IL REDDITO DI CITTADINANZA - del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, UIL Emilia
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IL REDDITO DI CITTADINANZA Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»
COSA E’ IL REDDITO DI CITTADINANZA L’art. 1 del decreto descrive il RdC quale: «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
A CHI E’ RIVOLTO IL REDDITO DI CITTADINANZA rivolto ai nuclei familiari in difficoltà, è composto da due parti: LAVORATIVA/SOCIALE ECONOMICA progetto di accompagnamento Integrazione al reddito + al reinserimento lavorativo e/o contributo per l'affitto o il sociale mutuo
REQUISITI PER ACCEDERE AL RdC Per ottenere il reddito di cittadinanza bisogna possedere alcuni requisiti: Cittadinanza Residenza e Reddito e maggiore età Soggiorno Patrimonio del richiedente permanente
REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA • essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea; • cittadino di Paesi terzi con permesso di Requisiti soggiorno UE di lungo periodo, apolide o con protezione internazionale del • cittadino di Paesi terzi con diritto di richiedente: soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea • risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa * • I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio se continuano a vivere nella stessa abitazione, se la separazione o divorzio è avvenuta dopo il 1/9/2018 la variazione di residenza deve essere certificata da verbale di polizia locale . • In caso di variazioni anagrafiche di componenti il nucleo familiare, ai fini dell’Isee, gli stessi continuano a farne parte purché risiedono nella stessa abitazione. • Fanno parte del nucleo familiare i figli di età inferiore a 26 anni , non coniugati e senza figli, purché a loro carico a fini Irpef
REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA • Indicatore Isee inferiore a 9.360 euro • Un reddito familiare inferiore a 6.000 euro se si è proprietari della casa dove si vive, 9.360 euro se si vive in affitto • Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini Isee) esclusa la casa di residenza, non superiore a 30 mila euro • Un patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, titoli e azioni) inferiore a 6.000 euro: La soglia massima viene aumentata di 2 mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10 mila euro, di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Il massimale viene incrementato di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza • I cittadini non appartenenti alla UE devono produrre apposita certificazione reddituale e patrimoniale rilasciata dallo Stato estero tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’Autorità consolare (sono fatti salvi da questo obbligo, coloro con status di rifugiato politico; coloro per i quali le convenzioni internazionali dispongono diversamente; coloro per i quali non è possibile acquisire certificazioni dagli Stati di provenienza )
BENI DUREVOLI Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di: • autoveicoli e motoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta con cilindrate superiore a 1600 cc 250 cc (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità) • se la cilindrata delle auto supera i 1600 cavalli e quella delle moto i 250, il vincolo temporale sale a due anni • imbarcazioni da diporto Dal vincolo sono escluse le auto e le moto acquistati in favore delle persone con disabilità
IMPORTO REDDITO DI CITTADINANZA • Il beneficio complessivo non potrà essere comunque inferiore a 480 euro l'anno e non potrà superare i 9.360 euro • Se la famiglia sta pagando una locazione il contributo è pari a 280 euro al mese, se invece ha contratto un mutuo per l'abitazione in cui vive, il contributo può arrivare a un massimo di 150 euro al mese • Il contributo massimo possibile è quindi di 780 euro mensili, ed è percepibile da chi non ha alcun reddito. L'esistenza di altri redditi, compresi alcuni contributi assistenziali pubblici ad esclusione di alcune prestazioni, come ad esempio l’assegno a sostegno della natalità, riduce l'ammontare del Reddito di cittadinanza • I 780 euro mensili sono anche la soglia di povertà definita da Eurostat • La misura, nel caso in cui si riflette la caratteristica di multidimensionalità della povertà, sia sulla situazione economica che di esclusione sociale e di disabilità, di deprivazione abitativa e socio sanitaria ed educativa, viene integrata con misure agevolative per i trasporti, il sostegno alla casa, alla salute e all’istruzione • A chi verrà ammesso a beneficiare del Reddito di cittadinanza saranno riconosciute anche le agevolazioni per le famiglie in difficoltà sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale
IMPORTO REDDITO DI CITTADINANZA Il Reddito di cittadinanza si compone di due elementi: 1) 6.000 euro annui ad integrazione del reddito familiare moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza 2) 3.360 euro ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione con contratto di locazione, nel caso di mutuo l’integrazione è fino ad un massimo di 1.800 euro annue L’ammontare dell’importo (esente Irpef) dipende dalle dimensioni e dalla composizione della famiglia (scala di equivalenza) il cui parametro è pari ad 1 per il primo componente, e per ogni ulteriore componente di minor età fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nei nuclei familiari siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti fino ad un massimo di 2,2 ciò comporta un aumento massimo previsto di 600 euro annui La riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, sono ricoverati in istituti di cura o di lunga degenza o in altre strutture residenziali a carico dello Stato o nuclei familiari con componenti disoccupati per dimissioni volontarie
SCALA DI EQUIVALENZA DEL RdC nucleo familiare Integrazione reddito Contributo locazione * totale Scala (max 2,1) ** 1 componente 500 280 780 1 1 adulto, 1 minorenne 600 280 880 1,2 2 componenti adulti 700 280 980 1,4 • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 1 adulto, 2 minorenni 700 280 980 1,4 lungo periodo 2 adulti, 1minorenne 3 adulti 800 900 280 280 1080 1180 1,6 1,8 1 adulto, 3 minorenni 800 280 1080 1,6 2 adulti, 2 minorenni 900 280 1180 1,8 3 adulti, 1 minorenne 1000 280 1280 2 4 adulti 1050 280 1330 2,1 2 adulti, 3 minorenni 1000 280 1280 2 3 adulti, 2 minorenni 1050 280 1330 2,1 *le famiglie che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa il contributo è stabilito fino ad un massimo di 150 euro **la scala di equivalenza è aumentata di 2,2 (da 2,1) nel caso in cui nei nuclei familiari siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti
DECORRENZA ASSEGNAZIONE E DURATA DEL RdC • Il Reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta • Il riconoscimento da parte dell’Inps avviene entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda • Il Reddito di cittadinanza si richiede dopo il quinto giorno di ciascun mese • Viene concesso per 18 mesi • E’ rinnovabile per altri 18 con una sospensione di un mese
PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE IL RdC • La domanda per il reddito di cittadinanza può essere presentata sia in forma cartacea che in forma telematica • Due precondizioni per chiedere il Reddito di cittadinanza sono aver compilato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e aver richiesto l'ISEE • La domanda prevede la compilazione di un modulo predisposto dall'Inps, sia per via telematica che in modalità cartacea; può essere presentata: - online sul sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ tramite le credenziali SPID - in formato cartaceo, negli uffici postali, presso i CAF e presso gli Istituti di Patronato • Una volta ricevuti i dati, l'Inps entro 5 giorni verificherà la presenza dei requisiti necessari ed entro la fine del mese successivo dalla data di trasmissione della domanda, deciderà se accordare o meno il beneficio • A questo punto, se accordato, verrà comunicato al beneficiario quando e in quale ufficio ritirare la Carta RdC con il relativo Pin • Entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda avverrà il primo contatto tra il Centro per l'impiego e i beneficiari di RdC. Ed entro altri 30 giorni, i componenti maggiorenni del nucleo familiare dovranno presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did)* , verrà quindi elaborato e firmato il Patto per il lavoro • Se oltre a difficoltà legate al lavoro, la famiglia presenta problematiche di inserimento sociale, interverranno i servizi del Comune, e verrà sottoscritto il Patto per l'inclusione sociale * La Did può essere sottoscritta presso i Caf e i Patronati, sono esclusi dalla dichiarazione: i minorenni, i beneficiari della PRdC, gli ultra65enni, i soggetti con disabilità e coloro che frequentano un corso di studio/formazione regolare
MISURE DI POLITICHE ATTIVE E DI CONDIZIONALITÀ DEL RdC La complessa architettura del Reddito di Cittadinanza (RdC), oltre alle misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’inclusione sociale, prevede una serie di interventi di politiche attive per il lavoro L’obiettivo è quello di creare le condizioni che permettano l’attivazione del beneficiario, ovvero dei componenti il nucleo familiare, accompagnandoli in un percorso che, sperabilmente, porti all’inserimento o al reinserimento lavorativo In questa logica la fruizione del beneficio è subordinata, laddove ne ricorrano i requisiti, a misure di condizionalità, a partire dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), colloqui di orientamento, partecipazione a corsi di formazione, svolgimento di attività utili alla comunità, fino alla accettazione di una offerta di lavoro «congrua»
