SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
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INCONTRI DEL MARTEDÌ PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175 SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA a cura di Giancarlo Modolo Milano, 2 dicembre 2014
MODELLO 730 PRE-COMPILATO CERTIFICAZIONE UNICA (comunicato stampa del 26 settembre 2014 e bozza sul sito Agenzia e delle entrate) Redditi di lavoro dipendente, equiparati e Mod. CU-certificazione assimilati unica (che deve essere consegnata entro il 28.2) Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi La nuova certificazione trova la sua giustificazione nel Mod. 730 precompilato. Infatti, l’Agenzia delle entrate per precompilare il Mod. 730 ha necessità di conoscere i dati delle certificazioni dei redditi erogati dai datori di lavoro. Ne deriva, l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta di inviare all’Agenzia la certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (-> 7 marzo 2015 per l’anno 2014). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 2
MODELLO 730 PRE-COMPILATO CERTIFICAZIONE UNICA Nuovo articolo 4, comma 6-ter, del DPR 322/1998: • l’invio certificazioni telematiche deve avvenire entro il 7 marzo dell’anno successivo; tenere • sanzione di € 100 per ogni omissione, senza possibilità presente di cumulo giuridico; che … • redditi lavoro dipendente, pensioni, alcuni redditi assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, interessi su mutui, dati assicurazioni, dati previdenze; • dal periodo d’imposta 2015, anche invio dati delle varie spese mediche. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 3
MODELLO 730 PRE-COMPILATO DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE Modello precompilato Procedure telematiche reso disponibile entro il 15 aprile di ogni anno Su autorizzazione del contribuente, anche ad intermediari abilitati (in via sperimentale dal 2015) Pertanto, il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, come il precompilato classico a cui siamo stati abituati fino ad ora, ma sarà solamente “online” per coloro che avranno il codice PIN del portale dell’Agenzia delle entrate. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 4
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO NUOVI TERMINI DA RISPETTARE Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati inerenti ai seguenti oneri deducibili e/o detraibili riferiti all’anno precedente: 28.2 - interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui; - premi assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; - contributi previdenziali e assistenziali; - contributi corrisposti alle forme di previdenza complementare. Per gli oneri e le spese sostenute nel 2015, l’Agenzia delle entrate acquisirà dal “Sistema tessera sanitaria” e informazioni inerenti alle prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 5
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO NUOVI TERMINI DA RISPETTARE Trasmissione all’Agenzia delle entrate del nuovo modello CU – 7.3 certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei riferimenti per la 7.3 coerente ricezione dei modd. 730-4. Presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta o al CAF o al professionista abilitato, tenendo presente che detto termine si rende operativo anche nei casi di “assenza” del sostituto d’imposta, 7.7 nel qual caso, in presenza di adempimento dichiarativo a debito, il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità e i medesimi termini previsti per il pagamento dell’IRPEF. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 6
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO NUOVI TERMINI DA RISPETTARE Trasmissione all’Agenzia delle entrate del mod. 730: da parte dei sostituti d’imposta o dei CAF o dei professionisti 7.7 abilitati; oppure: direttamente dal contribuente. Attenzione: • la consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d’imposta o del CAF del professionista abilitato deve avvenire prima della trasmissione della dichiarazione e, comunque, entro il 7.7; • è stato soppresso l’obbligo di annotare nel quadro B della dichiarazione la quota di IMU dell’immobile inerente all’anno precedente. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 7
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ Il contribuente ha la possibilità di accettare (senza effettuare modifiche) la dichiarazione, tenendo presente che se la dichiarazione (precompilata) viene presentata : direttamente o tramite il sostituto d’imposta sussiste l’esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri indicati nel mod. 730 precompilato forniti dai soggetti 1 terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni o alle agevolazioni -> esclusi anche i controlli preventivi nell’ipotesi di rimborso superiore a € 4.000; tramite un CAF o un professionista abilitato i controlli formali e preventivi, posti in essere nei riguardi di quest’ultimi, non vengono meno. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 8
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ Il contribuente ha la possibilità di presentare la dichiarazione precompilata con modifiche e/o integrazioni, nel qual caso in presenza di: • presentazione diretta o tramite il sostituto d’imposta l’adempimento dichiarativo rimane sottoposto al controllo 2 formale in capo al contribuente; • presentazione tramite un CAF o un professionista abilitato, il controllo formale deve essere eseguito nei riguardi di questi ultimi, salvo il riscontro nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni o alle eventuali agevolazioni. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 9
