I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo - Fonti normative ed aspetti definitori - IFOAP

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I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo - Fonti normative ed aspetti definitori - IFOAP
I contratti di finanziamento:
Il contratto di Mutuo

Fonti normative ed aspetti definitori

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I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo - Fonti normative ed aspetti definitori - IFOAP
Definizione di Mutuo

         Ai sensi dell’art.1813 c.c.: “Il mutuo è il contratto col quale una
         parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o
         di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante
         cose della stessa specie e qualità”.

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I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo - Fonti normative ed aspetti definitori - IFOAP
Il Mutuo: fonti normative fondamentali
                                             ed aspetti definitori

  • Ex Art. 1815 c.c. : “Salvo diversa volontà delle parti, il
    mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per
    la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni
    dell’Articolo 1284”.
  • Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti),
    la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura
    legale (1284, 1419; att. 185)”.

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Il mutuo trova dunque la sua veste giuridica in un
                              contratto di natura reale

               Mediante il quale un soggetto             (mutuante)
               consegna all’altra parte (mutuataria), che ne
               diviene per l’effetto proprietaria, un determinato
               ammontare di denaro, con l’obbligo di restituire
               l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli
               interessi (quota interessi) entro una certa data.
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Dalla disciplina codicistica

  • Trattandosi di un contratto reale il vincolo si perfeziona con la
    consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne
    formano l’oggetto
  • Oggetto del mutuo possono essere solo il denaro o altre cose
    fungibili perché solo per queste, in quanto interscambiabili,
    esiste la restituzione in genere o per equivalente
  • E’ un contratto a prestazioni corrispettive ed è un contratto di
    durata, in quanto spiega i suoi effetti in un certo lasso di
    tempo
  • E’ un contratto presuntivamente oneroso ai sensi dell’art.1815
    c.c.
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La remunerazione del mutuante

  Quanto alla “remunerazione del mutuante “ è disposto che:
  • Ai sensi dell’art. 1800 c.c. il mutuatario, salva diversa volontà
    delle parti, è tenuto a corrispondere al mutuante gli interessi
  • Il saggio d’interesse è calcolato per Legge ogni anno e che allo
    stesso saggio vengono computati gli interessi convenzionali se
    le parti non ne hanno determinato la misura
  • Gli interessi superiori alla misura legale debbono essere
    determinati per iscritto
  • Ai sensi dell’art.1815 c.c. è nulla la clausola che preveda
    interessi usurai; gli stessi sono ricondotti a misura legale.

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Il Mutuo bancario: nozione

  •
  Nel mutuo bancario la banca trasferisce una certa quantità di denaro al
  richiedente che, da parte sua, è tenuto alla restituzione dell’importo
  concesso (capitale erogato) e al pagamento di interessi da calcolare sulla base
  di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento avviene in
  modo graduale nel tempo (durata del mutuo), attraverso versamenti periodici
  (le rate), la cui cadenza può variare da mensile ad annuale, il tutto secondo
  un piano di ammortamento concordemente accettato dalle parti.
   Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca è
  garantito da una ipoteca su di uno specifico bene, in genere l’immobile
  acquistato.

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La domanda di richiesta

                  La domanda per ottenere un mutuo
               si compila in un apposito modulo in cui:

   Si indicano le genaralità complete del richiedente/dei
    richiedenti più altre informazioni di carattere personale
    (nucleo familiare, occupazione dei richiedenti, reddito netto
    mensile, reddito netto annuale)
   Si descrive l'immobile sul quale iscrivere l'ipoteca
   Si individua la destinazione del finanziamento
   Si determinano la somma richiesta e la durata del prestito
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La domanda di richiesta (2)

  La domanda deve poi essere corredata da:

   Certificati di nascita, stato civile, estratto dell'atto di matrimonio
   Copia preliminare di vendita
   Copia atto di provenienza e certificato di abitabilità
   Planimetria dell'immobile ed eventuali sue pertinenze
   Originale ultimo cedolino dello stipendio, copia modello CUD
         Per i professionisti:
   Copia modello Unico, estratto C.C.I.AA. o attestato iscrizione Albo
    professionale

