LA "RIAPERTURA" DELLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2013
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INFORMATIVA N. 020 – 22 GENNAIO 2013 IRPEF LA “RIAPERTURA” DELLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2013 Art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012 La Finanziaria 2013 ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, ora, all’1.1.2013 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. In particolare, la redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30.6.2013. Si evidenzia che in caso di rivalutazione di un terreno / partecipazione già rivalutati è possibile: - scomputare l’imposta sostitutiva già versata in occasione della precedente rivalutazione da quella dovuta per la nuova; - richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it
IF 22.01.2013 n. 020 - pagina 2 di 6 L’art. 1, comma 473, Finanziaria 2013, modificando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 ha disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Si ritiene che non possano usufruire della nuova rivalutazione all’1.1.2013 i soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. dd-bis), DL n. 70/2011 ossia le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne hanno riacquistato la piena titolarità. Ciò in quanto la disposizione fa espresso riferimento alla precedente rivalutazione all’1.7.2011, ex lett. dd) del citato comma 2. È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE Di seguito si riportano, in sintesi, le caratteristiche della rivalutazione in esame, distinguendo tra terreni e partecipazioni, nonché gli aspetti comuni della stessa. TERRENI rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR; impossibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima (nell’atto di cessione infatti deve essere riportato il valore indicato nella perizia). In merito a tale aspetto va tuttavia evidenziato che la CTR Piemonte, nella sentenza 23.9.2010, n. 87/36/10, ha riconosciuto la validità della rivalutazione anche se la perizia di stima è stata asseverata dopo la cessione, in quanto “... tanto il dato letterale della norma ..., tanto la sua ratio escludono si possa ritenere che la perizia e la sua asseverazione debbano necessariamente precedere la cessione del bene. E ciò tanto più che la perizia giurata ha la sola ed unica finalità di consentire la diversa modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza, in ragione del 4%, entro la data del primo od unico versamento della stessa imposta”; validità della rivalutazione anche nel caso in cui il terreno sia successivamente oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR; validità del valore rivalutato quale valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; possibilità di rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso anche da pare di alcuni dei comproprietari. Per determinare la quota di terreno da rivalutare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell’intera area e assoggettare ad imposta sostitutiva (4%) la parte di tale valore corrispondente alla propria quota; mancato riconoscimento della rivalutazione per la determinazione della plusvalenza nel caso in cui il corrispettivo della cessione risulti inferiore al “nuovo” costo. La plusvalenza è calcolata in base al costo “originario”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it
IF 22.01.2013 n. 020 - pagina 3 di 6 PARTECIPAZIONI rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR; irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata; possibilità di effettuare una rivalutazione parziale. In tal caso la misura dell’imposta sostitutiva dovuta (2-4%) è collegata alla tipologia di partecipazione (qualificata / non qualificata) posseduta alla data di riferimento (1.1.2013); impossibilità di utilizzare il valore rivalutato nell’ipotesi di recesso “tipico”, ossia nel caso in cui la società provveda alla liquidazione della quota al socio; possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel caso in cui la partecipazione sia ceduta prima del giuramento della perizia di stima, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della dichiarazione; con riferimento alle partecipazioni “scudate”, il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della documentazione di acquisto, è individuato nell’importo risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 461/97 ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31.12.2008. Considerato che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti, in quanto suscettibili di generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c- bis), TUIR, la convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di perizia all’1.1.2013 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello “scudo fiscale”. ASPETTI COMUNI DELLA RIVALUTAZIONE Confermando la possibilità di rivalutare un terreno / partecipazione anche da parte del nudo proprietario / usufruttuario possessore dei beni alla data di riferimento (1.1.2013), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue: in caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono fruire del USUFRUTTO valore del bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E); NUDA PROPRIETÀ se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia successivamente diviene pieno proprietario del bene a seguito dell’estinzione dell’usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto reale (nuda proprietà) posseduto alla predetta data, senza poter fruire della rivalutazione operata dall’usufruttuario (Circolare 12.3.2010, n. 12/E). Gli eredi / donatari che hanno acquisito il terreno o la partecipazione dopo la data di riferimento (1.1.2013), non possono fruire della rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del terreno o della partecipazione. Tuttavia, per le partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare 9.5.2003, n. 27/E, è possibile la rivalutazione da parte degli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l’1.1.2013 a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima. EREDI Per gli eredi possessori della partecipazione alla data di riferimento DONATARI (1.1.2013), la valutazione in merito all’utilizzo o meno della rivalutazione deve tenere conto che per le successioni apertesi dal 3.10.2006 il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione. Per le partecipazioni acquisite per donazione invece il costo rilevante per il donatario è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante. Con riferimento ai terreni il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla dichiarazione di successione o dall’atto di donazione. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it
