(IUC) Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale - Città di Segrate - Comune di Segrate

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(IUC) Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale - Città di Segrate - Comune di Segrate
Città di Segrate

Regolamento per la disciplina
dell’imposta Unica Comunale
            (IUC)

     Testo approvato con delibera C.C. n. 7 del 27/02/2014
     Testo modificato con delibera C.C. n.5 del 19/2/2015

        ALLEGATO B delibera C.C. n 1 .del 18/4/2016
PREMESSA

L’imposta Unica Comunale di seguito denominata “IUC” si basa su due presupposti impositivi uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro è collegato alla
erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC di seguito regolamentata si compone:

1. dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di
   immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
   catastali A/1 A/8 e A/9;

2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
   carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile;

3. del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
   smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

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CAPITOLO 1
         DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

                                          Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento                                                        pag.      4
       Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’Imposta
Art. 2                                                                                pag.      4
       Unica Comunale (IUC))
Art. 3 Dichiarazioni                                                                  pag.      4
Art. 4 Modalità di versamento                                                         pag.      5
Art. 5 Scadenze di versamento                                                         pag.      5
Art. 6 Invio modelli di pagamento preventivamente compilati                           pag.      5
Art. 7 Funzionario Responsabile                                                       pag.      5
Art. 8 Accertamento                                                                   pag.      5

                                       CAPITOLO 1
                                                                                    Pagina 3 di 46
DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

                                        Art. 1
                               OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52
   del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 determina la disciplina per l’applicazione
   dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639 dell’articolo 1 della legge 27
   dicembre 2013, n.147, concernente le disposizioni relative all’imposta municipale propria
   (IMU), al tributo sui servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI).

                                 Art. 2
     TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
                   DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

1. Il Consiglio comunale approva entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
   bilancio di previsione:

a)   le tariffe della TARI :
     in conformità al Piano Finanziario del servizio della gestione rifiuti;
b)   le aliquote e detrazioni TASI:
     in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati;
c)   le aliquote e detrazioni IMU.

                                             Art. 3
                                         DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30
   giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
   aree assoggettate al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la
   dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione redatta, su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli
   anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue
   un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
   giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella
   dichiarazione delle unità immobiliari, devono essere indicati obbligatoriamente i dati catastali,
   il numero civico e il numero interno se esistente.
3. Ai fini della dichiarazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini
   della tassa smaltimento solidi urbani (TARSU) ai sensi del Decreto Legislativo n.507/1993 o del
   tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge n.
   201/2011.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
   presentazione della dichiarazione dell’IMU.

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Art. 4
                                  MODALITÀ DI VERSAMENTO

1.    Il versamento della TARI, della TASI e dell’IMU è effettuato secondo le disposizioni di cui
     all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché tramite apposito bollettino
     postale al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 17 in quanto compatibili, ovvero tramite
     le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
     interbancario.

                                           Art. 5
                                  SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TARI è effettuato per l’anno di riferimento in quattro rate con scadenza nei
   mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.
2. Il versamento dell’IMU e della TASI è effettuato per l’anno di riferimento in due rate scadenti la
   prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
3. È consentito il pagamento dell’IMU della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16
   giugno di ciascun anno.

                                   Art. 6
          INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Il Comune provvede all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il
   pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per la tassa sui rifiuti (TARI).

                                            Art. 7
                                     FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività
   organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale
   attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
   può inviare questionari al contribuente, può richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre
   l’accesso a locali od aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato e con
   preavviso di almeno sette giorni.

                                               Art. 8
                                           ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica
   l’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al
   200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
   tributo non versato con un minimo di 50 euro.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti comma si applicano le disposizioni
   legislative vigenti in materia.

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CAPITOLO 2

               IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

                                        Indice

Art.   1    Oggetto, finalità ed ambito di applicazione                        pag.     7
Art.   2    Presupposto impositivo                                             pag.     7
            Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree
Art.   3                                                                       pag.     7
            fabbricabili
Art.   4    Soggetti passivi d’imposta                                         pag.     8
Art.   5    Soggetto attivo                                                    pag.     8
Art.   6    Base imponibile                                                      pag. 8
Art.   7    Riduzioni fabbricati concessi in comodato – inagibili ed inabitabili pag. 9
Art.   8    Determinazione dell’aliquota e dell’imposta                          pag. 10
Art.   9    Detrazione per abitazione principale                               pag. 10
Art.   10   Agevolazioni                                                       pag. 11
Art.   11   Immobili esenti dall’imposta                                       pag. 11
Art.   12   Versamento dell’imposta                                            pag. 13
Art.   13   Misura degli interessi                                             pag.    13
Art.   14   Rimborsi                                                           pag.    14
Art.   15   Dichiarazione                                                      pag.    14
Art.   16   Attività di controllo                                              pag.    14
Art.   17   Riscossione coattiva                                               pag.    15
Art.   18   Contenzioso                                                        pag.    15
Art.   19   Disposizioni finali                                                pag.    15

