ITER MORATORIE DI ITALIA COM-FIDI S.C. A R.L.

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- ITER MORATORIE DI ITALIA COM-FIDI S.C. A R.L. -

                                                                     Aggiornamento del 31 agosto 2021

       In premessa si ricorda che al momento sono previste tre macro tipologie tecniche di moratoria e che le
             medesime in Italia Com-Fidi sono state e saranno gestite dall’Ufficio Gestione Rapporti del Confidi
             (gestionerapporti@comfidi.it) con il seguente iter istruttorio.

                                                                 - ITER ISTRUTTORIO MORATORIE -

       L’impresa socia richiede alla Banca la moratoria ex sub punto A), ex sub punto B), ex sub punto C), ex
        sub punto D) ed ex sub punto E).
       La Banca, come da prassi consolidata, contatta direttamente l’Ufficio Gestione Rapporti Garantiti del
        Confidi (e-mail: gestionerapporti@comfidi.it) indicando le specifiche della richiesta di moratoria.
       La Banca, a seguito di opportuno e preliminare confronto con l’Ufficio citato, inoltra al Confidi i
        documenti completi e sottoscritti a mezzo mail al seguente indirizzo del Confidi:
        gestionerapporti@comfidi.it
       Il Confidi, una volta verificata la validità della garanzia, procede alla compilazione e sottoscrizione
        degli allegati specifici del FdG, se il caso lo richieda, per formalizzare la successiva richiesta di
        conferma riassicurazione/controgaranzia a MCC S.p.A.
       Il Confidi delibera la ricontrattazione (sospensione e/o allungamento) ed invia alla Banca e all’impresa
        il certificato di conferma garanzia.
       Il Confidi effettua infine le dovute comunicazioni a MCC S.p.A. o ad altri Enti Controgaranti, se dovute,
        secondo le disposizioni degli stessi, tempo per tempo vigenti e al contempo eventualmente tratta,
        sulle misure in sua diretta gestione, le variazioni sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.
       Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno ex art. 56 Dl 18/2020 e/o ex art. 65 Dl 104/2020,
        il Confidi proroga automaticamente la moratoria fino al 30.06.2021 senza alcuna formalità, salva
        espressa rinuncia da parte dell’impresa.
       Per la proroga concessa ai sensi del Dl 73/2021 il Confidi delibera la conferma di garanzia solo a
        seguito di esplicita comunicazione pervenuta dall’Istituto di Credito, previa verifica della regolarità
        della richiesta di ammissione alla misura di sostegno presentata dall’impresa.

                                                                         - AMBITO NORMATIVO -

Tipologie di sospensioni – ricontrattazioni:

A) La moratoria ex lege che è contenuta nell’art. 56 Dl 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, la quale,
seppur in particolar modo dedicata ai finanziamenti non già garantiti dal FdG, aveva previsto che anche tutti
gli impegni già assunti sui finanziamenti già garantiti dal FdG, siano essi a breve che a medio termine, siano
Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità limitata
Sede Legale: Via Nazionale, 60 – 00184 Roma
Direzione Generale: Via Stazione delle Cascine, 5V - 50145 Firenze – Tel: 055/303441 – Fax: 055/301078
R.E.A RM 1345207 Registro delle Imprese e C.F. 94006780483 P. IVA 06011290480
Iscrizione all’Albo ex art. 106 del TUB n. 19519 - Capitale sociale € 60.007.995,86 i.v..
Mail: comfidi@comfidi.it – www.comfidi.it
posticipati al 30 settembre 2020.

