LE FORME TECNICHE DEI PRESTITI BANCARI - Prof.ssa M. Intonti, Economia degli intermediari finanziari, Economia Aziendale, a.a. 2015/2016 - UniBa

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LE FORME TECNICHE DEI
PRESTITI BANCARI

Prof.ssa M. Intonti, Economia degli intermediari
finanziari, Economia Aziendale, a.a. 2015/2016
LA SCADENZA DEI PRESTITI BANCARI
 PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE

 • diretti a finanziare gli investimenti in capitale circolante
   operativo (scorte, crediti v. clientela), finanziabili anche attraverso
   crediti di fornitura (l’impresa concede dilazioni di pagamento ai
   clienti e ottiene dilazioni dai fornitori);
 • rischio di utilizzo per finalità diverse da quelle per cui sono
   rilasciati;
 • generalmente, non richiedono il rilascio di garanzie reali.

 PRESTITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

 • sono finalizzati alla copertura degli investimenti in capitale
   fisso (immobilizzazioni);
 • rischio più elevato di inadempimento impresa quanto maggiore è la
   durata del prestito;
 • richiedono il rilascio di garanzie.
TIPOLOGIE DI PRESTITI BANCARI

 PRESTITI BANCARI PER CASSA

 • Prevedono uscita monetaria

 PRESTITI BANCARI DI FIRMA

 • Prevedono uscita monetaria eventuale
LE FORME TECNICHE DEI PRESTITI PER
CASSA A BREVE TERMINE
1.    Apertura di credito in conto corrente
•     per elasticità di cassa
•     ordinaria in conto corrente
•     in conto corrente garantita
2.    Operazioni di smobilizzo di crediti
  •   sconto di effetti
  •   anticipo salvo buon fine
  •   anticipo su fatture
  •   factoring
3.    Le anticipazioni su pegno
4.    Il finanziamento in valori mobiliari
  •   riporto
  •   pronti contro termine
  •   prestito di titoli
L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

 La banca mette a disposizione del cliente una linea di credito
 che questi può liberamente utilizzare per la copertura dei
 propri fabbisogni finanziari.

 CARATTERISTICHE:
 • regolata in conto corrente;
 • copertura esigenze finanziarie temporanee;
 • facoltà del correntista di utilizzare il credito in più riprese e
   di effettuare successivi versamenti in conto per ripristinare
   la disponibilità;
 • alto grado di flessibilità;
 • il cliente deve corrispondere alla banca commissioni e
   rimborsi a fronte della concessione;
 • scadenza rimborso capitale fissa o indeterminata.
1. APERTURA DI CREDITO PER ELASTICITÀ DI
CASSA
 Il titolare di un conto corrente di deposito viene autorizzato a
 prelevare in misura eccedente le proprie disponibilità.

 CARATTERISTICHE:

 • lo   scoperto di conto deve essere
    •    occasionale;
    •    di breve durata;
    •    di importo limitato;
 • c/c con saldi a debito della banca;
2. APERTURA DI CREDITO ORDINARIA IN
C/C
 La banca fissa preventivamente un limite massimo di fido
 all’interno del quale l’affidato è autorizzato a prelevare e
 successivamente ripristinare in misura corrispondente la
 disponibilità originaria del credito ottenuto.

 CARATTERISTICHE:

 • copertura di fabbisogni finanziari temporanei;
 • scadenza breve o indeterminata;
 • monitoraggio della banca sulle modalità utilizzo credito da
   parte del cliente;
3. APERTURA DI CREDITO IN C/C GARANTITA

 Caratterizzata dalla richiesta di garanzie collaterali da parte
 della banca nei casi in cui vi siano difficoltà nella valutazione
 dell’affidabilità creditizia del cliente o se l’apertura di credito
 è richiesta per finalità particolari.

 L’apertura di credito in c/c garantita si può distinguere in:

 • apertura di credito in bianco (comprese le garanzie
   personali di terzi)
               fideiussione o avallo

 • apertura di credito assistita da garanzia reale:
                pegno o ipoteca
APERTURA DI CREDITO IN C/C

COSTI:
• tassi di interesse superiori rispetto ad altre forme (dovuti
  ai benefici ottenuti dal cliente e ai maggiori rischi assunti
  dalla banca);
• interessi a carico del cliente proporzionali al credito
  utilizzato e non all'importo concesso;
LE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DI CREDITI

Consentono alle imprese di disporre anticipatamente,
rispetto alla naturale scadenza, delle somme derivanti dalle
vendite con regolamento differito.

