La riforma dei Conservatori di musica: opportunità didattiche a cura della dott.ssa Nausicaa Spirito

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       La riforma dei Conservatori di musica: opportunità didattiche
       a cura della dott.ssa Nausicaa Spirito
       Torino, lunedì 31 marzo 2014-03-31

       1) Tipologia titoli (vecchio e nuovo ordinamento) e loro validità nazionale ed europea.

       Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all'esito
della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello,
nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e
musicale: la legge ha disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l'accesso ai livelli
funzionali di pubblico impiego ed alle attività professionali individuati con D.P.R., su proposta del
MIUR1.
       Pertanto, tali previsioni hanno esteso ai Conservatori una prerogativa fondamentale delle
“sorelle” Università, cioè il potere di certazione legale dei titoli di studio; in particolare, esso
rappresenta una delle manifestazioni della funzione pubblica che tali istituzioni sono chiamate a
svolgere di fronte al valore legale dei titoli da esse rilasciati, e che costituisce un vincolo esterno al
sistema, insieme agli altri strumenti di garanzia dell’uniformità.
       Il permanere del valore legale del titolo di studio, infatti, presuppone l’omogeneità della
preparazione sottostante, a prescindere dall’ateneo in cui esso sia stato conseguito 2.
       Infine, dalla legalità del titolo di studio derivano importanti conseguenze per le
organizzazioni, in cui il processo formativo e il titolo che ne costituisce l’esito finale non possono
esplicarsi in un regime totalmente libero.
       Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un'ottima
descrizione nel Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai
membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell'ottobre del 2010, il quale costituisce una
parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications framework
for the European higher education area – QF for the Ehea)3.
       In particolare il Quadro dei titoli italiani si articola nei tre cicli principali dell'istruzione
superiore, come definiti dal Processo di Bologna, e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo,
con riferimento al numero dei crediti Ects e ai risultati di apprendimento. Lo schema seguito nel
QTI annovera il diploma accademico di primo livello nel primo ciclo dell'istruzione superiore,
accanto alla laurea universitaria; nel secondo ciclo si trovano il diploma accademico di secondo
livello e la laurea magistrale/specialistica universitaria; infine, nel terzo ciclo, il diploma
accademico di formazione alla ricerca e il dottorato di ricerca universitario. Pertanto, i redattori del
QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione
superiore, di livello, appunto, universitario; tuttavia, la legislazione in materia presenta tuttora molte
lacune, di cui alcune talmente gravi da rallentare il processo di equiparazione 4.

1 Cfr. Art. 2, comma 5 della legge 508/1999 letto in combinato disposto con l'art. 9, comma 5 della legge 341/1990.
2 In sostanza, alle università, ed ora anche ai Conservatori, è affidato il “servizio certificatorio” dei titoli rilasciati,
  attribuendo ad essi il significato di certezza giuridica, di fronte a cui gli altri soggetti (pubblici o privati) devono
  attenersi; inoltre, i titoli costituiscono un diritto acquisito, che non può essere dismesso, quasi una qualità della
  persona.
3 Per inciso, si osserva che l’Italia ha partecipato alla sottoscrizione della dichiarazione di Bologna, del 19 giugno
  1999, la quale, come impegno volontario di ciascun paese firmatario, è nata con lo scopo di far convergere i sistemi
  di insegnamento superiore in Europa, basandolo su tre cicli: Laurea - Master - Dottorato. Essa ha altresì lo scopo di
  introdurre un sistema di titoli accademici facilmente leggibili e comparabili, di promuovere la mobilità degli
  studenti, degli insegnanti e dei ricercatori, di assicurare la qualità nell'insegnamento e di tener conto della
  dimensione europea dell'insegnamento superiore.
4 Infatti, per avere un'esaustiva definizione di tutti i titoli conseguibili all'esito dei corsi del nuovo ordinamento istituti
  presso i Conservatori, si è dovuto attendere per ben sei anni successivamente alla legge n. 508, preceduti da una
2

