SCHEMA DI DECRETO V CONTO ENERGIA

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SCHEMA DI DECRETO V CONTO ENERGIA
Testo elaborato in esito alla Commissione Politica congiunta energia-ambiente-agricoltura
                        Il Ministro dello Sviluppo Economico
                                di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
                        TERRITORIO E DEL MARE
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed, in particolare, gli
articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10;
VISTO l’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 5
maggio 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che
stabilisce un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale
di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispondente ad un costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e
7 miliardi di euro;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce
che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di
incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l’ulteriore
sviluppo del settore;
CONSIDERATO che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6
miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno intervenire
tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore
gli elementi necessari per l’ulteriore sviluppo;
CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto
clima-energia “20-20-20”, prefigura uno scenario energetico europeo più

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sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2,
l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza
energetica e che, in particolare, l’obiettivo italiano sulle energie
rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo
complessivo di energia al 2020;
VISTO il Piano d’Azione Nazionale, PAN, adottato dal Governo nel
giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre
settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo
settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire
tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa
100 TWh/anno;
CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al
2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto
mediante fonti rinnovabili, contro l’8,86% del 2009;
CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l’Italia è in
anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine
2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a
fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;
RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l’approccio
sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti
rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato
impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono
modalità, in media, economicamente più efficienti;
CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di
scala hanno comportato una rapida diminuzione del costo degli impianti
solari fotovoltaici;
CONSIDERATO che, per l’energia solare fotovoltaica, la rapida
diminuzione dei costi degli impianti ha determinato una accelerata
crescita del volume delle installazioni, che ha comportato, tra l’altro, una
accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio
anche agricolo;
CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure
finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli

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elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi degli impianti, e che
sia necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti
finali, tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni;
RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore,
sussistano significativi margini di riduzione degli incentivi rispetto a
quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi
negli agli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;
RITENUTO che l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere
orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio,
stimolano l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e consentono
di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e di
ricadute economiche;

RITENUTO, in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello           RITENUTO, in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello
stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare        stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare
ulteriori 500 ML€/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare         ulteriori 759 ML€/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare
il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno;       il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno;

                                                                                 IMPRENSCINDIBILE
CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non
programmabili, e in particolare gli impianti fotovoltaici, determinano
oneri aggiuntivi a causa dell’esigenza di mantenere in sicurezza il
sistema elettrico e che pertanto occorra promuovere l’adozione di
strumenti volti a favorire la migliore integrazione dei medesimi impianti
nel sistema elettrico;
RITENUTO necessario assicurare che l’ulteriore diffusione del
fotovoltaico avvenga con modalità compatibili con l’esigenza di
controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale
scopo, sia necessario definire preventivamente l’entità delle risorse annue
destinabili all’incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un
sistema di prenotazione dell’incentivo mediante iscrizione a un apposito
registro;
RITENUTO necessario prevedere la possibilità di cessione
dell’iscrizione ai registri solo successivamente alla data di entrata in

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esercizio dell’impianto, al fine di evitare fenomeni speculativi di
commercio delle iscrizioni al registro e destinare gli incentivi pubblici
alle iniziative che hanno effettive e concrete possibilità di realizzazione;
RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la
gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano i
soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico,
anche alla luce di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del decreto
legislativo n. 28 del 2011;
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella
seduta del XXXXXX

                                  decreta
                                   Art. 1
                    (Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del
decreto legislativo n. 28 del 2011, ridisciplina le modalità di
incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
da applicarsi, come stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio
2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l’anno.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi
comunicati dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE) ed
entro 10 giorni da tale comunicazione, con propria deliberazione,
pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il
costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito
dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il
valore di 6 miliardi di euro l’anno.
3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si 3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2012, qualora a tale data il costo applicano dal 1° ottobre 2012, qualora a tale data il valore cumulato
indicativo cumulato annuo degli incentivi abbia raggiunto il valore di 6 annuo degli incentivi abbia raggiunto il valore di 6 miliardi di euro