Si precisa che, sempre nel medesimo perimetro normativo dell’art. 56 dl “Cura Italia”, sulle operazioni già
garantite dal FdG al 17 marzo 2020 la moratoria ex lege interviene in automatico, alla pari e a titolo gratuito.
Il processo di specie prevede nel caso la compilazione e la sottoscrizione da parte del Confidi del Modello di
MCC denominato Allegato 13 ter.
Dunque, ai sensi dell’Allegato citato, la Banca in ogni caso dovrà inviare al Confidi apposita comunicazione,
agli indirizzi prima indicati, che, per singola posizione, contenga:

    il numero della Posizione MCC in richiesta:
    la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa):
    le caratteristiche con cui si vuol porre in essere la moratoria ex art. 56, tre sono infatti le casistiche
     da specificare a cura della Banca previste dall’art. 56 dl “Cura Italia”;
    la Banca dovrà dichiarare di aver altresì già acquisito agli atti dal legale rappresentante dell’impresa
     richiedente e di rendere disponibile a richiesta del Confidi la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
     ex COVID-19 e, infine
    dovrà certificare al Confidi che l’impresa alla data del 17 marzo 2020 non evidenziava a sistema
     posizioni creditizie deteriorate ai sensi della vigente normativa che insiste sugli intermediari
     finanziari.

Nota Bene: Italia Com-Fidi non ha applicato su questa prima tipologia di moratoria ex lege commissioni
integrative di alcun genere, nello spirito di quanto statuito nell’articolo 56, dl 17 marzo 2020, e non ha
richiesto altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca se non quelli sopra elencati i quali sono
comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la Banca, per l’impresa
e per il Confidi.

B) La prorogatio della moratoria ex lege che è contenuta nell’art. 65 Dl 14 agosto 2020, cosiddetto “Dl
Agosto” ha quindi spostato automaticamente il termine del 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, senza
alcuna formalità da parte delle imprese che si sono avvalse della precedente moratoria, salvo la possibilità di
rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria che deve essere stata inviata al soggetto finanziatore entro il
termine del 30 settembre 2020.

L’art. 77 del Decreto Agosto aveva previsto inoltre che, per le imprese del comparto turistico, la moratoria
straordinaria prevista all’art. 56, comma 2, lettera c) del Decreto Cura Italia, per la parte concernente il
pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, fosse prorogata fino al 31 marzo
2021. Al comma 4 dell’art. 65, inoltre era stato prorogato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il
termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d’Italia (e ai
sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

Si precisa, inoltre, che, in coerenza anche con la normativa vigente sul Fondo di Garanzia ex l. 662/1996, tutti
i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi che, alla data del 30 settembre 2020, avevano già
beneficiato della moratoria ex lege prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Dl “Cura
Italia”, e sui quali, entro il 30.09.2020, l’impresa non aveva poi inviato al Confidi, tramite di norma una
comunicazione inoltrata dalla Banca partner, la rinuncia formale alla proroga della moratoria ex lege, prevista
dall’art. 65 del successivo Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 cosiddetto “Dl Agosto”, sui medesimi il
Confidi ha prorogato automaticamente la moratoria al 31 gennaio 2021 e, per le sole imprese del settore
turistico alberghiero, al 31 marzo 2021.

Nota Bene: Italia Com-Fidi applica, su questa seconda tipologia di moratoria ex lege, commissioni integrative
a remunerazione del maggior rischio generati dall’allungamento di durata/sospensione rate/proroga
dell’affidamento, anche nel contesto di quanto statuito in uno specifico riscontro del MEF (vedi tabella).

                               Importo mt residuo/                Quota Rischio/
                              Importo bt accordato                 Quota CAP
                                Fino a € 50.000,00                   € 50,00
                         Da € 50.001,00 ad € 100.000,00             € 100,00
                         Da € 100.001,00 ad € 200.000,00            € 200,00
                                Oltre € 200.001,00                  € 400,00

Il Confidi non richiede altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca, se non quelli sopra previsti, i
quali rimangono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la
Banca, per l’impresa e per il Confidi.

C) La prorogatio della moratoria ex lege che è contenuta nella legge di bilancio 2021, art. 1, comma 248, l.
178/2020, ha poi ulteriormente spostato il termine della moratoria ex lege a tutte le imprese, sempre con le
medesime caratteristiche sopra illustrate, fino al 30 giugno 2021.
La proroga è automatica per le imprese che si sono già avvalse di una delle precedenti moratorie ex lege, a
meno che non ci sia espressa rinuncia da parte delle medesime.

