GUIDA OPERATIVA REGIONE PUGLIA - LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

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GUIDA OPERATIVA REGIONE PUGLIA - LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

        GUIDA OPERATIVA
         REGIONE PUGLIA
(versione 7 aggiornata al 24 marzo 2014)

Progetto PON – Governance Regionale e
    Sviluppo dei servizi per il lavoro

                      Linea 2.
          Coinvolgimento e Animazione
 del network degli operatori del mercato del lavoro
GUIDA OPERATIVA REGIONE PUGLIA - LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO
                                  Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro
                                                     GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”

Sommario

Premessa ............................................................................................................................................. 3
1. RIFERIMENTI ISTITUZIONALI ........................................................................................................... 3
2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO........................................................... 4
   2.1 APPRENDISTATO ...................................................................................................................................................... 4
     2.1.1 PROMOZIONE NAZIONALE ................................................................................................................................. 6
      2.1.2 L’ISTITUTO DELL’APPRENDISTATO IN REGIONE PUGLIA .................................................................................... 7
      2.1.3 PROMOZIONE REGIONALE ................................................................................................................................. 8
   2.2 TIROCINI ................................................................................................................................................................... 8
     2.2.1. PROMOZIONE NAZIONALE .............................................................................................................................. 11
      2.2.2 L’ISTITUTO DEI TIROCINI IN REGIONE PUGLIA ................................................................................................. 12
      2.2.3 PROMOZIONE REGIONALE ............................................................................................................................... 23
   2.3 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ............................................................................................................................... 24
     2.3.1. PROMOZIONE NAZIONALE .............................................................................................................................. 30
      2.3.2 GLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE IN REGIONE PUGLIA .................................................................................. 34
      2.3.3 PROMOZIONE REGIONALE ............................................................................................................................... 34
   2.4 INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO ..................................................................................................................... 36
     2.4.1. PROMOZIONE NAZIONALE .............................................................................................................................. 38
      2.4.2 GLI INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE PUGLIA ......................................................................... 38
      2.4.3 PROMOZIONE REGIONALE ............................................................................................................................... 38
3. LA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTODEI SERVIZI PER IL LAVORO IN REGIONE………………….44
4. I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO .................................................................... 46
5. LE POLITCHE ATTIVE IN CAPO ALLE PROVINCE ............................................................................ 50
6. ALTRO PAL IN REGIONE PUGLIA………………………………….………………………………………………………….51

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Premessa
La presente guida operativa è stata redatta nell’ambito del Programma PON FSE “Governance Regionale e
Sviluppo dei Servizi per il Lavoro” – Linea 2. Coinvolgimento e Animazione degli Operatori del Mercato del
Lavoro.

Obiettivo del documento è quello di offrire ai nuovi soggetti pubblici, privati o del privato-sociale, una guida
snella e dal taglio molto operativo su processi, dispositive e misure della politiche del lavoro con particolare
riferimento alle misure di iniziativa regionale.

1. RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
Direzione Area: Dott.ssa Antonella Bisceglia

Servizio Competitività:
Dirigente: Dott. Orlando Pasquale

Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo
Dirigente: Ing. Rubino Giuseppe

Servizio Attività Economiche Consumatori
Dirigente: Dott. Trabace Pietro

Servizio Politiche per il Lavoro
Dirigente: Dott.ssa Fiore Luisa Anna

Servizio Formazione Professionale
Dirigente: Dott.ssa Lobosco Anna

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
Dirigente: Dott.ssa Agrimi Adriana

Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale
Dirigente: Dott. Annibale D’Elia

Servizio Attuazione del programma
Dirigente: Dott. Orlando Pasquale

Servizio Internazionalizzazione
Dirigente: Dott.ssa Genchi Giovanna

Servizio Autorità Gestione P.O. FSE
Dirigente: Dott.ssa Campaniello Giulia

SITI WEB:
http://www.regione.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=macroaree&opz=disparee&at_id=5
http://www.sistema.puglia.it/
http://formazione.regione.puglia.it/index.php?page=bandi

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http://www.bcr.puglia.it/pem/europedirect.htm
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/
www.arti.puglia.it
www.centrorisorse.org
www.europass-italia.it
www.reteinforma.it
www.cliclavoro.gov.it
www.italialavoro.it
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
www.invitalia.it
http://europalavoro.lavoro.gov.it
www.pugliaimpiego.it
http://pugliesinelmondo.regione.puglia.it/
http://por.regione.puglia.it/programma.php
www.fesrpuglia.eu/

