GUIDA DETRAZIONI FISCALI - per interventi sul patrimonio edilizio esistente - STUDIO B&B Technical Service

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GUIDA DETRAZIONI FISCALI - per interventi sul patrimonio edilizio esistente - STUDIO B&B Technical Service
GUIDA DETRAZIONI FISCALI
per interventi sul patrimonio edilizio esistente
               GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO
                                            Febbraio 2018

                                          Tutti i diritti sono riservati.
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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

LE GUIDE ANIT
ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, pubblica periodicamente guide e manuali
sulle tematiche legate all’efficienza energetica e all’isolamento acustico degli edifici.
Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le
indicazioni di posa e molto altro.
I SOCI possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito www.anit.it

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Le informazioni riportate sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi anche a
eventuali documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it sono disponibili i testi di legge.
Si raccomanda di verificare sul sito l’eventuale presenza di versioni più aggiornate di questo documento.

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INDICE
1. INTRODUZIONE...................................................................................................... 3

2. SCHEMA DI SINTESI DELLE DETRAZIONI.................................................................. 3

3. ITER LEGISLATIVO .................................................................................................. 4

4. LE TIPOLOGIE D’INTERVENTO................................................................................. 6

5. VALORI LIMITE PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI ................................................. 11

6. LE REGOLE PER LE DETRAZIONI ............................................................................ 13

7. TESTO COORDINATO ............................................................................................ 17
  Art. 14, comma 1, Legge 90/13 ............................................................................................................................................. 17
  Art. 15 e 15-bis, comma 1, Legge 90/13 ............................................................................................................................... 20
  Art. 16, comma 1, Legge 90/13 ............................................................................................................................................. 21
  Riferimenti legislativi precedenti .......................................................................................................................................... 23

MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE (Gennaio 2018)
         Pag. 6: revisione della tabella “Interventi di efficienza energetica” del capitolo 4 con integrazioni della
          Guida dell’Agenzia delle Entrate di settembre 2017 e passaggi dei Vademecum predisposti da ENEA.
         Pag. 14: integrazione delle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017 sulla
          possibilità di installare pompe di calore in edifici esistenti.
         Pag. 16: aggiunto il capitolo “Importo massimo e suddivisione della detrazione” sulla base dei contenuti
          della Guida dell’Agenzia delle Entrate di settembre 2017.

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1. INTRODUZIONE
La presente guida propone una sintesi sulle regole per accedere alle detrazioni fiscali per promuovere gli
interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Per approfondimenti, quesiti tecnici e fiscali “ufficiali” segnaliamo i seguenti contatti:
  - la pagina “Leggi i norme” del sito ANIT per scaricare i testi di legge coordinati;
  - l’elenco di FAQ curato da ENEA e pubblicato all’indirizzo: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it;
  - le Guide sulle detrazioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate
  - il servizio telefonico per quesiti di carattere generale (tel. 06.82888725) o fiscale (tel. 848.800444)

2. SCHEMA DI SINTESI DELLE DETRAZIONI
Di seguito è proposto uno schema delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di
ristrutturazione edilizia sugli edifici e sugli impianti esistenti per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017
in accordo con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del dicembre 2017).
La prima parte (in verde) riguarda le detrazioni collegate al concetto di “riqualificazione energetica” degli edifici
esistenti (nate nel lontano 2007 come detrazione del 55%), mentre la seconda parte (in rosso) quelle legate agli
interventi di ristrutturazione edilizia (nate in precedenza come detrazione del 41% e 36%).
Dal 2013 circa sono stati integrati nello schema anche gli interventi di riqualificazione antisismica.
La tabella riporta percentuali e tempi per le detrazioni attualmente vigenti (Legge di Bilancio 2018):

                                                          2017                  2018             2019         2020           2021
 Interventi di efficienza energetica *
 EFFIC. ENERGETICA                                  65%                      50-65%
 Art. 14, comma 1

 EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO ***                   65-70-75%                50-65-70-75%
 Art. 14, comma 2, 2-quater
 EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO ***
 + ANTISISMICA                                                               80-85%
 Art. 14, comma 2-quater.1

 Interventi di ristrutturazione edilizia **
 RIS. EDILIZIA
 Art. 16, comma 1                                   50%
 RIS. EDILIZIA + ANTISISMICA                        50-70-80%
 Art. 16, comma 1-quater

