I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo - Fonti normative ed aspetti definitori - IFOAP
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I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo Fonti normative ed aspetti definitori www.ifoap.it www.ifoap.it pagina 1
Definizione di Mutuo Ai sensi dell’art.1813 c.c.: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. www.ifoap.it pagina 2
Il Mutuo: fonti normative fondamentali ed aspetti definitori • Ex Art. 1815 c.c. : “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’Articolo 1284”. • Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185)”. www.ifoap.it pagina 3
Il mutuo trova dunque la sua veste giuridica in un contratto di natura reale Mediante il quale un soggetto (mutuante) consegna all’altra parte (mutuataria), che ne diviene per l’effetto proprietaria, un determinato ammontare di denaro, con l’obbligo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) entro una certa data. www.ifoap.it pagina 4
Dalla disciplina codicistica • Trattandosi di un contratto reale il vincolo si perfeziona con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne formano l’oggetto • Oggetto del mutuo possono essere solo il denaro o altre cose fungibili perché solo per queste, in quanto interscambiabili, esiste la restituzione in genere o per equivalente • E’ un contratto a prestazioni corrispettive ed è un contratto di durata, in quanto spiega i suoi effetti in un certo lasso di tempo • E’ un contratto presuntivamente oneroso ai sensi dell’art.1815 c.c. www.ifoap.it pagina 5
La remunerazione del mutuante Quanto alla “remunerazione del mutuante “ è disposto che: • Ai sensi dell’art. 1800 c.c. il mutuatario, salva diversa volontà delle parti, è tenuto a corrispondere al mutuante gli interessi • Il saggio d’interesse è calcolato per Legge ogni anno e che allo stesso saggio vengono computati gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura • Gli interessi superiori alla misura legale debbono essere determinati per iscritto • Ai sensi dell’art.1815 c.c. è nulla la clausola che preveda interessi usurai; gli stessi sono ricondotti a misura legale. www.ifoap.it pagina 6
Il Mutuo bancario: nozione • Nel mutuo bancario la banca trasferisce una certa quantità di denaro al richiedente che, da parte sua, è tenuto alla restituzione dell’importo concesso (capitale erogato) e al pagamento di interessi da calcolare sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento avviene in modo graduale nel tempo (durata del mutuo), attraverso versamenti periodici (le rate), la cui cadenza può variare da mensile ad annuale, il tutto secondo un piano di ammortamento concordemente accettato dalle parti. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca è garantito da una ipoteca su di uno specifico bene, in genere l’immobile acquistato. www.ifoap.it pagina 7
La domanda di richiesta La domanda per ottenere un mutuo si compila in un apposito modulo in cui: Si indicano le genaralità complete del richiedente/dei richiedenti più altre informazioni di carattere personale (nucleo familiare, occupazione dei richiedenti, reddito netto mensile, reddito netto annuale) Si descrive l'immobile sul quale iscrivere l'ipoteca Si individua la destinazione del finanziamento Si determinano la somma richiesta e la durata del prestito www.ifoap.it pagina 8
La domanda di richiesta (2) La domanda deve poi essere corredata da: Certificati di nascita, stato civile, estratto dell'atto di matrimonio Copia preliminare di vendita Copia atto di provenienza e certificato di abitabilità Planimetria dell'immobile ed eventuali sue pertinenze Originale ultimo cedolino dello stipendio, copia modello CUD Per i professionisti: Copia modello Unico, estratto C.C.I.AA. o attestato iscrizione Albo professionale www.ifoap.it pagina 9
La valutazione del c.d. merito creditizio L’intermediario è tenuto a valutare il c.d. merito creditizio Ovvero è tenuto a valutare la solvibilità del debitore sulla scorta di una serie di indici Basilea II e la valutazione Art.124 Bis T.U.B. in materia prospettica sulle capacità di credito al consumo e di restituzione del prestito l’obbligo di valutazione della solvibilità www.ifoap.it pagina 10