      La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata
fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in
combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione.
     Diploma accademico di primo livello: è classificato come titolo di primo ciclo e si consegue
        al termine del corso di diploma accademico di primo livello, di durata minima triennale e
        comportante l'acquisizione di almeno 180 crediti; al corso si accede tramite il diploma di
        scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed
        esso persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche
        artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il
        titolo è classificato. Mediante il diploma accademico di primo livello si può essere ammessi
        ai corsi di diploma accademico di secondo livello, diploma accademico di specializzazione
        (I), diploma di perfezionamento o Master (I), Laurea magistrale /specialistica universitaria,
        Master universitario di primo livello.
     Diploma accademico di secondo livello: è classificato come titolo di secondo ciclo e si
        ottiene all'esito del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata biennale e
        comportante l'acquisizione di almeno 120 crediti; al corso si accede mediante diploma
        accademico di primo livello o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; in
        particolare, l'Istituzione provvede ad accertare, mediante esame di ammissione, che la
        preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Il corso ha
        l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena
        padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali
        adeguate: un volta conseguito il titolo, si ha la facoltà di accedere ai corsi di diploma
        accademico di formazione alla ricerca, dottorato di ricerca, diploma accademico di
        specializzazione (II), diploma di perfezionamento o Master (II), Master universitario di
        secondo livello.
     Diploma accademico di formazione alla ricerca: è classificato come titolo di terzo ciclo, e si
        consegue all'esito del corso di formazione alla ricerca, con cui si persegue l'obiettivo di
        fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di
        ricerca di alta qualificazione; al corso si accede tramite diploma accademico di secondo
        livello o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. A tale proposito è utile
        sottolinearne le differenze rispetto al dottorato di ricerca universitario: innanzitutto, il D.P.R.
        n. 212/2005, pur disponendone genericamente l'equiparazione al primo, non prevede
        un'analoga procedura concorsuale pubblica ai fini dell'accesso, la quale garantirebbe una
        maggiore trasparenza nella scelta dei candidati; in secondo luogo, il decreto non detta una
        puntuale disciplina del corso, non curandosi neanche di fissarne la durata 5.
     Diploma accademico di specializzazione: sul punto, la normativa del 2005 è parecchio
        carente ed è possibile trarre delle informazioni unicamente dal QTI; in particolare, sono
        previsti due distinti corsi e diplomi accademici di specializzazione: uno di primo “grado” ed
        uno di secondo; in particolare, il primo è classificato come titolo di secondo ciclo, e si
        consegue all'esito del corso di specializzazione, di durata minima biennale, in cui è prevista
        l'acquisizione di almeno 120 crediti: il corso ha l'obiettivo si fornire allo studente
        competenze professionali elevate in ambiti specifici e vi si accede mediante diploma
        accademico di primo livello o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; il titolo
        rilasciato all'esito del primo corso non consente l'accesso a corsi di diploma accademico di
        formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo. Il diploma accademico di
        specializzazione di secondo grado, invece, è un titolo di terzo ciclo e si consegue all'esito

  lunghissima fase di sperimentazione, iniziata nel 2000. Cfr. prot. 22 settembre 2000, n. AF/T/181; Prot. 9 gennaio
  2001, n. AF/S/11; Decreto n. 38/2002.
5 Cfr. art. 3, 6 c., art. 7, 6 c. e art. 8 del D.P.R. n. 212/2005. L'unico riferimento alla durata del corso di formazione alla
  ricerca è contenuto nel QTI, che dispone che essa sia di almeno 3 anni.
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         dell'omonimo corso di “secondo grado”, cui si accede mediante il diploma accademico di
         secondo livello, o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Colpisce il fatto che
         entrambi i corsi condividano le stesse disposizioni in ordine all'obiettivo, durata, numero dei
         crediti, nonché allo sbarramento all'accesso a corsi di diploma accademico di formazione
         alla ricerca e ad altri corsi del terzo ciclo.
       E' possibile, anche qui, evidenziare le differenze rispetto al modello universitario:
innanzitutto, il diploma di specializzazione universitario è unico e classificato come titolo di terzo
ciclo; esso, si consegue all'esito del corso di specializzazione, il quale persegue l'obiettivo di fornire
allo studente conoscenze per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e
può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione Europea: ciò indirizza l'autonomia didattica universitaria ad adeguarsi alle scelte di
politica economica nazionale ed europea, in modo da evitare un inutile spreco di risorse nella
formazione di figure professionali non integrabili nello scenario del mercato del lavoro globale.
Purtroppo, la mancata estensione di tale disciplina nei confronti del sistema AFAM comporta
l'inapplicabilità di tali benefici.
       In secondo luogo, diversamente dalla disciplina universitaria, il D.P.R. n. 212/2005 non ha
previsto nessuna procedura concorsuale pubblica ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione:
come già sottolineato con riferimento al dottorato di ricerca, ciò indebolisce ogni tutela e garanzia
della trasparenza nella scelta dei candidati. Infine, la divergenza più grave tra le due discipline
riguarda la qualifica accademica rilasciata all'esito del corso: infatti, a fronte del titolo di
“Specialista” previsto per gli studenti universitari, i “colleghi” AFAM non solo non ottengono
alcuna qualifica specifica e spendibile sul mercato del lavoro, ma non possono nemmeno avvalersi
del diploma de quo ai fini dell'accesso ad altri corsi del terzo ciclo, al cui esito avrebbero almeno
potuto conseguire dei titoli spendibili.
      Diploma di perfezionamento o Master: anche per questo titolo, la disciplina contenuta nel
         D.P.R. del 2005 è quantomeno scarna; pertanto, si fa riferimento a quanto descritto nel QTI.
         Il Master AFAM può essere di primo e di secondo “grado”: al primo, si accede mediante
         diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero e
         riconosciuto idoneo. Il corso risponde ad esigenze culturali di approfondimento in
         determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione
         professionale e di educazione permanente; esso ha durata minima di un anno, con
         l'acquisizione di 60 crediti e consente, al temine, il conseguimento di un titolo di secondo
         ciclo che non consente l'accesso né ai corsi di diploma accademico di formazione alla
         ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo, dal momento che tale corso non ha ordinamento
         didattico nazionale ed il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma del singolo
         istituto. Il secondo, invece, è un titolo di terzo ciclo e si consegue all'esito del corso di
         perfezionamento o master (II), cui si accede mediante diploma accademico di secondo
         livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per il resto, la
         disciplina ricalca esattamente quella prevista per il Master (I).
       Sul punto, occorre sottolineare che, diversamente dalla normativa universitaria, in cui sono
stati istituti distintamente il corso di perfezionamento e il Master di I e di II livello, nel settore
AFAM essi si fondono in un unico corso. Il MIUR ha stabilito, con nota prot. del 31 ottobre 2007,
n. 7989 e nota prot. del 27 novembre 2007, che “i master o corsi di perfezionamento del settori
AFAM sono equiparati ai master universitari”.
       La normativa riguardante i titoli accademici si conclude con la disposizione, per cui “fino
all'adozione del regolamento delegato di cui all’art. 2, comma 7, lett. h) della l. n. 508/1999,
disciplinante i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i
corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via
sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del MIUR che verifica gli obiettivi formativi
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e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie, e strumentali, sentito il CNAM” 6.
       Infine, il D.M. 12 marzo 2007, n. 39, integrato dal D.M. 29 maggio 2007, n. 88, ha specificato
l'obbligo, a carico delle istituzioni, di rilasciare il Diploma Supplement, al fine di indicare gli
obiettivi del percorso formativo e sui suoi contenuti 7.
       Con riguardo alla definizione delle equipollenze tra i titoli accademici rilasciati dalle
istituzioni AFAM e quelli universitari, la legge 508 ha demandato la materia ad un futuro decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da adottare su proposta del MIUR, di concerto
col Ministro per la funzione pubblica, previo parere del CNAM. In particolare, le dichiarazione di
tale equipollenza è finalizzata esclusivamente all'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualificazioni funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso 8: pur non
essendo stato emanato dal decreto, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito l'equipollenza dei
diplomi accademici di primo livello ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle
classi di laurea L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica , dello
spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 9; inoltre, al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali ne è prescritto il possesso, la legge ha equiparato i diplomi accademici di secondo
livello ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti classe di laurea LM-45
(Musicologia e beni musicali) di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 10. In particolare, i
diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai
corsi o a scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-
artistico o storico-musicale istituiti dalle università 11.
       Dopo l'ammonimento alle istituzioni di concludere entro dodici mesi dalla sua entrata in
vigore la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello 12, la legge
stabilisce che i titoli sperimentali conseguiti al termine dei percorsi validati dal MIUR entro gli
stessi dodici mesi siano equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo
una tabella di corrispondenza determinata con decreto del MIUR, da emanarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge 228 13.
       Infine, con riguardo ai diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM al termine dei percorsi
formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della 228 e
congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, se ne dichiara
l'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza

