IMU STEFANO SEƫ - MYSOLUTION

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IMU STEFANO SEƫ - MYSOLUTION
ADEMPIMENTI

IMU

Stefano Se
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ISBN: 978-88-6279-334-6

Aggiornato al 1 settembre 2022
Sommario

Sommario
L’adempimento in sintesi ................................................................................................................................ 1
   Aspetti generali ................................................................................................................................................ 1
   Dal 2020 è operativa la nuova IMPi .............................................................................................................. 3
   Dall’anno d’imposta 2021 nuova dichiarazione IMU e IMPi ...................................................................... 3

Nuova IMU dal 2020 .......................................................................................................................................... 5
  Caratteristiche della nuova IMU .................................................................................................................... 5
  Base imponibile e aliquote............................................................................................................................. 6

Modalità di versamento IMU ........................................................................................................................ 10
 Modalità di versamento dell’IMU ................................................................................................................ 10

Sanzioni IMU ..................................................................................................................................................... 12

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L’adempimento in sintesi

L’adempimento in sintesi

 Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27 dicembre
 2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’art. 1,
 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
 tassa sui rifiuti (TARI). Nel dettaglio la disposizione normativa citata accorpa all’Imposta unica comunale
 (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

Aspetti generali
         L’adempimento        Scadenza    Caratteristiche (*)       Modalità di versa-        Profili   san-
                                                                    mento                     zionatori
                          a                        a
         Versamento 1         16 giugno      La 1 rata va pa-     Il versamento va ef-      In caso di
         rata IMU 2022        2022             gata applicando      fettuato utilizzando      omesso o er-
                                               le aliquote non-     esclusivamente       il   rato       versa-
                                               ché detrazioni       modello F24 ovvero il     mento
                                               stabilite dai sin-   bollettino di conto       dell’IMU tor-
                                               goli Comuni nei      corrente       postale    nerà applica-
                                               dodici       mesi    nonché attraverso la      bile la sanzio-
                                               dell’anno prece-     piattaforma di cui        ne pari al 30%
                                               dente.               all’art. 5 del Codice     dell’imposta
                                                                    dell’amministrazione      con possibili-
                                                                    digitale, di cui al       tà, da parte
                                                   Attenzione       D.Lgs. 7 marzo 2005,      del       contri-
                                          Qualora il Comune         n. 82 (piattaforma        buente,        di
                                          abbia già deliberato      PagoPA), e con le al-     usufruire
                                          le aliquote IMU per       tre modalità previste     dell’istituto
                                          il 2022 il contribuen-    dallo stesso Codice.      del     ravvedi-
                                          te potrà (non vi è                                  mento opero-
                                          obbligo è una facol-                                so.
                                          tà) far riferimento
                                          alle delibere relative
                                          al 2022 anche per il
                                                               a
                                          pagamento della 1
                                          rata 2022.
                                          Risulta, comunque,
                                          possibile effettuare
                                          il versamento per
                                                           a   a
                                          tutto l’anno (1 e 2
                                          rata      2022)     in
                                          un’unica soluzione
                                          entro il 16 giugno
                                          2022, tenendo pre-
                                          sente       comunque
                                          che il Comune potrà

    MySolution | Guide                                                                                         1
L’adempimento in sintesi

         L’adempimento         Scadenza    Caratteristiche (*)      Modalità di versa-    Profili   san-
                                                                    mento                 zionatori
                                           intervenire      sulle
                                           proprie      delibere
                                           2022 fino al 14 otto-
                                           bre 2022 in modo
                                           che il Ministero pos-
                                           sa provvedere alla
                                           loro pubblicazione
                                           nel proprio sito in-
                                           ternet di cui al
                                           D.Lgs. n. 360/1998,
                                           entro il termine del
                                           28 ottobre 2022.
                           a                    a
         Versamento 2          16    di-   La 2 rata 2022 (a
         rata IMU 2022         cembre      saldo della prima)
                               2022        va pagata prenden-
                                           do a riferimento le
                                           aliquote nonché de-
                                           trazioni approvate
                                           dai singoli Comuni
                                           per l’anno 2022, a
                                           condizione che le
                                           delibere di approva-
                                           zione delle aliquote
                                           e detrazioni dei Co-
                                           muni siano inviate al
                                           MEF, per il tramite
                                           dell’apposito “porta-
                                           le del federalismo
                                           fiscale” entro il 28
                                           ottobre 2022.

