SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175

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SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
INCONTRI DEL MARTEDÌ

PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
          SEMPLIFICAZIONE FISCALE
 E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
                          a cura di Giancarlo Modolo
Milano, 2 dicembre 2014
SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
MODELLO 730 PRE-COMPILATO

                            CERTIFICAZIONE UNICA
(comunicato stampa del 26 settembre 2014 e bozza sul sito Agenzia e delle entrate)

                                          Redditi di lavoro dipendente, equiparati e
     Mod. CU-certificazione                                assimilati
      unica (che deve essere
      consegnata entro il 28.2)
                                          Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
                                                         redditi diversi

La nuova certificazione trova la sua giustificazione nel Mod. 730 precompilato.
Infatti, l’Agenzia delle entrate per precompilare il Mod. 730 ha necessità di
conoscere i dati delle certificazioni dei redditi erogati dai datori di lavoro.
Ne deriva, l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta di inviare all’Agenzia la
certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via
telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori
sono stati corrisposti (-> 7 marzo 2015 per l’anno 2014).

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MODELLO 730 PRE-COMPILATO

                         CERTIFICAZIONE UNICA

                           Nuovo articolo 4, comma 6-ter, del DPR 322/1998:
                           •       l’invio certificazioni telematiche deve avvenire entro il 7
                                   marzo dell’anno successivo;
 tenere
                           •       sanzione di € 100 per ogni omissione, senza possibilità
presente                           di cumulo giuridico;
 che …
                           •       redditi lavoro dipendente, pensioni, alcuni redditi
                                   assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, interessi su
                                   mutui, dati assicurazioni, dati previdenze;
                           •       dal periodo d’imposta 2015, anche invio dati delle varie
                                   spese mediche.

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MODELLO 730 PRE-COMPILATO

       DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE

  Modello precompilato                         Procedure telematiche
  reso disponibile entro
 il 15 aprile di ogni anno              Su autorizzazione del contribuente,
                                          anche ad intermediari abilitati
 (in via sperimentale dal
           2015)

        Pertanto, il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, come il
       precompilato classico a cui siamo stati abituati fino ad ora, ma sarà
       solamente “online” per coloro che avranno il codice PIN del portale
                            dell’Agenzia delle entrate.

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I costi occulti
                                   MODELLO 730 PRE-COMPILATO

              NUOVI TERMINI DA RISPETTARE
                Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di banche,
                assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati inerenti ai seguenti
                oneri deducibili e/o detraibili riferiti all’anno precedente:
28.2            - interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
                - premi assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
                - contributi previdenziali e assistenziali;
                - contributi corrisposti alle forme di previdenza complementare.

Per gli oneri e le spese sostenute nel 2015, l’Agenzia delle entrate acquisirà dal
“Sistema tessera sanitaria” e informazioni inerenti alle prestazioni sanitarie
rese da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di
specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture
accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri.
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I costi occulti
                                   MODELLO 730 PRE-COMPILATO

              NUOVI TERMINI DA RISPETTARE
              Trasmissione all’Agenzia delle entrate del nuovo modello CU –
7.3           certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta.

              Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei riferimenti per la
7.3           coerente ricezione dei modd. 730-4.

                Presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta o al CAF o al
                professionista abilitato, tenendo presente che detto termine si
                rende operativo anche nei casi di “assenza” del sostituto d’imposta,
7.7             nel qual caso, in presenza di adempimento dichiarativo a debito, il
                versamento deve essere eseguito con le stesse modalità e i
                medesimi termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

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I costi occulti
                                   MODELLO 730 PRE-COMPILATO

              NUOVI TERMINI DA RISPETTARE
               Trasmissione all’Agenzia delle entrate del mod. 730:
                da parte dei sostituti d’imposta o dei CAF o dei professionisti
7.7               abilitati;
                  oppure:
                direttamente dal contribuente.

Attenzione:
• la consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d’imposta o
   del CAF del professionista abilitato deve avvenire prima della trasmissione
   della dichiarazione e, comunque, entro il 7.7;
• è stato soppresso l’obbligo di annotare nel quadro B della dichiarazione la
   quota di IMU dell’immobile inerente all’anno precedente.