OBBLIGHI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DEL RdC Al momento della presentazione del RdC i nuclei familiari, a seconda della composizione, vengono orientati verso percorsi differenti anche rispetto agli obblighi connessi alla fruizione del RdC. Tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni , non occupati e non frequentanti un corso di studio comprese le persone con disabilità che manifestano la volontaria adesione ad un percorso personalizzato per l’inserimento lavorativo, sono tenuti alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso: 1. Patto per il lavoro: Famiglie attivabili con percorsi lavorativi sono inviate ai Centri per l’impiego per la presa in carico 2. Patto per l’inclusione sociale: Famiglie che presentano la multidimensionalità del bisogno legati alla condizione di povertà economica e sociale sono indirizzate ai Comuni per la presa in carico dei servizi sociali
OBBLIGHI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DEL RdC Il beneficiario è tenuto ad offrire sia nel patto per lavoro che nel patto per l’inclusione sociale, la partecipazione a progetti utili alla collettività previste nell’ambito di progetti a titolarità dei Comuni di residenza (gli ambiti sono i più disparati: culturale, artistico, sociale, ambientale) in misura non inferiore ad otto ore e non superiore a 16. La misura ci ricorda, purtroppo, i vecchi lavori di pubblica utilità (LPU/LSU) che hanno creato aspettative e sacche di lavoro precario presso gli Enti Locali. Le Famiglie che percepiscono direttamente il beneficio e che sono escluse dagli obblighi sono: • quelle composte esclusivamente da persone già occupate, oppure che si trovano in condizioni di inoccupabilità, come i minorenni, i pensionati che ricevono RdC, i beneficiari della Pensione di cittadinanza, chi ha più di 65 anni, i soggetti disabili o chi frequenta un regolare corso di studi/formazione, o chi nella famiglia si prende cura di bambini con meno di tre anni o con disabilità grave .
IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO (Did) Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario di RdC dovrà, fatte salve le ipotesi di esclusione, rendere la Did tramite l’apposita piattaforma digitale o a quella predisposta da Anpal nell’ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Va ricordato che la Did si presenta anche all’atto della richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll che sono compatibili con il RdC. Comunque, laddove non sia stata resa precedentemente, la Did potrà essere resa presso i Cpi alla prima convocazione utile.
IMMEDIATA DISPONIBLITA’ AL LAVORO (Did)-Esclusioni Sono esclusi da tali obblighi : • I beneficiari di pensione di cittadinanza • I titolari di pensione diretta (sembra essere esclusa quella ai superstiti) • I beneficiari con età pari o superiore ai 65 anni • I componenti il nucleo familiare disabili (possono dare la propria disponibilità al lavoro alle condizioni previste dalla Legge 68/1999) • I componenti il nucleo con carichi di cura in presenza di minori di tre anni, di soggetti con gravi disabilità o non autosufficienti I beneficiari ed i componenti del nucleo familiare maggiorenni che non rientrino in queste esclusioni e che non siano occupati e non seguano un regolare corso di studi, dovranno stipulare il Patto per il Lavoro
PATTO PER IL LAVORO Il Patto per il lavoro viene stipulato presso i CPI, dove previsto dai provvedimenti regionali anche nei servizi per l’impiego privati accreditati (art.12 Legge 150/2015) entro 30 giorni se almeno un componente della famiglia sia in possesso dei seguenti requisiti : • assenza di occupazione da non più di due anni • età inferiore a 26 anni • essere beneficiario della NASpI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averlo terminato da non più di un anno • aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità (D.lgs. 150/2015) • non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi D.Lgs. 147/2015 (REI) Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.
PATTO PER IL LAVORO Il patto per il lavoro per il RdC, non è altro che il patto di servizio personalizzato previsto dal D.Lgs. 150/2015, integrato con ulteriori misure di condizionalità e con specifiche declinazioni di alcuni istituti, come nel caso dell’offerta di lavoro congrua: • collaborare con l’operatore alla redazione del suo bilancio delle competenze • registrarsi nella costituenda piattaforma digitale • consultare quotidianamente la piattaforma per la ricerca del lavoro • svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo quanto definito nel Patto per il lavoro • accettare corsi di formazione o riqualificazione professionale, oppure per l’auto- imprenditorialità • svolgere colloqui psicoattitudinali e selezione volte all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue Nel caso in cui l'operatore del CPI ravvisi che nel nucleo familiare siano presenti particolari criticità che rendano difficoltoso l'avvio ad un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale. La convocazione dei beneficiari per sottoscrivere il Patto da parte dei CPI può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica.
