I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato contemperamento fra esigenze di celerità e diritti processuali
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Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato contemperamento fra esigenze di celerità e diritti processuali Laura Fassina Abstract Parole chiave Il caso Conte riporta alla ribalta delle cronache un anno- Antonio Conte; Calcio; so e delicato problema degli interpreti: la delimitazione Giustizia sportiva; dell’area di autonomia di azione della giustizia sportiva Ordinamento sportivo; disciplinare. Il presente lavoro si pone l’obiettivo di trat- Sanzione disciplinare; teggiare il lungo e tortuoso cammino della giurispru- Squalifica; Decreto salva-calcio; denza nazionale sul tema della delimitazione delle zone Giusto processo; Diritto di difesa; di operatività delle due giurisdizioni, allo scopo di riflet- tere su come un rigetto in rito possa celare un’autentica Principio inquisitorio; F.i.g.c.; elisione dei diritti processuali del cittadino-atleta. Kelsen; Positivismo. N el mese di agosto anche i campionati si fer- mano per la pausa estiva e i grandi appassio- nati di calcio devono solitamente accontentarsi Il caso Conte portò all’attenzione dell’opinione pubblica una serie di questioni problematiche che da molti anni ormai impegnano i più com- delle poco avvincenti notizie legate al mercato petenti interpreti del diritto. dei giocatori, in attesa che i loro beniamini rien- In particolare, i difensori dell’allenatore della trino dalle spiagge di Porto Cervo e Formentera. Juve hanno evidenziato la lesione, da parte della La scorsa estate, invece, a tenere occupati i ti- decisione impugnata, del principio costituzio- fosi in astinenza ci pensò Antonio Conte, alle- nale del “giusto processo”, in quanto pronunciata natore della Juventus e protagonista indiscus- sulla scorta di elementi non emersi in sede dibat- so delle prime pagine non solo delle maggiori timentale, bensì raccolti nella fase delle indagini testate sportive. dalla Procura Federale, peraltro mediante acqui- Con la decisione del 10 agosto 2012, infatti, la sizione di atti provenienti dalla Procura della Commissione Disciplinare Nazionale ha ri- Repubblica presso il Tribunale di Cremona. conosciuto Antonio Conte, allenatore del Fu così che, in assenza di competizioni di cartel- Siena S.p.a. nella stagione 2010/11, responsa- lo e annessi errori arbitrali su cui concentrare bile della violazione dell’art. 7, comma 7, del la propria vena critica, gli affezionatissimi della Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede Rosa poterono intrattenere i vicini di ombrello- l’obbligo di denunciare alla Procura Federale ne con più o meno competenti interventi sulla quei fatti che costituiscano integrazione di durata del procedimento sportivo, sulla man- un illecito sportivo. canza di adeguate garanzie del giusto processo, A parere della Commissione, Conte e i suoi sull’importanza del contraddittorio sulla prova. erano stati messi al corrente, nella riunione Nonché sulla cessione di Ibrahimovic. tecnica pre – partita, dell’intenzione di alcuni Un tale interesse non si giustifica soltanto in giocatori di truccare il risultato dell’incontro relazione alla noia pre-campionato o alla no- Novara-Siena del primo maggio del 2011. torietà dei soggetti coinvolti, bensì anche alla I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 134
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x necessità di chiarezza avvertita fra i non addet- lato alle direttive dell’ordinamento cui è affi- ti ai lavori, i quali troppo spesso, negli ultimi liato e, dall’altro, ai precetti dell’ordinamento anni, hanno letto di partite iniziate sul campo statale in cui si trova insediato1. e finite in Tribunale. La presente dissertazione limita il proprio Già. Ma quale Tribunale? orizzonte di ricerca alla seconda delle relazio- Ci si chiede, infatti, se una squalifica di dieci mesi, ni testé individuate, ossia all’intreccio dei rap- carica di notevoli conseguenze negative dal pun- porti fra ordinamento sportivo e ordinamento to di vista dell’immagine professionale e per di territoriale. più inferta a valle di un’istruttoria segreta, debba Il funzionamento delle gare esige un sistema necessariamente rimanere un affare tutto inter- di giustizia deputato a dirimere le controver- no alla giustizia sportiva o possa legittimamente sie che nascano in occasione delle stesse. divenire oggetto di un ricorso amministrativo Esso deve tendere ad una rapida soluzione avanti all’autorità giurisdizionale statale. delle liti insorte fra associazioni sportive, fe- Da cosa dipende la risonanza esterna di una vi- derazioni ed atleti, in modo da garantire al cenda disciplinare? sistema quella indispensabile continuità d’a- Siffatto quesito è stato per anni materia di zione che, se condizionata ai tempi della giu- oscillanti e fra loro antitetiche posizioni di stizia ordinaria, verrebbe irrimediabilmente dottrina e giurisprudenza, tanto da divenire compromessa. oggetto dapprima dell’attenzione del legisla- Come è stato anticipato, l’individuazione del- tore nel 2003, con la l. 280, e, successivamen- la linea di demarcazione fra la competenza del te, della Corte Costituzionale, intervenuta sul giudice statale e quella degli organi delle fede- punto con la sentenza n. 3 del 2011. razioni costituisce da sempre un interrogativo Il presente lavoro si pone l’obiettivo di ricostru- degli interpreti. ire, sia pur sinteticamente, il tortuoso cammino Siffatto problema viene tradizionalmente le- della giurisprudenza intorno al problema della gato alla altrettanto dibattuta pretesa indipen- distribuzione delle competenze fra giustizia denza del diritto sportivo, sul presupposto per sportiva (disciplinare) e giustizia statale, allo cui in tanto si potrebbe riconoscere un qual- scopo di fornire al lettore qualche riferimento che rapporto fra le due giustizie solo in quanto utile per approcciare più consapevolmente al si ritenessero concorrenti gli ordinamenti da dibattito che continua a divampare sul tema, cui promanano. dalle aule di Tribunale ai Bar Sport di tutta Italia. In altre parole, il riparto fra le due giustizie è sempre stato inteso come un problema di de- 1. L’attuale panorama normativo. finizione dei rapporti fra ordinamenti che si ritengono reciprocamente indipendenti nel- Come è noto, quello che viene comunemente le aree di rispettiva competenza, nel delicato definito come ordinamento sportivo coincide contemperamento fra pretesa autonomia del con il vasto sistema organizzativo facente capo primo e supremazia del secondo; lo sforzo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. degli interpreti si è pertanto concentrato nel Una delle peculiarità del fenomeno sportivo tentativo di tracciare i limiti dell’affermata au- risiede nella dipendenza di ogni ordinamento tonomia del primo rispetto alla facoltà del se- nazionale dall’ordinamento internazionale di condo di sindacarne l’operato, anche a mezzo riferimento: il Coni e le Federazioni italiane dei propri organi giurisdizionali2. devono rispettivamente sottostare alle diret- Chiarito in questi termini l’orizzonte pro- tive del Cio e delle Federazioni internazionali blematico della dissertazione, si impone una di riferimento, pena l’esclusione dalle compe- tizioni internazionali. 1 E. Lubrano, La giurisdizione amministrativa in materia sportiva, in P. Moro (a cura di), La giustizia sportiva – analisi Secondo autorevole dottrina, pertanto, l’or- critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, Forlì, 2009, p. 150. dinamento sportivo nazionale opera in una 2 E. Lubrano, La giurisdizione amministrativa, cit, in P. duplice tensione, dovendo conformarsi da un Moro (a cura di), La giustizia, cit. 151. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 135