Aspetti definitori e classificazioni Durata • I contratti di mutuo possono differenziarsi per: Finalità Tassi d’interesse www.ifoap.it pagina 11
Le caratteristiche del mutuo: la durata Il mutuo è un contratto che produce effetti nel tempo. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono eventi che vanno a completarsi entro una certa scadenza temporale solitamente compresa tra i 5 a 30 anni, anche se oggi il mercato propone, pur se non in modo diffuso, alcuni mutui che arrivano anche a 40 anni di durata. La scelta della durata riverbera sull’importo della rata sia per la quota capitale sia per quella interessi. A parità di importo concesso, durate più brevi determinano rate più elevate, ma minori interessi. www.ifoap.it pagina 12
La rata mensile www.ifoap.it pagina 13
Le caratteristiche del mutuo: le finalità • Il mutuo più frequentemente richiesto è il mutuo per l’acquisto di immobile. Può arrivare a coprire fino all’80% del valore dell’immobile stesso, anche se alcuni istituti erogano mutui fino al 100% del valore (richiedendo maggiori garanzie) • Il Mutuo può essere richiesto anche per finalità di costruzione e ristrutturazione d’immobili (Mutuo edilizio – erogato in base ai S.A.L.) • Il mutuo fondiario è un tipo di mutuo immobiliare. L’articolo 38 t.u.b. “Nozione di Credito Fondiario” recita infatti così: il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Si caratterizza per determinate caratteristiche di durata (superiore a 18 mesi) e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia (ipoteca non superiore all’80% del valore dell’immobile). • Il Mutuo per carenza di liquidità è invece un servizio considerato ad alto rischio solitamente erogato a clienti fidati per assicurare loro la disponibilità di una somma in contanti. • Il Mutuo Agrario è finalizzato ad aiutare le aziende agricole ad affrontare investimenti come acquisto di proprietà fondiarie, consolidamento di passività onerose, miglioramento strutturale dei fondi (piantagioni, strade poderali, sistemazione terreni, sistemazione di fabbricati rurali). www.ifoap.it pagina 14
Le caratteristiche del mutuo: il tasso d’interesse • L’interesse è un costo del mutuo, è il costo del denaro prestato dal creditore, ed è espresso in percentuale • Il tasso è determinato con riferimento a parametri riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca aggiunge una maggiorazione (spread). • L’entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, cresce in relazione alla durata del contratto. Di solito, i parametri di riferimento sono l’EURIRS (euro Interest Rate Swap) ovvero l’EURIBOR a seconda se il mutuo sia stato negoziato a tasso fisso ovvero a tasso variabile. www.ifoap.it pagina 15
Il tasso d’interesse Tasso Fisso • Il tasso può essere Tasso Variabile Tasso Misto www.ifoap.it pagina 16
Il tasso d’interesse (2) TASSO FISSO Viene determinato al momento della stipula in base al tasso di riferimento del mercato “Eurirs” Eurirs: Tasso interbancario di riferimento per i mutui a tasso fisso, diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea www.ifoap.it pagina 17
Il Tasso d’interesse (3) TASSO VARIABILE Paga un tasso d’interesse mutevole in relazione all’andamento di una o più misure di riferimento specificate nel contratto Il tasso viene calcolato sull’EURIBOR: tasso (Euribor) interbancario di riferimento per mutui a tasso variabile diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea www.ifoap.it pagina 18
Il Tasso d’interesse (4) TASSO MISTO Il tasso può essere modificato da fisso a variabile o viceversa indicando nel contratto condizioni e scadenze www.ifoap.it pagina 19
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo La rata ed il piano d'ammortamento www.ifoap.it www.ifoap.it pagina 20
La rata e il piano d’ammortamento La Rata Importo che il mutuatario versa periodicamente per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti, che possono assumere frequenza mensile, trimestrale, semestrale ovvero, qualora convenuto, annuale. L’importo della rata dipende dall’importo preso a prestito, dalla durata del contratto e dal tasso di www.ifoap.it interesse applicato. pagina 21
