I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato contemperamento fra esigenze di celerità e diritti processuali

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Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre)                    issn 2035-584x

I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale.
Un delicato contemperamento
fra esigenze di celerità e diritti processuali
                                                                                  Laura Fassina
Abstract                                                        Parole chiave

Il caso Conte riporta alla ribalta delle cronache un anno-      Antonio Conte; Calcio;
so e delicato problema degli interpreti: la delimitazione       Giustizia sportiva;
dell’area di autonomia di azione della giustizia sportiva       Ordinamento sportivo;
disciplinare. Il presente lavoro si pone l’obiettivo di trat-   Sanzione disciplinare;
teggiare il lungo e tortuoso cammino della giurispru-
                                                                Squalifica; Decreto salva-calcio;
denza nazionale sul tema della delimitazione delle zone
                                                                Giusto processo; Diritto di difesa;
di operatività delle due giurisdizioni, allo scopo di riflet-
tere su come un rigetto in rito possa celare un’autentica       Principio inquisitorio; F.i.g.c.;
elisione dei diritti processuali del cittadino-atleta.          Kelsen; Positivismo.

N     el mese di agosto anche i campionati si fer-
      mano per la pausa estiva e i grandi appassio-
nati di calcio devono solitamente accontentarsi
                                                                Il caso Conte portò all’attenzione dell’opinione
                                                                pubblica una serie di questioni problematiche
                                                                che da molti anni ormai impegnano i più com-
delle poco avvincenti notizie legate al mercato                 petenti interpreti del diritto.
dei giocatori, in attesa che i loro beniamini rien-             In particolare, i difensori dell’allenatore della
trino dalle spiagge di Porto Cervo e Formentera.                Juve hanno evidenziato la lesione, da parte della
La scorsa estate, invece, a tenere occupati i ti-               decisione impugnata, del principio costituzio-
fosi in astinenza ci pensò Antonio Conte, alle-                 nale del “giusto processo”, in quanto pronunciata
natore della Juventus e protagonista indiscus-                  sulla scorta di elementi non emersi in sede dibat-
so delle prime pagine non solo delle maggiori                   timentale, bensì raccolti nella fase delle indagini
testate sportive.                                               dalla Procura Federale, peraltro mediante acqui-
Con la decisione del 10 agosto 2012, infatti, la                sizione di atti provenienti dalla Procura della
Commissione Disciplinare Nazionale ha ri-                       Repubblica presso il Tribunale di Cremona.
conosciuto Antonio Conte, allenatore del                        Fu così che, in assenza di competizioni di cartel-
Siena S.p.a. nella stagione 2010/11, responsa-                  lo e annessi errori arbitrali su cui concentrare
bile della violazione dell’art. 7, comma 7, del                 la propria vena critica, gli affezionatissimi della
Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede                  Rosa poterono intrattenere i vicini di ombrello-
l’obbligo di denunciare alla Procura Federale                   ne con più o meno competenti interventi sulla
quei fatti che costituiscano integrazione di                    durata del procedimento sportivo, sulla man-
un illecito sportivo.                                           canza di adeguate garanzie del giusto processo,
A parere della Commissione, Conte e i suoi                      sull’importanza del contraddittorio sulla prova.
erano stati messi al corrente, nella riunione                   Nonché sulla cessione di Ibrahimovic.
tecnica pre – partita, dell’intenzione di alcuni                Un tale interesse non si giustifica soltanto in
giocatori di truccare il risultato dell’incontro                relazione alla noia pre-campionato o alla no-
Novara-Siena del primo maggio del 2011.                         torietà dei soggetti coinvolti, bensì anche alla

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necessità di chiarezza avvertita fra i non addet-         lato alle direttive dell’ordinamento cui è affi-
ti ai lavori, i quali troppo spesso, negli ultimi         liato e, dall’altro, ai precetti dell’ordinamento
anni, hanno letto di partite iniziate sul campo           statale in cui si trova insediato1.
e finite in Tribunale.                                    La presente dissertazione limita il proprio
Già. Ma quale Tribunale?                                  orizzonte di ricerca alla seconda delle relazio-
Ci si chiede, infatti, se una squalifica di dieci mesi,   ni testé individuate, ossia all’intreccio dei rap-
carica di notevoli conseguenze negative dal pun-          porti fra ordinamento sportivo e ordinamento
to di vista dell’immagine professionale e per di          territoriale.
più inferta a valle di un’istruttoria segreta, debba      Il funzionamento delle gare esige un sistema
necessariamente rimanere un affare tutto inter-           di giustizia deputato a dirimere le controver-
no alla giustizia sportiva o possa legittimamente         sie che nascano in occasione delle stesse.
divenire oggetto di un ricorso amministrativo             Esso deve tendere ad una rapida soluzione
avanti all’autorità giurisdizionale statale.              delle liti insorte fra associazioni sportive, fe-
Da cosa dipende la risonanza esterna di una vi-           derazioni ed atleti, in modo da garantire al
cenda disciplinare?                                       sistema quella indispensabile continuità d’a-
Siffatto quesito è stato per anni materia di              zione che, se condizionata ai tempi della giu-
oscillanti e fra loro antitetiche posizioni di            stizia ordinaria, verrebbe irrimediabilmente
dottrina e giurisprudenza, tanto da divenire              compromessa.
oggetto dapprima dell’attenzione del legisla-             Come è stato anticipato, l’individuazione del-
tore nel 2003, con la l. 280, e, successivamen-           la linea di demarcazione fra la competenza del
te, della Corte Costituzionale, intervenuta sul           giudice statale e quella degli organi delle fede-
punto con la sentenza n. 3 del 2011.                      razioni costituisce da sempre un interrogativo
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di ricostru-       degli interpreti.
ire, sia pur sinteticamente, il tortuoso cammino          Siffatto problema viene tradizionalmente le-
della giurisprudenza intorno al problema della            gato alla altrettanto dibattuta pretesa indipen-
distribuzione delle competenze fra giustizia              denza del diritto sportivo, sul presupposto per
sportiva (disciplinare) e giustizia statale, allo         cui in tanto si potrebbe riconoscere un qual-
scopo di fornire al lettore qualche riferimento           che rapporto fra le due giustizie solo in quanto
utile per approcciare più consapevolmente al              si ritenessero concorrenti gli ordinamenti da
dibattito che continua a divampare sul tema,              cui promanano.
dalle aule di Tribunale ai Bar Sport di tutta Italia.     In altre parole, il riparto fra le due giustizie è
                                                          sempre stato inteso come un problema di de-
   1. L’attuale panorama normativo.                       finizione dei rapporti fra ordinamenti che si
                                                          ritengono reciprocamente indipendenti nel-
Come è noto, quello che viene comunemente                 le aree di rispettiva competenza, nel delicato
definito come ordinamento sportivo coincide               contemperamento fra pretesa autonomia del
con il vasto sistema organizzativo facente capo           primo e supremazia del secondo; lo sforzo
al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.                  degli interpreti si è pertanto concentrato nel
Una delle peculiarità del fenomeno sportivo               tentativo di tracciare i limiti dell’affermata au-
risiede nella dipendenza di ogni ordinamento              tonomia del primo rispetto alla facoltà del se-
nazionale dall’ordinamento internazionale di              condo di sindacarne l’operato, anche a mezzo
riferimento: il Coni e le Federazioni italiane            dei propri organi giurisdizionali2.
devono rispettivamente sottostare alle diret-             Chiarito in questi termini l’orizzonte pro-
tive del Cio e delle Federazioni internazionali           blematico della dissertazione, si impone una
di riferimento, pena l’esclusione dalle compe-
tizioni internazionali.                                   1 E. Lubrano, La giurisdizione amministrativa in materia
                                                          sportiva, in P. Moro (a cura di), La giustizia sportiva – analisi
Secondo autorevole dottrina, pertanto, l’or-              critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, Forlì, 2009, p. 150.
dinamento sportivo nazionale opera in una                 2 E. Lubrano, La giurisdizione amministrativa, cit, in P.
duplice tensione, dovendo conformarsi da un               Moro (a cura di), La giustizia, cit. 151.

