Indicazioni agli operatori forestali - Dovuta Diligenza nella filiera legno - Regione ...

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Indicazioni agli operatori forestali - Dovuta Diligenza nella filiera legno - Regione ...
Indicazioni agli
   Operatori forestali
          per l’applicazione
   del Regolamento (UE) n. 995/2010
  “European Timber Regulation (EUTR)”

Dovuta Diligenza nella filiera legno
Indicazioni agli operatori forestali - Dovuta Diligenza nella filiera legno - Regione ...
Autori
•   Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche,
    Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste -
    Settore Foreste: Elisa Guiot e Valerio Motta Fre.
•   Regione Lombardia - Direzione Generale
    Agricoltura - Struttura Sviluppo e Gestione
    Forestale: Luisa Cagelli e Roberto Tonetti.
•   Università degli Studi di Torino - Dipartimento di
    Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA):
    Corrado Cremonini e Roberto Zanuttini.
•   Associazione Regionale Imprese Boschive della
    Lombardia: Tiziana Stangoni e Giulio Zanetti.

Ringraziamenti
Si ringrazia il Corpo Forestale dello Stato, Comando
Regionale del Piemonte, per la preziosa collabo-
razione.

Si ringrazia il Consorzio Servizi Legno Sughero
(ConLegno) di Milano per aver collaborato alla
traduzione dall’inglese del testo   PAS 2021:2012
“La Dovuta Diligenza per stabilire l’origine legale
del legno e dei prodotti da esso derivati - Guida
al Regolamento (UE) n. 995/2010”, prima edizione
del novembre 2012, edito a cura di ©The British
Standards Institution.

Si ringrazia l’Istituto per le piante da legno e l’am-
biente (I.P.L.A. S.p.A.) per la rilettura ragionata.

Le immagini del paragrafo 1 e degli esempi del
paragrafo 3.4 sono state   tratte e modificate da:
Masiero M., Pettenella D., Secco L. (2013). Strumenti
Comunitari di contrasto al commercio internazionale di
legname illegale - Regolamenti FLEGT ed EUTR. Mate-
riale didattico del corso “Illegalità nel settore forestale
in Italia, politiche e strumenti di contrasto, Regolamento
(UE) 995/2010” (Regione Piemonte/IPLA, Dip. TeSAF
ed ETIFOR). Ceva (CN) 29/30 maggio 2013.
Si ringraziano gli autori per averne concesso l’utilizzo.

Editore
               Compagnia delle Foreste S.r.l.
               www.compagniadelleforeste.it
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Indicazioni agli
   Operatori forestali
          per l’applicazione
   del Regolamento (UE) n. 995/2010
  “European Timber Regulation (EUTR)”

Dovuta Diligenza nella filiera legno

          ISBN 978-88-98850-00-6
Indicazioni agli operatori forestali - Dovuta Diligenza nella filiera legno - Regione ...
Indice
1 Introduzione                                                             5

2 Campo di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010                     9

3 Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010                7
3.1 Generalità                                                             7
3.2 Identificazione delle imprese e dei prodotti
    soggetti al Regolamento UE n. 995/2010                                10
3.3 Classificazione dell’attività dell’impresa                            11
3.4 Identificare il ruolo di Operatore                                    11
3.5 Obblighi dell’Operatore                                               16
3.6 Identificare il ruolo di Commerciante                                 16
3.7 Obblighi del Commerciante                                             17

4 Sistema di Dovuta Diligenza                                             18
4.1 Generalità                                                            18
4.2 Accesso alle informazioni                                             18
    4.2.1 Operatore                                                       18
    4.2.2 Commerciante                                                    19
4.3 Valutazione del rischio                                               19
4.4 Attenuazione del rischio                                              20
4.5 Tenuta dei registri                                                   21
4.6 Applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza                          21
4.7 Sanzioni                                                              22

5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio                        23

6 Buone pratiche                                                          28

7 Indicazioni per gli Operatori forestali locali                          29

Modello 1 – Sistema di Dovuta Diligenza                                   29
Modello 2 – Fac-simile di comunicazione che un Operatore
   può inviare ai propri Clienti                                          29

8 Considerazioni conclusive                                               37

Allegato 1 – Termini e definizioni                                        38
Allegato 2 – Legno e prodotti da esso derivati soggetti
     al Regolamento UE n. 995/2010                                        42
Allegato 3 – Meccanismi che svolgono un ruolo importante
     per la determinazione del rischio trascurabile di commercializzare
     legno di provenienza illegale                                        44
     A) Schemi di certificazione forestale                                44
     B) Licenze di legalità CITES e FLEGT                                 45
Allegato 4 – Riferimenti legislativi                                      48
1. TITOLO

  1            Introduzione

Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il               Il Regolamento UE n. 995/2010 interes-
Regolamento (UE) n. 995/2010, noto                   sa la maggior parte dei prodotti a base
anche come “EUTR” (European Tim-                     di legno commercializzati all’interno
ber Regulation), “Regolamento Legno”,                dell’Unione Europea, con poche esclu-
“Regolamento sulla Dovuta Diligenza                  sioni e, in sintesi, definisce i requisiti
(o Due Diligence)”, il quale stabilisce gli          per due tipologie di soggetti:
obblighi per i soggetti che introducono
e/o commercializzano legno e prodotti                   1. Operatore: persona fisica o giu-
da esso derivati sul mercato europeo.                      ridica che, nell’ambito di un’atti-
La sua importanza deriva dal fatto che                     vità commerciale, immette per
si tratta di un Regolamento comunita-                      primo legno e prodotti da esso
rio, per sua natura di attuazione obbli-                   derivati all’interno del mercato
gatoria e immediatamente operativo                         europeo.
in tutti gli Stati membri dell’UE, senza                2. Commerciante: persona fisica
necessità di alcun provvedimento na-                       o giuridica che vende o acquista
zionale di recepimento.                                    legno e prodotti da esso derivati
Esso mira a contrastare il commercio                       già immessi sul mercato interno.
di legno di provenienza illegale, proi-
bendone l’immissione (ovvero la prima                Mentre per il Commerciante il Re-
messa a disposizione) e commercia-                   golamento ha un impatto limitato, che
lizzazione sul mercato europeo. In tal               consiste essenzialmente nel conserva-
senso è stato concepito soprattutto                  re le informazioni di base sull’acquisto
per i soggetti economici che importano               e vendita del legno e dei prodotti da
legname da alcuni Paesi esterni all’U-               esso derivati al fine di garantirne la
nione Europea (UE) a maggior rischio                 tracciabilità, la maggior parte delle
di illegalità ma si applica parimenti al             prescrizioni previste riguardano l’O-
materiale legnoso raccolto e prodotto                peratore. Questi, infatti, deve dotarsi
all’interno dell’UE.                                 di un Sistema di Dovuta Diligenza
                                                     (SDD)(1) basato sul reperimento delle
Il concetto di illegalità riguarda le fasi           informazioni sui materiali legnosi che
di raccolta, trasporto, acquisto e                   intende immettere sul mercato, sulla
vendita di legno e prodotti da esso                  valutazione del rischio di una loro pro-
derivati per i quali si rileva una viola-            venienza illegale e, qualora necessario,
zione delle leggi nazionali o internazio-            sul ricorso ad una serie di misure per
nali (norme forestali, ambientali, fiscali,          attenuarlo.
commerciali ecc.).                                   È quindi soprattutto responsabilità

(1)
    La “Dovuta Diligenza” può essere definita come “un sistema di valutazione del rischio che il legno
e i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali” (vedi anche Allegato 1).

