La Tutela del Software - Dr. Antonio Piva Dr. Antonio Piva
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La Tutela del Software Dr. Antonio Piva 2013 Dr. Antonio Piva 1
ü Il SOFTWARE: CREAZIONE INTELLETTUALE Il Software, dal punto di vista giuridico, è una creazione intellettuale Le creazioni intellettuali, nel nostro ordinamento, sono ricondotte a 2 categorie: -invenzioni industriali - opere dell’ingegno Dr. Antonio Piva 2
üInvenzioni industriali e Opere di Ingegno Le invenzioni industriali sono: art. 2585 Codice civile ‘(Oggetto del brevetto). Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.’ Esse sono tutelate attraverso il brevetto Le opere dell’ingegno sono: art 2575 Codice civile ‘(Oggetto del diritto). Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.’ Per esempio i libri, composizioni musicali, i film Le opere di ingegno sono tutelate attraverso il diritto d’autore o copyright Dr. Antonio Piva 3
ü Invenzioni industriali e Opere di Ingegno Il brevetto e il diritto d’autore sono due modi differenti di acquisire la tutela giuridica delle creazioni intellettuali; implicano differenti modi di acquisizione del diritto, differente durata del diritto e differenti strumento di difesa da eventuali violazioni del diritto stesso. I diritti sull’invenzione sorgono nel momento del conseguimento del brevetto, i diritti sulle opere d’ingegno sorgono nel momento stesso della creazione dell’opera Per i diritti sull’invenzione industriale è necessario presentare domanda di brevetto presso l’Ufficio centrale brevetti. Per l’acquisto dei diritti relativi all’opera d’ingegno non è richiesta alcuna domanda: la registrazione dei software nel registro pubblico per i programmi per elaboratore tenuto presso la SIAE è facoltativa ai sensi dell’art 103 della legge sul diritto d’autore. La durata dei diritti: - il diritto all’utilizzazione esclusiva dell’invenzione industriale è di 20 anni dalla data del deposito della domanda - il diritto all’utilizzazione esclusiva dell’opera d’ingegno è di 70 anni dalla morte dell’autore Dr. Antonio Piva 4
Qualche Norma Le forme principali di tutela del software sono dettati dai seguenti 3 gruppo di norme: -attuazione della direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Decreto Legislativo (DL) 29 dicembre 1992, n. 518), ad integrazione e modificazione della legge sul diritto d’autore, Legge 22 aprile 1941 n. 633 -norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori, Legge 21 febbraio 1989 n. 70 - testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, r.d. 29 giugno 1939 n. 1129 e successive modifiche, revisionato con d.p.r 22 giugno 1979 n. 338 Dr. Antonio Piva 5
Qualche Norma Esistono altre norme di tutela del software: - obbligo di fedeltà sul lavoratore dipendente, il quale non può divulgare notizie sull’organizzazione e metodi di produzione (art 2105 cc ) - disposizioni sulla concorrenza sleale, impongono agli imprenditore di attenersi ai principi di correttezza professionale (art 2598 cc) - tutela penale mediante l’applicazione delle disposizioni sul segreto industriale (l’art. 623 c.p. sul segreto industriale) - La legge antipirateria n 248/2000 6
LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE I testi, composizioni musicali, creazioni artistiche, le opere multimediale ed il software sono opere dell’ingegno umano Le opere dell’ingegno umano sono beni giuridici: - hanno un valore morale - hanno un valore economicamente valutabile Non è sempre stato così: Fino al XV secolo chiunque le poteva utilizzare Comparvero i diritti di natura economica per gli stampatori, coloro i quali erano proprietari della materia su cui era racchiusa l’opera, il manoscritto (non per gli autori) Dal secolo XVIII comparve il privilegio economico per gli autori (nato per controllo del potere) Da questo momento l’opera letteraria può avere un autore, anzi il valore dell’opera dipende da chi l’ha fatta. Nel XVIII secolo la Costituzione degli Stati Uniti ha previsto il diritto dell’autore e dell’inventore di sfruttare i prodotti del loro ingegno (con un limite temporale) Dr. Antonio Piva 7