2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
2.1 APPRENDISTATO
L’istituto dell’apprendistato - oggetto di periodiche e continue revisioni - ha subito un organico riordino con
il TU sull’APPRENDISTATO , approvato con decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167.
Il contratto di apprendistato si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e finalizzato alla formazione e all’occupazione degli stessi.
Sono tre le tipologie di contratto contemplate dal TU:
     1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3)
Consente di conseguire il diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con
questo tipo contratto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività, anche per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni (quattro
nel caso di diploma quadriennale regionale).
     2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4)
E’ finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Può essere stipulato anche da enti pubblici.
La durata e le modalità di formazione non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell’artigiano.
     3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5)
E’ finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e dell'alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca. Può essere utilizzato per l'accesso alle professioni che hanno un
ordine professionale o per esperienze professionali tecniche. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Può
essere stipulato anche da enti pubblici.

Quanto disposto nel predetto Testo Unico ha subito alcune modifiche dalla Legge n. 92 del 2012 - cd.
RIFORMA FORNERO, finalizzate a far diventare il contratto di apprendistato il canale privilegiato di accesso
dei giovani al mondo del lavoro, limitando per quanto possibile abusi nel suo utilizzo.
Le principali novità introdotte alla disciplina dell'apprendistato riguardano:
a) una durata minima del contratto di apprendistato, che non può essere inferiore a 6 mesi, con una
specifica eccezione per i lavoratori stagionali per i quali viene lasciata alla contrattazione collettiva la
possibilità di provvedere altrimenti;
b) l’applicazione della disciplina dell’apprendistato anche durante il periodo di preavviso. Se nessuna delle
parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

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c) aumento del numero di apprendisti assumibili, stabilendo un rapporto di 3 ogni 2 dipendenti qualificati
per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10, mentre per le piccole imprese, rimane la
necessità di un rapporto 1 a 1. Nello stesso punto la legge dichiara in modo esplicito che è vietato utilizzare
l’apprendistato per la somministrazione a tempo determinato;
d) incentivi alla stabilizzazione. Viene introdotta la condizione che, per poter assumere nuovi apprendisti,
almeno il 50% (30% nei primi tre anni di attuazione della legge) di essi alle dipendenze di un datore di
lavoro prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Tale norma si applica solo ai
datori di lavoro con 10 o più dipendenti. Il legislatore prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei
limiti appena descritti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto;
e) viene estesa anche agli apprendisti l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Alle disposizioni dettate dalla Riforma Fornero, si aggiungono le modifiche introdotte dal D.L. del 28 giugno
2013, n.76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti” (convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013).
Anche se in ritardo rispetto alla scadenza prevista dall’art. 2 del succitato D.L. 76/2013, in data 20 febbraio
2014 sono state adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano le Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere, al fine di rendere maggiormente uniforme sull’intero territorio
nazionale le regolamentazioni regionali dell’apprendistato professionalizzante.
Le Linee Guida intervengono per assicurare un’effettiva formazione al giovane in apprendistato e si basano
su alcuni punti cardine, quali la semplificazione - per le aziende - per l'accesso alla formazione, la
obbligatorietà dell’offerta formativa pubblica regolata dalle Regioni, apposita disciplina riguardante la
durata, i contenuti e le modalità di realizzazione dell’offerta formativa.
In particolare, riguardo alla durata della formazione è previsto un monte ore diverso a seconda del titolo di
studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare e/o di scuola
secondaria di primo grado;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e
formazione professionale o di qualifica;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di
apprendistato, uno o più moduli formativi.
Il documento indica, inoltre, le competenze da declinare in appositi moduli formativi: adozione di
comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione
nell'ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione
collettiva; competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di
iniziativa e imprenditorialità; elementi di base della professione/mestiere.
La formazione potrà realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Le imprese che non si avvarranno dell'offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione
finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, dovranno disporre di "standard minimi"
necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo: luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli
normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; risorse umane con adeguate capacità e
competenze.
Riguardo al Piano Formativo Individuale viene stabilito che lo stesso è obbligatorio esclusivamente in
relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica
professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.
Per le aziende multi localizzate, riguardo all'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della
regione dove è ubicata la sede legale, o - a seguito della piena operatività delle succitate Linee Guida e
quindi dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di