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ Il contribuente ha la possibilità di rifiutare la dichiarazione, nel qual caso ha la possibilità di rivolgersi al sostituto d’imposta o ad 3 un CAF o a un professionista abilitato per procedere alla presentazione della dichiarazione, redatta con le ordinarie modalità. Attenzione -> nell’ipotesi di rilascio del visto di conformità “infedele” da parte dei CAF o dei professionisti abilitati, a carico di questi ultimi si rende dovuta non solo l’imposta, ma anche le sanzioni amministrative nella misura del 30% e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter del DPR 600/73, salvo che il medesimo non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non applicabile la sanzione da € 258 a € 2.582). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 10
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ Se entro il 10.11 dell’anno in cui la violazione è commessa il CAF o il professionista procede ad inviare: una dichiarazione rettificativa; oppure: 4 una specifica comunicazione dei dati interessati dalla rettifica, se il contribuente non intende presentare detta dichiarazione; a carico del CAF o del professionista abilitato sarà applicata la sola sanzione amministrativa (se il versamento viene eseguito entro il termine in esame la sanzione viene ridotta ad 1/8). Attenzione -> nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente deve corrispondere la maggior imposta dovuta e i relativi interessi. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 11
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO EFFETTI E CONSEGUENZE senza modifica del sistema degli oneri deducibili e detraibili, è impossibile gestire in autonomia la dichiarazione; l’assistenza fiscale cambia: serve maggiore professionalità e tempo per le dichiarazioni Semplificazione teoricamente semplificate; ??? aumentano i costi delle assicurazioni (oltre ai rischi accennati, per coloro che appongono il visto di conformità ex DM 164/99 è stato confermato l’incremento del massimale minimo non inferiore a € 3 milioni della prescritta polizza assicurativa; aumenta il costo dell’assistenza alla dichiarazione. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 12
I costi occulti MODELLO 730 PRE-COMPILATO UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA FISCALE Obbligo dei sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24: a decorrere dal le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei 1° gennaio 2015 prospetti di liquidazione dei modd. 730; (art. 15) le ritenute e le imposte sostitutive corrisposte in eccedenza. Attenzione -> è stato eliminato il riconoscimento dei compensi per l’assistenza fiscale sotto forma di crediti d’imposta da utilizzare in compensazione. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 13
I costi occulti VISTO DI CONFORMITÀ PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 25.9.2014, n. 28/E se il professionista ha già comunicato all’Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità e intenda apporre il medesimo anche ai sensi delle disposizioni introdotte …. non è necessaria la presentazione di una POLIZZA nuova comunicazione …. a condizione che la polizza assicurativa già presentata all’Agenzia delle entrate non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad, esempio, visto di conformità ai fini IVA). In quest’ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l’ulteriore attività di visto. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 14
LAVORATORI AUTONOMI SPESE DI VITTO E ALLOGGIO a decorrere dal le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di periodo d’imposta in alimenti e bevande sostenute direttamente dal corso al committente non costituiscono compensi in natura 31 dicembre 2015 per il professionista che ne usufruisce. (art. 10) Pertanto: il professionista non sarà più tenuto a “riaddebitare” in parcella tali spese al committente; il committente potrà validamente procedere a dedurre le spese per competenza (senza necessità di attendere il ricevimento della parcella da parte del professionista). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 15
SUCCESSIONI ADEMPIMENTO DICHIARATIVO non è necessario procedere alla presentazione della a decorrere dal dichiarazione di successione se l’eredità, devoluta al 13 dicembre 2014 coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non (art. 11) superiore a € 100.000,00 (precedentemente € 25.822,84) e non comprende beni immobili e/o diritti reali immobiliari. Pertanto, è venuto meno dell’onere di: allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica (sufficienti copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali - possibilità dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica); presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione (imposta riliquidata automaticamente dall’Ufficio). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 16