COME FUNZIONANO E COSA SONO LE OFFERTE DI LAVORO CONGRUE Anche nel caso dell’offerta di lavoro congrua il riferimento è a quella definita all’art. 25 del D.Lgs.150/2015 e, anche in questo caso, viene ulteriormente irrigidita da alcune specifiche integrazioni destinate ai soli beneficiari di RdC. In particolare si rende più rigida la «congruità» dell’offerta di lavoro in relazione alla durata della fruizione del beneficio, alla distanza tra la residenza ed il luogo di lavoro ed al numero di offerte rifiutate. Nell’offerta congrua, destinata alla generalità dei disoccupati, la distanza massima prevista tra residenza ed il luogo di lavoro è di 100 Km raggiungibili in 100 minuti con mezzi pubblici. Inoltre nel caso in cui non vi sia disponibilità di mezzi pubblici le distanze sono ridotte del 30%.
COME FUNZIONANO E COSA SONO LE OFFERTE DI LAVORO CONGRUE A pena di decadenza del beneficio il beneficiario del RdC dovrà accettare almeno una delle tre offerte congrue. Per definire un’offerta di lavoro come congrua, la stessa deve avere alcune caratteristiche di conformità con le competenze lavorative del richiedente e con la distanza del lavoro dal luogo di residenza nei primi 12 mesi di fruizione prima offerta di lavoro 100 km (o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici) seconda offerta di lavoro 250 km terza offerta di lavoro collocata nel territorio italiano decorsi 12 mesi di fruizione prima e seconda offerta entro 250 km terza offerta di lavoro collocata nel territorio italiano In caso di rinnovo del beneficio l’offerta di lavoro è congrua ovunque sia collocata nel territorio italiano
COME FUNZIONANO E COSA SONO LE OFFERTE DI LAVORO CONGRUE Alla regola della distanza fanno eccezione le famiglie con disabili per le quali le offerte di lavoro non potranno eccedere di 100 km dalla residenza, mentre quelle con figli minori per le quali le offerte di lavoro non potranno eccedere di 250 km dalla residenza Nel caso in cui sia accettata una offerta di lavoro collocata oltre i 250 km di distanza dalla residenza, il beneficiario continuerà a percepire l’RdC, a titolo di compensazione per il trasferimento, per tre mesi successivi dall’inizio dell’impiego incrementati a 12 mesi qualora nel nucleo familiare siano presenti minori e persone con disabilità Con una modifica introdotta la Senato, si aumenta la misura minima salariale per considerare congrua l’offerta di lavoro che dovrà essere superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio percepito Infatti il beneficiario di RdC potrà non accettare un’offerta di lavoro se questa è inferiore a 858 euro mensili (il 10% in più dei canonici 780 euro), che corrisponde ad una retribuzione lorda di poco meno di 13 mila euro l’anno Si crea così un effetto spiazzamento rispetto ai salari percepiti da lavoratrici e lavoratori impegnati in settori caratterizzati da bassi livelli retributivi
PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l’inclusione sociale La convocazione dei beneficiari per sottoscrivere il Patto da parte dei Comuni può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica I servizi dei Comuni procedono ad un valutazione multidimensionale * finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, in particolare sono oggetti di analisi: • Condizioni personali e sociali • Situazione economica • Situazione lavorativa e profilo di occupabilità • Educazione, istruzione e formazione • Condizione abitativa • Reti familiari, di prossimità e sociali La valutazione è finalizzata ad orientare ed avviare il percorso di attivazione sociale e/o lavorativa, coinvolgendo oltre i servizi per l’impiego altri Enti territoriali in maniera da fornire risposte unitarie * La valutazione multidimensionale verrà effettuata dai Servizi dei Comuni come disciplinato dall’articolo 5 commi 7,8,9,10, del D.Lgs 147/2017
PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE Sono esonerati dal sottoscrivere il Patto di Inclusione • le persone con disabilità grave tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro • le persone che assistono figli minori di 3 anni, persone con disabilità e persone non autosufficienti • Il Patto per l’inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto personalizzato, che sulla base dei fabbisogni emersi dalla valutazione del nucleo familiare e dei suoi componenti, individua i percorsi volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale * • Viene stipulato dopo 30 giorni dal riconoscimento del beneficio presso i Comuni ed è condizionato agli stessi obblighi del Patto per il lavoro • Il Patto per l’inclusione sociale è soggetto all’obbligo di frequenza di percorsi personalizzati formativi o di riqualificazione professionale che prevedono anche attività al servizio della comunità oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo * Restano confermati gli obiettivi e i risultati definiti nel progetto personalizzato come stabilito dagli artt. 6,7,8,9,10,11,12 e 13 del D.Lgs n.147/2017
