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Moderatore Leonardo Mosca Project Executive China IPR SME Helpdesk leonardo.mosca@china-iprhelpdesk.eu © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Pannello di interazione © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Relatori Anna Sangiorgi Fiammetta Pantò Elio De Tullio Responsabile dei servizi di Responsabile assistenza alle startup Esperto Legale Enterprise Europe Network Coordinatore RIS Hub Sicilia European IP Helpdesk De Tullio & Partners EIT Health Ambassador
Agenda Agenda Speaker 15:00 – 15:05 Introduzione al webinar Leonardo Mosca 15:05 – 15:10 Presentazione delle attività del Consorzio Arca Anna Sangiorgi & Fiammetta Pantò Pianificazione delle Esportazioni in Cina e SEA: 15:10 – 15:40 Elio De Tullio protezione di brand, design e segreti commerciali Introduzione ai servizi del China e South-East Asia IPR 15:40 – 15:45 Leonardo Mosca SME Helpdesk 15:45 – 16:00 Q&A © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Introduzione ai servizi e attività del Consorzio Arca Anna Sangiorgi, asangiorgi@consorzioarca.it Fiammetta Pantò, fpanto@consorzioarca.it
Il Consorzio ARCA e la rete EIT Health EIT Health è un organismo indipendente dell'UE istituito nel 2008 per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa, una Community di conoscenza e innovazione (KIC) creata dall'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT). La struttura dell'EIT Health si estende in tutta l'Europa: la sede principale è a Monaco, mentre altri sei centri di co-locazione si trovano a Londra, Stoccolma, Barcellona, Parigi, Mannheim, Heidelberg e Rotterdam. Sono anche parte della rete EIT Health sei paesi europei che appartengono ad un unico cluster, denominato InnoStars, formato da Croazia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Italia e Galles. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Il CONSORZIO ARCA svolge attività in qualità di RIS Hub per i progetti EIT Health, operando sul territorio nazionale per coinvolgere nei programmi di sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più meritevoli. EIT Health infatti sostiene economicamente i migliori talenti imprenditoriali e i migliori ricercatori in Europa per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore salute. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Il CONSORZIO ARCA è partner di Enterprise Europe Network – EEN la rete che aiuta le imprese a innovare e crescere su scala internazionale. È la più grande rete di supporto al mondo per le piccole e medie imprese e le start up con ambizioni internazionali. EEN è: • operativa dal 2008 grazie alla Commissione Europea • cofinanziata nell'ambito del programma dell'Unione europea per la competitività delle PMI (COSME) • offre un sistema integrato di servizi per aiutare le aziende ad individuare nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici all’estero • sostiene l’innovazione e il trasferimento tecnologico e promuove la partecipazione delle PMI a Horizon 2020 © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Il ruolo del Consorzio ARCA: gli esperti di Enterprise Europe Network presso il Consorzio Arca valutano quali servizi sono più adatti alla specifica fase di sviluppo dell’attività dell’azienda. • consapevolezza dell'innovazione – entry level • sviluppo delle capacità di innovazione - servizi one to one • gestione dell'innovazione, per pianificare e gestire le proprie attività e ad allineare la propria strategia con altri processi aziendali - livello più elevato Tra i servizi one to one: supporto sui diritti di proprietà intellettuale © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Ambasciatori • Schema di cooperazione con la rete Enterprise Europe (EEN): 50 ambasciatori - 29 paesi • Sviluppare le capacità di PI tra le PMI europee • Scambio e feedback degli ambasciatori sui bisogni delle PMI • Eventi di sensibilizzazione e formazione locali
Pianificazione delle Esportazioni in Cina e SEA protezione di brand, design e trade secrets Elio De Tullio
Questionario Avete registrato il vostro marchio in Cina e/o Sud-Est Asiatico? ❑ Sì, in entrambe le regioni; ❑ Sì, in Cina; ❑ Sì, in SEA; ❑ No, solo in Italia © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Esperto di PI Nome Elio De Tullio Studio De Tullio & Partners Luogo Roma E-mail edt@detulliopartners.com Elio de Tullio è un avvocato e consulente marchi abilitato in Italia e specializzato in proprietà intellettuale. Dopo dieci anni di esperienza nel campo della proprietà intellettuale, nel 2005 fonda lo studio legale De Tullio & Partners, con sede a Roma, Bari, Treviso e New York. Si occupa di pianificazione strategica delle protezioni, operazioni di valutazione di asset immateriali, assistenza e rappresentanza nei giudizi amministrativi e giurisdizionali a livello nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle PMI e ai mercati della Cina e Sud Est Asiatico. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Informazioni generali
