LA "RIAPERTURA" DELLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2013

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LA "RIAPERTURA" DELLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2013
INFORMATIVA N. 020 – 22 GENNAIO 2013

                                                                 IRPEF

                                  LA “RIAPERTURA” DELLA RIVALUTAZIONE
                                  DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2013

                                   Art. 2, comma 2, DL n. 282/2002
                                   Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012

                                  La Finanziaria 2013 ha riproposto la rivalutazione dei terreni e
                                  delle partecipazioni posseduti, ora, all’1.1.2013 da persone
                                  fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non
                                  commerciali.
                                  In particolare, la redazione della perizia di stima ed il versamento
                                  dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il
                                  30.6.2013.
                                  Si evidenzia che in caso di rivalutazione di un terreno /
                                  partecipazione già rivalutati è possibile:
                                  - scomputare l’imposta sostitutiva già versata in occasione della
                                     precedente rivalutazione da quella dovuta per la nuova;
                                  - richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in
                                     occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla
                                     data del versamento dell’intera imposta o della prima rata
                                     relativa all’ultima rivalutazione effettuata.

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IF 22.01.2013 n. 020 - pagina 2 di 6

L’art. 1, comma 473, Finanziaria 2013, modificando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 ha disposto
la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
        Si ritiene che non possano usufruire della nuova rivalutazione all’1.1.2013 i soggetti di cui
        all’art. 7, comma 2, lett. dd-bis), DL n. 70/2011 ossia le società di capitali i cui beni, per il
        periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati
        oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne hanno riacquistato la piena
        titolarità. Ciò in quanto la disposizione fa espresso riferimento alla precedente
        rivalutazione all’1.7.2011, ex lett. dd) del citato comma 2.
È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:
 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
 al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno /
   partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
    2% per le partecipazioni non qualificate;
     4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

                               CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE
Di seguito si riportano, in sintesi, le caratteristiche della rivalutazione in esame, distinguendo tra
terreni e partecipazioni, nonché gli aspetti comuni della stessa.
                                               TERRENI
 rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67,
  comma 1, lett. a) e b), TUIR;
 impossibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di
  stima (nell’atto di cessione infatti deve essere riportato il valore indicato nella perizia).
   In merito a tale aspetto va tuttavia evidenziato che la CTR Piemonte, nella sentenza 23.9.2010,
   n. 87/36/10, ha riconosciuto la validità della rivalutazione anche se la perizia di stima è
   stata asseverata dopo la cessione, in quanto “... tanto il dato letterale della norma ..., tanto la
   sua ratio escludono si possa ritenere che la perizia e la sua asseverazione debbano
   necessariamente precedere la cessione del bene. E ciò tanto più che la perizia giurata ha la
   sola ed unica finalità di consentire la diversa modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva sulla
   plusvalenza, in ragione del 4%, entro la data del primo od unico versamento della stessa
   imposta”;
 validità della rivalutazione anche nel caso in cui il terreno sia successivamente oggetto di
  esproprio, se il contribuente opta per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1,
  lett. b), TUIR;
 validità del valore rivalutato quale valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di
  registro, ipotecarie e catastali;
 possibilità di rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso anche da
  pare di alcuni dei comproprietari. Per determinare la quota di terreno da rivalutare il singolo
  comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell’intera area e
  assoggettare ad imposta sostitutiva (4%) la parte di tale valore corrispondente alla propria quota;
 mancato riconoscimento della rivalutazione per la determinazione della plusvalenza nel
  caso in cui il corrispettivo della cessione risulti inferiore al “nuovo” costo. La plusvalenza è
  calcolata in base al costo “originario”.

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                                             PARTECIPAZIONI
   rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67,
    comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
   irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione
    rivalutata;
   possibilità di effettuare una rivalutazione parziale. In tal caso la misura dell’imposta sostitutiva
    dovuta (2-4%) è collegata alla tipologia di partecipazione (qualificata / non qualificata)
    posseduta alla data di riferimento (1.1.2013);
   impossibilità di utilizzare il valore rivalutato nell’ipotesi di recesso “tipico”, ossia nel caso
    in cui la società provveda alla liquidazione della quota al socio;
   possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel caso in cui la partecipazione sia ceduta
    prima del giuramento della perizia di stima, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della
    dichiarazione;
   con riferimento alle partecipazioni “scudate”, il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza
    della documentazione di acquisto, è individuato nell’importo risultante dall’apposita
    dichiarazione sostitutiva ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 461/97 ovvero dalla dichiarazione
    riservata, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31.12.2008.
    Considerato che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non
    residenti, in quanto suscettibili di generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-
    bis), TUIR, la convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di
    perizia all’1.1.2013 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello “scudo
    fiscale”.

                                    ASPETTI COMUNI DELLA RIVALUTAZIONE
               Confermando la possibilità di rivalutare un terreno / partecipazione anche da
               parte del nudo proprietario / usufruttuario possessore dei beni alla data di
               riferimento (1.1.2013), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:
                in caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono fruire del
  USUFRUTTO       valore del bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E);
NUDA PROPRIETÀ  se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia
                  successivamente diviene pieno proprietario del bene a seguito
                  dell’estinzione dell’usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto reale
                  (nuda proprietà) posseduto alla predetta data, senza poter fruire della
                  rivalutazione operata dall’usufruttuario (Circolare 12.3.2010, n. 12/E).
                      Gli eredi / donatari che hanno acquisito il terreno o la partecipazione
                      dopo la data di riferimento (1.1.2013), non possono fruire della rivalutazione
                      poiché a tale data non erano possessori del terreno o della partecipazione.
                      Tuttavia, per le partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare
                      9.5.2003, n. 27/E, è possibile la rivalutazione da parte degli eredi che
                      hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l’1.1.2013 a condizione
                      che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il
                      mandato per la redazione della perizia di stima.
       EREDI          Per gli eredi possessori della partecipazione alla data di riferimento
     DONATARI         (1.1.2013), la valutazione in merito all’utilizzo o meno della rivalutazione deve
                      tenere conto che per le successioni apertesi dal 3.10.2006 il costo da
                      assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore
                      indicato nella dichiarazione di successione.
                      Per le partecipazioni acquisite per donazione invece il costo rilevante per il
                      donatario è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante.
                      Con riferimento ai terreni il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della
                      determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla dichiarazione di
                      successione o dall’atto di donazione.