6 Cfr. art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 212/2005.
7 I Conservatori, in ottemperanza ad una delle priorità del comunicato di Berlino del 2003, si impegnano a rilasciare
   come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato (detto, Diploma Supplement) che riporta, secondo modelli
   conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
   studente per conseguire il titolo. Il MIUR ha assunto l'obiettivo di conferire il D.S. automaticamente e gratuitamente
   ad ogni studente che ottenga il titolo della laurea o del diploma accademico di primo livello a partire dal 2005. Il DS
   dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ampiamente diffusa; il Ministro si impegna a far appello alle
   istituzioni e ai datori di lavoro affinché facciano un uso sempre più esteso dei DS in modo da trarre vantaggio dalla
   maggiore trasparenza e flessibilità dei sistemi dei titoli di istruzione sia per favorire l'occupabilità dei
   laureati/diplomati, sia per facilitare il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi.
8 Cit. art. 2, comma 5 della legge 508/1999, “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
   proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la
   funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
   all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
   studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
   pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.”
9 Cfr. art. 1, comma 102 della legge 228/2012.
10 Cfr. art. 1, comma 103 della legge 228/2012.
11 Cfr. art. 1, comma 104 della legge 228/2012.
12 Cfr. art. 1, comma 105 della legge 228/2012.
13 Cfr. art. 1, comma 106 della legge 228/2012.
5

deteminata con decreto del MIUR, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge
22814.

    2) La formazione insegnanti di musica nella riforma.

       L'ultimo significativo intervento in materia è stato il decreto 10 settembre 2010, n. 249,
recante il “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244”, e redatto in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico
adottato dal MIUR, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 25 giugno 1998, n. 112: tale documento ha
innovato ancora una volta la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'obbligo,
mediante una sostanziosa regolamentazione.
       In particolare, Il MIUR definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli
       accessi ai percorsi formativi per gli insegnanti; il numero complessivo dei posti annualmente
disponibili per l'accesso ad essi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente
abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 15.

       2.1) Scuola dell'infnazia e scuola primaria.

