ITER MORATORIE DI ITALIA COM-FIDI S.C. A R.L.
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- ITER MORATORIE DI ITALIA COM-FIDI S.C. A R.L. - Aggiornamento del 31 agosto 2021 In premessa si ricorda che al momento sono previste tre macro tipologie tecniche di moratoria e che le medesime in Italia Com-Fidi sono state e saranno gestite dall’Ufficio Gestione Rapporti del Confidi (gestionerapporti@comfidi.it) con il seguente iter istruttorio. - ITER ISTRUTTORIO MORATORIE - L’impresa socia richiede alla Banca la moratoria ex sub punto A), ex sub punto B), ex sub punto C), ex sub punto D) ed ex sub punto E). La Banca, come da prassi consolidata, contatta direttamente l’Ufficio Gestione Rapporti Garantiti del Confidi (e-mail: gestionerapporti@comfidi.it) indicando le specifiche della richiesta di moratoria. La Banca, a seguito di opportuno e preliminare confronto con l’Ufficio citato, inoltra al Confidi i documenti completi e sottoscritti a mezzo mail al seguente indirizzo del Confidi: gestionerapporti@comfidi.it Il Confidi, una volta verificata la validità della garanzia, procede alla compilazione e sottoscrizione degli allegati specifici del FdG, se il caso lo richieda, per formalizzare la successiva richiesta di conferma riassicurazione/controgaranzia a MCC S.p.A. Il Confidi delibera la ricontrattazione (sospensione e/o allungamento) ed invia alla Banca e all’impresa il certificato di conferma garanzia. Il Confidi effettua infine le dovute comunicazioni a MCC S.p.A. o ad altri Enti Controgaranti, se dovute, secondo le disposizioni degli stessi, tempo per tempo vigenti e al contempo eventualmente tratta, sulle misure in sua diretta gestione, le variazioni sul Registro Nazionale Aiuti di Stato. Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno ex art. 56 Dl 18/2020 e/o ex art. 65 Dl 104/2020, il Confidi proroga automaticamente la moratoria fino al 30.06.2021 senza alcuna formalità, salva espressa rinuncia da parte dell’impresa. Per la proroga concessa ai sensi del Dl 73/2021 il Confidi delibera la conferma di garanzia solo a seguito di esplicita comunicazione pervenuta dall’Istituto di Credito, previa verifica della regolarità della richiesta di ammissione alla misura di sostegno presentata dall’impresa. - AMBITO NORMATIVO - Tipologie di sospensioni – ricontrattazioni: A) La moratoria ex lege che è contenuta nell’art. 56 Dl 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, la quale, seppur in particolar modo dedicata ai finanziamenti non già garantiti dal FdG, aveva previsto che anche tutti gli impegni già assunti sui finanziamenti già garantiti dal FdG, siano essi a breve che a medio termine, siano Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità limitata Sede Legale: Via Nazionale, 60 – 00184 Roma Direzione Generale: Via Stazione delle Cascine, 5V - 50145 Firenze – Tel: 055/303441 – Fax: 055/301078 R.E.A RM 1345207 Registro delle Imprese e C.F. 94006780483 P. IVA 06011290480 Iscrizione all’Albo ex art. 106 del TUB n. 19519 - Capitale sociale € 60.007.995,86 i.v.. Mail: comfidi@comfidi.it – www.comfidi.it
posticipati al 30 settembre 2020. Si precisa che, sempre nel medesimo perimetro normativo dell’art. 56 dl “Cura Italia”, sulle operazioni già garantite dal FdG al 17 marzo 2020 la moratoria ex lege interviene in automatico, alla pari e a titolo gratuito. Il processo di specie prevede nel caso la compilazione e la sottoscrizione da parte del Confidi del Modello di MCC denominato Allegato 13 ter. Dunque, ai sensi dell’Allegato citato, la Banca in ogni caso dovrà inviare al Confidi apposita comunicazione, agli indirizzi prima indicati, che, per singola posizione, contenga: il numero della Posizione MCC in richiesta: la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa): le caratteristiche con cui