamento dell’incarico è
         da ritenersi consentito (il disposto normativo secondo cui “l’incarico è possibile soltanto
         nei casi previsti dalla legge” va inteso, per le università, nel senso che l’incarico è possibile
         anche nei casi previsti dai rispettivi autonomi ordinamenti).
    3) Il riferimento alle competenze “delle strutture burocratiche”, contenuto nella norma, porta
         ad escludere dalla sua area di applicazione i compiti di tipo diverso. La constatazione (di
         per sé banale) riveste particolare importanza per le università. La missione istituzionale
         degli Atenei consiste nella didattica e nella ricerca, che rappresentano le “funzioni finali”
         cui è diretta l’attività dell’ente. Le competenze c.d. burocratiche hanno, presso l’università,
         carattere meramente strumentale rispetto a tali funzioni. Ne deriva che gli incarichi aventi
         ad oggetto l’esercizio delle predette funzioni finali non possono essere assoggettati alla
         disciplina del comma 11”.
         In ordine al conferimento degli incarichi di cui trattasi, si rinvia alla comunicazione specifica
che questa amministrazione universitaria sta predisponendo.

Art.1, comma 12 (Limite alle spese per autovetture pubbliche): il comma individua per le p.a. di
cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 (ivi comprese le Università) un preciso limite di spesa
per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. In particolare, tale limite,
per gli anni 2005, 2006 e 2006, non potrà essere superiore rispettivamente al 90%, 80% e 70% della
spesa sostenuta nel 2004 (come rideterminata ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legge
n.168/2004 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n.191 recante “Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica”). Viene altresì previsto l’obbligo di trasmettere al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro
e non oltre il 31 marzo 2005, una relazione in ordine alla consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e sulla loro destinazione. Il mancato adempimento nei termini prescritti comporterà

                               Ufficio Programmazione e Sviluppo                                        2
l’impossibilità di effettuare per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle
autovetture pagamenti in misura superiore al 50% della spesa sostenuta nel 20043.

Art.1, comma 13 (Deroghe ai limiti di cui al comma precedente): il comma prevede la possibilità
per il Ministero dell’economia e delle finanze di autorizzare deroghe ai limiti di cui sopra per talune
amministrazioni, sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze indicate dalle stesse.

Art.1, commi 18 e 19 (Limiti ai prelevamenti dai conti correnti e dalle contabilità speciali aperti
presso la Tesoreria dello Stato): tali disposizioni vengono riportate esclusivamente al fine di poter
disporre di un quadro informativo il più dettagliato possibile. Ciò in quanto, i commi in esame
introducono precisi limiti (nonché correlate deroghe) circa la possibilità per gli enti inseriti
nell’elenco allegato n.1 alla Finanziaria (che include le istituzioni universitarie) di effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria Unica dello Stato4. Tali limitazioni non
trovano tuttavia applicazione nei confronti di quelle Università sperimentalmente uscite dal Sistema
di Tesoreria Unica, che gestiscono le proprie disponibilità mediante propri tesorieri. Si evidenzia, al
riguardo, che l’Università di Pavia è uscita sperimentalmente dal sistema di Tesoreria Unica, a
decorrere dal 1° luglio 2003, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.59453 del
19 giugno 2003.

Art.1, comma 57 (Limiti all’incremento delle spese per gli enti pubblici non territoriali e
disposizioni specifiche per l’Università): il comma definisce in linea generale gli incrementi di
spesa delle pubbliche amministrazioni nel triennio 2005-2007. In particolare, l’ultimo periodo
prevede che alle regioni, agli enti locali, agli enti del servizio sanitario nazionale, nonché agli enti
indicati nei commi 1 e 2 della Legge 350/2003 – Legge Finanziaria 2004 (ivi comprese le
Università statali) si continui ad applicare la disciplina ivi prevista5. Il fabbisogno finanziario
riferito alle Università statali non potrà, cioè, essere superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4% per ciascun anno; tale fabbisogno dovrà
altresì essere incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a
titolo di competenze arretrate6.
Ai sensi di quanto previsto dal presente comma è pertanto da ritenersi che il tetto del 2% alle spese
delle p.a. previsto al comma 5 debba essere inteso come riferito al sistema pubblico in generale e
non alle singole pubbliche amministrazioni, come già indicato nel commento allo stesso comma 5.

