INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2022 INTERVENTO DEL PRESIDENTE Massimo Di Stefano - Corte dei ...
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 INTERVENTO DEL PRESIDENTE Massimo Di Stefano PERUGIA, 4 MARZO 2022
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 INTERVENTO DEL PRESIDENTE Massimo Di Stefano PERUGIA, 4 MARZO 2022
Ringrazio il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Umbria, e, come di consuetudine, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2022, riferisco sull’attività svolta nel 2021 dalla Sezione Regionale del Controllo della Corte dei conti per l’Umbria che ho l’onore di presiedere. °°°°°°° Tra le istituzioni superiori di controllo esistenti negli stati democratici, la Corte dei conti, nel nostro Paese, si caratterizza (insieme a poche altre), secondo il disegno costituzionale (artt. 100 e 103), per la coesistenza, nel medesimo istituto, di una duplicità di funzioni, giurisdizionali e di controllo, le quali, tuttavia, in una sorta di complementarietà, perseguono la finalità comune di tutela dell’integrità della finanza pubblica. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in armonia con l’assetto istituzionale delineato dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, riproducono, in ambito regionale, la funzione di organo ausiliario (intitolazione della Sez. III del Tit. III della Costituzione) della Repubblica. L’espressione più tipica della funzione di controllo svolta in questa posizione di ausiliarietà consiste nel riferire sull’esito del controllo agli organi collegiali rappresentativi delle collettività territoriali (consiglio regionale, consigli comunali e provinciali), con lo scopo di offrire alle anzidette assemblee, anche ai fini del controllo politico sull’esecutivo, elementi conoscitivi e valutazioni provenienti da un Istituto la cui indipendenza, oltre a quella dei suoi componenti, è garantita dalla Costituzione, insieme alla neutralità della funzione, svolta nell’interesse obiettivo dell’ordinamento. Finalità dell’attività di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti è inoltre di favorire l’autocorrezione dell’amministrazione che vi è sottoposta. In questo senso si è parlato del carattere maieutico dell’attività di controllo 1
della Corte dei conti, proprio a sottolineare la sua attitudine a stimolare la correzione dell’attività amministrativa dall’interno della stessa organizzazione controllata. Ciò non esclude che la funzione di controllo si esprima anche, quando ne ricorrono i presupposti, in tipizzati provvedimenti prescrittivi o impeditivi, nel quadro delle diverse modalità del controllo previste dall’ordinamento, variabili secondo la natura dei parametri delle verifiche e le tipologie degli esiti: controlli di stretta legittimità, regolarità contabile, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della p.a. Il complesso di tali funzioni ha lo scopo di assicurare nel contempo il rispetto del principio di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche e la conformità dell’attività amministrativa ai principi costituzionali di legalità, garanzia dell’equilibrio dei bilanci, sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma Cost.), buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma). Non va dimenticato, infine, come l’attività di controllo della Corte dei conti, e conseguentemente della Sezione che presiedo, in quanto volta a garantire l’impiego delle risorse pubbliche conforme all’interesse della collettività, si adatta alle mutevoli esigenze istituzionali, arricchendosi di nuovi contenuti in ragione dei frequenti interventi legislativi di politica economica e sociale. In questo senso l’attività della Sezione comprende, nell’attuale contingenza storica, la verifica dell’impiego delle risorse assegnate agli enti territoriali dalla legislazione emergenziale nonché il monitoraggio dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dell’utilizzo dei fondi del Next Generation EU, per la parte in cui la realizzazione degli scopi di tali strumenti è affidata alla Regione, agli enti locali e ad altri soggetti attuatori dell’Umbria. °°°°°° 2
Passo ora ad esporre una breve rassegna dell’attività svolta dalla Sezione nello scorso anno. La Sezione ha espresso il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Umbria dell’esercizio 2020 (Decisione n. 52/2021/PARI del 21 settembre 2021). La relazione allegata ha rilevato criticità così riassumibili: • la riconciliazione contabile dei rapporti credito-debitori tra la Regione e gli enti territoriali dell’Umbria è stata caratterizzata da ritardi dell’amministrazione regionale nelle risposte alle richieste di questa Sezione, e dall’esiguità dei rapporti credito-debitori riconciliati rispetto al complesso che avrebbe dovuto formare oggetto dell’operazione. La Sezione ha preso atto degli impegni assunti dalla Regione nel senso del completamento di tale riconciliazione contabile, necessaria ai fini della corretta rappresentazione delle poste del rendiconto, e ha riservato le sue valutazioni in sede di esame del rendiconto 2021; • mancato riversamento dell’avanzo di esercizio dell’Assemblea legislativa nel bilancio regionale, in contrasto con i principi generali dell’unità e dell’universalità del bilancio; • permanere di una non adeguata proporzione tra le posizioni organizzative presenti e il personale in servizio; • per la sanità le osservazioni critiche hanno riguardato: l’attuazione degli interventi previsti dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19; gli investimenti in edilizia sanitaria; lo sforamento della spesa farmaceutica per acquisti diretti; il superamento del limite di spesa del costo del lavoro a tempo determinato; la perdurante inadeguatezza del sistema di valutazione dei dirigenti e, in generale, del sistema dei controlli sulla gestione sanitaria; 3
