Indicazioni agli operatori forestali - Dovuta Diligenza nella filiera legno - Regione ...
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Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 “European Timber Regulation (EUTR)” Dovuta Diligenza nella filiera legno
Autori • Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Foreste: Elisa Guiot e Valerio Motta Fre. • Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Struttura Sviluppo e Gestione Forestale: Luisa Cagelli e Roberto Tonetti. • Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA): Corrado Cremonini e Roberto Zanuttini. • Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia: Tiziana Stangoni e Giulio Zanetti. Ringraziamenti Si ringrazia il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale del Piemonte, per la preziosa collabo- razione. Si ringrazia il Consorzio Servizi Legno Sughero (ConLegno) di Milano per aver collaborato alla traduzione dall’inglese del testo PAS 2021:2012 “La Dovuta Diligenza per stabilire l’origine legale del legno e dei prodotti da esso derivati - Guida al Regolamento (UE) n. 995/2010”, prima edizione del novembre 2012, edito a cura di ©The British Standards Institution. Si ringrazia l’Istituto per le piante da legno e l’am- biente (I.P.L.A. S.p.A.) per la rilettura ragionata. Le immagini del paragrafo 1 e degli esempi del paragrafo 3.4 sono state tratte e modificate da: Masiero M., Pettenella D., Secco L. (2013). Strumenti Comunitari di contrasto al commercio internazionale di legname illegale - Regolamenti FLEGT ed EUTR. Mate- riale didattico del corso “Illegalità nel settore forestale in Italia, politiche e strumenti di contrasto, Regolamento (UE) 995/2010” (Regione Piemonte/IPLA, Dip. TeSAF ed ETIFOR). Ceva (CN) 29/30 maggio 2013. Si ringraziano gli autori per averne concesso l’utilizzo. Editore Compagnia delle Foreste S.r.l. www.compagniadelleforeste.it
Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 “European Timber Regulation (EUTR)” Dovuta Diligenza nella filiera legno ISBN 978-88-98850-00-6
Indice 1 Introduzione 5 2 Campo di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 9 3 Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 7 3.1 Generalità 7 3.2 Identificazione delle imprese e dei prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 10 3.3 Classificazione dell’attività dell’impresa 11 3.4 Identificare il ruolo di Operatore 11 3.5 Obblighi dell’Operatore 16 3.6 Identificare il ruolo di Commerciante 16 3.7 Obblighi del Commerciante 17 4 Sistema di Dovuta Diligenza 18 4.1 Generalità 18 4.2 Accesso alle informazioni 18 4.2.1 Operatore 18 4.2.2 Commerciante 19 4.3 Valutazione del rischio 19 4.4 Attenuazione del rischio 20 4.5 Tenuta dei registri 21 4.6 Applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza 21 4.7 Sanzioni 22 5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio 23 6 Buone pratiche 28 7 Indicazioni per gli Operatori forestali locali 29 Modello 1 – Sistema di Dovuta Diligenza 29 Modello 2 – Fac-simile di comunicazione che un Operatore può inviare ai propri Clienti 29 8 Considerazioni conclusive 37 Allegato 1 – Termini e definizioni 38 Allegato 2 – Legno e prodotti da esso derivati soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 42 Allegato 3 – Meccanismi che svolgono un ruolo importante per la determinazione del rischio trascurabile di commercializzare legno di provenienza illegale 44 A) Schemi di certificazione forestale 44 B) Licenze di legalità CITES e FLEGT 45 Allegato 4 – Riferimenti legislativi 48
1. TITOLO 1 Introduzione Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Il Regolamento UE n. 995/2010 interes- Regolamento (UE) n. 995/2010, noto sa la maggior parte dei prodotti a base anche come “EUTR” (European Tim- di legno commercializzati all’interno ber Regulation), “Regolamento Legno”, dell’Unione Europea, con poche esclu- “Regolamento sulla Dovuta Diligenza sioni e, in sintesi, definisce i requisiti (o Due Diligence)”, il quale stabilisce gli per due tipologie di soggetti: obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti 1. Operatore: persona fisica o giu- da esso derivati sul mercato europeo. ridica che, nell’ambito di un’atti- La sua importanza deriva dal fatto che vità commerciale, immette per si tratta di un Regolamento comunita- primo legno e prodotti da esso rio, per sua natura di attuazione obbli- derivati all’interno del mercato gatoria e immediatamente operativo europeo. in tutti gli Stati membri dell’UE, senza 2. Commerciante: persona fisica necessità di alcun provvedimento na- o giuridica che vende o acquista zionale di recepimento. legno e prodotti da esso derivati Esso mira a contrastare il commercio già immessi sul mercato interno. di legno di provenienza illegale, proi- bendone l’immissione (ovvero la prima Mentre per il Commerciante il Re- messa a disposizione) e commercia- golamento ha un impatto limitato, che lizzazione sul mercato europeo. In tal consiste essenzialmente nel conserva- senso è stato concepito soprattutto re le informazioni di base sull’acquisto per i soggetti economici che importano e vendita del legno e dei prodotti da legname da alcuni Paesi esterni all’U- esso derivati al fine di garantirne la nione Europea (UE) a maggior rischio tracciabilità, la maggior parte delle di illegalità ma si applica parimenti al prescrizioni previste riguardano l’O- materiale legnoso raccolto e prodotto peratore. Questi, infatti, deve dotarsi all’interno dell’UE. di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)(1) basato sul reperimento delle Il concetto di illegalità riguarda le fasi informazioni sui materiali legnosi che di raccolta, trasporto, acquisto e intende immettere sul mercato, sulla vendita di legno e prodotti da esso valutazione del rischio di una loro pro- derivati per i quali si rileva una viola- venienza illegale e, qualora necessario, zione delle leggi nazionali o internazio- sul ricorso ad una serie di misure per nali (norme forestali, ambientali, fiscali, attenuarlo. commerciali ecc.). È quindi soprattutto responsabilità (1) La “Dovuta Diligenza” può essere definita come “un sistema di valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali” (vedi anche Allegato 1). Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 5