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x breve ricognizione dell’attuale panorama duzione della clausola di salvezza, contenuta normativo. nello stesso comma secondo seconda parte, Prima della entrata in vigore della legge di ri- la quale sottrae dall’area di operatività esclu- forma 17 ottobre 2003 n. 280, ai fini del riparto siva del diritto sportivo i casi di c.d. rilevanza rivestiva centrale importanza l’inserimento esterna. negli statuti delle federazioni di una clausola Si tratta, precisa il legislatore, di quelle situa- compromissoria, denominata vincolo di giu- zioni giuridiche soggettive le quali, pur aven- stizia, che imponeva a tutti gli aderenti l’ob- do una connessione con l’ordinamento sporti- bligo di adire i soli organi di giustizia sportiva vo e traendo occasione da esso, cionondimeno in tutti i casi in cui sorgesse una controversia risultano rilevanti (anche) per l’ordinamento connessa con l’attività esercitata. statale. I regolamenti delle federazioni, laddove disci- La legge, nel fare salvi i casi di rilevanza statale, plinavano la procedura di ricorso avanti agli prende atto del fatto che il principio di autono- organi di giustizia sportiva, confinavano l’am- mia incontra un limite logico nella circostanza bito di operatività di questi ultimi alle contro- che l’ordinamento sportivo nazionale esplica versie di carattere tecnico, disciplinare, econo- la propria attività nell’ambito del territorio mico o amministrativo. dello Stato Italiano: gli atleti che partecipano Come si dirà in seguito, le attenzioni della all’attività sportiva organizzata dal C.O.N.I. o dottrina e della giurisprudenza più avvedute dalle singole Federazioni Nazionali sono (an- si concentrarono sulla materia disciplinare, che) soggetti dell’ordinamento statale. la cui attrazione nell’area della giurisdizione Ad essi, pertanto, non può essere precluso di esclusiva delle federazioni ha da subito destato adire il giudice naturale per la tutela di una le maggiori perplessità. posizione giuridica soggettiva protetta da una Chiamato a dirimere la disputa nata intorno al legge della Repubblica5. riparto fra le due giustizie, il legislatore è in- L’art. 2, allo scopo di centrare l’obiettivo legi- tervenuto nel 2003 con il d.l. 220, modificato e slativo di separare le due giustizie e così di in- convertito con la l. 280 dello stesso anno. dividuare gli aspetti di esclusivo appannaggio Il testo legislativo recepisce l’opinione tradizio- della cognizione del giudice federale, indica nale secondo la quale l’ordinamento sportivo si quali materie debbano intendersi come pre- deve intendere quale ordinamento autonomo, cipuamente riservate al processo sportivo. Si operante nell’ambito di quello generale3. tratta delle controversie concernenti questio- All’art. 1 comma secondo, infatti, la legge 280 ni tecniche e disciplinari6. del 2003 afferma espressamente che i rapporti fra i due ordinamenti sono regolati sulla base 5 E. Lubrano, La giurisdizione, in P. Moro (a cura di)., La del principio di autonomia4. giustizia, cit. p. 167. Il perentorio riconoscimento della reciproca 6 Nel testo originario, emendato in sede di conversione impermeabilità è in parte mitigato dalla intro- del d.l. 229 del 2003, costituivano oggetto della riserva sportiva anche le controversie concernenti 3 In questa prospettiva esso descrive un ordinamento l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, derivato da quello generale, secondo l’insegnamento di di associazioni sportive e di singoli tesserati (lett. c.) L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1998, 5. nonché l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 4 I principi di giustizia sportiva, approvati dal Coni il agonistiche non programmate ed a programma illimitato 22 ottobre 2003, recepiscono la scelta del legislatore e l’ammissione alle stesse delle squadre ed atleti (lett. d.). della 280/03. Infatti, vi si afferma che «Gli statuti e Secondo P. Moro, Giustizia sportiva e diritti processuali, i regolamenti federali devono assicurare il rispetto in P. Moro (a cura di), La giustizia sportiva cit., 24, la dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui soppressione delle lettere c) e d), operata dalla legge di lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione conversione, avrebbe come conseguenza la inevitabile dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo censura di incostituzionalità dell’intero articolo per al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni. L’art. 117 effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Cost, infatti, riserva la materia sportiva non già allo Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse Stato bensì alla legislazione regionale concorrente, fatta con l’ordinamento sportivo». eccezione per i principi fondamentali. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 136
