IL REDDITO DI CITTADINANZA - del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, UIL Emilia

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IL REDDITO DI CITTADINANZA - del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, UIL Emilia
IL REDDITO DI CITTADINANZA

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante «disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni»
IL REDDITO DI CITTADINANZA - del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, UIL Emilia
COSA E’ IL REDDITO DI CITTADINANZA

L’art. 1 del decreto descrive il RdC quale:

«misura    fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà,
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché
diretta a favorire il diritto all’informazione,
all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso
politiche volte al sostegno economico e all’inserimento
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro».
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A CHI E’ RIVOLTO IL REDDITO DI CITTADINANZA

  rivolto ai nuclei familiari in difficoltà, è composto da due parti:

                                            LAVORATIVA/SOCIALE
ECONOMICA                                   progetto di accompagnamento
Integrazione al reddito +
                                            al reinserimento lavorativo e/o
contributo per l'affitto o il
                                            sociale
mutuo
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REQUISITI PER ACCEDERE AL RdC

Per ottenere il reddito di cittadinanza bisogna possedere
                      alcuni requisiti:

Cittadinanza
Residenza e            Reddito e             maggiore età
 Soggiorno             Patrimonio           del richiedente
permanente
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REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA

                                                • essere cittadino italiano o di un Paese
                                                  dell'Unione europea;
                                                • cittadino di Paesi terzi con permesso di
  Requisiti                                       soggiorno UE di lungo periodo, apolide o
                                                  con protezione internazionale
     del                                        • cittadino di Paesi terzi con diritto di
richiedente:                                      soggiorno permanente e familiare di un
                                                  cittadino italiano o dell'Unione europea
                                                • risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui
                                                  gli ultimi due in maniera continuativa *

    •   I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio se continuano a vivere nella stessa
        abitazione, se la separazione o divorzio è avvenuta dopo il 1/9/2018 la variazione di residenza deve essere certificata da
        verbale di polizia locale .
    •   In caso di variazioni anagrafiche di componenti il nucleo familiare, ai fini dell’Isee, gli stessi continuano a farne parte purché
        risiedono nella stessa abitazione.
    •   Fanno parte del nucleo familiare i figli di età inferiore a 26 anni , non coniugati e senza figli, purché a loro carico a fini Irpef
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REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI
                            DELLA FAMIGLIA

•   Indicatore Isee inferiore a 9.360 euro
•   Un reddito familiare inferiore a 6.000 euro se si è proprietari della casa dove
    si vive, 9.360 euro se si vive in affitto
•   Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini Isee) esclusa
    la casa di residenza, non superiore a 30 mila euro
•   Un patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, titoli e azioni) inferiore a
    6.000 euro:
La soglia massima viene aumentata di 2 mila euro per ogni componente successivo al
primo, fino a un massimo di 10 mila euro, di 1.000 euro per ogni figlio successivo al
secondo. Il massimale viene incrementato di euro 5.000 per ogni componente in condizione di
disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza
•   I cittadini non appartenenti alla UE devono produrre apposita certificazione reddituale e
    patrimoniale rilasciata dallo Stato estero tradotta in lingua italiana e legalizzata
    dall’Autorità consolare (sono fatti salvi da questo obbligo, coloro con status di rifugiato
    politico; coloro per i quali le convenzioni internazionali dispongono diversamente;
    coloro per i quali non è possibile acquisire certificazioni dagli Stati di provenienza )
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BENI DUREVOLI

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avere piena disponibilità di:
• autoveicoli e motoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la
   richiesta con cilindrate superiore a 1600 cc 250 cc (sono esclusi gli autoveicoli e i
   motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con
   disabilità)
• se la cilindrata delle auto supera i 1600 cavalli e quella delle moto i 250, il vincolo
   temporale sale a due anni

•   imbarcazioni da diporto

Dal vincolo sono escluse le auto e le moto acquistati in favore delle persone con
disabilità
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IMPORTO REDDITO DI CITTADINANZA

