Il "Decreto Dignità" Guida utile per lavoratori, imprese e professionisti per comprendere le novità del Decreto
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Il “Decreto Dignità”
Guida utile per lavoratori, imprese e professionisti
per comprendere le novità del Decreto
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 1Il “Decreto Dignità”
Il riferimento normativo
Il decreto‐legge 12 luglio 2018,n. 87, c.d. “Decreto Dignità”, è
entrato in vigore il 14 luglio 2018. Tale atto, essendo un decreto‐
legge, è efficace a partire da tale data.
Il Parlamento ha approvato, con modifiche, il testo del Decreto.
E’ avvenuta la promulgazione da parte del Capo di Stato e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge di conversione,
entrata in vigore il 12 agosto 2018,
2018 è la Legge 9 agosto 2018,
2018 n n. 96
96.
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 2Il “Decreto Dignità”
Ambiti di intervento
Argomento Slide
Contratto a termine 4‐6
Somministrazione di lavoro 7
Bonus under 35 8
PrestO (ex voucher) 9
Indennità di licenziamento 10
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 3Il “Decreto Dignità”
Il contratto a termine
Cosa cambia
• Durata massima del contratto a termine senza causale = 12 mesi
• Durata massima del contratto a termine con una delle due seguenti causali = 24 mesi
• esigenze
g per
p incrementi temporanei
p dell’attività lavorativa
• esigenze temporanee estranee all’attività o per la sostituzione di altri lavoratori
Sanzione per superamento del limite dei 12 mesi in assenza di una delle due causali
trasformazione a tempo indeterminato dalla data del superamento
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 4Il “Decreto Dignità”
Il contratto
t tt a termine
t i
Cosa cambia
• Atto scritto: è necessario indicare nel contratto di lavoro la specificazione delle esigenze
se il contratto a termine eccede i 12 mesi oppure in caso di rinnovo
• Rinnovo: è ammesso solo in presenza delle causali analizzate nella pagina precedente
• Proroga: è ammessa, nel limite di 4 proroghe, in presenza delle citate causali se il
rapporto di lavoro ha superato i 12 mesi; entro i 12 mesi, invece, il contratto è
liberamente prorogabile (sempre nel limite di 4 proroghe)
• Attività stagionali: rinnovi e proroghe anche senza le causali
Sanzione per mancato rispetto delle causali in caso di rinnovo e proroga
trasformazione a tempo indeterminato
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 5Il “Decreto Dignità”
Il contratto
t tt a termine
t i
Cosa cambia
• Termine per l’impugnazione del contratto a termine: passa da 120 a 180 giorni dalla
data della cessazione del contratto
• Entrata in vigore delle nuove norme: 14 luglio. La nuova normativa relativa alle
proroghe ed ai rinnovi riguarda anche i contratti in corso alla data del 14 luglio, anche se
l’apparato sanzionatorio introdotto con le modifiche parlamentari si applicherà alle
proroghe ed ai rinnovi successivi al 31° ottobre 2018, per permettere alle aziende di
adeguarsi
g alle nuove regole
g
• Contributo addizionale: il contributo addizionale (1,4% sulla retribuzione imponibile)
che il datore di lavoro paga all’Inps per i contratti a termine (sono esclusi, a titolo
d’esempio
d esempio, i lavoratori stagionali e i lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti) viene
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo; le disposizioni non si
applicano ai contratti di lavoro domestico
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 6Il “Decreto Dignità”
L somministrazione
La i it i di llavoro
Cosa cambia
• Limite
i i quantitativo
i i per lla somministrazione
i i i a tempo ddeterminato:
i li i del
limite d l 30%% dei
d i
lavoratori a tempo indeterminato, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Sono esenti dai limiti alcune categorie di lavoratori “svantaggiati”
• Disciplina applicabile alla somministrazione a tempo determinato: si applica la
disciplina del contratto a termine (salvo alcuni istituti, come lo stop and go), con
l’applicazione della normativa delle causali analizzata nelle pagine precedenti
• Sanzioni: più elevate in caso di somministrazione posta in essere con la finalità di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore
• Contributo addizionale: il contributo addizionale (1,4% sulla retribuzione imponibile)
che il datore di lavoro paga all’Inps per i contratti a termine (sono esclusi, a titolo
d’esempio, i lavoratori stagionali e i lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti) viene
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo; le disposizioni non si
applicano
li aii contrattii di lavoro
l domestico
d i
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 7Il “Decreto Dignità”
B
Bonus under
d 35
Cosa cambia
• Proroga dell’agevolazione: è esteso anche per gli anni 2019 e il 2020 l’incentivo
triennale, previsto dal 2018, per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato
giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che non siano stati mai occupati con
contratto a tempo indeterminato
• Cosa prevede l’agevolazione: come per l’anno 2018, il beneficio è l’esonero dal
versamento del 50% dei contributi, con esclusione dei premi Inail, per 36 mesi, fino al
massimale annuo di 3.000 euro
• Modalità
M d li à di fruizione:
f ii un decreto
d ministeriale
i i i l stabilirà
bili à le
l modalità
d li à di ffruizione
ii
dell’esonero
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 8Il “Decreto Dignità”
P t i iO
Prestazioni Occasionali
i li ‐ PrestO
P tO
Cosa cambia
• Estensione del campo di applicazione: nel settore del turismo, vengono ammesse le
attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti (es. disoccupati e pensionati)
se il datore di lavoro ha fino a 8 lavoratori dipendenti
• Arco
A ttemporale:
l nella
ll comunicazione
i i preventiva
ti di utilizzo
tili d
deii P
Presto,
t l’l’arco ttemporale
l
da indicare, per il settore del turismo e dell’agricoltura, non potrà eccedere i 10 giorni
• Modalità di pagamento: possibile scelta per un pagamento “smart” che viene effettuato
15 giorni dopo la conferma telematica della prestazione lavorativa
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 9Il “Decreto Dignità”
I d
Indennità
ità di licenziamento
li i t
Cosa cambia
• Maggiore tutela economica in caso di licenziamento ingiustificato: l’indennità
economica non potrà essere inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità
• Aumento della tutela economica in caso di offerta di conciliazione: l’importo non potrà
essere inferiore
i f i a tre
t e non superiore
i a ventisette
ti tt mensilità
ilità
• Modalità di pagamento: possibile scelta per un pagamento “smart” che viene effettuato
15 giorni dopo la conferma telematica della prestazione lavorativa
Andrea Venturati - Consulente del Lavoro 10Il “Decreto Dignità”
Conclusioni • Ringraziamenti
Con la speranza di aver esposto le novità normative in modo chiaro e semplice e con la
consapevolezza di non avere potuto approfondire esaustivamente tutti gli argomenti
trattati, ringrazio per l’attenzione.
Cordialmente,
Dott. Andrea Venturati
Mail: andreaventuraticdl@gmail.com
(da utilizzare per segnalazioni, suggerimenti ed eventuali approfondimenti)
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