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La valutazione del c.d. merito creditizio

               L’intermediario è tenuto a valutare il c.d. merito creditizio

                                       Ovvero è tenuto a valutare la
                                   solvibilità del debitore sulla scorta di
                                              una serie di indici

                  Basilea II e la valutazione                   Art.124 Bis T.U.B. in materia
                  prospettica sulle capacità                       di credito al consumo e
                 di restituzione del prestito                   l’obbligo di valutazione della
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Aspetti definitori e classificazioni

                                                           Durata

  • I contratti di mutuo possono
               differenziarsi per:                          Finalità

                                                        Tassi d’interesse

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Le caratteristiche del mutuo: la durata

                 Il mutuo è un contratto che produce effetti nel tempo.

          Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono eventi che
         vanno a completarsi entro una certa scadenza temporale solitamente
         compresa tra i 5 a 30 anni, anche se oggi il mercato propone, pur se non in
         modo diffuso, alcuni mutui che arrivano anche a 40 anni di durata.

           La scelta della durata riverbera sull’importo della rata sia per la quota capitale sia
           per quella interessi. A parità di importo concesso, durate più brevi determinano
           rate più elevate, ma minori interessi.

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La rata mensile

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Le caratteristiche del mutuo: le finalità
  •       Il mutuo più frequentemente richiesto è il mutuo per l’acquisto di immobile. Può
          arrivare a coprire fino all’80% del valore dell’immobile stesso, anche se alcuni
          istituti erogano mutui fino al 100% del valore (richiedendo maggiori garanzie)
  •       Il Mutuo può essere richiesto anche per finalità di costruzione e ristrutturazione
          d’immobili (Mutuo edilizio – erogato in base ai S.A.L.)
  •       Il mutuo fondiario è un tipo di mutuo immobiliare. L’articolo 38 t.u.b. “Nozione di
          Credito Fondiario” recita infatti così: il credito fondiario ha per oggetto la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine
          garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Si caratterizza per determinate
          caratteristiche di durata (superiore a 18 mesi) e rapporto tra somma mutuata e
          valore della garanzia (ipoteca non superiore all’80% del valore dell’immobile).
  •       Il Mutuo per carenza di liquidità è invece un servizio considerato ad alto rischio
          solitamente erogato a clienti fidati per assicurare loro la disponibilità di una
          somma in contanti.
  •       Il Mutuo Agrario è finalizzato ad aiutare le aziende agricole ad affrontare
          investimenti come acquisto di proprietà fondiarie, consolidamento di passività
          onerose, miglioramento strutturale dei fondi (piantagioni, strade poderali,
          sistemazione terreni, sistemazione di fabbricati rurali).
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Le caratteristiche del mutuo:
                                             il tasso d’interesse

  • L’interesse è un costo del mutuo, è il costo del denaro
    prestato dal creditore, ed è espresso in percentuale
  • Il tasso è determinato con riferimento a parametri
    riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca
    aggiunge una maggiorazione (spread).
  • L’entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza
    tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente
    applicato, cresce in relazione alla durata del contratto.
    Di solito, i parametri di riferimento sono l’EURIRS (euro
    Interest Rate Swap) ovvero l’EURIBOR a seconda se il mutuo
    sia stato negoziato a tasso fisso ovvero a tasso variabile.