La protezione della PI in Cina: alcune informazioni generali • In linea generale, solo le privative registrate sono protette (con l’eccezione della tutela, in alcuni casi, dei marchi di fatto). • La Cina adotta un sistema «first-to-file» • Per presentare una domanda di registrazione per i diritti PI in Cina, qualsiasi cittadino straniero o azienda estera deve affidarsi, prima di tutto, ad un agente dell’UE. Questo agente si metterà in contatto con un agente locale cinese, dal momento che una domanda di registrazione cinese non può essere presentata direttamente da un soggetto straniero. N.B. Le regole di seguito esposte non sono in vigore a Hong Kong, Macao e Taiwan © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Autorità in carica per la registrazione dei diritti PI dopo la riforma del 2018 • Con la recente riforma del 2018 è stata creata un’unica Autorità per la gestione di brevetti, marchi e IG. • La vecchia Autorità competente per i soli brevetti (State Intellectual Property Office – SIPO) è stata trasformata nella nuova Autorità China National Intellectual Property Administration (CNIPA). • Oltre ai brevetti, ai modelli di utilità e ai design, il CNIPA gestisce ora anche i marchi (precedentemente di competenza dello State Administration of Industry and Commerce - SAIC) e le Indicazioni Geografiche (precedentemente di competenza della General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ). • Pertanto, le procedure di registrazione e tutela dei suddetti diritti vengono gestite direttamente dal CNIPA. • Il copyright continua ad essere, invece, di competenza della National Copyright Administration of China (NCAC), autorizzato dal Copyright Protection Centre of China (CPCC). © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Accordi internazionali e priorità internazionale • La Cina è parte del Sistema Internazionale di Madrid gestito da WIPO e, quindi, un marchio nazionale può essere esteso in Cina tramite una domanda di marchio internazionale. • Non è membro dell’Accordo Internazionale dell’AJA in materia di Design Industriale. • La Cina è, inoltre, paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883. • Pertanto, il titolare di una domanda di registrazione di un diritto PI (depositata in uno degli Stati Membri della Convenzione) può avvalersi di un periodo di priorità pari a sei mesi (per design e marchi) o un anno (per brevetti e modelli di utilità) dal deposito della domanda nel Paese di origine per estendere la protezione del primo deposito in Cina tramite un deposito nazionale in tale Paese. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Cosa sono i marchi?
Che cosa è il marchio? Il marchio è un segno che permette di distinguere ed identificare i prodotti e servizi di un’impresa rispetto a quelli delle altre imprese. Si possono registrare tutti i nuovi segni, in particolare i disegni, le parole, compresi i nomi di persona, le cifre, i suoni, le lettere, la forma del prodotto o della confezione dello stesso, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra). La sua tutela ha una durata pari a dieci anni dalla data del deposito, ed è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
Marchi in Cina
Caso studio: Michael Jordan ✓ Dagli anni Ottanta, ovvero da quando l’NBA ha iniziato ad essere conosciuta anche, in Cina ci si riferisce a Jordan chiamandolo Qiaodan, scritto 乔丹. ✓ La società Qiaodan, produttrice di scarpe sportive aveva depositato nel 2007 il segno “乔丹” (ovvero la traslitterazione del cognome Jordan) per la classe 28 in relazione ad articoli sportivi, piscine, pattini roller e decorazioni. Nel corso degli anni la Qiaodan ha sviluppato circa un centinaio di marchi diversi utilizzando il nome di Jordan, sia in caratteri cinesi che latini. ✓ La causa, iniziata nel 2012, era stata intentata da Michael Jordan contro la Qiaodan Sports, azienda di abbigliamento sportivo con sede nella regione del Fujian, che aveva sviluppato un business sullo sfruttamento del nome di Jordan in caratteri cinesi, oltre che del suo storico numero da giocatore (23), e di un logo simile a quello della Air Jordan. ✓ Nel dicembre 2016 la Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha stabilito che i diritti del nome di Michael Jordan, anche se scritti in caratteri cinesi (乔 丹), sono di titolarità dell’ex giocatore di basket statunitense, e non possono essere usati liberamente nel territorio cinese. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Caso studio: Michael Jordan ✓ La decisione della Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Shanghai, che aveva stabilito che l’uso del termine Qiaodan era troppo comune per poter essere registrato e monopolizzato unicamente da Michael Jordan. ✓ La Corte ha suddiviso la sua analisi e motivato la sua decisione sulla base di due argomenti: da un lato, la tutela dei diritti della personalità e, dall’altro, la conclusione che un business basato ab origine su un diritto acquisito in mala fede non è meritevole di tutela (male captum bene retentum). ✓ Sotto il profilo dei diritti della personalità, la Corte ha stabilito che il diritto al nome (che include anche lo pseudonimo) rientra tra quei diritti che meritano tutela prioritaria rispetto al successivo deposito di un marchio. ✓ Affinché possa accedere a tale livello di tutela, il nome deve aver acquisito un certo grado di popolarità rispetto al pubblico rilevante e deve essere stato conosciuto e utilizzato dallo stesso per un consistente lasso di tempo. Nel caso di specie, le prove avevano dimostrato l’uso estensivo da parte dei media e del pubblico del segno 乔丹 proprio per individuare il famoso cestista americano. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Il marchio in Cina ✓ In Cina, in generale, i diritti PI sono protetti solo a seguito della registrazione e nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della registrazione non sono tutelati. ✓ Tuttavia, dal 1 maggio 2014, in determinati casi, può essere riconosciuta una tutela come marchio di fatto al marchio non registrato di cui si dimostri la notorietà durante il suo utilizzo pur non essendo registrato o se si dimostra che il marchio contestato è stato depositato in malafede. ✓ Sebbene non sia espressamente richiesto dalla legge, è consigliabile fornire all’ufficio in sede di deposito una traslitterazione in caratteri cinesi del marchio. Allo stesso tempo, è consigliabile effettuare il deposito del marchio anche in caratteri cinesi. © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Il marchio in Cina ✓ La protezione del marchio dura 10 anni dalla data della registrazione, e può essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente ✓ Dal 1 maggio 2014: • Si possono registrare marchi sonori • È possibile depositare una domanda multi-classe • La domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio in via elettronica • Sono stati fissati dei termini specifici per diverse procedure: non più di 9 mesi per l’esame della domanda di marchio, procedura di annullamento di un marchio registrato (in caso di violazioni di legge), cancellazione e relativo appello; non più di 12 mesi per i procedimenti di opposizione, appello nelle opposizioni e annullamento di un marchio registrato (in caso di conflitto con marchi anteriori). © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
I marchi depositati in mala fede: le novità della Riforma del 2019 Il 23 Aprile 2019 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale Popolare Cinese («全国人民代表大会常务委员会») ha approvato gli emendamenti alla Legge Cinese sui Marchi. Dal 1 Novembre 2019 gli emendamenti (che prevedono la modifica di 6 articoli della Legge sui Marchi) acquisiranno piena efficacia e consentiranno un più tonico contrasto al fenomeno dello «squatting» ed in generale alle violazioni al diritto sui marchi. Il legislatore ha realizzato in particolare un focus sul «deposito in mala fede dei marchi per uno scopo diverso dall’uso». © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Analisi degli articoli emendati dalla Riforma 2019 • Art. 4 comma 1 → Rigetto della domanda di marchio per depositi in mala fede e/o scopo diverso dall’uso; • Art. 19 comma 3→ l’Ufficio Marchi Cinese potrà applicare delle misure proattive durante la procedura d’esame del marchio se sa (o avrebbe dovuto sapere) che il deposito è stato realizzato in mala fede (è misura di contrasto ex ante); • Artt. 33 e 44→ Chiunque, entro tre mesi dalla data della comunicazione di avvenuta registrazione del marchio costituente una violazione, può fare opposizione all’Ufficio Marchi Cinese (è misura di contrasto ex post); • Art. 63 comma 1, 3 e 4→ Inasprimento della sanzioni (l'importo del danno può essere fino a cinque volte l'importo calcolato su base normale e l'importo legale del danno può essere fino a cinque milioni di Yuan cinese, attualmente il calcolo è su base tre e il danno risarcibile è fissato ad una massimo di tre milioni) e distruzione dei beni contraffatti senza corresponsione di alcuna compensazione per il violatore. In aggiunta, non è più possibile reimmettere il bene contraffatto nel mercato dopo la rimozione del marchio contraffatto (la legge attuale