ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - Governo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (allegato 2 direttiva PCM 16 febbraio 2018) TITOLO: Schema di decreto-legge recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri (artt. 9, 10 e 13) – Uffici Legislativi del Ministro per gli affari regionali e autonomie (art. 1, comma 2) e dei Ministeri: dell’interno (art. 1, comma 1), della giustizia (art. 2), dell’economia e delle finanze (artt. 11 e 12), dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 3), delle infrastrutture e dei trasporti (art. 4), del lavoro e delle politiche sociali (art. 5), dell’istruzione, dell’università e della ricerca (art. 6), per i beni e le attività culturali (art. 7) e della salute (art. 8). Le analisi di impatto della regolamentazione sono state predisposte dalle amministrazioni proponenti con riferimento agli articoli: 1, comma 2; 3; 5; 7; 8; 11 e 12 del decreto-legge. Per le rimanenti disposizioni (articoli: 1, comma 1; 2; 4; 6; 9; 10 e 13), è stata concessa l’esenzione dall’AIR ricorrendo le condizioni di cui dell’articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169. Articolo 1, comma 2 – (proroga di termini in materia di enti territoriali). SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI L’intervento è adottato al fine di stabilire un termine unico, fissato al 31 ottobre 2018, per l’elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato viene a scadere entro la medesima data, nonché del rispettivo consiglio o presidente, in scadenza entro il 31 dicembre 2018. L’analisi è stata condotta in base al monitoraggio dello stato di attuazione della c.d. legge Delrio (legge n. 56 del 2014), con le relative misure di raccordo attivate con le amministrazioni interessate. Come è noto, la legge n. 56 del 2014 ha trasformato gli organi di governo della provincia in organi elettivi di secondo grado. La base elettorale (elettorato attivo) sia del presidente della provincia sia del consiglio provinciale è costituita dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia. Può essere eletto presidente della provincia (elettorato passivo) un sindaco di un comune ricompreso nel territorio provinciale, che abbia innanzi almeno 18 mesi di mandato da sindaco; possono essere eletti consiglieri provinciali tutti i consiglieri comunali. La valutazione ha condotto all’individuazione della soluzione prescelta, che concentra lo svolgimento delle elezioni in un unico giorno, comportando semplificazioni amministrative ed organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considerata la natura del procedimento elettorale di secondo grado, non si rilevano impatti diretti su cittadini in quanto elettori, oltre l’ambito dell’elettorato attivo come sopra indicato. La semplificazione prevista produce effetti al momento non stimabili volti ad incrementare la funzionalità generale del sistema e degli organi coinvolti. 1
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE La disposizione è volta stabilire un termine unico, fissato al 31 ottobre 2018, per l’elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato viene a scadere entro la medesima data, nonché del rispettivo consiglio o presidente, in scadenza entro il 31 dicembre 2018. La disposizione, che concentra lo svolgimento delle elezioni in un unico giorno, risponde ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione. Dai dati a disposizione risulta che la norma concentrerebbe nel 31 ottobre 2018: 14 elezioni accorpate di presidente e consiglio provinciale, 34 elezioni del solo presidente, 11 elezioni del solo consiglio. Le rimanenti provincie andrebbero a scadenza naturale e sarebbero rinnovate entro i 90 giorni di legge. 2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 2.1 Obiettivi generali e specifici L’obiettivo perseguito è nella concentrazione dello svolgimento delle elezioni in unica tornata elettorale di secondo grado, fissata al 31 ottobre 2018, per l’elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato viene a scadere entro la medesima data, nonché del rispettivo consiglio o presidente, in scadenza entro il 31 dicembre 2018. 2.2 Indicatori e valori di riferimento Il raggiungimento degli obiettivi indicati nella sezione si verificherà nella data indicata. 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE L’opzione di non intervento è stata esclusa in ragione della finalità prioritaria di concentrare lo svolgimento delle elezioni in un unico giorno, con effetti di semplificazione e razionalizzazione organizzativa, dando certezze sui termini di durata dei mandati. Non sono state individuate ipotesi alternative di pari efficacia semplificatrice e razionalizzatrice, considerato l’obiettivo della concentrazione dello svolgimento delle elezioni in unica tornata elettorale di secondo grado senza modifiche ordinamentali. Non si modificano norme ma si prevede che il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le medesime ragioni di economia e di ordine istituzionale alla base dell’articolo 7 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, evidenziano l’esigenza di concentrare il rinnovo di tali organi in un’unica data, evitando così la diluizione dei rinnovi su un arco temporale disomogeneo e più ampio. Si individua quindi, secondo la ratio del citato articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, l’election day per il giorno il 31ottobre 2018. Circa il ricorso a decretazione d’urgenza, l’intervento risulta coerente anche con quanto rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2013 (punto 12.1 del Considerato in diritto): 2
“Ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del Parlamento”. L’opzione prescelta non presenta problemi di fattibilità. 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA Non sono state individuate ipotesi alternative di pari efficacia semplificatrice e razionalizzatrice, considerato l’obiettivo della concentrazione dello svolgimento delle elezioni in unica tornata elettorale di secondo grado senza modifiche ordinamentali, in coerenza con la ratio dell’articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011. 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari Considerata la natura del procedimento elettorale di secondo grado, non si rilevano impatti diretti su cittadini in quanto elettori. 4.2 Impatti specifici Considerata la natura del procedimento elettorale di secondo grado, non si ravvisano elementi da segnalare con riguardo a effetti sulle PMI, effetti sulla concorrenza, oneri informativi e rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. 4.3 Motivazione dell’opzione preferita In relazione alla limitata portata dell’intervento che non comporta modifiche ordinamentali, non sono state individuate ipotesi alternative di pari efficacia semplificatrice e razionalizzatrice da poter porre in comparazione, considerato l’obiettivo della concentrazione dello svolgimento delle elezioni in unica tornata elettorale di secondo grado senza modifiche ordinamentali. 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 5.1 Attuazione I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono da individuare nelle stesse amministrazioni destinatarie della misura e competenti per lo svolgimento delle specifiche operazioni elettorali in questione, limitate al procedimento di secondo grado in tornata unica. 5.2 Monitoraggio L'attuazione dell'intervento sarà seguita dagli uffici del Ministro proponente, in collaborazione con le amministrazioni destinatarie della misura e competenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali in questione. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 3
Sono state attivate misure di raccordo con amministrazioni interessate nell’ambito degli ordinari monitoraggi sullo stato dei processi attuativi della legge n. 56 del 2014, che comportano una continua dialettica con soggetti istituzionali, aperta ai contributi della società civile. Le attività di controllo e monitoraggio delle condizioni attuative potranno offrire elementi conoscitivi e indicazioni utili anche per eventuali esigenze di revisione normativa in materia, sulle quali attivare anche percorsi di consultazione. PERCORSO DI VALUTAZIONE In relazione all’ambito puntuale dell’intervento nel contesto di un provvedimento di proroga, l’analisi ha coinvolto solo professionalità interne, secondo le competenze di ufficio. Il percorso di analisi ha seguito le ordinarie tappe dell’istruttoria normativa; non si sono rilevate particolari criticità impeditive nel percorso valutativo che, per la specificità dell’intervento stesso, come illustrata, ha comportato essenzialmente una valutazione dei profili di compatibilità ordinamentale. Articolo 3 – (proroga di termini in materia di ambiente). SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI Con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. L’articolo 27 “Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali” del d.lgs. n. 230/2017 autorizza i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell’elenco dell’Unione o nell’elenco nazionale previsto dal d.lgs. 230/2017, a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo quanto previsto all’articolo 26, comma 1, del decreto e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all’età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l’impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita. Il fine della disposizione è quello, da un lato, di accertare il numero e le specie di animali domestici appartenenti alle specie invasive presenti nel territorio della Repubblica italiana, dall’altro, di autorizzare i proprietari alla detenzione degli esemplari senza incorrere nei divieti stabiliti dal d.lgs. n. 230/2017 (così come previsto dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1143/2014), oltre a prevenire il rilascio in natura degli animali. La denuncia va effettuata secondo quanto previsto all’articolo 26 del decreto in argomento e cioè entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè dal 14 febbraio 2018) in caso di detenzione di uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie 4
esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento. Con il provvedimento all’esame il predetto termine viene prorogato sino al 31 agosto 2019. Occorre, infatti, sottolineare che a fronte di un elevato numero presunto di esemplari detenuti nel territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente ha ricevuto un basso numero di denunce. È probabile che la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sia ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è che non sono ancora state realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 27. La proroga, pertanto, si rende necessaria per applicare al meglio e con efficacia il regolamento (UE) n. 1143/2014 ed il d.lgs. 230/2017: sia il regolamento che il decreto, infatti, hanno l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità dall’introduzione di specie esotiche in grado di insediarsi nell’ecosistema a danno delle specie vegetali ed animali già presenti. L’obiettivo, stante la sanzione prevista all’articolo 25, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 230/2017 per la mancata denuncia dei predetti esemplari, è il seguente: prevenire il rilascio di esemplari delle predette specie esotiche in natura e garantire che la detenzione degli esemplari già presenti nel territorio nazionale avvenga secondo modalità tali da garantire l’isolamento di essi dall’ambiente circostante. Essendo il Ministero dell’ambiente competente all’applicazione del regolamento e del decreto legislativo nonché alla ricezione delle denunce, non sono state effettuate consultazioni con altre amministrazioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né nuove attività a carico delle amministrazioni interessate o l’aggravamento di attività già svolte a legislazione vigente. 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE Il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia. Con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del predetto regolamento. 5