                                                    Attenzione
                                           Nei casi in cui il Co-
                                           mune non provveda
                                           all’invio della pro-
                                           pria deliberazione
                                           entro il 14 ottobre
                                                       a
                                           2022, la 2 rata a
                                                                a
                                           conguaglio della 1
                                           andrà versato pren-
                                           dendo a riferimento
                                           quanto versato nel
                                           2022.
          (*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:
          di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente cor-

2                                                                                        MySolution | Guide
L’adempimento in sintesi

         L’adempimento       Scadenza     Caratteristiche (*)      Modalità di versa-       Profili   san-
                                                                   mento                    zionatori
              risposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16
              dicembre dell’anno di riferimento, e
          l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro
              il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento,
         con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scatu-
         rito il credito.

Dal 2020 è operativa la nuova IMPi
L’art. 38 del Decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha istituito, a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immo-
biliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
La norma stabilisce che per piattaforma marina si intende “la piattaforma con struttura emersa desti-
nata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art.
2 del Codice della Navigazione”.
Coerentemente con quanto già sancito dalla Corte di cassazione, sono tassabili solo le piattaforme
ubicate nel mare territoriale.
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, la norma rinvia alle disposizioni previ-
ste ai fini IMU per i fabbricati strumentali di categoria D privi di rendita, stabilendo di conseguenza
che la stessa è pari al valore contabile al lordo degli ammortamenti rivalutato con i coefficienti mini-
steriali annualmente stabiliti in funzione dell’anno di sostenimento del costo.
L’IMPi è calcolata con una aliquota del 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota pari al 7,6 per
mille mentre la restante parte del 3 per mille spetta ai Comuni ai quali è preclusa la possibilità di va-
riare l’aliquota del 3 per mille.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2022 (pubblicato sulla GU n. 108
del 10 maggio 2022), di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e con il Ministero
dello Sviluppo economico, sono stati individuati i Comuni ai quali spetta il gettito.

Dall’anno d’imposta 2021 nuova dichiarazione IMU e IMPi
Con il decreto ministeriale del 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto
2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU e IMPi (Imposta immobiliare sulle piat-
taforme marine) da utilizzare dall’anno d’imposta 2021 e seguenti (e sostituisce quello precedente-
mente approvato con D.M. 30 ottobre 2012).
Il modello, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche è disponibile anche sul sito istituzionale
del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

        Attenzione
        Sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il
        modello di dichiarazione di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichia-
        rati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

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L’adempimento in sintesi

In merito al nuovo modello di dichiarazione si evidenzia quanto segue:
   la dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30
     giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter-
     venute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per l’anno d’imposta 2021, la
     dichiarazione dovrà essere, invece, inviata entro il 31 dicembre 2022, in quanto il termine prece-
     dentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d.
     Decreto Semplificazioni);
   la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insi-
     stono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione
     IMU/IMPi dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie
     dell’immobile stesso;
   limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022,
     poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei Comuni i dati comunica-
     ti allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 aprile 2022.
Nel nuovo modello è stato introdotto il campo 21 (“Esenzioni quadro temporaneo Aiuti di Stato”) che
deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal
“Quadro temporaneo Aiuti di Stato” che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

        Riferimenti normativi
 D.M. 29 luglio 2022;
 D.L. 25 maggio 2021, n. 73
 D.M. 7 maggio 2021;
 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modifiche, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69
 Legge 30 dicembre 2020, n. 178
 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 138, 177, 181
 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783;
 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 38;
 D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
 Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito con Legge 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9
 Circolare MEF 18 marzo 2020, n. 1

4                                                                                        MySolution | Guide
Nuova IMU dal 2020