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Il tasso d’interesse

                                Tasso Fisso

  •      Il tasso può essere
                               Tasso Variabile

                                 Tasso Misto

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Il tasso d’interesse (2)

                                         TASSO FISSO

               Viene determinato al momento della stipula
                in base al tasso di riferimento del mercato
                                  “Eurirs”

                       Eurirs: Tasso interbancario di riferimento per i mutui a
                     tasso fisso, diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria
                                                Europea
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Il Tasso d’interesse (3)

                                            TASSO VARIABILE

                         Paga un tasso d’interesse mutevole in relazione
               all’andamento di una o più misure di riferimento specificate
                                          nel contratto
               Il tasso viene calcolato sull’EURIBOR: tasso (Euribor)
                                                            interbancario di riferimento per
          mutui a tasso variabile diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea

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Il Tasso d’interesse (4)

                       TASSO MISTO

 Il tasso può essere modificato da fisso a variabile
     o viceversa indicando nel contratto condizioni
                       e scadenze

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I contratti di finanziamento:
Il contratto di Mutuo

La rata ed il piano d'ammortamento

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                                            pagina 20
La rata e il piano d’ammortamento

                                                          La Rata

           Importo che il mutuatario versa
          periodicamente per la restituzione
                    del prestito.

                                      È composta di una quota capitale e di una quota
                                      interessi, in ragione dell’applicazione del tasso. Il
                                      rimborso avviene secondo cadenze temporali
                                      determinate dalle parti, che possono assumere
                                      frequenza mensile, trimestrale, semestrale ovvero,
                                      qualora              convenuto,             annuale.
                                      L’importo della rata dipende dall’importo preso a
                                      prestito, dalla durata del contratto e dal tasso di
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La rata ed il piano d’ammortamento (2)

               Il tasso d’interesse effettivo praticato viene determinato
               dallo spread sommato al tasso di riferimento del mercato
                                     (Eurirs o Euribor)

        Lo spread rappresenta la remunerazione per l’Istituto di
         credito e viene determinato nel contratto attraverso un valore
         percentuale (solitamente compreso tra l’1% ed il 3%)

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La rata ed il piano d’ammortamento (3)

      Il rimborso dell’importo erogato si sviluppa nel tempo secondo
        un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo
        dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel
        pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto.

           La tipologia più frequente di ammortamento è quello alla francese, ove le rate,
           pur rimanendo fisse, prevedono una componente decrescente per gli interessi e
           crescente per il capitale man mano che ci si avvicina alla scadenza del mutuo.

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L’mmortamento francese

                    Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00
                       Quota capitale = 2.688,63 – 1.200,00 = 1.488,63
                     Capitale residuo = 40.000,00 – 1.488,63 = 38.511,27
                                              Quota                        Capitale
               Numero rata   Importo rata   interessi    Quota capitale    residuo
                    1          € 2.688,63   € 1.200,00      €   1.488,63   € 38.511,37
                    2          € 2.688,63   € 1.155,34      €   1.533,29   € 36.978,08
                    3          € 2.688,63   € 1.109,34      €   1.579,29   € 35.398,80
                    4          € 2.688,63   € 1.061,96      €   1.626,66   € 33.772,13
                    5          € 2.688,63   € 1.013,16      €   1.675,46   € 32.096,67
                    6          € 2.688,63    € 962,90       €   1.725,73   € 30.370,94
                    7          €2.688,63     € 911,13       €   1.777,50   € 28.593,44
                    8          € 2.688,63    € 857,80       €   1.830,83   € 26.762,62
                    9          € 2.688,63    € 802,88       €   1.885,75   € 24.876,87
                   10          € 2.688,63    € 746,31       €   1.942,32   € 22.934,54
                   11          € 2.688,63    € 688,04       €   2.000,59   € 20.933,95
                   12          € 2.688,63    € 628,02       €   2.060,61   € 18.873,34
                   13          € 2.688,63    € 566,20       €   2.122,43   € 16.750,92
                   14          € 2.688,63    € 502,53       €   2.186,10   € 14.564,81
                   15          € 2.688,63    € 436,94       €   2.251,68   € 12.313,13
                   16          € 2.688,63    € 369,39       €   2.319,23   € 9.993,90
                   17          € 2.688,63    € 299,82       €   2.388,81   € 7.605,08
                   18          € 2.688,63    € 228,15       €   2.460,48   € 5.144,61
                   19          € 2.688,63    € 154,34       €   2.534,29   € 2.610,32
                   20          € 2.688,63     € 78,31       €   2.610,32     -€ 0,00