       Con riguardo alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, è prevista la frequentazione del corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico 16
(LM-85 bis), comprensivo del tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso: esso si
conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono,
unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria17. Con particolare riferimento all'insegnamento curricolare di musica nella
scuola primaria, il recente decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8 ha stabilito il dovere per le
istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale d'istruzione di affidarlo a docenti compresi
nell'organico ad esse assegnato, in possesso, oltre che che della suddetta abilitazione, anche di un
titolo di studio rilasciato dai Conservatori di musica, o Istituti musicali pareggiati 18.
       Tale novità risponde agli obiettivi del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della
musica, istituito ai sensi del D. M. n. 23 dicembre 2009, n. 103 ed integrato dal D. M. 29 luglio
2010, n. 6619, il quale, intendendo la musica come componente fondamentale per la formazione e la
crescita dei cittadini, si propone il fine di elaborare e promuovere concrete azioni per garantire una
più significativa presenza di attività di produzione e fruizione musicale nelle scuole di ogni ordine e
grado, in sintonia con quanto avviene nei sistemi educativi degli altri paesi europei.
       In realtà, l'assetto definitivo della normativa prevede la futura definizione di specifici percorsi
formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria 20:

14 Cfr. art. 1, comma 107 della legge 228/2012.
15 Cfr. art. 5 del decreto n. 249/2010, come riformato dal decreto 81/2013.
16 In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Cfr. Srt. 3, comma 2, lett. a) del
   D.M. 249/2010.
17 Cfr. Art. 6, comma 5, del D.M. 249/2010.
18 In particolare, il Diploma quadriennale in didattica della musica, il Diploma biennale di cui al Decreto Ministeriale
   28 settembre 2007, n. 137, il Diploma accademico di secondo livello, il Diploma conseguito secondo l'ordinamento
   previgente il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il Diploma accademico di primo livello,
   e il Diploma specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione
   di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente. (cfr. art. 3, 1 c., D.M. n.
   8/2011).
19 Cfr. Art. 14, D.M. n. 8/2011.
20 Cfr. Art. 3, D.M. n. 8/2011.
6

tuttavia, fino a quel momento potranno essere chiamati all'insegnamento della musica nelle scuole
primarie unicamente i possessori dei titoli conseguiti presso istituzioni AFAM, ai quali è data la
possibilità di integrare le competenza musicali con le specifiche esigenze didattiche relative alla
scuola primaria mediante la frequentazione di specifiche attività formative 21. Inoltre, il decreto del
2011 ha previsto un ulteriore impiego dei possessori dei titoli AFAM, istituiendo anche presso le
scuole primarie, i nuovi Corsi di pratica musicale, destinati ad implementare l'approccio alla pratica
vocale e strumentale, nonché a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno
strumento musical22, i cui docenti non potranno che essere i diplomati, a vario titolo, in
Conservatorio23. Tuttavia, il D.M. n. 8/2011 ha generato una certa confusione, dal momento che ha
inserito tutti i possessori dei vari titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM in un'unica categoria, senza
distinguere tra i titolari di diploma tradizionale (vecchio ordinamento), diploma accademico di
primo, di secondo livello, diploma quadriennale in didattica della musica, diploma biennale
abilitante A032 e A077, docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 24.

        2.3) Scuola secondaria di primo grado.

       Diversa è regolamentazione della formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado.
       Il decreto n. 249/2010 ha previsto come requisiti essenziali per l'insegnamento dell'educazione
musicale nelle scuole secondarie di primo grado sia il possesso della laurea magistrale, a numero
programmato e con prova d'accesso al relativo corso, sia l'avvenuto svolgimento di un TFA,
comprensivo dell'esame con valore abilitante, individuando la relativa classe di concorso con la
denominazione “A032”25. Tuttavia, lo stesso decreto del 2010 prevede anche una specifica
disposizione inerente la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche
della scuola secondaria, stabilendo quali requisiti necessari per l'accesso al relativo percorso
formativo il conseguimento del diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico, a
numero programmato e con prova d'accesso al relativo corso, nonché lo svolgimento di un TFA,
comprensivo dell'esame con valore abilitante 26: si tratta della classe di abilitazione “A032”:
pertanto, ad oggi esistono due titoli di identico valore abilitante, nonché spendibili nelle scuole dello
stesso grado e tipologia appartenenti sistema d'istruzione nazionale, rilasciati da due diverse
istituzioni: il primo dalle Università, il secondo dai Conservatori. Tale evenienza mette in luce la
loro netta separazione, che si riflette anche su tutto il percorso formativo precedente all'abilitazione:
il decreto del 2010 ha stabilito, infatti, che il requisito d'accesso alla LM preposta all'inserimento
nella classe di concorso A032 sia esclusivamente il possesso della laurea universitaria triennale, e,
con riguardo a quello al diploma accademico di secondo livello, un diploma di Conservatorio 27.
        Tale situazione fornisce un fulgido esempio di uno dei problemi principali della riforma del
1999, ovverosia quello della mancanza di una necessaria collaborazione tra le Università e i
Conservatori di musica.

        2.3.1) Il “caso” A077.