ü LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Diritto d’autore: è una sorta di monopolio riconosciuto, dall’ordinamento giuridico su un bene immateriale, costituito dall’opera di ingegno di qualsiasi tipo, al suo creatore La qualità di autore si acquista con la creazione dell’opera di ingegno Proprietà intellettuale: è il rapporto tra l’opera di ingegno e il suo creatore Creazione: è il risultato dell’attività creativa La Creazione è ciò che fa sorgere il diritto d’autore, senza il bisogno di alcuna altra attività di registrazione e certificazione All’autore dell’opera è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzazione della stessa per un periodo di tempo predeterminato Pur riguardando i beni immateriali, il diritto d’autore ha una relazione con il mondo materiale Ciò che era protetto non era l’idea, ma la sua realizzazione materiale. Era protetto non il vino, ma il vino imbottigliato Si pensi alla radiodiffusione o i filmati; i videoregistratori, introdotti dalla Sony, dettero la possibilità di riprodurre copie di beni immateriali E’ solo da pochi anni che, attraverso la rete, abbiamo la vera smaterializzazione dei beni immateriali Dr. Antonio Piva 8
üLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Per i beni materiali, la possibilità di goderli e di usarli decresce se essi sono utilizzabili da più persone Per i beni immateriali la situazione è diversa: una medesima opera intellettuale può essere usata pienamente e indefinitivamente da un numero illimitato di utenti, senza che la sua utilizzabilità decresca o si consumi. La proprietà intellettuale non ha un valore in sé per il solo fatto di essere un bene scarso Ha un valore, e quindi una sua remunerablità, che dipende dalla possibilità di impedire il suo uso o la sua riproduzione non autorizzata. Dr. Antonio Piva 9
üIL DIRITTO D’AUTORE Il diritto d’autore rientra nella categoria della proprietà intellettuale L’autore ha due tipologie di diritti: - il diritto patrimoniale - il diritto morale Il diritto patrimoniale consiste nel diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni sua forma o modo: - diritto di pubblicare l’opera - diritto di diffonderla e riprodurla - diritto di mettere in commercio l’opera - diritto di elaborare l’opera - diritto di tradurre l’opera - diritto di cedere del tutto o in parte questi suoi diritti patrimoniali Dr. Antonio Piva 10
üIL DIRITTO D’AUTORE I diritti morali consistono nel diritto di paternità dell’opera: - il diritto di essere riconosciuto autore - il diritto di mantenere l’anonimato - diritto all’integrità dell’opera e quindi ad opporsi alle modificazioni della stessa (ad atti lesivi a danno dell’opera) - il diritto di non pubblicare l’opera - Questi diritti non sono cedibili Dr. Antonio Piva 11
üIL DIRITTO D’AUTORE Convenzione di Berna del 1886, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Aderiscono circa 150 stati OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) in inglese denominata WIPO (World Intellectual Property Organisation) E’ una Istituzione, a livello internazionale, che si occupa specificatamente di tutte le problematiche concernenti la proprietà intellettuale L’OMPI ha predisposto un trattato per rendere più efficace la tutela del diritto d’autore aggiornando le disposizione della convenzione di Berna, adeguandole all’evoluzione delle tecniche dell’informazione e comunicazione. Osserviamo che negli ordinamenti giuridici di derivazione anglosassone il diritto d’autore corrisponde al copyright, identificato con il simbolo © Le caratteristiche del copyright sono diverse da quelle del diritto d’autore, in quanto il copyright protegge l’opera e non l’autore . (vengono considerati i diritti patrimoniali ma non sono presi in considerazione quelli morali) Il Regno Unito riconosce dal 1988 i diritti morali dell’autore L’Irlanda e gli Stati Uniti non riconoscono i diritti morali; Hanno aderito alla convenzione di Berna con l’esplicita esenzione dal riconoscimento di tali diritti: significa che gli autori americani godono della tutela dei diritti morali in Europa; al contrario gli autori europei non godono di questi diritti negli Stati Uniti. Dr. Antonio Piva 12
ü L. 248/2000 Le novità della normativa L. 248/2000 (legge antipirateira) sono: - possibilità di riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale ma limita a copie manuali o a quelle realizzate con mezzi non idonei alla diffusione in pubblico - vieta, salvo all’interno di biblioteche pubbliche, l’uso di fotocopiatrici o strumenti analoghi (indipendentemente dall’uso che se ne faccia) - limiti quantitativi alla riproduzione delle opere pari al 15% e prevede la corresponsione di compensi per gli autori da erogarsi da colore che effettuano la riproduzione Dr. Antonio Piva 13
üCasi Infine si nota che in Italia si sono già presentati molti casi di violazione di diritto d’autore su internet. Si sono attuate le tutele cautelari in relazione alle protezione del diritto d’autore in Internet ed anche il sequestro delle opere, ai fini probatori. Il decreto del tribunale di Cuneo del 24-2-1997 ove è stato disposto che il sequestro probatorio deve interessare solo la pagina web che viola il diritto d’autore e non l’intero server La decisione ha negato la responsabilità del provider per violazione dei diritti d’autore a mezzi di pagina web ospitata nel proprio server Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 18-06-1998, ha riconosciuto all’autore il progetto editoriale di un giornale telematico, e l’autore ha ottenuto il reinserimento del suo nome in qualità di autore sulla home page. Si tratta della prima decisione concernente la tutela dei diritti morali d’autore su Internet. Dr. Antonio Piva 14
