GLI IMPATTI DEL DECRETO LIQUIDITÀ SULLE SOCIETÀ PUBBLICHE - I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale anche alla luce dei D.L ...

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GLI IMPATTI DEL DECRETO LIQUIDITÀ SULLE SOCIETÀ PUBBLICHE - I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale anche alla luce dei D.L ...
GLI IMPATTI DEL DECRETO LIQUIDITÀ
SULLE SOCIETÀ PUBBLICHE

I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
anche alla luce dei D.L. Liquidità 23/2020

     Federico Colia                                         Roma, settembre 2020

                                      BOZZA
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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – IMPATTI STRAORDINARI #1
CONTINUITÀ

   ISA 570: Principio di revisione che chiarisce che il presupposto della continuità aziendale si realizza allorché l’impresa viene normalmente considerata in grado di
           continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare
           l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti.

   Ø (…) la permanenza del presupposto di continuità dell’impresa come entità in funzionamento sia conseguente alla permanenza in sede prospettica di un
      equilibrio economico finanziario che consenta il soddisfacimento degli impegni assunti verso i terzi nello svolgimento della propria attività. La
      mancanza di tale equilibrio in sede temporale prospettica manifesta il rischio di incapacità dell’imprese di generare flussi finanziari sufficienti per
      soddisfare le obbligazioni assunte creando quindi il presupposto dello stato di crisi e l’aumento della probabilità di insolvenza.
                                                                                                                              Fonte: Quaderno 71 Commissione Controllo Societario CNDEC

   DL 8/04/2020 n.23 - Art. 7

   «1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui
   all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data
   anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente
   illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.»

  • DI FATTO IN MOLTO BILANCI 2019 SI E’ FATTO RIFERIMENTO AGLI SCENARI DI «STRESS» E AI DATI INFRAANNUALI E DI BUDGET AGGIORNATI PER IL 2020 CHE
    HANNO CONSENTITO DI MONITORARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE PROSPETTIVA… QUESTI DATI SONO UNO DEGLI ELEMENTI DI PARTENZA DEI NUOVI
    PROGRAMMI DI VAL. DEL RISCHIO

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – IMPATTI STRAORDINARI #2
LE SOCIETA’ PUBBLICHE SONO O NON SONO PMI AL FINE DELLA GARANZIA STATALE?

    • D.L. LIQUIDITA’ ART. 13 GARANZIE FCG V/ PMI
    • D.L. CURA ITALIA ART. 56 MORATORIA PER PMI

    • DEFINIZIONE PMI
    • Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE «…un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
      direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.»

    • D.M. 18/2005 Art. 2. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese
      che:
                  a) hanno meno di 250 occupati, e
                  b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

    QUINDI:
    - MORATORIA «DISCREZIONALE»
    - GARANZIA: L’art. 13 comma 1 lettera b) del Decreto Liquidità 23/2020, come modificato dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, recita:
                  «Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 percento del
                  capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti
                  pubblici»

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – IMPATTI STRAORDINARI #3
LE SOCIETA’ PUBBLICHE SONO O NON SONO PMI AL FINE DELLA GARANZIA STATALE?

    • OBBLIGHI ACCESSORI D.L. LIQUIDITA’ art. 1 c. 2 lettera i) (Legge di conversione 40/2020)

    • NO DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E / O RIACQUISTO AZIONI PROPRIE
    • «l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la
      prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il
      riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della
      richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;»
    • (E ALTRI OBBLIGHI…)

    RISCHIO CHE GLI OBBLIGHI DEL DL LIQUIDITA’ SIANO «CONTRASTANTI» CON I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE?

    Es. Se un socio volesse effettuare il recesso e la società avesse riserve disponibili per riacquistare le quote ma contemporaneamente avesse contratto un
    finanziamento con garanzia pubblica.