TIPOLOGIE:

• Lo sconto di effetti;
• L’anticipo salvo buon fine su ricevute bancarie;
• L’anticipo su fatture;
• Il factoring.
LO SCONTO
Contratto con il quale la banca, previa deduzione
dell’interesse, anticipa al cliente affidato l'importo di un
credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione,
salvo buon fine, del credito stesso
L’operazione di sconto richiede:
• l’esistenza di un credito commerciale            non   scaduto
incorporato in un titolo cambiario;
• il rispetto di requisiti formali (accettazione effetti cambiari,
durata minima e massima, piazza di pagamento);
• il rispetto di requisiti sostanziali (esistenza e natura
commerciale del credito).
LO SCONTO
Dal punto di vista tecnico, lo sconto può essere:

• isolato (operazione occasionale);
• castelletto di sconto (fido utilizzato sistematicamente
  attraverso lo sconto cambiario).
Simile allo sconto dal punto di vista formale ma senza
cessione del credito è la sovvenzione cambiaria, ovvero lo
sconto di pagherò emessi direttamente dall'impresa

COSTI DELL’OPERAZIONE:

• interesse anticipato;
• commissioni d’incasso;
• spese fiscali.
ANTICIPO SALVO BUON FINE (SBF)

Denominato anche castelletto sbf in virtù del rapporto
continuativo     che lo contraddistingue e che implica la
definizione di un importo massimo di credito accordato.
Consiste nell’accreditare sul c/c del cedente l’importo
nominale degli effetti e delle ricevute nel momento
stesso in cui vengono presentate per l’incasso ma con
valuta al dopo incasso.
E' possibile che si formi uno scoperto per valuta
(intenzionale) se il cliente utilizza le somme prima che la
valuta sia matura.
Operazione diffusasi a seguito della maggiore circolazione di
strumenti di incasso dei crediti diversi dagli effetti cambiari
(ricevute bancarie e documenti di natura non bancaria).
ANTICIPO SU FATTURE

Detto anche ″castelletto anticipi su fatture“.
La banca anticipa l'importo di un credito commerciale
risultante da fattura a fronte della cessione del credito pro
solvendo.
E’ concesso sottraendo dall’importo complessivo delle fatture
uno scarto di garanzia pari al 20-30%.
L’importo anticipato viene scritto in dare in un conto
anticipi su fatture e in avere nel conto corrente del cliente.
Il conto anticipi produce interessi passivi calcolati
sull’importo anticipato per tutta la durata dell’anticipo
(inferiori a tassi debitori c/c di corrispondenza e superiori agli
anticipi su effetti sbf).
FACTORING
Tecnica finanziaria con la quale il cliente instaura con una
banca un rapporto continuativo in base al quale effettua la
cessione dei propri crediti commerciali.
L’operatore specializzato si impegna                             a     prestare   dietro
corrispettivo i seguenti servizi:
• gestione crediti;
• garanzia contro insolvenza debitore;
• regolamento anticipato partite cedute.

                             Rapporto fornitura
 Impresa cedente                                            Debitore ceduto
                        Servizi e               Notifica
                        anticipazione crediti   cessione
              Crediti                                      Pagamento del debito

                                   Factor
LE ANTICIPAZIONI SU PEGNO

Contratto di prestito monetario a breve termine, con
scadenza determinata, garantito da pegno su merci, valori
mobiliari o crediti, costituito dall’azienda affidata a favore
della banca finanziatrice.
L’operazione si compone di:
1. un    contratto   principale  di  prestito   (polizza    di
   anticipazione) contenente:
   • l’oggetto dell’operazione
   • l’ammontare del prestito su pegno
   • la forma
   • la scadenza
   • e procedure da adottare in caso di insolvenza
   • i compensi spettanti alla banca
2. un contratto accessorio di costituzione del pegno
LE ANTICIPAZIONI SU PEGNO
La banca ha diritto:
•   al rimborso dell’anticipazione;
•   alla corresponsione degli interessi;
•   a detenere il pegno per il periodo del prestito, la cui proprietà
    resta al debitore;
•   a farlo vendere in caso di insolvenza del debitore;
•   a rivalersi sul netto ricavo in opposizione agli altri creditori.
Il bene può essere custodito:
•   in banca;
•   presso i Magazzini Generali o presso terzi (il pegno viene
    costituito mediante invio dei documenti rappresentativi)