Nuova IMU dal 2020
Caratteristiche della nuova IMU
Di seguito si riassumono le caratteristiche della nuova IMU dal 2020, così come riscritta ad opera della
citata Legge di Bilancio 2020:
   la nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione
     Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva
     prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 di-
     cembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di
     Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) del-
     la provincia autonoma di Bolzano. La Circolare del MEF ha chiarito che per la regione Friuli
     Venezia Giulia fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica,
     in tema di IMU, la disciplina nazionale;
   il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori degli
     immobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al
     versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale
     sull’immobile che dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta, ad esempio, sia dal locatore
     che dal conduttore). Tenendo presente che:
     o    per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edi-
          lizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del
          fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
          esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal
          MEF con la Circolare del 18 marzo 2020 la nuova disposizione normativa comporta il supe-
          ramento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla
          nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giuri-
          sprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
          all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se anteceden-
          te, dalla data in cui è comunque utilizzato;
     o    per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio ur-
          bano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo
          familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del
          nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in im-
          mobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevola-
          zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
          applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o as-
          similata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abi-
          tativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
   sono abitazione principale anche:
     o    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abi-
          tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
     o    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

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Nuova IMU dal 2020

     o   i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mini-
         stro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giu-
         gno 2008, adibiti ad abitazione principale;
     o   la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
         giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione
         in capo al genitore affidatario stesso. Il MEF nella Circolare del 18 marzo 2020 ha chiarito
         che l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre
         2019 in tema di IMU, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa
         coniugale e al coniuge; ciò, soltanto, al fine di chiarire che nell’ambito
         dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di prov-
         vedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente
         rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé
         che continua a permanere, anche dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare
         assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella
         previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argo-
         mento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata
         dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione
         da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà
         in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e
         della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione;
     o   un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
         liare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente apparte-
         nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipenden-
         te delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
         vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio
         2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono ri-
         chieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
     o   su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac-
         quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
         condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevo-
         lazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
   per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
     categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
     delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
   per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area utiliz-
     zabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base al-
     le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
     dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
   per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
     quello non coltivato.

Base imponibile e aliquote
La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dai commi 3, 4, e 5 dell’art. 13 del D.L. n.
201/2011. Per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più
in particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato però dai
commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011.

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Nuova IMU dal 2020

Ne consegue di fatto che la nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, alme-
no per quanto concerne la formula di calcolo, in analogia a quanto era stabilito ai fini ICI, e per meglio
dire:
   fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, molti-
     plicata per i coefficienti di legge;
   fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e
     distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposi-
     zione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla ba-
     se dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale, distintamente per anno di sosteni-
     mento dei differenti costi iscritti in contabilità;
   aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
   utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore
     dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli im-
     mobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili;
   terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, riva-
     lutato e moltiplicato per il coefficiente di legge.
La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, è determinata dalla formula:
base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio
dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile:

          Categoria catastale                                          Base imponibile
          A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7                              (R.C. + 5%) * 160
          A/10                                                         (R.C. + 5%) * 80
          B – C/3 – C/4 – C/5                                          (R.C. + 5%) * 140
          C/1                                                          (R.C. + 5%) * 55
          D (tranne D/5)                                               (R.C. + 5%) * 65
          D/5                                                          (R.C. + 5%) * 80

        Attenzione
        L’IMU 2022 va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai
        singoli Comuni per l’anno 2022, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e
        detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federali-
        smo fiscale” entro il 28 ottobre 2022.

        Attenzione
        Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, quindi privi di ren-
        dita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è
        determinato rivalutando i valori di libro con i coefficienti di legge. I valori di libro degli immobi-
        li sono costituiti dall’ammontare dei costi originari, delle spese incrementative e delle rivaluta-