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base e trasversali - possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le regioni in cui
hanno sedi operative.
Le Regioni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle Linee guida (entro il 20 agosto 2014), la cui
attuazione richiede anche la costituzione di un gruppo di lavoro di cui faranno parte rappresentanti delle
Regioni e del Ministero del lavoro. L'agenda di questo gruppo di lavoro prevede, tra le altre cose, i seguenti
compiti: definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza; individuare i costi standard a livello
nazionale per la formazione relativa alle competenze di base e trasversali; definire ulteriori standard per
l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito:
http://www.nuovoapprendistato.gov.it/opencms/opencms/ISFOL-IT/

Il recente Decreto Legge 20 marzo 2014 “Renzi-Poletti”, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato su GU
n.66 del 20-3-2014 e vigente al 21-3-2014, oltre ad eliminare alcune limitazioni all’uso del contratto a
tempo determinato, ad abolire i vincoli di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo per l a s omministrazione, ha semplificato l’Apprendistato attraverso le seguenti
modifiche:
      l’obbligo della forma scritta del solo contratto e patto di prova e non più del Piano Formativo;
      al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente
         prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo
         (solo per Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale);
      è facoltativa per il datore di lavoro l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,
         finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali da parte degli apprendisti (solo
         per l’Apprendistato Professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. 167/2011).

2.1.1 PROMOZIONE NAZIONALE

Gli avvisi in atto di Italia Lavoro riguardanti la promozione dell’apprendistato sono:

AMVA - "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale"
Il Programma ‘Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale' - AMVA intende promuovere
l’applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato
del lavoro. In particolare, l’obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la
formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio,
attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche
per la formazione.
L’intervento si concretizza con la pubblicazione di un bando che incentiva le aziende ad assumere giovani
con il contratto di apprendistato a fronte di un contributo per ogni giovane assunto:
 -5.500 euro per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età,
assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di
attività);
 -4.700 euro per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività).
I giovani devono:
-possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il
rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato;
 -non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario
la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo
raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/ .
ATTUALMENTE BANDO CHIUSO. ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE.

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FixO -Formazione e Innovazione per l’Occupazione “Scuola&Università”
L’avviso pubblico è finalizzato a incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca sull’intero territorio nazionale, attraverso la concessione di contributi alle imprese per la stipula di
contratti per tale tipologia di apprendistato rivolti a laureandi, laureati e dottorandi di ricerca.
Possono presentare domanda di contributo le imprese e i datori di lavoro privati, con sede operativa sul
territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale - giovani di età compresa tra i 18 e i
29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei
seguenti titoli di studio:
      laurea triennale;
      laurea magistrale;
      laurea magistrale a ciclo unico;
      master universitario I° e II° livello;
      dottorati di ricerca.
Le imprese riceveranno un contributo pari a:
      6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
      4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per
         almeno 24 ore settimanali
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo
raggiungibile al seguente indirizzo: http://fixo.italialavoro.it/.
Il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato al 31 marzo 2014.

2.1.2 L’ISTITUTO DELL’APPRENDISTATO IN REGIONE

Con l’approvazione del T.U. D.Lgs. 167/2011, le Regioni sono state chiamate ad adeguare il proprio quadro
normativo regionale, qualora questo sia presente e operativo e non compatibile con le novità del T.U.

La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta del 16 giugno 2009, n. 1000 ha approvato "Le linee guida per
la gestione delle attività di dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
dell’apprendistato professionalizzante e di mestiere, nonché per l’apprendistato per attività di ricerca o per
l’alta formazione, con abrogazione della Legge Regionale n. 13/2005 “Disciplina in materia di
apprendistato professionalizzante”.

         1. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4)
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a 120
ore al fine di permettere l’acquisizione di competenze di base e trasversali, così suddivise:
- 60 ore per il primo anno di esecuzione formazione esterna in materia di apprendistato
professionalizzante" .

Con Legge Regionale n. 31/2012 “Norme in materia di formazione per il lavoro”, la Regione ha regolato gli
aspetti formativi
del rapporto,
- 40 ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e
- 20 ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere.
Tale formazione è sempre impartita nei primi 2 mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto, ha a
oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro ed è
finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in
sinergia con i fondi interprofessionali.

        2. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 6)
1. La Regione Puglia, previa consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con

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gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite dell’Ufficio scolastico
regionale, e altre istituzioni formative di ricerca, disciplina con regolamento i profili che attengono alla
formazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale.