Il decreto contiene il divieto di detenzione degli esemplari di specie invasive e le possibili deroghe: una delle deroghe è la possibilità per i proprietari di animali da compagnia di detenere gli esemplari, a certe condizioni. In particolare, l’articolo 27 “Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali” del d.lgs. 230/2017, così come previsto dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1143/2014, autorizza i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell’elenco dell’Unione o nell’elenco nazionale previsto dal d.lgs. 230/2017, a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché: a) il possesso sia denunciato al Ministero dell’ambiente secondo quanto previsto all’articolo 26, comma 1; b) nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all’età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l’impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita. Tuttavia, a fronte di un elevato numero presunto di esemplari detenuti, il Ministero ha ricevuto un basso numero di denunce: si rende, pertanto, necessario prorogare il termine per la denuncia e la regolarizzazione della detenzione. Il fine della disposizione è: prevenire il rilascio in natura degli animali, salvaguardando gli ecosistemi; accertare il numero e le specie di animali domestici appartenenti alle specie invasive presenti nel territorio della Repubblica italiana; autorizzare i proprietari alla detenzione degli esemplari senza incorrere nei divieti stabiliti dal d.lgs. 230/2017. Occorre sottolineare che la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sembra ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia e che non sono ancora stati realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 27. 2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 2.1 Obiettivi generali e specifici L’intervento si prefigge l’obiettivo di consentire ai detentori di animali da compagnia appartenenti alle specie invasive di denunciarne la detenzione entro un termine più ampio di quello previsto dal combinato disposto degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 230/2017 (e cioè sino al 31 agosto 2019), così da prevenire il rilascio in natura degli animali, salvaguardando gli ecosistemi. 2.2 Indicatori e valori di riferimento Il numero delle denunce ricevute dal Ministero dell’ambiente nel termine prorogato potrà essere utilizzato come indicatore del raggiungimento dell’obiettivo dell’intervento. 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 6
Il mancato intervento comporterebbe il rischio del rilascio in natura di moltissimi animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive, anche se detenibili conformemente al regolamento 1143/2014 ed al d.lgs. n. 230/2017, stante la sanzione per la mancata denuncia prevista dall’articolo 25, comma 4, lettera d), del citato decreto. Per tale ragione, l’opzione di non intervento non è stata presa in considerazione. 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari I principali destinatari dell’intervento regolatorio sono i proprietari di animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell’Unione europea. L’intervento regolatorio non comporta l’introduzione di impatti economici (oneri o costi aggiuntivi) a carico dei predetti proprietari, che potranno legittimamente detenere gli esemplari denunciati entro il termine previsto dall’intervento proposto. L’attuazione dello stesso consentirà l’emersione di detenzioni non ancora denunciate. Esso salvaguarda la biodiversità nazionale in quanto previene il rilascio in natura degli animali appartenenti a specie esotiche invasive; consente di accertare il numero e le specie di animali domestici appartenenti alle specie invasive presenti nel territorio della Repubblica italiana 4.2 Impatti specifici L’intervento regolatorio non produce effetti su PMI e concorrenza. Non vengono introdotti o eliminati oneri informativi a carico di cittadini e imprese. L’intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dal Regolamento e mantiene inalterati i livelli di regolazione previsti dall’Unione europea. 4.3 Motivazione dell’opzione preferita Non sono state valutate opzioni alternative percorribili, in quanto il termine di cui si propone la proroga è prevista da fonte di rango primario. 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 5.1 Attuazione Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento regolatorio in quanto competente all’applicazione del regolamento e del decreto legislativo nonché alla ricezione delle denunce. L’intervento sarà pubblicizzato attraverso i canali istituzionali esistenti delle amministrazioni interessate, senza oneri per la finanza pubblica. 5.2 Monitoraggio 7
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è il soggetto responsabile del monitoraggio dell’intervento regolatorio in quanto competente all’applicazione del regolamento e del decreto legislativo nonché alla ricezione delle denunce. Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio attengono alla pubblicizzazione dell’intervento attraverso i canali istituzionali esistenti delle amministrazioni interessate, senza oneri per la finanza pubblica, nonché al numero di denunce ricevute. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR Nella redazione della proposta di intervento non sono stati coinvolti altri soggetti pubblici o privati. PERCORSO DI VALUTAZIONE Nella redazione della proposta di intervento non sono stati coinvolti altri soggetti pubblici o privati. Articolo 5 – (proroga di termini in materia di politiche sociali). SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI La proroga in esame è volta a posticipare la decorrenza della entrata in vigore della modalità precompilata dell’ISEE, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche tecniche emerse in sede di definizione del relativo provvedimento attuativo, con particolare riferimento alla pre-compilazione delle informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. La materia è regolata dall’articolo 10 del citato decreto legislativo che, ai fini della semplificazione e dell’aggiornamento della situazione economica dei soggetti beneficiari del ReI, introduce, a partire dal 2018, la cooperazione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate ai fini della precompilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), utilizzando