La decisione d'Appello nel caso Google vs Vivi Down: assolti i manager, ripensato il ruolo del provider in rete
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PENALE . IN EVIDENZA n Privacy La decisione d’Appello nel caso Google vs Vivi Down: penale assolti i manager, ripensato il ruolo del provider in rete CORTE D’APPELLO DI MILANO, 27 febbraio 2013 - Pres. Malacarne - Est. Milanesi - Imp. D.D.C. e altri Non sussiste alcun obbligo di impedimento dei reati commessi dagli utenti in capo ai re- sponsabili di un host provider, anche se cd. attivo, giacché non vi è alcuna norma giuri- dica che gli imponga di scongiurare illeciti altrui, né poteri impeditivi idonei a svolgere ef- ficacemente una tale attività. L’host provider che permette agli utenti di condividere video è responsabile del tratta- mento dei dati dell’uploader, non dei dati contenuti nel filmato caricato in rete, di cui re- sta titolare chi ha compiuto e condiviso le riprese (Omissis). agli artt. 23, 17 e 26 stesso D.Lgs. con relativo nocumento Con la sentenza n. 1972/2010 emessa dal Tribunale di Mi- per la persona interessata (D.L.F.G.). (...) lano in composizione monocratica, all’esito di giudizio ab- La sentenza va riformata limitatamente al capo B) della ru- breviato, in data 24 febbraio 2010, D.D.C., F.P.A., brica in relazione al quale tutti gli imputati devono essere D.L.R.G., A.D. venivano assolti perché il fatto non sussiste assolti con la formula perché il fatto non sussiste. dall’imputazione loro contestata al capo A) ai sensi degli Quanto all’imputazione di cui al capo A) (...) alle conside- artt. 110, 40 comma II, 595 comma I e III c.p. nei termini razioni già svolte dal Giudice di prime cure, sembra doversi di seguito indicati: perché in concorso tra loro D.D.C. - aggiungere solo che per sostenere la responsabilità a titolo Presidente del C.d.A. di Google Italy s.r.l. dal 19 marzo di omissione in capo ad un host o content provider, occorre 2004 e successivamente nominato amministratore delegato affermare a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’e- in data 2 aprile 2004 (fino al 21 maggio 2007), F.P.A. - vento e quindi da un lato, l’esistenza di una posizione di Responsabile delle policy sulla privacy per l’Europa di Google garanzia, dall’altro la concreta possibilità di effettuare un Inc., D.L.R.G. - membro del C.d.A. di Google Italy s.r.l. e controllo preventivo. Detta posizione di garanzia però, successivamente nominato amministratore delegato in data concordemente a quanto già sostenuto dal Giudice di pri- 2 aprile 2004 (fino al 21 maggio 2007), D.A. - Responsabi- mo grado, non può essere ravvisata nel diritto vigente, le del progetto Google Video per l’Europa, offendevano la stante l’assenza di una specifica previsione in tal senso, e reputazione dell’associazione Vivi Down - associazione italia- ciò a prescindere dalla questione dell’auspicabilità o meno na per la ricerca scientifica e per la tutela della persona di una normativa che colmi questo vuoto legislativo. (...) Down - nonché di D.L.F.G., consentendo che venisse im- Quanto al secondo aspetto preso in considerazione, si osser- messo per la successiva diffusione a mezzo internet, attraver- va che non può essere ravvisata la possibilità effettiva e con- so le pagine del sito (...) e senza alcun controllo preventivo creta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa sul suo contenuto, un filmato in cui persone minorenni, in dei video caricati da terzi, visto l’enorme afflusso di dati. concorso tra loro, pronunciano [frasi ingiuriose nei confron- Non può non vedersi come l’obbligo del soggetto-web di ti del minore e dell’associazione]. (...) impedire l’evento diffamatorio, imporrebbe allo stesso un Con la medesima sentenza D.D.C., F.P.A., D.L.R.G. veni- filtro preventivo su tutti i dati immessi in rete, che finireb- vano riconosciuti responsabili del reato loro contestato al be per alterarne la sua funzionalità. (...) capo B) d’imputazione, per violazione degli artt. 110, 167, Insisteva ancora l’Accusa ricordando che secondo l’inse- comma I e II D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, perché, in gnamento della Suprema Corte, una posizione di garanzia concorso tra loro e nelle circostanze di fatto di cui al pre- può derivare (...) anche da «una situazione di fatto per pre- cedente capo, al fine di trarne profitto per il tramite del cedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di servizio Google Video (in relazione al quale Google Italy intervento» ed anche può derivare: «dall’esistenza di un s.r.l. beneficia degli indotti pubblicitari degli inserzionisti), potere giuridico o di fatto, attraverso il corretto uso del procedevano al trattamento di dati personali in violazione quale, il soggetto garante sia in grado attivandosi di impe- 766 IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013
n PENALE . IN EVIDENZA dire l’evento». (Cassazione Sezione IV n. 32298 del 6 lu- In effetti va escluso che Google Video, in quanto capace di glio 2006). organizzare e selezionare il materiale trasmesso dagli utenti Occorre sottolineare però, che neppure sotto questo profilo possa continuare ad insistere nella sua pretesa neutralità. la tesi accusatoria, secondo cui in sostanza la responsabilità Detto ciò, come già sostenuto in sentenza e come già anti- degli imputati deriverebbe dal mancato controllo preventi- cipato in premessa rispetto all’imputazione di cui al capo vo sul contenuto dei video, attuabile attraverso l’attivazio- A), va esclusa, anche per il prestatore di servizi che forni- ne di tutti i filtri disponibili, pare condivisibile in quanto sca hosting attivo, la possibilità ipso facto di procedere ad penale anche l’attivazione di tali dispositivi non sarebbe comun- una efficace verifica preventiva di tutto il materiale immes- que efficace, a causa dei limiti degli strumenti tecnici, tan- so dagli utenti. (...) to più di quelli utilizzabili al tempo dei fatti. (...) Agli imputati veniva contestato al capo B) della rubrica il Non ci si può esimere, prima di passare ad esporre le ragio- reato di illecito trattamento di dati personali, per avere in ni per cui questa Corte ritiene che in riforma di quanto concorso tra loro e nelle circostanze di fatto di cui al pre- deciso in primo grado, gli imputati