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – IMPATTI STRAORDINARI #4
ADEGUAMENTI «OPERATIVI» NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

    1. IMPATTI SUL SETTORE
    2. EVIDENZIARE GLI IMPATTI STRAORDINARI SULLA SOCIETÀ - BUSINESS E SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE,
            es.
            •     Riduzione fatturato
            •     Calo / azzeramento specifici prodotti / servizi
            •     Riorganizzazione assetto operativo (es. allocazione temporanea risorse, ecc…)
            •     Problemi specifici con fornitori. ecc…

    3. EVIDENZIARE L’UTILIZZO DI STRUMENTI STRAORDINARI (Sia ex. D.L. Liquidità che non)
            •     Ricorso / rischedulazione finanziamenti e garanzie
            •     Strumenti straordinari di gestione del personale (es. FIS)
            •     Eventuali strumenti specifici di settore (es. fondi dedicati)
            •     Contributi e investimenti
            •     Ecc…

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – IMPATTI STRAORDINARI #5
ADEGUAMENTI «OPERATIVI» NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

    4. RIVEDERE GLI SCENARI DI PIANIFICAZIONE E MONITORARE IL RISCHIO IN CASI DI STRESS
            • Scenario PRE-Covid vs scenario POST-Covid
            • Scenario POST-Covid potenzialmente articolato in:
                   «transizione»: modelli di servizio «a regime ridotto»
                   «New Normal»: modelli di servizio con nuova organizzazione fisico, logistica, di prodotto, ecc.. (es. mense, asili, servizi alla persona,
                   ecc..)

    5. REVISIONE BUDGET 2020 E PRECONSUNTIVO

    6. INSERIRE MONITORAGGIO DATI GESTIONALI INFRA-ANNUALI
            •   DATI TRIMESTRALI / QUADRIMESTRALI da commentare nei programmi di val. rischio
            •   BUDGET FINANZIARIO MENSILIZZATO CON ORIZZONTE A 1 ANNO – con evidenza separata piani di rimborso strumenti straordinari
            •   ANALISI SCOSTAMENTI PERIODICA

    7. RILEVAZIONE INDICATORI CCI CON VALENZA DI MONITORAGGIO «STATISTICO»

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE – IMPATTI STRAORDINARI #6
PUNTI APERTI SUL 2021

    1. REVISIONE PIANTA ORGANICA, E ASSETTI OPERATIVI CON I NUOVI MODELLI DI SERVIZIO «NEW NORMAL»

    2. MONITORARE CHE LA TENSIONE DI LIQUIDITA’ POTENZIALE SULL’ENTE NON SI RIFLETTA SULLA SOCIETA’
            • Monitoraggio infra-annuale partite creditizie
            • Verifica scadenze pagamenti in contratti di servizio ed eventuale aggiornamento degli stessi

    3. PREVEDERE RIEQUILIBRI, MONITORAGGI TARIFFARI e NUOVE ANALISI DI CONGRUITA’ EX. ART. 192 Codice degli Appalti
            • In questo contesto sarà fondamentale aver avuto la capacità di:
                   - isolare i fenomeni straordinari
                   - implementare contabilità industriale / di Prodotto / servizio

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
I RIFERIMENTI DEL TUSP

                        TEMI                                                                          PREVISIONI

                                        C.I Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre
                    Programmi di
                                        attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis
                   valutazione del
  Art. 6 C. II                          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o
                 rischio e relazione
     e IV                               esclusivi e per ciascuna attività.
                     sul governo
                                         C.II Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e
                      societario
                                        ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

  Art. 14 C.                            Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne
                  Fallibilità e crisi
       I                                ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al (……)

                   Programmi di         Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di
  Art. 14 C.      valutazione del       crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al
       II        rischio e piani di     fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di
                    risanamento         risanamento

                                        Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da
                                        parte dell’ amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di
  Art. 14 C.           Piano di         capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a
      IV          ristrutturazione      meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la
                                        sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma
                                        4, anche in deroga al comma 5.

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
ALTRI RIFERIMENTI
                       TEMI                                                                         PREVISIONI

                                      1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate
                                      dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
                                      2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, (..), gli
                                      obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo
                                      sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile,
    TUEL        CONTROLLI SULLE       gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
  ART. 147       SOCIETA’ NON         finanza pubblica.
  QUATER           QUOTATE            3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società
                                      non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive,
                                      anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
                                      4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio
                                      consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
                                      118, e successive modificazioni.