le informazioni dell’Anagrafe tributaria, del Catasto, nonché quelle comunicate dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011. Quest’ultimo prevede che le modalità tecniche volte a consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS, siano individuate con provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La norma in parola fa decorrere dal 1° settembre 2018 l’utilizzo della modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché corrispondentemente fa decorrere dalla medesima data l’adozione di una nuova tempistica di validità della DSU medesima con un contestuale riallineamento dei dati sui redditi e i patrimoni contenuti nell’ISEE. La proroga in esame prevede che il termine fissato dalla normativa vigente al 2018 per la decorrenza della entrata in vigore della modalità precompilata dell’ISEE, venga spostato al 2019 e la modalità precompilata rappresenterà l’unica modalità di presentazione della DSU a decorrere dal 1° settembre 2019. 8
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE In sede di definizione del provvedimento in oggetto, è emersa la necessità di contemperare gli obiettivi di semplificazione nella presentazione della DSU con quelli della tutela della privacy, equilibrio che non appare, allo stato dell’arte, di facile individuazione, atteso che la quasi totalità delle DSU è presentata per il tramite di intermediari. L’interlocuzione tecnica tra INPS, Agenzia delle entrate e Garante per la protezione dei dati personali ha fatto emergere l’esigenza di disporre di un maggiore lasso temporale utile a consentire l’individuazione di soluzioni appropriate, dal momento che il periodo temporale intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2017 e il 1 settembre 2018 (circa dieci mesi), non è risultato sufficiente alla luce delle difficoltà emerse. Destinatari dell’intervento sono: - Persone e nuclei familiari cui viene rilasciata l’attestazione ISEE; - l’INPS che rilascia l’attestazione ISEE; - l’Agenzia delle entrate che coopera con l’INPS per la definizione della DSU precompilata; - tutti gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università, etc.) richieste sulla base dell’ISEE; - i CAF che provvedono all’assistenza nella compilazione della DSU, alla trasmissione telematica della stessa all’INPS e alla ricezione della attestazione ISEE rilasciata dall’INPS medesimo. 9
Al 31 dicembre del 2016 le DSU presentate sono state 5,6 milioni, quasi un milione in più (+20%) rispetto al 2015, anno di introduzione del nuovo ISEE, il 7% in meno (-400 mila DSU) rispetto al 2014, ultimo anno di funzionamento dell’ISEE pre-riforma. Se si guarda però ai nuclei familiari distinti che hanno presentato la DSU, la crescita è sensibilmente inferiore: poco più di 4,5 milioni di nuclei, 250 mila in più che nel 2015 (+6%). Si permane cioè lontani dai picchi dell’inizio del decennio (6,5 milioni di nuclei nel 2011), ma anche dagli anni immediatamente precedenti la riforma (5,5 milioni nel biennio 2013-4), seppure appaia evidente l’inversione di tendenza rispetto al 2015. In termini di individui nei nuclei coperti da DSU, nel 2016 si è tornati sopra il livello dei 14 milioni – all’incirca quello del 2007 – corrispondente a quasi un quarto della popolazione residente (23,4%), 830 mila in più rispetto al 2015, ma comunque oltre 2,5 milioni in meno rispetto al 2014. Fonte: IL NUOVO ISEE Rapporto di monitoraggio 2016 predisposto dalla Direzione generale per la lotta alla poverta’ e la programmazione sociale del MLPS, pubblicato il 6 febbraio 2018. 2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 2.1 Obiettivi generali e specifici Obiettivo generale dell’intervento normativo sarà lo snellimento, in un’ottica di semplificazione amministrativa, delle procedure finalizzate alla valutazione della situazione economica equivalente dei richiedenti prestazioni sociali agevolate, onde facilitare l’accesso alle stesse attraverso il dato precompilato. Obiettivo specifico della proroga dei termini è consentire di svolgere al meglio tale funzione, identificando una soluzione tecnica in grado di contemperare il rispetto del principio della tutela dei dati personali, con quello della semplificazione per il cittadino degli oneri amministrativi. Il descritto obiettivo di semplificazione sarà raggiungibile utilizzando le informazioni dell’Anagrafe tributaria, del Catasto, nonché quelle comunicate dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 e dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, la proroga dei termini intende favorire lo svolgimento dell’istruttoria necessaria a identificare le modalità tecniche volte a consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 2.2 Indicatori e valori di riferimento L’individuazione di dettaglio degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento sarà effettuata in collaborazione con il Comitato per la lotta alla povertà (articolo 15 del decreto legislativo n. 147 del 2017) nella definizione del Rapporto di monitoraggio. 3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO L’intervento proposto ha il mero scopo di modificare la tempistica originariamente prevista per l’attuazione della DSU pre-compilata alla luce delle problematiche tecniche emerse in fase di istruttoria. A fronte di un ritardo nell’attuazione, ha il vantaggio di consentire la ricerca di soluzioni tecniche che non richiedano oneri amministrativi eccessivi ai cittadini e alle amministrazioni, ma costituiscono una effettiva semplificazione rispetto all’attuale modalità di compilazione della DSU, oltre a favorire una maggiore “compliance” del valore dell’indicatore ISEE rispetto alla situazione 10