•   Il beneficio complessivo non potrà essere comunque inferiore a 480 euro l'anno e
    non potrà superare i 9.360 euro
•   Se la famiglia sta pagando una locazione il contributo è pari a 280 euro al mese, se
    invece ha contratto un mutuo per l'abitazione in cui vive, il contributo può arrivare
    a un massimo di 150 euro al mese
•   Il contributo massimo possibile è quindi di 780 euro mensili, ed è percepibile da
    chi non ha alcun reddito. L'esistenza di altri redditi, compresi alcuni contributi
    assistenziali pubblici ad esclusione di alcune prestazioni, come ad esempio
    l’assegno a sostegno della natalità, riduce l'ammontare del Reddito di cittadinanza
•   I 780 euro mensili sono anche la soglia di povertà definita da Eurostat
•   La misura, nel caso in cui si riflette la caratteristica di multidimensionalità della
    povertà, sia sulla situazione economica che di esclusione sociale e di disabilità, di
    deprivazione abitativa e socio sanitaria ed educativa, viene integrata con misure
    agevolative per i trasporti, il sostegno alla casa, alla salute e all’istruzione
•   A chi verrà ammesso a beneficiare del Reddito di cittadinanza saranno riconosciute
    anche le agevolazioni per le famiglie in difficoltà sulla fornitura di energia elettrica
    e gas naturale
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IMPORTO REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza si compone di due elementi:
1)    6.000 euro annui ad integrazione del reddito familiare moltiplicato per il parametro
      della scala di equivalenza
2)    3.360 euro ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione con
      contratto di locazione, nel caso di mutuo l’integrazione è fino ad un massimo di
      1.800 euro annue
L’ammontare dell’importo (esente Irpef) dipende dalle dimensioni e dalla composizione
della famiglia (scala di equivalenza) il cui parametro è pari ad 1 per il primo componente, e
per ogni ulteriore componente di minor età fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nei
nuclei familiari siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti fino ad un
massimo di 2,2 ciò comporta un aumento massimo previsto di 600 euro annui
La riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte
del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato
 La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo,
sono ricoverati in istituti di cura o di lunga degenza o in altre strutture residenziali a carico
dello Stato o nuclei familiari con componenti disoccupati per dimissioni volontarie
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SCALA DI EQUIVALENZA DEL RdC
  nucleo familiare             Integrazione reddito           Contributo locazione *                   totale                   Scala (max 2,1) **

   1 componente                          500                             280                             780                             1

1 adulto, 1 minorenne                    600                             280                             880                             1,2

2 componenti adulti                      700                             280                             980                             1,4

• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
1 adulto, 2 minorenni                    700                             280                             980                             1,4

  lungo periodo
2 adulti, 1minorenne

      3 adulti
                                         800

                                         900
                                                                         280

                                                                         280
                                                                                                        1080

                                                                                                        1180
                                                                                                                                         1,6

                                                                                                                                         1,8

1 adulto, 3 minorenni                    800                             280                            1080                             1,6

2 adulti, 2 minorenni                    900                             280                            1180                             1,8

3 adulti, 1 minorenne                   1000                             280                            1280                             2

      4 adulti                          1050                             280                            1330                             2,1

2 adulti, 3 minorenni                   1000                             280                            1280                             2

3 adulti, 2 minorenni                   1050                             280                            1330                             2,1

    *le famiglie che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa il contributo è stabilito fino ad un massimo di 150 euro
    **la scala di equivalenza è aumentata di 2,2 (da 2,1) nel caso in cui nei nuclei familiari siano presenti persone con disabilità grave o non
    autosufficienti
DECORRENZA ASSEGNAZIONE E DURATA DEL RdC

•   Il Reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta

•   Il riconoscimento da parte dell’Inps avviene entro la fine del mese successivo alla
    presentazione della domanda

•   Il Reddito di cittadinanza si richiede dopo il quinto giorno di ciascun mese

•   Viene concesso per 18 mesi

•   E’ rinnovabile per altri 18 con una sospensione di un mese
PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE IL RdC