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALL’AUTO-IMPRENDITORIALITA’ Come per molte misure di sostegno al reddito, è previsto un incentivo in favore di datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di apprendistato, i percettori di RdC Lo sgravio corrisponde alla differenza tra le 18 mensilità del RdC e quanto già percepito dal beneficiario, nel limite massimo di 780 euro mensili e per almeno cinque mensilità La misura, che andrà comunque riferita all’ammontare esatto del sussidio percepito, diventa meno appetibile nel momento in cui si obbliga il datore di lavoro a sottoscrivere un patto formativo per il lavoratore Inoltre l’incentivo viene vincolato ad un incremento occupazionale «netto» da realizzarsi con l’assunzione del beneficiario di RdC Analogamente è previsto un incentivo nel caso in cui il beneficiario intraprenda una attività autonoma o di impresa individuale
MISURE DI POLITICHE ATTIVE E DI CONDIZIONALITÀ DEL RdC Nell'insieme la gestione della misura appare particolarmente complessa in ragione dei molti soggetti chiamati a concorrere sia nella verifica dei requisiti e nell’erogazione del beneficio, sia nella implementazione delle misure di politiche attive: tutte attività che necessitano di livelli di coordinamento e di collaborazione mai sperimentati Il fulcro di questo intreccio di interventi sono i Centri per l’Impiego (Cpi) che, per l’occasione, sono oggetto di un massiccio intervento finanziario mirato ad aumentare considerevolmente il numero degli operatori ed a un più generale rafforzamento in termini di modernizzazione e di interventi di formazione e riqualificazione degli stessi operatori E’ prevista inoltre l’introduzione di una nuova figura professionale che dovrà accompagnare i beneficiari di RdC: i cosiddetti NAVIGATOR
I NAVIGATOR L’introduzione di queste figure, «dedicate» al RdC, è stata ed è ancora al centro di un acceso confronto tra le Regioni ed il Governo A tale proposito giova ricordare che le competenze sulle politiche attive sono costituzionalmente affidate alle Regioni Il ruolo dei navigator è stato circoscritto alla «funzione di assistenza tecnica» connessa alle erogazione del RdC Ridimensionato anche il numero dei navigator che sarà pari a circa 3.000 unità, assunte con contratti di collaborazione biennali da Anpal Servizi, tramite una selezione pubblica Tali figure, in presenza di specifiche convenzioni tra Regioni ed Anpal, rientreranno all’interno di un più complessivo piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego
I CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI) I CPI prenderanno in carico i beneficiari di RdC per la erogazione di tutte le misure di politica attiva previste dalla norma Tra queste spiccano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), la sottoscrizione del Patto per il Lavoro, l’offerta «congrua» di lavoro e, fino al 2021, dell’Assegno di ricollocazione (Adr) Per queste ragioni, a partire dalla Legge di Bilancio, sono state stanziate ingenti risorse destinate al potenziamento dei CPI, alle quali si aggiungono ulteriori risorse previste dal decreto sul RdC e che porteranno, entro il 2021, ad un sostanziale raddoppio del personale oggi occupato, che oggi è all’incirca pari a 8.000 unità, alle quali si dovranno aggiungere ulteriori 11.600 unità Sono inoltre previsti interventi di potenziamento delle infrastrutture materiali ed immateriali e, come detto, attività di formazione e riqualificazione del personale
EROGAZIONE DEL BENEFICIO: LA CARTA ACQUISTI • Il reddito di cittadinanza viene erogato tramite una carta elettronica (carta RdC) emessa da Poste Italiane. E' simile a una carta Postpay Standard; riporta nella parte anteriore il codice a 16 cifre che la identifica e la data di scadenza • Per rispetto della privacy, sulla carta non ci sono riferimenti al Reddito di Cittadinanza • La carta Rdc può essere utilizzata per pagare beni di consumo, utenze, affitto o rata del mutuo • Si possono prelevare contanti fino a 100 euro al mese per singolo individuo, la cifra è moltiplicata per il corrispondente coefficiente di equivalenza * • E’ fatto divieto di utilizzare la carta RdC per giochi che prevedono vincite in denaro * • Il Reddito di Cittadinanza deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione • La parte non spesa viene tolta dalla mensilità successiva nei limiti del 20%. C'è anche un vincolo di spesa mensile: quello che non viene speso nel semestre di riferimento viene tolto dalla carta, fatta salva una mensilità di RdC * Con decreto successivo, verranno individuati ulteriori esigenze da soddisfare per il prelievo in contanti ed i limiti per contrastare il gioco d’azzardo