3
  Si segnala, al riguardo, che gli Uffici amministrativi dell’Università di Pavia, con rettorale prot.4437 del 7 febbraio
2005 (allegato n.2), hanno provveduto a comunicare alle strutture interessate l’avvio delle attività di monitoraggio atte
ad assicurare il rispetto delle disposizioni in esame. Peraltro, con nota prot. n.5036 del 10 febbraio 2005 si è altresì
provveduto alla trasmissione della prescritta relazione al MEF.
4
  In particolare, i prelevamenti non potranno essere superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun
bimestre dell’anno precedente aumentato del 2%.
5
  L’art.3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici) della Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge Finanziaria 2004) prevede, al comma 1, che “il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università
statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza
dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle
esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità
formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione su più sedi
dell’attività didattica”.
6
  L’art.3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici) della Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge Finanziaria 2004) prevede, al comma 7, che “il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2, è
incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate”.

                                      Ufficio Programmazione e Sviluppo                                                     3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E
TECNICO-AMMINISTRATIVO:

Art.1, comma 91 (Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 – Posizione a
carico dei bilanci universitari): il comma riconferma le disposizioni introdotte dalla Legge
448/1999 (Finanziaria 2000)7, reiterate con le successive Leggi finanziarie ponendo a carico del
bilancio degli Atenei gli oneri per:
       ○ rinnovi contrattuali del personale tecnico amministrativo;
       ○ miglioramenti economici del personale docente e ricercatore;
       ○ progressioni economiche automatiche per personale docente e ricercatore (classi e scatti
       biennali)

Art.1, comma 94 (Esclusione delle Università dall’obbligo di rideterminare le piante organiche):
il comma esclude espressamente le Università dall’obbligo di rideterminare le piante organiche
apportando una riduzione del 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti previsto in
via generale per le p.a. al comma 93.

Art.1, comma 99 (Permanenza in servizio oltre i limiti di età): il comma lascia inalterata per le
Università la normativa in materia di trattenimento in servizio sino al compimento del settantesimo
anno di età, di cui alla Legge 27 luglio 2004, n.1868. Al riguardo, si sottolinea la discrezionalità
dell’Ateneo nell’esame delle richieste oltre il 67° anno, in particolare in ordine alla compatibilità di
tale permanenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale cui le Università
sono tenute9.

Art.1, comma 100 (Proroga termini di validità delle graduatorie per assunzioni presso le
pubbliche amministrazioni): il comma si riferisce alle pubbliche amministrazioni per le quali opera
il blocco delle assunzioni, da cui sono espressamente escluse le Università. Si precisa, tuttavia, che
rimane ferma l’ultrattività delle disposizioni delle precedenti Leggi Finanziarie in materia10 per
quanto riguarda la proroga della validità delle graduatorie, alla luce di quanto precisato in via
interpretativa – con riferimento al personale docente – nella circolare del MIUR del 14 gennaio
2005, n.8511.

7
  Si richiamano, al riguardo, il comma 4 dell’art.19 (Rinnovi contrattuali) della Legge 23 dicembre 1999, n.448 – Legge
Finanziaria 2000 che stabilisce che “per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito
delle disponibilita' dei rispettivi bilanci”.

8
  Si richiama, in tal senso, la Circolare n.5/04 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 9 dicembre 2004 avente ad
oggetto “Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a
riposo”.
9
  Si ricorda che, con comunicazione prot.3773 del 3 febbraio 2005 (allegato n.3), il personale tecnico-amministrativo è
già stato informato in merito a detto trattenimento in servizio.
10
   Si richiamano, in particolare, l’art.34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi
pubblici) della Legge n.289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e l’art.3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della Legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004).
11
   Si richiama, al riguardo, quanto indicato nella predetta circolare, laddove è stabilito che “… la proroga della durata
delle idoneità, per l’anno 2004, ivi prevista (art.3, comma 61, L.350/2003 – legge Finanziaria 2004), debba intendersi
come prolungamento di un anno del termine di scadenza del triennio di validità delle idoneità conseguite nelle
procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ex lege 210/98”.

                                    Ufficio Programmazione e Sviluppo                                                  4
Art.1, comma 101 (Esclusione delle Università del blocco delle assunzioni): il comma esclude
espressamente le Università dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previsto in via generale per le p.a. ai commi 95 e 96.