      Con riguardo alla classe di concorso A077, si fa riferimento all'art. 9 del 249, dedicato
esclusivamente alla Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della
scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi

21   Cfr. Art. 3, comma 1, D.M. n. 8/2011.
22   Cfr. Art. 4 D.M. n. 8/2011.
23   Cfr. Art. 8 D.M. n. 8/2011.
24   Cfr. Art. 3 D.M. n. 8/2011.
25   Cfr. Art. 7, D.M. 249/2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto.
26   Cfr. Art. 9, D.M. 249/2010 e tab. 8, facente parte integrante del decreto.
27   Cfr. rispettivamente Tab. 6, punti 1) e 2) e Tab. 8, punto 1), allegate al D.M. n. 249/2010.
7

comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero
programmato e con prova di accesso al relativo corso, noché lo svolgimento del tirocinio formativo
attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10 del decreto n. 249.
La tabella 9 allegata al decreto individua i requisiti per l'accesso alla prova di accesso e i corsi
accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale.
      Il decreto 249/2010 è attuativo dell'articolo 2, comma 416 della legge finanziaria 24
dicembre 2007, n. 24428, secondo cui, a partire dal dicembre 2007 l'accesso ai nuovi percorsi
formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite
delle procedure concorsuali a cadenza biennale. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai
Conservatori per gli accessi ai corsi biennali di II livello a indirizzo didattico-A077 a partire dall'a.a.
2012-201329. Tuttavia, la coerenza del suesposto disegno normativo è stata infranta con la recente
previsione contenuta nell'art. 15, comma 27 bis del decreto 10 settembre 2010 , n. 249, riformato
dal d.m. n. 81/2013: in particolare, esso ha imposto ai vincitori del concorso per l'ammissione ai
corsi accademici di secondo livello-classe A077 per l'a.a 2012-2013 un'ulteriore procedura
concorsuale per titoli ed esami preordinata al reclutamento sui posti vacanti. Si osserva, pertanto,
che tale previsione si pone in netto contrasto con quanto previsto nell'art. 2, comma 416 della legge
finanziaria statale n. 244/2007 e si sta lavorando presso le Istituzioni per la sua abolizione a partire
dalla considerazione per cui una legge statale (fonte di rango primario) non può essere modificata
da un decreto (fonte secondaria).
      Attualmente, il titolo abilitante ordinario conferisce il diritto all'iscrizione alla II fascia delle
graduatorie di istituto e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed
esami30.

       2.4) I percorsi abilitanti speciali.

      Il decreto n. 81/2013 ha, inoltre, introdotto la nuova fiura dei percorsi abilitanti speciali. In
particolare, essi sono attivati fino all’anno accademico 2014-2015 e sono finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
vi possono partecipare I docenti non di ruolo che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla
classe di concorso per la quale chiedono di partecipare, abbiano maturato, dall’anno scolastico
1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali,
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale31. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti
speciali non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile
con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici 32.
      Il percorso formativo dei PAS è deifinito dalla tebella 11-bis, facente parte integrante del
decreto n. 81, il quale prevede il conseguimento di 41 crediti formativi conseguiti nelle seguenti
“Attività formative”: Didattica geneale e didattica speciale; Didattica delle discipline oggetto di
insegnamento delle classi concorso; Laboratori di tecnologie didattiche; Elaborato finale.
      La durata deicorsi PAS è di circa un semestre (dalla seconda metà del mese di dicembre 2013
alla prima decade del mese di giugno 2014) e la frequenza dei corsi avverrà mediante lezioni
frontali e modalità e-learning 33.
28 Esso, infatti, reca il titolo recante il titolo “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e
   delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
   scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.
   244».”
29 L' ammissione a tali corsi è avvenuta, infatti, tramite una procedura concorsuale per esami e titoli, così come
   previsto dagli art. 1, commi 3 e 9 del decreto MIUR 11 novembre 2011, n. 194 (previsto dall'art. 5, comma 3 del
   d.m. n. 249/2010).
30 Cfr. Art. 15, comma 27 bis decreto 81.
31 Cfr. Art. 15, commi 1-bis e ter del decreto 81/2013.
32 Cfr. Art. 15, commi 1-quater del decreto 81/2013.
33 Cfr. Art. 3, comma 1 e 3 del D.D. n. 45/2013.
8

      Come il titolo abilitante ordinario, il titolo abilitante speciale conferisce il diritto all'iscrizione
alla II fascia delle graduatorie di istituto e costituisce requisito di ammissione alle procedure
concorsuali per titoli ed esami 34.

         3) Il reclutamento nei Licei musicali.

       L'istituzione delle sezioni di liceo musicale è stata da ultimo regolamentata dal D.P.R. 15
marzo 2010, n. 89: tale convenzione è subordinata, in prima applicazione, alla stipula di apposita
convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2,
comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 35. Tale convenzione deve prevedere le
modalità di organizzazione e svolgimento della didattica. Il decreto rinvia a successivi decreti del
MIUR, di concerto col MEF la definizione dell'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi
       liceali in relazione alle classi di concorso del personale docente 36.
       Tale questione è stata ripresa dal decreto 10 settembre 2010, n. 249, il quale ha previsto che I
percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola
secondaria di secondo grado comprendano a) il conseguimento del diploma accademico di II livello
ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo
svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante37. Tuttavia,
con riguardo alle tabelle che individuano tali corsi accademici di II livello necessari per accedere al
tirocinio annuale si fa rinvio a un successivo decreto del MIUR, tuttora inesistente 38.
       Pertanto, ad oggi le strade per accedere al reclutamento nelle sezioni dei licei musicali sono
davvero intricate a causa della complessità della normativa che lo regola.
       Secondo quanto emerso dall'incontro dei Direttori dei Conservatori e dei dirigenti scolastici
avvenuto a Roma in data 15 – 16 luglio 2010, è possibile prevedere soluzioni diverse che le singole
convenzioni possono determinare, sempre nel rispetto delle regole esistenti e del rapporto esistente
tra norme e accordi sindacali; in particolare, sono proposte le seguenti soluzioni:
       a) prestazione diretta da parte di docenti del Conservatorio; b) utilizzazione di docenti
secondo le correnti disposizioni; c) Individuazione, nel caso in cui le prime due soluzioni non siano
praticabili, da parte della scuola dei docenti / esperti esterni.
       Successivamente, sono state adottate diverse note ministeriali che, seppure alla luce di una
persitente e grave lacuna normativa, hanno definito il seguente sistema:

