INTERNAL GOVERNANCE WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS ...

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10 Giugno 2019

23 Febbraio – 1° Marzo 2019

Weekly Newsalert

Internal Governance

Esternalizzazione

Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione

EBA ha pubblicato, il 5 giugno 2019, le traduzioni       2019 per tutti gli accordi conclusi, revisionati o
nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea del set di    modificati in tale data o successivamente alla stessa,
Orientamenti sugli accordi di esternalizzazione          ad eccezione del par. 63 (b) riguardante
(outsourcing), nel dettaglio “Orientamenti in            l’esternalizzazione di funzioni oggetto di
materia di esternalizzazione”.                           autorizzazione a fornitori stabiliti in paesi terzi
                                                         – la cui applicabilità è prevista dal 31 dicembre
Il documento definisce un quadro armonizzato per         2021.
gli accordi di esternalizzazione; in particolare,
EBA fornisce una chiara definizione di                   A partire dal 30 settembre 2019 sono
“outsourcing” e specifica i criteri per stabilire se     contestualmente abrogati gli Orientamenti del
una attività, un servizio, un processo o una funzione    CEBS del 2006 in materia, nonché le
esternalizzata siano o meno essenziali o                 Raccomandazioni dell’EBA in materia di
importanti.                                              esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (confluiti
                                                         nel documento in esame al fine di creare un unico
Gli Orientamenti sono rivolti alle autorità competenti   framework in materia).
e agli istituti finanziari e revisionano gli
Orientamenti pubblicati nel 2006 dal CEBS (il            Gli enti e gli istituti di pagamento sono tenuti a
Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria    completare e integrare la documentazione
al quale si è poi sostituita EBA nel 2011), sul tema     inerente gli accordi di esternalizzazione a partire dal
dell’esternalizzazione.                                  primo rinnovo di ogni accordo esistente di
                                                         outsourcing e comunque non più tardi del 31
A differenza degli Orientamenti del CEBS, il presente    dicembre 2021.
documento è indirizzato non solo alle istituzioni
creditizie e alle imprese di investimento                Qualora, invece, non sia stata finalizzata la revisione
soggette ai requisiti della Direttiva sui requisiti      degli accordi di esternalizzazione delle funzioni
patrimoniali (cd. “CRD IV”) – di seguito “enti” –, ma    critiche e importanti entro il 31 dicembre 2021, gli
anche agli istituti di pagamento soggetti alla           enti e gli istituti di pagamento dovranno darne
Direttiva rivista sui servizi di pagamento (cd. “PSD     notifica all’autorità competente.
2”) e agli istituti di moneta elettronica soggetti
alla Direttiva sulla moneta elettronica – di seguito
“istituti di pagamento”.                                 Orientamenti in materia di esternalizzazione
Gli Orientamenti si applicano dal 30 settembre
Financial Regulatory Outlook – Attività di gestione del contante

Attività di gestione del contante
Gestione del contante

Provvedimento di Banca d'Italia del 5 giugno 2019. "Disposizioni per
l'attività di gestione del contante"

In data 5 giugno 2019 Banca d'Italia ha pubblicato            Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato
il nuovo Provvedimento recante le "Disposizioni               in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il
per l’attività di gestione del contante" al fine di           quindicesimo giorno successivo alla data di
adeguare il previgente Provvedimento in materia del           pubblicazione.
22 giugno 2016, alle novità apportate dal Decreto
legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV
Direttiva Antiriciclaggio e alle ultime novità                Disposizioni per l’attività di gestione del contante
normative e procedurali nel frattempo intervenute in
materia di ricircolo.
Banca d'Italia aveva tenuto una consultazione
pubblica al riguardo tra dicembre 2018 e febbraio
2019.
Le modifiche - rispetto al Provvedimento del 2016 -
riguardano principalmente:
- la disciplina dell'avvio dell'attività di
trattamento delle banconote (capitolo I): in
particolare sono stati differenziati gli obblighi a
carico delle banche e degli altri gestori, che sono
tenuti ad una mera comunicazione alla Banca
d'Italia, da quelli degli operatori ai quali è richiesta la
preventiva iscrizione nell'elenco;
- le regole per il ritiro dalla circolazione e l'inoltro a
Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità
(capitolo III): i gestori sono ora tenuti a trasmettere
le banconote direttamente al Centro Nazionale di
Analisi, corredate da un apposito verbale;
- la disciplina delle sanzioni amministrative
(capitolo VI): è stato introdotto il cd.
"contraddittorio rafforzato" come ulteriore garanzia
del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio.
Contestualmente, sono abrogati il Provvedimento
della Banca d’Italia del 22 giugno 2016 riguardante la
gestione del contante e il Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 febbraio 2018 sulla disciplina della
procedura sanzionatoria amministrativa nei
confronti dei gestori del contante.
Financial Regulatory Outlook – Requisiti patrimoniali

Requisiti patrimoniali
Perdita in caso di default (LGD) in fase recessiva

Orientamenti EBA sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta
per una fase recessiva («stima della LGD in fase recessiva»)