1. Introduzione Mercato interno UE Operatori Dovuta Diligenza Legno proveniente da boschi UE Import da produttori extra UE Operatori Commercianti Consumatori Dovuta Tracciabilità Diligenza dell’Operatore intraprendere tutte le le Alimentari e Forestali (MiPAAF), che misure ragionevolmente possibili e a sua si avvale del Corpo Forestale dello Stato disposizione per essere in grado di di- per le attività di verifica e controllo(2). mostrare la conformità al Regolamento Alla data della pubblicazione del pre- stesso ed impedire l’introduzione nel sente documento, la Commissione mercato UE di legno e derivati di pro- europea ha riconosciuto ufficialmente venienza illegale. i primi tre Organismi di controllo. Essi Il Regolamento UE n. 995/2010 preve- sono NEPCon (www.nepcon.net) e Bu- de inoltre che il controllo della corretta reau Veritas (www.bureauveritas.com), applicazione delle sue disposizioni sia che hanno ottenuto un riconoscimen- eseguito a vari livelli. Ciò implica il sup- to su scala europea, e il Consorzio porto di un’Autorità Competente, Servizi Legno-Sughero (ConLegno, ossia un Organismo nazionale nominato www.conlegno.eu), che ha ottenuto il ri- in ciascun Paese membro dell’UE con conoscimento a livello nazionale italiano. funzione di supervisore, ed uno o più Per conseguire un’efficace azione di Organismi di Controllo (o di Moni- contrasto al taglio illegale il Regola- toraggio), riconosciuti dalla Commis- mento UE n. 995/2010 trova poi un sione europea, in grado di predisporre, importante elemento integrativo negli mantenere e valutare periodicamente schemi di certificazione della gestione un proprio Sistema di Dovuta Diligenza forestale sostenibile e della Catena di fornendone il diritto d’uso agli Operato- Custodia (CoC), quali ad esempio l’FSC ri che lo richiedono. e il PEFC(3), la cui presenza è oggi ampia- L’Autorità Competente per l’applicazio- mente consolidata nel settore, e si sta ne del Regolamento UE n. 995/2010 in diffondendo anche per i boschi italiani. Italia è il Ministero delle Politiche Agrico- Tali schemi, pur essendo ad adozione (2) In riferimento al DM 27/12/2012 sulla definizione da parte del MiPAAF della ripartizione interna delle competenze ai fini dell’espletamento delle funzioni correlate all’attuazione dei Regolamenti CE 2173/2005 ed UE 995/2010. (3) Forest Stewardship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). 6 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
1. Introduzione volontaria, per molti aspetti prevedo- Più in dettaglio, i soggetti coinvolti no o addirittura superano i requisiti del nell’iniziativa sono: Regolamento stesso e consentono di • Regione Lombardia - Direzione garantire che una determinata risorsa Generale Agricoltura - Struttura legnosa sia gestita conformemente a Sviluppo e Gestione Forestale; criteri di responsabilità e che il legno • Regione Piemonte - Direzione presente in un dato prodotto provenga Opere Pubbliche, Difesa del Suo- da fonti legali e controllate. Per ren- lo, Economia Montana e Foreste dere le certificazioni forestali confor- - Settore Foreste; mi ai requisiti del Regolamento UE n. • Università degli Studi di Torino, 995/2010, i relativi standard sono stati Dipartimento di Scienze Agrarie, recentemente revisionati. Al momen- Forestali e Alimentari (DiSAFA); to solo il legname dotato di certifica- • Associazione Regionale Imprese ti FLEGT o CITES (vedasi Allegato 3, Boschive della Lombardia. lettera B) non richiede di applicare il Sistema di Dovuta Diligenza. Il documento che ne è scaturito trae A supporto del Regolamento UE spunto e segue in parte l’impostazione n. 995/2010 è stato emanato anche il del PAS 2021:2012 “La Dovuta Diligen- Regolamento di esecuzione (UE) n. za per stabilire l’origine legale del legno 607/2012, del 6 luglio 2012, sulle moda- e dei prodotti da esso derivati - Guida lità di applicazione relative al Sistema di al Regolamento (UE) n. 995/2010”, prima Dovuta Diligenza, alla frequenza e alla edizione del novembre 2012, edito a cura natura delle verifiche sugli Organismi di ©The British Standards Institution, con- di Controllo. La Commissione europea cepito per fungere da supporto al Rego- ha infine pubblicato alcuni chiarimenti lamento UE n. 995/2010, al Regolamento circa l’applicazione del Regolamento esecutivo e a qualsiasi raccomandazione UE n. 995/2010(4). e linea guida pubblicata dalla Commissio- In tale contesto il presente contribu- ne Europea e dalle Autorità preposte dei to intende inquadrare le disposizioni del Paesi membri dell’UE. Regolamento UE n. 995/2010 e illustrare le ricadute che l’implementazione di un Il documento, approvato dalla Regione Sistema di Dovuta Diligenza potrà deter- Piemonte il 23.09.2013 con Deliberazio- minare nel settore. Esso è stato elaborato ne n. 19-6394 e dalla Regione Lombar- nell’ambito dei rapporti di collaborazio- dia il 23.12.2013 con decreto n. 12634, ne istituzionale tra Regione Lombardia è indirizzato prioritariamente agli e Regione Piemonte, che hanno portato Operatori che immettono per pri- alla costituzione di un gruppo di lavoro mi sul mercato europeo legno di incaricato di predisporre una serie di indi- provenienza locale, ossia derivante cazioni finalizzate ad agevolare il rispetto da popolamenti arborei soggetti al ri- del Regolamento UE n. 995/2010 da par- spetto della relativa legislazione fore- te delle imprese di utilizzazione forestale stale (boschi) o meno (arboricoltura che operano sul territorio di competenza. da legno). Pertanto contestualizza le (4) Reperibili all’indirizzo Internet: ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20do- cument.pdf (ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito: ec.europa.eu/environment/ forests/timber_regulation.htm). Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 7
1. Introduzione prescrizioni del Regolamento UE n. Il documento si propone quindi di fornire 995/2010 alla legislazione foresta- un supporto alle imprese forestali per: le in vigore nelle due Regioni italiane • capire cos’è il Regolamento UE coinvolte, ma può essere liberamente n. 995/2010; adottato in analoghe situazioni presenti • stabilire se l’impresa rientra tra a livello nazionale. i soggetti interessati e, in caso In particolare esso descrive come affermativo, con quale ruolo (di soddisfare il primo requisito ri- Operatore e/o Commerciante); chiesto dall’implementazione di • programmare ed applicare un un Sistema di Dovuta Diligenza Sistema di Dovuta Diligenza per (SDD), ovvero l’accesso alle infor- minimizzare il rischio di introdur- mazioni sulla base delle quali ese- re legno illegale nella catena di guire la valutazione del rischio di approvvigionamento; immettere sul mercato legno e prodotti • comunicare il risultato dell’appli- da esso derivati di provenienza illegale. cazione della Dovuta Diligenza Ovviamente quest’ultima valutazione alle parti interessate, compresa dovrà essere effettuata da parte l’Autorità Competente; e sotto la piena responsabilità del • condividere buone pratiche, stru- soggetto che ai sensi del Regola- menti e schemi di riferimento mi- mento UE n. 995/2010 riveste il rati a soddisfare i requisiti di con- ruolo di Operatore; tuttavia il fatto di formità nell’approvvigionamento individuare i documenti utili a tale scopo del legno e dei prodotti da esso e sapere dove e come reperirli costitui- derivati. sce un importante elemento di partenza. 8 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