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breve ricognizione dell’attuale panorama                    duzione della clausola di salvezza, contenuta
normativo.                                                  nello stesso comma secondo seconda parte,
Prima della entrata in vigore della legge di ri-            la quale sottrae dall’area di operatività esclu-
forma 17 ottobre 2003 n. 280, ai fini del riparto           siva del diritto sportivo i casi di c.d. rilevanza
rivestiva centrale importanza l’inserimento                 esterna.
negli statuti delle federazioni di una clausola             Si tratta, precisa il legislatore, di quelle situa-
compromissoria, denominata vincolo di giu-                  zioni giuridiche soggettive le quali, pur aven-
stizia, che imponeva a tutti gli aderenti l’ob-             do una connessione con l’ordinamento sporti-
bligo di adire i soli organi di giustizia sportiva          vo e traendo occasione da esso, cionondimeno
in tutti i casi in cui sorgesse una controversia            risultano rilevanti (anche) per l’ordinamento
connessa con l’attività esercitata.                         statale.
I regolamenti delle federazioni, laddove disci-             La legge, nel fare salvi i casi di rilevanza statale,
plinavano la procedura di ricorso avanti agli               prende atto del fatto che il principio di autono-
organi di giustizia sportiva, confinavano l’am-             mia incontra un limite logico nella circostanza
bito di operatività di questi ultimi alle contro-           che l’ordinamento sportivo nazionale esplica
versie di carattere tecnico, disciplinare, econo-           la propria attività nell’ambito del territorio
mico o amministrativo.                                      dello Stato Italiano: gli atleti che partecipano
Come si dirà in seguito, le attenzioni della                all’attività sportiva organizzata dal C.O.N.I. o
dottrina e della giurisprudenza più avvedute                dalle singole Federazioni Nazionali sono (an-
si concentrarono sulla materia disciplinare,                che) soggetti dell’ordinamento statale.
la cui attrazione nell’area della giurisdizione             Ad essi, pertanto, non può essere precluso di
esclusiva delle federazioni ha da subito destato            adire il giudice naturale per la tutela di una
le maggiori perplessità.                                    posizione giuridica soggettiva protetta da una
Chiamato a dirimere la disputa nata intorno al              legge della Repubblica5.
riparto fra le due giustizie, il legislatore è in-          L’art. 2, allo scopo di centrare l’obiettivo legi-
tervenuto nel 2003 con il d.l. 220, modificato e            slativo di separare le due giustizie e così di in-
convertito con la l. 280 dello stesso anno.                 dividuare gli aspetti di esclusivo appannaggio
Il testo legislativo recepisce l’opinione tradizio-         della cognizione del giudice federale, indica
nale secondo la quale l’ordinamento sportivo si             quali materie debbano intendersi come pre-
deve intendere quale ordinamento autonomo,                  cipuamente riservate al processo sportivo. Si
operante nell’ambito di quello generale3.                   tratta delle controversie concernenti questio-
All’art. 1 comma secondo, infatti, la legge 280             ni tecniche e disciplinari6.
del 2003 afferma espressamente che i rapporti
fra i due ordinamenti sono regolati sulla base              5 E. Lubrano, La giurisdizione, in P. Moro (a cura di)., La
del principio di autonomia4.                                giustizia, cit. p. 167.
Il perentorio riconoscimento della reciproca                6 Nel testo originario, emendato in sede di conversione
impermeabilità è in parte mitigato dalla intro-             del d.l. 229 del 2003, costituivano oggetto della
                                                            riserva sportiva anche le controversie concernenti
3 In questa prospettiva esso descrive un ordinamento        l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società,
derivato da quello generale, secondo l’insegnamento di      di associazioni sportive e di singoli tesserati (lett. c.)
L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1998, 5.        nonché l’organizzazione e lo svolgimento delle attività
4 I principi di giustizia sportiva, approvati dal Coni il   agonistiche non programmate ed a programma illimitato
22 ottobre 2003, recepiscono la scelta del legislatore      e l’ammissione alle stesse delle squadre ed atleti (lett. d.).
della 280/03. Infatti, vi si afferma che «Gli statuti e     Secondo P. Moro, Giustizia sportiva e diritti processuali,
i regolamenti federali devono assicurare il rispetto        in P. Moro (a cura di), La giustizia sportiva cit., 24, la
dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui       soppressione delle lettere c) e d), operata dalla legge di
lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione           conversione, avrebbe come conseguenza la inevitabile
dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo       censura di incostituzionalità dell’intero articolo per
al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di       conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni. L’art. 117
effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della       Cost, infatti, riserva la materia sportiva non già allo
Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse     Stato bensì alla legislazione regionale concorrente, fatta
con l’ordinamento sportivo».                                eccezione per i principi fondamentali.