         Requisiti generali di accesso agli insegnamenti: Nota 3714/bis del 5 giugno 2012,
          Tabella Licei, Allegato E ;
         Regolamentazione dell’accesso agli insegnamenti per il personale di ruolo: CCNI 23
          agosto 2012 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
         Regolamentazione dell’accesso agli insegnamenti per il personale non di ruolo con requisiti:
         Nota 6677 del 12 settembre 2012.
         Regolamentazione dell’accesso agli insegnamenti in base ai criteri indicati dalle
          Convenzioni stipulate con i Conservatori: Nota 6677 del 12 settembre 2012.

      In particolare, Le graduatorie di istituto per il conferimento di contratti a tempo determinato
devono essere rinnovate ogni anno in quanto la loro compilazione è sottoposta alle specifiche
disposizioni contenute nell'annuale circolare sulle supplenze.

34   Cfr. Art. 15, comma 27 bis decreto 81.
35   Cfr. art. 13, comma 8 del D.P.R 89/2010.
36   Cfr. art. 13, comma 10 del D.P.R 89/2010.
37   Cfr. Art. 9, comma 1 del D.M. 249/2010.
38   Cfr. Art. 9, comma 3 del D.M. 249/2010.
9

       In questa sede è tuttavia utile riportare le disposizioni dell'ultima nota MIUR 30 agosto 2013,
n. 1878, concernente il “conferimento delle supplenze nei Lcei musicali e coreutici”:
       Entro il mese di settembre tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul
proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla
copertura dei posti eventualmente disponibili secondo i criteri di cui al comma 8 dell’art. 6 bis del
CCNI sulle utilizzazioni, sottoscritto il 15 maggio 2013. Tutti gli interessati inseriti nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono presentare la domanda
talle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria ad esaurimento sono inclusi, per
essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
       Possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di
istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso degli specifici
requisiti previsti dall’allegato E della nota 7 maggio 2013.
       In particolare, per “Esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di Musica d’insieme”
possono presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti nelle graduatorie
di istituto della A077 in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento.
       Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei
candidati, procedono all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle
graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della
A07739.
       Gli elenchi, come sopra compilati, devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati
all’Ufficio territoriale competente entro il mese di settembre e nel caso di esaurimento degli elenchi,
le istituzioni scolastiche procedono all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri
indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori.
       E' opportuno riportare l'allegato E della nota 7 maggio 2013 che, in tale fase transitoria, detta
la disciplina di inserimento in graduatoria per I diversi insegnamenti:
         “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di musica di insieme”: i docenti diplomati di
         conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi di
         concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione
         secondaria di II grado; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A
         purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già
         prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado.
      “ Tecnologie musicali”: i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché
         in possesso del: Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono
         di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al
         D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie
         del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica” (vecchio
         ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di
         studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie
         audiodigitali e/o della musica elettronica.
      “Teoria e analisi e composizione”: i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e
         77/A purché in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II
         livello in: - composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;-
         musica corale e direzione del coro;- strumentazione per banda. .
      “Storia della musica”: i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A Purché
         in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o
         titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 )
         congiuntamente a diploma di conservatorio ).

39 Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art.
   5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.
10

       5) Il reclutamento per la docenza in Conservatorio.

       Il sistema di reclutamento del personale docente e non docente del comparto AFAM è
informato alla normativa del D.L. n. 165/2001, concernente le procedure di reclutamento nelle p.
a.40.
       Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni. L'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro sia tramite procedure
selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno, sia mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità 41
       La legge 508 ha previsto che limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendano
disponibili si faccia ricorso alle graduatorie nazionali, previste dall'art. 270, comma 1, del T.U. n.
297/1994, così come modificato dall'art. 3, comma 1 della l. n. 124/1999, le quali, integrate a norma
dell'art. 3, comma 2 della legge medesima, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento; 42
inoltre, l'art. 2, comma 7, lett. e) della l. n. 508/1999 fa espresso rinvio ad un futuro regolamento
ministerialeche, coordinandosi con le norme della contrattazione collettiva, si occuperà disciplinare
le procedure, i tempi e le modalità per il reclutamento del personale AFAM.
       In attesa dell’emanazione di tale regolamento, le uniche disposizioni vigenti prevedono la
generica attribuzione al Consiglio Accademico di esercitare le competenze relative al reclutamento
dei docenti, nonché quella del CDA di definire, nei limiti della disponibilità del bilancio e su
proposta del predetto collegio, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca
e del personale t. a., il quale verrà sottoposto all’approvazione del MIUR, di concerto con il MEF e
con il Ministro della funzione pubblica 43.
       Attualmente, quindi, l'accesso al ruolo dei docenti AFAM (personale docente e pianisti
accompagnatori) ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie nazionali
permanenti (GNE e GET): in particolare, l'indizione dei concorsi avviene a livello nazionale ogni
quinquennio, pur essendo subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento,
di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti 44.
       Inoltre, per l'inserimento di materie non presenti tra le classi di concorso vigenti, le istituzioni
possono ricorrere ad incarichi non superiori alla durata di un quinquennio, rinnovabili, attribuendoli
al personale non di ruolo incluso nelle graduatorie nazionali, facendo, invece, esplicito divieto di
affidare i predetti incarichi a personale in servizio.