         3. Botteghe scuola (art. 8)
È diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di “Maestro artigiano”, coadiuvato, ove necessario
e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche da un “Maestro artigiano” pensionato.
La “Bottega scuola” deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale,
anche al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti. Con
provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”. Possono
essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell’Ente, incentivi per
l’adeguamento delle strutture della “Bottega scuola”.

          4. Maestro dell’artigiano artistico (art. 9)
Il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato a coloro che siano
titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale delle imprese
artigiane, ovvero ai soci di questa, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e
professionalmente all’attività. Il titolo può essere attribuito a condizione che:
a) l’impresa artigiana sia iscritta o sia stata iscritta per attività del settore dell’artigianato artistico,
tradizionale e dell’abbigliamento su misura;
b) il candidato abbia un’anzianità di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di almeno quindici
anni;
c) il candidato abbia un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi,
titoli di studio o diplomi o dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e
attitudine all’insegnamento professionale.

Si attende, da parte della Regione Puglia, l’emanazione del regolamento attuativo della L. R. 31/2012.
Infatti, ad oggi per nessuna delle tre tipologie di Apprendistato è stata definita l’offerta formativa, e per
l’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca non è ancora avviato il processo per la definizione di
provvedimenti/avvisi per finanziare tale dispositivo.

2.1.3 PROMOZIONE REGIONALE
Attualmente non sono presenti misure regionali di promozione dell’istituto dell’apprendistato.

2.2 TIROCINI

Lo scopo dell’istituto del Tirocinio è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di una
prima occupazione o disoccupati, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I Tirocini offrono alle Aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un individuo,, da inserire
eventualmente in modo stabile in organico o in un bacino di risorse umane da cui attingere.
L'inserimento dei suddetti soggetti in Aziende pubbliche o private non determina l'instaurazione di alcun
rapporto di lavoro.

Il D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito con la legge n° 148 del 14 settembre 2011, ha introdotto
indicazioni utili a regolamentare l’istituto del tirocinio con particolare riferimento all’art. 11 “Livelli di tutela
essenziali per l'attivazione dei tirocini”.
Di seguito le principali novità che l’intervento del Legislatore ha apportato alla disciplina dei tirocini di
formazione e orientamento, in particolare:

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       -    i Tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente dai soggetti
            determinati dalle normative regionali1;

       -     i Tirocini formativi e non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi (proroghe
            comprese);

       -    i Tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente a favore di neo-
            diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di
            studio.

Con la circolare 24 del 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti rispetto all’articolato quadro delle
diverse tipologie di tirocini individuabili oltre a quello relativo a orientamento formazione e alle quali non si
applicano le disposizioni di cui all’art. 11.

Nello schema le tipologie di tirocini definite nel TU:

In un’ottica di miglioramento e potenziamento dell’Istituto del Tirocinio, la Legge n. 92/2012 (cd. riforma
Fornero) ha previsto la revisione della normativa sui tirocini con l’approvazione di un accordo tra Stato e
Regioni per la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Nel dicembre 2012 con la sentenza n. 287, la Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, illegittimo l'art. 11,
considerato incostituzionale in quanto viola l'art. 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di
Stato e Regioni in materia di legislazione confermando la competenza della normativa regionale in tema di
Istruzione e Formazione professionale.

Per superare le criticità il 24 gennaio 2013 sono state approvate le Linee guida tirocini dalla Conferenza
Permanente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 Legge del 28 giugno 2012 n. 92 (cd Legge
Fornero) , le quali fissano determinati standard per i Tirocini non curriculari (ad esclusione dei tirocini a
carattere transnazionale, dei tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di
ingresso e dei tirocini estivi):

1
 Ad integrazione del quadro il Ministero precisa, nell’interpello 36/2011, che insieme ai soggetti già previsti dal Pacchetto Treu anche i
soggetti autorizzati all’attività d’intermediazione sono abilitati alla promozione di tutte le tipologie di tirocini ad esclusione, ovviamente, di
quelli curriculari.

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                      Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro
                                         GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
        La durata dei tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a sei mesi. La durata
         dei tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a dodici mesi. La durata dei
         tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di
         soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata massima
         prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
        La congrua indennità per i tirocinanti non può avere un importo inferiore ai 300 euro lordi mensili.
         Le Regioni hanno 6 mesi di tempo per recepire le presenti Linee guida.
        In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più
         sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel
         cui territorio il tirocinio è realizzato.