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010                 5
1. Introduzione

                                                                Mercato interno UE

                                                                             Operatori
                                                                                Dovuta
                                                                               Diligenza
                                      Legno proveniente
                                       da boschi UE
                 Import da
                 produttori
                 extra UE

                                         Operatori              Commercianti                Consumatori
                                           Dovuta                  Tracciabilità
                                          Diligenza

    dell’Operatore intraprendere tutte le                   le Alimentari e Forestali (MiPAAF), che
    misure ragionevolmente possibili e a sua                si avvale del Corpo Forestale dello Stato
    disposizione per essere in grado di di-                 per le attività di verifica e controllo(2).
    mostrare la conformità al Regolamento                   Alla data della pubblicazione del pre-
    stesso ed impedire l’introduzione nel                   sente documento, la Commissione
    mercato UE di legno e derivati di pro-                  europea ha riconosciuto ufficialmente
    venienza illegale.                                      i primi tre Organismi di controllo. Essi
    Il Regolamento UE n. 995/2010 preve-                    sono NEPCon (www.nepcon.net) e Bu-
    de inoltre che il controllo della corretta              reau Veritas (www.bureauveritas.com),
    applicazione delle sue disposizioni sia                 che hanno ottenuto un riconoscimen-
    eseguito a vari livelli. Ciò implica il sup-            to su scala europea, e il Consorzio
    porto di un’Autorità Competente,                        Servizi Legno-Sughero (ConLegno,
    ossia un Organismo nazionale nominato                   www.conlegno.eu), che ha ottenuto il ri-
    in ciascun Paese membro dell’UE con                     conoscimento a livello nazionale italiano.
    funzione di supervisore, ed uno o più                   Per conseguire un’efficace azione di
    Organismi di Controllo (o di Moni-                      contrasto al taglio illegale il Regola-
    toraggio), riconosciuti dalla Commis-                   mento UE n. 995/2010 trova poi un
    sione europea, in grado di predisporre,                 importante elemento integrativo negli
    mantenere e valutare periodicamente                     schemi di certificazione della gestione
    un proprio Sistema di Dovuta Diligenza                  forestale sostenibile e della Catena di
    fornendone il diritto d’uso agli Operato-               Custodia (CoC), quali ad esempio l’FSC
    ri che lo richiedono.                                   e il PEFC(3), la cui presenza è oggi ampia-
    L’Autorità Competente per l’applicazio-                 mente consolidata nel settore, e si sta
    ne del Regolamento UE n. 995/2010 in                    diffondendo anche per i boschi italiani.
    Italia è il Ministero delle Politiche Agrico-           Tali schemi, pur essendo ad adozione

    (2)
        In riferimento al DM 27/12/2012 sulla definizione da parte del MiPAAF della ripartizione interna
    delle competenze ai fini dell’espletamento delle funzioni correlate all’attuazione dei Regolamenti
    CE 2173/2005 ed UE 995/2010.
    (3)
        Forest Stewardship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

6   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
1. Introduzione

volontaria, per molti aspetti prevedo-            Più in dettaglio, i soggetti coinvolti
no o addirittura superano i requisiti del         nell’iniziativa sono:
Regolamento stesso e consentono di                   • Regione Lombardia - Direzione
garantire che una determinata risorsa                    Generale Agricoltura - Struttura
legnosa sia gestita conformemente a                      Sviluppo e Gestione Forestale;
criteri di responsabilità e che il legno             • Regione Piemonte - Direzione
presente in un dato prodotto provenga                    Opere Pubbliche, Difesa del Suo-
da fonti legali e controllate. Per ren-                  lo, Economia Montana e Foreste
dere le certificazioni forestali confor-                 - Settore Foreste;
mi ai requisiti del Regolamento UE n.                • Università degli Studi di Torino,
995/2010, i relativi standard sono stati                 Dipartimento di Scienze Agrarie,
recentemente revisionati. Al momen-                      Forestali e Alimentari (DiSAFA);
to solo il legname dotato di certifica-              • Associazione Regionale Imprese
ti FLEGT o CITES  (vedasi Allegato 3,                    Boschive della Lombardia.
lettera B) non richiede di applicare il
Sistema di Dovuta Diligenza.                      Il documento che ne è scaturito trae
A supporto del Regolamento UE                     spunto e segue in parte l’impostazione
n. 995/2010 è stato emanato anche il              del PAS 2021:2012 “La Dovuta Diligen-
Regolamento di esecuzione (UE) n.                 za per stabilire l’origine legale del legno
607/2012, del 6 luglio 2012, sulle moda-          e dei prodotti da esso derivati - Guida
lità di applicazione relative al Sistema di       al Regolamento (UE) n. 995/2010”, prima
Dovuta Diligenza, alla frequenza e alla           edizione del novembre 2012, edito a cura
natura delle verifiche sugli Organismi            di ©The British Standards Institution, con-
di Controllo. La Commissione europea              cepito per fungere da supporto al Rego-
ha infine pubblicato alcuni chiarimenti           lamento UE n. 995/2010, al Regolamento
circa l’applicazione del Regolamento              esecutivo e a qualsiasi raccomandazione
UE n. 995/2010(4).                                e linea guida pubblicata dalla Commissio-
In tale contesto il presente contribu-            ne Europea e dalle Autorità preposte dei
to intende inquadrare le disposizioni del         Paesi membri dell’UE.
Regolamento UE n. 995/2010 e illustrare
le ricadute che l’implementazione di un           Il documento, approvato dalla Regione
Sistema di Dovuta Diligenza potrà deter-          Piemonte il 23.09.2013 con Deliberazio-
minare nel settore. Esso è stato elaborato        ne n. 19-6394 e dalla Regione Lombar-
nell’ambito dei rapporti di collaborazio-         dia il 23.12.2013 con decreto n. 12634,
ne istituzionale tra Regione Lombardia            è indirizzato prioritariamente agli
e Regione Piemonte, che hanno portato             Operatori che immettono per pri-
alla costituzione di un gruppo di lavoro          mi sul mercato europeo legno di
incaricato di predisporre una serie di indi-      provenienza locale, ossia derivante
cazioni finalizzate ad agevolare il rispetto      da popolamenti arborei soggetti al ri-
del Regolamento UE n. 995/2010 da par-            spetto della relativa legislazione fore-
te delle imprese di utilizzazione forestale       stale (boschi) o meno (arboricoltura
che operano sul territorio di competenza.         da legno). Pertanto contestualizza le

(4)
   Reperibili all’indirizzo Internet: ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20do-
cument.pdf (ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito: ec.europa.eu/environment/
forests/timber_regulation.htm).