                                      1. Ai fini del presente codice si intende per:
   CODICE                             a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si
                DEFINIZIONE CRISI E
   DELLA                              manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
    CRISI
                   INSOLVENZA
                                      b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
                                      debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
LA RICOGNIZIONE DEI RISCHI

  Il primo step per la predisposizione di un efficace programma di valutazione dei rischi aziendali può essere la predisposizione di una mappa / matrice
  dei rischi cui si ritiene di essere esposti. A tale riguardo può essere utile coordinarsi nell’analisi dei rischi anche con:
  1. alcuni spunti che best practice eventualmente disponibili offrono (es. RGS – contratto standard PPP Matrice dei Rischi)
  2. altri riferimenti di analisi dei rischi cui l’azienda può essere esposta, ad esempio:
        I.     Mappa dei rischi ex. Modello 231/2001;
        II. Normativa di settore (es. Mappa dei Rischi per gli Intermediari Finanziari a fini ICAAP)

    Ø Possibile inclusione di rischi non direttamente economico finanziari (es. strategico, regolatorio, ecc..)

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
METODOLOGIA OCDEC

            IMPOSTAZIONE METODOLOGICA NECESSARIAMENTE BASATA SU PRINCIPI GENERALI DA INTERPRETARE QUINDI COME UNA «TRACCIA ELASTICA»,
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            SELEZIONANDO POI GLI INDICATORI SIGNIFICATIVI E APPLICABILI ALLA SINGOLA REALTA’, AL NETTO DEL «SET MINIMO» DA CODICE DELLA CRISI

            UN APPROCCIO ADERENTE ALLA METODOLOGIA OCDEC «STANDARD» NON IMPLICA IN AUTOMATICO ESENZIONE DA RESPONSABILITA’ (NON
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            NECESSARIAMENTE «ESIMENTE»)

            SOLO SUBORDINATAMENTE ALL’ELABORAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IDONEI E SPECIFICI
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            SI POTRANNO RILEVARE ANTICIPATAMENTE EVENTUALI SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ (FOCUS DSCR)

            GLI OBBLIGHI DEL TUSP SUI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPPRESENTANO UN ULTERIORE ADEMPIMENTO DEL GENERALE DOVERE
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            DELL’ORGANO CON FUNZIONI DI GESTIONE DI ACCERTARE LA CONTINUITA’ AZIENDALE (…) DA «ARMONIZZARE» CON CODICE DELLA CRISI

            IL CONCETTO DI CRISI DEL TUSP FA RIFERIMENTO ALLA NECESSITA’ DI ANTICIPARE LA RILEVAZIONE PRIMA DELL’INSOLVENZA (APPROCCIO
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            FORWARD LOOKING), NECESSITA DI INDICATORI E STRUMENTI «PREDITTIVI» E DI UNA VISIONE «DINAMICA» DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

            L’ORGANO DI GOVERNO DEVE QUINDI: 1) ADOTTARE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO COERENTI A DIMENSIONI E CONTESTO
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            AZIENDALE E TALI DA CONSENTIRE DI PREVENIRE / MONITORARE SITUAZIONI DI CRISI 2) SCEGLIERE GLI INDICI DA MONITORARE (E LE SOGLIE)

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
FOCUS ATTIVITA’ ORGANO AMMINISTRATIVO

  è chiamato a:
 1. adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell’area di attività
 2. definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un
    tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
 3. stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio, nel presupposto che la lettura
    degli indici non possa che essere unitaria.

                                                  PROPORZIONALITA’                                     DINAMICITA’

                                                          SPECIFICITA’

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
I PRINCIPALI RISCHI IMPLICITI

                                ! ALCUNI RISCHI GIA’ EMERSI NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGRAMMA
                                           Approccio formale: MERA COMPLIANCE

                                          Approccio «standardizzato», GENERICITA’

                                   Dati e Strumenti consuntivi, tardivi, NON PREDITTIVI

         13                                                    BOZZA
PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
  LE PRIME IMPRESSIONI DEL MEF

         ü (..) la maggior parte delle società esaminate ha adempiuto all’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 6 del TUSP, adottando uno specifico programma di
             valutazione del rischio di crisi aziendale. Alcune di queste società hanno inoltre deciso di integrare gli strumenti di governo societario già esistenti con
             quelli previsti dal citato articolo 6, comma 3. Altre società, invece, hanno ritenuto di non adottare gli strumenti indicati nel menzionato comma 3, in
             quanto già predisposti in forza di altre disposizioni normative.