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x Di contro, rimangono affidate alla competenza Pertanto, ai fini dell’applicazione del descritto esclusiva del giudice ordinario le controversie sistema di riparto assume rilevanza centrale aventi ad oggetto rapporti patrimoniali (art. 3). la perimetrazione delle fattispecie a rilevanza L’art. 3 fonda la residuale giurisdizione del giu- esterna, sottratte dalla cognizione riservata dice amministrativo in tutte le materie non del giudice sportivo in base alla clausola di cui espressamente riservate ad altro giudice. all’art. 1 della legge in commento. L’art. 3, in combinato disposto con l’art. 133 Sull’esatta portata della clausola di salvezza si comma primo lett. z) del Codice del processo sono fin da subito concentrate le maggiori at- amministrativo, subordina la possibilità di tenzioni degli studiosi, dal momento che da adire il G.A. al previo esperimento di tutti i una sua più o meno estesa interpretazione di- gradi del processo sportivo (c.d. pregiudiziale pende la tenuta della predicata autonomia del amministrativa). diritto sportivo. L’ammissibilità del ricorso al giudice ammini- In via preliminare ci si è interrogati sul rappor- strativo è pertanto condizionata ad un duplice to esistente fra siffatta clausola e la definizione controllo preventivo; l’autorità amministra- delle materie riservate di cui al successivo art. 2 tiva dovrà infatti attestare che esso non abbia comma primo, espressione a sua volta dell’auto- ad oggetto un provvedimento rientrante nelle nomia sportiva di cui all’art. 1 comma secondo. In materie riservate e, in secondo luogo, che il ri- altre parole, ci si è chiesti quale delle norme indi- corrente abbia precedentemente esperito tutti cate costituisca la regola e quale la sua eccezione. i rimedi offerti dal sistema di giustizia sportiva. Autorevole dottrina ha sottolineato come la ri- Secondo lo schema descritto dal combina- sposta a questo quesito sia strettamente conse- to disposto degli artt. 1, 2 e 3 della legge in guente al modo in cui a monte si intende circo- commento, l’interprete che voglia procedere scrivere l’autonomia delle istituzioni sportive8. all’individuazione del giudice competente sul Se, sul solco dell’argomento tradizionale, caso concreto, deve, dapprima, verificare se si ritenesse di avallare la piena separatezza quest’ultimo ponga questioni riservate all’or- dell’ordinamento sportivo rispetto a quello dinamento sportivo dalle lettere a) e b) dell’art. nazionale, l’area riservata coinciderebbe con 2 e, una volta che ne sia accertata la eventuale l’ordinamento sportivo stesso e, dunque, la rilevanza statale, accedere ai criteri discretivi clausola di salvezza varrebbe soltanto a riba- del successivo art. 3, concernente il riparto fra dire l’(ovvia) operatività dell’ordinamento sta- la giurisdizione civile e quella amministrativa7. tale nelle materie non rientranti nella piena autonomia sportiva. 7 A. De Silvestri, la c.d. autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, in P. Moro (a cura) , La giustizia sportiva, cit., Al contrario, qualora si intendesse negare in ra- pp.87 ss. dice la pretesa separazione fra i due ambiti, si Secondo questa dottrina, la legge ha mancato l’obiettivo dovrebbe giungere a concludere in senso diame- che si era prefissata, non riuscendo a fornire all’interprete tralmente opposto. Più precisamente, non sussi- criteri sicuri per separare, da un lato, la giurisdizione statale da quella sportiva riservata e, dall’altro, la campionato professionistico, la cui giustiziabilità statuale competenza del G.A. dalla competenza del G.O. era stata considerata da sempre pacifica in dottrina e In primo luogo, si osserva, la lettera del testo non consente giurisprudenza, discutendosi, semmai, soltanto della della l’individuazione in astratto delle materia c.d. statualmente devoluzione delle stesse alla cognizione del giudice civile o indifferenti. La previsione della lettera a) apparirebbe del giudice amministrativo. così generica da non permettere l’esatta circoscrizione Parimenti difficoltosa, a parere dello stesso Autore, delle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’individuazione della sfera di competenza del giudice l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle 3 della l. cit. Il legislatore non ha fornito alcun criterio di sue articolazioni” né del limite funzionale apposto alle distinzione delle controversie di competenza del G.A da stesse, ossia il “fine di garantire il corretto svolgimento quelle di competenza del G.O., se non quello negativo delle attività sportive”. Quanto alla lettera b), prosegue della estraneità a rapporti patrimoniali tra società, l’Autore, se interpretata testualmente, questa imporrebbe associazioni ed atleti. di riconoscere l’irrilevanza statuale di sanzioni, quali la 8 L. Ferrara, voce Giustizia Sportiva., in Enciclopedia del revoca dell’affiliazione, la radiazione e l’esclusione da un diritto, Annali III, Milano. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 137
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x stendo alcuna diversità sostanziale fra contesto quanto espressione di un potere pubblicistico agonistico e ordinamento generale, bensì, tut- della federazione emanante. talpiù, soltanto una circoscritta area di questio- Nella mutata sensibilità della giurisprudenza ni irrilevanti per quest’ultimo, la riserva, avendo statale, ricorrendo determinate condizioni, la ad oggetto la regolamentazione statualmente cognizione esclusiva del giudice sportivo sugli indifferente, costituirebbe l’eccezione alla nor- atti sanzionatori non doveva più subire la con- male giurisdizione statale su tutte le situazioni correnza del collega togato, pena la recisione giuridiche soggettive per essa rilevanti9. dell’autonomia del diritto sportivo. Come si evince da queste prime riflessioni sul In particolare, il Tar Lazio ha negato in più oc- punto, la legge 280, nonostante sia stata ema- casioni il rilievo extra ordinem di quelle sanzioni nata con l’intento di consacrare lo sport quale disciplinari che non implicassero la perdita della ordinamento a tutti gli effetti, non è riuscita qualità di affiliato o di tesserato ad una federa- comunque a sopire definitivamente i dubbi e zione sportiva, sul presupposto della irrilevanza le incertezze che a tutt’oggi suscita la pur pe- delle stesse rispetto all’ordinamento generale. rentoriamente affermata autonomia sportiva. Pur confermando in apice la rilevanza pub- blicistica dell’attività disciplinare degli orga- 2. Il dibattito giurisprudenziale nismi sportivi, e, di conseguenza, la relativa ante l. 280/2003 sindacabilità della stessa avanti al giudice am- ministrativo, il Tar ha escluso che avessero ca- La disputa intorno ai confini della competenza del rattere pubblicistico quelle sanzioni che non giudice sportivo si era accesa ben prima dell’ema- incidessero sul rapporto fra il singolo e la fede- nazione del c.d decreto salva-calcio n. 220 del 2003. razione di riferimento11. La giurisprudenza si era da subito divisa sulla por- Più precisamente, secondo questa giurispru- tata da attribuire al vincolo di giustizia sportiva. denza, ad assumere rilevo pubblicistico nell’am- A parere di chi scrive si devono distinguere bito dell’attività delle Federazioni sarebbe il due filoni giurisprudenziali. solo rapporto insorgente fra queste ultime e Il primo, più risalente, durante il quale l’argo- colui che ne richiede l’adesione, il quale trova il mento autonomistico è stato utilizzato quale proprio fondamento nell’atto di tesseramento. antecedente logico necessario della sottrazio- Gli atti disciplinari non espulsivi, in quanto ne delle cause disciplinari dall’oggetto della non idonei a scindere detto rapporto, sarebbero giurisdizione statale; il secondo, caratterizzato pertanto indifferenti per l’ordinamento