ESPORTATORI ABITUALI LETTERE DI INTENTO Con la variazione apportata all’art. 1, comma 1, lett. c), a decorrere dal D.L. 746/1983 è stata trasferita in capo all’esportatore 2015 abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle (art. 20) entrate i dati e le informazioni delle dichiarazioni d’intento, fino ad ora a carico del fornitore. Si pone in rilievo che: le nuove modalità operative si rendono applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall’1.1.2015; l’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (quindi, entro il 12 marzo 2015) con apposito provvedimento dovrà stabilire le modalità applicative; in capo al soggetto cedente e/o prestatore si rende operativo l’onere di procedere a riepilogare nel modello dichiarativo IVA i dati e le informazioni delle dichiarazioni d’intento ricevute. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 17
ESPORTATORI ABITUALI LETTERE DI INTENTO comunicazioni all’Agenzia delle entrate a cura del al presente soggetto «fornitore». dal 1° gennaio comunicazioni all’Agenzia delle entrate a cura 2015 dell’esportatore abituale o soggetto «cliente». effetto la preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate conseguente della dello status di esportatore abituale dovrebbe ridurre le nuova modalità ipotesi di responsabilità a carico del fornitore. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 18
ESPORTATORI ABITUALI LETTERE DI INTENTO esportatore abituale comunica all’Agenzia delle entrate la Prima fase volontà dell’acquisto e riceve la debita ricevuta. esportatore abituale invia/consegna al proprio «fornitore» Seconda fase la lettera d’intenti e la ricevuta della presentazione all’Ade. il fornitore, dopo aver verificato i documenti, effettua Terza fase l’operazione in sospensione dell’imposta. 19 Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 19
ESPORTATORI ABITUALI LETTERE DI INTENTO L’esportatore abituale deve consegnare in Dogana la in dogana dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia. L’esportatore abituale deve consegnare al proprio fornitore la al fornitore dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia. In caso di cessione e/o di prestazione posta in essere prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver “riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate”, sanzioni al cedente o al prestatore si rende applicabile (nuovo comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 471/97), la sanzione prevista “in mancanza della dichiarazione d’intento” di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell’imposta). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 20
OPERAZIONI BLACK LIST COMUNICAZIONE PERIODICA dalle operazioni la comunicazione inerente alle cosiddette operazioni “poste in essere “black list”, che erano operative con cadenza mensile o nell’anno solare in trimestrale, corso nel 2014” diventa annuale. (art. 21) Attenzione -> modificata anche la soglia delle operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione che passa da € 500 a € 10.000, tenendo in considerazione che il limite deve essere considerato quale entità complessiva annua. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 21
IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE Con decorrenza dal 13 dicembre 2014 (art. 13) Fino a € 15.000,00 erogazione senza prestazione di alcuna garanzia. erogazione previa prestazione di garanzia o con presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale o Oltre a € 15.000,00 della dichiarazione annuale o istanza infrannuale regola generale munita del visto di conformità (o con sottoscrizione dell’organo di controllo). Oltre a € 15.000,00 se contribuenti erogazione previa prestazione di idonea garanzia. «rischiosi» Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 22
IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni (incluse start up). sono stati oggetto, nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui Contribuenti risulta, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati cosiddetti e dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al dichiarato: • del 10%, se non superano € 150.000; «rischiosi» • del 5%, se maggiori di € 150.000, ma non di € 1.500.000; i soggetti • dell’1% (o comunque a € 150.000), se superano € 1.500.000. passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso senza visto di conformità o in assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. hanno cessato l’attività. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 23
IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RIMBORSO CREDITO ANNUALE/TRIMESTRALE Inoltre, la prestazione di idonea garanzia può venire meno in presenza del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni: 1. non aver subito, rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato: • riduzioni di patrimonio netto; • cessioni di immobili; per oltre il 40% di cessioni non di normale gestione dell’attività d’impresa; 2. non aver cessato l’attività né aver effettuato cessioni d’azienda o rami d’azienda compresi nell’ultimo bilancio approvato; 3. non aver ceduto, se si tratta di una società di capitali, nel corso dell’anno precedente, azioni o quote della società medesima, per un’entità superiore al 50% del capitale sociale (tale requisito è previsto solo per le società di capitali); 4. aver corrisposto regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 24
