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10 Giugno 2019 23 Febbraio – 1° Marzo 2019 Weekly Newsalert Internal Governance Esternalizzazione Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione EBA ha pubblicato, il 5 giugno 2019, le traduzioni 2019 per tutti gli accordi conclusi, revisionati o nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea del set di modificati in tale data o successivamente alla stessa, Orientamenti sugli accordi di esternalizzazione ad eccezione del par. 63 (b) riguardante (outsourcing), nel dettaglio “Orientamenti in l’esternalizzazione di funzioni oggetto di materia di esternalizzazione”. autorizzazione a fornitori stabiliti in paesi terzi – la cui applicabilità è prevista dal 31 dicembre Il documento definisce un quadro armonizzato per 2021. gli accordi di esternalizzazione; in particolare, EBA fornisce una chiara definizione di A partire dal 30 settembre 2019 sono “outsourcing” e specifica i criteri per stabilire se contestualmente abrogati gli Orientamenti del una attività, un servizio, un processo o una funzione CEBS del 2006 in materia, nonché le esternalizzata siano o meno essenziali o Raccomandazioni dell’EBA in materia di importanti. esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (confluiti nel documento in esame al fine di creare un unico Gli Orientamenti sono rivolti alle autorità competenti framework in materia). e agli istituti finanziari e revisionano gli Orientamenti pubblicati nel 2006 dal CEBS (il Gli enti e gli istituti di pagamento sono tenuti a Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria completare e integrare la documentazione al quale si è poi sostituita EBA nel 2011), sul tema inerente gli accordi di esternalizzazione a partire dal dell’esternalizzazione. primo rinnovo di ogni accordo esistente di outsourcing e comunque non più tardi del 31 A differenza degli Orientamenti del CEBS, il presente dicembre 2021. documento è indirizzato non solo alle istituzioni creditizie e alle imprese di investimento Qualora, invece, non sia stata finalizzata la revisione soggette ai requisiti della Direttiva sui requisiti degli accordi di esternalizzazione delle funzioni patrimoniali (cd. “CRD IV”) – di seguito “enti” –, ma critiche e importanti entro il 31 dicembre 2021, gli anche agli istituti di pagamento soggetti alla enti e gli istituti di pagamento dovranno darne Direttiva rivista sui servizi di pagamento (cd. “PSD notifica all’autorità competente. 2”) e agli istituti di moneta elettronica soggetti alla Direttiva sulla moneta elettronica – di seguito “istituti di pagamento”. Orientamenti in materia di esternalizzazione Gli Orientamenti si applicano dal 30 settembre
Financial Regulatory Outlook – Attività di gestione del contante Attività di gestione del contante Gestione del contante Provvedimento di Banca d'Italia del 5 giugno 2019. "Disposizioni per l'attività di gestione del contante" In data 5 giugno 2019 Banca d'Italia ha pubblicato Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato il nuovo Provvedimento recante le "Disposizioni in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il per l’attività di gestione del contante" al fine di quindicesimo giorno successivo alla data di adeguare il previgente Provvedimento in materia del pubblicazione. 22 giugno 2016, alle novità apportate dal Decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e alle ultime novità Disposizioni per l’attività di gestione del contante normative e procedurali nel frattempo intervenute in materia di ricircolo. Banca d'Italia aveva tenuto una consultazione pubblica al riguardo tra dicembre 2018 e febbraio 2019. Le modifiche - rispetto al Provvedimento del 2016 - riguardano principalmente: - la disciplina dell'avvio dell'attività di trattamento delle banconote (capitolo I): in particolare sono stati differenziati gli obblighi a carico delle banche e degli altri gestori, che sono tenuti ad una mera comunicazione alla Banca d'Italia, da quelli degli operatori ai quali è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco; - le regole per il ritiro dalla circolazione e l'inoltro a Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità (capitolo III): i gestori sono ora tenuti a trasmettere le banconote direttamente al Centro Nazionale di Analisi, corredate da un apposito verbale; - la disciplina delle sanzioni amministrative (capitolo VI): è stato introdotto il cd. "contraddittorio rafforzato" come ulteriore garanzia del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio. Contestualmente, sono abrogati il Provvedimento della Banca d’Italia del 22 giugno 2016 riguardante la gestione del contante e il Provvedimento della Banca d’Italia del 7 febbraio 2018 sulla disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti dei gestori del contante.