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miliardi di euro l’anno da almeno 30 giorni, come deliberato                    l’anno da almeno 30 giorni, come deliberato dall’Autorità secondo la
dall’Autorità secondo la procedura di cui al comma 2, ovvero, nel caso in       procedura di cui al comma 2, ovvero, nel caso in cui non si verifichi la
cui non si verifichi la predetta condizione, decorsi trenta giorni dalla data   predetta condizione, decorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione
della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.                      della deliberazione di cui al comma 2.
                                                                                IMPRENSCINDIBILE
4. Il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi ai soli impianti di cui ai
Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro         4. Il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi ai soli impianti di cui ai
trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui al      Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro
comma 2, nonché, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5           trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione
maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e      deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui al
che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti.            comma 2, nonché, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5
                                                                                maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e
                                                                                che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti e agli
                                                                                impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni
                                                                                pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo n. 165/2001, che
                                                                                entrano in esercizio entro il 31/12/2012.

                                   Art. 2
                               (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
                                                                                Si raccomanda di inserire la definizione di “serra” e di “impianto
                                                                                fotovoltaico a terra” in coerenza con l’art.20 del DM 19 febbraio 2007
                                                                                (III conto energia) già richiamato all’art.14 del IV conto e all’art.19
                                                                                presente DM
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le
prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti
norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;
b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la
realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico;

                                                                                                                                                        5
c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima
data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti
condizioni:
c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione
dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione
dell'accesso alle reti;
d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione,
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa
sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto
responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta
tensione per l'immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia
elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di
isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle
eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete
elettrica;
d3) per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20
kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua,
collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, la
misurazione dell’energia prodotta viene effettuata prima delle utenze in
corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in
corrente continua certificati e teleleggibili dal gestore di rete, con
modalità stabilite dal GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un
impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta
della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto
principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito
denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente

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continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è
l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e
componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi
architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di
installazione indicate in allegato 4;
g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui
moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in
allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto
fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla
somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa)
di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,
misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto
entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento
della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più
stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza
nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire
una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla
lettera l); l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento
espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia
elettrica prodotta annualmente e misurata attraverso l’installazione di un
gruppo di misura dedicato;.
n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di competenza
del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla
rete elettrica;
o) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito
su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la
sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo
di conversione della corrente continua in corrente alternata;
p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed
integrazioni;

                                                                              7
q) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a
concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto
fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in
cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle
fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua
in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;
r1) «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione»
è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello
energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella
Guida CEI 82-25;
s) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere
le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione ai
registri di cui all'art. 4;
t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto
fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da
significative innovazioni tecnologiche;
u) “costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre”: è la sommatoria      u) “costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre”: è la sommatoria
dei prodotti della potenza di ciascun impianto iscritto a ciascuno dei         dei prodotti della potenza di ciascun impianto iscritto a ciascuno dei
registri di cui all’articolo 4, per la componente incentivante della tariffa   registri di cui all’articolo 4, per la componente incentivante della tariffa
vigente nel semestre successivo alla data di apertura dei medesimi             vigente nel semestre successivo alla data di apertura dei medesimi
registri e per una producibilità media convenzionale di 1300 kWh per           registri e per una producibilità media convenzionale di 1200 kWh per
kW;                                                                            kW;
                                                                               IMPRENSCINDIBILE

v) «componente incentivante delle tariffe»: è convenzionalmente assunta
pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.
                                                                               z) «componenti diversi dal lavoro»: sono i seguenti componenti
                                                                               costruttivi principali di un impianto fotovoltaico a cui è attribuita una
                                                                               proporzione specifica sul valore totale dell’impianto diversi dai

                                                                                                                                                         8
componenti     lavoro   di   costruzione,   progettazione     nonché    dai
componenti ausiliari ed in relazione ai quali siano stati rilasciati il
rapporto di prova       (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi
aggiornamenti), il certificato di approvazione di tipo (di cui alla Guida
CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), certificato di conformità (di cui
alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), certificato di
controllo del processo produttivo in fabbrica - Factory Inspection
Certificate – (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti):
moduli fotovoltaici, inverter, sistemi di acquisizione dati, strutture,
componentistica elettrica, trasformatori, strutture di sostegno e opere
civili.