2 Campo di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 Ai fini del presente documento, valgo- senza essere immesso sul mer- no i termini e le definizioni contenuti cato (ad es. i platani colpiti dal nell’Allegato 1. cancro colorato o altre situazioni riferibili al contesto del verde ur- Il Regolamento UE n. 995/2010 si applica bano come potature destinate al a quasi tutti i materiali legnosi che ven- compostaggio/discarica); gono immessi sul mercato, a prescindere • alle imprese o soggetti che taglia- dalla loro origine (bosco, pioppicoltura, no legno per conto di altri sen- altro tipo di arboricoltura da legno ecc.): za poi commercializzarlo (come tronchi, assortimenti di legno massiccio, avviene, in genere, nel caso dei segati, pannelli, pasta e carta, legna da contoterzisti). ardere, mobili ecc.; sono invece esclusi il legno e i prodotti da esso derivati ri- Come già anticipato, il Regolamen- ciclati, il carbone di legna e il bambù. In to UE n. 995/2010 è in vigore in tutta proposito si rimanda alla lista riportata l’Unione Europea(5), sia per il legno di nell’Allegato 2, tenendo conto che sono importazione che per quello di produ- possibili aggiornamenti, in particolare zione interna, in quanto anche quando per i prodotti finiti. si taglia un bosco in Italia il materiale Non si applica invece: ricavato viene immesso per la prima • ai materiali legnosi usati diretta- volta sul mercato UE. mente da chi li ha raccolti, senza La sua attuazione risulta quindi rilevan- essere immessi sul mercato (ad es. te anche per i proprietari e gestori fo- legna da ardere per uso famigliare); restali (pubblici e privati) e per le ditte • alle piante il cui legno, dopo il ta- boschive, incluse quelle che operano glio, viene smaltito come rifiuto esclusivamente su scala locale. (5) Dal 1 luglio 2013 fanno parte dell’Unione Europea i seguenti 28 Paesi: Austria, Belgio, Bulga- ria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese Isole Åland), Francia (compresa Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Réunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese Azzorre e Madeira), Regno Unito (compresa Gibilterra), Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 9
1. TITOLO 3 Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 3.1 Generalità 3.2 Identificazione delle imprese Non è il tipo di impresa (artigiana, agri- e dei prodotti soggetti al cola ecc.) che determina se si è soggetti Regolamento UE n. 995/2010 al Regolamento UE n. 995/2010, ma sono Se l’impresa acquista e vende legna- le attività che la stessa intraprende sul me e materiali affini nell’ambito del mercato del legno e dei prodotti da esso mercato UE o importa tali prodotti in derivati che possono comportare la ne- Europa è presumibile che debba sod- cessità di soddisfare taluni obblighi. disfare gli obblighi previsti dal Regola- Un esempio per identificare questi ultimi mento UE n. 995/2010. è riportato in Figura 1. Per stabilire se l’impresa è davvero sog- L’attività dell’impresa prevede È probabile che l’impresa non sia l’approvvigionamento di legno soggetta al Regolamento NO UN n. 995/2010 o prodotti da esso derivati? SÌ L’impresa non è soggetta I prodotti trattati dall’Impresa al Regolamento UE n. 995/2010 sono elencati nell’Allegato al NO Tuttavia è opportuno effettuare Regolamento UE n. 995/2010? controlli periodici perché l’ambito di applicazione del Regolamento SÌ UE n. 995/2010 può subire modifiche o revisioni nel tempo Classificare il ruolo/attività dell’Impresa (Operatore o Commerciante) nell’ambito del mercato del legno e prodotti da esso derivati Operatore Commerciante Obblighi per l’impresa Obblighi per l’impresa in qualità di Operatore: in qualità di Commerciante: PREDISPORRE UN TRACCIABILITÀ SISTEMA DI COMMERCIALE DOVUTA DILIGENZA (SDD) Figura 1. Schema per l’identificazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 995/2010. 10 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 1. 995/2010 TITOLO getta al Regolamento UE n. 995/2010 • utilizza (ovvero taglia o racco- occorre verificare se il legno e i pro- glie) legno nell’UE e lo immette dotti da esso derivati trattati rientra- sul mercato; no nel campo di applicazione del Re- • importa legno e prodotti da esso golamento stesso. derivati da un Paese extra UE e li immette sul mercato interno 3.3 Classificazione dell’attività dell’UE ai fini di una commercia- dell’impresa lizzazione. Un’impresa può essere classificata come Operatore e/o come Com- Spesso si tratta quindi di: merciante in base al tipo di attivi- a) proprietari forestali dell’UE che tà che svolge sul mercato del legno forniscono partite di legname e dei prodotti da esso derivati. Ad raccolto direttamente nelle pro- esempio, un soggetto che immette prie foreste; direttamente nel mercato UE legno b) ditte boschive che comprano il e prodotti da esso derivati inclusi legno in piedi, si occupano dell’u- nell’ambito di applicazione del Rego- tilizzazione e immettono sul lamento UE n. 995/2010 e contestual- mercato gli assortimenti ricavati; mente li acquista da fornitori europei, c) imprese di prima trasformazione deve adempiere agli obblighi previsti che acquistano legno in piedi da per entrambi i ruoli. un proprietario forestale e si ser- vono di un contoterzista (ad es. 3.4 Identificare il ruolo del servizio prestato da una ditta di Operatore boschiva) per la fase di raccolta. Il Regolamento UE n. 995/2010 (6) defi- nisce Operatore “una persona fisica o In genere, è l’acquisizione della giuridica(7) che commercializza legno o proprietà della merce al momen- prodotti da esso derivati”. to della sua prima immissione per A sua volta, l’attività di “commer- scopi commerciali nel mercato cializzazione” è definita(8) come: “la UE che consente di attribuire il ruolo prima immissione sul mercato interno, di Operatore ai sensi del Regolamento attraverso qualsiasi mezzo, qualunque UE n. 995/2010. sia la tecnica di vendita, di legno o Di seguito si riportano alcuni esempi(9) prodotti da esso derivati destinati alla di Operatore, evidenziando in parti- distribuzione o all’uso nell’ambito di colare i casi relativi a un soggetto che un’attività commerciale, a titolo one- commercializza sul mercato UE legno roso o gratuito […]”. e prodotti da esso derivati di prove- In genere assume il ruolo di Operato- nienza UE. re colui che: (6) Articolo 2 c) del Regolamento UE n. 995/2010. (7) Per “persona giuridica” si intende qualsiasi gruppo di persone fisiche a cui la Legge conferisce la facoltà di avere diritti e doveri. Sono persone giuridiche le imprese, le società, le cooperative ecc. (8) Articolo 2 b) del Regolamento UE n. 995/2010. (9) In gran parte tratti dal Guidance document EC, del novembre 2012. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 11