debbano essere assolti cedente capo, al fine di trarne profitto, proceduto al tratta- dalla imputazione loro mossa al capo B), offrire preliminar- mento dei dati personali di D.L.F.G., con violazione degli mente alcune brevi considerazioni generali. artt. 23, 17 e 26 stesso D.Lgs., con relativo nocumento Innanzitutto non vi è dubbio che lungi dal ‘‘molto rumore della persona interessata. per nulla’’, secondo la citazione utilizzata dalla sentenza di Tale prospettazione accusatoria però, risultava da subito pro- primo grado, ci si trovi di fronte a una vicenda molto blematica in ragione della modifica dell’impostazione opera- complessa, non tanto per la massa delle risultanze della no- ta, sia dall’appellata sentenza, sia successivamente dal PG tevole attività istruttoria svolta, per le ingenti produzioni nella sua requisitoria e nella sua memoria ex art. 121 c.p.p. delle parti e per gli estesi e puntuali interventi proposti In effetti dalla motivazione della sentenza, la responsabilità dalle stesse a sostegno delle rispettive tesi, quanto perché degli imputati in relazione al capo d’imputazione in ogget- attiene alla questione del governo di internet. (...) to si esclude possa discendere da una posizione di garanzia Molto si è detto in merito ad uno dei punti essenziali della con conseguente obbligo preventivo di sorveglianza sui vicenda processuale e cioè se Google Video possa essere contenuti di quanto immesso in rete, per assenza di un tale considerato mero host provider o altro. obbligo preventivo e per la sua inesigibilità, ma viene fatta, Decisione particolarmente rilevante, poiché, secondo la te- invece, derivare dalla carenza di una corretta puntuale e si della difesa degli appellanti, da questo discenderebbe la doverosa informazione agli utenti delle norme poste a tute- sostanziale irresponsabilità del provider, in ragione dell’ap- la della privacy, ex art. 13 D.Lgs. citato. plicazione degli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 70/03. Orbene, data questa premessa non pare possibile non co- L’evoluzione della rete informatica mondiale sembra però gliere l’incongruenza della scelta operata dal Giudice di avere superato nei fatti la figura di mero prestatore di servizio, primo grado, costituita dal fatto che il citato art. 13 non è che veniva elaborata all’epoca della citata direttiva e che de- neppure richiamato nel testo dell’art. 167 in questione. La lineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle in- norma di cui all’art. 167 appare caratterizzata dalla tipiciz- formazioni memorizzate, sia a livello di gestione che di rego- zazione della condotta penalmente rilevante in quanto ri- lamentazione contrattuale con i destinatari del servizio. chiede esplicitamente che l’autore del reato abbia agito Oggi, i servizi offerti dall’Ip non si limitano al processo tec- non rispettando le disposizioni indicate. E nessuna di que- nico che consente di attivare e di fornire l’accesso alla rete ste disposizioni impone all’Internet Provider, di rendere ma, come nel caso del content provider, arrivano ad offrire edotto l’utente circa l’esistenza ed i contenuti della legge la possibilità di immettere contenuti propri o di terzi nella della privacy, pertanto quanto sostenuto in sentenza, anche rete e dunque non possono non essere chiamati a rispon- se di ‘‘buon senso’’ non si ritiene, possa essere condiviso. dere secondo le comuni regole di responsabilità in materia Va detto inoltre, che dalla lettura della normativa di cui di trattamento dei dati. trattasi, l’eventuale violazione dell’art. 13, ovvero l’omessa o Valga specificare poi che veniva delineata un’ulteriore ca- inidonea informativa all’interessato, testualmente non viene tegoria denominata di hosting attivo, cioè di prestatore di sanzionata dall’art. 167, bensı̀ dall’art. 161 Legge Privacy. servizi non neutra rispetto all’organizzazione ed alla gestio- La sentenza prosegue esponendo gli elementi essenziali del ne dei contenuti degli utenti, caratterizzata anche dalla reato: possibilità di un finanziamento economico attraverso l’in- a. l’avvenuto trattamento dei dati sensibili di una persona. serimento di inserzioni pubblicitarie. b. Il mancato consenso da parte del soggetto. Questa categoria in realtà, non è presente in alcuna norma c. Il nocumento della persona offesa. di legge ma risulta fondata su una costatazione fattuale del d. Il dolo specifico da parte del soggetto agente. ruolo svolto dall’Ip [internet provider, n.d.r.], è frutto dell’e- Quanto sopra però, senza procedere, come lamentato dalle laborazione di numerose pronunzie in materia di responsa- difese, ad analizzare il concetto di titolarità del trattamento. bilità. L’organizzazione dei servizi pubblicitari non può, cer- La responsabilità per il trattamento dei dati è legata al to, come correttamente sostenuto dall’accusa ed in senten- mancato adempimento di specifiche condizioni che rendo- za, essere considerato un dato irrilevante rispetto alla verifi- no lecito l’uso di tali dati, ma tali condizioni non possono ca da compiersi, sia nella prospettiva della giurisdizione, sia che essere messe in capo al titolare, al ‘‘controller’’ dei dati in quella del rapporto con l’eventuale illiceità del contenu- medesimi. to del materiale immesso dagli utenti. In effetti trattare un video, acquisirlo, memorizzarlo, can- Orbene tutti gli elementi valutati nel caso - la possibilità cellarlo, non può significare di per sé trattamento di dati del filtraggio, della rimozione, dell’individuazione di conte- sensibili. nuti tramite parole chiave, dell’indicizzazione dei contenuti Esistono due distinte modalità di trattare dei dati che non e della eventuale utilizzazione a fini pubblicitari - portano possono essere, a parere di questa Corte, considerati in mo- a ritenere che Google Video non possa che essere qualifica- do unitario. ta quantomeno come un hosting attivo. Trattare un video non può significare trattare il singolo da- IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013 767