IMPRENSCINDIBILE

z-bis) «produzione realizzata unicamente all’interno di un Paese che
risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo
Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
»: sono riconducibili ad una produzione realizzata unicamente
all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che
sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia)         i componenti dell’impianto
fotovoltaico diversi dal lavoro in riferimento ai quali sia stato rilasciato
l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory

                                                                          9
Inspection Attestation) ai fini dell’identificazione dell’origine del
prodotto (indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) e
che rispettino le seguenti caratteristiche:

1. i moduli fotovoltaici in film sottile (thin film) per cui siano state
    effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese
    che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte
    dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda,
    Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: processo
    di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
2. i moduli fotovoltaici in silicio cristallino il cui processo produttivo
    prevede le fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test
    elettrici per cui siano state effettuate all’interno di un sito di
    produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell’Unione
    Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico
    Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le
    seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione
    e test elettrici;
3. i moduli in film sottile su supporto flessibile il cui processo
    produttivo prevede la realizzazione di singole celle e successive fasi
    di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici
    (purchè i cui moduli laminati non siano semplicemente
    incollati/fissati sulla superficie di supporto) per cui siano state

                                                                       10
effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese
                                                                                    che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte
                                                                                    dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda,
                                                                                    Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni:
                                                                                    stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
                                                                                 4. i gruppi di conversione per cui siano state effettuate all’interno di
                                                                                    un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro
                                                                                    dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio
                                                                                    Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
                                                                                    almeno le seguenti lavorazioni (a prescindere dall’origine delle
                                                                                    materie prime impiegate per le lavorazioni stesse): progettazione,
                                                                                    assemblaggio, misure/collaudo;
                                                                                 5. le   altre   componenti      dell’impianto    (strutture,   cablaggi,
                                                                                    trasformatori e armadi elettrici) per cui siano state effettuate
                                                                                    all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti
                                                                                    membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo
                                                                                    Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e
                                                                                    Norvegia) lavorazioni di sostanziale trasformazione industriale e
                                                                                    collaudo a prescindere dall’origine delle materie prime impiegate
                                                                                    per le lavorazioni stesse.

                                                                                 IMPRENSCINDIBIL
2. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all’art. 2 del decreto

                                                                                                                                                      11
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

                                     Art. 3
                            (Volumi incentivabili)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per cinque semestri
decorrenti dalla data di cui all’articolo 1, comma 3, sono ammessi alle
tariffe incentivanti di cui al presente decreto:
                    a) impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo
                         degli incentivi nel semestre non supera gli 80
                         ML€;
                    b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
                         innovative il cui costo annuo indicativo degli
                         incentivi nel semestre non supera i 10 ML€;
                    c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo
                        annuo indicativo degli incentivi nel semestre non
                        supera i 10 ML€.
2. Le risorse eventualmente non assegnate in un semestre sono riallocate
nel semestre successivo. Nel caso in cui per due semestri consecutivi
risultino non assegnate risorse a una delle tipologie di cui al comma 1,
tali risorse sono 12utorizzat alle altre tipologie per la quale si sono avute
maggiori domande rispetto alle disponibilità, in proporzione ai rispettivi
eccessi di domande rispetto alle disponibilità.
3. Al fine di assicurare l’effettivo controllo dei volumi incentivabili, al     3. Al fine di assicurare l’effettivo controllo dei volumi incentivabili,
costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun semestre a        al costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun
decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo annuo degli           semestre a decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo
incentivi attribuibile agli impianti di cui all’articolo 4, comma 12, entrati   annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui all’articolo 4,
in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del                  comma 12, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di
corrispondente registro.                                                        apertura del corrispondente registro.