CONTO FISCALE RIMBORSO CREDITI D’IMPOSTA E INTERESSI l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale è prevista entro: con decorrenza dal 60 giorni dall’apposita richiesta, sottoscritta dal 1° gennaio 2015 contribuente attestante il diritto al rimborso; (art. 14) 20 giorni se il rimborso viene disposto con comunicazione da parte del competente Ufficio. Attenzione -> nell’ipotesi di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione deve necessariamente procedere anche ad erogare gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di formulare una specifica richiesta. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 25
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI MODELLI INTRASTAT Con decorrenza dal 12 marzo 2015 (art. 23) Negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi diversi da quelli di cui agli artt. 7- quater e 7-quinquies del decreto Iva resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti, le informazioni da rilevare si riducono a: numero di identificazione IVA della controparte; valore totale o complessivo della transazione; codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; lo Stato di pagamento. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 26
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI MODELLI INTRASTAT SITUAZIONE ATTUALE Intrastat per i servizi generici (art. 7-ter) resi (o ricevuti) verso soggetti passivi UE, devono anche rilevare: Note informative il numero e la data delle fatture; le modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo. I dati statistici devono risultare segnalati dai contribuenti Sanzioni per con periodicità mensile di trasmissione dei modelli. violazioni statistiche Sanzione minima -> per soggetti persone fisiche: € 207 (art. 11 del D.Lgs. 322/89) - per soggetti diversi da persone fisiche (società): € 516. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 27
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI MODELLI INTRASTAT SITUAZIONE FUTURA per i servizi generici (art. 7-ter), resi (o ricevuti) verso soggetti passivi UE, viene prevista l’emanazione di un provv. Direttore Agenzia Dogane (da emanare entro 90 giorni), per ridurre il contenuto degli elenchi a: numeri di identificazione Iva delle controparti; variazioni previste valore totale delle transazioni; codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; Paese di pagamento; senza indicazione del numero e della data delle fatture, delle modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 28
SOPPRESSIONE SANZIONI MODD. INTRA DATI STATISTICI OMESSI / ERRATI SITUAZIONE FUTURA Art. 50-bis, comma 4, D.L. 69/2013 -> considerare abrogati i modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies, dal 13 dicembre 2014 per i servizi “generici” ricevuti (?). (art. 25) Soppressione delle sanzioni in caso di omessa e/o inesatta indicazione dei dati statistici nei modd. Intra conseguenze (di cui all’art. 11 del D.Lgs. 322/1989). Attenzione -> continuano ad essere sanzionate le imprese, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, con volumi di scambi mensili pari o superiori a € 750.000, per le quali la violazione si configura quale omissione dell’obbligo di risposta (ex artt. 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989). Al riguardo, però, si segnala che “le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso”. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 29
ARCHIVIO VIES PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRAUE Con decorrenza dal 13 dicembre 2014 (art. 22) Autorizzazione per effettuare operazioni intraUE Regola -> la possibilità di effettuare operazioni intraUE è subordinata alla presenza del soggetto nell’archivio VIES. Operatività -> a seguito della variazione all’art. 35 del decreto Iva, il contribuente si deve ritenere abilitato ad effettuare le operazioni intraUE a partire dalla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo. Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione della specifica istanza, per porre in essere tali operazioni. Attenzione -> la mancata presentazione dei modelli per quattro trimestri consecutivi comporta la cancellazione dal VIES. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 30
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI ALLINEAMENTO DEFINIZIONI “PRIMA CASA” (art. 33 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) SITUAZIONE DALL’1.1.2014 – POST D.LGS. 23/2011 IVA -> rilevanza della definizione di “immobile di lusso” desumibile dal D.M. 2.8.1969 -> gli immobili che rientrano in tale definizione non possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 4%; regola REGISTRO -> non rilevanza della definizione di “immobile di lusso” del D.M. 2.8.1969 -> applicazione dell’aliquota del 2% agli immobili abitativi delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11. gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali esclusioni A1, A8 e A9. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 31
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI ALLINEAMENTO DEFINIZIONI “PRIMA CASA” (art. 33 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) SITUAZIONE DOPO MODIFICA N. 21 TABELLA A, PARTE II, DECRETO IVA La nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA viene allineata a quella prevista in materia di imposta di registro [immobili abitativi delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11]. Ne deriva, di conseguenza, che l’aliquota ridotta del 4% si applica in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1 - Abitazioni di tipo signorile A/8 - Abitazioni in ville A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 32