Si comunica, anche in questo caso, che, in coerenza anche con la normativa vigente sul Fondo di Garanzia ex
l. 662/1996, tutti i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi che, alla data del 31 gennaio 2021, avevano
già beneficiato della moratoria ex lege prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Dl “Cura
Italia” e successiva citata proroga prevista dal DL Agosto, e sui quali l’impresa non aveva poi inviato al Confidi,
tramite di norma una comunicazione inoltrata dalla Banca partner, la rinuncia formale alla proroga della
moratoria ex lege, prevista dalla Legge di Bilancio 2021 entro il 31 gennaio u.s., sui medesimi il Confidi ha
prorogato automaticamente la moratoria al 30 giugno 2021.

Nota Bene: Italia Com-Fidi applica, anche su questa tipologia di moratoria ex lege, commissioni integrative a
remunerazione del maggior rischio generato dall’allungamento di durata/sospensione rate/proroga
dell’affidamento, anche nel contesto di quanto statuito in uno specifico riscontro del MEF.
Invariato il criterio di determinazione dell’importo commissionale, illustrato nella tabella che segue.

                               Importo mt residuo/                Quota Rischio/
                              Importo bt accordato                 Quota CAP
                                Fino a € 50.000,00                   € 50,00
                         Da € 50.001,00 ad € 100.000,00             € 100,00
Da € 100.001,00 ad € 200.000,00             € 200,00
                               Oltre € 200.001,00                   € 400,00

Il Confidi non richiede altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca, se non quelli sopra previsti, i
quali rimangono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la
Banca, per l’impresa e per il Confidi.

D) L’ulteriore prorogatio della moratoria ex lege che è infine contenuta nell’art. 16 del DL Sostegni bis (Dl,
25 maggio 2021, n. 73), ha poi ulteriormente spostato il termine della moratoria ex lege a tutte le imprese,
sempre con le medesime caratteristiche sopra illustrate, fino al 31 dicembre 2021.

La proroga è applicabile solo alle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto,
alle misure di sostegno previste dall’art. 56 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La proroga non è automatica, ma prevede un’esplicita e preventiva richiesta delle imprese interessate alle
Banche finanziatrici da effettuarsi entro e non oltre il 15 giugno 2021. Per i finanziamenti rateali quest’ultima
tipologia di moratoria prevede inoltre la sola sospensione della quota capitale.

Nota Bene: Italia Com-Fidi applica, anche su questa tipologia di moratoria ex lege, commissioni integrative a
remunerazione del maggior rischio generato dall’allungamento di durata/sospensione rate/proroga
dell’affidamento, anche nel contesto di quanto statuito in uno specifico riscontro del MEF.
Invariato il criterio di determinazione dell’importo commissionale, illustrato nella tabella che segue.

                              Importo mt residuo/                Quota Rischio/
                             Importo bt accordato                 Quota CAP
                               Fino a € 50.000,00                   € 50,00
                        Da € 50.001,00 ad € 100.000,00             € 100,00
                        Da € 100.001,00 ad € 200.000,00            € 200,00
                               Oltre € 200.001,00                  € 400,00

Il Confidi non richiede altre dichiarazioni/documenti all’impresa e alla Banca, se non quelli sopra previsti, i
quali rimangono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la
Banca, per l’impresa e per il Confidi.

E) La moratoria ordinaria di norma iscritta nell’Accordo ABI Associazioni del 2019, rinnovata il 6 marzo u.s.,
prevede invece la sospensione dei finanziamenti rateali fino a 12 mesi e l’allungamento della scadenza dei
fidi a breve fino a 270 giorni per tutte le imprese richiedenti in bonis. Il FdG, per le posizioni già garantite
dal FdG, interviene anche in questo caso alla pari rispetto all’originaria riassicurazione/controgaranzia
rilasciata ed a titolo gratuito (Circolare MCC 5 marzo 2020 e art. 49 dl 17 marzo 2020).
Per la presente tipologia di moratoria la Banca, con le modalità sotto indicate, dovrà inviare a mezzo email al
Confidi, sempre all’indirizzo sopra citato, le seguenti informazioni/documenti.