princi- dalla tendenza opposta, in cui l’applicazione pale, dal momento che non producono effetti giurisprudenziale del criterio di riparto fonda- lesivi sul bene primario dell’attività sportiva. to sulla rilevanza esterna della sanzione ha di Di contro, tali asserzioni non devono indurre fatto svuotato le competenze riservate dal legi- l’interprete ad escludere sempre e automatica- slatore al giudice sportivo. mente il rilievo esterno delle sanzioni discipli- Nella prima delle due fasi segnalate, gli esten- nari non espulsive. sori delle sentenze amministrative hanno at- In un passaggio successivo, infatti, l’organo tinto alle argomentazioni pluralistiche per giudicante ingiunge all’operatore del diritto confinare le controversie di natura disciplina- di rifiutare qualsiasi aprioristico criterio di re nell’area dell’irrilevanza giuridica10. selezione degli atti non riservati, precisan- Alcune sentenze di questi anni irruppero nel do come, anche nel caso delle sanzioni non tradizionale modo di intendere i provvedi- espulsive, non si debba escluderne in astratto menti disciplinari, fino ad allora ritenuti sin- la portata pubblicistica, bensì verificare se le dacabili dal solo giudice amministrativo in stesse siano lesive in concreto di una situa- zione giuridica soggettiva rilevante. 9 L. Ferrara, voce Giustizia Sportiva., cit. E’ il caso in cui, per esempio, il provvedimento 10 G. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia determini la sospensione duratura dall’attività sportiva, Torino, 2007, 178 ss. 11 Tar Lazio 1449/1987 e 1486/1987. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 138
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x agonistica: in simili frangenti, la decisione di- sciplinare, pur non recidendo completamente dei confini dell’ordinamento da cui promanano, il Collegio prende posizione sulla ripartizione fra Autorità il rapporto fra l’atleta e la federazione, può nei giurisdizionale ordinaria e Tribunale amministrativo della fatti rivelarsi tale da compromettere il rappor- competenza in materia di controversie a rilevanza esterna: to stesso, paralizzando per un tempo significa- al G.O spetterebbe la cognizione sui rapporti patrimoniali tivo tutte le facoltà ad esso inerenti. tra società, associazioni ed atleti, residuando in capo al G.A Da queste sentenze emerge pertanto il tentati- la giurisdizione esclusiva su tutti i provvedimenti del Coni e delle federazioni che ne fanno parte. vo della giurisprudenza di ancorare il criterio Dello stesso avviso, Tar Lazio, sez. III, 9.6.08 n. 5595. di riparto al parametro della durata e consi- Chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza esterna stenza della sanzione. o meno del provvedimento di assegnazione dello Questo passaggio argomentativo dà l’abbrivio scudetto relativo al campionato di calcio di serie A alla seconda delle summenzionate stagioni giu- del 2005/06, l’organo delle prime cure ha ritenuto insussistente la riserva di giustizia sportiva, rilevando risprudenziali, nella quale si assiste al progres- come l’atto in questione non potesse includersi né nel sivo svuotamento della clausola di riserva e alla novero dei provvedimenti tecnici, come sostenuto fine della retrazione del giudice amministrati- dalla Federazione resistente, né fra quelli disciplinari a vo dalle controversie a carattere disciplinare. rilevanza meramente interna. Come si è accennato, da questo momento in Contra, Corte di Giustizia amministrativa, 8.11.07 n. 1048. avanti cominciò a farsi strada l’idea secondo Siffatta pronuncia irrompe nella granitica giurisprudenza cui la clausola compromissoria dovesse rite- precedente, in parte anticipando le argomentazioni nersi vincolante solo nella misura in cui non che verranno adottate dalla Corte Costituzionale nella venisse in rilievo la lesione di situazioni giuri- successiva 49/11. Infatti, ivi si sostiene che il ricorso diche rilevanti per l’ordinamento generale. avverso la sanzione disciplinare, inoltrato alla segreteria del tribunale amministrativo, determina sempre il La giurisprudenza di allora, infatti, iniziava ad difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice adito. osservare come la tutela dei diritti soggettivi e Il legislatore della l. 280/03, si legge, avrebbe operato degli interessi legittimi non potesse in nessun una scelta non solo inequivocabile, ma soprattutto ben caso essere sottratta in modo pieno e definiti- consapevole del fatto che la sanzione può determinare vo alla cognizione del giudice statale, pena una conseguenze patrimoniali anche rilevanti in capo al destinatario. In altre parole, la riserva è stata perpetuata irrimediabile compromissione del diritto di dal legislatore nonostante la considerazione delle difesa di cui all’art. 24 Cost12. ripercussioni patrimoniali dell’irrogazione della penalità sportiva e, dunque, la norma che assegna comunque 12 Tar Catania n. 1282/2002; Tar Lazio n. 2394/1998. al giudice sportivo le relative controversie rappresenta Si riteneva che le clausole compromissorie obbligassero una precisa opzione discrezionale del legislatore. Tale gli atleti e le società a rivolgersi agli organi di opzione non può essere messa in discussione dall’organo giustizia sportiva nelle controversie aventi ad oggetto giudicante, bensì, tuttalpiù, può da quest’ultimo essere situazioni giuridiche non qualificabili come diritti sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. soggettivi o interessi legittimi. Sullo sfondo di tale La Corte afferma che la riserva sarebbe pienamente opzione ricostruttiva, l’assunto per cui l’autonomia legittima perchè il legislatore è libero di scegliere quali del diritto sportivo, per quanto ampia e pacifica, è “tra le molteplici situazioni di interesse di fatto – che in sé pur sempre derivata, ossia sussistente nella misura in non afferiscano direttamente a beni costituzionalmente cui sia stata riconosciuta e attribuita espressamente intangibili, tra i quali non si ascrivono certo le dall’ordinamento generale. Di conseguenza, il vincolo conseguenze patrimoniali indirette delle attività sportive di giustizia sportiva “non può non operare con esclusivo di qualsiasi livello – meritino di essere qualificate riferimento alla sfera tecnico sportiva ed in quella dei come diritti soggettivi o interessi legittimi”. In altre diritti disponibili ma non nell’ambito degli interessi parole, secondo il ragionamento proposto dall’organo legittimi, i quali sono insuscettibili di formare oggetto giudicante, la scelta di riservare alla giustizia sportiva di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel la giurisdizione su alcune materie rientra nel legittimo tempo, alla tutela giurisdizionale”. esercizio del potere legislativo di stabilire quali situazioni Cfr. Tar Lazio, sez. III, 2.7.08, n. 6353. Confermata di fatto, tra quelle non costituzionalmente intangibili, l’autonomia solo tendenziale dello sport, il Tar del Lazio fa siano rilevanti o meno per l’ordinamento. una significativa ricognizione del riparto di giurisdizione Inoltre, prosegue la Corte, la scelta di assoggettare statale in materia sportiva. Fermo restando la competenza l’imprenditore al (solo) diritto sportivo sarebbe avallata riservata del giudice sportivo nelle controversie che dallo stesso art. 41 della Costituzione, il quale “nel riverberano le proprie conseguenze soltanto all’interno disciplinare l’iniziativa economica privata ne afferma I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 139