PENALE . IN EVIDENZA n to contenuto, conferendo ad esso finalità autonome e con- posti per pervenire su queste basi ad un giudizio di respon- correnti con quelle perseguite da chi quel video realizzava. sabilità essendo la sfera dell’art. 40 comma 2 c.p. limitata Sarà il titolare del trattamento ad avere l’obbligo di acqui- ai reati di evento. sire il consenso al trattamento dei dati personali. Ulteriore imprescindibile argomento, ostativo al giudizio di Nel caso, toccava a G.L., l’uploader che caricando il video colpevolezza espresso in primo grado, è costituito dall’insus- si assumeva la responsabilità del trattamento dei dati perso- sistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. nali del D.L., chiedere ed ottenere il consenso prescritto e Prima di tutto infatti si osserva che non può essere condi- penale tale soggetto doveva ricevere l’informativa sugli obblighi di visa l’ottica dell’estensore della sentenza di primo grado legge da parte di Google. (...) nel momento in cui confonde il dolo specifico con il fine D’altra parte è pacifico che la valutazione dei fini di un’im- di profitto costituito dalla palese vocazione economica del- magine all’interno di un video in grado di qualificare un l’azienda Google (Cfr. in senso conforme Cass. III Sez. n. dato come sensibile o meno, implica un giudizio semantico 1464/12 del 24 maggio 2012). e variabile che certamente non può essere delegato ad un L’attività dell’azienda nei suoi molteplici servizi non può procedimento informatico. che essere considerata lecita e non può essere assunta a E sul punto si veda anche quanto affermato nella sentenza prova della sussistenza del dolo. di primo grado secondo cui non può essere considerato pu- In conclusione va escluso che nel caso possa essere rinve- nibile chi raccolga, utilizzi o diffonda dati, che in buona fe- nuto il dolo specifico richiesto dalla norma, mancando de debba o possa considerare come lecitamente raccolti da qualsiasi riscontro di un vantaggio direttamente conseguito altri in quanto «...sarebbe impossibile pretendere che dagli imputati, in conseguenza della condotta tenuta, tanto un’Isp [internet service provider] possa verificare che in tutte più nell’ambito di un servizio gratuito quale era Google Vi- le migliaia di video che vengono caricati in ogni momento siano stati rispettati gli obblighi concernenti la privacy di deo ed in assenza di link pubblicitari associati allo specifico tutti i soggetti negli stessi riprodotti». video, oggetto del procedimento. Ad abundantiam, va sottolineato che nella normativa sul La mancanza di un dolo specifico emerge poi dalla ragio- commercio elettronico, che costituisce unitamente alla nevole certezza che gli imputati non fossero preventiva- normativa sulla privacy un quadro giuridico coerente e mente a conoscenza del contenuto del filmato e dell’im- completo, e che non può essere letta in modo alternativo missione del dato personale non lecitamente trattato. (...) ma integrato, si indica che: «il prestatore non è responsabi- Si pone da ultimo un problema di compatibilità tra la for- le delle informazioni memorizzate...a condizione che detto ma del dolo eventuale - individuata in capo agli imputati prestatore non sia effettivamente al corrente del fatto che nella sostanza per avere serbato una ‘‘voluta disattenzione’’ l’attività o l’informazione è illecita...e che non agisca im- nelle politiche societarie relative al trattamento della priva- mediatamente per rimuovere le informazioni medesime». cy, al fine dell’ottenimento di buoni risultati di mercato - (...) ed il dolo specifico richiesto dalla norma in oggetto. Ancora la Corte rileva, che mentre il riferimento all’art. La soluzione in senso positivo, non appare accettabile, in 110 c.p. esplicitato quanto al capo B) di imputazione, pre- quanto la struttura della fattispecie di cui all’art. 167 Codi- vede una partecipazione attiva nel reato da parte degli im- ce privacy postula la necessaria partecipazione psichica in- putati, la sentenza ed in parte l’Accusa, finiscono per rav- tenzionale e diretta del soggetto al raggiungimento di un visare un concorso costituito da una condotta omissiva. profitto. (cfr. in senso conforme Cass. Sez. I 14 ottobre Sotto questo profilo deve però evidenziarsi che trattandosi 1994 C. in Cass. Pen., 1996, 2177). di reato di pura condotta, non possono ravvisarsi i presup- (Omissis). Il commento di Alex Ingrassia La nota vicenda processuale cd. Google vs Vivi Down assume un significato rilevante in relazione al ‘‘governo di internet’’ e alla definizione del ruolo e delle funzioni che i provider assumono nel ciberspa- zio. La Corte d’Appello ambrosiana, nella decisione che si annota, esclude, in linea con la sentenza impugnata, che l’host provider, anche se attivo, debba impedire reati realizzati dagli utenti della rete. Il Giudice del gravame compie, inoltre, una pregevole actio finium regundorum tra normativa sulla pri- vacy e limitazioni di responsabilità previste dalla disciplina sul commercio elettronico da cui conclude, riformando la decisione del Tribunale, che non spetta al provider verificare che i propri utenti non tratti- no illecitamente dati di terzi, controllo impossibile dal punto di vista tecnico, giuridicamente non impo- sto da alcuna norma. Il caso Google vs Vivi Down: un veloce am- Nota: bientamento (1) Segnatamente, sono tratti a giudizio i due amministratori de- legati di Google Italy, il responsabile del progetto Google Video Con la sentenza che qui si annota la Corte d’Appello per l’Europa e il responsabile della policy per la privacy per l’Eu- di Milano ha assolto i manager di Google (1) per il reato ropa di Google Inc. 768 IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013