Allegato 13 Covid19 – Sospensione/Allungamento – Per le richieste di sospensione/allungamento la Banca
dichiara al Confidi che l’impresa ha richiesto di fruire del beneficio della Sospensione/Allungamento del
pagamento della quota capitale delle rate del finanziamento a medio lungo termine con piano di
ammortamento (di seguito “Sospensione”), già assistito dalla garanzia del Fondo, ai sensi di quanto previsto
dall’ Addendum all'accordo per il credito 2019.

La Banca, inoltre, ai fini della presente richiesta, dichiara al Confidi:
     il numero della Posizione MCC in richiesta:
     la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa):
     le caratteristiche della sospensione/allungamento in richiesta:
  □ di aver aderito all’Accordo per il Credito 2019;
  □ di non aver aderito all’Accordo per il Credito 2019;
        La Banca dichiara, inoltre:
    che l’impresa beneficiaria ha subito danni rilevanti dall’emergenza sanitaria “COVID-19”;
    che il finanziamento risulta in essere alla data del 31 gennaio 2020;
    che l’impresa beneficiaria risultava “in bonis” alla data di concessione del beneficio indicato.

Nota Bene – Per questa tipologia di processo e per le imprese che sono ammesse sul FdG su quest’ultima
moratoria, si rinvia ai contenuti dell’Accordo per il Credito, moratoria ABI Associazioni 2019, e alla Circolare
n. 5/2020 di MCC che statuiscono che le imprese ammesse a questo strumento devono risultare “in bonis”.
Come da prassi consolidata e ai sensi della normativa di settore vigente, Italia Com-Fidi applicherà su questa
tipologia di moratoria le commissioni di garanzia ordinarie e, sempre per il tramite della Banca, richiederà i
documenti all’impresa elencati nella Tabella sub 1) nel campo “Documenti Confidi”.

E) Allegato 13 bis - Richieste di sospensione su finanziamenti rateali con piano di ammortamento ai sensi
del comma 1, lettera f), art. 13 del DL n. 23/2020 “Liquidità" – Per le operazioni per le quali la Banca ha
accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della
sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti
dalla diffusione del Covid19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del
Fondo è estesa in Conseguenza.