• con riguardo alle partecipazioni regionali, sono state rilevate criticità circa la riconciliazione dei rapporti di debito/credito con gli enti/società partecipati: con conseguenti riflessi sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale regionale nonché di quella consolidata del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione; il sistema dei controlli/rapporti con gli enti e le società partecipati; profili di inadeguatezza dei piani di razionalizzazione approvati in sede di revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP; • relativamente al Trasporto Pubblico Locale, la Sezione ha rilevato il permanere di criticità nell’attuazione degli investimenti infrastrutturali a carico di Trenitalia; • per la “Gestione Fondi Eventi sismici”, l’analisi ha evidenziato il permanere dei ritardi della ricostruzione e lacune nei controlli a campione effettuati. Nell’esercizio del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri la relazione (approvata con deliberazione 51/2021/RQ) ha evidenziato il permanere delle criticità già riscontrate nella produzione legislativa degli anni precedenti, sia nella regolamentazione delle attività preordinate all’emanazione delle leggi, sia nel contenuto delle relazioni tecniche delle leggi esaminate. Con le 8 deliberazioni emanate in tema controlli sui rendiconti delle spese dei gruppi consiliari sono stati dichiarati regolari i rendiconti dell’esercizio 2020. In tema di controllo sugli enti del Servizio Sanitario Regionale, sono state emanate 5 deliberazioni sulla regolarità dei bilanci d’esercizio degli anni precedenti, rilevando: il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionati e, in alcuni casi, del tetto della spesa per 4
dispositivi medici; il mancato rispetto dei limiti di legge sulla spesa per il personale a tempo determinato; criticità, infine, nel sistema del controllo dei costi e nelle procedure di acquisto. Sono state adottate 30 deliberazioni sulla regolarità contabile dei rendiconti degli enti locali, che hanno evidenziato criticità riguardanti: 1. determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 2. determinazione del Fondo contenzioso; 3. rilevazione di squilibri di cassa, anche per effetto della mancata ricostituzione di somme vincolate ai fini della cassa; 4. ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL, nonché, in taluni casi, la mancata restituzione delle stesse al termine dell’esercizio, anche per più esercizi consecutivi, con conseguente possibile violazione dell’art. 119 Cost.; 5. scarsa riscossione delle entrate (soprattutto tributarie), in conto residui e in conto competenza e insufficiente attività di recupero dell’evasione tributaria; 6. mancato rispetto dei termini relativi alla tempestività dei pagamenti; 7. utilizzo di entrate a carattere non ripetitivo per spese a carattere ripetitivo; 8. crisi di liquidità strutturale, dovuta a latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse che l’ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere; 9. conservazione di una cospicua mole di crediti non riscossi, con conseguente verosimile irrigidimento della capacità di spesa, per la necessità di accantonare risorse al Fondo crediti di dubbia esigibilità, con la conseguente riduzione della possibilità di impiegare risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle funzioni fondamentali; 5
10. carente indicazione delle ragioni del mantenimento dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza; 11. criticità rilevate con riguardo ai crediti e debiti dello Stato Patrimoniale; 12. discordanza nei rapporti creditori/debitori tra enti e società partecipate e carenza del sistema informativo nella rilevazione dei reciproci rapporti finanziari, economici e patrimoniali; 13. mancato pagamento di residui passivi riconducibili al riversamento del tributo provinciale TEFA da parte dei comuni, a causa di rapporti di credito/debito nei confronti della Provincia non contabilmente riconciliati; 14. tardiva approvazione del rendiconto della gestione; 15. errata determinazione del fondo pluriennale vincolato per conservazione a residui attivi e passivi di poste contabili non riconducibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. N. 5 deliberazioni hanno avuto ad oggetto l’esame delle misure correttive comunicate dagli enti a seguito delle pronunce della Sezione sui rendiconti 2016, 2017 e 2018. Le verifiche sul funzionamento dei controlli interni hanno riguardato, come per legge, n. 11 enti territoriali superiori a 15.000 abitanti del territorio dell’Umbria, rilevando criticità così riassumibili: la mancata implementazione del controllo strategico; l’insufficiente monitoraggio sugli organismi partecipati; l’insufficiente valutazione della qualità dei servizi; l’insufficiente organizzazione del controllo di gestione; inadeguatezza complessiva del sistema controlli interni; inadeguatezza del controllo amministrativo- contabile. Nel 2021 le deliberazioni adottate sugli enti interessati da procedure di riequilibrio finanziario (art. 243 bis e 243 quater del TUEL) sono state 3 e 6