                                  Art. 4
        (Registro degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono accedere alle

                                                                                                                                                     12
tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i
requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 e che seguono la procedura indicata
nei commi successivi.
2. Il bando riferito ai contingenti di potenza disponibile per il primo
semestre è pubblicato dal GSE entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, e
prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i
successivi sessanta giorni. Per i semestre successivi, i bandi sono
pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di
pubblicazione del primo bando e prevedono la presentazione delle
domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.
3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto
titolare del titolo 13utorizzativi per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto ed è corredata dalla documentazione di cui all’allegato 3-
A.
4. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei registri, il GSE forma le
graduatorie degli impianti iscritti ai medesimi registri e le pubblica sul
proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di cui ai commi 5, 6 e
7.
5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata
applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
         a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica      a) impianti su edifici per i quali il soggetto responsabile
            risulti la miglior classe energetica, che comunque deve                 dimostri (attraverso un audit pre-intervento e una
            risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di       certificazione energetica post intervento) che siano stati
            coperture in eternit o comunque contenenti amianto;                     effettuati interventi energetici che abbiano comportato un
                                                                                    miglioramento della classe energetica, con moduli installati in
                                                                                    sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti
                                                                                    amianto.
                                                                             IMPRENSCINDIBILE
       b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica b) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in
          risulti la miglior classe energetica, che comunque deve eternit o comunque contenenti amianto;
          risultare D o superiore;

                                                                                                                                                      13
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di             c) impianti su edifici per i quali il soggetto responsabile
   coperture in eternit o comunque contenenti amianto;                         dimostri (attraverso un audit pre-intervento e una
                                                                               certificazione energetica post intervento) che siano stati
                                                                               effettuati interventi energetici che abbiano comportato un
                                                                               miglioramento della classe energetica;
                                                                               IMPRENSCINDIBILE

d) impianti per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa        e) impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 2,
   ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in             comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti
   esercizio;                                                                   diversi dal lavoro, sia per non meno del 80% riconducibile
                                                                                ad una produzione realizzata unicamente all'interno della
                                                                                Unione europea;
f) impianti ubicati, nell’ordine, in siti contaminati come definiti         d) impianti ubicati, nell’ordine: su siti contaminati per i
   dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e            quali è stato accertato il completamento degli interventi ai
   successive modificazioni, in discariche esaurite, in aree di                 sensi dell’art. 248 comma 2 del D.lgs 152/2006 e successive
   pertinenza di discariche;                                                    modificazioni, su discariche esaurite per le quali è stata
                                                                                comunicata la chiusura ai sensi dell’Art. 12 comma 3 del
                                                                                D.lgs 36/2003, su cave dismesse e su miniere.
                                                                                IMPRENSCINDIBILE
                                                                       f) impianti per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa ridotta
                                                                       del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;

e) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad g) impianti di potenza non superiore a 200 kW al servizio di attività
   azienda agricola, il cui soggetto responsabile è la stessa produttive il cui soggetto responsabile è la stessa azienda;
   azienda;

f) impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti
   5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di

                                                                                                                                                14
prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti
            comuni siano soggetti responsabili;                             responsabili;

        g) impianti realizzati, nell’ordine, su serre, su pergole, tettoie,                h) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole,
             pensiline, barriere acustiche;                                                tettoie, pensiline, barriere acustiche;
        h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7;
        i) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
        j) minore potenza dell’impianto;
        k) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro
6. La graduatoria degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche         6. La graduatoria degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i       innovative iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i
criteri di priorità di cui alle lettere a), b), c), e), f), h), i) e j) del comma   criteri di priorità di cui alle a), b), c) f) g) h), i) e j) del comma 5.
5.
7. La graduatoria degli impianti fotovoltaici a concentrazione iscritti al
registro è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio
di priorità il maggior valore del fattore di concentrazione e poi i criteri di      raccomandazione al Mise: portare il fattore concentrazione da 10 a 3
priorità di cui alle lettere h) i) e j) del comma 5.
8. Ai fini di un’ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di
realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata
applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio la precedenza della
data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui ai commi 5,
6 e 7. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al
primo registro in applicazione del criterio di cui al periodo precedente,
non si applicano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera g),
fermo restando il rispetto dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
9. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nei registri in
posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all’articolo 3,
sempreché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione
delle graduatorie. Tale termine è da considerare al netto dei tempi di
fermo derivanti da eventi calamitosi che risultano attestati dall’autorità
competente.