La Banca ai fini della presente richiesta, dichiara al Confidi:
        il numero della posizione MCC:
        la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa):
        la durata della sospensione delle rate di ammortamento o della quota capitale in mesi:
        la durata dell’operazione post sospensione in mesi:
        la data di scadenza del finanziamento ante sospensione:
        la data della nuova scadenza del finanziamento post sospensione:
Nota Bene - Solo questa per questa ultima tipologia di processo, si rinvia testualmente al seguente estratto
della previgente Circolare n. 8/2020 e della Circolare n. 12/2020 di MCC: “Il Consiglio ha deliberato di
applicare quanto previsto alle richieste di estensione della garanzia del Fondo, connesse alle sospensioni di
cui a tale lettera f), presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, anche qualora le
imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non - performing e per i
finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. Il Consiglio ha altresì deliberato che, alla luce
di tale disposto normativo, per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzata la procedura
ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà, la quale
resterà valida per tutte le casistiche diverse dalla sospensione, ovvero sui piani di rientro e rimodulazioni dei
piani esistenti”.
Come da prassi consolidata e ai sensi della normativa di settore vigente, Italia Com-Fidi applicherà su questa
tipologia di moratoria le commissioni di garanzia ordinarie e, sempre per il tramite della Banca, richiederà i
documenti all’impresa elencati nella Tabella sub 1) nel campo “Documenti Confidi”.
TABELLA 1) - SCHEMA DI SINTESI DELLE MORATORIE
                                                     MORATORIE EMERGENZA COVID 19
                                       Articolo 49 DL
                                                                                                        Legge di Bilancio       Decreto Sostegni
                  Accordo per il         Cura Italia     Articolo 56 DL   Articolo 65 DL
                                                                                                              2021                    Bis
                  credito 2019         Articolo 13 Dl      Cura Italia        Agosto
                                                                                                          (L.178/2020)           (DL 73/2021)
                                          Liquidità
                                                                                                                                   Imprese già
                                                                                                                                  ammesse alle
                                                                                                                               precedenti misure
                                                         Finanziamenti in                               Finanziamenti in
                                                                                Finanziamenti in                                   di sostegno
                                                            essere al 17                               essere al 17 marzo
                                                                               essere al 17 marzo                              art.56/art.65/L.178
                                                            marzo 2020:                                      2020:
                                                                                     2020:                                      Finanziamenti in
                                      Finanziamenti       • con scadenza                                 • con scadenza
                                                                                 • con scadenza                                essere al 17 marzo
                 Finanziamenti in      CG FCG in de         antecedente                                   antecedente
                                                                                  antecedente                                         2020:
   Oggetto           essere al        minimis (anche     30/09/2020 per il                             30/06/2021 per il
                                                                              31/01/2021 per il BT;                              • con scadenza
                   31/01/2020         erogati dopo il           BT;                                            BT;
                                                                                  • con rate in                                    antecedente
                                       17/03/2020)          • con rate in                                 • con rate in
                                                                                scadenza fino al                                31/12/2021 per il
                                                          scadenza fino al                              scadenza fino al
                                                                               31/01/2021 per il                                        BT;
                                                         30/09/2020 per il                             30/06/2021 per il
                                                                                      MT.                                          • con rate in
                                                                MT.                                           MT.
                                                                                                                                 scadenza fino al
                                                                                                                                31/12/2021 per il
                                                                                                                                       MT.
                   • Addendum
                      6/3/20 e
                     22/5/20:
                  sospensione 12
                  mesi - max fino
                    24 mesi per
                  specifici settori
                      (banche
                                                                               Sì, stop rate fino al
                     aderenti)
                                                         Sì, stop rate fino      31/01/2021, al        Sì, stop rate fino al   Sì, stop rate fino al
 Sospensione           • Terzo               Sì
                                                          al 30/09/2020       31/03/2021 solo per          30/06/2021              31/12/2021
                    addendum
                                                                               comparto turistico
                 17/12/20: durata
                    max 9 mesi
                    diminuita di
                       periodi
                  sospensione già
                   accordati per
                    emergenza
                      Covid19
                                                          • Per BT fino al        • Per BT fino al    • Per BT fino al   • Per BT fino al
                        Sì             Sì, connesse a      30/09/2020.             31/01/2021.         30/06/2021.        31/12/2021.
                 • 100% durata          sospensione          • Per MT                • Per MT             • Per MT           • Per MT
Allungamento
                   residua MT;        pagamento rate      allungamento         allungamento mesi   allungamento mesi allungamento mesi
                 • 270 gg per BT      o quota capitale    mesi pari al n.          pari al n. rate     pari al n. rate    pari al n. rate
                                                           rate sospese.             sospese.             sospese.           sospese.
                                                                                                         • Proroga
                                                                                                    automatica se già
                  • Ammissione                                                • Proroga automatica
                                                                                                   concessa moratoria