IF 22.01.2013 n. 020 - pagina 4 di 6 REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA DI STIMA La rivalutazione in esame richiede la redazione entro l’1.7.2013 (il 30.6 cade di domenica) come già accennato, di una perizia giurata di stima. La stessa può essere predisposta dai seguenti soggetti: BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE SOGGETTO CHE PUÒ REDIGERE LA PERIZIA iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili Partecipazione iscritto nell’elenco dei revisori legali dei conti perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34 iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei Terreno periti industriali edili perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34 Ai fini dell’asseverazione la perizia può essere presentata presso: la Cancelleria del Tribunale; un ufficio del Giudice di pace; un notaio. La perizia ed i dati dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta. RIVALUTAZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE In caso di rivalutazione di una partecipazione: la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all’1.1.2013 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società / associazione; il costo della perizia: è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA L’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24: in un’unica soluzione entro l’1.7.2013 (il 30.6.2013 cade di domenica); oppure, in alternativa, in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2013 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze: - 1° rata entro l’1.7.2013 (il 30.6.2013 cade di domenica); - 2° rata entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2013; - 3° rata entro il 30.6.2015 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2013. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it
IF 22.01.2013 n. 020 - pagina 5 di 6 Per quanto riguarda il codice tributo dovrà essere utilizzato: 8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola Quale anno di riferimento va indicato “2013”. Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto “il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”. Qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere a rimborso l’imposta versata; se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive. La rivalutazione infatti rappresenta una facoltà “e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata …”. Sul punto va evidenziato che nella sentenza 11.4.2011, n. 71/66/2011, la CTR Lombardia affermato che la rivalutazione, essendo facoltativa, è revocabile con la conseguenza che il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta e all’indicazione dei dati della rivalutazione nel mod. UNICO, può esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive; in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. Nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E l’Agenzia ha infatti chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima: non fa venire meno la validità della rivalutazione; comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso. In caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota. RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATI Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario: disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro l’1.7.2013; calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore all’1.1.2013. Con le lett. ee) e ff) del comma 2 del citato art. 7, DL n. 70/2011 il Legislatore ha introdotto la possibilità di usufruire delle seguenti 2 alternative: “detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata” o “… chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata”. In quest’ultimo caso “il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it
IF 22.01.2013 n. 020 - pagina 6 di 6 L’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Ciò comporta quindi che un soggetto che ha già rivalutato un terreno / partecipazione, ad esempio, all’1.7.2011 e che intende usufruire della rivalutazione all’1.1.2013 può (in alternativa): 1. scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente rivalutazione in un’unica soluzione; 2. scomputare quanto versato come 1° rata (entro il 30.6.2012); 3. versare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione. Esempio Il sig. Riva ha rivalutato un terreno di sua proprietà all’1.7.2011, scegliendo il versamento rateale dell’imposta sostitutiva. Ora intende usufruire della nuova rivalutazione alla data dell’1.1.2013. Il valore del terreno all’1.1.2013 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 150.000. Poiché per la precedente rivalutazione il sig. Riva ha già versato la prima rata pari a € 1.800 (entro il 30.6.2012), ora può scomputare l’imposta già versata per la precedente rivalutazione dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Di conseguenza: imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2013 € 6.000 imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.7.2011 € 1.800 imposta sostitutiva dovuta rivalutazione 1.1.2013 € 4.200 Tale importo potrà essere versato in unica soluzione ovvero in 3 rate a decorrere dall’1.7.2013. VALORE ALL’1.1.2013 INFERIORE A QUELLO DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno / partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E. In tal caso è possibile: scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2013) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa; versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2013) e richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile. RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA Come sopra accennato il soggetto interessato che non scomputa dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato con riferimento ad una precedente rivalutazione può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato ex art. 38, DPR n. 602/73. Nella citata Circolare n. 47/E l’Agenzia ha chiarito che il termine di decadenza di 48 mesi decorre dal momento in cui “si verifica la duplicazione del versamento” e quindi dalla data di versamento dell’imposta riferita all’ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it
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