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I costi occulti
                                    MODELLO 730 PRE-COMPILATO

  OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
                      Il contribuente ha la possibilità di accettare (senza effettuare
                      modifiche) la dichiarazione, tenendo presente che se la
                      dichiarazione (precompilata) viene presentata :
                       direttamente o tramite il sostituto d’imposta sussiste
                          l’esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri
                          indicati nel mod. 730 precompilato forniti dai soggetti
  1                       terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive
                          che danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni o alle
                          agevolazioni -> esclusi anche i controlli preventivi
                          nell’ipotesi di rimborso superiore a € 4.000;
                       tramite un CAF o un professionista abilitato i controlli
                          formali e preventivi, posti in essere nei riguardi di
                          quest’ultimi, non vengono meno.

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I costi occulti
                                   MODELLO 730 PRE-COMPILATO

  OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
                      Il contribuente ha la possibilità di presentare la dichiarazione
                      precompilata con modifiche e/o integrazioni, nel qual caso in
                      presenza di:
                      • presentazione diretta o tramite il sostituto d’imposta
                          l’adempimento dichiarativo rimane sottoposto al controllo

  2                       formale in capo al contribuente;
                      • presentazione tramite un CAF o un professionista abilitato,
                          il controllo formale deve essere eseguito nei riguardi di
                          questi ultimi, salvo il riscontro nei confronti del
                          contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive
                          che danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni o alle
                          eventuali agevolazioni.

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I costi occulti
                                    MODELLO 730 PRE-COMPILATO

  OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
                     Il contribuente ha la possibilità di rifiutare la dichiarazione, nel
                     qual caso ha la possibilità di rivolgersi al sostituto d’imposta o ad
  3                  un CAF o a un professionista abilitato per procedere alla
                     presentazione della dichiarazione, redatta con le ordinarie
                     modalità.

Attenzione -> nell’ipotesi di rilascio del visto di conformità “infedele” da parte
dei CAF o dei professionisti abilitati, a carico di questi ultimi si rende dovuta
non solo l’imposta, ma anche le sanzioni amministrative nella misura del 30%
e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter del
DPR 600/73, salvo che il medesimo non sia stato generato dal comportamento
doloso o gravemente colposo del contribuente (non applicabile la sanzione da
€ 258 a € 2.582).
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I costi occulti
                                    MODELLO 730 PRE-COMPILATO

   OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ
                  Se entro il 10.11 dell’anno in cui la violazione è commessa il CAF o
                  il professionista procede ad inviare:
                   una dichiarazione rettificativa;
                      oppure:
  4                una specifica comunicazione dei dati interessati dalla rettifica,
                      se il contribuente non intende presentare detta dichiarazione;
                  a carico del CAF o del professionista abilitato sarà applicata la sola
                  sanzione amministrativa (se il versamento viene eseguito entro il
                  termine in esame la sanzione viene ridotta ad 1/8).

Attenzione -> nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente deve
              corrispondere la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.

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I costi occulti
                                     MODELLO 730 PRE-COMPILATO

                              EFFETTI E CONSEGUENZE

                                    senza modifica del sistema degli oneri
                                     deducibili e detraibili, è impossibile gestire in
                                     autonomia la dichiarazione;
                                    l’assistenza fiscale cambia: serve maggiore
                                     professionalità e tempo per le dichiarazioni
 Semplificazione                     teoricamente semplificate;
      ???                           aumentano i costi delle assicurazioni (oltre ai
                                     rischi accennati, per coloro che appongono il
                                     visto di conformità ex DM 164/99 è stato
                                     confermato l’incremento del massimale minimo
                                     non inferiore a € 3 milioni della prescritta
                                     polizza assicurativa;
                                    aumenta il costo dell’assistenza alla
                                     dichiarazione.

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I costi occulti
                                       MODELLO 730 PRE-COMPILATO

       UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI
                  ASSISTENZA FISCALE

                                     Obbligo dei sostituti d’imposta di utilizzare in
                                     compensazione tramite mod. F24:
 a decorrere dal                      le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei
 1° gennaio 2015                       prospetti di liquidazione dei modd. 730;
     (art. 15)                        le ritenute e le imposte sostitutive corrisposte in
                                       eccedenza.