40 In particolare, esse si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
   svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove e'
   opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di
   meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
   relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento
   delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
   competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
   che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
   e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
   associazioni professionali.
41 Cfr. art. 35, comma 2 del D.L. n. 165/2001.
42 Cfr. art. 2, comma 6 della l. n. 508/1999.
43 Cfr., rispettivamente art. 8, 2 c., lett. e) e art. 7, 6 c., lett. d) e 7 c. del D.P.R. n. 132/2003.
44 Cfr. art. 3, comma 1 della l. n. 124/1999.
11

      6) I corsi pre accademici.

       Uno degli ultimi interventi inerenti all'offerta formativa AFAM ha riguardato l'istituzione dei
corsi di fascia pre-accademica; essa, tuttavia, essendo stata attuata successivamente alla definizione
dei corsi accademici, ha sembrato costituire un frettoloso rimedio alla mancanza, nell'assetto della
riforma del 1999, di corsi di formazione musicale di base. In particolare, i corsi di fascia pre-
accademica sono disciplinati autonomamente da ciascuna istituzione, nell'ambito dei regolamenti
didattici:45 non è stata avanzata, infatti, nessuna iniziativa ministeriale in ordine al loro
funzionamento ed organizzazione. Le uniche indicazioni generali sono contenute nelle “Linee guida
per la redazione del regolamento di funzionamento dei corsi di fascia pre-accademica” 46, documento
elaborato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica, avente valore orientativo e non
vincolante.
       IN particolare, è la legge n. 508 a fare un primo accenno a questi corsi: si tratta dell'art. 2,
comma 8, lett. d), cit. “ I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi: (..) d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di
attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di
formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”.
       A ciò è seguita la previsione del D.P.R. n. 212/2005, di cui all'art. 10, comma 4 lett. g), cit. “I
regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti disciplinano altresì gli aspetti dell'organizzazione
dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: (..) g) all'organizzazione
di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di diploma (..).
       L'ultimo intervento sulla materia è stata la alla nota prot. 4 ottobre 2010, n. 5908, che,
prendendo spunto dall'art. 12, comma 4 del D.P.R. 212/2005, ha stabilito la necessità dei
Conservatori di individuare dei percorsi didattici, che, pur non potendo essere svolti secondo gli
schemi precedenti, tuttavia assicurino una preparazione adeguata da certificare mediante verifica
delle competenze musicali acquisite, al fine di consentire l'ammissione al triennio superiore.
       In particolare, la nota incita le istituzioni a fare pieno utilizzo dei docenti in servizio
nell'Istituzione anche in funzione della formazione propedeutica per l'accesso al corso di studi di
livello superiore.
       Come si può facilmente constatare, non esiste una normativa nè di rango legislativo, nè
ministeriale, sull'organizzazione e il funzionamento dei corsi pre accademici, ma solamente dei
piccoli accenni. Ed effettivamente, l'unico documento esplicito è una nota ministeriale, la quale non
ha rango legislativo.
       Le lacune più consistenti riguardano tre aspetti cruciali: la mancanza di una definizione
esplicita di questi corsi di formazione iniziale, definiti dalla legge “propedeutici” e non pre
accademici;
       l'assenza della previsione di ruoli nazionali e di concorsi pubblici nazionali preordinati al
reclutamento; l'assenza programmi d'insegnamento nazionali e centralizzati.
       Ed infatti, il recente Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 15 ottobre 2013,
conferma tali considerazioni, affermando che: “Alla stregua delle indicazioni emergenti dal
suddetto quadro normativo la Scrivente ritiene che la istituzione di “corsi pre-accademici” non sia
in esso prevista. La legge 508/1999 fa riferimento soltanto alla possibilità di stipulare “convenzioni
con le istituzioni scolastiche” e non attribuisce ai Conservatori il potere di istituire corsi “pre-
accademici” rivolti agli alunni delle scuole al di fuori di convenzioni con le istituzioni scolastiche.
       Si è voluto fare questa premessa per porre l'accento sull'attuale illegittimità di tali corsi, e