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Art. 1
                  OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) in base
   agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e smi e l’articolo 13 del decreto
   legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
   n.204, che ne dispongono l’istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi a
   decorrere dall’anno 2012.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
   dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
   2011, n. 23.
3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
   riguardante l’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce l’istituzione dell’Imposta
   Unica comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e
   regolamentari vigenti in materia.

                                           Art. 2
                                  PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, restano
   ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
   pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
   A/9.

                                         Art. 3
                        DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE,
                          FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Per “abitazione principale”, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
   come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino
   abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
   abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
   territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative
   pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per “pertinenze” dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
   categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e
   autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per
   ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
   abitativo. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7,
   qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il
   contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di
   produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da
   presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
3. Per “fabbricato”, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto
   Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e
   quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a
   partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui
   è utilizzato.
4. Per “area fabbricabile”, si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a
   scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
   indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi. Non
                                                                                         Pagina 7 di 46
sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati all’articolo 1 del
   Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste
   l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
   fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è
   applicabile anche all’imprenditore agricolo professionale costituito in forma societaria, ai sensi
   dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 99/2004.
5. Per “terreno agricolo”, si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività:
   coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

                                           Art. 4
                                 SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA

1. Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, i soggetti passivi dell’imposta sono:
        il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi
        compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
        il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree
        edificabili e terreni;
        il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
        il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
        locazione finanziaria. Il locatore è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per
        tutta la durata del contratto;
2. Ai sensi dell’art. 540, secondo comma, del codice civile, al coniuge superstite spetta il diritto di
   abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ed è pertanto unico soggetto passivo
   dell’imposta municipale propria dal momento del decesso del coniuge.

                                              Art. 5
                                         SOGGETTO ATTIVO

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente, la
   superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito
   dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
   derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione
   della categoria D/10 esente dall’imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota
   standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13.
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Segrate viene intesa per una quota parte
   non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.

                                                Art. 6
                                          BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
   all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di
   imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
     160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
     con esclusione della categoria catastale A/10;
     140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
     80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
     65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
     nella categoria catastale D/5;
     55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
   da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui
   all’articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati
   stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio
   di ciascun anno solare, ovvero - se successiva - alla data di acquisizione, ed è costituito
                                                                                              Pagina 8 di 46
dall’ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risultino dalle scritture contabili,
   applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno dal
   Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito
   dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25
   per cento, un moltiplicatore pari a 135
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
   dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
   edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
   terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
   aventi analoghe caratteristiche. A norma dell’articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006,
   sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento
   urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
   strumenti attuativi del medesimo.
   Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
   commercio delle aree fabbricabili.

                               Art. 7
RIDUZIONI FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO - INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

   a. per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo
   22 gennaio 2004, n. 42;
   b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il
   periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è
   accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
   documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una
   dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto
   dal periodo precedente.
      La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve
   essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L’ufficio tecnico comunale
   verificherà quanto dichiarato nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al
   protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate ai sensi della successiva
   lettera c) del presente comma o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di presentazione
   tardiva della dichiarazione, la riduzione decorre dalla data di presentazione;
   c. ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma,
   l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
   diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria
   manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare.
   Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero
   abbandono del bene.
     Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto
     indicate caratteristiche:
        strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire
        pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
        strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire
        pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
        edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a
        cose o persone;
        edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altra
        autorità pubblica titolata di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone,
        ove sia espressamente indicata l’inagibilità o l’inabitabilità.
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2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi
            edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella
            fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/92. Inoltre, non
            costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato
            allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.).
         3. Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
            A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro
            il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
            contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
            anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
            l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
            comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un
            altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
            classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle
            disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
            requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
            legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

                                    Art. 8
                 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA

1. Le aliquote sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal
   Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno di
   riferimento.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla
   destinazione/utilizzo degli immobili, avendo riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze
   finanziarie del Comune di Segrate.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e
   vincoli stabiliti dal comma n.677 art.1 della legge 27.12.2013, n.147, in base al quale la somma
   delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
   massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.