       ü Inoltre, alcune società hanno elaborato un programma di valutazione dei rischi ben strutturato - contenente una mappatura organica e dettagliata
          dei rischi - e corredato da un’accurata disamina in ordine alla concreta attuazione degli strumenti di governo societario adottati, consentendo una
          piena conoscenza del livello di funzionalità e di efficienza degli assetti organizzativi e degli strumenti di controllo delle società.

    ü In qualche caso sono state definite altresì delle apposite “soglie d’allarme” per verificare il rischio di crisi aziendale (come, ad esempio, una gestione
        operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi, l’indice di disponibilità finanziaria, il peso degli oneri finanziari rispetto al fatturato).

 ü nei casi in cui le società non hanno ritenuto di integrare gli strumenti di governo societario (…) sono state ricercate le motivazioni (..) la maggior parte
    (…) ha fatto leva sui seguenti aspetti: a) ridotto profilo dimensionale della società(…); b) improbabilità di incorrere in un rischio di crisi aziendale, in
    ragione dello svolgimento dell’attività societaria, unicamente o prevalentemente, per conto dell’amministrazione controllante; c) sufficienza degli
    strumenti di controllo già adottati o opportunità di avviare uno specifico confronto con il socio unico per concordare la tipologia (…) degli interventi

   è stata ravvisata l’opportunità di pubblicare un format da seguire per l’elaborazione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, nel rispetto,
comunque, delle caratteristiche di ogni singola società e tenendo in considerazione l’impossibilità di prevedere un’unica modalità di mappatura (…) occorrerà
valutare la possibilità di estendere i modelli adottati dalle società affermatesi quali “migliori pratiche”, essendo le stesse inquadrabili in diversi tipi societari

           Fonte: MEF Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2019
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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
    GLI INDICI DI ALLERTA DA CCI D.Lgs. 14/2019
                             TEMI                                                                                    PREVISIONI

                         LINEE GUIDA/         1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche
        Art. 13
                            PRINCIPI          dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso
       comma 1
                                              appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per
                                              l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi
                                              fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di
                                              generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e
                                              significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

                        ELABORAZIONE         L’art. 13. co. 2 del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa assegna al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il
        Art. 13          DEGLI INDICI        compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta introdotto nell’ordinamento con la legge delega (19 ottobre 2017, n.
       comma 2                               155).
                                             «Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con
                                             cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che,
                                             valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.»

     DOCUMENTO                                Il sistema dell’allerta è, infatti, basato, in linea con quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2019/1023, sugli obblighi di segnalazione “posti a carico dei
      «GLI INDICI        OBBLIGHI DI          soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva
     DI ALLERTA»        SEGNALAZIONE          rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione” (art. 12, co. 1) che costituiscono
        CNDCEC                                strumenti di allerta.

La segnalazione è dovuta dagli organi di controllo in presenza di fondati indizi della crisi. È opinione del CNDCEC che il co. 1 dell’art. 13 individui il momento di discrimine tra situazioni di crisi
che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e situazioni che non la assumono ancora nei seguenti casi:
a) l’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi; b) il pregiudizio per la continuità aziendale nell’esercizio in corso o quanto meno per sei mesi; c) la presenza di ritardi reiterati
e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall’art. 24 CCI.
Gli indici di cui all’art. 13 co.2, costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi ai sensi dell’art. 14 CCI.

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
PARAMETRI E INDICATORI EX. ART. 13
Ø Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e
  dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività (…) A questi fini, sono indici significativi quelli
  che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri
  rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. (Art. 13, c. 1, «Codice della Crisi e dell’insolvenza di
  impresa»)
Ø Le fattispecie di presumibile stato di crisi sono quelle segnalate dagli indici di cui al comma precedente, che vengono elaborati dal CNDCEC, con cadenza almeno
  triennale, tenuto conto delle prassi nazionali ed internazionali.