I BENI OGGETTO DEL DIRITTO D’AUTORE Le opere che ricadono nella protezione prevista dalla proprietà intellettuale sono: - Opere letterarie: romanzi, poesie, opere scritte originali (lettere); in questa categoria ricadono le e-mail, il testo contenuto nelle pagine web purché possano essere definiti frutto del lavoro creativo dell’autore; come opere letterarie sono protetti anche i programmi di computer - Opere teatrali e musicali - Opere d’arte; includiamo le opere di grafica, fotografie, collage, mappe, - Film e immagini in movimento - Registrazioni sonore - Opere generate a mezzo computer - Il Software Dr. Antonio Piva 15
LA TUTELA DEL SOFTWARE ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE Il software è riconosciuto come bene immateriale (infatti ha le caratteristiche di inconsumabilità e non soggetto ad usura ed inoltre può essere utilizzato anche contemporaneamente da un numero indefinito di persone) ed il suo valore è riconosciuto come ‘opera letteraria’ Oggetto della tutela è soltanto la forma espressiva del programma (comprendente anche il materiale preparatorio per la progettazione, il diagramma di flusso ed il codice sorgente), non l’idea in esso contenuta Con ciò si è ritenuto di consentire la diffusione dei principi su cui si fonda il software (gli algoritmi) ma altresì di proteggere il singolo programma creato sulla base di quei principi Art 2 LDA (comma 8) ‘i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;’ Dr. Antonio Piva 16
LA TUTELA DEL SOFTWARE ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE Per i concetti di originalità e creatività si possiamo intendere ‘programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio ‘stile’ sostanzialmente originale rispetto altri prodotti analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce’ procura di Pisa, decisione dell’11-04-1984 ‘L’autore del software produce un risultato creativo in quanto dia apporti nuovi in campo informatico, esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee, seppure in misura appena apprezzabile’ decisione del 6-2-1987, n. 1956, della Corte di cassazione Le disposizioni della LDA (e d.lgs 518/92) non si applicano alle interfacce (si pensi alla contrapposizione Apple e Microsoft) La DUTATA della tutela è di tutta la vita dell’autore e di 70 dopo la morte Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera Il contenuti di questo diritto sono i diritti patrimoniali e quelli morali! Dr. Antonio Piva 17
LA TUTELA DEL SOFTWARE ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE Il trasferimento dei diritti patrimoniali devono essere provati per iscritto (art 110) Secondo il d.lgs 518/92, nel caso in cui l’autore sia un lavoratore dipendente, i diritti di utilizzazione economica del software spettano al datore di lavoro, a meno che non sia diversamente pattuito. Contratti ad oggetto informatico Troviamo in particolare due tipologie di contratto: contratto di licenza d’uso contratto di sviluppo software Dr. Antonio Piva 18
SHAREWARE, FREEWARE E OPEN SOURCE Il freeware è un software, tipicamente scaricato, il cui utilizzo è completamente libero Può essere copiato ed utilizzato gratuitamente, ma il codice sorgente non può essere utilizzato in assenza del consenso dell’autore. Il cardware può essere copiato ed utilizzato, a condizione che venga inviata all’autore una comunicazione o una somma simbolica a compenso della propria fatica (una birra, una cartolina postale o un’email .., sono una sottospecie di shareware in quanto pongono sempre un obbligo per l’utente) Nel caso di programmi di pubblic domain, l’autore si spoglia completamente di ogni diritto: chiunque può copiare, utilizzare il programma, assemblandolo ad altri o modificandolo L’open source è caratterizzato dal fatto di essere una sorta di ‘sistema aperto’ che chiunque può implementare attraverso il proprio contributo (una caso emblematico è rappresentato da Linux, ideato nel 1991 da uno studente universitario e si è sviluppato grazie il contributo di informatici da tutto il mondo) Dato il costante apporto fornito da più soggetti, andrebbe inquadrato nella categoria delle opere collettive e, in quanto tale, tutelabile ai sensi dell’art 10 della LDA LICENZE D’USO: si vedano articolo su Mondo Digitale Dr. Antonio Piva 19
