Il "Decreto Dignità" Guida utile per lavoratori, imprese e professionisti per comprendere le novità del Decreto
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Il “Decreto Dignità” Guida utile per lavoratori, imprese e professionisti per comprendere le novità del Decreto Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 1
Il “Decreto Dignità” Il riferimento normativo Il decreto‐legge 12 luglio 2018,n. 87, c.d. “Decreto Dignità”, è entrato in vigore il 14 luglio 2018. Tale atto, essendo un decreto‐ legge, è efficace a partire da tale data. Il Parlamento ha approvato, con modifiche, il testo del Decreto. E’ avvenuta la promulgazione da parte del Capo di Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge di conversione, entrata in vigore il 12 agosto 2018, 2018 è la Legge 9 agosto 2018, 2018 n n. 96 96. Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 2
Il “Decreto Dignità” Ambiti di intervento Argomento Slide Contratto a termine 4‐6 Somministrazione di lavoro 7 Bonus under 35 8 PrestO (ex voucher) 9 Indennità di licenziamento 10 Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 3
Il “Decreto Dignità” Il contratto a termine Cosa cambia • Durata massima del contratto a termine senza causale = 12 mesi • Durata massima del contratto a termine con una delle due seguenti causali = 24 mesi • esigenze g per p incrementi temporanei p dell’attività lavorativa • esigenze temporanee estranee all’attività o per la sostituzione di altri lavoratori Sanzione per superamento del limite dei 12 mesi in assenza di una delle due causali trasformazione a tempo indeterminato dalla data del superamento Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 4
Il “Decreto Dignità” Il contratto t tt a termine t i Cosa cambia • Atto scritto: è necessario indicare nel contratto di lavoro la specificazione delle esigenze se il contratto a termine eccede i 12 mesi oppure in caso di rinnovo • Rinnovo: è ammesso solo in presenza delle causali analizzate nella pagina precedente • Proroga: è ammessa, nel limite di 4 proroghe, in presenza delle citate causali se il rapporto di lavoro ha superato i 12 mesi; entro i 12 mesi, invece, il contratto è liberamente prorogabile (sempre nel limite di 4 proroghe) • Attività stagionali: rinnovi e proroghe anche senza le causali Sanzione per mancato rispetto delle causali in caso di rinnovo e proroga trasformazione a tempo indeterminato Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 5
Il “Decreto Dignità” Il contratto t tt a termine t i Cosa cambia • Termine per l’impugnazione del contratto a termine: passa da 120 a 180 giorni dalla data della cessazione del contratto • Entrata in vigore delle nuove norme: 14 luglio. La nuova normativa relativa alle proroghe ed ai rinnovi riguarda anche i contratti in corso alla data del 14 luglio, anche se l’apparato sanzionatorio introdotto con le modifiche parlamentari si applicherà alle proroghe ed ai rinnovi successivi al 31° ottobre 2018, per permettere alle aziende di adeguarsi g alle nuove regole g • Contributo addizionale: il contributo addizionale (1,4% sulla retribuzione imponibile) che il datore di lavoro paga all’Inps per i contratti a termine (sono esclusi, a titolo d’esempio d esempio, i lavoratori stagionali e i lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti) viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo; le disposizioni non si applicano ai contratti di lavoro domestico Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 6
Il “Decreto Dignità” L somministrazione La i it i di llavoro Cosa cambia • Limite i i quantitativo i i per lla somministrazione i i i a tempo ddeterminato: i li i del limite d l 30%% dei d i lavoratori a tempo indeterminato, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. Sono esenti dai limiti alcune categorie di lavoratori “svantaggiati” • Disciplina applicabile alla somministrazione a tempo determinato: si applica la disciplina del contratto a termine (salvo alcuni istituti, come lo stop and go), con l’applicazione della normativa delle causali analizzata nelle pagine precedenti • Sanzioni: più elevate in caso di somministrazione posta in essere con la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore • Contributo addizionale: il contributo addizionale (1,4% sulla retribuzione imponibile) che il datore di lavoro paga all’Inps per i contratti a termine (sono esclusi, a titolo d’esempio, i lavoratori stagionali e i lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti) viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo; le disposizioni non si applicano li aii contrattii di lavoro l domestico d i Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 7
Il “Decreto Dignità” B Bonus under d 35 Cosa cambia • Proroga dell’agevolazione: è esteso anche per gli anni 2019 e il 2020 l’incentivo triennale, previsto dal 2018, per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che non siano stati mai occupati con contratto a tempo indeterminato • Cosa prevede l’agevolazione: come per l’anno 2018, il beneficio è l’esonero dal versamento del 50% dei contributi, con esclusione dei premi Inail, per 36 mesi, fino al massimale annuo di 3.000 euro • Modalità M d li à di fruizione: f ii un decreto d ministeriale i i i l stabilirà bili à le l modalità d li à di ffruizione ii dell’esonero Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 8
Il “Decreto Dignità” P t i iO Prestazioni Occasionali i li ‐ PrestO P tO Cosa cambia • Estensione del campo di applicazione: nel settore del turismo, vengono ammesse le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti (es. disoccupati e pensionati) se il datore di lavoro ha fino a 8 lavoratori dipendenti • Arco A ttemporale: l nella ll comunicazione i i preventiva ti di utilizzo tili d deii P Presto, t l’l’arco ttemporale l da indicare, per il settore del turismo e dell’agricoltura, non potrà eccedere i 10 giorni • Modalità di pagamento: possibile scelta per un pagamento “smart” che viene effettuato 15 giorni dopo la conferma telematica della prestazione lavorativa Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 9
Il “Decreto Dignità” I d Indennità ità di licenziamento li i t Cosa cambia • Maggiore tutela economica in caso di licenziamento ingiustificato: l’indennità economica non potrà essere inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità • Aumento della tutela economica in caso di offerta di conciliazione: l’importo non potrà essere inferiore i f i a tre t e non superiore i a ventisette ti tt mensilità ilità • Modalità di pagamento: possibile scelta per un pagamento “smart” che viene effettuato 15 giorni dopo la conferma telematica della prestazione lavorativa Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 10
Il “Decreto Dignità” Conclusioni • Ringraziamenti Con la speranza di aver esposto le novità normative in modo chiaro e semplice e con la consapevolezza di non avere potuto approfondire esaustivamente tutti gli argomenti trattati, ringrazio per l’attenzione. Cordialmente, Dott. Andrea Venturati Mail: andreaventuraticdl@gmail.com (da utilizzare per segnalazioni, suggerimenti ed eventuali approfondimenti) Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 11
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