IMU STEFANO SEƫ - MYSOLUTION
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Copyright © 2021 - Cesi Multimedia s.r.l. Via V. Colonna 7, 20149 Milano www.cesimultimedia.it Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell’opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo. L’elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all’autore e/o all’editore per eventuali involontari errori o inesattezze. ISBN: 978-88-6279-334-6 Aggiornato al 1 settembre 2022
Sommario Sommario L’adempimento in sintesi ................................................................................................................................ 1 Aspetti generali ................................................................................................................................................ 1 Dal 2020 è operativa la nuova IMPi .............................................................................................................. 3 Dall’anno d’imposta 2021 nuova dichiarazione IMU e IMPi ...................................................................... 3 Nuova IMU dal 2020 .......................................................................................................................................... 5 Caratteristiche della nuova IMU .................................................................................................................... 5 Base imponibile e aliquote............................................................................................................................. 6 Modalità di versamento IMU ........................................................................................................................ 10 Modalità di versamento dell’IMU ................................................................................................................ 10 Sanzioni IMU ..................................................................................................................................................... 12 MySolution | Guide III
L’adempimento in sintesi L’adempimento in sintesi Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nel dettaglio la disposizione normativa citata accorpa all’Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI). Aspetti generali L’adempimento Scadenza Caratteristiche (*) Modalità di versa- Profili san- mento zionatori a a Versamento 1 16 giugno La 1 rata va pa- Il versamento va ef- In caso di rata IMU 2022 2022 gata applicando fettuato utilizzando omesso o er- le aliquote non- esclusivamente il rato versa- ché detrazioni modello F24 ovvero il mento stabilite dai sin- bollettino di conto dell’IMU tor- goli Comuni nei corrente postale nerà applica- dodici mesi nonché attraverso la bile la sanzio- dell’anno prece- piattaforma di cui ne pari al 30% dente. all’art. 5 del Codice dell’imposta dell’amministrazione con possibili- digitale, di cui al tà, da parte Attenzione D.Lgs. 7 marzo 2005, del contri- Qualora il Comune n. 82 (piattaforma buente, di abbia già deliberato PagoPA), e con le al- usufruire le aliquote IMU per tre modalità previste dell’istituto il 2022 il contribuen- dallo stesso Codice. del ravvedi- te potrà (non vi è mento opero- obbligo è una facol- so. tà) far riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il a pagamento della 1 rata 2022. Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per a a tutto l’anno (1 e 2 rata 2022) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2022, tenendo pre- sente comunque che il Comune potrà MySolution | Guide 1
L’adempimento in sintesi L’adempimento Scadenza Caratteristiche (*) Modalità di versa- Profili san- mento zionatori intervenire sulle proprie delibere 2022 fino al 14 otto- bre 2022 in modo che il Ministero pos- sa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito in- ternet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2022. a a Versamento 2 16 di- La 2 rata 2022 (a rata IMU 2022 cembre saldo della prima) 2022 va pagata prenden- do a riferimento le aliquote nonché de- trazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2022, a condizione che le delibere di approva- zione delle aliquote e detrazioni dei Co- muni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “porta- le del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2022. Attenzione Nei casi in cui il Co- mune non provveda all’invio della pro- pria deliberazione entro il 14 ottobre a 2022, la 2 rata a a conguaglio della 1 andrà versato pren- dendo a riferimento quanto versato nel 2022. (*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate: di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente cor- 2 MySolution | Guide