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L’ammortamento italiano:

                          Capitale residuo = 40.000,00 – 2.000,00 = 38.000,00
                          Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00
                                 Rata = 1.200,00 + 2.000,00 = 3.200,00

       Numero rata         Importo rata          Quota interessi          Quota capitale          Capitale residuo
                      1                   3200                     1200                    2000                  38000
                      2                   3140                     1140                    2000                  36000
                      3                   3080                     1080                    2000                  34000
                      4                   3020                     1020                    2000                  32000
                      5                   2960                      960                    2000                  30000
                      6                   2900                      900                    2000                  28000
                      7                   2840                      840                    2000                  26000
                      8                   2780                      780                    2000                  24000
                      9                   2720                      720                    2000                  22000
                     10                   2660                      660                    2000                  20000
                     11                   2600                      600                    2000                  18000
                     12                   2540                      540                    2000                  16000
                     13                   2480                      480                    2000                  14000
                     14                   2420                      420                    2000                  12000
                     15                   2360                      360                    2000                  10000
                     16                   2300                      300                    2000                    8000
                     17                   2240                      240                    2000                    6000
                     18                   2180                      180                    2000                    4000
                     19                   2120                      120                    2000                    2000
                     20                   2060                       60                    2000                       0

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Il piano di ammortamento
  • Esistono anche altri sistemi di ammortamento che si differenziano
    per le diversa miscela nel tempo             delle due componenti
    fondamentali dalla rata: la quota capitale e la quota interessi.
  • Ammortamento all’americana: vede la coesistenza di un’operazione
    di investimento (piano di accumulo finalizzato alla restituzione del
    capitale) con un’operazione prettamente finanziaria legata agli
    interessi generati dall’importo finanziato.
  • Ammortamento alla tedesca: strutturalmente simile all’
    ammortamento alla francese, salvo la prima e l’ultima rata
    (composte rispettivamente da solo quota interessi e solo quota
    capitale). Le rate sono costanti e composte da una quota interessi
    decrescente e da una quota capitale crescente.

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I contratti di finanziamento:
Il contratto di Mutuo

Alla luce della normativa speciale

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                                            pagina 27
Le principali norme speciali

  • D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN
    MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA) così come modificato a
    seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 141/20120
  • Il D.L. n. 185 del 2008, convertito nella Legge n. 2/2009
  • D.L. 31/1/2007, n. 7, convertito con legge 2/4/2007, n. 40
    (C.D. Decreto Bersani)
  • Legge 7 marzo 1996, n. 108 ‐ Disposizioni in materia di usura
    (art.644 c.p.)
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917 ‐ Approvazione del testo unico delle
    imposte sui redditi

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Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

  Ai sensi dell’Art. 106 t.u.b. (Articolo così sostituito dall’art. 7
     D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141):
  • 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di
    concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato
    agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito
    albo tenuto dalla Banca d’Italia.

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Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (2)

  • Articolo 107
  • (Autorizzazione)
  • 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare
    la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • a) sia adottata la forma di società di capitali;
  • b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio
    della
  • Repubblica;
  • c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
  • determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di
    operatività;

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Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (3)

  • Art. 107 t.u.b. (segue):
  • d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e
    la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo
    statuto;
  • e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo
    19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli
    articoli 25 e 26;
  • f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del
    gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
    ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2
    dell’articolo 106.

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Esercizio abusivo del credito

                Affinchè si configuri il reato di esercizio abusivo del credito
                (art.134 t.u.b.) è necessario che tale attività sia rivolta nei
               confronti del pubblico e non in via occasionale ad un amico o
                                      ad un conoscente

                La Corte di Cassazione, con sentenza n.2404/2010, ha precisato che
                tale attività non deve necessariamente essere interpretata in senso
                quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè
                come rivolta ad un numero non determinato di persone

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Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

  • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari
    è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
    t.u.b. sono attribuiti poteri:
  • Regolamentari: potendo emanare disposizioni di carattere
    generale o specifico circa l'adeguatezza patrimoniale, il
    contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
    l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni,
    nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette
    materie.