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Di contro, rimangono affidate alla competenza                    Pertanto, ai fini dell’applicazione del descritto
esclusiva del giudice ordinario le controversie                  sistema di riparto assume rilevanza centrale
aventi ad oggetto rapporti patrimoniali (art. 3).                la perimetrazione delle fattispecie a rilevanza
L’art. 3 fonda la residuale giurisdizione del giu-               esterna, sottratte dalla cognizione riservata
dice amministrativo in tutte le materie non                      del giudice sportivo in base alla clausola di cui
espressamente riservate ad altro giudice.                        all’art. 1 della legge in commento.
L’art. 3, in combinato disposto con l’art. 133                   Sull’esatta portata della clausola di salvezza si
comma primo lett. z) del Codice del processo                     sono fin da subito concentrate le maggiori at-
amministrativo, subordina la possibilità di                      tenzioni degli studiosi, dal momento che da
adire il G.A. al previo esperimento di tutti i                   una sua più o meno estesa interpretazione di-
gradi del processo sportivo (c.d. pregiudiziale                  pende la tenuta della predicata autonomia del
amministrativa).                                                 diritto sportivo.
L’ammissibilità del ricorso al giudice ammini-                   In via preliminare ci si è interrogati sul rappor-
strativo è pertanto condizionata ad un duplice                   to esistente fra siffatta clausola e la definizione
controllo preventivo; l’autorità amministra-                     delle materie riservate di cui al successivo art. 2
tiva dovrà infatti attestare che esso non abbia                  comma primo, espressione a sua volta dell’auto-
ad oggetto un provvedimento rientrante nelle                     nomia sportiva di cui all’art. 1 comma secondo. In
materie riservate e, in secondo luogo, che il ri-                altre parole, ci si è chiesti quale delle norme indi-
corrente abbia precedentemente esperito tutti                    cate costituisca la regola e quale la sua eccezione.
i rimedi offerti dal sistema di giustizia sportiva.              Autorevole dottrina ha sottolineato come la ri-
Secondo lo schema descritto dal combina-                         sposta a questo quesito sia strettamente conse-
to disposto degli artt. 1, 2 e 3 della legge in                  guente al modo in cui a monte si intende circo-
commento, l’interprete che voglia procedere                      scrivere l’autonomia delle istituzioni sportive8.
all’individuazione del giudice competente sul                    Se, sul solco dell’argomento tradizionale,
caso concreto, deve, dapprima, verificare se                     si ritenesse di avallare la piena separatezza
quest’ultimo ponga questioni riservate all’or-                   dell’ordinamento sportivo rispetto a quello
dinamento sportivo dalle lettere a) e b) dell’art.               nazionale, l’area riservata coinciderebbe con
2 e, una volta che ne sia accertata la eventuale                 l’ordinamento sportivo stesso e, dunque, la
rilevanza statale, accedere ai criteri discretivi                clausola di salvezza varrebbe soltanto a riba-
del successivo art. 3, concernente il riparto fra                dire l’(ovvia) operatività dell’ordinamento sta-
la giurisdizione civile e quella amministrativa7.                tale nelle materie non rientranti nella piena
                                                                 autonomia sportiva.
7 A. De Silvestri, la c.d. autonomia dell’ordinamento sportivo
nazionale, in P. Moro (a cura) , La giustizia sportiva, cit.,
                                                                 Al contrario, qualora si intendesse negare in ra-
pp.87 ss.                                                        dice la pretesa separazione fra i due ambiti, si
Secondo questa dottrina, la legge ha mancato l’obiettivo         dovrebbe giungere a concludere in senso diame-
che si era prefissata, non riuscendo a fornire all’interprete    tralmente opposto. Più precisamente, non sussi-
criteri sicuri per separare, da un lato, la giurisdizione
statale da quella sportiva riservata e, dall’altro, la           campionato professionistico, la cui giustiziabilità statuale
competenza del G.A. dalla competenza del G.O.                    era stata considerata da sempre pacifica in dottrina e
In primo luogo, si osserva, la lettera del testo non consente    giurisprudenza, discutendosi, semmai, soltanto della della
l’individuazione in astratto delle materia c.d. statualmente     devoluzione delle stesse alla cognizione del giudice civile o
indifferenti. La previsione della lettera a) apparirebbe         del giudice amministrativo.
così generica da non permettere l’esatta circoscrizione          Parimenti difficoltosa, a parere dello stesso Autore,
delle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e                l’individuazione della sfera di competenza del giudice
l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative          amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art.
e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle         3 della l. cit. Il legislatore non ha fornito alcun criterio di
sue articolazioni” né del limite funzionale apposto alle         distinzione delle controversie di competenza del G.A da
stesse, ossia il “fine di garantire il corretto svolgimento      quelle di competenza del G.O., se non quello negativo
delle attività sportive”. Quanto alla lettera b), prosegue       della estraneità a rapporti patrimoniali tra società,
l’Autore, se interpretata testualmente, questa imporrebbe        associazioni ed atleti.
di riconoscere l’irrilevanza statuale di sanzioni, quali la      8 L. Ferrara, voce Giustizia Sportiva., in Enciclopedia del
revoca dell’affiliazione, la radiazione e l’esclusione da un     diritto, Annali III, Milano.

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stendo alcuna diversità sostanziale fra contesto                quanto espressione di un potere pubblicistico
agonistico e ordinamento generale, bensì, tut-                  della federazione emanante.
talpiù, soltanto una circoscritta area di questio-              Nella mutata sensibilità della giurisprudenza
ni irrilevanti per quest’ultimo, la riserva, avendo             statale, ricorrendo determinate condizioni, la
ad oggetto la regolamentazione statualmente                     cognizione esclusiva del giudice sportivo sugli
indifferente, costituirebbe l’eccezione alla nor-               atti sanzionatori non doveva più subire la con-
male giurisdizione statale su tutte le situazioni               correnza del collega togato, pena la recisione
giuridiche soggettive per essa rilevanti9.                      dell’autonomia del diritto sportivo.
Come si evince da queste prime riflessioni sul                  In particolare, il Tar Lazio ha negato in più oc-
punto, la legge 280, nonostante sia stata ema-                  casioni il rilievo extra ordinem di quelle sanzioni
nata con l’intento di consacrare lo sport quale                 disciplinari che non implicassero la perdita della
ordinamento a tutti gli effetti, non è riuscita                 qualità di affiliato o di tesserato ad una federa-
comunque a sopire definitivamente i dubbi e                     zione sportiva, sul presupposto della irrilevanza
le incertezze che a tutt’oggi suscita la pur pe-                delle stesse rispetto all’ordinamento generale.
rentoriamente affermata autonomia sportiva.                     Pur confermando in apice la rilevanza pub-
                                                                blicistica dell’attività disciplinare degli orga-
   2. Il dibattito giurisprudenziale                            nismi sportivi, e, di conseguenza, la relativa
   ante l. 280/2003                                             sindacabilità della stessa avanti al giudice am-
                                                                ministrativo, il Tar ha escluso che avessero ca-
La disputa intorno ai confini della competenza del              rattere pubblicistico quelle sanzioni che non
giudice sportivo si era accesa ben prima dell’ema-              incidessero sul rapporto fra il singolo e la fede-
nazione del c.d decreto salva-calcio n. 220 del 2003.           razione di riferimento11.
La giurisprudenza si era da subito divisa sulla por-            Più precisamente, secondo questa giurispru-
tata da attribuire al vincolo di giustizia sportiva.            denza, ad assumere rilevo pubblicistico nell’am-
A parere di chi scrive si devono distinguere                    bito dell’attività delle Federazioni sarebbe il
due filoni giurisprudenziali.                                   solo rapporto insorgente fra queste ultime e
Il primo, più risalente, durante il quale l’argo-               colui che ne richiede l’adesione, il quale trova il
mento autonomistico è stato utilizzato quale                    proprio fondamento nell’atto di tesseramento.
antecedente logico necessario della sottrazio-                  Gli atti disciplinari non espulsivi, in quanto
ne delle cause disciplinari dall’oggetto della                  non idonei a scindere detto rapporto, sarebbero
giurisdizione statale; il secondo, caratterizzato               pertanto indifferenti per l’ordinamento princi-
dalla tendenza opposta, in cui l’applicazione                   pale, dal momento che non producono effetti
giurisprudenziale del criterio di riparto fonda-                lesivi sul bene primario dell’attività sportiva.
to sulla rilevanza esterna della sanzione ha di                 Di contro, tali asserzioni non devono indurre
fatto svuotato le competenze riservate dal legi-                l’interprete ad escludere sempre e automatica-
slatore al giudice sportivo.                                    mente il rilievo esterno delle sanzioni discipli-
Nella prima delle due fasi segnalate, gli esten-                nari non espulsive.
sori delle sentenze amministrative hanno at-                    In un passaggio successivo, infatti, l’organo
tinto alle argomentazioni pluralistiche per                     giudicante ingiunge all’operatore del diritto
confinare le controversie di natura disciplina-                 di rifiutare qualsiasi aprioristico criterio di
re nell’area dell’irrilevanza giuridica10.                      selezione degli atti non riservati, precisan-
Alcune sentenze di questi anni irruppero nel                    do come, anche nel caso delle sanzioni non
tradizionale modo di intendere i provvedi-                      espulsive, non si debba escluderne in astratto
menti disciplinari, fino ad allora ritenuti sin-                la portata pubblicistica, bensì verificare se le
dacabili dal solo giudice amministrativo in                     stesse siano lesive in concreto di una situa-
                                                                zione giuridica soggettiva rilevante.
9 L. Ferrara, voce Giustizia Sportiva., cit.
                                                                E’ il caso in cui, per esempio, il provvedimento
10 G. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tutela
giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia
                                                                determini la sospensione duratura dall’attività
sportiva, Torino, 2007, 178 ss.                                 11 Tar Lazio 1449/1987 e 1486/1987.