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x A questo stadio della riflessione sull’assetto dei di una sanzione disciplinare possono essere rapporti fra le due giustizie, la giurisprudenza tali da rendere difficile sostenere a priori la dimostrò di voler ancorare il problema della completa indifferenza dello Stato rispetto alla circoscrizione dei confini della giurisdizione potenziale irrogazione della stessa. sportiva all’individuazione delle fattispecie Agli interpreti non sembrò più ragionevole che fossero dotate di rilevanza meramente in- che la lesione di beni rilevanti come l’onore e il terna all’ordinamento sportivo, in quanto ini- patrimonio, pur quando avvenisse per effetto donee ad incidere su una posizione soggettiva di una decisione disciplinare, non potesse es- tutelata dall’ordinamento generale. sere oggetto di una ordinaria domanda giudi- La questione continuava a rivelare contorni ziale di accertamento. particolarmente problematici con riferimento Sulla scorta di queste osservazioni, la giuri- alle decisioni disciplinari. sprudenza ha rivisto e corretto la quadripar- Come si è visto, in base all’orientamento giu- tizione tradizionale delle materie oggetto di risprudenziale precedente, la giustizia disci- cognizione riservata, nel tentativo di raggiun- plinare avrebbe dovuto collocarsi fra le com- gere il difficile contemperamento fra le istan- petenze esclusive del giudice-arbitro della ze di autonomia delle istituzioni sportive e le federazione di riferimento, con conseguente indefettibili esigenze di tutela giurisdizionale esclusione di qualsiasi ingerenza da parte del- degli atleti. la giustizia ordinaria, sul presupposto dell’ir- In particolare, allo scopo di evitare soluzioni rilevanza per l’ordinamento della Repubblica inique, si è assegnato rilievo discriminante della posizione che si assumesse lesa per effet- alla portata degli effetti della sanzione, con- to di una sanzione disciplinare. cludendo per la competenza del giudice am- Tuttavia, come insegnano alcuni dei recenti ministrativo ogniqualvolta tali effetti inci- casi giudiziari arrivati alla ribalta delle crona- dessero sull’assetto patrimoniale dell’atleta o che13, le conseguenze patrimoniali e personali della società14. L’adozione del criterio di discriminazione fon- (…) la mera libertà”, dal che risulterebbe “legittima la scelta del legislatore ordinario di stabilire che, quando dato sulla natura della posizione giuridica lesa un imprenditore decida di operare nel settore dello ha però incontrato in concreto molti ostacoli. sport, resti interamente ed esclusivamente assoggettato alla disciplina interna”. In altre parole, l’operatore il quale, alla conclusione del rito sportivo, era stato economico, nel disporre della propria libertà di ritenuto responsabile di illecito sportivo, commesso ai iniziativa imprenditoriale e così nel decidere di operare tempi della dirigenza della Juventus F.c. nel campo dello sport, avrebbe accettato pienamente In questo come negli altri casi sopra visti, il Tar è stato e liberamente il conseguente assoggettamento alla chiamato a pronunciarsi ancora una volta sull’eccezione giurisdizione sportiva. di difetto di giurisdizione, sollevata in via preliminare Secondo L. Ferrara, voce Giustizia sportiva, cit., invece, tale dalla Figc. Sul punto, il Collegio romano chiarisce che assunto non è condivisibile dal momento che l’opzione ilautonomia indica la più completa “inibizione per un legislativa non coinvolge soltanto gli imprenditori del ordinamento giuridico di interferire con le proprie settore sportivo, ossia le società sportive, bensì altri soggetti regole e i propristrumenti attuativi in un ambito che affermano di essere titolari di situazioni soggettive normativamente riservato ad altro ordinamento di carattere patrimoniale e non, della cui rilevanza coesistente (nella specie quello sportivo)” a patto che costituzionale la sentenza de quo non prende atto. “gli atti e e le pronunce in detto ambito intervenuti in Inoltre, secondo l’autore, ai fini della affermazione della esso esauriscano i propri effetti”. competenza statale non rileva l’atto federale in quanto 14 Tar Emilia Romagna n. 178/1998. In questo caso tale bensì in quanto integrante una lesione di una si è sostenuto che rientrasse nella giurisdizione del situazione giuridica tutelata dall’ordinamento generale. giudice amministrativo la controversia riguardante la 13 Tar Lazio,19.05.08 n. 2472. Il Tribunale amministrativo sospensione da ogni attività ippica per un periodo di sei regionale ha rigettato l’eccezione di difetto di mesi, sulla considerazione del fatto che tale sanzione, giurisdizione, sollevata dalla Figc, sul presupposto che impedendo l’esercizio di un’attività economico- la riserva a favore dell’ordinamento sportivo sussista imprenditoriale, non esaurisse la sua rilevanza solo allorquando la sanzione impugnata esaurisca suoi nell’ambito del solo ordinamento sportivo, bensì effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo. dispiegasse i suoi rlevanti effetti anche nell’ambito Il protagonista della vicenda è il sig. Luciano Moggi, devoluto alla giurisdizione degli organi dello Stato. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 140
