I chiarimenti INPS sull'incentivo occupazionale delle donne per il 2021

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

ASSUNZIONI AGEVOLATE

I chiarimenti INPS sull’incentivo
occupazionale delle donne per il 2021
Introduzione dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022, pari al 100%
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per 12 mesi
a cura di studiomarini.net | 1 MARZO 2021

 Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n.
 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
 triennio 2021-2023”.
 Tra le novità più rilevanti si segnala, ex art. 1, commi 16-19, l’introduzione dell’esonero contributivo per
 l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022, pari alla misura del 100% dei complessivi contributi previ-
 denziali a carico dei datori di lavoro, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o tra-
 sformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui.
 In data 22 febbraio 2021, l’INPS – con Circolare n. 32/2021 – ha fornito i primi chiarimenti di natura
 normativa/amministrativa, rimandando ad un successivo Messaggio le disposizioni operative.

Premessa
La legge di Bilancio 2021 ha previsto ulteriori meccanismi di riduzione del costo del lavoro in caso di
assunzione di particolari soggetti.
Infatti, oltre all’incentivo oggetto della presente analisi, segnala:
   lo sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti
     fino a 36 anni di età a quelle effettuate nel biennio 2021-2022. Al contempo, si aumenta la misu-
     ra del predetto sgravio dal 50% al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limi-
     te di € 6.000 annui, e viene eleva da 3 a 4 anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei
     medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
     Calabria e Sardegna;
   l’applicazione, fino al 2029, dell’esonero contributivo parziale (cd. decontribuzione Sud), at-
     tualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle
     regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura
     dell’esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità.

        Attenzione
        Per quanto riguarda l’agevolazione Decontribuzione SUD, si segnala la Circolare INPS del 22
        febbraio 2021, n. 33.

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        Approfondimenti
        La legge n. 178/2020 ha prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licen-
        ziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici
        (con sospensione delle procedure in corso). Tale divieto non si applica nelle seguenti ipote-
        si:
        - cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione del-
        la società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liqui-
        dazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configu-
        rare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.);
        - in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne
        sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico
        ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi
        nello stesso;
        - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali compa-
        rativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto
        di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è
        comunque riconosciuta la NASpI.

Con riferimento agli incentivi occupazionali, l’art. 1, commi 16-19, estende (a tutte le donne) le di-
sposizioni contenute dall’art. 4, commi 9-11, legge n. 92/2012.
Ora l’INPS – con la Circolare n. 32/2021 – ha fornito alcuni chiarimenti ulteriori, in special modo su al-
cuni aspetti che avevano lasciato qualche dubbio interpretativo.

Le agevolazioni contributive normate dalla legge n. 92/2012 (cd. legge Fornero)
A decorrere da gennaio 2013, la legge Fornero ha normato due tipologie di incentivo, in virtù del sog-
getto destinatario dell’intervento, prevedendo la medesima agevolazione contributiva:
   ai “lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi”, ex art. 4, com-
     ma 8;
   alle “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti
     in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree
     di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con de-
     creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
     nanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
     retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti”, ex art. 4, comma 11.
In caso di assunzione a tempo determinato, il beneficio contributivo è pari alla riduzione del 50%
dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è tra-
sformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi (qualora il
contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18
mesi dalla data di assunzione).

        Attenzione
        L’incentivo in commento viene riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo deter-
        minato, per il tramite di un’agenzia di somministrazione.

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Nella tabella che segue, gli estremi dell’incentivo in commento:

Assunzione donne di qualsiasi età
         Fonte     legisla-    Art. 4, comma 11, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n.
         tiva                  13; Decreto MLPS 20 marzo 2013 – Decreto Interministeriale 16 aprile
                               2013- Circolare INPS del 24 luglio 2013, n. 111 – Circolare MLPS n. 34/2013;
                               Messaggio INPS del 29 luglio 2013, n. 12212; Decreti Interministeriali del 2
                               settembre 2013 per le disparità occupazionali degli anni 2013 e 2014;
                               Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473; Circolare INAIL del 23
                               maggio 2014, n. 28; Messaggio INPS del 23 luglio 2014, n. 6235; Nota MLPS
                               del 25 luglio 2014, prot. n. 40/0028096; Messaggio INPS del 29 luglio 2014,
                               n. 6319; Decreto Interministeriale (MLPS e MEF) del 22 dicembre 2014; Re-
                               golamenti UE n. 800/2008 e n. 651/2014; Decreto Interministeriale (MLPS e
                               MEF) del 13 ottobre 2015; Nota MLPS del 28 gennaio 2016, prot. n. 1677;
                               Decreto Interministeriale MLPS/MEF del 27 ottobre 2016; Decreto MLPS
                               del 17 ottobre 2017; Decreto Interministeriale MLPS/MEF 10 novembre
                               2017; Decreto Interministeriale MLPS/MEF 28 novembre 2018Decreto In-
                               terministeriale MLPS/MEF 28 novembre 2018, n. 420; ANPAL del 23 luglio
                               2019, n. 1; Decreto Interministeriale MLPS/MEF 25 novembre 2019, n. 371;
                               Decreto Interministeriale MLPS/MEF 16 ottobre 2020, n. 234.
         A chi si rivolge      Donne di qualsiasi età:
                                prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, resi-
                                  denti in regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei fondi
                                  strutturali dell’Unione Europea (in merito, si consulti il link: http:
                                  //www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp);
                                “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” e
                                  con una professione o di un settore economico caratterizzati da
                                  un’accentuata disparità occupazionale di genere (art. 2, punto 4, lett.
                                  f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con de-
                                  creto del MLPS e del MEF;
                                prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovun-
                                  que residenti.
         Contenuti     e       Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12
         caratteristiche       mesi), ovvero a tempo indeterminato. Le assunzioni devono comportare
                               un incremento netto della base occupazionale.
         Chi può assu-         Tutti i datori di lavoro che rispettino le garanzie previste dal diritto interno
         mere                  (DURC; sicurezza sul lavoro; rispetto CCNL) e le condizioni generali di com-
                               patibilità con il mercato interno (artt. 1 e 40 Regolamento UE n. 800/2008,
                               come modificato dal Regolamento UE n. 651/2014); l’incentivo, inoltre, è
                               subordinato alla circostanza che il datore di lavoro:
                                non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
                                   rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti
                                   come illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
                                non sia un’impresa in difficoltà, ex art. 1, par. 7, Regolamento UE n.
                                   800/2008.
                               Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributi-

                                                                                                                      3
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         Natura incen-         va a carico del datore di lavoro. Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è
         tivo                  trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per
                               ulteriori 6 mesi.
                               Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione
                               contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

        Attenzione
        In data 21 ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale MLPS/MEF del 16 otto-
        bre 2020, n. 234 inerente all’individuazione (per il 2021) dei settori e professioni caratterizzati
        da tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-
        donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del
        2019.

Le agevolazioni per le donne, ex art. 1, commi 16-19, legge n. 178/2020
A decorrere dal 2021 (ed in via sperimentale), l’incentivo normato dalla legge Fornero è esteso alle
assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021/2022.

        Attenzione
        A differenza dell’incentivo “Fornero”, la nuova agevolazione sarà pari al 100% dei contribu-
        ti previdenziali c/azienda, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000.

Potranno beneficiare del suddetto incentivo tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se
non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.

        Approfondimenti
        Tra i datori di lavoro privati rientrano anche gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi
        case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti
        che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancor-
        ché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di di-
        ritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle
        persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e
        114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti mora-
        li; gli enti ecclesiastici.
        Sono escluse solamente le Pubbliche Amministrazioni “tipiche” elencate dall’articolo 1,
        comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL (ex Circolare MLPS n. 34/2013),
mentre non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.
La durata massima dello sgravio è legata alla tipologia di contratto di lavoro instaurato.
Nello specifico:

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   12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
   18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
   18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine
     già agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del
rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

        Attenzione
        L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instau-
        rati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonché in rife-
        rimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
        Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domesti-
        co, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro
        occasionale.

I datori di lavoro privati avranno diritto alla fruizione dell’incentivo, al rispetto delle seguenti
condizioni generali:
   rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, quali:
a.
a.   regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di do-
     cumento unico di regolarità contributiva (DURC);
b.   assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli
     altri obblighi di legge;
c.   rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o azien-
     dali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
     mente più rappresentative sul piano nazionale;
   applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n.
     150/2015.
Anche in questo caso, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, cal-
colato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

        Approfondimenti
        Relativamente a tale ultimo aspetto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione
        in specie, la Circolare INPS n. 32/2021 chiarisce il significato di “incremento occupazionale net-
        to” ex lege n. 178/2020.
        Al riguardo, viene chiarito che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo
        (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario, ma con una novità
        dettata dall’art. 1, comma 17, legge n. 178/2020, che prevede specificatamente che:
        “L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli
        occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o
        facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

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        Pertanto i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bo-
        nus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in
        altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta
        persona.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto
tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri
esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

        Attenzione
        Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione eu-
        ropea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di
        aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
        L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Tale Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispetti-
no, tra le altre, le seguenti condizioni:
   siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o
     altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria
     di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e
     dell’acquacoltura;
   siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
   in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risulta-
     vano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concor-
     suali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o
     aiuti per la ristrutturazione;
   siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Appena conosciuto l’orientamento della Commissione europea sull’incentivo in specie, l’INPS pubbli-
cherà un Messaggio contenente le istruzioni operative e le modalità di compilazione delle dichiara-
zioni contributive da parte dei datori di lavoro.

        Riferimenti normativi
   Legge 30 dicembre 2020, n. 178
   Legge 28 giugno 2012, n. 92
   INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 32

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