IL PREMIO DI RISULTATO - LA STRUTTURA DELL'ACCORDO - Pisa, 23 Gennaio 2020

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  IL PREMIO DI RISULTATO –
LA STRUTTURA DELL’ACCORDO

             1    Pisa, 23 Gennaio 2020
L’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 Marzo 2016, denominato “Premi
di risultato e criteri di misurazione” stabilisce che:
« 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, comma
182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le
somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione.
2. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che
possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei
fattori produttivi ovvero il miglioramento della qualità dei prodotti e
dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro
non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo
congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in
modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro
genere appositamente individuati.»
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INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’, REDDITIVITA’, QUALITA’, EFFICIENZA,
                        INNOVAZIONE

PARAMETRI E OBIETTIVI INCREMENTALI AI FINI DELLA APPLICAZIONE
                DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA

  CIRCOLARE 5/E/2018: CHIARIMENTI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEI
                 PARAMETRI E DEGLI OBIETTIVI

• I parametri di erogazione e di quantificazione del premio di risultato,
   ovvero le regole di strutturazione del premio;

• Gli obiettivi incrementali, i quali possono essere fra loro alternativi,
   individuati nell’accordo ai fini della applicazione della tassazione
   sostitutiva.

    PARAMETRI E OBIETTIVI POSSONO3 COINCIDERE O NON COINCIDERE
IPOTESI DELLA COINCIDENZA TRA OBIETTIVI PER LA
 CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO E PARAMETRI PER
    LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA
                 TASSAZIONE SOSTITUTIVA

In questo caso gli obiettivi per la corresponsione del premio di
risultato sono indicati nel contratto anche come parametro per la
verifica   della   sussistenza   dei   requisiti   per   la   tassazione
sostitutiva, l’obiettivo incrementale dovrà (chiaramente) essere
verificato anche con riguardo alle regole di strutturazione del
premio.

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  IPOTESI DELLA NON COINCIDENZA TRA OBIETTIVI PER LA
 CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO E PARAMETRI
 PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA
                TASSAZIONE SOSTITUTIVA

Il raggiungimento di un risultato incrementale nel periodo
congruo è richiesto solo con riferimento agli obiettivi rilevanti
ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, mentre gli
indicatori/parametri concordati fra le parti ai fini della
determinazione del quantum spettante al dipendente hanno
un rilievo autonomo.

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*    ART. 2 DEL SOPRACITATO DECRETO MINISTERIALE FA
      RIFERIMENTO “AL PERIODO CONGRUO STABILITO
                     NELL’ACCORDO”
Cosi come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare
5/E/2018 il periodo congruo di riferimento non può essere un periodo
remoto rispetto all’anno di misurazione del premio.
Preferibilmente il periodo di riferimento è l’anno precedente rispetto
a quello di misurazione.
    PERIODO DI MISURAZIONE   PERIODO CONGRUO DI           ANNO DI
                             RIFERIMENTO           EROGAZIONE/COMPETENZA
    2020                     2019                  2021
    2021                     2020                  2022
    2022                     2021                  2023
    2023                     2022                  2024

Il periodo di riferimento può essere anche un periodo temporale non
omogeneo (es. il risultato conseguito nel 2020 può essere confrontato
con la media del triennio mobile precedente).
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DEPOSITO

L'articolo 14 del Decreto Legislativo n.151/2015 stabilisce che le
agevolazioni legate alla stipula di contratti collettivi aziendali o
territoriali siano riconosciute a condizione che questi vengano depositati
in via telematica.
A partire dal 15 settembre 2019, i contratti collettivi di secondo livello,
aziendali o territoriali, non potranno più essere depositati tramite posta
elettronica certificata presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale
del lavoro. Diviene, infatti, obbligatorio l’utilizzo esclusivo della
procedura telematica, resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sul sito di “cliclavoro”.
Per completezza espositiva è opportuno altresì ricordare che di fatto ad
oggi continua ad essere necessario il deposito via PEC alle sedi territoriali
di INPS e INAIL ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 della legge n. 402/1996, non
essendo intervenuta alcuna abrogazione di tale disposizione normativa, di
seguito riportata.
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“1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere
individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come
definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non
computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario
titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti
comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine
valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti
retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli
effetti delle prestazioni previdenziali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti
clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente
sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli
accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i
contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali
dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre modalità
diverse di deposito ai fini di cui al presente comma.”

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