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x Le maggiori incertezze si sono registrate in 17 aprile 2009, nella quale, per la prima (e uni- materia di squalifica. ca) volta, si assiste alla retrazione del giudice A questo proposito i giudici amministrativi, amministrativo dalla controversia disciplina- chiamati a pronunciarsi sull’eccezione di difet- re, sul presupposto della rilevanza meramente to di giurisdizione, hanno spesso affermato la interna all’ordinamento sportivo dell’oggetto propria competenza in ragione delle ripercus- dedotto in cognizione16. sioni che una tale penalità potesse comportare sul piano economico per l’atleta o la società. 3. Il casus belli: In particolare, i giudici di merito si sono spin- le vicende del Catania Calcio S.p.a. ti fino ad assegnare rilievo alla sospensione anche di una sola giornata dal campionato di A questo punto della dissertazione è necessa- seria A di calcio15. rio soffermarsi brevemente sulle vicende che Dall’analisi delle sentenze che fanno appli- interessarono il Catania Calcio, le quali diedero cazione del criterio della rilevanza esterna, l’abbrivio ai lavori per la redazione del decreto emerge una malcelata inclinazione della giu- legislativo n. 220/03, emanato allo scopo politi- risprudenza di questi anni a ritenere sempre co di evitare la paralisi del campionato di serie A fondata la propria giurisdizione, sul presup- e per questo denominato “decreto salva-calcio”. posto, appunto, della trasmigrazione degli ef- Si deve premettere che tali episodi si interse- fetti della sanzione nel campo patrimoniale o cano cronologicamente con la maggior parte comunque dei diritti soggettivi. dei casi giurisprudenziali di cui si è già fornita A valle della pur breve ricognizione che si è una pur approssimativa mappatura nel para- tentato di tracciare, sembra che i giudici stata- grafo precedente: si è dunque scelto di isolarne li, pur accettando in tesi la sussistenza di un’a- la trattazione soltanto in omaggio all’impor- rea riservata alla giustizia sportiva, nei fatti tanza strategica che hanno rivestito in relazio- abbiano negato a quest’ultima qualsiasi liber- ne al successivo intervento del legislatore. tà di azione, cassando sistematicamente ogni Le sentenze di Catania si possono sistemati- eccezione dei resistenti che fosse fondata sul camente inquadrare nella seconda delle due difetto di giurisdizione. antitetiche correnti giurisprudenziali sopra Del resto, se si volesse sviluppare in negativo richiamate17. il requisito della rilevanza esterna, non risul- Più precisamente, esse inaugurano quell’o- terebbe affatto facile immaginare entro quali rientamento che, abbandonato il criterio contenuti dovrebbe mantenersi una decisione dell’incidenza della sanzione sullo status dello sportiva per esaurire le proprie conseguenze sportivo, tenderà a considerare giuridicamen- all’interno della cerchia dei soli atleti e delle fe- te rilevanti pressoché tutte le sanzioni disci- derazioni. A ben guardare, infatti, qualsiasi de- plinari sul presupposto della loro incidenza cisione sportiva sembra prestarsi ad incidere, su posizioni giuridiche soggettive tutelate almeno indirettamente, sul patrimonio o sulla dall’ordinamento generale. rispettabilità del soggetto che la subisca. Protagonista della vicenda processuale fu il Sul punto, però, si deve segnalare un’isolata Catania S.p.a., il quale intentò ricorso avanti pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 2333 del al Tar Sicilia avverso una decisione della Corte Federale della Figc. 15 Tar Sicilia, Catania, n. 958/2003. Con tale ordinanza, Il Catania aveva ottenuto dalla Commissione i giudici di primo grado hanno rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento ad una d’Appello Federale una vittoria a tavolino in controversia riguardante la squalifica di una giornata una partita contro il rivale Siena, sul pre- inflitta ad un giocatore di calco della massima serie. supposto dell’impiego irregolare fra le fila Il Tar ha ritenuto sussistente la propria competenza del Siena di un giocatore precedentemente sul presupposto della rilevanza metasportiva della squalificato. sanzione stessa, la quale, pur se apparentemente lieve, può avere serie implicazioni economiche in tema di 16 Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333. diritti televisivi e sponsorizzazioni. 17 Vedi infra, par. 2. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 141
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x Alcune squadre di serie B, pretermesse da Chiamato a pronunciarsi in punto di giurisdizio- questo giudizio e sfavorite nel punteggio di ne, il giudice adito respinse l’eccezione di incom- classifica risultante all’esito dello stesso, si ri- petenza asserendo che le norme di cui il ricor- volsero quindi alla Corte Federale della Figc ed rente assumeva la violazione – ovvero le regole ottennero la dichiarazione di legittimità dello procedurali che presiedono il rapporto fra organi schieramento del giocatore senese ed il conse- gerarchicamente sovraordinati – non esaurisco- guente ripristino del risultato sportivo effetti- no i propri effetti nell’ambito della Federazione. vamente determinatosi sul campo nella gara Si tratta di regole che, pur se di natura federale, disputata fra Catania e Siena. sono animate dallo scopo di regolare il corretto Chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, il Tar esercizio delle gare, definendo le modalità di Sicilia dimostrò di voler ancorare il criterio di ricorso alle autorità endo-federali giustiziali. distinzione fra le due giustizie alla natura e Sulla base di questo assunto, pertanto, il Tar alla ratio della norma sportiva violata. Sicilia affermava la propria competenza con Il ricorrente, lamentava il mancato rispetto una ordinanza che, nel prosieguo di quello stes- delle norme procedimentali che presiedono i so anno, incoraggiò altre squadre a rivolgersi al ricorsi alle Corti federali. G.A. per chiedere a quest’ultimo l’annullamen- Secondo il patrocinio del Catania, infatti, il to dei provvedimenti federali sfavorevoli e così riconoscimento della vittoria da parte della guadagnarsi la possibilità di fatto del ripescag- Commissione d’Appello Federale non avrebbe gio o l’ammissione nel campionato da cui fosse- potuto essere annullato da parte di un organo ro state precedentemente escluse. di primo grado, quale è la Corte Federale. In Nelle more del processo già pendente, peraltro, lo nessun caso, inoltre, la decisione dell’organo stesso Catania Calcio s.p.a. si rivolse con un altro gerarchicamente superiore avrebbe potuto es- ricorso al Tar Calabria per contestare il provvedi- sere superata, essendosi determinato in capo mento federale di ammissione al campionato di ad essa il passaggio in giudicato che ne deter- serie B del Napoli, sostenendo che quest’ultimo mina l’irrevocabilità. avesse presentato fideiussioni false e chiedendo In realtà, ribattevano i resistenti, il ricorso di esservi ammesso al suo posto19. inoltrato da questi ultimi alla alla Corte Figc Il legislatore, pertanto, ai fini di evitare la paralisi traeva la propria legittimità dalla previsione delle competizioni a causa del sistematico ricorso di cui all’art. 32 comma quinto dello Statuto agli organi giurisdizionali amministrativi, dovet- della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la te intervenire nelle immediatezze di questi episo- quale consente ad “ogni tesserato od affiliato di con il più volte citato decreto n. 220 del 2003. alla FIGC (di) ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o 4. Le reazioni alla legge n. 280/2003 associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Come si è visto, il d.l. 220 dell’estate 2003 è La Corte Federale, del resto, aveva ritenuto am- stato emanato con l’intenzione di ovviare all’e- missibile il ricorso proprio in relazione alla av- strema