Attenzione -> è stato eliminato il riconoscimento dei compensi per l’assistenza
              fiscale sotto forma di crediti d’imposta da utilizzare in
              compensazione.
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I costi occulti
                                           VISTO DI CONFORMITÀ

 PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 25.9.2014, n. 28/E

                           se il professionista ha già comunicato all’Agenzia delle
                           entrate di voler apporre il visto di conformità e intenda
                           apporre il medesimo anche ai sensi delle disposizioni
                           introdotte …. non è necessaria la presentazione di una
  POLIZZA                  nuova comunicazione …. a condizione che la polizza
                           assicurativa già presentata all’Agenzia delle entrate non
                           sia limitata a determinate dichiarazioni (ad, esempio,
                           visto di conformità ai fini IVA).
                              In quest’ultimo caso la documentazione deve essere
                              integrata con una polizza assicurativa che garantisca
                                        anche l’ulteriore attività di visto.

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LAVORATORI AUTONOMI

                     SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
  a decorrere dal                    le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di
periodo d’imposta in                 alimenti e bevande sostenute direttamente dal
      corso al                       committente non costituiscono compensi in natura
 31 dicembre 2015                    per il professionista che ne usufruisce.
      (art. 10)

Pertanto:
 il professionista non sarà più tenuto a “riaddebitare” in parcella tali spese al
   committente;
 il committente potrà validamente procedere a dedurre le spese per
   competenza (senza necessità di attendere il ricevimento della parcella da parte
   del professionista).

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SUCCESSIONI

                   ADEMPIMENTO DICHIARATIVO
                                     non è necessario procedere alla presentazione della
  a decorrere dal
                                     dichiarazione di successione se l’eredità, devoluta al
 13 dicembre 2014
                                     coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non
      (art. 11)
                                     superiore a € 100.000,00 (precedentemente €
                                     25.822,84) e non comprende beni immobili e/o diritti
                                     reali immobiliari.

Pertanto, è venuto meno dell’onere di:
 allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica (sufficienti copie non
   autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
   attestante che le stesse costituiscono copie degli originali - possibilità
   dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
 presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo
   la dichiarazione di successione (imposta riliquidata automaticamente
   dall’Ufficio).
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ESPORTATORI ABITUALI

                                LETTERE DI INTENTO
                                     Con la variazione apportata all’art. 1, comma 1, lett. c),
  a decorrere dal
                                     D.L. 746/1983 è stata trasferita in capo all’esportatore
       2015
                                     abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle
     (art. 20)
                                     entrate i dati e le informazioni delle dichiarazioni
                                     d’intento, fino ad ora a carico del fornitore.

Si pone in rilievo che:
 le nuove modalità operative si rendono applicabili alle dichiarazioni d’intento
    relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall’1.1.2015;
 l’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014
    (quindi, entro il 12 marzo 2015) con apposito provvedimento dovrà stabilire le
    modalità applicative;
 in capo al soggetto cedente e/o prestatore si rende operativo l’onere di
    procedere a riepilogare nel modello dichiarativo IVA i dati e le informazioni
    delle dichiarazioni d’intento ricevute.
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ESPORTATORI ABITUALI

                               LETTERE DI INTENTO

                                    comunicazioni all’Agenzia delle entrate a cura del
   al presente
                                    soggetto «fornitore».

 dal 1° gennaio                     comunicazioni all’Agenzia delle entrate a                cura
      2015                          dell’esportatore abituale o soggetto «cliente».

     effetto                        la preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate
conseguente della                   dello status di esportatore abituale dovrebbe ridurre le
 nuova modalità                     ipotesi di responsabilità a carico del fornitore.

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ESPORTATORI ABITUALI

                              LETTERE DI INTENTO

                                   esportatore abituale comunica all’Agenzia delle entrate la
   Prima fase
                                   volontà dell’acquisto e riceve la debita ricevuta.

                                   esportatore abituale invia/consegna al proprio «fornitore»
Seconda fase
                                   la lettera d’intenti e la ricevuta della presentazione all’Ade.

                                   il fornitore, dopo aver verificato i documenti, effettua
    Terza fase
                                   l’operazione in sospensione dell’imposta.

                                                                          19
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ESPORTATORI ABITUALI

                              LETTERE DI INTENTO
                                   L’esportatore abituale deve consegnare in Dogana la
     in dogana                     dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di
                                   presentazione della stessa all’Agenzia.

                                   L’esportatore abituale deve consegnare al proprio fornitore la
    al fornitore                   dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di
                                   presentazione della stessa all’Agenzia.