si vuol porre in essere la moratoria ex art. 56, tre sono infatti le casistiche da specificare a cura della Banca previste dall’art. 56 dl “Cura Italia”; la Banca dovrà dichiarare di aver altresì già acquisito agli atti dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e di rendere disponibile a richiesta del Confidi la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex COVID-19 e, infine dovrà certificare al Confidi che l’impresa alla data del 17 marzo 2020 non evidenziava a sistema posizioni creditizie deteriorate ai sensi della vigente normativa che insiste sugli intermediari finanziari. Nota Bene: Italia Com-Fidi non ha applicato su questa prima tipologia di moratoria ex lege commissioni integrative di alcun genere, nello spirito di quanto statuito nell’articolo 56, dl 17 marzo 2020, e non ha richiesto altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca se non quelli sopra elencati i quali sono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la Banca, per l’impresa e per il Confidi. B) La prorogatio della moratoria ex lege che è contenuta nell’art. 65 Dl 14 agosto 2020, cosiddetto “Dl Agosto” ha quindi spostato automaticamente il termine del 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, senza alcuna formalità da parte delle imprese che si sono avvalse della precedente moratoria, salvo la possibilità di rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria che deve essere stata inviata al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. L’art. 77 del Decreto Agosto aveva previsto inoltre che, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista all’art. 56, comma 2, lettera c) del Decreto Cura Italia, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, fosse prorogata fino al 31 marzo 2021. Al comma 4 dell’art. 65, inoltre era stato prorogato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Si precisa, inoltre, che, in coerenza anche con la normativa vigente sul Fondo di Garanzia ex l. 662/1996, tutti i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi che, alla data del 30 settembre 2020, avevano già beneficiato della moratoria ex lege prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Dl “Cura Italia”, e sui quali, entro il 30.09.2020, l’impresa non aveva poi inviato al Confidi, tramite di norma una comunicazione inoltrata dalla Banca partner, la rinuncia formale alla proroga della moratoria ex lege, prevista
dall’art. 65 del successivo Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 cosiddetto “Dl Agosto”, sui medesimi il Confidi ha prorogato automaticamente la moratoria al 31 gennaio 2021 e, per le sole imprese del settore turistico alberghiero, al 31 marzo 2021. Nota Bene: Italia Com-Fidi applica, su questa seconda tipologia di moratoria ex lege, commissioni integrative a remunerazione del maggior rischio generati dall’allungamento di durata/sospensione rate/proroga dell’affidamento, anche nel contesto di quanto statuito in uno specifico riscontro del MEF (vedi tabella). Importo mt residuo/ Quota Rischio/ Importo bt accordato Quota CAP Fino a € 50.000,00 € 50,00 Da € 50.001,00 ad € 100.000,00 € 100,00 Da € 100.001,00 ad € 200.000,00 € 200,00 Oltre € 200.001,00 € 400,00 Il Confidi non richiede altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca, se non quelli sopra previsti, i quali rimangono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la Banca, per l’impresa e per il Confidi. C) La prorogatio della moratoria ex lege che è contenuta nella legge di bilancio 2021, art. 1, comma 248, l. 178/2020, ha poi ulteriormente spostato il termine della moratoria ex lege a tutte le imprese, sempre con le medesime caratteristiche sopra illustrate, fino al 30 giugno 2021. La proroga è automatica per le imprese che si sono già avvalse di una delle precedenti