•     La domanda per il reddito di cittadinanza può essere presentata sia in forma cartacea che in
      forma telematica
• Due precondizioni per chiedere il Reddito di cittadinanza sono aver compilato la
      dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e aver richiesto l'ISEE
• La domanda prevede la compilazione di un modulo predisposto dall'Inps, sia per via
      telematica che in modalità cartacea; può essere presentata:
 - online sul sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ tramite le credenziali SPID
 - in formato cartaceo, negli uffici postali, presso i CAF e presso gli Istituti di Patronato
• Una volta ricevuti i dati, l'Inps entro 5 giorni verificherà la presenza dei requisiti necessari ed
      entro la fine del mese successivo dalla data di trasmissione della domanda, deciderà se
      accordare o meno il beneficio
• A questo punto, se accordato, verrà comunicato al beneficiario quando e in quale ufficio
      ritirare la Carta RdC con il relativo Pin
• Entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda avverrà il primo contatto tra il Centro per
      l'impiego e i beneficiari di RdC. Ed entro altri 30 giorni, i componenti maggiorenni del nucleo
      familiare dovranno presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did)* ,
      verrà quindi elaborato e firmato il Patto per il lavoro
• Se oltre a difficoltà legate al lavoro, la famiglia presenta problematiche di inserimento sociale,
      interverranno i servizi del Comune, e verrà sottoscritto il Patto per l'inclusione sociale

    * La Did può essere sottoscritta presso i Caf e i Patronati, sono esclusi dalla dichiarazione: i minorenni, i beneficiari della
    PRdC, gli ultra65enni, i soggetti con disabilità e coloro che frequentano un corso di studio/formazione regolare
MISURE DI POLITICHE ATTIVE E
                          DI CONDIZIONALITÀ DEL RdC

La complessa architettura del Reddito di Cittadinanza (RdC), oltre alle misure di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’inclusione sociale, prevede una serie di
interventi di politiche attive per il lavoro

L’obiettivo è quello di creare le condizioni che permettano l’attivazione del
beneficiario, ovvero dei componenti il nucleo familiare, accompagnandoli in un
percorso che, sperabilmente, porti all’inserimento o al reinserimento lavorativo

In questa logica la fruizione del beneficio è subordinata, laddove ne ricorrano i
requisiti, a misure di condizionalità, a partire dalla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro (Did), colloqui di orientamento, partecipazione a corsi di
formazione, svolgimento di attività utili alla comunità, fino alla accettazione di una
offerta di lavoro «congrua»
OBBLIGHI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DEL RdC

Al momento della presentazione del RdC i nuclei familiari, a seconda della
composizione, vengono orientati verso percorsi differenti anche rispetto agli obblighi
connessi alla fruizione del RdC. Tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni , non occupati e non frequentanti un corso di studio comprese le
persone con disabilità che manifestano la volontaria adesione ad un percorso
personalizzato per l’inserimento lavorativo, sono tenuti alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro attraverso:

1. Patto per il lavoro: Famiglie attivabili con percorsi lavorativi sono inviate ai Centri
per l’impiego per la presa in carico

2. Patto per l’inclusione sociale: Famiglie che presentano la multidimensionalità del
bisogno legati alla condizione di povertà economica e sociale sono indirizzate ai
Comuni per la presa in carico dei servizi sociali
OBBLIGHI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DEL RdC

Il beneficiario è tenuto ad offrire sia nel patto per lavoro che nel patto per l’inclusione
sociale, la partecipazione a progetti utili alla collettività previste nell’ambito di
progetti a titolarità dei Comuni di residenza (gli ambiti sono i più disparati:
culturale, artistico, sociale, ambientale) in misura non inferiore ad otto ore e non
superiore a 16.

La misura ci ricorda, purtroppo, i vecchi lavori di pubblica utilità (LPU/LSU) che hanno
creato aspettative e sacche di lavoro precario presso gli Enti Locali.

Le Famiglie che percepiscono direttamente il beneficio e che sono escluse dagli
obblighi sono:
• quelle composte esclusivamente da persone già occupate, oppure che si trovano in
   condizioni di inoccupabilità, come i minorenni, i pensionati che ricevono RdC, i
   beneficiari della Pensione di cittadinanza, chi ha più di 65 anni, i soggetti disabili o
   chi frequenta un regolare corso di studi/formazione, o chi nella famiglia si prende
   cura di bambini con meno di tre anni o con disabilità grave .
IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO (Did)

Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario di RdC
dovrà, fatte salve le ipotesi di esclusione, rendere la Did tramite l’apposita
piattaforma digitale o a quella predisposta da Anpal nell’ambito del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro.

Va ricordato che la Did si presenta anche all’atto della richiesta delle indennità
di disoccupazione Naspi e Discoll che sono compatibili con il RdC.