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Il mutuo nel d. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

  • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari
    è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
    t.u.b. sono attribuiti poteri:
  • Sanzionatori:nei confronti degli intermediari riguardanti
    anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale,
    nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche
    di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del
    patrimonio

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Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

  • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari
    è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
    t.u.b. sono attribuiti poteri:
  • Di controllo periodico sull’operato: essendo posto a carico
    degli intermediari l’obbligo di inviare alla Banca d'Italia, con
    le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
    periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto
    (anche i bilanci).

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Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
               (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

  • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari
    è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108
    t.u.b. sono attribuiti poteri:
  • Ispettivi: potendo effettuare la Banca d’Italia ispezioni presso
    gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di
    documenti e gli atti che ritenga necessari.

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D.lgs.141/2010 dunque

                       Con il D.lgs.141/2010 dunque

   Creazione Albo unico intermediari
   Scompare differenziazione intermediari 106 e 107 t.u.b.

   Servizi di pagamento                    Bankitalia svolge sia un’attività di
   Servizi di investimento                 controllo ai fini dell’iscrizione, sia
   Altre attività consentite dalla Legge   attività di vigilanza e di controllo
   Attività strumentali e connesse         sull’attività svolta.

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Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

   Forma di società di capitali
   Sede legale e Direzione Generale in Italia
   Programma
   Onorabilità e professionalità ex artt.25 e 26 t.u.b.
   Inesistenza di legami che ostacolino l’attività di vigilanza
  Regime
     Oggetto    sociale
          transitorio:      limitato alle
                       gli intermediari     sole
                                        ex artt. 106attività riservate
                                                     e 107 possono continuare ad operare
         fino al 31 dicembre 2012 ma hanno l’obbligo di presentare istanza per l’iscrizione
                          all’Albo unico entro tre mesi da detta scadenza

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Distribuzione dei prodotti

  Ex artt.106 e 107 t.u.b. Banche e società finanziarie promuovono
                 e collocano i propri prodotti attraverso

                 Propri                                           Canali
                sportelli                                       distributivi
                                                                  esterni

               E’necessario che il soggetto erogante ponga
                  in essere attività di controllo essendo
               comunque responsabile per le attività fuori
                                    Sede

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Attività della rete distributiva

  Solitamente la rete distributiva
   è composta da:                              L’attività fuori sede deve avvenire
                                               sulla base di convenzioni tra Banche
   Intermediari ex art.106 t.u.b.             ed Intermediari
   Agenti in attività finanziaria             Solo su prodotti standardizzati e
                                               con forme contrattuali predefinite
   Mediatori creditizi                        I contratti si perfezionano col
                                               consenso della Banca

         Le attività si concretano nella promozione dei prodotti (con consulenza) e
         nella raccolta di proposte contrattuali da sottoporre alla Banca/Società
         finanziaria (collocamento)

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L’agente in attività finanziaria
  Agenti in attività finanziaria

   Soggetto, persona fisica o giuridica, stabilmente incaricata da uno o più
    intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 t.u.b., di promuovere e
    concludere contratti riconducibili alle attività finanziarie previste
    dall’art.106 I comma t.u.b. senza autonomia nella fissazione dei prezzi e
    delle altre condizioni contrattuali
  Mediatori creditizi (Art.2 D.P.R 287/2000 Art.16 L.108/1996)

   Colui che mette in relazione Banche o Società finanziarie con la potenziale
    clientela ai fini della concessione di finanziamenti. E’ soggetto terzo, non
    legato alle parti da rapporti di dipendenza, rappresentanza o
    collaborazione

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Il decreto legge n. 185 del 2008,
                            convertito nella L. n. 2/2009