                                                                                                                                                              15
10. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione ai registri non sono
soggette a scorrimento. Qualora un impianto, iscritto al registro di un
semestre in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo,
intenda accedere alle tariffe incentivanti nel semestre successivo deve
inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione.
11. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla
data di entrata di esercizio dell’impianto.
12. Gli impianti fotovoltaici, gli impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative e gli impianti fotovoltaici a concentrazione, di 12. Accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all’articolo
potenza fino a 12 kW, accedono direttamente alle tariffe incentivanti di 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura del registro:
cui all’articolo 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura di
iscrizione al registro.                                                         a. gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kW per i quali il
                                                                                   costo annuo indicativo degli incentivi del semestre non ecceda
                                                                                   i 50 milioni di euro; qualora tale costo superi la predetta
                                                                                   soglia si procederà a ridurre le tariffe incentivanti di ciascun
                                                                                   semestre successivo in modo proporzionale;
                                                                                b. gli impianti fotovoltaici a concentrazione per i quali il costo
                                                                                   annuo indicativo degli incentivi del semestre non ecceda i 10
                                                                                   milioni di euro; qualora tale costo superi la predetta soglia si
                                                                                   procederà a ridurre le tariffe incentivanti di ciascun semestre
                                                                                   successivo in modo proporzionale;
                                                                                c. gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
                                                                                   innovative per i quali il costo annuo indicativo degli incentivi
                                                                                   del semestre non ecceda i 10 milioni di euro; qualora tale
                                                                                   costo superi la predetta soglia si procederà a ridurre le tariffe
                                                                                   incentivanti di ciascun semestre successivo in modo
                                                                                   proporzionale;
                                                                                d. gli impianti fotovoltaici su edifici ed aree delle
                                                                                   Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
                                                                                   D. Lgs. n. 165/2001 per i quali il costo annuo indicativo degli
                                                                                   incentivi del semestre non ecceda i 20 milioni di euro; qualora
                                                                                   tale costo superi la predetta soglia si procederà a ridurre le
                                                                                   tariffe incentivanti di ciascun semestre successivo in modo
                                                                                   proporzionale;

                                                                                                                                                 16
e. gli impianti su edifici, capannoni e fabbricati rurali installati
                                                                                      in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti
                                                                                      amianto di potenza fino a 100 kW
                                                                                    gli impianti su edifici e fabbricati rurali installati in
                                                                                      sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti
                                                                                      amianto di potenza fino a 50 kW
                                                                                   f. gli impianti installati su edifici, capannoni e fabbricati rurali
                                                                                      ricompresi nelle zone colpite dal terremoto di cui al decreto
                                                                                      del Presidente del Consiglio dei Ministri n.…..del .... purché
                                                                                      costruiti o ricostruiti nel rispetto della normativa antisismica.

                                                                                   12 bis Al fine di assicurare l’effettivo controllo dei volumi
                                                                                   incentivabili, al costo annuo indicativo degli incentivi disponibile
                                                                                   in ciascun semestre di cui all’art.3 comma 1, a decorrere dal
                                                                                   secondo, viene detratto il costo indicativo annuo degli incentivi
                                                                                   attribuibile agli impianti di cui all’articolo 4, comma 12 lettere e,
                                                                                   f,, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di
                                                                                   apertura del corrispondente registro.

                                                                                IMPRENSCINDIBILE

                                    Art. 5
                            (Tariffe incentivanti)
1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas in materia di dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di
cui al presente decreto hanno diritto ad una tariffa omnicomprensiva
riferita a quella messa in rete, determinata sulla base della potenza e della
tipologia di impianto, individuata nell’Allegato 5. Sulla quota di energia
autoconsumata è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nel
medesimo Allegato 5.