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Nuova IMU dal 2020

       zioni ad essi relativi sia che si tratti di rivalutazioni economiche che di rivalutazioni fatte in se-
       de di fusione ovvero di rivalutazioni effettuate in base a specifiche disposizioni di legge. I valo-
       ri contabili di cui sopra, al lordo delle quote di ammortamento, debbono essere presi in con-
       siderazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno o, se successiva, alla data di acquisizione
       dell’immobile. Non debbono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati per i
       quali al primo gennaio 2021 risulta annotata negli atti catastali la “rendita proposta”, prevista
       dal Regolamento n. 701 del 19 aprile 1994. Per questi ultimi fabbricati, provvisti al primo gen-
       naio 2021 di “rendita proposta”, il valore da prendere a base per il calcolo dell’IMU sarà de-
       terminato sulla base dei criteri catastali, cioè moltiplicando per 65 la rendita catastale propo-
       sta, aumentata del 5 per cento (sempre che di tale aumento non si sia tenuto conto in sede di
       annotazione negli atti catastali). All’uopo il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 35 del
       1° marzo 1999 ha precisato che la base imponibile dei fabbricati di cat. “D” interamente pos-
       seduti da imprese deve essere determinata ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n.
       504/1992, sulla base delle scritture contabili soltanto fino all’anno nel corso del quale la rendi-
       ta è stata annotata negli atti catastali. Dall’anno successivo a quello in cui gli immobili risulta-
       no iscritti in catasto l’IMU sarà determinata sulla base della rendita catastale (attribuita o pro-
       posta), tenendo presente che l’imposta sul fabbricato a seguito di variazioni permanenti,
       strutturali o di destinazione, dovrà essere calcolata non più sulle risultanze delle scritture con-
       tabili bensì sulla base della rendita catastale similare. In altre parole, una volta che l’IMU è sta-
       ta calcolata e pagata sulla base delle risultanze catastali non è ammesso ritornare a versare
       l’imposta con riferimento ai valori desunti dalle scritture contabili. Per il versamento
       dell’imposta dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto e
       quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizza-
       ti, i coefficienti da applicare sono quelli stabiliti da apposito Decreto ministeriale. Ai fini
       del calcolo della base imponibile IMU (nonché IMPi) dei fabbricati classificati nel gruppo
       “D”, i coefficienti sono stati aggiornati, per l’anno 2022, dal D.M. 9 maggio 2022 e sono
       riportati nella seguente tabella.

Tabella: Coefficienti anno 2022 gruppo catastale “D”

       ANNO     COEFFICIENTE     ANNO     COEFFICIENTE     ANNO     COEFFICIENTE     ANNO     COEFFICIENTE

       2022     1,04             2012     1,15             2002     1,57             1992     1,98

       2021     1,08             2011     1,19             2001     1,61             1991     2,02

       2020     1,09             2010     1,21             2000     1,66             1990     2,11

       2019     1,09             2009     1,22             1999     1,68             1989     2,21

       2018     1,11             2008     1,27             1998     1,71             1988     2,30

       2017     1,11             2007     1,31             1997     1,75             1987     2,50

       2016     1,12             2006     1,35             1996     1,81             1986     2,69

       2015     1,12             2005     1,38             1995     1,86             1985     2,88

       2014     1,12             2004     1,47             1994     1,92             1984     3,07

       2013     1,13             2003     1,51             1993     1,96             1983     3,26

        -       -                -         -                -        -               1982     3,45

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Nuova IMU dal 2020

Tabella: IMU 2022: aliquote minime e massime stabilite dai Comuni

                                  Tipologia                             Aliquota       Aliquota IMU
                                                                      IMU minima         massima
         Immobili in genere (fabbricati ed aree fabbricabili)         0,0%          1,06%
                                                                                     (1,14% se incre-
                                                                                    mento già delibera-
                                                                                    to)
         Abitazione principale                                                ESENTE DA IMU
         Abitazione principale di lusso (cat. catastale A/1, A/8 o    0,0%          0,60%
         A/9)
         Fabbricati categoria D                                       0,76%         1,06%
         Terreni agricoli                                             0,0%          1,06%
         Fabbricati rurali strumentali                                0,0%          0,1%
         Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice   0,1%          0,25%
         alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
         non siano in ogni caso locati

       Riferimenti normativi
 D.M. 9 maggio 2022;
 Decreto Dirett. 6 maggio 2019;
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione 2 febbraio 2018, n. 1/DF;
 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.

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Modalità di versamento IMU

Modalità di versamento IMU
Modalità di versamento dell’IMU
Modello F24: I titolari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti sol-
tanto utilizzando il modello F24 telematico (Dir. Ag. Entrate, Provvedimento n. 53909 del 12 aprile
2013).

        Attenzione
        Si evidenzia che il D.L. n. 193/2016, in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibi-
        lità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 cartaceo per
        operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000 senza che siano state effettuate com-
        pensazioni. L’obbligo in questione, si ricorda, era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, D.L. n.
        66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la
        delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui
        “il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”. Le novità non riguardano le modalità di
        presentazione dei modelli F24 “a zero”, che continueranno a poter essere inviati esclusiva-
        mente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tali servizi possono essere fruiti
        direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”. In alternati-
        va l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista,
        CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in no-
        me e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.