  Ecco i punti maggiormente rilevanti:
  • 1. con riferimento ai mutui immobiliari stipulati fino al 31
    ottobre 2008 "a tasso non fisso", è stato posto un tetto
    all'aumento del tasso variabile e, di conseguenza, all'aumento
    delle rate dovute;
  • 2. a partire dal 1° gennaio 2009 le banche e gli altri
    intermediari finanziari devono assicurare al cliente la
    possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato al
    tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della
    Banca Centrale Europea, cd tasso BCE e a dare adeguata
    pubblicità e trasparenza a tale tipologia di prodotto.
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Decreto “Bersani” n. 7/2007,
                      convertito nella legge n. 40/2007

  Ecco i punti maggiormente rilevanti:
  • Estinzione anticipata: Per i mutui stipulati a decorrere dal 2
     febbraio 2007 Il cliente può rimborsare il finanziamento
     ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia
     totale che parziale (estinzione anticipata) senza applicazione
     di penali .
  • Per i mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007 alle penali si
     applica una riduzione sulla scorta dell’accordo ABI/
     Associazioni Consumatori del 2 maggio 2007

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Decreto “Bersani” n. 7/2007,
                        convertito nella legge n. 40/2007

  • Ecco i punti maggiormente rilevanti:

  • Cancellazione dell'ipoteca: La cancellazione dell’ipoteca
    prestata dal debitore a garanzia del pagamento del mutuo è
    stata resa più semplice. La banca è ora tenuta a rilasciare al
    cliente una quietanza attestante la data di estinzione del
    mutuo e a trasmettere entro trenta giorni al conservatore,
    cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la relativa
    comunicazione senza applicare alcun onere.

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Decreto “Bersani” n. 7/2007,
                        convertito nella legge n. 40/2007

  • Ecco i punti maggiormente rilevanti:
  • La surrogazione al creditore iniziale (c.d. portabilità del
    mutuo): il debitore può sostituire la banca che ha erogato
    inizialmente il mutuo con una nuova banca, mantenendo viva
    l’ipoteca originariamente costituita non essendo più
    necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e
    l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e
    soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà
    a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella
    precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove
    condizioni concordate.

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L’usura e la Legge 108/96

    Con l'introduzione dell'art.644 c.p. ha contribuito ad ampliare, in maniera notevole,
    l’ambito di applicazione del reato di usura, e conseguentemente l’area di tutela offerta
    dalla norma, che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista
    lo "stato di bisogno" del quale taluno abbia "approfittato" conseguendo vantaggi per
    sé o per altri, ma opera anche ogni qual volta il limite (cosiddetto Tasso Soglia
    d'Usura) posto dall’Art. 2 della stessa L. 108/96 venga superato.

         Rilevano dunque unicamente parametri oggettivi:Tasso Soglia d'Usura,
         determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96), con il T.E.G. (Tasso Effettivo
         Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca D'Italia, e pubblicato
         trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del suo 50%.

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D.P.R. 22/12/1986, N. 917
               Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

  • Ai sensi dell’ art. 15 (Detrazioni per oneri)
  • 1. ‐ Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
    seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
    determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il
    reddito complessivo:
  • b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
    rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
    soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
    della Comunità europea (..omissis…) in dipendenza di mutui
    garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità
    immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
    dall'acquisto stesso, per un importo non superiore av 4.000 euro.
  • Detrazioni spettano anche per costruzione dell’immobilie da adibire
    ad abitazione principale nonché per ristrutturazione edilizia.

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I contratti di finanziamento:
Il contratto di Mutuo

L'inadempimento del mutuatario
e l'escussione delle garanzie accessorie

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                                                  pagina 48
Tipologie di Mutuo

                                  Chirografario: mutuo
                                fiduciario garantito solo
                                     dal reddito del
                                       mutuatario
  • Il mutuo può essere
                                  Ipotecario: garantito
                                     dall’ iscrizione
                                ipotecaria sul immobile
                                  del mutuatario o del
                                 terzo datore d’ipoteca

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L’Ipoteca

                                      L’ipoteca

        L’ipoteca è una forma di garanzia reale che ha ad oggetto beni
         immobili, come la casa di abitazione. La costituzione
         dell’ipoteca, che richiede l’intervento di un notaio, conferisce
         alla banca il diritto di agire sul bene dato in garanzia in caso di
         mancato rimborso da parte del mutuatario. L’ipoteca non
         incide sul godimento del bene da parte di chi lo ha acquistato
         tramite il mutuo, ma rappresenta un vincolo nel caso si decida
         successivamente di venderlo.