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010             7
1. Introduzione

    prescrizioni del Regolamento UE n.            Il documento si propone quindi di fornire
    995/2010 alla legislazione foresta-           un supporto alle imprese forestali per:
    le in vigore nelle due Regioni italiane           • capire cos’è il Regolamento UE
    coinvolte, ma può essere liberamente                n. 995/2010;
    adottato in analoghe situazioni presenti          • stabilire se l’impresa rientra tra
    a livello nazionale.                                i soggetti interessati e, in caso
    In particolare esso descrive come                   affermativo, con quale ruolo (di
    soddisfare il primo requisito ri-                   Operatore e/o Commerciante);
    chiesto dall’implementazione di                   • programmare ed applicare un
    un Sistema di Dovuta Diligenza                      Sistema di Dovuta Diligenza per
    (SDD), ovvero l’accesso alle infor-                 minimizzare il rischio di introdur-
    mazioni sulla base delle quali ese-                 re legno illegale nella catena di
    guire la valutazione del rischio di                 approvvigionamento;
    immettere sul mercato legno e prodotti            • comunicare il risultato dell’appli-
    da esso derivati di provenienza illegale.           cazione della Dovuta Diligenza
    Ovviamente quest’ultima valutazione                 alle parti interessate, compresa
    dovrà essere effettuata da parte                    l’Autorità Competente;
    e sotto la piena responsabilità del               • condividere buone pratiche, stru-
    soggetto che ai sensi del Regola-                   menti e schemi di riferimento mi-
    mento UE n. 995/2010 riveste il                     rati a soddisfare i requisiti di con-
    ruolo di Operatore; tuttavia il fatto di            formità nell’approvvigionamento
    individuare i documenti utili a tale scopo          del legno e dei prodotti da esso
    e sapere dove e come reperirli costitui-            derivati.
    sce un importante elemento di partenza.

8   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
2           Campo di applicazione
              del Regolamento UE n. 995/2010
Ai fini del presente documento, valgo-                  senza essere immesso sul mer-
no i termini e le definizioni contenuti                 cato (ad es. i platani colpiti dal
nell’Allegato 1.                                        cancro colorato o altre situazioni
                                                        riferibili al contesto del verde ur-
Il Regolamento UE n. 995/2010 si applica                bano come potature destinate al
a quasi tutti i materiali legnosi che ven-              compostaggio/discarica);
gono immessi sul mercato, a prescindere               • alle imprese o soggetti che taglia-
dalla loro origine (bosco, pioppicoltura,               no legno per conto di altri sen-
altro tipo di arboricoltura da legno ecc.):             za poi commercializzarlo (come
tronchi, assortimenti di legno massiccio,               avviene, in genere, nel caso dei
segati, pannelli, pasta e carta, legna da               contoterzisti).
ardere, mobili ecc.; sono invece esclusi
il legno e i prodotti da esso derivati ri-        Come già anticipato, il Regolamen-
ciclati, il carbone di legna e il bambù. In       to UE n. 995/2010 è in vigore in tutta
proposito si rimanda alla lista riportata         l’Unione Europea(5), sia per il legno di
nell’Allegato 2, tenendo conto che sono           importazione che per quello di produ-
possibili aggiornamenti, in particolare           zione interna, in quanto anche quando
per i prodotti finiti.                            si taglia un bosco in Italia il materiale
Non si applica invece:                            ricavato viene immesso per la prima
    • ai materiali legnosi usati diretta-         volta sul mercato UE.
       mente da chi li ha raccolti, senza         La sua attuazione risulta quindi rilevan-
       essere immessi sul mercato (ad es.         te anche per i proprietari e gestori fo-
       legna da ardere per uso famigliare);       restali (pubblici e privati) e per le ditte
    • alle piante il cui legno, dopo il ta-       boschive, incluse quelle che operano
       glio, viene smaltito come rifiuto          esclusivamente su scala locale.

(5)
   Dal 1 luglio 2013 fanno parte dell’Unione Europea i seguenti 28 Paesi: Austria, Belgio, Bulga-
ria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese Isole Åland), Francia (compresa
Guyana Francese, Guadalupa,  Martinica, Mayotte e Réunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese Azzorre e
Madeira), Regno Unito (compresa Gibilterra), Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna (comprese Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010            9
1. TITOLO

     3              Imprese e prodotti soggetti al
                    Regolamento UE n. 995/2010
     3.1 Generalità                                         3.2 Identificazione delle imprese
     Non è il tipo di impresa (artigiana, agri-             e dei prodotti soggetti al
     cola ecc.) che determina se si è soggetti              Regolamento UE n. 995/2010
     al Regolamento UE n. 995/2010, ma sono                 Se l’impresa acquista e vende legna-
     le attività che la stessa intraprende sul              me e materiali affini nell’ambito del
     mercato del legno e dei prodotti da esso               mercato UE o importa tali prodotti in
     derivati che possono comportare la ne-                 Europa è presumibile che debba sod-
     cessità di soddisfare taluni obblighi.                 disfare gli obblighi previsti dal Regola-
     Un esempio per identificare questi ultimi              mento UE n. 995/2010.
     è riportato in Figura 1.                               Per stabilire se l’impresa è davvero sog-

                        L’attività dell’impresa prevede                   È probabile che l’impresa non sia
                        l’approvvigionamento di legno                         soggetta al Regolamento
                                                                 NO               UN n. 995/2010
                          o prodotti da esso derivati?

                                    SÌ

                                                                              L’impresa non è soggetta
                        I prodotti trattati dall’Impresa                  al Regolamento UE n. 995/2010
                        sono elencati nell’Allegato al
                                                                 NO        Tuttavia è opportuno effettuare
                       Regolamento UE n. 995/2010?
                                                                          controlli periodici perché l’ambito
                                                                          di applicazione del Regolamento
                                    SÌ
                                                                              UE n. 995/2010 può subire
                                                                                       modifiche
                                                                                o revisioni nel tempo
                   Classificare il ruolo/attività dell’Impresa
                 (Operatore o Commerciante) nell’ambito del
                 mercato del legno e prodotti da esso derivati

        Operatore                                          Commerciante

          Obblighi per l’impresa
                                              Obblighi per l’impresa
         in qualità di Operatore:
                                           in qualità di Commerciante:
          PREDISPORRE UN
                                                TRACCIABILITÀ
              SISTEMA DI
                                                COMMERCIALE
       DOVUTA DILIGENZA (SDD)

     Figura 1. Schema per l’identificazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 995/2010.

10   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 1.
                                                                     995/2010
                                                                       TITOLO

getta al Regolamento UE n. 995/2010                           • utilizza (ovvero taglia o racco-
occorre verificare se il legno e i pro-                         glie) legno nell’UE e lo immette
dotti da esso derivati trattati rientra-                        sul mercato;
no nel campo di applicazione del Re-                          • importa legno e prodotti da esso
golamento stesso.                                               derivati da un Paese extra UE e
                                                                li immette sul mercato interno
3.3 Classificazione dell’attività                               dell’UE ai fini di una commercia-
dell’impresa                                                    lizzazione.
Un’impresa può essere classificata
come Operatore e/o come Com-                              Spesso si tratta quindi di:
merciante in base al tipo di attivi-                        a) proprietari forestali dell’UE che
tà che svolge sul mercato del legno                            forniscono partite di legname
e dei prodotti da esso derivati. Ad                            raccolto direttamente nelle pro-
esempio, un soggetto che immette                               prie foreste;
direttamente nel mercato UE legno                           b) ditte boschive che comprano il
e prodotti da esso derivati inclusi                            legno in piedi, si occupano dell’u-
nell’ambito di applicazione del Rego-                          tilizzazione e immettono sul
lamento UE n. 995/2010 e contestual-                           mercato gli assortimenti ricavati;
mente li acquista da fornitori europei,                     c) imprese di prima trasformazione
deve adempiere agli obblighi previsti                          che acquistano legno in piedi da
per entrambi i ruoli.                                          un proprietario forestale e si ser-
                                                               vono di un contoterzista (ad es.
3.4 Identificare il ruolo                                      del servizio prestato da una ditta
di Operatore                                                   boschiva) per la fase di raccolta.
Il Regolamento UE n. 995/2010 (6) defi-
nisce Operatore “una persona fisica o                     In genere, è l’acquisizione della
giuridica(7) che commercializza legno o                   proprietà della merce al momen-
prodotti da esso derivati”.                               to della sua prima immissione per
A sua volta, l’attività di “commer-                       scopi commerciali nel mercato
cializzazione” è definita(8) come: “la                    UE che consente di attribuire il ruolo
prima immissione sul mercato interno,                     di Operatore ai sensi del Regolamento
attraverso qualsiasi mezzo, qualunque                     UE n. 995/2010.
sia la tecnica di vendita, di legno o                     Di seguito si riportano alcuni esempi(9)
prodotti da esso derivati destinati alla                  di Operatore, evidenziando in parti-
distribuzione o all’uso nell’ambito di                    colare i casi relativi a un soggetto che
un’attività commerciale, a titolo one-                    commercializza sul mercato UE legno
roso o gratuito […]”.                                     e prodotti da esso derivati di prove-
In genere assume il ruolo di Operato-                     nienza UE.
re colui che:

(6)
    Articolo 2 c) del Regolamento UE n. 995/2010.
(7)
    Per “persona giuridica” si intende qualsiasi gruppo  di persone fisiche a cui la Legge conferisce la facoltà
di avere diritti e doveri. Sono persone giuridiche le imprese, le società, le cooperative ecc.
(8)
    Articolo 2 b) del Regolamento UE n. 995/2010.
(9)
    In gran parte tratti dal Guidance document EC, del novembre 2012.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010                           11
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

          Proprietario                         Ditta
                                                                                  Segheria
           forestale                          boschiva

        Vende il bosco in piedi

                                          OPERATORE                        COMMERCIANTE
        NON SOGGETTO
            EUTR
                                                         Immissione sul mercato

     Caso 1

             Proprietario forestale                                     Segheria

                                                                     OPERATORE
                     Ditta boschiva esegue
                       il taglio (terzista)
                     NON SOGGETTI
                         EUTR                                               Immissione sul mercato

     Caso 2

12   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

Caso 1                                              Caso 3
Il proprietario forestale Z (pubblico o             Il proprietario forestale Z (pubblico o
privato) vende all’impresa boschiva B               privato) utilizza direttamente il bosco
gli alberi in piedi di un popolamento fo-           di sua proprietà e vende il legno a
restale (di proprietà Z) sito all’interno           bordo strada (o all’imposto) ad un de-
dell’UE. L’impresa B esegue l’abbatti-              terminato cliente.
mento e successivamente vende il le-                Il proprietario forestale Z è Operatore
gname da opera e la legna da ardere a               nel momento in cui ricava gli assorti-
uno o più soggetti (segheria, centrale di           menti legnosi per distribuirli attraverso
teleriscaldamento, singoli consumatori              i propri canali commerciali.
ecc.).
In questo caso il proprietario foresta-             Caso 4
le Z vende gli alberi “in piedi” che                Il proprietario forestale Z (pubblico o
non rientrano negli ambiti di ap-                   privato) vende all’impresa A (ad esem-
plicazione del Regolamento UE                       pio una segheria o un’industria del le-
n. 995/2010 mentre Operatore è l’im-                gno) i diritti ad utilizzare un bosco (di
presa boschiva B in quanto è il soggetto            proprietà Z) sito all’interno dell’UE.
che per primo immette il legno sul mer-             Sulla base degli accordi contrattuali tra
cato, e la segheria in questo esempio è             Z e A il trasferimento della pro-
un Commerciante.                                    prietà si verifica tuttavia dopo l’abbat-
                                                    timento, a misurazione (in volume o
Caso 2                                              peso) dei vari assortimenti, ricavati
Il proprietario forestale Z (pubblico o pri-        approvata dalle parti. La ditta boschiva
vato) vende alla segheria o altra industria         B assume inoltre l’incarico (o si aggiudi-
del legno denominata impresa A i diritti a          ca l’appalto) per eseguire l’abbattimen-
utilizzare il bosco (di proprietà Z) sito all’in-   to e consegnare il legno all’impresa A.
terno dell’UE.                                      Operatore è il proprietario forestale Z
La ditta boschiva B riceve l’incarico (o            in quanto è il soggetto che per primo
si aggiudica l’appalto) per seguire l’ab-           immette il legno sul mercato. La ditta
battimento e consegnare il legno all’im-            boschiva B funge solo da contoterzista.
presa A.
L’impresa A è Operatore nel momen-                  Caso 5
to in cui i fusti diventano legno da di-            L’impresa di trasformazione A racco-
stribuire o usare attraverso i propri               glie il legno da un bosco di sua pro-
canali commerciali. Il proprietario Z               prietà all’interno dell’EU, lo trasporta
invece vende gli alberi “in piedi”                  e trasforma nella sua segheria e quindi
che non rientrano negli ambiti                      vende i segati alla ditta Y.
di applicazione del Regolamento                     L’impresa A è un Operatore (e quindi
UE n. 995/2010. La ditta boschiva B ha              il soggetto che deve adottare un Siste-
il solo ruolo di contraente dell’impresa            ma di Dovuta Diligenza) nel momento in
A (è in pratica un fornitore di servizi,            cui utilizza il legno di sua proprietà per
ossia un contoterzista) e in nessun pun-            distribuirlo attraverso i propri canali
to della catena di approvvigionamento               commerciali.
assume la proprietà del legno.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010         13
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

                    Proprietario forestale                                       Segheria
                                                                          Commerciante legname,
                                                                        centrale biomasse, pizzeria,
                                                                           singolo consumatore

                        Taglia direttamente

                         OPERATORE                                        COMMERCIANTE

                                                        Immissione sul mercato

     Caso 3

                    Proprietario forestale
                                                                                 Segheria
                                  OPERATORE

           Ditta boschiva esegue il taglio (terzista)
                                                                           COMMERCIANTE
                NON SOGGETTI EUTR

                                                        Immissione sul mercato

     Caso 4

14   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

                                  Ditta boschiva
                                                                        Segheria

              Import da
              produttori
              extra UE

                                  OPERATORE                      COMMERCIANTE

                                               Immissione sul mercato

Caso 6

È ugualmente Operatore colui che ri-          trasformazione alla segheria Y.
entra nel:                                    L’impresa A è un Operatore (e quindi il
Caso 6                                        soggetto che deve adottare un Sistema
L’impresa A (ditta boschiva o impresa di      di Dovuta Diligenza) dal momento che
trasformazione) importa il legno da           immette per primo il legno sul mercato
un fornitore extra UE  e lo commer-           UE per distribuirlo attraverso i propri
cializza vendendolo tal quale o previa        canali commerciali.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010   15
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

                                                3.5 Obblighi dell’Operatore
                                                  a) L’Operatore ha il divieto di immet-
                                                     tere sul mercato legno e prodotti da
                                                     esso derivati di provenienza illegale;
                                                  b) l’Operatore deve esercitare la Do-
                                                     vuta Diligenza nel commercializzare
                                                     legno e prodotti da esso derivati
                                                     dotandosi di un Sistema appropria-
                                                     to (vedasi il Capitolo 4);
                                                  c) ciascun Operatore deve mantenere
                                                     e valutare periodicamente il Sistema
                                                     di Dovuta Diligenza che ha adotta-
                                                     to, salvo il caso in cui egli ricorra ad
                                                     un Sistema messo a disposizione da
                                                     un “Organismo di Controllo”.