All’interno del Mod. F24, gli importi relativi all’IMU devono essere indicati con arrotondamento
all’euro, da effettuare con riferimento a ciascun rigo. Si ricorda, inoltre, che la risoluzione n. 35/E del
12 aprile 2012 ha approvato i 10 diversi codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24 che si
agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tassazione.
Di seguito la tabella dei codici tributo:

                                             Codici tributo F24 – IMU
          Codice                            Tipologia di immobile                                Destinatario
          tributo
         3912        Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo sarà       Comune
                     utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative perti-
                     nenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in
                     quanto per le altre vi è l’esclusione del pagamento. Inoltre, tale
                     codice sarà utilizzato dai soggetti che hanno più pertinenze
                     all’abitazione principale (per meglio dire più di un’unità per cia-
                     scuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7).
         3914        Terreni                                                                     Comune
         3916        Aree fabbricabili                                                           Comune
         3918        Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale                         Comune

10                                                                                             MySolution | Guide
Modalità di versamento IMU

          3925        Immobili ad uso produttivo, cat. D                                      Stato
          3930        Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Co-             Comune
                      mune

   Bollettino postale: con il D.M. 23 novembre 2012 è stato approvato il modello di bollettino po-
     stale che può essere utilizzato dai contribuenti (tranne i soggetti titolari di partita IVA) per il ver-
     samento dell’IMU. Tale modello è disponibile presso gli sportelli delle Poste italiane. Inoltre, è
     possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane
     S.p.A.. In tale ipotesi il contribuente riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunica-
     zione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato ese-
     guito.
     Sul bollettino postale per il versamento dell’IMU è riportato il numero di conto corrente
     1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a
     “Pagamento Imu”. Al riguardo si fa presente, comunque, che i Comuni potranno richiedere alle
     Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i
     dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
     Il bollettino postale IMU, così come accadeva per quello ICI, può essere utilizzato anche per ef-
     fettuare il ravvedimento operoso, in tal caso si dovrà barrare lo spazio “Ravv”. Nel caso in
     cui il contribuente voglia effettuare il versamento della prima e seconda rata in un’unica soluzio-
     ne si dovranno barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”.
     Si segnala che il pagamento dell’IMU mediante bollettino postale dovrà essere effettuato distin-
     tamente per ogni Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili (infatti, all’interno del bollet-
     tino IMU è possibile indicare un unico “Codice Catastale”). Ne consegue che il contribuente che
     possiede più immobili su diversi Comuni dovrà procedere a presentare tanti bollettini quanti so-
     no i Comuni ove si trovano gli immobili.
   Piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 mar-
     zo 2005, n. 82 (piattaforma Pago-PA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

        Riferimenti normativi
 L. 28 dicembre 2015 n. 208;
 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.

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Sanzioni IMU

Sanzioni IMU
In caso di omesso od errato versamento dell’IMU torna applicabile la sanzione pari al 30%
dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento ope-
roso.
In tema di ravvedimento operoso si evidenzia che l’art. 10-bis del D.L. n. 124/2019 (convertito con
modifiche in legge n. 157/2019), rubricato “Estensione del ravvedimento operoso”, inserito dalla legge
di conversione, ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A seguito
ti tale abrogazione è stata di fatto estesa, anche a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate
(quali tributi locali tra cui l’IMU ovvero diritto camerale), la riduzione delle sanzioni, in caso di ravve-
dimento operoso, a 1/7, 1/6 e 1/5.