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 Proprietario Ditta Segheria forestale boschiva Vende il bosco in piedi OPERATORE COMMERCIANTE NON SOGGETTO EUTR Immissione sul mercato Caso 1 Proprietario forestale Segheria OPERATORE Ditta boschiva esegue il taglio (terzista) NON SOGGETTI EUTR Immissione sul mercato Caso 2 12 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 Caso 1 Caso 3 Il proprietario forestale Z (pubblico o Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all’impresa boschiva B privato) utilizza direttamente il bosco gli alberi in piedi di un popolamento fo- di sua proprietà e vende il legno a restale (di proprietà Z) sito all’interno bordo strada (o all’imposto) ad un de- dell’UE. L’impresa B esegue l’abbatti- terminato cliente. mento e successivamente vende il le- Il proprietario forestale Z è Operatore gname da opera e la legna da ardere a nel momento in cui ricava gli assorti- uno o più soggetti (segheria, centrale di menti legnosi per distribuirli attraverso teleriscaldamento, singoli consumatori i propri canali commerciali. ecc.). In questo caso il proprietario foresta- Caso 4 le Z vende gli alberi “in piedi” che Il proprietario forestale Z (pubblico o non rientrano negli ambiti di ap- privato) vende all’impresa A (ad esem- plicazione del Regolamento UE pio una segheria o un’industria del le- n. 995/2010 mentre Operatore è l’im- gno) i diritti ad utilizzare un bosco (di presa boschiva B in quanto è il soggetto proprietà Z) sito all’interno dell’UE. che per primo immette il legno sul mer- Sulla base degli accordi contrattuali tra cato, e la segheria in questo esempio è Z e A il trasferimento della pro- un Commerciante. prietà si verifica tuttavia dopo l’abbat- timento, a misurazione (in volume o Caso 2 peso) dei vari assortimenti, ricavati Il proprietario forestale Z (pubblico o pri- approvata dalle parti. La ditta boschiva vato) vende alla segheria o altra industria B assume inoltre l’incarico (o si aggiudi- del legno denominata impresa A i diritti a ca l’appalto) per eseguire l’abbattimen- utilizzare il bosco (di proprietà Z) sito all’in- to e consegnare il legno all’impresa A. terno dell’UE. Operatore è il proprietario forestale Z La ditta boschiva B riceve l’incarico (o in quanto è il soggetto che per primo si aggiudica l’appalto) per seguire l’ab- immette il legno sul mercato. La ditta battimento e consegnare il legno all’im- boschiva B funge solo da contoterzista. presa A. L’impresa A è Operatore nel momen- Caso 5 to in cui i fusti diventano legno da di- L’impresa di trasformazione A racco- stribuire o usare attraverso i propri glie il legno da un bosco di sua pro- canali commerciali. Il proprietario Z prietà all’interno dell’EU, lo trasporta invece vende gli alberi “in piedi” e trasforma nella sua segheria e quindi che non rientrano negli ambiti vende i segati alla ditta Y. di applicazione del Regolamento L’impresa A è un Operatore (e quindi UE n. 995/2010. La ditta boschiva B ha il soggetto che deve adottare un Siste- il solo ruolo di contraente dell’impresa ma di Dovuta Diligenza) nel momento in A (è in pratica un fornitore di servizi, cui utilizza il legno di sua proprietà per ossia un contoterzista) e in nessun pun- distribuirlo attraverso i propri canali to della catena di approvvigionamento commerciali. assume la proprietà del legno. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 13
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 Proprietario forestale Segheria Commerciante legname, centrale biomasse, pizzeria, singolo consumatore Taglia direttamente OPERATORE COMMERCIANTE Immissione sul mercato Caso 3 Proprietario forestale Segheria OPERATORE Ditta boschiva esegue il taglio (terzista) COMMERCIANTE NON SOGGETTI EUTR Immissione sul mercato Caso 4 14 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 Ditta boschiva Segheria Import da produttori extra UE OPERATORE COMMERCIANTE Immissione sul mercato Caso 6 È ugualmente Operatore colui che ri- trasformazione alla segheria Y. entra nel: L’impresa A è un Operatore (e quindi il Caso 6 soggetto che deve adottare un Sistema L’impresa A (ditta boschiva o impresa di di Dovuta Diligenza) dal momento che trasformazione) importa il legno da immette per primo il legno sul mercato un fornitore extra UE e lo commer- UE per distribuirlo attraverso i propri cializza vendendolo tal quale o previa canali commerciali. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 15
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 3.5 Obblighi dell’Operatore a) L’Operatore ha il divieto di immet- tere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale; b) l’Operatore deve esercitare la Do- vuta Diligenza nel commercializzare legno e prodotti da esso derivati dotandosi di un Sistema appropria- to (vedasi il Capitolo 4); c) ciascun Operatore deve mantenere e valutare periodicamente il Sistema di Dovuta Diligenza che ha adotta- to, salvo il caso in cui egli ricorra ad un Sistema messo a disposizione da un “Organismo di Controllo”. Le informazioni concernenti le modalità di approvvigionamento di legno e pro- dotti da esso derivati da parte dell’Ope- ratore(10) e l’applicazione delle misure di attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi registri da conservare per almeno cinque anni, che l’Autorità Competente può richiede- re di consultare in caso di controlli. 3.6 Identificare il ruolo di Commerciante Il Regolamento UE n. 995/2010 defini- sce(11) Commerciante “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul merca- to interno legno o prodotti da esso deri- vati già immessi sul mercato interno(12)”. È possibile che un’impresa boschiva pie- montese o lombarda si possa configurare come “Commerciante”; ciò si verifica ad esempio quando l’impresa importa legno o prodotti da esso derivati da un Opera- tore con sede in un altro Paese UE. (10) Articolo 5 (1) del Regolamento di esecuzione 607/2012. (11) Articolo 2 d) del Regolamento UE n. 995/2010. (12) Il “mercato interno” è quello dell’insieme dei Paesi membri dell’Unione Europea. 16 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
3. Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 3.7 Obblighi del Commerciante questi applicato come Operatore per In qualità di Commerciante, la respon- provare l’origine legale della merce ac- sabilità primaria è quella della traccia- quistata. Infatti le transazioni successi- bilità della merce, ovvero: ve all’immissione di legno e prodotti da a) il Commerciante deve essere in esso derivati sul mercato UE non rien- grado di identificare l’Operatore trano tra gli obiettivi del Regolamen- o il Commerciante che gli ha for- to UE n. 995/2010 purché, in caso di nito il legno e i prodotti da esso controllo, attraverso i diversi soggetti derivati; della catena di approvvigionamento b) il Commerciante deve essere in si possa risalire fino a colui che ha il grado di identificare i soggetti a ruolo di Operatore e verificare quindi cui egli ha fornito il legno e i pro- l’origine legale della merce stessa. dotti da esso derivati, ossia i suoi Documenti quali accordi, contratti e clienti, che rivestono anch’essi il ordini di acquisto devono pertanto ruolo di Commerciante. sempre riportare il nome e l’indirizzo c) Il Commerciante deve conserva- del fornitore. Tale procedura è definita re le suddette informazioni per come tracciabilità a monte. almeno cinque anni e renderle Analogamente, i documenti di traspor- disponibili, su richiesta, all’Auto- to e le fatture di vendita devono indivi- rità Competente. duare il Commerciante al quale è stato venduto il legno e i prodotti da esso de- Il Commerciante non è tenuto a richie- rivati. Tale procedura è definita come dere al suo fornitore la documentazio- tracciabilità a valle. ne sul Sistema di Dovuta Diligenza da Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 17
4 Sistema di Dovuta Diligenza 4.1 Generalità impone all’Operatore l’adozione di Un Sistema di Dovuta Diligenza deve misure e procedure che consentano comprendere i seguenti elementi: l’accesso alle informazioni relative • procedure che consentano l’ac- all’approvvigionamento di legno e cesso alle informazioni previste prodotti da esso derivati immessi sul dal Regolamento UE n. 995/2010; mercato(13). Le informazioni richieste • procedure di valutazione del ri- comprendono(14): schio che consentano all’Ope- a) una descrizione del legno e dei ratore di analizzare e valutare il prodotti da esso derivati, com- rischio che il legno e i prodotti da presa la denominazione commer- esso derivati immessi sul mercato ciale e il tipo di prodotto, non- siano di provenienza illegale; ché il nome comune della specie • se necessario, procedure di atte- legnosa e, ove possibile, la sua nuazione del rischio volte a mini- denominazione scientifica com- mizzare la possibilità di immettere pleta; questa è sempre necessa- sul mercato legno e prodotti da ria quando i nomi commerciali o esso derivati di provenienza illegale. comuni sono ambigui (es. rovere, mogano) o errati (es. “rovere di Tra i requisiti previsti dal Regolamento Slavonia”, ovvero farnia) (15). UE n. 995/2010 e dal Regolamento di b) il Paese di raccolta e, se del caso: esecuzione vi sono anche indicazioni 1) la regione sub-nazionale dove per la conservazione dei registri i quali è stata effettuata la raccolta devono contenere tutto ciò che con- del legno(16); cerne il Sistema di Dovuta Diligenza. 2) la concessione di taglio(17); c) la quantità, espressa in volume, 4.2 Accesso alle informazioni peso o numero di unità; d) il nominativo e l’indirizzo del for- 4.2.1 Operatore nitore (ad es. il proprietario del Il Sistema di Dovuta Diligenza richie- bosco in piedi); sto dal Regolamento UE n. 995/2010 e) il nominativo e indirizzo del Com- (13) I documenti raccolti (ad esempio per un operatore piemontese o lombardo che taglia boschi in Francia o Svizzera) possono essere in lingua originale (senza necessità di traduzione ufficiale), purché l’operatore possa dimostrare di comprenderne il significato e di poterli utilizzare ai fini della valutazione del rischio. (14) In conformità all’Articolo 6 (1)(a) del Regolamento UE n. 995/2010. (15) Per i legnami nostrani si può fare riferimento alla norma UNI EN 13556:2004 “Legno tondo e segati. Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa” e, per la regione Piemonte, agli Allegati C, D ed E del Regolamento forestale di attuazione dell Legge Regionale 04/2009. 18 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
4. Sistema di Dovuta Diligenza merciante (ossia il cliente dell’O- 4.2.2 Commerciante peratore) al quale è stato fornito il Il Regolamento UE n. 995/2010 obbliga legno e i prodotti da esso derivati; il Commerciante a identificare i collega- f) documenti o informazioni di altro menti con i fornitori di legno e prodotti tipo comprovanti la conformità del da esso derivati posizionati a monte e a legno e dei prodotti da esso deri- valle della catena di approvvigionamento. vati alla legislazione applicabile. La Catena di Custodia (CoC) può esse- re un valido strumento per dimostrare Nel caso di legno e prodotti da esso de- che il legno e i prodotti da esso derivati rivati certificati e supportati da una Ca- provengano da fonti sicure in quanto tena di Custodia, è opportuno verifica- soddisfano i requisiti di uno schema di re lo schema di certificazione applicato certificazione forestale o prevedono per assicurarsi che sia sufficientemente un’attestazione di legalità(18). esaustivo e fornisca le informazioni ne- cessarie per garantire all’Operatore o 4.3 Valutazione del rischio Commerciante la conformità al Regola- Come secondo elemento del Sistema mento UE n. 995/2010. di Dovuta Diligenza, il Regolamento Predisporre un contratto firmato da UE n. 995/2010 richiede all’Operato- entrambi i contraenti (fornitore e cliente) re(19) l’adozione di procedure in grado con indicazioni precise sul legno in que- di permettergli di analizzare e valutare stione è un primo passo per soddisfare i il rischio che il legno e i prodotti da esso requisiti del Regolamento UE n. 995/2010. derivati siano di provenienza illegale. A questo riguardo, sulla base delle in- formazioni raccolte nella prima fase e IMPORTANTE: in attesa dell’ap- di quelle pubbliche disponibili, le pro- provazione di un atto di indirizzo cedure di valutazione del rischio a livello nazionale, si può ragione- devono considerare specifici indicatori. volmente ritenere che le informa- In particolare tale valutazione include zioni richieste dal Regolamento UE alcuni criteri, quali: n. 995/2010 siano contenute