45 Cfr. art. 10, comma 4, lett. g), art. 7, comma 2 e art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 212/2005.
46 Si tratta del Documento della Commissione sulla formazione di fascia pre-accademica, proposto alla Conferenza dei
   Direttori dei Conservatori di musica nella riunione del 14 luglio 2010
12

quindi delle modalità di reclutamento dei docenti ad essi preposti.
       Infatti, secondo l'art. 270 Del t. u. 297/1994 (ancora vigente fino all'adozione del regolamento
di cui all'art. 2, comma 7, lett. e) della 508), l'accesso ai ruoli del personale docente dei conservatori
di musica ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a
ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali 47;
le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione
(ora MIUR), sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (ora CNAM), per aree
disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione 48.
       I concorsi sono indetti a livello nazionale dal “MIUR” e l'indizione è subordinata alla
previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di
posti49.
       E ancora, l'art. 264 stabilisce che i ruoli del personale dei conservatori comprendono quelli del
personale docente e sono nazionali50.
       Per quanto riguarda l'accesso ai ruoli, l'art. 399 del t.u. 297 prevede che l'indizione dei
concorsi per titoli ed esami e per titoli sia una prerogativa ministeriale e che le prove di esame o
l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami siano svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e
provinciali indicate dal Ministero all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami 51.
        I Provveditori agli studi si occupano di curare l'espletamento dei concorsi per soli titoli di
accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 52.
       Tale normativa trova la sua fonte fondamentale nell'art. 97 della Costituzione (“Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”) ed è
stata confermata anche dal decreto legislativo n. 165/2001, in particolare agli artt. 1, comma 1 53 e
art. 35, in particolare ai commi 1, 3, 4 e 5 54.

47 Cfr. Art. 270, comma 1 del t.u. 297/1994.
48 Cfr. Art. 270, comma 2 del t.u. 297/1994.
49 Cfr. Art. 270, comma 4 del t.u. 297/1994.
50 Cfr. Art. 264, commi 1 e 3 del t.u. 297/1994.
51 Cfr. Art. 339, comma 3 del t.u. 297/1994.
52 Cfr. Art. 339, comma 4 del t.u. 297/1994.
53  “Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle
   province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
   a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi
   dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
   b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta,
   entro i vincoli di finanza pubblica;
   c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e
   lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando
   condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato”.
54 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
   a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
   richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
   b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e
   profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti
   per specifiche professionalita'. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
   seguenti principi:
   a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
   economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
   anche a realizzare forme di preselezione;
   b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
   professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
   c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
   d) decentramento delle procedure di reclutamento;
   e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
   scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
13

      In conclusione, occorre mettere in luce alcune considerazioni per coloro che fossero
interessati a inserirsi in queste docenze: innanzitutto, non essendo stati previsti dei ruoli nazionali
per I corsi pre accademici, esistono ad oggi solo degli “incarichi” d' insegnamento di durata
variabile, modulata dal regolamento didattico di ciascun conservatorio, in cui non è possibile
accumulare un puteggio valutabile ai fini di qualsiasi altro concorso o ruolo della pubblica
amministrazione. Tale valutazione, infatti, è lasciata alla completa discrezionalità dei Consevatori
presso cui si inoltra la domanda di insegnamento.
      Inoltre, la scelta di organizzare dei concorsi interni per il reclutamento dei docenti dei pre
accademici si pone non solo contro la normativa costituzionale e legislativa suesposta, poiché
comporta una maggiorazione della spesa pubblica del tutto ingiustificata, ma anche contro l'unico
riferimento diretto alla questione, cioé la nota MIUR prot. 4 ottobre 2010, n. 5908, che incita
espressamente le istituzioni a fare pieno utilizzo dei docenti in servizio nell'Istituzione anche in
funzione della formazione propedeutica per l'accesso al corso di studi di livello superiore.
      Essa, infatti, si informa all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001, che prevede che
il ricorso a incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni possa avvenire
unicamente per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, rivolgendosi ad
esperti di provata competenza e determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
      Tuttavia, il vero nodo da sciogliere al fine di porre una soluzione a tutti questi interrogativi è
l'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7 lett. e) della 508, definitorio delle procedure
di reclutamento del personale AFAM.

     7) Modalità di inserimento nelle graduatorie della scuola: riferimenti normativi.

       Seguono delle indicazioni pratiche per potersi inserire nelle graduatorie provinciali
attualmente esistenti per le supplenze per l'insegnamento nelle classi A31 (per la scuola secondaria
di secondo grado) e A32 e A77 (per la scuola secondaria di primo grado). Si premette che l'ingresso
nelle graduatorie ad esaurimento è stato sbarrato a partire dal 2009.
       La disciplina è solitamente contenuta in un decreto ministeriale di aggiornamento di tali
graduatorie: in questa sede, si prenderà spunto dall'ultimo, cioé il n. 62/2011.
       In particolare, esso dispone che in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche
graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di
personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007;
tali graduatorie vanno a sostituire quelle regolate dal precedente decreto e conservano validità per
un triennio.
       Quanto al funzionamento delle graduatorie suddette, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007
attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire
sulla base delle domande prodotte apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di
posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento viene costituita una
graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
       I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo
     di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
     sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le
     determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente
     sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge
     27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
     ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri
     adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
     integrazioni. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
     espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
     autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
     provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
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