Comunque, laddove non sia stata resa precedentemente, la Did potrà essere
resa presso i Cpi alla prima convocazione utile.
IMMEDIATA DISPONIBLITA’ AL LAVORO (Did)-Esclusioni

Sono esclusi da tali obblighi :
• I beneficiari di pensione di cittadinanza
• I titolari di pensione diretta (sembra essere esclusa quella ai superstiti)
• I beneficiari con età pari o superiore ai 65 anni
• I componenti il nucleo familiare disabili (possono dare la propria disponibilità
   al lavoro alle condizioni previste dalla Legge 68/1999)
• I componenti il nucleo con carichi di cura in presenza di minori di tre anni, di
   soggetti con gravi disabilità o non autosufficienti

I beneficiari ed i componenti del nucleo familiare maggiorenni che non rientrino
in queste esclusioni e che non siano occupati e non seguano un regolare corso di
studi, dovranno stipulare il Patto per il Lavoro
PATTO PER IL LAVORO

Il Patto per il lavoro viene stipulato presso i CPI, dove previsto dai provvedimenti
regionali anche nei servizi per l’impiego privati accreditati (art.12 Legge 150/2015)
entro 30 giorni se almeno un componente della famiglia sia in possesso dei seguenti
requisiti :
• assenza di occupazione da non più di due anni
• età inferiore a 26 anni
• essere beneficiario della NASpI o altro ammortizzatore sociale per la
    disoccupazione involontaria o averlo terminato da non più di un anno
• aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità (D.lgs.
    150/2015)
• non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi D.Lgs. 147/2015 (REI)

Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età
pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.
PATTO PER IL LAVORO

Il patto per il lavoro per il RdC, non è altro che il patto di servizio personalizzato previsto dal
D.Lgs. 150/2015, integrato con ulteriori misure di condizionalità e con specifiche
declinazioni di alcuni istituti, come nel caso dell’offerta di lavoro congrua:
• collaborare con l’operatore alla redazione del suo bilancio delle competenze
• registrarsi nella costituenda piattaforma digitale
• consultare quotidianamente la piattaforma per la ricerca del lavoro
• svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo quanto definito nel Patto per il lavoro
• accettare corsi di formazione o riqualificazione professionale, oppure per l’auto-
     imprenditorialità
• svolgere colloqui psicoattitudinali e selezione volte all’assunzione, su indicazione dei
     servizi competenti
• accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue

Nel caso in cui l'operatore del CPI ravvisi che nel nucleo familiare siano presenti particolari
criticità che rendano difficoltoso l'avvio ad un percorso di inserimento al lavoro, invia il
richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a
livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale.
La convocazione dei beneficiari per sottoscrivere il Patto da parte dei CPI può essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica.
COME FUNZIONANO E COSA SONO
                    LE OFFERTE DI LAVORO CONGRUE

Anche nel caso dell’offerta di lavoro congrua il riferimento è a quella definita
all’art. 25 del D.Lgs.150/2015 e, anche in questo caso, viene ulteriormente
irrigidita da alcune specifiche integrazioni destinate ai soli beneficiari di RdC.

In particolare si rende più rigida la «congruità» dell’offerta di lavoro in relazione
alla durata della fruizione del beneficio, alla distanza tra la residenza ed il luogo di
lavoro ed al numero di offerte rifiutate.

Nell’offerta congrua, destinata alla generalità dei disoccupati, la distanza
massima prevista tra residenza ed il luogo di lavoro è di 100 Km raggiungibili in
100 minuti con mezzi pubblici.
Inoltre nel caso in cui non vi sia disponibilità di mezzi pubblici le distanze sono
ridotte del 30%.
COME FUNZIONANO E COSA SONO
                     LE OFFERTE DI LAVORO CONGRUE
A pena di decadenza del beneficio il beneficiario del RdC dovrà accettare almeno una
delle tre offerte congrue.
Per definire un’offerta di lavoro come congrua, la stessa deve avere alcune
caratteristiche di conformità con le competenze lavorative del richiedente e con la
distanza del lavoro dal luogo di residenza

nei primi 12 mesi di fruizione
prima offerta di lavoro 100 km (o comunque raggiungibile nel limite temporale
massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici)
seconda offerta di lavoro 250 km
terza offerta di lavoro collocata nel territorio italiano

decorsi 12 mesi di fruizione
prima e seconda offerta entro 250 km
terza offerta di lavoro collocata nel territorio italiano