lo consente); • Art. 68→Introduzione di sanzioni penali © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Peculiarità locali: Cina • Principio “first to file” → Pepsi Cola Case (Blue Storm) • Procedimenti: più semplici ma lenti (da 6 a 18 mesi) • Necessità di affidarsi a un consulente di PI in Italia o UE che coordini le attività. Nel caso di necessità di deposito di un marchio locale, costui si relazionerà con un consulente o avvocato cinese • Obbligo di utilizzo: 3 anni dalla concessione • Una volta registrato il marchio deve riportare i seguenti simboli: “®” or • Non è possibile azionare il marchio, né ottenere un controllo doganale, senza la titolarità di un marchio registrato © European Union, 2020. Reuse is authorised provided 28 the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
L’importanza della protezione in caratteri locali “female horse fastened with wax“ “bite the wax tadpole” “to permit mouth to be able to rejoice”
Marchi in SEA
Peculiarità locali : South-East Asia • Vietnam, Indonesia, Singapore, Cambodia, Philippines: è possibile proteggere i 3D trade marks • Malaysia: non è possibile proteggere non-conventional trade marks (sound, taste, smell) • Vietnam e Laos: non è possibile proteggere marchi sonori, olfattivi • Tailandia, Indonesia: non è possibile proteggere marchi sonori • Singapore : è possibile proteggere marchi sonori, ma non olfattivi o di gusto • Philippines : non è possibile proteggere marchi di colore, con qualche eccezione • Philippines, Brunei, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Indonesia: hanno tutti un sistema multi-classe, tranne la Malesia • ASEAN TMView • Free of charge online tool • Database with information of more than 2M trade marks registered in ASEAN (trade mark denomination, applicant, type, graphic representation, legal status, list of products / services, class codes, etc.) © European Union, 2020. Reuse is authorised provided 31 the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Peculiarità locali : South-East Asia • “FIRST TO FILE principle” • Myanmar: Non esiste un registro marchi, anche se nel 2019 è stata approvata la riforma • Singapore: E’ possibile proteggere marchi soltanto utilizzati attraverso passing-off e Non- Contractual Liability Law. Sempre consigliabile la registrazione. • Vietnam: Scarsa consapevolezza della proprietà intellettuale. Decisioni dei Tribunali spesso non coerenti o allineate • Indonesia: Difficoltà di attivare controlli doganali ed enforcement giudiziale. La raccolta prove è fondamentale INTERNATIONAL REGISTRATION • PRIORITY PRINCIPLE: • Paris Convention: ASEAN countries except Myanmar • Period: 6 months from the application date in one of the MS to apply for registration in any other MS • INTERNATIONAL TRADE MARK SYSTEM (WIPO) • Madrid Protocol: Requirements of the AEC –ASEAN countries except Myanmar © European Union, 2020. Reuse is authorised provided 32 the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Local particularities: South-East Asia • “TRADEMARK HIJACKING”: • Bad faith trade mark registration very often • “Resale” of the trade mark to the legitime owner for abusive price • LOCAL NAME OF THE TRADE MARK: • Language issue –> translation • Roman characters’ regitration does no protect againts use/registration of signs in local language • Risk of choice by consumers of name in local language with similar meaning or sound • Risk of registration by a third party of the name used in the local market for the product Recommendations: • Find out what local-language trade marks to use and if they are available • Research on the translation of the original trade mark and registration of both © European Union, 2020. Reuse is authorised provided 33 the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Cybersquatting
Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018 • Ai sensi dell’art. 27 della nuova legge cinese sull’e-commerce, le piattaforme di commercio elettronico devono richiedere agli operatori che vendono beni o servizi sulla piattaforma di fornire informazioni veritiere sulla propria identità, indicando indirizzo e licenza amministrativa, ecc., nonché devono conservare un registro e verificare regolarmente tali informazioni. • Se un titolare di diritti di proprietà intellettuale ritiene che la sua PI sia stata violata, può notificare ad un operatore di piattaforma di e-commerce di adottare le misure necessarie, ad esempio per eliminare, bloccare, disconnettere o terminare le relative transazioni e servizi. Tale avviso deve contenere la prova prima facie della violazione. La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto tale notifica, adotta le misure necessarie in modo tempestivo e trasmette l’avviso