incertezza venutasi a creare sull’indivi- venuta pretermissione degli attuali resistenti duazione del giudice competente. nel processo sportivo che li avrebbe in seguito Il legislatore, consapevole delle oscillazioni della danneggiati nella posizione di classifica18. giurisprudenza sul punto e delle criticità incon- trate dall’applicazione del criterio della consi- 18 In quell’occasione, la Corte aveva ravvisato la violazione di diritti fondamentali, che costituisce condizione dell’azione ex art. 32 comma quinto Statuto la Corte aveva ravvisato la necessità di dover ascoltare i Figc, nella mancata instaurazione del contraddittorio pretermessi, il cui interesse a non vedere rimaneggiata su una questione, la vittoria a tavolino del Catania la propria posizione di classifica non avrebbe potuto sul Siena, che avrebbe propagato i propri effetti sulla trovare tutela in alcuno dei rimedi processuali previsti classifica dell’intero campionato. dall’ordinamento sportivo. In altre parole, mancando nell’ordinamento federale un 19 Su tale ricorso ha deciso il Tar Reggio Calabria, con rimedio generale equipollente all’opposizione di terzo, decreto presidenziale del14.08.2003 n. 1546. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 142
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x stenza degli effetti, ha deciso di affidare esplici- Di diverso avviso il Consiglio di Stato, il quale, tamente le controversie sul fronte disciplinare e invece, ha posto l’accento sul rilievo che il legi- tecnico alla sola cognizione del giudice sportivo. slatore del 2003 fosse ben consapevole, al mo- Come anticipato, nonostante la chiarezza della ra- mento della emanazione del decreto 220, che le tio legis, nelle immediatezze della conversione del sanzioni disciplinari si potessero ripercuotere decreto n. 220 nella legge n. 280/03, si è assistito all’esterno, con incisione di situazioni giuri- nuovamente al divampare della disputa interpre- diche soggettive rilevanti per l’ordinamento tativa intorno al rapporto fra le due giustizie. generale e, ciononostante, avesse deciso di af- Sulle prime, il Tar Lazio ha ritenuto di dover fidare comunque le relative controversie alla continuare a fondare il criterio discretivo sulla cognizione esclusiva dei giudici sportivi22. natura della situazione giuridica soggettiva in- In questa prospettiva, proseguivano i giudici cisa dalla sanzione disciplinare, affermando la di Palazzo Spada, i Tar non avrebbero potuto propria competenza ogniqualvolta la decisio- in nessun modo sovrapporsi alla scelta di- ne sportiva, anche se di tipo disciplinare, fosse screzionale operata dal Parlamento, propu- tale da ledere l’interesse legittimo dell’atleta20. gnando un’interpretazione della norma che Una tale conclusione, precisava l’estensore, tradisse la formulazione letterale e l’intento si sarebbe imposta per la necessità di dare la del legislatore. doverosa interpretazione costituzionalmente Per mantenere il proprio operato nei limiti orientata dell’art. 2 della l. 280/03: se interpre- costituzionali i giudici di primo grado non tata in senso assoluto, la riserva di giurisdi- avrebbero dovuto spingere la propria atti- zione sportiva costituirebbe una inammissi- vità interpretativa fino a travalicare la netta bile violazione del diritto di difesa. In base al opzione legislativa bensì, tuttalpiù, avrebbe- dettato dell’art. 24 Cost, infatti, nessuna nor- ro dovuto sollevare questione di legittimità ma ordinaria potrebbe mai precludere la giu- costituzionale. stiziabilità davanti al giudice naturale di una Il Tar Lazio non ha tardato ad uniformarsi agli situazione giuridica soggettiva rilevante per ammonimenti dell’organo di secondo grado, l’ordinamento21. sollevando questione incidentale di legitti- 20 Tar Lazio 19.03.08. n. 2472. mità costituzionale dell’art. 2 con l’ordinanza 21 Tar Lazio 19.03.08. n. 2472. Si deve infatti tornare n. 241 dell’11 febbraio 2010. brevemente sul caso Moggi per sottolineare un altro passaggio rilevante della sentenza del Tar. Come è cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità noto, nelle more del procedimento disciplinare, la e negativi, intuibili riflessi nei rapporti sociali. Commissione d’Appello Federale aveva inflitto all’ex Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre dirigente la sanzione, poi confermata dalla Corte Federale, nel caso in esame – atteso che il danno asseritamente della inibizione per 5 anni dai ranghi della federazione, ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nelle misure unitamente ad un’ammenda di cinquantamila euro. interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo Il giudice delle prime cure, nel rigettare la questione giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse preliminare di incompetenza giurisdizionale, ha inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile ribadito il principio secondo cui l’autonomia del diritto negare all’odierno ricorrente l’accesso a colui che di dette sportivo esiste fintantoché il provvedimento impugnato vicende è inequivocabilmente il giudice naturale. Una non dispieghi efficacia esterna all’ordinamento da cui diversa conclusione assumerebbe carattere di particolare promana. Ciò non si verifica, per il Collegio romano, criticità ove si consideri (…) che in una determinata fase allorquando la decisione sportiva, pur se disciplinare, dell’impugnato procedimento è stata negata al ricorrente sia tale da incidere sulla onorabilità e professionalità del la stessa appartenenza al c.d. ‘mondo sportivo’ ”. soggetto che ne sia destinatario. 22 Cons. Stato 25 novembre 2008, n. 5782. Il legislatore, si Più precisamente, si deve escludere la rilevanza legge testualmente nella sentenza, “allorché emanò il d.l. n. meramente interna del provvedimento disciplinare 220 del 2003, non poteva certo ignorare che l’applicazione “allorchè la materia del contendere (sia) costituita del regolamento sportivo – sia da parte dell’arbitro nella innanzitutto da valutazioni e apprezzamenti personali, singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita sia da parte del giudice sportivo di primo e di secondo dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza quasi sempre producono conseguenze patrimoniali diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e indirette di rilevantissima entità”. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 143