La rata ed il piano d’ammortamento (2) Il tasso d’interesse effettivo praticato viene determinato dallo spread sommato al tasso di riferimento del mercato (Eurirs o Euribor) Lo spread rappresenta la remunerazione per l’Istituto di credito e viene determinato nel contratto attraverso un valore percentuale (solitamente compreso tra l’1% ed il 3%) www.ifoap.it pagina 22
La rata ed il piano d’ammortamento (3) Il rimborso dell’importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto. La tipologia più frequente di ammortamento è quello alla francese, ove le rate, pur rimanendo fisse, prevedono una componente decrescente per gli interessi e crescente per il capitale man mano che ci si avvicina alla scadenza del mutuo. www.ifoap.it pagina 23
L’mmortamento francese Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00 Quota capitale = 2.688,63 – 1.200,00 = 1.488,63 Capitale residuo = 40.000,00 – 1.488,63 = 38.511,27 Quota Capitale Numero rata Importo rata interessi Quota capitale residuo 1 € 2.688,63 € 1.200,00 € 1.488,63 € 38.511,37 2 € 2.688,63 € 1.155,34 € 1.533,29 € 36.978,08 3 € 2.688,63 € 1.109,34 € 1.579,29 € 35.398,80 4 € 2.688,63 € 1.061,96 € 1.626,66 € 33.772,13 5 € 2.688,63 € 1.013,16 € 1.675,46 € 32.096,67 6 € 2.688,63 € 962,90 € 1.725,73 € 30.370,94 7 €2.688,63 € 911,13 € 1.777,50 € 28.593,44 8 € 2.688,63 € 857,80 € 1.830,83 € 26.762,62 9 € 2.688,63 € 802,88 € 1.885,75 € 24.876,87 10 € 2.688,63 € 746,31 € 1.942,32 € 22.934,54 11 € 2.688,63 € 688,04 € 2.000,59 € 20.933,95 12 € 2.688,63 € 628,02 € 2.060,61 € 18.873,34 13 € 2.688,63 € 566,20 € 2.122,43 € 16.750,92 14 € 2.688,63 € 502,53 € 2.186,10 € 14.564,81 15 € 2.688,63 € 436,94 € 2.251,68 € 12.313,13 16 € 2.688,63 € 369,39 € 2.319,23 € 9.993,90 17 € 2.688,63 € 299,82 € 2.388,81 € 7.605,08 18 € 2.688,63 € 228,15 € 2.460,48 € 5.144,61 19 € 2.688,63 € 154,34 € 2.534,29 € 2.610,32 20 € 2.688,63 € 78,31 € 2.610,32 -€ 0,00 www.ifoap.it pagina 24
L’ammortamento italiano: Capitale residuo = 40.000,00 – 2.000,00 = 38.000,00 Quota interessi = 40.000,00 x 3% (6%/2) = 1.200,00 Rata = 1.200,00 + 2.000,00 = 3.200,00 Numero rata Importo rata Quota interessi Quota capitale Capitale residuo 1 3200 1200 2000 38000 2 3140 1140 2000 36000 3 3080 1080 2000 34000 4 3020 1020 2000 32000 5 2960 960 2000 30000 6 2900 900 2000 28000 7 2840 840 2000 26000 8 2780 780 2000 24000 9 2720 720 2000 22000 10 2660 660 2000 20000 11 2600 600 2000 18000 12 2540 540 2000 16000 13 2480 480 2000 14000 14 2420 420 2000 12000 15 2360 360 2000 10000 16 2300 300 2000 8000 17 2240 240 2000 6000 18 2180 180 2000 4000 19 2120 120 2000 2000 20 2060 60 2000 0 www.ifoap.it pagina 25
Il piano di ammortamento • Esistono anche altri sistemi di ammortamento che si differenziano per le diversa miscela nel tempo delle due componenti fondamentali dalla rata: la quota capitale e la quota interessi. • Ammortamento all’americana: vede la coesistenza di un’operazione di investimento (piano di accumulo finalizzato alla restituzione del capitale) con un’operazione prettamente finanziaria legata agli interessi generati dall’importo finanziato. • Ammortamento alla tedesca: strutturalmente simile all’ ammortamento alla francese, salvo la prima e l’ultima rata (composte rispettivamente da solo quota interessi e solo quota capitale). Le rate sono costanti e composte da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente. www.ifoap.it pagina 26
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo Alla luce della normativa speciale www.ifoap.it www.ifoap.it pagina 27
Le principali norme speciali • D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA) così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 141/20120 • Il D.L. n. 185 del 2008, convertito nella Legge n. 2/2009 • D.L. 31/1/2007, n. 7, convertito con legge 2/4/2007, n. 40 (C.D. Decreto Bersani) • Legge 7 marzo 1996, n. 108 ‐ Disposizioni in materia di usura (art.644 c.p.) • D.P.R. 22/12/1986, n. 917 ‐ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi www.ifoap.it pagina 28