üshareware Lo shareware ubbidisce alla filosofia del prima provi e poi paghi (tipica del mondo anglosassone Trascorso un periodo di tempo, si richiede per l’ulteriore utilizzo del programma, il pagamento di un fee o corrispettivo Questo tipo di programmi, benché scaricabili gratuitamente dalla rete, sono di natura commerciale e l’art. 171-bis LDA non pone differenziazioni tra lo shareware ed il prodotto commerciale. I contratti di licenza d’uso dei programmi shareware possono prevedere: - utilizzo entro un certo termine - utilizzo di una sola parte del programma Dr. Antonio Piva 20
üTutela del SW Secondo il d.lgs 512/92, l’autore o il titolare di utilizzazione economica dell’opera ha il diritto esclusivo di effettuare: - riproduzione del software permanete o temporanea, totale o parziale - traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma - qualsiasi forma di distribuzione al pubblico Il legittimo acquirente, invece, può: - riprodurre il programma e tradurre, adattare o trasformare il programma solo se tali attività sono necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione di errori (es riproduzione temporanea) - effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso - osservare, studiare o sottoporre a prova di funzionamento il programma - effettuare il reverse engineering in casi ben specifici Dr. Antonio Piva 21
üreverse engineering Il reverse engineering o decompilazione è il percorrere a ritroso le fasi attraverso le quali viene creato il software, partendo dal codice eseguibile e oggetto, per arrivare al codice sorgente. E’ in particolare la possibilità di scomporre un programma al fine di ottenere le informazioni necessarie per conseguirne l’interoperabilità con altri programmi, oppure correggere errori, effettuare personalizzazioni Si veda figura in articolo su Mondo Digitale Dr. Antonio Piva 22
üreverse engineering 6. (Decompilazione). 1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti qualora l’esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni: a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un’altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine; b) le informazioni necessarie per ottenere interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a) e c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità. Dr. Antonio Piva 23
üreverse engineering 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell’interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore. Dr. Antonio Piva 24
üTutela del SW Principi cardine di tale riforma sono i seguenti: 1. i programmi per elaboratori sono qualificati come opere letterarie e tutelati in base al diritto d’autore, purché originali; 2. la tutela non si estende ai principi, alla logica, agli algoritmi e al linguaggio di programmazione, nonché alle interfacce; 3. i diritti spettano a chi ha creato il programma: se questo è realizzato nel corso di lavoro subordinato o di un contratto d’opera spettano al datore di lavoro o al committente; 4. i diritti esclusivi comprendono: la riproduzione in qualsiasi forma, l’adattamento, la distribuzione sotto qualsiasi veste giuridica; 5. costituisce violazione dei diritti esclusivi il possesso e il commercio di copie illecite. Il legislatore nazionale ha recepito tale direttiva mediante il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 che aggiorna la Legge 22 aprile 1943, n. 633, detta legge sul diritto d’autore (l.d.a.), che protegge l’espressione dei programmi, ma non le idee che ne stanno alla base. Dr. Antonio Piva 25
üSanzioni In caso di violazione stabilite dalla legge (disposizioni del dlgs 518/92), l’autorità giudiziaria, in base alla legge 633 sul diritto d’autore, può: effettuare perizie ordinare il sequestro effettuare provvedimenti riguardanti la rimozione o distruzione degli esemplari frutto dell’attività illegittima pubblicare la sentenza ordinare il sequestro dei proventi effettuare provvedimenti riguardanti il risarcimento del danno imporre sanzioni penali secondo l’art 171 e seguenti In particolare, dall’art. 171, le sanzioni penali sono costituite da multa da L 100.000 a L 4.000.000, per chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: riproduce o diffonde un’opera altrui riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di riprodurre (è il caso di copia per uso personale) Dr. Antonio Piva 26
üSanzioni In base alla art 171 bis (introdotto dal dlgs 518): 171 bis. (1). 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. La legge antipirateria n 248/2000 Ha di fatto inasprito sensibilmente il regime sanzionatorio Dr. Antonio Piva 27
