L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...

Pagina creata da Letizia Corti
 
CONTINUA A LEGGERE
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
Francesco Spalluto
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari
Bari, 13 ottobre 2020
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
Prodotto per uso antincendio
Materiale, componente, dispositivo, apparecchio,
elemento per il quale, in relazione alla valutazione
del rischio connesso al suo impiego, è prevista una
caratterizzazione delle prestazioni antincendio.
 (D.M. 5 agosto 2015 - G.1.3.17 )
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
Il bisogno di richiedere determinate prestazioni
è scaturito in seguito a incidenti gravissimi …..

Chicago il 30 dicembre 1903 –
Teatro Iroquois - 2000 spettatori
Il guasto di un riflettore innesca l’incendio
del locale. Molte persone morirono
cercando di uscire dall’edificio a causa del
panico: nel tentativo di scappare vi furono
numerose vittime calpestate dalla folla,
anche a causa delle porte chiuse, delle
aperture verso l’interno e delle uscite
bloccate nel nuovo teatro. Questo
incendio causò la perdita di circa seicento
vite umane.

       Uscite con porte apribili verso l’esterno.
                Maniglioni antipanico .
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
Nel corso degli anni si sono strutturati sistemi di
controllo dei prodotti
D.M. 31 luglio 1934
XVII …… apparecchi o estintori a
liquido, ad anidride carbonica, a neve
carbonica, a schiuma, a
nebulizzazione, o di altri generi, di
tipo fisso, o trainabile, o portatile, a
pressione d'acqua, ecc.; ed i congegni
speciali di chiusura dei recipienti da
usare per le sostanze infiammabili,
devono essere approvati dal
Ministero dell'interno, sentita la
commissione consultiva per le
sostanze esplosive od infiammabili.
Alla stessa approvazione sono
soggetti gli apparecchi per
produzione di vapori di benzina e
simili,……., ecc
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
                                         Ministero dell’Interno
             Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
            Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

1) PRODOTTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NAZIONALE
   ALLA COMMERCIALIZZAZIONE rilasciata dalla Direzione Centrale
   per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica: estintori mobili e carrellati,
   porte tagliafuoco, materiali classificati ai fini della reazione al fuoco,
   vernici ignifughe, schiumogeni a bassa espansione, contenitori-
   distributori di gasolio.

2) PRODOTTI SOGGETTI A MARCATURA CE sulla base di normative
   di derivazione comunitaria: prodotti da costruzione, equipaggiamento
   marittimo, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, recipienti
   semplici a pressione.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
                                         Ministero dell’Interno
             Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
             Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

 1) PRODOTTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ALLA
    COMMERCIALIZZAZIONE
    •Prodotti per la protezione passiva
     Porte tagliafuoco, materiali con caratteristiche specifiche di reazione al
     fuoco, sipari di sicurezza ...
   •Prodotti per la protezione attiva
     Estintori, liquidi schiumogeni ...
   •Prodotti di tipo impiantistico
     Contenitori distributori mobili di liquidi di categoria C, sistemi di
     recupero vapori di benzina ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendioI prodotti
                        immessiantincendio
                                  sul mercato

      PRODOTTI OMOLOGATI O CON APPROVAZIONI DI TIPO

 D.M . 31 luglio 1934       CONTENITORI - DISTRIBUTORI
 D.M. 26 giugno 1984        REAZIONE AL FUOCO MATERIALI
 D.M. 6 marzo 1992          VERNICI IGNIFUGHE
 D.M. 6 marzo 1992          ESTINTORI CARRELLATI
 D.M. 13 novembre 1995 LIQUIDI SCHIUMOGENI
 D.M. 21 Giugno 2004        PORTE TAGLIAFUOCO
 DM 7 gennaio 2005          ESTINTORI PORTATILI
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
  prodotti antincendio immessi sul mercato
Regole del gioco: materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi
Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la
sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno
(Art. 2 D.M. 26 giugno 1984)

Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione.
•L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza.

•Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel
frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello
precedentemente omologato.

•L'omologazione decade se il materiale subisce una modifica o vi sono modifiche normative.

•Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al
seguente art. 11 (controlli a campione) riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al
fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato.
(Art. 9 D.M. 26 giugno 1984)
                                           D.LGS. N. 205/2006, cd CODICE DEL CONSUMO              8
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato - Francesco Spalluto Comando Provinciale Vigili del ...
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
                        Attività informativa
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
                    I prodotti antincendio
prodotti antincendio immessi sul mercato

2) PRODOTTI SOGGETTI A MARCATURA CE sulla base di
normative di derivazione comunitaria: prodotti da costruzione,
equipaggiamento marittimo, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, recipienti semplici a pressione.

Regolamento (UE) n. 305/2011 “prodotti da costruzione” (CPR)
Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul
mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione
o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di
costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
 La marcatura CE rappresenta la conclusione di un iter armonizzato con cui si
 valuta, accerta e garantisce, con procedure di prova o di calcolo e di controllo
 della produzione ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione

 La Dichiarazione di Prestazione (DoP) Le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla
 prestazione di un prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali, possono
 essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
 prodotti antincendio immessi sul mercato

      Marcatura CE nel regolamento CPR
 Opere       Prodotti   Comm.        Redatt.       Specifiche        Livelli AVCP
                        europea     specifiche

         RB
                   M
         1                                       hEN          1+
                    A         CEN
         2                                                    1
                    N
         3                                                    2+        DoP
CPR                 D
         4                              EAD                   3
                    A
         5                                                    4
                    T        Org. TAB            ETA
         6
                    O
         7
                                                 Organismo         Fabbricante
                                                 notificato
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
  prodotti antincendio immessi sul mercato

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106

Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

Art. 2
l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente
assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che
consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in
maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di
cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 16
Controllo sugli organismi notificati
1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, mediante:
a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti, siti web;
b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;
c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;
d) audizioni del personale;
e) supervisione delle attività degli organismi notificati presso i siti produttivi.

In caso si riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti
posti a base dell'autorizzazione, possono provvedere alla:
•diffida a mettere in atto azioni correttive
•sospensione fino a sei mesi
•revoca dell'autorizzazione
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
  prodotti antincendio immessi sul mercato
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106

Art. 17
Vigilanza sul mercato
1. Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri
    per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base
    per le opere di rispettiva competenza.
2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e
    controlli.
    Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di cui al presente articolo,
    senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
     a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere
          pubbliche, del medesimo Ministero;
     b) il Ministero dell'interno può avvalersi anche delle strutture territoriali del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
     c) il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi anche delle Camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
  prodotti antincendio immessi sul mercato

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 19
Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del
fabbricante

Il fabbricante che viola i vari obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 è punito
con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 24.000 euro; e con l'arresto sino a sei mesi
e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e
materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 20
Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che,
    nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4,
    5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5 1, del
    presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a
    24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito
    con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora
    vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto
    dall'articolo 5, comma 5 1, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni
    in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8,
    9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa
    pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
    medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro
    a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso
    strutturale o a uso antincendio.
    1   L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, …. per i materiali e prodotti per uso antincendio alle
        disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
   prodotti antincendio immessi sul mercato
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 21
Violazione degli obblighi degli operatori economici
1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o
richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo
che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei
mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di
prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui
agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6,
comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali
destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo 5,
comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo
5, comma 5.
 REGOLAMENTO (UE) 2019/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 relativo al reciproco
 riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
 REGOLAMENTO (UE) 2019/1020: vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e
 i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato

                     IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15
                        del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
   prodotti antincendio immessi sul mercato
                         IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

                                      Art. 3
                     Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente
decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le
   procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione
   dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
   identificazione e qualificazione.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
  prodotti antincendio immessi sul mercato
                        IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Art. 3

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono
utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste
dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni
     comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, …., che prevedono
     apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal
     fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente
     commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di
     specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente
     fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
     (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE),
     per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
     protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto
     nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato

  Linea guida per le visite di controllo delle
      SCIA ai sensi del d.P.R. 151/2011

          Nota Direzione Centrale per la Prevenzione e la
                         Sicurezza Tecnica
                  prot. 11194 del 14 agosto 2018
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
 Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del d.P.R. 151/2011

Strategia S1
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
 Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del d.P.R. 151/2011

Strategia S1
Controlli attuali

Esempio
Francesco Spalluto
Francesco.spalluto@vigilfuoco.it
Puoi anche leggere