n PENALE . IN EVIDENZA di illecito trattamento di dati (art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, dell’accusa sono supportate da una memoria del P.G. cd. Codice della Privacy o Legge Privacy), in riforma in cui si prospetta la possibilità di configurare una posizio- della decisione di primo grado (2), sul punto ampiamen- ne di garanzia del provider derivante dall’esercizio di te criticata dalla dottrina (3), confermando, inoltre, l’in- un’attività pericolosa (10). Inoltre, secondo l’accusa, sussistenza del delitto di diffamazione, realizzato da un poiché Google Video non agisce da mero intermedia- utente di Google Video e contestato agli imputati in for- rio, ma sceglie quali informazioni trasmettere e secondo ma omissiva, mancando in capo al provider una posizio- quali modalità (host cd. attivo), non sarebbero applica- penale ne di garanzia e poteri impedivi. bili al provider le limitazioni di responsabilità previste dal Come noto, il processo scaturisce dalla pubblicazio- D.Lgs. n. 70/2003, che escludono generali obblighi di sor- ne di un filmato sull’host provider (4) Google Video che veglianza e di ricerca di attività illecite realizzate dagli ritrae un ragazzo diversamente abile, umiliato da alcuni utenti in capo ai gestori dei servizi telematici (11). compagni all’interno di un edificio scolastico; nella ripre- sa si sentono anche frasi ingiuriose nei confronti dell’asso- ciazione Vivi Down. Note: L’accusa è costruita in termini di omesso impedimen- (2) Si tratta di Trib. Milano, sez. IV, 24 febbraio 2010, n. 1972, Est. to del reato altrui (5): il provider avrebbe una posizione Magi, leggibile per intero in www.penalecontemporaneo.it, 12 di garanzia di protezione sui dati eventualmente trattati aprile 2010. dai propri uploader (6), ricavabile dalle norme del codi- (3) Si richiamano qui, in particolare, le critiche avanzate, seppur ce della privacy, che prescrivono l’informativa agli utenti sotto profili diversi, da L. Beduschi, Caso Google: libertà d’espres- sul trattamento dei dati (art. 13), l’autorizzazione scritta sione in internet e tutela penale dell’onore e della riservatezza, in dell’interessato e quella preventiva del Garante per il questa Rivista, 2010, in particolare p. 967; R. Lotierzo, Il caso Goo- trattamento di dati sensibili (art. 26) e, infine, l’adozione gle-Vivi Down quale emblema del difficile rapporto degli internet providers con il codice della privacy, in Cass. Pen., 2010, 1288 e di speciali garanzie per il trattamento dei dati sensibili ss.; A. Manna, I soggetti in posizione di garanzia, in Dir. info., 2010, (art. 17) (7). 779 e ss. Volendo si veda anche A. Ingrassia, Il ruolo dell’ISP nel ci- La decisione di prime cure ha escluso che i manager berspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Le responsa- del provider siano gravati da una posizione di garanzia, bilità penali dei provider nell’ordinamento italiano, in Internet pro- sostanzialmente con tre argomenti: (i) l’impossibilità di ri- vider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di colla- costruire dalle norme individuate dall’accusa un genera- borazione processuale, Milano, 2012, 25 ss. e 52 ss. le obbligo di impedimento di reati commessi dagli utenti; (4) L’attività di hosting consiste nella memorizzazione di conte- (ii) l’inesigibilità di un controllo preventivo da parte di nuti forniti dagli utenti. Google Video, impossibile da un punto di vista tecnico; (5) Sull’omesso impedimento del reato altrui si vedano, tra gli al- (iii) l’impercorribilità di un’attività di filtraggio preventivo tri, L. Bisori, L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina ad opera del provider, che verrebbe trasformato in un e nella giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, censore e renderebbe impossibile il funzionamento della 1339 e ss.; F. Centonze, Controlli societari e responsabilità pena- rete. Su tali basi il Tribunale ha assolto i manager dall’im- le, Milano, 2009; I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di ga- putazione di diffamazione perpetrata ai danni dell’asso- ranzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, 353 e ss.; A. Nisco, ciazione Vivi Down. Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bononia University Press, 2009; Discorso diverso per l’illecito trattamento dei dati. Il Tri- L. Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifesta- bunale, pur non riconoscendo un obbligo di verifica del zione del reato, Milano, 2001, 376 e ss. provider sul contenuto dei video e, nello specifico, l’onere di controllare che gli uploader abbiano ottenuto il con- (6) Gli uploader sono i soggetti che condividono i propri files (audio, video, di testo etc.) con gli altri utenti della rete, median- senso al trattamento dei dati personali dagli eventuali in- te il caricamento su host provider. teressati, di fatto impossibile, venendo caricati migliaia di video ogni giorno, e giuridicamente non imposto da alcu- (7) Per un’ampia illustrazione della prospettiva accusatoria si ve- da F. Cajani, Quella Casa nella Prateria: gli Internet Service Pro- na norma, ha, invece, ritenuto che gravasse su Google viders americani alla prova del caso Google Video, in L. Picotti - Video «un obbligo di corretta informazione agli utenti dei F. Ruggieri (a cura di), Nuove tendenze della giustizia penale di conseguenti obblighi agli stessi imposti dalla legge, del fronte alla criminalità informatica, Milano, 2012, 223 e ss. necessario rispetto degli stessi, dei rischi che si corrono (8) Cosı̀ la decisione ambrosiana a p. 96. non ottemperandoli» (8); tale obbligo deriverebbe, se- condo il Tribunale, dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 oltre (9) Ivi, 93. che dal ‘‘buon senso’’ (9). I manager di Google vengono (10) La tesi del P.G. recupera la ricostruzione giuridica, non colti- conseguentemente condannati ex art. 167 del D.Lgs. n. vata dall’accusa nel giudizio di prime cure, contenuta in un pa- 196/2003 per non aver avvisato gli uploader che il tratta- rere pro veritate del Prof. Filippo Sgubbi, pubblicato in Dir. info., mento di dati altrui richiede il consenso. 2009, 746, richiesto dall’Associazione Vivi Down proprio in relazio- ne alla presente vicenda. I motivi d’impugnazione: due opposte (11) Sulle interazioni tra responsabilità penale dei providers e D.Lgs. n. 70/2003 si veda G. Corrias Lucente, Ma i network provi- prospettive sul ruolo del provider in rete ders, i service providers e gli access providers rispondono degli ille- Avverso tale decisione propongono gravame sia la citi penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono?, in Giur. mer., 2004, 2527 e ss. In genera- pubblica accusa che le difese degli imputati. le si veda, tra gli altri, la recente analisi di E. Tosi, La responsabilità La richiesta di riforma del P.M. ripercorre le ragioni po- civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori ste a fondamento dell’esercizio dell’azione, sostenendo di ricerca a margine dei recenti casi Google Suggest per errata il dovere e la possibilità in concreto per i manager di programmazione del software di ricerca e di Yahoo! Italia per link Google di impedire gli illeciti degli uploader attraverso il illecito in violazione dei diritti di proprietà industriale, in Riv. dir. ind., ricorso a filtri già disponibili all’epoca dei fatti. Le ragioni 2012, 44 e ss. Volendo A. Ingrassia, Il ruolo dell’ISP, cit., 35 e ss. IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013 769