Financial Regulatory Outlook – Requisiti patrimoniali Requisiti patrimoniali Perdita in caso di default (LGD) in fase recessiva Orientamenti EBA sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva («stima della LGD in fase recessiva») Il 4 giugno 2019 EBA ha pubblicato sul proprio sito internet, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea del set di Orientamenti sulla stima del parametro i rischio LGD, dal titolo “Orientamenti sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (“stima della LGD in fase recessiva”)”. Gli Orientamenti specificano i criteri per la stima della LGD adatta per una fase recessiva (cd. “downturn LGD”) conformemente alla Parte III, Titolo II, Capitolo 3, Sezione 6 del Regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cd. “CRR - Capital Requirements Regulation”) in materia di modelli interni per la valutazione del rischio di credito. In particolare, i presenti Orientamenti integrano gli Orientamenti EBA del 23 aprile 2018 sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default. Gli Orientamenti, rivolti alle autorità competenti e agli enti che utilizzano i modelli interni per il rischio di credito (cd. “IRB – Internal Rating Based”), si applicano dal 1° gennaio 2021, data entro la quale gli enti dovranno aver implementato le presenti disposizioni all’interno dei propri sistemi di rating. Orientamenti sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva («stima della LGD in fase recessiva»)
Financial Regulatory Outlook – Canali digitali e protezione dei dati Canali digitali e protezione dei dati Trattamento dati elettronici non-personali Linee guida della Commissione europea sul Regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea La Commissione europea ha pubblicato, il 29 maggio dati; 2019, sul proprio sito internet una Comunicazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio iii) sulla nozione di portabilità dei dati. contenente le Linee guida sulla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea. Linee guida sul regolamento relativo a un quadro Le Linee guida sono state emanate ai sensi dell’art. applicabile alla libera circolazione dei dati non 8(3) del Regolamento (UE) 2018/1807 (cd. personali nell'Unione europea “Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali”, divenuto applicabile il 28 Comunicato stampa maggio 2019), rientrante nel contesto del mercato unico digitale e che sancisce il principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati elettronici non personali all’interno dell’Unione. Allo stesso tempo, il Regolamento è volto a rimuovere gli ostacoli relativi alla mobilità dei dati discendenti sia da disposizioni contenute nelle legislazioni degli Stati membri sia da restrizioni relative al settore privato. Nello specifico, si tratta di Linee guida informative volte ad aiutare gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese, a comprendere meglio l'interazione tra il Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), in particolare per quanto concerne gli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali. A tal fine, le Linee guida offrono esempi pratici sull’applicazione delle norme e in particolare: i) sui concetti di dati personali e dati non personali (nonché di dati misti); ii) sui principi della libera circolazione dei dati e del divieto di qualsiasi obbligo di localizzazione dei
Financial Regulatory Outlook – MiFID II MiFID II Strumenti finanziari Orientamenti ESMA sull’applicazione della sezione C, punti 6) e 7), dell’allegato I della MiFID II ESMA ha pubblicato, il 5 giugno 2019, sul proprio Gli Orientamenti si applicano dal 5 agosto 2019. sito internet, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea del documento concernente gli “Orientamenti sull’applicazione della sezione Orientamenti sull’applicazione della sezione C, punti C, punti 6) e 7), dell’allegato I della MiFID II”. 6) e 7), dell’allegato I della MiFID II Tali Orientamenti, che si rivolgono alle autorità competenti e alle imprese di investimento, modificano gli “Orientamenti sull'applicazione della sezione C, punti (6) e (7), dell'allegato 1 della MiFID” del 20 ottobre 2015, al fine di allinearli al rinnovato framework normativo dettato dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), senza modificarne la sostanza. In particolare, essi descrivono le modalità di applicazione delle definizioni di cui ai punti 6) e 7) contenute nella Sezione C “Strumenti finanziari” dell’Allegato I “Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari” della MiFID II. In particolare, il punto (6) della Sezione C riguarda i “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (cd. future), swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica”, mentre il punto (7) della Sezione C riguarda i “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (cd. future), swap, contratti a termine (cd. forward) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati”.
Let’s Talk Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare: Avv. Fabrizio Cascinelli Avv. Giovanni Stefanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti PwC TLS Avvocati e Commercialisti Associate Partner | Legal Partner | Legal fabrizio.cascinelli@pwc.com giovanni.stefanin@pwc.com Avv. Mario Zanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti Senior Manager | Legal mario.m.zanin@pwc.com Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link: http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html © 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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