La garanzia deve essere proporzionata e proporzionale al credito
ottenuto.
Se il valore della garanzia si riduce sensibilmente (oltre 10%) la
banca può chiedere supplementi di garanzia o la riduzione del
credito.
Con l’estinzione totale o parziale del credito il debitore può
richiedere la restituzione totale o parziale del pegno.
LE ANTICIPAZIONI SU PEGNO
FORME TECNICHE:

A) In conto corrente:
• il cliente può effettuare prelievi in più riprese fino al valore
   nominale dell’anticipazione (valore corrente meno scarto
   di garanzia);
• può ripristinare le disponibilità con successivi versamenti;
• interessi     conteggiati sulla base della quota
   realmente impiegata;
• scadenza determinata.

B) Per somma e scadenza fissa:
• l’accreditamento avviene per il valore nominale al netto
   degli    interessi,  calcolati    in   via   anticipata,
   indipendentemente dagli utilizzi.
LE ANTICIPAZIONI SU PEGNO

VALUTAZIONE MERCI CONFERITE IN PEGNO:
•   idoneità alla conservazione in magazzino;
•   non deperibilità;
•   stabilità del valore nel tempo;
•   possibilità di rilevare quotazioni ufficiali;
•   esistenza di un mercato organizzato.
Tendenzialmente, la banca tende a preferire:
• metalli preziosi;
• merci negoziate su mercati internazionali;
• semilavorati dell’industria agroalimentare.
IL FINANZIAMENTO IN VALORI MOBILIARI
E’ un’operazione complessa incentrata sul trasferimento
temporaneo di titoli contro denaro.

In relazione alle finalità si classifica in:
• operazioni di natura bancaria, dove la motivazione
  principale è quella di ottenere un finanziamento per cassa
  per esigenze a breve termine. In questi casi il differenziale
  tra prezzo a termine e prezzo a pronti è il compenso che
  spetta alla banca per il finanziamento;
• operazioni di borsa, dove l’operazione è realizzata per
  consentire la chiusura di operazioni di borsa. E’ il caso di
  chi, in regime di liquidazione, deve consegnare i titoli o
  vuole esercitare il diritto di voto in assemblea. Anche in
  questo casi il costo dell’operazione pagato alla banca sarà
  dato dalla differenza tra i due prezzi (a pronti e a
  termine).
IL FINANZIAMENTO IN VALORI MOBILIARI
Le forme tecniche con cui        vengono    effettuate   queste
operazioni sono riconducibili:
1. al riporto;
2. al pronti contro termine;
3. al prestito di titoli.
IL RIPORTO
Contratto     nel  quale    contestualmente      e   in   unicità
contrattuale vengono giuridicamente chiuse due operazioni
contrapposte di scambio titoli contro denaro, una a pronti ed
una a termine.
In questa operazione:
• il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di
   credito (in genere valori mobiliari) di una certa specie ad un
   certo prezzo (a pronti);
• alla scadenza il riportatore trasferisce al riportato la
   proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, dietro
   rimborso del prezzo (a termine) che può essere aumentato
   o diminuito nella misura convenuta.
IL FINANZIAMENTO IN VALORI MOBILIARI
IL PRONTI CONTRO TERMINE
Contratto nel quale la banca acquista a pronti titoli dal cliente
e si impegna a rivendere a termine titoli della stessa specie e
di uguale ammontare.
Caratteristiche:
• si hanno due contratti distinti;
• il prezzo a pronti è allineato al valore di mercato dei titoli,
  comprensivo del rateo di interessi maturato sino alla stipula
  del contratto;
• il prezzo a termine è superiore al prezzo a pronti perché
  comprende la remunerazione per la banca al tasso
  concordato.
IL FINANZIAMENTO IN VALORI MOBILIARI
IL PRESTITO DI TITOLI
Contratto unitario nel quale:
A) il mutuante (lender/banca) trasferisce la proprietà di un
titolo al soggetto mutuatario (borrower/cliente).
B) il mutuatario:
• fornisce in cambio garanzie in contanti o in titoli di altra
   natura, di importo superiore al valore di mercato dei titoli
   oggetto del prestito e continuamente aggiornato rispetto ai
   corsi di questi ultimi;
• si impegna a restituire al primo titoli equivalenti più un
   corrispettivo, rientrando in possesso dei beni dati in
   garanzia.
Sull’importo del prestito, pari al valore corrente dei titoli, è
calcolato un compenso, nella forma di tasso d’interesse,
spettante al mutuante.
LE FORME TECNICHE DEI PRESTITI PER CASSA
A MEDIO-LUNGO TERMINE
 I prestiti bancari a medio-lungo temine possono essere
 suddivisi principalmente in:
 • mutuo
 • leasing
 • prestiti in pool
IL MUTUO
E’ un prestito monetario, generalmente a media-lunga
scadenza, attraverso il quale il beneficiario il beneficiario si
obbliga alla restituzione periodica di quote del capitale
mutuato con l’aggiunta degli interessi secondo un piano di
ammortamento prestabilito.