                                                                                1-bis. La componente incentivante delle tariffe di cui al comma 1 può
                                                                                essere incrementata con le modalità e alle condizioni previste dal

                                                                                                                                                     17
comma 1-ter. Ogni singolo incremento e' da intendersi cumulabile
                                                                               con gli altri.
                                                                               IMPRENSCINDIBILE

                                                                               1-ter. La componente incentivante delle tariffe e' incrementata, con
                                                                               arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
                                                                               - di 3 centesimi di euro / kWh per gli impianti il cui costo di
                                                                                    investimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) per quanto
                                                                                    riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del
                                                                                    80% riconducibile ad una produzione realizzata unicamente
                                                                                    all'interno della Unione europea;
                                                                               - di 3 centesimi di euro / kWh per gli impianti su edifici installati
                                                                                    in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti
                                                                                    amianto;
                                                                                    IMPRENSCINDIBILE
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del       2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del
decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti   decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti
i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere    i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media     acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media
aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su   aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su
edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla        edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla
medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali,    medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali,
sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio                 sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso al beneficio di cui al presente      dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso al beneficio di cui al presente
comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto        comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto
tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici     tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici
installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra   installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra
stessa non superiore al 30%; negli altri casi le serre accedono alla tariffa   stessa non superiore al 30%; negli altri casi le serre non accedono alla
spettante per «altri impianti fotovoltaici».                                   tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».
                                                                               2 bis Ai fabbricati rurali semprechè accatastati prima dell’entrata in
                                                                               esercizio dell’impianto fotovoltaico, si applica la tariffa spettante agli
                                                                               impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

                                                                                                                                                        18
3. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a
decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in
moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

4. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio
dell’impianto. Nel solo caso in cui l’impianto, diverso da quelli di cui
all’articolo 4, comma 12, sia entrato in esercizio in data antecedente alla
data di inizio del semestre per il quale si è iscritti in posizione utile nel
relativo registro, la tariffa spettante è quella vigente alla data di inizio del
predetto semestre.
5. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto,
restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti
fotovoltaici, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
6. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da
quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa
incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali
modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non
possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

                                       Art. 6
(Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle
                               tariffe incentivanti)
1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la
richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di
tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei
termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento
delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata
in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il
diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di

                                                                                   19
provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini
stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.
ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.
3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto,        3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto,
determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa          determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa
spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della                 spettante entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima
medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto                     richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
responsabile.

4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità
immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente
all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla
data di registrazione dell'atto di cessione.
5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è
considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di
problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di
eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

                                    Art. 7
        (Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
d) i soggetti pubblici;
e) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e
alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011,
ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere
certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio

                                                                                                                                                         20
cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili.
Inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati anche in accordo
alla norma CEI EN 61730 - Parte 2;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già
impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2
marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che
ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
f) rispetto degli ulteriori requisiti e delle specifiche tecniche di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla
data ivi indicata;
g) rispetto, in aggiunta ai requisiti di cui alle precedenti lettere, di almeno
uno dei seguenti ulteriori requisiti:
         i) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un         i) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato
             attestato di certificazione energetica in corso di validità,               di certificazione energetica in corso di validità, redatto
             redatto conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali                conformemente ai sensi della normativa regionale,
             per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno            oppure, in assenza, conformemente all’allegato A, Linee
             2006, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale             guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al
             di ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A,           DM 26 giugno 2006, utilizzando i metodi di calcolo di
             comprendente anche l'indicazione di possibili interventi                   riferimento nazionale di ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del
             migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini          predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di
             del presente decreto, non può essere utilizzata                            possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
             l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del             dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere
             medesimo allegato;                                                         utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui al
                                                                                        paragrafo 9 del medesimo allegato;
                                                                                        IMPRENSCINDIBILE

        ii) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o
            comunque contenenti amianto, con integrale sostituzione
            dell’eternit o dell’amianto mediante i moduli fotovoltaici;

                                                                                                                                                         21
iii) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere         iv) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici
            acustiche, tettoie e pensiline;                                                produttivi non soggetti all’obbligo di certificazione, barriere
                                                                                           acustiche, tettoie e pensiline;
                                                                                           IMPRENSCINDIBILE

       v) impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di
          discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 Impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive chiusura ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.lgs 36/2003, in area di
          modificazioni;                                                   pertinenza di discariche o di siti contaminati per i quali è stato accertato
                                                                           il completamento degli interventi ai sensi dell’art. 248 comma 2 del
                                                                           D.lgs 152/2006 e successive modificazioni, in cave dismesse, miniere,
                                                                           in aree in concessione al gestore del servizio idrico integrato e in zone
                                                                           territoriali omogenee di tipo D e F ,classificate ai sensi del DM
                                                                           2.4.1968, n.1444.”;