Art.1, comma 103 (Cessazione del blocco del turnover dal 2008): il comma prevede che le
amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 (ivi comprese le
Università), a decorrere dall’anno 2008, potranno effettuare, previo espletamento delle procedure di
mobilità, assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell’anno precedente. E’ tuttavia presumibile – pur essendo le Università ricomprese nell’elenco
degli articoli sopraccitati – che il disposto in esame non si possa applicare alle stesse: ciò in quanto
il comma precedente esclude le Università dal cd. “blocco delle assunzioni” ed il successivo comma
105 individua precisi limiti di spesa in materia di personale connessi all’obbligo di programmazione
triennale.

Art.1, comma 105 (Programmazione triennale del fabbisogno triennale da parte delle
Università): il comma prevede che le Università, a decorrere dall’anno 2005, debbano adottare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo
(a tempo determinato ed indeterminato).
Detta programmazione dovrà essere effettuata sulla base delle risorse allo scopo stanziate nei
rispettivi bilanci nonché trasmessa al MIUR, chiamato a valutarne la coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui
alla Legge n.449/97, ai sensi della quale le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo non
possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul fondo di finanziamento ordinario12.
La disposizione in esame, di fatto, riprende, estendendone l’ambito di applicazione anche al
personale a tempo determinato, l’obbligo di effettuare la programmazione triennale di personale,
previsto, in via generale, per le amministrazioni pubbliche (e per le Università) dall’art.3913 della
Legge 23 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Al momento non è dato conoscere né i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la
programmazione né gli “effetti” della valutazione del Ministero.
Alla luce di una lettura congiunta del comma in esame e del successivo comma 116, è da ritenersi
che il parametro del 90% sia riferito al solo personale di ruolo (vale a dire al personale a tempo
indeterminato); per il personale a tempo determinato andranno, invece, applicati i parametri
individuati dal successivo comma 116.
Con Decreto Legge 31 gennaio, n.7 recante “Disposizioni urgenti per l’Università e la ricerca, per
i beni culturali, per il completamento delle grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici
dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione” – attualmente in corso di conversione – , all’art.1, è stabilito che i piani triennali
debbono essere formulati dalle Università e trasmessi al MIUR entro il 31 marzo 200514.

12
   L’art.51 della Legge n.449/97 prevede che nel caso di superamento del limite, le Università potranno effettuare
assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35% delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili per la cessazione dal ruolo dell’anno di riferimento.
13
   In particolare, l’art.39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure
di potenziamento e di incentivazione del part-time) prevede al comma 1 che “al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482”. Al comma 19 è
altresì previsto che “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di
ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale”
14
   Il D.L. in esame, all’art.1, comma 2, prevede altresì, in attesa della riforma dello stato giuridico del personale
docente, la riduzione ad un anno del giudizio di conferma dei ricercatori universitari.

                                    Ufficio Programmazione e Sviluppo                                                  5
Con ministeriale prot. 147 del 27 gennaio 2005, il Ministro ha rappresentato la necessità, in attesa
della preventiva individuazione –sentiti la CRUI ed il CNVSU – di apposite linee guida per la
predisposizione da parte degli Atenei dei prescritti piani triennali, di sospendere l’avvio di nuove
procedure concorsuali per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo
(con rapporto sia a tempo indeterminato che determinato), disponendo contestualmente la
sospensione delle procedure già predisposte, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale successiva
al 31 dicembre 2004 sino all’espletamento delle prescritte verifiche di compatibilità.
Con successiva ministeriale prot.211 del 9 febbraio 2005, il MIUR ha provveduto a precisare che
dalla sospensione in esame sono da ritenersi escluse le assunzioni a tempo determinato e la stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del fondo di finanziamento ordinario, di cui al
successivo comma 122.

Art.1, comma 116 (Personale a tempo determinato e co.co.co.): il comma prevede la possibilità
per le p.a. (ivi comprese le Università) di avvalersi di personale a tempo determinato, o con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa o con convenzioni nei limiti della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.
La disposizione, in sostanza, ricalca le disposizioni di cui alle Finanziarie 2003 e 2004: l’elemento
innovativo è costituito da un incremento del predetto limite non più riferito al 90% della spesa
media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, bensì alla spesa media annua nella sua totalità. Tale
soluzione, di fatto, va a “premiare” le Università che hanno sostenuto, nel triennio di riferimento,
maggiori costi per le finalità in esame.