Di seguito vengono riportate le schede di riepilogo delle principali caratteristiche relative alle diverse
tipologie di tirocinio:

Misura                         Tirocini curriculari
Finalità                       Affinare il processo di apprendimento in alternanza scuola-lavoro
Soggetti promotori             Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che
                               rilascino titoli accademici;
                               Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
                               Centri di formazione professionale convenzione con Regione o Provincia
Destinatari                    Studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti
                               professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione anche se
                               il tirocinio non si attiva direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi
                               curriculari.
Durata massima prevista        è stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici
Riferimenti normativi          Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007;
                               Regolamenti didattici di scuole e Università

Misura                         Tirocini di formazione e orientamento
Finalità                       Agevolare le scelte professionali e l’ occupabilità dei giovani
Soggetti promotori             Quelli individuati dalla Regione
                               I Soggetti autorizzati all’intermediazione
                               In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998.
Destinatari                    Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo).
                               Studenti, laureandi, masterizzandi, dottorandi se il tirocinio è attivato dal soggetto
                               presso il quale si sta frequentando il percorso formativo e non porti al riconoscimento
                               diretto di crediti formativi curriculari.
Durata massima prevista        max 6 mesi (fatta eccezione per disabili e svantaggio)
Riferimenti normativi          Normativa regionale
                               In assenza opera sempre in maniera cedevole il DM 142/1998; Linee Guida

Misura                         Tirocini inserimento/reinserimento
Finalità                       Favorire l’inserimento lavorativo od il reinserimento di soggetti espulsi dal mercato
Soggetti promotori             Quelli individuati dalla Regione
                               I Soggetti autorizzati all’intermediazione
                               In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998.
Destinatari                    Disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità.
                               Per “inoccupati” devono intendersi coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa,
                               pur essendo disponibili all’impiego e che sono alla ricerca di un’occupazione da più di
                               dodici mesi, nonché iscritti ai Centri per l’Impiego (non quindi i neo diplomati/laureati).
Durata massima prevista        max 12 mesi
Riferimenti normativi          Regolamentazione regionale.
                               In assenza di una normativa regionale quella prevista dal DM 142/1998; Linee Guida

Misura                         Tirocini soggetti svantaggiati

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Finalità                        Favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti svantaggiati
Soggetti promotori              Quelli individuati dalla Regione
                                I Soggetti autorizzati all’intermediazione
                                In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998
Destinatari                     Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico,
                                tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati,
                                richiedenti asilo, altri promossi da Ministero, Regioni e Province
Durata massima prevista         max 12 mesi (nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare a 24 mesi)
Riferimenti normativi           Norme speciali
                                Interpello 7/2010
                                Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007
                                DM 142/1998
                                Linee Guida

Misura                           Tirocini per “praticantato”
Finalità                         L'accesso alla professioni ordinistiche
Soggetti promotori               Soggetti abilitati dagli ordinamenti professionali in via di ridefinizione
Destinatari                      Tirocinanti che vogliano accedere alle professioni ordinistiche
Durata massima prevista          3 anni anche in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea
Riferimenti normativi            Ordinamenti professionali

NOTA: La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe

Da ultimo tra gli incentivi validi su tutto il territorio nazionale sono annoverabili quelli disposti dal c.d.
Pacchetto Lavoro (Legge 99/2013) il quale ha promosso una serie di interventi volti a favorire l’occupazione
giovanile. Di seguito Tabella degli Incentivi in materia di tirocini sperimentali previsti dalla L. 9 agosto
2013 n. 99.

Tirocini formativi e di orientamento                     Per il 2013, 2014 e 2015 stanziati annualmente 2 milioni di euro
                                                         per consentire alle amministrazioni dello Stato, che non abbiano
                                                         risorse proprie, di corrispondere le indennità per la partecipazione
                                                         ai tirocini formativi e di orientamento.
Tirocini formativi e di orientamento nel settore         Per l’anno 2014, è stato istituito un Fondo straordinario con
beni culturali                                           stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato “Fondo mille
                                                         giovani per la cultura”, rivolto a giovani fino a 29 anni e destinato
                                                         alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori
                                                         delle attività e dei servizi per la cultura.
Tirocini “curriculari” previsti da piani di studio       Per l’anno 2014 è prevista una spesa pari a 7,6 milioni di euro,
universitari                                             interamente destinata a tutti gli studenti (tenendo conto della
                                                         regolarità del percorso di studi, della votazione media degli esami e
                                                         delle condizioni economiche dello studente individuate in base
                                                         all’I.S.E.E. iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-
                                                         2014.