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI SPESE DI RAPPRESENTANZA (art. 30 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) Nuovi limiti e operatività Spese di rappresentanza -> sussiste la possibilità di detrarre l’Iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50 (in luogo dell’attuale limite pari a € 25,82). Analogo incremento per le prestazioni di servizi gratuite. Inoltre, è stato previsto l’aumento a € 50 (in luogo di € 25,82) per la rilevanza ai fini Iva: delle cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione / commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa (art. 2, c. 2, n. 4), decreto Iva); delle prestazioni di servizi gratuite (art. 3, c. 3, del decreto Iva) Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 33
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI DETRAZIONE FORFETARIA SPONSORIZZAZIONE (art. 29 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) La detrazione forfettaria nella misura del 50% (in luogo dell’attuale 10%), conseguente alla modifica apportata all’art. 74, comma 6, del decreto Iva, si rende operativa alle prestazioni di sponsorizzazione. RETTIFICA IVA PER CREDITI NON RISCOSSI (art. 28, comma 4 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) A seguito della stipulazione: di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato; oppure: di un piano attestato di risanamento; il creditore può recuperare l’Iva mediante l’emissione di una nota di credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto Iva. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 34
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (art. 18 con decorrenza dal 2014 - periodo d’imposta in corso) Nuovi limiti e operatività Variando l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D L.138/2011, è stato allungato, come termine per il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione della condizione che si rendono operative per le società di comodo (ex art. 30, L. 724/94) da 3 a 5 periodi d’imposta. Ne deriva, quindi, che una società si deve considerare in perdita sistematica se: risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti; nei 5 periodi d’imposta precedenti: − risulta in perdita per 4 periodi d’imposta; − per il restante periodo d’imposta risulta dichiarare un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30 della L. 724/94. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 35
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI (art. 16 con decorrenza dal 2015 – successivo periodo d’imposta in corso) SITUAZIONE ATTUALE richiede la manifestazione preventiva dell’opzione società di capitali = società di persone -> opzione, irrevocabile per tre Trasparenza periodi di imposta, deve essere esercitata entro la chiusura del primo fiscale periodo d’imposta in cui si intende applicare il regime con invio telematico all’AdE di apposita comunicazione (con modello apposito). base imponibile unica per controllante e controllate -> opzione, irrevocabile per un triennio, deve essere esercitata presentando all’AdE, Consolidato da parte della controllante, entro il 16°giorno del sesto mese Ires successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio del triennio, di una domanda (con modello apposito). Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria = società capitali -> opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, deve Irap essere esercitata con apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta per il quale viene esercitata. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 36
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI (art. 16 con decorrenza dal 2015 – successivo periodo d’imposta in corso) SITUAZIONE FUTURA Non richiede più la manifestazione preventiva dell’opzione Modifica dell’art. 115, comma 4, Tuir -> la scelta per la trasparenza Trasparenza fiscale possa essere esercitata in sede di dichiarazione presentata nel fiscale periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Opzione da comunicare all’Agenzia delle entrate con la Consolidato dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere Ires dal quale si intende esercitarla. Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria = società capitali -> opzione può essere esercitata direttamente nella Irap dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitarla. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 37
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETÀ DI PERSONE (art. 17 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) In presenza di liquidazione, trasformazione, scissione e Variazioni termini fusione -> modello UNICO utilizzabile è quello inerente al per adempimenti periodo d’imposta precedente. dichiarativi Caso -> sas trasformata in srl in data 20.2.2015 -> modello (art. 1, c.1, DPR 322/98) Unico SP 2015 da presentare entro il 30.11.2014. In presenza di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione -> le imposte devono essere corrisposte entro il giorno Variazioni termini 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di per eseguire i presentazione dell’adempimento dichiarativo. versamenti Caso -> sas trasformata in srl in data 20.2.2015 -> modello (art. 17, c. 1, DPR 435/01) Unico SP 2015 da presentare entro il 30.11.2014 e imposte da corrispondere entro il 16.12.2015. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 38
