Il "Decreto Dignità" Guida utile per lavoratori, imprese e professionisti per comprendere le novità del Decreto

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Il “Decreto Dignità”

Guida utile per lavoratori, imprese e professionisti
     per comprendere le novità del Decreto

              Andrea Venturati - Consulente del Lavoro   1
Il “Decreto Dignità”
                      Il riferimento normativo

Il decreto‐legge 12 luglio 2018,n. 87, c.d. “Decreto Dignità”, è
entrato in vigore il 14 luglio 2018. Tale atto, essendo un decreto‐
legge, è efficace a partire da tale data.
Il Parlamento ha approvato, con modifiche, il testo del Decreto.
E’ avvenuta la promulgazione da parte del Capo di Stato e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge di conversione,
entrata in vigore il 12 agosto 2018,
                                2018 è la Legge 9 agosto 2018,
                                                          2018 n n. 96
                                                                    96.

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Il “Decreto Dignità”
           Ambiti di intervento
       Argomento                           Slide
   Contratto a termine                     4‐6
Somministrazione di lavoro                  7
     Bonus under 35                         8
   PrestO (ex voucher)                      9
Indennità di licenziamento                  10

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Il “Decreto Dignità”
                        Il contratto a termine
                                        Cosa cambia

• Durata massima del contratto a termine senza causale = 12 mesi

• Durata massima del contratto a termine con una delle due seguenti causali = 24 mesi
     • esigenze
          g     per
                p incrementi temporanei
                                  p        dell’attività lavorativa
     • esigenze temporanee estranee all’attività o per la sostituzione di altri lavoratori

     Sanzione per superamento del limite dei 12 mesi in assenza di una delle due causali

      trasformazione a tempo indeterminato dalla data del superamento

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Il “Decreto Dignità”
                        Il contratto
                              t tt a termine
                                     t   i
                                        Cosa cambia
• Atto scritto: è necessario indicare nel contratto di lavoro la specificazione delle esigenze
se il contratto a termine eccede i 12 mesi oppure in caso di rinnovo

• Rinnovo: è ammesso solo in presenza delle causali analizzate nella pagina precedente

• Proroga: è ammessa, nel limite di 4 proroghe, in presenza delle citate causali se il
rapporto di lavoro ha superato i 12 mesi; entro i 12 mesi, invece, il contratto è
liberamente prorogabile (sempre nel limite di 4 proroghe)

• Attività stagionali: rinnovi e proroghe anche senza le causali

     Sanzione per mancato rispetto delle causali in caso di rinnovo e proroga

      trasformazione a tempo indeterminato

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Il “Decreto Dignità”
                         Il contratto
                               t tt a termine
                                      t   i
                                         Cosa cambia
• Termine per l’impugnazione del contratto a termine: passa da 120 a 180 giorni dalla
data della cessazione del contratto

• Entrata in vigore delle nuove norme: 14 luglio. La nuova normativa relativa alle
proroghe ed ai rinnovi riguarda anche i contratti in corso alla data del 14 luglio, anche se
l’apparato sanzionatorio introdotto con le modifiche parlamentari si applicherà alle
proroghe ed ai rinnovi successivi al 31° ottobre 2018, per permettere alle aziende di
adeguarsi
    g      alle nuove regole
                        g

• Contributo addizionale: il contributo addizionale (1,4% sulla retribuzione imponibile)
che il datore di lavoro paga all’Inps per i contratti a termine (sono esclusi, a titolo
d’esempio
d esempio, i lavoratori stagionali e i lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti) viene
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo; le disposizioni non si
applicano ai contratti di lavoro domestico

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Il “Decreto Dignità”
                L somministrazione
                La    i it i       di llavoro
                                         Cosa cambia
• Limite
   i i quantitativo
               i i per lla somministrazione
                                   i i      i    a tempo ddeterminato:
                                                                  i     li i del
                                                                        limite d l 30%% dei
                                                                                        d i
lavoratori a tempo indeterminato, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Sono esenti dai limiti alcune categorie di lavoratori “svantaggiati”

• Disciplina applicabile alla somministrazione a tempo determinato: si applica la
disciplina del contratto a termine (salvo alcuni istituti, come lo stop and go), con
l’applicazione della normativa delle causali analizzata nelle pagine precedenti

• Sanzioni: più elevate in caso di somministrazione posta in essere con la finalità di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore

• Contributo addizionale: il contributo addizionale (1,4% sulla retribuzione imponibile)
che il datore di lavoro paga all’Inps per i contratti a termine (sono esclusi, a titolo
d’esempio, i lavoratori stagionali e i lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti) viene
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo; le disposizioni non si
applicano
    li     aii contrattii di lavoro
                             l      domestico
                                    d     i

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Il “Decreto Dignità”
                            B
                            Bonus under
                                    d 35
                                      Cosa cambia

• Proroga dell’agevolazione: è esteso anche per gli anni 2019 e il 2020 l’incentivo
triennale, previsto dal 2018, per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato
giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che non siano stati mai occupati con
contratto a tempo indeterminato
• Cosa prevede l’agevolazione: come per l’anno 2018, il beneficio è l’esonero dal
versamento del 50% dei contributi, con esclusione dei premi Inail, per 36 mesi, fino al
massimale annuo di 3.000 euro
• Modalità
  M d li à di fruizione:
              f ii       un decreto
                            d        ministeriale
                                       i i     i l stabilirà
                                                      bili à le
                                                             l modalità
                                                                 d li à di ffruizione
                                                                               ii
dell’esonero

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Il “Decreto Dignità”
              P t i iO
              Prestazioni Occasionali
                               i   li ‐ PrestO
                                        P tO
                                        Cosa cambia

• Estensione del campo di applicazione: nel settore del turismo, vengono ammesse le
attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti (es. disoccupati e pensionati)
se il datore di lavoro ha fino a 8 lavoratori dipendenti
• Arco
  A     ttemporale:
                  l nella
                       ll comunicazione
                                  i i      preventiva
                                                  ti di utilizzo
                                                          tili   d
                                                                 deii P
                                                                      Presto,
                                                                          t l’l’arco ttemporale
                                                                                             l
da indicare, per il settore del turismo e dell’agricoltura, non potrà eccedere i 10 giorni
• Modalità di pagamento: possibile scelta per un pagamento “smart” che viene effettuato
15 giorni dopo la conferma telematica della prestazione lavorativa

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Il “Decreto Dignità”
                  I d
                  Indennità
                        ità di licenziamento
                               li    i    t
                                      Cosa cambia

• Maggiore tutela economica in caso di licenziamento ingiustificato: l’indennità
economica non potrà essere inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità
• Aumento della tutela economica in caso di offerta di conciliazione: l’importo non potrà
essere inferiore
       i f i     a tre
                   t e non superiore
                                i    a ventisette
                                           ti tt mensilità
                                                       ilità
• Modalità di pagamento: possibile scelta per un pagamento “smart” che viene effettuato
15 giorni dopo la conferma telematica della prestazione lavorativa

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                             Conclusioni • Ringraziamenti

Con la speranza di aver esposto le novità normative in modo chiaro e semplice e con la
consapevolezza di non avere potuto approfondire esaustivamente tutti gli argomenti
trattati, ringrazio per l’attenzione.

Cordialmente,
Dott. Andrea Venturati

Mail: andreaventuraticdl@gmail.com
(da utilizzare per segnalazioni, suggerimenti ed eventuali approfondimenti)

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