L’adempimento in sintesi L’adempimento Scadenza Caratteristiche (*) Modalità di versa- Profili san- mento zionatori risposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scatu- rito il credito. Dal 2020 è operativa la nuova IMPi L’art. 38 del Decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immo- biliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. La norma stabilisce che per piattaforma marina si intende “la piattaforma con struttura emersa desti- nata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del Codice della Navigazione”. Coerentemente con quanto già sancito dalla Corte di cassazione, sono tassabili solo le piattaforme ubicate nel mare territoriale. Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, la norma rinvia alle disposizioni previ- ste ai fini IMU per i fabbricati strumentali di categoria D privi di rendita, stabilendo di conseguenza che la stessa è pari al valore contabile al lordo degli ammortamenti rivalutato con i coefficienti mini- steriali annualmente stabiliti in funzione dell’anno di sostenimento del costo. L’IMPi è calcolata con una aliquota del 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota pari al 7,6 per mille mentre la restante parte del 3 per mille spetta ai Comuni ai quali è preclusa la possibilità di va- riare l’aliquota del 3 per mille. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2022 (pubblicato sulla GU n. 108 del 10 maggio 2022), di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono stati individuati i Comuni ai quali spetta il gettito. Dall’anno d’imposta 2021 nuova dichiarazione IMU e IMPi Con il decreto ministeriale del 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU e IMPi (Imposta immobiliare sulle piat- taforme marine) da utilizzare dall’anno d’imposta 2021 e seguenti (e sostituisce quello precedente- mente approvato con D.M. 30 ottobre 2012). Il modello, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche è disponibile anche sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it). Attenzione Sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichia- rati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. MySolution | Guide 3
L’adempimento in sintesi In merito al nuovo modello di dichiarazione si evidenzia quanto segue: la dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter- venute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per l’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dovrà essere, invece, inviata entro il 31 dicembre 2022, in quanto il termine prece- dentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni); la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insi- stono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso; limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei Comuni i dati comunica- ti allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 aprile 2022. Nel nuovo modello è stato introdotto il campo 21 (“Esenzioni quadro temporaneo Aiuti di Stato”) che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal “Quadro temporaneo Aiuti di Stato” che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Riferimenti normativi D.M. 29 luglio 2022; D.L. 25 maggio 2021, n. 73 D.M. 7 maggio 2021; D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modifiche, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 138, 177, 181 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783; D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 38; D.L. 30 aprile 2019, n. 34; Legge 30 dicembre 2018, n. 145; Legge 28 dicembre 2015, n. 208; Legge 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito con Legge 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9 Circolare MEF 18 marzo 2020, n. 1 4 MySolution | Guide
Nuova IMU dal 2020 Nuova IMU dal 2020 Caratteristiche della nuova IMU Di seguito si riassumono le caratteristiche della nuova IMU dal 2020, così come riscritta ad opera della citata Legge di Bilancio 2020: la nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 di- cembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) del- la provincia autonoma di Bolzano. La Circolare del MEF ha chiarito che per la regione Friuli Venezia Giulia fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica, in tema di IMU, la disciplina nazionale; il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori degli immobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta, ad esempio, sia dal locatore che dal conduttore). Tenendo presente che: o per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edi- lizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la Circolare del 18 marzo 2020 la nuova disposizione normativa comporta il supe- ramento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giuri- sprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se anteceden- te, dalla data in cui è comunque utilizzato; o per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio ur- bano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in im- mobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevola- zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o as- similata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abi- tativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso); sono abitazione principale anche: o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abi- tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; MySolution | Guide 5