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI (art. 28, c.1 e 2 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) soppressione della responsabilità solidale tra appaltatore e 1 subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto. abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se il committente effettuava il pagamento del corrispettivo all’appaltatore 2 senza aver ottenuto idonea documentazione inerente alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 39
Difesa da accertamento bancario ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI (art. 28, c.1 e 2 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) Rimane la responsabilità (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/03) per 2 anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali 3 subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese quote TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi. Per l’art. 28, comma 2 -> il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 40
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI SOCIETÀ ESTERE (art. 19 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) le società o enti che non hanno la sede legale / amministrativa in Italia non sono più tenute a specificare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. ONERI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55% / 65%) (art. 12 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) Eliminato l’obbligo di procedere alla presentazione all’Agenzia delle entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 41
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI AGENTI (art. 27 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) la comunicazione con la quale gli agenti e/o i rappresentanti di commercio dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, per beneficiare che la ritenuta alla fonte sia conteggiata su base imponibile ridotta (20%) da «annuale» diventa «permanente». la stessa non deve l’eventuale non criteri, termini e essere ripetuta ogni segnalazione delle modalità (pec anno, salvo l’ipotesi intervenute variazioni per compresa) per la in cui vengono meno beneficiare della ritenuta comunicazione i requisiti o in caso di ridotta è soggetta alla saranno previsti con revoca. sanzione da € 258 a € 2.056. decreto. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 42
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI (art. 28, comma 3 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) Per rafforzare le attività di controllo inerenti al coerente adempimento degli obblighi fiscali, mensilmente l’INPS dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni e i dati inerenti sia ai datori di lavoro, sia delle posizioni contributive dei lavoratori gestite dall’Istituto. CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE (art. 28, comma 4 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) Allo scopo di evitare la concentrazione dei controlli fiscali a seguito dello scioglimento e della liquidazione della società, l’estinzione della società per quanto attiene alla validità e all’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, esplica effetti nei 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, di pendentemente dal disposto dell’art. 2495, c. 1, del C.c., secondo cui “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 43
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI RESPONSABILITÀ LIQUIDATORI / SOCI IRES (art. 28, commi 5 e 7 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) Per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, il liquidatore deve 1 provare di “aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”, allo scopo di evitare la responsabilità conseguente. il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d’imposta precedenti la liquidazione o durante la stessa, che costituisce il limite entro il quale i soci e/o gli associati sono considerati responsabili delle 2 imposte dovute dalla società, viene presunto equivalente e in misura proporzionale, salvo prova contraria, alla quota di capitale detenuta dal socio o dall’associato. L’operatività riguarda sia le imposte sui redditi, sia tutti i tributi e le eventuali ulteriori somme iscrivibili a ruolo. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 44
ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN SINTESI SOPPRESSIONE DEPOSITO COPIA APPELLO (art. 36 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) In presenza di appello, il soggetto appellante non ha più l’obbligo di procedere a depositare la copia dell’appello presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza che costituisce oggetto di impugnazione. APE-ATTESTATO PRESATAZIONE ENERGETICA (art. 34 con decorrenza dal 13 dicembre 2014) la mancata dichiarazione e/o allegazione dell’APE: nei contratti di compravendita immobiliare; negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari; è sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) ridotta al 50% per le locazioni di durata non superiore a 3 anni. In ogni caso, sussiste, comunque, l’obbligo di presentare al MISE la dichiarazione e/ o la copia dell’attestato entro 45 giorni. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 45
Difesa da accertamento bancario Grazie per l’attenzione prestata Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 46
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