SCHEMA DI DECRETO V CONTO ENERGIA
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SCHEMA DI DECRETO V CONTO ENERGIA Testo elaborato in esito alla Commissione Politica congiunta energia-ambiente-agricoltura Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed, in particolare, gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10; VISTO l’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011; VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro; VISTO l’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l’ulteriore sviluppo del settore; CONSIDERATO che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno intervenire tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi necessari per l’ulteriore sviluppo; CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia “20-20-20”, prefigura uno scenario energetico europeo più 1
sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l’obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020; VISTO il Piano d’Azione Nazionale, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno; CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l’8,86% del 2009; CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l’Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020; RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l’approccio sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti; CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici; CONSIDERATO che, per l’energia solare fotovoltaica, la rapida diminuzione dei costi degli impianti ha determinato una accelerata crescita del volume delle installazioni, che ha comportato, tra l’altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio anche agricolo; CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli 2
elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi degli impianti, e che sia necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti finali, tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni; RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano significativi margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli agli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti; RITENUTO che l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e di ricadute economiche; RITENUTO, in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello RITENUTO, in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori 500 ML€/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare ulteriori 759 ML€/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno; il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno; IMPRENSCINDIBILE CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare gli impianti fotovoltaici, determinano oneri aggiuntivi a causa dell’esigenza di mantenere in sicurezza il sistema elettrico e che pertanto occorra promuovere l’adozione di strumenti volti a favorire la migliore integrazione dei medesimi impianti nel sistema elettrico; RITENUTO necessario assicurare che l’ulteriore diffusione del fotovoltaico avvenga con modalità compatibili con l’esigenza di controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale scopo, sia necessario definire preventivamente l’entità delle risorse annue destinabili all’incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un sistema di prenotazione dell’incentivo mediante iscrizione a un apposito registro; RITENUTO necessario prevedere la possibilità di cessione dell’iscrizione ai registri solo successivamente alla data di entrata in 3
esercizio dell’impianto, al fine di evitare fenomeni speculativi di commercio delle iscrizioni al registro e destinare gli incentivi pubblici alle iniziative che hanno effettive e concrete possibilità di realizzazione; RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, anche alla luce di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011; SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del XXXXXX decreta Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ridisciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi, come stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l’anno. 2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE) ed entro 10 giorni da tale comunicazione, con propria deliberazione, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno. 3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si 3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2012, qualora a tale data il costo applicano dal 1° ottobre 2012, qualora a tale data il valore cumulato indicativo cumulato annuo degli incentivi abbia raggiunto il valore di 6 annuo degli incentivi abbia raggiunto il valore di 6 miliardi di euro 4
miliardi di euro l’anno da almeno 30 giorni, come deliberato l’anno da almeno 30 giorni, come deliberato dall’Autorità secondo la dall’Autorità secondo la procedura di cui al comma 2, ovvero, nel caso in procedura di cui al comma 2, ovvero, nel caso in cui non si verifichi la cui non si verifichi la predetta condizione, decorsi trenta giorni dalla data predetta condizione, decorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2. della deliberazione di cui al comma 2. IMPRENSCINDIBILE 4. Il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi ai soli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro 4. Il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi ai soli impianti di cui ai trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui al Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro comma 2, nonché, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui al che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti. comma 2, nonché, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti e agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo n. 165/2001, che entrano in esercizio entro il 31/12/2012. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: Si raccomanda di inserire la definizione di “serra” e di “impianto fotovoltaico a terra” in coerenza con l’art.20 del DM 19 febbraio 2007 (III conto energia) già richiamato all’art.14 del IV conto e all’art.19 presente DM a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti; b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico; 5
c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti; d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è: d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica; d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica; d3) per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, la misurazione dell’energia prodotta viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal gestore di rete, con modalità stabilite dal GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente 6
continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4; g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2; h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a); i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica prodotta annualmente e misurata attraverso l’installazione di un gruppo di misura dedicato;. n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica; o) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni; 7
q) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; r1) «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25; s) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 4; t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche; u) “costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre”: è la sommatoria u) “costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre”: è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto iscritto a ciascuno dei dei prodotti della potenza di ciascun impianto iscritto a ciascuno dei registri di cui all’articolo 4, per la componente incentivante della tariffa registri di cui all’articolo 4, per la componente incentivante della tariffa vigente nel semestre successivo alla data di apertura dei medesimi vigente nel semestre successivo alla data di apertura dei medesimi registri e per una producibilità media convenzionale di 1300 kWh per registri e per una producibilità media convenzionale di 1200 kWh per kW; kW; IMPRENSCINDIBILE v) «componente incentivante delle tariffe»: è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo. z) «componenti diversi dal lavoro»: sono i seguenti componenti costruttivi principali di un impianto fotovoltaico a cui è attribuita una proporzione specifica sul valore totale dell’impianto diversi dai 8
componenti lavoro di costruzione, progettazione nonché dai componenti ausiliari ed in relazione ai quali siano stati rilasciati il rapporto di prova (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), il certificato di approvazione di tipo (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), certificato di conformità (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica - Factory Inspection Certificate – (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti): moduli fotovoltaici, inverter, sistemi di acquisizione dati, strutture, componentistica elettrica, trasformatori, strutture di sostegno e opere civili. IMPRENSCINDIBILE z-bis) «produzione realizzata unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) »: sono riconducibili ad una produzione realizzata unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) i componenti dell’impianto fotovoltaico diversi dal lavoro in riferimento ai quali sia stato rilasciato l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory 9
Inspection Attestation) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto (indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) e che rispettino le seguenti caratteristiche: 1. i moduli fotovoltaici in film sottile (thin film) per cui siano state effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 2. i moduli fotovoltaici in silicio cristallino il cui processo produttivo prevede le fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici per cui siano state effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 3. i moduli in film sottile su supporto flessibile il cui processo produttivo prevede la realizzazione di singole celle e successive fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici (purchè i cui moduli laminati non siano semplicemente incollati/fissati sulla superficie di supporto) per cui siano state 10
effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 4. i gruppi di conversione per cui siano state effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni (a prescindere dall’origine delle materie prime impiegate per le lavorazioni stesse): progettazione, assemblaggio, misure/collaudo; 5. le altre componenti dell’impianto (strutture, cablaggi, trasformatori e armadi elettrici) per cui siano state effettuate all’interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) lavorazioni di sostanziale trasformazione industriale e collaudo a prescindere dall’origine delle materie prime impiegate per le lavorazioni stesse. IMPRENSCINDIBIL 2. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all’art. 2 del decreto 11
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Art. 3 (Volumi incentivabili) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per cinque semestri decorrenti dalla data di cui all’articolo 1, comma 3, sono ammessi alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto: a) impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€; b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€; c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€. 2. Le risorse eventualmente non assegnate in un semestre sono riallocate nel semestre successivo. Nel caso in cui per due semestri consecutivi risultino non assegnate risorse a una delle tipologie di cui al comma 1, tali risorse sono 12utorizzat alle altre tipologie per la quale si sono avute maggiori domande rispetto alle disponibilità, in proporzione ai rispettivi eccessi di domande rispetto alle disponibilità. 3. Al fine di assicurare l’effettivo controllo dei volumi incentivabili, al 3. Al fine di assicurare l’effettivo controllo dei volumi incentivabili, costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun semestre a al costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo annuo degli semestre a decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo incentivi attribuibile agli impianti di cui all’articolo 4, comma 12, entrati annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui all’articolo 4, in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del comma 12, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di corrispondente registro. apertura del corrispondente registro. Art. 4 (Registro degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti) 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono accedere alle 12
tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 e che seguono la procedura indicata nei commi successivi. 2. Il bando riferito ai contingenti di potenza disponibile per il primo semestre è pubblicato dal GSE entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni. Per i semestre successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di pubblicazione del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni. 3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo 13utorizzativi per la costruzione e l’esercizio dell’impianto ed è corredata dalla documentazione di cui all’allegato 3- A. 4. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei registri, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti ai medesimi registri e le pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di cui ai commi 5, 6 e 7. 5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità: a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica a) impianti su edifici per i quali il soggetto responsabile risulti la miglior classe energetica, che comunque deve dimostri (attraverso un audit pre-intervento e una risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di certificazione energetica post intervento) che siano stati coperture in eternit o comunque contenenti amianto; effettuati interventi energetici che abbiano comportato un miglioramento della classe energetica, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. IMPRENSCINDIBILE b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica b) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in risulti la miglior classe energetica, che comunque deve eternit o comunque contenenti amianto; risultare D o superiore; 13