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                             REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA DI STIMA
La rivalutazione in esame richiede la redazione entro l’1.7.2013 (il 30.6 cade di domenica) come
già accennato, di una perizia giurata di stima. La stessa può essere predisposta dai seguenti
soggetti:

 BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE                            SOGGETTO CHE PUÒ REDIGERE LA PERIZIA

                                         iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili
         Partecipazione                  iscritto nell’elenco dei revisori legali dei conti
                                         perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34
                                         iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,
                                          dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei
              Terreno                     periti industriali edili
                                         perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34

Ai fini dell’asseverazione la perizia può essere presentata presso:
 la Cancelleria del Tribunale;
 un ufficio del Giudice di pace;
 un notaio.
La perizia ed i dati dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed
esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

RIVALUTAZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE
In caso di rivalutazione di una partecipazione:
 la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione
   all’1.1.2013 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società /
   associazione;
 il costo della perizia:
     è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4
      successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
     incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.

RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO
In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del
costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.

                               VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24:
 in un’unica soluzione entro l’1.7.2013 (il 30.6.2013 cade di domenica);
oppure, in alternativa,
 in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2013 applicando, alle rate successive
  alla prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle
  seguenti scadenze:

   - 1° rata  entro l’1.7.2013 (il 30.6.2013 cade di domenica);
   - 2° rata  entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2013;
   - 3° rata  entro il 30.6.2015 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2013.

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Per quanto riguarda il codice tributo dovrà essere utilizzato:

  8055          per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

  8056          per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Quale anno di riferimento va indicato “2013”.
Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
 per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la
    rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto “il contribuente può avvalersi
    immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di
    cui all’articolo 67 del TUIR”.
           Qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato
           non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il
           contribuente può chiedere a rimborso l’imposta versata;
 se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore
  rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per
  il versamento rateale, a corrispondere le rate successive. La rivalutazione infatti rappresenta
  una facoltà “e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente
  effettuata …”.
  Sul punto va evidenziato che nella sentenza 11.4.2011, n. 71/66/2011, la CTR Lombardia
  affermato che la rivalutazione, essendo facoltativa, è revocabile con la conseguenza che il
  contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento
  della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta e all’indicazione dei dati della rivalutazione nel
  mod. UNICO, può esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento
  delle rate successive;
 in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive,
  l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse.
  Nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E l’Agenzia ha infatti chiarito che il mancato versamento delle
  rate successive alla prima:
   non fa venire meno la validità della rivalutazione;
   comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del
     contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.
      In caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario
      sulla base della propria quota.

                 RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATI
Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le
partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:
 disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro l’1.7.2013;
 calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore all’1.1.2013.
Con le lett. ee) e ff) del comma 2 del citato art. 7, DL n. 70/2011 il Legislatore ha introdotto la
possibilità di usufruire delle seguenti 2 alternative:
     “detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo
                              all’imposta sostitutiva già versata”
                                                o
                    “… chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata”.
In quest’ultimo caso “il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data
del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione
effettuata”.

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         L’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta
         sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Ciò comporta quindi che un soggetto che ha già rivalutato un terreno / partecipazione, ad
esempio, all’1.7.2011 e che intende usufruire della rivalutazione all’1.1.2013 può (in alternativa):
1. scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente
   rivalutazione in un’unica soluzione;
2. scomputare quanto versato come 1° rata (entro il 30.6.2012);
3. versare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la
   precedente rivalutazione.

 Esempio Il sig. Riva ha rivalutato un terreno di sua proprietà all’1.7.2011, scegliendo il versamento
         rateale dell’imposta sostitutiva. Ora intende usufruire della nuova rivalutazione alla data
         dell’1.1.2013.
         Il valore del terreno all’1.1.2013 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 150.000.
         Poiché per la precedente rivalutazione il sig. Riva ha già versato la prima rata pari a €
         1.800 (entro il 30.6.2012), ora può scomputare l’imposta già versata per la precedente
         rivalutazione dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
         Di conseguenza:
           imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2013                          € 6.000
           imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.7.2011              € 1.800
           imposta sostitutiva dovuta rivalutazione 1.1.2013                   € 4.200
            Tale importo potrà essere versato in unica soluzione ovvero in 3 rate a decorrere
            dall’1.7.2013.

VALORE ALL’1.1.2013 INFERIORE A QUELLO DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato
del terreno / partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla
precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E.
In tal caso è possibile:
 scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2013) quanto versato per la
    precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
 versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2013) e richiedere a
    rimborso la precedente. Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E
    ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in
    base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta
    quanto versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla
    precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.

                                 RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Come sopra accennato il soggetto interessato che non scomputa dall’imposta sostitutiva dovuta
quanto già versato con riferimento ad una precedente rivalutazione può richiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva pagata in passato ex art. 38, DPR n. 602/73.
Nella citata Circolare n. 47/E l’Agenzia ha chiarito che il termine di decadenza di 48 mesi decorre
dal momento in cui “si verifica la duplicazione del versamento” e quindi dalla data di versamento
dell’imposta riferita all’ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento
rateale).

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