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) Ai sensi dell’Art. 106 t.u.b. (Articolo così sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141): • 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. www.ifoap.it pagina 29
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (2) • Articolo 107 • (Autorizzazione) • 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: • a) sia adottata la forma di società di capitali; • b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della • Repubblica; • c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello • determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; www.ifoap.it pagina 30
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (3) • Art. 107 t.u.b. (segue): • d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; • e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; • f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; • g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106. www.ifoap.it pagina 31
Esercizio abusivo del credito Affinchè si configuri il reato di esercizio abusivo del credito (art.134 t.u.b.) è necessario che tale attività sia rivolta nei confronti del pubblico e non in via occasionale ad un amico o ad un conoscente La Corte di Cassazione, con sentenza n.2404/2010, ha precisato che tale attività non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero non determinato di persone www.ifoap.it pagina 32
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108 t.u.b. sono attribuiti poteri: • Regolamentari: potendo emanare disposizioni di carattere generale o specifico circa l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. www.ifoap.it pagina 33
Il mutuo nel d. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108 t.u.b. sono attribuiti poteri: • Sanzionatori:nei confronti degli intermediari riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio www.ifoap.it pagina 34
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108 t.u.b. sono attribuiti poteri: • Di controllo periodico sull’operato: essendo posto a carico degli intermediari l’obbligo di inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto (anche i bilanci). www.ifoap.it pagina 35
Il mutuo nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) • L’attività di vigilanza sulle attività degli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d’Italia alla quale, ai sensi dell’art.108 t.u.b. sono attribuiti poteri: • Ispettivi: potendo effettuare la Banca d’Italia ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. www.ifoap.it pagina 36
D.lgs.141/2010 dunque Con il D.lgs.141/2010 dunque Creazione Albo unico intermediari Scompare differenziazione intermediari 106 e 107 t.u.b. Servizi di pagamento Bankitalia svolge sia un’attività di Servizi di investimento controllo ai fini dell’iscrizione, sia Altre attività consentite dalla Legge attività di vigilanza e di controllo Attività strumentali e connesse sull’attività svolta. www.ifoap.it pagina 37
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione Forma di società di capitali Sede legale e Direzione Generale in Italia Programma Onorabilità e professionalità ex artt.25 e 26 t.u.b. Inesistenza di legami che ostacolino l’attività di vigilanza Regime Oggetto sociale transitorio: limitato alle gli intermediari sole ex artt. 106attività riservate e 107 possono continuare ad operare fino al 31 dicembre 2012 ma hanno l’obbligo di presentare istanza per l’iscrizione all’Albo unico entro tre mesi da detta scadenza www.ifoap.it pagina 38
Distribuzione dei prodotti Ex artt.106 e 107 t.u.b. Banche e società finanziarie promuovono e collocano i propri prodotti attraverso Propri Canali sportelli distributivi esterni E’necessario che il soggetto erogante ponga in essere attività di controllo essendo comunque responsabile per le attività fuori Sede www.ifoap.it pagina 39
Attività della rete distributiva Solitamente la rete distributiva è composta da: L’attività fuori sede deve avvenire sulla base di convenzioni tra Banche Intermediari ex art.106 t.u.b. ed Intermediari Agenti in attività finanziaria Solo su prodotti standardizzati e con forme contrattuali predefinite Mediatori creditizi I contratti si perfezionano col consenso della Banca Le attività si concretano nella promozione dei prodotti (con consulenza) e nella raccolta di proposte contrattuali da sottoporre alla Banca/Società finanziaria (collocamento) www.ifoap.it pagina 40