Nuova IMU dal 2020 o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mini- stro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giu- gno 2008, adibiti ad abitazione principale; o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il MEF nella Circolare del 18 marzo 2020 ha chiarito che l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre 2019 in tema di IMU, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge; ciò, soltanto, al fine di chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di prov- vedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé che continua a permanere, anche dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argo- mento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione; o un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi- liare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente apparte- nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipenden- te delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono ri- chieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; o su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac- quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevo- lazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area utiliz- zabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base al- le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Base imponibile e aliquote La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dai commi 3, 4, e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più in particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato però dai commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011. 6 MySolution | Guide
Nuova IMU dal 2020 Ne consegue di fatto che la nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, alme- no per quanto concerne la formula di calcolo, in analogia a quanto era stabilito ai fini ICI, e per meglio dire: fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, molti- plicata per i coefficienti di legge; fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposi- zione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla ba- se dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale, distintamente per anno di sosteni- mento dei differenti costi iscritti in contabilità; aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli im- mobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili; terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, riva- lutato e moltiplicato per il coefficiente di legge. La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, è determinata dalla formula: base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile: Categoria catastale Base imponibile A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (R.C. + 5%) * 160 A/10 (R.C. + 5%) * 80 B – C/3 – C/4 – C/5 (R.C. + 5%) * 140 C/1 (R.C. + 5%) * 55 D (tranne D/5) (R.C. + 5%) * 65 D/5 (R.C. + 5%) * 80 Attenzione L’IMU 2022 va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2022, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federali- smo fiscale” entro il 28 ottobre 2022. Attenzione Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, quindi privi di ren- dita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato rivalutando i valori di libro con i coefficienti di legge. I valori di libro degli immobi- li sono costituiti dall’ammontare dei costi originari, delle spese incrementative e delle rivaluta- MySolution | Guide 7
Nuova IMU dal 2020 zioni ad essi relativi sia che si tratti di rivalutazioni economiche che di rivalutazioni fatte in se- de di fusione ovvero di rivalutazioni effettuate in base a specifiche disposizioni di legge. I valo- ri contabili di cui sopra, al lordo delle quote di ammortamento, debbono essere presi in con- siderazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno o, se successiva, alla data di acquisizione dell’immobile. Non debbono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati per i quali al primo gennaio 2021 risulta annotata negli atti catastali la “rendita proposta”, prevista dal Regolamento n. 701 del 19 aprile 1994. Per questi ultimi fabbricati, provvisti al primo gen- naio 2021 di “rendita proposta”, il valore da prendere a base per il calcolo dell’IMU sarà de- terminato sulla base dei criteri catastali, cioè moltiplicando per 65 la rendita catastale propo- sta, aumentata del 5 per cento (sempre che di tale aumento non si sia tenuto conto in sede di annotazione negli atti catastali). All’uopo il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 35 del 1° marzo 1999 ha precisato che la base imponibile dei fabbricati di cat. “D” interamente pos- seduti da imprese deve essere determinata ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, sulla base delle scritture contabili soltanto fino all’anno nel corso del quale la rendi- ta è stata annotata negli atti catastali. Dall’anno successivo a quello in cui gli immobili risulta- no iscritti in catasto l’IMU sarà determinata sulla base della rendita catastale (attribuita o pro- posta), tenendo presente che l’imposta sul fabbricato a seguito di variazioni permanenti, strutturali o di destinazione, dovrà essere calcolata non più sulle risultanze delle scritture con- tabili bensì sulla base della rendita catastale similare. In altre parole, una volta che l’IMU è sta- ta calcolata e pagata sulla base delle risultanze catastali non è ammesso ritornare a versare l’imposta con riferimento ai valori desunti dalle scritture contabili. Per il versamento dell’imposta dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto e quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizza- ti, i coefficienti da applicare sono quelli stabiliti da apposito Decreto ministeriale. Ai fini del calcolo della base imponibile IMU (nonché IMPi) dei fabbricati classificati nel gruppo “D”, i coefficienti sono stati aggiornati, per l’anno 2022, dal D.M. 9 maggio 2022 e sono riportati nella seguente tabella. Tabella: Coefficienti anno 2022 gruppo catastale “D” ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE 2022 1,04 2012 1,15 2002 1,57 1992 1,98 2021 1,08 2011 1,19 2001 1,61 1991 2,02 2020 1,09 2010 1,21 2000 1,66 1990 2,11 2019 1,09 2009 1,22 1999 1,68 1989 2,21 2018 1,11 2008 1,27 1998 1,71 1988 2,30 2017 1,11 2007 1,31 1997 1,75 1987 2,50 2016 1,12 2006 1,35 1996 1,81 1986 2,69 2015 1,12 2005 1,38 1995 1,86 1985 2,88 2014 1,12 2004 1,47 1994 1,92 1984 3,07 2013 1,13 2003 1,51 1993 1,96 1983 3,26 - - - - - - 1982 3,45 8 MySolution | Guide