PENALE . IN EVIDENZA n Le difese degli imputati con gli atti d’appello e con Nella decisione dei Giudici del gravame si è giocato, successive memorie, preliminarmente e in generale, dunque, un momento significativo dell’individuazione contestano la sussistenza di giurisdizione e di competen- del ruolo del provider nel ciberspazio. za del Tribunale di Milano, essendo i server della società collocati negli Stati Uniti, nonché il difetto di correlazione La decisione della Corte d’Appello: tra l’imputazione e la decisione in relazione all’illecito l’assenza di posizione di garanzia in capo trattamento di dati, stante la difforme ricostruzione fat- al provider in relazione alla diffamazione penale tuale e giuridica prospettata dal decidente rispetto a commessa dall’uploader quella contenuta nel capo d’imputazione; nel merito, le difese rilevano l’impossibilità di sussumere le condotte La Corte d’Appello supera rapidamente le questioni contestate nel capo d’imputazione nell’alveo dell’art. di giurisdizione e competenza, rilevando che almeno 167 D.Lgs. n. 196/2003, mancando sia l’elemento ogget- una parte dei fatti di reato - le conseguenze dannose e tivo sia quello soggettivo del reato. il trattamento dei dati - si sarebbe realizzata in Italia e, in Segnatamente, quanto alla tipicità - secondo le dife- particolare, a Milano, sede di Google Italy: ciò è baste- se - (i) l’interpretazione del Tribunale si risolve in una dop- vole a fondare la giurisdizione e a radicare la compe- pia analogia in malam partem giacché l’art. 167 D.Lgs. tenza (15). n. 196/2003 non richiama, tra le disposizioni di cui costitui- Entrando nel merito, quanto alla diffamazione nei sce il presidio penale, l’art. 13 e in quanto, a tutto voler confronti dell’Associazione Vivi Down, il Giudice d’Ap- concedere, tale norma non richiede l’informativa che - pello richiama per relationem le motivazioni del Tribunale secondo il decidente - Google Video avrebbe dovuto in punto di radicale assenza di posizione di garanzia in prestare; (ii) poiché a mente della normativa interna (12) capo al provider e di carenza di poteri impeditivi. e comunitaria (13), il titolare-responsabile del trattamen- La Corte si premura poi di aggiungere due precisa- to è colui che decide unitamente all’interessato le mo- zioni, anche in risposta alle doglianze della pubblica dalità e le finalità del trattamento stesso, Google Video accusa. è responsabile esclusivamente dei dati degli uploader e Segnatamente, il decidente esclude, in linea con la solo questi ultimi dei dati contenuti nei filmati caricati: tra giurisprudenza costante di merito (16) e di legittimi- tali relazioni non sussiste alcuna ‘‘proprietà transitiva’’ tà (17), che si possa fondare in capo al provider una po- per cui Google non assume alcuna responsabilità in rela- sizione di garanzia in base agli artt. 57 e 57 bis c.p., in zione ai soggetti ripresi e ai loro dati personali eventual- materia di stampa: una tale soluzione è preclusa dal mente trattati. principio di tassatività (18). In punto di elemento soggettivo tre sono le critiche mosse dagli appellanti alla decisione del Tribunale: (i) non vi è prova alcuna che i manager imputati cono- Note: scessero il filmato e, a fortiori, sapessero che in esso fos- (12) Art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003. sero trattati dati sensibili senza consenso; (ii) il dolo speci- (13) Art. 2, lettera d), Dir. 95/46/CE relativa alla tutela delle per- fico di profitto richiesto dall’art. 167 D.Lgs. n. 196/2003 è sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non- incompatibile con il dolo eventuale (‘‘voluta disattenzio- ché alla libera circolazione dei dati. ne’’) e con la generica finalità lucrativa di Google Video (14) A. Ingrassia, Il ruolo dell’ISP, cit. descritti dal decidente; (iii) non essendoci alcun link pub- blicitario collegato ai video, al momento di consumazio- (15) Sui problemi correlati alla giurisdizione e alla competenza in relazione ai reati commessi in tutto o in parte on line si vedano, ne dell’illecito e in relazione allo specifico servizio di con- tra gli altri, R. Lotierzo, La competenza territoriale per la diffama- divisione, il dolo specifico di profitto resterebbe privo di zione on line, in Cass. Pen., 2011, 4317 ss.; C. Pecorella, Truffe on fondamento fattuale. line: momento consumativo e competenza territoriale, in Riv. it. Emerge chiaramente dalle prospettazioni delle parti dir. proc. pen., 2012, 113 ss. un’opposta visione del ruolo che il provider deve gioca- (16) Si veda in particolare, Trib. Milano, 25 febbraio 2004, Est. Si- re in rete: per la Pubblica accusa l’host ha un ruolo di mi, in Giur. mer., 2004, 1922, con nota di F. Resta, La responsabili- garante del ciberspazio, ne è il controllore ed è tenuto tà penale del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo. ad impedire i reati degli utenti; per le difese il ruolo del (17) Si tratta di Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in Dirit- provider è quello del cittadino di internet, che non ha to penale contemporaneo, con nota di S. Turchetti, L’art. 57 c.p. obblighi di impedimento né poteri impeditivi. non è applicabile al direttore del periodico on line; in Giust. Si è prospettato in altra sede (14), che il ruolo del pen., parte II, 2011, 261 e ss., con nota di V. Spagnoletti, La re- provider nel ciberspazio può essere triplice, potendo ri- sponsabilità penale del provider tra applicazione della normati- coprire la funzione di cittadino, tutore dell’ordine o con- va sulla stampa ed esigibilità del controllo sui contenuti di inter- trollore della rete, a seconda che il provider (i) risponda net; si veda poi Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in solo degli illeciti commissivi realizzati come autore (citta- Diritto penale contemporaneo, con nota di S. Turchetti, Un se- dino); oppure (ii) abbia anche un obbligo penalmente condo ‘‘alt’’ della Cassazione all’applicazione