üSanzioni La legge 248/2000 ha stabilito l’obbligo di apporre su tutti i supporti contenenti opere protette – incluso il software – uno speciale bollino Ha sostituito all’arte 171 bis la dicitura ‘ai fini di lucro’ con ‘per trarre profitto’ In precedenza si era aperto un acceso dibattito inerente alle parole ‘ai fini di lucro’ Secondo alcuni, in particolare recentemente, era da intendersi come interpretazione più restrittiva; cioè la pena si intendeva applicabile solo se la riproduzione fosse stata realizzata al fine di trarre un concreto incremento patrimoniale positivo Secondo altri, la pena si intendeva applicabile per ogni vantaggio patrimoniale, ivi incluso un risparmio di spesa. (è per esempio il caso per copie per uso personale o da utilizzarsi all’interno dell’azienda) La nuova Legge, scegliendo l’ultima tesi, ha imposto il divieto di copie per ‘trarne profitto’ colpendo così anche le aziende che acquistano un numero di licenze software inferiori a quelle necessarie e pongono in circolazione copie pirata dei medesimi programmi. Dr. Antonio Piva 28
üSanzioni La nuova legge ha inasprito le sanzioni penali introducendo (all’art 171 ter della 611) tutta una serie di sanzioni pecuniarie accessorie sino alla possibilità di sospensione dell’attività (da 15 giorno a tre mesi) che può essere disposta dal questore su segnalazione del Pubblico Ministero Nel tentativo di indurre gli utenti di software non originale a porsi in regola e a pagare il prezzo delle licenza (art. 171 novies) è stata introdotta una figura sui generis di ‘pentimento operoso’ prevedendo che la pena possa essere diminuita da un terso alla metà e non vengano applicate le pene accessorie, nel caso in cui il soggetto denunci il fatto spontaneamente. Dr. Antonio Piva 29
üSIAE Gli autori non sono obbligati a iscriversi potendo autonomamente avvalersi della protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore; hanno, tuttavia, la facoltà di farsi rappresentare dalla SIAE nella tutela dei propri diritti (per esempio le azioni antipirateria). Un’altra funzione fondamentale è la tenuta dei Pubblici Registri inerenti a formalità relative ai diritti di autori. Il deposito d’inedito ha valore dichiarativo e non costitutivo, formando una prova documentale in primis dell’esistenza di un software a cui viene conferita data certa, secondariamente della paternità dello stesso. Non dà luogo a una presunzione legale di titolarità, ma costituisce comunque un principio di prova a cui possono aggiungersi altri mezzi istruttori: se un soggetto ha depositato un programma e un altro ne registra, una volta pubblicato, il prodotto finale dichiarandolo proprio, la presunzione opera a favore del secondo, ma il primo avrà comunque un mezzo per contestarne la validità L’art. 6 del d.lgs.518/92 ha stabilito che presso la SIAE venisse istituito un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratori, al fine di estendere loro il meccanismo di pubblicità legale a tutela dei diritti d’autore. Dr. Antonio Piva 30
üSIAE La registrazione non è obbligatoria e costituisce atto volontario del richiedente, mantiene importanza ai fini probatori introducendo una presunzione semplice dell’esistenza del diritto di privativa nel soggetto che lo abbia registrato; infatti, prima della pubblicazione l’autore rischia di veder messi in discussione i diritti riconosciutigli dall’ordinamento se non è in grado di contrastare le illecite pretese di terzi dimostrando di essere l’autore di una determinata opera. Sono soggetti all’applicazione del cosiddetto “bollino”: a. i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie; b. i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, e altre applicazioni multimediali Fanno espressamente eccezione, e quindi sono esenti da contrassegno, alcuni casi tra i quali si ricordano, per importanza, quelli in cui i programmi per elaboratore ovvero multimediali vengano distribuiti: a come accessori nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli; b. gratuitamente dal produttore o con il suo consenso, in versione dimostrativa parziale; c. mediante download da server remoto e conseguente installazione purché detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata; d. dal produttore al fine di far funzionare o gestire specifiche periferiche o interfacce (driver). 31
üSIAE Dr. Antonio Piva 32