Nuova IMU dal 2020 Tabella: IMU 2022: aliquote minime e massime stabilite dai Comuni Tipologia Aliquota Aliquota IMU IMU minima massima Immobili in genere (fabbricati ed aree fabbricabili) 0,0% 1,06% (1,14% se incre- mento già delibera- to) Abitazione principale ESENTE DA IMU Abitazione principale di lusso (cat. catastale A/1, A/8 o 0,0% 0,60% A/9) Fabbricati categoria D 0,76% 1,06% Terreni agricoli 0,0% 1,06% Fabbricati rurali strumentali 0,0% 0,1% Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 0,1% 0,25% alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Riferimenti normativi D.M. 9 maggio 2022; Decreto Dirett. 6 maggio 2019; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione 2 febbraio 2018, n. 1/DF; L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. MySolution | Guide 9
Modalità di versamento IMU Modalità di versamento IMU Modalità di versamento dell’IMU Modello F24: I titolari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti sol- tanto utilizzando il modello F24 telematico (Dir. Ag. Entrate, Provvedimento n. 53909 del 12 aprile 2013). Attenzione Si evidenzia che il D.L. n. 193/2016, in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibi- lità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000 senza che siano state effettuate com- pensazioni. L’obbligo in questione, si ricorda, era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui “il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”. Le novità non riguardano le modalità di presentazione dei modelli F24 “a zero”, che continueranno a poter essere inviati esclusiva- mente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tali servizi possono essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”. In alternati- va l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in no- me e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”. All’interno del Mod. F24, gli importi relativi all’IMU devono essere indicati con arrotondamento all’euro, da effettuare con riferimento a ciascun rigo. Si ricorda, inoltre, che la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 ha approvato i 10 diversi codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24 che si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tassazione. Di seguito la tabella dei codici tributo: Codici tributo F24 – IMU Codice Tipologia di immobile Destinatario tributo 3912 Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo sarà Comune utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative perti- nenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è l’esclusione del pagamento. Inoltre, tale codice sarà utilizzato dai soggetti che hanno più pertinenze all’abitazione principale (per meglio dire più di un’unità per cia- scuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7). 3914 Terreni Comune 3916 Aree fabbricabili Comune 3918 Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale Comune 10 MySolution | Guide
Modalità di versamento IMU 3925 Immobili ad uso produttivo, cat. D Stato 3930 Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Co- Comune mune Bollettino postale: con il D.M. 23 novembre 2012 è stato approvato il modello di bollettino po- stale che può essere utilizzato dai contribuenti (tranne i soggetti titolari di partita IVA) per il ver- samento dell’IMU. Tale modello è disponibile presso gli sportelli delle Poste italiane. Inoltre, è possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.A.. In tale ipotesi il contribuente riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunica- zione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato ese- guito. Sul bollettino postale per il versamento dell’IMU è riportato il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”. Al riguardo si fa presente, comunque, che i Comuni potranno richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento. Il bollettino postale IMU, così come accadeva per quello ICI, può essere utilizzato anche per ef- fettuare il ravvedimento operoso, in tal caso si dovrà barrare lo spazio “Ravv”. Nel caso in cui il contribuente voglia effettuare il versamento della prima e seconda rata in un’unica soluzio- ne si dovranno barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”. Si segnala che il pagamento dell’IMU mediante bollettino postale dovrà essere effettuato distin- tamente per ogni Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili (infatti, all’interno del bollet- tino IMU è possibile indicare un unico “Codice Catastale”). Ne consegue che il contribuente che possiede più immobili su diversi Comuni dovrà procedere a presentare tanti bollettini quanti so- no i Comuni ove si trovano gli immobili. Piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 mar- zo 2005, n. 82 (piattaforma Pago-PA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Riferimenti normativi L. 28 dicembre 2015 n. 208; L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. MySolution | Guide 11