L’agente in attività finanziaria Agenti in attività finanziaria Soggetto, persona fisica o giuridica, stabilmente incaricata da uno o più intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 t.u.b., di promuovere e concludere contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall’art.106 I comma t.u.b. senza autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali Mediatori creditizi (Art.2 D.P.R 287/2000 Art.16 L.108/1996) Colui che mette in relazione Banche o Società finanziarie con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti. E’ soggetto terzo, non legato alle parti da rapporti di dipendenza, rappresentanza o collaborazione www.ifoap.it pagina 41
Il decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella L. n. 2/2009 Ecco i punti maggiormente rilevanti: • 1. con riferimento ai mutui immobiliari stipulati fino al 31 ottobre 2008 "a tasso non fisso", è stato posto un tetto all'aumento del tasso variabile e, di conseguenza, all'aumento delle rate dovute; • 2. a partire dal 1° gennaio 2009 le banche e gli altri intermediari finanziari devono assicurare al cliente la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, cd tasso BCE e a dare adeguata pubblicità e trasparenza a tale tipologia di prodotto. www.ifoap.it pagina 42
Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007 Ecco i punti maggiormente rilevanti: • Estinzione anticipata: Per i mutui stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione anticipata) senza applicazione di penali . • Per i mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007 alle penali si applica una riduzione sulla scorta dell’accordo ABI/ Associazioni Consumatori del 2 maggio 2007 www.ifoap.it pagina 43
Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007 • Ecco i punti maggiormente rilevanti: • Cancellazione dell'ipoteca: La cancellazione dell’ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento del mutuo è stata resa più semplice. La banca è ora tenuta a rilasciare al cliente una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere entro trenta giorni al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la relativa comunicazione senza applicare alcun onere. www.ifoap.it pagina 44
Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007 • Ecco i punti maggiormente rilevanti: • La surrogazione al creditore iniziale (c.d. portabilità del mutuo): il debitore può sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita non essendo più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove condizioni concordate. www.ifoap.it pagina 45
L’usura e la Legge 108/96 Con l'introduzione dell'art.644 c.p. ha contribuito ad ampliare, in maniera notevole, l’ambito di applicazione del reato di usura, e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma, che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo "stato di bisogno" del quale taluno abbia "approfittato" conseguendo vantaggi per sé o per altri, ma opera anche ogni qual volta il limite (cosiddetto Tasso Soglia d'Usura) posto dall’Art. 2 della stessa L. 108/96 venga superato. Rilevano dunque unicamente parametri oggettivi:Tasso Soglia d'Usura, determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca D'Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del suo 50%. www.ifoap.it pagina 46
D.P.R. 22/12/1986, N. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi • Ai sensi dell’ art. 15 (Detrazioni per oneri) • 1. ‐ Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: • b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea (..omissis…) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore av 4.000 euro. • Detrazioni spettano anche per costruzione dell’immobilie da adibire ad abitazione principale nonché per ristrutturazione edilizia. www.ifoap.it pagina 47
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo L'inadempimento del mutuatario e l'escussione delle garanzie accessorie www.ifoap.it www.ifoap.it pagina 48