                                   In caso di cessione e/o di prestazione posta in essere prima di
                                   aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver
                                       “riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione
                                                        all’Agenzia delle entrate”,
       sanzioni
                                   al cedente o al prestatore si rende applicabile (nuovo comma
                                   4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 471/97), la sanzione prevista “in
                                   mancanza della dichiarazione d’intento” di cui al comma 3 del
                                   citato art. 7 (dal 100% al 200% dell’imposta).

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OPERAZIONI BLACK LIST

                     COMUNICAZIONE PERIODICA
  dalle operazioni
                                     la comunicazione inerente alle cosiddette operazioni
  “poste in essere
                                     “black list”, che erano operative con cadenza mensile o
 nell’anno solare in
                                     trimestrale,
  corso nel 2014”
                                                          diventa annuale.
       (art. 21)

Attenzione -> modificata anche la soglia delle operazioni che costituiscono oggetto
di comunicazione che
                            passa da € 500 a € 10.000,
tenendo in considerazione che il limite deve essere considerato quale entità
complessiva annua.

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IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE
                                 Con decorrenza dal 13 dicembre 2014
                                              (art. 13)

Fino a € 15.000,00                   erogazione senza prestazione di alcuna garanzia.

                                     erogazione previa prestazione di garanzia o con
                                     presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale o
Oltre a € 15.000,00
                                     della dichiarazione annuale o istanza infrannuale
 regola generale
                                     munita del visto di conformità (o con sottoscrizione
                                     dell’organo di controllo).

Oltre a € 15.000,00
 se contribuenti                     erogazione previa prestazione di idonea garanzia.
    «rischiosi»
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IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE

                               esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni
                               (incluse start up).
                               sono stati oggetto, nei due anni precedenti alla richiesta
                               di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui
Contribuenti                   risulta, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati
 cosiddetti                    e dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al dichiarato:
                               • del 10%, se non superano € 150.000;
 «rischiosi»
                               • del 5%, se maggiori di € 150.000, ma non di € 1.500.000;
  i soggetti                   • dell’1% (o comunque a € 150.000), se superano € 1.500.000.
passivi che
                               presentano la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il
                               credito richiesto a rimborso senza visto di conformità o in
                               assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di
                               notorietà.

                               hanno cessato l’attività.
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IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE

Inoltre, la prestazione di idonea garanzia può venire meno in presenza del visto di
conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso, allegando la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:
1. non aver subito, rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato:
   • riduzioni di patrimonio netto;
   • cessioni di immobili;
   per oltre il 40% di cessioni non di normale gestione dell’attività d’impresa;
2. non aver cessato l’attività né aver effettuato cessioni d’azienda o rami d’azienda
   compresi nell’ultimo bilancio approvato;
3. non aver ceduto, se si tratta di una società di capitali, nel corso dell’anno precedente,
   azioni o quote della società medesima, per un’entità superiore al 50% del capitale
   sociale (tale requisito è previsto solo per le società di capitali);
4. aver corrisposto regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali.

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CONTO FISCALE

 RIMBORSO CREDITI D’IMPOSTA E INTERESSI
                                     l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale è prevista
                                     entro:
 con decorrenza dal
                                      60 giorni dall’apposita richiesta, sottoscritta dal
  1° gennaio 2015
                                         contribuente attestante il diritto al rimborso;
      (art. 14)
                                      20 giorni se il rimborso viene disposto con
                                         comunicazione da parte del competente Ufficio.

Attenzione -> nell’ipotesi di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione
              deve necessariamente procedere anche ad erogare gli interessi
              maturati senza necessità da parte del contribuente di formulare una
              specifica richiesta.

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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI

                                 MODELLI INTRASTAT

                                     Con decorrenza dal 12 marzo 2015
                                                 (art. 23)

Negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi diversi da quelli di cui agli artt. 7-
quater e 7-quinquies del decreto Iva resi a soggetti passivi UE e quelli da
questi ultimi ricevuti, le informazioni da rilevare si riducono a:
 numero di identificazione IVA della controparte;
 valore totale o complessivo della transazione;
 codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
 lo Stato di pagamento.

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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI

                                 MODELLI INTRASTAT

  SITUAZIONE ATTUALE

                                      Intrastat per i servizi generici (art. 7-ter) resi (o ricevuti)
                                      verso soggetti passivi UE, devono anche rilevare:
 Note informative                      il numero e la data delle fatture;
                                       le modalità di erogazione del servizio e di incasso del
                                         corrispettivo.