                                                Le informazioni concernenti le modalità
                                                di approvvigionamento di legno e pro-
                                                dotti da esso derivati da parte dell’Ope-
                                                ratore(10) e l’applicazione delle misure di
                                                attenuazione del rischio devono essere
                                                documentate in appositi registri da
                                                conservare per almeno cinque anni,
                                                che l’Autorità Competente può richiede-
                                                re di consultare in caso di controlli.

                                                3.6 Identificare il ruolo
                                                di Commerciante
                                                Il Regolamento UE n. 995/2010 defini-
                                                sce(11) Commerciante “una persona fisica
                                                o giuridica che, nell’ambito di un’attività
                                                commerciale, vende o acquista sul merca-
                                                to interno legno o prodotti da esso deri-
                                                vati già immessi sul mercato interno(12)”.
                                                È possibile che un’impresa boschiva pie-
                                                montese o lombarda si possa configurare
                                                come “Commerciante”; ciò si verifica ad
                                                esempio quando l’impresa importa legno
                                                o prodotti da esso derivati da un Opera-
                                                tore con sede in un altro Paese UE.

                                            (10)
                                                  Articolo 5 (1) del Regolamento di esecuzione
                                            607/2012.
                                            (11)
                                                 Articolo 2 d) del Regolamento UE n. 995/2010.
                                            (12)
                                                 Il “mercato interno” è quello dell’insieme dei Paesi
                                            membri dell’Unione Europea.

16   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

3.7 Obblighi del Commerciante                  questi applicato come Operatore per
In qualità di Commerciante, la respon-         provare l’origine legale della merce ac-
sabilità primaria è quella della traccia-      quistata. Infatti le transazioni successi-
bilità della merce, ovvero:                    ve all’immissione di legno e prodotti da
   a) il Commerciante deve essere in           esso derivati sul mercato UE non rien-
       grado di identificare l’Operatore       trano tra gli obiettivi del Regolamen-
       o il Commerciante che gli ha for-       to UE n. 995/2010 purché, in caso di
       nito il legno e i prodotti da esso      controllo, attraverso i diversi soggetti
       derivati;                               della catena di approvvigionamento
   b) il Commerciante deve essere in           si possa risalire fino a colui che ha il
       grado di identificare i soggetti a      ruolo di Operatore e verificare quindi
       cui egli ha fornito il legno e i pro-   l’origine legale della merce stessa.
       dotti da esso derivati, ossia i suoi    Documenti quali accordi, contratti e
       clienti, che rivestono anch’essi il     ordini di acquisto devono pertanto
       ruolo di Commerciante.                  sempre riportare il nome e l’indirizzo
   c) Il Commerciante deve conserva-           del fornitore. Tale procedura è definita
       re le suddette informazioni per         come tracciabilità a monte.
       almeno cinque anni e renderle           Analogamente, i documenti di traspor-
       disponibili, su richiesta, all’Auto-    to e le fatture di vendita devono indivi-
       rità Competente.                        duare il Commerciante al quale è stato
                                               venduto il legno e i prodotti da esso de-
Il Commerciante non è tenuto a richie-         rivati. Tale procedura è definita come
dere al suo fornitore la documentazio-         tracciabilità a valle.
ne sul Sistema di Dovuta Diligenza da

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010    17
4           Sistema di Dovuta Diligenza

     4.1 Generalità                                      impone all’Operatore l’adozione di
     Un Sistema di Dovuta Diligenza deve                 misure e procedure che consentano
     comprendere i seguenti elementi:                    l’accesso alle informazioni relative
       • procedure che consentano l’ac-                  all’approvvigionamento di legno e
          cesso alle informazioni previste               prodotti da esso derivati immessi sul
          dal Regolamento UE n. 995/2010;                mercato(13). Le informazioni richieste
       • procedure di valutazione del ri-                comprendono(14):
          schio che consentano all’Ope-                      a) una descrizione del legno e dei
          ratore di analizzare e valutare il                    prodotti da esso derivati, com-
          rischio che il legno e i prodotti da                  presa la denominazione commer-
          esso derivati immessi sul mercato                     ciale e il tipo di prodotto, non-
          siano di provenienza illegale;                        ché il nome comune della specie
       • se necessario, procedure di atte-                      legnosa e, ove possibile, la sua
          nuazione del rischio volte a mini-                    denominazione scientifica com-
          mizzare la possibilità di immettere                   pleta; questa è sempre necessa-
          sul mercato legno e prodotti da                       ria quando i nomi commerciali o
          esso derivati di provenienza illegale.                comuni sono ambigui (es. rovere,
                                                                mogano) o errati (es. “rovere di
     Tra i requisiti previsti dal Regolamento                   Slavonia”, ovvero farnia) (15).
     UE n. 995/2010 e dal Regolamento di                     b) il Paese di raccolta e, se del caso:
     esecuzione vi sono anche indicazioni                       1) la regione sub-nazionale dove
     per la conservazione dei registri i quali                      è stata effettuata la raccolta
     devono contenere tutto ciò che con-                            del legno(16);
     cerne il Sistema di Dovuta Diligenza.                      2) la concessione di taglio(17);
                                                             c) la quantità, espressa in volume,
     4.2 Accesso alle informazioni                              peso o numero di unità;
                                                             d) il nominativo e l’indirizzo del for-
     4.2.1 Operatore                                            nitore (ad es. il proprietario del
     Il Sistema di Dovuta Diligenza richie-                     bosco in piedi);
     sto dal Regolamento UE n. 995/2010                      e) il nominativo e indirizzo del Com-

     (13)
          I documenti raccolti (ad esempio per un operatore piemontese o lombardo che taglia boschi
     in Francia o Svizzera) possono essere in lingua originale (senza necessità di traduzione ufficiale),
     purché l’operatore possa dimostrare di comprenderne il significato e di poterli utilizzare ai fini
     della valutazione del rischio.
     (14)
          In conformità all’Articolo 6 (1)(a) del Regolamento UE n. 995/2010.
     (15)
          Per i legnami nostrani si può fare riferimento alla norma UNI EN 13556:2004 “Legno tondo e
     segati. Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa” e, per la regione Piemonte, agli Allegati C,
     D ed E del Regolamento forestale di attuazione dell Legge Regionale 04/2009.

18   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
4. Sistema di Dovuta Diligenza

      merciante (ossia il cliente dell’O-               4.2.2 Commerciante
      peratore) al quale è stato fornito il             Il Regolamento UE n. 995/2010 obbliga
      legno e i prodotti da esso derivati;              il Commerciante a identificare i collega-
   f) documenti o informazioni di altro                 menti con i fornitori di legno e prodotti
      tipo comprovanti la conformità del                da esso derivati posizionati a monte e a
      legno e dei prodotti da esso deri-                valle della catena di approvvigionamento.
      vati alla legislazione applicabile.               La Catena di Custodia (CoC) può esse-
                                                        re un valido strumento per dimostrare
Nel caso di legno e prodotti da esso de-                che il legno e i prodotti da esso derivati
rivati certificati e supportati da una Ca-              provengano da fonti sicure in quanto
tena di Custodia, è opportuno verifica-                 soddisfano i requisiti di uno schema di
re lo schema di certificazione applicato                certificazione forestale o prevedono
per assicurarsi che sia sufficientemente                un’attestazione di legalità(18).
esaustivo e fornisca le informazioni ne-
cessarie per garantire all’Operatore o                  4.3 Valutazione del rischio
Commerciante la conformità al Regola-                   Come secondo elemento del Sistema
mento UE n. 995/2010.                                   di Dovuta Diligenza, il Regolamento
Predisporre un contratto firmato da                     UE n. 995/2010 richiede all’Operato-
entrambi i contraenti (fornitore e cliente)             re(19) l’adozione di procedure in grado
con indicazioni precise sul legno in que-               di permettergli di analizzare e valutare
stione è un primo passo per soddisfare i                il rischio che il legno e i prodotti da esso
requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.               derivati siano di provenienza illegale.
                                                        A questo riguardo, sulla base delle in-
                                                        formazioni raccolte nella prima fase e
 IMPORTANTE: in attesa dell’ap-                         di quelle pubbliche disponibili, le pro-
 provazione di un atto di indirizzo                     cedure di valutazione del rischio
 a livello nazionale, si può ragione-                   devono considerare specifici indicatori.
 volmente ritenere che le informa-                      In particolare tale valutazione include
 zioni richieste dal Regolamento UE                     alcuni criteri, quali:
 n. 995/2010 siano contenute nelle                           • la certezza di conformità alla le-
 comunicazioni semplici/istanze di ta-                          gislazione applicabile (che può
 glio (Regione Piemonte) e nelle de-                            comportare la certificazione o la
 nunce di taglio (Regione Lombardia),                           verifica da parte di terzi);
 debitamente compilate.                                      • la prevalenza di raccolta illegale di
                                                                determinate specie legnose;