 RIS. EDILIZIA CONDOMINIO ***
 + ANTISISMICA                                      75-85%
 Art. 16, comma 1-quinquies

    (*)   Gli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni sono quelli elencati nella pagina che segue.
   (**)   Per “ristrutturazione edilizia” si intende una tipologia di interventi disciplinati nel comma 1 dell’art. 16-bis del
          DPR 917/1986 (testo unico imposta sui redditi) con modifiche introdotte da Legge 190/14 all’art. 1. L’art. 16-bis
          richiama gli interventi indicati all’art. 3 del DPR 380/01 alle lettere a), b), c) e d) effettuati sulle parti comuni e b),
          c) e d) sulle singole unità immobiliari e altre casistiche (interventi di conseguimento di risparmio energetico o
          riduzione inquinamento acustico, ecc..)
  (***)   Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117–bis del codice civile
          o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

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3. ITER LEGISLATIVO
Le detrazioni fiscali rappresentano un’iniziativa per promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente. L’incentivo è nato come detrazione fiscale sull’IRPEF suddivisa in quote annuali
per un totale pari ad una percentuale cambiata nel corso degli anni – 36%, 41%, 55%, 65, 70% ecc... - delle spese
sostenute. Questo strumento ha una storia complessa riassunta nella seguente tabella.

 LA STORIA DELLE DETRAZIONI
 Inizio nel 2007        Le detrazioni del 55% sono state introdotte per la prima volta con la Legge
 Legge 296/06, art. 1,  Finanziaria 2007 (Legge 27 Dicembre 2006, n.296) per gli interventi di
 comma 344, 345, 346,   riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e attuate con DM del 19
 347
                        febbraio 2007.
 Triennio               Il successo dell’iniziativa ha spinto il Governo a rilanciare l’incentivo con la Legge
 2008-2010              Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n.244) che ha esteso la possibilità
 Legge 244/07, art. 1,  d’accesso alle detrazioni fino al 2010. Anche in questo caso le regole dell’assetto
 comma 24               amministrativo sono state definite con due decreti ministeriali:
                        il DM 11 Marzo 2008 (G.U. 18 Marzo 2008, n.66): limiti 2008/2010
                        il DM 7 Aprile 2008 (G.U. 24 Aprile 2008, n.97): assetto amministrativo 2008/2010
                        Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, la legge di conversione del DL 185/2008
                        (molto discussa nella sua prima versione) ha introdotto l’obbligo di comunicazione
                        all’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute a cavallo di due anni consecutivi.
                        Il DM 26 gennaio 2010 (G.U. 12 febbraio 2010, n.35): aggiornamento limiti
 Proroghe               Concluso il triennio iniziale 2008-2010, la Legge 220/2010 pubblicata il 21/12/2010
 per il 2011 e 2012     ha prorogato fino al 31/12/2011 la possibilità di accedere alle detrazioni
 Legge 220/10, art. 1,  introducendo l’obbligo di suddivisione della detrazione in 10 quote annuali di pari
 comma 48               importo. La stessa operazione è stata ripetuta a fine dicembre 2011 con il cosiddetto
 “Decreto salva Italia”
                        “Decreto salva Italia” che ha allungato di un ulteriore anno la validità delle
                        detrazioni 55%. Si legge infatti all’art 4:
                         Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31
                         dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.
                         Ad oggi quindi l’accesso alle detrazioni del 55% è valido per le spese sostenute entro
                         il 31/12/2012
 Proroga                 Il 26 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto n.83/2012 noto come “Decreto
 fino a giugno 2013      Sviluppo” nel supplemento ordinario numero 129 allegato alla Gazzetta Ufficiale n.
 DL 83/12                147 . Il Decreto Sviluppo è stato convertito in legge con voto del Senato il 3 agosto
                         2012 (successivo all’approvazione della Camera il 20 luglio 2012).
                         Il “pacchetto crescita” contiene misure per il rilancio dell’edilizia e gli incentivi alle
                         imprese. In particolare, nell’ambito delle misure adottate per l’edilizia, il Decreto
                         prevede :
                              - un innalzamento della percentuale di agevolazione fiscale per le
                                  ristrutturazioni edilizie, dal 36% al 50% fino a fine giugno 2013 (per i lavori a
                                  decorrere dal 1 gennaio 2012);
                              - una proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica di
                                  ulteriori 6 mesi oltre il 31 dicembre 2012, quindi fino al 31 giugno 2012.