                                      I dati statistici devono risultare segnalati dai contribuenti
    Sanzioni per                      con periodicità mensile di trasmissione dei modelli.
violazioni statistiche                Sanzione minima -> per soggetti persone fisiche: € 207
(art. 11 del D.Lgs. 322/89)
                                      - per soggetti diversi da persone fisiche (società): € 516.

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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI

                                MODELLI INTRASTAT

SITUAZIONE FUTURA
                                     per i servizi generici (art. 7-ter), resi (o ricevuti) verso
                                     soggetti passivi UE, viene prevista l’emanazione di un
                                     provv. Direttore Agenzia Dogane (da emanare entro 90
                                     giorni), per ridurre il contenuto degli elenchi a:
                                      numeri di identificazione Iva delle controparti;
variazioni previste                   valore totale delle transazioni;
                                      codice identificativo del tipo di prestazione resa o
                                        ricevuta;
                                      Paese di pagamento;
                                     senza indicazione del numero e della data delle fatture,
                                     delle modalità di erogazione del servizio e di incasso del
                                     corrispettivo.

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SOPPRESSIONE SANZIONI

 MODD. INTRA DATI STATISTICI OMESSI / ERRATI

SITUAZIONE FUTURA                         Art. 50-bis, comma 4, D.L. 69/2013 -> considerare
                                       abrogati i modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies,
 dal 13 dicembre 2014                              per i servizi “generici” ricevuti (?).
        (art. 25)                     Soppressione delle sanzioni in caso di omessa e/o
                                      inesatta indicazione dei dati statistici nei modd. Intra
    conseguenze                       (di cui all’art. 11 del D.Lgs. 322/1989).

Attenzione -> continuano ad essere sanzionate le imprese, incluse nello specifico
elenco pubblicato dall’Istat, con volumi di scambi mensili pari o superiori a €
750.000, per le quali la violazione si configura quale omissione dell’obbligo di risposta
(ex artt. 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989). Al riguardo, però, si segnala che “le sanzioni
sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o
incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in
modo errato nell’elenco stesso”.

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ARCHIVIO VIES

       PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRAUE
                                     Con decorrenza dal 13 dicembre 2014
                                                  (art. 22)
                       Autorizzazione per effettuare operazioni intraUE
Regola ->             la possibilità di effettuare operazioni intraUE è subordinata alla
                      presenza del soggetto nell’archivio VIES.
Operatività -> a seguito della variazione all’art. 35 del decreto Iva, il contribuente si
               deve ritenere abilitato ad effettuare le operazioni intraUE a partire
               dalla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di
               attendere il 31° giorno successivo.
               Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso
               dei 30 giorni dalla presentazione della specifica istanza, per porre in
               essere tali operazioni.
Attenzione -> la mancata presentazione dei modelli per quattro trimestri
              consecutivi comporta la cancellazione dal VIES.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

  ALLINEAMENTO DEFINIZIONI “PRIMA CASA”
                     (art. 33 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

SITUAZIONE DALL’1.1.2014 – POST D.LGS. 23/2011

                                     IVA -> rilevanza della definizione di “immobile di
                                      lusso” desumibile dal D.M. 2.8.1969 -> gli immobili
                                      che rientrano in tale definizione non possono
                                      beneficiare dell’aliquota agevolata del 4%;
        regola                       REGISTRO -> non rilevanza della definizione di
                                      “immobile di lusso” del D.M. 2.8.1969 ->
                                      applicazione dell’aliquota del 2% agli immobili
                                      abitativi delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6,
                                      A7, A11.

                                    gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali
    esclusioni
                                    A1, A8 e A9.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

   ALLINEAMENTO DEFINIZIONI “PRIMA CASA”
                      (art. 33 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

  SITUAZIONE DOPO MODIFICA N. 21 TABELLA A, PARTE II, DECRETO IVA

La nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in
materia di IVA viene allineata a quella prevista in materia di imposta di registro
[immobili abitativi delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11].

Ne deriva, di conseguenza, che l’aliquota ridotta del 4% si applica in relazione ad
abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da
 A/1 - Abitazioni di tipo signorile
 A/8 - Abitazioni in ville
 A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

                       SPESE DI RAPPRESENTANZA
                      (art. 30 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

                                     Nuovi limiti e operatività

Spese di rappresentanza -> sussiste la possibilità di detrarre l’Iva sulle spese di
                  rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo
                  unitario non superiore a € 50 (in luogo dell’attuale limite pari
                  a € 25,82).
                  Analogo incremento per le prestazioni di servizi gratuite.