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Il mancato pagamento delle rate

     • Nel caso di mancato pagamento delle rate il mutuante potrà
       esercitare le azioni a tutela del proprio credito chiedendo la
           restituzione dell'intero importo concesso a mututo

           Potrà avvalersi di rimedi quali la risoluzione per inadempimento, decadenza del
                   beneficio del termine ovvero del recesso dal contratto di mutuo

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Il TUB

  • Il TUB prevede una importante disposizione in tema di
    risoluzione: il 2° comma dell’art. 40, sancisce l'irrilevanza – ai
    fini della risoluzione – di ritardi di pagamento dalla durata
    inferiore a 180 giorni (o di un numero di pagamenti effettuati
    in ritardo inferiore a sette).

         Ogni clausola contrattuale contrastante con tale norma di Legge (che si applica
         ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore del t.u.b.) è
                               illegittima e per ciò stesso inefficace

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L’inadempimento

     • Nel caso di inadempimento rilevante il mutuante potrà agire
                            esecutivamente:

Se il mutuo è assistito da ipoteca potrà
                                             Se il mutuo è chirografario non rimarrà
escutere la garanzia ipotecaria che in tal
                                             che aggredire i beni del debitore sui
senso ha una valenza "prenotativa" in
                                             quali però potrà aprirsi un concorso
sede d'esecuzione sul bene che ne è
                                             con altri creditori muniti di titolo
oggetto nel caso di concorso con altri
                                             esecutivo.
creditori

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I contratti di finanziamento:
Il contratto di Mutuo

Il c.d. mutuo di scopo ed il preliminare di mutuo

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Il mutuo di scopo

                                   Il mutuo di scopo

               Quel contratto in forza del quale una parte si obbliga a fornire i
                      capitali necessari al conseguimento di una finalità
               legislativamente (mutuo di scopo legale) o convenzionalmente
               (mutuo di scopo volontario) stabilita, realizzata dall’altra parte
               che si obbliga alla restituzione del capitale ed alla realizzazione
                                       dell’opera richiesta

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Nel mutuo di scopo la finalità assume dunque una rilevanza causale
                                   nello schema contrattuale

  Pertanto:
   Il mutuo di scopo è un contratto traslativo perchè trasferisce la proprietà
    della cosa
   Consensuale, a fronte del mutuo che ha carattere reale, in quanto si
    perfeziona nel momento in cui si forma l’accordo sulle varie clausole, di
    modo che l’erogazione della somma rappresenta l’esecuzione
    dell’obbligazione a carico del mutuante,
   E' oneroso perchè obbliga il mutuatario al pagamento degli interessi sulla
    somma ricevuta.

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Nel caso in cui il mutuatario utilizzi la provvista per scopi diversi
                          dalle finalità concordate

                                             Se invece il mutuatario utilizza le
           Il contratto è nullo qualora il    somme mutuate per uno scopo
              diverso impiego sia stato      differente da quello concordato si
          concordato tra le parti (Cass. 8          versa in un’ipotesi di
                 aprile 2009 n.8564)                  inadempimento

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Il Preliminare di mutuo

               L’art.1822 c.c. disciplina il c.d. contratto preliminare di mutuo

               Mediante il quale una parte si obbliga a prestare un futuro consenso
                           a consegnare la cosa oggetto della promessa

  Ne discendono:
   Effetti meramente obbligatori; dal che la promessa può non essere
    mantenuta ad esempio qualora intervengano variazioni nelle condizioni
    patrimoniali del promissario tali da far ritenere difficile la restituzione del
    mutuo.
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