In caso di rinnovo del beneficio
l’offerta di lavoro è congrua ovunque sia collocata nel territorio italiano
COME FUNZIONANO E COSA SONO
                     LE OFFERTE DI LAVORO CONGRUE

Alla regola della distanza fanno eccezione le famiglie con disabili per le quali le offerte
di lavoro non potranno eccedere di 100 km dalla residenza, mentre quelle con figli
minori per le quali le offerte di lavoro non potranno eccedere di 250 km dalla
residenza
Nel caso in cui sia accettata una offerta di lavoro collocata oltre i 250 km di distanza
dalla residenza, il beneficiario continuerà a percepire l’RdC, a titolo di compensazione
per il trasferimento, per tre mesi successivi dall’inizio dell’impiego incrementati a 12
mesi qualora nel nucleo familiare siano presenti minori e persone con disabilità
Con una modifica introdotta la Senato, si aumenta la misura minima salariale per
considerare congrua l’offerta di lavoro che dovrà essere superiore di almeno il 10 per
cento rispetto al beneficio percepito
Infatti il beneficiario di RdC potrà non accettare un’offerta di lavoro se questa è
inferiore a 858 euro mensili (il 10% in più dei canonici 780 euro), che corrisponde ad
una retribuzione lorda di poco meno di 13 mila euro l’anno
Si crea così un effetto spiazzamento rispetto ai salari percepiti da lavoratrici e
lavoratori impegnati in settori caratterizzati da bassi livelli retributivi
PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto
per l’inclusione sociale
La convocazione dei beneficiari per sottoscrivere il Patto da parte dei Comuni può essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica
I servizi dei Comuni procedono ad un valutazione multidimensionale * finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, in particolare sono oggetti di analisi:
• Condizioni personali e sociali
• Situazione economica
• Situazione lavorativa e profilo di occupabilità
• Educazione, istruzione e formazione
• Condizione abitativa
• Reti familiari, di prossimità e sociali
La valutazione è finalizzata ad orientare ed avviare il percorso di attivazione sociale e/o lavorativa,
coinvolgendo oltre i servizi per l’impiego altri Enti territoriali in maniera da fornire risposte
unitarie

     * La valutazione multidimensionale verrà effettuata dai Servizi dei Comuni come disciplinato dall’articolo 5 commi
     7,8,9,10, del D.Lgs 147/2017
PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE

                     Sono esonerati dal sottoscrivere il Patto di Inclusione
•      le persone con disabilità grave tale da non consentire un accesso al mondo del
       lavoro
•      le persone che assistono figli minori di 3 anni, persone con disabilità e persone
       non autosufficienti
•      Il Patto per l’inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto
       personalizzato, che sulla base dei fabbisogni emersi dalla valutazione del nucleo
       familiare e dei suoi componenti, individua i percorsi volti al superamento della
       condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale *
•      Viene stipulato dopo 30 giorni dal riconoscimento del beneficio presso i Comuni ed
       è condizionato agli stessi obblighi del Patto per il lavoro
•      Il Patto per l’inclusione sociale è soggetto all’obbligo di frequenza di percorsi
       personalizzati formativi o di riqualificazione professionale che prevedono anche
       attività al servizio della comunità oltre agli interventi per l’accompagnamento
       all’inserimento lavorativo

    * Restano confermati gli obiettivi e i risultati definiti nel progetto personalizzato come stabilito dagli artt. 6,7,8,9,10,11,12 e
    13 del D.Lgs n.147/2017
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E
                    ALL’AUTO-IMPRENDITORIALITA’

Come per molte misure di sostegno al reddito, è previsto un incentivo in favore di
datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di
apprendistato, i percettori di RdC

Lo sgravio corrisponde alla differenza tra le 18 mensilità del RdC e quanto già
percepito dal beneficiario, nel limite massimo di 780 euro mensili e per almeno cinque
mensilità

La misura, che andrà comunque riferita all’ammontare esatto del sussidio percepito,
diventa meno appetibile nel momento in cui si obbliga il datore di lavoro a
sottoscrivere un patto formativo per il lavoratore

Inoltre l’incentivo viene vincolato ad un incremento occupazionale «netto» da
realizzarsi con l’assunzione del beneficiario di RdC

Analogamente è previsto un incentivo nel caso in cui il beneficiario intraprenda una
attività autonoma o di impresa individuale
MISURE DI POLITICHE ATTIVE E
                        DI CONDIZIONALITÀ DEL RdC