moratorie ex lege, a meno che non ci sia espressa rinuncia da parte delle medesime. Si comunica, anche in questo caso, che, in coerenza anche con la normativa vigente sul Fondo di Garanzia ex l. 662/1996, tutti i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi che, alla data del 31 gennaio 2021, avevano già beneficiato della moratoria ex lege prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Dl “Cura Italia” e successiva citata proroga prevista dal DL Agosto, e sui quali l’impresa non aveva poi inviato al Confidi, tramite di norma una comunicazione inoltrata dalla Banca partner, la rinuncia formale alla proroga della moratoria ex lege, prevista dalla Legge di Bilancio 2021 entro il 31 gennaio u.s., sui medesimi il Confidi ha prorogato automaticamente la moratoria al 30 giugno 2021. Nota Bene: Italia Com-Fidi applica, anche su questa tipologia di moratoria ex lege, commissioni integrative a remunerazione del maggior rischio generato dall’allungamento di durata/sospensione rate/proroga dell’affidamento, anche nel contesto di quanto statuito in uno specifico riscontro del MEF. Invariato il criterio di determinazione dell’importo commissionale, illustrato nella tabella che segue. Importo mt residuo/ Quota Rischio/ Importo bt accordato Quota CAP Fino a € 50.000,00 € 50,00 Da € 50.001,00 ad € 100.000,00 € 100,00
Da € 100.001,00 ad € 200.000,00 € 200,00 Oltre € 200.001,00 € 400,00 Il Confidi non richiede altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca, se non quelli sopra previsti, i quali rimangono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la Banca, per l’impresa e per il Confidi. D) L’ulteriore prorogatio della moratoria ex lege che è infine contenuta nell’art. 16 del DL Sostegni bis (Dl, 25 maggio 2021, n. 73), ha poi ulteriormente spostato il termine della moratoria ex lege a tutte le imprese, sempre con le medesime caratteristiche sopra illustrate, fino al 31 dicembre 2021. La proroga è applicabile solo alle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, alle misure di sostegno previste dall’art. 56 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. La proroga non è automatica, ma prevede un’esplicita e preventiva richiesta delle imprese interessate alle Banche finanziatrici da effettuarsi entro e non oltre il 15 giugno 2021. Per i finanziamenti rateali quest’ultima tipologia di moratoria prevede inoltre la sola sospensione della quota capitale. Nota Bene: Italia Com-Fidi applica, anche su questa tipologia di moratoria ex lege, commissioni integrative a remunerazione del maggior rischio generato dall’allungamento di durata/sospensione rate/proroga dell’affidamento, anche nel contesto di quanto statuito in uno specifico riscontro del MEF. Invariato il criterio di determinazione dell’importo commissionale, illustrato nella tabella che segue. Importo mt residuo/ Quota Rischio/ Importo bt accordato Quota CAP Fino a € 50.000,00 € 50,00 Da € 50.001,00 ad € 100.000,00 € 100,00 Da € 100.001,00 ad € 200.000,00 € 200,00 Oltre € 200.001,00 € 400,00 Il Confidi non richiede altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca, se non quelli sopra previsti, i quali rimangono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la Banca, per l’impresa e per il Confidi. E) La moratoria ordinaria di norma iscritta nell’Accordo ABI Associazioni del 2019, rinnovata il 6 marzo u.s., prevede invece la sospensione dei finanziamenti rateali fino a 12 mesi e l’allungamento della scadenza dei fidi a breve fino a 270 giorni per tutte le imprese richiedenti in bonis. Il FdG, per le posizioni già garantite dal FdG, interviene anche in questo caso alla pari rispetto all’originaria riassicurazione/controgaranzia rilasciata ed a titolo gratuito (Circolare MCC 5 marzo 2020 e art. 49 dl 17 marzo 2020).