Il piano di ammortamento per la restituzione del
finanziamento può prevedere:
• il rimborso a rate posticipate decrescenti (quote di
    capitale costanti e quote di interessi decrescenti);
• il rimborso a rate posticipate costanti (quote di capitale
    crescenti e quote di interessi decrescenti).
La scadenza dei rimborsi può essere fissata su base mensile,
trimestrale, semestrale, ecc.
Il tasso applicato può essere:
• fisso, per tutta la durata del finanziamento;
• variabile, in base all’andamento del costo del denaro.
IL MUTUO
Il mutuo può essere richiesto:
1. per il finanziamento dell’edilizia abitativa
- garantito da ipoteca di 1° grado sul bene oggetto
   dell’operazione mutuo casa;
- il finanziamento concesso non dovrebbe superare l’80%
   del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia.
2. per investimenti fissi nel settore industriale o
commerciale
- garantito da ipoteca di 1° grado sui fabbricati dell’azienda
  mutuataria o dal privilegio sui macchinar i oggetto del
  finanziamento.
Il   costo dell’operazione si compone delle seguenti voci:
•     interessi;
•     parcelle notarili;
•     spese di istruttoria;
•     spese di perizia per la valutazione del bene in garanzia;
•     premi di assicurazione.
IL MUTUO
PREFINANZIAMENTO
E’ una particolare forma di prestito, distinta, accessoria e
preliminare rispetto all’erogazione del mutuo, che consente
di coprire il divario temporale tra l’avvio dell’iter di istruttoria
e l’erogazione del mutuo.

MUTUI CHIROGRAFARI
Sono prestiti, privi di garanzia reale, volti al miglioramento
della struttura finanziaria dell’impresa affidata.
IL LEASING
Contratti caratterizzati dalla cessione in locazione a un’altra
azienda, per un periodo di tempo prefissato, di uno o più beni
mobili o immobili, dietro il pagamento di un determinato canone.
Può prevedere a fine rapporto la possibilità, da parte del
locatario, di riscattare il bene dietro pagamento di una cifra
convenuta.
Il leasing si distingue in:
• operativo, caratterizzato dalla locazione di beni aventi
    caratteristiche standardizzate, per un periodo di tempo
    inferiore alla vita economica degli stessi. Utilizzato quando si
    vuole ottenere la disponibilità temporanea di un bene senza
    sopportare i rischi connessi alla proprietà;
• finanziario, ha per oggetto beni specializzati che il locatore
    (intermediario finanziario) acquista o fa costruire su
    indicazione del locatario, concedendolo in locazione a
    quest’ultimo che è tenuto a pagare un canone di locazione
    comprensivo dell’ammortamento del bene, dell’interesse sul
    capitale investito e del ricarico dell’intermediario. Al termine di
    solito il bene è acquistato al cosiddetto prezzo di riscatto.
IL LEASING
                 bene               disponibilità del bene
   fornitore             locatore                        locatario
                prezzo               canoni + riscatto

Vantaggi:
• utilizzabile per un’ampia gamma di beni (mobili o immobili);
• deducibilità fiscale dei canoni di locazione;
• assenza di richieste di garanzie reali sui beni di proprietà
  dell’impresa (al contrario del mutuo).
I PRESTITI IN POOL
finanziamenti di rilevante ammontare da parte di un insieme
di banche verso l’impresa cliente.