                                       Art. 9
                       DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
   e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il
   quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare
   dell’imposta dovuta.
2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
   ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di euro 200,00 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
   autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
   denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto
   Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
4. Nel caso in cui la detrazione prevista per l’abitazione principale sia superiore all’imposta dovuta
   per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze
   così come identificate dalla legge e dal presente regolamento.

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Art. 10
                                          AGEVOLAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta
   a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
   ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
   una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
   Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
   rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
   risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente
   articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita
   autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 9 del decreto legge 6 dicembre
   2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre, n. 214 e 52 del decreto legislativo 15 dicembre
   1997, n. 446, il Comune può deliberare la riduzione dell’aliquota di base fino allo 0,4 per cento
   per le unità immobiliari possedute dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società,
   ovvero nel caso di immobili locati.
5. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
   pertinenze delle stesse come definite nell’articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di
   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le quali continuano ad applicarsi
   l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge
   6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214.

                                          Art. 11
                              IMMOBILI ESENTI DALL’IMPOSTA

1. Sono esenti dall’imposta in base a quanto stabilito dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
       Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
       non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
       istituzionali.
       La riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
       uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
       per cento non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
       posseduti dal comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), ed i)
   del decreto legislativo n. 504/1992 come di seguito riportato:
   b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 riguardanti immobili a
       particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Nelle unità
       immobiliari censite nelle categorie catastali E/2, E/3, E/4, E/5, ed E/9 non possono essere
       ricomprese porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale qualora gli stessi
       presentino autonomia funzionale e reddituale;
   c) fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/73, n. 601
       e successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di
       musei, biblioteche, emeroteche statali, archivi;
   d) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
       disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
   e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato
       Lateranense;
   f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
       prevista l’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
       esecutivi in Italia;

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i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73 comma 1, lettera c) del
       D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, destinati
       esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
       previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali , ricreative, sportive e ricerca scientifica nonché
       delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.
       1) Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un’utilizzazione
           mista, l’esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si
           svolge l’attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente
           attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti
           esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare intesa come
           fabbricato complessivo, in quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale
           permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto
           legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
           2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente
           producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
       2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto
           l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la
           distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad
           attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica
           in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
           dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli
           elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite
           con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo
           17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in
           vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.
3. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
   decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
   comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti
   e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
   siano in ogni caso locati.
5. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
   pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e
   A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
   comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con
   modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214; l’IMU non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la
famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità
immobiliari che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica
l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.

d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

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appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2000,
n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

                                         Art. 12
                                VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si
   è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
   quindici giorni è computato per intero.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune e allo Stato per le
   quote di rispettiva competenza in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
   dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l’imposta complessivamente
   dovuta in un’ unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
   n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto
   legislativo 9 luglio 1997, n.241 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
   Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con
   D.M. 23/11/2012.
4. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende
   riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di
   saldo.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
   inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un
   contitolare per conto degli altri; sono altresì regolari quelli effettuati a nome del cuius da parte
   degli eredi, purché l’imposta sia stata totalmente assolta per l’anno fiscale e ne sia data
   comunicazione all’ente impositore.
7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto
   importo ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune. Il
   contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell’imposta, ove il comune non
   possa procedere al recupero diretto delle somme presso l’ente che le ha percepite. Il comune
   procede su istanza di parte o d’ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune,
   quando erroneamente versate al Comune di Segrate, in quanto non competente.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni
   importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la
   sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l’applicazione del ravvedimento
   operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.

                                          Art. 13
                                  MISURA DEGLI INTERESSI

1. Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare
   sugli avvisi di accertamento o per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, è
   determinata nella misura prevista per il tasso d’interesse legale, calcolata con maturazione giorno
   per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

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Art. 14
                                             RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
   termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
   diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle
   somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista nell’articolo 13 del presente
   regolamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori o uguali a Euro 12,00
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di
   rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di
   imposta municipale propria.

                                             Art. 15
                                         DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo
   dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni
   rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto,
   ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
   ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni di dati ed
   elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI),
   in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

                                           Art. 16
                                   ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il Comune, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, della Legge 214/2011, è soggetto attivo per
   l’accertamento e la riscossione dell’imposta municipale propria
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
   versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
   versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso di
   accertamento motivato.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
   quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
   dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, sono contestate le sanzioni amministrative
   tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
   successive modifiche e integrazioni.
4. Le somme intimate con gli avvisi di accertamento, salvo quanto stabilito dall’accertamento con
   adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, possono essere dilazionate
   con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 11 bis del Regolamento Unico delle Entrate .
5. Il Comune non emette atti di imposizione qualora l’importo del tributo per anno d’imposta sia
   uguale o inferiore a euro 12,00 (comprensivo di sanzioni e interessi).
6. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 504/1992 con delibera di
   Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
   ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli
   avvisi e dispone i rimborsi.
7. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, possono essere fissati gli indirizzi per le
   azioni di controllo per le diverse tipologie di immobili.