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Proroga                 La Legge 90 del 3 agosto 2013 che converte il DL 63 del 4 giugno 2013 interviene
per il 2013 -2014       sull’assetto legislativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Legge 90/13,            introducendo le seguenti novità:
Allegato
                             - innalzamento delle detrazioni al 65% per le spese sostenute dall’entrata in
                                 vigore del Decreto Legge, ossia 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013
                             - innalzamento delle detrazioni al 65% per le spese sostenute dall’entrata in
                                 vigore del Decreto Legge , ossia 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per
                                 interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli
                                 1117 e 1117–bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari
                                 di cui si compone il singolo condominio;
                             - agevolazione in essere anche per schermature solari, micro-cogenerazione
                                 e micro-trigenerazione
                        Per l’attuazione della legge si applicano le stesse disposizioni previste nella Legge
                        220/2010 e s.m. nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24
                        dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del DL
                        185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L2/2009.
Proroga                 La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) (GU Serie Generale n.302
per il 2014 -2015                del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) apporta le seguenti novità:
Legge 147/13, art. 1,
comma 139                    - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2014
                                 La detrazione scenderà poi progressivamente al 50% dal 1 gennaio 2015 al
                                 31 dicembre 2015
                             - proroga delle detrazioni al 65% al 30 giugno 2015 per interventi relativi a
                                 parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117–bis del
                                 codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il
                                 singolo condominio. La detrazione scenderà poi progressivamente al 50%
                                 dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016
Proroga 2015 e          La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) (GU Serie Generale n.300
modifiche                        del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) apporta le seguenti modifiche:
Legge 190/14, art. 1,
comma 47                     - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2015 sia per gli
                                 interventi su singola unità immobiliare che per interventi su parti comuni
                             - agevolazioni per generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Proroga 2016 e          La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302
integrazioni                     del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) apporta le seguenti modifiche:
Legge 208/15, art. 1,
commi 74, 87 e 88            - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2016 sia per gli
                                 interventi su singola unità immobiliare che per interventi su parti comuni.
                             - viene introdotto il concetto di “cessione del credito”
                             - possono accedere alle detrazioni anche gli istituti autonomi per le case
                                 popolari
                             - vengono comprese nelle spese detraibili anche i dispositivi per il controllo
                                 da remoto degli impianti di riscaldamento e acs
Proroga 2017 e          La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) (GU Serie Generale n.297
integrazioni                     del 21-12-2016) apporta le seguenti modifiche:
Legge 232/16, art. 1,
comma 2                      - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2017 per gli interventi su
                                 singola unità immobiliare
                             - estende l’accesso delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni degli
                                 edifici fino al 31 dicembre 2021 con detrazioni dal 65%, 70% al 75% per le
                                 spese sostenute

                                  Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                         www.anit.it
                                                                                                                          5
GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

 Proroga 2018 e                La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) (GU Serie Generale n.302
 modifiche                             del 29-12-2017) apporta le seguenti modifiche:
 Legge 205/17, art. 1,
 comma 3                           - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi su
                                       singola unità immobiliare
                                   - riduce la detrazione al 50% per gli interventi di sostituzione di infissi,
                                       schermature solari, sostituzione di generatori con caldaie a condensazione
                                   - comprende negli interventi incentivabili gli impianti di generazione ibridi e i
                                       micro-cogeneratori e a biomasse
                                   - aumenta la detrazione al 80% o 85% per gli interventi sulle parti comuni
                                       degli edifici per le spese sostenute per l’efficienza energetica e per la
                                       riduzione del rischio sismico fino al 31 dicembre 2021

4. LE TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Le tipologie di interevento ammesse sono suddivise in 4 macro categorie così come previste dai commi 344,
345, 346 e 347 della Legge 296/2006 che per prima introduce le detrazioni per la riqualificazione energetica.
Sulla base di queste suddivisioni sono poi intervenuti i dispositivi di legge successivi che hanno introdotto
modifiche e integrazioni.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 14)
         Rif.            [%]      Importo max       Descrizione
                                                    Riqualificazione energetica dell’edificio
                                                    Verifica: EPi ≤ EPlim DM 11/03/08
                                                    Spese ammesse
                                                        - tutte le spese degli interventi che concorrono al
                         65%       100.000 €                 raggiungimento dell’obbiettivo sul fabbisogno invernale
                                                             comprese le opere provvisionali e accessorie, forniture e
  (art. 1, comma 344,
    Legge 296/2006)                                          pose in opera degli elementi dell’involucro e degli
                                                             impianti;
                                                        - oneri professionali.
                                                    Coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture
                                                    Verifica: U dopo intervento ≤ U lim DM 26/01/10
                                                    Spese ammesse
                                                      - fornitura e messa in opera di materiale coibente e
                         65%        60.000 €              materiali ordinari, per il miglioramento delle
                                                          caratteristiche termiche;
 (art. 1, comma 345a,
   Legge 296/2006)                                    - demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
                                                      - opere provvisionali e accessorie;
                                                      - oneri professionali.