Caratteristiche:
• sono diffusi nei mercati creditizi internazionali;
• sono volti a finanziare aziende particolarmente grandi
  e affidabili o progetti particolarmente rilevanti;
• permettono l’erogazione di prestiti di elevato importo
  unitario;
• si prestano alla copertura di fabbisogni relativamente brevi
  o di durata indefinita;
• assenza di forme di garanzia personale che vengono
  sostituite dalle lettere di patronage;
• richiedono la definizione di vincoli e condizioni gestionali
  (covenants);
• possibilità di scelta della valuta di finanziamento;
I PRESTITI IN POOL
Il pool è composto da un gruppo di banche con ruoli diversi:
• la banca capofila o più banche con compiti di manager o
   co-manager       dell’operazione    (elevato  standing    e
   competenza nell’organizzazione di queste operazioni)
• le altre banche partecipanti, con il compito di
   finanziare per la propria quota l’operazione.
Il prestito viene ripartito tra tutte le banche partecipanti
secondo accordi predeterminati.
Tra le banche partecipanti apposite convenzioni             che
definiscono:
• le quote di rischio di ciascuna banca;
• le modalità di erogazione dei fondi;
• le modalità di ripartizione di interessi e commissioni.

                     riduzione rischi
VANTAGGI
                     riduzione costi operativi
I CREDITI DI FIRMA
Sono impegni con i quali la banca assume o garantisce
l’obbligazione del soggetto richiedente

Si distinguono in:
•   credito di accettazione, la banca autorizza i clienti a
    spiccare tratte su se stessa e si impegna ad accettarle;
•   credito di avallo, la banca garantisce l’obbligazione assunta
    dal cliente, la garanzia è data firmando per avallo una
    cambiale;
•   crediti di fideiussione, la banca garantisce l’obbligazione
    assunta dal cliente quando la garanzia è data in altra forma.
Caratteristiche:
•   non hanno carattere monetario immediato;
•   sono considerate operazioni di prestito gravate da rischio di
    credito;
•   sono richiesti per garantire il buon fine di operazioni
    commerciali;
•   la banca non percepisce interessi ma commissioni.
I CREDITI DI FIRMA IN FORMA CAMBIARIA
Sono impegni destinati a favorire il finanziamento a breve
termine delle imprese.
Si articolano in tre principali operazioni:
1. le accettazioni bancarie
2. le polizze di credito commerciale
3. le cambiali finanziarie
1. LE ACCETTAZIONI BANCARIE
Emissione di cambiali tratte con cui un’impresa (traente)
ordina ad una banca (accettante) di pagare una determinata
somma di denaro ad una scadenza prestabilita al prenditore
finale della tratta.
• La banca (trattario) accetta la tratta apponendo la propria
   firma sul titolo. In tal modo il titolo diviene obbligato
   principale e il titolo assume le caratteristiche di uno
   strumento finanziario altamente garantito e facilmente
   collocabile sul mercato;
I CREDITI DI FIRMA IN FORMA CAMBIARIA
 • il traente si impegna a fornire alla banca i fondi con valuta
   utile per l’estinzione dell’accettazione;
 • il prenditore finale acquista la tratta accettata dalla banca
   e finanzia l'impresa traente, rivalendosi alla scadenza sulla
   banca.
 Caratteristiche:
 • scadenza breve (tra i 3 e i 12 mesi);
 • tagli elevati.

 VANTAGGI:                          raccolta risorse a breve termine
                                    attraverso canale alternativo
 per le imprese emittenti
                                    costi competitivi