Nell'insieme la gestione della misura appare particolarmente complessa in ragione
dei molti soggetti chiamati a concorrere sia nella verifica dei requisiti e nell’erogazione
del beneficio, sia nella implementazione delle misure di politiche attive: tutte attività
che necessitano di livelli di coordinamento e di collaborazione mai sperimentati

Il fulcro di questo intreccio di interventi sono i Centri per l’Impiego (Cpi) che, per
l’occasione, sono oggetto di un massiccio intervento finanziario mirato ad aumentare
considerevolmente il numero degli operatori ed a un più generale rafforzamento in
termini di modernizzazione e di interventi di formazione e riqualificazione degli stessi
operatori

E’ prevista inoltre l’introduzione di una nuova figura professionale che dovrà
accompagnare i beneficiari di RdC: i cosiddetti NAVIGATOR
I NAVIGATOR

L’introduzione di queste figure, «dedicate» al RdC, è stata ed è ancora al centro di un
acceso confronto tra le Regioni ed il Governo

A tale proposito giova ricordare che le competenze sulle politiche attive sono
costituzionalmente affidate alle Regioni

Il ruolo dei navigator è stato circoscritto alla «funzione di assistenza tecnica» connessa
alle erogazione del RdC

Ridimensionato anche il numero dei navigator che sarà pari a circa 3.000 unità,
assunte con contratti di collaborazione biennali da Anpal Servizi, tramite una
selezione pubblica

Tali figure, in presenza di specifiche convenzioni tra Regioni ed Anpal, rientreranno
all’interno di un più complessivo piano straordinario di potenziamento dei Centri per
l’impiego
I CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI)

I CPI prenderanno in carico i beneficiari di RdC per la erogazione di tutte le misure di
politica attiva previste dalla norma

Tra queste spiccano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), la
sottoscrizione del Patto per il Lavoro, l’offerta «congrua» di lavoro e, fino al 2021,
dell’Assegno di ricollocazione (Adr)

Per queste ragioni, a partire dalla Legge di Bilancio, sono state stanziate ingenti risorse
destinate al potenziamento dei CPI, alle quali si aggiungono ulteriori risorse previste
dal decreto sul RdC e che porteranno, entro il 2021, ad un sostanziale raddoppio del
personale oggi occupato, che oggi è all’incirca pari a 8.000 unità, alle quali si dovranno
aggiungere ulteriori 11.600 unità

Sono inoltre previsti interventi di potenziamento delle infrastrutture materiali ed
immateriali e, come detto, attività di formazione e riqualificazione del personale
EROGAZIONE DEL BENEFICIO: LA CARTA ACQUISTI

•   Il reddito di cittadinanza viene erogato tramite una carta elettronica (carta RdC)
    emessa da Poste Italiane. E' simile a una carta Postpay Standard; riporta nella
    parte anteriore il codice a 16 cifre che la identifica e la data di scadenza
•   Per rispetto della privacy, sulla carta non ci sono riferimenti al Reddito di
    Cittadinanza
•   La carta Rdc può essere utilizzata per pagare beni di consumo, utenze, affitto o rata
    del mutuo
•   Si possono prelevare contanti fino a 100 euro al mese per singolo individuo, la cifra
    è moltiplicata per il corrispondente coefficiente di equivalenza *
•   E’ fatto divieto di utilizzare la carta RdC per giochi che prevedono vincite in
    denaro *
•   Il Reddito di Cittadinanza deve essere speso entro il mese successivo a quello di
    erogazione
•   La parte non spesa viene tolta dalla mensilità successiva nei limiti del 20%. C'è
    anche un vincolo di spesa mensile: quello che non viene speso nel semestre di
    riferimento viene tolto dalla carta, fatta salva una mensilità di RdC

     * Con decreto successivo, verranno individuati ulteriori esigenze da soddisfare per il prelievo in contanti ed i limiti per
     contrastare il gioco d’azzardo
COMPATIBILITA’ RdC E SUSSIDIO DISOCCUPAZIONE