Sanzioni IMU Sanzioni IMU In caso di omesso od errato versamento dell’IMU torna applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento ope- roso. In tema di ravvedimento operoso si evidenzia che l’art. 10-bis del D.L. n. 124/2019 (convertito con modifiche in legge n. 157/2019), rubricato “Estensione del ravvedimento operoso”, inserito dalla legge di conversione, ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A seguito ti tale abrogazione è stata di fatto estesa, anche a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quali tributi locali tra cui l’IMU ovvero diritto camerale), la riduzione delle sanzioni, in caso di ravve- dimento operoso, a 1/7, 1/6 e 1/5. Sanzione Tipologia di Tempistica per effettuare Tipologia di tributi edittale ri- violazione/errore il ravvedimento operoso ammessi dotta a: al ravvedimento 1/10 del mi- Mancato pagamento Entro 30 giorni dalla data di Riduzioni valevoli nimo (art. del tributo o di un scadenza per tutte le tipologie 13, comma acconto di tributi (a seguito 1, lett. a) del delle novità intro- D.Lgs. n. dotte ad opera del 472/1997) D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 1/10 del mi- Omissione della pre- Se viene presentata con ri- n. 157/2019) nimo (art. sentazione della di- tardo non superiore a 90 13, comma chiarazione giorni 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997) 1/9 del mi- Errori/omissioni an- Entro 90 giorni nimo (art. che se incidenti sulla dall’omissione/errore. 13, comma determinazione o sul 1, lett. a-bis) pagamento del tribu- del D.Lgs. n. to 472/1997) Errori/omissioni Entro 90 giorni dal termine commessi in dichia- per la presentazione della razione dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore/omissione 1/8 del mi- Errori/omissioni an- Entro il termine della pre- nimo (art. che se incidenti sulla sentazione della dichia- 13, comma determinazione o sul razione relativa all’anno 1, lett. b) del pagamento del tribu- nel corso del quale è D.Lgs. n. to commessa la violazione 472/1997) Entro un anno dalla viola- zione, quando non è prevista la dichiarazione 1/7 del mi- Errori/omissioni, an- Entro il termine della pre- 12 MySolution | Guide
Sanzioni IMU Sanzione Tipologia di Tempistica per effettuare Tipologia di tributi edittale ri- violazione/errore il ravvedimento operoso ammessi dotta a: al ravvedimento nimo (art. che se incidenti sulla sentazione della dichia- 13, comma determinazione o sul razione relativa all’anno 1, lett. b-bis) pagamento del tribu- successivo a quello nel del D.Lgs. n. to corso del quale è com- 472/1997) messa la violazione Entro due anni dalla viola- zione, quando non è prevista la dichiarazione 1/6 del mi- Errori/omissioni, an- Oltre il termine della pre- nimo (art. che se incidenti sulla sentazione della dichia- 13, comma determinazione o sul razione relativa all’anno 1, lett. b-ter) pagamento del tribu- successivo a quello nel del D.Lgs. n. to corso del quale è com- 472/1997) messa la violazione Oltre due anni dalla viola- zione, quando non è prevista la dichiarazione 1/5 del mi- Errori/omissioni, an- Dopo la costatazione della nimo (art. che se incidenti sulla violazione mediante Proces- 13, comma determinazione o sul so verbale di constatazione 1, lett. b- pagamento del tribu- (c.d. PVC) quater) del to Rimangono escluse le viola- D.Lgs. n. zioni relative all’omissione 472/1997) dell’installazione degli appa- recchi per l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione di ricevute fiscali. Attenzione Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15% (D.Lgs. n. 158/2015). Va da sé che nei casi in cui la regolarizzazione avvenga, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scaden- za del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore ri- duzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). MySolution | Guide 13
Sanzioni IMU Momento del Sanzione Riduzione da Sanzione ridotta da ravvedimento per edittale ravvedimento ravvedimento (sanzione ritardati/omessi base pari al 30% versamenti dell’imposta non versata ovvero versata in ritardo) Entro i primi 14 giorni (c.d. 15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ravvedimento sprint) ritardo Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5% Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67% Dal 91° giorno al termine di 30% 1/8 3,75% presentazione della dichia- razione Entro il termine di presen- 30% 1/7 4,29% tazione della dichiarazione successiva Oltre il termine di presen- 30% 1/6 5% tazione della dichiarazione successiva Riferimenti normativi D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 10-bis (convertito, con modifiche, in Legge n. 157/2019) D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5; L. 28 dicembre 2015 n. 208; L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. 14 MySolution | Guide
Puoi anche leggere