nelle • la certezza di conformità alla le- comunicazioni semplici/istanze di ta- gislazione applicabile (che può glio (Regione Piemonte) e nelle de- comportare la certificazione o la nunce di taglio (Regione Lombardia), verifica da parte di terzi); debitamente compilate. • la prevalenza di raccolta illegale di determinate specie legnose; (16) Questa indicazione sarà necessaria ogni qualvolta il prelievo di legno è soggetto a Leggi diverse applicabili a regioni sub-nazionali [come ad esempio nel caso dell’Italia in cui la Legge forestale applicabile è quella regionale, ndr.] e/o quando si evidenziano altre importanti differenze, come ad esempio, nel caso in cui il livello di rischio di avere a che fare con legno di provenienza illegale è più elevato. (17) Per “concessione di taglio” deve intendersi sia il permesso dato dalle competenti autorità forestali (se il legno deriva da bosco), sia il permesso delle competenti autorità a tutela dell’ambiente naturale (se dovuto), sia il permesso del proprietario del terreno, sia altre forme di assenso comunque denominate. (18) Si veda l’Allegato 3 lettera A “Schemi di certificazione forestale”. (19) In conformità all’Articolo 6, comma 1b del Regolamento UE n. 995/2010. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 19
4. Sistema di Dovuta Diligenza • la prevalenza di pratiche illegali nel 4.4 Attenuazione del rischio Paese e/o nelle regioni subnazio- Fatta salva la condizione che il rischio nali di provenienza del legno, veri- individuato nel corso della valutazione ficate ad esempio tramite il livello sia trascurabile, il terzo elemento del di percezione della corruzione del Sistema di Dovuta Diligenza del Regola- Paese in esame(20) e tenendo in de- mento UE n. 995/2010 richiede all’Ope- bita considerazione la prevalenza ratore(22) l’adozione di procedure di ri- di Paesi soggetti a conflitti armati; duzione del rischio. Queste consistono • la presenza di sanzioni imposte in un insieme di misure e procedimenti dal Consiglio di Sicurezza dell’O- adeguati e proporzionati per minimiz- NU o dall’UE come gli embarghi zarlo efficacemente e possono preve- sulle importazioni ed esportazio- dere la richiesta di informazioni o do- ni di legno; cumenti integrativi e/o la verifica in loco. • la complessità della catena di ap- Le suddette procedure consistono ge- provvigionamento(21) del legno e neralmente nell’acquisizione di informa- dei prodotti da esso derivati; zioni supplementari (ulteriori evidenze • la presenza di prodotti muniti di documentali) ai fornitori o altri sogget- certificazione forestale o di veri- ti della catena di approvvigionamento, fica indipendente della legalità. nel ricorso a verifiche ispettive o audit (meglio se affidate a terzi) o nella scelta Nel caso di acquisto di materiale certi- di fornitori/prodotti alternativi. ficato occorre verificarne la validità nei L’esempio di valutazione descritto nel relativi database (FSC, PEFC o altri). Capitolo 5 è stato concepito per facili- È inoltre importante che un Operato- tare l’individuazione di un potenziale ri- re esegua la suddetta valutazione, per schio che richiede l’adozione di misure quanto possibile, prima che il legno e i di attenuazione adeguate. prodotti da esso derivati siano immessi A volte possono verificarsi situazioni sul mercato dell’UE. L’Operatore deve per le quali si decide di non avere altra inoltre essere in grado di dimostrare possibilità se non quella di individuare che la propria valutazione del rischio una fonte alternativa per l’approvvigio- avviene in modo sistematico, obietti- namento di un certo prodotto, in quan- vo, trasparente e ripetibile. to non si riesce ad acquisire un livello La procedura di valutazione del ri- adeguato di informazioni e non si può schio serve a determinare se il rischio applicare la Dovuta Diligenza necessaria individuato è trascurabile. Qualo- per evitare il rischio di introduzione di ra non lo sia, il Regolamento UE n. merce illegale nella catena di approv- 995/2010 richiede di adottare proce- vigionamento. In tali casi l’Operatore dimenti atti alla sua attenuazione. dovrà decidere se sia ragionevolmente (20) Attraverso ad esempio indici specifici pubblicati annualmente dalla ONG Transparency Interna- tional. A tal proposito, si tenga presente che sulla base dei suddetti indici il nostro Paese evidenzia livelli di corruzione medio-elevati mentre, ai fini della valutazione e attenuazione del rischio, nel settore forestale l’attività illegale, seppur presente, non rappresenta la norma. (21) A questo riguardo la catena di approvvigionamento è in genere tanto più complessa quanto più l’Opera- tore si trova lontano dall’origine forestale della merce, ossia quando vi è presenza di numerosi intermediari. (22) In conformità all’Articolo 6, comma 1b del Regolamento UE n. 995/2010. 20 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
4. Sistema di Dovuta Diligenza possibile predisporre azioni di mitigazio- applicata a catene di approvvigio- ne o se non sia più conveniente cambia- namento costanti; re fornitore (opzione che rappresenta • prove che attestino come sono state anche un mezzo per spingere il fornitore verificate le informazioni raccolte; stesso ad operare legalmente). • informazioni su come è stato Per molte imprese che non possono determinato il livello di rischio e sopportare costi di verifiche in loco (ad come è stata presa una decisione esempio nei Paesi extra UE) tale scelta relativa alle misure di attenuazio- può costituire anche l’unico modo per ne dello stesso. continuare ad usare un determinato le- Per agevolare le imprese boschive, il gno e prodotto da esso derivato. gruppo di lavoro ha predisposto alcu- ni modelli di scheda da utilizzare per 4.5 Tenuta dei registri la corretta tenuta dei registri (vedasi il Sia all’Operatore che al Commerciante Capitolo 7). è richiesto di registrare i dati raccolti per soddisfare i loro obblighi di confor- 4.6 Applicazione del Sistema mità al Regolamento UE n. 995/2010. di Dovuta Diligenza L’Operatore deve conservare le infor- Il processo di attuazione di un Siste- mazioni per cinque anni e fornirle, su ma di Dovuta Diligenza può variare da richiesta, a scopo di controllo, alle Au- un’impresa all’altra. torità Competenti. Lo stesso vale an- Alcune vantano già esperienza in ma- che per il Commerciante. teria di valutazione della legalità dei Le Autorità Competenti sono infatti te- materiali legnosi e non evidenziano nute ad “effettuare controlli per verificare problemi a implementare un Sistema che l’Operatore adempia ai suoi obblighi”. di Dovuta Diligenza con misure e pro- I