                                        Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                               www.anit.it
                                                                                                                                6
GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

                                             Sostituzione di finestre
                                             Verifica: U dopo intervento ≤ U lim DM 26/01/10
                                             In questa categoria rientra anche la sostituzione dei portoni
                                             d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano
                                             l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali
                                             non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza
                                             termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
                                             Spese ammesse
                        50%   60.000 €           - fornitura e posa in opera dell’infisso;
                                                 - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti;
(art. 1, comma 345a,                             - scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con
  Legge 296/2006)
                                                     l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale
                                                     sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli
                                                     infissi (del solo vetro), in questo caso nella valutazione
                                                     della trasmittanza può considerarsi anche l’apporto degli
                                                     elementi oscuranti;
                                                 - opere provvisionali e accessorie;
                                                 - oneri professionali.
                                             Schermature solari
                                             È agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui
                                             all’Allegato M del DLgs 311/06. Le schermature solari devono
                                             possedere una marcatura CE (se prevista) e devono rispettare le
                                             leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di
                                             efficienza energetica.
                                             Da quanto indicato da ENEA nel vademecum per questo
                                             intervento le schermature:
                                                  - devono essere a protezione di una superficie vetrata;
                                                  - devono essere applicate in modo solidale con l’involucro
                                                       edilizio e non liberamente montabili e smontabili
                                                       dall’utente;
                                                  - possono essere applicate rispetto alla superficie vetrata
                        50%   60.000 €                 all’interno, all’esterno o integrate;
(art. 1, comma 345c,                              - possono essere in combinazione con vetrate o autonome
  Legge 296/2006,                                      (aggettanti);
Legge 190/14, art. 1,
      comma 47)                                   - devono essere mobili;
                                                  - devono essere schermature “tecniche”;
                                                  - per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle,
                                                       ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
                                                  - per le schermature non in combinazione con vetrate,
                                                       vengono escluse quelle con orientamento nord.
                                             Spese ammesse
                                                - spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature
                                                    solari;
                                                - spese sostenute per le opere murarie e per le prestazioni
                                                    professionali eventualmente necessarie.

                                 Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                        www.anit.it
                                                                                                                         7
GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

                                             Installazione pannelli solari per ACS
                                                - i pannelli solari sono agevolabili per la produzione di ACS
                                                    per usi domestici o industriali e per la copertura del
                                                    fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
                                                    case di ricoveri e cura, istituti scolastici e università;
                                                - i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere
                                                    garantiti per almeno 5 anni;
                                                - gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono
                                                    essere garantiti per almeno 2 anni;
                                                - i pannelli solari devono possedere una certificazione di
                        65%   60.000 €              qualità conforme alle norme UN EN 12975 o UNI EN 12976
(art. 1, comma 346,
  Legge 296/2006,                                   (o equivalenti) rilasciato da un laboratorio accreditato;
Legge 190/14, art. 1,                           - l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in
     comma 47)
                                                    conformità ai manuali e se l’impianto è auto costruito
                                                    deve essere prodotto anche un attestato di partecipazione
                                                    a corsi specifici di formazione.
                                             Spese ammesse
                                             Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la
                                             realizzazione a regola d’arte degli impianti solari termici
                                             organicamente collegati alle utenze e per gli oneri professionali.
                                             Sostituzione di generatore di calore con caldaia a
                                             condensazione
                                             Detrazione al 50%:
                                                - sono previste verifiche sul rendimento termico utile e
                                                    richieste specifiche sulla tipologia delle valvole
                                                    termostatiche, del bruciatore e della pompa. Si
                                                    distinguono alcuni requisiti in base alla potenza nominale
                                                    al focolare superiore o inferiore a 100 kW;
                                                - efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista da
                        50%                         regolamento delegato UE n.811/2013 della Commissione;
                         o    30.000 €       Detrazione al 65%:
                        65%                     - oltre ai due requisiti sopra descritti devono essere
(art. 1, comma 347,
  Legge 296/2006,                                   contestualmente installati sistemi di termoregolazione
   Legge 205/17)                                    evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
                                                    comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
                                             Spese ammesse
                                             Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente e fornitura e
                                             posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
                                             elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie
                                             necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto
                                             termico esistente.