                     entro il                                                      se concessa                           • Proroga non
                                                                                                    art.56 e/o art.65.
                 30/09/2020 per                                                 moratoria art.56.                          automatica.
                                                                                                   • Rinuncia impresa
                   sospensione                                                 • Rinuncia impresa                           • Richiesta
   Termine                                                                                              alla proroga
                   12/24 mesi.                                                     alla proroga                          dell'impresa al
 concessione                           Non previsto        30/09/2020                               automatica entro
                  • Ammissione                                                  automatica entro                             soggetto
    misura                                                                                             31/01/2021.
                     entro il                                                     30/09/2020.                          finanziatore entro
                                                                                                          • Nuova
                 31/03/2021 per                                               • Nuova concessione                         e non oltre il
                                                                                                    concessione solo
                  sospensione 9                                                 solo art.65 entro                         15/06/2021.
                                                                                                       L.178/2020 -
                      mesi.                                                        31/12/2020
                                                                                                      delibera banca
                                                                                                    entro 31/01/2021
                                       Anche non in           Assenza
                                                                              Assenza esposizioni      Assenza esposizioni Assenza esposizioni
                                         bonis (non         esposizioni
                                                                               classificate come        classificate come   classificate come
Stato Rapporto       In bonis           performing o     classificate come
                                                                                 deteriorate al           deteriorate al      deteriorate al
                                      con rate scadute     deteriorate al
                                                                                  17/03/2020               17/03/2020          17/03/2020
                                          > 90 gg)          17/03/2020
Allegato 13
Allegato MCC                       Allegato 13 bis     Allegato 13 ter      Allegato 13 ter      Allegato 13 ter     Allegato 13 ter
                       Covid
                   • Se delibera      • Se delibera
                  banca entro il     banca entro il
                   28/02/2021         28/02/2021
                presentazione al   presentazione al
                  Fondo entro il     Fondo entro il
                   31/05/2021.        31/05/2021.
                   • Se delibera      • Se delibera
    Termine          banca dal          banca dal
comunicazione      01/03/2021         01/03/2021        31/05/2021           31/05/2021           31/05/2021           15/09/2021
 al Fondo MCC   presentazione al   presentazione al
                 Fondo entro 6      Fondo entro 6
                 mesi dalla data    mesi dalla data
                 di concessione     di concessione
                  della misura e     della misura e
                 comunque non       comunque non
                 oltre scadenza     oltre scadenza
                     del fin.to.        del fin.to.
                     Conferma           Conferma         Conferma
  Esito MCC                                                               Conferma d'ufficio   Conferma d'ufficio   Conferma d'ufficio
                      d'ufficio          d'ufficio        d'ufficio
                   Se antiusura       Se antiusura     Se antiusura                            Se antiusura durata Se antiusura durata
                                                                         Se antiusura durata
    Note        durata massima     durata massima     durata massima                              massima di 96       massima di 96
                                                                         massima di 96 mesi.
                    di 96 mesi.        di 96 mesi.      di 96 mesi.                                     mesi.               mesi.
                                                                                                                        • Dich. Sost.
                                                                                                    • Dich. Sost.        Impresa o
                                                          • Dich. Sost.                              Impresa o         certificazione
                                                                        • Dich. Sost. Impresa
                                                           Impresa o                               certificazione    equipollente per
                                                                            o certificazione
                                                         certificazione                          equipollente per       attestazione
                                                                           equipollente per
                  • Mod RIC;         • Mod RIC;        equipollente per                             attestazione      requisito Pmi e
                                                                        attestazione requisito
                • Mod Titolare     • Mod Titolare         attestazione                            requisito Pmi e   danni da Covid19;
                                                                            Pmi e danni da
 Documenti         Effettivo;         Effettivo;        requisito Pmi e                         danni da Covid19;     • Attestazione
                                                                                Covid19;
  Confidi       • Mod Privacy;     • Mod Privacy;     danni da Covid19;                           • Attestazione    banca di assenza
                                                                        • Attestazione banca
                 • All 13 covid    • All 13 Bis per     • Attestazione                           banca di assenza        esposizioni
                                                                               di assenza
                   per Banca            Banca          banca di assenza                              esposizioni       deteriorate al
                                                                              esposizioni
                                                           esposizioni                             deteriorate al      17/03/2020;
                                                                             deteriorate al
                                                         deteriorate al                            17/03/2020;           • Richiesta
                                                                             17/03/2020.
                                                         17/03/2020.                              • Data delibera       ammissione
                                                                                                       banca.          impresa ante
                                                                                                                       15/06/2021.
Commissioni
                       Sì                 Sì                NO                    Sì                   Sì                   Sì
  Confidi
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