                Indicatori che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i
                            flussi di cassa che la società è in grado di generare

                                    Indicatori che misurino l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di
                                                                      terzi

                                                                                    Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
  INDICI DI ALLERTA EX. ART. 13 C. 2 (condizioni e modello prescelto)

       ü La prima condizione nella formulazione degli indici di allerta è che sia possibile desumere dalle loro risultanze una valutazione unitaria circa la
           sussistenza di un indizio di crisi. La suscettibilità di valutazione unitaria degli indici di cui all’art. 13 co. 2 costituisce un vincolo nella loro individuazione
           (…).     Peraltro, anche in assenza di segnali da parte degli indici di cui al co. 2, possono verificarsi ulteriori situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 13 co. 1, in
           presenza di insostenibilità del debito, pregiudizio al going concern o reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

      ü Il fatto che gli indici di cui al co.2 siano suscettibili di una valutazione unitaria implica non tanto la predisposizione di una misura di sintesi che
          da sola indichi la presenza o meno di indizi di crisi, come lo storico Z-score di Altman (si è detto che il Legislatore richiede l’elaborazione di più
          indici), quanto lo sviluppo di un percorso logico di indici che, anche articolato in varie fasi, porti infine alla valutazione unitaria.

  ü La seconda condizione è che gli indici elaborati dal CNDCEC contengano quanto meno quelli definiti dal Legislatore al comma 1 dell’art. 13, ossia
      indici che esprimano “la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare” e “l’adeguatezza dei mezzi
      propri rispetto a quelli di terzi”. Tali indici, ritenuti significativi dal Legislatore sono ampiamente usati nelle analisi finanziarie.

Si ritiene debba quindi rientrare nella delega: (i) la proposta di un gruppo di indici; (ii) la proposta di un iter logico di lettura degli indici che ne renda possibile una
valutazione unitaria; (iii) lo sviluppo di un supporto metodologico che chiarisca e renda quindi omogeneo il calcolo degli indici partendo dalla valutazione
dell’andamento aziendale.

                                                                                                                 Bozza Documento «Gli indici di allerta» ; ottobre 2019 - CNDCEC
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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
INDICI DI ALLERTA EX. ART. 13 C. 2 – INDICATORI (1/2)
Ø Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’Art. 13 porta all’individuazione di un sistema di indicatori l’analisi dei quali fa presumere ragionevolmente uno stato di
  crisi della.
Ø Dal punto di vista logico l’applicazione degli indici segue uno schema gerarchico.
  Come si può evincere dallo schema rappresentativo, il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di
  superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza
  del dato, si passa al gruppo di indici di cui all’art. 13, co.2. che presentano valori soglia distinti a seconda del settore economico in cui l’azienda opera.
Ø Per quanto riguarda questi ultimi, è ragionevole presumere uno stato di crisi soltanto in presenza del superamento di tutti gli indici considerati.

                                     1                          < 0 (o inferiore al minimo legale)
                                         PATRIMONIO NETTO
                                                                                                                                        Ritardi significativi nei
                                                                                                                                       pagamenti (Art. 13 c.1 e
                                                      >0                                                                                        Art. 24)
      ASSENZA DI UNA                                                                           RAGIONEVOLE
       RAGIONEVOLE
PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
INDICI DI ALLERTA DA CCI D.Lgs. 14/19 EX. ART. 13 C. 2 – INDICATORI (2/2)
Ø Gli indici di allerta la cui analisi ragionevolmente potrebbe far presumere uno stato di crisi aziendale sono i seguenti:
      1. Patrimonio netto negativo (o sotto i limiti di legge): se questa fattispecie si verifica la società necessita di una ricapitalizzazione urgente per non incorrere
         nel fallimento della stessa
      2. DSCR: indica la capacità dell’impresa di sostenere gli oneri finanziari e il rimborso delle quote capitale del debito relativo con il cash flow generato dalla
         società e per tanto l’indicatore dovrebbe essere maggiore di 1
                           DSCR = FCFO / (DEBITO + OF) = Flusso di cassa operativo/(Quota capitale annua debito + Oneri finanziari)
      3. Qualora non sia disponibile il DSCR lo stato di crisi può essere presunto dal superamento delle soglie per tutti gli indici di seguito illustrati:

                                   #                              Indice                                               Calcolo
                                   1           Indice di sostenibilità degli oneri finanziari                oneri finanziari / Fatturato

                                   2               Indice di adeguatezza patrimoniale                      patrimonio netto / debiti totali

                                   3               Indice di ritorno liquido dell’attivo               cash flow operativo (CFO) / totale attivo

                                   4                        Indice di liquidità                    attivo a breve termine / passivo a breve termine

                                   5        Indice di indebitamento previdenziale e tributario      debiti tributari e previdenziali / totale attivo

Ø Il comma 3 prevede un’eccezione all’uso di tali indici predefiniti. Infatti, «l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie
  caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima
  nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali
  indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La
  dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo.»