Il 4 giugno 2019 EBA ha pubblicato sul proprio sito
internet, le traduzioni nelle lingue ufficiali
dell’Unione Europea del set di Orientamenti sulla
stima del parametro i rischio LGD, dal titolo
“Orientamenti sulla stima della perdita in
caso di default (LGD) adatta per una fase
recessiva (“stima della LGD in fase
recessiva”)”.
Gli Orientamenti specificano i criteri per la stima
della LGD adatta per una fase recessiva (cd.
“downturn LGD”) conformemente alla Parte III,
Titolo II, Capitolo 3, Sezione 6 del Regolamento (UE)
n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento (cd. “CRR
- Capital Requirements Regulation”) in
materia di modelli interni per la valutazione del
rischio di credito.
In particolare, i presenti Orientamenti integrano gli
Orientamenti EBA del 23 aprile 2018 sulla stima
della probabilità di default (PD) e delle perdite in
caso di default (LGD) e sul trattamento delle
esposizioni in stato di default.
Gli Orientamenti, rivolti alle autorità competenti
e agli enti che utilizzano i modelli interni per il
rischio di credito (cd. “IRB – Internal Rating
Based”), si applicano dal 1° gennaio 2021, data
entro la quale gli enti dovranno aver implementato le
presenti disposizioni all’interno dei propri sistemi di
rating.

Orientamenti sulla stima della perdita in caso di
default (LGD) adatta per una fase recessiva («stima
della LGD in fase recessiva»)
Financial Regulatory Outlook – Canali digitali e protezione dei dati

Canali digitali e protezione dei dati
Trattamento dati elettronici non-personali

Linee guida della Commissione europea sul Regolamento relativo a un
quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione
europea

La Commissione europea ha pubblicato, il 29 maggio       dati;
2019, sul proprio sito internet una Comunicazione
indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio         iii) sulla nozione di portabilità dei dati.
contenente le Linee guida sulla libera circolazione
dei dati non personali nell’Unione europea.
                                                         Linee guida sul regolamento relativo a un quadro
Le Linee guida sono state emanate ai sensi dell’art.     applicabile alla libera circolazione dei dati non
8(3) del Regolamento (UE) 2018/1807 (cd.                 personali nell'Unione europea
“Regolamento sulla libera circolazione dei
dati non personali”, divenuto applicabile il 28          Comunicato stampa
maggio 2019), rientrante nel contesto del
mercato unico digitale e che sancisce il principio
della libera circolazione transfrontaliera dei
dati elettronici non personali all’interno
dell’Unione.

Allo stesso tempo, il Regolamento è volto a
rimuovere gli ostacoli relativi alla mobilità dei
dati discendenti sia da disposizioni contenute nelle
legislazioni degli Stati membri sia da restrizioni
relative al settore privato.

Nello specifico, si tratta di Linee guida
informative volte ad aiutare gli utenti, in
particolare le piccole e medie imprese, a
comprendere meglio l'interazione tra il Regolamento
sulla libera circolazione dei dati non personali e il
Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), in
particolare per quanto concerne gli insiemi di dati
composti sia da dati personali che da dati non
personali.

A tal fine, le Linee guida offrono esempi pratici
sull’applicazione delle norme e in particolare:

i) sui concetti di dati personali e dati non
personali (nonché di dati misti);

ii) sui principi della libera circolazione dei dati e
del divieto di qualsiasi obbligo di localizzazione dei
Financial Regulatory Outlook – MiFID II

MiFID II
Strumenti finanziari

Orientamenti ESMA sull’applicazione della sezione C, punti 6) e 7),
dell’allegato I della MiFID II

ESMA ha pubblicato, il 5 giugno 2019, sul proprio          Gli Orientamenti si applicano dal 5 agosto 2019.
sito internet, le traduzioni nelle lingue ufficiali
dell’Unione Europea del documento concernente gli
“Orientamenti sull’applicazione della sezione              Orientamenti sull’applicazione della sezione C, punti
C, punti 6) e 7), dell’allegato I della MiFID II”.         6) e 7), dell’allegato I della MiFID II
Tali Orientamenti, che si rivolgono alle autorità
competenti e alle imprese di investimento,
modificano gli “Orientamenti sull'applicazione della
sezione C, punti (6) e (7), dell'allegato 1 della MiFID”
del 20 ottobre 2015, al fine di allinearli al
rinnovato framework normativo dettato dalla
Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), senza modificarne
la sostanza.

In particolare, essi descrivono le modalità di
applicazione delle definizioni di cui ai punti 6) e 7)
contenute nella Sezione C “Strumenti finanziari”
dell’Allegato I “Elenco dei servizi, delle attività
e degli strumenti finanziari” della MiFID II.

In particolare, il punto (6) della Sezione C
riguarda i “contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati (cd. future), swap ed altri
contratti su strumenti derivati connessi a merci che
possono essere regolati con consegna fisica purché
negoziati su un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti
energetici all’ingrosso negoziati in un sistema
organizzato di negoziazione che devono essere
regolati con consegna fisica”, mentre il punto (7)
della Sezione C riguarda i “contratti di opzione,
contratti finanziari a termine standardizzati (cd.
future), swap, contratti a termine (cd. forward) e
altri contratti su strumenti derivati connessi a merci
che non possano essere eseguiti in modi diversi da
quelli citati al punto 6 della presente sezione e non
abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche
di altri strumenti finanziari derivati”.
Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Avv. Fabrizio Cascinelli                                                 Avv. Giovanni Stefanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti                                        PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Associate Partner | Legal                                                Partner | Legal
fabrizio.cascinelli@pwc.com                                              giovanni.stefanin@pwc.com

Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager | Legal
mario.m.zanin@pwc.com

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il
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