economica e patrimoniale della famiglia. I vantaggi, in termini di semplificazione amministrativa, sono dunque gli stessi che hanno motivato l’originaria previsione normativa espressa nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. La scelta di intervenire nasce dalla necessità di consentire l’individuazione di soluzioni tecniche alle problematiche emerse nella fase istruttoria in merito alle modalità di accesso alla dichiarazione precompilata per via telematica. L’obiettivo finale è quello di fornire al cittadino uno strumento più semplice ed efficace allo scopo di accedere a prestazioni sociali agevolate. L’opzione del non intervento manterrebbe in essere l’attuale previsione normativa per la quale, a decorrere dal 1° settembre 2018, la modalità attuale di presentazione della DSU, da parte del cittadino, non dovrebbe più essere possibile essendo previsto (articolo 10, comma 4) che, a decorrere da tale data, la modalità precompilata rappresenta l’unica modalità di presentazione della DSU. In altri termini, in assenza di modifica della norma, considerate le problematiche tecniche precedentemente esposte per permettere una precompilazione allo stesso tempo “sicura” dal punto di vista della tutela della privacy, “semplice” dal punto di vista degli oneri in capo al cittadino, al 1° settembre ci si troverebbe nell’impossibilità di aderire alla previsione normativa. Dall’intervento regolatorio non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, alle attività di cui al citato articolo 10, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3.1 Impatti specifici A) Il provvedimento in esame non ha tra i destinatari le imprese. B) Non si ritiene che tale provvedimento normativo possa incidere sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. C) La proposta di proroga dei termini è motivata dalla ricerca di soluzioni tecniche che comportino una effettiva semplificazione per i cittadini e per le amministrazioni cui compete la presentazione delle DSU, anche evitando possibili maggiori oneri rispetto al ricorso ad intermediari per l’assistenza fiscale ai cittadini. Pur non disponendo di stime al riguardo, l’effetto atteso è la riduzione sia degli oneri informativi che dei costi amministrativi. D) Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 4.1 Attuazione L’attuazione del modello precompilato della DSU è affidata all’INPS, in qualità di soggetto attuatore, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la collaborazione di Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi Inps. 4.2 Monitoraggio A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà elaborato il Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del modello precompilato della DSU. 11
Il monitoraggio sarà condotto su base regionale e provinciale, nell’ambito del complessivo territorio nazionale, e verrà diversificato a seconda delle diverse categorie di fruitori di prestazioni sociali agevolate, nonché con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti medesimi. Le funzioni di controllo e monitoraggio sono quelle previste per l’ISEE, esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è previsto un Rapporto annuale di monitoraggio. PERCORSO DI VALUTAZIONE Oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati coinvolti l’INPS e l’Agenzia delle entrate. L’adozione del presente intervento regolatorio è stata preceduta dal confronto con il partenariato interistituzionale (Inps e Agenzia delle entrate), allo scopo di definire le modalità operative del servizio, previa interlocuzione con il Garante della privacy. Articolo 7 – (proroga di termini in materia di cultura). SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ha confermato per gli anni 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della misura di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, consistente nel riconoscimento del c.d. “bonus cultura” ai giovani che compiono 18 anni (misura già estesa anche ai soggetti che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2017 con il comma 626 della legge 11 dicembre 2016 n. 232). In sede di parere sullo schema di DPCM che, a seguito del rifinanziamento sopra menzionato, apportava le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica, il Consiglio di Stato, con parere 15 giugno 2018, n. 1546, ha ritenuto necessaria una fonte normativa primaria legittimante l’intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario. In considerazione della situazione sopra esposta, è stato individuato un veicolo normativo idoneo a dare attuazione alla richiesta del Consiglio di Stato ed è stata introdotta la previsione in oggetto. 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE La disposizione prevede espressamente l’estensione del beneficio del così detto “bonus cultura” per l’anno 2018, garantendo in tal modo una copertura normativa, la cui mancanza è stata rilevata dal Consiglio di Stato. La norma dunque riferisce la misura di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 espressamente alla platea dei nuovi beneficiari (i nati del 2000), in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario. 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 2.1 Obiettivi generali e specifici L’obiettivo della previsione è introdurre la previsione normativa richiesta dal Consiglio di Stato e dare attuazione effettiva alla misura già prevista dalla legge n. 205 del 2017. 2.2 Indicatori e valori di riferimento 12
Stanti gli obiettivi non si individuano specifici indicatori e valori di riferimento associati ai medesimi; la norma dovrebbe consentire il completamento dell’iter di attuazione con la modifica del DPCM 15 settembre 2016, n. 187. 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE Non sono state considerate altre opzioni d intervento. Si è utilizzato il primo veicolo normativo disponibili per l’introduzione della previsione richiesta dal Consiglio di Stato. 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari La norma consente l’effettiva attuazione della misura relativa al riconoscimento del c.d. “bonus cultura” ai ragazzi che compiono 18 anno nel 2018. I soggetti beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2018 e nell’anno 2019. SOGEI ha comunicato che la platea dei potenziali beneficiari del contributo, considerando le registrazioni confermate dai Comuni, sono stimabili in n. 592.017 giovani. 4.2 Impatti specifici Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti, rappresentando che l’attuazione concreta della misura (accesso alla piattaforma, registrazione, utilizzo del bonus) avverrà a seguito dell’adozione del DPCM di modifica al regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica: A. Effetti sulle PMI (Test PMI) Non sono previsti impatti sulle piccole e medie imprese. B. Effetti sulla concorrenza L’intervento regolatorio non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. C. Oneri informativi Non sono previsti oneri informativi. D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea La norma non interferisce con la regolazione europea. 4.3 Motivazione dell'opzione preferita Si è utilizzato il primo veicolo normativo disponibile per l’introduzione della previsione richiesta dal Consiglio di Stato. 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 5.1 Attuazione 13