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agonistica: in simili frangenti, la decisione di-
sciplinare, pur non recidendo completamente                     dei confini dell’ordinamento da cui promanano, il
                                                                Collegio prende posizione sulla ripartizione fra Autorità
il rapporto fra l’atleta e la federazione, può nei              giurisdizionale ordinaria e Tribunale amministrativo della
fatti rivelarsi tale da compromettere il rappor-                competenza in materia di controversie a rilevanza esterna:
to stesso, paralizzando per un tempo significa-                 al G.O spetterebbe la cognizione sui rapporti patrimoniali
tivo tutte le facoltà ad esso inerenti.                         tra società, associazioni ed atleti, residuando in capo al G.A
Da queste sentenze emerge pertanto il tentati-                  la giurisdizione esclusiva su tutti i provvedimenti del Coni
                                                                e delle federazioni che ne fanno parte.
vo della giurisprudenza di ancorare il criterio                 Dello stesso avviso, Tar Lazio, sez. III, 9.6.08 n. 5595.
di riparto al parametro della durata e consi-                   Chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza esterna
stenza della sanzione.                                          o meno del provvedimento di assegnazione dello
Questo passaggio argomentativo dà l’abbrivio                    scudetto relativo al campionato di calcio di serie A
alla seconda delle summenzionate stagioni giu-                  del 2005/06, l’organo delle prime cure ha ritenuto
                                                                insussistente la riserva di giustizia sportiva, rilevando
risprudenziali, nella quale si assiste al progres-              come l’atto in questione non potesse includersi né nel
sivo svuotamento della clausola di riserva e alla               novero dei provvedimenti tecnici, come sostenuto
fine della retrazione del giudice amministrati-                 dalla Federazione resistente, né fra quelli disciplinari a
vo dalle controversie a carattere disciplinare.                 rilevanza meramente interna.
Come si è accennato, da questo momento in                       Contra, Corte di Giustizia amministrativa, 8.11.07 n.
                                                                1048.
avanti cominciò a farsi strada l’idea secondo                   Siffatta pronuncia irrompe nella granitica giurisprudenza
cui la clausola compromissoria dovesse rite-                    precedente, in parte anticipando le argomentazioni
nersi vincolante solo nella misura in cui non                   che verranno adottate dalla Corte Costituzionale nella
venisse in rilievo la lesione di situazioni giuri-              successiva 49/11. Infatti, ivi si sostiene che il ricorso
diche rilevanti per l’ordinamento generale.                     avverso la sanzione disciplinare, inoltrato alla segreteria
                                                                del tribunale amministrativo, determina sempre il
La giurisprudenza di allora, infatti, iniziava ad               difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice adito.
osservare come la tutela dei diritti soggettivi e               Il legislatore della l. 280/03, si legge, avrebbe operato
degli interessi legittimi non potesse in nessun                 una scelta non solo inequivocabile, ma soprattutto ben
caso essere sottratta in modo pieno e definiti-                 consapevole del fatto che la sanzione può determinare
vo alla cognizione del giudice statale, pena una                conseguenze patrimoniali anche rilevanti in capo al
                                                                destinatario. In altre parole, la riserva è stata perpetuata
irrimediabile compromissione del diritto di                     dal legislatore nonostante la considerazione delle
difesa di cui all’art. 24 Cost12.                               ripercussioni patrimoniali dell’irrogazione della penalità
                                                                sportiva e, dunque, la norma che assegna comunque
12 Tar Catania n. 1282/2002; Tar Lazio n. 2394/1998.            al giudice sportivo le relative controversie rappresenta
Si riteneva che le clausole compromissorie obbligassero         una precisa opzione discrezionale del legislatore. Tale
gli atleti e le società a rivolgersi agli organi di             opzione non può essere messa in discussione dall’organo
giustizia sportiva nelle controversie aventi ad oggetto         giudicante, bensì, tuttalpiù, può da quest’ultimo essere
situazioni giuridiche non qualificabili come diritti            sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
soggettivi o interessi legittimi. Sullo sfondo di tale          La Corte afferma che la riserva sarebbe pienamente
opzione ricostruttiva, l’assunto per cui l’autonomia            legittima perchè il legislatore è libero di scegliere quali
del diritto sportivo, per quanto ampia e pacifica, è            “tra le molteplici situazioni di interesse di fatto – che in sé
pur sempre derivata, ossia sussistente nella misura in          non afferiscano direttamente a beni costituzionalmente
cui sia stata riconosciuta e attribuita espressamente           intangibili, tra i quali non si ascrivono certo le
dall’ordinamento generale. Di conseguenza, il vincolo           conseguenze patrimoniali indirette delle attività sportive
di giustizia sportiva “non può non operare con esclusivo        di qualsiasi livello – meritino di essere qualificate
riferimento alla sfera tecnico sportiva ed in quella dei        come diritti soggettivi o interessi legittimi”. In altre
diritti disponibili ma non nell’ambito degli interessi          parole, secondo il ragionamento proposto dall’organo
legittimi, i quali sono insuscettibili di formare oggetto       giudicante, la scelta di riservare alla giustizia sportiva
di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel          la giurisdizione su alcune materie rientra nel legittimo
tempo, alla tutela giurisdizionale”.                            esercizio del potere legislativo di stabilire quali situazioni
Cfr. Tar Lazio, sez. III, 2.7.08, n. 6353. Confermata           di fatto, tra quelle non costituzionalmente intangibili,
l’autonomia solo tendenziale dello sport, il Tar del Lazio fa   siano rilevanti o meno per l’ordinamento.
una significativa ricognizione del riparto di giurisdizione     Inoltre, prosegue la Corte, la scelta di assoggettare
statale in materia sportiva. Fermo restando la competenza       l’imprenditore al (solo) diritto sportivo sarebbe avallata
riservata del giudice sportivo nelle controversie che           dallo stesso art. 41 della Costituzione, il quale “nel
riverberano le proprie conseguenze soltanto all’interno         disciplinare l’iniziativa economica privata ne afferma