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Art. 17
                                   RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non vengono versate entro
   il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo
   che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione
   fiscale direttamente dal Comune ovvero mediante le forme previste dall’ordinamento vigente.
2. Il Comune non emette atti di riscossione coattiva qualora l’importo del tributo per anno
   d’imposta sia uguale o inferiore a euro 12,00 (comprensivo di sanzioni e interessi).

                                            Art. 18
                                         CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31
   dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune per la propria azione accertatrice si avvale dell’istituto dell’accertamento con
   adesione con le modalità e i termini degli articoli 12 e seguenti del Capo Secondo del
   Regolamento unico delle Entrate e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli
   ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Qualora le somme complessivamente intimate negli avvisi di accertamento (comprese le sanzioni
   e interessi) siano superiori a euro 200,00, salvo quanto stabilito dall’accertamento con adesione,
   dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, il contribuente può chiedere, la
   rateizzazione secondo le modalità indicate nell’articolo 11 bis del Regolamento Unico delle
   Entrate.

                                            Art. 19
                                     DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si
   applicano le vigenti disposizioni di legge per l’applicazione dell’imposta municipale propria e
   ogni altra normativa applicabile al tributo.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che
   comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

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CAPITOLO 3

              TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI
                   SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)

                                      Indice

Titolo I – Disposizioni generali
Art.    1 Oggetto del Regolamento                                     pag.    18
Art.    2 Gestione e classificazione dei rifiuti                      pag.    18
Art.    3 Rifiuti assimilati agli urbani                              pag.    19
Art.    4 Soggetto attivo                                             pag.    19
Titolo II – Presupposto e soggetti passivi
Art.    5 Presupposto per l’applicazione del tributo                  pag.    20
Art.    6 Soggetti passivi                                            pag.    20
Art.    7 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo             pag.    21
Art.    8 Esclusione dall’obbligo di conferimento                     pag.    21
Art     9 Superficie degli immobili                                   pag.    22
Titolo III - Tariffe
Art     10 Costo di gestione                                          pag.    23
Art     11 Determinazione della tariffa                               pag.    23
Art     12 Istituzioni scolastiche statali                            pag.    23
Art     13 Articolazione della tariffa                                pag.    24
Art     14 Periodi di applicazione del tributo                        pag.    24
Art     15 Tariffa per le utenze domestiche                           pag.    24
Art     16 Occupanti utenze domestiche                                pag.    25
Art     17 Tariffe utenze non domestiche                              pag.    25
Art     18 Classificazione delle utenze non domestiche                pag.    26
Art     19 Tributo giornaliero                                        pag.    31
Art     20 Tributo Provinciale                                        pag.    32
Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni
Art 21 Riduzioni per le utenze domestiche                             pag.    33
             Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente
Art 22                                                                pag.    33
             attive
Art. 23 Riduzione per il recupero da utenze non domestiche            pag.    33
Art. 24 Cumulo di riduzioni e agevolazioni                            pag.    34
Titolo V - Dichiarazione, accertamento e riscossione
Art 25 Obbligo di dichiarazione                                       pag.    35
Art 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione                  pag.    35
Art 27 Poteri del comune                                              pag.    36
Art 28 Accertamento                                                   pag.    36

                                                                        Pagina 16 di 46
Art    29   Sanzioni                          pag.    37
Art    30   Riscossione                       pag.    37
Art    31   Interessi                         pag.    38
Art.   32   Rimborsi                          pag.    38
Art.   33   Somme di modesto ammontare        pag.    38
Art.   34   Contenzioso                       pag.    38
Art.   35   Entrata in vigore e abrogazioni   pag.    39
Art.   36   Clausola di adeguamento           pag.    39
Art.   37   Disposizioni transitorie          pag.    39
Art.   38   Disposizioni per l’anno 2014      pag.    39

                                                Pagina 17 di 46
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

                                          Art. 1
                                OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52
   del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina la componente TARI diretta alla
   copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
   prevista dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento
   attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 commi dal
   della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente
      della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