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PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
INDICI DI ALLERTA EX. ART. 13 C. 2 – IPOTESI SOGLIE
Ø Gli indici di allerta di cui al punto 3 della slide precedente, come già detto, fanno presumere uno stato di crisi soltanto nell’eventualità che vengano superate le
  soglie per tutti e 5 gli indicatori.
Ø Le soglie di guardia, inoltre, variano a seconda del settore in cu la società opera e sono illustrate nella tavella seguente.
                                                                                           SOGLIE DI ALLERTA
                     SETTORE                                                                  Attivo b.t./                          Deb. prev. E trib.
                                                  On. Fin. / ricavi   P.N. / Debiti Tot.                       CFO/ Tot. Attivo
                                                                                              passivo b.t.                            / Tot. attivo

(A) Agricoltura, silvicoltura e pesca                   2,8%                9,4%                 92,1%               0,3%                 5,6%
(B) Estrazione, (C) Manifattura (D) Produz.
                                                        3,0%                7,6%                 93,7%               0,5%                 4,9%
energia/gas
(E) Fornitura acqua, reti fognarie, rifiuti (D)
                                                        2,6%                6,7%                 84,2%               1,9%                 6,5%
Trasm. energia/gas
(F41) Costruzione di edifici                            3,8%                4,9%                108,0%               0,4%                 3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costr.
                                                        2,8%                5,3%                101,1%               1,4%                 5,3%
Specializzate
(G45) Comm. Ingrosso e dettaglio autoveicoli
                                                        2,1%                6,3%                101,4%               0,6%                 2,9%
(G46) Comm. Ingrosso (D) Distrib energia/gas
(G47) Comm. Dettaglio (I56) Bar e ristoranti            1,5%                4,2%                 89,8%               1,0%                 7,8%

(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel               1,5%                4,1%                 86,0%               1,4%                 10,2%

(JMN) Servizi alle imprese                              1,8%                5,2%                 95,4%               1,7%                 11,9%

(PQRS) Servizi alle persone                             2,7%                2,3%                 69,8%               0,5%                 14,6%

Ø N.B. per le imprese costituite da meno di 2 anni, le imprese in liquidazione, le start-up innovative e le cooperative e consorzi, gli indici, di cui al punto 3 della
  slide precedente, si applicano con regole diverse da quelle generali.

                20                                                                                                          BOZZA
PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

Ø Esprime la capacità per l’impresa di generare flussi sufficienti per il servizio del debito nelle sue due componenti rappresentate da quota capitale e quota interessi.
                                   DSCR = FCFO / (DEBITO + OF) = Flusso di cassa operativo/(Quota capitale annua debito + Oneri finanziari)

Ø E’ pari al rapporto fra il flusso di cassa operativo e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi.
Ø E’ utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento permettendo di valutarne la rischiosità e il relativo costo.
Ø Un valore uguale o superiore all’unità rappresenta la capacità dell’azienda di liberare risorse sufficienti a coprire le rate del debito spettanti ai finanziatori.
Ø E’ un indicatore fondamentale per un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa, perché è applicabile, in chiave prospettica (forward looking) anche
  a Piani Economico Finanziari, per valutarne «ex ante» la sostenibilità e/o la bancabilità.
Ø Ai fini della valutazione del possibile stato di crisi di un’impresa si utilizza un valore prospettico dell’indice che può essere calcolato utilizzando 2 distinti approcci, la
  scelta dei quali è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità e affidabilità dei relativi flussi informativi.