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A questo stadio della riflessione sull’assetto dei                  di una sanzione disciplinare possono essere
rapporti fra le due giustizie, la giurisprudenza                    tali da rendere difficile sostenere a priori la
dimostrò di voler ancorare il problema della                        completa indifferenza dello Stato rispetto alla
circoscrizione dei confini della giurisdizione                      potenziale irrogazione della stessa.
sportiva all’individuazione delle fattispecie                       Agli interpreti non sembrò più ragionevole
che fossero dotate di rilevanza meramente in-                       che la lesione di beni rilevanti come l’onore e il
terna all’ordinamento sportivo, in quanto ini-                      patrimonio, pur quando avvenisse per effetto
donee ad incidere su una posizione soggettiva                       di una decisione disciplinare, non potesse es-
tutelata dall’ordinamento generale.                                 sere oggetto di una ordinaria domanda giudi-
La questione continuava a rivelare contorni                         ziale di accertamento.
particolarmente problematici con riferimento                        Sulla scorta di queste osservazioni, la giuri-
alle decisioni disciplinari.                                        sprudenza ha rivisto e corretto la quadripar-
Come si è visto, in base all’orientamento giu-                      tizione tradizionale delle materie oggetto di
risprudenziale precedente, la giustizia disci-                      cognizione riservata, nel tentativo di raggiun-
plinare avrebbe dovuto collocarsi fra le com-                       gere il difficile contemperamento fra le istan-
petenze esclusive del giudice-arbitro della                         ze di autonomia delle istituzioni sportive e le
federazione di riferimento, con conseguente                         indefettibili esigenze di tutela giurisdizionale
esclusione di qualsiasi ingerenza da parte del-                     degli atleti.
la giustizia ordinaria, sul presupposto dell’ir-                    In particolare, allo scopo di evitare soluzioni
rilevanza per l’ordinamento della Repubblica                        inique, si è assegnato rilievo discriminante
della posizione che si assumesse lesa per effet-                    alla portata degli effetti della sanzione, con-
to di una sanzione disciplinare.                                    cludendo per la competenza del giudice am-
Tuttavia, come insegnano alcuni dei recenti                         ministrativo ogniqualvolta tali effetti inci-
casi giudiziari arrivati alla ribalta delle crona-                  dessero sull’assetto patrimoniale dell’atleta o
che13, le conseguenze patrimoniali e personali                      della società14.
                                                                    L’adozione del criterio di discriminazione fon-
(…) la mera libertà”, dal che risulterebbe “legittima la
scelta del legislatore ordinario di stabilire che, quando           dato sulla natura della posizione giuridica lesa
un imprenditore decida di operare nel settore dello                 ha però incontrato in concreto molti ostacoli.
sport, resti interamente ed esclusivamente assoggettato
alla disciplina interna”. In altre parole, l’operatore              il quale, alla conclusione del rito sportivo, era stato
economico, nel disporre della propria libertà di                    ritenuto responsabile di illecito sportivo, commesso ai
iniziativa imprenditoriale e così nel decidere di operare           tempi della dirigenza della Juventus F.c.
nel campo dello sport, avrebbe accettato pienamente                 In questo come negli altri casi sopra visti, il Tar è stato
e liberamente il conseguente assoggettamento alla                   chiamato a pronunciarsi ancora una volta sull’eccezione
giurisdizione sportiva.                                             di difetto di giurisdizione, sollevata in via preliminare
Secondo L. Ferrara, voce Giustizia sportiva, cit., invece, tale     dalla Figc. Sul punto, il Collegio romano chiarisce che
assunto non è condivisibile dal momento che l’opzione               ilautonomia indica la più completa “inibizione per un
legislativa non coinvolge soltanto gli imprenditori del             ordinamento giuridico di interferire con le proprie
settore sportivo, ossia le società sportive, bensì altri soggetti   regole e i propristrumenti attuativi in un ambito
che affermano di essere titolari di situazioni soggettive           normativamente riservato ad altro ordinamento
di carattere patrimoniale e non, della cui rilevanza                coesistente (nella specie quello sportivo)” a patto che
costituzionale la sentenza de quo non prende atto.                  “gli atti e e le pronunce in detto ambito intervenuti in
Inoltre, secondo l’autore, ai fini della affermazione della         esso esauriscano i propri effetti”.
competenza statale non rileva l’atto federale in quanto             14 Tar Emilia Romagna n. 178/1998. In questo caso
tale bensì in quanto integrante una lesione di una                  si è sostenuto che rientrasse nella giurisdizione del
situazione giuridica tutelata dall’ordinamento generale.            giudice amministrativo la controversia riguardante la
13 Tar Lazio,19.05.08 n. 2472. Il Tribunale amministrativo          sospensione da ogni attività ippica per un periodo di sei
regionale ha rigettato l’eccezione di difetto di                    mesi, sulla considerazione del fatto che tale sanzione,
giurisdizione, sollevata dalla Figc, sul presupposto che            impedendo l’esercizio di un’attività economico-
la riserva a favore dell’ordinamento sportivo sussista              imprenditoriale, non esaurisse la sua rilevanza
solo allorquando la sanzione impugnata esaurisca suoi               nell’ambito del solo ordinamento sportivo, bensì
effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.                      dispiegasse i suoi rlevanti effetti anche nell’ambito
Il protagonista della vicenda è il sig. Luciano Moggi,              devoluto alla giurisdizione degli organi dello Stato.