•   Il reddito di cittadinanza è compatibile con il sussidio di disoccupazione NaspI con
    la Dis-Coll (per i collaboratori) e con tutte le prestazioni per disoccupazione
    involontaria. Chi lo riceve, quindi, può chiedere anche il reddito di cittadinanza, se
    ne rispetta i requisiti. Ma sono necessarie alcune precisazioni
•   Il sussidio NaspI è rivolto alla persona singola mentre il reddito di cittadinanza è
    rivolto alla famiglia. Possono esserci così più NaspI nello stesso nucleo familiare,
    ma un solo Rdc
•   In entrambi i casi vengono esclusi dal novero degli aventi diritto i disoccupati che
    hanno perso il lavoro per dimissioni volontarie, a meno che non siano avvenute
    per giusta causa. Di conseguenza il nucleo familiare al cui interno ci siano
    disoccupati per dimissioni volontarie non può ricevere Rdc
•   La Naspi viene considerata come un elemento di reddito. E quindi se la famiglia
    riceve uno o più Naspi il Reddito di cittadinanza verrà ridotto di conseguenza
•   Il Reddito di cittadinanza dura per un massimo di 18 mesi ed è rinnovabile per
    altri 18 dopo un mese di sospensione. Ma può decadere prima se chi lo riceve
    perde uno dei requisiti necessari. La Naspi dura per la metà delle settimane di
    contribuzione degli ultimi 4 anni, e quindi per un massimo di 24 mesi. Anche in
    questo caso il sussidio decade quando decade uno dei requisiti.
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (Adr)

Tra le tante misure di politiche attive, ai beneficiari di RdC verrà erogato anche l’Adr
per un triennio (2019/2021); contestualmente l’erogazione della misura sarà sospesa,
per pari periodo, nei confronti dei percettori di NaspI
Al riguardo va sottolineato che l’Adr ha avuto un avvio poco convincente per i
percettori di Naspi, ma questo non ne giustifica la sospensione prevista dal Decreto

L’Adr, come ricorderete, è un servizio di assistenza intensiva e specializzata nella
ricerca del lavoro, viene remunerata a risultato e potrà essere erogata sia dai CPI che
dalle Agenzie per il Lavoro (Apl)
L’utilizzo dell’Adr in favore dei percettori di RdC ci darà comunque l’opportunità di
poter valutare l’efficacia della misura per un periodo di tempo sufficientemente lungo
per avere dati di monitoraggio attendibili
DECADENZA E SANZIONI

Per assicurare il rispetto degli obblighi e delle condizionalità legate alla percezione del
RdC sono presenti misure sanzionatorie di vario tipo

Escludendo quelle penali che afferiscono a reati specifici, sono comunque molte le
sanzioni amministrative che variano, a seconda dei casi, dalla decurtazione di una o
più mensilità fino alla decadenza vera e propria dal sussidio

Le irregolarità sono segnalate dai centri per l’impiego, o dai Comuni in caso di attività
di pubblica utilità, all’Inps cui compete l’irrogazione delle sanzioni e l’eventuale
recupero di quanto percepito indebitamente

Infine va ricordato che i funzionari dei centri o dei comuni sono soggetti a
responsabilità disciplinari e contabili nel caso di mancata segnalazione di fatti
suscettibili di sanzioni per decurtazione o decadenza del RdC
SANZIONI, DECURTAZIONI, DECADENZA
                               E SOSPENSIONI DEL RdC
•    Il beneficiario è punito con la reclusione da 2 a 6 anni per dichiarazioni false o omissioni di informazioni
     dovute
•    Una pena da 1 a 3 anni per omissione variazione di reddito qualora non si rispettino i tempi relativi a:
-    30 giorni per l’avvio di una attività autonoma
-    15 giorni per variazione patrimoniale (fanno parte della variazione patrimoniale anche le somme relative a
     vincite, donazioni o successioni)
•    Decurtazione di una mensilità del beneficio in caso di prima mancata presentazione presso i Centri per
     l’impiego (CPI) o servizi dei Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio e in assenza di
     giustificato motivo
•    Decurtazione di due mensilità del beneficio in caso di seconda mancata presentazione presso i CPI o
     servizi dei Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio e in assenza di giustificato motivo
•    Decadenza della prestazione in caso di ulteriore seconda mancata presentazione presso i CPI o servizi dei
     Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio e in assenza di giustificato motivo
•    Decadenza del beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il RdC in misura maggiore nel
     caso di dichiarazione mendace di DSU
•    Dal momento della condanna il Reddito di cittadinanza verrà revocato, e quanto ricevuto in maniera
     indebita dovrà essere restituito. E non potrà essere di nuovo richiesto prima di 10 anni dalla condanna
•    Sospensione del beneficio in caso di misura cautelare o con condanna non definitiva del richiedente, o che
     sia dichiarato latitante *
Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione sono versate annualmente dagli enti interessati al Fondo
di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei
reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata

    *la sospensione può essere revocata quando sussistono le condizioni che l’hanno determinata . Il diritto al ripristino del RdC
    deve essere richiesto con allegata documentazione giudiziaria
DECURTAZIONI E DECADENZA IN RELAZIONE AI PATTI DI
             LAVORO E DI INCLUSIONE SOCIALE

Nel caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento si
applicano le seguenti sanzioni:
• Decurtazione di due mensilità del beneficio in caso di un prima
  mancata partecipazione
• Decadenza del beneficio in caso di ulteriore mancata partecipazione
DECURTAZIONI E DECADENZA IN RELAZIONE AI PATTI DI
             LAVORO E DI INCLUSIONE SOCIALE

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l’inclusione sociale relativi alla frequenza di Istruzione/formazione, di
prevenzione e cura a tutela della salute si applicano le seguenti
sanzioni:
• decurtazione di 2 mensilità del beneficio dopo il primo richiamo
• decurtazione di 3 mensilità del beneficio dopo il secondo richiamo
• decurtazione di 6 mensilità del beneficio dopo il terzo richiamo
• decadenza del beneficio in caso di ulteriore richiamo
REVOCA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

• Utilizzo dei soldi per pagare scommesse e gioco d’azzardo
• Mancata dichiarazione di disponibilità al lavoro fatti salvi casi di
  esclusione ed esonero
• Mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o Patto di inclusione
  fatti salvi casi di esclusione ed esonero
• Mancata partecipazione e ripetute assenze a percorsi di formazione e
  riqualificazione
• Mancata adesione a progetti di pubblica utilità (culturale, sociale
  ambientale artistico) istituiti dal comune di residenza
• Mancata accettazione delle tre offerte di lavoro congrue
• Mancata comunicazione di variazioni di reddito o di patrimonio
LA PENSIONE DI CITTADINANZA

Per i nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67
anni l’RdC assume la denominazione Pensione di Cittadinanza quale misura di
contrasto alla povertà delle pensioni anziane.
Requisiti:
• Età superiore a 67 anni
• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, residente in Italia da
   almeno 10 anni *
• Un Isee familiare inferiore a 9.360 euro e comunque:
  • un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a 30.000
      euro
  • un patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a 6.000 euro,
      aumentato di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al
      1°, fino ad un massimo di 10.000 euro
  • un valore del solo reddito familiare ** inferiore a 7.560 euro incrementata in
      relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o 9.360 euro se il
      nucleo familiare risiede in un immobile in affitto.
   * Per i cittadini non appartenenti alla UE che richiedono la pensione di cittadinanza, valgono le stesse regole e gli
   obblighi (residenza e patrimoniali) relativi alla richiesta del RdC
   ** Per la pensione di cittadinanza il reddito Isee è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in
   godimento da parte dei componenti il nucleo familiare
LA PENSIONE DI CITTADINANZA

L’importo della Pensione di Cittadinanza sarà pari a:
• Un’integrazione corrispondente alla differenza tra il reddito percepito fino alla
    soglia di 7.560 euro annui (630 € mensili) aumentata in relazione al nucleo
    familiare e comunque fino ad un massimo di ulteriori 1.800 euro annui (150 €
    mensili)

•   Un contributo per il canone di affitto fino ad un massimo di 3.360 euro annui

•   Un contributo non superiore a 1.800 euro per coloro che hanno stipulato un
    mutuo per l’acquisto della prima casa

•   La pensione di cittadinanza verrà erogata con gli strumenti in uso per il pagamento
    delle pensioni
LA PENSIONE DI CITTADINANZA

•   Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualsiasi
    titolo, o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati sei mesi prima
    della richiesta, o comunque un auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o
    motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolata per la prima volta
    nei 2 anni precedenti

•   Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere
    piena disponibilità di imbarcazioni da diporto

•   Non si ha diritto alla Pensione di Cittadinanza se nel nucleo familiare è
    presente un soggetto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12
    mesi successivi alle dimissioni
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