2.2.1 PROMOZIONE NAZIONALE

i) AMVA - Sperimentazione di un modello per formare giovani all’interno di “BOTTEGHE DI MESTIERE”
La Bottega di Mestiere è un modello rappresentato da un’impresa singola o da un aggregato di imprese
operante nei comparti produttivi della tradizione italiana.
Attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio, la Bottega di Mestiere si propone di: favorire la
trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni; rafforzare l’appeal dei mestieri
tradizionali; favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova imprenditoria nel segno del

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Made in Italy.

Cosa prevede:
 Le “BOTTEGHE DI MESTIERE” devono essere strutture impegnate nei comparti produttivi propri della
   tradizione italiana, individuate mediante un avviso pubblico (110 "botteghe dei mestieri" in altrettante
   province).
 I Tirocinanti devono essere disoccupati/inoccupati e avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non
   compiuti). Le modalità per iscriversi sono su www.italialavoro.it/amva
Durante il periodo di tirocinio verranno riconosciuti:
 alla Bottega un contributo di 250 € mensili per ciascun tirocinante ospitato;
 al tirocinante una borsa mensile dell’importo di 500 € (per un max di 3.000€).

Per approfondimenti:
http://www.italialavoro.it/amva
http://www.italialavoro.it/botteghemestiere

ATTUALMENTE BANDO, CHIUSO ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE.

ii) Il Progetto FIxO S&U con gli Istituti e le Scuole Superiori. Qualificazione dei servizi di orientamento e
placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel sistema scolastico
Obiettivo del Progetto è aiutare i giovani diplomati a trovare un’occupazione, riducendo il tempo che passa
tra il diploma e l’ingresso nel mondo del lavoro.
La Linea 2 prevede una serie di avvisi regionali per sostenere le scuole secondarie superiori nella
strutturazione e nel rafforzamento dei servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni.
Gli istituti scolastici che aderiscono ai bandi possono beneficiare di un contributo fino a un massimo di 30
mila euro e dell’assistenza tecnica di Italia Lavoro.
Principali finalità:
 supportare almeno 365 scuole - in forma singola o associata - nella strutturazione e qualificazione dei
      servizi di orientamento e di intermediazione;
 raggiungere un bacino potenziale di 55 mila giovani tra studenti, diplomandi e diplomati;
 sviluppare reti e raccordi tra le scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati del
      mercato del lavoro presenti sul
 territorio regionale;
 promuovere dispositivi e misure di politica attiva del lavoro, come tirocini di formazione e
      orientamento e contratti di apprendistato.

Per approfondimenti:
http://www.italialavoro.it/avvisoFIXO
ATTUALMENTE BANDO CHIUSO, ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE.
Sede regionale Italia Lavoro tel. 080/5498111

2.2.2 L’ISTITUTO DEI TIROCINI IN REGIONE

L'accordo Stato-Regioni ha dato a ciascuna Regione la possibilità di recepire, entro 6 mesi dall’emanazione,
- dunque fino al 24 luglio 2013 - le Linee Guida in materia di attivazioni di tirocini e stage, per fornirsi di una
propria Legge regionale che renda attuativo quanto indicato nel Dicembre 2012.
Con la Legge Regionale del 5/7/2013 n. 23 pubblicata su BURP n. 109 del 7/8/2013 “Norme in materia di
percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, la Regione Puglia ha
disciplinato l’istituto del Tirocinio,compresi i Tirocini estivi, in ottemperanza a quanto previsto nella
Conferenza Stato-Regioni.
La Legge regionale si compone di n. 9 articoli :

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Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
La Legge disciplina i Tirocini e i percorsi formativi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso
la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato. Sono
assoggettati alla Legge regionale, i Tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, ancorchè promossi da
soggetti che hanno sede in altre Regioni. In nessun caso il Tirocinio comporta la costituzione di un rapporto
di lavoro.

Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente Legge si distinguono:

a. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non
più di dodici mesi il titolo di studio;

b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il
destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età;

c. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del
lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in
regime di cassa integrazione.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:

a. i periodi di pratica professionali e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche, per i quali si rinvia
alle disposizioni di cui al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo
3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

b. i tirocini curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini
transazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all’interno delle quote di ingresso, per
i quali si rinvia a specifico intervento normativo.