controlli(23) possono comprendere “l’e- cedure idonee. Altre hanno sistemi di same del Sistema di Dovuta Diligenza, gestione certificati, tipo UNI EN ISO ivi incluse le procedure di valutazione e 9001 o UNI EN ISO 14001, nei quali di attenuazione dei rischi e l’esame della possono integrare il Sistema di Dovu- documentazione e dei registri atti a di- ta Diligenza, formalizzando in questo mostrare il corretto funzionamento del modo molti processi decisionali. Altre Sistema e delle procedure adottate”. ancora hanno deciso di appoggiarsi a Di conseguenza, ad un Operatore po- fornitori di legno e prodotti da esso trebbe essere chiesto di fornire: derivati certificati, a garanzia che questi • documenti e prove a dimostra- ultimi non siano di provenienza illega- zione del funzionamento del pro- le e, di conseguenza, possano inserirsi prio Sistema di Dovuta Diligenza; nell’ambito di una Catena di Custodia. • prove utilizzate per applicare la Altre possono invece approvvigionarsi Dovuta Diligenza; per lo più o esclusivamente da fornito- • prove che attestino come sono ri di legno nazionale e fare riferimento state adottate misure e procedu- alla legislazione applicabile come base re che consentono l’accesso alle per la predisposizione di registri atti a informazioni, in particolare nei dimostrare i vari aspetti di Dovuta Dili- casi in cui la Dovuta Diligenza è genza per i propri prodotti. (23) In conformità all’Articolo 10, comma 3 del Regolamento UE n. 995/2010. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 21
4. Sistema di Dovuta Diligenza Le imprese più piccole e meno strut- Il Regolamento UE n. 995/2010 sta- turate potrebbero tuttavia trovarsi ad bilisce regole specifiche per alcuni adottare per la prima volta tecniche soggetti che intendono sviluppare formali di gestione del rischio. un Sistema di Dovuta Diligenza al In tutti i casi è possibile scegliere fine di fornirlo ad altri. Dette orga- di attivare in proprio un Sistema nizzazioni sono definite Organismi di Dovuta Diligenza o di delegare di Controllo (o di Monitoraggio). a terzi tale opzione. Tuttavia, indi- L’utilizzo del servizio offerto da un tale pendentemente dal Sistema di Dovuta Organismo può comportare un costo Diligenza adottato, è importante che le e la responsabilità della conformità al aziende siano consapevoli della loro re- Regolamento UE n. 995/2010 rimane sponsabilità di garantire che non venga comunque in capo all’Operatore. introdotto legno di provenienza illegale nella catena di approvvigionamento. 4.7 Sanzioni Una volta implementato il Sistema di Do- Ciascun Paese membro dell’UE deve pre- vuta Diligenza è richiesto all’Operatore disporre una serie di norme da applica- di mantenerlo e valutarlo regolarmente. re in caso di violazione delle disposizioni Un Operatore può mitigare il rischio previste dal Regolamento UE n. 995/2010. stabilendo, come parte del proprio Si- Le sanzioni devono essere efficaci, stema di Dovuta Diligenza, un insieme proporzionate e dissuasive. A que- di criteri che definiscano quali informa- sto riguardo il Regolamento prevede zioni saranno accettate in funzione del tre livelli sanzionatori: prodotto che si intende immettere sul • sanzioni pecuniarie commisurate mercato comunitario. al danno ambientale, al valore del legno e dei prodotti da esso deri- Qualunque sia il Sistema adottato que- vati, alle perdite fiscali e al danno sto deve: economico risultante dalla viola- • essere facilmente accessibile; zione. In caso di reiterazione le • rendere disponibili le informazio- sanzioni sono inasprite; ni necessarie alla valutazione del • sequestro del legno e dei prodot- rischio; ti derivati; • chiarire velocemente all’Opera- • immediata sospensione dell’auto- tore le decisioni da prendere; rizzazione ad esercitare l’attività • rendere visibili le decisioni prese; commerciale. • fornire un’oggettiva giustificazio- ne alle decisioni prese; IMPORTANTE: alla data di reda- • fornire un’evidenza aggiornata di zione del presente documento, in quando sono state prese le deci- Italia non è ancora stato emanato il sioni e da chi; decreto attuativo con le sanzioni ap- • fornire un collegamento ai docu- plicabili. La Legge delega al Governo, menti usati a sostegno delle deci- del 4.09.2103, per il recepimento del sioni; Reg. 995/2010 ha tuttavia definito • fornire un supporto che per- gli importi delle sanzioni e le conse- metta all’Operatore di essere in guenze penali (fino a tre anni di ar- grado di ripetere il processo di resto) in caso di violazione rilevata a valutazione del rischio. seguito dei controlli. 22 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio Nelle varie proposte di linee guida legno e prodotti da esso derivati di pro- sull’applicazione del Regolamento UE venienza illegale è trascurabile o se è ne- n. 995/2010 e l’implementazione di un cessario adottare misure per mitigarlo. Sistema di Dovuta Diligenza prodotte da diversi soggetti, gli esempi riportati Fase 1 – Valutazione e attenuazio- fanno in genere riferimento alla figura ne del rischio in relazione alle infor- di un Operatore impegnato nell’im- mazioni sul legno e prodotti da esso portazione di legnami e derivati (anche derivati certificati di specie legnose rare o protette) da Verificare che i prodotti commercializ- Paesi extra UE in cui sussiste rischio zati o che si intende commercializzare di illegalità. In tal caso l’Operatore sul mercato UE siano certificati in con- (ovvero colui che per primo immette formità ad uno schema di certificazione il suddetto materiale legnoso nel mer- forestale. In caso affermativo, seguire il cato europeo) che ha sede e svolge la diagramma di Figura 2b per individuare sua attività in uno dei Paesi UE, in ag- i documenti atti a dimostrare la presen- giunta ad una spesso più articolata do- za di un rischio trascurabile. cumentazione sull’origine della merce, deve predisporre una serie di richieste Fase 2 – Valutazione e attenuazione ai suoi fornitori che riguardano tra del rischio in relazione alle informa- l’altro la condivisione delle politiche zioni sul legno e prodotti da esso de- di acquisto, l’impegno a rispettare le rivati non certificati prescrizioni del Regolamento UE n. Verificare che i prodotti commercializ- 995/2010 e l’accettazione a ricevere zati o che si intende commercializzare eventuali verifiche in loco effettuate non siano certificati. dall’Operatore stesso o da organismi Si tenga tuttavia conto che senza infor- di parte terza da lui incaricati. Nel caso mazioni complete non può aver luogo invece di un Operatore che raccoglie una corretta valutazione del rischio e legno all’interno dell’UE una parte di l’Operatore non può adempiere agli tale richieste è superflua in quanto è obblighi previsti dall’Articolo 6 (1) (b) lui stesso il soggetto a cui le suddette del Regolamento UE n. 995/2010 per verifiche dovrebbero essere indirizza- l’analisi e la valutazione del rischio di te e in pratica dovrà soprattutto do- commercializzazione di legno di prove- cumentare la provenienza del legno e nienza illegale. di aver ottemperato a quanto previsto Anche se si risponde in modo affer- dalla legislazione applicabile. mativo a tutti i quesiti D1-D7 riportati in Figura 2b, ma non si è in grado di Le fasi di seguito illustrate descrivono al- fornire evidenze documentali a soste- cuni esempi di procedura di valutazione gno della propria valutazione, si dovrà che un Operatore potrebbe seguire per procedere all’adozione di misure di at- stabilire se il rischio di commercializzare tenuazione del rischio. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 23