                                 Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                        www.anit.it
                                                                                                                         8
GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

                                           Sostituzione di generatore di calore con generatore di calore a
                                           pompa di calore
                                             - verificare che i valori di COP e di EER (qualora l’impianto
                                                  fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva) siano
                                                  almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato
                                                  I al DM 06.08.09;
                                             - qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate
                      65%   30.000 €              di inverter, i valori sono ridotti del 5%.
(art. 1, comma 347,
  Legge 296/2006,                          Spese ammesse
   Legge 205/17)                           Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente e fornitura e
                                           posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
                                           elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie
                                           necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto
                                           termico esistente.
                                           Installazione di generatore di calore a biomassa in edifici
                                           esistenti
                                              - rendimento termico utile nominale non inferiore a 85%;
                                              - rispetto delle norme specifiche per la tipologia di
                                                   impianto.
                                           Per questo intervento la circolare Circolare n. 7/E 2017
                                           dell’Agenzia delle Entrate specifica che l'intervento oggetto
                                           dell’incentivo può configurarsi come sostituzione totale o parziale
                      50%   30.000 €       del vecchio generatore termico o come nuova installazione, però
(art. 1, comma 347,                        unicamente sugli edifici esistenti.
  Legge 296/2006,
   Legge 205/17)                           Spese ammesse
                                           Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente e fornitura e
                                           posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
                                           elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie
                                           necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto
                                           termico esistente con una caldaia a biomassa.
                                           Sostituzione di generatore di calore con impianti dotati di
                                           apparecchi ibridi
                                              - costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
                                                   condensazione;
                                              - assemblati in fabbrica;
                                              - espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
                      65%   30.000 €               abbinamento tra loro.
(art. 1, comma 347,                        Spese ammesse
  Legge 296/2006,
                                           Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente e fornitura e
   Legge 205/17)
                                           posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
                                           elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie
                                           necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto
                                           termico esistente.

                               Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                      www.anit.it
                                                                                                                       9
GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

                                                   Dispositivi per il controllo da remoto degli impianti
                                                      - mostrare attraverso canali multimediali i consumi
                                                         energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
                                                      - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
                                                         temperatura di regolazione degli impianti;
                                                      - consentire l’accensione, lo spegnimento e la
                        65%        60.000 €              programmazione settimanale degli impianti da remoto.
 (art. 1, comma 88                                 Spese ammesse
   Legge 208/15)                                   Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche,
                                                   elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e
                                                   murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a
                                                   regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building
                                                   automation degli impianti termici degli edifici.

EFFICIENZA ENERGETICA DEI CONDOMINI (art. 14, comma 1, 2, 2-bis,2-quater, 2-quater.1)
 Detrazione        Descrizione
 50-65%            per interventi riconducibili a quelli sopra descritti;
 70%               nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25
                   per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
 75%               interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
                   conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
                   del 26 giugno 2015;
 80-85%            nel caso di passaggio di una o due classi di rischio per gli aspetti sismici.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 16, comma 1)
 Detrazione        Descrizione
 50%               per gli interventi indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis che richiama gli interventi indicati all’art.
                   3 del DPR 380/01 alle lettere a), b), c) e d) effettuati sulle parti comuni e b), c) e d) sulle
                   singole unità immobiliari e altre casistiche (interventi di conseguimento di risparmio
                   energetico o riduzione inquinamento acustico, ecc..).

MISURE ANTISISMICHE (art. 16, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater)
 Detrazione        Descrizione
 50%               nel caso di interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) (adozione                     di misure
                   antisismiche) in zona 1, 2 e 3 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e                   ad attività
                   produttive in 5 quote annuali per spese sostenute dal 1/01/2017 e il 31/12/2021;
 70-80%            è previsto un incrementato al 70-80% se l’intervento determina il passaggio ad                  una o due
                   classi di rischio inferiore;
 75-85%            è previsto un incrementato al 75-85% se l’intervento determina il passaggio ad                  una o due
                   classi di rischio inferiore ed è realizzato sulle parti comuni di edifici condominiali.