hanno riguardato: 1) l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Terni con chiusura anticipata (Deliberazione n. 36/2021/PRSP); 2) l’esame della relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Costacciaro e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal Piano (Deliberazione n. 38/2021/PRSE); 3) l’esame delle relazioni III, IV e V semestre sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario del Comune di san Gemini (Deliberazione n. 76/2021/PRSE) In tema di società partecipate dagli enti territoriali della Regione Umbria è stata emanata la Deliberazione n. 25/2021/VSGO – Enti pubblici Regione Umbria avente ad oggetto l’esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, con lo scopo di verificare l’operato delle Amministrazioni nella gestione delle partecipazioni societarie e il corretto funzionamento del sistema di controllo degli organismi partecipati da parte degli enti titolari della partecipazione. Nello svolgimento dell’attività consultiva sono state emanate le deliberazioni seguenti: - n. 1/2021/PAR – Comune di Montefalco, con la quale la Sezione si è espressa sulle condizioni di utilizzabilità del fondo di rotazione di cui all’art. 43 del d.l. 133/2014 come strumento per il riequilibrio finanziario pluriennale; - n. 14/2021/PAR – Comune di Terni, con la quale la Sezione ha espresso il parere che la gestione dell’anticipazione di tesoreria di ente locale dissestato compete all’organo straordinario di liquidazione, ove sia stata concessa in data anteriore all’innovazione legislativa intervenuta in materia; - Deliberazione n. 24/2021/PAR – Comune di Marsciano, con la quale è stata dichiarata inammissibile, in quanto estranea alla materia della contabilità 7
pubblica, la richiesta di parere circa la legittimità o no dei criteri, indicati dal liquidatore di una società partecipata, per la ripartizione tra i soci di un contributo finanziario finalizzato a consentire la prosecuzione temporanea dell’attività della società stessa in relazione ai compiti di soggetto attuatore di un determinato progetto; - Deliberazione n. 26/2021/PAR – Regione dell’Umbria, con la quale la Sezione ha espresso il suo parere in ordine alla normativa applicabile alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Regione a seguito del sisma del 24 agosto 2016. In ragione del carattere di eccezione di tali incentivi rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, si è affermato che la loro liquidazione è subordinata alle condizioni tassative previste dalla normativa compresa quella che le prestazioni incentivate riguardino lavori affidati con gara o comunque con procedura comparativa. - Deliberazione n. 28/2021/PAR (Comune di Massa Martana) e n. 54/2021/PAR (Comune di Stroncone), con le quali sono stati dichiarati inammissibili, in quanto concernenti materia estranea alla contabilità pubblica, richieste di pareri vertenti sulla spettanza a dipendenti comunali del rimborso delle spese legali, sostenute per la difesa in procedimenti civili, penali e contabili Nell’esercizio del controllo preventivo e successivo di legittimità sono stati controllati n. 12 decreti di accertamento residui (DAR) emessi da amministrazioni varie (n. 6 decreti di incarico, pervenuti al controllo preventivo di legittimità nel mese di dicembre 2020 sono stati ammessi al visto e registrati nel mese di gennaio 2021); n. 77 atti di conferimento di incarico sottoposti al controllo preventivo, dei quali n. 61 riconducibili ad 8
incarichi dell’Ufficio Scolastico Regionale e n. 16 ad incarichi della Prefettura di Perugia e Terni. Infine la Sezione ha preso in esame le relazioni di fine mandato che comuni e province sono tenuti a redigere ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. Al riguardo sono state adottate n. 15 deliberazioni, di cui n. 12 relative alle elezioni amministrative anno 2021 e n. 3 alle elezioni amministrative anno 2020. Non sono state rilevate criticità di rilievo, salvo, in taluni casi, la sottoscrizione della relazione oltre i termini di legge o la mancata sottoscrizione, senza, peraltro, che abbia avuto luogo l’applicazione di sanzioni, stante la sopravvenuta esenzione disposta dell’art. 3 ter del d.l. n. 25/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge 58/2021. °°°°°°°° È doveroso rivolgere un ringraziamento ai colleghi che durante il 2021 hanno prestato servizio nella Sezione (Consiglieri Vicenzo Busa e Paola Basilone, Referendarie Annalaura Leoni ed Eleonora Lener). Dagli ultimi mesi del 2021 la Sezione è rimasta con soli due magistrati (la Consigliera Paola Basilone e la Referendaria Annalaura Leoni) che affrontano con impegno e professionalità l’aggravio di attività conseguente alla diminuita forza della Sezione. Un grato riconoscimento anche a nome delle colleghe della Sezione va al personale amministrativo, che nella situazione di grave scopertura organica in cui versa la struttura, rende con professionalità ed efficacia un’attività di supporto indispensabile per fronteggiare le diverse funzioni attribuite dalla legge alla Sezione. °°°°°° 9
Al Presidente della Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti, alla Procuratrice Regionale, ai colleghi tutti assegnati all’attività giurisdizionale degli uffici della Corte dei conti per l’Umbria, rivolgo, anche a nome della Sezione che presiedo, l’auspicio di un anno giudiziario proficuo e un augurio di buon lavoro a tutte le Autorità che hanno sede nella Regione Umbria e alla cittadinanza. 10
CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA
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