üLA TUTELA BREVETTUALE DEL SOFTWARE Nell’ordinamento italiano c’è il divieto alla brevettabilità del software in quanto tale Tale disposizione la ritroviamo nella legge sulle invenzioni: R.D 29 giugno 1939, n. 1127 Modificato dal d.p.r n 388/79 e Codice della proprietà industriale (d.lgs 30/05) All’art. 12 sulle legge delle invenzioni viene disposto: ‘ non sono considerati come invenzioni …….. i programmi di elaboratori ………… in quanto tali’ Tale divieto di brevettabilità del software deriva da una analoga disposizione della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco 5/10/1973 Il divieto di brevettabilità del software ‘in quanto tale’ non esclude di fatto al sua brevettabilità: deve però essere inserito nell’ambito di un’invenzione Software è tutelabile tramite il brevetto nel caso in cui esso stesso non costituisca l’oggetto dell’invenzione, ma sia strumento per raggiungere il risultato inventivo. (Corte di cassazione 14/5/1981, n. 3169) Dr. Antonio Piva 33
üLA TUTELA BREVETTUALE DEL SOFTWARE Di fatto la tutela brevettale del software è praticata (ci sono moltissimi brevetti europei già rilasciati) Per esempio nella formula ‘macchina comandata da un computer che attua un programma comprendente le seguenti funzioni …’ Brevettabile quindi ‘un invenzione connessa da un software’ Pertanto, il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui non costituisca esso stesso l’oggetto dell’invenzione, ma sia uno strumento per raggiungere il risultato inventivo. Per “invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici”,, si intende quella che, utilizzando una macchina programmabile, manifesti “caratteristiche di novità” ottenute anche solo parzialmente dalla macchina stessa. SISTEMA! Dr. Antonio Piva 34
üLA TUTELA BREVETTUALE DEL SOFTWARE Dr. Antonio Piva 35
üLA TUTELA DEL FIRMWARE Il firmware è un programma che è rappresentato attraverso una precisa forma (topografia dei prodotti a semiconduttori, o nella trama dei circuiti integrati) hardware invece che mediante una sequenza di istruzioni software Oggetto della tutela è la topologia dei semiconduttori, cioè la forma mediante il quale il programma è fissato nel hardware La disciplina giuridica italiana è costituita dalla L. 70/1989 (pag. 969) La protezione è accordata per: - topografie dei semiconduttore risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore (che non siano comuni) - topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché risultino originali nel loro insiemeQuesta protezione brevettale ha durata 10 anni Art. 16 (Menzione di riserva). 1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: a) il segno T racchiuso da un cerchio; b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale; c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia. Dr. Antonio Piva 36
LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI La creazione di una Banca Dati comporta generalmente un notevole investimento in termini di risorse economiche: - reperimento dei dati e informazioni - loro organizzazione sistematica per una agevole consultazione - costruzione del software Il singolo dato o informazione, l’elemento che costituisce la BD, non è tutelabile La Banca Dati è giuridicamente tutelabile nel suo complesso La 633/41 LDA,introduce all’art. 2 la tutelabilità in base al diritto d’autore: ‘comma 9) le banche di dati ………… intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.’ Dr. Antonio Piva 37
LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Quindi si presuppone l’originalità dell’opera, con riguardo alla sua particolare struttura, scelta e disposizione del materiale. (non per la sua completezza o qualità e tipologia di informazioni in essa contenute) L’autore ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: - la riproduzione (permanente o temporanea, totale o parziale) - la traduzione l’adattamento e modifiche -la distribuzione al pubblico La direttiva europea introduce anche nell’ordinamento italiano, un diritto sui generis a favore del creatore (non all’autore per la sua creazione intellettuale ma al costruttore che ha effettuato ‘investimenti rilevanti’) della banca dati Dr. Antonio Piva 38
LA TUTELA DELLE OPERE MULTIMEDIALI Secondo alcuni è tutelabile in base all’art 3 e in quanto opera collettiva : ‘ 3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine …. sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.’ Secondo altri è preferibile inserire l’opera multimediale all’interno delle ‘opere complesse’ previste all’art 10 : ‘ .. l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone..’ Altro accostamento, che ha avuto maggiore fortuna, è quello con le banche dati (non calza perfettamente quando siamo in presenza di elementi artistici) Sotto il profilo giuridico, si individuano almeno questi beni da tutelare: - l’opera multimediale, integralmente considerata - le opere o parti di opere che ne fanno parte - il software strumentale alla fruizione dell’opera Dr. Antonio Piva 39
Dr. Antonio Piva antonio@piva.mobi Vicolo degli Orti n. 9 UDINE Cell 335-7739475 Dr. Antonio Piva 40
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