                                       Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                              www.anit.it
                                                                                                                             10
GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

5. VALORI LIMITE PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI
I requisiti tecnici indicati sono validi sino all’emanazione di uno o più decreti del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con altri Ministeri (art. 14, comma 3-ter). Pubblicazione prevista entro 60 giorni
dall’entrata in vigore delle modifiche della finanziaria 2018.

 DM 11/03/08              Valori di EPi limite da verificare dal 1/01/2010 (in kWh/m² anno)
                          Limiti per accedere alle detrazioni
              Zona climatica
                 A                   B                         C                          D                      E                  F
                3000
                           601 GG
                 GG                       GG           GG            GG           GG           GG         GG           GG          GG
     ≤0.2        7.7         7.7         11.5         11.5          19.2         19.2         27.5       27.5         37.9         37.9

     ≥0.9       32.4        32.4         43.2         43.2          61.2         61.2         71.3       71.3          94           94

 DM 11/03/08              Valori di EPi limite da verificare dal 1/01/2010 (in kWh/m3 anno)
                          Limiti per accedere alle detrazioni
              Zona climatica
                 A                   B                         C                          D                      E                  F
                3000
                           601 GG
                 GG                       GG           GG            GG           GG           GG         GG           GG          GG
     ≤0.2        1.8         1.8          3.2          3.2           5.4          5.4          7.7        7.7         10.3         10.3

     ≥0.9        7.4         7.4         11.5         11.5          15.6         15.6         18.3       18.3         25.1         25.1

Trasmittanza termica delle strutture che compongono l’involucro
Limiti per accedere alle detrazioni
Trasmittanza termica delle strutture che compongono l’involucro - Limiti per accedere alle detrazioni
 DM 26/1/10        Valori di trasmittanza U da verificare dal 1/01/2010 (in W/m2K)
                                                 Strutture opache orizzontali
                    Strutture opache                                                      Finestre comprensive
  Zona climatica                                           o inclinate
                         verticali                                                               di infissi
                                               Coperture               Pavimenti
        A                  0.54                   0.32                   0.60                       3.7
        B                  0.41                   0.32                   0.46                       2.4
        C                  0.34                   0.32                   0.40                       2.1
        D                  0.29                   0.26                   0.34                       2.0
        E                  0.27                   0.24                   0.30                       1.8
        F                  0.26                   0.23                   0.28                       1.6

*       Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.
**      Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del DPR 59/09,che fissa il valore massimo della
        trasmittanza (U) delle chiusure apribili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi (nota del DM
        26/01/2010).

                                           Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
                                                                   www.anit.it
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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

Limiti di prestazione per le pompe di calore
 DM 06/08/09                   Valori minimi di COP e EER per pompe di calore elettriche e a gas
    (Stralcio All.I)                    Limiti per accedere alle detrazioni
                                                                                                                 Pompe di calore
                                        Ambiente              Pompe di calore elettriche**
                                                                                                                    a Gas***
    Tipo di pompa di calore             esterno e                    COP                   EER                  COP           EER
                                        interno*               2008                 2008                 2008             2008
                                                                         2010                    2010              2010             2010
                                                               2009                 2009                 2009             2009
    aria/aria                                                  3.8         3.9      3.3          3.4     1.42      1.46
    aria/acqua                          Si rimanda alla
                                        lettura del DM         3.9         4.1      3.4          3.8
    P≤35kW                              06/08/09,                                                        1.34      1.38
    aria/acqua                          Allegato I                                                                        Pari a 0.6
                                                               3.7         3.8      3.1          3.2
    P>35kW                              (i parametri                                                                      per tutte le
    salamoia/aria                       rappresentano le       4.0         4.3      4.2          4.4     1.55      1.59   categorie
                                        condizioni con cui
    salamoia/acqua                      effettuare la
                                                               4.0         4.3      4.2          4.4     1.44      1.47
    acqua/aria                          prova)                 4.3         4.7      4.2          4.4     1.57      1.60
    acqua/acqua                                                4.4         5.1      4.6          5.1     1.52      1.56
*          Per la definizione delle condizioni ambientali interne ed esterne si rimanda alla lettura delle schede dell’Allegato I del DM
           06/08/09 scaricabile dalla pagina “Documenti e Leggi” del sito www.anit.it.
**         La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore
           deve funzionare a pieno regime nelle condizioni indicate all’Allegato I del DM 06/08/09.
***        La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 12309-2:2000 (pompe di calore a gas ad assorbimento) e
           EN 14511:2004 (pompe di calore a gas a motore endotermico).