                         ricavi per commissioni
 per le banche
                         copertura fabbisogni finanziari
                         attraverso strumento non tradizionale
I CREDITI DI FIRMA IN FORMA CAMBIARIA
2. LE POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE
Documento, emesso dall’impresa bisognosa di fondi, che
attesta l'esistenza di un debito a scadenza determinata nei
confronti di un terzo soggetto ben definito (finanziatore).
Tale documento deve contenere:
• la scadenza;
• l'ammontare degli interessi;
• la banca presso la quale il creditore otterrà il pagamento.
E' accompagnata da una fideiussione bancaria a favore del
creditore.
Con la cessione della polizza l’impresa emittente raccoglie
risorse nel mercato finanziario.
Colui che acquista la polizza (investitore) può trattenere il
documento in portafoglio fino alla scadenza o girarlo a terzi.
I CREDITI DI FIRMA IN FORMA CAMBIARIA
3. LE CAMBIALI FINANZIARIE
Strumento di indebitamento emesso con legge 43/1994.
Sono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una
scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi
dalla data di emissione.
Permettono alle imprese di raccogliere risorse finanziarie a
breve termine.
Il ruolo delle banche consiste nel curarne il collocamento nel
mercato e nella prestazione di garanzie fideiussorie.
IL CREDITO ALLE FAMIGLIE
L’accesso al credito da parte di famiglie e privati può avvenire
attraverso i seguenti strumenti:
• credito al consumo, finalizzato all’acquisto di beni di consumo
    durevole o di servizi;
• finanziamento per acquisto e ristrutturazione di abitazioni.
Il segmento del mercato creditizio costituito da famiglie e privati è
stato caratterizzato, negli ultimi anni, dai tassi di crescita più
rilevanti.
Motivazioni:
• maggior grado di educazione finanziaria da parte delle famiglie;
• estensione del credito a fasce di clientela più ampie;
• varietà nell’offerta.
Aspetti negativi:
• eccesso di indebitamento da parte delle famiglie;
• crescita delle insolvenze;
• deterioramento della qualità del credito.
IL CREDITO AL CONSUMO: I PRESTITI PERSONALI
 Possono essere classificati in:
 1. credito finalizzato, prevede l’erogazione da parte della
    banca di un finanziamento a destinazione libera a favore
    dell’affidato;
 2. credito non finalizzato, si ha nell’ambito di una
    convenzione tra banca e venditore, il quale indirizza il
    potenziale compratore alla banca con cui è operante la
    convenzione.
 L’istruttoria per l’accertamento della capacità di rimborso del
 cliente richiede:
 • informazioni oggettive fornite dal richiedente (dati
    anagrafico-professionali e reddituali);
 • ulteriori informazioni reperibili presso la banca o da sistemi
    informatici esterni.
 CREDIT       SCORING:      sistema      automatizzato      basato
 sull’applicazione di un modello statistico per la valutazione del
 merito creditizio.
IL CREDITO AL CONSUMO: I PRESTITI PERSONALI
 Caratteristiche:
 •   piano di ammortamento a rate costanti a scadenza mensile;
 •   scadenza tra 12 e 48 mesi;
 •   alternativa al pagamento rateale direttamente al venditore;
 •   generalmente non è previsto il rilascio di garanzie;
 •   possibilità di modificare nel tempo modalità rimborso;
 Costi:
 Il tasso di interesse applicato all’operazione è per lo più fisso.
 La banca è obbligata a rispettare norme precise quanto alla
 trasparenza relativa al tasso corrisposto dal cliente.
 In particolare, ogni contratto deve indicare con chiarezza:
 • il tasso annuo nominale (TAN), valore percentuale su
   base annua del costo per interessi passivi di ogni euro di
   capitale concesso in finanziamento;
 • il tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il
   costo complessivo dell’operazione (corrispettivo e aspetti
   tecnici).
IL CREDITO AL CONSUMO: LE CARTE DI
DEBITO E DI CREDITO
 Il credito personale destinato al consumo può essere
 concesso anche mediante:
 1. Carte prepagate
 Costituiscono supporti per l’erogazione di servizi a
 pagamento e non comportano la concessione di credito.
 2. Carte di debito
 • Bancomat: il cliente munito di codice PIN accede ai
    terminali self-service all’interno o all’esterno della banca
    per prelevare moneta legale, effettuare bonifici, ricariche
    telefoniche, verificare il saldo, esaminare le ultime
    operazioni transitate sul conto.
 • Pagobancomat: utilizzata per effettuare pagamenti
    direttamente presso gli esercizi commerciali.
IL CREDITO AL CONSUMO: LE CARTE DI
DEBITO E DI CREDITO
 3. Carte di credito
 Consentono        di   effettuare    acquisti presso negozi
 convenzionati senza esborso di moneta. Il regolamento della
 transazione è differito ad una data futura. Il possessore,
 pertanto, beneficia di un credito per il periodo che va dal
 momento dell’acquisto al momento del regolamento della
 transazione. Prevede il pagamento di una commissione per il
 rilascio e il rinnovo annuale della carta.
 Le carte di credito possono essere di essere di due tipologie:
 • carte a saldo: prevedono l’utilizzo e il successivo addebito
   mensile nell’ambito di un limite di spesa stabilito (fido);
 • carte revolving: consentono, nell’ambito di un massimale
   di credito concesso, di variare mensilmente l’importo del
   credito utilizzato, ristabilendo la disponibilità con il
   pagamento delle rate.
IL CREDITO AL CONSUMO: LE CARTE DI
DEBITO E DI CREDITO
 Tipologia carte ed operatori emittenti:

 • carte Travel & Entertainment (T&E): emesse da grandi
   network internazionali, assumono la funzione di strumenti
   di pagamento di frequente utilizzo;
 • carte bancarie: emesse da banche e società consortili,
   prevedono la rateizzazione dei pagamenti;
 • carte Fidelity: emesse da società della grande
   distribuzione o da imprese di servizi, sono spendibili
   solitamente nei punti vendita dell’emittente per finalità di
   promozione.
I PRESTITI IMMOBILIARI
Complesso delle diverse forme di mutui o finanziamenti
destinati a privati e famiglie finalizzati:
•   all’acquisto di un’abitazione;
•   alla ristrutturazione di un immobile;
•   all’acquisto e ristrutturazione dell’immobile;
•   all’ottenimento di liquidità.

Il contratto di mutuo si caratterizza per i seguenti elementi:
1. MODALITA’ DI EROGAZIONE
Normalmente in un’unica soluzione successiva alla stipula del
contratto. Possibilità di ottenere prefinanziamenti.
2. DURATA CONTRATTO E MODALITA’ RIMBORSO
Circa la durata, è possibile scegliere scadenze brevi (5-10 anni)
o a lungo termine (30 anni o maggiore).
Per quanto riguarda la modalità di rimborso, è possibile
scegliere ammortamenti a rate costanti, decrescenti, crescenti o
variabili in base alle esigenze del cliente o all’andamento del
costo del mutuo (formule flessibili).
I PRESTITI IMMOBILIARI
3. ESTINZIONE ANTICIPATA, SOSTITUZIONE O SURROGAZIONE
Il cliente ha la possibilità di estinguere anticipatamente il mutuo
pagando una penale che compensa la banca dei mancati proventi.
Può, inoltre, sostituire il mutuo con un altro differente, chiedere la
rinegoziazione o il trasferimento ad un’altra banca (portabilità).
4. GARANZIE
Il contratto di mutuo è garantito, di norma, da ipoteca di primo grado
sull’immobile oggetto dell’operazione alla quale, talvolta, si
aggiungono altre forme di garanzia (es. fideiussione di terzi).
5. DETERMINAZIONE TASSO DI INTERESSE
Varia a seconda del tasso prescelto che può essere fisso, variabile o
misto.
I mutui a tasso variabile sono parametrati a tassi di mercato
monetario (es. EURIBOR + spread).
I mutui a tasso fisso hanno un tasso che non varia per tutta la durata
del prestito (si basano sul tasso EURIRS + spread).
Le formule a tasso misto offrono al mutuatario la possibilità di
modificare a determinate scadenze il tasso prescelto.
I PRESTITI IMMOBILIARI
6. DETERMINAZIONE ONERI ACCESSORI
La forte concorrenza ha spinto molte banche a rivedere le
politiche riguardanti questo aspetto ed, in particolare, le spese di
istruttoria, di perizia e le componenti minori che spesso non
vengono addebitati.
7. QUOTA FINANZIATA RISPETTO AL VALORE CAUZIONALE DEL
    BENE (loan to value)
Le tradizionali percentuali cautelative dell’80% vengono sempre
più superate con la possibilità di ottenere finanziamenti che
coprono il 100% del valore.
8. SERVIZI O PRESTAZIONI ACCESSORIE
Riguardano in particolare, la copertura assicurativa dell’immobile
o della famiglia, che spesso viene offerta a costi contenuti in
regime di convenzione con imprese assicurative e le iniziative
promozionali collegate ai mutui.
I PRESTITI IMMOBILIARI
FATTORI DI SVILUPPO:
• riduzione dei tempi di istruttoria grazie all’applicazione di
  innovativi processi di valutazione (es. credit scoring);
• snellimento della documentazione da fornire alla banca;
• miglioramento capacità comunicative e elevata specializzazione
  personale.

LIMITI:
• crescita del debito da parte delle famiglie;
• ingresso nel mercato di fasce di clientela con capacità di
  rimborso deboli.
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