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x La Corte Costituzionale ha rigettato le censu- te per l’ordinamento generale e, pertanto, se re del giudice a quo sulla base di un triplice ne deve conseguentemente ammettere la rela- argomento23. tiva azionabilità avanti al giudice dell’ordina- In primo luogo, afferma la Corte, il legislatore mento generale. del 2003, attribuendo le controversie disciplinari all’ambito cognitorio esclusivo del giudice sporti- 5. Per un superamento vo, ha dimostrato di voler operare una scelta netta. dell’impostazione tradizionale del problema Tale opzione, ad avviso del Giudice delle Leggi, non appare in contrasto con alcuno dei parametri Dall’intricato nodo delle posizioni giurispru- costituzionali; in particolare, sarebbe da escluder- denziali che si sono avvicendate sul tema si qualsiasi frizione della stessa con l’art. 24 Cost. emerge un quadro variopinto e composito di La Consulta parte dall’assunto secondo cui tesi, anche molto distanti fra loro, che dilata l’ambito cognitorio esclusivo del giudice spor- quasi a dismisura lo spettro dell’indagine. tivo riguarderebbe soltanto la tutela caducato- Nonostante la varietà dei temi trattati e l’aprir- ria, e non anche quella risarcitoria: la riserva di si di sempre nuovi interrogativi ad essi colle- giurisdizione sportiva si estenderebbe soltan- gati, il lungo e mai sopito dibattito sul punto to a quelle controversie la cui domanda intro- rivela che gli interpreti, pur se lontanissimi duttiva avesse ad oggetto l’elisione degli effetti nelle rispettive conclusioni, dimostrano di del provvedimento, non già la condanna al ri- leggere il problema da un angolo visuale co- sarcimento del danno. mune. La possibilità stessa di tracciare la linea Secondo le argomentazioni proposte dalla di demarcazione fra le due giustizie sembra Consulta, pertanto, il diritto costituzionale di passare obbligatoriamente dalla prelimina- difesa sarebbe fatto salvo per il fatto che il legi- re affermazione o negazione dell’autonomia slatore, con la norma de quo, non avrebbe inteso dell’ordinamento sportivo. precludere all’atleta qualsiasi strumento di tutela In altre parole, ciò che accomuna le tesi sul avanti al giudice naturale precostituito per leg- tappeto è la prospettiva con la quale guardano ge: la domanda di risarcimento, infatti, rimane al problema stesso, legato a filo doppio con la esperibile davanti al giudice dell’ordinamento annosa e mai risolta disputa intorno all’auto- generale in base alle consuete regole di riparto. nomia dell’ordinamento sportivo e alla conse- All’indomani della sentenza della Corte guente pretesa di quest’ultimo di affrancarsi Costituzionale, la giurisprudenza ammi- dall’ordinamento statale. nistrativa è stata chiamata nuovamente ad Una volta ricomposto, sia pure sommariamente, esprimersi sul riparto fra giustizia ordina- il dibattito sorto in giurisprudenza sulle relazio- ria e giustizia sportiva con riferimento ad un ni fra le due giustizie, vale la pena tentare un ap- atto di ripescaggio di una squadra di pallavo- proccio diverso al tema, in parte svincolato dalla lo dal campionato dal quale la stessa era stata preoccupazione di prendere posizione sulla na- retrocessa24. tura ordinamentale o meno del sistema sportivo. In quest’occasione, i giudici di Palazzo Spada In particolare, anche l’osservatore meno atten- si sono chiesti se atti di questo tipo, i quali to si può rendere immediatamente conto della hanno ad oggetto l’ammissione al campiona- grandissima incidenza che l’esito di una con- to, debbano considerarsi quali provvedimenti troversia disciplinare, specie se a sfondo calci- riservati dal decreto 220/03 alla giustizia spor- stico, possa avere sulla sfera privata e patrimo- tiva. Poiché dall’esito di tali procedure sanzio- niale del singolo che ne resti coinvolto. natorie dipende la partecipazione stessa alla A questa prima e rudimentale osservazione si pratica sportiva, tali provvedimenti incidono deve accompagnare la riflessione sullo svolgi- su una situazione soggettiva che, secondo il mento in concreto di un giudizio sportivo, al Consiglio di Stato, non può ritenersi irrilevan- quale rimangono estranee le garanzie procedi- 23 Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 2011. mentali che devono presiedere ad un qualsivo- 24 Consiglio di Stato, 14.11.11 n. 6010. glia processo. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 144
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.IV (2012) n.2 (luglio-dicembre) issn 2035-584x Ora, vista la natura scopertamente inquisito- cisione sportiva, pur se disciplinare, interessi ria del procedimento che precede la decisione una posizione giuridica soggettiva tutelata sportiva e viste le potenziali conseguenze dan- dall’ordinamento generale. nose che può dispiegare quest’ultima sulla vita e sulle sostanze dell’atleta, l’affermata pretesa di autonomia e, dunque, del totale affrancamento della decisione sportiva dalle censure del giudi- Laura Fassina, laureata in giurisprudenza presso ce ordinario, sembra adombrare la volontà di l’Università di Padova, attualmente dottoranda di sottrarre il giudizio sportivo alle pur minime ricerca presso la Scuola di Dottorato in Giurispru- garanzie costituzionali del giusto processo. denza della stessa Università. In sintesi, impregiudicata ogni questione re- lativa alla possibilità teorica di descrivere lo fassina.laura@gmail.com sport quale ordinamento a sé stante e, più a monte, la pluralità stessa degli ordinamenti giuridici, il rischio sotteso ad ogni affermazio- ne acritica dell’autonomia del diritto sportivo è quello di una giustificazione meramente for- male di un sistema sostanzialmente ingiusto. L’autonomia dell’ordinamento sportivo, infatti, af- fonda le proprie radici sul riconoscimento di essa da parte di una norma statale, la l. 280, appunto. L’ordinamento sportivo trae quindi la propria giuridicità da una fonte di rango superiore, e solo grazie a tale aggancio formale legittima la sua stessa sussistenza, rimanendo impregiu- dicata qualsiasi indagine sulla legittimità so- stanziale del sistema così istituito. Al contrario, la giuridicità di un istituto non sembra potersi agevolmente fondare solo ed unicamente sull’espressa previsione da parte di una norma posta25. Il pericolo, lo si ripete, è quello di una indimo- strata legittimazione a priori del complesso di norme di giustizia sportiva, le quali danno vita ad un procedimento rimasto indifferente a quasi tutte le conquiste del processo accusa- torio. In primis, il contraddittorio sulla prova. A modesto parere di chi scrive, le esigenze di celerità sottese al funzionamento delle gare dovrebbero sempre piegarsi di fronte al dirit- to del cittadino-atleta di godere a pieno delle garanzie del rito amministrativo quando la de- 25 Al contrario, Hans Kelsen, sosteneva che un comando potesse definirsi realmente giuridico solo a valle di un giudizio di qualificazione formale. A distinguere il comando del bandito da quello del pubblico ufficiale sarebbe, pertanto,soltanto la sussumibilità di quest’ultimo nella premessa minore del c.d. sillogismo giuridico. Si veda funditus, H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000. I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale 145
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