COMPATIBILITA’ RdC E SUSSIDIO DISOCCUPAZIONE • Il reddito di cittadinanza è compatibile con il sussidio di disoccupazione NaspI con la Dis-Coll (per i collaboratori) e con tutte le prestazioni per disoccupazione involontaria. Chi lo riceve, quindi, può chiedere anche il reddito di cittadinanza, se ne rispetta i requisiti. Ma sono necessarie alcune precisazioni • Il sussidio NaspI è rivolto alla persona singola mentre il reddito di cittadinanza è rivolto alla famiglia. Possono esserci così più NaspI nello stesso nucleo familiare, ma un solo Rdc • In entrambi i casi vengono esclusi dal novero degli aventi diritto i disoccupati che hanno perso il lavoro per dimissioni volontarie, a meno che non siano avvenute per giusta causa. Di conseguenza il nucleo familiare al cui interno ci siano disoccupati per dimissioni volontarie non può ricevere Rdc • La Naspi viene considerata come un elemento di reddito. E quindi se la famiglia riceve uno o più Naspi il Reddito di cittadinanza verrà ridotto di conseguenza • Il Reddito di cittadinanza dura per un massimo di 18 mesi ed è rinnovabile per altri 18 dopo un mese di sospensione. Ma può decadere prima se chi lo riceve perde uno dei requisiti necessari. La Naspi dura per la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, e quindi per un massimo di 24 mesi. Anche in questo caso il sussidio decade quando decade uno dei requisiti.
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (Adr) Tra le tante misure di politiche attive, ai beneficiari di RdC verrà erogato anche l’Adr per un triennio (2019/2021); contestualmente l’erogazione della misura sarà sospesa, per pari periodo, nei confronti dei percettori di NaspI Al riguardo va sottolineato che l’Adr ha avuto un avvio poco convincente per i percettori di Naspi, ma questo non ne giustifica la sospensione prevista dal Decreto L’Adr, come ricorderete, è un servizio di assistenza intensiva e specializzata nella ricerca del lavoro, viene remunerata a risultato e potrà essere erogata sia dai CPI che dalle Agenzie per il Lavoro (Apl) L’utilizzo dell’Adr in favore dei percettori di RdC ci darà comunque l’opportunità di poter valutare l’efficacia della misura per un periodo di tempo sufficientemente lungo per avere dati di monitoraggio attendibili
DECADENZA E SANZIONI Per assicurare il rispetto degli obblighi e delle condizionalità legate alla percezione del RdC sono presenti misure sanzionatorie di vario tipo Escludendo quelle penali che afferiscono a reati specifici, sono comunque molte le sanzioni amministrative che variano, a seconda dei casi, dalla decurtazione di una o più mensilità fino alla decadenza vera e propria dal sussidio Le irregolarità sono segnalate dai centri per l’impiego, o dai Comuni in caso di attività di pubblica utilità, all’Inps cui compete l’irrogazione delle sanzioni e l’eventuale recupero di quanto percepito indebitamente Infine va ricordato che i funzionari dei centri o dei comuni sono soggetti a responsabilità disciplinari e contabili nel caso di mancata segnalazione di fatti suscettibili di sanzioni per decurtazione o decadenza del RdC
SANZIONI, DECURTAZIONI, DECADENZA E SOSPENSIONI DEL RdC • Il beneficiario è punito con la reclusione da 2 a 6 anni per dichiarazioni false o omissioni di informazioni dovute • Una pena da 1 a 3 anni per omissione variazione di reddito qualora non si rispettino i tempi relativi a: - 30 giorni per l’avvio di una attività autonoma - 15 giorni per variazione patrimoniale (fanno parte della variazione patrimoniale anche le somme relative a vincite, donazioni o successioni) • Decurtazione di una mensilità del beneficio in caso di prima mancata presentazione presso i Centri per l’impiego (CPI) o servizi dei Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio e in assenza di giustificato motivo • Decurtazione di due mensilità del beneficio in caso di seconda mancata presentazione presso i CPI o servizi dei Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio e in assenza di giustificato motivo • Decadenza della prestazione in caso di ulteriore seconda mancata presentazione presso i CPI o servizi dei Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio e in