                           METODO 1                                                                                                      METODO 2
             il DSCR deriva dal Budget di tesoreria                                                           il DSCR considera i flussi di cassa liberi al servizio del debito
                                                                                                                                       FCFO dei sei mesi successivi     +
   ∑ [TOT. ENTRATE DI LIQUIDITA’ – TOT. USCITE DI LIQUIDITA’ previste nei
                                                                                                                                DISPONIBILIOTA’ LIQUIDE INIZIALI            +
           prossimi 6 mesi ( ad accezione di debiti al denominatore)   ]                                           LINEE DI CREDITO DISPONIBILI (utilizzabili nell’orizzonte di tempo
                                                                                                                                           considerato)
                                                                                      DSCR
                                                                                                               PAGAMENTI PREVISTI PER CAPITALE E INTERESSI del debito finanziario       +
   ∑ [USCITE PREVISTE CONTRATTUALMENTE PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA                                            DEBITO FISCALE O CONTRIBUTIVO NON CORRENTE (comprensivo di sanzioni
            CAPITALE DEI DEBITI FINANZIARI dei prossimi 6 mesi]                                              ed interessi)   + DEBITO V/ FORNITORI E ALTRI CREDITORI (il cui ritardo supera
                                                                                                                                           i limiti della fisiologia)

            21                                                                              BOZZA
PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
IL CICLO DEL CIRCOLANTE E INDICI
Ø Il ciclo del circolante (CCC Cash Conversion Cycle) è il tempo che intercorre dal momento del pagamento dei fattori produttivi al momento dell’incasso dei ricavi
  ottenuti con i prodotti venduti.
Ø Un ciclo del circolante positivo comporta un fabbisogno da finanziare in quanto l’incasso dei crediti è successivo al pagamento dei debiti, viceversa, un ciclo
  del circolante negativo comporta un’eccedenza da investire in quanto l’incasso dei crediti è precedente al pagamento dei debiti
Ø L’analisi della dinamica del circolante non è prevista nell’ambito degli indicatori «minimi» ma può essere una utile integrazione per quanto riguarda aziende
  industriali o attive su più servizi eterogenei
Ø Il controllo della liquidità di breve periodo richiede la conoscenza della velocità di trasformazione in forma liquida delle singole classi di valori dell’attivo circolante
  e della velocità di estinzione delle passività correnti. Si tratta di indagare i tempi medi con i quali si succedono i flussi finanziari legati ai cicli gestionali correnti di
  acquisto-trasformazione-vendita.
Ø Per indagare tali grandezze si fa riferimento ad alcuni quozienti di rotazione:
       1. Tempo medio di incasso crediti (DSO Days Sales Outstanding) = (Crediti commerciali x 365) / Vendite totali
       2. Tempo medio giacenze scorte (DIO Days Inventory Outstanding) = (Magazzino x 365) / Vendite totali
       3. Tempo medio pagamento debiti (DPO Days Payables Outstanding) = (Debiti commerciali x 365) / Totale costo acquisti
       4. Il CCC = DSO + DIO - DPO
                                                                                MAGAZZINO
                                                                                                                             APPROCCIO PER BUSINESS UNIT

                                                                                                                             Società che abbiano business unit con attività
                                                              DEBITI                               CREDITI                   significativamente diverse (es. utilities servizi Vs
                                                            COMMERCIALI                          COMMERCIALI                 impianti; multiservizi; ecc..) possono misurare il
                                                                                                                             ciclo del circolante per singola Business Unit,
                                                                                                                             lavorando per «sincronizzare» il più possibile le
                                                                                  CASH                                       specificità delle stesse e riducendo l’eventuale
                                                                                                                             gap da finanziare

           22                                                                       BOZZA
PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
I PIANI DI RISANAMENTO
                                         Piano di ristrutturazione                                                           Piano di risanamento
                                            (Art. 14 comma 4)                                                                  (Art.14 comma 5)

 RIPIANAMENTO
    PERDITE     Ø Ripianamento delle perdite da parte della P.A. non costituisce                  Ø Possibile inserire all’interno del piano la previsione del ripianamento delle
                  «provvedimento adeguato se le società partecipate abbiano subito per tre          perdite da parte della P.A solo nel caso in cui vi sia l’approvazione da parte
                  esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato risorse     dell’Autorità di regolazione del settore e la comunicazione, a fini
                  disponibili per il ripianamento delle perdite;                                    conoscitivi, alla Corte dei Conti;

  ORIZZONTE     Ø Può prevedere il recupero dell’equilibrio finanziario in un lasso temporale     Ø Deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio finanziario
  TEMPORALE       MAGGIORE di TRE anni (5).                                                         necessariamente entro TRE anni

         23                                                                          BOZZA
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Federico Colia
BDO Italia S.p.a.
Senior Manager - Corporate Finance
federico.colia@bdo.it
+348 0114127
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