I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale                                                                     140
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Le maggiori incertezze si sono registrate in                17 aprile 2009, nella quale, per la prima (e uni-
materia di squalifica.                                      ca) volta, si assiste alla retrazione del giudice
A questo proposito i giudici amministrativi,                amministrativo dalla controversia disciplina-
chiamati a pronunciarsi sull’eccezione di difet-            re, sul presupposto della rilevanza meramente
to di giurisdizione, hanno spesso affermato la              interna all’ordinamento sportivo dell’oggetto
propria competenza in ragione delle ripercus-               dedotto in cognizione16.
sioni che una tale penalità potesse comportare
sul piano economico per l’atleta o la società.                 3. Il casus belli:
In particolare, i giudici di merito si sono spin-              le vicende del Catania Calcio S.p.a.
ti fino ad assegnare rilievo alla sospensione
anche di una sola giornata dal campionato di                A questo punto della dissertazione è necessa-
seria A di calcio15.                                        rio soffermarsi brevemente sulle vicende che
Dall’analisi delle sentenze che fanno appli-                interessarono il Catania Calcio, le quali diedero
cazione del criterio della rilevanza esterna,               l’abbrivio ai lavori per la redazione del decreto
emerge una malcelata inclinazione della giu-                legislativo n. 220/03, emanato allo scopo politi-
risprudenza di questi anni a ritenere sempre                co di evitare la paralisi del campionato di serie A
fondata la propria giurisdizione, sul presup-               e per questo denominato “decreto salva-calcio”.
posto, appunto, della trasmigrazione degli ef-              Si deve premettere che tali episodi si interse-
fetti della sanzione nel campo patrimoniale o               cano cronologicamente con la maggior parte
comunque dei diritti soggettivi.                            dei casi giurisprudenziali di cui si è già fornita
A valle della pur breve ricognizione che si è               una pur approssimativa mappatura nel para-
tentato di tracciare, sembra che i giudici stata-           grafo precedente: si è dunque scelto di isolarne
li, pur accettando in tesi la sussistenza di un’a-          la trattazione soltanto in omaggio all’impor-
rea riservata alla giustizia sportiva, nei fatti            tanza strategica che hanno rivestito in relazio-
abbiano negato a quest’ultima qualsiasi liber-              ne al successivo intervento del legislatore.
tà di azione, cassando sistematicamente ogni                Le sentenze di Catania si possono sistemati-
eccezione dei resistenti che fosse fondata sul              camente inquadrare nella seconda delle due
difetto di giurisdizione.                                   antitetiche correnti giurisprudenziali sopra
Del resto, se si volesse sviluppare in negativo             richiamate17.
il requisito della rilevanza esterna, non risul-            Più precisamente, esse inaugurano quell’o-
terebbe affatto facile immaginare entro quali               rientamento che, abbandonato il criterio
contenuti dovrebbe mantenersi una decisione                 dell’incidenza della sanzione sullo status dello
sportiva per esaurire le proprie conseguenze                sportivo, tenderà a considerare giuridicamen-
all’interno della cerchia dei soli atleti e delle fe-       te rilevanti pressoché tutte le sanzioni disci-
derazioni. A ben guardare, infatti, qualsiasi de-           plinari sul presupposto della loro incidenza
cisione sportiva sembra prestarsi ad incidere,              su posizioni giuridiche soggettive tutelate
almeno indirettamente, sul patrimonio o sulla               dall’ordinamento generale.
rispettabilità del soggetto che la subisca.                 Protagonista della vicenda processuale fu il
Sul punto, però, si deve segnalare un’isolata               Catania S.p.a., il quale intentò ricorso avanti
pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 2333 del            al Tar Sicilia avverso una decisione della Corte
                                                            Federale della Figc.
15 Tar Sicilia, Catania, n. 958/2003. Con tale ordinanza,   Il Catania aveva ottenuto dalla Commissione
i giudici di primo grado hanno rigettato l’eccezione
di difetto di giurisdizione con riferimento ad una
                                                            d’Appello Federale una vittoria a tavolino in
controversia riguardante la squalifica di una giornata      una partita contro il rivale Siena, sul pre-
inflitta ad un giocatore di calco della massima serie.      supposto dell’impiego irregolare fra le fila
Il Tar ha ritenuto sussistente la propria competenza        del Siena di un giocatore precedentemente
sul presupposto della rilevanza metasportiva della          squalificato.
sanzione stessa, la quale, pur se apparentemente lieve,
può avere serie implicazioni economiche in tema di          16 Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333.
diritti televisivi e sponsorizzazioni.                      17 Vedi infra, par. 2.

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Alcune squadre di serie B, pretermesse da                 Chiamato a pronunciarsi in punto di giurisdizio-
questo giudizio e sfavorite nel punteggio di              ne, il giudice adito respinse l’eccezione di incom-
classifica risultante all’esito dello stesso, si ri-      petenza asserendo che le norme di cui il ricor-
volsero quindi alla Corte Federale della Figc ed          rente assumeva la violazione – ovvero le regole
ottennero la dichiarazione di legittimità dello           procedurali che presiedono il rapporto fra organi
schieramento del giocatore senese ed il conse-            gerarchicamente sovraordinati – non esaurisco-
guente ripristino del risultato sportivo effetti-         no i propri effetti nell’ambito della Federazione.
vamente determinatosi sul campo nella gara                Si tratta di regole che, pur se di natura federale,
disputata fra Catania e Siena.                            sono animate dallo scopo di regolare il corretto
Chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, il Tar             esercizio delle gare, definendo le modalità di
Sicilia dimostrò di voler ancorare il criterio di         ricorso alle autorità endo-federali giustiziali.
distinzione fra le due giustizie alla natura e            Sulla base di questo assunto, pertanto, il Tar
alla ratio della norma sportiva violata.                  Sicilia affermava la propria competenza con
Il ricorrente, lamentava il mancato rispetto              una ordinanza che, nel prosieguo di quello stes-
delle norme procedimentali che presiedono i               so anno, incoraggiò altre squadre a rivolgersi al
ricorsi alle Corti federali.                              G.A. per chiedere a quest’ultimo l’annullamen-
Secondo il patrocinio del Catania, infatti, il            to dei provvedimenti federali sfavorevoli e così
riconoscimento della vittoria da parte della              guadagnarsi la possibilità di fatto del ripescag-
Commissione d’Appello Federale non avrebbe                gio o l’ammissione nel campionato da cui fosse-
potuto essere annullato da parte di un organo             ro state precedentemente escluse.
di primo grado, quale è la Corte Federale. In             Nelle more del processo già pendente, peraltro, lo
nessun caso, inoltre, la decisione dell’organo            stesso Catania Calcio s.p.a. si rivolse con un altro
gerarchicamente superiore avrebbe potuto es-              ricorso al Tar Calabria per contestare il provvedi-
sere superata, essendosi determinato in capo              mento federale di ammissione al campionato di
ad essa il passaggio in giudicato che ne deter-           serie B del Napoli, sostenendo che quest’ultimo
mina l’irrevocabilità.                                    avesse presentato fideiussioni false e chiedendo
In realtà, ribattevano i resistenti, il ricorso           di esservi ammesso al suo posto19.
inoltrato da questi ultimi alla alla Corte Figc           Il legislatore, pertanto, ai fini di evitare la paralisi
traeva la propria legittimità dalla previsione            delle competizioni a causa del sistematico ricorso
di cui all’art. 32 comma quinto dello Statuto             agli organi giurisdizionali amministrativi, dovet-
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la              te intervenire nelle immediatezze di questi episo-
quale consente ad “ogni tesserato od affiliato            di con il più volte citato decreto n. 220 del 2003.
alla FIGC (di) ricorrere alla Corte Federale per
la tutela dei diritti fondamentali personali o                4. Le reazioni alla legge n. 280/2003
associativi che non trovino altri strumenti di
garanzia nell’ordinamento federale”.                      Come si è visto, il d.l. 220 dell’estate 2003 è
La Corte Federale, del resto, aveva ritenuto am-          stato emanato con l’intenzione di ovviare all’e-
missibile il ricorso proprio in relazione alla av-        strema incertezza venutasi a creare sull’indivi-
venuta pretermissione degli attuali resistenti            duazione del giudice competente.
nel processo sportivo che li avrebbe in seguito           Il legislatore, consapevole delle oscillazioni della
danneggiati nella posizione di classifica18.              giurisprudenza sul punto e delle criticità incon-
                                                          trate dall’applicazione del criterio della consi-
18 In quell’occasione, la Corte aveva ravvisato la
violazione di diritti fondamentali, che costituisce
condizione dell’azione ex art. 32 comma quinto Statuto    la Corte aveva ravvisato la necessità di dover ascoltare i
Figc, nella mancata instaurazione del contraddittorio     pretermessi, il cui interesse a non vedere rimaneggiata
su una questione, la vittoria a tavolino del Catania      la propria posizione di classifica non avrebbe potuto
sul Siena, che avrebbe propagato i propri effetti sulla   trovare tutela in alcuno dei rimedi processuali previsti
classifica dell’intero campionato.                        dall’ordinamento sportivo.
In altre parole, mancando nell’ordinamento federale un    19 Su tale ricorso ha deciso il Tar Reggio Calabria, con
rimedio generale equipollente all’opposizione di terzo,   decreto presidenziale del14.08.2003 n. 1546.