Art. 2 Durata del tirocinio, orario e impegno del tirocinante
La durata del tirocinio non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per un massimo di 30 gg. Tale termine
è elevato a 12 mesi, prorogabili per un massimo di 12 mesi, se il tirocinio riguarda:

- soggetti disabili (ai sensi dell'art. 1, co. 1, Legge n. 68/1999);
- soggetti svantaggiati (ai sensi della Legge n. 381/1991);
- soggetti immigrati, richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale.

Tale termine è diminuito a massimo 3 mesi nel caso di tirocinio estivo, con limite temporale compreso fra la
fine dell’anno scolastico/accademico in corso e l’inizio anno scolastico/accademico successivo.

Il Tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso,
ferma restando la durata massima del Tirocinio, la partecipazione al percorso formativo non può
comportare per il Tirocinante un impegno superiore alle 30 ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
Il Tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata
superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.

Art. 3 Soggetti ammessi alla promozione del tirocinio
La legge elenca tutti i soggetti che possono essere promotori o ospitanti di tirocini. Elenca altresì i requisiti
che devono possedere tali soggetti e i limiti di unità tirocinanti che l’ente pubblico o privato può ospitare in

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relazione al numero di dipendenti e ribadisce che in ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di
attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso
unità produttive diverse.
Nel caso di tirocinio stipulato da un ente pubblico l’attivazione di percorsi formativi è subordinata alla
disponibilità di risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno antecedente
alla data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

I soggetti promotori sono individuati ne:
- Servizi per l'impiego;
- Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- Istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- gli Uffici Scolastici regionali e provinciali;
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di Formazione Professionale e/o Orientamento, accreditati ai
sensi della L.R. 7 agosto 2002 n.15 (Riforma della Formazione professionale), come modificata dalle Leggi
Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e 2 novembre 2006, n.32, e della successiva D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012;
- Comunità terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali purché iscritti negli specifici Albi regionali;
- Servizi di inserimento lavorativo per Disabili gestiti da Enti pubblici accreditati dalla Regione;
- Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base
di una specifica autorizzazione della Regione;
- Soggetti autorizzati alla Intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del
D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- soggetti accreditati ai sensi dell'’art. 5, Legge Reg. 25/2011 e del successivo Reg. Reg. 22 ottobre 2012,
n. 28, come modificato dal Reg. Reg. 27 dicembre 2012, n. 34.

I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che prevedono
l’attivazione di Tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto
delle normative nazionali e della disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali.

I soggetti ospitanti sono individuati nei soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel
territorio regionale purchè garantiscano i seguenti requisiti:

a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga,
per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366).

Tali soggetti possono ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

a. 1 Tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
b. non più di 2 Tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra 6 e 20;
c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle
unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento
all’unità superiore.

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i Tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi
del comma 1 dell’Art. 1 della Legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi
della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

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Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa stagionale che opera nel settore del Turismo, ai fini della
verifica dei rispetto dei limiti numerici si terrà conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo
indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro abbia una durata
superiore a quella prevista per il Tirocinio da attivare.

Art. 4 Modalità di attivazione del tirocinio
La legge individua le modalità di attivazione del tirocinio, per il tramite della stipula di una apposita
convenzione con il soggetto promotore. Alla Convenzione è allegato il format di Progetto formativo, che
contiene tutte le specifiche del Tirocinio (competenze in ingresso e competenze acquisite, nomina dei
tutor, articolazione oraria, sede di svolgimento del Tirocinio, ecc.). Nel caso in cui siano attivati,
contemporaneamente, da uno stesso soggetto più tirocini, è necessario allegare alla convenzione tanti
progetti formativi quanti sono i percorsi che si intende avviare. In sede di sottoscrizione della convenzione,
il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito
di monitorare l’attuazione del progetto formativo. Al tutore responsabile delle attività didattico-
amministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto ospitante, in materia di
obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che deve
concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai
locali aziendali. Il format di tali documenti sarà approvato dalla regione entro 60 gg. dalla data di adozione
del regolamento regionale sui tirocini.