                                            Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

6. LE REGOLE PER LE DETRAZIONI
Di seguito è proposta una sintesi dei contenuti delle leggi, dei decreti e delle circolari che trattano il tema delle
detrazioni.

EDIFICI AMMESSI (Circolare Agenzia delle Entrate 31 Maggio 2007)
La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici)
esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività di impresa o
professionale). La prova dell’esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta
di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta.
Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07:
     - devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di installazione di
         collettori solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come richiamato dalla
         circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017);
         Nota: Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
         scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
         delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ≥ 15kW.
     - devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il
         frazionamento dell’unità immobiliare;
     - devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede
         una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

COME ACCEDERE ALLE DETRAZIONI (DM 19/02/07, Artt 2 e. 4 e s.m.i.)
Il soggetto richiedente deve:
     a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti
        richiesti per accedere alle detrazioni (in alcuni casi sostituita da altra documentazione necessaria per
        legge)
     b) entro 90 giorni dalla fine lavori inviare all’ENEA in via telematica (Allegato A - attestato di qualificazione
        energetica o certificazione ove prevista)
     c) inviare all’ENEA in via telematica la scheda informativa dell’intervento (Allegato E o Allegato F)
     d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (nel caso di privati i pagamenti devono
        essere fatti con bonifici bancari o postali)
Il soggetto richiedente dovrà conservare:
     - la relazione di asseverazione redatta da tecnico abilitato
     - ricevuta di invio tramite internet all’Enea
     - fatture e ricevute fiscali comprovanti spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
     - per i contribuenti non titolare di reddito di impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso
         cui è stato effettuato il pagamento.

IL SOGGETTO RICHIEDENTE (DM 19/02/07, Art. 1 e s.m.i.)
Il soggetto che richiede la detrazione dell’imposta sul reddito può essere:
     - le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tra cui:
             o i titolari di un diritto reale sull’immobile
             o i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
             o gli inquilini
             o coloro che hanno l’immobile in comodato.
     - i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
     - le associazioni tra professionisti

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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

     - gli enti privati che non svolgono attività commerciale.
La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese
dell’intervento. Rientrano quindi anche i familiari conviventi. La possibilità di usufruire dell’incentivo (essendo
una detrazione dell’imposta sul reddito) dipende dalla capacita fiscale del soggetto al momento della domanda.

Con la finanziaria del 2018, la possibilità di usufruire di tutte le tipologie di detrazioni relative all’efficienza
energetica spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero
gestiti per conto dei comuni, adibiti a residenza pubblica.

IL TECNICO ABILITATO (DM 19/02/07, Art. 1 e s.m.i.)
Secondo il Decreto Ministeriale del 19/02/07 è un tecnico abilitato:
    - un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale
    - un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale
Secondo la Circolare 31/05/07 la definizione vale anche per: dott. agronomi, dott. forestali e periti agrari iscritti
al proprio collegio professionale.

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Prov. AdE con Protocollo n. 57639 /2009)
NON PIÙ NECESSARIO A PARTIRE DAL 13 DICEMBRE 2014
La comunicazione serve per consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun
esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55% o del 65%. Il modello deve essere utilizzato
per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.

COME FARE I PAGAMENTI
Modalità di pagamento
Il soggetto richiedente deve conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute.
Nel caso di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicando la causale.
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico
bancario o postale (in tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione).
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
     - la causale del versamento;
     - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
     - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o
         professionista che ha effettuato i lavori).

La ritenuta sui bonifici
Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi
della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1 gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’IVA.
La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal
bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta.

Applicazione dell’IVA
Le spese per le quali e possibile chiedere la detrazione dipendono dal tipo di intervento. Riportiamo quanto
indicato nella guida predisposta dall’Agenzia dell’Entrate sulle detrazioni del settembre 2017:

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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli
interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In particolare:
    - per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su
         immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%
    - per le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere
         nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a
concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi). I beni di valore
significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999 (tra questi, per
esempio, gli infissi e le caldaie).