Art.1, comma 122 (Esclusione per il personale a tempo determinato e per i co.co.co. dai limiti di
cui al comma 116): il comma, che riprende la disposizione di cui all’art.3, comma 68, della
precedente Finanziaria (aggiungendovi il riferimento ai “progetti di innovazione tecnologica”)
esclude espressamente le Università (nonché gli enti di ricerca ed altri Enti preventivamente
individuati) dal rispetto dei limiti previsti dal comma 116 limitatamente alle assunzioni a tempo
determinato, la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico del FFO. In particolare, si
precisa che sono da considerarsi “non a carico del FFO” i rapporti di lavoro o di collaborazione
finanziati con risorse proprie, compresi i contributi agli studenti15.

Art.1, comma 132 (Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali): il comma conferma il
divieto per le p.a., comprese le Università, di adottare, per il triennio 2005-2007, provvedimenti per
l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche, salvo differente determinazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art.1, comma 133 (Comunicazione di controversie in corso in materia di personale): il comma
introduce all’art.61 (Interventi correttivi del costo di personale) del D.Lgs. n.165/2001 un nuovo
comma (1-bis), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni debbono comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’economia e
delle finanze, l’esistenza di controversie relative a rapporti di lavoro dalla cui soccombenza
potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per la finanza pubblica: il
Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
potrà intervenire nel processo ai sensi dell’art.105 del codice di procedura civile.

15
     Si richiama il commento di cui al comma 105.

                                     Ufficio Programmazione e Sviluppo                               6
Art.1, comma 134 (Intervento dell’ARAN nei giudizi dinanzi al giudice del lavoro): il comma
introduce una nuova disposizione (art.63-bis) nel D.Lgs. n.165/2001 prevedendo l’intervento
dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni nei giudizi innanzi
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie di lavoro
nella p.a. per poter garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti
collettivi.

Art.1, comma 136 (Annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi): il
comma prevede la possibilità, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le
amministrazioni pubbliche, di disporre l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi
illegittimi anche in corso di esecuzione, fermo restando, per i provvedimenti incidenti su rapporti
contrattuali o convenzionali con privati, l’obbligo di indennizzo dei privati dall’eventuale
pregiudizio patrimoniale e comunque non oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del
provvedimento anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO:

Art.1, commi 153 e 154 (Fondo per le politiche giovanili): il comma 153 prevede la destinazione,
nell’ambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all’art.59, comma 44, della Legge
n.449/97, di 50.000 euro per l’anno 2005 diretti all’istituzione di un Fondo speciale al fine di
promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e
sociale nella società e nelle istituzioni (mediante il sostegno della loro capacità progettuale e
creativa e favorendo la formazione e/o il rafforzamento di specifiche realtà associative); il comma
successivo prevede la destinazione del 70% della quota del fondo di cui sopra al finanziamento dei
programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei giovani con sede a Roma e del restante 30% ai
Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e giovani sul
territorio.

Art.1, commi 206 e 207 (Acquisto agevolato di personal computers per il personale delle
pubbliche amministrazioni): il comma 206 proroga i benefici concessi ai sensi della Finanziaria
200416 al personale docente delle Università statali (nonché ai docenti delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado) per l’acquisto di PC da utilizzare nella didattica per tutto il 2005;
Il comma 207 estende i predetti benefici a tutto il personale universitario.

Art.1, comma 248 (Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili): il comma prevede
l’istituzione del Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili finalizzato al cofinanziamento di
studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile. In particolare, sono
ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento
non inferiore alla 50% del costo totale del singolo progetto da parte di Università, laboratori
scientifici, enti e strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo dei risultati
conseguiti.

16
  In particolare, l’art.4, comma 11, della Finanziaria 2004 stabiliva che “nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le
università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso
appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa
apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito
decreto di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative
per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma”.

                                     Ufficio Programmazione e Sviluppo                                                     7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE FISCALI:

Art.1, comma 347 (Disposizioni in materia di IRAP): il comma prevede la riduzione dell’IRAP in
relazione ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo. Vengono altresì
modificati gli scaglioni delle deduzioni ora stabiliti nelle seguenti misure.
    a) 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
    b) 6.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91;
    c) 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
    d) 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91.