Art. 5 Modalità di attuazione del tirocinio
Con successivo regolamento regionale, da emanare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della Legge
regionale sui Tirocini, la regione Puglia si impegna a regolamentare:
- diritti/obblighi e sanzioni dei soggetti promotore/ospitante/tirocinante;
- le modalità di rilascio della specifica autorizzazione alla promozione di tirocini prevista per le istituzioni
private non aventi scopo di lucro;
- caratteristiche e compiti tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale;
- contenuti convenzione e progetto formativo;
- le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali le Province, per il tramite dei
Centri per l’Impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei Tirocini;
- condizioni e modalità della registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino.

Art. 6 Indennità di partecipazione
La legge stabilisce in favore del tirocinante un’indennità forfettaria di partecipazione non inferiore a 450€
mensili. Tale indennità non spetta al tirocinante che risulti percettore di una forma di sostegno al reddito,
ivi compresi gli ammortizzatori sociali anche in deroga. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti
annuali dei bilanci di previsione e di finanziamenti europei, può concedere contributi a parziale copertura
dell’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione, secondo procedure, criteri e modalità di
assegnazione che saranno definiti con specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, nazionale e regionale.

Art. 7 Incentivi alla assunzione
La Regione Puglia può definire adeguate forme di incentivo all’assunzione di tirocinanti da parte dell’ente
ospitante che, a conclusione del percorso formativo, assumano il tirocinante con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, anche nella forma dell'’apprendistato. Le procedure, i criteri e le modalità di
assegnazione dell'incentivo saranno definite con apposito avviso pubblico.

Art. 8 Sanzioni
Fermo restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e quanto disposto dal comma
35 dell’articolo 1 della legge 92/2012 in tema di omessa erogazione della indennità di partecipazione, il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge determina l’esclusione del soggetto
ospitante dalla partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi per i cinque anni successivi

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all’accertamento della violazione, nonché la revoca dei finanziamenti erogati in suo favore, nei termini che
saranno precisati.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni riguardanti l’orario, la durata e l’indennità del tirocinio si applicato a tutti i Tirocini non
curriculari stipulati dopo l’entrata in vigore della presente Legge regionale sui Tirocini. Le altre disposizioni
della legge regionale sui tirocini si applicano dopo l’entrata in vigore del Regolamento regionale dei Tirocini.
Ai tirocini attivati fino alla data di entrata in vigore del Regolamento continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute nel Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo
1998, n. 142, in quanto compatibili.

Il 31 gennaio 2014 è stata emanata la DGR n. 59 contenente una proposta di Deliberazione della Giunta
regionale per l’emanazione del Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti l’attivazione di
tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” di cui alla Legge regionale 5 agosto
2013, n. 23. Adozione ai sensi dell’art. 44, co. 3, L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”; con DGR n.
391 del 4 marzo 2014 sono state apportate modifiche all’Allegato A della DGR n. 59/2014: il testo definitivo
è stato adottato con Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014 “Disposizioni concernenti
l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”
Il testo definitivo di compone di n. 21 articoli:

Art. 1 Finalità
1. La Regione Puglia regolamenta le modalità di attivazione, svolgimento, monitoraggio e controllo dei
tirocini al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti
esclusi o a rischio di esclusione.
2. Nel caso in cui il destinatario sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 68/1999, o che versi in una
condizione di svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991 o sia un immigrato, richiedente asilo o titolare di
protezione internazionale, il tirocinio potrà avere ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Sono oggetto della presente disciplina i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini estivi di
orientamento, i tirocini di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in attuazione di quanto già previsto dalla Legge
Regionale n. 23/2013 e nel rispetto della normativa nazionale applicabile, costituiscono standard minimi
per la realizzazione di tirocini ed altri percorsi formativi, comunque denominati, aventi la medesima
struttura ed i medesimi obiettivi, svolti nell’ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla
ubicazione della sede legale del soggetto ospitante.
3. Nel caso in cui il progetto di tirocinio preveda lo svolgimento di attività formative in più Regioni, la
disciplina di riferimento è quella della Regione in cui è ubicata la sede di attivazione del percorso
formativo.
Art. 3 Destinatari
1. I tirocini formativi e di orientamento, nonché quelli di inserimento e reinserimento lavorativo sono rivolti
a soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all’obbligo scolastico e che, salvo si tratti di
lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della
normativa vigente. Per i tirocini estivi l’età minima resta fissata a quindici anni.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai cittadini italiani, nonché ai soggetti che
regolarmente soggiornano in Italia, siano essi cittadini comunitari o non appartenenti alla Unione Europea.
3. Ai fini del presente regolamento, per disabili devono intendersi i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii; per persone svantaggiate, i soggetti di cui alla

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