dell’art. 57 c.p. al direttore del periodico on line. presidiato di denunciare e collaborare con l’autorità per il perseguimento dei reati, già consumati, degli (18) Sostengono che l’applicazione ai providers degli artt. 57 e utenti della rete (tutore dell’ordine); o, infine, (iii) debba, 57 bis c.p. si risolverebbe in un’applicazione analogica in malam partem, per cui vietata, di norme incriminatrici tra gli altri R. Flor, inoltre, impedire direttamente reati altrui, prima che sia- Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d’autore nel- no realizzati (controllore). La scelta per l’uno o per l’altro l’epoca di internet, Milano, 2010, 454; D. De Natale, La responsa- modello di ruolo e di responsabilizzazione penale del bilità dei fornitori di informazioni in internet per i casi di diffama- provider ha dirette ricadute sul volto della rete e sul bi- zione on line, in Riv. trim. dir. pen. eco., 2009, 539 ss.; V. Zeno Zen- lanciamento tra libertà d’espressione degli utenti e tute- covich, La pretesa estensione alla tematica del regime della la dei terzi. stampa. Note critiche, in Dir. inform. e informatica, 1998, 16. 770 IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013
n PENALE . IN EVIDENZA D’altro canto, anche a voler ammettere - come pro- Dunque, poiché l’art. 167 non punisce violazioni del- spettato dal P.G. - quale fonte dell’obbligo di impedire l’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e, a ben vedere, nemmeno reati altrui in capo al provider il carattere pericoloso del- l’art. 13 prevede un obbligo di informare gli utenti sui l’attività compiuta da Google Video (19), permarrebbe contenuti della cd. Legge Privacy, l’esegesi del Tribunale la carenza di poteri impeditivi in capo all’host provider deve essere respinta poiché doppiamente analogica e, per cui «si finirebbe per richiedere un comportamento dunque, in patente contrasto con il fondamentale prin- inesigibile e di conseguenza non perseguibile penalmen- cipio di tassatività. penale te ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.» (20). Vi è, dunque, la conferma di un netto rifiuto della giu- L’assenza di una posizione di garanzia risprudenza in ordine all’idea che il provider sia il control- anche in capo all’host provider cd. attivo lore del ciberspazio. Un punto controverso tra accusa e difesa è l’indivi- duazione del tipo di provider cui ricondurre Google Vi- La (ir)responsabilità di Google Video deo. Come noto, il D.Lgs. n. 70/2003 (cd. disciplina del per i dati trattati all’interno delle riprese commercio elettronico) prevede delle esenzioni di re- condivise dagli uploader sponsabilità in capo, tra gli altri, all’host provider che: (i) Più complesso e innovativo l’apparato argomentati- non è «assoggettato ad un obbligo generale di sorve- vo con cui la Corte d’Appello perviene alla riforma del- glianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né la sentenza, in relazione alla condanna per trattamen- ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o to illecito di dati, e all’affermazione dell’insussistenza circostanze che indichino la presenza di attività illecite» del fatto. ex art. 17 D.Lgs. n. 70/2003; (ii) non è «responsabile delle Il percorso motivazionale si snoda in tre distinti mo- informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario menti: (i) critica dell’esegesi del reato di cui all’art. 167 del servizio, a condizione che detto prestatore (...) non D.Lgs. n. 196/2003 fatta propria dal Tribunale e posta alla sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività base della condanna degli imputati; (ii) critica dell’im- o l’informazione è illecita» ex art. 16 D.Lgs. n. 70/2003. postazione accusatoria, per cui vi sarebbe un obbligo in La pubblica accusa, in entrambi i gradi di giudizio, ha capo al provider di impedimento del trattamento illecito sostenuto, tuttavia, che Google Video dovesse essere di dati commesso dagli uploader; (iii) ricostruzione dei considerato host cd. attivo (22), ovvero come provider rapporti tra disciplina sul commercio elettronico (D.Lgs. non neutrale, che, organizzando i contenuti e potendo n. 70/2003) e disposizioni a tutela della privacy (D.Lgs. n. lucrare sulla pubblicità connessa ai video, non può go- 196/2003) in relazione alla posizione dell’host provider. dere delle limitazioni di responsabilità di cui al D.Lgs. n. 70/2003. Si tratterebbe di un provider a metà tra l’host provider, che memorizza esclusivamente informazioni al- Il superamento dell’interpretazione trui e per cui operano le limitazioni di responsabilità, e il doppiamente analogica dell’art. 167 content provider che, realizzando direttamente i conte- D.Lgs. n. 196/03 propugnata dal Tribunale nuti immessi in rete, non gode del trattamento di favore Il Giudice del gravame vaglia la ricostruzione del Tri- previsto dalla normativa sul commercio elettronico (23). bunale, mostrandone tutti i limiti. Il Giudice di prime cure Il decidente riconosce effettivamente a Google Vi- aveva, infatti, condannato per il reato di cui all’art. 167 deo la qualifica di host cd. attivo, giacché esso svolge- D.Lgs. n. 196/2003 i manager di Google Video per non va un’attività «non neutra rispetto all’organizzazione ed aver informato gli uploader degli obblighi a questi ultimi alla gestione dei contenuti degli utenti, caratterizzata posti dalla normativa sulla privacy in ordine ai dati tratta- anche dalla possibilità di un finanziamento economico ti nelle riprese condivise sull’host provider. attraverso l’inserimento di inserzioni» (24). In altre parole, secondo il Tribunale, seppur non si po- Ciò non di meno, secondo la Corte d’Appello, da ta- teva porre a carico di Google Video un obbligo genera- le qualifica non si può in alcun modo fare discendere - le di vigilanza su contenuti altrui, non di meno il combi- nato disposto degli artt. 13 e 167 D.Lgs. n. 196/2003 e il Note: ‘‘buon senso’’ imponevano al provider un’ampia infor- mazione agli uploader sui rischi che si corrono non ot- (19) Peraltro non è condivisa in dottrina la ricostruzione dell’atti- temperando alle disposizioni a tutela della privacy. vità dei provider come pericolosa. Per tutti D. Petrini, La respon- sabilità penale per i reati via internet, Napoli, 2004, 169. Dello La Corte sottolinea come la sussunzione