Per la presente tipologia di moratoria la Banca, con le modalità sotto indicate, dovrà inviare a mezzo email al Confidi, sempre all’indirizzo sopra citato, le seguenti informazioni/documenti. Allegato 13 Covid19 – Sospensione/Allungamento – Per le richieste di sospensione/allungamento la Banca dichiara al Confidi che l’impresa ha richiesto di fruire del beneficio della Sospensione/Allungamento del pagamento della quota capitale delle rate del finanziamento a medio lungo termine con piano di ammortamento (di seguito “Sospensione”), già assistito dalla garanzia del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall’ Addendum all'accordo per il credito 2019. La Banca, inoltre, ai fini della presente richiesta, dichiara al Confidi: il numero della Posizione MCC in richiesta: la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa): le caratteristiche della sospensione/allungamento in richiesta: □ di aver aderito all’Accordo per il Credito 2019; □ di non aver aderito all’Accordo per il Credito 2019; La Banca dichiara, inoltre: che l’impresa beneficiaria ha subito danni rilevanti dall’emergenza sanitaria “COVID-19”; che il finanziamento risulta in essere alla data del 31 gennaio 2020; che l’impresa beneficiaria risultava “in bonis” alla data di concessione del beneficio indicato. Nota Bene – Per questa tipologia di processo e per le imprese che sono ammesse sul FdG su quest’ultima moratoria, si rinvia ai contenuti dell’Accordo per il Credito, moratoria ABI Associazioni 2019, e alla Circolare n. 5/2020 di MCC che statuiscono che le imprese ammesse a questo strumento devono risultare “in bonis”. Come da prassi consolidata e ai sensi della normativa di settore vigente, Italia Com-Fidi applicherà su questa tipologia di moratoria le commissioni di garanzia ordinarie e, sempre per il tramite della Banca, richiederà i documenti all’impresa elencati nella Tabella sub 1) nel campo “Documenti Confidi”. E) Allegato 13 bis - Richieste di sospensione su finanziamenti rateali con piano di ammortamento ai sensi del comma 1, lettera f), art. 13 del DL n. 23/2020 “Liquidità" – Per le operazioni per le quali la Banca ha accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del Covid19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in Conseguenza. La Banca ai fini della presente richiesta, dichiara al Confidi: il numero della posizione MCC: la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa): la durata della sospensione delle rate di ammortamento o della quota capitale in mesi: la durata dell’operazione post sospensione in mesi: la data di scadenza del finanziamento ante sospensione: la data della nuova scadenza del finanziamento post sospensione: Nota Bene - Solo questa per questa ultima tipologia di processo, si rinvia testualmente al seguente estratto della previgente Circolare n. 8/2020 e della Circolare n. 12/2020 di MCC: “Il Consiglio ha deliberato di
applicare quanto previsto alle richieste di estensione della garanzia del Fondo, connesse alle sospensioni di cui a tale lettera f), presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non - performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. Il Consiglio ha altresì deliberato che, alla luce di tale disposto normativo, per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà, la quale resterà valida per tutte le casistiche diverse dalla sospensione, ovvero sui piani di rientro e rimodulazioni dei piani esistenti”. Come da prassi consolidata e ai sensi della normativa di settore vigente, Italia Com-Fidi applicherà su questa tipologia di moratoria le commissioni di garanzia ordinarie e, sempre per il tramite della Banca, richiederà i documenti all’impresa elencati nella Tabella sub 1) nel campo “Documenti Confidi”.