Inoltre, è stato previsto l’aumento a € 50 (in luogo di € 25,82) per la rilevanza ai fini
Iva:
 delle cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione /
   commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa (art. 2, c. 2, n. 4), decreto
   Iva);
 delle prestazioni di servizi gratuite (art. 3, c. 3, del decreto Iva)

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

DETRAZIONE FORFETARIA SPONSORIZZAZIONE
                       (art. 29 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
La detrazione forfettaria nella misura del 50% (in luogo dell’attuale 10%), conseguente alla
modifica apportata all’art. 74, comma 6, del decreto Iva, si rende operativa alle prestazioni
di sponsorizzazione.

     RETTIFICA IVA PER CREDITI NON RISCOSSI
              (art. 28, comma 4 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

A seguito della stipulazione:
 di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
    oppure:
 di un piano attestato di risanamento;
il creditore può recuperare l’Iva mediante l’emissione di una nota di credito ai sensi
dell’art. 26, comma 2, del decreto Iva.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

               SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
         (art. 18 con decorrenza dal 2014 - periodo d’imposta in corso)

                                     Nuovi limiti e operatività

Variando l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D L.138/2011, è stato allungato,
come termine per il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione
della condizione che si rendono operative per le società di comodo (ex art. 30, L.
724/94)
                               da 3 a 5 periodi d’imposta.
Ne deriva, quindi, che una società si deve considerare in perdita sistematica se:
 risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti;
 nei 5 periodi d’imposta precedenti:
  − risulta in perdita per 4 periodi d’imposta;
  − per il restante periodo d’imposta risulta dichiarare un reddito inferiore a quello
      minimo di cui all’art. 30 della L. 724/94.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

           ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI
 (art. 16 con decorrenza dal 2015 – successivo periodo d’imposta in corso)

 SITUAZIONE ATTUALE                          richiede la manifestazione preventiva dell’opzione

                           società di capitali = società di persone -> opzione, irrevocabile per tre
Trasparenza                periodi di imposta, deve essere esercitata entro la chiusura del primo
   fiscale                 periodo d’imposta in cui si intende applicare il regime con invio
                           telematico all’AdE di apposita comunicazione (con modello apposito).
                           base imponibile unica per controllante e controllate -> opzione,
                           irrevocabile per un triennio, deve essere esercitata presentando all’AdE,
Consolidato
                           da parte della controllante, entro il 16°giorno del sesto mese
   Ires
                           successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo
                           esercizio del triennio, di una domanda (con modello apposito).
                           Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria =
                           società capitali -> opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, deve
   Irap
                           essere esercitata con apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del
                           periodo di imposta per il quale viene esercitata.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

           ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI
 (art. 16 con decorrenza dal 2015 – successivo periodo d’imposta in corso)

SITUAZIONE FUTURA                     Non richiede più la manifestazione preventiva dell’opzione

                            Modifica dell’art. 115, comma 4, Tuir -> la scelta per la trasparenza
Trasparenza                 fiscale possa essere esercitata in sede di dichiarazione presentata nel
   fiscale                  periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare
                            l’opzione.

                            Opzione da comunicare all’Agenzia delle entrate con la
Consolidato
                            dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere
   Ires
                            dal quale si intende esercitarla.
                           Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria =
                           società capitali -> opzione può essere esercitata direttamente nella
   Irap
                           dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal
                           quale si intende esercitarla.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

   OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETÀ DI PERSONE
                       (art. 17 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

                                      In presenza di liquidazione, trasformazione, scissione e
 Variazioni termini                   fusione -> modello UNICO utilizzabile è quello inerente al
 per adempimenti                      periodo d’imposta precedente.
    dichiarativi                      Caso -> sas trasformata in srl in data 20.2.2015 -> modello
(art. 1, c.1, DPR 322/98)
                                               Unico SP 2015 da presentare entro il 30.11.2014.