(16)
     Questa indicazione sarà necessaria ogni qualvolta il prelievo di legno è soggetto a Leggi diverse
applicabili a regioni sub-nazionali [come ad esempio nel caso dell’Italia in cui la Legge forestale
applicabile è quella regionale, ndr.] e/o quando si evidenziano altre importanti differenze, come
ad esempio, nel caso in cui il livello di rischio di avere a che fare con legno di provenienza illegale
è più elevato.
(17)
     Per “concessione di taglio” deve intendersi sia il permesso dato dalle competenti autorità forestali
(se il legno deriva da bosco), sia il permesso delle competenti autorità a tutela dell’ambiente naturale (se
dovuto), sia il permesso del proprietario del terreno, sia altre forme di assenso comunque denominate.
(18)
     Si veda l’Allegato 3 lettera A “Schemi di certificazione forestale”.
(19)
     In conformità all’Articolo 6, comma 1b del Regolamento UE n. 995/2010.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010                       19
4. Sistema di Dovuta Diligenza

            • la prevalenza di pratiche illegali nel          4.4 Attenuazione del rischio
              Paese e/o nelle regioni subnazio-               Fatta salva la condizione che il rischio
              nali di provenienza del legno, veri-            individuato nel corso della valutazione
              ficate ad esempio tramite il livello            sia trascurabile, il terzo elemento del
              di percezione della corruzione del              Sistema di Dovuta Diligenza del Regola-
              Paese in esame(20) e tenendo in de-             mento UE n. 995/2010 richiede all’Ope-
              bita considerazione la prevalenza               ratore(22) l’adozione di procedure di ri-
              di Paesi soggetti a conflitti armati;           duzione del rischio. Queste consistono
            • la presenza di sanzioni imposte                 in un insieme di misure e procedimenti
              dal Consiglio di Sicurezza dell’O-              adeguati e proporzionati per minimiz-
              NU o dall’UE come gli embarghi                  zarlo efficacemente e possono preve-
              sulle importazioni ed esportazio-               dere la richiesta di informazioni o do-
              ni di legno;                                    cumenti integrativi e/o la verifica in loco.
            • la complessità della catena di ap-              Le suddette procedure consistono ge-
              provvigionamento(21) del legno e                neralmente nell’acquisizione di informa-
              dei prodotti da esso derivati;                  zioni supplementari (ulteriori evidenze
            • la presenza di prodotti muniti di               documentali) ai fornitori o altri sogget-
              certificazione forestale o di veri-             ti della catena di approvvigionamento,
              fica indipendente della legalità.               nel ricorso a verifiche ispettive o audit
                                                              (meglio se affidate a terzi) o nella scelta
     Nel caso di acquisto di materiale certi-                 di fornitori/prodotti alternativi.
     ficato occorre verificarne la validità nei               L’esempio di valutazione descritto nel
     relativi database (FSC, PEFC o altri).                   Capitolo 5 è stato concepito per facili-
     È inoltre importante che un Operato-                     tare l’individuazione di un potenziale ri-
     re esegua la suddetta valutazione, per                   schio che richiede l’adozione di misure
     quanto possibile, prima che il legno e i                 di attenuazione adeguate.
     prodotti da esso derivati siano immessi                  A volte possono verificarsi situazioni
     sul mercato dell’UE. L’Operatore deve                    per le quali si decide di non avere altra
     inoltre essere in grado di dimostrare                    possibilità se non quella di individuare
     che la propria valutazione del rischio                   una fonte alternativa per l’approvvigio-
     avviene in modo sistematico, obietti-                    namento di un certo prodotto, in quan-
     vo, trasparente e ripetibile.                            to non si riesce ad acquisire un livello
     La procedura di valutazione del ri-                      adeguato di informazioni e non si può
     schio serve a determinare se il rischio                  applicare la Dovuta Diligenza necessaria
     individuato è trascurabile. Qualo-                       per evitare il rischio di introduzione di
     ra non lo sia, il Regolamento UE n.                      merce illegale nella catena di approv-
     995/2010 richiede di adottare proce-                     vigionamento. In tali casi l’Operatore
     dimenti atti alla sua attenuazione.                      dovrà decidere se sia ragionevolmente

     (20)
          Attraverso ad esempio indici specifici pubblicati annualmente dalla ONG Transparency Interna-
     tional. A tal proposito, si tenga presente che sulla base dei suddetti indici il nostro Paese evidenzia
     livelli di corruzione medio-elevati mentre, ai fini della valutazione e attenuazione del rischio, nel
     settore forestale l’attività illegale, seppur presente, non rappresenta la norma.
     (21)
          A questo riguardo la catena di approvvigionamento è in genere tanto più complessa quanto più l’Opera-
     tore si trova lontano dall’origine forestale della merce, ossia quando vi è presenza di numerosi intermediari.
     (22)
          In conformità all’Articolo 6, comma 1b del Regolamento UE n. 995/2010.

20   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
4. Sistema di Dovuta Diligenza