                                                                                 Raccomandazione al MISE inserire il Demanio militare (vedi art.65
                                                                                 l.27/2012 impianti a terra)
       vi) impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto
            dall’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
            convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
       vii) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti,
            che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e
            l’esercizio entro la data di entrata in vigore del presente
            decreto, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del decreto
            legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
            2012, n. 27.

3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio
successivamente a date stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, e comunque non oltre 1 gennaio 2013, devono tener conto delle
esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da

                                                                                                                                                         22
remoto;
c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di
disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di
tensione della rete);
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi
elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI -
Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, completa la definizione di apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla
documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima
della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al
GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto
legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per
almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di
fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno
2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta
alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio
prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:
a) attestazione dell’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un
sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo
produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita
utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di
riciclo;
b) certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a
livello europeo o nazionale, attestante che l'azienda produttrice dei
moduli fotovoltaici possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di
gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e
sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

                                                                                  23
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di
conversione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato,
avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del
rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

                                       Art. 8
     (Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei
                            soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti
fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili
siano i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a d):
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano
moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati
specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi
i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
c) aventi tutti i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2.

3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 6.
4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa
riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate
all’integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE.

                                  Art. 9
   (Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli
                                 impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti si segnala errore materiale al MISE
fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili

                                                                                                                24
siano:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:
a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW;
b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato
1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del
2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere
certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;
c) il fattore di concentrazione deve essere pari almeno a 10 soli; gli
impianti fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione
inferiore a 10 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici;
d) aventi i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere c), d) ed f)

3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).

                                  Art. 10
       (Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative)
                                                                          .
1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto 1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto
corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 5 € corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 3 €
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20
kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.                        kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto:
        a) all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti
        di cui all’articolo 4, comma 12;
        b) all’atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri
             impianti.
3. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1 sono
precisate dal GSE nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 5.

                                                                                                                                                25
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al
GSE, di cui al Capo II del Titolo VIII del decreto legislativo n. 28 del Precisare che non è dovuto nel caso di ripresentazione della
2011, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui domanda
al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 7 del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell’articolo 25, comma 10, del
decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti a corrispondere allo stesso
GSE, a decorrere dal 1 luglio 2012, un contributo di 0,1 c€ per ogni kWh
di energia incentivata.
5. Il GSE pubblica le regole applicative per l’iscrizione ai registri e
l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

                                    Art. 11
      (Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità
compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di
pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché
con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del
2011, provvede a definire:
         a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle
            già definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali
            tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30
            giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all’articolo 7,
            comma 3, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui
            al medesimo comma 3, nonché le modalità con le quali i
            gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali
            disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale
            in tal caso sospende l’erogazione degli incentivi fino
            all’avvenuto adeguamento degli impianti;
         b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori
            delle reti di distribuzione, utilizzano, per l’esercizio efficiente
            e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati
            all’articolo 7, comma 3;

                                                                                                                                  26
c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono
           utilizzare dispositivi di accumulo per immagazzinare la
           produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito
           dell’attuazione di quanto previsto alla lettera precedente,
           siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
       d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a
           disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente
           in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo
           presso cabine primarie;
       e) le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui al
           comma b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i
           medesimi gestori rendono disponibili a Terna gli elementi
           necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema
           elettrico.
       2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete,
       dei tempi per il completamento della realizzazione della
       connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla
       deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23
       luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive
       modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una
       determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di
       indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per
       l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e
       successive modifiche e integrazioni.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri
provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle
componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per
l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da
fotovoltaico, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

                                 Art. 12
    (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione
                    dell'energia elettrica prodotta)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto

                                                                               27
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