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stenza degli effetti, ha deciso di affidare esplici-             Di diverso avviso il Consiglio di Stato, il quale,
tamente le controversie sul fronte disciplinare e                invece, ha posto l’accento sul rilievo che il legi-
tecnico alla sola cognizione del giudice sportivo.               slatore del 2003 fosse ben consapevole, al mo-
Come anticipato, nonostante la chiarezza della ra-               mento della emanazione del decreto 220, che le
tio legis, nelle immediatezze della conversione del              sanzioni disciplinari si potessero ripercuotere
decreto n. 220 nella legge n. 280/03, si è assistito             all’esterno, con incisione di situazioni giuri-
nuovamente al divampare della disputa interpre-                  diche soggettive rilevanti per l’ordinamento
tativa intorno al rapporto fra le due giustizie.                 generale e, ciononostante, avesse deciso di af-
Sulle prime, il Tar Lazio ha ritenuto di dover                   fidare comunque le relative controversie alla
continuare a fondare il criterio discretivo sulla                cognizione esclusiva dei giudici sportivi22.
natura della situazione giuridica soggettiva in-                 In questa prospettiva, proseguivano i giudici
cisa dalla sanzione disciplinare, affermando la                  di Palazzo Spada, i Tar non avrebbero potuto
propria competenza ogniqualvolta la decisio-                     in nessun modo sovrapporsi alla scelta di-
ne sportiva, anche se di tipo disciplinare, fosse                screzionale operata dal Parlamento, propu-
tale da ledere l’interesse legittimo dell’atleta20.              gnando un’interpretazione della norma che
Una tale conclusione, precisava l’estensore,                     tradisse la formulazione letterale e l’intento
si sarebbe imposta per la necessità di dare la                   del legislatore.
doverosa interpretazione costituzionalmente                      Per mantenere il proprio operato nei limiti
orientata dell’art. 2 della l. 280/03: se interpre-              costituzionali i giudici di primo grado non
tata in senso assoluto, la riserva di giurisdi-                  avrebbero dovuto spingere la propria atti-
zione sportiva costituirebbe una inammissi-                      vità interpretativa fino a travalicare la netta
bile violazione del diritto di difesa. In base al                opzione legislativa bensì, tuttalpiù, avrebbe-
dettato dell’art. 24 Cost, infatti, nessuna nor-                 ro dovuto sollevare questione di legittimità
ma ordinaria potrebbe mai precludere la giu-                     costituzionale.
stiziabilità davanti al giudice naturale di una                  Il Tar Lazio non ha tardato ad uniformarsi agli
situazione giuridica soggettiva rilevante per                    ammonimenti dell’organo di secondo grado,
l’ordinamento21.                                                 sollevando questione incidentale di legitti-
20 Tar Lazio 19.03.08. n. 2472.                                  mità costituzionale dell’art. 2 con l’ordinanza
21 Tar Lazio 19.03.08. n. 2472. Si deve infatti tornare          n. 241 dell’11 febbraio 2010.
brevemente sul caso Moggi per sottolineare un altro
passaggio rilevante della sentenza del Tar. Come è               cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità
noto, nelle more del procedimento disciplinare, la               e negativi, intuibili riflessi nei rapporti sociali.
Commissione d’Appello Federale aveva inflitto all’ex             Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre
dirigente la sanzione, poi confermata dalla Corte Federale,      nel caso in esame – atteso che il danno asseritamente
della inibizione per 5 anni dai ranghi della federazione,        ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nelle misure
unitamente ad un’ammenda di cinquantamila euro.                  interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo
Il giudice delle prime cure, nel rigettare la questione          giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse
preliminare di incompetenza giurisdizionale, ha                  inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile
ribadito il principio secondo cui l’autonomia del diritto        negare all’odierno ricorrente l’accesso a colui che di dette
sportivo esiste fintantoché il provvedimento impugnato           vicende è inequivocabilmente il giudice naturale. Una
non dispieghi efficacia esterna all’ordinamento da cui           diversa conclusione assumerebbe carattere di particolare
promana. Ciò non si verifica, per il Collegio romano,            criticità ove si consideri (…) che in una determinata fase
allorquando la decisione sportiva, pur se disciplinare,          dell’impugnato procedimento è stata negata al ricorrente
sia tale da incidere sulla onorabilità e professionalità del     la stessa appartenenza al c.d. ‘mondo sportivo’ ”.
soggetto che ne sia destinatario.                                22 Cons. Stato 25 novembre 2008, n. 5782. Il legislatore, si
Più precisamente, si deve escludere la rilevanza                 legge testualmente nella sentenza, “allorché emanò il d.l. n.
meramente interna del provvedimento disciplinare                 220 del 2003, non poteva certo ignorare che l’applicazione
“allorchè la materia del contendere (sia) costituita             del regolamento sportivo – sia da parte dell’arbitro nella
innanzitutto da valutazioni e apprezzamenti personali,           singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione,
che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita        sia da parte del giudice sportivo di primo e di secondo
dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale   grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari
egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza       quasi sempre producono conseguenze patrimoniali
diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e               indirette di rilevantissima entità”.