                                      In presenza di liquidazione, trasformazione, scissione e
                                      fusione -> le imposte devono essere corrisposte entro il giorno
 Variazioni termini                   16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di
  per eseguire i                      presentazione dell’adempimento dichiarativo.
    versamenti                        Caso -> sas trasformata in srl in data 20.2.2015 -> modello
(art. 17, c. 1, DPR 435/01)
                                                Unico SP 2015 da presentare entro il 30.11.2014 e
                                                imposte da corrispondere entro il 16.12.2015.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
             (art. 28, c.1 e 2 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

               soppressione della responsabilità solidale tra appaltatore e
1              subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali
               sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

                abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se il
                committente effettuava il pagamento del corrispettivo all’appaltatore
 2              senza aver ottenuto idonea documentazione inerente alla
                correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di
                lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

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Difesa da accertamento bancario
                                      ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

    RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
                (art. 28, c.1 e 2 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

                  Rimane la responsabilità (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/03) per 2 anni
                  dalla cessazione dell’appalto, tra committente imprenditore /
                  datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali
   3              subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese quote TFR,
                  contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al
                  periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

                   Per l’art. 28, comma 2 -> il committente che effettua nei confronti
                   dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove
                   previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

                                       SOCIETÀ ESTERE
                       (art. 19 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
le società o enti che non hanno la sede legale / amministrativa in Italia non sono
più tenute a specificare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale
stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un
rappresentante per i rapporti tributari.

          ONERI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
                (DETRAZIONE 55% / 65%)
                       (art. 12 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Eliminato l’obbligo di procedere alla presentazione all’Agenzia delle entrate del
mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più
periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli
edifici.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

      RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI AGENTI
                      (art. 27 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

la comunicazione con la quale gli agenti e/o i rappresentanti di commercio
dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa
dell’opera di dipendenti o di terzi, per beneficiare che la ritenuta alla fonte sia
conteggiata su base imponibile ridotta (20%) da «annuale» diventa
«permanente».

   la stessa non deve                       l’eventuale non            criteri, termini e
  essere ripetuta ogni                     segnalazione delle            modalità (pec
  anno, salvo l’ipotesi                intervenute variazioni per      compresa) per la
 in cui vengono meno                    beneficiare della ritenuta      comunicazione
 i requisiti o in caso di                ridotta è soggetta alla     saranno previsti con
         revoca.                      sanzione da € 258 a € 2.056.          decreto.
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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

           POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI
              (art. 28, comma 3 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
Per rafforzare le attività di controllo inerenti al coerente adempimento degli obblighi fiscali,
mensilmente l’INPS dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni e i dati
inerenti sia ai datori di lavoro, sia delle posizioni contributive dei lavoratori gestite
dall’Istituto.

CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE
              (art. 28, comma 4 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

Allo scopo di evitare la concentrazione dei controlli fiscali a seguito dello scioglimento e
della liquidazione della società, l’estinzione della società per quanto attiene alla validità e
all’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi
e contributi, esplica effetti nei 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese, di pendentemente dal disposto dell’art. 2495, c. 1, del C.c.,
secondo cui “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese”.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

    RESPONSABILITÀ LIQUIDATORI / SOCI IRES
         (art. 28, commi 5 e 7 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
             Per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte
             dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, il liquidatore deve
1            provare di “aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di
             beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a
             quelli tributari”, allo scopo di evitare la responsabilità conseguente.

             il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi
             d’imposta precedenti la liquidazione o durante la stessa, che costituisce il
             limite entro il quale i soci e/o gli associati sono considerati responsabili delle
2
             imposte dovute dalla società, viene presunto equivalente e in misura
             proporzionale, salvo prova contraria, alla quota di capitale detenuta dal socio
             o dall’associato.

L’operatività riguarda sia le imposte sui redditi, sia tutti i tributi e le eventuali ulteriori
                                somme iscrivibili a ruolo.

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ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI

    SOPPRESSIONE DEPOSITO COPIA APPELLO
                       (art. 36 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)
In presenza di appello, il soggetto appellante non ha più l’obbligo di procedere a
depositare la copia dell’appello presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha
pronunciato la sentenza che costituisce oggetto di impugnazione.

      APE-ATTESTATO PRESATAZIONE ENERGETICA
                       (art. 34 con decorrenza dal 13 dicembre 2014)

la mancata dichiarazione e/o allegazione dell’APE:
 nei contratti di compravendita immobiliare;
 negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
 nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari;
è sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di
singole unità immobiliari) ridotta al 50% per le locazioni di durata non superiore a 3 anni.
 In ogni caso, sussiste, comunque, l’obbligo di presentare al MISE la dichiarazione e/ o la
                            copia dell’attestato entro 45 giorni.

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Difesa da accertamento bancario

                                           Grazie
                                      per l’attenzione
                                          prestata

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