Art.1, commi 349-353 (Disposizioni in materia di IRPEF): i commi in esame dettano nuove
disposizioni in materia di IRPEF che risultano modificative del Testo Unico delle imposte sui
redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni.
Tali disposizioni17, finalizzate ad “incrementare il reddito disponibile e, tramite questo, i consumi
nonché a rilanciare l’attività economica, anche scoraggiando l’evasione fiscale attraverso un
sistema di aliquote che risultano globalmente meno elevate e una maggiore efficacia dell’azione
amministrativa”18, sono espressamente riferite a:
    a) aliquote e scaglioni di reddito dal 2005;
    b) deduzioni per carichi di famiglia;
    c) family area;
    d) nuovo sistema di determinazione dell’imponibile e di calcolo dell’imposta.
In estrema sintesi, sono state ridotte il numero delle aliquote nonché rivisti gli scaglioni di reddito
così determinati:
            - 23% per i redditi fino a 26.000 euro;
            - 33% per i redditi compresi tra 26.000 euro e 33.500 euro;
            - 39% per i redditi oltre i 33.000;
            - ulteriore contributo di solidarietà per i redditi superiori a 100.000 euro previsto nella
                misura del 4% (di fatto l’aliquota massima diviene del 43%)
A decorrere dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per oneri di famiglia diventano deduzioni che
abbattono il reddito imponibile.
In particolare, sono previste le sotto indicazione deduzioni:
            - 3.200 per coniuge a carico;
            - 2.900 per ciascun figlio a carico;
            - 3.450 per ciascun figlio minori di 3 anni;
            - 3.200 per il primo figlio se l’altro genitore manca;
            - 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap;
            - 1.820 per spese documentate dal contribuente per gli addetti alla propria sicurezza
                nei casi di non autosufficienza.
Le nuove deduzioni per gli oneri di famiglia si calcolano con una formula simile a quella della no
tax area: si sommano all’ammontare di 78.000 euro le deduzioni spettanti e gli oneri deducibili e a
questa cifra si sottrae il reddito complessivo. L’importo ottenuto viene, a sua volta, diviso per
78.000 euro.
Se il risultato è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se invece è maggiore di
zero ma minore di 1, il risultato, considerando le prime quattro cifre decimali, va moltiplicato per le
deduzioni a cui si ha diritto. La somma che ne deriva rappresenta la deduzione da applicare al
reddito complessivo.

17
   Per i necessari, ulteriori e specifici approfondimenti si rinvia alla circolare n.2 del 3 gennaio 2005 dell’Agenzia delle
entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso relativa alla “Riforma dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Legge Finanziaria 2005”.
18
   Si richiama il Documento di Programmazione economico finanziaria (DPEF) per gli anni 2005-2008.

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Per quanto riguarda, da ultimo, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRPEF, la
stessa risulta essere costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri
deducibili, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta, nonché delle nuove
deduzioni per oneri di famiglia.
In ogni caso, è espressamente prevista una clausola di salvaguardia tesa a consentire ai contribuenti,
in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, di applicare le disposizioni vigenti in materia di
IRPEF nel 2002 ovvero nel 2004, laddove più favorevoli.

                               Ufficio Programmazione e Sviluppo                                      9
ESTRATTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005
               APPLICABILI ALLE UNIVERSITA’:

                                               Articolo 1

                                             … omissis …

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di
Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative
note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1
allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con
proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non
può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del
precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

                                             … omissis …

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve
essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile
soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei
conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare
superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come
rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini
suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle
spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa
complessiva sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il
Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui
al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere.

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18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la
Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare

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prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per
cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle
funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie
fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi
dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla
ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a
quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al
vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero
l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di
spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono
essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le
spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad
eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e
fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno
2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare delle
spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno
precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

                                             … omissis …

91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,
nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche
conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.

                                             … omissis …

93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio

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1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di
innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma
192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti
direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con
significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-
strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione
secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione
organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31
dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-
2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al
combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che
l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero
concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma
5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli
enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica
anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3,
commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

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nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2,
comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
 96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga
al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi
previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari
a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di
euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e
a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel
limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a
regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

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99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al
trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola
si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università
nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

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103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono,
previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i
limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.

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105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato,
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate

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nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente.

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116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a
tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel
triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo
forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore.

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122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè
per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci
di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università.
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132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di
controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri
aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei

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