Divisione in rate
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che
sull’Ires. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate
annuali di pari importo.

Cumulabilità delle detrazioni
Le detrazioni per l’efficienza energetica non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi
interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio)
Se l’intervento rientra in più casistiche “detraibili”, le spese connesse possono rientrare solo in una di esse.
È possibile la cumulabilità con altri incentivi regionali o provinciali o locali, a seguito dell’entrata in vigore del
DLgs 28/2011 (art. 28 comma 5), che abroga il divieto del DLgs 115/2008 (comma 3 e 4).

IMPORTO MASSIMO E SUDDIVISIONE DELLA DETRAZIONE
Per affrontare l’argomento riportiamo di seguito in azzurro alcuni passaggi della Guida dell’Agenzia delle Entrate
“LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO” del 12 settembre 2017.

Suddivisione delle rate
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che
sull’Ires. È obbligatorio suddividere questa detrazione in 10 rate annuali di pari importo.

Limite massimo
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di
intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti
detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto
da ciascuno.

Regole per interventi condominiali
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle
unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione
energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce all’intero
edificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita
tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici condominiali
che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, vanno calcolate su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

Nel caso di più interventi
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione
applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di
detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima
applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da
requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due 12 settembre 201 7 22 diverse tipologie. Questo accade,
per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia
nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache
verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale
beneficio intende fare riferimento.

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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

7. TESTO COORDINATO
Art. 14, comma 1, Legge 90/13
Il presente testo è uno stralcio del testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 130 del 5 giugno 2013) convertita dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 con integrazioni della Legge 147
del 27 dicembre 2013, della legge 190 del 23 dicembre 2014, della legge 208 del 28 dicembre 2015, della legge
232 del 11 dicembre 2016 e della legge 205 del 27 dicembre 2017.
[...]
              Stralcio legge 4 giugno 2013, n. 63 convertita dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 e s.m.i.
                                                        Art.14
                              Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
        modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013
        al 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento
        per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre
        comprensive di infissi, di schermature solari o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
        impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
        dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
        detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
        con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui la periodo
        precedente. La detrazione si applica nelle misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di
        impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno
        pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
        installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
        comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
        pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
        concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e
        posa in opera di generatori di aria calda a condensazione.

    2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
        rimaste a carico del contribuente:
           a. per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
               del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
               condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021
           b. per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto
               legislativo 29 dicembre 2006, n.311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 31
               dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
           b-bis per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
           sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a valore massimo della detrazione di
           100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono
           condurr a un risparmio di energia primaria (PES), come definito dall’allegato IIIdel decreto del
           Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19
           settembre 2011, pari almeno al 20%.
       La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
       2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
       solari o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
       condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato

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(UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al
presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui la periodo precedente. La detrazione
si applica nelle misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi
di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di
generatori di aria calda a condensazione.

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro.

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018
per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-ter. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e
all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo
della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo comma sono calcolate su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio.

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del
presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per
cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85
per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese
non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

    2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è
    asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di
    cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le
    nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a
    campione, su tali dichiarazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo. La
    mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la
    responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

    2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017 Per le spese
    sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo , in luogo della
    detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori
    che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
    del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di
    attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le
    case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad
    edilizia residenziale pubblica.

    2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le
    case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
    istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
    in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di
    efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti
    ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
    interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre
    2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

    3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
    della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
    l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
    detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al
    Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle
    province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
    Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
    multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge
    27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
    alle province autonome di Trento e di Bolzano.

    3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi
    che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici
    per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a

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GUIDA ANIT Detrazioni fiscali

      campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
      determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
      continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio
      2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello
      sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA,
      ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza
      energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
      relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
      presente articolo.

      3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente
      articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
      102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
      dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-
      2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
      2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui
      proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di
      cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi
      disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il
      perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
      regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
      disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
      territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della
      Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri,
      le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le
      relative prime dotazioni della sezione stessa.

Art. 15 e 15-bis, comma 1, Legge 90/13
                  Art. 15: Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
                                               energetica e idrica

  1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro 31
     dicembre 2017, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento
     antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell’efficienza idrica e
     del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.
     Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di
     impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e
     agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito
     dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali
     sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi
     impieghi.

  1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori
  interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-
  cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi
  per promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

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