Tipologie di Mutuo Chirografario: mutuo fiduciario garantito solo dal reddito del mutuatario • Il mutuo può essere Ipotecario: garantito dall’ iscrizione ipotecaria sul immobile del mutuatario o del terzo datore d’ipoteca www.ifoap.it pagina 49
L’Ipoteca L’ipoteca L’ipoteca è una forma di garanzia reale che ha ad oggetto beni immobili, come la casa di abitazione. La costituzione dell’ipoteca, che richiede l’intervento di un notaio, conferisce alla banca il diritto di agire sul bene dato in garanzia in caso di mancato rimborso da parte del mutuatario. L’ipoteca non incide sul godimento del bene da parte di chi lo ha acquistato tramite il mutuo, ma rappresenta un vincolo nel caso si decida successivamente di venderlo. www.ifoap.it pagina 50
Il mancato pagamento delle rate • Nel caso di mancato pagamento delle rate il mutuante potrà esercitare le azioni a tutela del proprio credito chiedendo la restituzione dell'intero importo concesso a mututo Potrà avvalersi di rimedi quali la risoluzione per inadempimento, decadenza del beneficio del termine ovvero del recesso dal contratto di mutuo www.ifoap.it pagina 51
Il TUB • Il TUB prevede una importante disposizione in tema di risoluzione: il 2° comma dell’art. 40, sancisce l'irrilevanza – ai fini della risoluzione – di ritardi di pagamento dalla durata inferiore a 180 giorni (o di un numero di pagamenti effettuati in ritardo inferiore a sette). Ogni clausola contrattuale contrastante con tale norma di Legge (che si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore del t.u.b.) è illegittima e per ciò stesso inefficace www.ifoap.it pagina 52
L’inadempimento • Nel caso di inadempimento rilevante il mutuante potrà agire esecutivamente: Se il mutuo è assistito da ipoteca potrà Se il mutuo è chirografario non rimarrà escutere la garanzia ipotecaria che in tal che aggredire i beni del debitore sui senso ha una valenza "prenotativa" in quali però potrà aprirsi un concorso sede d'esecuzione sul bene che ne è con altri creditori muniti di titolo oggetto nel caso di concorso con altri esecutivo. creditori www.ifoap.it pagina 53
I contratti di finanziamento: Il contratto di Mutuo Il c.d. mutuo di scopo ed il preliminare di mutuo www.ifoap.it www.ifoap.it pagina 54
Il mutuo di scopo Il mutuo di scopo Quel contratto in forza del quale una parte si obbliga a fornire i capitali necessari al conseguimento di una finalità legislativamente (mutuo di scopo legale) o convenzionalmente (mutuo di scopo volontario) stabilita, realizzata dall’altra parte che si obbliga alla restituzione del capitale ed alla realizzazione dell’opera richiesta www.ifoap.it pagina 55
Nel mutuo di scopo la finalità assume dunque una rilevanza causale nello schema contrattuale Pertanto: Il mutuo di scopo è un contratto traslativo perchè trasferisce la proprietà della cosa Consensuale, a fronte del mutuo che ha carattere reale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si forma l’accordo sulle varie clausole, di modo che l’erogazione della somma rappresenta l’esecuzione dell’obbligazione a carico del mutuante, E' oneroso perchè obbliga il mutuatario al pagamento degli interessi sulla somma ricevuta. www.ifoap.it pagina 56
Nel caso in cui il mutuatario utilizzi la provvista per scopi diversi dalle finalità concordate Se invece il mutuatario utilizza le Il contratto è nullo qualora il somme mutuate per uno scopo diverso impiego sia stato differente da quello concordato si concordato tra le parti (Cass. 8 versa in un’ipotesi di aprile 2009 n.8564) inadempimento www.ifoap.it pagina 57
Il Preliminare di mutuo L’art.1822 c.c. disciplina il c.d. contratto preliminare di mutuo Mediante il quale una parte si obbliga a prestare un futuro consenso a consegnare la cosa oggetto della promessa Ne discendono: Effetti meramente obbligatori; dal che la promessa può non essere mantenuta ad esempio qualora intervengano variazioni nelle condizioni patrimoniali del promissario tali da far ritenere difficile la restituzione del mutuo. www.ifoap.it pagina 58
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