agli operatori sulla piattaforma; in mancanza di ciò, sarà responsabile in solido per ulteriori danni insieme agli operatori sulla piattaforma (art. 42). © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018 • L’operatore interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione, può presentare una dichiarazione di non violazione al gestore della piattaforma di e-commerce. Tale dichiarazione deve contenere la prova prima facie della non violazione. • La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto la suddetta dichiarazione, trasmette la dichiarazione al titolare del diritto di proprietà intellettuale e comunicandogli che può sporgere denuncia presso le autorità competenti o adire il tribunale Cinese. • Il gestore della piattaforma di commercio elettronico interrompe tempestivamente le misure adottate contro l’operatore se non ha ricevuto la comunicazione che il titolare del diritto ha presentato un reclamo o ha iniziato una causa entro 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione al titolare del diritto (art. 43). © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
La protezione dei DPI del gruppo Alibaba Alibaba è costantemente impegnata ad aiutare i commercianti a sfruttare tutte le potenzialità di internet per coinvolgere i propri clienti nel commercio legale promuovendo il rispetto e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale: Nel 2016 ha istituito la Piattaforma per la protezione della proprietà intellettuale (IPP PLATFORM) disponibile all’indirizzo http://ipp.alibabagroup.com/. Così i titolari dei diritti possono aprire un account unico sulla IPP ed inviare le richieste di rimozione valide per tutte le piattaforme di e-commerce del gruppo: Tramite la IPP i titolari dei diritti possono monitorare e gestire le proprie richieste di rimozione in ciascuna delle sette piattaforme. Nell’agosto del 2017 Alibaba ha lanciato Express IPP, sevizio che ha ottimizzato la velocità di elaborazione delle richieste di rimozione: • Nel 2018, il 96% delle richieste legittime di rimozione inviate tramite la IPP durante i giorni feriali sono state processate nel giro di 24h.
Design Patent in Cina
Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di pubblicazione del brevetto nella Gazzetta. ✓ Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti): • Brevetto per disegno ornamentale: disegni originali riguardanti la forma, il motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la protezione non copre le parti funzionali di un prodotto. • Durata: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità) • Il CNIPA effettua solamente un esame preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda trasmessa; l’eventuale esame nel merito sarà svolto in caso di processo di invalidazione © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione https://www.china- iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk- Design_Patent_Guide.pdf © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Design Patent in SEA
SEA / Period of protection https://www.southeastasia- iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial_designs_protection_in_south- east_asia.pdf © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
SEA / Chi può registrare il design https://www.southeastasia- iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/indus trial_designs_protection_in_south-east_asia.pdf © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Casi studio
SHAPE MARKS: PRACTICAL CASE Singapore Application No. : T01/14770J Applicant : Société Des Produits Nestlé S.A. Caso studio 1: Design in Date of application : 15 July 2001 SINGAPORE Mark : 3D shape of packaging of the goods Class 30: Coffee and coffee mixtures. Objection: Devoid of distinctive character. Decision: The mark is not acceptable as it is quite unlikely that the mark will be recognized as a trade source. The packaging is one that the target sector of the public will see as signifying certain functionalities, for example, as a container for holding the coffee mixture, and not as an indication of its origin. There is no distinctive character in the packaging. The public is likely to recognize the applicant’s house mark, rather than the container as the trade mark. The Registrar took into consideration the fact that similar containers with a peel-off cover have been in use in the market for other products such as dairy creams, fruit jellies, instant noodles and ice-creams. https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/trademark%20resources/Work%20Manual-Shape%20Marks%20Chapter.pdf