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio Fase 3 – Valutazione e attenuazio- zione favorisce una chiara descrizione ne del rischio in relazione ai criteri del tipo di prodotto che si sta commer- definiti all’Art. 6 (1) (b) del Regola- cializzando. mento UE n. 995/2010 La complessità della catena di approvvi- Il diagramma di Figura 2c propone una gionamento del legno e dei prodotti da serie di ulteriori quesiti basati sui criteri esso derivati è un fattore importante di valutazione del rischio. che incide sulla facilità con cui le impre- Esso è stato concepito in modo che se riescono a conformarsi al Regola- la risposta negativa ad una qualunque mento UE n. 995/2010. domanda faccia rilevare un potenziale La catena di approvvigionamento più rischio, con la conseguente richiesta di semplice è rappresentata dall’Opera- misure volte alla sua attenuazione. tore che commercializza sul mercato UE legno raccolto a livello nazionale. In La descrizione dei prodotti soggetti al questo caso, l’Operatore è di norma un Regolamento UE n. 995/2010 deve es- proprietario forestale oppure un sog- sere prontamente disponibile e più det- getto che opera a poca distanza dall’ori- tagliata possibile per facilitare eventuali gine della foresta, come ad esempio una indagini da parte dell’Autorità Compe- ditta boschiva che si occupa di tagliare tente. e commercializzare il legno sul mercato Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede dell’UE. peraltro che la descrizione comprenda Via via che la catena di approvvigio- la denominazione commerciale e il tipo namento diventa più complessa, lo di- di prodotto. Molti prodotti si presen- venta anche l’utilizzo di un Sistema di tano con un riferimento univoco. Se il Dovuta Diligenza e aumenta il rischio prodotto è stato importato, deve es- associato all’immissione di legno illegale sere dotato del codice doganale che è o quanto meno quello di interruzione collegato ai dazi dovuti. Tale informa- della Catena di Custodia. 24 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio Il legno e prodotti da esso derivati, acquistati o forniti (o che si intende fornire) sono certificati? NO SÌ Passare alla Figura 2b per la valutazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati Il legno e prodotti da esso derivati non certificati. sono certificati secondo uno schema NO in grado di soddisfare l’Articolo 4 del Regolamento di esecuzione che stabilisce requisiti specifici per i suddetti schemi? Nel dubbio, verificare lo schema di certificazione SÌ Sono presenti le informazioni dettagliate sulle specie legnose e Se si risponde negativamente anche sul Paese di raccolta (comprese, se solo a una delle due domande, è pertinenti, la regione subnazionale necessario adoperarsi per ottenere e la concessione di taglio)? NO le informazioni mancanti senza le quali non sarà possibile garantire la conformità al Regolamento SÌ UN n. 995/2010. NO Se non si riescono ad ottenere le informazioni necessarie passare alla È disponibile tutta la documentazione Figura 2c per continuare la valutazione pertinente allo schema di del rischio in relazione ai criteri previsti certificazione e alla dal Regolamento UE n. 995/2010 Catena di Custodia (CoC)? SÌ Legno e prodotti da esso derivati valutati dall’Operatore come a RISCHIO TRASCURABILE continuare con Figura 2c Figura 2a. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase 1: valutazione e attenuazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati certificati. Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 25
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio Il legno e prodotti da esso derivati acquistati o forniti (o che si intende fornire) non sono certificati o lo sono rispetto ad uno schema non conforme ai requisiti dell’Articolo 4 del Regolamento di esecuzione. SÌ D1) Esiste documentazione sulla descrizione del prodotto (es. numero di partita o lotto e descrizione del tipo di prodotto)? SÌ D2) Nella documentazione concernente il legno e prodotti da esso derivati è indicato il nome della specie legnosa? Se si risponde SÌ negativamente anche ad una sola domanda è necessario adoperarsi D3) È presente la documentazione dettagliata sul per ottenere le Paese di raccolta (comprese, se pertinenti, la regione informazioni mancanti subnazionale e la concessione di taglio)? senza le quali non sarà possibile garantire SÌ la conformità al NO Regolamento UN n. 995/2010. D4) Sono presenti le informazioni dettagliate sulla quantità (unità di misura in m3/t/kg/pezzi)? Ottenute le informazioni necessarie in risposta SÌ alle domende D1-D7 passare alla Figura 2c per D5) È indicato il nome completo e l’indirizzo del fornitore? continuare la valutazione (Nel caso di un Operatore a livello locale il fornitore rispetto ai criteri di rischio si configura nel proprietario del bosco dal quale previsti dal Regolamento è stato acquistato il legno). UE n. 995/2010 SÌ D6) È indicato il nome completo e l’indirizzo del cliente a cui l’Operatore ha venduto il legno o prodotti da esso derivati? SÌ D7) Sono presenti i documenti comprovanti la conformità alla legislazione applicabile? SÌ continuare con Figura 2c Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie passare alla Figura 2c per proseguire la valutazione rispetto ai criteri di rischio previsti dal Regolamento UE n. 995/2010. Figura 2b. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase 2: valutazione e attenuazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati non certificati. 26 Indicazioni agli Operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
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