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La Corte Costituzionale ha rigettato le censu-            te per l’ordinamento generale e, pertanto, se
re del giudice a quo sulla base di un triplice            ne deve conseguentemente ammettere la rela-
argomento23.                                              tiva azionabilità avanti al giudice dell’ordina-
In primo luogo, afferma la Corte, il legislatore          mento generale.
del 2003, attribuendo le controversie disciplinari
all’ambito cognitorio esclusivo del giudice sporti-           5. Per un superamento
vo, ha dimostrato di voler operare una scelta netta.          dell’impostazione tradizionale del problema
Tale opzione, ad avviso del Giudice delle Leggi,
non appare in contrasto con alcuno dei parametri          Dall’intricato nodo delle posizioni giurispru-
costituzionali; in particolare, sarebbe da escluder-      denziali che si sono avvicendate sul tema
si qualsiasi frizione della stessa con l’art. 24 Cost.    emerge un quadro variopinto e composito di
La Consulta parte dall’assunto secondo cui                tesi, anche molto distanti fra loro, che dilata
l’ambito cognitorio esclusivo del giudice spor-           quasi a dismisura lo spettro dell’indagine.
tivo riguarderebbe soltanto la tutela caducato-           Nonostante la varietà dei temi trattati e l’aprir-
ria, e non anche quella risarcitoria: la riserva di       si di sempre nuovi interrogativi ad essi colle-
giurisdizione sportiva si estenderebbe soltan-            gati, il lungo e mai sopito dibattito sul punto
to a quelle controversie la cui domanda intro-            rivela che gli interpreti, pur se lontanissimi
duttiva avesse ad oggetto l’elisione degli effetti        nelle rispettive conclusioni, dimostrano di
del provvedimento, non già la condanna al ri-             leggere il problema da un angolo visuale co-
sarcimento del danno.                                     mune. La possibilità stessa di tracciare la linea
Secondo le argomentazioni proposte dalla                  di demarcazione fra le due giustizie sembra
Consulta, pertanto, il diritto costituzionale di          passare obbligatoriamente dalla prelimina-
difesa sarebbe fatto salvo per il fatto che il legi-      re affermazione o negazione dell’autonomia
slatore, con la norma de quo, non avrebbe inteso          dell’ordinamento sportivo.
precludere all’atleta qualsiasi strumento di tutela       In altre parole, ciò che accomuna le tesi sul
avanti al giudice naturale precostituito per leg-         tappeto è la prospettiva con la quale guardano
ge: la domanda di risarcimento, infatti, rimane           al problema stesso, legato a filo doppio con la
esperibile davanti al giudice dell’ordinamento            annosa e mai risolta disputa intorno all’auto-
generale in base alle consuete regole di riparto.         nomia dell’ordinamento sportivo e alla conse-
All’indomani della sentenza della Corte                   guente pretesa di quest’ultimo di affrancarsi
Costituzionale, la giurisprudenza ammi-                   dall’ordinamento statale.
nistrativa è stata chiamata nuovamente ad                 Una volta ricomposto, sia pure sommariamente,
esprimersi sul riparto fra giustizia ordina-              il dibattito sorto in giurisprudenza sulle relazio-
ria e giustizia sportiva con riferimento ad un            ni fra le due giustizie, vale la pena tentare un ap-
atto di ripescaggio di una squadra di pallavo-            proccio diverso al tema, in parte svincolato dalla
lo dal campionato dal quale la stessa era stata           preoccupazione di prendere posizione sulla na-
retrocessa24.                                             tura ordinamentale o meno del sistema sportivo.
In quest’occasione, i giudici di Palazzo Spada            In particolare, anche l’osservatore meno atten-
si sono chiesti se atti di questo tipo, i quali           to si può rendere immediatamente conto della
hanno ad oggetto l’ammissione al campiona-                grandissima incidenza che l’esito di una con-
to, debbano considerarsi quali provvedimenti              troversia disciplinare, specie se a sfondo calci-
riservati dal decreto 220/03 alla giustizia spor-         stico, possa avere sulla sfera privata e patrimo-
tiva. Poiché dall’esito di tali procedure sanzio-         niale del singolo che ne resti coinvolto.
natorie dipende la partecipazione stessa alla             A questa prima e rudimentale osservazione si
pratica sportiva, tali provvedimenti incidono             deve accompagnare la riflessione sullo svolgi-
su una situazione soggettiva che, secondo il              mento in concreto di un giudizio sportivo, al
Consiglio di Stato, non può ritenersi irrilevan-          quale rimangono estranee le garanzie procedi-
23 Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 2011.         mentali che devono presiedere ad un qualsivo-
24 Consiglio di Stato, 14.11.11 n. 6010.                  glia processo.

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Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre)               issn 2035-584x

Ora, vista la natura scopertamente inquisito-              cisione sportiva, pur se disciplinare, interessi
ria del procedimento che precede la decisione              una posizione giuridica soggettiva tutelata
sportiva e viste le potenziali conseguenze dan-            dall’ordinamento generale.
nose che può dispiegare quest’ultima sulla vita
e sulle sostanze dell’atleta, l’affermata pretesa di
autonomia e, dunque, del totale affrancamento
della decisione sportiva dalle censure del giudi-          Laura Fassina, laureata in giurisprudenza presso
ce ordinario, sembra adombrare la volontà di               l’Università di Padova, attualmente dottoranda di
sottrarre il giudizio sportivo alle pur minime             ricerca presso la Scuola di Dottorato in Giurispru-
garanzie costituzionali del giusto processo.               denza della stessa Università.
In sintesi, impregiudicata ogni questione re-
lativa alla possibilità teorica di descrivere lo           fassina.laura@gmail.com
sport quale ordinamento a sé stante e, più a
monte, la pluralità stessa degli ordinamenti
giuridici, il rischio sotteso ad ogni affermazio-
ne acritica dell’autonomia del diritto sportivo
è quello di una giustificazione meramente for-
male di un sistema sostanzialmente ingiusto.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo, infatti, af-
fonda le proprie radici sul riconoscimento di essa
da parte di una norma statale, la l. 280, appunto.
L’ordinamento sportivo trae quindi la propria
giuridicità da una fonte di rango superiore, e
solo grazie a tale aggancio formale legittima la
sua stessa sussistenza, rimanendo impregiu-
dicata qualsiasi indagine sulla legittimità so-
stanziale del sistema così istituito.
Al contrario, la giuridicità di un istituto non
sembra potersi agevolmente fondare solo ed
unicamente sull’espressa previsione da parte
di una norma posta25.
Il pericolo, lo si ripete, è quello di una indimo-
strata legittimazione a priori del complesso
di norme di giustizia sportiva, le quali danno
vita ad un procedimento rimasto indifferente
a quasi tutte le conquiste del processo accusa-
torio. In primis, il contraddittorio sulla prova.
A modesto parere di chi scrive, le esigenze di
celerità sottese al funzionamento delle gare
dovrebbero sempre piegarsi di fronte al dirit-
to del cittadino-atleta di godere a pieno delle
garanzie del rito amministrativo quando la de-
25 Al contrario, Hans Kelsen, sosteneva che un comando
potesse definirsi realmente giuridico solo a valle di
un giudizio di qualificazione formale. A distinguere
il comando del bandito da quello del pubblico
ufficiale sarebbe, pertanto,soltanto la sussumibilità di
quest’ultimo nella premessa minore del c.d. sillogismo
giuridico. Si veda funditus, H. Kelsen, Lineamenti di
dottrina pura del diritto, Torino, 2000.

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