TABELLA 1) - SCHEMA DI SINTESI DELLE MORATORIE MORATORIE EMERGENZA COVID 19 Articolo 49 DL Legge di Bilancio Decreto Sostegni Accordo per il Cura Italia Articolo 56 DL Articolo 65 DL 2021 Bis credito 2019 Articolo 13 Dl Cura Italia Agosto (L.178/2020) (DL 73/2021) Liquidità Imprese già ammesse alle precedenti misure Finanziamenti in Finanziamenti in Finanziamenti in di sostegno essere al 17 essere al 17 marzo essere al 17 marzo art.56/art.65/L.178 marzo 2020: 2020: 2020: Finanziamenti in Finanziamenti • con scadenza • con scadenza • con scadenza essere al 17 marzo Finanziamenti in CG FCG in de antecedente antecedente antecedente 2020: Oggetto essere al minimis (anche 30/09/2020 per il 30/06/2021 per il 31/01/2021 per il BT; • con scadenza 31/01/2020 erogati dopo il BT; BT; • con rate in antecedente 17/03/2020) • con rate in • con rate in scadenza fino al 31/12/2021 per il scadenza fino al scadenza fino al 31/01/2021 per il BT; 30/09/2020 per il 30/06/2021 per il MT. • con rate in MT. MT. scadenza fino al 31/12/2021 per il MT. • Addendum 6/3/20 e 22/5/20: sospensione 12 mesi - max fino 24 mesi per specifici settori (banche Sì, stop rate fino al aderenti) Sì, stop rate fino 31/01/2021, al Sì, stop rate fino al Sì, stop rate fino al Sospensione • Terzo Sì al 30/09/2020 31/03/2021 solo per 30/06/2021 31/12/2021 addendum comparto turistico 17/12/20: durata max 9 mesi diminuita di periodi sospensione già accordati per emergenza Covid19 • Per BT fino al • Per BT fino al • Per BT fino al • Per BT fino al Sì Sì, connesse a 30/09/2020. 31/01/2021. 30/06/2021. 31/12/2021. • 100% durata sospensione • Per MT • Per MT • Per MT • Per MT Allungamento residua MT; pagamento rate allungamento allungamento mesi allungamento mesi allungamento mesi • 270 gg per BT o quota capitale mesi pari al n. pari al n. rate pari al n. rate pari al n. rate rate sospese. sospese. sospese. sospese. • Proroga automatica se già • Ammissione • Proroga automatica concessa moratoria entro il se concessa • Proroga non art.56 e/o art.65. 30/09/2020 per moratoria art.56. automatica. • Rinuncia impresa sospensione • Rinuncia impresa • Richiesta Termine alla proroga 12/24 mesi. alla proroga dell'impresa al concessione Non previsto 30/09/2020 automatica entro • Ammissione automatica entro soggetto misura 31/01/2021. entro il 30/09/2020. finanziatore entro • Nuova 31/03/2021 per • Nuova concessione e non oltre il concessione solo sospensione 9 solo art.65 entro 15/06/2021. L.178/2020 - mesi. 31/12/2020 delibera banca entro 31/01/2021 Anche non in Assenza Assenza esposizioni Assenza esposizioni Assenza esposizioni bonis (non esposizioni classificate come classificate come classificate come Stato Rapporto In bonis performing o classificate come deteriorate al deteriorate al deteriorate al con rate scadute deteriorate al 17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 > 90 gg) 17/03/2020
Allegato 13 Allegato MCC Allegato 13 bis Allegato 13 ter Allegato 13 ter Allegato 13 ter Allegato 13 ter Covid • Se delibera • Se delibera banca entro il banca entro il 28/02/2021 28/02/2021 presentazione al presentazione al Fondo entro il Fondo entro il 31/05/2021. 31/05/2021. • Se delibera • Se delibera Termine banca dal banca dal comunicazione 01/03/2021 01/03/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 15/09/2021 al Fondo MCC presentazione al presentazione al Fondo entro 6 Fondo entro 6 mesi dalla data mesi dalla data di concessione di concessione della misura e della misura e comunque non comunque non oltre scadenza oltre scadenza del fin.to. del fin.to. Conferma Conferma Conferma Esito MCC Conferma d'ufficio Conferma d'ufficio Conferma d'ufficio d'ufficio d'ufficio d'ufficio Se antiusura Se antiusura Se antiusura Se antiusura durata Se antiusura durata Se antiusura durata Note durata massima durata massima durata massima massima di 96 massima di 96 massima di 96 mesi. di 96 mesi. di 96 mesi. di 96 mesi. mesi. mesi. • Dich. Sost. • Dich. Sost. Impresa o • Dich. Sost. Impresa o certificazione • Dich. Sost. Impresa Impresa o certificazione equipollente per o certificazione certificazione equipollente per attestazione equipollente per • Mod RIC; • Mod RIC; equipollente per attestazione requisito Pmi e attestazione requisito • Mod Titolare • Mod Titolare attestazione requisito Pmi e danni da Covid19; Pmi e danni da Documenti Effettivo; Effettivo; requisito Pmi e danni da Covid19; • Attestazione Covid19; Confidi • Mod Privacy; • Mod Privacy; danni da Covid19; • Attestazione banca di assenza • Attestazione banca • All 13 covid • All 13 Bis per • Attestazione banca di assenza esposizioni di assenza per Banca Banca banca di assenza esposizioni deteriorate al esposizioni esposizioni deteriorate al 17/03/2020; deteriorate al deteriorate al 17/03/2020; • Richiesta 17/03/2020. 17/03/2020. • Data delibera ammissione banca. impresa ante 15/06/2021. Commissioni Sì Sì NO Sì Sì Sì Confidi
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