possibile predisporre azioni di mitigazio-                  applicata a catene di approvvigio-
ne o se non sia più conveniente cambia-                     namento costanti;
re fornitore (opzione che rappresenta                    • prove che attestino come sono state
anche un mezzo per spingere il fornitore                    verificate le informazioni raccolte;
stesso ad operare legalmente).                           • informazioni su come è stato
Per molte imprese che non possono                           determinato il livello di rischio e
sopportare costi di verifiche in loco (ad                   come è stata presa una decisione
esempio nei Paesi extra UE) tale scelta                     relativa alle misure di attenuazio-
può costituire anche l’unico modo per                       ne dello stesso.
continuare ad usare un determinato le-                Per agevolare le imprese boschive, il
gno e prodotto da esso derivato.                      gruppo di lavoro ha predisposto alcu-
                                                      ni modelli di scheda da utilizzare per
4.5 Tenuta dei registri                               la corretta tenuta dei registri (vedasi il
Sia all’Operatore che al Commerciante                 Capitolo 7).
è richiesto di registrare i dati raccolti
per soddisfare i loro obblighi di confor-             4.6 Applicazione del Sistema
mità al Regolamento UE n. 995/2010.                   di Dovuta Diligenza
L’Operatore deve conservare le infor-                 Il processo di attuazione di un Siste-
mazioni per cinque anni e fornirle, su                ma di Dovuta Diligenza può variare da
richiesta, a scopo di controllo, alle Au-             un’impresa all’altra.
torità Competenti. Lo stesso vale an-                 Alcune vantano già esperienza in ma-
che per il Commerciante.                              teria di valutazione della legalità dei
Le Autorità Competenti sono infatti te-               materiali legnosi e non evidenziano
nute ad “effettuare controlli per verificare          problemi a implementare un Sistema
che l’Operatore adempia ai suoi obblighi”.            di Dovuta Diligenza con misure e pro-
I controlli(23) possono comprendere “l’e-             cedure idonee. Altre hanno sistemi di
same del Sistema di Dovuta Diligenza,                 gestione certificati, tipo UNI EN ISO
ivi incluse le procedure di valutazione e             9001 o UNI EN ISO 14001, nei quali
di attenuazione dei rischi e l’esame della            possono integrare il Sistema di Dovu-
documentazione e dei registri atti a di-              ta Diligenza, formalizzando in questo
mostrare il corretto funzionamento del                modo molti processi decisionali. Altre
Sistema e delle procedure adottate”.                  ancora hanno deciso di appoggiarsi a
Di conseguenza, ad un Operatore po-                   fornitori di legno e prodotti da esso
trebbe essere chiesto di fornire:                     derivati certificati, a garanzia che questi
    • documenti e prove a dimostra-                   ultimi non siano di provenienza illega-
       zione del funzionamento del pro-               le e, di conseguenza, possano inserirsi
       prio Sistema di Dovuta Diligenza;              nell’ambito di una Catena di Custodia.
    • prove utilizzate per applicare la               Altre possono invece approvvigionarsi
       Dovuta Diligenza;                              per lo più o esclusivamente da fornito-
    • prove che attestino come sono                   ri di legno nazionale e fare riferimento
       state adottate misure e procedu-               alla legislazione applicabile come base
       re che consentono l’accesso alle               per la predisposizione di registri atti a
       informazioni, in particolare nei               dimostrare i vari aspetti di Dovuta Dili-
       casi in cui la Dovuta Diligenza è              genza per i propri prodotti.

(23)
       In conformità all’Articolo 10, comma 3 del Regolamento UE n. 995/2010.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010            21
4. Sistema di Dovuta Diligenza

     Le imprese più piccole e meno strut-          Il Regolamento UE n. 995/2010 sta-
     turate potrebbero tuttavia trovarsi ad        bilisce regole specifiche per alcuni
     adottare per la prima volta tecniche          soggetti che intendono sviluppare
     formali di gestione del rischio.              un Sistema di Dovuta Diligenza al
     In tutti i casi è possibile scegliere         fine di fornirlo ad altri. Dette orga-
     di attivare in proprio un Sistema             nizzazioni sono definite Organismi
     di Dovuta Diligenza o di delegare             di Controllo (o di Monitoraggio).
     a terzi tale opzione. Tuttavia, indi-         L’utilizzo del servizio offerto da un tale
     pendentemente dal Sistema di Dovuta           Organismo può comportare un costo
     Diligenza adottato, è importante che le       e la responsabilità della conformità al
     aziende siano consapevoli della loro re-      Regolamento UE n. 995/2010 rimane
     sponsabilità di garantire che non venga       comunque in capo all’Operatore.
     introdotto legno di provenienza illegale
     nella catena di approvvigionamento.           4.7 Sanzioni
     Una volta implementato il Sistema di Do-      Ciascun Paese membro dell’UE deve pre-
     vuta Diligenza è richiesto all’Operatore      disporre una serie di norme da applica-
     di mantenerlo e valutarlo regolarmente.       re in caso di violazione delle disposizioni
     Un Operatore può mitigare il rischio          previste dal Regolamento UE n. 995/2010.
     stabilendo, come parte del proprio Si-        Le sanzioni devono essere efficaci,
     stema di Dovuta Diligenza, un insieme         proporzionate e dissuasive. A que-
     di criteri che definiscano quali informa-     sto riguardo il Regolamento prevede
     zioni saranno accettate in funzione del       tre livelli sanzionatori:
     prodotto che si intende immettere sul            • sanzioni pecuniarie commisurate
     mercato comunitario.                                 al danno ambientale, al valore del
                                                          legno e dei prodotti da esso deri-
     Qualunque sia il Sistema adottato que-               vati, alle perdite fiscali e al danno
     sto deve:                                            economico risultante dalla viola-
        • essere facilmente accessibile;                  zione. In caso di reiterazione le
        • rendere disponibili le informazio-              sanzioni sono inasprite;
           ni necessarie alla valutazione del         • sequestro del legno e dei prodot-
           rischio;                                       ti derivati;
        • chiarire velocemente all’Opera-             • immediata sospensione dell’auto-
           tore le decisioni da prendere;                 rizzazione ad esercitare l’attività
        • rendere visibili le decisioni prese;            commerciale.
        • fornire un’oggettiva giustificazio-
           ne alle decisioni prese;                  IMPORTANTE: alla data di reda-
        • fornire un’evidenza aggiornata di          zione del presente documento, in
           quando sono state prese le deci-          Italia non è ancora stato emanato il
           sioni e da chi;                           decreto attuativo con le sanzioni ap-
        • fornire un collegamento ai docu-           plicabili. La Legge delega al Governo,
           menti usati a sostegno delle deci-        del 4.09.2103, per il recepimento del
           sioni;                                    Reg. 995/2010 ha tuttavia definito
        • fornire un supporto che per-               gli importi delle sanzioni e le conse-
           metta all’Operatore di essere in          guenze penali (fino a tre anni di ar-
           grado di ripetere il processo di          resto) in caso di violazione rilevata a
           valutazione del rischio.                  seguito dei controlli.

22   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
5            Esempi di valutazione
              e attenuazione del rischio
Nelle varie proposte di linee guida            legno e prodotti da esso derivati di pro-
sull’applicazione del Regolamento UE           venienza illegale è trascurabile o se è ne-
n. 995/2010 e l’implementazione di un          cessario adottare misure per mitigarlo.
Sistema di Dovuta Diligenza prodotte
da diversi soggetti, gli esempi riportati      Fase 1 – Valutazione e attenuazio-
fanno in genere riferimento alla figura        ne del rischio in relazione alle infor-
di un Operatore impegnato nell’im-             mazioni sul legno e prodotti da esso
portazione di legnami e derivati (anche        derivati certificati
di specie legnose rare o protette) da          Verificare che i prodotti commercializ-
Paesi extra UE in cui sussiste rischio         zati o che si intende commercializzare
di illegalità. In tal caso l’Operatore         sul mercato UE siano certificati in con-
(ovvero colui che per primo immette            formità ad uno schema di certificazione
il suddetto materiale legnoso nel mer-         forestale. In caso affermativo, seguire il
cato europeo) che ha sede e svolge la          diagramma di Figura 2b per individuare
sua attività in uno dei Paesi UE, in ag-       i documenti atti a dimostrare la presen-
giunta ad una spesso più articolata do-        za di un rischio trascurabile.
cumentazione sull’origine della merce,
deve predisporre una serie di richieste        Fase 2 – Valutazione e attenuazione
ai suoi fornitori che riguardano tra           del rischio in relazione alle informa-
l’altro la condivisione delle politiche        zioni sul legno e prodotti da esso de-
di acquisto, l’impegno a rispettare le         rivati non certificati
prescrizioni del Regolamento UE n.             Verificare che i prodotti commercializ-
995/2010 e l’accettazione a ricevere           zati o che si intende commercializzare
eventuali verifiche in loco effettuate         non siano certificati.
dall’Operatore stesso o da organismi           Si tenga tuttavia conto che senza infor-
di parte terza da lui incaricati. Nel caso     mazioni complete non può aver luogo
invece di un Operatore che raccoglie           una corretta valutazione del rischio e
legno all’interno dell’UE una parte di         l’Operatore non può adempiere agli
tale richieste è superflua in quanto è         obblighi previsti dall’Articolo 6 (1) (b)
lui stesso il soggetto a cui le suddette       del Regolamento UE n. 995/2010 per
verifiche dovrebbero essere indirizza-         l’analisi e la valutazione del rischio di
te e in pratica dovrà soprattutto do-          commercializzazione di legno di prove-
cumentare la provenienza del legno e           nienza illegale.
di aver ottemperato a quanto previsto          Anche se si risponde in modo affer-
dalla legislazione applicabile.                mativo a tutti i quesiti D1-D7 riportati
                                               in Figura 2b, ma non si è in grado di
Le fasi di seguito illustrate descrivono al-   fornire evidenze documentali a soste-
cuni esempi di procedura di valutazione        gno della propria valutazione, si dovrà
che un Operatore potrebbe seguire per          procedere all’adozione di misure di at-
stabilire se il rischio di commercializzare    tenuazione del rischio.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010     23
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio

     Fase 3 – Valutazione e attenuazio-              zione favorisce una chiara descrizione
     ne del rischio in relazione ai criteri          del tipo di prodotto che si sta commer-
     definiti all’Art. 6 (1) (b) del Regola-         cializzando.
     mento UE n. 995/2010                            La complessità della catena di approvvi-
     Il diagramma di Figura 2c propone una           gionamento del legno e dei prodotti da
     serie di ulteriori quesiti basati sui criteri   esso derivati è un fattore importante
     di valutazione del rischio.                     che incide sulla facilità con cui le impre-
     Esso è stato concepito in modo che              se riescono a conformarsi al Regola-
     la risposta negativa ad una qualunque           mento UE n. 995/2010.
     domanda faccia rilevare un potenziale           La catena di approvvigionamento più
     rischio, con la conseguente richiesta di        semplice è rappresentata dall’Opera-
     misure volte alla sua attenuazione.             tore che commercializza sul mercato
                                                     UE legno raccolto a livello nazionale. In
     La descrizione dei prodotti soggetti al         questo caso, l’Operatore è di norma un
     Regolamento UE n. 995/2010 deve es-             proprietario forestale oppure un sog-
     sere prontamente disponibile e più det-         getto che opera a poca distanza dall’ori-
     tagliata possibile per facilitare eventuali     gine della foresta, come ad esempio una
     indagini da parte dell’Autorità Compe-          ditta boschiva che si occupa di tagliare
     tente.                                          e commercializzare il legno sul mercato
     Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede           dell’UE.
     peraltro che la descrizione comprenda           Via via che la catena di approvvigio-
     la denominazione commerciale e il tipo          namento diventa più complessa, lo di-
     di prodotto. Molti prodotti si presen-          venta anche l’utilizzo di un Sistema di
     tano con un riferimento univoco. Se il          Dovuta Diligenza e aumenta il rischio
     prodotto è stato importato, deve es-            associato all’immissione di legno illegale
     sere dotato del codice doganale che è           o quanto meno quello di interruzione
     collegato ai dazi dovuti. Tale informa-         della Catena di Custodia.

24   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio

     Il legno e prodotti da esso derivati,
     acquistati o forniti (o che si intende
           fornire) sono certificati?
                                              NO
                    SÌ
                                                            Passare alla Figura 2b per la
                                                       valutazione del rischio relativo al legno
                                                             e prodotti da esso derivati
     Il legno e prodotti da esso derivati                          non certificati.
    sono certificati secondo uno schema       NO
      in grado di soddisfare l’Articolo 4
    del Regolamento di esecuzione che
          stabilisce requisiti specifici
            per i suddetti schemi?

      Nel dubbio, verificare lo schema
             di certificazione

                    SÌ

         Sono presenti le informazioni
      dettagliate sulle specie legnose e                Se si risponde negativamente anche
     sul Paese di raccolta (comprese, se                  solo a una delle due domande, è
     pertinenti, la regione subnazionale                necessario adoperarsi per ottenere
          e la concessione di taglio)?        NO         le informazioni mancanti senza le
                                                        quali non sarà possibile garantire la
                                                             conformità al Regolamento
                    SÌ                                             UN n. 995/2010.

                                              NO          Se non si riescono ad ottenere le
                                                        informazioni necessarie passare alla
    È disponibile tutta la documentazione              Figura 2c per continuare la valutazione
          pertinente allo schema di                    del rischio in relazione ai criteri previsti
             certificazione e alla                        dal Regolamento UE n. 995/2010
         Catena di Custodia (CoC)?

                    SÌ

      Legno e prodotti da esso derivati
        valutati dall’Operatore come
       a RISCHIO TRASCURABILE                                 continuare con Figura 2c

Figura 2a. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase 1: valutazione
e attenuazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati certificati.

Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010              25
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio

          Il legno e prodotti da esso derivati acquistati o forniti
         (o che si intende fornire) non sono certificati o lo sono
             rispetto ad uno schema non conforme ai requisiti
               dell’Articolo 4 del Regolamento di esecuzione.
                                   SÌ

             D1) Esiste documentazione sulla descrizione
               del prodotto (es. numero di partita o lotto
                  e descrizione del tipo di prodotto)?
                                   SÌ

       D2) Nella documentazione concernente il legno e prodotti
       da esso derivati è indicato il nome della specie legnosa?
                                                                                  Se si risponde
                                   SÌ                                        negativamente anche
                                                                            ad una sola domanda è
                                                                            necessario adoperarsi
          D3) È presente la documentazione dettagliata sul                        per ottenere le
         Paese di raccolta (comprese, se pertinenti, la regione              informazioni mancanti
              subnazionale e la concessione di taglio)?                     senza le quali non sarà
                                                                               possibile garantire
                                   SÌ                                            la conformità al
                                                                      NO          Regolamento
                                                                                UN n. 995/2010.
           D4) Sono presenti le informazioni dettagliate sulla
              quantità (unità di misura in m3/t/kg/pezzi)?                  Ottenute le informazioni
                                                                             necessarie in risposta
                                   SÌ                                         alle domende D1-D7
                                                                           passare alla Figura 2c per
       D5) È indicato il nome completo e l’indirizzo del fornitore?        continuare la valutazione
         (Nel caso di un Operatore a livello locale il fornitore           rispetto ai criteri di rischio
           si configura nel proprietario del bosco dal quale               previsti dal Regolamento
                       è stato acquistato il legno).                             UE n. 995/2010

                                   SÌ

              D6) È indicato il nome completo e l’indirizzo
             del cliente a cui l’Operatore ha venduto il legno
                        o prodotti da esso derivati?
                                   SÌ

              D7) Sono presenti i documenti comprovanti
              la conformità alla legislazione applicabile?

                                   SÌ

                                                                           continuare con Figura 2c
        Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie
        passare alla Figura 2c per proseguire la valutazione
                rispetto ai criteri di rischio previsti
                 dal Regolamento UE n. 995/2010.

     Figura 2b. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase 2: valutazione
     e attenuazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati non certificati.

26   Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
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