Caso studio 2: FRAPAP ✓ «FRAPAP» è un marchio registrato di titolarità di una società francese (FRAPAP) per prodotti «carta da disegno»; il marchio è stato registrato in Cina in caratteri latini; ✓ In un momento successivo e dopo aver avviato il business in Cina, la società decise di registrare la traslitterazione cinese dello stesso marchio; ✓ L’Ufficio marchi cinese respinse la domanda di registrazione a causa dell’esistenza di un marchio anteriore identico. ✓ FRAPAP decideva, quindi, di condurre un’indagine sulla società titolare del marchio anteriore cinese. Tale società era specializzata in elettronica ed apparentemente non interessata al settore della carta da disegno; questa azienda era situata a Shenzhen, lo stesso luogo in cui la società di distribuzione di prodotti fabbricati dal maggiore concorrente di FRAPAP aveva sede legale; inoltre, entrambe le società avevano lo stesso Direttore Generale. ✓ A seguito di investigazioni, FRAPAP è riuscita a raccogliere prove per sostenere la connessione esistente tra le due società e il loro comportamento volto ad impedire a FRAPAP di utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi. ✓ Pertanto, la FRAPAP ha proposto con successo un’azione di cancellazione contro il marchio anteriore depositato in mala fede, ottenendo così il diritto di registrare il proprio marchio in caratteri cinesi. © European Union, 2019. © Reuse European Union, 2020.provided is authorised Reuse is authorised the source provided is the source acknowledged. The reuse policy is acknowledged. of European The reuse Commission policy ofis documents European Commission documents is regulated by regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39. Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Caso studio 3: marchio per «filati» in classe 23 1/2 ✓ La società X ha presentato una domanda di registrazione di un marchio in classe 23 per «filati tessili». ✓ La società Y (opponente) ha presentato opposizione contro la suddetta domanda; aveva già registrato lo stesso marchio nella classe 22 per «fibre tessili» in data anteriore al deposito della domanda opposta. ✓ Il titolare del marchio opposto è un concorrente dell’opponente in relazione ai prodotti della classe 22. ✓ Tuttavia, il titolare X del marchio opposto non produce né vende filati tessili ricompresi in classe 23, mentre l’opponente Y svolge anche questa attività commerciale. Pertanto, la Società X non era in buona fede o aveva una reale intenzione di registrare il marchio nella Classe 23. ✓ A causa dell’utilizzo da molti anni del marchio in Cina per i prodotti «fibre tessili» inclusi nella Classe 22, il marchio della Società Y ha ottenuto notorietà in Cina. Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Caso studio 3: marchio per «filati» in classe 23 2/2 ✓ Considerando la notorietà del marchio dell’opponente Y in classe 22 e lo stretto collegamento esistente tra i «prodotti in fibra tessile» compresi nella classe 22 e «filati tessili» compresi nella classe 23, i consumatori cinesi potrebbero indotti in confusione circa la fonte commerciale dei prodotti se il marchio opposto venisse registrato ed utilizzato. ✓ Pertanto, l’Ufficio cinese ha accolto l’opposizione e il marchio opposto è stato rigettato. ✓ Punti chiave del caso: ▪ Dimostrazione della notorietà del marchio dell’opponente in Classe 22; ▪ Dimostrazione del collegamento tra «fibre tessili» in classe 22 e «filati tessili» compresi in classe 23; ▪ Dimostrazione della concorrenza tra le due società, in particolare provare l’assenza di buona fede o reale intenzione nella registrazione del marchio nella classe 23. Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Raccomandazioni per tutela dei diritti PI in Cina e SEA • Proteggere i diritti PI prima di entrare sui mercati di Cina e SEA • Svolgere le opportune ricerche di anteriorità per identità e similitudine • Verificare la proteggibilità intrinseca dei diritti PI • Proteggere la versione cinese (traslitterazione) del marchio in caratteri occidentali • Creare un archivio di tutti i materiali rilevanti, raccogliendo tutta la documentazione inerente all’utilizzo e lo sfruttamento del diritto PI in Cina e i certificati originali • Monitorare il mercato e le attività dei concorrenti e svolgere investigazioni sui partner commerciali • Attivare un servizio di sorveglianza • Monitorare le Gazzette dei diritti PI e le azioni legali dei concorrenti e dei terzi • Monitorare il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce) • Verificare l’adeguatezza dei contratti sottoscritti con partner esteri • Utilizzare il Sistema di Madrid cum grano salis (Myanmar non ne fa parte) © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
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Domande © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
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