L’Amministrazione responsabile per l’attuazione è il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 5.2 Monitoraggio Non sono previste attività di monitoraggio riferite alla previsione normativa in oggetto. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR Non sono state svolte consultazioni. PERCORSO DI VALUTAZIONE La previsione è stata introdotta nell’ambito dell’attività di coordinamento svolto dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza coinvolgendo MIBAC e MEF. ARTICOLO 8, commi 1 e 2, - (proroga temine secondo periodo dell’articolo 118, comma 1-bis , del decreto legislativo n. 193 del 2006 in materia di obbligatorietà di adottare il formato elettronico della prescrizione del medicinale veterinario e del termine di cui all’articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo n. 90 del 1993 in materia di obbligatorietà del formato elettronico della prescrizione del mangime medicato). SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI La proroga dei termini previsti di cui ai commi 1 e 2 del presente intervento, si rappresenta che l’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017” - ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”. In particolare, ha istituito, in tale ambito, la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e, nell’ambito di essa, ha previsto la prescrizione medico-veterinaria elettronica, disponendo che i produttori, depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie, titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari, medici veterinari, mangimifici e titolari dell’autorizzazione al commercio di mangimi medicati e di prodotti intermedi, inseriscano nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 i dati concernenti a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente; b) la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari, secondo modalità demandate ad un decreto del Ministro della salute, con le quali debbano essere immesse nel nuovo sistema informatico tali informazioni, prevedendo, altresì, che in ogni caso a decorrere dal 1° settembre 2018, le prescrizioni dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica di cui al predetto decreto del Ministro della salute. Analogamente, con il predetto articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, al comma 2, è stata apportata una modifica anche all’articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 di attuazione della direttiva 90/167/CEE in materia di mangimi medicati, per quel che concerne la 14
decorrenza dal 1° settembre 2018 per la redazione, secondo il modello di ricetta elettronica di cui al predetto decreto del Ministro della salute, anche delle prescrizioni dei mangimi medicati. La predisposizione del suddetto decreto ha richiesto un’istruttoria complessa. Infatti, non solo si è provveduto preliminarmente all’informazione e alla formazione delle Regioni e poi delle varie categorie coinvolte (veterinari, farmacisti, grossisti, ecc.), ma è stato anche elaborato, con un gruppo di lavoro costituito con le Regioni, un manuale operativo, che pur non facendo parte del decreto, definisce procedure univoche e condivise tra tutti gli attori della filiera per la predisposizione e la trasmissione delle informazioni al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati a garanzia della qualità ed efficienza del sistema, nonché sono intercorsi contatti con il Ministero dell’economia e delle finanze. Si fa presente, infine, che la prescrizione elettronica veterinaria rappresenta una “rivoluzione” normativa che comporta, dunque, un lungo periodo di “adattamento” e di studio dell’impatto sulle varie realtà coinvolte, che hanno mostrato qualche “resistenza” alla novità. Ciò ha avuto delle ripercussioni sui tempi di adozione del decreto, considerato anche che dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tutto ciò premesso, si propone la proroga del termine di decorrenza dell’obbligatorietà della prescrizione medico veterinaria elettronica dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre 2018 sia per la prescrizione di medicinali veterinari che per la prescrizione di mangimi medicati. Attualmente un emendamento in sede parlamentare prevede un’ulteriore proroga al 1° gennaio 2019. 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE Con le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto- legge n. 91 del 2018 è stata disposta la proroga dei termini relativi alla decorrenza della obbligatorietà dell’adozione della prescrizione elettronica del medicinale veterinario, prevista dall’articolo 118, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 193 del 2006 ” Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”, come integrato dall’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) e della decorrenza della obbligatorietà dell’adozione della prescrizione elettronica del mangime medicato, prevista dall’articolo 8, coma 1-bis, del decreto legislativo n. 90 del 1993 “Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità”, come integrato dall’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167. I commi 1 e 2 del citato art. 8 del D.L. n. 91 del 2018 prorogano dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre 2018 la decorrenza dell’obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati (i quali sono prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate). Il sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica, posti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 90/167/CEE, semplificando i controlli da effettuare sugli animali “produttori di alimenti”, c.d animali da reddito e potenziando gli strumenti di contrasto all’antimicrobicoresistenza, problema che investe anche il mondo dei “pet”, animali da compagnia che vivono in promiscuità con l’uomo. L’esigenza di proroga dei suddetti termini deriva dalla esigenza di completare l’istruttoria relativa al contenuto del decreto del Ministro della salute che definirà, come previsto dall’articolo 89, comma 2- bis, del d.lgs. n. 193 del 2006, le modalità applicative per garantire agli operatori del 15