           Sanzione             Tipologia di         Tempistica per effettuare        Tipologia di tributi
          edittale ri-       violazione/errore        il ravvedimento operoso              ammessi
            dotta a:                                                                   al ravvedimento
         1/10 del mi-       Mancato pagamento        Entro 30 giorni dalla data di   Riduzioni     valevoli
         nimo       (art.   del tributo o di un      scadenza                        per tutte le tipologie
         13, comma          acconto                                                  di tributi (a seguito
         1, lett. a) del                                                             delle novità intro-
         D.Lgs.       n.                                                             dotte ad opera del
         472/1997)                                                                   D.L.   n.    124/2019
                                                                                     convertito in Legge
         1/10 del mi-       Omissione della pre-     Se viene presentata con ri-
                                                                                     n. 157/2019)
         nimo       (art.   sentazione della di-     tardo non superiore a 90
         13, comma          chiarazione              giorni
         1, lett. c) del
         D.Lgs.       n.
         472/1997)
         1/9 del mi-        Errori/omissioni an-     Entro        90        giorni
         nimo      (art.    che se incidenti sulla   dall’omissione/errore.
         13, comma          determinazione o sul
         1, lett. a-bis)    pagamento del tribu-
         del D.Lgs. n.      to
         472/1997)
                            Errori/omissioni         Entro 90 giorni dal termine
                            commessi in dichia-      per la presentazione della
                            razione                  dichiarazione nella quale è
                                                     avvenuto l’errore/omissione
         1/8 del mi-        Errori/omissioni an-      Entro il termine della pre-
         nimo       (art.   che se incidenti sulla      sentazione della dichia-
         13, comma          determinazione o sul        razione relativa all’anno
         1, lett. b) del    pagamento del tribu-        nel corso del quale è
         D.Lgs.       n.    to                          commessa la violazione
         472/1997)                                    Entro un anno dalla viola-
                                                        zione, quando non è
                                                        prevista la dichiarazione
         1/7 del mi-        Errori/omissioni, an-     Entro il termine della pre-

12                                                                                         MySolution | Guide
Sanzioni IMU

       Sanzione            Tipologia di         Tempistica per effettuare        Tipologia di tributi
      edittale ri-      violazione/errore        il ravvedimento operoso              ammessi
        dotta a:                                                                  al ravvedimento
     nimo      (art.   che se incidenti sulla      sentazione della dichia-
     13, comma         determinazione o sul        razione relativa all’anno
     1, lett. b-bis)   pagamento del tribu-        successivo a quello nel
     del D.Lgs. n.     to                          corso del quale è com-
     472/1997)                                     messa la violazione
                                                 Entro due anni dalla viola-
                                                   zione, quando non è
                                                   prevista la dichiarazione
     1/6 del mi-       Errori/omissioni, an-     Oltre il termine della pre-
     nimo      (art.   che se incidenti sulla      sentazione della dichia-
     13, comma         determinazione o sul        razione relativa all’anno
     1, lett. b-ter)   pagamento del tribu-        successivo a quello nel
     del D.Lgs. n.     to                          corso del quale è com-
     472/1997)                                     messa la violazione
                                                 Oltre due anni dalla viola-
                                                   zione, quando non è
                                                   prevista la dichiarazione
     1/5 del mi-       Errori/omissioni, an-    Dopo la costatazione della
     nimo    (art.     che se incidenti sulla   violazione mediante Proces-
     13, comma         determinazione o sul     so verbale di constatazione
     1, lett. b-       pagamento del tribu-     (c.d. PVC)
     quater) del       to                       Rimangono escluse le viola-
     D.Lgs.    n.                               zioni relative all’omissione
     472/1997)                                  dell’installazione degli appa-
                                                recchi per l’emissione di
                                                scontrini fiscali o all’omessa
                                                emissione di ricevute fiscali.

   Attenzione
   Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, vi è la riduzione alla metà della sanzione
   ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
   In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15% (D.Lgs. n. 158/2015). Va da sé che nei casi
   in cui la regolarizzazione avvenga, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scaden-
   za del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari
   all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore ri-
   duzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15
   giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo
   (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun
   giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

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Sanzioni IMU

                  Momento del              Sanzione        Riduzione da         Sanzione ridotta da
               ravvedimento per             edittale      ravvedimento       ravvedimento (sanzione
                ritardati/omessi                                                 base pari al 30%
                   versamenti                                                    dell’imposta non
                                                                              versata ovvero versata
                                                                                    in ritardo)
         Entro i primi 14 giorni (c.d.             15%               1/10       0,1% per ogni giorno di
         ravvedimento sprint)                                                                   ritardo
         Dal 15° al 30° giorno                     15%               1/10                          1,5%
         Dal 31° al 90° giorno                     15%                 1/9                        1,67%
         Dal 91° giorno al termine di              30%                 1/8                        3,75%
         presentazione della dichia-
         razione
         Entro il termine di presen-               30%                 1/7                        4,29%
         tazione della dichiarazione
         successiva
         Oltre il termine di presen-               30%                 1/6                           5%
         tazione della dichiarazione
         successiva

       Riferimenti normativi
 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 10-bis (convertito, con modifiche, in Legge n. 157/2019)
 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5;
 L. 28 dicembre 2015 n. 208;
 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.

14                                                                                     MySolution | Guide
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