assenza di giustificato motivo • Decadenza del beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il RdC in misura maggiore nel caso di dichiarazione mendace di DSU • Dal momento della condanna il Reddito di cittadinanza verrà revocato, e quanto ricevuto in maniera indebita dovrà essere restituito. E non potrà essere di nuovo richiesto prima di 10 anni dalla condanna • Sospensione del beneficio in caso di misura cautelare o con condanna non definitiva del richiedente, o che sia dichiarato latitante * Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione sono versate annualmente dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata *la sospensione può essere revocata quando sussistono le condizioni che l’hanno determinata . Il diritto al ripristino del RdC deve essere richiesto con allegata documentazione giudiziaria
DECURTAZIONI E DECADENZA IN RELAZIONE AI PATTI DI LAVORO E DI INCLUSIONE SOCIALE Nel caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento si applicano le seguenti sanzioni: • Decurtazione di due mensilità del beneficio in caso di un prima mancata partecipazione • Decadenza del beneficio in caso di ulteriore mancata partecipazione
DECURTAZIONI E DECADENZA IN RELAZIONE AI PATTI DI LAVORO E DI INCLUSIONE SOCIALE In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza di Istruzione/formazione, di prevenzione e cura a tutela della salute si applicano le seguenti sanzioni: • decurtazione di 2 mensilità del beneficio dopo il primo richiamo • decurtazione di 3 mensilità del beneficio dopo il secondo richiamo • decurtazione di 6 mensilità del beneficio dopo il terzo richiamo • decadenza del beneficio in caso di ulteriore richiamo
REVOCA DEL REDDITO DI CITTADINANZA • Utilizzo dei soldi per pagare scommesse e gioco d’azzardo • Mancata dichiarazione di disponibilità al lavoro fatti salvi casi di esclusione ed esonero • Mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o Patto di inclusione fatti salvi casi di esclusione ed esonero • Mancata partecipazione e ripetute assenze a percorsi di formazione e riqualificazione • Mancata adesione a progetti di pubblica utilità (culturale, sociale ambientale artistico) istituiti dal comune di residenza • Mancata accettazione delle tre offerte di lavoro congrue • Mancata comunicazione di variazioni di reddito o di patrimonio
LA PENSIONE DI CITTADINANZA Per i nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni l’RdC assume la denominazione Pensione di Cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle pensioni anziane. Requisiti: • Età superiore a 67 anni • Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, residente in Italia da almeno 10 anni * • Un Isee familiare inferiore a 9.360 euro e comunque: • un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a 30.000 euro • un patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al 1°, fino ad un massimo di 10.000 euro • un valore del solo reddito familiare ** inferiore a 7.560 euro incrementata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o 9.360 euro se il nucleo familiare risiede in un immobile in affitto. * Per i cittadini non appartenenti alla UE che richiedono la pensione di cittadinanza, valgono le stesse regole e gli obblighi (residenza e patrimoniali) relativi alla richiesta del RdC ** Per la pensione di cittadinanza il reddito Isee è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in godimento da parte dei componenti il nucleo familiare
LA PENSIONE DI CITTADINANZA L’importo della Pensione di Cittadinanza sarà pari a: • Un’integrazione corrispondente alla differenza tra il reddito percepito fino alla soglia di 7.560 euro annui (630 € mensili) aumentata in relazione al nucleo familiare e comunque fino ad un massimo di ulteriori 1.800 euro annui (150 € mensili) • Un contributo per il canone di affitto fino ad un massimo di 3.360 euro annui • Un contributo non superiore a 1.800 euro per coloro che hanno stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa • La pensione di cittadinanza verrà erogata con gli strumenti in uso per il pagamento delle pensioni
LA PENSIONE DI CITTADINANZA • Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati sei mesi prima della richiesta, o comunque un auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolata per la prima volta nei 2 anni precedenti • Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di imbarcazioni da diporto • Non si ha diritto alla Pensione di Cittadinanza se nel nucleo familiare è presente un soggetto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alle dimissioni
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