sistema di assolvere agli obblighi di inserimento delle informazioni sulla produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita dei farmaci veterinari previsti di cui all’art. 89- comma 2 bis appena citato e tracciare parimenti, con la prescrizione elettronica, i mangimi medicati. Il decreto, infatti, coinvolge molti attori per la sua redazione, due direzioni generali del Ministero della salute (quella della sanità animale e farmaci veterinari e quella della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica), le Regioni, il parere del Ministro dell’economia e finanze ed è corredato di un disciplinare tecnico piuttosto esteso e articolato, che descrive i servizi resi dal sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, di cui la prescrizione elettronica veterinaria costituisce solo un segmento, seppure fondamentale. 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 2.1 Obiettivi generali e specifici Gli obiettivi generali della proposta sono: garantire una più approfondita disamina del contenuto del decreto del Ministro della salute previsto dall’articolo 89, comma 2-bis, del d.lgs. n. 193 del 2006, il quale spiegherà, nel dettaglio, a tutti gli operatori del sistema le modalità applicative dei nuovi obblighi introdotti dall’articolo 3 della legge europea 2017, che, integrando il d.lgs n. 193 del 2006 e il d.lgs n. 90 del 1993, ha previsto come obbligo di legge la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e, in tale ambito, ha imposto la prescrizione elettronica veterinaria per i medicinali veterinari e per i mangimi medicati. assicurare che il nuovo termine di decorrenza della obbligatorietà dell’adozione del formato elettronico della prescrizione del farmaco veterinario e del mangime medicato possa garantire a tutti gli operatori del sistema di riuscire ad adeguare i loro sistemi ai nuovi obblighi di legge da evadere con modalità informatica; ridurre le criticità che i veterinari e gli altri operatori del settore potrebbero riscontrare nell’adeguare i propri sistemi alla novità normativa. Infatti dilazionando l’entrata in vigore della norma in esame si consente loro di potenziare la propria formazione in merito e di sperimentare più a lungo il nuovo percorso, soprattutto in virtù degli spazi formativi/informativi creati dal Ministero della salute, in particolare all’indirizzo web: www.ricettaveterinariaelettronica.it 2.2 Indicatori e valori di riferimento L’indicatore che consentirà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l’intervento regolatorio, è rappresentato dalla verifica del numero di iscrizioni nel nuovo sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari, fenomeno che è già in atto in forma volontaria in quantità cospicua a livello nazionale e dalla verifica del numero delle ricette elettroniche veterinarie emesse , nonché dal monitoraggio dell’uso corretto di tutto il sistema. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà riscontrato attraverso rilevazioni che si effettueranno in sinergia con le Regioni e Province Autonome , anche attraverso la consultazione di uno specifico gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero della salute, che ha svolto un proficuo lavoro di affiancamento nel diffondere sul territorio formazione e informazione su tracciabilità dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati, nonché fornendo un utile supporto al lavoro prodromico al Decreto ministeriale sopra citato. 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 16
L’opzione zero è esclusa in ragione del fatto che la mancata proroga del termine relativo alla decorrenza della obbligatorietà dell’adozione in formato elettronico della prescrizione del farmaco veterinario e del mangime medicato non consentirebbe l’emanazione del decreto ministeriale già citato, necessario all’implementazione della prescrizione veterinaria elettronica. 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari L’opzione prescelta consente agli attori coinvolti nel percorso fortemente innovativo di adeguarsi con ritmi meno “traumatici” dando loro del tempo per organizzarsi e acquisire un maggiore bagaglio di informazioni anche attraverso l’indirzzo web dedicato alla ricetta veterinaria elettronica già indicato sub 2.1 In definitiva la proroga dei termini proposta con ogni probabilità consentirà una più ampia condivisione del progetto da parte di tutti gli operatori. A tal riguardo infatti i destinatari del provvedimento sono solo gli operatori del settore (il numero di addetti ammonta a circa 33.000 veterinari, 19.000 farmacie, 40 aziende produttrici, 300 grossisti e 400.000 allevamenti -suddivisi tra piccole e medie e grandi- di animali da reddito) che devono inserire nella banca dati centrale gli elementi idonei a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo e cioè: produttori, depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie, titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari, medici veterinari, mangimifici e titolari dell’autorizzazione al commercio di mangimi medicati e di prodotti intermedi. 4.2 Impatti specifici A. Effetti sulle PMI (Test PMI) L’impatto della proroga sarà positivo sulle PMI, perché darà loro il tempo di entrare in sintonia con il nuovo percorso e di verificarne i vantaggi: risparmio di tempo; risparmio di carta (si pensi alla ricetta in triplice copia); possibilità di acquisire informazioni e dati in tempi rapidissimi. B. Effetti sulla concorrenza La dilazione del termine proposta con questo intervento regolatorio migliora il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e incentiva la competitività del Paese, in quanto consente di far “recuperare terreno” a imprese e professionisti non ancora allineati con la nuova norma. Tutti gli operatori economici interessati, a seguito della proroga, di soli tre mesi della prescrizione della obbligatorietà della prescrizione elettronica dei medicinali veterinari o dei mangimi medicati, sono comunque posti nelle medesime condizioni e, pertanto, la disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato. C. Oneri informativi Non sono previsti nuovi oneri informativi a carico delle imprese a livello nazionale. D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea La normativa rispetta i livelli minimi di regolazione europea. 17