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di c) impianti su edifici per i quali il soggetto responsabile coperture in eternit o comunque contenenti amianto; dimostri (attraverso un audit pre-intervento e una certificazione energetica post intervento) che siano stati effettuati interventi energetici che abbiano comportato un miglioramento della classe energetica; IMPRENSCINDIBILE d) impianti per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa e) impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 2, ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti esercizio; diversi dal lavoro, sia per non meno del 80% riconducibile ad una produzione realizzata unicamente all'interno della Unione europea; f) impianti ubicati, nell’ordine, in siti contaminati come definiti d) impianti ubicati, nell’ordine: su siti contaminati per i dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quali è stato accertato il completamento degli interventi ai successive modificazioni, in discariche esaurite, in aree di sensi dell’art. 248 comma 2 del D.lgs 152/2006 e successive pertinenza di discariche; modificazioni, su discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’Art. 12 comma 3 del D.lgs 36/2003, su cave dismesse e su miniere. IMPRENSCINDIBILE f) impianti per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio; e) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad g) impianti di potenza non superiore a 200 kW al servizio di attività azienda agricola, il cui soggetto responsabile è la stessa produttive il cui soggetto responsabile è la stessa azienda; azienda; f) impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di 14
prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti comuni siano soggetti responsabili; responsabili; g) impianti realizzati, nell’ordine, su serre, su pergole, tettoie, h) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, pensiline, barriere acustiche; tettoie, pensiline, barriere acustiche; h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7; i) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; j) minore potenza dell’impianto; k) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro 6. La graduatoria degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 6. La graduatoria degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i innovative iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di cui alle lettere a), b), c), e), f), h), i) e j) del comma criteri di priorità di cui alle a), b), c) f) g) h), i) e j) del comma 5. 5. 7. La graduatoria degli impianti fotovoltaici a concentrazione iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio di priorità il maggior valore del fattore di concentrazione e poi i criteri di raccomandazione al Mise: portare il fattore concentrazione da 10 a 3 priorità di cui alle lettere h) i) e j) del comma 5. 8. Ai fini di un’ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in applicazione del criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera g), fermo restando il rispetto dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 9. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nei registri in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all’articolo 3, sempreché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Tale termine è da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultano attestati dall’autorità competente. 15
10. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento. Qualora un impianto, iscritto al registro di un semestre in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, intenda accedere alle tariffe incentivanti nel semestre successivo deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione. 11. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio dell’impianto. 12. Gli impianti fotovoltaici, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti fotovoltaici a concentrazione, di 12. Accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all’articolo potenza fino a 12 kW, accedono direttamente alle tariffe incentivanti di 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura del registro: cui all’articolo 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura di iscrizione al registro. a. gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kW per i quali il costo annuo indicativo degli incentivi del semestre non ecceda i 50 milioni di euro; qualora tale costo superi la predetta soglia si procederà a ridurre le tariffe incentivanti di ciascun semestre successivo in modo proporzionale; b. gli impianti fotovoltaici a concentrazione per i quali il costo annuo indicativo degli incentivi del semestre non ecceda i 10 milioni di euro; qualora tale costo superi la predetta soglia si procederà a ridurre le tariffe incentivanti di ciascun semestre successivo in modo proporzionale; c. gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per i quali il costo annuo indicativo degli incentivi del semestre non ecceda i 10 milioni di euro; qualora tale costo superi la predetta soglia si procederà a ridurre le tariffe incentivanti di ciascun semestre successivo in modo proporzionale; d. gli impianti fotovoltaici su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 per i quali il costo annuo indicativo degli incentivi del semestre non ecceda i 20 milioni di euro; qualora tale costo superi la predetta soglia si procederà a ridurre le tariffe incentivanti di ciascun semestre successivo in modo proporzionale; 16
e. gli impianti su edifici, capannoni e fabbricati rurali installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto di potenza fino a 100 kW gli impianti su edifici e fabbricati rurali installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto di potenza fino a 50 kW f. gli impianti installati su edifici, capannoni e fabbricati rurali ricompresi nelle zone colpite dal terremoto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.…..del .... purché costruiti o ricostruiti nel rispetto della normativa antisismica. 12 bis Al fine di assicurare l’effettivo controllo dei volumi incentivabili, al costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun semestre di cui all’art.3 comma 1, a decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui all’articolo 4, comma 12 lettere e, f,, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del corrispondente registro. IMPRENSCINDIBILE Art. 5 (Tariffe incentivanti) 1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto ad una tariffa omnicomprensiva riferita a quella messa in rete, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuata nell’Allegato 5. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nel medesimo Allegato 5. 1-bis. La componente incentivante delle tariffe di cui al comma 1 può essere incrementata con le modalità e alle condizioni previste dal 17
comma 1-ter. Ogni singolo incremento e' da intendersi cumulabile con gli altri. IMPRENSCINDIBILE 1-ter. La componente incentivante delle tariffe e' incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: - di 3 centesimi di euro / kWh per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 80% riconducibile ad una produzione realizzata unicamente all'interno della Unione europea; - di 3 centesimi di euro / kWh per gli impianti su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; IMPRENSCINDIBILE 2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del 2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso al beneficio di cui al presente dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso al beneficio di cui al presente comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%; negli altri casi le serre accedono alla tariffa stessa non superiore al 30%; negli altri casi le serre non accedono alla spettante per «altri impianti fotovoltaici». tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». 2 bis Ai fabbricati rurali semprechè accatastati prima dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, si applica la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. 18
3. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. 4. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Nel solo caso in cui l’impianto, diverso da quelli di cui all’articolo 4, comma 12, sia entrato in esercizio in data antecedente alla data di inizio del semestre per il quale si è iscritti in posizione utile nel relativo registro, la tariffa spettante è quella vigente alla data di inizio del predetto semestre. 5. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 6. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante. Art. 6 (Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti) 1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di 19
provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni. 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della spettante entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile. responsabile. 4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. Art. 7 (Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti) 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; d) i soggetti pubblici; e) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a 1 kW; b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio 20
cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili. Inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati anche in accordo alla norma CEI EN 61730 - Parte 2; c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici; f) rispetto degli ulteriori requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata; g) rispetto, in aggiunta ai requisiti di cui alle precedenti lettere, di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: i) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un i) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato attestato di certificazione energetica in corso di validità, di certificazione energetica in corso di validità, redatto redatto conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali conformemente ai sensi della normativa regionale, per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno oppure, in assenza, conformemente all’allegato A, Linee 2006, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al di ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, DM 26 giugno 2006, utilizzando i metodi di calcolo di comprendente anche l'indicazione di possibili interventi riferimento nazionale di ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di del presente decreto, non può essere utilizzata possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere medesimo allegato; utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato; IMPRENSCINDIBILE ii) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con integrale sostituzione dell’eternit o dell’amianto mediante i moduli fotovoltaici; 21
iii) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere iv) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici acustiche, tettoie e pensiline; produttivi non soggetti all’obbligo di certificazione, barriere acustiche, tettoie e pensiline; IMPRENSCINDIBILE v) impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 Impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive chiusura ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.lgs 36/2003, in area di modificazioni; pertinenza di discariche o di siti contaminati per i quali è stato accertato il completamento degli interventi ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D.lgs 152/2006 e successive modificazioni, in cave dismesse, miniere, in aree in concessione al gestore del servizio idrico integrato e in zone territoriali omogenee di tipo D e F ,classificate ai sensi del DM 2.4.1968, n.1444.”; Raccomandazione al MISE inserire il Demanio militare (vedi art.65 l.27/2012 impianti a terra) vi) impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; vii) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente a date stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e comunque non oltre 1 gennaio 2013, devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni: a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da 22
remoto; c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico; d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete); f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete. 4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, completa la definizione di apposite norme tecniche. 5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione: a) attestazione dell’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; b) certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale, attestante che l'azienda produttrice dei moduli fotovoltaici possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); 23
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati. Art. 8 (Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti) 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili siano i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a d): 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4; c) aventi tutti i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2. 3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 6. 4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE. Art. 9 (Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti) 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti si segnala errore materiale al MISE fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili 24
siano: a) le persone giuridiche; b) i soggetti pubblici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti: a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108; c) il fattore di concentrazione deve essere pari almeno a 10 soli; gli impianti fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 10 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici; d) aventi i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere c), d) ed f) 3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c). Art. 10 (Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative) . 1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto 1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 5 € corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW. kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW. 2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto: a) all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all’articolo 4, comma 12; b) all’atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti. 3. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1 sono precisate dal GSE nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 5. 25
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, di cui al Capo II del Titolo VIII del decreto legislativo n. 28 del Precisare che non è dovuto nel caso di ripresentazione della 2011, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui domanda al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE, a decorrere dal 1 luglio 2012, un contributo di 0,1 c€ per ogni kWh di energia incentivata. 5. Il GSE pubblica le regole applicative per l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 11 (Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas) 1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire: a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all’articolo 7, comma 3, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo comma 3, nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti; b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano, per l’esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati all’articolo 7, comma 3; 26
c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell’attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza; d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie; e) le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui al comma b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico. 2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. Art. 12 (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto 27
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