                                        Art. 2
                        GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
   urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa
   sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal
   Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste
   nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile
   2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
   l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
   abitazione;
   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
   lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
   strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
   sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
   attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
   a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
   b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle
        attività di scavo;
   c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
   d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
   e) i rifiuti da attività commerciali;
   f) i rifiuti da attività di servizio;
   g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
        potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da
        abbattimento di fumi;
   h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

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Art. 3
                              RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio,
   le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile
   abitazione elencate nella seguente tabella:

Cod. CER                     RIFIUTI SPECIALI ASSIMI LATI
                             RACCOLTA DIFFERENZIATA
150101                       Imballaggi in carta e cartone
150107                       Imballaggi in vetro
150102                       Imballaggi in plastica
150104                       Imballaggi in metallo
150103                       Imballaggi in legno
200201                       Rif iuti biodegradabil i (sf alci di verde)
200108                       Rif iuti biodegradabil i di cucine e mense
                             IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI sono assimilati
                             solo per l’utenza che utilizza il prodotto i mballato
                             IMBALLAGGI TERZI ARI sono assimilati anche per
                             l’utenza che commercia il prodotto imballato, solo qualora
                             si tratti di materiale raccolto in modo diff erenziato dal
                             Gestore del Servizio Pubblico (ad esempio: cartone,
                             cassettame in legno)

                                             Art. 4
                                        SOGGETTO ATTIVO

1.Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia
esclusa o esente dal tributo.

                                                                                          Pagina 19 di 46
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

                                      Art. 5
                   PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
   scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le
   aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni
   condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via
   esclusiva.
   Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l’esterno anche se non
   conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che
   non costituiscono locale;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali,
   industriali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.
1. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali a civile abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto
   scoperti, i cortili i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
   occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o utilizzo
   comune tra i condomini.
2. La presenza di arredo o l’attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica,
   elettrica, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione e della
   conseguente attitudine a produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione
   è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o
   autorizzativi per l’esercizio dell’attività nell’immobile.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
   temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

                                             Art. 6
                                        SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
   qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
   detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento del tributo.
2. Il tributo può essere corrisposto dal possessore a titolo di proprietà o usufrutto in nome e per
   conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del
   possessore gli obblighi tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.
3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
   solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
   usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile utilizzate in via
   esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
   comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso
   comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
   Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario
   riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

                                                                                          Pagina 20 di 46
Art. 7
               LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono
   produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in
   misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Utenze domestiche
- Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei
   servizi pubblici a rete;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensore
   e quei locali dove non è compatibile presenza di persone o operatori;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili purché di fatto non utilizzabili
   o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio
   di licenze, permessi concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
   provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superficie coperta di altezza pari o inferiore a 1,50 metri. L’esclusione decorre dalla data di
   presentazione della dichiarazione.
Utenze non domestiche:
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche silos e simili
   dove non è compatibile la presenza umana;
- Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché
   impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di
   lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva al passaggio dei veicoli
   nell’area di servizio;
- La superficie destinata al solo esercizio dell’attività sportiva, fermo restando l’imponibilità delle
   superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di
   ristoro.
- Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse
   in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente
   connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o
   di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da
   idonea documentazione quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa
   dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da
   impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
   provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
   totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l’intero
   anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per
   infedele dichiarazione

                                     Art. 8
                    ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali
   pericolosi non assimilati agli urbani per effetto di norme legislative o regolamentari sono esenti
   dal tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla
   normativa vigente.
2. L’esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano
   ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione iniziale o
   di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei
                                                                                         Pagina 21 di 46
predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. Il Comune può
   richiedere alla Sezione Ecologia un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.
3. A consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’esenzione,
   deve essere presentata la seguente documentazione:
   copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di
   tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale non
   assimilato tramite soggetti terzi;
   documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture);
   copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al
   recupero/smaltimento.
4. Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di
   superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al precedente paragrafo la
   superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l’esercizio dell’attività (esclusi i locali
   adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l’intera superficie)
   ridotta del 30%.
5. Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente gli interessati devono:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
       (industriale, artigianale ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
       indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
       pericolosi, sostanze escluse alla normativa sui rifiuti distinti per codice CER).
   b) comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi
       di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante
       lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

                                           Art. 9
                                SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle
   unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la riunione
   civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità
   immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita
   da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie
   assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
   catasto edilizio urbano, sarà pari all’ottanta per cento della superficie catastale determinata
   secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il
   Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme
   di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
   calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima
   pari o inferiore a 1,50 metri.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad
   esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale) ovvero da
   misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno
   delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è
   maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

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