4.3 Motivazione dell’opzione preferita La scelta di proporre una dilazione piuttosto breve dell’entrata in vigore della norma è stata dettata dalla volontà di non rallentare il “circolo virtuoso” organizzativo, formativo e informativo che si è già creato a livello nazionale e locale tra istituzioni pubbliche e associazioni private, stante la necessità di doverla proporre per pervenire all’emanazione del già nominato DM attuativo, in relazione alla complessità dei raccordi da trovare anche sotto i profili tecnico-informatici, ai tempi stabiliti per l’espressione dei dovuti pareri e del controllo amministrativo-contabile, 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 5.1 Attuazione I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono: il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome con le proprie aziende sanitarie locali. 5.2 Monitoraggio Il sistema di monitoraggio è previsto attraverso rilevazioni che si effettueranno senz’altro attraverso i controlli dei NAS, ma soprattutto in sinergia con le Regioni e le Province autonome anche tramite la consultazione dello specifico gruppo di lavoro di cui si è detto sub 2.2 CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR La proroga è stata introdotta anche alla luce delle problematiche emerse all’atto della consultazione degli ordini professionali dei medici veterinari e dei farmacisti, nonché delle principali associazioni delle industrie del farmaco veterinario e della distribuzione (AISA, Assalzoo, Assogenerici, Ascofarve), di Federfarma, di Farmacie riunite, delle associazioni rappresentanti dei medici veterinari pubblici e liberi profesionisti, di quelle rappresentanti delle parafarmacie. Da parte di alcuni di tali organismi, infatti, si è manifestata l’esigenza di avere più tempo a disposizione per l’adeguamento al nuovo regime. PERCORSO DI VALUTAZIONE La relazione è stata elaborata da una funzionaria dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute in collaborazione con personale e direttore dell’ uff.4 della Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute competente per materia. ARTICOLO 8, comma 3, (quote premiali SSN). SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI l’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede sistemi premiali per le regioni più virtuose a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Come già avvenuto in occasione della predisposizione delle proposte di riparto degli anni precedenti, anche per il 2018 è necessario introdurre nell’ordinamento una apposita norma che integri il testo vigente consentendo di assegnare le c.d. “quote premiali” anche sulla base di meri criteri di riequilibrio peraltro già indicati 18
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 19 febbraio 2018. A tal fine, con la norma proposta si estende anche al 2018, la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l’anno 2014 e già estesa agli anni 2015, 2016 e da ultimo per il 2017 con l’art. 34, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale aspetto riveste particolare importanza in quanto per le regioni dette quote rappresentano un completamento dell’intero finanziamento che dallo Stato viene trasferito per il funzionamento dei diversi servizi sanitari regionali, pur sempre nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del comma 67-bis citato. Il quadro normativo afferente il sistema delle quote premiali si inserisce anche nell’ambito dell’Intesa sancita il 23 marzo 2005 in questa Conferenza (Rep. atti n. 2271/CSR) con la quale è stata prevista l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, così detto Comitato LEA, nonché nell’ambito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario(art. 27). 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE l’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede sistemi premiali per le regioni più virtuose a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Come già avvenuto in occasione della predisposizione delle proposte di riparto degli anni precedenti, anche per il 2018 è necessario introdurre nell’ordinamento una apposita norma che integri il testo vigente consentendo di assegnare le c.d. “quote premiali” anche sulla base di meri criteri di riequilibrio peraltro già indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 19 febbraio 2018. A tal fine, con la norma proposta si estende anche al 2018, la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l’anno 2014 e già estesa agli anni 2015, 2016 e da ultimo per il 2017 con l’art. 34, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale aspetto riveste particolare importanza in quanto per le regioni dette quote rappresentano un completamento dell’intero finanziamento che dallo Stato viene trasferito per il funzionamento dei diversi servizi sanitari regionali, pur sempre nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del comma 67-bis citato. Il quadro normativo afferente il sistema delle quote premiali si inserisce anche nell’ambito dell’Intesa sancita il 23 marzo 2005 in questa Conferenza (Rep. atti n. 2271/CSR) con la quale è stata prevista l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, così detto Comitato LEA, nonché nell’ambito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario(art. 27). 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 19
Puoi anche leggere