di una tale stesso avviso F. Resta, La responsabilità penale, cit., 1725. condotta nell’alveo del delitto di trattamento illecito dei dati sia possibile solo mediante una mutazione genetica (20) Cosı̀ la decisione qui annotata, p. 23. del fatto tipico di reato: «la norma di cui all’art. 167 (...) ri- (21) Ivi, 29. chiede esplicitamente che l’autore del reato abbia agi- (22) Sul problema dell’applicabilità all’host attivo delle limitazioni to non rispettando le disposizioni [ivi] indicate. E nessuna di responsabilità previste per l’host provider dal D.Lgs. n. 70/2003 di queste disposizioni impone all’internet provider di ren- e sulle ricadute penalistiche di tale questione si vedano, tra gli dere edotto l’utente circa l’esistenza ed i contenuti della altri, F. Cajani, Quella Casa nella prateria, cit., 223 ss.; L. D’Am- legge della privacy» (21). brosio, Responsabilità degli internet provider e Corte di Giustizia Ad ogni buon conto, prosegue la Corte, «l’eventuale dell’Unione Europea: quali spunti per il sistema penale italiano?, violazione dell’art. 13, ovvero l’omessa o inidonea infor- in L. Luparia (a cura di), Internet provider e giustizia penale, cit., 73 ss. mativa all’interessato, testualmente non è sanzionata dall’art. 167, bensı̀ dall’art. 161 Legge Privacy», norma (23) Si veda sul punto F. Cajani, Quella casa nella prateria, cit., quest’ultima che prevede solamente una sanzione am- 240 ss. ministrativa per la sua violazione. (24) In questi termini la sentenza annotata, p. 27. IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013 771
PENALE . IN EVIDENZA n come vorrebbe la pubblica accusa - un obbligo di pre- dati contenuti nelle riprese che memorizza e mette a di- disporre un controllo preventivo in capo al provider, im- sposizione degli utenti. Il rapporto tra i soggetti di cui so- possibile sia sotto il profilo quantitativo, per la mole di no trattati i dati nei contenuti caricati dagli uploader e il materiale caricata in rete, che qualitativo, non esistendo provider è, dunque, disciplinato dalla normativa sul un filtro che possa verificare semanticamente i dati sen- commercio elettronico che «costituisce unitamente alla sibili eventualmente trattati nelle riprese e la corrispon- normativa sulla privacy un quadro giuridico coerente e dente presenza di un consenso per tali dati (25). completo, e non può essere letta in modo alternativo penale ma integrato» (31). Google Video non deve, dunque, L’actio finium regundorum tra esenzioni verificare il rispetto della normativa in tema di trattamen- di responsabilità previste dal D.Lgs. n. 70/2003 to dei dati da parte dei propri uploader ex art. 17 D.Lgs. e obblighi posti in capo al provider n. 70/2003, né è responsabile degli illeciti eventualmente commessi da questi ultimi, salvo non abbia diretta cono- dal D.Lgs. n. 196/2003 scenza degli stessi, ex art. 16 D.Lgs. n. 70/2003. A ben vedere la Corte d’Appello va oltre, ricono- Volendo compendiare, vi sarebbe, in definitiva, un scendo che anche all’host cd. attivo debbano applicar- duplice rapporto: si le limitazioni di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 (i) tra l’host provider e l’uploader, disciplinato dalle di- del D.Lgs. n. 70/2003. Tale aspetto della decisione è am- sposizioni del cd. codice della privacy (D.Lgs. n. 196/ piamente condivisibile. 2003): l’host provider è responsabile del trattamento dei Infatti, a mente del considerando 42 della Direttiva dati degli uploader; sul commercio elettronico (26), di cui il D.Lgs. n. 70/ (ii) tra l’host provider e i soggetti terzi, i cui dati sono 2003 costituisce attuazione, e degli stessi artt. 16 e 17 trattati dagli uploader nei contenuti condivisi in rete, nor- del Decreto da ultimo citato, l’applicabilità delle limita- mato dal D.Lgs. n. 70/2003: l’host provider gode in rela- zioni di responsabilità opera solo per i provider che svol- zione ai soggetti diversi dagli uploader delle limitazioni di gano attività «di ordine meramente tecnico, automati- responsabilità di cui agli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 70/2003. co e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosc[a] né con- L’assenza del dolo generico e cd. specifico troll[i] le informazioni trasmesse o memorizzate» (27). Or- in capo ai manager in relazione all’illecito bene, l’organizzazione dei contenuti mediante algorit- mo e l’eventuale inclusione di inserzioni pubblicitarie è trattamento dei dati attività, svolta da Google Video cosı̀ come da moltissi- Dimostrata la carenza dell’elemento oggettivo del mi altri siti che ospitano contenuti generati dagli utenti, reato nella condotta contestata, il Giudice d’Appello che non importa in alcun modo una conoscenza e un continua il suo percorso argomentativo, mostrando co- controllo dei dati trasmessi e non può, di conseguenza, me nel caso di specie - a tutto voler concedere - non incidere sull’esclusione delle limitazioni di responsabilità sussista nemmeno l’elemento soggettivo dell’illecito. di cui al D.Lgs. n. 70/2003 (28). Secondo la Corte non vi è, infatti, alcuna prova che Dunque, esclusa l’ipotesi omissiva propugnata dal- l’accusa e la ricostruzione giuridica prospettata dal Tri- bunale, la Corte d’Appello verifica se permangano gli Note: spazi per una dichiarazione di responsabilità per illecito (25) È interessante riportare il passaggio della decisione a p. 30: trattamento dei dati, offrendo un fondamentale contri- «la valutazione dei fini di un immagine all’interno di un video in buto alla ricostruzione dei rapporti tra le limitazioni di re- grado di qualificare un dato come sensibile o meno, implica un sponsabilità previste dal D.Lgs. n. 70/2003 per i provider e giudizio semantico e variabile che certamente non può essere la disciplina sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs. n. delegato ad un procedimento informatico». 196/2003. (26) Segnatamente prevede il Considerando 42 Dir. 2000/31/CE Il punto di partenza è la distinzione tra il rapporto che che «Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente diret- si instaura tra l’host provider e l’uploader, nonché tra tiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di presta- quest’ultimo e coloro i cui dati sono trattati nelle riprese. tore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo Rileva la Corte: «la responsabilità per il trattamento dei tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunica- dati è legata al mancato adempimento di specifiche zione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memoriz- condizioni che rendono lecito l’uso di tali dati, ma tali zate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine condizioni non possono che essere messe in capo al tito- meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il lare, al ‘‘controller’’ dei dati medesimi. In effetti trattare prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce un video, acquisirlo, memorizzarlo, cancellarlo, non può né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate». significare di per sé trattamento di dati sensibili. Esistono (27) Cosı̀ proprio il Considerando 42, già riportato alla nota 29. due distinte modalità di trattare dei dati che non posso- no essere, a parere di questa Corte, considerati in modo (28) Tale impostazione pare fatta propria anche dalla CGUE in unitario» (29). due decisioni fondamentali: CGUE, 23 marzo 2010, Google Fran- ce SARL C/ Louis Vuitton Malletier SA, C-236, 237, 238/08; CGUE, Ma se cosı̀ è, allora, prosegue il Giudice del gravame, 12 luglio 2011, L’Oreal e Altri C/ Ebay, C-324/09. Per un appro- «trattare un video non può significare trattare il singolo fondimento sul punto si veda, ex pluribus, A. Bellan, Per una rea- dato contenuto, conferendo ad esso finalità autonome sonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provi- con quelle perseguite da chi quel video realizzava. Sarà der e tutela dei diritti su internet, in Dir. Ind., 2012, 243 ss. il titolare del trattamento ad avere l’obbligo di acquisire (29) Ibidem. il consenso al trattamento dei dati personali» (30). In conclusione, secondo il decidente, Google Video (30) Ibidem. (rectius i suoi manager) non è in alcun modo titolare dei (31) Ivi, 30. 772 IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013
n PENALE . IN EVIDENZA gli imputati fossero a conoscenza del filmato e del suo Note: contenuto. Inoltre, non convince il Giudice del gravame la rico- (32) Ivi, 31. struzione fattuale del dolo specifico di profitto, richiesto (33) Ibidem. dall’art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, che il Tribunale vorrebbe (34) Ivi, 31 e 32. «costituito dalla palese vocazione economica dell’azien- (35) Si veda da ultimo Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2008, n. da Google [giacché] l’attività dell’azienda nei suoi mol- penale 15633, in Cass. Pen., 2009, 3455. In dottrina, per tutti, F. Mantova- teplici servizi non può che essere considerata lecita e ni, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Padova, 326-327. non può essere assunta a prova del dolo» (32). (36) Si permetta di richiamare sulla stretta interrelazione tra rego- Al di là del carattere imprenditoriale di Google, ele- lamentazione (anche penale), ruolo del provider e caratteri del mento irrilevante per l’accertamento del dolo specifico web A. Ingrassia, Il ruolo dell’ISP, cit. di profitto, non vi è altra prova a supporto della tesi ac- (37) Cosı̀ la sentenza annotata, p. 28. cusatoria, «mancando qualsiasi riscontro di un vantaggio direttamente conseguito dagli imputati, in conseguenza (38) Cosı̀ G. Fornasari, Il ruolo della esigibilità nella definizione della condotta tenuta, tanto più nell’ambito di un servi- della responsabilità penale del provider, in L. Picotti (a cura di), Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet, Padova, zio gratuito quale era Google Video e in assenza di link 2004, 431. pubblicitari associati allo specifico video, oggetto del procedimento» (33). (39) L’espressione, ormai nota, è contenuta nella sentenza di pri- Infine, la Corte d’Appello censura la decisione del Tri- mo grado del presente processo a p. 95. bunale ove ha ritenuto vi fosse «compatibilità tra la for- ma del dolo eventuale - individuata in capo agli imputa- ti nella sostanza per aver serbato una ‘‘voluta disatten- zione’’ nelle politiche societarie relative al trattamento della privacy, al fine dell’ottenimento di buoni risultati di mercato - ed il dolo specifico richiesto dalla norma» (34). Il Giudice del gravame, uniformandosi alla costante giu- risprudenza di legittimità (35), ritiene che la finalità dell’a- zione (dolo specifico) non possa strutturalmente essere sostenuta da una rappresentazione e da una volizione solo indiretta (dolo eventuale). Alcune provvisorie conclusioni: l’host provider non è lo sceriffo della ‘‘sconfinata prateria di internet’’ La sentenza annotata costituisce un ulteriore fonda- mentale tassello nella ricostruzione della disciplina giuridi- ca del ciberspazio e nell’individuazione del ruolo che è affidato al provider in tale ‘‘non luogo’’ (36). Nella vicen- da Google Video si gioca, infatti, molto del futuro della rete: non sarebbe possibile l’accesso a milioni di pagine se l’host provider dovesse verificarne il contenuto prima di permetterne l’accesso agli utenti del web. Della posta in palio è ben cosciente la Corte: «non vi è dubbio che (...) ci si trovi di fronte ad una vicenda molto complessa (...) perché attiene al governo di internet». Per la Corte, ma il giudizio è pienamente condivisibi- le, il governo di internet e le decisioni su quali contenuti debbano accedere alla rete e quali debbano restarne fuori non possono essere lasciati ai provider: «demanda- re ad un internet provider un dovere/potere di verifica preventiva, appare una scelta da valutare con partico- lare attenzione in quanto non scevra da rischi, poiché potrebbe finire per collidere contro forme di libera mani- festazione del pensiero» (37). Come rilevato da autore- vole dottrina (38) «è inquietante, in sostanza, l’idea di un privato che verrebbe incaricato di esercitare una sorta di censura per conto dell’ordinamento, avendo i mezzi tecnici ma non quelli culturali per realizzarla». In definitiva, la Corte d’Appello rettifica la decisione di primo grado nelle sue linee, per cosı̀ dire, di politica- criminale: anche qualora la rete fosse la «‘‘sconfinata prateria di internet’’ dove tutto è permesso e niente può essere vietato» (39), l’host provider non può esserne lo sceriffo. IL CORRIERE DEL MERITO N. 7/2013 773
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